35.2005.74
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14 settembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
35.2005.74
Data decisione, Autorità:
14.09.2005, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro una decisione formale in ambito LAINF irricevibile.L'assicurata doveva inoltrare opposizione all'assicuratore LAINF.Il TCA infatti può chinarsi solo su decisioni su opposizione che questi deve emanare.Gli atti vanno trasmessi all'assicuratore LAINF per l'esame dell'opposizione.
ASSENZA DI OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 32 cpv. 4 OG
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.74
dc/gm
Lugano
14 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2005
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 10 agosto
2005 la CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione formale nella quale
ha in particolare rilevato:
" (…)
Valutazione:
Tenuto conto di quanto precede le comunichiamo che, conformemente
all'articolo 2 cifra 1 lettera a dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni (OAINF), i membri della famiglia che collaborano nell'azienda senza
ricevere un salario e non versando contributi AVS non rientrano nell'obbligo
assicurativo.
Ribadiamo inoltre che Lei è dichiarata all'AVS come indipendente.
Per poter beneficiare della copertura assicurativa del contratto
LAINF stipulato dall'__________ presso la nostra Compagnia si doveva includere
nel contratto l'assicurazione facoltativa per la sua persona.
Non essendo stata estesa la garanzia assicurativa anche alla sua
persona, il diritto alle prestazioni contrattuali non sussiste.
La invitiamo quindi a voler prendere nota che un nostro intervento
per l'infortunio avvenuto il 10 febbraio 2004 e per la sua ricaduta non è dato.
Il caso compete integralmente al suo assicuratore malattia che qui
nel contempo è informato.
A nostro scarico le ritorniamo la fattura __________ di __________
del 3 agosto 2005 di Fr. 19.80.
Rimedio giuridico:
Secondo le disposizioni di legge siamo obbligati a rilasciare la
presente comunicazione sotto forma di decisione. In base all'art. 52 LPGA ha la
possibilità di impugnare la presente entro 30 giorni dal suo recapito.
Questa decisione avrà carattere di cosa giudicata se non sarà
contestata, entro tale termine, per iscritto o mediante colloquio personale.
Un'eventuale opposizione, motivata, potrà essere inoltrata presso
la nostra sede regionale per il Ticino oppure direttamente alla Direzione
generale per la Svizzera della "__________", __________, __________, __________."
(doc. A3);
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale si è
così espressa:
"
Considerandi
Inoltro ricorso contro la decisione formale
(poiché la stessa è zeppa di incongruenze ai miei danni) rilasciatami il 10
agosto 2005 dall'assicurazione CO 1.
La sottoscritta era gerente stipendiata (vedi
lettera allegata n.1 __________) la copertura LAINF stipulata con la
assicurazione __________, __________ all'apertura dell'__________, l'8.1.2003,
è obbligatoria.
La stessa copertura è passata in seguito
all'assicurazione CO 1 per il tramite del consulente signor __________.
Mio figlio, __________, titolare dell'__________
fino al 14.1.2005 (giorno del fallimento dell'__________) aveva stipulato i
contratti secondo la legge in vigore su consiglio del consulente addetto
dell'assicurazione.
La/Il gerente è l'unica persona obbligata in un
esercizio pubblico (vedi legge esercizi pubblici), non potevo non essere
assicurata."
(cfr. Doc. I);
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3
Nella
presente fattispecie, correttamente la CO 1 ha indicato che contro la
decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione scritta presso
la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata (che
soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA).
In una sentenza dell'8
gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;
Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2
OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 23 LPTCA).
La CO 1 dovrà pronunciare
la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv. 2 LPGA).
Va infine ricordato che
contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un
ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere
inoltrato anche se la Zurigo Assicurazioni non emetterà, situazione
evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine
adeguato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso del 12 settembre
2005 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione dell'assicurata e
renda una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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