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Decisione

35.2005.78

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 novembre 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore ha negato il proprio

obbligo contributivo (cfr. doc. 8). Tale rifiuto è stato confermato - dopo

l'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 9) - con la decisione su

opposizione del 12 agosto 2005 (cfr. doc. A).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 13 settembre 2005 l'assicurato ha chiesto che la CO 1

venga condannata ad assumere il caso relativo alla lesione dentaria subita nel

mese di gennaio 2005.

A

sostegno della pretesa ricorsuale egli ha asserito:

"

Descrizione dei fatti:

1. Lavoro

presso la ditta __________ di __________, per il cui tramite sono assicurato

contro gli infortuni presso CO 1.

Considerandi

2.

In

data 28 gennaio 2005 masticando un boccone di riso mi si è rotto un dente

perché nel riso c'era un corpo estraneo, un sassolino.

3.

In

data 21 febbraio 2005 il mio datore di lavoro ha notificato l'infortunio ad CO

1.

4.

Il

30.

giugno 2005 la CO 1 decide di non riconoscere l'accaduto come infortunio e

di non coprire i costi che ho avuto per riparare il dente rotto, perché non ho

portato la prova.

5.

Contro

la decisione di CO 1 mi sono opposto in data 30 luglio 2005 precisando che

secondo me tra i denti c'era finito un sassolino ed esprimendo il mio

disappunto per non essere creduto sulla parola.

6.

Il

12.

agosto 2005 CO 1 conferma il suo rifiuto a riconoscere l'infortunio perché

non posso provare che nel riso si trovava effettivamente un sassolino.

Contro tale decisione

finale vi espongo qui di seguito le mie motivazioni di ricorso.

Considerazioni:

1.

se

il dente si fosse rotto per altri motivi, non avrei annunciato il caso alla CO

1.

come infortunio.

2.

avendo

ingoiato il corpo estraneo, insieme al riso e ai frantumi del dente, mi è

risultato impossibile portarlo come prova.

3.

se

avessi avuto l'opportunità di vedere il corpo estraneo tra il riso prima di

masticarlo, lo avrei senz'altro rimosso."

(Doc. I)

1.4

L'Istituto

assicuratore, in risposta, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

della lite è la questione di sapere se correttamente o meno l’Istituto

assicuratore convenuto ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione

alla lesione dentaria occorsa all’assicurato nel mese di gennaio 2005.

2.3

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128

V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b;

STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA

del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su

opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04,

consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui:

il 12 agosto 2005).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che la fattispecie, oggetto della

presente vertenza, si è verificata il 28 gennaio 2005, sono applicabili le

disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.4

Secondo

l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2.5

Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.6

L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr.

RAMI 2004 U 530 pag. 576).

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica, mentale o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore."

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.7

Si evince

dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto,

il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente,

definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 118 V 61

consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

2.8

Il TFA ha

avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata

l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.

Sono, in

particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di

osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in

una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992

U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

Per contro,

non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non

scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege

non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K

787.

p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non pubbl.; RAMI

1992.

U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss., consid.

2b).

L'Alta

Corte, pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato ha subito una

lesione dentaria masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre

mangiava una pizza ai frutti di mare non sgusciati, ha riconosciuto

l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 26 febbraio

2004.

nella causa M., U 305/02).

In una

sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa S., U 229/01, il TFA, invece, ha

lasciato aperta la questione a sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli"

ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.

2.9

Per quanto concerne

il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su

fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha

sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.

Nella sentenza del 21

febbraio 2003 nella causa S. (cfr. consid. 2.6. in fine), per esempio,

l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione

dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente

all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del

fattore straordinario.

Si

tratta del resto di una giurisprudenza costante.

In una decisione del 26

settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé contre G. e Tribunal

administratif del Canton Ginevra, K 207/00, il TFA ha sancito che la rottura di

un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto,

non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la

verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno straordinario

non era stata provata.

In una sentenza del 18

settembre 2001 nella causa B., K 202/00, il Tribunale federale delle

assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si

era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché

la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti

non aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che

ignorandone l'identità aveva ingoiato.

In una sentenza del 27

agosto 1992 nella causa M., la Corte federale ha negato l'azione di un elemento

esterno, nonostante una perizia giudiziaria avesse escluso un'altra causa,

trattandosi di un'assicurata che aveva sostenuto di avere rotto un dente

masticando del pane in cui c'era un corpo estraneo la cui identità non aveva

controllato avendo sputato il tutto nel lavabo.

In

un'altra sentenza del 3 ottobre 2003 nella causa X. Compagnia d'assicurazione

c/ S. (U 87/03) l'Alta Corte ha stabilito che un assicurato che si è rotto un

dente mangiando un'insalata non era stato vittima di un infortunio. Infatti

l'assicurato sostenendo di aver gettato subito via l'oggetto duro che avrebbe

morso, senza esaminarlo, non ha dimostrato con grado di verosimiglianza

preponderante che l'oggetto morso era un corpo estraneo all'alimento

Questo principio era già

stato applicato dal TFA in precedenza, in altri due casi in cui gli assicurati

avevano affermato di aver rotto un dente masticando qualcosa di duro senza

essere in grado di identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i

casi, la nostra Massima Istanza ha ritenuto non essere stata resa verosimile

l'esistenza di un fattore esterno straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella

causa R. e 16 gennaio 1992 nella causa T., citate in STFA del 27 agosto

1992.

nella causa M.).

L’Alta

Corte in una sentenza del 30 marzo 2004 nella causa D., (U 252/02), pubblicata

in DLA 2004 U 518 pag. 433, confermando un precedente giudizio di questa Corte,

ha deciso che la rottura di un dente di cui è rimasto vittima un assicurato

mangiando una barretta alimentare contenente anche frutta disidratata non era

da ricondurre ad un fattore esterno straordinario.

In

particolare il TFA ha rilevato:

"

(…)

5.

5.1

Nel ricorso di diritto amministrativo

D.________ sostiene che il presupposto del fattore esterno straordinario

andrebbe considerato dimostrato e non solo possibile, in quanto nella barretta

da lui ingerita - alla luce degli ingredienti che la compongono - non doveva

esservi alcun "oggetto duro"; di conseguenza la sua presenza non era

prevedibile. A suo dire, inoltre, il solo fatto di non aver potuto determinare

il corpo estraneo, in quanto ingerito, non potrebbe indurre a negarne

l'esistenza.

5.2

Ora dagli atti emerge che nella dichiarazione

di infortunio sottoposta all'INSAI il ricorrente ha affermato che, mentre

guidava la propria bicicletta e stava mangiando una barretta alimentare, marca

S., di cui fa uso regolarmente, aperta in precedenza, sarebbe venuto a contatto

con un "pezzo duro" che gli avrebbe provocato la frattura di un

molare. Su espressa richiesta dell'INSAI, egli ha in seguito precisato quanto

segue: "Masticandola ho sentito una specie di "crac" e dei grani

duri in bocca ... pensando che si trattasse di frutta candita particolarmente

dura, li ho inghiottiti ... solo dopo essermi recato dal dentista è risultato

che tra questi doveva trovarsi anche un pezzetto del dente che si era

rotto". Rispondendo a specifica domanda dell'assicuratore infortuni, il

ricorrente ha però evidenziato di non essere sicuro che la causa fosse

effettivamente da ricondurre all'alimento; in effetti, essendo la barretta

aperta, depositata nel porta-oggetti dell'auto e quindi nella tasca della

giacca, poteva esservisi attaccato un corpo estraneo, quale un sasso o grani

abrasivi provenienti dai cantieri da lui regolarmente visitati per motivi

professionali.

6.

6.1

In concreto va da un lato rilevato che

dall'elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto in questione emerge che

esso si compone anche di frutta disidratata, cioè di frutta secca, che, secondo

la generale esperienza della vita, può risultare di una certa consistenza.

Palesemente infondata è quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui non

era in alcun caso ammissibile aspettarsi la presenza di elementi più duri

nell'alimento esaminato. Del resto lo stesso interessato ha in un primo momento

definito il corpo proprio "frutta candita particolarmente dura", a

comprova del fatto ch'egli si aspettava o perlomeno poteva aspettarsi che vi

fossero pezzi di frutta, anche di una certa consistenza. Inoltre, invece di

sputare l'oggetto masticato, come verrebbe spontaneo fare, secondo la generale

esperienza della vita, in caso di dubbio sulla sua origine, soprattutto se si

sospetta di aver ingerito un sasso, l'ha ingoiato. In tali circostanze, la

fattispecie in esame, proprio per la possibile presenza di pezzi di frutta,

può, contrariamente a quanto sostenuto da D.________, senz'altro essere

paragonata a quella esaminata nella sentenza inedita 30 aprile 1996 in re K., U

61/96, in cui questa Corte ha già giudicato che il fatto di imbattersi,

mangiando un "Birchermüesli", in una bacca dura (sciolta, seccata e

congelata) o in un fiocco di cereali duro non configura un fattore esterno

straordinario, in quanto appunto si tratta di elementi normalmente presenti in

questo tipo di alimenti.

6.2

Pure infondata è inoltre la dichiarazione

dell'assicurato in relazione all'impossibilità di trovare elementi duri nella

barretta, di tipo diverso degli ingredienti di cui essa si compone. In effetti

è il ricorrente stesso ad aver sostenuto che, lasciando la barretta aperta sia

nel porta-oggetti dell'auto che nella tasca, potevano esservisi attaccati dei

grani o dei sassolini, con cui egli entrava in contatto tramite l'attività

svolta sui cantieri. Anche in questa ipotesi egli poteva quindi aspettarsi, per

sua stessa ammissione, che, lasciando le barrette aperte in auto o in tasca ed

essendo egli spesso a contatto con materiale da cantiere, l'alimento si

intaccasse con corpi estranei anche pericolosi. In proposito il Tribunale

federale delle assicurazioni ha infatti già statuito che se alimenti o bevande

vengono consumati malgrado la persona interessata potesse accorgersi del

difetto, rispettivamente lo avesse lei stessa causato, non si può parlare di

fattore esterno straordinario (STFA 1944 pag. 103 consid. 2, citata in Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed.,

Zurigo 2003, pag. 27).

6.3

Del resto, anche nella denegata ipotesi in

cui si ritenesse la presenza di grani o sassi nella barretta quale fattore

esterno straordinario, essa sarebbe in concreto solo possibile, non tuttavia

verosimile. In effetti, alla luce delle circostanze concrete e delle

dichiarazioni dello stesso ricorrente, l'ipotesi più probabile è che egli si

sia imbattuto in un pezzo di frutta particolarmente duro. Come già accennato in

precedenza, se egli avesse effettivamente pensato di essersi imbattuto in

qualcosa di eccezionale e eventualmente pericoloso quale un sasso, egli avrebbe

almeno tentato di non ingerirlo. Egli stesso ha quindi ritenuto più probabile

la presenza di un pezzo di frutta, ipotesi da egli stesso confermata all'inizio

e in seguito parzialmente modificata. Del resto il Tribunale federale delle

assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che il presupposto del fattore

esterno straordinario non può essere ammesso se l'assicurato non è stato in

grado di dimostrare - come nel caso di specie - che l'oggetto masticato fosse,

ad esempio, un sasso e non un cereale (sentenza inedita 21 novembre 1990 in re

T., U 37/90), rispettivamente che la rottura del dente fosse riconducibile ad

un guscio di noce presente nel cioccolato e non alla noce stessa (SVR 2001 KV

no. 50 pag. 146 consid. 5)." (STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U

252/02, consid. 5 e 6)

Infine la

nostra Massima Istanza, in una sentenza del 22 giugno 2005 nella causa B., U

243/04, ha ribadito che onde poter procedere alla necessaria valutazione e

determinare se l'oggetto all'origine di una lesione dentaria faccia o meno

usualmente parte dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo

estraneo possa essere individuato.

2.10

Nella

presente fattispecie l'assicurato, nell'annuncio d'infortunio LAINF del 21

febbraio 2005, ha così descritto l'evento del 28 gennaio 2005:

"

Masticando un boccone di riso ho sentito un

forte e fastidioso rumore in bocca rendendomi subito conto di aver frantumato

un sassolino con il dente e di aver perso un pezzo di molare." (Doc. 1)

L'insorgente,

il 1° marzo 2005, ha compilato il "Questionario per danno ai denti "

sottopostogli dall'assicuratore LAINF convenuto.

Il tenore

delle domande e delle relative risposte è il seguente:

"

1.

Quando si è rivolto per questo motivo la prima

volta dal dentista?:

4-2-05

2.

Come si è procurato il danno ai denti?

(spiegazione dettagliata dei

fatti)

Masticando un boccone di riso ho sentito tra i

denti qualcosa di duro che mi ha provocato un forte dolore e dopo aver ingerito

il boccone ho potuto verificare con la lingua che avevo rotto un pezzetto di

dente.

3.

Al momento dell'incidente si è verificato

qualcosa di inusuale?

(spiegazione dettagliata)

No.

4.

Se la lesione dentaria è stata causata durante

la masticazione:

4.1

Quale alimento ha ingerito? Ha potuto

verificare di che cosa si trattava?

Non ho potuto verificare se si trattasse di un

sassolino perché l'ho ingerito insieme al riso.

4.2

Quando, dove e da chi ha acquistato il prodotto

in questione?

In novembre 2004, alla __________ di __________.

4.3

Ha informato dell'accaduto il suo fornitore?

Se no, informarlo ed inviarci una copia di tale annuncio

No, vedi sopra.

4.4

A che cosa è imputabile la sopravvenienza

del danno?

Alla presenza di un corpo estraneo nel riso

acquistato da __________.

4.5

Indirizzo di eventuali testimoni

Mia moglie, che vive con me." (Doc. 2)

Nell'opposizione

del 30 luglio 2005, inoltrata contro la decisione formale del 30 giugno 2005

con cui la CO 1 ha rifiutato di assumere il caso (cfr. doc. 8), l'assicurato ha

sottolineato di poter precisare con assoluta certezza che durante la

masticazione del boccone di riso è finito tra i denti un sassolino e non un

pezzo di dente rottosi in precedenza.

A mente

del ricorrente l’attrito che ha avvertito tra i denti e che ha causato la

lesione è stato senz’altro prodotto dal sassolino che si trovava nel riso. Egli

ritiene, inoltre, quale evento straordinario la presenza di sassi in una

normale confezione di riso (cfr. doc. 9)

Nell'atto

ricorsuale l’insorgente ha puntualizzato, in particolare, che avendo ingoiato

il corpo estraneo insieme al riso e ai frantumi del dente gli è risultato

impossibile portarlo come prova e che se avesse avuto l’opportunità di vederlo

tra il riso prima di masticarlo lo avrebbe senz’altro rimosso (cfr. I).

2.11

La questione

contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario

nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 28 gennaio 2005.

Gli altri

elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in effetti,

manifestamente realizzati.

Il TCA

rileva che nel caso di specie dalla documentazione agli atti, segnatamente

dalle dichiarazioni espresse dal ricorrente nel “Questionario per danni ai

denti” e nel ricorso, secondo cui egli ha comunque ingerito il boccone

costituito dal riso, dal corpo estraneo e dal pezzo di dente (cfr. doc. 2, I;

consid. 1.3., 2.10.), risulta chiaramente che il medesimo non ha visto l’oggetto

duro e quindi nemmeno ha potuto caratterizzare il tipo di sostanza che sarebbe

all’origine della lesione dentaria.

Nell'evenienza

concreta, quindi, l’insorgente semplicemente presume che ad avere provocato il

danno al dente sia stato un corpo estraneo all'alimento consumato, ciò che non è

tuttavia stato in grado di accertare direttamente.

Al

riguardo, è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza tocca

all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante,

l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Nell'ambito

del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio

inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164

consid. 5a; AHI Praxis 1994 p. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA del 10

marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1

lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui

i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come

questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal

dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N.

12.

p. 145; RAMI 1994 p. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il

dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle

parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (cfr. STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; DLA

2002.

p. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del

18.

settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio 2001 nella causa

Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

L'autorità

amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,

unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5).

Nell'ambito

delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo

disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti

in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che

presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50

p. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., C 49/00; STFA del 28

novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF 125 V 195).

Non è,

quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi

possibile.

Fra tutti

gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che

sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

Va, pure,

ricordato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio

secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel

dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA del 14 settembre 2003 nella causa

R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001 nella causa S. Organisation de santé

contro G. e Tribunal administratif del Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U

349.

p. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322

consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468

consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1).

Giova ancora

segnalare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio, occorre,

di regola, accertare direttamente il fattore esterno straordinario: non basta

inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza

l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.

Questo

procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss

consid. 2).

In simili condizioni, nel

caso di specie, visto che l’assicurato non è riuscito a identificare il corpo estraneo,

in ossequio alla (severa) giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9.), anche

nel caso in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe

dimostrato con il grado della probabilità preponderante che si sia trattato di

un fattore esterno straordinario.

In particolare, non si può

escludere che nel riso ci fossero dei grani duri non cotti. Il riso, in

effetti, prima di essere confezionato, viene sottoposto a diverse fasi di

lavorazione, dalla pulitura fino alla brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso,

Suggerimenti operativi, www.altaristorazione.com). Secondo la generale

esperienza della vita, quindi, in un piatto di riso possono trovarsi dei

chicchi scuri duri sfuggiti all'operazione di selezione degli stessi.

Per alcuni casi analoghi,

in cui l’assicurato ha subito una lesione dentaria mangiando del riso, senza

tuttavia essere stato in grado di caratterizzare il tipo di sostanza all’origine

del danno alla salute, cfr. STCA del 19 gennaio 2005 nella causa P.,

35.2004

; STCA del 10 dicembre 2004 nella causa D., inc. 35.2004.51.

Va,

peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a formulare delle

dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in modo preciso e

dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a

un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto

meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA del 20 dicembre

1999.

nella causa S., U 200/99).

In una

sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in RAMI 1999 U 349 p.

477, l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi rotto un dente con

un sassolino mangiando un preparato a base di riso all'estero in un Paese in

via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia in quella fattispecie è

stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario, in quanto

l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato come un sassolino.

Non

essendo possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della verosimiglianza

preponderante (come esposto precedentemente, la semplice possibilità non

basta), l'esistenza di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve

constatare l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica

dell'infortunio (DTF 114 V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss consid. 4b).

2.12

Infine, va rilevato che il

TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa

della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un

dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett.

a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156ss.,

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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