35.2005.71
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 giugno 2006Italiano44 min
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Numero d'incarto:
35.2005.71
Data decisione, Autorità:
22.06.2006, TCA
Titolo:
Podologo esposto a lungo a raggi UV:cheratite,cataratta,maculopatia.Non più diritto a prestazioni di corta durata(stato stabilizzato),né a una rendita(abile al 100% come infermiere,attività abituale prima del sinistro.Dal raffronto dei redditi emerge comunque un'invalidità inferiore al 10%),né a IMI
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INFORTUNIO PROFESSIONALE
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 18 LAINF
art. 19 LAINF
art. 24 LAINF
art. 6 LPGA
art. 8 LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.71
rs/td
Lugano
22 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'8 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 giugno
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 16 luglio
2001 RI 1 - all’epoca infermiere podologo presso la __________ e, perciò,
assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 -, in seguito all’esposizione
prolungata ad una lampada a raggi UV durante l’espletamento della sua attività
professionale, ha riportato una cheratite tossica (cfr. doc. A1, M2, M4).
Susseguentemente
l’assicurato ha sviluppato una cataratta bilaterale e una maculopatia retinica
(cfr. doc. M10, D; M4).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione del 25 luglio 2002 l’Istituto assicuratore ha negato all’assicurato
il diritto a ulteriori prestazioni, in quanto l’esistenza di un nesso causale
naturale fra la cataratta diagnosticata il 16 gennaio 2002 e l’infortunio del
16 luglio 2001 era solo possibile (cfr. doc. A15).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal RA 1 (cfr. doc.
A18, A22), la CO 1 ha predisposto una perizia presso la Clinica Oftalmologica
dell’__________ __________ (cfr. doc. A29).
Fondandosi
sull’esito di tale perizia (cfr. doc. M10), l’assicuratore LAINF convenuto, con
decisione su opposizione del 16 aprile 2004, ha accolto l’opposizione formulata
dall’assicurato, considerando stabilita una relazione di causalità fra la
cataratta bilaterale e il sinistro del mese di luglio 2001 (cfr. doc. A51).
1.3. Con
ulteriore decisione formale dell’8 ottobre 2004 la CO 1 ha chiuso il caso di RI
1, ritenendo che non fosse più necessaria alcuna cura medica. All’assicurato è
stato negato il diritto sia a una rendita di invalidità, che a un’indennità per
menomazione dell’integrità (cfr. doc. A61).
L’interessato,
sempre rappresentato dal RA 1, ha inoltrato opposizione contro tale
provvedimento (cfr. doc. A62).
L’assicuratore
LAINF convenuto, con decisione su opposizione del 22 giugno 2005, ha confermato
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. F).
1.4. Con
tempestivo ricorso dell’8 settembre 2005 il RA 1, per conto dell’assicurato, ha
chiesto che vengano stabiliti i suoi diritti, nei confronti della CO 1,
riguardo alle indennità perdita di guadagno, in particolare indennità per 720
giorni dalla data del sinistro, e all’indennità per menomazione dell’integrità.
A
sostegno delle proprie pretese l’assicurato ha addotto:
"
(…)
Con decisione su
opposizione del 22 giugno 2005 la spettabile CO 1 compagnia di assicurazione in
__________, respinge l'opposizione presentata dal ricorrente e intesa ad
ottenere il giusto riconoscimento d'inabilità lavorativa.
In particolare, CO 1 non
intende riconoscere una incapacità lavorativa, una rendita d'invalidità,
rispettivamente una indennità per menomazione dell'integrità d'invalidità,
rispettivamente una indennità per menomazione dell'integrità fisica, come
invece richiesta dal ricorrente.
A sostegno della propria
decisione del 22.06.2005, l'autorità di prime cure sostiene che "… a
tale proposito, è bene precisare che tutto lascia presupporre che dai disturbi
dell'assicurato non risulti un'invalidità significativa, ovvero almeno del 10%
nell'attività di podologo. In realtà, in base alle dichiarazioni del suo ex
datore di lavoro, il cambiamento di attività lavorativa intrapreso dall'assicurato
non è stato motivato dalle pretese limitazioni fisiche conseguite ai postumi
dell'infortunio del 16 luglio 2001, ma dalla volontà di cambiare
attività…"
In second'ordine, la
controparte, sostiene che "… i medici della clinica oftalmologica hanno
espresso i loro dubbi circa l'esistenza di una relazione causa ad effetto tra
la progressione della cataratta e l'infortunio incriminato. In ogni caso,
l'opponente non è in grado di dimostrare l'esistenza di una menomazione
durevole ed importante…" e addirittura, stante alla richiamata autorità
di prime cure, "… il ricorrente non ha prodotto alcun documento medico
a sostegno delle sue tesi.
L'assenza di una
menomazione dell'integrità è un elemento che depone a sfavore della tesi
dell'esistenza di una incapacità lavorativa…"
Dal punto di vista del
ricorrente la decisione impugnata è invece da contestare per più ordini di
motivo e in questa sede ricorsuale viene respinta in toto per le ragioni che
dettagliatamente verranno spiegate nel seguente ricorso.
Premesso e accertato che
il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro occorsogli in data
16 luglio 2001 la cui dinamica così viene riassunta:
il ricorrente stava
svolgendo ordinariamente il suo lavoro di podologo, seduto al banco di lavoro.
Alla sua sinistra vi era un cassetto contenente le lampade a raggi UV.
L'esposizione prolungata di circa 4 (quattro) ore a predette lampade, oltre
alla lampada a braccio posta sul tavolo da lavoro, hanno prodotto un danno agli
occhi del ricorrente con relativa ustione anche della pelle a livello del viso,
da cui si è poi resa necessaria l'ospedalizzazione.
Ne consegue che
l'affermazione dell'autorità di prime cure secondo cui non si riscontra
l'esistenza di una relazione causa ad effetto, è del tutto infondata e pertanto
contestata.
Contestata integralmente è
anche l'asserzione secondo cui il ricorrente non avrebbe nel corso dell'intera
fase di procedura, prodotto documento medico alcuno a sostegno della tesi
dell'incapacità lavorativa e di transenna dell'esistenza di un danno permanente
e dunque del diritto ad una legittima indennità per menomazione dell'integrità
fisica.
Quale documentazione probatoria,
nella presente sede ricorsuale si allega la valutazione medico specialistica
effettuata in data 7 marzo 2002 dallo spettabile ospedale __________ di __________
(allegato doc. "B") e la documentazione medico specialistica
del 4 dicembre 2004 redatta dal Prof. dr. med. __________ in __________ (allegato
doc. "C").
Della richiamata
documentazione e meglio il doc. "B" e il doc. "C", la CO 1
era debitamente in possesso. Errata e pertanto da rigettarsi appare dunque
l'affermazione secondo la quale il ricorrente non ha prodotto doc. medica
alcuna.
Pur cercando di evitare
inutili citazioni specialistiche che Codesto Lodevole Tribunale d'appello -
Tribunale cantonale delle assicurazioni, riscontra nell'annessa documentazione
probatoria, non si può far meno di porre l'accento sulla visita specialistica
effettuata in data 27 luglio 2005 presso l'Ospedale __________ di __________ e
le conclusioni contenute nel conseguente rapporto del 10 agosto 2005.
In particolare, lo
specialista capo clinica dr. med. __________, sostiene che "… dalla
documentazione in nostra presenza, unitamente ai rilievi anamnestici e
all'esame obiettivo, risulta che il signor RI 1 sia stato sottoposto ad un
fototraumatismo da raggi ultravioletti nel 2001…".
Tuttavia, ciò che più
conta è la certezza manifestata del capo clinica della struttura ospedaliera
regionale, secondo la quale "… la relazione tra esposizione a raggi
ultravioletti e il successivo sviluppo di lesioni a cornea, cristallino e
retina sono ben documentati in letteratura.
L'evidenza osservabile
e la storia clinica del paziente rendono assai probabile l'associazione tra
danno subito e agente causale…" (allegato
doc. "D").
Ne consegue pertanto, una
smentita categorica e comprovata, da parte dell'Ospedale __________ di __________,
che oltre ad avere ampia competenza in merito, conosce alla perfezione l'intero
processo evolutivo e storico relativo al danno patito dal ricorrente,
segnatamente per averlo più volte visitato, e soprattutto per averlo preso
immediatamente a carico dopo l'infortunio.
A codesta Lodevole Corte,
sulla scorta della documentazione specifica e tecnica prodotta, spetta dunque
valutare l'esistenza di un nesso causale e dunque stabilire il principio
dell'esistenza di un danno permanente per il ricorrente e dunque i relativi diritti
d'indennità perdita di guadagno, rispettivamente di una indennità per
menomazione dell'integrità.
Ben inteso, in sede di
replica/duplica, il ricorrente presenterà una perizia attestante lo stato di
menomazione permanente al momento attuale con prognosi tendente e in
considerazione il carattere evolutivo della malattia: carattere evolutivo che è
oggetto di esame anche da parte dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità
presso il quale il ricorrente ha pendente una ordinaria domanda (allegato
doc. "E"). (Doc. I)
1.5. L’Istituto
assicuratore, rappresentato dall’avv. RA 2, dopo aver ottenuto in via del tutto
eccezionale una proroga del relativo termine, il 28 ottobre 2005 ha presentato
la propria risposta di causa, con cui ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IX).
1.6. Con scritto
del 9 novembre 2005 il RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova
da annettere a quelli già allegati al ricorso e di riconfermarsi nelle
allegazioni ricorsuali (cfr. doc. XI).
1.7. L’avv. RA 2,
il 29 novembre 2005, ha inviato una decisione del 21 novembre 2005 dell’Ufficio
AI per gli assicurati residenti all’estero, con cui è stato negato
all’assicurato il diritto alla riformazione professionale, poiché il danno alla
salute non costituisce una limitazione dello svolgimento dell’attività di
infermiere appresa (cfr. doc. XIII + 4).
1.8. L’assicurato,
al quale è stato assegnato un termine per presentare osservazioni (cfr. doc.
XIV), è rimasto silente.
1.9. Pendente
causa questa Corte ha effettuato una serie di accertamenti.
Più
specificatamente, ha chiesto al RA 1 se RI 1 aveva o meno interposto
opposizione contro la decisione del 21 novembre 2005 dell’Ufficio AI per gli
assicurati residenti all’estero e di indicare il nome del datore di lavoro
presso il quale, come emerge dalla documentazione agli atti, lo stesso sarebbe
stato attivo quale infermiere nel 2004 (cfr. doc. XV).
Dopo un
primo sollecito (cfr. doc. XX), il rappresentante dell’assicurato ha comunicato
che questi non ha interposto opposizione contro la decisione del 21 novembre
2005 dell’AI e che avrebbe fornito in seguito l’ulteriore informazione auspicata
dal TCA (cfr. doc. XXI).
Nonostante
un secondo sollecito (cfr. doc. XXIII), il RA 1 non ha dato seguito alla
richiesta del Tribunale.
Alla __________
il TCA ha chiesto di comunicare quale salario lordo RI 1 avrebbe potuto
percepire nel 2004 se avesse continuato a lavorare presso la medesima, quale
infermiere podologo, senza il danno alla salute (cfr. doc. XVI).
Tale
fondazione ha risposto il 25 gennaio 2006 (cfr. doc. XVIII).
Inoltre
il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI assicurati all’estero l’incarto AI
completo del ricorrente (cfr. doc. XVII).
L’incarto
è pervenuto il 3 marzo 2006 da parte dell’UAI del Cantone Ticino (cfr. doc.
XXVI + bis).
1.10. Essendo
emerso dalla documentazione all’incarto UAI che l’assicurato era attivo presso
la __________ di __________ (cfr. doc. XXVIbis), questo Tribunale, il 15 marzo
2006, ha invitato tale società a dare alcuni ragguagli in relazione
all’occupazione dell’assicurato presso la stessa (funzione, tempo di
occupazione, salario, rendimento; doc. XXVII).
Con
scritto del 20 marzo 2006 la __________ ha fornito le informazioni richieste
(cfr. doc. XXVIII).
1.11. Gli
accertamenti esperiti sono stati sottoposti per osservazioni alle parti, alle
quali è pure stato assegnato un termine di dieci giorni per visionare l’incarto
AI dell’assicurato e prendere posizione al riguardo (cfr. doc. XXIX; XXX).
1.12. L’avv. RA 2
ha presentato le proprie osservazioni il 6 aprile 2006, le quali sono state
trasmesse al RA 1 (cfr. doc. XXXIII; XXXIV).
Il
ricorrente, per contro, nonostante un sollecito (cfr. doc. XXXIV), è rimasto
silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è, in primo luogo, la questione di sapere se l’Istituto assicuratore
convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni
di corta durata (cura medica e indennità giornaliere) dal mese di ottobre 2004,
in quanto nessuna cura era più necessaria al fine di un sensibile miglioramento
della salute dell’assicurato.
Nell’affermativa,
questa Corte dovrà valutare l’eventuale diritto, da una parte, a una rendita di
invalidità e, d’altra parte, a un’IMI.
Il tema
della causalità, per contro, è stato definitivamente risolto con decisione su
opposizione del 16 aprile 2004 con cui l’assicuratore LAINF convenuto,
accogliendo l’opposizione interposta dall’assicurato avverso la decisione del
25 luglio 2002 (cfr. doc. A15) sulla base del rapporto peritale della Clinica
d’oftalmologia dell’__________ di __________ del marzo 2004, ha riconosciuto
con grado di verosimiglianza preponderante un nesso di causalità tra l’infortunio
subito dall’assicurato nel mese di luglio 2001 e i disturbi agli occhi accusati
dallo stesso (cfr. doc. A51; IX).
2.3. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
A
prescindere dall’applicabilità temporale dell'ALC (cfr. DTF 128 V 317 consid.
1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i
presupposti materiali per un eventuale obbligo a prestazioni dell’Istituto
assicuratore si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
alla CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; STCA del 12 aprile
2006 nella causa C., inc. 35.2005.57).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione dell’eventuale
diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.4. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Per
quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali,
dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al
momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF
130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid.
1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04;
STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA
del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U
417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid.
1b; qui: il 22 giugno 2005).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto a prestazioni a decorrere dal giorno dell’infortunio (cfr. doc. I
richiesta di indennità giornaliere dal giorno del sinistro), tornano
applicabili per le pretese relative al periodo precedente l’entrata in vigore
della LPGA le vecchie disposizioni della LAINF, mentre per quelle attinenti al
lasso di tempo successivo al 31 dicembre 2002, le disposizioni di diritto
materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. STFA dell’11 maggio
2006 nella causa D., U 130/05, consid. 2; RAMI 2005 no U 536 pag. 58).
2.5. Dalle tavole
processuali emerge che RI 1, il 16 luglio 2001, mentre stava lavorando quale
podologo, è stato esposto per circa quattro ore a una lampada a raggi
ultravioletti. Egli ha riportato irritazione, gonfiore e arrossamento a
entrambi gli occhi (cfr. doc. A1; M2, M4).
L’assicurato
si è recato il giorno stesso presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________
di __________. Il Dr. med. __________, allora Capo Clinica del Servizio di
oftalmologia e oftalmochirurgia, che l’ha visitato, ha constatato che il visus
non era valutabile a causa di un’opacità corneale bilaterale. All’esame
oftalmologico era presente un’importante iperemia congiuntivale con
cheratopatia puntata. Il cristallino risultava trasparente, il fondo oculare
non appariva esplorabile nei dettagli a causa delle condizioni corneali. Al
ricorrente è stato prescritto l’utilizzo di una pomata e di un gel (cfr. doc. M2,
M4).
Il 16
gennaio 2002 il ricorrente si è nuovamente rivolto al Dr. med. __________ a
causa di difficoltà visive in relazione sia a distanze lontane che vicine
insorte nei mesi seguenti l’evento traumatico. All’esame oftalmologico
risultava un visus dell’occhio destro di 0.5 senza correzione migliorabile a
1.0 parziale con correzione – 0.50 sfera – 1 cilindro per 90° e all’occhio
sinistro di 0.4 senza correzione, migliorabile a 0.5 parziale con +0.75 sfera
-1.75 cilindro ad asse 105°. E’ stata constatata un’opacità corticale anteriore
del cristallino bilaterale centrale e al fondo oculare un rimaneggiamento pigmentario
maculare bilaterale (cfr. doc. M4).
Nel mese
di giugno 2002 il ricorrente è stato esaminato dal Dott. __________, spec. in
medicina legale e delle assicurazioni a __________ __________. La
sintomatologia che egli presentava a quel momento era una persistente
difficoltà di focalizzazione delle immagini specie da vicino e durante la
lettura, intolleranza alle luci violente con susseguenti notevoli difficoltà
alla guida notturna (cfr. doc. M7).
La CO 1,
nel mese di marzo 2003, ha incaricato la Clinica oculistica dell’__________ __________
di __________ di allestire una perizia (cfr. doc. A29).
Fatti
I Dr.
med. __________ e __________, primario, rispettivamente assistente della
menzionata Clinica, dopo aver visitato l’assicurato il 26 giugno e il 29 ottobre
2003, con rapporto del 28 marzo 2004 hanno indicato:
"
(…)
2 Diagnose
• Anteriore und
posteriore subkapsuläre präsenile Katarakt beidseits
• Juvenile subcorticale Katarakt beidseits
• Unkorrigierter myoper Astigmatismus beidseits
• Keratokonjunktivitis sicca beidseits
• Milde zentrale Pigmentepithelstörung
beidseits, links > rechts.
4 Arbeitsunfähigkeit
4.1
Wie beurteilen Sie die unfallbedingte
Arbeitsunfähigkeit (in welchen Funktionen, Ausmass und Dauer, evtl. Abstufung)?
Die unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit wurde vom
16.7.2001 bis 5.8.2001 zu 100% bescheinigt.
Eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit liegt
gegenwärtig nicht vor. Trotz der vorliegenden Katarakt wird beidseits sowohl in
die Ferne wie in die Nähe eine volle Sehschärfe erreicht. Eine durch die
Katarakt bedingte erhöhte Blendempfindlichkeit oder verminderte
Kontrastsehschärfe ist für die Arbeitsfähigkeit in der Regel ohne Belang.
Ob eine 100%-ige Arbeitsfähigkeit sogar im
ehemaligen Tätigkeitsbereich als Podologe gegeben wäre, muss offen bleiben.
4.2.
Sofern unfallfremde Faktoren vorliegen, hätten
diese auch ohne Unfall zu einer Verminderung der Arbeitsfähigkeit geführt,
gegebenenfalls in welchem Ausmass (in %) ?
Die im Zusammenhang mit der Alterssichtigkeit
stehenden Beschwerden wären auch ohne Unfall in Erscheinung getreten. Diese
haben in der Regel keinen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit, und könnten
weitgehend mit entsprechender Brillenversorgung korrigiert oder zumindest
verbessert werden.
5 Weitere Behandlung
Ist eine weitere Behandlung unfallbedingt
notwendig und geeignet, den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit
namhaft zu verbessern? Wenn ja, welche und wie lautet Ihre Prognose
hinsichtlich des weiteren Heilungsverlaufs?
Unfallbedingt ist voraussichtlich keine weitere
Behandlung notwendig. Aufgrund der erfolgten Untersuchungen kann nicht
vorhergesagt werden, wie sich die Katarakt weiter entwickeln wird. Sollte das
Ausmass der Trübung zunehmen, könnte es angezeigt sein, bei entsprechenden
Beschwerden eine ein- oder beidseitige Kataraktoperation durchzuführen. Zum
jetzigen Zeitpunkt kann zu diesem Eingriff nicht geraten werden, da die
Sehschärfe korrigiert beidseits 100% beträgt und die Blendung höchstens als
mittelschwer eingestuft werden kann (zum Eingriff wird üblicherweise bei einer
Visusminderung auf 50-80% und/oder schweren Blendungsbeschwerden geraten).
Ob eine Progression der Katarakt auf das Unfallereignis zurückzuführen wäre, bliebe selbst
bei eindeutigem Kausalzusammenhang fraglich. Einerseits zeigen einige der in
Anhang D aufgeführten Arbeiten, dass eine UV-induzierte Katarakt auch nach
Sistieren der Bestrahlung progredient sein kann. Andererseits muss im
allgemeinen damit gerechnet werden, dass mit zunehmendem Alter eine Katarakt
unabhängig vom Unfallereignis auftreten kann." (Doc. M10)
Il 4
dicembre 2004 il Dott. __________, attivo presso l’Unità oculistica __________
di __________ __________, riguardo allo stato di salute degli occhi del
ricorrente ha concluso:
"
(…)
il paziente presenta una cataratta
bilaterale ingravescente quale conseguenza dell'esposizione alle radiazioni UV
a cui è stato involontariamente sottoposto per motivi professionali (così come
da documentazione scientifica allegata), tanto più che all'atto del primo
controllo post irradiazione presso il PS di una struttura sanitaria Svizzera i
cristallini (come da referto) risultavano trasparenti.
PROGNOSI
La cataratta da cui è
affetto il paziente ha carattere di ingravescenza: la prognosi visiva è
riservata e dipendente da un intervento chirurgico al quale il paziente dovrà
essere necessariamente essere sottoposto nel tempo." (Doc. C)
L’assicurato,
il 27 luglio 2005, si è nuovamente sottoposto a una visita presso l’Ospedale __________
di __________.
Il Dr.
med. __________, capo clinica del Servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia,
ha rilevato, sulla base della documentazione in suo possesso, unitamente ai
rilievi anamnestici e all’esame obiettivo, che l’assicurato è stato sottoposto
a fototraumatismo da raggi ultravioletti nel 2001. Alla iniziale cheratopatia
diffusa è seguita la formazione di una cataratta di tipo corticale anteriore e
posteriore, polare e una maculopatia retinica (cfr. doc. D).
2.6. Prestazioni
di corta durata
2.6.1. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 41ss.).
In una
sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte
ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1
LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un
miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa
essere previsto in un futuro ancora incerto.
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.6.2. Con la
propria impugnativa l’assicurato censura la decisione su opposizione del giugno
2005 che ha confermato la decisione formale dell’8 ottobre 2004 con cui la CO 1
ha considerato stabilizzate le sue condizioni di salute. Egli ha al contrario
sostenuto che la malattia sia ancora in evoluzione (cfr. doc. I).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione dei Dr. __________ e __________
della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________ del marzo
2004 - basata sulle visite del giugno e ottobre 2003 - secondo cui non era più
necessario alcun ulteriore trattamento che potesse migliorare lo stato di
salute e la capacità lavorativa del ricorrente (cfr. doc. M10), possa
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e
meglio alla perizia medica giudiziaria richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I).
Al riguardo va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del
16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dalla
trascrizione di un colloquio intercorso tra l’assicurato e la CO 1 il 25
ottobre 2001 si evince che il ricorrente già a quel momento non effettuava più
alcun trattamento (cfr. doc. A4).
Il 1°
luglio 2002, inoltre, l’assicurato stesso ha comunicato all’assicuratore LAINF
convenuto di non beneficiare di nessuna nuova cura medica, proseguendo i
relativi controlli specialistici ai fini diagnostici e di responsabilità (cfr.
doc. A13).
E’ vero
che gli specialisti __________ hanno lasciato aperta la possibilità di dover
effettuare in futuro un intervento di cataratta mono o bioculare nel caso in
cui aumentasse l’estensione dell’intorbidamento (cfr. doc. M10) e che il Dott. __________,
il 4 dicembre 2004, ha indicato che il paziente dovrà necessariamente essere
sottoposto a un intervento chirurgico nel tempo (cfr. doc. C).
In
proposito è comunque utile segnalare che il 7 settembre 2004 il ricorrente ha affermato
alla CO 1 che, a quel momento, non era intenzionato a eseguire l’operazione
(cfr. doc. A59).
Tuttavia,
al riguardo va osservato che l’Istituto assicuratore convenuto ha, in ogni caso,
dichiarato la propria disponibilità a valutare l’assunzione dell’intervento
citato (cfr. doc. F).
In queste
condizioni, la CO 1 era legittimata, in ossequio a quanto previsto dall’art. 19
cpv. 1 LAINF, a dichiarare estinto, con il provvedimento dell’ottobre 2004, il
diritto alle prestazioni di corta durata.
Al
seguente considerando, il TCA si chinerà sulla questione di sapere se e in
quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del mese di luglio 2001
incidono sulla capacità lucrativa dell’assicurato.
Nel caso
in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà
indennizzato a decorrere dal mese di ottobre 2004, non più con la concessione
di indennità giornaliere, ma con l’attribuzione di una rendita di invalidità ai
sensi degli articoli 18ss. LAINF.
2.7. Diritto
all’indennità giornaliera per il periodo 16 luglio 2001-7 ottobre 2004
2.7.1. Così come già
indicato al considerando 2.4., il diritto all’indennità giornaliera va
esaminato, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, in base alle disposizioni
della LAINF e, a partire dal
1° gennaio 2003, alla luce delle disposizioni della LPGA.
Tale
questione ha invero uno scarso significato pratico, nella misura in cui, nella
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la
definizione di incapacità al lavoro, così come quelle di incapacità al guadagno
e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai
principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla
giurisprudenza.
Secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
La questione a sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.7.2. Il
ricorrente pretende di avere diritto a indennità giornaliere a decorrere dalla
data del sinistro, ossia dal 16 luglio 2001 (cfr. doc. I).
In primo luogo, il TCA
osserva che, giusta l’art. 16 cpv. 2 LAINF, il diritto all’indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio, motivo
per cui, nel caso di specie, esso non può avere inizio prima del 19 luglio
2001.
In secondo luogo, questa
Corte constata che il Dr. med. __________, il 16 luglio 2001, ha ritenuto
l’assicurato inabile al lavoro al 100% fino al 18 luglio 2001, decretandone la
ripresa lavorativa totale a partire dal 19 luglio 2001 (cfr. doc. M2, M3).
Anche in seguito allo
sviluppo di cataratta riscontrata nel gennaio 2002, il medesimo medico non ha riscontrato
un’inabilità al lavoro (cfr. doc. M4).
Al riguardo va osservato
che l’assicurato, oltre all’attività di podologo, svolgeva abitualmente dal
1999 l’occupazione di infermiere presso la __________ (cfr. doc. XXVIII).
I medici della Clinica
oculistica dell’__________ __________ di __________, nel mese di marzo 2004, hanno
dichiarato, fondandosi sulle visite del giugno e ottobre 2003, che
l’assicurato, nonostante la cataratta, non presentava un’incapacità lavorativa
nella sua professione di infermiere. Hanno invece lasciato aperta la questione
se a quel momento il ricorrente era pure abile al 100% nell’attività di podologo
(cfr. doc. M10).
Un’inabilità lavorativa
chiara nemmeno risulta, del resto, dai rapporti dei medici consultati
privatamente dall’assicurato.
Solo la Dott.ssa __________
di __________ ha attestato che nel mese di luglio 2001 l’assicurato necessitava
di ulteriore riposo, e meglio fino al 5 agosto 2001 (cfr. doc. A1).
Tale certificazione non è
però atta a inficiare la valutazione del Dr. med. __________, in quanto, da un
lato, quale medico chirurgo, la dottoressa, non è comunque da ritenere
particolarmente qualificata a pronunciarsi sulla problematica che qui
interessa.
Dall’altro, neppure ha
indicato se la necessità del riposo implicava un’inabilità al lavoro totale o
parziale.
In proposito è utile
rilevare che non si comprende il motivo per il quale il ricorrente, se effettivamente
dopo il 18 luglio 2001 non si riteneva ancora in grado di esercitare la sua
attività non si è recato nuovamente presso il Servizio di oftalmologia
dell’Ospedale __________ di __________ o perlomeno non ha consultato un medico
oculista di sua scelta. Lo stesso dicasi per il periodo successivo alla visita
del gennaio 2002.
Va peraltro evidenziato,
da un lato, che l’assicurato ha continuato a lavorare presso la __________ fino
al 9 febbraio 2002 (cfr. inc. UAI doc. XXVIbis), dall’altro, che dalla lettera
di disdetta del 30 gennaio 2002 con effetto dal 28 febbraio 2002 non risulta
che il ricorrente si sia licenziato per motivi di salute (cfr. doc. A57).
Ciò trova conferma anche
nella dichiarazione dell’ex datore rilavoro, la __________, secondo cui il
ricorrente “…aveva ripetuto a più riprese che l’attività non era come se
l’aspettava e che non si divertiva più. (…) mai accennato al fatto che non
fosse in grado di fare l’attività a causa dei problemi legati all’infortunio
agli occhi” (cfr. doc. A56).
Per quanto concerne
l’asserzione che l’attività non sarebbe stata come l’assicurato se l’aspettava,
va menzionata la circostanza che in effetti il ricorrente aveva iniziato a
lavorare presso __________ proprio il giorno prima del sinistro, ossia il 15 luglio
2001 (cfr. doc. A56; incarto UAI doc. XXVIbis).
In simili condizioni,
occorre concludere, senza che si rivelino necessari ulteriori indagini (cfr.
consid. 2.6.2.), che a ragione all’assicurato nel periodo dal 19 luglio 2001 al
7 ottobre 2004 non è stato riconosciuto il diritto a indennità giornaliere.
2.8. Rendita
di invalidità
2.8.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G.,
U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18
cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi
sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., citata
in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la
valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti
art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La giurisprudenza
federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U
168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.
F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26
febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.8.2
Con la
decisione formale dell’8 ottobre 2004, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato
al ricorrente il diritto a una rendita di invalidità, in quanto svolgendo
l’attività di infermiere egli non subisce alcuna perdita di guadagno (cfr. doc.
A61, F).
Questa
tesi è contestata dall’assicurato, il quale fa valere che i disturbi che ancora
lo affliggono gli impediscono di effettuare parte delle sue funzioni
professionali durante l’arco della giornata (cfr. doc. A62, I).
Il TCA,
al riguardo, rileva che l’assicurato, a prescindere dalla questione di sapere
se quale podologo è o meno totalmente abile al lavoro – comunque, come esposto
al consid. 2.7.2., per il periodo 19 luglio 2001 – 7 ottobre 2004 nessun medico
l’ha mai ritenuto incapace al lavoro, è completamente abile come infermiere,
sua attività abituale già prima dell’infortunio.
In
effetti il ricorrente, che ha conseguito il diploma di infermiere in __________,
aggiornando la formazione a __________ nel 1993 con un corso triennale e ha
effettuato il corso CRS di podologo (cfr. inc. UAI doc. XXVIbis), perlomeno dal
1999.
all’agosto 2005, ha lavorato in Svizzera quale infermiere. In tale periodo
egli è stato alle dipendenze della __________ (cfr. doc. XXVIII).
Interpellata
al riguardo dal TCA (cfr. doc. XXVII) la citata società ha indicato:
" 1. Il
Signor RI 1 è stato un nostro dipendente dal
01.07.1999
al 19.08.2005.
2.
Lavorava in qualità d'infermiere diplomato.
3.
Il Signor RI 1 lavorava a tempo parziale (a dipendenza degli
incarichi).
4.
Nel 2004 ha guadagnato Frs. 11'835.-- (pari a 375 ore), se avesse
lavorato al 100% il suo salario ammonterebbe a Frs. 62'490.-- circa.
5.
Sì, il salario percepito corrispondeva al suo
effettivo rendimento." (Doc. XXVIII)
La totale
capacità lavorativa dell’assicurato è stata del resto espressamente attestata
dai medici della Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________
(cfr. doc. M10).
Anche la
Dott.ssa __________ ha affermato, nel mese di dicembre 2002, nell’”Allegato
al rapporto medico” indirizzato all’UAI che “il paziente può svolgere
attività infermieristiche che non lo sottopongano a stress visivi” (cfr.
doc. XXVIbis).
Come
risulta da quanto dichiarato dalla __________ l’assicurato lavorava a tempo
parziale a dipendenza degli incarichi (cfr. doc. XXVIII).
L’assicurato,
nonostante gli sia stata data la possibilità di esprimersi in merito agli
accertamenti esperiti dal TCA (cfr. consid. 1.12.), mai ha asserito di svolgere
l’attività a tempo parziale per motivi di salute.
Inoltre
il salario percepito corrispondeva al suo effettivo rendimento (cfr. doc.
XXVIII).
Di
conseguenza l’assicurato, a seguito dell’infortunio del 2001, non ha subito
limitazioni nella sua capacità lavorativa nella attività da lui abitualmente
svolta di infermiere.
Non vi è,
pertanto, spazio alcuno per il riconoscimento di una rendita di invalidità.
2.8.3
In ogni caso,
anche volendo considerare che l’assicurato presenta una certa incapacità al
lavoro come podologo, mentre sfrutta al massimo la sua restante abilità al
lavoro nell’attività alternativa di infermiere, e volendo così determinare
l’eventuale grado di invalidità procedendo al raffronto dei redditi (cfr.
consid. 2.8.1), l’esito della vertenza non muterebbe.
E’ vero
che se fosse stato attivo al 100% come infermiere presso la __________, nel
2004, avrebbe guadagnato fr. 62'490.--annui (cfr. doc. XXVIII), mentre
lavorando presso la __________ avrebbe percepito uno stipendio di fr. 70'980.--
all’anno (cfr. doc. XVIII).
Tuttavia
il diritto alla rendita non deve essere necessariamente determinato facendo
riferimento alla specifica attività svolta presso la __________.
Più
precisamente la decisione circa l’eventuale diritto all’assegnazione di una
rendita d’invalidità può essere presa in funzione dell’attività normalmente
svolta da un infermiere su di un mercato equilibrato del lavoro, facendo
completamente astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione
del ricorrente presso la __________ (cfr., in questo senso, STCA del 28 gennaio
2004.
nella causa S., 35.2003.20, confermata dal TFA con sentenza del 24
febbraio 2005 U 80/04; STCA del 20 novembre 2000 nella causa P.-Q., inc.
35.2000
, confermata dal TFA con sentenza del 31 maggio 2001, U 32/01; STCA
del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7, confermata dal TFA con
sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98).
Va
inoltre ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve
compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno
(STFA del 10 settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c;
RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile
in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P.
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1995, p. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione.
Parimenti
estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione
dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua
determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in
effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale
anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora confermata con la STFA del 9 maggio 2001 nella causa
D., I 147/01; cfr., pure, STFA del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01).
Dal
contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti
Ospedalieri Privati del Cantone Ticino emerge che lo stipendio di un infermiere
che vanta cinque anni di esperienza con diploma estero riconosciuto (in casu
1999-2004) ammonta per il 2004 a fr. 68'459.85 (cfr. Classe 12).
Il grado
di invalidità, ottenuto raffrontando il reddito conseguito prima
dell’infortunio quale podologo di fr. 70'980.-- e il reddito conseguibile
successivamente all’evento traumatico da infermiere di fr. 68'459.85, è
inferiore al 10%.
Più
precisamente corrisponde al 3.56%, che va arrotondato al 4% (cfr. DTF 130 V 121
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Considerato
che ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’assicurato che non raggiunge almeno
il 10% di invalidità a seguito dell’infortunio non ha diritto alla rendita di
invalidità, in concreto rettamente l’assicuratore LAINF convenuto ha negato al
ricorrente il diritto a una rendita.
2.9
Indennità
per menomazione all’integrità
2.9.1
Le norme
relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito
alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.9.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.9.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.9.4
L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.9.5
Nel caso di
specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sulla base del rapporto medico del 28
marzo 2004 del Dr. med. __________ e __________, della Clinica oculistica dell’__________
__________ di __________ ha negato all’assicurato il diritto a un’IMI, in
quanto egli non presenta una menomazione importante e durevole dell’integrità
fisica, mentale o psichica (cfr. doc. A61, F).
Gli
specialisti __________ hanno, in particolare, indicato che l’abbagliamento e la
fotofobia non costituiscono una menomazione dell’integrità (doc. M10 pag. 12).
L’assicurato
con il ricorso ha chiesto un’IMI, senza precisarne l’entità, avendo subito a
causa dell’infortunio agli occhi del mese di luglio 2001 una menomazione
permanente (cfr. doc. I).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene
di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici della
Clinica oculistica dell’__________ __________ di __________.
In casu
non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.
consid. 2.6.2.).
In
effetti la Tabella 11 relativa alle lesioni oculistiche prevede l’assegnazione
di un’IMI del 5% in caso di abbagliamento, rispettivamente di fotofobia
unicamente per i casi gravi.
In
concreto gli specialisti __________ hanno attestato che l’abbagliamento subito
dall’assicurato a causa della prolungata esposizione a lampade con raggi
ultravioletti è al massimo medio-grave (cfr. doc. M10 pag. 11).
Inoltre
la diminuzione della vista accusata dall’assicurato non è tale da giustificare un’IMI
per la perdita parziale della vista (cfr. tabella 11)
La Tabella
11.
contempla un’IMI per la diminuzione della vista, unicamente se la perdita
della stessa è considerevole. Un’IMI del 5% viene concessa allorché la visione
residua unilaterale con correzione è dello 0.7.
In
concreto l’acuità visiva con correzione dell’assicurato riscontrata dagli
specialisti __________ è per ciascun occhio, sia da vicino che da lontano,
dell’1.0 (cfr. doc. M10 pag. 4).
D’altro
canto, il ricorrente ha sì preteso avere diritto ad un’IMI, tuttavia egli non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a
sostegno di questa sua richiesta e, del resto, fra gli atti di causa non
figurano neppure pareri specialistici contenenti una valutazione della
menomazione all’integrità diversa da quella enunciata dai periti interpellati
dall’Istituto assicuratore convenuto.
In simili
circostanze, all’assicurato non può essere erogata un’IMI.
Va in
ogni caso segnalato che qualora, nel futuro, dovesse insorgere un peggioramento
in nesso di causalità con l’infortunio assicurato – il ricorrente sarebbe
legittimato a domandare all’assicuratore di rivedere la propria posizione, come
peraltro indicato dai medici della Clinica oculistica dell’__________ __________
di __________ (cfr. doc. M10 pag. 12).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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