35.2005.68
Ricorso per denegata giustizia. Emissione pendente causa della decisione formale. Stralcio della causa. Ammesso diritto alle ripetibili poiché assicuratore resosi colpevole di un diniego di giustizia.
21 novembre 2005Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2005.68
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia. Emissione pendente causa della decisione formale. Stralcio della causa. Ammesso diritto alle ripetibili poiché assicuratore resosi colpevole di un diniego di giustizia.
DENEGATA GIUSTIZIA
RIPETIBILI
RITARDATA GIUSTIZIA
STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE
art. 29 COST
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. a LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 22 cpv. 1+2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.68
DC/sc
Lugano
21 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2005 di
RI 1
RI 2
rappr.
da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 25 agosto
2005 RI 1 ha fatto inoltrare presso il TCA un ricorso per denegata giustizia
nel quale il suo patrocinatore ha formulato le seguenti richieste:
"
(...)
1. Il presente ricorso è accolto e di
conseguenza è fatto ordine alla CO 1 di emettere una decisione formale, munita
di tutti i mezzi di diritto accorrenti, circa il diritto di __________
all'ottenimento di una rendita d'invalidità ai sensi della LAINF.
2. Spese e ripetibili protestate." (Doc.
I, pag. 7)
Egli ha
così argomentato:
"
(...)
G. In
data 13.07.1998, inoltre, la CO 1 aveva evidenziato come non si potesse attendere
più alcun miglioramento nella continuazione del trattamento delle plurime
conseguenze infortunistiche, e aveva quindi posto fine al pagamento delle cure
mediche ed al versamento dell'indennità giornaliera, a far data dal 30.06.1998
(Doc. F).
H.
Con scritto del 16.09.1998 la CO 1 aveva provveduto a comunicare all'allora
patrocinatore di __________, Avv. __________, di aver valutato il danno
residuale permanente in misura del 27.5%, calcolando così un'indennità per
menomazione all'integrità fisica in Fr. 26'730.- (Doc. G).
Fatti
I.
Con scritto del 11.07.2000, la CO 1 aveva di seguito comunicato all'Avv. __________
di aver ottenuto una perizia neurologica da parte del Dr. med. __________ (cfr.
Doc. H), ritenendo che le uniche conseguenze dell'infortunio del
27.09.1996 consistessero in una sindrome cervicale residua di lieve entità.
Detta Compagnia assicurativa aveva quindi deciso di non rivedere la decisione
circa la menomazione all'integrità fisica, e di versare ancora un'indennità
giornaliera al 50% per il periodo 1.07.1998 - 26.09.1998, in seguito all'invio
del certificato del Dr. med. __________ attestante un'inabilità lavorativa del
mio mandante in misura del 50% (Doc. I).
J.
Va peraltro rilevato come il versamento di dette ulteriori indennità, ammontanti
in complessivi Fr. 9'416.-, fosse stato proposto a saldo e stralcio di ogni
ulteriore pretesa da parte dell'assicurato, vista la presunta assenza di una
rendita d'invalidità. La predetta offerta era stata fatta "a titolo
TRANSAZIONALE per liquidare definitivamente questa pratica".
K.
Con scritto del 8.08.2000 (del quale si richiama agli atti l'originale), __________
aveva provveduto personalmente ad esprimere il proprio profondo rammarico alla CO
1 per l'atteggiamento manifestato, ed aveva comunicato quanto segue:
" Il
caso rimane aperto per me e io contesto il contenuto della lettera del Dr. __________
" (Doc. L).
L.
Nel frattempo, l'UAI aveva riconosciuto al mio patrocinato un'invalidità del
40%, con diritto ad un quarto di rendita Al a decorrere dal 1.09.1997 (cfr.
deliberazione dell'UAI del 2.02.2000, Doc. M).
M.
In data 25.06.2001 il medesimo aveva però chiesto all'UAI di voler procedere
ad una nuova valutazione del suo caso, in quanto dal mese di dicembre 2000 era
stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100%. Così l’UAI - esperita
una nuova perizia medica - aveva con decisione del 25.06.2002 dichiarato il mio
mandante invalido in misura del 100%, con effetto dal 1.06.2001 (Doc. N).
N.
In seguito, il sottoscritto legale, nella qualità di patrocinatore di __________,
aveva scritto - a più riprese - alla CO 1, chiedendo segnatamente a quest'ultima
di voler rendere una formale decisione di rendita d'invalidità ai sensi della
LAINF (dapprima, con lo scritto di data 11.02.2003 e successivamente in data
22.05.2003, concedendo un termine sino al 30.06.2003 per emettere la suddetta
decisione formale, cfr. Docc. O - P). Va al riguardo sottolineato come
la CO 1 non abbia mai dato alcun riscontro a questi scritti.
O.
Successivamente alla morte di __________, avvenuta il 11.03.2005 (vedasi
certificato di morte rilasciato dall'__________, in data 23.03.2005, Doc. Q),
lo scrivente legale ha così provveduto ad inoltrare alla CO 1 un nuovo scritto
in data 23.05.2005 (Doc. R), in virtù del quale si comunicava alla
predetta Compagnia assicurativa l'intenzione della moglie di __________, RI 1, d'intercedere
nei confronti dell'assicuratore LAINF affinché si pronunciasse sul diritto alla
rendita spettante al marito deceduto, con l'emissione di una formale decisione,
così come auspicato dallo stesso ancor prima del decesso.
P.
Pur tuttavia, ad oggi, nulla è pervenuto in tal senso da parte della CO 1. La
Signora RI 1, quale erede legittima di __________ (e meglio come si evince
dalla copia del testamento prodottomi dall'Avv. __________ con scritto del
1.04.2005, allegato in questa sede in sostituzione del certificato ereditario
in quanto non ancora pervenuto, con riserva di produrlo non appena in possesso,
cfr. Docc. S - T), auspica dunque che i diritti di suo marito siano
tutelati, e pertanto richiede la resa di una formale decisione di rendita.
(...)
6.
A mente della giurisprudenza, tutte le transazioni vanno emesse nella forma di
decisione formale, giusta l'art. 5 cpv. 1 PA. A tal riguardo, nel DTF 104 V 162
è stato statuito quanto segue:
" Es sei aber erforderlich, dass die Verwaltung die aus der
Verständigung resultierende Vereinbarung in Verfügungsform bestätige, so dass
der Versicherte die notwendige Bedenkzeit erhalte" e „Will also die Verwaltung
solche Rechte oder Pflichten von Versicherten in verbindlicher Weise
festhalten, so hat sie dies in Form einer Verfügung zu tun." (consid. 1)
7.
Visto quanto sinora statuito, risulta evidente come la proposta di
transazione formulata dalla CO 1 non potesse ritenersi vincolante
giuridicamente per l'allora mio assistito, in particolar modo avendo contestato
la prospettata transazione con lo scritto del 8.08.2000, e quindi nel termine
di un mese concessogli.
8.
Da allora, la CO 1 non ha più risposto ad alcuno scritto, neppure alla
richiesta di ottenere una decisione formale, impugnabile dal profilo giuridico.
In tutto questo si reputa sia ravvisabile un palese diniego di giustizia, oltre
che una crassa violazione del principio della buona fede di __________, i cui
diritti vengono ora sollevati dall'erede legittima, Signora RI 1.
9.
A tal stregua, non v'è chi non veda come in materia di diritto
amministrativo, il principio della buona fede tuteli la legittima fiducia
dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte
determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle
dichiarazioni della stessa autorità.
10.
In effetti, non va tralasciato di ricordare come __________ abbia contestato
chiaramente nella propria missiva del 8.08.2000 il contenuto della transazione,
oltre ad avere precipuamente revocato il mandato al precedente patrocinatore,
Avv. __________. Inoltre, egli aveva contestato il contenuto dello scritto del
Dr. med. __________, in quanto questi aveva statuito che l'assicurato era
completamente abile al lavoro.
11.
Non va neppure trascurato il fatto che la CO 1 avesse ingaggiato un servizio
di investigazioni, segnatamente "__________" (cfr. rapporto
investigativo del 13.03.2000, Doc. U), per poter ottenere delle
informazioni più dettagliate al riguardo del mio patrocinato, allorquando era
inabile al lavoro in misura del 40%. In virtù di detto rapporto era stato
assodato come __________ facesse più volte uso della propria autovettura, senza
però minimamente considerare che lo stesso utilizzava la propria auto
esclusivamente per spostarsi, ma non per questo era da ritenersi completamente
abile al lavoro.
12.
Gli accertamenti investigativi svolti da "__________" non sono per
contro suscettibili di mettere in dubbio il diritto alla rendita d'invalidità
LAINF del mio assistito, né tanto meno giustificano una simile presa di
posizione da parte della CO 1, la quale non solo non intende più entrare nel
merito della problematica, ma oltretutto non ha mai reso una decisione
formale, nella quale denegasse il diritto alla rendita di __________.
13.
Per tutte queste argomentazioni, ritengo che la CO 1 abbia agito
erroneamente nei confronti dell'assicurato de quo, avendo posto termine
all'erogazione delle indennità anzitempo, e non avendo mai provveduto a rendere
una decisione formale in tal senso. Oltretutto, detta Compagnia assicurativa ha
optato per il diniego di una rendita d'invalidità ai sensi della LAINF, senza
mai per questo rendere una formale decisione. L'unica proposta transattiva è
infatti stata formulata con lo scritto del 11.07.2000, mai susseguito però da
una decisione formale (come richiesto dalla giurisprudenza), e che è comunque
stato in toto contestato da __________. (...)" (Doc. I)
1.2. Nella sua
risposta del 15 settembre 2005 l'assicuratore contro gli infortuni si è così
espresso:
"
La CO 1 prende atto del ricorso interposto il
25.08.2005 e prende posizione come segue:
1) Sulla base alla perizia neurologica del Dr. __________ del
19.04.2000 (doc. no 162), la CO 1 aveva proposto al Sig. __________, con
lettera dell'11.07.2000 (doc. no 163), un'offerta transattiva allo
scopo di definire il caso.
2) Il Sig. __________ aveva effettivamente informato la CO 1,
con lettera dell' 08.08.2000 (doc. no 164), che "il caso rimane aperto
per me e io contesto il contenuto della lettera del Dr. __________ ".
Aggiungeva "Dopo le mie ferie mi metto in contatto con voi e vi lascio
pervenire l'indirizzo del nuovo avvocato".
3) Il primo contatto dell'Avv. RA 1 con la CO 1 risale al
19.07.2002 (doc. no 173), e cioè a quasi 2 anni dopo!
4) Successivamente, con le lettere dell'11.02.2003 e del
22.05.2003, l'Avv. RA 1 ha chiesto alla CO 1 d'emettere una decisione formale
(doc.
no 177 e 180).
5) Nonostante che la CO 1 non abbia fornito spiegazioni in
merito al suo silenzio, sono nuovamente trascorsi due anni prima che, il
23.05.2005, l'Avv. RA 1 sollecitasse nuovamente la CO 1 (doc.
no 181).
6) Con decisione formale del 14.09.2005 (doc. 183), la CO 1
ha confermato all'Avv. RA 1 la propria posizione in merito alle prestazioni dovute
al defunto Sig. __________.
CONCLUSIONI DELLA VAUDOISE GÉNÉRALE
Il ricorso è respinto senza spese o ripetibili." (Doc. III)
1.3. Il 23
settembre 2005 il patrocinatore della ricorrente si è così espresso:
"
(...)
Per le conseguenze riportate dal Signor __________
a seguito di detto incidente, la spett. CO 1, quale assicuratore LAINF, aveva
riconosciuto la propria responsabilità ed erogato le prestazioni di legge.
Considerato che spett. CO 1 aveva successivamente
posto fine al versamento delle prestazioni senza mai emettere una decisione
formale e che tutti i tentativi del mio mandante, volti ad ottenere la resa di
una decisione formale da parte di detto assicuratore LAINE erano stati vani, si
è reso necessario in data 25.08.2005 l'inoltro del predetto gravame.
Ho preso atto che spett. CO 1 ha finalmente
emesso, in data 14.09.2005, la decisione formale circa il diritto
dell'assicurato all'ottenimento di una rendita d'invalidità ai sensi della
LAINF.
Mi preme rilevare che detto assicuratore ha emesso
la menzionata decisione formale unicamente a seguito del ricorso per diniego di
giustizia inoltrato dal sottoscritto legale.
Dando seguito all'ordinanza di data 20.09.2005 di
codesta lodevole Corte, con la presente vi comunico, a nome della signora RI 1
che mi legge in copia, di ritirare detto gravame e
contestualmente domando l'assegnazione di congrue ripetibili a
favore della mia mandante
Fiducioso in un riscontro positivo alla mia
richiesta d'assegnazione di ripetibili, colgo l'occasione per porgervi,
onorevole Presidente e onorevoli Giudici, l'espressione della mia massima
stima." (Doc. V)
1.4. Il 26
settembre 2005 il Presidente del TCA ha inviato al patrocinatore della
ricorrente uno scritto del seguente tenore:
"
Con riferimento al suo scritto del 23.09.05,
richiamati il ricorso del 25.08.05 (doc. I) e la risposta di causa del 15.09.05
(doc. III), al fine di esaminare la sua richiesta di “congrue ripetibili” (doc.
V), con la presente le assegno un termine di 5 giorni per indicare per
quali motivi, dopo avere invitato in data 22.05.03 la CO 1 a rendere una
decisione formale entro il 30.06.03 (cfr. doc. O), ha nuovamente sollecitato
l’assicuratore contro gli infortuni ad emettere una decisione formale soltanto
il 23.05.05 (cfr. doc. 181)." (Doc. VI)
Dopo
avere chiesto ed ottenute alcune proroghe in data
8
novembre 2005 l'avv. RA 1 si è così espresso:
"
(...)
Vi confermo che a seguito del mio scritto del
22.05.2003, con cui invitavo la spett. CO 1 a voler emettere una decisione
formale, avrei potuto già prima del 25.08.2005 inoltrare il ricorso per diniego
di giustizia nei confronti di detta Compagnia assicurativa.
Essendo nel frattempo il Signor __________
deceduto, era stato comunicato alla CO 1 che la vedova Signora RI 1,
subentrando ella nelle vertenze che vedevano il marito coinvolto contro detto
assicuratore, non si dava pace per la liquidazione del caso d'infortunio
formulata dalla CO 1.
Ella riteneva in particolare che la pratica
d'infortunio del marito non era stata trattata correttamente da parte della CO
1; circostanza questa che aveva contribuito a peggiorare sensibilmente lo stato
psichico del Signor __________.
La mia mandante sperava che, a seguito del
decesso di __________, la CO 1 avrebbe finalmente emesso la decisione formale,
richiesta a più riprese.
Visto il tergiversare da parte di detta Compagnia
assicurativa, la vedova ha optato per l'inoltro a codesta lodevole Corte, in
data 25.08.2005, del ricorso per diniego di giustizia.
Questa scelta si è rilevata azzeccata, poiché detto
gravame ha indotto la CO 1 a rendere finalmente in data 14.09.2005 la decisione
formale.
Nella speranza che a seguito di dette
informazioni mi siano assegnate le ripetibili richieste, colgo l'occasione per
porgervi, onorevole Presidente e onorevoli Giudici, l'espressione della mia
massima stima." (Doc. XI)
1.5. Al riguardo
l'assicuratore LAINF ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(...)
La CO 1 rileva che la decisione formale emessa il
14.09.2005 (doc. no. 183), a conferma di quanto era già stato comunicato
all'assicurato il 11.07.2000 (doc. no. 163), non è stata impugnata e,
conseguentemente, è cresciuta in giudicato. L'emissione di una decisione
formale era pertanto unicamente un problema di "forma" e non è quindi
possibile rimproverare alla CO 1 d'aver commesso un diniego di giustizia."
(Doc. XIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'emanazione
della decisione da parte della CO 1 (cfr. Doc. 183) ha reso priva di oggetto,
per mancanza d'interesse degno di protezione, il ricorso per denegata giustizia
(cfr. DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11.
Inoltre
il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione
esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (DTF 119 V consid. 1b e
riferimenti), ciò che in concreto è avvenuto.
2.3. L'assicurato
postula l'attribuzione di ripetibili (cfr. consid. 1.1 e 1.5).
Per
decidere circa il diritto alle ripetibili si deve preliminarmente rispondere
alla questione a sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso
per ritardata giustizia.
Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Riguardo
ai tempi entro i quali l'assicuratore contro gli infortuni deve emettere la
decisione su opposizione Kieser (in ATSG Kommentar ad art. 52 n. 20 pag. 525)
si è così espresso:
"
b) Der Einspracheentscheid ist innert angemessener
Frist zu erlassen. Das Gesetz nennt keine dafür zulässige Zeitspanne, weshalb
die von der Rechtsprechung im Zusammenhang mit ungerechtfertigten
Verfahrensverzögerungen entwickelten Grundsätze massgebend sind (vgl. BGE 125 V
191). Es ist auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles abzustellen, wobei
die Schwierigkeit und der Umfang der abzuklärenden Fragen sowie das Verhalten
der versicherten Person ins Gewicht fallen; massgebend wird etwa sein, ob erst
im Einspracheverfahren das rechtliche Gehör gewährt wird (vgl. dazu Art. 42
ATSG; näheres zur Rechtsverzögerung im ATSG-Kommentar, Art. 56 Kz. 10 ff.).
Ohne besondere Umstände ist davon auszugehen, dass der Einspracheentscheid
innert einer Zeitspanne von
längstens etwa zwei Monaten zu fällen ist (vgl. dazu MAESCHI, Kommentar, Rz. 12 zu Art. 99 MVG, wonach
der Einspracheentscheid in der Regel innert 30 Tagen ergeht; ebenso EUGSTER,
Krankenversicherung, Fn. 1046)."
Secondo il TFA vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato
il diniego di giustizia.
In
particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, non si può giustificare la
lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999
ALV Nr. 15).
Decisivo
per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid.
4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione
delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le
circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non
appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 129 V 411; DTF 125
V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA
e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della
procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr.,
pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 243 n. 509);
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr.
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).
Infine, il TFA ha stabilito, in
una sentenza pubblicata in SVR 2001
UV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106
cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo:
il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le
prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura.
2.4. Nella
presente fattispecie __________, nel frattempo deceduto, il 27 settembre 1996
aveva subìto un incidente della circolazione stradale.
Dopo che
l'11 luglio del 2000 la CO 1 aveva formulato al precedente patrocinatore
dell'assicurato una proposta di versamento di fr. 9'416.-- a saldo di ogni
pretesa "a titolo transazionale" con l'invito "a volersi
determinare, unitamente al suo cliente, su quanto precede nel termine di 1
mese" (cfr. Doc. I), l'8 agosto 2000 __________ ha comunicato
all'assicuratore LAINF che, per lui, "il caso rimane aperto" e che si
sarebbe rivolto ad un altro avvocato (cfr. Doc. L).
Il nuovo
patrocinatore, avv. RA 1, l'11 febbraio 2003, richiamato lo scritto
dell'assicurato dell'8 agosto 2000, ha esplicitamente invitato la CO 1 a
rendere una decisione formale (cfr. Doc. I).
Il 22
maggio 2003, dopo avere constatato che il precedente scritto non aveva ricevuto
nessuna risposta, il patrocinatore dell'assicurato ha nuovamente invitato
l'assicurato LAINF ad emettere una decisione formale entro il 30 giugno 2003,
con l'esplicita indicazione che in caso contrario avrebbe adito la via
giudiziaria ed invocato un diniego formale di giustizia davanti al TCA.
Anche
dopo questo scritto la CO 1 non ha emesso nessuna decisione formale.
__________
è deceduto l'11 marzo 2005 (cfr. Doc. Q).
Il 23
maggio 2005 l'avv. RA 1 ha scritto all'assicuratore infortuni invitandolo
nuovamente a rendere entro il 20 giugno 2005 una decisione formale di rendita
d'invalidità LAINF e precisando che, in caso contrario, egli avrebbe inoltrato
un ricorso presso il TCA per diniego di giustizia formale (cfr. Doc. R).
Siccome
l'assicuratore LAINF non ha emesso nessuna decisione il patrocinatore di __________,
erede dell'assicurato, il 25 agosto 2005 ha inoltrato un ricorso al TCA per
denegata giustizia.
Il 14
settembre 2005 l'Assicuratore LAINF ha finalmente preso la decisione formale (cfr.
Doc. 18).
A mente
di questo Tribunale la CO 1 emettendo soltanto il 19 settembre 2005 e quindi più
di 5 anni dopo la decisione formale sollecitata, di fatto, una prima volta,
dal defunto assicurato l'8 agosto 2000 e, successivamente, in più occasioni dal
suo patrocinatore nei primi mesi del 2003 ed ancora nel maggio del 2005 ha
commesso un diniego di giustizia.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che la decisione formale si fonda
su una perizia allestita dal Dr. __________ di Sion il 19 aprile 2000 e che quindi
era già in possesso dell'assicuratore contro gli infortuni al momento in cui __________
aveva manifestato il suo disaccordo riguardo alla prospettata soluzione transattiva
(cfr. Doc. L: "il caso rimane aperto e io contesto il contenuto della
lettera del Dr. __________).
A nulla
di diverso può portare la circostanza che, dopo lo scritto del 22 maggio 2003,
l'avv. RA 1 ha nuovamente contattato l'assicurato LAINF soltanto il 23 maggio
2005 (sul tema cfr.: DTF 125 V 373).
Infatti,
da una parte, nel maggio 2003 erano già trascorsi quasi tre anni dal primo
scritto del defunto assicurato, per cui un diniego di giustizia era già stato
commesso allora. Inoltre e, soprattutto, dopo lo scritto dell'avv. RA 1 del 23
maggio 2005 l'assicuratore contro gli infortuni non ha immediatamente emesso
la decisione formale ma lo ha fatto soltanto dopo che il patrocinatore di __________
il 25 agosto 2005 ha inoltrato un ricorso al TCA. L'assicuratore ha così
commesso anche in questa ultima occasione un diniego di giustizia visto che
avrebbe potuto emettere la decisione formale al massimo entro un mese dopo lo
scritto del 23 maggio 2005 dell'avv. RA 1.
A nessun
altro risultato può portare la circostanza che l'assicurato nello scritto
dell'8 agosto 2000 aveva indicato che si sarebbe rivolto ad un nuovo avvocato e
avrebbe fatto pervenire l'indirizzo di quest'ultimo.
Spettava
infatti all'assicuratore LAINF, che aveva fissato il termine di un mese
all'assicurato per determinarsi sulla proposta transattiva, di prendere i
provvedimenti del caso (peraltro preannunciati nello scritto dell'11 luglio
2000 all'avv. __________) dopo che un accordo fra le parti non era stato
raggiunto.
Infine
neppure il fatto che la decisione del 14 settembre 2005 sia stata impugnata è
atta ad escludere il diniego di giustizia. L'oggetto di un ricorso per diniego
di giustizia è infatti soltanto la verifica del preteso ritardo,
indipendentemente dalla correttezza materiale della decisione (cfr. consid.
Considerandi
2.
).
2.5
Secondo
l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La
disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni
devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a
partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le
prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Al
riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C
56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2
Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für
sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die
Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit
1.
Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde
führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese
geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit
dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen
Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben
anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.
6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.
März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen
ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die
Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von
fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die
bisherigen kantonalen Vorschriften.
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den
Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976
(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,
dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine
Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne
einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts
hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den
bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des
grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)
im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu
keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren
gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im
vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige
Rechtswirkung entfaltet, die
der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g
Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)"
(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)
Secondo
l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato
in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener
conto del valore litigioso (cpv. 2).
Ora,
visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza
federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione
cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme
a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.; STFA del 26 agosto 2005 nella
causa S. I 723/04).
In simili condizioni,
visto l'esito della procedura, CO 1, verserà a RI 1, rappresentata
dall'avv. RA 1, fr.
1000.
-- a titolo di ripetibili.
viste le disposizioni della Legge di
procedura del 6 aprile 1961;
decreta
1.
- la causa è stralciata
dai ruoli;
2.
- la CO 1
verserà fr. 1'000.-- alla signora RI 1 a titolo di ripetibili (IVA inclusa);
3.
- non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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