35.2005.65
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24 aprile 2006Italiano34 min
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Numero d'incarto:
35.2005.65
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, TCA
Titolo:
Vittima di un infortunio professionale con fratture alla gamba sinistra. Stabilizzate le condizioni di salute, tenuto conto dello stato organico oggettivabile, ammessa ritrovata piena capacità lavorativa nell'abituale professione (nessun diritto a rendita di invalidità) e negato diritto a IMI.
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 16 LAINF
art. 16 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 24 LAINF
art. 6 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 36 cpv. 1+2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.65
MM/FS/td
Lugano
24 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 17 maggio
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
gennaio 2004, RI 1, capo sondatore presso la ditta __________ di __________ e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stato
colpito all’arto inferiore sinistro dalla prolunga del battipalo e ha riportato
una frattura dislocata, aperta di grado II-III, della tibia distale e a due
livelli della fibula (cfr. doc. 1, 2 e 3).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 18
febbraio 2005, l’Istituto assicuratore, tenuto conto delle sole sequele
infortunistiche, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro nella
sua attività di sondatore dal 1° febbraio 2005 e gli ha negato un’indennità per
menomazione dell’integrità (cfr. doc. 55).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato tramite il RA 2 (cfr. doc. 58 e 60),
l’assicuratore LAINF, in data 17 maggio 2005, ha ribadito il contenuto della
sua prima decisione (doc. 65).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 18 agosto 2005, l’assicurato ha chiesto quanto segue:
"
1. Il ricorso è accolto; di conseguenza la CO 1
è condannata a
riconoscermi
le prestazioni di cura medica e di indennità giornaliera anche successivamente
al 1° febbraio 2005 in misura almeno del 50%;
2. rimborso
delle spese di cura come da documentazione allegata e come da documentazione
che presenterò in futuro;
3. spese
peritali rifuse;
4. si
protestano le ripetibili." (cfr. I, p. 4)
In
particolare, l’assicurato ha addotto che:
"
(…)
Come risulta dai pareri medici 28.01.2005 (doc.
C), 11 marzo 2005 (doc. D) e 13.06.2005 (doc. E), a partire dal 1 febbraio 2005
la cura medica non poteva essere ancora conclusa, visto che l'abilità
lavorativa nella mia attività in cantiere era esigibile al massimo in misura
del 50%, visto che i dolori e l'edema tibiale esistevano ancora ed erano ancora
in corso cicli regolari di fisioterapia.
La CO 1 sottovaluta evidentemente la gravità
dell'infortunio del lavoro subito e di tutte le conseguenze correlate
all'intervento chirurgico subito, alla convalescenza, nonché riabilitazione ed
evidentemente sopravvaluta, sbagliandosi, l'aspetto legato alla mia richiesta
di prepensionamento.
Certo, grazie al prepensionamento, oggi ho di che
vivere, visto che la CO 1 ha interrotto ingiustamente le indennità giornaliere
lasciandomi in balia degli eventi.
Io non pretendo di guadagnare di più di quello
che mi spetta di diritto, ma, come detto, non opponendomi alla chiusura
anticipata della cura medica, rischierei di perdere il diritto all'indennità
per menomazione fisica ed ad un'eventuale rendita di invalidità CO 1, qualora
in futuro ne esistessero gli estremi.
Considerato che l'arto infortunato mi dà ancora
importanti problemi, non posso certo valutare oggi quali potrebbero essere gli
esiti al termine della cura medica, quindi la decisione su opposizione CO 1 non
può non essere contestata da parte mia e non può assolutamente valere il
discorso che nel mio caso non potrebbe esserci un discapito economico.
Chiedo che il Giudice tenga particolarmente conto
di questo aspetto.
Attualmente sono ancora in cura e sto svolgendo
regolari cicli di fisioterapia. Presenterò ulteriore documentazione medica a
suffragio delle mie tesi nei prossimi giorni. Dalla documentazione allegata
(doc. F), risultano le spese del primo ciclo di fisioterapia e prossimamente
riceverò la nota d'onorario per il secondo ciclo, fisioterapia di cui deve farsi
carico la CO 1.
(…)."
(I)
1.4. CO 1, in
risposta, si è confermato integralmente nelle proprie allegazioni, riservandosi
il diritto di determinarsi ulteriormente sulla documentazione medica preannunciata
dall’assicurato (cfr. III).
1.5. In data 14
ottobre 2005, l’assicurato, di nuovo patrocinato dall’RA 2, ha trasmesso a
questo Tribunale una perizia di parte, datata 10 ottobre 2005, del chirurgo
ortopedico dott. __________ (cfr. VII + allegato).
L’assicuratore
LAINF convenuto ha preso posizione al riguardo il 23 novembre 2005, producendo
un rapporto allestito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia (XII e doc.
71).
A RI 1 è
stato concesso di presentare le proprie osservazioni in proposito (XIV).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha contattato il dott. __________, al quale è stato chiesto se,
alla luce dell’apprezzamento 14 novembre 2005 del medico di fiducia dell’CO 1,
confermava o meno il proprio parere riguardo alla capacità lavorativa, nonché
una sua valutazione della menomazione all’integrità (XVI).
La
risposta del dott. __________ é pervenuta al TCA il 16 marzo 2006 (XIX) ed è
stata intimata alle parti per osservazioni (XX).
L’assicuratore
infortuni, per il tramite del dott. __________, si è pronunciato in data 28
marzo 2006 (XXIII + doc. 72), mentre l’assicurato, da parte sua, lo ha fatto il
21 aprile 2006 (XXV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
Fatti
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.).
Nella
concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 12
gennaio 2004, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto
materiale della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2.3. Con
decisione formale del 18 febbraio 2005, confermata in sede di opposizione,
l’Istituto assicuratore convenuto ha dichiarato l’assicurato totalmente abile
al lavoro nella sua professione di sondatore, ponendo perciò termine al
versamento dell’indennità giornaliera (cfr. doc. 55).
Questa
Corte deve pertanto esaminare, in primo luogo, se l’CO 1 era legittimato a
ritenere RI 1 abile in misura completa nella sua abituale professione oppure
no.
2.4. Diritto all’indennità
giornaliera
2.4.1. Secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione a sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.4.2. In
occasione della visita circondariale di controllo del 4
gennaio 2005, il dott. __________ ha fatto stato di una situazione, clinica e
radiologica, più che soddisfacente a livello degli arti inferiori:
" (…)
STATO LOCALE
Deambulazione perfettamente fluida senza accenni
di zoppia, ancora lieve fastidio alla deambulazione sulle punte, marcia sui
talloni possibile e non fastidiosa, lieve gonfiore diffuso all’arto inferiore
sinistro senza però chiaro edema sotto-cutaneo, la temperatura è normale, lieve
fastidio alla palpazione della tibia distale in corrispondenza della placca.
Mobilità delle ginocchia bilateralmente libera e
simmetrica.
Mobilità della tibio-tarsica: con ginocchio in
estensione
Estensione/flessione 15-0-40
Con ginocchio in flessione 30-0-40, asimmetrico
con la sinistra.
Le radiografie della gamba sinistra in 2
proiezioni effettuate il 4.1.2005 mostrano che la frattura è perfettamente
consolidata.
(…)." (doc. 46, p. 2)
Circa la
capacità lavorativa dell’assicurato, lo stesso medico ha affermato che,
citiamo: “Come previsto, in occasione dell’ultima visita medico-circondariale e
in considerazione dell’ottima evoluzione clinica e radiologica riteniamo che l’assicurato
possa essere rimesso abile al lavoro nella misura totale.” (doc. 46, p. 2 –
il corsivo è del redattore).
In un
ulteriore “Apprezzamento medico”, datato 16 febbraio 2005, lo stesso medico di
circondario ha ribadito che:
"
(…)
Allo stato locale la deambulazione è
perfettamente fluida, senza zoppia, ancora lieve fastidio alla deambulazione
sulle punte e lieve fastidio alla palpazione della tibia distale in
corrispondenza della placca.
Mobilità delle ginocchia libera, mobilità della
tibio-tarsica ottima senza deficit, le radiografie mostrano consolidamento
totale della frattura.
In queste condizioni l’assicurato è sicuramente
in grado di lavorare al 100% anche nella sua funzione di sondatore. L’unico
reperto oggettivabile è un certo edema dell’arto inferiore che può essere
benissimo curato tramite l’applicazione di una calza di compressione.
Un modesto edema dell’arto inferiore non
impedisce la ripresa del lavoro in misura totale a un anno dall’incidente. Il
risultato è ottimo.
(…)."
(doc. 54)
Nel suo parere dell’11
maggio 2005, il dott. __________ ha sostanzialmente avallato la valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal suo collega dott. __________:
"
(…)
Die distale extra-artikuläre
Unterschenkel-Fraktur links wurde korrekt behandelt. Sie ist klinisch und
radiologisch optimal geheilt. Knie und OSG sind frei beweglich. Das Gehen
erfolgt ohne Hinken. Die Narben sind reizlos und indolent. Wie der Kreisarzt
sehen wir darum keinen orthopädischen Grund, warum spätestens ab
01.02.2005 (also über ein Jahr nach Unfall mit komplikationslosem Verlauf)
nicht wieder eine volle Arbeitsfähigkeit im Beruf zumutbar sein sollte. (…).
(…) Auch eine leichte Schwellung des Beines, was
mit einem Stützstrumpf gut behandelt werden kann, ist kein Grund für eine
Arbeitsunfähigkeit. Herr Dr. __________ beschreibt im Lokalstatus vom
11.03.2005 ebenfalls einen sehr günstigen Befund (inkl. unauffällige
Sonographie). (…)."
(doc.
64)
Lo stesso specialista, presa
visione della perizia di parte elaborata dal dott. __________ (di cui si dirà
in seguito) ha ribadito che:
" (…)
Vom objektiv günstigen orthopädischen Befund her
sehen wir weiterhin keinen angemessenen Grund für irgend eine Einschränkung der
zumutbaren Arbeitsfähigkeit, weder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch bei
der Tätigkeit als “sondatore”, dies spätestens ab 01.02.2005."
(doc. 71)
2.4.3. Nella
sua impugnativa, l’assicurato, con riferimento alle certificazioni rilasciate
dai suoi medici curanti, fa valere che i disturbi da lui
lamentati gli impedirebbero di svolgere la sua abituale professione in misura
superiore al 50%, anche dopo il 31 gennaio 2005 (cfr. consid. 1.3.).
Il dott. __________,
spec. FMH in medicina generale, nel suo certificato medico del 28 gennaio 2005
ha in effetti attestato che:
"
(…)
Il signor RI 1 a distanza di un anno accusa
ancora importanti postumi del grave trauma, con dolori al polpaccio,
diminuzione della forza muscolare e gonfiori della gamba in particolare
serotini.
Vista l’attuale situazione, dal profilo medico
egli non è in grado di riprendere la sua precedente occupazione al 100%, ciò
che potrebbe portare ad aggravamenti, visto il tipo di attività che il signor RI
1 svolge.
Ritengo pertanto una ripresa dell’attività
possibile, al massimo nella misura del 50% a far parte dal 01.02.2005.
(…)."
(doc. 52
– il corsivo è del redattore)
Anche il
dott. __________, Capo-Servizio del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________,
nel suo certificato medico dell’11 marzo 2005, ha attestato un’inabilità al
lavoro del 50% dal 1° febbraio 2005 fino a data da stabilire (doc. 60).
Il dott.
__________, nella sua perizia di parte del 10 ottobre 2005, ha invece concluso
che:
" (…)
Tenuto conto del buon grado di conservazione della funzione della
tibio-tarsica, del ginocchio e dell’anca sinistra, un’inabilità lavorativa nella
misura del 50%, come attestata, risulta essere eccessiva.
Ritengo per contro più ragionevole considerare un’inabilità
lavorativa nella misura del 25%, con necessità di riduzione del ritmo di lavoro
e pause supplementari nella seconda metà della giornata/fine pomeriggio.
(…)."
(doc. H, p. 3 – il corsivo è del redattore)
Interpellato da questa
Corte in corso di causa, lo specialista in chirurgia ortopedica consultato da RI
1 ha confermato la tesi secondo cui quest’ultimo presenterebbe un’incapacità del
25% nell’esercizio dell’abituale attività di sondatore, tenuto conto, da una
parte, della presenza di una leggera asimmetria del retropiede e, d’altra
parte, del gonfiore oggettivato all’arto sinistro:
"
- Purtroppo nei miei atti non ho documentato il decorso radiologico
delle fratture riportate dal signor RI 1
in seguito all'infortunio sul lavoro del 12.1.2004. A posteriori non sono
quindi in grado di ricostruire se l'asimmetria notata al retropiede sinistro
sia da ricondurre o meno a un eventuale disturbo assiale nella consolidazione
del frammento tibiale distale.
Questo aspetto specifico non sembra
essere stato valutato nel rapporto del 14.11.2005; la sola assenza di una
lesione al piede sinistro non è in effetti sufficiente per escludere a priori
un nesso causale tra l'asimmetria dei retropiedi e l'evento infortunistico
puntuale del 12.1.2004 con frattura dislocata della tibia distale e della
fibula.
- Non
condivido personalmente il grado di "banalizzazione" ("Harmlosen
Oedems") dell'edema presentato dal signor RI 1 in sede premalleolare
sinistra, tenuto conto in particolare:
- dell'ora della misurazione (mattino alle 08.30, quindi, de
facto,
all'inizio della giornata);
- del periodo: paziente appena reduce da un soggiorno di
terapie;
- della nozione anamnestica dell'uso delle calze di
compressione;
- delle caratteristiche dell'attività di riferimento, da
svolgersi
prevalentemente in piedi con
spostamenti su terreni irregolari e sfavorevoli.
In considerazione degli argomenti esposti, confermo tuttora la
presenza di un'incapacità lavorativa del 25% nello svolgimento di un'attività
di sondatore."
(XIX)
Da parte
sua, il dott. __________ ha così commentato le considerazioni espresse dal
dott. __________ in merito all’esigibilità lavorativa:
"
Die Replik von Herrn Dr. __________ vom 14.03.2006 wurde zur Kenntnis genommen.
Was die leichte Asymmetrie des Rückfusses links
betrifft, ist auch Herr Dr. __________ nicht in der Lage, mit Wahrscheinlichkeit zu beweisen, dass dies durch
eine Fehlstellung des Unterschenkels nach Fraktur bedingt sei. Etwas nicht
ausschliessen können, entspricht bekannlich einer blossen Möglichkeit. Konkret
hatte der Unterzeichnete auf den Röntgenbildern, die ihm am 11.05.2005 vorlagen
(Akt 64), keine Anhaltspunkte für eine Fehlstellung. Auch Herr Dr. __________ schrieb in seinem
Privat-Gutachten vom 10.10.2005 explizit "fratture
consolidate in buona
posizione". Die Hypothese einer Fehlstellung darf
also auch nicht zur Begründung einer Integritätsentschädigung herangezogen werden.
(…).
Einer angeblichen Arbeitsunfähigkeit von 25% in der
früheren Tätigkeit als "sondatore" allein wegen einer leichten
Schwellung können wir weiterhin nicht zustimmen. Wie der Kreisarzt (auch
Orthopäde) sehen wir keinen angemessenen körperlichen Grund, warum die
bisherige Arbeit nicht weiter vollumfänglich und gefahrlos zumutbar sein
sollte. Die konträre persönliche Meinung von Herrn Dr. __________ ist zudem kaum vereinbar mit dem Fehlen eines erheblichen Integritätsschadens."
(doc. 72)
2.4.4. Tutto ben considerato, il TCA ritiene che la valutazione espressa
dagli specialisti interpellati dall’assicuratore LAINF convenuto, secondo cui
l’assicurato presenta una capacità lavorativa totale nella sua attività di
sondatore, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente
giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti
istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;
SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,
U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno
2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986
p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre segnalare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.
30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In questo
contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO
1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Questo Tribunale constata
che, oltre al medico di circondario dell’CO 1 (cfr. lo status riportato
nel referto relativo alla visita di controllo del 4 gennaio 2005, doc. 46),
Considerandi
anche gli stessi sanitari consultati da RI 1, ossia i dottori __________ (cfr. allegato al doc. 60) e __________ (cfr. doc. H), hanno descritto, da un profilo oggettivo, una situazione
decisamente positiva a livello dell’arto inferiore sinistro.
Il dott. __________,
in occasione della consultazione dell’11 marzo 2005, ha infatti riferito di
una, citiamo: “Gamba sinistra con lieve edema diffuso; cicatrici al lato
mediale sopramalleolare e a livello del polpaccio posteriore calme, indolenti e
ben mobili in confronto ai piani sottocutanei. Dolore alla palpazione al
livello del muscolo soleo in corrispondenza alla cicatrice posteriore, anche
alla dorsi-estensione del piede. Non varicosi o ectasie venose, polso dorsalis
pedis ben palpabile, tibialis posterior non palpabile per l’edema. Mobilità
della caviglia libera, quasi simmetrica. Una sonografia comparativa odierna
della muscolatura delle gambe e del sistema venoso profondo non mette in
evidenza patologie di rilievo.” (doc. 60).
Nella perizia di parte del
10.
ottobre 2005, il dott. __________ ha, dal canto suo, così valutato lo stato
clinico oggettivabile:
" Oggettivamente
referto calmo, impressione di moderata ipotrofia muscolare alla gamba
parzialmente mascherata da un gonfiore. Funzione delle anche, delle ginocchia,
delle caviglie e delle articolazioni intrinseche dei piedi conservate. Leggera
asimmetria del retro-piede con valgismo più marcato a sinistra."
(doc. H, p. 3)
Lo stesso dicasi per lo status
radiologico, con delle, citiamo:“Fratture consolidate in buona posizione.”
(doc. H, p. 2).
Di fronte alla pochezza
del reperto oggettivabile - un lieve edema nella zona del polpaccio
(circonferenza aumentata di 1/2 cm) e pre-malleolare (+ 1,5 cm), in assenza di
una qualsiasi patologia soggiacente (cfr. rapporto 11.3.2005 del dott. __________),
nonché, eventualmente (poiché non riscontrata né dal dott. __________, né dal
medico di circondario dell’CO 1), una leggera asimmetria del retropiede
con valgismo più marcato a sinistra - reperto che non giustifica a sufficienza
la sintomatologia soggettivamente accusata dal ricorrente, il TCA ritiene
verosimile che, a far tempo dal 1° febbraio 2005, trascorso oltre un anno dal
sinistro, RI 1 abbia ritrovato una capacità lavorativa piena nella sua abituale
professione, così come sostenuto dai medici di fiducia dell’Istituto assicuratore
convenuto.
Al riguardo, è utile sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, in
materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti
dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio,
nell’ambito della valutazione della capacità lavorativa) soltanto nella misura
in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
In
effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono
trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può
che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22
settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa
T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n.
35.1999
, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del
21.
settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con
giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc.
n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).
In questo ordine di idee,
non convincono le considerazioni espresse dal dott. __________ nel suo referto
del 14 marzo 2006 (XIX).
In particolare, in merito
all’edema interessante l’arto inferiore sinistro, questa Corte osserva che,
sebbene la visita fiduciaria di controllo del 4 gennaio 2005 abbia avuto luogo
nel corso del pomeriggio (e non all’inizio di mattinata come è stato invece il
caso per quella eseguita dal dott. __________) e benché l’assicurato non fosse
reduce da un soggiorno di cure, il gonfiore riscontrato dal dott. __________ è
stato comunque giudicato lieve (cfr. doc. 46, p. 2: “… lieve gonfiore
diffuso all’arto inferiore sinistro …” – il corsivo è del redattore), così come
è stato giudicato lieve dal dott. __________ durante la consultazione dell’11
marzo 2005, anch’essa avvenuta nel pomeriggio (cfr. doc. 56 e rapporto
11.3.2005
del dott. __________: “Gamba sinistra con lieve edema diffuso;
…” - il corsivo è del redattore).
In questo contesto, non va
dimenticato che, per sua esplicita ammissione, l’assicurato, già nel mese di
gennaio 2005, era in grado di camminare molto bene e che, a quel momento, egli
usciva tre volte al giorno per fare delle passeggiate con il cane poiché,
citiamo: “… più cammina e meglio va, …” (doc. 46, p. 1).
D’altra parte, rispondendo
al TCA, il dott. __________ ha rilevato che l’edema presentato dal ricorrente
corrisponde, tutt’al più, a uno stato post-trombotico di stadio A
secondo la Tabella n. 16 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’__________
(cfr. XIX, p. 2).
Ora, la citata tabella
definisce la sindrome post-trombotica di stadio A come un edema molle delle
estremità distali, rispettivamente, un edema osseo, che reagisce alle terapie.
Sulla
scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo
aspetto organico oggettivabile - RI 1 ha ritrovato una piena capacità
lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.
Vista la sua piena
capacità lavorativa nella professione abituale, egli non ha diritto ad una
rendita di invalidità.
2.5
Diritto
alla cura medica
2.5.1
Giusta l'art.
10.
LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori
bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo
non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art.
19.
cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
In una
sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte
ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1
LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un
miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa
essere previsto in un futuro ancora incerto.
2.5.2
In concreto,
dagli atti di causa risulta che l’assicuratore LAINF convenuto, fondandosi
sulle valutazioni espresse dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha ritenuto lo stato
di salute dell’assicurato stabilizzato a contare dal 1° febbraio 2005 e ha,
pertanto, posto fine alle prestazioni di cura medica.
In
occasione della visita medica di controllo del 4 gennaio 2005, il dott. __________
ha, in particolare, espresso la seguente valutazione:
"
(…)
VALUTAZIONE
(…)
Oggettivamente
ottima evoluzione, frattura consolidata e ottima mobilità dell’articolazione
tibiotarsica.
Procedere medico
Ho consigliato all’assicurato di finire le ultime
sedute di linfodrenaggio e poi di provare a non effettuare nuove sedute. La
calza di compressione dovrebbe essere portata ancora per un po’ di tempo,
l’assicurato stesso dovrà fare delle prove e vedere fino a quando questa sarà
necessaria.
(…)."
(doc. 46)
Il dott. __________,
nel suo parere dell’11 maggio 2005, ha, in particolare, osservato che:
"
(…)
Die distale extra-artikuläre
Unterschenkel-Fraktur links wurde korrekt behandelt. Sie ist klinisch und
radiologisch optimal geheilt. Knie und OSG sind frei beweglich. Das Gehen
erfolgt ohne Hinken. Die Narben sind reizlos und indolent. (…)
(…) Weitere Behandlungen werden auch nicht
vorgeschlagen. (…)."
(doc. 64 – il corsivo è
del redattore)
Il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, privatamente consultato da RI 1, nella sua perizia
di parte del 10 ottobre 2005, ha segnatamente attestato che:
" (…)
VALUTAZIONE
(…)
Oggettivamente referto calmo, impressione di moderata
ipotrofia muscolare alla gamba parzialmente mascherata da un gonfiore. Funzione
delle anche, delle ginocchia, delle caviglie e delle articolazioni intrinseche
dei piedi conservata. Leggera assimetria del retro-piede con valgismo più marcato
a sinistra.
Sul piano terapeutico il paziente è reduce da un soggiorno ad __________.
In considerazione del quadro ortopedico riscontrato in data odierna esso non
necessita attualmente di nessuna misura particolare mirata alla componente
osteo-articolare. Da ritenersi per contro l’esecuzione regolare per conto
proprio di esercizi di stretching della muscolatura pelvico-femorale, così come
di quella rotatoria dell’anca sinistra. Tenuto conto delle differenze già
riscontrate al mattino, ritengo tuttora indicato l’uso regolare della calza di
compressione.
(…)." (doc. H – il corsivo è del redattore)
2.5.3
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte ritiene che l’assicuratore LAINF abbia giustamente considerato
stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurato e, pertanto, che esso
abbia correttamente posto fine alle prestazioni di cura medica a contare dal 1° febbraio 2005.
Dalle certificazioni
mediche esposte al consid. 2.5.2. emerge in effetti che nessuna cura medica
avrebbe consentito di migliorare notevolmente le condizioni di salute
dell’assicurato.
D’altro
canto, é evidente che le misure terapeutiche proposte dal dott. __________, medico
curante dell’insorgente, essenzialmente dei provvedimenti di natura
fisioterapica (ginnastica attiva e passiva e massaggi: cfr. doc. 66, 69 e E),
non erano mirate a migliorare sensibilmente lo stato di salute dell’assicurato,
ma piuttosto a evitarne un peggioramento. Esse avevano quindi un carattere
meramente conservativo.
D’altronde,
nella sua perizia di parte, oltre a affermare che l’assicurato, citiamo: “…
non necessita attualmente di nessuna misura particolare mirata alla componente
osteo-articolare.” (doc. H), il dott. __________ non ha
proposto alcuna terapia particolare e, prendendo posizione in merito, il dott. __________, nel suo ultimo referto del 14 novembre 2005, ha concluso
che: “(…) Am prinzipiellen Fallabschluss muss u. E. festgehalten werden, denn
eine wesentliche Besserung des Zustandes am linken Bein durch weitere
Massnahmen ist unwahrscheindlich. (…).“ (doc. 71 - il corsivo è del
redattore).
La
circostanza che il ricorrente presenti ancora dei disturbi è del tutto
irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni
dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha
diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci
si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute (art.
19.
cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).
In esito a quanto precede,
a prescindere dal fatto che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa
nella sua abituale professione (cfr. consid. 2.4.4.), l’assicuratore infortuni
era in ogni caso legittimato in forza dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre
termine al versamento dell’indennità giornaliera, vista la stabilizzazione
delle condizioni di salute dell’assicurato.
2.6
Diritto all’indennità per
menomazione all’integrità
2.6.1
Le norme
relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito
alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.6.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6.4
L'CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.6.5
Nel caso di specie,
l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato il diritto all’indennità
per menomazione all’integrità.
Questo Tribunale, chiamato
a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la
documentazione presente all’inserto, ritiene di non avere valide ragioni per
scostarsi dall’apprezzamento 7 gennaio 2005 del dott. __________, secondo cui i
disturbi residuali lamentati dall’assicurato, citiamo: “… non giustificano
l’assegnazione di una IMI.” (cfr. doc. 46, p. 2).
Lo stesso sanitario, in un
suo ulteriore apprezzamento del 16 febbraio 2005, ha ribadito e osservato che:
" (…)
Per quanto attiene all’IMI i postumi dell’infortunio non danno
diritto a nessuna indennità alla menomazione all’integrità. Non vi è artrosi,
ipomobilità o instabilità.
I lievi fastidi all’arto inferiore sinistro sono suscettibili di
ulteriore miglioramento che comunque già ora escludono l’assegnazione di una
IMI.
(…)."
(doc. 54)
Nel suo parere del 14
novembre 2005, il dott. __________ ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
Aus dem Privat-Gutachten des Dr. __________ vom
10.10.2005
ergeben sich keine neuen Aspekte. Vielmehr bestätigt auch dieser
Orthopäde die gute Heilung der Unterschenkel-Fraktur links mit freier
Beweglichkeit aller Gelenke. Das Gehen erfolgt ohne Hinken. Radiologisch
liegt keine Arthrose vor. Osteoartikulär besteht also
eindeutig kein erheblicher Integritätsschaden. Der
beschriebene, leicht vermehrte Valgus des Rückflusses links ist funktionell irrilevant
und zudem unfallfremd (keine Fuss-Verletzung am 12.01.2004).
(…)."
(doc. 71 – il corsivo è del
redattore)
In data 2 marzo 2006, il
TCA ha invitato il dott. __________ a pronunciarsi in merito all’entità della
menomazione all’integrità di cui è portatore l’assicurato (cfr. XVI).
Dopo aver affermato di
condividere l’opinione espressa dal medico fiduciario dell’CO 1 circa la,
citiamo: “… presenza dei presupposti medici per procedere alla chiusura del
caso, …”, lo specialista consultato da RI 1 si é espresso nel modo seguente:
" Presi
isolatamente, i diversi postumi presentati dal signor RI 1 non soddisfano i
requisiti minimi necessari per il riconoscimento di un’indennità per
menomazione all’integrità.
In effetti:
- con riferimento alla tabella 16 estratto LAINF edizione Suva
2002, l’edema malleolare corrisponde tutt’al più a una sindrome post- trombotica
di stadio A;
- con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione Suva
2000, il quadro osteo-articolare attinente alla caviglia/gamba
distale a sinistra può venir paragonata tutt’al più a un’artrosi di iniziale
lieve entità.
Valutati complessivamente i diversi postumi potrebbero per contro
giustificare il versamento di un’indennità per menomazione dell’integrità del
5%, a più forte ragione se l’assimetria del retropiede constatata a sinistra
risultasse effettivamente essere acquisita e riconducibile a una deviazione
assiale all’altezza della frattura."
(XIX).
Secondo il dott. __________,
anche volendo addizionare le sequele infortunistiche, la soglia del 5% non
verrebbe in ogni caso raggiunta, principalmente poiché gli edemi non sono di
natura durevole (doc. 72).
L’osservazione formulata
dal dott. __________, secondo cui, per quanto riguarda l’edema localizzato
all’arto inferiore sinistro, fa difetto (almeno) uno degli elementi costitutivi
dell’IMI, ovvero quello della durevolezza del danno alla salute, appare
pertinente e merita perciò considerazione da parte di questo Tribunale.
Nel caso di specie, non entra
perciò in linea di conto un cumulo delle menomazioni all’integrità, di modo che
la tesi difesa dal dott. __________ - sostenuta peraltro in termini di semplice
possibilità (cfr. XIX: “Valutati complessivamente i diversi postumi potrebbero
per contro giustificare …” – il corsivo è del redattore) – si appalesa come
infondata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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