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Decisione

35.2005.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

35.2005.74

Data decisione, Autorità:

14.09.2005, TCA

Titolo:

Ricorso al TCA contro una decisione formale in ambito LAINF irricevibile.L'assicurata doveva inoltrare opposizione all'assicuratore LAINF.Il TCA infatti può chinarsi solo su decisioni su opposizione che questi deve emanare.Gli atti vanno trasmessi all'assicuratore LAINF per l'esame dell'opposizione.

ASSENZA DI OPPOSIZIONE

IRRICEVIBILITÀ

RICORSO

TRASMISSIONE ATTI

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

art. 32 cpv. 4 OG

Raccomandata

Incarto n.

35.2005.74

dc/gm

Lugano

14 settembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2005

di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 10 agosto

2005 la CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione formale nella quale

ha in particolare rilevato:

" (…)

Valutazione:

Tenuto conto di quanto precede le comunichiamo che, conformemente

all'articolo 2 cifra 1 lettera a dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni (OAINF), i membri della famiglia che collaborano nell'azienda senza

ricevere un salario e non versando contributi AVS non rientrano nell'obbligo

assicurativo.

Ribadiamo inoltre che Lei è dichiarata all'AVS come indipendente.

Per poter beneficiare della copertura assicurativa del contratto

LAINF stipulato dall'__________ presso la nostra Compagnia si doveva includere

nel contratto l'assicurazione facoltativa per la sua persona.

Non essendo stata estesa la garanzia assicurativa anche alla sua

persona, il diritto alle prestazioni contrattuali non sussiste.

La invitiamo quindi a voler prendere nota che un nostro intervento

per l'infortunio avvenuto il 10 febbraio 2004 e per la sua ricaduta non è dato.

Il caso compete integralmente al suo assicuratore malattia che qui

nel contempo è informato.

A nostro scarico le ritorniamo la fattura __________ di __________

del 3 agosto 2005 di Fr. 19.80.

Rimedio giuridico:

Secondo le disposizioni di legge siamo obbligati a rilasciare la

presente comunicazione sotto forma di decisione. In base all'art. 52 LPGA ha la

possibilità di impugnare la presente entro 30 giorni dal suo recapito.

Questa decisione avrà carattere di cosa giudicata se non sarà

contestata, entro tale termine, per iscritto o mediante colloquio personale.

Un'eventuale opposizione, motivata, potrà essere inoltrata presso

la nostra sede regionale per il Ticino oppure direttamente alla Direzione

generale per la Svizzera della "__________", __________, __________, __________."

(doc. A3);

1.2. Contro

questa decisione l'assicurata ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale si è

così espressa:

"

Considerandi

Inoltro ricorso contro la decisione formale

(poiché la stessa è zeppa di incongruenze ai miei danni) rilasciatami il 10

agosto 2005 dall'assicurazione CO 1.

La sottoscritta era gerente stipendiata (vedi

lettera allegata n.1 __________) la copertura LAINF stipulata con la

assicurazione __________, __________ all'apertura dell'__________, l'8.1.2003,

è obbligatoria.

La stessa copertura è passata in seguito

all'assicurazione CO 1 per il tramite del consulente signor __________.

Mio figlio, __________, titolare dell'__________

fino al 14.1.2005 (giorno del fallimento dell'__________) aveva stipulato i

contratti secondo la legge in vigore su consiglio del consulente addetto

dell'assicurazione.

La/Il gerente è l'unica persona obbligata in un

esercizio pubblico (vedi legge esercizi pubblici), non potevo non essere

assicurata."

(cfr. Doc. I);

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

2.3

Nella

presente fattispecie, correttamente la CO 1 ha indicato che contro la

decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione scritta presso

la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).

Il

presente ricorso è dunque irricevibile.

Gli atti

vanno trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata (che

soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA).

In una sentenza dell'8

gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo

dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella

competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;

Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la

giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di

diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente

(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per quel che concerne

l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso

deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)

e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2

OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio

dell'art. 23 LPTCA).

La CO 1 dovrà pronunciare

la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv. 2 LPGA).

Va infine ricordato che

contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un

ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere

inoltrato anche se la Zurigo Assicurazioni non emetterà, situazione

evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine

adeguato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso del 12 settembre

2005 é irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata e

renda una decisione su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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