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Decisione

35.2005.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 aprile 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.).

Nella

concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 12

gennaio 2004, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto

materiale della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2.3. Con

decisione formale del 18 febbraio 2005, confermata in sede di opposizione,

l’Istituto assicuratore convenuto ha dichiarato l’assicurato totalmente abile

al lavoro nella sua professione di sondatore, ponendo perciò termine al

versamento dell’indennità giornaliera (cfr. doc. 55).

Questa

Corte deve pertanto esaminare, in primo luogo, se l’CO 1 era legittimato a

ritenere RI 1 abile in misura completa nella sua abituale professione oppure

no.

2.4. Diritto all’indennità

giornaliera

2.4.1. Secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.4.2. In

occasione della visita circondariale di controllo del 4

gennaio 2005, il dott. __________ ha fatto stato di una situazione, clinica e

radiologica, più che soddisfacente a livello degli arti inferiori:

" (…)

STATO LOCALE

Deambulazione perfettamente fluida senza accenni

di zoppia, ancora lieve fastidio alla deambulazione sulle punte, marcia sui

talloni possibile e non fastidiosa, lieve gonfiore diffuso all’arto inferiore

sinistro senza però chiaro edema sotto-cutaneo, la temperatura è normale, lieve

fastidio alla palpazione della tibia distale in corrispondenza della placca.

Mobilità delle ginocchia bilateralmente libera e

simmetrica.

Mobilità della tibio-tarsica: con ginocchio in

estensione

Estensione/flessione 15-0-40

Con ginocchio in flessione 30-0-40, asimmetrico

con la sinistra.

Le radiografie della gamba sinistra in 2

proiezioni effettuate il 4.1.2005 mostrano che la frattura è perfettamente

consolidata.

(…)." (doc. 46, p. 2)

Circa la

capacità lavorativa dell’assicurato, lo stesso medico ha affermato che,

citiamo: “Come previsto, in occasione dell’ultima visita medico-circondariale e

in considerazione dell’ottima evoluzione clinica e radiologica riteniamo che l’assicurato

possa essere rimesso abile al lavoro nella misura totale.” (doc. 46, p. 2 –

il corsivo è del redattore).

In un

ulteriore “Apprezzamento medico”, datato 16 febbraio 2005, lo stesso medico di

circondario ha ribadito che:

"

(…)

Allo stato locale la deambulazione è

perfettamente fluida, senza zoppia, ancora lieve fastidio alla deambulazione

sulle punte e lieve fastidio alla palpazione della tibia distale in

corrispondenza della placca.

Mobilità delle ginocchia libera, mobilità della

tibio-tarsica ottima senza deficit, le radiografie mostrano consolidamento

totale della frattura.

In queste condizioni l’assicurato è sicuramente

in grado di lavorare al 100% anche nella sua funzione di sondatore. L’unico

reperto oggettivabile è un certo edema dell’arto inferiore che può essere

benissimo curato tramite l’applicazione di una calza di compressione.

Un modesto edema dell’arto inferiore non

impedisce la ripresa del lavoro in misura totale a un anno dall’incidente. Il

risultato è ottimo.

(…)."

(doc. 54)

Nel suo parere dell’11

maggio 2005, il dott. __________ ha sostanzialmente avallato la valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal suo collega dott. __________:

"

(…)

Die distale extra-artikuläre

Unterschenkel-Fraktur links wurde korrekt behandelt. Sie ist klinisch und

radiologisch optimal geheilt. Knie und OSG sind frei beweglich. Das Gehen

erfolgt ohne Hinken. Die Narben sind reizlos und indolent. Wie der Kreisarzt

sehen wir darum keinen orthopädischen Grund, warum spätestens ab

01.02.2005 (also über ein Jahr nach Unfall mit komplikationslosem Verlauf)

nicht wieder eine volle Arbeitsfähigkeit im Beruf zumutbar sein sollte. (…).

(…) Auch eine leichte Schwellung des Beines, was

mit einem Stützstrumpf gut behandelt werden kann, ist kein Grund für eine

Arbeitsunfähigkeit. Herr Dr. __________ beschreibt im Lokalstatus vom

11.03.2005 ebenfalls einen sehr günstigen Befund (inkl. unauffällige

Sonographie). (…)."

(doc.

64)

Lo stesso specialista, presa

visione della perizia di parte elaborata dal dott. __________ (di cui si dirà

in seguito) ha ribadito che:

" (…)

Vom objektiv günstigen orthopädischen Befund her

sehen wir weiterhin keinen angemessenen Grund für irgend eine Einschränkung der

zumutbaren Arbeitsfähigkeit, weder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch bei

der Tätigkeit als “sondatore”, dies spätestens ab 01.02.2005."

(doc. 71)

2.4.3. Nella

sua impugnativa, l’assicurato, con riferimento alle certificazioni rilasciate

dai suoi medici curanti, fa valere che i disturbi da lui

lamentati gli impedirebbero di svolgere la sua abituale professione in misura

superiore al 50%, anche dopo il 31 gennaio 2005 (cfr. consid. 1.3.).

Il dott. __________,

spec. FMH in medicina generale, nel suo certificato medico del 28 gennaio 2005

ha in effetti attestato che:

"

(…)

Il signor RI 1 a distanza di un anno accusa

ancora importanti postumi del grave trauma, con dolori al polpaccio,

diminuzione della forza muscolare e gonfiori della gamba in particolare

serotini.

Vista l’attuale situazione, dal profilo medico

egli non è in grado di riprendere la sua precedente occupazione al 100%, ciò

che potrebbe portare ad aggravamenti, visto il tipo di attività che il signor RI

1 svolge.

Ritengo pertanto una ripresa dell’attività

possibile, al massimo nella misura del 50% a far parte dal 01.02.2005.

(…)."

(doc. 52

– il corsivo è del redattore)

Anche il

dott. __________, Capo-Servizio del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________,

nel suo certificato medico dell’11 marzo 2005, ha attestato un’inabilità al

lavoro del 50% dal 1° febbraio 2005 fino a data da stabilire (doc. 60).

Il dott.

__________, nella sua perizia di parte del 10 ottobre 2005, ha invece concluso

che:

" (…)

Tenuto conto del buon grado di conservazione della funzione della

tibio-tarsica, del ginocchio e dell’anca sinistra, un’inabilità lavorativa nella

misura del 50%, come attestata, risulta essere eccessiva.

Ritengo per contro più ragionevole considerare un’inabilità

lavorativa nella misura del 25%, con necessità di riduzione del ritmo di lavoro

e pause supplementari nella seconda metà della giornata/fine pomeriggio.

(…)."

(doc. H, p. 3 – il corsivo è del redattore)

Interpellato da questa

Corte in corso di causa, lo specialista in chirurgia ortopedica consultato da RI

1 ha confermato la tesi secondo cui quest’ultimo presenterebbe un’incapacità del

25% nell’esercizio dell’abituale attività di sondatore, tenuto conto, da una

parte, della presenza di una leggera asimmetria del retropiede e, d’altra

parte, del gonfiore oggettivato all’arto sinistro:

"

- Purtroppo nei miei atti non ho documentato il decorso radiologico

delle fratture riportate dal signor RI 1

in seguito all'infortunio sul lavoro del 12.1.2004. A posteriori non sono

quindi in grado di ricostruire se l'asimmetria notata al retropiede sinistro

sia da ricondurre o meno a un eventuale disturbo assiale nella consolidazione

del frammento tibiale distale.

Questo aspetto specifico non sembra

essere stato valutato nel rapporto del 14.11.2005; la sola assenza di una

lesione al piede sinistro non è in effetti sufficiente per escludere a priori

un nesso causale tra l'asimmetria dei retropiedi e l'evento infortunistico

puntuale del 12.1.2004 con frattura dislocata della tibia distale e della

fibula.

- Non

condivido personalmente il grado di "banalizzazione" ("Harmlosen

Oedems") dell'edema presentato dal signor RI 1 in sede premalleolare

sinistra, tenuto conto in particolare:

- dell'ora della misurazione (mattino alle 08.30, quindi, de

facto,

all'inizio della giornata);

- del periodo: paziente appena reduce da un soggiorno di

terapie;

- della nozione anamnestica dell'uso delle calze di

compressione;

- delle caratteristiche dell'attività di riferimento, da

svolgersi

prevalentemente in piedi con

spostamenti su terreni irregolari e sfavorevoli.

In considerazione degli argomenti esposti, confermo tuttora la

presenza di un'incapacità lavorativa del 25% nello svolgimento di un'attività

di sondatore."

(XIX)

Da parte

sua, il dott. __________ ha così commentato le considerazioni espresse dal

dott. __________ in merito all’esigibilità lavorativa:

"

Die Replik von Herrn Dr. __________ vom 14.03.2006 wurde zur Kenntnis genommen.

Was die leichte Asymmetrie des Rückfusses links

betrifft, ist auch Herr Dr. __________ nicht in der Lage, mit Wahrscheinlichkeit zu beweisen, dass dies durch

eine Fehlstellung des Unterschenkels nach Fraktur bedingt sei. Etwas nicht

ausschliessen können, entspricht bekannlich einer blossen Möglichkeit. Konkret

hatte der Unterzeichnete auf den Röntgenbildern, die ihm am 11.05.2005 vorlagen

(Akt 64), keine Anhaltspunkte für eine Fehlstellung. Auch Herr Dr. __________ schrieb in seinem

Privat-Gutachten vom 10.10.2005 explizit "fratture

consolidate in buona

posizione". Die Hypothese einer Fehlstellung darf

also auch nicht zur Begründung einer Integritätsentschädigung herangezogen werden.

(…).

Einer angeblichen Arbeitsunfähigkeit von 25% in der

früheren Tätigkeit als "sondatore" allein wegen einer leichten

Schwellung können wir weiterhin nicht zustimmen. Wie der Kreisarzt (auch

Orthopäde) sehen wir keinen angemessenen körperlichen Grund, warum die

bisherige Arbeit nicht weiter vollumfänglich und gefahrlos zumutbar sein

sollte. Die konträre persönliche Meinung von Herrn Dr. __________ ist zudem kaum vereinbar mit dem Fehlen eines erheblichen Integri­tätsschadens."

(doc. 72)

2.4.4. Tutto ben considerato, il TCA ritiene che la valutazione espressa

dagli specialisti interpellati dall’assicuratore LAINF convenuto, secondo cui

l’assicurato presenta una capacità lavorativa totale nella sua attività di

sondatore, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti

istruttori (perizia medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;

SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,

H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,

U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno

2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986

p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.;

F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre segnalare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.

30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In questo

contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO

1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Questo Tribunale constata

che, oltre al medico di circondario dell’CO 1 (cfr. lo status riportato

nel referto relativo alla visita di controllo del 4 gennaio 2005, doc. 46),

Considerandi

anche gli stessi sanitari consultati da RI 1, ossia i dottori __________ (cfr. allegato al doc. 60) e __________ (cfr. doc. H), hanno descritto, da un profilo oggettivo, una situazione

decisamente positiva a livello dell’arto inferiore sinistro.

Il dott. __________,

in occasione della consultazione dell’11 marzo 2005, ha infatti riferito di

una, citiamo: “Gamba sinistra con lieve edema diffuso; cicatrici al lato

mediale sopramalleolare e a livello del polpaccio posteriore calme, indolenti e

ben mobili in confronto ai piani sottocutanei. Dolore alla palpazione al

livello del muscolo soleo in corrispondenza alla cicatrice posteriore, anche

alla dorsi-estensione del piede. Non varicosi o ectasie venose, polso dorsalis

pedis ben palpabile, tibialis posterior non palpabile per l’edema. Mobilità

della caviglia libera, quasi simmetrica. Una sonografia comparativa odierna

della muscolatura delle gambe e del sistema venoso profondo non mette in

evidenza patologie di rilievo.” (doc. 60).

Nella perizia di parte del

10.

ottobre 2005, il dott. __________ ha, dal canto suo, così valutato lo stato

clinico oggettivabile:

" Oggettivamente

referto calmo, impressione di moderata ipotrofia muscolare alla gamba

parzialmente mascherata da un gonfiore. Funzione delle anche, delle ginocchia,

delle caviglie e delle articolazioni intrinseche dei piedi conservate. Leggera

asimmetria del retro-piede con valgismo più marcato a sinistra."

(doc. H, p. 3)

Lo stesso dicasi per lo status

radiologico, con delle, citiamo:“Fratture consolidate in buona posizione.”

(doc. H, p. 2).

Di fronte alla pochezza

del reperto oggettivabile - un lieve edema nella zona del polpaccio

(circonferenza aumentata di 1/2 cm) e pre-malleolare (+ 1,5 cm), in assenza di

una qualsiasi patologia soggiacente (cfr. rapporto 11.3.2005 del dott. __________),

nonché, eventualmente (poiché non riscontrata né dal dott. __________, né dal

medico di circondario dell’CO 1), una leggera asimmetria del retropiede

con valgismo più marcato a sinistra - reperto che non giustifica a sufficienza

la sintomatologia soggettivamente accusata dal ricorrente, il TCA ritiene

verosimile che, a far tempo dal 1° febbraio 2005, trascorso oltre un anno dal

sinistro, RI 1 abbia ritrovato una capacità lavorativa piena nella sua abituale

professione, così come sostenuto dai medici di fiducia dell’Istituto assicuratore

convenuto.

Al riguardo, è utile sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, in

materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti

dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio,

nell’ambito della valutazione della capacità lavorativa) soltanto nella misura

in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22

settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa

T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n.

35.1999

, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del

21.

settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con

giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc.

n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

In questo ordine di idee,

non convincono le considerazioni espresse dal dott. __________ nel suo referto

del 14 marzo 2006 (XIX).

In particolare, in merito

all’edema interessante l’arto inferiore sinistro, questa Corte osserva che,

sebbene la visita fiduciaria di controllo del 4 gennaio 2005 abbia avuto luogo

nel corso del pomeriggio (e non all’inizio di mattinata come è stato invece il

caso per quella eseguita dal dott. __________) e benché l’assicurato non fosse

reduce da un soggiorno di cure, il gonfiore riscontrato dal dott. __________ è

stato comunque giudicato lieve (cfr. doc. 46, p. 2: “… lieve gonfiore

diffuso all’arto inferiore sinistro …” – il corsivo è del redattore), così come

è stato giudicato lieve dal dott. __________ durante la consultazione dell’11

marzo 2005, anch’essa avvenuta nel pomeriggio (cfr. doc. 56 e rapporto

11.3.2005

del dott. __________: “Gamba sinistra con lieve edema diffuso;

…” - il corsivo è del redattore).

In questo contesto, non va

dimenticato che, per sua esplicita ammissione, l’assicurato, già nel mese di

gennaio 2005, era in grado di camminare molto bene e che, a quel momento, egli

usciva tre volte al giorno per fare delle passeggiate con il cane poiché,

citiamo: “… più cammina e meglio va, …” (doc. 46, p. 1).

D’altra parte, rispondendo

al TCA, il dott. __________ ha rilevato che l’edema presentato dal ricorrente

corrisponde, tutt’al più, a uno stato post-trombotico di stadio A

secondo la Tabella n. 16 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’__________

(cfr. XIX, p. 2).

Ora, la citata tabella

definisce la sindrome post-trombotica di stadio A come un edema molle delle

estremità distali, rispettivamente, un edema osseo, che reagisce alle terapie.

Sulla

scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo

aspetto organico oggettivabile - RI 1 ha ritrovato una piena capacità

lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.

Vista la sua piena

capacità lavorativa nella professione abituale, egli non ha diritto ad una

rendita di invalidità.

2.5

Diritto

alla cura medica

2.5.1

Giusta l'art.

10.

LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori

bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo

non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art.

19.

cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

In una

sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte

ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1

LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un

miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa

essere previsto in un futuro ancora incerto.

2.5.2

In concreto,

dagli atti di causa risulta che l’assicuratore LAINF convenuto, fondandosi

sulle valutazioni espresse dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha ritenuto lo stato

di salute dell’assicurato stabilizzato a contare dal 1° febbraio 2005 e ha,

pertanto, posto fine alle prestazioni di cura medica.

In

occasione della visita medica di controllo del 4 gennaio 2005, il dott. __________

ha, in particolare, espresso la seguente valutazione:

"

(…)

VALUTAZIONE

(…)

Oggettivamente

ottima evoluzione, frattura consolidata e ottima mobilità dell’articolazione

tibiotarsica.

Procedere medico

Ho consigliato all’assicurato di finire le ultime

sedute di linfodrenaggio e poi di provare a non effettuare nuove sedute. La

calza di compressione dovrebbe essere portata ancora per un po’ di tempo,

l’assicurato stesso dovrà fare delle prove e vedere fino a quando questa sarà

necessaria.

(…)."

(doc. 46)

Il dott. __________,

nel suo parere dell’11 maggio 2005, ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

Die distale extra-artikuläre

Unterschenkel-Fraktur links wurde korrekt behandelt. Sie ist klinisch und

radiologisch optimal geheilt. Knie und OSG sind frei beweglich. Das Gehen

erfolgt ohne Hinken. Die Narben sind reizlos und indolent. (…)

(…) Weitere Behandlungen werden auch nicht

vorgeschlagen. (…)."

(doc. 64 – il corsivo è

del redattore)

Il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica, privatamente consultato da RI 1, nella sua perizia

di parte del 10 ottobre 2005, ha segnatamente attestato che:

" (…)

VALUTAZIONE

(…)

Oggettivamente referto calmo, impressione di moderata

ipotrofia muscolare alla gamba parzialmente mascherata da un gonfiore. Funzione

delle anche, delle ginocchia, delle caviglie e delle articolazioni intrinseche

dei piedi conservata. Leggera assimetria del retro-piede con valgismo più marcato

a sinistra.

Sul piano terapeutico il paziente è reduce da un soggiorno ad __________.

In considerazione del quadro ortopedico riscontrato in data odierna esso non

necessita attualmente di nessuna misura particolare mirata alla componente

osteo-articolare. Da ritenersi per contro l’esecuzione regolare per conto

proprio di esercizi di stretching della muscolatura pelvico-femorale, così come

di quella rotatoria dell’anca sinistra. Tenuto conto delle differenze già

riscontrate al mattino, ritengo tuttora indicato l’uso regolare della calza di

compressione.

(…)." (doc. H – il corsivo è del redattore)

2.5.3

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte ritiene che l’assicuratore LAINF abbia giustamente considerato

stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurato e, pertanto, che esso

abbia correttamente posto fine alle prestazioni di cura medica a contare dal 1° febbraio 2005.

Dalle certificazioni

mediche esposte al consid. 2.5.2. emerge in effetti che nessuna cura medica

avrebbe consentito di migliorare notevolmente le condizioni di salute

dell’assicurato.

D’altro

canto, é evidente che le misure terapeutiche proposte dal dott. __________, medico

curante dell’insorgente, essenzialmente dei provvedimenti di natura

fisioterapica (ginnastica attiva e passiva e massaggi: cfr. doc. 66, 69 e E),

non erano mirate a migliorare sensibilmente lo stato di salute dell’assicurato,

ma piuttosto a evitarne un peggioramento. Esse avevano quindi un carattere

meramente conservativo.

D’altronde,

nella sua perizia di parte, oltre a affermare che l’assicurato, citiamo: “…

non necessita attualmente di nessuna misura particolare mirata alla componente

osteo-articolare.” (doc. H), il dott. __________ non ha

proposto alcuna terapia particolare e, prendendo posizione in merito, il dott. __________, nel suo ultimo referto del 14 novembre 2005, ha concluso

che: “(…) Am prinzipiellen Fallabschluss muss u. E. festgehalten werden, denn

eine wesentliche Besserung des Zustandes am linken Bein durch weitere

Massnahmen ist unwahrscheindlich. (…).“ (doc. 71 - il corsivo è del

redattore).

La

circostanza che il ricorrente presenti ancora dei disturbi è del tutto

irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni

dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha

diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci

si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute (art.

19.

cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).

In esito a quanto precede,

a prescindere dal fatto che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa

nella sua abituale professione (cfr. consid. 2.4.4.), l’assicuratore infortuni

era in ogni caso legittimato in forza dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, a porre

termine al versamento dell’indennità giornaliera, vista la stabilizzazione

delle condizioni di salute dell’assicurato.

2.6

Diritto all’indennità per

menomazione all’integrità

2.6.1

Le norme

relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito

alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L'CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.6.5

Nel caso di specie,

l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato il diritto all’indennità

per menomazione all’integrità.

Questo Tribunale, chiamato

a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la

documentazione presente all’inserto, ritiene di non avere valide ragioni per

scostarsi dall’apprezzamento 7 gennaio 2005 del dott. __________, secondo cui i

disturbi residuali lamentati dall’assicurato, citiamo: “… non giustificano

l’assegnazione di una IMI.” (cfr. doc. 46, p. 2).

Lo stesso sanitario, in un

suo ulteriore apprezzamento del 16 febbraio 2005, ha ribadito e osservato che:

" (…)

Per quanto attiene all’IMI i postumi dell’infortunio non danno

diritto a nessuna indennità alla menomazione all’integrità. Non vi è artrosi,

ipomobilità o instabilità.

I lievi fastidi all’arto inferiore sinistro sono suscettibili di

ulteriore miglioramento che comunque già ora escludono l’assegnazione di una

IMI.

(…)."

(doc. 54)

Nel suo parere del 14

novembre 2005, il dott. __________ ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

Aus dem Privat-Gutachten des Dr. __________ vom

10.10.2005

ergeben sich keine neuen Aspekte. Vielmehr bestätigt auch dieser

Orthopäde die gute Heilung der Unterschenkel-Fraktur links mit freier

Beweglichkeit aller Gelenke. Das Gehen erfolgt ohne Hinken. Radiologisch

liegt keine Arthrose vor. Osteoartikulär besteht also

eindeutig kein erheblicher Integritätsschaden. Der

beschriebene, leicht vermehrte Valgus des Rückflusses links ist funktionell irrilevant

und zudem unfallfremd (keine Fuss-Verletzung am 12.01.2004).

(…)."

(doc. 71 – il corsivo è del

redattore)

In data 2 marzo 2006, il

TCA ha invitato il dott. __________ a pronunciarsi in merito all’entità della

menomazione all’integrità di cui è portatore l’assicurato (cfr. XVI).

Dopo aver affermato di

condividere l’opinione espressa dal medico fiduciario dell’CO 1 circa la,

citiamo: “… presenza dei presupposti medici per procedere alla chiusura del

caso, …”, lo specialista consultato da RI 1 si é espresso nel modo seguente:

" Presi

isolatamente, i diversi postumi presentati dal signor RI 1 non soddisfano i

requisiti minimi necessari per il riconoscimento di un’indennità per

menomazione all’integrità.

In effetti:

- con riferimento alla tabella 16 estratto LAINF edizione Suva

2002, l’edema malleolare corrisponde tutt’al più a una sindrome post- trombotica

di stadio A;

- con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione Suva

2000, il quadro osteo-articolare attinente alla caviglia/gamba

distale a sinistra può venir paragonata tutt’al più a un’artrosi di iniziale

lieve entità.

Valutati complessivamente i diversi postumi potrebbero per contro

giustificare il versamento di un’indennità per menomazione dell’integrità del

5%, a più forte ragione se l’assimetria del retropiede constatata a sinistra

risultasse effettivamente essere acquisita e riconducibile a una deviazione

assiale all’altezza della frattura."

(XIX).

Secondo il dott. __________,

anche volendo addizionare le sequele infortunistiche, la soglia del 5% non

verrebbe in ogni caso raggiunta, principalmente poiché gli edemi non sono di

natura durevole (doc. 72).

L’osservazione formulata

dal dott. __________, secondo cui, per quanto riguarda l’edema localizzato

all’arto inferiore sinistro, fa difetto (almeno) uno degli elementi costitutivi

dell’IMI, ovvero quello della durevolezza del danno alla salute, appare

pertinente e merita perciò considerazione da parte di questo Tribunale.

Nel caso di specie, non entra

perciò in linea di conto un cumulo delle menomazioni all’integrità, di modo che

la tesi difesa dal dott. __________ - sostenuta peraltro in termini di semplice

possibilità (cfr. XIX: “Valutati complessivamente i diversi postumi potrebbero

per contro giustificare …” – il corsivo è del redattore) – si appalesa come

infondata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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