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Decisione

35.2005.70

Assicurato vittima di un trauma contusivo al gomito. Negata natura infortunistica a disturbi spalla (rottura cuffia rotatoria) insorti circa un anno dopo l'infortunio. Diritto alla rendita di invalidi

24 gennaio 2006Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con

decisione formale del 6 giugno 2005, ha negato l’eziologia traumatica ai

disturbi alla spalla destra e, tenuto conto unicamente delle sequele

infortunistiche al polso destro, ha riconosciuto a RI 1 una rendita di

invalidità del 28% a decorrere dal 1° gennaio 2005, nonché un’indennità per

menomazione all’integrità del 10% (doc. 91).

A seguito

dell’opposizione interposta dal Patronato __________ per conto dell’assicurato

(doc. 93 e 94), l’CO 1, in data 9 agosto 2005, ha ribadito il contenuto della

sua prima decisione (doc. 96).

1.4. Con

tempestivo ricorso dell’8 settembre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’__________,

ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di

invalidità del 46% e un’IMI del 50%, argomentando:

"

A parere dell'intimata, il ricorrente causa le

condizioni del braccio destro, dominante, affetto da epicondilite cronica con

importante limitazione funzionale dell'arto superiore destro, sebbene

impossibilitato a continuare la propria attività di muratore sarebbe in grado

di svolgere un'attività lavorativa più consona al suo stato di salute a tempo

pieno con possibilità di ottenere un salario annuo di Fr. 46'278.--, ossia Fr.

17'593.-- o 28% di meno del salario ottenibile da valido. Per quanto è del

danno fisico, esso sarebbe paragonabile a un'artrosi del gomito di grado medio.

Il ricorrente contesta sia la valutazione del

danno economico che quello fisico. A suo vedere, e in ciò rinvia agli atti

dell'intimata, egli ritiene di poter utilizzare il braccio destro unicamente

come braccio d'appoggio, non potendo più esercitare degli sforzi e essendo egli

anche limitato per problemi alla spalla destra, problemi causati d'una parte da

compenso per la limitazione funzionale dell'arto, sia eventualmente per un

danno risalente allo stesso infortunio. Quale conseguenza di questa limitazione

funzionale il ricorrente anche in un lavoro adeguato alle sue condizioni non è

in grado di fornire una prestazione continua, ma necessita di pause regolari.

Per quanto è del danno fisico, la limitazione da

parte dell'intimata alla sola epicondilite con riconoscimento del tasso del 10%

per una gravità media (livello inferiore giusta tabella 5.2) non appare

corretta alla luce della mancanza di forza e mobilitazione dell'arto; essa non

tiene poi conto del danno alla spalla.

(…)

Si ritiene pertanto che il salario teorico da invalido

da Fr. 46'278.-- come da accertamenti dell'intimata si riduca del 25% a Fr.

34'708.- e che la perdita economica ammonti pertanto a Fr. 29'162.--, pari al

46% del salario ipotetico da valido.

Per quanto è del danno fisico, tenendo conto

dell'uso molto ridotto dell'arto superiore dominante, si ritiene adeguato il

riconoscimento di un'indennità del 50%."

(I)

1.5. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III + allegato).

1.6. In replica,

l’assicurato ha formulato alcune sue considerazioni in merito alla genesi della

diagnosticata rottura della cuffia rotatoria (VII).

In data

16 novembre 2005, l’insorgente ha prodotto della documentazione medica, già

presente all’inserto (VIII + allegati).

L’assicuratore

LAINF convenuto ha preso posizione al riguardo il 5 dicembre 2005, versando

agli atti una certificazione, datata 25 novembre 2005, del dott. __________,

medico __________ (XI + allegato).

All’assicurato

è stato concesso di presentare le proprie osservazioni in merito alla nuova

certificazione del medico fiduciario dell’CO 1 (XII).

Il 18

gennaio 2006, il Patronato __________ ha comunicato di mantenere integralmente

il ricorso e, d’altra parte, di rinunciare al mandato conferitogli da RI 1

(XV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto

il 25 giugno 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 14

settembre 2005 nella causa C., U 94/05, consid. 1, del 30 dicembre 2004 nella

causa R., U 267/04, consid. 2.1 e del 13 maggio 2004 nella causa F., U 237/03,

consid. 2.1).

I

presupposti materiali per stabilire l’entità delle prestazioni assicurative

spettanti al ricorrente a seguito dell’infortunio del giugno 2002, si

determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente

- vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione

competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione

competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se

l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata esclusivamente in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che in discussione vi sono delle prestazioni (rendita

di invalidità e IMI), il cui diritto è insorto posteriormente al 31 dicembre

2002, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto materiale della

LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2.4. Il TCA deve,

in primo luogo, esaminare se i disturbi che interessano la spalla destra di RI

1 costituiscono o meno una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento

infortunistico del 25 giugno 2002.

In

proposito, l’Istituto assicuratore convenuto ha postulato che il TCA abbia a

verificare se, citiamo: “non avendo l’interessato sollevato alcuna obiezione in

merito alla mancata concessione di prestazioni per la spalla destra in sede di

opposizione, egli era ancora legittimato a formulare delle pretese in sede

giudiziaria, …” (cfr. XI).

Questa

Corte ritiene di potersi esimere dall’esaminare oltre la problematica sollevata

dall’CO 1, nella misura in cui, così come verrà meglio dimostrato in seguito,

ai disturbi alla spalla destra deve comunque venir negata l’eziologia

traumatica.

2.5. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.6. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

In una sentenza del 7

luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie

eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten

Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder

erreicht wird." (STFA succitata)

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.7. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.8. Nelle tavole processuali si fa accenno a disturbi a livello

della spalla destra, per la prima volta, nel rapporto relativo alla degenza 27

maggio-9 luglio 2003 presso la Clinica di riabilitazione di __________ (cfr.

doc. 34, p. 2: “Daneben bestehen Schmerzen bei Schulterbewegungen oberhalb der

Horizontalen”), rispettivamente, in quello relativo alla visita fiduciaria di

controllo del 4 agosto 2003 (cfr. doc. 36: “Ultimamente lamenta problemi

anche alla spalla, soprattutto oltre l’orizzontale” – la sottolineatura è del

redattore), quindi a distanza di un anno circa dal sinistro assicurato.

Nel corso

del mese di marzo 2005, RI 1 ha consultato il dott. __________, spec. in

ortopedia e traumatologia a __________, il quale ha diagnosticato, all’esame

ecografico, una lesione inveterata del tendine del muscolo sovraspinato con

evidenti segni di sindrome di conflitto sottoacromiale.

Dal

relativo referto si evince inoltre che l’assicurato, a suo dire, avrebbe

accusato un intenso dolore alla spalla destra durante l’esecuzione di una

seduta di fisioterapia (doc. 81).

Interpellato

dall’CO 1, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, con rapporto

del 21 marzo 2003, ha negato che il danno alla spalla destra possa essere

ricondotto all’infortunio del 25 giugno 2002, tenuto conto della dinamica di

quest’ultimo e del tempo di latenza con cui è apparsa la sintomatologia:

"

Il 25.6.2002 l'assicurato scivola, urta una parete

e si procura trauma contusivo al gomito destro.

L'assicurato è visto a più riprese in __________,

la prima volta l'11.4.2003 dove continua a lamentare dolori al gomito destro,

in seguito l'assicurato è visto anche alla Clinica di riabilitazione di __________

dove anche in quel caso ci si occupa di dolori al gomito destro.

Il 4.8.2003 nuova visita medico-__________ in __________

dove l'assicurato continua a lamentare dolori al gomito destro, per la prima

volta si attesta che ultimamente lamenta problemi anche alla spalla,

soprattutto oltre l'orizzontale, quindi 14 mesi dopo l'infortunio concernente

il gomito destro.

Il 13.1.2004 operazione secondo Boyd al gomito

destro.

Il 23.6.2004 visita medica di chiusura: lamenta

sempre problemi al gomito destro, visto che lo stato attuale veniva ritenuto

definitivo, si procedeva alla definizione dell'esigibilità del lavoro, tenendo

conto dei disturbi funzionali del gomito destro in stato da contusione dello

stesso.

Il 14.3.2005 il servizio di patronato __________

chiede di valutare anche la problematica della spalla destra, viene aggiunto un

certificato del dott. __________ dove si legge: lesione inveterata del

sovra-spinato con evidenti segni di conflitto (Neer positivo, Jobe positivo).

Nel certificato medico iniziale del 6.8.2002 del

dott. __________ si parla soltanto di problemi al gomito, i problemi alla

spalla non vengono menzionati. Nell'annuncio d'infortunio del 10.7.2002 si

legge: scivolando urtava una parete provocando un trauma contusivo.

VALUTAZIONE

L'assicurato è scivolato procurandosi una

contusione al gomito destro contro una parete; soltanto 14 mesi dopo

l'infortunio in parola, l'assicurato fa valere per la prima volta disturbi alla

spalla destra. Considerata la dinamica dell'infortunio e considerato il lasso

di tempo trascorso tra il trauma iniziale al gomito e l'insorgere di dolori

alla spalla, la causalità tra l'infortunio e questi ultimi non è data."

(doc. 84)

Il citato

medico __________ ha ancora avuto modo di ribadire la propria opinione il 21

settembre 2005:

"

Mi riferisco all'apprezzamento medico, da me

redatto il 21.3.2005, dove valutavo che l'assicurato era scivolato procurandosi

una contusione al gomito destro contro una parete e soltanto 14 mesi dopo, fa

valere per la prima volta disturbi alla spalla destra. Ribadisco, che

considerata la dinamica dell'infortunio e considerato il lasso di tempo

trascorso tra il trauma iniziale al gomito all'insorgere di dolori alla spalla,

la causalità tra l'infortunio e i dolori alla spalla non è data.

La dott.ssa __________, nel suo certificato del

30.8.2005, parla di lesione inveterata del muscolo sovraspinato con segni

evidenti di sindrome da conflitto, verificata in un'ecografia del 2.3.2005.

È proprio il conflitto sotto acromiale che ha

provocato la lesione del muscolo sovraspinato. Il tipo di lesione lamentata

dall'assicurato che è nato nel 1953 e quindi al momento dell'esame aveva 52

anni è classicamente degenerativo e tipico per la sua età.

Infatti, nell'annuncio d'infortunio del 25.6.2002

si legge, scivolando urtava una parete provocando un trauma contusivo al gomito

destro.

Anche nel certificato iniziale del dott. __________

si legge: trauma contusivo diretto al gomito destro.

Tutti questi elementi rendono evidente che il

trauma iniziale era riferito al gomito e non alla spalla, per cui i soli

postumi infortunistici sono da riferire al gomito."

(III)

In data

25 novembre 2005, egli ha precisato che la responsabilità dell’assicuratore

LAINF non può essere ritenuta impegnata neppure dal profilo dell’art. 6 cpv. 3

LAINF, in quanto l’esistenza di una relazione di causalità tra gli esercizi di

fisioterapia eseguiti per la cura del gomito e la rottura della cuffia

rotatoria, non è soltanto improbabile ma addirittura impossibile:

"

La CO 1 non mette affatto in dubbio che vi sia

una lesione inveterata della cuffia dei rotatori, in ogni caso la causalità non

è data e non si può semplicemente sostenere che facendo fisioterapia per il

gomito si può provocare addirittura una lesione della cuffia dei rotatori.

Infatti facendo fisioterapia per il gomito affetto da un'epicondilite si fanno

esercizi di mobilizzazione, massaggi e cose del genere, localizzati al gomito e

certo non si tratta la spalla. Dal punto di vista medico la causalità tra esercizi

di fisioterapia per il gomito e una rottura della cuffia dei rotatori non solo

non è probabile ma non è nemmeno possibile.

In occasione della visita medica di chiusura del

23.6.2004 il medico __________ rilevava la mobilità del gomito destro che era ancora

abbastanza buona. In sostanza vi era un deficit di estensione di 35° e un

deficit di supinazione di circa 30°. Questi deficit non portano certo ad un uso

aumentato tale della spalla destra da portare ad una lesione della cuffia dei

rotatori. Ricordo che la maggior parte delle lesioni della cuffia dei rotatori

è di origine degenerativa e non post traumatica. Nessuna letteratura

scientifica è in grado di provare che una diminuzione della mobilità del gomito

dell'entità sopportata dall'assicurato può portare a lesioni della cuffia dei

rotatori alla spalla omo-laterale. Si tratta di una riduzione della mobilità

abbastanza modesta. Faccio rilevare inoltre che l'assicurato, durante le cure

per il gomito che poi sono sfociate in una rendita, praticamente non ha più

lavorato, quindi ha usato l'arto superiore destro soltanto per le attività

quotidiane. Per questo tipo di attività si può usare la spalla quanto si vuole,

senza portare a una rottura della cuffia dei rotatori."

(XIbis)

2.9. Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha in

concreto motivi per scostarsi dalla valutazione enunciata dal dott. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa, se si considera che, per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In questo

contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Secondo

il TCA, occorre attribuire un significato particolare al fatto che RI 1, alla

luce di quanto emerge dalle tavole processuali, ha iniziato a lamentare dei

disturbi alla spalla destra soltanto a contare dall’estate del 2003.

Ora,

tenuto conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la

manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova

del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;

STFA del 15 ottobre 2003 nella causa P., U 154/03, consid. 2.3 e del 30

novembre 2000 nella causa M., U 298/99), questa Corte ritiene che un intervallo

"libero" di un anno circa, faccia

apparire come assai poco plausibile l'esistenza di una relazione di causalità

naturale fra l'evento infortunistico del 25 giugno 2002 ed i disturbi alla

spalla destra (cfr., per un caso analogo, la STCA del 9 febbraio 2004 nella

causa K., inc. 35.2003.60, cresciuta in giudicato).

A conferma

dell’affermazione, contenuta nel referto 25 novembre 2005 del dott. __________,

secondo la quale, citiamo: “la maggior parte delle lesioni della cuffia dei

rotatori è di origine degenerativa e non post-traumatica” (XI bis), giova qui

riprodurre alcune interessanti considerazioni, riguardanti proprio la

patogenesi della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori, che il dott. __________,

Capo-clinica presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato

locomotorio dell'Ospedale universitario di __________, aveva espresso

nell’ambito di una perizia allestita su incarico del TCA nella causa A., inc. n.

35.2001.1, sfociata nella pronunzia del 30 ottobre 2002, cresciuta in

giudicato:

"

La réponse à la question de savoir si et sous quelle

forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui

satisfont aux conditions recuises à leur prise en charge est basée sur des

connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle

des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des

rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est

multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,

microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes

intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au

vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du

phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le

vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est

néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe

s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et

leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute

déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35

à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5eme décennie pour aboutir après 50

ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même

chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des

cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs.

Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais

s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années.

Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une

atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut

être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses

(ostéophytes au niveau

acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet

de type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des

rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par la

suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon

s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers

symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite

par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse.

(…)."

In

conclusione, posto come non si sia potuto accertare, perlomeno

con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, un

legame causale con l’evento assicurato, non può neppure essere riconosciuta la

responsabilità dell'CO 1 per i disturbi alla spalla destra annunciatigli nel

mese di marzo del 2005.

È

pertanto a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha esaminato il

diritto alla rendita di invalidità e quello all’IMI, tenendo conto unicamente

della problematica al gomito destro.

2.10. Rendita

di invalidità

2.10.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.10.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.10.3

Nella presente

fattispecie, la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità lavorativa

è oggetto di contestazione fra le parti.

Da un

canto, l’assicuratore infortuni convenuto – fondandosi sull’apprezzamento 23

giugno 2004 espresso dal medico __________, dott. __________, spec. FMH in

chirurgia, in occasione della visita medica di chiusura (cfr. doc. 65, p. 2),

rispettivamente, su quello del 21 settembre 2005 del dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica (cfr. III bis) - ha dichiarato l’assicurato in

grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

lavorativa leggera, che non comporti il compimento di mansioni gravose per

l’arto superiore destro.

Da parte

sua, RI 1 sostiene invece, in termini invero del tutto generici, che il danno

infortunistico gli impedirebbe, anche in un’attività adeguata, di fornire una

prestazione continua, essendo necessario introdurre delle pause regolari (I, p.

2).

Questa

Corte non vede ragioni per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità

lavorativa formulata dai medici __________ dell’CO 1.

Riguardo

alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue

condizioni di salute è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato

in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche

agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella

causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano:

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid.

3b)

In una

sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F.,

inc. 35.1997.23 - integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio

2002, U 449/00 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del

lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano

sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese

a tre dita senza forza.

In

un’altra pronunzia del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G.,

U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile

professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo

l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in

posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare,

rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così

come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

Infine,

in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P.,

inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività

leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti

di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna

solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - da un punto di

vista medico - l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione

di muratore.

Egli è però

totalmente abile in attività a lui confacenti.

2.10.4

Per quanto

concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano

all'incarto (cfr. doc. 88), l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2005 (cfr., a

questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non

fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr.

63'871.--.

Tale

importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.

2.10.5

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V

75ss. e in DTF 129 472ss..

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento:

"

(…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen

die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung

auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110

V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl

von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in

quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die

geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten

Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung

jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu

machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in

Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn

sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil

entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens

hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem

verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in

Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und

Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige

Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer

Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die

SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606),

nonché D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.10.6

Partendo dalla

constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per

tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti,

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella

causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi

in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla

media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe

effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno

alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente

confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001

nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente

il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera

possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico,

per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale

occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il

paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali

irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce

l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22

maggio 2000 nella causa I.

(I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485.

"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.

W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des

Beschwerdegegners (Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

" La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28

settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999

«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati

disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle

condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati

aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per

quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni

supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi

regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,

schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale»."

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):

"

Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires

entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour

les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des

hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les

salaires des femmes et des hommes (…)."

(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B.

(inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto

il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali

- in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla

base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128

V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati

relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più

favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale

(cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,

ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -,

segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato

(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00,

consid. 3c/aa)".

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha

ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile

applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi

regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27

marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid.

4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid.

4.4

).

Il

TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03,

consid. 7.4.

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

2.10.7

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio l’assemblatore presso la __________

di __________, il venditore di chiosco presso il __________ di __________,

l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, il sorvegliante

presso la __________ di __________ e l’operaio presso la __________ di __________,

i dipendenti di tali ditte percepiscono in media, nel 2005, un reddito annuo

pari a fr. 46'278.60 (cfr. doc. 88 + allegati).

L’idoneità

medica delle attività ritenute dall’Istituto assicuratore convenuto è stata

confermata dal dott. __________ con il rapporto del 21 settembre 2005 (III bis:

"Faccio notare che le descrizioni dei posti di lavoro presentate per il

calcolo della rendita contengono delle esigenze fisiche che sono ancora al di

sotto di quelle espresse dal dott. __________ il 23.6.2003, …").

Alla luce

della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL

prodotte in causa sono numericamente sufficienti.

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano

in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul

salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 88 si evince che sono 36 i

posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a

fr. 26'000.-- e a fr. 63'140.--, e infine che quello medio è di

fr. 43'439.--.

A

proposito delle DPL, l'Alta Corte, in una sentenza del 27 gennaio 2005 nella

causa C., U 42/04, ha rilevato che:

"

4.3

La CNA a comparé le revenu sans invalidité de

71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr.,

montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT

n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises

entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre

total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de

handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas et le

salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté,

l'assuré n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité

de ces DPT durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence

(ATF 129

V 472 s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec

le revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse

sur la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction

maximal de 25 % (ATF 126 V 75;

RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la fixation à 37 % du taux d'invalidité

par la CNA n'apparaît ni contraire au droit ni inappropriée."

Nel caso in esame, il ricorrente non ha contestato né la scelta, né

la rappresentatività delle DPL prese in considerazione dall’assicuratore LAINF

convenuto.

Pertanto

occorre concludere che, in casu, il reddito da invalido è stato fissato

validamente sulla base delle DPL (per un caso analogo, cfr. STCA del 12

settembre 2005 nella causa C.,

inc. 35.2004.89).

Del

resto, come verrà più dettagliatamente esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.9.),

anche volendo per ipotesi procedere al raffronto dei redditi facendo capo ai

dati statistici, il tasso di invalidità del 28% determinato dall’CO 1

utilizzando le DPL si rivela appropriato.

2.10.8

Dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2004

(cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002

U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente

dalla tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, conformemente alla prassi di

questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori

statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr.

consid. 2.9.6.), il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'250.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2005, p. 98), esso ammonta a

fr. 4'430.62 mensili oppure a fr. 53'167.44 per l'intero anno

(fr. 4'430.62 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B.,

U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'evoluzione dei salari nominali (per l'adeguamento 2005, si ha a

disposizione un dato, certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato

dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra il primo

trimestre del 2004 e il primo trimestre del 2005; dato, non ancora pubblicato, che

il TCA ha ottenuto direttamente presso l’UST) - si ottiene, per il 2005, un

reddito annuo di fr. 53'911.78.

2.10.9

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA

ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi

di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di

domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di

svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung

C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002

S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,

für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas

über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität

differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12

sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser

Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der

Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den

Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug

wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen

wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an

die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Nel caso

di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele

infortunistiche interessanti il gomito destro, l'assicurato è stato giudicato

in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr. consid.

2.10.3

).

Sempre a

causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere

lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere

dal rispetto di determinati limiti funzionali.

D'altro

canto, occorre tenere conto del suo statuto di frontaliere.

Per il

resto, nessun altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi

della giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.).

A mente

dello scrivente Tribunale, le circostanze personali e professionali del caso di

specie giustificano una riduzione del reddito da invalido del 15%.

Del

resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha

ammesso una identica deduzione globale, trattandosi di un assicurato

frontaliere, nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio

sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni

sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

D'altra

parte, nella già menzionata sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I

871/02, la Corte federale ha considerato come "piuttosto severa" la

deduzione del 10% decisa dal TCA, trattandosi di un'assicurata, di nazionalità

straniera, che, a causa del danno alla salute, era stata giudicata in grado di

esercitare attività leggere, da svolgere alternativamente in posizione seduta,

eretta e in movimento e in cui non fosse costretta a sollevare pesi superiori

ai 5/6 kg, soltanto nella misura del 60-70%.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a

fr. 45'825.01 (85% di fr. 53'911.78).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 45'825.01 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè

fr. 63'871.-- - risulta essere del 28.25%, arrotondato al 28% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in

cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la

quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va

arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in

percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile

immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal

punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della

sentenza in questione).

Nella misura

in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI

1.

una rendita di invalidità del 28%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.11

Indennità

per menomazione all’integrità

2.11.1

Le norme

relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito

alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.11.2

L'art. 36 cpv.

1.

OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.

24.

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.11.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato

3.

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.11.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.11.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________,

ha posto il ricorrente al beneficio di un’IMI del 20% (cfr. doc. 64).

Questa la

valutazione che il fiduciario dell’CO 1 ha espresso in occasione della visita medica

di chiusura del 23 giugno 2004:

"

REFERTO

Come esiti importanti e durevoli dopo contusione

del gomito destro, con sviluppo di un'epicondilite radiale destra con in

seguito un intervento di denervazione secondo Wilhelm e un intervento di

spostamento distale dell'inserzione degli estensori della mano secondo Boyd,

esistono oggi disturbi funzionali del gomito destro con ipo-mobilità e disturbi

anche della supinazione dell'avambraccio destro.

VALUTAZIONE

10%

GIUSTIFICAZIONE

I disturbi soggettivi e lo stato clinico oggettivabile

sono funzionalmente da paragonare a uno stato dove esiste un'artrosi del gomito

destro di modica fino a grave entità.

Secondo la tabella 5.2 delle informazioni mediche

sulla menomazione all'integrità della Suva, tale danno comporta un'indennità per

menomazione all'integrità di 10%."

(doc. 64)

A una

conclusione analoga è pure giunto l’altro medico __________ dell’CO 1, dott. __________:

"

Per quanto attiene all’indennità per menomazione

dell’integrità, i soli postumi infortunistici sono quelli riguardanti il

gomito; considerata la mobilità del gomito possiamo sostenere senza problemi

che lo stato clinico è paragonabile ad uno stato dove esiste un’artrosi di

modica entità, secondo la tabella 5.2 questa da diritto ad un’IMI del 10%;

anche guardando la tabella 1.2 e considerando i deficit di mobilità del gomito,

non risulterebbe un’IMI superiore al 10%."

(III bis)

Con la

propria impugnativa, l’assicurato pretende che gli venga assegnata un’IMI del

50%, “… tenendo conto dell’uso molto ridotto dell’arto superiore dominante, …"

(I, p. 2).

Da parte

sua, questo Tribunale ritiene che i citati rapporti medici - che rispettano le

condizioni poste nella RAMI 1996 U 252, p. 191ss. - possano validamente

costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.

D’altro

canto, la pretesa formulata dall’insorgente (IMI del 50%) si appalesa, già a

prima vista, come infondata, ritenuto che un’indennità del 25% viene accordata

in presenza di un'articolazione del gomito in cui è stata impiantata una protesi

con un risultato funzionale pessimo (cfr. tabella n. 5.2 edita dalla Divisione

medica dell'INSAI).

Parimenti

pertinente appare il confronto con un'articolazione del gomito completamente

bloccata - artrodesi - per la quale la medesima tabella n. 5.2 prevede la

corresponsione di un’IMI del 25%.

A mente

del TCA, le suevocate due menomazioni all'integrità si rivelano essere

decisamente più gravi rispetto a quella di cui è portatore RI 1.

In queste

condizioni, ritenuto peraltro che l’assicurato non ha saputo portare alcun

argomento medico-scientifico pertinente a sostegno della sua richiesta e

ricordato, per quanto attiene al valore dei pareri rilasciati dai medici dell’CO

1, la sentenza pubblicata in DTF 125 V 351ss., la decisione impugnata non può

che essere tutelata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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