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Decisione

35.2005.71

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22 giugno 2006Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I Dr.

med. __________ e __________, primario, rispettivamente assistente della

menzionata Clinica, dopo aver visitato l’assicurato il 26 giugno e il 29 ottobre

2003, con rapporto del 28 marzo 2004 hanno indicato:

"

(…)

2 Diagnose

• Anteriore und

posteriore subkapsuläre präsenile Katarakt beidseits

• Juvenile subcorticale Katarakt beidseits

• Unkorrigierter myoper Astigmatismus beidseits

• Keratokonjunktivitis sicca beidseits

• Milde zentrale Pigmentepithelstörung

beidseits, links > rechts.

4 Arbeitsunfähigkeit

4.1

Wie beurteilen Sie die unfallbedingte

Arbeitsunfähigkeit (in welchen Funktionen, Ausmass und Dauer, evtl. Abstufung)?

Die unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit wurde vom

16.7.2001 bis 5.8.2001 zu 100% bescheinigt.

Eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit liegt

gegenwärtig nicht vor. Trotz der vorliegenden Katarakt wird beidseits sowohl in

die Ferne wie in die Nähe eine volle Sehschärfe erreicht. Eine durch die

Katarakt bedingte erhöhte Blendemp­findlichkeit oder verminderte

Kontrastsehschärfe ist für die Arbeitsfähigkeit in der Regel ohne Belang.

Ob eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit sogar im

ehemaligen Tätigkeitsbereich als Podologe gegeben wäre, muss offen bleiben.

4.2.

Sofern unfallfremde Faktoren vorliegen, hätten

diese auch ohne Unfall zu einer Verminderung der Arbeitsfähigkeit geführt,

gegebenenfalls in welchem Ausmass (in %) ?

Die im Zusammenhang mit der Alterssichtigkeit

stehenden Beschwerden wären auch ohne Unfall in Erscheinung getreten. Diese

haben in der Regel keinen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit, und könnten

weitgehend mit entsprechender Brillenversorgung korrigiert oder zumindest

verbessert werden.

5 Weitere Behandlung

Ist eine weitere Behandlung unfallbedingt

notwendig und geeignet, den Gesund­heitszustand und die Arbeitsfähigkeit

namhaft zu verbessern? Wenn ja, welche und wie lautet Ihre Prognose

hinsichtlich des weiteren Heilungsverlaufs?

Unfallbedingt ist voraussichtlich keine weitere

Behandlung notwendig. Aufgrund der erfolgten Untersuchungen kann nicht

vorhergesagt werden, wie sich die Kata­rakt weiter entwickeln wird. Sollte das

Ausmass der Trübung zunehmen, könnte es angezeigt sein, bei entsprechenden

Beschwerden eine ein- oder beidseitige Ka­taraktoperation durchzuführen. Zum

jetzigen Zeitpunkt kann zu diesem Eingriff nicht geraten werden, da die

Sehschärfe korrigiert beidseits 100% beträgt und die Blendung höchstens als

mittelschwer eingestuft werden kann (zum Eingriff wird üblicherweise bei einer

Visusminderung auf 50-80% und/oder schweren Blendungsbeschwerden geraten).

Ob eine Progression der Katarakt auf das Unfallereignis zurückzuführen wäre, bliebe selbst

bei eindeutigem Kausalzusammenhang fraglich. Einerseits zeigen einige der in

Anhang D aufgeführten Arbeiten, dass eine UV-induzierte Katarakt auch nach

Sistieren der Bestrahlung progredient sein kann. Anderer­seits muss im

allgemeinen damit gerechnet werden, dass mit zunehmendem Alter eine Katarakt

unabhängig vom Unfallereignis auftreten kann." (Doc. M10)

Il 4

dicembre 2004 il Dott. __________, attivo presso l’Unità oculistica __________

di __________ __________, riguardo allo stato di salute degli occhi del

ricorrente ha concluso:

"

(…)

il paziente presenta una cataratta

bilaterale ingravescente quale conseguenza dell'esposizione alle radiazioni UV

a cui è stato involontariamente sottoposto per motivi professionali (così come

da documentazione scientifica allegata), tanto più che all'atto del primo

controllo post irradiazione presso il PS di una struttura sanitaria Svizzera i

cristallini (come da referto) risultavano trasparenti.

PROGNOSI

La cataratta da cui è

affetto il paziente ha carattere di ingravescenza: la prognosi visiva è

riservata e dipendente da un intervento chirurgico al quale il paziente dovrà

essere necessariamente essere sottoposto nel tempo." (Doc. C)

L’assicurato,

il 27 luglio 2005, si è nuovamente sottoposto a una visita presso l’Ospedale __________

di __________.

Il Dr.

med. __________, capo clinica del Servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia,

ha rilevato, sulla base della documentazione in suo possesso, unitamente ai

rilievi anamnestici e all’esame obiettivo, che l’assicurato è stato sottoposto

a fototraumatismo da raggi ultravioletti nel 2001. Alla iniziale cheratopatia

diffusa è seguita la formazione di una cataratta di tipo corticale anteriore e

posteriore, polare e una maculopatia retinica (cfr. doc. D).

2.6. Prestazioni

di corta durata

2.6.1. Giusta l'art.

10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 41ss.).

In una

sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte

ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1

LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un

miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa

essere previsto in un futuro ancora incerto.

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.6.2. Con la

propria impugnativa l’assicurato censura la decisione su opposizione del giugno

2005 che ha confermato la decisione formale dell’8 ottobre 2004 con cui la CO 1

ha considerato stabilizzate le sue condizioni di salute. Egli ha al contrario

sostenuto che la malattia sia ancora in evoluzione (cfr. doc. I).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione dei Dr. __________ e __________

della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________ del marzo

2004 - basata sulle visite del giugno e ottobre 2003 - secondo cui non era più

necessario alcun ulteriore trattamento che potesse migliorare lo stato di

salute e la capacità lavorativa del ricorrente (cfr. doc. M10), possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e

meglio alla perizia medica giudiziaria richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I).

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del

16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Dalla

trascrizione di un colloquio intercorso tra l’assicurato e la CO 1 il 25

ottobre 2001 si evince che il ricorrente già a quel momento non effettuava più

alcun trattamento (cfr. doc. A4).

Il 1°

luglio 2002, inoltre, l’assicurato stesso ha comunicato all’assicuratore LAINF

convenuto di non beneficiare di nessuna nuova cura medica, proseguendo i

relativi controlli specialistici ai fini diagnostici e di responsabilità (cfr.

doc. A13).

E’ vero

che gli specialisti __________ hanno lasciato aperta la possibilità di dover

effettuare in futuro un intervento di cataratta mono o bioculare nel caso in

cui aumentasse l’estensione dell’intorbidamento (cfr. doc. M10) e che il Dott. __________,

il 4 dicembre 2004, ha indicato che il paziente dovrà necessariamente essere

sottoposto a un intervento chirurgico nel tempo (cfr. doc. C).

In

proposito è comunque utile segnalare che il 7 settembre 2004 il ricorrente ha affermato

alla CO 1 che, a quel momento, non era intenzionato a eseguire l’operazione

(cfr. doc. A59).

Tuttavia,

al riguardo va osservato che l’Istituto assicuratore convenuto ha, in ogni caso,

dichiarato la propria disponibilità a valutare l’assunzione dell’intervento

citato (cfr. doc. F).

In queste

condizioni, la CO 1 era legittimata, in ossequio a quanto previsto dall’art. 19

cpv. 1 LAINF, a dichiarare estinto, con il provvedimento dell’ottobre 2004, il

diritto alle prestazioni di corta durata.

Al

seguente considerando, il TCA si chinerà sulla questione di sapere se e in

quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del mese di luglio 2001

incidono sulla capacità lucrativa dell’assicurato.

Nel caso

in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà

indennizzato a decorrere dal mese di ottobre 2004, non più con la concessione

di indennità giornaliere, ma con l’attribuzione di una rendita di invalidità ai

sensi degli articoli 18ss. LAINF.

2.7. Diritto

all’indennità giornaliera per il periodo 16 luglio 2001-7 ottobre 2004

2.7.1. Così come già

indicato al considerando 2.4., il diritto all’indennità giornaliera va

esaminato, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, in base alle disposizioni

della LAINF e, a partire dal

1° gennaio 2003, alla luce delle disposizioni della LPGA.

Tale

questione ha invero uno scarso significato pratico, nella misura in cui, nella

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la

definizione di incapacità al lavoro, così come quelle di incapacità al guadagno

e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai

principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla

giurisprudenza.

Secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.7.2. Il

ricorrente pretende di avere diritto a indennità giornaliere a decorrere dalla

data del sinistro, ossia dal 16 luglio 2001 (cfr. doc. I).

In primo luogo, il TCA

osserva che, giusta l’art. 16 cpv. 2 LAINF, il diritto all’indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio, motivo

per cui, nel caso di specie, esso non può avere inizio prima del 19 luglio

2001.

In secondo luogo, questa

Corte constata che il Dr. med. __________, il 16 luglio 2001, ha ritenuto

l’assicurato inabile al lavoro al 100% fino al 18 luglio 2001, decretandone la

ripresa lavorativa totale a partire dal 19 luglio 2001 (cfr. doc. M2, M3).

Anche in seguito allo

sviluppo di cataratta riscontrata nel gennaio 2002, il medesimo medico non ha riscontrato

un’inabilità al lavoro (cfr. doc. M4).

Al riguardo va osservato

che l’assicurato, oltre all’attività di podologo, svolgeva abitualmente dal

1999 l’occupazione di infermiere presso la __________ (cfr. doc. XXVIII).

I medici della Clinica

oculistica dell’__________ __________ di __________, nel mese di marzo 2004, hanno

dichiarato, fondandosi sulle visite del giugno e ottobre 2003, che

l’assicurato, nonostante la cataratta, non presentava un’incapacità lavorativa

nella sua professione di infermiere. Hanno invece lasciato aperta la questione

se a quel momento il ricorrente era pure abile al 100% nell’attività di podologo

(cfr. doc. M10).

Un’inabilità lavorativa

chiara nemmeno risulta, del resto, dai rapporti dei medici consultati

privatamente dall’assicurato.

Solo la Dott.ssa __________

di __________ ha attestato che nel mese di luglio 2001 l’assicurato necessitava

di ulteriore riposo, e meglio fino al 5 agosto 2001 (cfr. doc. A1).

Tale certificazione non è

però atta a inficiare la valutazione del Dr. med. __________, in quanto, da un

lato, quale medico chirurgo, la dottoressa, non è comunque da ritenere

particolarmente qualificata a pronunciarsi sulla problematica che qui

interessa.

Dall’altro, neppure ha

indicato se la necessità del riposo implicava un’inabilità al lavoro totale o

parziale.

In proposito è utile

rilevare che non si comprende il motivo per il quale il ricorrente, se effettivamente

dopo il 18 luglio 2001 non si riteneva ancora in grado di esercitare la sua

attività non si è recato nuovamente presso il Servizio di oftalmologia

dell’Ospedale __________ di __________ o perlomeno non ha consultato un medico

oculista di sua scelta. Lo stesso dicasi per il periodo successivo alla visita

del gennaio 2002.

Va peraltro evidenziato,

da un lato, che l’assicurato ha continuato a lavorare presso la __________ fino

al 9 febbraio 2002 (cfr. inc. UAI doc. XXVIbis), dall’altro, che dalla lettera

di disdetta del 30 gennaio 2002 con effetto dal 28 febbraio 2002 non risulta

che il ricorrente si sia licenziato per motivi di salute (cfr. doc. A57).

Ciò trova conferma anche

nella dichiarazione dell’ex datore rilavoro, la __________, secondo cui il

ricorrente “…aveva ripetuto a più riprese che l’attività non era come se

l’aspettava e che non si divertiva più. (…) mai accennato al fatto che non

fosse in grado di fare l’attività a causa dei problemi legati all’infortunio

agli occhi” (cfr. doc. A56).

Per quanto concerne

l’asserzione che l’attività non sarebbe stata come l’assicurato se l’aspettava,

va menzionata la circostanza che in effetti il ricorrente aveva iniziato a

lavorare presso __________ proprio il giorno prima del sinistro, ossia il 15 luglio

2001 (cfr. doc. A56; incarto UAI doc. XXVIbis).

In simili condizioni,

occorre concludere, senza che si rivelino necessari ulteriori indagini (cfr.

consid. 2.6.2.), che a ragione all’assicurato nel periodo dal 19 luglio 2001 al

7 ottobre 2004 non è stato riconosciuto il diritto a indennità giornaliere.

2.8. Rendita

di invalidità

2.8.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G.,

U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18

cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi

sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., citata

in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la

valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti

art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La giurisprudenza

federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.

F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26

febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.8.2

Con la

decisione formale dell’8 ottobre 2004, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato

al ricorrente il diritto a una rendita di invalidità, in quanto svolgendo

l’attività di infermiere egli non subisce alcuna perdita di guadagno (cfr. doc.

A61, F).

Questa

tesi è contestata dall’assicurato, il quale fa valere che i disturbi che ancora

lo affliggono gli impediscono di effettuare parte delle sue funzioni

professionali durante l’arco della giornata (cfr. doc. A62, I).

Il TCA,

al riguardo, rileva che l’assicurato, a prescindere dalla questione di sapere

se quale podologo è o meno totalmente abile al lavoro – comunque, come esposto

al consid. 2.7.2., per il periodo 19 luglio 2001 – 7 ottobre 2004 nessun medico

l’ha mai ritenuto incapace al lavoro, è completamente abile come infermiere,

sua attività abituale già prima dell’infortunio.

In

effetti il ricorrente, che ha conseguito il diploma di infermiere in __________,

aggiornando la formazione a __________ nel 1993 con un corso triennale e ha

effettuato il corso CRS di podologo (cfr. inc. UAI doc. XXVIbis), perlomeno dal

1999.

all’agosto 2005, ha lavorato in Svizzera quale infermiere. In tale periodo

egli è stato alle dipendenze della __________ (cfr. doc. XXVIII).

Interpellata

al riguardo dal TCA (cfr. doc. XXVII) la citata società ha indicato:

" 1. Il

Signor RI 1 è stato un nostro dipendente dal

01.07.1999

al 19.08.2005.

2.

Lavorava in qualità d'infermiere diplomato.

3.

Il Signor RI 1 lavorava a tempo parziale (a dipendenza degli

incarichi).

4.

Nel 2004 ha guadagnato Frs. 11'835.-- (pari a 375 ore), se avesse

lavorato al 100% il suo salario ammonterebbe a Frs. 62'490.-- circa.

5.

Sì, il salario percepito corrispondeva al suo

effettivo rendimento." (Doc. XXVIII)

La totale

capacità lavorativa dell’assicurato è stata del resto espressamente attestata

dai medici della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________

(cfr. doc. M10).

Anche la

Dott.ssa __________ ha affermato, nel mese di dicembre 2002, nell’”Allegato

al rapporto medico” indirizzato all’UAI che “il paziente può svolgere

attività infermieristiche che non lo sottopongano a stress visivi” (cfr.

doc. XXVIbis).

Come

risulta da quanto dichiarato dalla __________ l’assicurato lavorava a tempo

parziale a dipendenza degli incarichi (cfr. doc. XXVIII).

L’assicurato,

nonostante gli sia stata data la possibilità di esprimersi in merito agli

accertamenti esperiti dal TCA (cfr. consid. 1.12.), mai ha asserito di svolgere

l’attività a tempo parziale per motivi di salute.

Inoltre

il salario percepito corrispondeva al suo effettivo rendimento (cfr. doc.

XXVIII).

Di

conseguenza l’assicurato, a seguito dell’infortunio del 2001, non ha subito

limitazioni nella sua capacità lavorativa nella attività da lui abitualmente

svolta di infermiere.

Non vi è,

pertanto, spazio alcuno per il riconoscimento di una rendita di invalidità.

2.8.3

In ogni caso,

anche volendo considerare che l’assicurato presenta una certa incapacità al

lavoro come podologo, mentre sfrutta al massimo la sua restante abilità al

lavoro nell’attività alternativa di infermiere, e volendo così determinare

l’eventuale grado di invalidità procedendo al raffronto dei redditi (cfr.

consid. 2.8.1), l’esito della vertenza non muterebbe.

E’ vero

che se fosse stato attivo al 100% come infermiere presso la __________, nel

2004, avrebbe guadagnato fr. 62'490.--annui (cfr. doc. XXVIII), mentre

lavorando presso la __________ avrebbe percepito uno stipendio di fr. 70'980.--

all’anno (cfr. doc. XVIII).

Tuttavia

il diritto alla rendita non deve essere necessariamente determinato facendo

riferimento alla specifica attività svolta presso la __________.

Più

precisamente la decisione circa l’eventuale diritto all’assegnazione di una

rendita d’invalidità può essere presa in funzione dell’attività normalmente

svolta da un infermiere su di un mercato equilibrato del lavoro, facendo

completamente astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione

del ricorrente presso la __________ (cfr., in questo senso, STCA del 28 gennaio

2004.

nella causa S., 35.2003.20, confermata dal TFA con sentenza del 24

febbraio 2005 U 80/04; STCA del 20 novembre 2000 nella causa P.-Q., inc.

35.2000

, confermata dal TFA con sentenza del 31 maggio 2001, U 32/01; STCA

del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7, confermata dal TFA con

sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98).

Va

inoltre ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve

compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno

(STFA del 10 settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c;

RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P.

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1995, p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione.

Parimenti

estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione

dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua

determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in

effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale

anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora confermata con la STFA del 9 maggio 2001 nella causa

D., I 147/01; cfr., pure, STFA del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01).

Dal

contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti

Ospedalieri Privati del Cantone Ticino emerge che lo stipendio di un infermiere

che vanta cinque anni di esperienza con diploma estero riconosciuto (in casu

1999-2004) ammonta per il 2004 a fr. 68'459.85 (cfr. Classe 12).

Il grado

di invalidità, ottenuto raffrontando il reddito conseguito prima

dell’infortunio quale podologo di fr. 70'980.-- e il reddito conseguibile

successivamente all’evento traumatico da infermiere di fr. 68'459.85, è

inferiore al 10%.

Più

precisamente corrisponde al 3.56%, che va arrotondato al 4% (cfr. DTF 130 V 121

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Considerato

che ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’assicurato che non raggiunge almeno

il 10% di invalidità a seguito dell’infortunio non ha diritto alla rendita di

invalidità, in concreto rettamente l’assicuratore LAINF convenuto ha negato al

ricorrente il diritto a una rendita.

2.9

Indennità

per menomazione all’integrità

2.9.1

Le norme

relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito

alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.9.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.9.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.9.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.9.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sulla base del rapporto medico del 28

marzo 2004 del Dr. med. __________ e __________, della Clinica oculistica dell’__________

__________ di __________ ha negato all’assicurato il diritto a un’IMI, in

quanto egli non presenta una menomazione importante e durevole dell’integrità

fisica, mentale o psichica (cfr. doc. A61, F).

Gli

specialisti __________ hanno, in particolare, indicato che l’abbagliamento e la

fotofobia non costituiscono una menomazione dell’integrità (doc. M10 pag. 12).

L’assicurato

con il ricorso ha chiesto un’IMI, senza precisarne l’entità, avendo subito a

causa dell’infortunio agli occhi del mese di luglio 2001 una menomazione

permanente (cfr. doc. I).

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene

di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici della

Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________.

In casu

non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.

consid. 2.6.2.).

In

effetti la Tabella 11 relativa alle lesioni oculistiche prevede l’assegnazione

di un’IMI del 5% in caso di abbagliamento, rispettivamente di fotofobia

unicamente per i casi gravi.

In

concreto gli specialisti __________ hanno attestato che l’abbagliamento subito

dall’assicurato a causa della prolungata esposizione a lampade con raggi

ultravioletti è al massimo medio-grave (cfr. doc. M10 pag. 11).

Inoltre

la diminuzione della vista accusata dall’assicurato non è tale da giustificare un’IMI

per la perdita parziale della vista (cfr. tabella 11)

La Tabella

11.

contempla un’IMI per la diminuzione della vista, unicamente se la perdita

della stessa è considerevole. Un’IMI del 5% viene concessa allorché la visione

residua unilaterale con correzione è dello 0.7.

In

concreto l’acuità visiva con correzione dell’assicurato riscontrata dagli

specialisti __________ è per ciascun occhio, sia da vicino che da lontano,

dell’1.0 (cfr. doc. M10 pag. 4).

D’altro

canto, il ricorrente ha sì preteso avere diritto ad un’IMI, tuttavia egli non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a

sostegno di questa sua richiesta e, del resto, fra gli atti di causa non

figurano neppure pareri specialistici contenenti una valutazione della

menomazione all’integrità diversa da quella enunciata dai periti interpellati

dall’Istituto assicuratore convenuto.

In simili

circostanze, all’assicurato non può essere erogata un’IMI.

Va in

ogni caso segnalato che qualora, nel futuro, dovesse insorgere un peggioramento

in nesso di causalità con l’infortunio assicurato – il ricorrente sarebbe

legittimato a domandare all’assicuratore di rivedere la propria posizione, come

peraltro indicato dai medici della Clinica oculistica dell’__________ __________

di __________ (cfr. doc. M10 pag. 12).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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