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35.2005.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per definire se esiste un diritto a ulteriori prestazioni

assicurative, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.4. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Per

quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali,

dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al

momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF

130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid.

1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA

del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U

417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid.

1b; qui: il 7 dicembre 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che il sinistro è avvenuto il 30 gennaio

2004, ossia posteriormente al 31 dicembre 2002, tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.5. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento

della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.6. Secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare

in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e

2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.7. L'assicuratore

LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio

assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed

adeguato.

2.7.1. In caso di infortunio, il legame

di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora

si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non

si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

Questi

concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella

causa D., U 187/04.

2.7.2. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.8. Confrontato

con tesi mediche contrapposte per quanto concerne sia la capacità lavorativa

del ricorrente a decorrere dalla fine del mese di novembre

2004 (in proposito, cfr., da una parte, i rapporti 23 novembre 2004 [doc. 39] e

21 febbraio 2005 [doc. 58] del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, e,

dall’altra, le certificazioni dei medici curanti di RI 1, i dottori __________,

spec. in urologia [doc. 48 e 60], __________, spec. in terapia fisica e

riabilitazione [doc. 53] e __________, medico-chirurgo [doc. 57]), sia l’eziologia

del danno alla salute che ha determinato l’operazione chirurgica del febbraio

2005 (cfr., da una parte, i referti 18 maggio e 20 ottobre 2005 del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia [doc. 74 e 78] e, dall’altra, il rapporto 22 marzo 2005

del dott. __________ [doc. 70], quelli 6 aprile e 21 settembre 2005 del dott. __________,

spec. in ortopedia e traumatologia [doc. 71 e G], nonché la relazione peritale

22 settembre 2005 del dott. __________, medico legale e delle assicurazioni

[doc. F]), il TCA ha ritenuto necessario ordinare una perizia medica

giudiziaria, il cui allestimento è stato affidato al dott. __________, Primario

del Reparto di chirurgia della mano dell’Ospedale cantonale di __________.

Dopo aver

ricostruito l'anamnesi dell'assicurato (XIX, p. 5-7) ed averne descritto lo status

clinico e radiologico a livello delle estremità superiori (XIX, p. 7-12), il

perito giudiziario ha posto la diagnosi di stato dopo contusione del polso

destro il 30 gennaio 2004 (cfr. XIX, p. 7).

Il dottor

__________ ha innanzitutto indicato che - contrariamente a quanto preteso dal

ricorrente (cfr. I, p. 2: “È evidente che il non aver applicato immediatamente

dopo l’infortunio un’ingessatura fissa sia all’origine del decorso altalenante

di guarigione del polso del signor RI 1, …”) - le prime cure ricevute da

quest’ultimo sono state adeguate (cfr. XIX, risposta ai quesiti n. 2 e 3 di

parte ricorrente).

Quindi, per quanto

concerne la situazione esistente nel mese di novembre 2004, l’esperto designato

dal TCA, fondandosi sui risultati delle misurazioni eseguite dal medico di

circondario dell’CO 1 in occasione della visita di controllo del 14 febbraio

2005 (cfr. doc. 58, p. 2-3), ha sostenuto che il polso destro di RI 1 aveva

ritrovato una funzionalità praticamente completa, che egli avrebbe quindi

potuto riprendere il proprio lavoro a tempo pieno e, infine, che egli non

necessitava più di ulteriori provvedimenti terapeutici (cfr. XIX, risposta al

quesito n. 3 di parte convenuta).

A proposito

dell’intervento del 18 febbraio 2005, in occasione del quale, secondo la

cartella clinica dell’Istituto Clinica “__________” di __________, l’insorgente

è stato sottoposto - contro il parere del medico di circondario dell’CO 1 (cfr.

doc. 58, p. 5) - a un’artroscopia del polso con sineviectomia (cfr. doc. 67), lo

specialista consultato da questa Corte ha dichiarato che la diagnosi

intraoperatoria di lieve sinovite non può essere ricondotta, con il grado della

verosimiglianza preponderante, all’evento infortunistico del 30 gennaio 2004,

posto che simili alterazioni degenerative sono di regola da considerare

compatibili con l’età del soggetto e che, nel caso di specie, RI 1 ha perdipiù

svolto nel passato un’attività gravosa per le estremità superiori (XIX,

risposta al quesito n. 4b di parte convenuta).

Sempre in relazione

all’intervento artroscopico del febbraio 2005, il dott. __________ ha inoltre messo

in dubbio che lo stesso abbia rappresentato una terapia appropriata ai sensi

dell’art. 10 LAINF:

"

(...).

Zudem besteht der Verdacht, dass bei der

Operation technische Schwierigkei­ten bestanden haben und die Dokumentation

nicht "lege artis" durchgeführt wurde;

1. liegt in den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen kein

ausführlicher Operationsbericht vor. (Lediglich ein handschriftlicher, zum Teil

unleserli­cher Eintrag im Operationsjournal (Doc. 67) und ein kurzer Bericht

mit Diagnose und Operation (Arthroskopie und Synovektomie). (Doc. E)

Considerandi

2.

eine explizite, schriftliche Dokumentation der

Operationsindikation liegt nicht vor.

3.

keine Photo- oder Videodokumentation vorhanden

4.

keine Resultate einer histologischen

Untersuchung vorhanden.

5.

Unüblicher und riskanter Zugang radialseitig, (Verletzungsgefahr

des Ra­mus superficialis des Nervus radialis und der Tabatière-Arterie) wobei

die Inzision bzw. die Narbe sehr weit distal und somit nicht im Handgelenkbe­reich,

sondern midcarpal (Handwurzel) liegt. Eine Übersicht über das Handgelenk über

diesen Zugang zu bekommen erscheint schwierig bzw. unmöglich.

Der empfohlene

Zugang für eine Gesamtübersicht ins Handgelenk wäre über das 3/4 Portal (Photo

Nr. 1) d.h. zwischen dem 3. und 4. Streck­sehnenfach, ca. 0.5 cm distal des

Tuberculum von Lister (Lit. 1 und 2).

(n.B. →

Patient gibt leichte Gefühlsstörungen im

Handrückenbereich radial an)

6.

Die Narbe des ulnaren Zuganges kann auch nach einer vollständigen

Entfernung der Haare nicht aufgefunden werden. (Photo Nr. 1,2,7,8,9) Der

übliche Zugang für die "Arbeitsinstrumente" würde über das 6R-Portal

er­folgen (radialseitig des 6. Strecksehnenfaches, Photo 1, Lit. 1). Eine for­melle

Synovektomie mit einem Saugshaver (ca. 2.5 mm Durchmesser) oder einer

entsprechenden Zange provoziert normalerweise eine erkenn­bare Narbe.

Die Diagnose einer

Knorpelläsion am Os lunatum muss in Frage gestellt werden, da ich mir nicht

vorstellen kann, dass ausgehend von dem von Dr. med. __________ gewählten

Zugang das Os lunatum eingesehen werden kann. (...)"

(XIX, p. 14s.; cfr., pure, la risposta

al quesito n. 4 di parte ricorrente)

Infine, secondo l’esperto

giudiziario, al momento della visita peritale del 27 giugno 2006, tenuto conto

unicamente dello stato del polso destro, l’assicurato era completamente abile

al lavoro e non era portatore di alcuna menomazione importante e durevole alla

sua integrità fisica (cfr. XIX, risposta al quesito n. 6 di parte convenuta,

rispettivamente, n. 6 e 7 di parte ricorrente).

2.9

Tutto ben

considerato, questa Corte non ha nessuna ragione di scostarsi dalle conclusioni

a cui é giunto il perito giudiziario, specialista proprio nella materia che qui

interessa.

In

effetti, il referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso

presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V

352.

consid. 3a e le referenze ivi menzionate; cfr. STFA del 21 luglio 2005

nella causa S., U 216/04, consid. 5.3): in particolare, il dott. __________ ha

espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver

proceduto ad un esame approfondito del caso.

Il TCA

non ignora il fatto che l’esperto giudiziario ha fondato il proprio apprezzamento,

in particolare del grado di capacità lavorativa al momento dell’interruzione delle

prestazioni da parte dell’CO 1, sui valori risultanti dalle misurazioni

compiute durante la visita circondariale di controllo del 14 febbraio

2005.

(cfr. XIX, p. 12: “Gestützt auf die ausführliche und objektive Untersuchung

durch den Kreisarzt der CO 1 (Dr. med. __________ 14.2.2005) …”).

Nondimeno, tenuto conto

che il dott. __________ è stato chiamato a procedere a una valutazione retrospettiva,

questa Corte non vede cos’altro avrebbe potuto fare, dal momento che quelli

refertati dal dott. __________ erano gli unici dati affidabili di cui egli

disponeva.

Nel fornire una risposta

al quesito n. 3 lett. a di parte convenuta, il perito giudiziario ha fatto

presente che, in occasione della visita di controllo del 14 febbraio 2005, RI 1,

a fronte di una situazione oggettivabile pressoché normale, denunciava la persistenza

di dolori con irradiazione all’avambraccio destro (XIX, p. 12).

In proposito, questo

Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, in

materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti

dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio,

nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella

misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella

causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.

35.2003

, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

Sulla

scorta delle risultanze peritali, il TCA ritiene dunque accertato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, tenuto conto delle

sole sequele traumatiche, non necessitava più di ulteriori cure mediche e che

aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 29 novembre 2004, rispettivamente, che l’intervento artroscopico del

18.

febbraio 2005, già per il solo fatto che era destinato a curare una

patologia di eziologia extra-infortunistica, non riguardava l’assicuratore LAINF convenuto.

2.10

Con la

propria impugnativa, l’assicurato ha preteso il rimborso delle spese peritali

(cfr. I, p. 5), specificatamente quelle legate all’allestimento del rapporto 22

settembre 2005 del dott. __________ (doc. F).

Al

riguardo, si osserva quanto segue.

2.10.1

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i

fatti medici possono essere accertati in modo convincente solo sulla base delle

risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame

ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi,

addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

In una

sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale

ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia

medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione,

grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito

dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi

accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare,

precisando segnatamente che:

"

(…) si deve ritenere che l'interessato, per

tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto obbligato

a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che permettessero di

documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui realmente percepiti - e

fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario alla diagnosi da lui

riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione, che ancora in sede di

decisione su opposizione riteneva che "dal lato oggettivo, l'opponente non

presenta alcuna lesione posttraumatica di significato clinico" e che la

lieve irregolarità del tendine riscontrata non poteva causare alcun disturbo.

Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre

1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti

perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai

sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente

giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito

giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,

sia giunto alle medesime conclusioni dell'INSAI in merito alla sopravvenuta

stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa

dell'assicurato."

(STFA

succitata, consid. 4c).

Infine,

in RAMI 2004 U 503, p. 186ss. (= SVR 4-5/2006 UV 4, p. 15s.), il TFA ha deciso

che, conformemente al principio generale del diritto processuale, secondo cui

una parte, anche se vincente, deve sopportare i costi che ha provocato

inutilmente o in modo colposo, i costi di una perizia ordinata dall'assicurato

stesso devono essere assunti dall'assicuratore infortuni (vincente in causa),

qualora sia stato possibile accertare in maniera concludente la fattispecie

medica soltanto in base alle risultanze delle prove amministrate nella

procedura cantonale di ricorso e che all'assicuratore possa essere rimproverata

una violazione dell'obbligo di accertare i fatti pertinenti, in ossequio al

principio inquisitorio.

Questa

giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il

quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun

provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess,

Zurigo 2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).

2.10.2

Nel caso di

specie, il TCA rileva che - contrariamente a quanto richiesto dalla citata

giurisprudenza federale – il rapporto elaborato dal dott. __________ non

fornisce alcuna nuova rilevante indicazione in relazione agli aspetti contestati,

oltre a quanto già emergeva dagli atti.

Se ne

deduce che il costo del rapporto allestito dal dott. __________ rimane a carico

della parte che l'ha ordinato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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