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Decisione

35.2005.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 febbraio 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I alla spalla sinistra (cfr. doc. 2).

Il caso è

stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le

prestazioni di legge.

1.2. Nel prosieguo,

l’assicurato ha presentato disturbi anche alla spalla destra.

L’artro-risonanza

magnetica del 30 settembre 2003 ha evidenziato la presenza di una sindrome da

attrito sottoacromiale con rottura trasmurale della cuffia dei rotatori a

livello del tendine del muscolo sovraspinato (cfr. doc. 23).

In data 2

marzo 2004, RI 1 è stato sottoposto ad un intervento di riparazione della

cuffia rotatoria e acromioplastica a destra, da parte del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 40).

Nel corso

dell’estate del 2004, vi è stata una recrudescenza dei disturbi a livello della

spalla sinistra (doc. 49), disturbi imputabili, alla luce delle risultanze di

un’artro-RM eseguita il 28 settembre 2004, ad una sindrome di attrito sottoacromiale

con tendinite ed estesa rottura parziale del sovraspinato (doc. 50).

1.3. Esperiti i

necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con

decisione formale del 15 ottobre 2004, ha negato la propria responsabilità

relativamente ai disturbi alla spalla sinistra e, d’altra parte, ha dichiarato

estinto il diritto alle indennità giornaliere a decorrere dal 2 novembre 2004

(doc. 64).

Contro

questo provvedimento, RI 1 ha personalmente interposto opposizione.

In questo

ambito, egli ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo, “… per

garantirmi il sostentamento, visto che, trattandosi di postumi di infortunio,

la Cassa malati sicuramente non assumerà le spese ed indennità” (doc. 67).

1.4. In data 21

gennaio 2005, l’CO 1 ha emanato una decisione incidentale, mediante la quale ha

respinto la domanda tendente al ripristino dell’effetto sospensivo (doc. 76).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 31 gennaio 2005, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA

1, ha chiesto che venga ripristinato l’effetto sospensivo all’opposizione del 2

novembre 2004, argomentando:

"

(...).

4. L'esclusione

della causa infortunistica é del tutto arbitraria perché in questa fattispecie esistono tre

elementi certi ed incontestabili:

- che i disturbi

sono nati solo al momento dell'incidente;

- che nessun approfondimento

diagnostico é stato fatto dalla CO 1 per le cause dei disturbi alla spalla

sinistra;

- che i disturbi alla spalla destra

non sono affatto scomparsi e che anzi la CO 1 medesima ha autorizzato il medico

del ricorrente, dr. __________, __________, ad organizzare (a spese della CO 1

medesima), una sonografia con liquido di contrasto alla spalla destra, per

chiarire le cause del perdurare di forti dolori malgrado l'operazione

chirurgica; la convocazione da parte dell'ospedale non é ancora giunta, per cui

ci si riserva di inoltrare, qualora necessario perché non risultante dagli atti

richiamati dalla CO 1, un documento di comprova appena sarà possibile; da detta

visita sonografica ci si aspetta un chiarimento delle cause e la possibilità di

stabilire la terapia (cure ambulatoriali e/o operazione chirurgica).

Da tutto questo

derivano quattro conseguenze pure certe ed incontestabili:

- i problemi fisici del ricorrente

non si risolveranno a breve termine;

- prima di poter stabilire le cause

di tutti i disturbi saranno necessari approfondimenti medici e l'ispezione

interna dell'apparato motorio che potrà essere effettuata solo dal chirurgo

operante;

- anche se, per denegata ed

accademica ipotesi, dovessero risultare degli elementi degenerativi, nessuno

può dire ora in quale percentuale essi determinano i disturbi palesati ed ancor

meno qualcuno può dire oggi se tali elementi (per ora solo presupposti

teoricamente) siano atti ad interrompere il nesso causale fra incidente e

sintomi.

Il ricorrente dovrà

probabilmente essere sottoposto ad un intervento chirurgico (non si sa ancora

quando), del quale non si può prevedere ora l'esito e la durata dell'eventuale

convalescenza in caso di prognosi positiva oppure i successivi interventi in

caso di esito negativo.

Ne consegue che la

decisione di soppressione delle prestazioni CO 1 allo stadio attuale é

del tutto prematura e non supportata da sufficienti rilevamenti medici.

Essa é dunque arbitraria.

(...).

5. Tenuto

conto di tutto quanto sopra, esposto, in diritto non

tornano assolutamente applicabili le norme invocate dalla CO 1 per la

soppressione dell'effetto sospensivo.

La fattispecie qui in

esame non é per niente analoga a quella trattata con la DTF 123 V 39, dove

all'assicurato sin dall'inizio era stata garantita una prestazione limitata nel

tempo, ciò che non è il nostro

caso.

Le prestazioni CO

1 per il ricorrente non erano infatti limitate sin dall'inizio ad un preciso

periodo.

La CO 1 non corre

alcun rischio per il recupero delle prestazioni che

deve effettuare a favore del ricorrente, se esse dovessero per ipotesi

risultare successivamente non dovute.

Ciò innanzitutto per

l'onestà del ricorrente che non si è mai sottratto ai propri obblighi

finanziari .

Inoltre, dopo la

ricezione di copia della decisione della CO 1 (doc. E), il Comune di __________

ha annunciato il caso alla Cassa malati (doc. G), la quale a sua volta si é

opposta alla decisione della CO 1 (doc. H).

Visto I'annuncio

alla Cassa malati, ne consegue che, qualora dovessero risultare esatte le

valutazioni mediche della CO 1, quest'ultima avrebbe il diritto di farsi

rimborsare le prestazioni effettuate direttamente dalla Cassa malati.

La CO 1 non

corre quindi alcun rischio di perdita economica.

Differente é la

situazione del ricorrente, che non gode di un patrimonio che gli possa

permettere di sopperire ai suoi fabbisogni finanziari mensili in attesa di una

decisione definitiva sulla sua situazione fisica e quindi su chi debba intervenire

dal punto di vista assicurativo.

In caso di cessazione

delle prestazioni CO 1, fino a tale epilogo la sua esistenza economica é

senz'altro concretamente minacciata e precarizzata, non potendo egli nemmeno

far capo a terze persone per un sostegno.

Comunque sia, il

paragone degli interessi in gioco, cioè quello della CO 1 da una parte (di interrompere le prestazioni) e

quelli del ricorrente dall'altra (di percepire dette prestazioni senza cesure

temporali), porta decisamente a ritenere preponderanti quelli del ricorrente"

(I).

1.6. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’istanza presentata da RI 1,

facendo valere in particolare quanto segue:

"

(...).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 11 cpv. 2 let. b OPGA l'opposizione

ha effetto sospensivo salvo nei casi in cui l'assicuratore ha tolto l'effetto

sospensivo nella sua decisione.

Per costante giurisprudenza, l'effetto sospensivo

non può essere attribuito a ricorsi contro decisioni negative (DTF 123 V 39,

consid. 3 e rinvii giurisprudenziali citati). Con decisioni negative

s'intendono quei provvedimenti mediante i quali un'istanza diretta

all'accertamento, alla costituzione, alla modificazione o all'annullamento di

diritti o obblighi viene disattesa. Tali decisioni si contrappongono a quelle positive,

ossia quelle che impongono un obbligo o che accolgono una richiesta, per le

quali l'effetto sospensivo è dato (cf. art. 55 cpv. 2 PA a cui l'art. 55 cpv. 1

LPGA rinvia).

Nel caso in rassegna con la propria decisione del

15.

ottobre 2004 la convenuta ha messo fine alle proprie prestazioni legali:

siamo quindi confrontati in tutta evidenza con una decisione negativa, cui non

viene attribuito effetto sospensivo come evidenziato in precedenza.

3.

In merito alla censura che, paragonando gli

interessi in gioco, quelli dell'istante di percepire le prestazioni

prevarrebbero su quelli della convenuta di sospendere le prestazioni, la

convenuta evidenzia quanto segue.

È compito dell'autorità esaminare se a favore di

un'esecuzione immediata di una decisione prevalgano su quelli per una soluzione

contraria. L'autorità dispone di una certa libertà d'apprezzamento.

Procedendo al confronto degli interessi

contrapposti, le previsioni concernenti l'esito nel merito della disputa

possono ugualmente essere prese in considerazione (in casu con decisione del 1

febbraio 2005 la convenuta ha confermato la decisione negativa del 15 ottobre

2004).

In linea di principio, il confronto oggettivo

degli interessi in gioco permette di concludere che prevalgono quelli della

convenuta di non versare le prestazioni, rispetto a quelli dell'istante di

poter beneficiare delle prestazioni fino al momento in cui potrà essere risolta

la vertenza nel merito (Pratique VSI 2000 p. 187, cons. 5).

All'istante non giova sostenere che la convenuta

non correrebbe alcun rischio di

perdita economica, atteso che potrebbe farsi rimborsare dalla cassa malati dell'istante. L'istante dimentica

che le prestazioni che la cassa malati è tenuta a versare per legge non

coincidono di certo con quelle che dovrebbe, se del caso, versare la convenuta.

A titolo d'esempio si fa riferimento alle indennità giornaliere, ad

un'eventuale rendita o a una parte dei costi di cura che di tutta evidenza non

sono di competenza della cassa malati. (...)"

(III).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Al

riguardo va segnalato che le norme di procedura, in via di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; DTF 117

V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.

3b).

Tali

disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1°

gennaio 2003.

2.3

Ai sensi

dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate

entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Quest’ultime sono

quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità

giudiziaria cantonale. Tra le decisioni incidentali (o pregiudiziali) figurano

quelle relative alle istanze sul ripristino dell’effetto sospensivo

dell’opposizione (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003,

ad art. 52, n. 17 in fine, p. 524).

Un

ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare un

pregiudizio irreparabile. Secondo il TFA, è sufficiente che il ricorrente abbia

un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale impugnata

venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un interesse

giuridico; un semplice interesse economico può anche essere degno di protezione

(cfr. DTF 128 V 36 consid. 1a con riferimenti; cfr. U. Kieser, op. cit., ad

art. 56, n. 9, p. 559).

In

particolare, la giurisprudenza riconosce l’esistenza di un pregiudizio

irreparabile quando l’improvvisa sospensione di un aiuto finanziario intacca

l’equilibrio economico di una persona e la costringe ad adottare misure

dispendiose o altrimenti irragionevoli (cfr. DTF 119 V 487 consid. 2b).

Nella

concreta evenienza, l’assicuratore LAINF ha sospeso il versamento

dell’indennità giornaliera. Può pertanto essere ammessa l’esistenza di un

pregiudizio imminente, motivo per cui il ricorso in esame va dichiarato

ricevibile.

Nel

merito

2.4

Si è già

detto che, giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono

essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che

le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

L’art.

52.

LPGA non prevede tuttavia una regolamentazione in merito

all’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art.

52, n. 17, p. 523).

Tuttavia,

occorre osservare che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA, secondo il quale le

decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere

impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo, parte dal

principio che l’opposizione ha effetto sospensivo (U. Kieser, op. cit., ad art.

52, n. 17, p. 524).

L’art. 11

cpv. 1 OPGA prevede, d’altra parte, che l’opposizione ha effetto sospensivo,

salvo i casi in cui:

a. il

ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto

sospensivo in virtù della legge;

b.

l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la decisione

ha una conseguenza giuridica il cui effetto non

può

essere sospeso.

L’assicuratore

può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure

ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda deve essere

trattata immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).

2.5

In una

sentenza del 24 febbraio 2004 nella causa S., I 46/04, pubblicata in HAVE 2004,

p. 127, la nostra Corte federale ha stabilito che l’entrata in vigore, a far

tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della OPGA non ha modificato la

precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto sospensivo di

opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U 521, p. 447ss., consid. 2).

A quest’ultima

si può quindi continuare a fare riferimento.

Con

effetto sospensivo s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo

di una decisione impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono

sospesi.

Va ancora

segnalato che, se la decisione impugnata è di natura positiva, entra in linea

di conto l’istituto dell’effetto sospensivo. Secondo la giurisprudenza, oggetto

di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per

definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito ad una

richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1;

DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 157).

Se,

invece, il provvedimento è di natura negativa, ossia se viene respinta una

richiesta di constatazione, costituzione, modifica oppure annullamento di

diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2003 U

479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b,

DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 159

consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n.

528.

p. 91; RCC 1982 p. 481).

In casu, con la decisione formale del 15

ottobre 2004, l'CO 1 ha negato all'assicurato il diritto di percepire ulteriori

indennità giornaliere posteriormente al 1° novembre 2004, ritenendo che, a

partire da tale data, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, egli

presenta una completa capacità lavorativa.

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 2003 U 479, p. 188ss. (cfr, pure, RAMI 2004 U 521,

p. 447ss. consid. 2), riguardante un caso in cui un assicuratore LAINF aveva

sospeso il versamento delle indennità giornaliere al proprio assicurato, il TFA

ha esplicitamente lasciato irrisolta la questione a sapere se tale

provvedimento costituisca una decisione positiva o negativa, precisando che

comunque la ponderazione degli interessi é la medesima sia in caso di ritiro

dell’effetto sospensivo (art. 55 PA) che in caso di pronuncia di misure

provvisionali (art. 56 PA) (cfr., tuttavia, la DTF 123 V 39ss, consid. 3b, in

cui la stessa Corte federale ha considerato negativa la decisione mediante la

quale un assicuratore malattie, da un canto, aveva assegnato all'assicurato un

periodo di 4 mesi per trovare un'occupazione adeguata al suo stato di salute e,

d'altro canto, aveva rifiutato di corrispondere ulteriori indennità giornaliere

trascorso il suddetto periodo d'adattamento).

Analogamente

a quanto statuito dal TFA nella RAMI 2003 appena menzionata, anche nel caso di

specie, può rimanere aperta la questione a sapere se il provvedimento in

discussione costituisce una decisione negativa oppure positiva.

2.6

Come già

visto al precedente considerando, circa i presupposti per l’assegnazione di

misure provvisionali positive va rilevato che, secondo il TFA, i principi

giurisprudenziali enunciati riguardo all’art. 55 PA (cfr. DTF 110 V 45, DTF 105

V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56

PA, considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo ed

altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 2; DTF

117.

V 191 consid. 2b).

L'autorità

chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo ex art. 55 PA

oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA, deve in ogni

caso esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della

decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre ad una soluzione contraria. A questo

proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento.

Di

regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla

documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori

accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione

degli interessi a favore oppure contrari ad una immediata esecutorietà, possono

avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della

vertenza principale (cfr. RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 3, RAMI 2003 U

479, p. 188ss., consid. 7.2 e giurisprudenza ivi menzionata).

Nella

sentenza dell'11 febbraio 1997 nella causa N., K 8/96, parzialmente pubblicata

in DTF 123 V 39ss., il TFA, constatato che la decisione impugnata era di natura

negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco

giustificava la pronuncia di misure provvisionali positive, considerando

finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa:

"

(…).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a

evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che

esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in

particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al

recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i

riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di

misure provvisionali positive potrebbe causare all'assicurato, occorre

stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di

indennità giornaliere comporta conseguenze tali da compromettere la sua

situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o

altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che

l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura

giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello

dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF

119.

V 507 consid. 4 e riferimenti).

I principi di giurisprudenza suesposti devono

trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli

elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è

preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto

riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato

neppure possono essere pronunciate misure provvisionali positive."

(STFA

11.2.1997

succitata, consid. 4 non pubblicato).

La

priorità di principio dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello

degli assicurati è ancora stata riconosciuta dall’Alta Corte federale in alcune

altre recenti sentenze (cfr., ad esempio, RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid.

4.

, RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 8.3; STFA del 20 gennaio 2005 nella

causa K., I 4/05, consid. 4.2).

2.7

Ritenuto che

la presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate

nelle pronunzie federali citate al considerando precedente - in cui l’interesse

dell’amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni è

stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dover far

capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale - non può

essere ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, rispettivamente,

qualora si considerasse il provvedimento del 15 ottobre 2004 come una decisione

negativa, non possono essere pronunciate misure provvisionali positive a favore

di RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 10 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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