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Decisione

35.2005.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 ottobre 2006Italiano87 min

Source ti.ch

Fatti

I. La CO 1 in

data 10.06.2005 ha emesso la querelata decisione su opposizione (Doc. J), con

la quale è stata respinta l'opposizione non essendo data la causalità naturale

fra i disturbi riferiti dall'accusata e l'infortunio del 20.02.2004.

(...)

9.

Nella fattispecie concreta, sono dati i presupposti relativi al nesso di

causalità naturale fra l'evento infortunistico del 20.02.2004 ed il danno alla

salute subito dalla mia mandante. In effetti, deve essere considerato al

riguardo che, senza detto evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o quanto meno non si sarebbe verificato nelle stesse

modalità. Non c'è chi non veda quindi come l'incidente della circolazione

stradale del 20.02.2004 sia la conditio sine qua non sarebbero sorte la

cervicalgia sub-acuta e la reazione depressiva di cui ora soffre l'assicurata e

che le sono state peraltro diagnosticate dallo stesso medico __________ della CO

1 il 27.04.2004.

10. AI

riguardo, si rammenta come le valutazioni mediche del Dr. med. __________ di

data 15.04.2005 hanno permesso di accertare l'esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l'evento e il danno fisico e psichico subito. Egli

infatti conclude:

" In considerazione delle constatazioni fatte dal

neurologo Dr. __________ penso si possa stabilire che i dolori accusati dalla

Signora RI 1 sono conseguenza diretta del trauma accusato nel febbraio 2004,

per cui vi è un chiaro nesso di causalità tra i disturbi e l'infortunio

subito".

11. Ma

vi è di più, deve essere infatti ammesso che l'incidente cui è rimasta vittima

la Signora RI 1 è stato assolutamente imprevisto ed inaspettato, dal momento

che i coniugi __________ attendevano fermi in tutta tranquillità di fronte ad

un incrocio semaforico, quando improvvisamente, l'autovettura in cui si

trovavano è stata con forza urtata da tergo. Se ne deduce che l'assicurata non

era in alcun modo preparata ad affrontare una simile evenienza, che le ha

pertanto lasciato dei traumi indelebili.

12. Occorre

ribadire che, al fine di stabilire l'adeguatezza del nesso causale tra

l'infortunio ed i disturbi psichici successivi, è pur tuttavia indispensabile

che l'amministrazione sia in possesso di documenti particolarmente attendibili

ed espressivi rassegnati da uno specialista in psichiatria. Ove naturalmente le

constatazioni di detto perito consentano da un lato di escludere la presenza di

tendenze rivendicative nell'assicurato e dall'altro, di attribuire

all'infortunio nella catena delle circostanze pre- e post-traumatiche da

apprezzare un peso rilevante, l'adeguatezza del rapporto causale dovrà essere ammessa.

13. Orbene, non

risulta che sia stata mai espletata un'indagine di tal fatta, né che siano

stati presi in considerazione - dai vari medici che si sono occupati della mia

mandante - i disturbi somatici già accusati dall'assicurata nonché l'insorgenza

di dolori cervicali e delle problematiche psichiche. Non da ultimo, a tal

stregua, si rileva come sia oramai principio consolidato quello secondo cui la

depressione sia di per sé da ritenere in nesso di causalità adeguata con

l'infortunio.

In particolar modo, nella resa della

querelata decisione da parte della CO 1, doveva essere tenuto in considerazione

in che misura si fosse potuto sperare in un sensibile miglioramento delle

condizioni psicofisiche dell'assicurata attraverso un'adeguata terapia.

14. Da

quanto sin qui asserito, risulta che nella fattispecie i fatti non sono stati

accertati in modalità chiare ed esaustive. In particolare, mal si comprende la

lapidaria valutazione del Dr. med. __________ del 4.11.2004 (cfr. Doc. E), quale

psichiatra e psicoterapeuta, secondo cui:

" L'ass. non presenta una sintomatologia

psichiatrica con valore di malattia, in particolare, escludiamo una sindrome

post-traumatica da stress come postulato dal medico curante".

15. Non

c'è chi non veda come la conclusione di cui sopra sia in palese antitesi con la

valutazione del 24.03.2005 svolta dal Dr. med. __________, specialista in

Neurologia, (Doc. K), - contattato per il tramite del Dr. med. __________ a

seguito dei differenti e continui disagi neuropsicologici riscontrati alla mia

mandante - secondo cui infatti:

" L'incidente stradale occorso nel febbraio 2004

ha portato da un lato ad un aggravamento della frequenza delle crisi

emicraniche, dall'altro allo sviluppo di cefalee tensive che l'estate scorsa si

erano anche aggravate da una componente medicamentosa".

Giudizio per altro ribadito nel

recente rapporto medico del 5.09.2005 (Doc. L) secondo cui:

" Si tratta di una paziente già ampiamente

indagata nella primavera scorsa per delle cefalee da un lato di origine tensiva,

dall'altro di tipo emicranico senz'aura che presenta una persistenza delle

cefalee sopraccitate, dall'altro ha però mantenuto gli importanti segni di

tendoinserzionite, non solo localizzata agli arti superiori, ma sviluppata

anche in modo diffuso e agli arti inferiori.

L'evoluzione

è molto sfavorevole malgrado il trattamento antidepressivo ad effetto antalgico

centrale che va quindi rivalutato anche in ambito psichiatrico, mentre per la

tendoinserzionite che potrebbe deporre a favore di una fibromialgia s'impone

una valutazione reumatologica".

16. Non

c'è chi non veda quindi come il modo d'agire della CO 1 pecchi di

superficialità e di parzialità, non avendo predisposto alcun dettagliato

accertamento medico circa le problematiche psichiche accusate dalla Signora RI

1, e non avendo tenuto in minima considerazione i rapporti medici allestiti dai

Dr. med. __________ e __________. L'assicuratore infortuni in tal caso non ha

adempiuto con correttezza al proprio compito di svolgere gli accertamenti

medici con obiettività ed imparzialità, per nulla tenendo in conto le

valutazioni neuropsicologiche del Dr. med. __________, neppure mai confutate

per il tramite di un ulteriore rapporto medico.

17. Orbene, visto

che l'assicurata, in seguito all'incidente della circolazione stradale occorso

in data 20.02.2004, non è più stata in grado di svolgere interamente la propria

attività lavorativa, si ritiene, in virtù del principio della verosimiglianza

preponderante, che i disagi psicosomatici della mia mandante siano stati

grandemente alterati, tanto da non permetterle più il raggiungimento di uno

status quo ante.

18. Pertanto,

visto l'aggravamento dello stato di salute della Signora RI 1 intervenuto in

seguito all'evento de quo, si ritiene che senza quest'ultimo ella non avrebbe

molto verosimilmente sofferto le problematiche accusate attualmente e che le

impediscono tutt'oggi di svolgere pienamente la propria attività lavorativa,

con l'evidente frustrazione che ne consegue.

19. Sulla

base di quanto esposto, si contesta dunque la decisione su opposizione emessa

dalla CO 1 in data 10.06.2005, in quanto denegante il riconoscimento di un

nesso di causalità naturale (ed adeguato) fra l'infortunio del 20.02.2004 e il

danno psicofisico attualmente riscontrato. Come già sottolineato, si arguisce

altresì come non siano state assolutamente prese in considerazione, per la resa

della querelata decisione su opposizione, le valutazioni neuropsicologiche

espresse dal Dr. med. __________ in data 24.03.2005.

20. In

considerazione di tutte le ragioni sopra esposte, s'impone chiedere alla CO 1 di

voler disaminare l'insieme delle problematiche fisiche, reumatologiche e

psichiche accusate dalla mia mandante, stabilendo così l'esistenza di un nesso

di causalità naturale (ed adeguato) ai sensi delle precedenti considerazioni in

diritto, l'effettivo grado di menomazione all'integrità fisica e mentale

dell'assicurata, giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF - che ai sensi dell'Allegato 3

all'art. 36 cpv. 2 OAINF corrisponde al 20% in caso di compromissione delle

funzioni psichiche parziali, come la memoria e la capacità di concentrazione -

nonché volti ad assegnare il pedissequo grado d'invalidità a favore della mia

assistita." (Doc. I)

1.4. L’avv. RA 2,

rappresentante dell’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 27

ottobre 2005 l’avv. RA 1 ha trasmesso alcuni documenti e ha chiesto l’allestimento

di una perizia al fine di valutare la gravità del danno alla salute subito

dall’assicurata a seguito dell’incidente della circolazione stradale del

febbraio 2004, come pure le conseguenze sul suo stato di salute subentrate in

un secondo tempo e addebitabili al citato sinistro (cfr. doc. V; N-R).

1.6. Su richiesta

di questa Corte, la parte ricorrente ha inviato il rapporto medico del 16

dicembre 2005 del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e in seguito

le relazioni del 26 settembre 2005, 16 dicembre 2005 e 11 gennaio 2006 del Dr.

med. __________, FMH in reumatologia (cfr. doc. VI, IX, T, XI + bis).

1.7. Il 13 marzo

2006 l’CO 1 ha prodotto una valutazione neurologica del 6 marzo 2006 della Dr.

med. __________ (cfr. doc. XIV + bis), la cui versione in lingua italiana è

stata trasmessa a questa Corte il 24 aprile 2006 (cfr. doc. XIXbis).

1.8. L’avv. RA 1,

il 13 giugno 2006, ha presentato alcune osservazioni in merito

all’apprezzamento della Dr. med. __________ e ha annesso un nuovo rapporto del

31 giugno (recte: maggio) 2006 del Dr. med. __________ (cfr. doc. XXV + bis).

1.9. Pendente

causa il TCA ha interpellato il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, a

proposito della data in cui ha visitato per la prima volta l’assicurata e dei

disturbi da lei manifestati (cfr. doc. XXVI), e i Dr. med. FMH, in neurologia, __________,

__________ e __________, relativamente all’eziologia delle problematiche

lamentate dalla ricorrente a partire dalla fine del mese di dicembre 2004 (cfr.

doc. XXVIII; XXIX; XXX).

Le relative

risposte sono pervenute il 20 giugno 2006, rispettivamente, il 6 luglio, il 10

luglio, con traduzione in lingua italiana del 17 luglio, e il 15 luglio 2006

(cfr. doc. XXVII; XXXI; XXXV; XXXIX; XXXVIII).

1.10. Gli esiti

degli accertamenti appena menzionati sono stati trasmessi alle parti per

osservazioni. Inoltre alle stesse è stata data la possibilità di prendere posizione in merito al nesso di causalità adeguata tra

l’infortunio del febbraio 2004 e i disturbi accusati dall’assicurata (cfr. doc.

XL; XLI).

L’avv. RA

Considerandi

2.

si è espresso al riguardo il 23 agosto 2006, mentre la parte ricorrente il 24

agosto 2006 (cfr. doc. XLII; XLIII).

1.11

Il 13

settembre 2006 l’assicurata, sempre tramite lo Studio legale avv. RA 1, ha

comunicato di riconfermarsi integralmente nel proprio scritto del 24 agosto 2006

(cfr. doc. XLVII).

Nella

medesima data l’avv. RA 2 ha ribadito la posizione dell’assicuratore LAINF

(cfr. doc. XLVI).

1.12

I doc. XLVII

e XLVI sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 2, rispettivamente

all’avv. RA 1 (cfr. doc. XLVIII; XLIX).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’CO 1 fosse o meno legittimato a porre

termine alle proprie prestazioni in relazione ai disturbi lamentati da RI 1 a

far tempo dal 1° gennaio 2005.

2.3

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

La prova

dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita

attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio

assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la

prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona

assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere

se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro

significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05,

consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).

Questi principi sono ancora

stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U

187/04, consid. 1.2.

2.5

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

ap paia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.

consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda

della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in

quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1

Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2

Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3

Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La questione

a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di

origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere

risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto,

da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse

con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4

Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.7

Anche in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,

vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

Nella

giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4

febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.

95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza

di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di

deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle

lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi

evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo

“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale

organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una

relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi

durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

Con la

DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del

tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,

ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e

la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro

clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,

vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc..

Tale

giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =

SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,

inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

Nella

sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni

scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit

funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno

stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici

del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi

tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi

soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione

contro gli infortuni.

Il TFA ha

considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un

infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile

di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura

organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che,

per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é

determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al

"colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura

fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi,

potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la

complessità e la varietà del quadro clinico.

L'Alta

Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto

essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso

causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito

dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia

di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi

all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La

particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto

uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

Se ne

deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla

colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione

della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento

infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista

oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un

effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare,

assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

Posto

che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso

di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si

trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo

organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva

ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare,

per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha,

in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata

ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in

assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio

dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale

lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna

cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

Un

discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,

allorquando le lesioni non possono essere

sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.

consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche

Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der

obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.),

Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

2.8

Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -

qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico

oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della

dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza

di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

" Das

Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen

müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben

gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund

fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann

der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt

gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE

119.

V 340 E. 2b/aa)"

(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).

L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come

delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni

medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV

1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid.

2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).

Per

costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento

diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la

presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di

disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der

Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del

Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

" Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

2.9

Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti

considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è

rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un

trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma

cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366

consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza

del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado

medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363

consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a

tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des

komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich

grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i

disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai

disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici

difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.

47ss. = RAMI 2000 U 397,

p. 327ss.).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato

alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;

STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.

in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in

RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de

développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges

en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.

239seg. (270 nota 75)).

In una

sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha

ulteriormente precisato la propria prassi.

Essa ha,

in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere

effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123

V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera

chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,

un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica

solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento

determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno

giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il TFA ha

così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

" Der Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem

Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an

diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit

dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes

Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V

99.

Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die

Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine

psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz

aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»

unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen

könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.

November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und

F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117

Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach

dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351

die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer

Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das

Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und

überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass

der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein

Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im

Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE

115.

V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,

bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender

zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im

Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten

Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare

Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht

entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder

psychischer Natur bezeichnet werden."

(RAMI succitata, consid. 3a)

D’altro canto, in RAMI

2001.

U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del

nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di

trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi

psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un

tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione

dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in

coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure

un danno alla salute autonomo (secondario):

"

b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf

welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden

Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin

ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine

Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden

Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung

des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a

mit Hinweisen).

Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der

Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer

Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher

Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon

aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein

Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung

praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch

eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang

zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte

Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen

Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die

Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine

schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für

psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen

(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an

den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild

eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines

Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall

nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.

Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob

es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen

Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine

selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind." (RAMI

succitata)

Il TFA ha confermato la sua

giurisprudenza in una recente sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U

462/04:

"

Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu

psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur

Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall

aufgetretenen psychischen Störungen nicht zum typischen, auch depressive

Entwicklungen einschliessenden (BGE 117

V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom

21.

März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,

sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen

(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu

unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV

2001.

Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).

Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit

Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets nach

den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin überprüft,

bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische Unfallfolgen

adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob

beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein

äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht

(Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,

insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.

79.

ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil

R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3)." (STFA succitata,

consid. 1.2)

2.10

Nella

presente fattispecie, il 20 febbraio 2004, RI 1 è rimasta coinvolta in un

incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.

L’assicurata

era seduta al posto del passeggero anteriore in un’automobile __________ alla

cui guida vi era il marito. La vettura, mentre era ferma a un semaforo rosso in

Via __________, è stata tamponata da tergo da un altro veicolo (cfr. doc. 7, 1)

La

ricorrente si è immediatamente recata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________

di __________, dove i sanitari hanno posto la diagnosi di “colpo di frusta

cervicale”. Quale reperto locale essi hanno riscontrato dolore dei processi

spinosi in assenza di deficit neurologici.

I medici

hanno semplicemente consigliato di stare a riposo e l’utilizzo di un collare

(cfr. doc. 3, 13).

Nel

prosieguo l’insorgente è entrata in cura dal Dr. med. __________, FMH in

medicina interna (cfr. doc. 8, 14)

L’assicurata

è stata totalmente inabile al lavoro dalla data del sinistro fino al 22 marzo

2004, allorché ha ripreso la propria attività professionale al 50% (cfr. doc.

3, 16).

In

occasione della visita medica __________ del 24 maggio 2004 il Dr. med. __________,

FMH in chirurgia, ha riscontrato una cervicalgia sub-acuta con dolenza ai

muscoli trapezi come pure ai legamenti supra-/inter-spinosi della colonna

cervicale a livello C1 e C7. La mobilità della stessa era buona. Inoltre

l’assicurata presentava una tendomiosi interscapolare, ma nessuna affezione del

sistema vestibolare.

E’ stata

fissata una ripresa lavorativa come segretaria in misura del 75% dal 1° giugno

2004.

(cfr. doc. 13).

Dal

referto della RM della colonna cervicale del 1° giugno 2006 non risulta

evidenza di lesione ossea, legamentare o discale post-traumatica (cfr. doc.

22).

Il Dr.

med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, medico __________, il 2 luglio

2004.

ha indicato che l’assicurata nel mese di febbraio ha subito un trauma da

frusta della colonna cervicale senza tuttavia interessamento dell’apparato

osseo e capsula legamentare. Nemmeno dal punto di vista neurologico il medico ha

riscontrato evidenti segni di lesione, benché l’assicurata accusasse frequenti

cefalee. Oggettivamente i disturbi sono stati ritenuti di prevalenza muscolare.

La capacità lavorativa è stata valutata del 75% dal 26 luglio 2004 (cfr. doc.

28).

In

effetti la ricorrente il 26 luglio 2004 ha aumentato il grado dell’attività

lavorativa al 75% (cfr. doc. 40).

L’assicurata,

il 13 settembre 2004, su indicazione del medico curante, Dr. med. __________, è

stata visitata dal Dr. med. __________, FMH in neurologia.

Dal

relativo rapporto emerge che :

"

(…)

La sintomatologia attuale

è dominata da una sindrome cervicale a prevalenza inferiore destra, associata a

lieve componente irritativa con possibile lieve componente deficitaria in

corrispondenza del territorio C7-C8 destro.

Abbiamo pure delle cefalee

cronico tensive, associate a sovra-utilizzo di analgesici, con un quadro a

tratti evocatore di un'emicrania cronica.

Gli esami radiologici

della cervicale hanno escluso un'erniazione discale e fratture del rachide.

La sintomatologia si

associa ad un disturbo lieve sul piano neuropsicologico con intolleranza al

rumore, difficoltà al mantenimento prolungato della concentrazione e lieve

irascibilità.

In considerazione

dell'intervallo trascorso, l'assenza di eventi a carattere vascolare, ho

rinunciato a praticare un esame Doppler dei vasi precerebrali, alla ricerca di

un’eventuale sottogiacente dissezione arteriosa.

In assenza di storia

anamnestica di etilismo, coagulopatia, o altra malattia di base, ho rinunciato

a praticare una RM alla ricerca di un eventuale ematoma sottodurale.

PROPOSTE

Come già certificato in

occasione della visita del medico di CO 1 Dr. __________, appare giustificato

riprendere la fisioterapia, sotto responsabilità del medico di famiglia Dr. __________.

Inizierei nuovamente con una terapia passiva a scopo prevalentemente antalgico,

poi solo progressivo aumento verso una fisioterapia attiva.

Consiglio il proseguimento

di una terapia con antidepressivi a scopo antalgico, con Fluctine eventuale

passaggio ad Amitriptilina, medicamento dimostrato più efficace.

In alternativa valutare

eventuali Noradrenergici (Efexor ….).

In considerazione della

presenza di cefalee croniche, associate ad abuso medicamentoso, l'uso di

Effortil come pure di Triptani in forma cronica, deve essere abbandonato.

Continuerei unicamente con

analgesici AINS, eventualmente alternati con Dafalgan, lasciando

successivamente riprendere in riserva del Relpax, ma unicamente con assunzione

massima 1/sett., a dosaggio variabile tra 40 e 80 mg a colpo.

Nel caso in cui con un nuovo

ciclo di fisioterapia non si dovesse assistere ad un netto miglioramento della

sintomatologia cervicale, rivaluterei l'opportunità di un soggiorno stazionario

per esempio a __________, per una rivalutazione e presa a carico

multi-disciplinare.

Se si dovessero confermare

rilevanti difficoltà sul piano neuropsicologico, è indicato un esame

neuropsicologico dettagliato presso una neuropsicologa diplomata con competenza

nel campo." (Doc. __________ 45)

Dal 13

settembre 2004 l’assicurata è stata considerata inabile al lavoro al 50% (cfr.

doc. 52).

Il Dr.

med. __________, il 29 ottobre 2004, dopo avere rivisto la ricorrente, ha

rilevato che dal punto di vista strettamente ortopedico, a distanza di quasi

nove mesi dall’infortunio di distorsione della colonna cervicale, il reperto

oggettivo era decisamente molto blando.

Egli ha,

pertanto, precisato che:

"

(…)

Dal punto di vista sempre

strettamente ortopedico, non vedo il motivo di un'ulteriore inabilità

lavorativa anche in misura parziale. Penso che dopo quasi 9 mesi dall'inizio

della fisioterapia senza aver visto alcun risultato, penso che da ulteriori

trattamenti fisici non ci si possa aspettare un ulteriore cambiamento della

situazione almeno soggettiva.

Del resto anche il

terapista, in occasione di un suo rapporto del 4.6.2004, segnalava una reazione

sovra-dimensionata durante l'esame palpatorio che ha reso difficile il

trattamento con una scarsa compliance nell'esecuzione degli esercizi attivi.

Propongo quindi di

rimanere in attesa del rapporto del dr. __________ che visiterà la paziente in

data 4.11.2004 e successivamente decidere sull'ulteriore procedere.

Nel frattempo la paziente

rimane abile al lavoro nella misura del 60%." (Doc. 55)

Il

consulto dal Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia ha avuto

luogo il 4 novembre 2004.

Egli ha

così valutato lo stato psichico dell’assicurata:

"

(…)

L’ass. non presenta una

sintomatologia psichiatrica con valore di malattia, in particolare, escludiamo

una sindrome post-traumatica da stress come postulato dal medico curante. Non

abbiamo potuto rilevare gli aspetti tipici come i ricordi intrusivi, lo stato

di ottundimento emozionale, il distacco da altre persone e la diminuita

reattività al mondo circostante. Neppure abbiamo riscontrato delle strategie

d'evitamento o segni depressivi. Nel caso presente, a livello di fattori

predisponenti, non ci sono tratti di personalità (ad. es. compulsiva o

astenica) o altre storie precedenti di sindromi nevrotiche.

Escludiamo pure degli

attacchi di panico o ansia episodica parossistica in quanto mancano i segni psicopatologici

tipici ed inconfondibili.

Per una eventuale diagnosi

di sindrome somatoforme da dolore persistente manca, a nostro avviso, il

conflitto emozionale o i problemi psicosociali che quasi sempre si possono

individuare come fattori causali.

Va infine aggiunto che le

cefalee accusate dall'ass. non sono sempre presenti, come abbiamo potuto

constatare ad. es. durante la nostra visita clinica. L'ass. è inoltre in grado

di svolgere, con una certa regolarità, attività complesse e talvolta

impegnative come guidare l'automobile e fare del giardinaggio.

Esigibilità

Da un punto di vista

psichiatrico, non sussistono degli impedimenti oggettivi per una ripresa

completa dell'attività lavorativa come segretaria." (Doc. 56)

L’insorgente,

il 4 novembre 2004, ha informato un ispettore dell’CO 1 di lavorare al 60% e di

non riuscire a rendere in misura maggiore (cfr. doc. 57).

Con

decisione formale del 16 novembre 2004 l’CO 1 ha comunicato all’assicurata di

sospendere ogni prestazione assicurativa a decorrere dal 1° gennaio 2005, in

quanto non erano più presenti postumi del sinistro comportanti una diminuzione

della capacità lavorativa (cfr. doc. 59).

Con il

complemento all’opposizione cautelativa del 17 maggio 2005 l’assicurata,

tramite l’avv. RA 1, ha prodotto due rapporti medici.

Il primo

del 15 aprile 2005, allestito dal Dr. med. __________, FMH medicina generale,

divenuto il medico curante della stessa, indica che i disturbi accusati dalla

ricorrente erano in relazione, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, all’infortunio del 20 febbraio 2004, siccome precedentemente

all’incidente essa presentava solo saltuariamente cefalee premestruali della

durata di circa un giorno. Il medico ha pure precisato che l’insorgente

necessitava ancora di provvedimenti sanitari (medicamenti, fisioterapia) e che

la capacità lavorativa è limitata al 60% (cfr. doc. A).

Dal

secondo rapporto del 24 marzo 2005, redatto dal Dr. med. __________, FMH in neurologia,

all’attenzione del Dr. med. __________, risulta:

"

(…)

Le cefalee accusate da

questa paziente sono secondo la fenomenologia riportata di origine tensiva ed

emicranica senz'aura, mentre non si hanno più elementi sulla base anamnestica

per un'origine medicamentosa aggravante. L'incidente stradale occorso nel

febbraio 2004 ha portato da un lato ad un aggravamento della frequenza delle

crisi emicraniche, dall'altro allo sviluppo di cefalee tensive che l'estate

scorsa si erano anche aggravate da una componente medicamentosa. Vengono poi

lamentati dei dolori a prevalenza cervicale e al cinto scapolare, senza deficit

neurologici all'esame clinico dove si riscontrano unicamente dei segni di

tendoinserzionite localizzata.

Di fronte a questa

situazione oltre che alle usuali regole comportamentali da adottare in caso di

cefalee, ampiamente discusse con la paziente, s'impone da un lato una terapia

medicamentosa antidepressiva ad effetto antalgico centrale, per altro già

proposta anteriormente, dall'altro una terapia analgesica non steroidale al

bisogno, con verifica però di evitarne un abuso. Una fisioterapia dapprima

passiva poi attiva può esser intrapresa dopo alcune settimane di trattamento

della terapia preventiva.

L'approfondimento

anamnestico rivela che la paziente avrebbe assunto del Fluctine solo per poche

settimane, poi sospeso su consiglio medico da parte della CO 1 (i dettagli non

mi sono noti e non ho alcuna documentazione a disposizione).

Considerando che

l'amitriptilina e in particolare il Saroten da te recentemente prescritto, può

portare ad una presa ponderale, da evitare presso questa paziente, mi sono

permesso di prescrivere la ripresa del Fluctine inizialmente basso dosato, poi

a dosi lentamente progressive. Pur in presenza di crisi emicraniche una terapia

preventiva con un beta bloccante va evitata da un lato per la possibilità di

aggravare l'ipotensione arteriosa già presente, dall'altro perché

potenzialmente una tale terapia può accentuare la stanchezza e sviluppare uno

stato depressivo. Appare importante che la paziente possa beneficiare di una

verifica regolare da parte tua sul piano terapeutico. Rimango comunque

volentieri a disposizione per rivedere la paziente in caso di necessità."

(Doc. B allegato a 97)

Il 10

giugno 2005 l’assicuratore LAINF ha confermato il proprio precedente

provvedimento del 16 novembre 2004 (cfr. doc. J).

Con il

ricorso l’assicurata ha prodotto un ulteriore attestato del 24 agosto 2005 del

Dr. med. __________ e una nuova valutazione del 5 settembre 2005 del Dr. med. __________

(cfr. doc. G, L).

Il Dr.

med. __________ ha osservato che l’insorgente presentava cronicamente

importanti dolori con limitazioni funzionali al collo, braccia bilateralmente

associate a crisi acute di cefalee ricorrenti. Inoltre è stato specificato che

l’esame clinico mostrava una mobilità del capo libera ma dolente in tutte le

posizioni, palpazione dolente dei punti occipitali bilateralmente con

contrattura media della muscolatura paravertebrale cervicale (cfr. doc. G).

Dal canto

suo il Dr. med. __________, dopo aver rilevato che l’evoluzione era molto

sfavorevole, ha lasciato al reumatologo il compito di rivedere il tipo di

terapia adeguato (cfr. doc. L).

Il 27

ottobre 2005 la parte ricorrente ha poi inviato l’apprezzamento del 26

settembre 2005 del Dr. med. __________, FMH in reumatologia, da cui emerge che:

"

(…)

I disturbi della paziente

possono essere riconosciuti come espressione di una sindrome da Whiplash cronico

stadio I.

In accordo con il Dr. __________

l'evoluzione verso la cronicità e la tendenza all'estensione dei dolori a tutto

il cinto scapolare e agli arti inferiori così come la presenza di 12/18 punti

di fibromialgia orientano verso lo sviluppo di un disturbo di percezione e

elaborazione del dolore. I criteri di classificazione ACR 1990 per la diagnosi

di fribromialgia non sono formalmente riempiti in assenza di dolori spontanei

generalizzati.

Dal punto di vista

terapeutico, per evitare un'ulteriore evoluzione verso una sindrome del dolore

cronico, occorre a mio avviso lottare il più energicamente possibile contro il

dolore.

Ho discusso con la

paziente di ergonomia e in particolare di un cuscino di tipo pillow e di come

dovrebbe essere il materasso. Ho prescritto una presa a carico di osteopatia

presso il signor __________ di __________.

Per quanto riguarda i

medicamenti, personalmente ritengo che la paziente non sia in alcun modo

depressa. Tenderei allora a ridurre o sostituire il Fluctine con un

antidepressivo triciclico, la cui azione sui dolori e sul sonno è meglio

documentata rispetto agli inibitori della ricattura della cerotonina. Ho

prescritto Durogesic 12.5 mg il cui dosaggio potrà essere progressivamente

aumentato Aulin fino a 2 x 100 mg. Dafalgan 1 g in riserva fino a 4 volte al

girono." (Doc. N)

Dal rapporto

del 16 dicembre 2005 del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, trasmesso a questa Corte il 5 gennaio 2006, si evince che:

"

(…)

La paziente lamenta sostanzialmente

e principalmente di tutta una serie di sintomi collegati all'aspetto fisico con

dolori e limitazioni funzionali al collo e alle braccia associate alle crisi

acute di cefalea ed emicrania da dopo l'incidente.

La paziente nega di aver

mai sofferto di problematiche analoghe prima dell'incidente.

Da un punto di vista

psichico al di là di una lieve deflessione del tono dell'umore ed uno stato

d'ansia abbastanza marcato legato alle conseguenze di un contenzioso con l'assicurazione

infortuni, non vi è molto da segnalare, la problematica è incentrata

soprattutto sulle crisi di mal di testa che rendono improponibile l'attività

lavorativa quando sono presenti e una certa sensazione di non essere presa

troppo sul serio per queste sue lamentele.

Da quando abbiamo iniziato

il trattamento abbiamo sostituito la terapia precedente con fluoxetina 60 mg al

giorno, con Efexor attualmente al dosaggio di 150 mg al giorno che probabilmente

andrà aumentato.

Sostanzialmente quindi la

sintomatologia presentata dalla paziente è una sintomatologia dolorosa cronica

con crisi ricorrenti di cefalee e emicrania dopo l'incidente citato dell'anno

scorso.

Da un punto di vista

psichiatrico penso che si possa ipotizzare un danno celebrale organico lieve,

conseguenza del trauma da iperestensione cervicale e conseguente perdita di

conoscenza breve avvenuto il 20 febbraio 2004.

La paziente alcuni anni

prima (1996) aveva subito un primo episodio di un analogo trauma da

iperestensione cervicale. In quel primo episodio l'evoluzione fu benigna.

Ritengo che la condizione

clinica attuale della paziente sia chiaramente e direttamente in nesso causale

con l'infortunio del 20 febbraio 2004.

Ricordo tra l'altro che la

paziente ha anche subito una notevole perdita di peso come conseguenza degli

eventi stressanti collegati a quell'incidente.

La paziente sta lavorando attualmente

in misura di circa del 60% compatibile con le crisi di emicrania, occupazione

che a mio modo di vedere dovrebbe essere garantita e protetta per evitare di

scivolare verso una cronicizzazione del disturbo." (Doc. T)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile

2005.

nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001.

nella causa C., U 213/01; STFA del

12.

aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa

J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re

C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,

nella causa C. R:,

K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del

17.

gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio

1994.

in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie i certificati medici del 24 ottobre 2005 del Dr. med. __________, del

5.

settembre 2005 del Dr. med. __________, del 26 settembre 2005 del Dr. med. __________

e del 16 dicembre 2005 del Dr. med. __________ sono posteriori all'emissione

della decisione impugnata.

Tuttavia quanto

riscontrato dagli specialisti può permettere di acclarare lo stato di salute

dell’assicurata e l’eziologia dei disturbi, che peraltro non sono cambiati

rispetto al periodo antecedente al giugno 2005.

Pertanto

tali referti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono

suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2

settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.11

Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale constata innanzitutto che i disturbi di cui

soffre l’assicurata alla testa e alla regione cervicale sono stati

approfonditamente indagati dal profilo medico.

Un'attenta

valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente

considerando - permette di affermare che nessuno degli specialisti che hanno

avuto modo, man mano, di interessarsi al caso dell’insorgente, è riuscito ad

oggettivare delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico,

suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata dall’assicurata.

La RM

della colonna cervicale eseguita il 1° giugno 2004 non ha messo in luce alcuna

lesione ossea, legamentare o discale (cfr. doc. 22).

Nemmeno i

neurologi o il reumatologo hanno trovato delle patologie oggettivabili

clinicamente (cfr. doc. 45; B allegato a 97; N).

Il medico

di __________, Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica, in

occasione della visita del 25 giugno 2004, non ha riscontrato interessamento

dell’apparato osseo, né della capsula legamentare. Egli ha precisato che

nemmeno dal punto di vista neurologico vi erano evidenti segni di lesione (cfr.

doc. 28).

Al

riguardo va osservato che il precedente incidente della circolazione subito

dall’assicurata nel mese di aprile 1996, nel quale aveva riportato una sindrome

cervicale, colpo di frusta, si era risolto in modo positivo senza lasciare

postumi già qualche mese dopo il medesimo (cfr. Inc. __________ n.

10.50606.96

).

Per

quanto concerne il preteso danno cerebrale organico lieve menzionato dal Dr. med.

__________, FMH in psichiatria (cfr. doc. T), il TCA osserva che l’assicurata

immediatamente dopo l’infortunio, non presentava deficit neurologici (cfr. doc.

3).

Solamente

nel mese di settembre 2004 il neurologo, Dr. med. __________, ha riscontrato un

disturbo sul piano neuropsicologico, peraltro lieve, con intolleranza al

rumore, difficoltà al mantenimento prolungato della concentrazione e lieve

irascibilità (cfr. doc. 45).

Non

risulta, in ogni caso, che l’assicurata abbia riportato anche una commozione

cerebrale (cfr. doc. 3).

Significativo

è il fatto che l’assicurata non sia stata trattenuta in ospedale, in

osservazione neurologica, quando si è recata presso il Pronto Soccorso il

giorno del sinistro.

Del resto

la ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, in uno scritto al Tribunale

del 13 giugno 2006, ha smentito quanto indicato in alcuni documenti, e meglio

nel formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna

cervicale del 29 marzo 2004 e nel rapporto del 20 giugno 2006 Dr. med. __________

del febbraio 2006 (cfr. doc. XXVII; 7), in relazione a una probabile perdita di

coscienza. Essa ha, infatti, precisato di non essere mai svenuta, bensì di

avere visto nero per due o tre secondi e di essersi quindi trovata in quel breve

lasso di tempo in uno stato confusionale (cfr. doc. XXV).

Ciò si

evince, d’altronde, già dal rapporto del 13 settembre 2004 del Dr. med. __________,

il quale ha evidenziato che l’assicurata non ha presentato contusioni al capo e

non avrebbe perso conoscenza (cfr. doc. 45).

Pertanto

può essere ammesso, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico

del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che

l’incidente stradale del febbraio 2004 non ha comportato per la ricorrente una

lesione cerebrale, neppure lieve, alla quale fare risalire i dolori da essa

denunciati.

Il TCA si

trova, conseguentemente, confrontato a un caso in cui i disturbi avvertiti

dalla ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul

piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere

sfavorevole all’interessata, nella misura in cui, non essendo stata

individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice

delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere

l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento

traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003

nella causa B., inc. n. 35.2002.4, la STCA del 28 luglio 2003 nella causa

T.-K., inc. n. 35.2003.26, la STCA del 13 settembre 2001 nella causa C., inc.

n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01,

del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA

con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D.,

inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10;

cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach

derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt

insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la

sottolineatura è del redattore).

In

conclusione, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della probabilità preponderante, che l’insorgente, in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell’CO

1, non presentava più alcuna sequela organica

oggettivabile dell'infortunio del 20 febbraio 2004.

Riguardo

al richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. V),

questa Corte ritiene che tale atto istruttorio non apporterebbe dei nuovi (e

rilevanti) elementi di valutazione.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

È

peraltro importante segnalare che il semplice fatto di essere apparso dopo un

infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato

da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

2.12

Dalle

carte processuali si evince che l’incidente stradale occorso all’assicurata nel

mese di febbraio 2004 ha interessato il rachide cervicale.

In particolare nel

certificato medico LAINF del 9 marzo 2004 redatto dal Servizio di Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ dove l’assicurata si è recata

immediatamente dopo il sinistro, quale diagnosi, è stato indicato “colpo di

frusta cervicale” (cfr. doc. 3).

La stessa valutazione

emerge dal rapporto della visita medica __________ del 25 giugno 2004, in cui

il Dr. med. __________ ha specificato che l’interessata ha subito un trauma da

frusta della colonna cervicale (cfr. doc. 28).

Anche il Dr. med. __________,

neurologo, il 13 settembre 2004, ha evidenziato che la ricorrente il 20

febbraio 2004 è stata vittima di un trauma cervicale a meccanismo di colpo di

frusta (cfr. doc. 45).

In proposito va rilevato

che in ogni caso l’Istituto assicuratore resistente ha riconosciuto che

l’insorgente nel mese di febbraio 2004 ha subito un infortunio del tipo colpo

di frusta (cfr. doc. J).

E’ utile

poi ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S.

(cfr. consid. 2.7.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo

ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.11.), quando

si è in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per

quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2).

In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta”

non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere

a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro

rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

Sulla

base degli atti medici si può ammettere che la ricorrente sia rimasta vittima

di un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale.

Del

resto, l'assicurata ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento

classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un

tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA del 14 ottobre 2002 nella causa

M., U 83/02, consid. 3.1, nonché E. Murer,

Distorsionstrauma-HWS ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt

Schleuderkurs, in SVG-Tagung 2002, Friborgo 2002, p. 2).

Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i

principi elaborati dalla nostra Corte federale in questo specifico ambito.

Secondo

l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile

qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e

l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto

da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa,

vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.).

In una

sentenza del 23 novembre 2004 nella causa B., U 109/04, l'Alta Corte ad esempio

ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un

assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con

conseguente trauma d'accelerazione, aveva tutt’al più lamentato, entro il

termine di latenza massimo di 72 ore dal sinistro, forti dolori occipitali con

irradiazioni alla regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro

e al petto sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:

"

Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen)

Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital

X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben

und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der

Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei

und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden"

seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals

Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte

leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in

Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit

Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse

Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit,

rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression,

Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind

dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem

Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals

im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik

R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem

Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie

der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne

weiteres bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b)."

In

questo stesso senso, cfr. la STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03,

consid. 2.3, riguardante un assicurato, la cui autovettura era stata tamponata,

che nei trenta minuti successivi al sinistro aveva accusato unicamente dei

dolori alla nuca e alla testa.

L’Alta Corte, in una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05, ha confermato che i

disturbi a livello della nuca o del rachide cervicale devono apparire nello

spazio di 72 ore al massimo dall’evento infortunistico.

In una

sentenza del 6 giugno 2006 nella causa P., U 12/06, il TFA ha ammesso la

presenza del quadro tipico dei disturbi nel caso di un assicurato che, a

seguito di un incidente della circolazione, aveva subito una distorsione della

colonna cervicale, in quanto entro breve tempo erano subentrati dolori alla

testa, nonché alla zona cervicale che era anche limitatamente mobile.

La nostra

Massima Istanza ha, altresì, precisato che altri reperti, come depressione o

deficit neuropsicologici possono, invece, manifestarsi con un certo ritardo.

In concreto, attentamente

vagliata la documentazione medica, va ritenuto che l’assicurata immediatamente dopo

il sinistro, o comunque entro le 72 ore dallo stesso, ha presentato, almeno in

parte, il quadro tipico dei disturbi di un trauma d’accelerazione cervicale

caratterizzato da disturbi multipli, contrariamente a quanto sostiene l’CO 1

(cfr. doc. J).

Infatti dal certificato

medico allestito dai medici del Pronto Soccorso che hanno visitato la

ricorrente subito dopo l’evento traumatico risulta, quale sintomo del colpo di

frusta cervicale, “dolore processi spinosi” in assenza di deficit

neurologici (cfr. doc. 3).

Inoltre il Dr. med. __________,

allora curante dell’assicurata, il 26 febbraio 2004 ha attestato che la

medesima inizialmente è stata vista all’Ospedale __________ di __________ e susseguentemente

si è presentata alla sua consultazione per importanti cervicalgie e nausea con

cefalee; allo status si poteva evidenziare una distanza mento-sterno di 17-2-0

cm con una rotazione verso destra di 80°, verso sinistra di 40°, la

lateroflessione destra era di 20° e sinistra di 35°, dolori riproducibili alla

palpazione laterocervicale e cerviconucale e irradianti verso le spalle. Netta

contrattura del muscolo trapezio dalle due parti. In seguito l’insorgente ha

lamentato manifestazioni molto importanti di nausea, cefalee, crisi di panico

qualora sottoposta a stress (cfr. doc. 8).

Interpellato in proposito

da questa Corte (cfr. doc. XXVI), il Dr. med. __________, il 20 giugno 2006, ha

precisato di avere visitato l’assicurata, per la prima volta dopo l’infortunio

occorso venerdì 20 febbraio 2004 alle ore 7:30 (cfr. doc. 1), lunedì 23 febbraio

2004.

alle ore 8:00.

Inoltre, riguardo alla

sintomatologia accusata, egli ha rilevato:

" (…)

Si è lamentata subito di dolori cervicali

soprattutto a sinistra, in misura forte. Dopo 24 ore i dolori hanno irradiato

verso le spalle e gli arti superiori. Pure subito dopo l'incidente ha avuto dei

capogiri e nausee. Durante questa prima visita ho riscontrato una paziente in

buono stato generale ma con dei chiari segni (diminuzione della mobilità della

colonna cervicale, associata a dolori, così come contratture del muscolo

trapezio dalle due parti) compatibili con un trauma cervico-craniale da

accelerazione/decelerazione." (Doc. XXVII)

I dolori alla testa e

cervicali, nonché la limitazione nei movimenti e la nausea sono apparsi,

dunque, entro le 72 ore dal sinistro che ha avuto luogo venerdì 20 febbraio

2004.

alle ore 7:30, visto che l’assicurata si è recata dal proprio medico

curante lunedì 23 febbraio 2004 alle ore 8:00.

Il Dr. med. __________,

FMH in neurologia, il 13 settembre 2004, in relazione alla visita della

ricorrente dell’8 settembre 2004, ha indicato che, oltre alla sindrome

cervicale e alle cefalee, si associava un disturbo lieve sul piano

neuropsicologico con intolleranza al rumore, difficoltà al mantenimento

prolungato della concentrazione e lieve irascibilità (cfr. doc. 45).

Nel mese di ottobre 2004,

poi, l’assicurata accusava principalmente cefalee, debolezza e mancanza di

concentrazione, nonché dolore a livello della colonna cervicale che si irradiava

alla testa (cfr. doc. 55).

Alla chiusura del caso

essa lamentava soprattutto cefalee e dolori cervicali (cfr. doc. A e B allegati

a doc. 97).

Tali disturbi erano

presenti anche al momento dell’emanazione della decisione su opposizione e in

seguito (cfr. doc. N; L; T).

2.13

Il fatto che

l'assicurata abbia accusato un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale,

nonché la constatazione dell'esistenza di un quadro tipico dei disturbi

caratterizzato da una loro accumulazione, non comporta ipso facto il

riconoscimento della causalità naturale. In effetti, in ossequio alla

giurisprudenza federale, è ancora necessario che la presenza di un nesso di

causalità naturale fra l'infortunio e i molteplici persistenti disturbi

accusati dall'assicurato, venga dimostrata, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, attraverso degli affidabili pareri specialistici

(cfr. DTF 119 V 335, consid. 2b/aa e bb).

Nel caso di specie il Dr.

med. __________, nuovo medico curante dell’assicurata, il 15 aprile 2005 ha

indicato che i dolori accusati dall’assicurata sono conseguenza diretta del

trauma del febbraio 2004, in riferimento alle constatazioni fatte dal Dr. med. __________,

neurologo, nel mese di marzo 2005 (cfr. doc. A allegato a doc. 97).

Quest’ultimo ha, in

particolare, rilevato che la frequenza delle cefalee, che prima dell’incidente

si limitavano alla durata di un giorno al mese nel periodo premestruale, si è

aggravata diventando giornaliera (cfr. doc. B, allegato a doc. 97).

Il Dr. med. __________,

reumatologo, che ha visitato l’insorgente nei mesi di settembre, novembre e

dicembre 2005, nel mese di gennaio 2006, ha dichiarato di avere utilizzato

nella valutazione dei disturbi della ricorrente il termine di sindrome da

Whiplash cronico stadio I, poiché ritiene che il legame causale tra gli stessi

e l’infortunio del febbraio 2004 sia da probabile a molto probabile (cfr. doc.

XIbis).

L’CO 1, per contro, ha

negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra le problematiche accusate

dall’insorgente e il sinistro del 2004 (cfr. doc. J).

Questa Corte, al fine di

chiarire l’eziologia dei disturbi lamentati dall’assicurata, ha posto alcuni

quesiti ai neurologi, Dr. med. __________, __________ e __________ (cfr. doc.

XXVIII; XXIX; XXX).

Il Dr. med. __________, il

6.

luglio 2006, ha affermato:

" (…)

Secondo la documentazione a vostra

disposizione il Dr. __________ visitando l'assicurata tre giorni dopo l'infortunio

avrebbe affermato che al momento dell'incidente la paziente riportava la

presenza di una perdita di conoscenza di qualche secondo, amnesia di qualche

secondo, preceduta da velo davanti agli occhi in seguito dolori cervicali

soprattutto a sinistra, il giorno seguente irradianti alle spalle e agli arti

superiori, subito dopo l'incidente la paziente avrebbe presentato capogiri e

nausee, che clinicamente sarebbe osservato alla diminuzione della mobilità

della colonna cervicale, associata a dolori così come contratture del muscolo

trapezio delle due parti: questi segni sono a mio avviso compatibili con un

trauma cercico-craniale da accelerazione/decelerazione.

Lo stesso trauma ha prodotto

un'esacerbazione delle cefalee tensive e di tipo emicranico senz'aura ancora

presenti alla mia consultazione alcuni mesi più tardi. È ben noto che un trauma

simile non solo può scatenare, ma addirittura portare ad un'esacerbazione di

cefalee già precedentemente presenti, sia di tipo tensivo che emicranico.

L'evoluzione risulta poi variabile, in genere con miglioramento dopo alcuni

mesi, a volte però persistenti anche per più tempo. In quest'ultimo caso vanno

allora discussi altri fattori extrainfortunistici che possono influire

negativamente l'evoluzione.

Sulla base quindi di queste premesse posso

al momento concludere che i disturbi lamentati dall'assicurata durante le mie

consultazioni, l'ultima delle quali in data 5.9.2005 presentano un nesso di

causalità naturale preponderante con l'infortunio del 20.2.2004. Tuttavia in

approfondimento delle ragioni che hanno portato ad un decorso sfavorevole con

persistenza apparentemente ancora a tutt'oggi dei disturbi lamentati può essere

effettuato nell'ambito di una visita peritale." (Doc. XXXI)

Dal rapporto del 10 luglio

2006.

della Dr. med. __________, tradotto il 17 luglio 2006, la quale si era già

espressa in merito alla fattispecie con valutazione del 6 marzo 2006 (cfr. doc.

XIV; XIXbis), emerge che:

" (…)

Dai documenti a nostra disposizione si deve

ritenere che la collisione a tergo non ha comportato nessuna perdita certa di

conoscenza e ciò giustifica la summenzionata classificazione. Il decorso dei

disturbi è documentato nel dossier: libera mobilità della colonna vertebrale

dopo sette mesi, mal di testa che già preesistevano e che, sotto uso di

antalgici, si accentuavano in modo intercorrente. L'eventualità di un disturbo

neuropsicologico aveva potuto essere esplicitamente esclusa.

La CO 1 ha poi voluto chiudere il caso per

il 31.12.2004. Precisamente da questo momento sono stati avanzati nuovi lamenti

e un nuovo team di medici se ne è occupato. Questi colleghi non avevano a

disposizione i risultati dei precedenti esami e hanno basato le loro

valutazioni principalmente sulle dichiarazioni dell'assicurata. Questo fatto ha

portato a considerevoli discrepanze rispetto alle precedenti constatazioni e

alle loro interpretazioni (vedi le proposte terapeutiche). Da questo momento si

è parlato di mal di testa verosimilmente di tipo emicranico (ma dei mal di

tesa esistevano già prima dell'incidente). Poi sono stati verbalizzati deficit

neuropsicologici e lamenti di tipo reumatologico.

I disturbi lamentati a partire da dicembre

2004.

non possono essere spiegati dal trauma. Da una parte perché sono apparsi

con una latenza di alcuni mesi dopo il trauma di accelerazione e d'altronde

perché nel loro insieme rappresentano una trasformazione, un mutamento dei

sintomi. Quanto ai disturbi neuropsicologici addotti dal Dr. __________: questi

non sono mai stati obiettivabili. Anche per quanto concerne la velocità

dell'impatto della collisione, la perdita di conoscenza, ecc. questo collega è

partito da false premesse.

Con ciò rispondo come segue alla domanda da

Lei postami:

I disturbi lamentati dopo dicembre 2004

sono tutt'al più possibili sequele dell'incidente della circolazione del

20.02.2004

" (Doc. XXXIX)

Il 15 luglio 2006 il Dr.

med. __________, che aveva visitato l’assicurata l’8 settembre 2004, ha

rilevato:

" (…)

La sintomatologia prevalentemente era focalizzata

in sede cervicale, si sarebbe progressivamente accentuata nei giorni seguenti e

non sarebbe stata influenzata in modo favorevole dalla fisioterapia proposta

alla prima visita di __________ del medico CO 1.

Quali sintomi collaterali ricordo ancora

un'intolleranza al rumore, alla luce, difficoltà di concentrazione, bassa

tolleranza agli stimoli in genere, e isolate manifestazioni visive (fosfeni con

diffuso annebbiamento della vista), ma senza ulteriori segni a sostegno di una

consistente aura emicranica.

Con l'aumento delle attività (ripresa parziale

dell'attività professionale) vi fu nonostante un ricorrente e abbondante

utilizzo d'analgesici una successiva intensificazione delle cefalee come usuale

dopo un trauma.

In occasione della mia visita ho ritenuto un

quadro clinico coerente, i sintomi evocati dalla paziente mi erano apparsi

sinceri e credibili.

Nella mia valutazione, concludevo ritenendo la

diagnosi di un trauma cervicale a meccanismo colpo di frusta (recidiva),

dominata sul piano clinico da sintomi cervicali, con lievi disturbi

radicolari al braccio destro, in corrispondenza del territorio C7­C8 a

carattere prevalentemente irritativo.

DIAGNOSI ritenute:

o Trauma cervicale a meccanismo colpo di frusta

o Cefalee croniche post-traumatiche dopo trauma

cervicale a colpo di

frusta

(codice 5.4. Lega internazionale Cefalee, II rev.

2004-ICHD II)

Posso ora rispondere ai tre quesiti:

1.

Lei è stato

ulteriormente consultato dall'assicurata (voglia per cortesia indicare le date

precise delle eventuali visite)?

Risposta: no.

2.

Condivide o

meno le conclusioni dell'CO 1? Voglia per favore motivare la sua risposta

Risposta:

- Non posso condividere le affermazioni della CO

1.

citate nella lettera, con le

quali si presuppone l'assenza di un quadro tipico per un trauma d'accelerazione

cervicale.

Ricordo quanto già sopra citato che nel rapporto

della visita medica __________, redatto dal medico __________ sostituto Dr. __________,

viene scritto:

... subisce un colpo di frusta della colonna

cervicale.

Nei documenti esposti dal medico di famiglia Dr. __________,

così come nel mio rapporto del 13.9.2004, furono descritti i sintomi che

caratterizzano il quadro tipico di una lesione da colpo di frusta, in

particolare abbiamo trauma adeguato, probabilmente grado II ev. III, con

evidente stordimento, insorgenza di diffusi mal di testa, nausea, vertigini, disturbi

della concentrazione, facile stanchezza, disturbi visivi, irritabilità,

labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.

(Schnieder, Annoni, Dvorak, Ettlin,

Gütling et all, Schweiz Aerztezeittung

2000;81:2218)

L'assenza di dimostrate lesioni a carattere

osteoarticolari o midollari all'esame di RM, non risulta essere elemento

necessario per la diagnosi di un trauma di grado lieve o medio, ma riscontro

presente unicamente al grado IV, della classificazione della Quebec Task Force

(QTF).

3.

Più

precisamente, tra i disturbi lamentati dall'assicurata alla fine del mese di

dicembre 2004 e l'infortunio del 20.2.2004, esiste perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale oppure no?

Per quali ragioni?

Risposta: la mia

valutazione si rifà all'esame del 8.9.2004. In occasione della mia unica

visita, i riscontri all'esame neurologico, i disturbi lamentati

dall'assicurata, apparivano perlomeno secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, consecutivi all'infortunio del 20.2.2004.

Sulla base dei riscontri della visita, non ho

motivo di dubitare, e confermo la mia convinzione dell'esistenza di un nesso di

causalità naturale, tra i disturbi lamentati dell'assicurata e l'incidente

della circolazione del 20.2.2004.

Mi permetto ancora di citare per quanto si

attiene al mal di testa (cefalea), una recente pubblicazione, studio

retrospettivo di 191 casi di cefalee croniche dopo trauma d'accelerazione della

colonna cervicale analizzate nell'ambito di valutazioni peritali dal Prof. Dr. med. Marco Mumenthaler, già

direttore e primario del servizio di neurologia dell'università di Berna ed

indiscusso perito nel campo, pubblicata nell'archivio Svizzero di Neurologia e

Psichiatria, no. 4; 2006, dove ha descritto sia una lunga persistenza dei sintomi,

quanto le forme più frequenti riscontrate." (Doc. XXXVIII)

Questa

Corte ritiene di potere fare proprie le conclusioni a cui sono pervenuti i Dr.

med. __________ e __________.

Infatti,

i loro referti non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti

posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuta, ad una

valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U 133, p. 311ss.

consid. 1b): in particolare, gli esperti hanno espresso il loro apprezzamento

in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame

approfondito del caso.

Le

stesse, come visto, sono poi supportate dal parere dello specialista Dr. med. __________

(cfr. doc. XIbis).

D’altro

canto, le valutazioni dei medici appena citati non sono messe in dubbio

dall’apprezzamento della Dr. med. __________.

Essa,

infatti, parte dalla premessa errata che l’assicurata a decorrere dal mese di

dicembre 2004, allorché il caso è stato chiuso, ha lamentato disturbi

differenti rispetto al periodo precedente, corrispondenti a una trasformazione,

a un mutamento dei sintomi antecedenti.

Al

contrario le problematiche principali presentate dall’insorgente sono sempre le

medesime, ossia le cefalee e i dolori cervicali (cfr. doc. 55; 56; doc. A e B

allegati a doc. 97; L; N).

Il Dr.

med. __________, poi, a differenza di quanto asserito dalla Dr. med. __________,

aveva già visitato l’assicurata precedentemente alla chiusura del caso, e

meglio l’8 settembre 2004 (cfr. doc. 45).

Inoltre

la Dr. med. __________ non ha comunque sostenuto l’estinzione del nesso di

causalità secondo il grado di verosimiglianza preponderante, affermando invece

che i disturbi lamentati dopo il dicembre 2004 sono tutt’al più possibili

sequele dell’incidente del febbraio 2004 (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12

gennaio 2006 nella causa D., U 187/04, consid. 3.2.).

In esito

ai considerandi che precedono, occorre ritenere dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.11.), che l'assicurata soffre ancora di

disturbi in relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del 20

febbraio 2004.

2.14

L'esistenza

di un rapporto di causalità naturale non è in ogni caso sufficiente per

impegnare la responsabilità dell'CO 1 oltre il 31 dicembre 2004.

In

effetti, si tratta ancora di esaminare l’adeguatezza del legame causale

fra i disturbi di cui è portatrice la ricorrente e l'infortunio assicurato.

Il TFA ha

stabilito che se nella procedura amministrativa e nella procedura di ricorso cantonale

era contestato solo il nesso causale naturale, il tribunale cantonale è tenuto

a dare alle parti la possibilità di prendere posizione, se intende valutare le

condizioni di diritto del nesso casuale adeguato. In caso di omissione da parte

del tribunale cantonale, sussiste una grave violazione del diritto di essere

sentito che non può essere sanata nella procedura di ultima istanza (cfr. STFA

del 24 maggio 2005 nella causa A., U 53/05, pubblicata in RAMI 2005 U 558 pag.

391seg.).

Questa Corte, conformemente

alla giurisprudenza federale, pendente causa ha dato alle parti l’opportunità

di esprimersi riguardo alla causalità adeguata fra il sinistro del febbraio

2004.

e i disturbi accusati dall’assicurata (cfr. doc. XL; XLI).

Le parti

hanno formulato le proprie osservazioni il 23 agosto, rispettivamente il 24

agosto 2006 (cfr. doc. XLII; XLIII).

L’esame

del nesso di causalità adeguata va eseguito alla luce dei principi elaborati

dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 359 segg. relativa agli infortuni

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale senza prova di un deficit

funzionale organico.

In

concreto non entra in considerazione l’esame dell’eventuale applicabilità della

giurisprudenza sviluppata dall’Alta Corte in materia di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (cfr. DTF 115 V 133 segg.), invece dei

principi elaborati dal TFA per i traumi del tipo “colpo di frusta” (cfr. DTF

117.

V 359segg.), qualora i disturbi fisici abbiano giocato un ruolo assai

secondario e siano stati relegati in secondo piano rispetto alla problematica

psichica che ha predominato in maniera chiara già immediatamente dopo l’infortunio

e per tutta la fase dell’evoluzione fino alla decisione impugnata (cfr. consid.

2.9

e STFA del 23 gennaio 2004 nella causa U. U 59/03) oppure nel caso in cui

i disturbi psichici rappresentino un danno alla salute autonomo, secondario

(cfr. consid. 2.9.).

In

effetti, in casu, l’insorgente non ha mai presentato una sintomatologia psichiatrica

con valore di malattia (al riguardo cfr. doc. 56: rapporto del 4 novembre 2004

del Dr. med. __________, dove in particolare è stata esclusa una sindrome

post-traumatica da stress, come pure segni depressivi e una sindrome

somatoforme da dolore; doc. T: valutazione del 16 dicembre 2005 del Dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale si è limitato a constatare una

lieve flessione del tono dell’umore e uno stato abbastanza marcato d’ansia

legato alle conseguenze del contenzioso con l’assicurazione infortuni; doc.

XXVbis: rapporto del 31 maggio 2006 del Dr. med. __________ in cui ha affermato

di concordare con l’apprezzamento del Dr. med. __________ nel senso che non si

è confrontati con una problematica psichiatrica).

2.15

Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso alla ricorrente.

La

dinamica del sinistro del 20 febbraio 2004 e le lesioni riportate sono già

state esposte al consid. 2.10.

Tutto ben

considerato, secondo il TCA il citato evento traumatico va classificato fra gli

infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti, conformemente ad una ormai consolidata prassi federale

(cfr. STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im

mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen

anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in

der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen

qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U

339/01)" - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, STFA del 21

giugno 1999 nella causa E., U 128/98, consid. 3 e

riferimenti; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten

Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma der HWS: Leitsätze, Kasuistik und

Tendenzen, in SZS 2001, p. 431ss.).

A titolo di raffronto va segnalato che tanto la Corte federale, quanto

questo Tribunale, nel passato, hanno classificato fra gli infortuni di grado

medio all'interno della categoria media incidenti della circolazione più gravi

rispetto a quello ora sub judice, e meglio:

-

STFA del 31 marzo 1994 nella causa M. St., U 119/91, concernente un

incidente della circolazione in cui l’automobile dell’assicurato, a seguito di

un tamponamento, è uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si è

girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;

- STFA

del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95, riguardante un incidente in cui

l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata è uscita di strada, è salita

su di una scarpata e si è rovesciata sul tetto;

- STFA

del 19 febbraio 1999 nella causa D., U 115/98, concernente un incidente

della circolazione stradale in cui l'autovettura sulla quale si trovava

l'assicurato è uscita di strada, si è capovolta tre o quattro volte ed ha

terminato la propria corsa ad una distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha

riportato diverse ferite lacero-contuse al volto, al naso ed alla regione della

gola, nonché la frattura aperta della mascella

inferiore e la frattura della testa della mascella a sinistra;

- STCA

del 17 aprile 2001 nella causa G., inc. n. 35.1999.135, concernente un

incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale

Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una

manovra di sorpasso ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la

vettura che stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata

sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato

bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A

questo punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale,

sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il

guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti,

sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri

con amnesia pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a

livello del rachide cervicale e della spalla destra;

- STCA

del 2 ottobre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.95, riguardante un

incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di

Pesaro (I), in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurata,

all'imbocco di una galleria, ha cominciato a sbandare verso sinistra. L'auto si

è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a sinistra.

Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria, veniva

ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete della

galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e cozzava

di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra volta a

destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte della

galleria. A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura

diafisaria distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del

nervo radiale destro con aprassia da compressione;

- STCA

del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15 - confermata dal TFA

con giudizio del 12 febbraio 2003, U 170/02 - concernente un incidente della

circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del proprio

veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente

contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Esso ha

lamentato una commotio cerebri, una contusione al fianco, una leggera

contusione al rene destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola

laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro.

- STCA

del 5 aprile 2004 nella causa P., inc. 35.2003.39 - confermata dal TFA con

giudizio del 13 aprile 2006, U 162/04 - relativa a un incidente stradale in cui

l’automobile di un’assicurata è stata tamponata da tergo e susseguentemente è

entrata in collisione frontale con una vettura che procedeva in senso

contrario. Essa ha riportato un trauma discorsivo al rachide cervicale e

lombare, contusione all’emitorace destro e lesione dentaria.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.9.; 2.6.3.).

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

Al

riguardo va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità

in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere

operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr.

consid. 2.9.).

L’incidente

della circolazione stradale del 20 febbraio 2004 non si è svolto secondo

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

In

proposito occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 pag. 203 il

TFA nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un

pneumatico ad una velocità di circa 95km/h, si era capovolta in autostrada ed

era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro

da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere

particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.

La

ricorrente non ha riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari.

Infatti

la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla colonna cervicale oppure di un

meccanismo equivalente non è sufficiente per ritenere adempiuto questo

criterio, bensì è necessaria la presenza, per anni, di diversi disturbi di una

certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo

colpo di frusta o di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi,

come una posizione del corpo sfavorevole (cfr. SZS 2001 pag. 448-449; STFA del

25.

ottobre 2004 nella causa S., U 137/04).

Il TFA

ha, ad esempio, negato tale criterio nella STFA del 4 settembre 2003 nella

causa D., U 371/02, relativa a un’assicurata che, a seguito di un tamponamento

subito dall’auto che stava guidando, ha riportato un trauma distorsivo della

colonna cervicale. Essa, in effetti, non ha assunto posizioni particolari al

momento dell’incidente, né ha presentato, per lungo tempo, diversi disturbi di

una certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico. Questo criterio nemmeno

è stato riconosciuto nella STFA del 6 febbraio 2000 nella causa T., U 61/00,

concernente il caso di un’assicurata che al momento del tamponamento subito

dalla sua vettura, da cui ha riportato un trauma d’accelerazione al rachide

cervicale, aveva sì la testa girata verso destra, ma non l’intera parte

superiore del corpo.

L’Alta

Corte ha, invece, ritenuto ossequiata la condizione delle lesioni gravi o con

particolari caratteristiche nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 297 pag.

243, poiché la passeggera dell’automobile coinvolta nell’incidente, al momento

della collisione da tergo, stava guardando fuori attraverso il tettuccio

apribile. A causa di questa particolare postura il colpo di frusta subito ha,

in effetti, comportato delle complicazioni.

Anche

nella STFA dell’8 settembre 2000 nella causa S., U 307/99, il TFA ha deciso che

tale criterio era realizzato, in quanto un’assicurata che aveva subito un colpo

di frusta a seguito della collisione laterale tra la sua auto e un altro

veicolo, per diversi anni e senza mutamenti di rilievo, ha sofferto di disturbi

multipli rientranti nel quadro clinico tipico con gravi ripercussioni, e meglio

problemi di concentrazione, facilità a stancarsi, smemoratezza, rumori nelle

orecchie, vertigini, disturbi visivi, insensibilità nelle dita e nella gamba

destra, forti dolori alla nuca e al braccio destro.

In una

sentenza del 23 febbraio 2005 nella causa B., U 56/04, il TFA ha ammesso questo

criterio, in quanto un’assicurata vittima di un colpo di frusta a seguito di

una collisione frontale nel 2000 ha sofferto di dolori alla testa, al collo,

alle spalle con una mobilità limitata e una diminuita sensibilità nelle dita e

vertigini. Al momento della sentenza federale essa accusava ancora disturbi al

collo e alle spalle, forti mal di testa, nonché sonno agitato, stanchezza,

irregolarità vegetativa, leggeri disturbi neuropsicologici. Lo stato psichico è

stato oggetto di episodi depressivi e poi si è normalizzato.

In concreto

la posizione assunta dall’assicurata al momento dell’evento traumatico non era

particolare, né essa ha presentato cumulativamente diversi disturbi del quadro

clinico tipico di un trauma d’accelerazione comportanti delle gravi

ripercussioni.

La durata

della cura medica non appare come anormalmente lunga. Dagli atti di causa

emerge che l'insorgente, durante il periodo febbraio 2004 – marzo 2006, quando

ha interrotto l’assunzione di medicamenti a seguito del suo stato di gravidanza

(cfr. doc. XXVbis), è in particolare stata sottoposta ad almeno quattro cicli

di fisioterapia, anche presso le terme di __________, e a una cura farmacologica

(cfr. doc. 2, 9, 11, 13, 29, 36, 38, 45, 50, B allegato a doc. 97, 99, N, XIbis).

Al

riguardo, va rilevato che, in una sentenza del 30 maggio 2003 nella causa H., U

353/02 e U 354/02, al consid. 3.3, il TFA ha stabilito che la necessità di cure

durante un lasso di tempo di 2/3 anni dopo un trauma d'accelerazione al rachide

cervicale, è da ritenere del tutto consueta.

Ciò è

stato ribadito in una sentenza del 23 maggio 2006 nella causa O., U 5/06,

consid. 4.2.

Dalle

carte processuali non risulta neppure che l'assicurata sarebbe rimasta vittima

di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

Il

decorso della cura non può, poi, essere qualificato come sfavorevole.

In merito

è utile rilevare che per decorso sfavorevole si intende che nel corso della

guarigione sono intervenute delle difficoltà (cfr. J.-M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, n. 39 pag. 17).

In casu

non sono apparse difficoltà particolari.

Inoltre

non sono intervenute rilevanti complicazioni.

Del resto

la ricorrente è stata in grado di riprendere l'esercizio della propria attività

professionale al 50% già al 22 marzo 2004 e al 75% dal 26 luglio 2004, grado

che ha poi ridotto al 60% dal 22 ottobre 2004. Quando è stata emanata la

decisione su opposizione impugnata, il 10 giugno 2005, la ricorrente era ancora

attiva al 60% (cfr. doc. 8, 16, 40, 57, C allegato a doc. 97, L, N, T).

A mente

del TCA, in concreto, anche il criterio del grado e della durata

dell'incapacità lavorativa non è adempiuto.

A titolo

di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 -

confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva

considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del

grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato

la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa

due anni.

Per quanto concerne il criterio dei

dolori persistenti, va rilevato a titolo esemplificativo che tale criterio è

stato considerato adempiuto dalla nostra Massima Istanza nella STFA del 2

novembre 2004 nella causa B., U 108/04, in cui un assicurato, a seguito del

trauma d’accelerazione senza correlazione sul piano oggettivo subito a causa di

un tamponamento, ha accusato dolori alla testa e alla nuca, deficit cognitivi -

quali disturbi dell’orientamento e dell’attenzione, smemoratezza, nervosità,

cambiamenti d’umore -, oltre a successive difficoltà psichiche, legate a mal di

pancia e disturbi del sonno e deficit neuropsicologici.

Nell’evenienza

in esame la ricorrente ha dichiarato di accusare principalmente cefalee tensive

di tipo emicranico, dolori alla zona cervicale, difficoltà di concentrazione.

Al

riguardo il TCA constata che anche ammettendo che il criterio dei disturbi

persistenti, nel caso concreto, sia realizzato, esso non lo è comunque

certamente in un modo particolarmente intenso.

In simili

circostanze, a mente del TCA, l’evento traumatico del

20.

febbraio 2004 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e

l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione delle

problematiche di cui l’assicurata è sofferente.

In

effetti nei casi come quello concreto, in cui il sinistro è stato qualificato

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, i criteri per

ammettere l’esistenza di un nesso di causalità adeguata devono essere adempiuti

in modo cumulativo (almeno tre criteri, cfr., ad esempio, STFA dell’11

gennaio 2005 nella causa D., U 271/03; STFA del 2 novembre 2004 nella causa B.,

U 108/04, in cui nel caso di un evento traumatico qualificato quale infortunio

di grado medio è stato ammesso il nesso di causalità adeguata essendo adempiuti

quattro criteri; STFA del 24 marzo 2004 nella causa D., U 288/03; STFA del 23

gennaio 2004 nella causa U., U 59/03).

Va,

infine, osservato che l’adeguatezza del nesso casuale ha potuto essere negata a

prescindere dalla valutazione bio-meccanica del 17 giugno 2004 (cfr. doc. 30), le

cui risultanze, come stabilito dal TFA, vanno in ogni caso prese in

considerazione soltanto nell'esame della causalità adeguata (cfr. SVR 2004 UV

Nr. 15; STFA del 29 maggio 2006 nella causa M., U 14/05, consid. 3; STFA del 1.

marzo 2006 nella causa W., U 153/05, consid. 6.3.; STFA del 24 giugno 2003

nella causa A., U 193/01, pubblicata in Plädoyer 6/03, pag. 73 segg.).

In merito

è utile evidenziare che tale rapporto, allorché indica che i disturbi lamentati

dall’insorgente sono piuttosto non spiegabili con l’effetto della collisione,

non è completamente attendibile, in quanto, come ammesso nella valutazione

medesima, mancano le informazioni sul secondo veicolo coinvolto, ossia sulla

vettura che ha tamponato quella dell’assicurata (cfr. doc. 30).

Alla luce

di tutto quanto esposto, non è censurabile il fatto che l’CO 1 abbia ritenuto

estinto, a decorrere dal mese di gennaio 2005, il diritto della ricorrente di

beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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