35.2005.63
Vittima di un incidente stradale con, in particolare, distorsione cervicale. Residui disturbi cervico-brachiali non oggettivabili. Giurisprudenza in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" ina
12 giugno 2006Italiano73 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2005.63
Data decisione, Autorità:
12.06.2006, TCA
Titolo:
Vittima di un incidente stradale con, in particolare, distorsione cervicale. Residui disturbi cervico-brachiali non oggettivabili. Giurisprudenza in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" inapplicabile. Negata causalità adeguata per i disturbi psichici (sindrome post-traumatica da stress).
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
DISTURBI PSICHICI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 44 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.63
mm/DC/td
Lugano
12 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 maggio
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
aprile 2004, RI 1 – dipendente dell’associazione __________ in qualità di
addetta al servizio di consegna di pasti a domicilio e, perciò, assicurata
d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ – è rimasta vittima
di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune
di __________.
A seguito di questo
sinistro, essa ha riportato, secondo il certificato medico iniziale del dott. __________,
una contusione/distorsione del rachide cervicale e contusioni al torace, piede
sinistro e ginocchia (doc. 7/t).
L’assicuratore LAINF ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Con decisione formale dell’8
febbraio 2005, la CO 1, dopo aver negato che i disturbi psichici presentati da RI
1 costituiscano una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico assicurato, ha dichiarato estinto il diritto alle
prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2005 (doc. 4).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 2),
l’assicuratore infortuni, in data 26 maggio 2005, ha ribadito il contenuto
della sua prima decisione (doc. 1).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 17 agosto 2005, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha formulato le seguenti domande:
"
1. Il ricorso è accolto.
1.1. E' annullata la decisione su
opposizione 26 maggio 2005
emessa dalla CO 1.
1.2. L'opposizione 10 marzo 2005
presentata dalla signora
RI 1 è integralmente ammessa.
1.2.1. Di conseguenza la decisione
8.2.2005 è annullata per
violazione del diritto di
essere sentiti.
1.2.2. Di conseguenza la decisione
8.2.2005 è annullata e
modificata nel senso
di riconoscere alla signora RI 1 un grado d'incapacità al guadagno del 100% con
ripristino del versamento delle indennità giornaliere con effetto retroattivo.
1.2.3. Di
conseguenza la decisione 8.2.2005 è annullata e
modificata
nel senso di riconoscere alla signora RI 1 un'indennità per menomazione dell'integrità.
1.2.4. Di conseguenza è riconosciuta
alla signora RI 1 una
rendita per invalidità per un
grado del 100%.
1.2.5. Di conseguenza è in ogni caso
annullata interamente la
decisione 8.02.2005 e
viene ordinato un nuovo accertamento medico diagnostico e di prognosi.
2. Protestate tasse, spese e
ripetibili."
(I)
La ricorrente, in primo
luogo, ha sollevato una violazione del suo diritto di essere sentito in
relazione, da una parte, alla lingua utilizzata dall’amministrazione per
redigere la decisione formale dell’8 febbraio 2005 e, dall’altra, alle modalità
con le quale sono stati designati i periti amministrativi (cfr. I, p. 3-5).
Quindi, dopo aver
sostenuto ancora soffrire di disturbi, tanto fisichi che psichici (una sindrome
post-traumatica da stress), in relazione di causalità naturale con l’evento
traumatico assicurato (cfr. I, p. 5-9), RI 1 ha espresso le seguenti
considerazioni a proposito dell’adeguatezza del nesso causale:
" (…).
6.2. Causalità adeguata
Il diritto alle prestazioni presuppone
ugualmente un rapporto di causalità adeguata tra l'incidente e il danno.
6.2.1. Causalità adeguata per i problemi psichici
(…).
L'incidente è stato giudicato
dall'assicurazione __________ di lieve gravità e pertanto non sussisterebbe un nesso
di causalità adeguato tra l'incidente e lo stress posttraumatico. L'incidente
in questione è invece di grave entità.
La signora RI 1 è stata vittima di un
incidente grave e traumatico, come confermato dal dr. __________ , che scrive
il 28.09.2004: "si tratta di un tipico caso di traumatismo non elaborato
dopo un incidente tale violento " (recte: di tale violenza).
Risulta dal rapporto di polizia che
l'auto del signor __________ ha perso aderenza, invadendo la corsia opposta di
marcia, regolarmente percorsa dalla signora RI 1. A seguito dell'urto frontale,
avvenuto con le rispettive parti anteriori sinistre, l'auto della signora RI 1
è stata sospinta contro il guardavia a lato della corsia percorsa.
La signora RI 1 si è vista venire
addosso in linea retta un'auto che, senza sbandamenti, non ha affrontato la
curva.
Ciò è successo un giorno che nevicava.
Nessuno dei conducenti era in misura di utilizzare pienamente i freni, di modo
che la signora ha avuto lunghi istanti per pensare e convincersi di andare
verso un evento a lei fatale. A nulla sono serviti i quattro pneumatici
invernali o le trazioni integrali dell'autovettura, neppure le conoscenze dei
rigori dell'inverno: la signora RI 1 non ha potuto far niente, per evitare la
collisione, sentendosi inerme davanti al suo destino.
Questo è quanto la signora RI 1 ha
dichiarato immediatamente dopo questo drammatico incidente frontale che solo
per grande fortuna non le è costato la vita.
La macchina è andata completamente
demolita (cfr. rapporto di constatazione incidente della circolazione con
ferimento, dove i danni vengono definiti "ingenti').
La signora RI 1 è rimasta chiusa
nell'abitacolo sino al giungere dei soccorritori. Durante i primi 30 minuti la
vittima non riusciva a muovere gli arti inferiori bilateralmente (cfr. lettera
dr. __________ al dr. __________ del 3 agosto 2004). Inoltre, ella ha
"subito una forte contusione al petto" (verbale d'interrogatorio) e
ha dovuto indossare un apposito collare per un po' di tempo (cfr. verbale
d'interrogatorio).
La signora RI 1 si è dunque vista
"passare davanti la vita". Ella, malgrado più di un anno dalla data
dell'incidente, "non è ancora in grado di guidare l'automobile e nei
momenti di prova inizia a tremare presentando delle reazioni neurovegetative importanti
(lettera 7.3.2005 del dr. __________, punto 6, p. 3).
La signora RI 1 "presenta una
classica sindrome post traumatica da stress e gli aspetti tipici della sindrome
di tipo ripetuti episodi in cui viene rivissuto il trauma con ricordi intrusivi
(flash back) ed incubi che intervengono sullo sfondo persistente,
un senso di intorpidimento ed ottundimento emozionale" (lettera
7.3.2005, dr. __________, p. 1).
"Questa sindrome si presenta
come una risposta ritardata o protratta ad un evento stressante o ad una
situazione (di breve o lunga durata) di natura eccezionalmente minacciosa o
catastrofica, in grado di provocare diffuso malessere in quasi tutte le
persone." (ICD-10, Classificazione delle sindromi e dei disturbi
psichici e comportamentali, ed. Masson, Milano 2001, p. 156-157).
Fatti
I due conducenti rimasti coinvolti
nell'incidente hanno avuto entrambi come conseguenze delle ferite gravi e altre
lesioni gravi (cfr. Polizia cantonale, Rapporto di constatazione incidente
della circolazione con ferimento, p. 2 e p. 3).
La cura medica non è ancora terminata
per la signora RI 1. Infatti, sia dal lato fisico che psichico, la paziente
presenta ancora diversi disturbi.
Come confermato dal dr. __________: "la
situazione rimane precaria e necessita ancora un periodo da determinare per le
cure specifiche ed avere delle possibilità per essere curata
adeguatamente" (lettera 7.3.2005, p. 1).
Anche per questa ragione la decisione di
interrompere il versamento delle indennità giornaliere, mettendo in questo
modo in una difficile situazione la signora RI 1 e la sua famiglia, é atta
a pregiudicare la guarigione dell'assicurata. Di questo si riterrà responsabile
l'assicurazione CO 1.
Per il momento la signora RI 1, oltre
che presentare una sindrome post traumatica da stress, è anche costantemente
confrontata con dolori fisici come mal di braccia, male alle spalle e mal di
testa, tali da determinare una totale precarietà anche nello svolgimento delle
mansioni di casalinga.
L'incidente della circolazione del
19.4.2004 è quindi sufficientemente grave quale causa adeguata della sindrome. Del
resto anche il medico psichiatra scrive: "sì, vista la gravità
dell'incidente della circolazione, la violenza e il fatto che la paziente ha
avuto la convinzione di perdere la vita, in effetti varie volte essa
durante il colloquio mi riferiva di aver avuto una grande paura della morte
tantovero che malgrado diverso tempo non è ancora in grado di guidare
l'automobile e nei momenti di prova inizia a tremare presentando delle reazioni
neurovegetative importanti (lettera 70.3.2005, punto 6., p. 3).
L'incidente rientra nella categoria
degli incidenti gravi e pertanto sussiste un rapporto di causalità
adeguato tra l'incidente e l'incapacità lavorativa d'origine psichica. Infatti,
quando l'assicurato è vittima di un incidente grave, si considera stabilita
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'avvenimento e l'incapacità
di lavoro (o di guadagno) (DTF 115 V 403).
Nella denegata ipotesi in cui
l'incidente del 19.04.2004 non fosse di grave entità, l'evento in questione è
comunque un caso di media gravità, in particolare un caso di media gravità al
limite superiore della categoria. Infatti, il danno all'integrità psichica
della signora RI 1 è di lunga durata. Lo stress provocato dall'incidente ha in
modo evidente provocato la nascita di turbamenti durevoli (DTF 124 V 214) che
possono eventualmente guarire solo a lungo termine (cfr. dr. __________,
lettera 7.3.2005, punto 7, p. 3).
I criteri suesposti per la
determinazione della gravità dell'incidente sono realizzati cumulativamente e
rivestono un'intensità tale che il carattere adeguato dell'incidente deve
essere ammesso (DTF 115 V 140 s. consid. 6c/aa e bb e 409 s. consid. 5c/aa e
bb).
6.2.2. Causalità
adeguata per i problemi fisici / disturbi da colpo di frusta
La causalità adeguata viene determinata
sulla base degli stessi criteri che il Tribunale Federale delle assicurazioni
ha sviluppato per gli incidenti provocati da turbe psichiche (DTF 115 V 133).
La signora RI 1 soffre di dolori alla
colonna cervicale con difficoltà per la mobilità, dolore irradiante anche alle
spalle, alle braccia, dolori alle ginocchia e alla mano sinistra (con una
sensazione di formicolio al dito anulare e mignolo). Essa accusa inoltre dei
frequenti mal di testa.
Tali dolori non sono evidentemente di
poco conto e, oltre che ad essere persistenti, comportano un seguito medico di
lunga durata e una totale incapacità al lavoro.
E' pertanto appurata l'esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra l'incidente e i problemi di natura fisica e
questo a prescindere dall'eventuale mancata verifica di un substrato organico
oggettivabile.”
(I, p. 9-14)
La ricorrente ha infine
preteso avere diritto a un’indennità per menomazione all’integrità del 25%
almeno, e ciò sulla base dell’argomentazione seguente:
" (…).
Nel caso in specie, esiste un'offesa all'integrità.
Infatti, la personalità della signora RI 1 è stata lesa dall'incidente 19.4.2004.
L'assicurata, in seguito all'infortunio,
è alterata in modo durevole e importante nella sua incolumità fisica e mentale
(cfr. art. 36 cpv. 1 LAINF), e ha pertanto diritto ad un'indennità per
menomazione dell'integrità.
I problemi fisici di cui soffre (vedasi
punto 3) non si sono ancora rimarginati dopo quasi un anno dalla data dell'incidente.
Soprattutto i problemi alle braccia e i frequenti mal di testa limitano
notevolmente la qualità di vita della signora RI 1. Si pensi infatti quali
problemi della vita quotidiana possa comportare il non poter alzare le braccia
per i dolori e soffrire di frequenti mal di testa!
Purtroppo la signora RI 1 non soffre
solo di dolori fisici, ma anche di problemi psichici.
Il diritto a indennità per menomazione
dell'integrità è dato di massima pure nel caso di menomazioni all'integrità
psichica. (DTF 124 V 209).
Il grave trauma subito dall'assicurata
in occasione del violento incidente le impedisce inoltre di guidare nuovamente
una vettura. Ciò la limita molto nella vita di tutti i giorni.
Bisogna infatti tener conto che la
signora RI 1 vive in una piccola località della __________, dove i servizi
pubblici sono molto limitati, sia nel numero che nella frequenza (esiste
infatti solo il mezzo dell'autopostale per raggiungere __________, la località
più vicina dove vi è una stazione ferroviaria, e tale mezzo passa poche volte
al giorno da __________, località dove vive l'assicurata).
Per questo motivo, si chiede che venga
attribuita un'indennità per menomazione dell'integrità alla signora RI 1 di
almeno 25%.
In ogni caso, anche in merito a tale
prestazione, la perizia 14/17.12.2004 è lacunosa e non attendibile."
(I, p. 16-17)
1.4. In risposta,
l’assicuratore LAINF ha postulato un’integrale reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
1.5. In replica,
la ricorrente si è riconfermata nelle sue allegazioni e ha ribadito la
necessità che venga ordinata una “perizia medico psicologica o altra analoga
constatazione specialistica, …” (VII).
1.6. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato, nell’ordine, il dott. __________, spec.
FMH in neurologia (IX), e il dott. __________, anch’egli neurologo, attivo
presso le __________ (già Centre __________ di __________) di __________
(XI).
Le
risposte dei citati sanitari sono pervenute, rispettivamente, in data 18
ottobre (X) e 15 novembre 2005 (XIII).
Alle
parti è stata concessa facoltà di presentare delle osservazioni in merito (XVI
e XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In sede
ricorsuale, RI 1 ha sostenuto che la decisione formale dell’8 febbraio 2005 sarebbe
viziata in quanto resa in violazione del diritto di
essere sentito.
Da una
parte, la decisione in questione é stata intimata in lingua francese, lingua
che l’assicurata non conosce (I, p. 3s.).
Dall’altra,
essa non ha potuto esprimersi né sulla scelta dell’esperto incaricato, né sui
quesiti peritali da porgli (I, p. 4s.).
2.2.1. Per quanto
concerne la censura riguardante la lingua nella quale è stata scritta la
decisione formale dell’8 febbraio 2005, il TCA osserva quanto segue.
2.2.1.1. Ai sensi
dell’art. 8 cpv. 2 Cost., nessuno può essere discriminato, in particolare a
causa della lingua.
D’altro
canto, la libertà di lingua è garantita (art. 18 Cost.).
Giusta
l’art. 70 cpv. 1 Cost., le lingue ufficiali della Confederazione sono il
tedesco, il francese e l’italiano.
Il
romancio è anch’esso lingua ufficiale nei rapporti che la Confederazione
intrattiene con le persone di lingua romancia.
Conformemente
alla giurisprudenza resa allorquando era ancora in vigore la Costituzione del
1874, la libertà di lingua faceva parte delle libertà non scritte della
Confederazione. Essa garantiva l’uso della lingua materna o di una lingua
prossima, oppure ancora di una lingua scelta dall’interessato. Qualora questa
lingua fosse contemporaneamente una lingua nazionale, il suo utilizzo era pure
garantito dall’art. 116 cpv. 1 vCost (cfr. DTF 122 I 238 consid. 2a e b, 121 I
198 consid. 2a, 106 Ia 302 consid. 2a).
Nei rapporti
con le autorità, tuttavia, il principio della libertà della lingua è limitato
da quello della lingua ufficiale. Infatti, riservate disposizioni particolari
(ad esempio, l’art. 5 § 2 e 6 § 3 lett. a CEDU), non sussiste alcun diritto a comunicare
con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (cfr. DTF 131 V 35
consid. 4.1; Pratique VSI 2003, p. 114, consid. b/bb,
1/2002, p. 35, consid. 2b/aa; Praxis 2000 n. 40, p. 217).
Tali principi sono stati formalizzati nella Costituzione del 1999, segnatamente
agli artt. 18 e 70 (cfr. M. Borghi, La Liberté de langue
et ses limites, in D. Thürer/J.F. Aubert/J.P. Müller (ed.), Droit
constitutionnel suisse, Zurigo 2001, §38).
2.2.1.2. Nella
concreta evenienza, RI 1 è domiciliata in Ticino e la sua lingua madre è
l’italiano.
D’altra
parte, non vi è ragione di dubitare della sua affermazione secondo cui essa non
conosce la lingua francese (I, p. 3).
Ora, un
cittadino ha il diritto di comunicare con le autorità nella sua lingua madre,
quando questa è una lingua ufficiale, come lo è l’italiano (cfr., pure, U.
Häfelin/W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 4a edizione, Zurigo 1998,
n. 632).
In esito
a quanto precede, la decisione formale dell’8 febbraio 2005 avrebbe quindi dovuto
essere redatta in lingua italiana.
Tuttavia,
la conseguenza giuridica non può essere quella che auspica la ricorrente, ossia
il suo annullamento.
In
effetti, la qualità dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 2)
dimostra che il fatto che la decisione formale in questione fosse redatta in
lingua francese non ha causato alcun pregiudizio all’assicurata, la quale è
stata comunque in grado di difendere i propri interessi con piena cognizione di
causa. In simili circostanze il vizio di forma va considerato sanato.
2.2.2. Per quanto
riguarda la pretesa violazione del diritto di essere sentito in relazione al
fatto che, da una parte, l’assicuratore LAINF avrebbe formulato unilateralmente
i quesiti peritali e, d’altra parte, non le sarebbe stato concesso di
esprimersi in merito alle persone proposte come esperti (I, p. 4s.), il TCA giudica
infondata pure tale censura.
2.2.2.1. Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite.
Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b,
126 V 130 consid. 2).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la
cui violazione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle prospettive di successo del ricorrente (DTF 127 V 437 consid.
3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati).
Secondo
l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve fare ricorso ai
servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può
ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.
Al
riguardo, occorre rilevare che le norme di procedura contenute nella LPGA, in
via di principio, entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2003 IV 25,
consid. 1.2, p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV
37, p. 316 consid. 3b; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003,
ad art. 82, n. 8, p. 820), ragione per cui l’art. 44 LPGA si applica a tutte le
decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003 e quindi anche al caso concreto.
2.2.2.2. Nel caso di
specie, questa Corte constata che - contrariamente a quanto affermato dall’assicurata
- la CO 1, già il 4 novembre 2004, ha provveduto a informarla circa la propria
intenzione di far capo al __________ per l’allestimento di una perizia.
Inoltre,
in quell’occasione, l’assicuratore infortuni ha pure invitato RI 1 a formulare
eventuali quesiti scritti da sottoporre agli esperti designati (doc. 9).
Ora, dagli
atti di causa non risulta che l’insorgente, debitamente informata del mandato
conferito al __________, abbia tempestivamente contestato tale scelta oppure
sollevato eventuali motivi di ricusazione, rispettivamente, d’incompetenza nei
confronti dei periti (cfr. STFA del 25 novembre 2004 nella causa M., I 450/03,
consid. 2.3, STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03, consid. 3, STFA
del 23 maggio 2002 nella causa L., I 724/01; STFA del 30 aprile 2002 nella
causa A., I 382/01; DTF 128 V 83).
Non
emerge neppure che l’insorgente abbia fatto uso della facoltà concessale di
formulare delle proprie domande peritali.
In esito
a quanto precede, l’assicurata è pertanto malvenuta a invocare una violazione
del suo diritto di essere sentito, in relazione alla procedura di scelta del
perito medico.
Resta il
fatto che la ricorrente non ha potuto pronunciarsi circa il contenuto del
rapporto peritale elaborato dai sanitari del __________ prima
dell’emanazione della decisione formale dell’8 febbraio 2005
Tuttavia,
anche volendo ammettere che il diritto di essere sentito dell’insorgente sia
stato leso (così come viene sostenuto in dottrina, cfr. U. Kieser, op. cit., ad
art. 42, n. 23, p. 427; cfr., inoltre, la STFA del 5 dicembre 2005 nella causa
B., U 299/04, consid. 8.2, in cui il TFA ha lasciato aperta la questione a
sapere se l’eccezione prevista dall’art. 42 seconda frase LPGA si riferisce al
diritto di essere sentito integrale oppure soltanto a alcune sue componenti), tale
lesione risulta sanata, tenuto conto che una copia della perizia del __________
è stata trasmessa all’assicurata prima dell’emanazione della decisione
su opposizione (così come si desume dal tenore delle domande che l’avv. RA 1 ha
posto il 4 marzo 2005 - quindi prima di interporre opposizione - allo
psichiatra curante di RI 1; cfr. doc. 5).
Nel
merito
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.).
Nella
concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto il 19
aprile 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della
LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
È utile
segnalare che, secondo il TFA, la LPGA non ha apportato alcuna modifica in
relazione alla nozione di causalità naturale e adeguata, quale presupposto per
ammettere l’obbligo a prestazioni giusta la LAINF (cfr. STFA del 30 settembre
2005 nella causa P., U 277/04, consid. 1 e riferimenti ivi menzionati). La
giurisprudenza elaborata al riguardo conserva quindi tutta la sua validità
anche dopo il 31 dicembre 2002.
2.4. Oggetto
della lite è la questione a sapere se la CO 1 era o meno legittimata a porre
termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2005.
2.5. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.6. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.7. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.8.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.8.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.8.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.8.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid. 4a).
2.9. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza
di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di
deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle
lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi
evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale
organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una
relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi
durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc..
Tale
giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =
SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,
inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella
sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit
funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno
stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi
tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi
soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é, secondo
il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di
provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica
dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per
decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante
sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di
frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica,
nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la
causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà
del quadro clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento
infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura
delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri
che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare,
per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha,
in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata
ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche
in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna
cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un discorso
analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,
allorquando le lesioni non possono essere
sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.
consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger,
Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur
Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P.
Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.10. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -
qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico
oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della
dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza
di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen
müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben
gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund
fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann
der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt
gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE
119 V 340 E. 2b/aa)"
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come
delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni
medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV
1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid.
2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la
presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di
disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;
J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der
Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del
Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.11. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti
considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è
rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma
cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve
ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in
materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati
dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363
consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a
tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des
komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich
grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i
disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai
disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici
difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.
47ss. = RAMI 2000 U 397,
p. 327ss.).
Per
contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato
alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei
criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna
Considerandi
cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro
tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in
parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe
psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;
STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.
in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in
RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de
développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges
en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.
239seg. (270 nota 75)).
In una
sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,
parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha
ulteriormente precisato la propria prassi.
Essa ha,
in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere
effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123
V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera
chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,
un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si
giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al
momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,
hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in
secondo piano.
Il TFA ha
così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss
BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem
Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an
diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit
dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes
Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V
99.
Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die
Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine
psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz
aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»
unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen
könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.
November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und
F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117
Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach
dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351
die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer
Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das
Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und
überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass
der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein
Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im
Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE
115.
V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,
bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender
zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im
Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten
Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare
Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht
entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder
psychischer Natur bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI
2001.
U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del
nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di
trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi
psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un
tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione
dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in
coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure
un danno alla salute autonomo (secondario):
"
b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf
welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden Wahrscheinlichkeit
fest, dass die Beschwerdeführerin ein HWS-Trauma
erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine Teilursache der
bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden Einschränkung in der
Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung des natürlichen
Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der
Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer
Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher
Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon
aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein
Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung
praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch
eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang
zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte
Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen
Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die
Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine
schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für
psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen
(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an
den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild
eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines
Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall
nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.
Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob
es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen
Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine
selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die Abgrenzung
insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter
unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."
(RAMI
succitata)
Il TFA ha confermato
questa sua giurisprudenza in una recente sentenza del 13 febbraio 2006 nella
causa A., U 462/04:
"
Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu
psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur
Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen
Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE
117.
V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom
21.
März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,
sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen
(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu
unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV
2001.
Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).
Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit
Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets
nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin
überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische
Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je
nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein
äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht
(Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,
insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.
79.
ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil
R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“
(STFA
succitata, consid. 1.2)
2.12
In concreto,
in data 19 aprile 2004, RI 1 è rimasta vittima di un incidente della
circolazione stradale: l’autovettura da lei condotta è infatti stata investita
da un’automobile che, a causa del fondo stradale innevato, ha invaso la corsia
di contromano (doc. 8, p. 4).
L’assicurata
è stata immediatamente trasportata presso il Servizio di PS dell’Ospedale di __________
(doc. 7/q e s), dove i sanitari, dopo averla sottoposta ad accertamenti
radiologici della colonna vertebrale che hanno consentito di escludere la
presenza di fratture, l’hanno subito dimessa.
Il 23
aprile 2004, l’assicurata si è recata dal dott. __________, spec. in
medicina interna, il quale ha attestato che essa accusava un importante dolore
alla colonna cervicale con difficoltà alla mobilizzazione, irradiante alle
spalle e alle braccia, nonché dolori ai ginocchi, al piede sinistro e al torace
(doc. 7/t).
Nonostante l’applicazione
di provvedimenti terapeutici conservativi, l’insorgente ha continuato a
lamentare cervico-brachialgie, ragione per la quale, in data 30 luglio 2004,
essa ha consultato il dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Dal relativo rapporto,
datato 3 agosto 2004, emerge che la sintomatologia accusata in quell’occasione dall’assicurata
- dolori cervicali con irradiazione al braccio sinistro, fino alle dita IV e V
della mano - era, citiamo: “… compatibile con uno stato dopo distorsione della
colonna cervicale su incidente del 19.4.2004.”.
Oggettivamente, lo
specialista ha potuto osservare unicamente una, citiamo: “contrattura del
muscolo trapezio bilateralmente sinistra > destra”, con il restante stato
neurologico nella norma.
In ragione dell’irradiazione
all’arto superiore sinistro, il dott. __________ ha predisposto un’esame di
risonanza magnetica cervicale.
Dal profilo terapeutico,
alla ricorrente è stata prescritta l’assunzione di un anti-infiammatorio
associato ad un miorilassante, l’esecuzione di un nuovo ciclo di fisioterapia,
nonché un eventuale sostegno psichiatrico (doc. 7/h).
La RMN del 2 agosto 2004
ha mostrato una modica protrusione discale tra C4 e C7 con raddrizzamento del
rachide cervicale e un grado di substenosi del canale spinale (doc. 7/f).
Tra il
mese di agosto e quello di ottobre 2004, RI 1 ha consultato in altre tre
occasioni il neurologo dott. __________, il quale ha attestato un decorso
lentamente favorevole, segnato dalla persistenza di cervicobrachialgie a
sinistra e da una sindrome da stress post-traumatico (doc. 7/d, 7/a e X).
Interpellato
dall’assicuratore LAINF convenuto, con rapporto del 7 settembre 2004, il dott. __________, specialista in chirurgia presso l’__________
di __________, ha ritenuto improbabile che l’assicurata abbia riportato una
distorsione del rachide cervicale, e ciò in ragione della dinamica del sinistro
e dei disturbi da essa lamentati, proponendo, se del caso, l’esecuzione di una
perizia bio-meccanica:
"
Gemäss den Aussagen der Versicherten am
20.04.2004
gegenüber den rapportierenden Polizeiorganen trug sie zum Zeitpunkt
der teilüberdeckten links frontalen Kollision vom 19.04.2004 eine
funktionstüchtige 3-Punkte-Sicherheitsgurte und zudem wurden die vorderen
Airbags ihres Automobils durch den Aufprall ausgelöst. Somit ist gemäss
aktuellen Erkenntnissen der Verkehrsmedizin die seitens der behandelnden Ärzte
postulierte Distorsion der Halswirbelsäule (ICD-101 S13.4)
unwahrscheinlich. Der einzige erfassbare Hinweis bleibt denn auch die
linksbetonte beidseitige chronofizierte Verspannung des Trapezius-Muskels,
welche Dr. med. __________ anlässlich seiner Untersuchung vom 30.07.2004
feststellen konnte. Nun muss darauf hingewiesen werden, dass muskuläre
Verspannungen kein verletzungsspezifischer Befund sind und in unserer
Bevölkerung ubiquitär festgestellt werden können; die Abhängigkeit dieses
Beschwerdebildes von psychischen Befindlichkeitsstörungen ist sattsam bekannt.
Sollte im vorliegenden Fall weiterhin von einer
Halswirbelsäulen-Verletzung (sog. "Schleudertrauma") ausgegangen
werden, so drängt sich die Erstellung einer unfalldynamischen Expertise
mit Ermittlung der kollisionsbedingten Geschwindigkeitsänderung Delta-v sowie
der Equivalent Test Speed ETS des Fahrzeuges Bosio auf."
(doc.
7b)
Dal 1° settembre 2004,
l’insorgente è entrata in cura presso il dott. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia.
Il citato psichiatra ha
diagnosticato una classica sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F43.1) -
caratterizzata da ripetuti episodi in cui viene rivissuto il trauma con ricordi
intrusivi e incubi, senso di intorpidimento e ottundimento emozionale, distacco
dalla altre persone, anedonia, evitamento delle situazioni che ricordano il
trauma, difficoltà ad addormentarsi, irritabilità, difficoltà a concentrarsi,
ipervigilanza, nonché da un tono dell’umore depresso - all’origine di una
totale incapacità lavorativa, nonostante un’importante psicofarmacoterapia
accompagnata da colloqui di sostegno e da una terapia cognitiva-comportamentale
(cfr. doc. 5).
In data 14 dicembre 2004, RI
1.
è stata periziata, per conto della CO 1, presso il __________
di __________.
A fronte
di uno stato soggettivo determinato sempre dalla medesima sintomatologia (dolore
in sede cervico-scapolare, occipitale e della spalla sinistra, ricorrenti cefalee
e occasionali parestesie a livello del IV. e V. dito della mano sinistra; cfr.
doc. 6, p. 5), il neurologo dott. __________, all’esame clinico, ha potuto
oggettivare una buona mobilità del rachide cervicale, tutt’al più leggermente
sensibile nei movimenti estremi, un’assenza di contratture muscolari
paracervicali, nonché uno stato senza particolarità per quanto concerne i nervi
cranici, i membri superiori e il tronco, fatta eccezione per una mobilizzazione
un po’ sensibile della spalla sinistra (doc. 6, p. 12).
Dal
profilo somatico, la ricorrente è quindi stata dichiarata completamente abile
al lavoro (doc. 6, p. 13).
Da un
punto di vista psichico, l’assicurata è stata indagata dal dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di lieve
stato da stress post-traumatico (doc. 6, p. 15).
A causa
della paura a riprendere la guida di un’autovettura, il dott. __________ ha
certificato una totale incapacità lavorativa nella professione di addetta al
servizio di consegna di pasti a domicilio. Per contro, RI 1 sarebbe totalmente
abile in attività dove non è necessario l’utilizzo di un’automobile (doc. 6, p.
16).
Infine, sempre secondo gli
specialisti del __________, i disturbi di cui soffriva
l’assicurata costituivano una naturale conseguenza dell’evento infortunistico
dell’aprile 2004 (doc. 6, p. 15: “Tous les troubles dont souffre l’intéréssée
sont-ils à mettre en lien avec l’accident du 19.04.2004? Oui”).
In corso di causa, questa
Corte ha interpellato, nell’ordine, i dottori __________ (cfr. IX) e __________ (cfr. XI).
Il dott. __________
ha affermato che, in occasione dell’ultima consultazione del 27 ottobre 2004,
l’insorgente presentava ancora delle cervicalgie, di modo che egli le aveva
consigliato di continuare sia con il trattamento medicamentoso (Tryptizol e
Sirdalud), sia con la fisioterapia ambulatoriale (X).
Da parte
sua, il dott. __________ ha dichiarato che la sintomatologia accusata da RI 1
era compatibile con uno stato post distorsione cervicale e, d’altro canto, che,
nel dicembre 2004, era ancora troppo presto per considerare
stabilizzato/guarito il suo stato di salute (XIII).
2.13
Un’attenta
valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente
considerando - consente di affermare che nessun sanitario é riuscito a
oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili
di spiegare a sufficienza la sintomatologia accusata da RI 1, nonostante essa
sia stata sottoposta ad accurate misure diagnostiche.
In
particolare, la RMN del 2 agosto 2004 ha mostrato, a
livello della colonna cervicale, solo una modica protrusione discale tra
C4 e C7 con raddrizzamento del rachide e un grado di substenosi del canale spinale
(doc. 7/f).
Questi reperti, secondo i
sanitari del __________, hanno un’origine
extra-traumatica e, considerata l’assenza di compressioni radicolari o del
midollo, sono verosimilmente senza traduzione sul piano clinico (doc. 6, p. 13: “L’IRM cervicale confirme l’absence de lésion
traumatique majeure et révèle de discrètes altérations discales pluri-étagées
de C4 à C7 avec des protrusions discales médianes sans évidence de compression
radiculaire ou médullaire, donc vraisemblablement sans traduction clinique”
– il corsivo è del redattore).
Il TCA si
trova, pertanto, confrontato a un caso in cui i disturbi avvertiti dalla
ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano
oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole
all’interessata, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal
profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle
assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di
una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr.,
in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;
del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 5 aprile 2003 nella
causa P., inc. n. 35.2003.39, confermata dal TFA con giudizio del 13 aprile
2006, U 162/04, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49,
confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre
2001.
nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9
gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n.
35.1998
, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22
febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella
causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p.
105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen
organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden
und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des
organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,
trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne
weiteres” – il corsivo è del redattore).
Lo
scrivente Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che RI 1, in coincidenza con la chiusura del caso da parte della
CO 1 (gennaio 2005), non presentava più alcun postumo
oggettivabile dell'infortunio del 19 aprile 2004.
A
proposito del richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria, questa
Corte ritiene che tale atto istruttorio non apporterebbe dei nuovi (e
rilevanti) elementi di valutazione.
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1;
STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA
del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA
del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA
del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA
del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.14
Dagli atti
all'inserto si evince che il sinistro assicurato ha interessato soprattutto il
rachide cervicale.
È quindi
utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S.
(cfr. consid. 2.9.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo
ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.13.), quando
si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per
quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2).
In
effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non
siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a
qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro
rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Sulla
base degli atti medici, occorre riconoscere che la ricorrente é rimasta vittima
di un trauma distorsivo alla colonna cervicale.
Tale
diagnosi è stata formulata sia dal dott. __________, spec. FMH in neurologia
(doc. 7/h: “La sintomatologia riferita dalla paziente è compatibile con uno stato
dopo distorsione della colonna cervicale su incidente del 19.4.2004, …” – il
corsivo è del redattore), sia dal dott. __________,
anch’egli neurologo (doc. 6, p. 12: “Sur le plan somatique, les éléments à
notre disposition font penser que Madame RI 1 a été victime lors de l’accident
du 19.4.2004 d’une distorsion cervicale simple de degré I à II selon la
Québec Task Force …” – il corsivo è del redattore).
Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i
principi elaborati dall’Alta Corte federale in questo specifico ambito.
Infatti,
secondo il TFA, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna
applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei
disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid.
4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e
della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità
affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
In una
sentenza del 23 novembre 2004 nella causa B., U 109/04, l'Alta Corte ad esempio
ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato
che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma
d'accelerazione, aveva tutt’al più lamentato, entro il termine di latenza
massimo di 72 ore dal sinistro, forti dolori occipitali con irradiazioni alla
regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro e al petto
sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:
"
Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen)
Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital
X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben
und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der
Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei
und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden"
seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals
Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte
leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in
Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit
Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse
Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit,
rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression,
Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind
dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem
Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals
im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik
R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem
Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie
der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne
weiteres bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b);“
In
questo stesso senso, cfr. la STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03,
consid. 2.3, riguardante un assicurato, la cui autovettura era stata tamponata,
che nei trenta minuti successivi al sinistro aveva accusato unicamente dei dolori
alla nuca e alla testa, nonché la STFA del 12 ottobre 2005 nella causa C., U
37/05, in cui la Corte federale ha confermato che i disturbi a livello della
nuca o alla colonna cervicale devono apparire entro le 72 ore successive
all’infortunio.
Nella concreta evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica, va ritenuto che
l'assicurata, immediatamente dopo l'incidente della circolazione del 19 aprile
2004, ha sì accusato dei disturbi alla regione cervicale, con irradiazioni alla
spalla/braccio sinistro (cfr. doc. 7/t), tuttavia essa non ha presentato - né a
ridosso dell’infortunio né, d’altronde, nel prosieguo - altri sintomi che fanno
parte del quadro tipico di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale
oppure di un trauma equivalente, così come ha giustamente rilevato il dott. __________
nel suo rapporto del 7 settembre 2004 (doc. 7/b).
Ad
esempio, in occasione della consultazione del 30 luglio 2004, il neurologo
dott. __________ aveva potuto refertare soltanto una contrattura del muscolo
trapezio bilateralmente, a sinistra più che a destra, quando l’assicurata, da
un profilo soggettivo, denunciava la presenza di cervico-brachialgie (doc.
7/h).
Da parte
sua, nel mese di dicembre 2004, il dott. __________ ha oggettivato una
situazione persino migliore, caratterizzata da una buona mobilità a livello
della nuca, tutt’al più leggermente sensibile ai movimenti estremi, dall’assenza
di contratture dei muscoli paracervicali, nonché da uno stato senza
particolarità per quanto concerne i nervi cranici, i membri superiori e il
tronco, fatta eccezione per una mobilizzazione un po’ sensibile della spalla
sinistra, tanto da dichiarare RI 1 totalmente abile al lavoro tenuto conto del
solo aspetto somatico (doc. 6, p. 12 e 13).
È vero
che, nel mese di settembre 2004, all’assicurata sono stati diagnosticati dei
problemi di natura psichica, i quali, nella forma di depressioni, fanno
anch’essi parte del catalogo di disturbi che vengono frequentemente refertati
in caso di trauma d’accelerazione al rachide cervicale, di modo che vengono
definiti tipici dalla giurisprudenza federale (cfr. HAVE 2003, p. 339, DTF 117
V 360 consid. 1b e RAMI 2001 U 412, p. 79).
Tuttavia,
nel caso concreto, si è in presenza di un’affezione psichica – una sindrome
post-traumatica da stress – sviluppatasi a causa della paura di morire provata
dalla ricorrente in occasione del noto incidente della circolazione stradale (cfr.
doc. 5 e 6) e non a seguito del trauma distorsivo cervicale in quanto tale.
In questo
ordine di idee, é altamente verosimile che la sindrome post-traumatica da
stress avrebbe potuto insorgere nello stesso modo anche a seguito di un
infortunio comportante un danno alla salute di altra natura (cfr., in questo
senso, la STFA del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04, consid. 2.2.2,
del 30 settembre 2005 nella causa P., U 277/04, consid. 4.2.2 e del 25 gennaio
2005.
nella causa R., U 106/03, consid. 5.3 e 5.4; cfr., per quanto riguarda
sindrome da dolore somatoforme, pure la STFA del 10 aprile 2006 nella causa F.,
U 177/05, consid. 4.2, in cui la Corte federale ha negato che tale patologia
psichica faccia parte del quadro tipico dei disturbi di un trauma
d’accelerazione cervicale).
Pertanto,
nella misura in cui non si tratta di una problematica psichica che si trova in
stretta relazione con una distorsione alla colonna cervicale, la valutazione
dell’adeguatezza andrà eseguita in applicazione della giurisprudenza di cui
alla DTF 115 V 133 (cfr. consid. 2.16).
Alla luce
di quanto precede, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale, a
ragione, dunque, la questione della causalità è stata risolta secondo le regole
ordinarie (cfr. consid. 2.13.), anziché in applicazione della giurisprudenza
specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", e, in
questo senso - apparendo i disturbi lamentati dalla ricorrente privi di
sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità
naturale con l'infortunio assicurato.
2.15
L’assicurata
ha presentato dei disturbi di natura psichica.
Il dott. __________,
psichiatra e psicoterapeuta curante di RI 1 a contare dal 1° settembre 2004, ha
diagnosticato una classica sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F43.1),
all’origine di una totale incapacità lavorativa, conseguenza naturale dell’incidente
della circolazione del 19 aprile 2004 (doc. 5, p. 3: “…, vista la gravità
dell’incidente della circolazione, la violenza e il fatto che la paziente ha
avuto la convinzione di perdere la vita, in effetti varie volte essa durante il
colloquio mi riferiva di aver avuto una grande paura della morte tantovero che
malgrado diverso tempo non è ancora in grado di guidare l’automobile e nei
momenti di prova inizia a tremare presentando delle reazioni neurovegetative
importanti.”).
Da parte
sua, il dott. __________, anch’egli spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
autore (unicamente al neurologo dott. __________) della perizia 17 gennaio
2005, ha sostenuto che la ricorrente soffre di uno stato da stress
post-traumatico, provocato dalla grande paura che essa ha provato in occasione
dell’infortunio in questione (cfr. doc. 6, p. 13: “Sur le plan psychique, on
trouve une symptomatologie évoquant un état de stress post-traumatique. La
patiente a eu une peur extrême au moment de l’événement, elle a craint pour sa
vie, …”).
Secondo
il perito interpellato dalla CO 1, RI 1 va considerata totalmente inabile, limitatamente
però alle attività che richiedono l’utilizzo di un’autovettura (doc. 6, p. 14).
Visto che
le valutazioni espresse dai psichiatri dottori __________ e __________
convergono per quel che riguarda sia l’aspetto diagnostico che quello eziologico,
questa Corte ritiene che si possa concludere che l’assicurata soffriva di una
sindrome post-traumatica da stress e, d’altra parte, che questa patologia si
trovava in una relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico del
mese di aprile 2004.
2.16
L'esistenza
di un rapporto di causalità naturale non è comunque sufficiente per impegnare
la responsabilità della CO 1.
In
effetti, si tratta ancora di esaminare l’adeguatezza del legame causale
fra i disturbi presentati dalla ricorrente e l'infortunio assicurato.
Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso all’insorgente.
La
dinamica dell’incidente stradale del 19 aprile 2004 emerge dal rapporto di
polizia del 22 aprile 2004 e, d'altronde, non è mai stata oggetto di
discussione fra le parti:
"
Il protagonista __________ ha circolato sulla
strada cantonale principale, in direzione sud, ad una velocità dichiarata di
circa 40-50 km/h, causa il fondo stradale innevato. In zona denominata “__________”,
poco prima di giungere al sottopassaggio FFS, nell’affrontare una curva a
destra in discesa, l’automobile ha perso aderenza. Ha così invaso la corsia
opposta di marcia, regolarmente percorsa dalla RI 1, che, vista la situazione,
si è spostata il più possibile verso la sua destra.
A seguito dell’urto, avvenuto con le rispettive
parti anteriori sinistre, l’auto RI 1 è stata sospinta contro il guardavia a
lato della corsia percorsa.”
(doc. 8,
p. 4)
Alla luce
della dinamica dell'incidente e delle lesioni riportate, il sinistro occorso a RI
1.
può essere classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della
categoria media.
Del
resto, confrontati a fattispeci analoghe a quella ora sub judice, tanto
questa Corte quanto il TFA hanno, nel passato, proceduto ad identiche
classificazioni. Vedi ad esempio:
-
STFA del 31 marzo 1994 nella causa M. St., U 119/91, concernente un
incidente della circolazione in cui l’automobile dell’assicurato, a seguito di
un tamponamento, é uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si é
girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;
- STFA
del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95, riguardante un incidente in cui
l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata é uscita di strada, é salita su
di una scarpata e si é rovesciata sul tetto;
- STCA
del 23 novembre 1998 nella causa V.-R., inc. n. 35.1996.139 - confermata
dal TFA con sentenza del 18 giugno 1999, U 45/99 - concernente un incidente
della circolazione in cui il veicolo su cui viaggiava l’assicurata si é
frontalmente scontrato con un’autovettura condotta da un individuo in stato
d’ebrietà;
- STFA
del 19 febbraio 1999 nella causa D., U 115/98, concernente un incidente
della circolazione stradale in cui l'autovettura sulla quale si trovava
l'assicurato è uscita di strada, si è capovolta tre o quattro volte ed ha
terminato la propria corsa ad una distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha
riportato diverse ferite lacero-contuse al volto, al naso ed alla regione della
gola, nonché la frattura aperta della mascella
inferiore e la frattura della testa della mascella a sinistra;
- STCA
del 17 aprile 2001 nella causa G., inc. n. 35.1999.135, concernente un
incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale
Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una
manovra di sorpasso ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la
vettura che stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata
sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato
bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A
questo punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale,
sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il
guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti,
sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri
con amnesia pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a
livello del rachide cervicale e della spalla destra;
- STCA
del 2 ottobre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.95, riguardante un
incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di
Pesaro (I), in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurata,
all'imbocco di una galleria, ha cominciato a sbandare verso sinistra. L'auto si
è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a
sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria,
veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete
della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e
cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra
volta a destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte
della galleria. A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura
diafisaria distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del
nervo radiale destro con aprassia da compressione;
- STCA
del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15 - confermata dal
TFA con giudizio del 12 febbraio 2003, U 170/02 - concernente
un incidente della circolazione stradale in cui
l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato
ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che
sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Esso ha lamentato una commotio
cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione al rene
destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché
escoriazioni al braccio destro;
- STCA
del 30 maggio 2005 nella causa M., inc. n. 35.2004.95, relativa
ad un incidente stradale in cui l'assicurato, nel tentativo di superare
una vettura in autostrada, ha iniziato a sbandare
ed è stato tamponato da un’auto che lo seguiva, riportando
un trauma facciale con frattura pluriframmentaria con
lieve dislocazione della parete latero inferiore del seno mascellare
destro con solo minime dislocazioni ma con decorso fino al margine
orbitale inferiore ed interessamento del forame
infraorbitale, una deviazione del setto nasale verso destra e fratture non
dislocate dell’osso nasale, nonché un trauma al rachide cervicale;
- STCA
del 27 febbraio 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.53, concernente
un assicurato che, al volante della propria autovettura, nel compiere
una manovra di sorpasso, è entrato in collisione
frontale con un’automobile che circolava regolarmente
in senso opposto e ha riportato una lesione legamentare
alla caviglia destra, una frattura complessa della caviglia sinistra, contusioni alla spalla destra e al torace, la rottura di un
dente (primo premolare superiore sinistro), nonché una sospetta
frattura della costola ventrale a destra.
Visto che
la ricorrente pretende che l’infortunio nel quale rimase coinvolta venga qualificato
come grave, subordinatamente, di grado medio al limite della
categoria degli infortuni gravi (cfr. I, p. 13), si ricorda che il TCA, in
una sentenza del 7 giugno 1999 nella causa K., inc. n. 35.1997.10+25 -
confermata dal TFA con giudizio del 13 gennaio 2000, U 284/99 - ha classificato
fra gli infortuni di categoria grave, l'incidente della circolazione stradale
in cui, a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria
autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha
invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione, a una velocità di
100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85
km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal
punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni
in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato
delle gravi lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul
sedile posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente.
Il TCA ha
qualificato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui il
conducente della vettura sulla quale si trovava l'assicurata, a seguito di un
sorpasso effettuato ad alta velocità - almeno 150 km/h secondo le testimonianze
- ha perso la padronanza del veicolo ed è andato a cozzare contro un muro posto
sulla sua destra. In ragione della violenza dell'urto, i due occupanti sono
stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla carreggiata.
L'automobile, dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è rimbalzata
all'indietro fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si è procurata
gravi lesioni in diverse parti del corpo. Il conducente é invece deceduto sul
luogo dell’incidente (cfr. STCA del 27 agosto 2001 nella causa P., inc. n.
35.1999
, confermata dal TFA, limitatamente a questo aspetto, con pronunzia
del 25 febbraio 2003, U329/01+330/01).
Parimenti,
nella sentenza del 15 dicembre 1994 nella causa M. I. - citata in RAMI
1995.
U 215, p. 91 - il TFA ha classificato nella categoria degli infortuni
gravi, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una
collisione frontale fra due autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse
ha subito un grave politrauma (trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio
cerebri, trauma toracico con fratture multiple di coste a sinistra,
importante contusione polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del
piatto tibiale sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio
inter-metacarpale dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio
sono deceduti.
Nella
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa E., inc. n. 35.1998.95+101, questa
Corte ha giudicato di grado medio al limite della categoria degli infortuni
gravi, l'incidente della circolazione stradale, avvenuto sull'autostrada
Basilea-Karlsruhe, in cui l'automobile, sulla quale si trovava l'assicurato, ha
iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 130 km/h, allorquando
la vettura che la precedeva si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla
corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, il conducente ha dapprima
sbattuto contro il guardrail di sinistra per poi ritornare sulla carreggiata. A
questo punto, egli ha completamente perso la padronanza del veicolo, il quale
si è rovesciato sul tetto ed è scivolato
trasversalmente sulla carreggiata per circa 200 metri, terminando la propria
corsa contro un albero situato sul fondo di una scarpata. A causa del sinistro,
l'assicurato ha riportato una distorsione al rachide cervicale nonché
un'importante ferita lacero-contusa al cranio, nella zona fronto-parietale. Sua
figlia di sei anni - in stato di coma, con uno schock emorragico ed
un'instabilità al bacino - è stata intubata sul luogo dell'incidente e
trasportata d'urgenza presso l'Ospedale cantonale di Basilea. Qui, i medici -
constatate le gravi lesioni riportate (commotio cerebri, frattura
dell'osso pubico destro con lussazione della sinfisi pubica, frattura della
tibia destra, ematoma retro-peritoneale su tamponamento
della vescica con distacco completo dell'uretra dal collo vescicale,
lacerazione completa della parete posteriore della vagina e lacerazione della
parete anteriore del retto fino alla muscolaris mucose) - l'hanno sottoposta ad
una laparatomia d'urgenza con revisione e sutura
dell'uretra, della vagina e del retto nonché stabilizzazione del bacino con
posa di un fissatore esterno.
Il giudice
è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo
i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.8.3..
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.8.4.).
Va
preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e
RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro
canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la
giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e
non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29
consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
In
concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante
particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
Apprezzato
da un punto di vista oggettivo, l’incidente del 19 aprile 2004 non si é svolto
secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari: in
fondo, si é trattato di un "normale incidente della circolazione
stradale".
A titolo
di confronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza di circostanze
drammatiche, trattandosi di un infortunio in cui l’assicurato rimase
imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno
sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un
incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti
gravi fra i suoi protagonisti, in cui l’autovettura dell’assicurato si
capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.) oppure ancora
trattandosi di un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da
mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la
colpì ripetutamente al volto con un coccio.
L’interessata riportò varie contusioni e ferite da taglio, fra cui una profonda
alla fronte (STFA del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94).
Per
contro, non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un incidente stradale in
cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di strada, salì su di
una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma cerebrale e delle
contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa
H., inedita).
Va
inoltre rilevato che nella già citata pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa
S., il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità dell'infortunio fosse
realizzato in maniera particolarmente incisiva.
Il TFA,
nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, ha avallato la tesi di questa Corte,
osservando:
"
(…), pur essendo in presenza - in considerazione
dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo
come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi
giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di
spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI
1990.
no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo
stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un
incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo
essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se
stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19
febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come
aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che,
in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato
sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba
schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del
29.
ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso
pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion,
che non aveva rispettato un obbligo di dare preceden-a, e una ciclista, e che
provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione
alla coscia."
(STFA
succitata, consid. 4.3)
Quelle
riportate dalla ricorrente – un trauma distorsivo al rachide cervicale, nonché
delle contusioni alle ginocchia, al piede sinistro e al torace (doc. 7/r) - non
costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a
provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Secondo
la giurisprudenza federale la diagnosi di trauma d’accelerazione cervicale non
consente, di per sé, di ritenere adempiuto tale fattore.
Perché
ciò sia il caso, è necessaria la particolare rilevanza della sintomatologia
legata a un trauma del tipo “colpo di frusta” oppure particolari circostanze
(ad esempio, una posizione sfavorevole del corpo) suscettibili di influenzare
il quadro clinico (cfr. STFA del 10 settembre 2003 nella causa F., U 343/02,
consid. 4.3 e riferimenti ivi menzionati e ), presupposti che nel caso di
specie fanno chiaramente difetto.
Dagli
atti di causa non risulta neppure che l'assicurata sarebbe rimasta vittima di
errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico.
Ricordato,
da un canto, che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, si devono considerare esclusivamente i disturbi di
natura organica che si trovano in una relazione di causalità naturale (e
adeguata) con l'infortunio assicurato e, d'altro canto, tenuto conto che è
stato accertato che, a contare dal mese di gennaio 2005 (quindi a distanza di
circa 9 mesi dall'incidente), RI 1 non presentava più alcun postumo
organico oggettivabile dell'evento del mese di aprile 2004 (cfr. consid.
2.13
), non possono essere ritenuti soddisfatti neppure i criteri della durata
eccezionalmente lunga della cura medica, dei dolori somatici persistenti, del decorso
sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, nonché del
grado e della durata dell'incapacità lavorativa.
Se ne
deduce che l’infortunio del 19 aprile 2004 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1: l’adeguatezza del
nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
In
siffatte condizioni, non é censurabile il fatto che la CO 1 abbia ritenuto
estinto il diritto della ricorrente di beneficiare di ulteriori prestazioni
assicurative.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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