35.2005.77
Assicurata scivola e riporta un'ampia rottura del sovraspinato della spalla destra. Obbligo a prestazioni dell'assicuratore infortuni ammesso a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio, ma
18 gennaio 2006Italiano30 min
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Numero d'incarto:
35.2005.77
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, TCA
Titolo:
Assicurata scivola e riporta un'ampia rottura del sovraspinato della spalla destra. Obbligo a prestazioni dell'assicuratore infortuni ammesso a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio, malgrado la preesistenza di alterazioni degenerative allo stesso livello.
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.77
FS
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto
2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
aprile 2004, l’__________ di __________ ha annunciato alla CO 1 che la propria
dipendente, RI 1, il 5 novembre 2003 ha subito un infortunio scivolando da una
scala (cfr. doc. 1, punti 4 e 6).
Nel “Questionario
d’infortunio LAINF” del 22 maggio 2004 l’assicurata ha indicato il 25 luglio
2003 quale data del sinistro e ha così descritto l’accaduto: “Mentre lavoravo
in casa di una utente ho iniziato a pulire i vetri. Sono salita su di una
scala per pulire due grandi finestre, sono scivolata perdendo l’equilibrio ed
ho picchiato la spalla destra contro il telaio centrale di legno.” (cfr. doc.
7).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale dell’8
luglio 2004, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle
lesioni alla spalla destra adducendo che: “(…) A dire del nostro medico, tali
lesioni sono di natura degenerativa e sicuramente preesistenti all’evento del
luglio 2003. Per questo motivo, non può essere riconosciuto un nesso di
causalità tra il citato infortunio e la successiva cura medica e conseguente
incapacità lavorativa. (…).” (cfr. doc. 9).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 11), l’assicuratore
LAINF, con decisione su opposizione dell’8 settembre 2004, ha confermato il
contenuto della sua decisione dell’8 luglio 2004 (cfr. doc. 12).
1.3. Con lettera
del 21 giugno 2005 l’assicuratore malattia della ricorrente ha comunicato
all’assicuratore LAINF di non aver ricevuto la decisione su opposizione dell’8
settembre 2004, che il suo medico di fiducia era di un altro parere e ha
chiesto di emettere una nuova decisione su opposizione (cfr. doc. 13).
Esperiti
ulteriori accertamenti medico-amministrativi, con decisione su opposizione del
16 agosto 2005 (che ha annullato e sostituito quelle dell’8 settembre 2004), la
CO 1, ha confermato la propria decisione dell’8 luglio 2004 (cfr. doc. A1).
1.4. Contro la
decisione su opposizione del 16 agosto 2005 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA adducendo:
"
(…)
Che nel
mese di aprile 2003, nello svolgere la mia attività lavorativa quale aiuto
domiciliare in casa di un'utente, la signora __________, sono scivolata dalla
scala e sono caduta.
Descrizione
dell’evento:
Mi
trovavo in cima alla scala a pioli per pulire i vetri (l’altezza delle finestre
è di m 2,75). Ho perso l’equilibrio e sono scivolata all’indietro, per non
cadere sulla schiena ho cercato un appoggio invano.
Sono
caduta all’indietro con la parte destra del corpo, ho cercato di fermarmi
appoggiando la mano (palmo piatto) sul davanzale ed ho picchiato la spalla
contro il telaio della finestra finendo comunque per terra.
L’aver
appoggiato la mano piatta sul davanzale cercando di sostenere tutto il mio
peso, ha provocato un' “insaccata” alla spalla:
Che alla
ripresa del lavoro in gennaio 2004 (ndr. recte: gennaio 2005 cfr. doc. V), ho
subito un nuovo infortunio.
Descrizione
dell’evento:
Nell’alzare
un divano per sistemare un tappeto ho fatto uno sforzo con il braccio destro
(spalla compresa), rompendo il tendine del sottoscapolare (vedi certificato Dr.
__________).
L’infortunio
non è stato da me subito annunciato in quanto non volevo avere nuovamente
problemi con il medico fiduciario Dr. __________, della spett. CO 1.
Durante
la visita di controllo (infortunio 2003) mi sono sentita trattata da
“bugiarda”, per il fatto che sulla dichiarazione di infortunio non era stato
fatto un disegno esatto dell’accaduto, ed una descrizione esatta.
Le
dichiarazioni di sinistro vengono compilate dalla segretaria e non da noi,
inoltre sono veramente scivolata da una scala, non è stata scritta una bugia,
al massimo non è stato descritto bene l’evento.
Il
Dr. __________, durante la visita, dopo che ho raccontato come sono andati i
fatti mi ha detto testuali parole:
“Si
solo così poteva rompere la cuffia rotatoria”
Che se
la spett. CO 1 avesse fatto subito degli accertamenti sulla dinamica
dell’infortunio (2003) si sarebbero evitate subito delle incomprensioni.
Che secondo
il mio personale parere, un nesso di causalità tra le cure ed il danno alla
salute esiste, in quanto esistono tutte le premesse per considerare quanto mi è
accaduto come infortunio.
“Evento
straordinario, improvviso ed esterno che colpisce il corpo umano”.
Che da
giugno 2003 ad oggi ho sempre continuato con le cure mediche, anche
riabilitative, tutt’ora sono inabile al lavoro ed accuso forti dolori che non
mi permettono di svolgere in modo autonomo le mie mansioni in casa (sono al
beneficio dell’aiuto domiciliare), é perciò impensabile poter svolgere la mia
attività lavorativa.
Che oltre
al disagio fisico, continui dolori, ho dovuto sopportare anche un carico
finanziario, franchigia, 10%, spese non coperte e spese di viaggio per recarmi
dai Medici e a fare terapia.
Conclusione e richiesta
Tenuto conto dei fatti sopra esposti, chiedo che
sia riconosciuto il nesso tra l’evento (rottura della cuffia rotatoria) e le
spese mediche da me sostenute quali infortunio e non malattia.
Mi scuso per la mia ignoranza in materia, se
avessi saputo che il mancato annuncio dell’infortunio subito mi avrebbe causato
così grossi problemi vi assicuro non avrei aspettato un attimo ad annunciarlo.
In allegato per provare che effettivamente sono
caduta in casa di un utente vi allego anche la sua dichiarazione, oltre
certificati medici.
(…).” (cfr. doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 23 settembre 2005 la CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso e,
in particolare, ha osservato che:
"
(…)
Circa la data dell’infortunio va osservato che,
inspiegabilmente, regna una grande confusione. Infatti, nell’atto di ricorso la
ricorrente indica che “nel mese di aprile 2003, nello svolgere la mia attività
lavorativa quale aiuto domiciliare … sono scivolata dalla scala e sono caduta”,
la notifica d’infortunio LAINF attesta quale data dell’incidente il 5 novembre
2003 (doc. 1) ed il questionario d’infortunio LAINF il 25 luglio 2003 (doc. 7).
A parte queste discrepanze d’ordine temporale la dinamica dell’incidente sembra
coincidere con “una scivolata da una scala”.
(…)
7.
A mente della ricorrente esiste un nesso di causa
tra le cure ed il danno alla salute poiché trattasi, a suo dire, di infortunio.
In proposito, la signora RI 1 osserva di patire ancora dolori e soffrire di
limitazioni importanti nell’esercizio delle attività quotidiane. Orbene, nella
presente fattispecie la qui convenuta ha negato la corresponsione di
prestazioni adducendo che i disturbi di cui si duole la signora RI 1 non sono
in relazione di causa, almeno probabile, con l’infortunio ma dipendono da
fattori estranei al sinistro.
Detta tesi, fatto riferimento agli atti
disponibili appare assolutamente condivisibile e ciò non solo perché la signora
RI 1 nel proprio atto ricorsale non porta elementi nuovi a sostegno della
propria tesi; ma principalmente poiché, come rilevato dal medico fiduciario
dell’assicuratore LAINF qui convenuto, della cui valutazione non v’è motivo di
dubitare essendo completa e motivata, “L’adeguatezza del nesso di causalità
dovrà essere valutato dai vostri competenti Servizi”.
Orbene, gli uffici specialistici di CO 1 hanno
agito in questo senso. Più precisamente la somma dei diversi indizi (annuncio
tardivo, dinamica dell’evento, prima visita dal medico curante, importanti
lesioni degenerative con artrosi acromio-clavicolare e formazione di osteofiti
che – in caso di assenza – avrebbero sostanzialmente modificato la situazione)
porta a concludere che il criterio dell’adeguatezza debba essere negato e che
di riflesso la decisione qui impugnata meriti di essere tutelata.
(…).” (cfr. doc. III)
1.6. Con
ulteriore scritto del 29 settembre 2005 al TCA l’assicurata ha puntualizzato
che:
"
(…)
1.
Quando nel mese di aprile ho subito l’infortunio, scivolando dalla scala come
scritto il 17 settembre, non ho subito annunciato il fatto perché non pensavo
di essermi fatta così male. Quando i dolori sono stati più forti sono andata
dal Dott. __________. Dopo radiografie e risonanze è passato del tempo.
Io
ho annunciato l'infortunio al mio ufficio e la nostra impiegata ha sbagliato la
data che io ho subito rettificato alla spett. CO 1.
2. Io
prima di quel fatto non vedevo il Dott. __________. da + di 10 anni.
3. Fino
ad allora non sono mai stata ammalata e non avevo dolori alla spalla! 3 anni
per l'aiuto domiciliare.
4. Vorrei
specificare che se al momento sono ancora inabile al lavoro credo che sia
abbastanza normale visto che ho fatto il 2° intervento solo il 5 maggio 2005! X
l'infortunio che ho fatto a gennaio 2005.
5. Che
visto come mi ha trattato il Dott. __________ non ho subito annunciato! Le mie
colpe sono solo che essendo una persona onesta non mi so spiegare bene mi hanno
assalito con paroloni.
6. Vorrei
x ultimo spiegare che dopo il primo intervento 15.12.2003 avevo la ferita x di
+ 10 cm che la metà non si chiudeva e faceva pus poi il Dott. __________ ha
fatto uno striscio e ha mandato tutto ad analizzare a __________. Questo x mesi
andavo tutte le settimane a __________ x pulire la ferita che prendevo
antibiotici come caramelle! Ho anche lavorato con cerotti x non infettare di
più la ferita fino a l'intervento del 5.05.2004 e questa cosa c'è scritta anche
sui libri di medicina che può venire dopo un intervento chirurgico. Come fa la
spett. CO 1 a dire che non sussiste il nesso?
Perchè
la spett. CO 1 se aveva dei dubbi non si è informata correttamente?
(...):"
(cfr. doc. V).
1.7. Il doc. V è
stato notificato all’assicuratore LAINF (cfr. doc. VI) che, con lettera del 10
ottobre 2005 al TCA, ha osservato che:
"
(…)
in riferimento allo scritto 29 settembre 2005
redatto dalla signora RI 1, CO 1 è del parere che i 6 punti evidenziati da un
lato, non sono in misura di mutare le valutazioni della convenuta; dall’altra,
relativizzano la posizione della signora RI 1.
Infatti, la circostanza secondo la quale la
signora RI 1 non abbia immediatamente reagito potrebbe essere ricollegata alla
circostanza che l’infortunio, in quanto tale, non ha avuto conseguenze
dirompenti e che, di riflesso, le valutazioni dell’assicuratore qui convenuto
possono essere assolutamente condivise.
(…).” (cfr. doc. VII)
Il doc.
VII à stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
Fatti
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.).
Nella
concreta evenienza, visto che in discussione vi è il diritto a prestazioni a
partire da un’epoca, il mese di luglio 2003, posteriore all’entrata in vigore della
LPGA, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale di quest’ultima
legge.
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicuratore infortuni convenuto era o meno
legittimato a negare il diritto alle prestazioni relativamente all’infortunio
annunciatogli da RI 1.
Dalla
decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. A1) emerge che la CO 1, ammessa
l'esistenza di un infortunio, ha negato una relazione di causa tra i disturbi
cui si duole l’assicurata e l’infortunio concludendo che gli stessi
dipenderebbero da fattori estranei al sinistro.
2.4. Giusta
l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso
e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario
che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.
Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche
per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h
OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a
condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a
fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470,
consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso
(cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però
inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente,
ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo
requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve
trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso
dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da
azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione
lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche
Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere
infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla
salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung
wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend
krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123
V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 -
pubblicata in RAMI 2001
U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha
stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi
anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1°
gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das
mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte
Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von
der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und
Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss
unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung
verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in
den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger
Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt
demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in
Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -
also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die
Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"
krankheits oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese
Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht
Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV
ereignet, sind bei Eintritt eines der in
Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer
Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel." (RAMI succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).
Infine,
occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato
adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate
ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche
Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS
45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto
per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del
"fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente
un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un
caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni
è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo
Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente
all'apprezzamento delle prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno,
ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli
infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è
indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più
in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a
mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a
tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha
reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra
lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza
traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro,
compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a
carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester
Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an
der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83:
n. 20, p. 999s.).
2.5. Il Dott.
Med. __________, Specialista FMH medicina interna, medico fiduciario
dell’assicuratore LAINF, nella sua relazione della visita del 21 giugno 2003,
ha, in particolare, attestato che:
"
(…)
Anamnesi
Si tratta di una paziente 52enne, cha lavora come
ausiliaria presso il __________ a __________. Si definisce in abituali buone
condizioni di salute ed in particolare nega precedenti disturbi alla spalla dx.
Nel mese di luglio 2003 (non ricorda esattamente
la data), mentre stava lavando i vetri su una scala, ha improvvisamente perso
l’equilibrio ed ha dovuto appoggiarsi con il braccio dx per evitare la caduta,
Considerandi
scivolando successivamente in avanti e procurandosi una contusione alla spalla
dx contro il bordo della finestra. Ha subito accusato importanti dolori, che
non le hanno impedito anche nei giorni successivi di continuare a svolgere
regolarmente la sua abituale attività lavorativa. Solo nel mese di agosto si
decideva di recarsi dallo specialista chirurgo ortopedico Dr. __________, il
quale ha predisposto un esame artro-RMI della spalla, eseguito il 21.08.03.
Questo esame ha documentato la presenza di un’estesa rottura della cuffia. A
causa della persistenza dei dolori, ulteriormente peggiorati nel corso
dell’autunno, la paziente doveva interrompere l’attività lavorativa a partire
dall’inizio di novembre, per poi essere operata dal Dr. __________ in data
15.12
, quando è stata ricostruita la cuffia rotatoria. Il decorso successivo
è stato favorevole, con buon recupero funzionale.
La paziente poteva riprendere il lavoro
all’inizio di aprile, per poi di nuovo interromperlo all’inizio di maggio per
sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, con revisione della cicatrice a
causa di un cheloide. Riprendeva poi in modo definitivo il lavoro a partire dal
24.05.04
Vengono riferiti leggeri dolori alla spalla soprattutto quando esegue
lavori sopra l’orrizzontale.
(…)
2.
Diagnosi
● Stato dopo ricostruzione della
cuffia rotatoria per ampia rottura del sovraspinato della spalla dx, in
presenza di impingement cronico
● Stato dopo contusione della spalla
dx in luglio 2003
L’evento infortunistico che si sarebbe verificato
in luglio 2003, così come viene descritto, non è in grado di spiegare
l’insorgenza delle lesioni alla spalla dx successivamente documentate, che sono
di natura degenerativa e sicuramente preesistenti. Non può per questo motivo
essere riconosciuto un nesso di causalità tra l’evento del luglio 2003 e la
successiva cura medica e conseguente incapacità lavorativa, resasi necessaria
per ripristinare lo stato della spalla dx. Il trauma diretto del luglio 2003
può al massimo essere considerato un fattore scatenante. Considerato però
che la paziente si è recata dal medico per la prima volta solo un mese più
tardi ed ha dovuto interrompere l’attività lavorativa solo quattro mesi dopo
l’evento, il caso (annunciato tardivamente) non può essere assunto
dall’Assicuratore LAINF.
(…).” (cfr. doc. 8, la sottolineatura è del
redattore)
Lo stesso
medico, preso atto della diversa valutazione del medico fiduciario
dell’assicuratore malattia dell’assicurata e interpellato una seconda volta
dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 14 e 15), il 19 luglio 2005 si è, in
particolare, così espresso:
"
(…)
Per quanto riguarda gli aspetti medici, posso
solo costatare che il medico della __________ si trova su posizioni molto
vicine alle mie. E’ infatti assodato che:
● sono presenti lesioni degenerative
preesistenti al trauma (artrosi dell’articolazione acromio-clavicolare con
formazione di osteofiti e conseguente molto probabile lesione del tendine del
sovraspinato nell’ambito di una sindrome da impingement).
● In assenza di disturbi prima
dell’evento del mese di luglio 2003, l’infortunio deve essere considerato il
fattore scatenante che ha reso clinicamente manifesta la patologia della spalla.
(…).” (cfr. doc. 15, la sottolineatura è del redattore)
Esaminando
l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f),
il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF
non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al
loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni
corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per
analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).
La nostra
Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli
stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente
elencati - costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una
semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo
il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né
contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento
(cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).
A
proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"),
il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt
eine Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung
bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel
(Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne
vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur
vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen,
sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch
Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im
Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem
konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines
Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse
die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im
Sinne von
Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet
werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein
Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne
von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines
Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu
stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des
Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie
des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines
Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung
bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen
gewährleistet.
(…).
c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich
die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche
Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck
dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt
(Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen
Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil
sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären
entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis,
Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine
Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die
Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies
intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht
erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw.
5b)" (DTF 114 V 305s. consid. 5 - la
sottolineatura è del redattore).
In
sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse")
vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli
fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"),
ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile
mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento operatorio. Tale rigore
probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la diagnosi
clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni
infiammatorie secondarie
(cfr., pure, A. Bühler, op. cit., p. 104, nota 101).
2.6
Nel caso di
specie, non è contestato che grazie a un esame artro-RMI eseguito il 21 agosto
2003.
e all’intervento operatorio del 15 dicembre 2003, quindi dopo le diverse
date indicate dalla ricorrente quale momento dell’infortunio (il 25 luglio 2003
data indicata sul “Questionario d’infortunio LAINF” e il mese di aprile 2003 nei
suoi allegati; cfr. doc. 7, I e V; per quanto riguarda la data del 5 ottobre
2003.
la ricorrente ha invece affermato che l’impiegata del suo datore di lavoro
si è sbagliata; cfr. doc. 1 e V), è stato accertato che l’assicurata ha subito
una “(…) ampia rottura del sovraspinato della spalla destra con distacco
completo del tubercolo maggiore. (…).” (cfr. doc. 3, pag. 1): il rigore
probatorio richiesto dalla suevocata giurisprudenza federale è dunque
soddisfatto.
Inoltre,
ciò configura una lesione assimilata ad infortunio ai sensi della lettera f)
dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazione dei tendini”; a proposito della lettera
g, lesione dei legamenti, cfr. STCA dell'11 luglio 2005 nella causa S.,
35.2004
).
D’altra
parte, il TCA non può condividere la tesi difesa dall'assicuratore convenuto,
secondo cui la propria responsabilità non sarebbe impegnata, presentando
l'assicurata un danno alla salute di natura degenerativa: “(…) importanti
lesioni degenerative con artrosi acromio-clavicolare e formazione di osteofiti
che – in caso di assenza – avrebbero sostanzialmente modificato la situazione
(…).” (cfr. doc. A1 e III).
In
effetti, così come già indicato al considerando 2.4, secondo la giurisprudenza
federale, uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude
l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a
carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente
danno alla salute (cfr. DTF 123 V 43 e RAMI 2001 U 435, p. 332ss.).
Nel caso di specie è lo
stesso medico fiduciario dell’assicuratore LAINF che, tra l’altro, ha attestato
che: “(…) Il trauma diretto del luglio 2003 può al massimo essere
considerato un fattore scatenante. (…).” (cfr. doc. 8, pag. 2, la
sottolineatura è del redattore) e che “(…) In assenza di disturbi prima
dell’evento del mese di luglio 2003, l’infortunio deve essere considerato il
fattore scatenante che ha reso clinicamente manifesta la patologia della
spalla. (…).” (cfr. doc. 15, pag. 1, la sottolineatura è del redattore).
Anche il medico fiduciario
dell’assicuratore malattia della ricorrente, nel suo “Vertrauensärztliche
Beurteilung” del 19 agosto 2004, ha, tra l’altro, rilevato che: “(…) Hinsichtlich Anamnese haben wir auf ein klar definiertes unfallmässiges
Ereignis und Schmerzfunktionsstörung zu verweisen. Was die Einwirkungen als
solche betrifft kann ich die Meinung des Kollegen __________ bezüglich
fehlender Eignung zur Auslösung einer Rotatorenmanschettenläsion nicht ganz
teilen. Zu verweisen ist erneut auf die Erfahrungen der __________, welche ein
vehmentes und kraftvolles Abspreizen als ungeplante Abwehr oder Reflexbewegung
als adäquate Einwirkung betrachtet. Im vorliegenden Fall muss anhand der
Hergangsschilderung mit einem solchen Ablauf gerechnet werden, zudem prallte
die Patientin mit der rechten Schulter direkt auf den Fensterrahmen auf.
Überdies können befundmässig die im MRI beschriebene zusätzliche
Intervallläsion und der Ansatznahe Abriss der Subscapularissehne für eine
traumatische Ursache sprechen. Zu beachten ist auch, dass die seit dem Unfall
im Juli 2003 bestehende Schmerzfunktionsstörung der rechten Schulter mit del
operativen Eingriff inklusive Rekonstruktion der Rotatorenmanschette mit gutem
Erfolg behoben werden konnte. Diese Aspekte sprechen aus
versicherungs-medizinischer Sicht eindeutig für eine überwiegend
wahescheindliche Teilkausalität des Unfallereignisses im Juli 2003. Ohne
Sturzereignis wäre die Schulteroperation im Dezember 2003 nicht erforderlich
gewesen. (…).“ (cfr. doc. 14).
In esito
ai considerandi che precedono - ritenuto che gli elementi costitutivi di una
lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia il fattore esterno,
la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo
umano) sono, in concreto, senz'altro adempiuti - va ammesso l’obbligo
contributivo dell'assicuratore infortuni convenuto.
In queste
condizioni - lo si ripete - il fatto che RI 1 presentasse delle preesistenti lesioni
degenerative alla spalla destra, è del tutto irrilevante. In effetti, secondo
la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF
devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da
ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni degenerativi
(cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr.,
pure, STFA del 12 luglio 2002 nella causa L. P., U
1/02, consid. 4 in fine; STCA del 30 ottobre 2002 nella causa A.,
35.2001
).
Per quanto attiene al
fatto che l’assicurata immediatamente dopo l’infortunio ha continuato a
lavorare, questa circostanza riguarda l’entità delle prestazioni e non la
causalità tra l’infortunio e il danno alla salute.
Neppure è possibile
concludere differentemente solo perché l’assicurata avrebbe annunciato
tardivamente l’infortunio occorsole e avuto riguardo alla dinamica dell’evento
che, così come descritto: “Mentre lavoravo in casa di un'utente
ho iniziato a pulire i vetri. Sono salita su di una scala per pulire due grandi
finestre, sono scivolata perdendo l’equilibrio ed ho picchiato la spalla destra
contro il telaio centrale di legno.” (cfr. doc. 7), e non è contestato,
configura pure un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
La causa deve dunque
essere retrocessa alla CO 1 affinché proceda a ridefinire il diritto a
prestazioni di RI 1 a seguito dell’infortunio occorsole nel mese di luglio
2003.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ È annullata
l'impugnata decisione su opposizione della CO 1.
§§ È accertato che
l'assicurata ha lamentato una lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9
cpv. 2 lett. f OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo a carico
della CO 1.
§§§ L’incarto è retrocesso
alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale, in relazione ai disturbi alla
spalla destra oggetto dell'annuncio d’infortunio del maggio 2004.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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