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Decisione

35.2005.68

Ricorso per denegata giustizia. Emissione pendente causa della decisione formale. Stralcio della causa. Ammesso diritto alle ripetibili poiché assicuratore resosi colpevole di un diniego di giustizia.

21 novembre 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Con scritto del 11.07.2000, la CO 1 aveva di seguito comunicato all'Avv. __________

di aver ottenuto una perizia neurologica da parte del Dr. med. __________ (cfr.

Doc. H), ritenendo che le uniche conseguenze dell'infortunio del

27.09.1996 consistessero in una sindrome cervicale residua di lieve entità.

Detta Compagnia assicurativa aveva quindi deciso di non rivedere la decisione

circa la menomazione all'integrità fisica, e di versare ancora un'indennità

giornaliera al 50% per il periodo 1.07.1998 - 26.09.1998, in seguito all'invio

del certificato del Dr. med. __________ attestante un'inabilità lavorativa del

mio mandante in misura del 50% (Doc. I).

J.

Va peraltro rilevato come il versamento di dette ulteriori indennità, ammontanti

in complessivi Fr. 9'416.-, fosse stato proposto a saldo e stralcio di ogni

ulteriore pretesa da parte dell'assicurato, vista la presunta assenza di una

rendita d'invalidità. La predetta offerta era stata fatta "a titolo

TRANSAZIONALE per liquidare definitivamente questa pratica".

K.

Con scritto del 8.08.2000 (del quale si richiama agli atti l'originale), __________

aveva provveduto personalmente ad esprimere il proprio profondo rammarico alla CO

1 per l'atteggiamento manifestato, ed aveva comunicato quanto segue:

" Il

caso rimane aperto per me e io contesto il contenuto della lettera del Dr. __________

" (Doc. L).

L.

Nel frattempo, l'UAI aveva riconosciuto al mio patrocinato un'invalidità del

40%, con diritto ad un quarto di rendita Al a decorrere dal 1.09.1997 (cfr.

deliberazione dell'UAI del 2.02.2000, Doc. M).

M.

In data 25.06.2001 il medesimo aveva però chiesto all'UAI di voler procedere

ad una nuova valutazione del suo caso, in quanto dal mese di dicembre 2000 era

stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100%. Così l’UAI - esperita

una nuova perizia medica - aveva con decisione del 25.06.2002 dichiarato il mio

mandante invalido in misura del 100%, con effetto dal 1.06.2001 (Doc. N).

N.

In seguito, il sottoscritto legale, nella qualità di patrocinatore di __________,

aveva scritto - a più riprese - alla CO 1, chiedendo segnatamente a quest'ultima

di voler rendere una formale decisione di rendita d'invalidità ai sensi della

LAINF (dapprima, con lo scritto di data 11.02.2003 e successivamente in data

22.05.2003, concedendo un termine sino al 30.06.2003 per emettere la suddetta

decisione formale, cfr. Docc. O - P). Va al riguardo sottolineato come

la CO 1 non abbia mai dato alcun riscontro a questi scritti.

O.

Successivamente alla morte di __________, avvenuta il 11.03.2005 (vedasi

certificato di morte rilasciato dall'__________, in data 23.03.2005, Doc. Q),

lo scrivente legale ha così provveduto ad inoltrare alla CO 1 un nuovo scritto

in data 23.05.2005 (Doc. R), in virtù del quale si comunicava alla

predetta Compagnia assicurativa l'intenzione della moglie di __________, RI 1, d'intercedere

nei confronti dell'assicuratore LAINF affinché si pronunciasse sul diritto alla

rendita spettante al marito deceduto, con l'emissione di una formale decisione,

così come auspicato dallo stesso ancor prima del decesso.

P.

Pur tuttavia, ad oggi, nulla è pervenuto in tal senso da parte della CO 1. La

Signora RI 1, quale erede legittima di __________ (e meglio come si evince

dalla copia del testamento prodottomi dall'Avv. __________ con scritto del

1.04.2005, allegato in questa sede in sostituzione del certificato ereditario

in quanto non ancora pervenuto, con riserva di produrlo non appena in possesso,

cfr. Docc. S - T), auspica dunque che i diritti di suo marito siano

tutelati, e pertanto richiede la resa di una formale decisione di rendita.

(...)

6.

A mente della giurisprudenza, tutte le transazioni vanno emesse nella forma di

decisione formale, giusta l'art. 5 cpv. 1 PA. A tal riguardo, nel DTF 104 V 162

è stato statuito quanto segue:

" Es sei aber erforderlich, dass die Verwaltung die aus der

Verständigung resultierende Vereinbarung in Verfügungsform bestätige, so dass

der Versicherte die notwendige Bedenkzeit erhalte" e „Will also die Verwaltung

solche Rechte oder Pflichten von Versicherten in verbindlicher Weise

festhalten, so hat sie dies in Form einer Verfügung zu tun." (consid. 1)

7.

Visto quanto sinora statuito, risulta evidente come la proposta di

transazione formulata dalla CO 1 non potesse ritenersi vincolante

giuridicamente per l'allora mio assistito, in particolar modo avendo contestato

la prospettata transazione con lo scritto del 8.08.2000, e quindi nel termine

di un mese concessogli.

8.

Da allora, la CO 1 non ha più risposto ad alcuno scritto, neppure alla

richiesta di ottenere una decisione formale, impugnabile dal profilo giuridico.

In tutto questo si reputa sia ravvisabile un palese diniego di giustizia, oltre

che una crassa violazione del principio della buona fede di __________, i cui

diritti vengono ora sollevati dall'erede legittima, Signora RI 1.

9.

A tal stregua, non v'è chi non veda come in materia di diritto

amministrativo, il principio della buona fede tuteli la legittima fiducia

dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte

determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle

dichiarazioni della stessa autorità.

10.

In effetti, non va tralasciato di ricordare come __________ abbia contestato

chiaramente nella propria missiva del 8.08.2000 il contenuto della transazione,

oltre ad avere precipuamente revocato il mandato al precedente patrocinatore,

Avv. __________. Inoltre, egli aveva contestato il contenuto dello scritto del

Dr. med. __________, in quanto questi aveva statuito che l'assicurato era

completamente abile al lavoro.

11.

Non va neppure trascurato il fatto che la CO 1 avesse ingaggiato un servizio

di investigazioni, segnatamente "__________" (cfr. rapporto

investigativo del 13.03.2000, Doc. U), per poter ottenere delle

informazioni più dettagliate al riguardo del mio patrocinato, allorquando era

inabile al lavoro in misura del 40%. In virtù di detto rapporto era stato

assodato come __________ facesse più volte uso della propria autovettura, senza

però minimamente considerare che lo stesso utilizzava la propria auto

esclusivamente per spostarsi, ma non per questo era da ritenersi completamente

abile al lavoro.

12.

Gli accertamenti investigativi svolti da "__________" non sono per

contro suscettibili di mettere in dubbio il diritto alla rendita d'invalidità

LAINF del mio assistito, né tanto meno giustificano una simile presa di

posizione da parte della CO 1, la quale non solo non intende più entrare nel

merito della problematica, ma oltretutto non ha mai reso una decisione

formale, nella quale denegasse il diritto alla rendita di __________.

13.

Per tutte queste argomentazioni, ritengo che la CO 1 abbia agito

erroneamente nei confronti dell'assicurato de quo, avendo posto termine

all'erogazione delle indennità anzitempo, e non avendo mai provveduto a rendere

una decisione formale in tal senso. Oltretutto, detta Compagnia assicurativa ha

optato per il diniego di una rendita d'invalidità ai sensi della LAINF, senza

mai per questo rendere una formale decisione. L'unica proposta transattiva è

infatti stata formulata con lo scritto del 11.07.2000, mai susseguito però da

una decisione formale (come richiesto dalla giurisprudenza), e che è comunque

stato in toto contestato da __________. (...)" (Doc. I)

1.2. Nella sua

risposta del 15 settembre 2005 l'assicuratore contro gli infortuni si è così

espresso:

"

La CO 1 prende atto del ricorso interposto il

25.08.2005 e prende posizione come segue:

1) Sulla base alla perizia neurologica del Dr. __________ del

19.04.2000 (doc. no 162), la CO 1 aveva proposto al Sig. __________, con

lettera dell'11.07.2000 (doc. no 163), un'offerta transattiva allo

scopo di definire il caso.

2) Il Sig. __________ aveva effettivamente informato la CO 1,

con lettera dell' 08.08.2000 (doc. no 164), che "il caso rimane aperto

per me e io contesto il contenuto della lettera del Dr. __________ ".

Aggiungeva "Dopo le mie ferie mi metto in contatto con voi e vi lascio

pervenire l'indirizzo del nuovo avvocato".

3) Il primo contatto dell'Avv. RA 1 con la CO 1 risale al

19.07.2002 (doc. no 173), e cioè a quasi 2 anni dopo!

4) Successivamente, con le lettere dell'11.02.2003 e del

22.05.2003, l'Avv. RA 1 ha chie­sto alla CO 1 d'emettere una decisione formale

(doc.

no 177 e 180).

5) Nonostante che la CO 1 non abbia fornito spiegazioni in

merito al suo si­lenzio, sono nuovamente trascorsi due anni prima che, il

23.05.2005, l'Avv. RA 1 sol­lecitasse nuovamente la CO 1 (doc.

no 181).

6) Con decisione formale del 14.09.2005 (doc. 183), la CO 1

ha confermato all'Avv. RA 1 la propria posizione in merito alle prestazioni dovute

al defunto Sig. __________.

CONCLUSIONI DELLA VAUDOISE GÉNÉRALE

Il ricorso è respinto senza spese o ripetibili." (Doc. III)

1.3. Il 23

settembre 2005 il patrocinatore della ricorrente si è così espresso:

"

(...)

Per le conseguenze riportate dal Signor __________

a seguito di detto incidente, la spett. CO 1, quale assicuratore LAINF, aveva

riconosciuto la propria responsabilità ed erogato le prestazioni di legge.

Considerato che spett. CO 1 aveva successivamente

posto fine al versamento delle prestazioni senza mai emettere una decisione

formale e che tutti i tentativi del mio mandante, volti ad ottenere la resa di

una decisione formale da parte di detto assicuratore LAINE erano stati vani, si

è reso necessario in data 25.08.2005 l'inoltro del predetto gravame.

Ho preso atto che spett. CO 1 ha finalmente

emesso, in data 14.09.2005, la decisione formale circa il diritto

dell'assicurato all'ottenimento di una rendita d'invalidità ai sensi della

LAINF.

Mi preme rilevare che detto assicuratore ha emesso

la menzionata decisione formale unicamente a seguito del ricorso per diniego di

giustizia inoltrato dal sottoscritto legale.

Dando seguito all'ordinanza di data 20.09.2005 di

codesta lodevole Corte, con la presente vi comunico, a nome della signora RI 1

che mi legge in copia, di ritirare detto gravame e

contestualmente domando l'assegnazione di congrue ripetibili a

favore della mia mandante

Fiducioso in un riscontro positivo alla mia

richiesta d'assegnazione di ripetibili, colgo l'occasione per porgervi,

onorevole Presidente e onorevoli Giudici, l'espressione della mia massima

stima." (Doc. V)

1.4. Il 26

settembre 2005 il Presidente del TCA ha inviato al patrocinatore della

ricorrente uno scritto del seguente tenore:

"

Con riferimento al suo scritto del 23.09.05,

richiamati il ricorso del 25.08.05 (doc. I) e la risposta di causa del 15.09.05

(doc. III), al fine di esaminare la sua richiesta di “congrue ripetibili” (doc.

V), con la presente le assegno un termine di 5 giorni per indicare per

quali motivi, dopo avere invitato in data 22.05.03 la CO 1 a rendere una

decisione formale entro il 30.06.03 (cfr. doc. O), ha nuovamente sollecitato

l’assicuratore contro gli infortuni ad emettere una decisione formale soltanto

il 23.05.05 (cfr. doc. 181)." (Doc. VI)

Dopo

avere chiesto ed ottenute alcune proroghe in data

8

novembre 2005 l'avv. RA 1 si è così espresso:

"

(...)

Vi confermo che a seguito del mio scritto del

22.05.2003, con cui invitavo la spett. CO 1 a voler emettere una decisione

formale, avrei potuto già prima del 25.08.2005 inoltrare il ricorso per diniego

di giustizia nei confronti di detta Compagnia assicurativa.

Essendo nel frattempo il Signor __________

deceduto, era stato comunicato alla CO 1 che la vedova Signora RI 1,

subentrando ella nelle vertenze che vedevano il marito coinvolto contro detto

assicuratore, non si dava pace per la liquidazione del caso d'infortunio

formulata dalla CO 1.

Ella riteneva in particolare che la pratica

d'infortunio del marito non era stata trattata correttamente da parte della CO

1; circostanza questa che aveva contribuito a peggiorare sensibilmente lo stato

psichico del Signor __________.

La mia mandante sperava che, a seguito del

decesso di __________, la CO 1 avrebbe finalmente emesso la decisione formale,

richiesta a più riprese.

Visto il tergiversare da parte di detta Compagnia

assicurativa, la vedova ha optato per l'inoltro a codesta lodevole Corte, in

data 25.08.2005, del ricorso per diniego di giustizia.

Questa scelta si è rilevata azzeccata, poiché detto

gravame ha indotto la CO 1 a rendere finalmente in data 14.09.2005 la decisione

formale.

Nella speranza che a seguito di dette

informazioni mi siano assegnate le ripetibili richieste, colgo l'occasione per

porgervi, onorevole Presidente e onorevoli Giudici, l'espressione della mia

massima stima." (Doc. XI)

1.5. Al riguardo

l'assicuratore LAINF ha formulato le seguenti osservazioni:

"

(...)

La CO 1 rileva che la decisione formale emessa il

14.09.2005 (doc. no. 183), a conferma di quanto era già stato comunicato

all'assicurato il 11.07.2000 (doc. no. 163), non è stata impugnata e,

conseguentemente, è cresciuta in giudicato. L'emissione di una decisione

formale era pertanto unicamente un problema di "forma" e non è quindi

possibile rimproverare alla CO 1 d'aver commesso un diniego di giustizia."

(Doc. XIII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L'emanazione

della decisione da parte della CO 1 (cfr. Doc. 183) ha reso priva di oggetto,

per mancanza d'interesse degno di protezione, il ricorso per denegata giustizia

(cfr. DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11.

Inoltre

il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione

esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (DTF 119 V consid. 1b e

riferimenti), ciò che in concreto è avvenuto.

2.3. L'assicurato

postula l'attribuzione di ripetibili (cfr. consid. 1.1 e 1.5).

Per

decidere circa il diritto alle ripetibili si deve preliminarmente rispondere

alla questione a sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso

per ritardata giustizia.

Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione.

Riguardo

ai tempi entro i quali l'assicuratore contro gli infortuni deve emettere la

decisione su opposizione Kieser (in ATSG Kommentar ad art. 52 n. 20 pag. 525)

si è così espresso:

"

b) Der Einspracheentscheid ist innert angemessener

Frist zu erlassen. Das Ge­setz nennt keine dafür zulässige Zeitspanne, weshalb

die von der Rechtsprechung im Zusammenhang mit ungerechtfertigten

Verfahrensverzögerungen entwickelten Grundsätze massgebend sind (vgl. BGE 125 V

191). Es ist auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles abzustellen, wobei

die Schwierigkeit und der Umfang der abzuklärenden Fragen sowie das Verhalten

der versicherten Person ins Gewicht fallen; massgebend wird etwa sein, ob erst

im Einspracheverfahren das rechtliche Gehör gewährt wird (vgl. dazu Art. 42

ATSG; näheres zur Rechtsverzögerung im ATSG-Kommentar, Art. 56 Kz. 10 ff.).

Ohne besondere Umstände ist davon aus­zugehen, dass der Einspracheentscheid

innert einer Zeitspanne von

längstens etwa zwei Monaten zu fällen ist (vgl. dazu MAESCHI, Kommentar, Rz. 12 zu Art. 99 MVG, wonach

der Einspracheentscheid in der Regel innert 30 Tagen ergeht; ebenso EUGSTER,

Krankenversicherung, Fn. 1046)."

Secondo il TFA vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato

il diniego di giustizia.

In

particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, non si può giustificare la

lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999

ALV Nr. 15).

Decisivo

per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid.

4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione

delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le

circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non

appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 129 V 411; DTF 125

V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA

e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della

procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr.,

pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 243 n. 509);

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi

Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF

125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI

1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia

a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei

riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da

27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März

1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr.

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,

in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di

una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

Infine, il TFA ha stabilito, in

una sentenza pubblicata in SVR 2001

UV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106

cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo:

il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le

prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di questa procedura.

2.4. Nella

presente fattispecie __________, nel frattempo deceduto, il 27 settembre 1996

aveva subìto un incidente della circolazione stradale.

Dopo che

l'11 luglio del 2000 la CO 1 aveva formulato al precedente patrocinatore

dell'assicurato una proposta di versamento di fr. 9'416.-- a saldo di ogni

pretesa "a titolo transazionale" con l'invito "a volersi

determinare, unitamente al suo cliente, su quanto precede nel termine di 1

mese" (cfr. Doc. I), l'8 agosto 2000 __________ ha comunicato

all'assicuratore LAINF che, per lui, "il caso rimane aperto" e che si

sarebbe rivolto ad un altro avvocato (cfr. Doc. L).

Il nuovo

patrocinatore, avv. RA 1, l'11 febbraio 2003, richiamato lo scritto

dell'assicurato dell'8 agosto 2000, ha esplicitamente invitato la CO 1 a

rendere una decisione formale (cfr. Doc. I).

Il 22

maggio 2003, dopo avere constatato che il precedente scritto non aveva ricevuto

nessuna risposta, il patrocinatore dell'assicurato ha nuovamente invitato

l'assicurato LAINF ad emettere una decisione formale entro il 30 giugno 2003,

con l'esplicita indicazione che in caso contrario avrebbe adito la via

giudiziaria ed invocato un diniego formale di giustizia davanti al TCA.

Anche

dopo questo scritto la CO 1 non ha emesso nessuna decisione formale.

__________

è deceduto l'11 marzo 2005 (cfr. Doc. Q).

Il 23

maggio 2005 l'avv. RA 1 ha scritto all'assicuratore infortuni invitandolo

nuovamente a rendere entro il 20 giugno 2005 una decisione formale di rendita

d'invalidità LAINF e precisando che, in caso contrario, egli avrebbe inoltrato

un ricorso presso il TCA per diniego di giustizia formale (cfr. Doc. R).

Siccome

l'assicuratore LAINF non ha emesso nessuna decisione il patrocinatore di __________,

erede dell'assicurato, il 25 agosto 2005 ha inoltrato un ricorso al TCA per

denegata giustizia.

Il 14

settembre 2005 l'Assicuratore LAINF ha finalmente preso la decisione formale (cfr.

Doc. 18).

A mente

di questo Tribunale la CO 1 emettendo soltanto il 19 settembre 2005 e quindi più

di 5 anni dopo la decisione formale sollecitata, di fatto, una prima volta,

dal defunto assicurato l'8 agosto 2000 e, successivamente, in più occasioni dal

suo patrocinatore nei primi mesi del 2003 ed ancora nel maggio del 2005 ha

commesso un diniego di giustizia.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che la decisione formale si fonda

su una perizia allestita dal Dr. __________ di Sion il 19 aprile 2000 e che quindi

era già in possesso dell'assicuratore contro gli infortuni al momento in cui __________

aveva manifestato il suo disaccordo riguardo alla prospettata soluzione transattiva

(cfr. Doc. L: "il caso rimane aperto e io contesto il contenuto della

lettera del Dr. __________).

A nulla

di diverso può portare la circostanza che, dopo lo scritto del 22 maggio 2003,

l'avv. RA 1 ha nuovamente contattato l'assicurato LAINF soltanto il 23 maggio

2005 (sul tema cfr.: DTF 125 V 373).

Infatti,

da una parte, nel maggio 2003 erano già trascorsi quasi tre anni dal primo

scritto del defunto assicurato, per cui un diniego di giustizia era già stato

commesso allora. Inoltre e, soprattutto, dopo lo scritto dell'avv. RA 1 del 23

maggio 2005 l'assicuratore contro gli infortuni non ha immediatamente emesso

la decisione formale ma lo ha fatto soltanto dopo che il patrocinatore di __________

il 25 agosto 2005 ha inoltrato un ricorso al TCA. L'assicuratore ha così

commesso anche in questa ultima occasione un diniego di giustizia visto che

avrebbe potuto emettere la decisione formale al massimo entro un mese dopo lo

scritto del 23 maggio 2005 dell'avv. RA 1.

A nessun

altro risultato può portare la circostanza che l'assicurato nello scritto

dell'8 agosto 2000 aveva indicato che si sarebbe rivolto ad un nuovo avvocato e

avrebbe fatto pervenire l'indirizzo di quest'ultimo.

Spettava

infatti all'assicuratore LAINF, che aveva fissato il termine di un mese

all'assicurato per determinarsi sulla proposta transattiva, di prendere i

provvedimenti del caso (peraltro preannunciati nello scritto dell'11 luglio

2000 all'avv. __________) dopo che un accordo fra le parti non era stato

raggiunto.

Infine

neppure il fatto che la decisione del 14 settembre 2005 sia stata impugnata è

atta ad escludere il diniego di giustizia. L'oggetto di un ricorso per diniego

di giustizia è infatti soltanto la verifica del preteso ritardo,

indipendentemente dalla correttezza materiale della decisione (cfr. consid.

Considerandi

2.

).

2.5

Secondo

l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

La

disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni

devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a

partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le

prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

Al

riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C

56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

1.2

Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für

sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die

Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit

1.

Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde

führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese

geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit

dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen

Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben

anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.

6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.

März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen

ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die

Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von

fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die

bisherigen kantonalen Vorschriften.

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den

Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976

(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,

dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine

Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne

einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts

hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den

bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des

grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)

im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu

keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren

gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im

vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige

Rechtswirkung entfaltet, die

der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g

Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)"

(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

Secondo

l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato

in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener

conto del valore litigioso (cpv. 2).

Ora,

visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza

federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione

cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme

a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.; STFA del 26 agosto 2005 nella

causa S. I 723/04).

In simili condizioni,

visto l'esito della procedura, CO 1, verserà a RI 1, rappresentata

dall'avv. RA 1, fr.

1000.

-- a titolo di ripetibili.

viste le disposizioni della Legge di

procedura del 6 aprile 1961;

decreta

1.

- la causa è stralciata

dai ruoli;

2.

- la CO 1

verserà fr. 1'000.-- alla signora RI 1 a titolo di ripetibili (IVA inclusa);

3.

- non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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