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Decisione

35.2005.76

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30 novembre 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che l’infortunio in questione è accaduto il 30 agosto

2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in

vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente

prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

In una sentenza del 7

luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar

nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen

unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status

quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

Considerandi

causalità adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365.

in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Il TCA deve valutare se, a contare dal 16 marzo 2005, RI 1

aveva ancora diritto alle prestazioni di legge a dipendenza dell’evento

infortunistico del 30 agosto 2004.

L’assicuratore

LAINF convenuto lo nega riferendosi alla valutazione contenuta nel rapporto 7

marzo 2005 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia,

secondo il quale il sinistro assicurato non era adeguato a causare la menzionata

patologia discale e, tenuto conto dell’evento traumatico stesso, della

diagnosi, rispettivamente, dello stato clinico constatato in occasione della

visita fiduciaria del 3 marzo 2005, lo status quo sine era stato

raggiunto:

"

L’infortunio avvenuto in data 30.8.2004 non è

adeguato allo sviluppo di un’importante ernia discale L4/L5 e ad una protrusione

discale L5/S1.

Si può quindi affermare che in base

all’avvenimento infortunistico, alla diagnosi e allo stato clinico attuale, lo

status quo sine è raggiunto. Ritengo quindi che gli attuali disturbi non

abbiano più un rapporto causale diretto con l’infortunio del 30.8.2004."

(doc. 26)

Chiamato

a prendere posizione sul contenuto dell’opposizione, il medico di circondario,

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato di non avere

nulla da aggiungere al referto elaborato dal collega dott. __________, definito

“ben motivato e sufficiente”, considerato che l’assicurato non avrebbe

sollevato, citiamo: “elementi di giudizio (medico) suscettibili di essere

analizzati in un apprezzamento medico” (doc. 47).

La tesi

difesa dall’Istituto assicuratore è contestata da RI 1, il quale evidenzia la

sua ancor giovane età, fattore che precluderebbe l’esistenza di alterazioni

degenerative preesistenti all’infortunio, e postula che venga eseguita una

visita specialistica neurochirurgica, così come lo avrebbe ritenuto indicato lo

stesso dott. __________ (cfr. I).

2.7

Conformemente

all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente

tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative

che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano

soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una

relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco

(cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).

Un'ernia

discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono

cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è

di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi

dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa

incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.

In questi

casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le

proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.

Qualora

l'ernia discale sia stata resa soltanto manifesta, ma non causata

dall'infortunio, l'assicurazione assume l’episodio doloroso legato all'evento

traumatico.

Per

contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere

assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di

continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (STFA del 28 luglio 2005 nella

causa S., U 2/03 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate;

cfr., pure, STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente

pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).

2.8

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione enunciata dal dott. __________

non sia sufficientemente chiara e concludente per quel che attiene al ruolo da

attribuire all’infortunio del 30 agosto 2004 rispetto alla patologia discale

che è stata diagnosticata all’assicurato.

Inoltre,

il dott. __________, limitandosi a sostenere che l’apprezzamento del collega

sarebbe, citiamo: “ben motivato e sufficiente” (doc. 47), non ha contribuito a

fare chiarezza al riguardo.

Da una

parte, il dott. __________ ha escluso che il danno alla salute di cui il

ricorrente é portatore sia stato causato dal sinistro assicurato, senza

tuttavia motivare oltre questa sua opinione.

Ritenuto

che i disturbi in sede lombare, così come la relativa incapacità lavorativa,

sono apparsi immediatamente, in coincidenza con l’infortunio in discussione,

determinante, alla luce della giurisprudenza federale citata al considerando

2.7

, è sapere se il presupposto della particolare gravità dell’evento

traumatico e della sua idoneità a danneggiare il disco intervertebrale, è o

meno adempiuto.

In queste

condizioni, il TCA non può accontentarsi di sapere che, secondo il medico di

circondario supplente, il sinistro del 30 agosto 2004 non era adeguato a

causare l’ernia discale di cui è portatore l’assicurato, senza conoscere le

ragioni che stanno alla base di questo suo parere.

D’altra

parte e soprattutto, il dott. __________ non si è pronunciato sulla questione a

sapere se all’evento stesso possa essere riconosciuto perlomeno un ruolo scatenante.

In questo

contesto, il TCA osserva, con riferimento alla necessità che esistano dei sintomi

"a ponte" fra il sinistro e la ricaduta (cfr. la giurisprudenza

appena citata), che dalle tavole processuali si evince che dall’infortunio in

poi, l’insorgente non è mai risultato asintomatico a livello della regione

lombare.

In esito

alle considerazioni che precedono, non si può pertanto escludere a priori, e in

ogni caso non lo si può escludere sulla base della documentazione medica

attualmente a disposizione, che la responsabilità dell’CO 1 risulti impegnata

oltre a quanto da esso sinora riconosciuto.

In

effetti, anche nell’ipotesi in cui all’evento traumatico del 30 agosto 2004 dovesse

essere riconosciuto un semplice ruolo scatenante rispetto alla nota patologia

discale, considerata la persistente, ininterrotta, sindrome vertebrale lombare,

l’assicuratore infortuni, in base alla giurisprudenza evocata al considerando

2.7

, non sarebbe legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni in

ragione del raggiungimento dello status quo sine.

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C.,

C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha

ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K

665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato

se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di

ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti, in

violazione quindi del disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA

(cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato

all’amministrazione, affinché ordini dei nuovi accertamenti specialistici e

stabilisca in tal modo quale ruolo attribuire all’infortunio del 30 agosto 2004

rispetto alla patologia discale, diagnosticata grazie all’esame TAC del 23 novembre

2004.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione dell’8 giugno 2005 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.9..

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 300.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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