35.2005.64
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26 ottobre 2006Italiano29 min
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Numero d'incarto:
35.2005.64
Data decisione, Autorità:
26.10.2006, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di contusione polso destro nel 01/2004. Ricaduta nel 03/2004. Perizia giudiziaria. Ammesso che l'assicurato ha ritrovato piena abilità lavorativa da 11/2004, rispettivamente, che intervento di sineviectomia (02/2005) era destinato a curare patologia extra-infortunistica (sinovite)
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
PERIZIA
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
SPESE PER ACCERTAMENTI PRIVATI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 45 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.64
mm/sc
Lugano
26 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
gennaio 2004, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
è scivolato su una lastra di ghiaccio e ha riportato, secondo il certificato 16
febbraio 2004 dell’Ospedale regionale di __________, una contusione al polso
destro, in assenza di fratture (doc. 1 e 4).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
L’assicurato
ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 10 febbraio 2004, la
cura medica è stata dichiarata chiusa il 9 febbraio 2004 (doc. 3).
1.2. Nel corso
del mese di marzo 2004, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta
del sinistro del mese di gennaio 2004, con incapacità lavorativa del 50% a
contare dal 4 maggio 2004 (doc. 5, 8 e 9).
Il medico
curante di RI 1, in data 7 maggio 2004, ha attestato una limitazione funzionale
ai movimenti della mano destra (doc. 10).
L’assicurato
è stato in grado di riprendere il proprio lavoro il 13 agosto 2004 (doc. 26),
lavoro che è però stato nuovamente interrotto a decorrere dal 17 settembre 2004
(cfr. doc. 29).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione formale del
25 novembre 2004, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro a far
tempo dal 29 novembre 2004 (doc. 40).
A seguito
dell’opposizione interposta dal dott. __________ per conto dell’assicurato
(doc. 48), completata dal Sindacato RA 1 (doc. 65 e 72), l’Istituto
assicuratore, in data 20 maggio 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 75).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 18 agosto 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato ad assumere la cura medica anche dopo il 29
novembre 2004 (in particolare in relazione all’intervento chirurgico del 18
febbraio 2005), a corrispondergli indennità giornaliere fino al 6 marzo 2005,
nonché a riconoscergli una rendita di invalidità del 20% almeno e un’indennità
per menomazione all’integrità del 25%, così come la rifusione delle spese
peritali, argomentando:
"
(...)
A giudizio del signor RI 1, la decisione CO 1, non
può crescere in giudicato, senza che venga fatta chiarezza sui discordanti
pareri medici.
Appaiono, infatti, poco convincenti le
valutazioni dei due medici fiduciari CO 1 21 febbraio 2005 del Dr. __________,
rispettivamente del 18 maggio 2005 del Dr. __________, che qui alleghiamo (doc.
C e doc. D).
In particolare, il signor RI 1 ricorda che
durante la visita del 10 agosto 2004 il medico di circondario CO 1 gli avrebbe
chiaramente espresso l'opinione che il polso sarebbe stato trattato da subito
in maniera errata già presso l'Ospedale di __________ e che a causa di questo
approccio errato il polso non sarebbe potuto guarire entro i canonici 4/6 mesi
dall'infortunio.
E' evidente che il non aver applicato
immediatamente dopo l'infortunio un'ingessatura fissa sia all'origine del
decorso altalenante di guarigione del polso del signor RI 1, che è stato più
volte protagonista di riprese del lavoro e di conseguenti ricadute alcune in
misura parziale, altre in misura totale. Come risulta dagli atti CO 1, sono
stati annunciati periodi d'incapacità lavorativa completa oppure parziale,
tutti riconosciuti dalla convenuta. A questo proposito si rimanda alla
dettagliata descrizione dei fatti a pagina 2 della decisione su opposizione qui
impugnata.
La CO 1, però, inspiegabilmente, malgrado fosse
palese l'origine della difficoltà di guarigione del polso infortunato e
nonostante l'assicurato avesse dimostrato la sua ferrea volontà di ritornare a
lavorare, ha deciso di non riconoscere più le certificazioni mediche presentate
dal signor RI 1, di chiudere completamente il caso e di negare qualsiasi
ulteriore responsabilità a far data dal 29 novembre 2004.
Da ciò deriva la necessità di fare chiarezza con
il presente gravame.
Si presenta all'uopo il rapporto dattiloscritto
dell'artroscopia operativa al polso destro (doc. E), a cui il signor RI 1 è
stato sottoposto in data 18 febbraio 2005.
Pur non disponendo di una registrazione video
dell'intervento, non si può credere, come invece pretendono i medici di parte
convenuta, che il signor RI 1 abbia subito un intervento chirurgico inutile e
assolutamente non in causalità diretta con l'infortunio assicurato.
A questo proposito, ci si riserva di presentare
nei prossimi giorni la relazione medica stilata dal Dr. __________, il quale ha
già sottoposto a visita il signor RI 1 e ha già visionato i rapporti dei medici
fiduciari CO 1 confutandoli, ma a causa di impegni professionali e delle
intervenute ferie estive non è stato in grado di stilare il rapporto, prima
della scadenza del termine per l'inoltro del presente gravame.
2.
Il signor RI 1 è finalmente abile al lavoro con
decorrenza 6 marzo 2005, tuttavia secondo quanto confermato dall'Esperto Dr. __________
durante la visita di inizio estate, vi è ancora un residuo doloroso in sede di
contusione con irradiazione fastidiosa alla mano destra e presenta un deficit
della forza prensile, con difficoltà al sollevamento dei pesi, saltuarie
parestesie in ambito del nervo ulnare a gomito.
Con il presente ricorso si chiede espressamente
che il signor RI 1 venga sottoposto ad ulteriori accertamenti medici. In
particolare, si chiede che codesto onorevole TCA si pronunci sull'esigibilità
dell'intervento chirurgico 18.02.2005 al polso destro come conseguenza
dell'infortunio assicurato e che definisca quali sono effettivamente oggi le
condizioni dell'arto infortunato, in funzione della determinazione della
capacità lavorativa e quindi al guadagno, considerando che esiste una
limitazione nello svolgimento dell'attuale attività lavorativa. La CO 1 deve
determinare la capacità al guadagno residua, che si valuta prudenzialmente
all'80%. Inoltre si chiede che venga valutata anche la percentuale di IMI,
considerato che il signor RI 1 ha subito un danno permanente e durevole nella
funzionalità dell'arto infortunato.
Si riconfermano in questa sede le richieste
d'opposizione, nel senso che venga riconosciuta la cura medica fino al 6 marzo
2005, che venga riconosciuto l'intervento chirurgico 18.02.2005, tutte le
relative spese di cura, che venga riconosciuto il grado di invalidità e che
venga determinata l'IMI.
Prudenzialmente si postula un grado di invalidità
del 20% e il riconoscimento di un'IMI del 25%, considerate le limitazioni in
estensione con perdita di pronazione e supinazione, le parestesie in sede
ulnare, oltre che l'instabilità articolare polso/dita/gomito prevista alla
tabella 6.2. (...)"
(I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.6. In data 26
settembre 2005, l’insorgente ha versato agli atti il rapporto 22 settembre 2005
del dott. __________ (doc. F), nonché una certificazione datata 21 settembre
2005 del dott. __________ (doc. G).
Le
osservazioni dell’assicuratore LAINF convenuto datano del 24 ottobre 2005 (VII
+ doc. 78).
1.7. Con
ordinanza del 1° febbraio 2006, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del
dott. __________, Primario del Reparto di chirurgia della mano dell’Ospedale
cantonale di __________ (IX).
1.8. In data 27
settembre 2006 il dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale
(XIX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni
(XX).
1.9. L’Istituto
assicuratore convenuto ha preso posizione al riguardo il 4 ottobre 2006 (XXI),
mentre il ricorrente, è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se, tenuto conto delle sole
sequele infortunistiche, l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a
dichiarare l’assicurato totalmente abile al lavoro a contare dal 29 novembre
2004, rispettivamente, a negare la propria responsabilità in relazione
all’intervento chirurgico del 18 febbraio 2005.
2.3. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto
il 30 gennaio 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo
2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
Fatti
I
presupposti materiali per definire se esiste un diritto a ulteriori prestazioni
assicurative, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.4. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Per
quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali,
dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al
momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF
130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid.
1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA
del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U
417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid.
1b; qui: il 7 dicembre 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che il sinistro è avvenuto il 30 gennaio
2004, ossia posteriormente al 31 dicembre 2002, tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.5. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento
della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.6. Secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione a sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare
in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e
2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.7. L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed
adeguato.
2.7.1. In caso di infortunio, il legame
di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora
si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non
si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
Questi
concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella
causa D., U 187/04.
2.7.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. Confrontato
con tesi mediche contrapposte per quanto concerne sia la capacità lavorativa
del ricorrente a decorrere dalla fine del mese di novembre
2004 (in proposito, cfr., da una parte, i rapporti 23 novembre 2004 [doc. 39] e
21 febbraio 2005 [doc. 58] del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, e,
dall’altra, le certificazioni dei medici curanti di RI 1, i dottori __________,
spec. in urologia [doc. 48 e 60], __________, spec. in terapia fisica e
riabilitazione [doc. 53] e __________, medico-chirurgo [doc. 57]), sia l’eziologia
del danno alla salute che ha determinato l’operazione chirurgica del febbraio
2005 (cfr., da una parte, i referti 18 maggio e 20 ottobre 2005 del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia [doc. 74 e 78] e, dall’altra, il rapporto 22 marzo 2005
del dott. __________ [doc. 70], quelli 6 aprile e 21 settembre 2005 del dott. __________,
spec. in ortopedia e traumatologia [doc. 71 e G], nonché la relazione peritale
22 settembre 2005 del dott. __________, medico legale e delle assicurazioni
[doc. F]), il TCA ha ritenuto necessario ordinare una perizia medica
giudiziaria, il cui allestimento è stato affidato al dott. __________, Primario
del Reparto di chirurgia della mano dell’Ospedale cantonale di __________.
Dopo aver
ricostruito l'anamnesi dell'assicurato (XIX, p. 5-7) ed averne descritto lo status
clinico e radiologico a livello delle estremità superiori (XIX, p. 7-12), il
perito giudiziario ha posto la diagnosi di stato dopo contusione del polso
destro il 30 gennaio 2004 (cfr. XIX, p. 7).
Il dottor
__________ ha innanzitutto indicato che - contrariamente a quanto preteso dal
ricorrente (cfr. I, p. 2: “È evidente che il non aver applicato immediatamente
dopo l’infortunio un’ingessatura fissa sia all’origine del decorso altalenante
di guarigione del polso del signor RI 1, …”) - le prime cure ricevute da
quest’ultimo sono state adeguate (cfr. XIX, risposta ai quesiti n. 2 e 3 di
parte ricorrente).
Quindi, per quanto
concerne la situazione esistente nel mese di novembre 2004, l’esperto designato
dal TCA, fondandosi sui risultati delle misurazioni eseguite dal medico di
circondario dell’CO 1 in occasione della visita di controllo del 14 febbraio
2005 (cfr. doc. 58, p. 2-3), ha sostenuto che il polso destro di RI 1 aveva
ritrovato una funzionalità praticamente completa, che egli avrebbe quindi
potuto riprendere il proprio lavoro a tempo pieno e, infine, che egli non
necessitava più di ulteriori provvedimenti terapeutici (cfr. XIX, risposta al
quesito n. 3 di parte convenuta).
A proposito
dell’intervento del 18 febbraio 2005, in occasione del quale, secondo la
cartella clinica dell’Istituto Clinica “__________” di __________, l’insorgente
è stato sottoposto - contro il parere del medico di circondario dell’CO 1 (cfr.
doc. 58, p. 5) - a un’artroscopia del polso con sineviectomia (cfr. doc. 67), lo
specialista consultato da questa Corte ha dichiarato che la diagnosi
intraoperatoria di lieve sinovite non può essere ricondotta, con il grado della
verosimiglianza preponderante, all’evento infortunistico del 30 gennaio 2004,
posto che simili alterazioni degenerative sono di regola da considerare
compatibili con l’età del soggetto e che, nel caso di specie, RI 1 ha perdipiù
svolto nel passato un’attività gravosa per le estremità superiori (XIX,
risposta al quesito n. 4b di parte convenuta).
Sempre in relazione
all’intervento artroscopico del febbraio 2005, il dott. __________ ha inoltre messo
in dubbio che lo stesso abbia rappresentato una terapia appropriata ai sensi
dell’art. 10 LAINF:
"
(...).
Zudem besteht der Verdacht, dass bei der
Operation technische Schwierigkeiten bestanden haben und die Dokumentation
nicht "lege artis" durchgeführt wurde;
1. liegt in den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen kein
ausführlicher Operationsbericht vor. (Lediglich ein handschriftlicher, zum Teil
unleserlicher Eintrag im Operationsjournal (Doc. 67) und ein kurzer Bericht
mit Diagnose und Operation (Arthroskopie und Synovektomie). (Doc. E)
Considerandi
2.
eine explizite, schriftliche Dokumentation der
Operationsindikation liegt nicht vor.
3.
keine Photo- oder Videodokumentation vorhanden
4.
keine Resultate einer histologischen
Untersuchung vorhanden.
5.
Unüblicher und riskanter Zugang radialseitig, (Verletzungsgefahr
des Ramus superficialis des Nervus radialis und der Tabatière-Arterie) wobei
die Inzision bzw. die Narbe sehr weit distal und somit nicht im Handgelenkbereich,
sondern midcarpal (Handwurzel) liegt. Eine Übersicht über das Handgelenk über
diesen Zugang zu bekommen erscheint schwierig bzw. unmöglich.
Der empfohlene
Zugang für eine Gesamtübersicht ins Handgelenk wäre über das 3/4 Portal (Photo
Nr. 1) d.h. zwischen dem 3. und 4. Strecksehnenfach, ca. 0.5 cm distal des
Tuberculum von Lister (Lit. 1 und 2).
(n.B. →
Patient gibt leichte Gefühlsstörungen im
Handrückenbereich radial an)
6.
Die Narbe des ulnaren Zuganges kann auch nach einer vollständigen
Entfernung der Haare nicht aufgefunden werden. (Photo Nr. 1,2,7,8,9) Der
übliche Zugang für die "Arbeitsinstrumente" würde über das 6R-Portal
erfolgen (radialseitig des 6. Strecksehnenfaches, Photo 1, Lit. 1). Eine formelle
Synovektomie mit einem Saugshaver (ca. 2.5 mm Durchmesser) oder einer
entsprechenden Zange provoziert normalerweise eine erkennbare Narbe.
Die Diagnose einer
Knorpelläsion am Os lunatum muss in Frage gestellt werden, da ich mir nicht
vorstellen kann, dass ausgehend von dem von Dr. med. __________ gewählten
Zugang das Os lunatum eingesehen werden kann. (...)"
(XIX, p. 14s.; cfr., pure, la risposta
al quesito n. 4 di parte ricorrente)
Infine, secondo l’esperto
giudiziario, al momento della visita peritale del 27 giugno 2006, tenuto conto
unicamente dello stato del polso destro, l’assicurato era completamente abile
al lavoro e non era portatore di alcuna menomazione importante e durevole alla
sua integrità fisica (cfr. XIX, risposta al quesito n. 6 di parte convenuta,
rispettivamente, n. 6 e 7 di parte ricorrente).
2.9
Tutto ben
considerato, questa Corte non ha nessuna ragione di scostarsi dalle conclusioni
a cui é giunto il perito giudiziario, specialista proprio nella materia che qui
interessa.
In
effetti, il referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso
presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V
352.
consid. 3a e le referenze ivi menzionate; cfr. STFA del 21 luglio 2005
nella causa S., U 216/04, consid. 5.3): in particolare, il dott. __________ ha
espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver
proceduto ad un esame approfondito del caso.
Il TCA
non ignora il fatto che l’esperto giudiziario ha fondato il proprio apprezzamento,
in particolare del grado di capacità lavorativa al momento dell’interruzione delle
prestazioni da parte dell’CO 1, sui valori risultanti dalle misurazioni
compiute durante la visita circondariale di controllo del 14 febbraio
2005.
(cfr. XIX, p. 12: “Gestützt auf die ausführliche und objektive Untersuchung
durch den Kreisarzt der CO 1 (Dr. med. __________ 14.2.2005) …”).
Nondimeno, tenuto conto
che il dott. __________ è stato chiamato a procedere a una valutazione retrospettiva,
questa Corte non vede cos’altro avrebbe potuto fare, dal momento che quelli
refertati dal dott. __________ erano gli unici dati affidabili di cui egli
disponeva.
Nel fornire una risposta
al quesito n. 3 lett. a di parte convenuta, il perito giudiziario ha fatto
presente che, in occasione della visita di controllo del 14 febbraio 2005, RI 1,
a fronte di una situazione oggettivabile pressoché normale, denunciava la persistenza
di dolori con irradiazione all’avambraccio destro (XIX, p. 12).
In proposito, questo
Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, in
materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti
dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio,
nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella
misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
Nei casi
in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente
correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole
all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella
causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.
35.2003
, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,
confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre
2000.
nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13
marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e
del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).
Sulla
scorta delle risultanze peritali, il TCA ritiene dunque accertato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, tenuto conto delle
sole sequele traumatiche, non necessitava più di ulteriori cure mediche e che
aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 29 novembre 2004, rispettivamente, che l’intervento artroscopico del
18.
febbraio 2005, già per il solo fatto che era destinato a curare una
patologia di eziologia extra-infortunistica, non riguardava l’assicuratore LAINF convenuto.
2.10
Con la
propria impugnativa, l’assicurato ha preteso il rimborso delle spese peritali
(cfr. I, p. 5), specificatamente quelle legate all’allestimento del rapporto 22
settembre 2005 del dott. __________ (doc. F).
Al
riguardo, si osserva quanto segue.
2.10.1
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i
fatti medici possono essere accertati in modo convincente solo sulla base delle
risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame
ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi,
addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.
In una
sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale
ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia
medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione,
grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito
dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi
accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare,
precisando segnatamente che:
"
(…) si deve ritenere che l'interessato, per
tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto obbligato
a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che permettessero di
documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui realmente percepiti - e
fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario alla diagnosi da lui
riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione, che ancora in sede di
decisione su opposizione riteneva che "dal lato oggettivo, l'opponente non
presenta alcuna lesione posttraumatica di significato clinico" e che la
lieve irregolarità del tendine riscontrata non poteva causare alcun disturbo.
Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre
1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti
perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai
sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente
giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito
giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,
sia giunto alle medesime conclusioni dell'INSAI in merito alla sopravvenuta
stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa
dell'assicurato."
(STFA
succitata, consid. 4c).
Infine,
in RAMI 2004 U 503, p. 186ss. (= SVR 4-5/2006 UV 4, p. 15s.), il TFA ha deciso
che, conformemente al principio generale del diritto processuale, secondo cui
una parte, anche se vincente, deve sopportare i costi che ha provocato
inutilmente o in modo colposo, i costi di una perizia ordinata dall'assicurato
stesso devono essere assunti dall'assicuratore infortuni (vincente in causa),
qualora sia stato possibile accertare in maniera concludente la fattispecie
medica soltanto in base alle risultanze delle prove amministrate nella
procedura cantonale di ricorso e che all'assicuratore possa essere rimproverata
una violazione dell'obbligo di accertare i fatti pertinenti, in ossequio al
principio inquisitorio.
Questa
giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il
quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun
provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano
indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni
accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess,
Zurigo 2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).
2.10.2
Nel caso di
specie, il TCA rileva che - contrariamente a quanto richiesto dalla citata
giurisprudenza federale – il rapporto elaborato dal dott. __________ non
fornisce alcuna nuova rilevante indicazione in relazione agli aspetti contestati,
oltre a quanto già emergeva dagli atti.
Se ne
deduce che il costo del rapporto allestito dal dott. __________ rimane a carico
della parte che l'ha ordinato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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