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Decisione

35.2005.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2006Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori alla

spalla sono stati evidenziati al Pronto Soccorso dell'Ospedale __________ di __________

già il 16 luglio 2004, quindi subito dopo l'infortunio (doc. 15 degli atti CO 1).

In tale sede gli esami sono stati

limitati, proprio a causa dei vari dolori (doc. 15 degli atti CO 1).

Quindi già il 10 agosto 2004 il dott. __________

segnalava quale indizio clinico una problematica alla spalla destra (doc. 21

degli atti CO 1). Da qui in avanti la problematica è stata approfondita e

confermata.

Mal si vede come possa il dott. __________

aver potuto concludere per probabilità preponderante che escluda una contusione

alla spalla.

Visto quanto esposto si chiede anche

l'audizione del dott. __________ quale teste.

Nel frattempo, vale a dire nel lasso

di tempo intercorso fra l'emissione della decisione su opposizione e la data

del ricorso, il signor RI 1 ha voluto provare a riprendere una attività

lavorativa.

Egli ne ha avuto l'occasione iniziando

a lavorare per il signor __________, __________, nell'ambito di lavori edilizi

di costruzione-riattazione di un immobile. Immediatamente si è evidenziata

l'inabilità lavorativa del ricorrente, tanto che il signor __________ ha deciso

di rinunciare ai servigi.

Si chiede pertanto l'audizione quale

teste anche del signor __________. Si evidenzia la necessità di allestire una

ulteriore perizia medica.

Prove: decisione impugnata, doc. testi, richiamo

dell'intero incarto

E 0922/05 - 10.11223.04.0 della CO 1, ogni

altra consentita.

3. Rimangono poi

sempre ed ancora insolute le cause dei problemi di equilibrio lamentati dal

ricorrente.

In data 10.12.2004 il signor RI 1 si è

presentato presso l'Ospedale __________ di __________, per l'esecuzione di un

esame di valutazione stabilometrica, la quale non ha potuto essere eseguita

causa instabilità nell'equilibrio (allegato A all'opposizione).

Nelle proprie conclusioni datate

6.12.2004 della valutazione neuropsicologica dal 26.10. al 4.11.2004 (allegato

64 dei documenti CO 1), la Clinica __________ di __________ pone accento sulla

severità dei disturbi cognitivi emersi dalla valutazione, risp. sul fatto che

da due test specifici emergono segni di sovraccarico dei disturbi mnesici.

Quo alla discrepanza fra i risultati

ottenuti e i dati oggettivi a disposizione, dallo scritto 29.11.2004 della

Clinica __________ (allegato 65 dei documenti CO 1) comunque di data precedente

il 6.12.2004, emerge una ridotta collaborazione che non permette di obiettivare

la medesima.

Dallo scritto 28.12.2004 del Servizio __________

di Neurologia (allegato 65 dei documenti CO 1), risulta come verosimilmente la

cronicizzazione dei disturbi sia probabilmente favorita da una sindrome

ansioso-depressiva reattiva ed in gran parte larvata.

Si richiama conseguentemente quanto

già espresso al considerando 1 del presente ricorso, evidenziando che

verosimilmente è necessaria l'esecuzione di una ulteriore perizia medica.

Prove: decisione impugnata, doc.

testi, richiamo dell'intero incarto

E 0922/05 - 10.11223.04.0 della

CO 1, ogni altra

consentita." (Doc. I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione sia dell’istanza di ripristino

dell’effetto sospensivo presentata da RI 1, che dell’impugnativa, con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Con

decisione incidentale del 20 settembre 2005 il Presidente del TCA ha respinto

l'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo pendente causa, in

quanto l’interesse dell’Istituto assicuratore a non dovere anticipare il

versamento di prestazioni è preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non

dover fare capo, durante la procedura giudiziaria, all’autorità assistenziale (cfr.

doc. IV).

1.6. Il

patrocinatore dell’assicurato, il 3 ottobre 2005, ha inviato uno scritto in

merito ai mezzi di prova di cui ha chiesto l’assunzione (cfr. doc. VI). Tale

documento è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante dell’assicuratore

LAINF convenuto (cfr. doc. VII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto

il 13 luglio 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo

2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I

presupposti materiali per stabilire se l’assicuratore era legittimato a negare

il postulato versamento di ulteriori prestazioni assicurative, si determinano

in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento,

le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul

lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a

dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente

(art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente

secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato

risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era o meno

legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a fa r tempo dal 1° marzo

2005.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio

(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16

LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6

LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.

3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,

pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.7.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite

in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza

dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio

insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.7.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti

idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.7.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto,

da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse

con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.7.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.8. Nella

concreta evenienza, il 13 luglio 2004, mentre l’assicurato stava demolendo con

un martello pneumatico un muro, un blocco di cemento armato si è staccato

colpendolo sul capo.

Al

momento del sinistro egli portava il casco di protezione (cfr. doc. 1, 10).

Il

ricorrente è stato immediatamente soccorso dalla __________ di __________ che

l’ha trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________

(cfr. doc. 73).

I sanitari

del nosocomio __________ hanno diagnosticato un trauma cranico senza commotio (cfr.

doc. 15).

La TAC

cerebrale è risultata nella norma e la TAC alla colonna cervicale non ha

rilevato segni di fratture (cfr. doc. 17).

L’assicurato

è stato dimesso quello stesso giorno (cfr. doc. 15).

Il 16

luglio 2004 l’insorgente si è nuovamente rivolto al Pronto Soccorso

dell’Ospedale __________ di __________, in quanto accusava giramenti di testa,

dolori al capo e alle spalle.

Il

consulto neurologico, limitato a causa di importanti dolori alla spalla, alla

colonna cervicale e lombare, nonché mialgie, è risultato nella norma, ad

eccezione di una retropulsione alla prova di Romberg. Un’ulteriore nuova TAC

cerebrale non ha mostrato segni di lesioni (cfr. doc. 15, 18).

L’assicurato

si è recato per la terza volta al Pronto Soccorso il 20 luglio 2004, lamentando

vertigini, nausea, dolori al capo, alle spalle, alla colonna vertebrale e lungo

la gamba destra. I medici del reparto di neurologia che l’hanno vistato hanno riscontrato

un quadro clinico invariato. Egli è comunque rimasto degente fino al 22 luglio

2004 (cfr. doc. 15).

Il 4

agosto 2004 l’insorgente è stato esaminato dal Dr. med. __________ medico aggiunto

di ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________, il quale,

relativamente ai dolori alla spalla destra, ha indicato di non avere per il

momento indizio clinico supplementare al di là di una contusione della spalla (cfr.

doc. 21).

Gli

accertamenti radiologici alla spalla citata effettuati il 4 agosto 2004 non hanno

evidenziato alcuna particolarità (cfr. doc. 27).

Il

referto della RM eseguita alla spalla destra il 16 settembre 2004 è, invece, il

seguente:

"

Tendinosi con una piccola rottura parziale a

livello inserzionale del tendine sovraspinato.

Borsite sottoacromiale.

Artrosi acromio-claveare.

Presenza di un osteofita nel margine infero-laterale

dell'acromion." (Doc. 36)

Il 16

settembre 2004 è stata esperita anche una RM cerebrale, da cui non sono emersi

segni per lesioni cerebrali, bensì unicamente una possibile lesione post

traumatica nel processo mastoideo di sinistra (cfr. doc. 35).

Dal

rapporto del 4 ottobre 2004 del Dr. med. __________, primario del servizio __________

di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, si evince:

" si

tratta di un muratore 40enne, vittima di un incidente sul posto di lavoro in

data 13.07.2004. Gli è caduto un blocco di cemento armato sulla testa, il

paziente ha perso conoscenza ed ha ripreso uno stato di vigilanza normale al momento

d'arrivo al Pronto Soccorso (secondo i dati in nostro possesso e quanto

riferitoci dal p.). Non vi è una sicura amnesia retrograda prima

dell'incidente, dato che il p. ricorda quanto successo fino al momento di

essere colpito.

Il motivo dell'attuale visita consiste in un peggioramento

dei sintomi. Lamenta una cefalea pulsante cronica/giornaliera, con intensità

fluttuante. Lamenta delle disestesie al capo. In passato non avrebbe mai

sofferto di cefalea/emicrania. Presenta inoltre delle vertigini rotatorie, che

durano fino a 15 minuti, spesso indotte da movimenti del capo. Gli attacchi

vertiginosi avvengono pure di notte, svegliando il paziente. Spesso sarebbe

anche caduto, in parte a causa di un cedimento delle gambe. Soffre di dolori

diffusi, con insonnia secondaria. Di giorno è di conseguenza molto stanco.

L'amica non ha notato un cambiamento del

carattere dopo l'incidente, ma segnala delle difficoltà di memoria. Capita

molto frequentemente, che dimentica anche cose importanti.

(…)

All'esame neurologico non vi sono dei segni di lateralizzazione.

La qualità dell'esame è stata in parte limitata da dolori diffusi e da un

probabile sovraccarico psicogeno nell'ambito di un importante stato depressivo.

Gli attacchi di vertigini, indotti da bruschi

movimenti del capo, rappresentano probabilmente una vestibulopatia periferica

con vertigini parossistiche posizionali benigne, anche se la prova di posizione

sia risultata negativa.

La RM cerebrale è risultata normale e non ci

spiega quindi la cefalea continua né i disturbi di memoria. I vari disturbi

(cefalea, iperestesia del capo, insonnia con sonnolenza diurna eccessiva,

disturbi di memoria) sono molto verosimilmente legati uno con l'altro e probabilmente

ulteriormente aggravati da un rilevante stato depressivo (reattivo?).

Prescriviamo a titolo di prova l'amitriptilina (Tryptizol, dapprima 10 mg/sera

poi 20 mg) quale terapia di base atta a migliorare la sindrome algica e la polisintomatologia

sovradescritta."

(Doc. 38)

Il 12

ottobre 2004 è stata eseguita una RM cervico-dorsale. Dal relativo referto

emerge:

"

Non alterazioni di segnale del midollo osseo.

Non schiacciamenti dei corpi vertebrali.

Lordosi conservata e regolare allineamento dei

corpi vertebrali.

Non segni per emorragie in sede epidurale o intramidollare.

Non segni per ernie di origine traumatica.

Non compressioni midollari.

Spazio prevertebrale normale." (doc. 46)

Nella

medesima data il ricorrente è stato nuovamente visitato dal Servizio __________

di neurologia, il quale ha concluso:

"

Sindrome vertiginosa mal sistematizzata e

disturbi visivi soggettivi, cervicalgie e cefalee in corso di cronicizzazione

in paziente 10 settimane dopo trauma cranico senza lesioni visibili alle neuroimmagini

e senza segni deficitari oggettivi; sindrome depressiva probabilmente

reattiva." (Doc. 44)

Sempre il

12 ottobre 2004 l’assicurato è stato esaminato dalla Dr. med. __________ del

Servizio di otorinolaringoiatria dell’Ospedale __________ di __________, la

quale l’aveva già visto il 15 settembre 2004.

La

dottoressa ha affermato:

"

In data 15 settembre 2004 non evidenziavo alcun

deficit vestibolare periferico acuto, in particolare erano negative le ricerche

di un nistagmo spontaneo, posizionale, di posizionamento rapido e l'head-shaking

test. Alla stimolazione termica calda, vi era una simmetria vestibolare.

Indicavo quindi ai colleghi della neurologia la possibilità di poter eseguire un’eventuale

stabilometria statica presso il laboratorio del Dr. __________ all'__________

di __________.

Rivedevo in data 12 ottobre 2004 come richiesto

dai colleghi della neurologia il summenzionato a causa di episodi di epistassi

recidivante a sinistra ed eseguivo quindi un’elettrocoagulazione delle varici

anteriori del setto del locus Kiesselbachi." (doc. 51)

Il

ricorrente è stato degente presso la Clinica __________ di __________ dal 25

ottobre al 20 novembre 2004.

All’ingresso

sono stati attestati i seguenti deficit funzionali:

"

Deambulazione difficoltosa per riferiti disturbi

dell'equilibrio e cadute recidivanti che lo costringono a mantenere la carrozzina,

toracalgie e lombalgia prevalentemente destra, dolore alla spalla destra,

cefalea con fotofobia, riferiti disturbi di memoria e concentrazione." (Doc.

64)

Nella

relativa valutazione allestita dai medici della Clinica è stato indicato,

benché l’assicurato avesse riferito di essere più volte caduto durante la

degenza, picchiando la testa a livello frontale destro, all’uscita non sono

stati evidenziati ematomi o ferite lacero-contuse, se non una lieve dolenza

alla palpazione profonda della zona frontale e periorbitale e alla palpazione

dell’articolazione temporo-mandibolare. Inoltre è stato precisato che è stata

constatata una discrepanza tra i plurimi e variabili disturbi riferiti dal

paziente e gli esami strumentali e neurologico, anche se quest’ultimo non

risultava completamente obiettivabile per la ridotta collaborazione (cfr. doc.

64).

Dal

rapporto attinente alla valutazione neuropsicologica del ricorrente emerge:

"

(…)

La valutazione neuropsicologica

di questo paziente mostra dei disturbi della memoria sia verbale che visuo-spaziale,

dei disturbi dell'attenzione protratta nel tempo associati a un'affaticabilità

mentale eccessiva, un rallentamento psico-motorio, dei disturbi delle funzioni

esecutive e del ragionamento e dei moderati disturbi delle gnosie visive. Il

linguaggio e le prassie sono invece globalmente preservati.

Da notare che diversi test

non hanno potuto essere portati a termine a causa dei disturbi visivi lamentati

dal paziente e che, soggettivamente, egli riferisce degli importanti disturbi

sia sul piano cognitivo che psichico.

Colpisce la severità dei

disturbi cognitivi emersi dalla valutazione, la quale appare di difficile

interpretazione. Vi è inoltre una discrepanza fra i risultati ottenuti e i dati

oggettivi a disposizione. Segnaliamo che a due test specifici sono emersi dei

segni di sovraccarico dei disturbi mnesici." (Doc. 64)

L’assicurato,

il 15 dicembre 2004, è stato rivisto dal Sevizio __________ di neurologia

dell’Ospedale __________ di __________.

Nel

rapporto indirizzato al medico __________, Dr. med. __________, il Dr. med. __________,

caposervizio di neurologia, si è così espresso:

"

(…) Persistente sindrome vertiginosa mal sistematizzata,

disturbi visivi soggettivi, cervicalgie, cefalee e lombalgie cronicizzate, 18 settimane

dopo trauma cranico senza lesioni visibili alle neuro-immagini e senza segni deficitari

oggettivi; probabile sindrome ansioso-depressiva reattiva con somatizzazione.

Malgrado un soggiorno di riabilitazione, il cui

esito era stato giustificato almeno in parte favorevole dall'équipe medico-fisioterapeutica,

il paziente, 3 settimane dopo la sua dimissione, stima i disturbi invariati.

Dal punto di vista neurologico, gli esami clinici

successivi e le indagini neuro-radiologiche, non hanno permesso di mettere in

evidenza un'origine delle vertigini, delle cefalee o delle cervicalgie.

Non avendo ulteriori proposte sul piano

diagnostico, riteniamo dunque il caso chiuso per quel che attiene alle nostre

specifiche competenze (sul piano neurologico).

La cronicizzazione di questi disturbi tuttavia è

probabilmente favorita da una sindrome ansioso-depressiva reattiva ed in gran

parte larvata.

Proponiamo dunque quali ulteriori misure una

presa a carico psichiatrica.

Per ciò che riguarda l'inabilità lavorativa, le lasciamo

cura di rivalutarlo dal punto di vista infortunistico." (Doc. 65)

Il 31

gennaio 2005 ha avuto luogo una visita medica __________.

Dal

relativo rapporto si evince:

"

(…)

DICHIARAZIONI

DELL’ASSICURATO

Ha dolori alla gamba

destra, al piede destro, alla schiena, alla spalla destra come pure bruciore e

dolori pulsanti alla testa, continua a perdere sangue dal naso, i dolori alla

spalla destra scendono fino al gomito, sta facendo in modo autonomo della

ginnastica.

Non riesce a camminare

senza stampelle perché si sente molto instabile, la giornata la passa

praticamente facendo niente, riesce a fare qualche passo fuori di casa con le

stampelle poi passa dal suocero, beve un caffè altrimenti rientra a casa e

Considerandi

guarda la televisione. Di notte dorme poco. Non sa quali medicamenti prende in

quanto la sua ragazza si occupa di tutto.

(…)

DIAGNOSI

- Disturbi neurologici non oggettivabili in stato da contusione

alla testa e alla colonna cervicale.

- Dolori alla spalla destra su impingement sotto-acromiale.

- Sospetta sindrome depressiva ma anche estremo aggravamento dei

sintomi.

VALUTAZIONE

Vi è una netta discrepanza tra i reperti oggettivabili

e i sintomi lamentati dall'assicurato, vi è una netta mancanza di

collaborazione e tendenza ad esagerare la sintomatologia algica, in alcuni tests

risulta pure non credibile per esempio cammina con due stampelle senza

appoggiare la gamba destra quindi deve sicuramente sollecitare molto la spalla

che però a suo dire fa molto male, e per quanto attiene alla spalla in un paio

di occasioni durante la visita medico-__________ questa viene anche molto

sollecitata senza che vi siano problemi apparenti, per i dolori alla schiena

l'assicurato, malgrado asserisca fortissimi dolori lombari si piega in avanti

per allacciarsi le scarpe senza lamentare dolori, si riveste muovendo quasi

normalmente la spalla destra, effettua la postergazione senza problemi per

andare a cercare i cinturini della fascia lombare, asserisce di non sentirci

bene però quando gli parlo da tergo con voce abbastanza sommessa mi capisce

perfettamente, lamenta fortissimi dolori alla schiena appena questa viene

sfiorata però con manovre di sviamento riesco a effettuare una forte pressione

alla schiena senza che vi sia reazione e così via.

Tutti gli esami effettuati fin ora non hanno

evidenziato patologie particolari a parte la sindrome di attrito sotto-acromiale

alla spalla destra. Difficile valutare se questa sia di origine post-traumatica

infatti vi sono lesioni degenerative importanti, il meccanismo dell'infortunio

non è chiaro al 100%, non è chiaro se l'assicurato abbia battuto anche la

spalla oppure no. Indipendentemente da questo è anche difficile valutare quanto

importante siano realmente i sintomi dovuti alla spalla destra in quanto vi è

una netta tendenza all'esagerazione e con manovre di sviamento questa spalla si

muove abbastanza bene o comunque meglio di quanto asserito. Anche all'arto

inferiore destro vi è questa iposensibilità diffusa dall'inguine fino al piede

e dolori al piede senza nulla di clinicamente oggettivabile, rammento anche che

i dolori al piede sono insorti settimane dopo l'infortunio in parola."

(Doc. 68)

L’assicurato,

il 31 gennaio 2005, su indicazione dell’CO 1, è stato esaminato anche dal Dr. med.

__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

Lo

psichiatra ha formulato la diagnosi e la valutazione che seguono:

"

Diagnosi

Disturbo somatoforme persistente

(F45.4).

Valutazione

Si tratta di un disturbo somatoforme

persistente nel contesto di fattori psicosociali ed emozionali che possono

essere individuati come principali fattori causali, in mancanza di un processo

fisiologico evidenziabile oggettivamente.

Il decorso progrediente

dei sintomi è in relazione con eventi spiacevoli (licenziamento) ma esistono

anche dei segni clinici evidenti che depongono per un aggravamento dei sintomi:

l'evidente discrepanza fra la descrizione soggettiva dei disturbi e il

comportamento nella situazione d'esame, la discrepanza tra l'intensità dei

disturbi dichiarati e la vaghezza del racconto, la mancanza di precisione nel

racconto del decorso e la discrepanza tra l'entità dei disturbi lamentati e le

misure terapeutiche intraprese.

Ci sono inoltre dei

benefici secondari (soddisfacimento dei bisogni di dipendenza e delega di

responsabilità a terzi).

Durante il nostro esame

clinico non abbiamo potuto evidenziare delle patologie psichiatriche maggiori

(come ad es. una depressione di grado medio-grave, una sintomatologia

psicotica, un disturbo psicoorganico, una grave ipocondria ecc.)." (Doc.

69)

A seguito

dell’opposizione interposta avverso la decisione formale del 16 febbraio 2005

con cui l’CO 1 ha negato il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° marzo 2005

(cfr. doc. 71, 80), l’Istituto assicuratore convenuto ha interpellato il Dr. med.

__________ della __________, riguardo ai disturbi alla spalla destra

dell’assicurato (cfr. doc. 85).

Il Dr. med.

__________, il 19 maggio 2005, ha indicato:

"

Ein Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall vom

13.07.2004

und den nachträglich geltend gemachten Schulter-Bschwerden rechts

ist unwahrscheinlich.

Gemäss Unfallmeldung und Polizei-Rapport (ink.

Protokoll) wurde Herr RI 1 eindeutig nur am Kopf getroffen (Helm getragen,

keine Bewusstlosigkeit). Entsprechend wurde am Unfalltag lediglich ambulant ein

CT des Schädels durchgeführt (normal). Im Bericht über die Hospitalisation vom

20.

-22.07.2004 steht ebenfalls nichts von einer Schulter-Verletzung rechts.

Herr Dr. __________ hat am 04.08.2004 objektiv

nichts festgestellt, was auf eine Schulter-Verletzung hindeuten würde,

insbesondere keine Prellmarke. Die Annahme eines "trauma contusivo"

ist nur eine nachträgliche Hypothese. Die Röntgenbilder zeigen auch keine

traumatische Läsion. Im MRI finden sich lediglich altersentsprechende

degenerative Veränderungen. Die desktriptive Diagnose "omalgie

post-traumatische" erklärt oder beweist medizinisch nichts. Das

entspricht vielmehr einer rein zeitlichen Kausal-Zuordnung "post

hoc" ohne Kenntnis der echtzeitlichen Akten." (Doc. 86)

2.9

Per quanto

concerne specificatamente il danno alla salute alla spalla destra accusata dal

ricorrente, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere

medico, non ha valide ragioni per scostarsi dalla valutazione espressa dal Dr. med.

__________, a mente del quale un nesso di causalità naturale tra i disturbi

denunciati dall’insorgente e l’evento traumatico del luglio 2004 è improbabile,

vista la diversa localizzazione dei disturbi rispetto alla regione

traumatizzata, ossia il capo, l’assenza di lesioni visibili dalle radiografie e

la presenza di alterazioni degenerative (cfr. doc. 86).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che

l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del

10.

settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa

A., U 49/95), contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. doc. I).

Questa

Corte sottolinea che nel caso presente quale parte lesa è sempre stata indicata

solo la testa (cfr. doc. 1, 10, 15).

Inoltre

dagli esami radiologici esperiti il 4 agosto 2004 non è emersa alcuna

particolarità (cfr. doc. 27).

La RM,

del mese di settembre 2004, dal canto suo, ha messo in luce delle alterazioni

degenerative rilevanti, come evidenziato dal Dr. med. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, nel rapporto relativo alla visita medica __________ del

31.

gennaio 2005 (cfr. doc. 36, 68).

In

particolare sono state riscontrate un’artrosi acromio-claveare importante e una

tendinosi, ossia una tendinite cronica espressione di un processo degenerativo

nel tempo legato a deficit di irrorazione che può provocare pure la rottura di

tendini, come la lesione della cuffia dei rotatori (cfr. www.spalla.it).

L’assicurato

contesta le certificazioni del Dr. med. __________ (cfr. doc. I). Questa Corte

non ha invece motivo per non ritenerle valide.

Del resto

il Dr. __________, medico chirurgo, spec. in psichiatria e neurofisiopatologia

di __________, interpellato dall’assicurato, il 5 marzo 2005 ha attestato in

relazione all’infortunio del luglio 2004 “l’aggravamento di una problematica

ortopedica alla spalla destra” (cfr. doc. 77).

L’aggravamento

menzionato implica che il ricorrente presentasse già prima del sinistro una

patologia alla spalla.

Il fatto che

il Dott. __________ attribuisca, il 5 marzo 2005, ossia posteriormente alla

decisione formale del febbraio 2005, l’origine dell’aggravamento all’infortunio

del 2004, non è tale da inficiare la valutazione del Dr. med. __________.

In

proposito va osservato che quale medico attivo quale psichiatra, egli non è da

ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sull’eziologia

dell’aggravamento della problematica alla spalla.

Inoltre

occorre ribadire che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il certificato del 7 marzo 2005 della Dott. __________, alla quale

si è rivolto l’assicurato, non è poi di nessun ausilio per quest’ultimo, in

quanto questo medico ha sì indicato dei disturbi alla spalla destra, tuttavia

nulla ha menzionato in merito all’eziologia degli stessi (cfr. doc. 78).

E’ vero che il Dr. med. __________,

il 4 agosto 2004, nella valutazione sullo stato della spalla destra ha indicato

“Non ho per il momento indizio clinico di lesione supplementare al di là

contusione della spalla destra” (cfr. doc. 21), tuttavia egli all’esame

clinico non ha rinvenuto segni di una contusione, come peraltro sottolineato

dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 86), bensì ha unicamente menzionato i forti

dolori riferitigli dall’assicurato, precisando che il movimento era

discretamente limitato a causa di dolori di forma attiva, senza limitazioni di

forma passiva e che i test per la cuffia dei rotatori non mostravano deficit (cfr.

doc. 21).

In simili

condizioni, non è pertanto necessario dare seguito ai provvedimenti probatori

pretesi dall'insorgente (perizia medica giudiziaria, audizione testi; cfr. I).

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata

delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre

2003.

nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02;

STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

conclusione, questa Corte considera che in concreto non è dato secondo il grado

della verosimiglianza preponderante richiesto, il nesso di causalità naturale

tra i disturbi alla spalla destra lamentati dal ricorrente e l'evento

traumatico del luglio 2004.

Con la propria

impugnativa l’assicurato ha censurato il mancato benestare da parte dell’CO 1

all’intervento di artroscopia alla spalla destra, oltre che quale cura, quale

metodo di approfondimento dello stato della spalla (cfr. doc. I).

Il TCA

ritiene che l'assicuratore infortuni, rinunciando a predisporre nuovi

provvedimenti diagnostici, non ha violato l'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. 47 cpv. 1

vLAINF).

Ponendo

mente alla regione traumatizzata, ovvero il capo e al fatto che la spalla

presentasse in ogni caso delle importanti alterazioni degenerative, l'assicuratore

LAINF non poteva certo essere chiamato a effettuare ulteriori accertamenti alla

spalla destra. Esso deve sì accertare d'ufficio le circostanze dell'infortunio,

ma è pure tenuto al rispetto del principio di un'amministrazione razionale (cfr.

A. Maurer, op. cit., p. 247s.).

Infatti l’assicuratore

infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa

extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato (cfr.

STFA del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, consid. 2.1.).

Del

resto, va rammentato che, con riferimento al principio inquisitorio ancorato

nella legge, all'assicuratore contro gli infortuni va riconosciuto un ampio

potere discrezionale nel decidere se e quali prove assumere per delucidare una

determinata fattispecie (A. Maurer, op. cit., p. 248). Quindi, trattandosi di

misure probatorie, l'intervento del giudice si giustifica soltanto qualora

l'autorità amministrativa abbia manifestamente superato il proprio

potere discrezionale (cfr. STFA del 3 luglio 1992 nella causa K., U 18/92, consid.

5b), ciò che non è il caso nella presente fattispecie.

2.10

L’assicurato accusa inoltre

altri disturbi, e meglio dolori all’arto inferiore destro, alla schiena, oltre

a problemi di equilibrio, vertigini, cefalee, difficoltà di concentrazione (cfr.

doc. I, 80, 68).

L’CO 1 ha negato la

propria responsabilità a decorrere dal 1° marzo 2005 ritenendo che non siano

più evidenziabili postumi infortunistici oggettivabili (cfr. doc. 71, A1).

In

materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti da un assicurato

vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni

sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione

di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo

senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28

luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002 nella

causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio

2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser,

art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das

Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden

und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen

Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern

die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura

è del redattore).

Nella

concreta evenienza, questa Corte, alla luce dell'abbondante documentazione

medica riassunta al considerando 2.8. (cfr. in particolare doc. 17, 18: referto

delle TAC cerebrale e alla colonna cervicale; doc. 15, 38, 44, 65:

rapporti delle visite neurologiche; doc. 35: RM cerebrale; doc. 46: RM cervico-dorsale;

doc. 51: rapporto della specialista in otorinolaringoiatria; doc. 68 pag. 3: rapporto

del Dr. med. __________, il quale il 31 gennaio 2005, ha indicato, per quanto

riguarda l’arto inferiore destro, che i riflessi osteotendinei erano nella

norma, Lasègue negativo, Babinski negativo, non vi erano gonfiori, né lesioni

cutanee o altre lesioni oggettivabili), constata che la sintomatologia citata

di cui soffre il ricorrente non ha potuto essere spiegata con un danno organico

oggettivabile di natura infortunistica.

2.11

Un’eccezione

alla regola appena esposta ed esaminata (cfr. consid. 2.10.) è prevista in

materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale e in materia di traumi

cerebrali.

Nel caso

presente, alla luce dei disturbi di equilibrio, vertigini, cefalee, difficoltà

di concentrazione, prima di poter concludere, in ossequio ai principi

giurisprudenziali poc'anzi menzionati, all'inesistenza di un nesso di causalità

naturale con l'infortunio del luglio 2004, questo Tribunale deve ancora

esaminare l'applicabilità della prassi elaborata dal TFA in materia di traumi

d'accelerazione alla colonna cervicale (ed estesa anche ai traumi

cranio-cerebrali).

Al proposito

è necessario ripetere che con la giurisprudenza inaugurata con la citata

sentenza del 4 febbraio 1991 nella causa S., pubblicata in DTF 117 V 359segg. e

RAMI 1991 U 121 pag. 95 segg., e costantemente applicata (cfr, STFA del 13 febraio

2006.

nella causa A., U 462/04) l'Alta Corte si è scostata dal principio appena

evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo, quando si

è in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per

quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali - cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b).

In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta”

(disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi

della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,

irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità

ecc.) non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve

spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare

ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

Nella

presente fattispecie, in occasione dell'infortunio del luglio 2004,

l'assicurato ha verosimilmente riportato un trauma cranico semplice,

senza interessamento del sistema nervoso centrale (cervello).

In

effetti già i militi della __________ di __________ che sono intervenuti sul

luogo dell’infortunio hanno attestato, quale presunta diagnosi, soltanto un

trauma cranico (cfr. doc. 73).

Il 16

luglio 2004 il Dr. med. __________, del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale

__________ di __________, ha certificato che il trauma conseguito dal

ricorrente non è stato di grave entità (cfr. doc. 10).

Il Dr. med.

__________, allestendo il Certificato medico LAINF relativo alla prima

consultazione dell’assicurato presso il menzionato nosocomio, il 3 agosto 2004

ha altresì precisato quale diagnosi un “trauma cranico senza commotio” (cfr.

doc. 15)

Del resto

la TAC cerebrale effettuata il giorno del sinistro è risultata nella norma (cfr.

doc. 17).

E’ utile

notare che il 13 luglio 2004 l’assicurato è stato dimesso immediatamente dopo

la visita presso il Pronto Soccorso (cfr. doc. 15).

Qualora

l'insorgente avesse, invece, presentato una commozione cerebrale, egli sarebbe

senz'altro stato trattenuto in ospedale in osservazione neurologica (cfr., in

questo senso, STCA del 24 marzo 2004 nella causa G., inc. n. 35.2003.48, consid.

2.12

)

Il trauma

cranico è stato, pure, attestato dal Dr. med. __________, Primario del servizio

__________ di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________ nel

rapporto del 4 ottobre 2004, il quale si è fondato anche sui referti della RM

cerebrale eseguita nel mese di settembre 2004 e risultata normale (cfr. doc.

38, 35).

Ora, il

TCA, in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, passata in

giudicato, ha ricordato, da una parte, che il trauma cranico semplice non va

confuso con il trauma cranio-cerebrale, d'altra parte, che per poter ammettere

l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario che l'interessato abbia

perso conoscenza e presentato una certa amnesia (cfr., al riguardo, E. Baur/H. Nigst

(Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985, p. 148).

In casu dagli

atti risulta, per la prima volta nel mese di settembre 2004, l’indicazione che

l’assicurato avrebbe perso conoscenza (cfr. doc. 38, 35). Il Dr. med. __________,

nel suo rapporto del 4 ottobre 2004, ha puntualizzato che “(…) Gli è caduto

un blocco di cemento armato sulla testa, il paziente ha perso conoscenza e ha ripreso

uno stato di vigilanza al momento d’arrivo al Pronto Soccorso (secondo i dati

in nostro possesso e quanto riferitoci dal p.)”(cfr. doc. 38).

Dal

rapporto della __________ che è intervenuta sul luogo del sinistro non emerge

che l’assicurato abbia perso conoscenza.

I militi,

compilando la cartella sanitaria, hanno comunque specificato, quale prima

valutazione, che l’insorgente presentava uno stato di coscienza alterata, anche

se non assente, e non dava nessuna risposta verbale, che la risposta motoria

era di difesa e lo stato delle pupille era normale. Quale valutazione finale

essi hanno indicato che lo stato di coscienza dell’assicurato era sempre

alterato e la risposta verbale orientata, che lo stesso eseguiva la risposta

motoria e che lo stato delle pupille era normale (cfr. doc. 73).

Il Dr. med.

__________ ha poi precisato che non vi è stata una sicura amnesia retrograda, puntualizzando

che il ricorrente ricordava quanto successo fino al momento di essere colpito (cfr.

doc. 38). Lo stesso, quindi, ha presentato piuttosto un’amnesia circostanziale,

come si evince dal Verbale di interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale del

15.

luglio 2004, da cui emerge che ricordava quali mansioni stava svolgendo

precedentemente al sinistro, mentre non era in chiaro su cosa fosse successo dal

momento in cui è stato colpito dal blocco di cemento (cfr. doc. 10).

Unicamente

un’amnesia circostanziale è stata, del resto, attestata dai Dr. med. __________

e __________ del Servizio __________ di neurologia il 4 ottobre 2004 (cfr. doc.

40).

In caso

di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la

giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi

elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.

Il TFA ha

deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U

416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

Successivamente,

in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la

nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile

soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri

e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece

sufficiente.

In una

sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte,

trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha

stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,

l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere

l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo

di frusta".

In una

sentenza del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05, il TFA, nel caso di un

assicurato che è stato colpito frontalmente al capo da un carrello per il

trasporto di un pesante elemento di 150 – 200 Kg, ha indicato che, benché

accusasse almeno parzialmente i disturbi tipici, è piuttosto dubbio che egli

sia rimasto vittima di un colpo di frusta o di un trauma cranio cerebrale di

sufficiente gravità secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359, in

quanto gli è stata diagnosticata solamente una commotio cerebri, per cui un lieve

trauma cranio-cerebrale, e non è stata registrata alcuna sicura perdita di

conoscenza o amnesia retrograda.

Infine

per un caso in cui un assicurato al quale è caduta sul capo una piattaforma in

legno del peso di 20 kg ha subito una commotio cerebri e una contusio

capitis cfr. STFA del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04.

Alla luce

della giurisprudenza appena citata, in concreto, visto che l’assicurato non ha

comunque subito neppure una commotio cerebri, indipendentemente dall’eventuale

breve perdita di conoscenza e dall’amnesia peraltro solo circostanziale,

occorre concludere che non ha riportato un trauma cranio-cerebrale ai sensi

della giurisprudenza federale.

La

questione della causalità, a prescindere dalla questione di sapere se la

sintomatologia lamentata dall’assicurato è sufficiente o meno per concludere

che egli ha presentato il quadro tipico dei disturbi di una lesione del tipo

trauma d’accelerazione alla colonna cervicale, va pertanto risolta secondo le

regole ordinarie, anziché in applicazione della prassi specifica in materia di

infortuni del tipo "colpo di frusta", estesa anche ai traumi

cranio-cerebrali, e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dal

ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un

nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.

2.12

Il ricorrente

presenta dei problemi a livello psichico.

Al

riguardo giova rilevare che il Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel suo referto del 31 gennaio 2005 relativo alla visita

dell’assicurato, ha formulato quale diagnosi “Disturbo somatoforme

persistente (F45.4)”.

Egli ha

pure indicato, oltre al fatto di avere avuto la sensazione che il ricorrente

aggravasse in misura importante i deficit cognitivi lamentati, che

l’atteggiamento di questi era appellativo-dimostrativo, che il decorso del

pensiero non presentava allucinazioni, deliri o dispercezioni, ma che la sua

personalità era poco differenziata con tratti narcisistici (cfr. doc. 69).

Lo

specialista ha comunque precisato che non sono state evidenziate patologie

psichiatriche maggiori (cfr. doc. 69).

Va

osservato che già il 4 ottobre 2004 il Dr. med. __________, Primario del

Servizio __________ di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha in

ogni caso attestato un probabile sovraccarico psicogeno e che “(…) i vari

disturbi (cefalea, iperestesia del capo, insonnia con sonnolenza diurna

eccessiva, disturbi della memoria) sono molto verosimilmente legati uno con

l’altro e probabilmente aggravati da un rilevante stato depressivo (reattivo?)”

(cfr. doc. 38).

Inoltre

nella stessa data i Dr. med. __________ e __________, sempre del Servizio __________

di neurologia, hanno certificato una sindrome depressiva probabilmente reattiva

(cfr. doc. 39).

Dal

rapporto relativo alla degenza presso la Clinica __________ di __________ dal

25.

ottobre al 20 novembre 2004 risulta poi una discrepanza tra i plurimi

disturbi riferiti dall’assicurato e gli esami strumentali ed esame neurologico,

anche se quest’ultimo non risultava completamente obiettivabile per la ridotta

collaborazione. Anche nella valutazione neuropiscologica effettuata presso tale

Clinica è stata indicata una discordanza tra i risultati ottenuti e i dati

oggettivi a disposizione (cfr. doc. 64).

I Dr. med.

__________ e __________, ancora il 28 dicembre 2004, hanno sottolineato che la

cronicizzazione dei disturbi lamentati dal ricorrente (vertigini, disturbi

visivi soggettivi, cervicalgie, cefalee, lombalgie) era probabilmente favorita

da una sindrome ansioso-depressiva reattiva e in gran parte larvata (cfr. doc.

65).

Il Dr. med.

__________, poi, il 31 gennaio 2005 ha attestato una discrepanza tra i reperti

oggettivi e i sintomi lamentati dall’assicurato e una tendenza a esagerare la

sintomatologia algica (cfr. doc. 68).

Del resto

anche il Dott. __________, medico chirurgo, spec. in psichiatria e neurofisiopatologia,

a __________, consultato privatamente dall’assicurato, il 5 marzo 2005 ha

indicato che questi ha sviluppato un comportamento tendenzialmente introverso

con sintomi depressivi e con una ridotta soglia al dolore (cfr. doc. 77).

Il Dr. med.

__________ ha precisato che si tratta di un disturbo somatoforme persistente

nel contesto di fattori psicosociali ed emozionali che possono essere

individuati come principali fattori causali in mancanza di un processo

fisiologico evidenziabile oggettivamente. Inoltre egli ha affermato che il

decorso progredente dei sintomi è in relazione con eventi spiacevoli , quali il

licenziamento (cfr. doc. 69).

Con

decisione su opposizione del 23 maggio 2005 l’CO 1 ha negato che le turbe

psichiche lamentate dall’assicurato costituiscano una conseguenza naturale e

adeguata dell’evento traumatico del luglio 2004 (cfr. doc. A1).

Questa

Corte prende atto della valutazione in merito all’eziologia dei disturbi

formulata dal Dr. med. __________, ritenendo comunque di potersi esimere

dall’esaminare più approfonditamente la questione di sapere se l’affezione

psichica di cui soffre l’assicurato costituisce o meno una naturale conseguenza

dell’infortunio del 13 luglio 2004.

In ogni

caso, infatti, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, fa

difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, questione di natura giuridica che

va risolta alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133segg. (cfr. consid.

2.6

)

2.13

A proposito dell’adeguatezza

del legame causale va rilevato quanto segue.

Occorre, avantutto,

procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’insorgente.

La dinamica del sinistro

del 13 luglio 2004 e lesioni riportate sono già state riportate al consid. 2.8.

Tutto ben

considerato, secondo il TCA, il citato sinistro va classificato tutt’al più fra

gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

A mero

titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte ha proceduto a un’identica classificazione

in una sentenza, del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05, già citata (cfr.

consid. 2.11.), concernente il caso di un assicurato che era stato colpito

frontalmente al capo da un carrello per il trasporto di un pesante elemento di

150.

– 200 Kg, riportando unicamente una commotio cerebri.

In un’ulteriore

sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04, menzionata al consid.

2.11

, il TFA ha confermato la classificazione operata dal Tribunale cantonale

delle assicurazioni del Cantone Argovia, che aveva qualificato nella categoria

media l’infortunio relativo a un assicurato che, a seguito della caduta sul

capo di una piattaforma in legno del peso di 20 kg, ha subito una commotio

cerebri, una contusio capitis, una ferita lacero contusa e un colpo

di frusta.

D'altro

canto, la stessa nostra Massima Istanza, a conferma della pronunzia cantonale,

ha classificato il sinistro, concernente un’assicurata che si era vista rompere

in testa un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la

quale, in un secondo tempo, l’aveva colpita ripetutamente al volto con un

coccio, procurandole varie contusioni e ferite da

taglio, fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli

infortuni leggeri (cfr. sentenza del 2 agosto 1994 nella causa G., U 81/94,

pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).

Il

Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa

G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).

In

concreto, non è possibile individuare né un fattore concomitante

particolarmente incisivo, né l'esistenza di più fattori.

Al

riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del

nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

All’infortunio

occorso all’insorgente, al quale è caduto sul capo un blocco di cemento armato

staccatosi dalla costruzione presso cui stava lavorando con un martello pneumatico

(cfr. consid. 2.7.), va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una

particolare drammaticità.

Comunque,

anche volendo ritenere particolarmente drammatico l'evento subito

all’assicurato, ciò non basterebbe (essendo l'unico fattore realizzato in

concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio

non sarebbe in ogni caso adempiuto con una particolare intensità (per un caso

analogo cfr. STFA del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05; per una

fattispecie in cui tale criterio è stato considerato ossequiato in modo

particolarmente intenso cfr. invece RtiD I-2004 N. 66).

Quelle

riportate dal ricorrente - un trauma cranico semplice - non costituiscono delle

lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione

psichica abnorme (cfr. STFA del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid.

5b: "…, le recourant n'a subi aucune lésion physique

sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion

organique ou physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une

nature particulières" e STCA del 16 giugno 2003 nella causa K., inc.

35.2002

, consid. 2.11.).

Questa

Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata

eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni, né, tantomeno,

di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati

unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

A questo

proposito dalle tavole processuali emerge che, dopo le prime cure, il

trattamento si è essenzialmente limitato all’assunzione di medicamenti e

fisioterapia (cfr. doc. 40, 57, 68).

È qui

utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U

235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga,

anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso

soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza

dei dolori somatici. In effetti, non si può prescindere dal fatto che la

situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata dalla problematica

psichica.

In simili

condizioni, occorre concludere, senza che si riveli necessario procedere agli

ulteriori atti istruttori richiesti dal ricorrente (perizia medica, testi, cfr.

doc. I), che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi psichici di cui l’assicurato soffre: l’adeguatezza

del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

Non è

pertanto censurabile il fatto che l'CO 1 abbia ritenuto estinto il diritto del

ricorrente di beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal

1° marzo 2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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