35.2005.76
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30 novembre 2005Italiano20 min
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Numero d'incarto:
35.2005.76
Data decisione, Autorità:
30.11.2005, TCA
Titolo:
Vittima nel 08/2004 di una caduta con contusione lombo-sacrale. Diagnosticata nel 11/2004 un'ernia discale lombare. Assicuratore nega obbligo a prestazioni poiché ernia extra-infortunistica. Causa rinviata all'assicuratore per nuovi accertamenti su ruolo dell'infortunio.
CAUSALITÀ NATURALE
ERNIA DISCALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.76
mm/td
Lugano
30 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 giugno
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30 agosto
2004, RI 1, nato nel 1979, dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di ferraiolo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, stava sollevando delle sbarre in acciaio, quando ha perso
l’equilibrio e ha battuto la schiena a terra.
Il giorno
stesso l’assicurato è stato visitato presso il Servizio di PS dell’Ospedale
regionale di __________ (doc. 1) e, a far tempo dal 1° settembre 2004, è
entrato in cura dal dott. __________ (doc. 3).
L’esame
TAC del 23 novembre 2004 ha consentito di diagnosticare un’ernia discale
mediana L4-L5 con stenosi secondario del canale spinale abbastanza importante,
nonché una discopatia con protusione a base larga L5-S1 senza segni di
radicolopatia a questo livello (doc. 10).
Dal 3
gennaio al 1° febbraio 2005, RI 1 è rimasto degente presso la Clinica di
riabilitazione di __________ (doc. 20).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Sentito il
parere del proprio medico di circondario, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 15 marzo 2005, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a far tempo dal 16 marzo 2005, facendo difetto, a partire da tale
data, una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato (doc. 28).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 36 e 48),
l’CO 1, in data 8 giugno 2005, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 50).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 settembre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli le prestazioni di
legge anche dopo il 15 marzo 2005, argomentando:
"
Per quanto concerne i fatti si richiama la
pagina 2 dell'impugnata decisione ai punti a), b), c), d).
In sede di opposizione l'assicurato ha sempre
sostenuto che il danno alla salute di cui soffre è insorto a seguito dell'infortunio
professionale. Tutti gli esami medici cui il signor RI 1 si è sottoposto non
hanno mai attestato una preesistente patologia. La giovane età dell'assicurato
preclude l'esistenza di fattori degenerativi.
Oltre a questo si fa notare che il signor RI 1 risulta
persona completamente integra di salute nonché sportiva (cfr. rapporto della
degenza dal 03.01.2005 al 01.02.2005 Clinica riabilitazione di __________ del
07.02.2005, pagina 2 agli atti).
In sede di opposizione abbiamo richiamato il
documento n° 26 dell'incarto CO 1 nel quale i l Dr. __________ spec. FMH in
chirurgia ortopedica e ortopedia riteneva utile che "sia opportuno che il
paziente sia sottoposto ad una visita specialistica neurochirurgica."
(Cfr. doc. 26 incarto CO 1, pag. 2). Detta visita non è mai stata organizzata e
a tutt'oggi non sappiamo se le valutazioni del Dr. __________ siano o meno
confermate.
Dal canto suo l'assicurato intende sottoporsi, a
breve termine, ad una visita specialistica presso un medico nella Svizzera
Interna alfine di avere un parere aggiornato riguardo alla sua situazione.
Questo parere, che sarà parte integrale di questo ricorso, sarà inviato al
Lodevole Tribunale non appena il citato medico lo rilascerà."
(I)
1.4. L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (III).
1.5. In corso di
causa, questa Corte ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato informazioni
riguardo alla visita specialistica, a cui è stato fatto accenno in sede di
ricorso (V).
In data
26 ottobre 2005, l’insorgente ha comunicato al TCA di aver rinunciato a
sottoporsi alla prospettata visita peritale per ragioni attinenti alla sua
difficile situazione finanziaria (VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A differenza
delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in
vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.,
p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre
2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03;
STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
Fatti
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella
concreta evenienza, visto che l’infortunio in questione è accaduto il 30 agosto
2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in
vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del
29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre
2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del
22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA
6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,
RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente
prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
In una sentenza del 7
luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:
"
Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine
der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig
verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,
unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende
Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche
Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.
Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall
bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn
die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.
Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),
Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig
verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst
dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche
Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar
nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen
unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status
quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461
consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
Considerandi
causalità adeguata (cfr. DTF 117
V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V
365.
in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Il TCA deve valutare se, a contare dal 16 marzo 2005, RI 1
aveva ancora diritto alle prestazioni di legge a dipendenza dell’evento
infortunistico del 30 agosto 2004.
L’assicuratore
LAINF convenuto lo nega riferendosi alla valutazione contenuta nel rapporto 7
marzo 2005 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia,
secondo il quale il sinistro assicurato non era adeguato a causare la menzionata
patologia discale e, tenuto conto dell’evento traumatico stesso, della
diagnosi, rispettivamente, dello stato clinico constatato in occasione della
visita fiduciaria del 3 marzo 2005, lo status quo sine era stato
raggiunto:
"
L’infortunio avvenuto in data 30.8.2004 non è
adeguato allo sviluppo di un’importante ernia discale L4/L5 e ad una protrusione
discale L5/S1.
Si può quindi affermare che in base
all’avvenimento infortunistico, alla diagnosi e allo stato clinico attuale, lo
status quo sine è raggiunto. Ritengo quindi che gli attuali disturbi non
abbiano più un rapporto causale diretto con l’infortunio del 30.8.2004."
(doc. 26)
Chiamato
a prendere posizione sul contenuto dell’opposizione, il medico di circondario,
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato di non avere
nulla da aggiungere al referto elaborato dal collega dott. __________, definito
“ben motivato e sufficiente”, considerato che l’assicurato non avrebbe
sollevato, citiamo: “elementi di giudizio (medico) suscettibili di essere
analizzati in un apprezzamento medico” (doc. 47).
La tesi
difesa dall’Istituto assicuratore è contestata da RI 1, il quale evidenzia la
sua ancor giovane età, fattore che precluderebbe l’esistenza di alterazioni
degenerative preesistenti all’infortunio, e postula che venga eseguita una
visita specialistica neurochirurgica, così come lo avrebbe ritenuto indicato lo
stesso dott. __________ (cfr. I).
2.7
Conformemente
all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente
tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative
che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano
soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una
relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco
(cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono
cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è
di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi
casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le
proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora
l'ernia discale sia stata resa soltanto manifesta, ma non causata
dall'infortunio, l'assicurazione assume l’episodio doloroso legato all'evento
traumatico.
Per
contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere
assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di
continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (STFA del 28 luglio 2005 nella
causa S., U 2/03 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate;
cfr., pure, STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente
pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
2.8
Chiamato a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione enunciata dal dott. __________
non sia sufficientemente chiara e concludente per quel che attiene al ruolo da
attribuire all’infortunio del 30 agosto 2004 rispetto alla patologia discale
che è stata diagnosticata all’assicurato.
Inoltre,
il dott. __________, limitandosi a sostenere che l’apprezzamento del collega
sarebbe, citiamo: “ben motivato e sufficiente” (doc. 47), non ha contribuito a
fare chiarezza al riguardo.
Da una
parte, il dott. __________ ha escluso che il danno alla salute di cui il
ricorrente é portatore sia stato causato dal sinistro assicurato, senza
tuttavia motivare oltre questa sua opinione.
Ritenuto
che i disturbi in sede lombare, così come la relativa incapacità lavorativa,
sono apparsi immediatamente, in coincidenza con l’infortunio in discussione,
determinante, alla luce della giurisprudenza federale citata al considerando
2.7
, è sapere se il presupposto della particolare gravità dell’evento
traumatico e della sua idoneità a danneggiare il disco intervertebrale, è o
meno adempiuto.
In queste
condizioni, il TCA non può accontentarsi di sapere che, secondo il medico di
circondario supplente, il sinistro del 30 agosto 2004 non era adeguato a
causare l’ernia discale di cui è portatore l’assicurato, senza conoscere le
ragioni che stanno alla base di questo suo parere.
D’altra
parte e soprattutto, il dott. __________ non si è pronunciato sulla questione a
sapere se all’evento stesso possa essere riconosciuto perlomeno un ruolo scatenante.
In questo
contesto, il TCA osserva, con riferimento alla necessità che esistano dei sintomi
"a ponte" fra il sinistro e la ricaduta (cfr. la giurisprudenza
appena citata), che dalle tavole processuali si evince che dall’infortunio in
poi, l’insorgente non è mai risultato asintomatico a livello della regione
lombare.
In esito
alle considerazioni che precedono, non si può pertanto escludere a priori, e in
ogni caso non lo si può escludere sulla base della documentazione medica
attualmente a disposizione, che la responsabilità dell’CO 1 risulti impegnata
oltre a quanto da esso sinora riconosciuto.
In
effetti, anche nell’ipotesi in cui all’evento traumatico del 30 agosto 2004 dovesse
essere riconosciuto un semplice ruolo scatenante rispetto alla nota patologia
discale, considerata la persistente, ininterrotta, sindrome vertebrale lombare,
l’assicuratore infortuni, in base alla giurisprudenza evocata al considerando
2.7
, non sarebbe legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni in
ragione del raggiungimento dello status quo sine.
2.9
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C.,
C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha
ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K
665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato
se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di
ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti, in
violazione quindi del disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA
(cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).
La
decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato
all’amministrazione, affinché ordini dei nuovi accertamenti specialistici e
stabilisca in tal modo quale ruolo attribuire all’infortunio del 30 agosto 2004
rispetto alla patologia discale, diagnosticata grazie all’esame TAC del 23 novembre
2004.
Successivamente,
l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione dell’8 giugno 2005 è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.9..
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 300.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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