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Decisione

35.2005.79

Assicurato vittima nel febbraio 2001 di un trauma distorsivo al ginocchio. Caso chiuso nel marzo 2001. Annuncio di ricaduta nel mese di ottobre 2004, rifiutata dall'assicuratore per assenza di causali

1 marzo 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In data 15

novembre 2005, l’insorgente ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione,

medica e non, in parte già presente all’inserto (VII + allegati).

L’Istituto

assicuratore ha preso posizione al riguardo il 2 dicembre 2005 (IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio

sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

In una sentenza del 7

luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar

nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen

unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status

quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente

alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute

o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la

loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Considerandi

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato

sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di

causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore-infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6

Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se i disturbi localizzati al

ginocchio sinistro, oggetto dell’annuncio di ricaduta qui in

discussione, costituivano o meno una conseguenza naturale del sinistro

assicurato.

Nessuno

ha giustamente preteso che i disturbi che hanno interessato il ginocchio destro

dell’assicurato, leso in occasione di un infortunio sugli sci occorsogli nel

febbraio del 1992, assunto all’epoca dall’assicurazione militare (cfr. doc. 29,

p. 2), debbano andare a carico dell’assicuratore LAINF convenuto.

L’CO 1

nega l’esistenza di un legame causale naturale riferendosi alla valutazione

contenuta nel rapporto 3 giugno 2005 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, il quale ha ritenuto determinante la circostanza che, in occasione

della prima consultazione dell’11 febbraio 2001, il dott. __________ avrebbe

diagnosticato una problematica riguardante il menisco laterale del

ginocchio sinistro, mentre che la RMN del 15 febbraio 2005 ha mostrato una

lesione del menisco mediale sinistro, peraltro in presenza di un menisco

laterale intatto:

"

La __________ assicurazioni interpone

opposizione il 20.5.2005 con la seguente motivazione: esistono due

problematiche ed una riguarda il menisco laterale, l'altra il menisco mediale.

In questo senso l'apprezzamento medico del dott. __________ è eloquente.

rispondo come segue: È proprio per questo che

bisogna rifiutare il caso, infatti, il dott. __________ nel rapporto di visita

dell'11.2.2001 parla chiaramente di una sintomatologia laterale quindi eventualmente

poteva esservi un problema al menisco laterale. In seguito a prescindere dal

fatto che si è continuato a confondere tra ginocchio destro e ginocchio sinistro,

e che finalmente ci si è accordati sul fatto che la patologia riguardava il

ginocchio sinistro, si è sempre parlato di menisco mediale, anche la RMI

evidenzia una lesione del menisco mediale e non del menisco laterale.

A questo punto l'assicurato nel 2001 aveva

sviluppato una sintomatologia al compartimento laterale, vi era un sospetto per

lesione del menisco, si preconizzava di effettuare indagini ulteriori ma poi il

caso era stato momentaneamente chiuso, probabilmente non vi era nessuna lesione

del menisco laterale.

Ora l'assicurato presenta di nuovo dolori

mediali, la RMI del 15.2.2005 conferma la lesione del menisco mediale e

conferma il fatto che il menisco laterale è intatto, quindi probabilmente non è

mai stato leso. Non può essere stabilito un nesso causale almeno probabile tra

l'evento del 10.2.2001 e la patologia del menisco mediale, in quanto, dopo il

10.2.2001

l'assicurato lamentava problemi sul lavoro laterale del ginocchio.

Vi è però il caso del 1989 dove vi era una

patologia al menisco che è stata anche operata e questo sotto responsabilità

della cassa malati in quanto in quel momento il signor RI 1 non era assicurato

alla CO 1. Ora si riscontra di nuovo una lesione del menisco mediale che deve

essere messa in relazione, al vecchio infortunio del 1989 che comunque va a

carico della cassa malati, in quanto la clinica ci ha ben dimostrato, che

l'infortunio del 2001 aveva provocato dolori sul lato laterale e non sul lato

mediale. Tutte le cure per il menisco mediale del ginocchio sinistro, a meno

che non avvenga un nuovo infortunio, vanno a carico della competente cassa

malati."

(doc. 53)

La

tesi difesa dall’Istituto assicuratore convenuto è contestata da RI 1, la cui

posizione risulta supportata dalle certificazioni del dott. __________, spec.

FMH in medicina interna, il quale ha sottolineato che il dott. __________, nel

referto relativo alla visita dell’11 febbraio 2001, aveva

formulato anche la diagnosi differenziale di menisco mediale, motivo per cui ha

ritenuto probabile l’esistenza di un nesso di causalità tra l’infortunio

assicurato e la ricaduta:

"

__________ alla visita dell’11.2.2001 parla di

menisco lat. ginocchio sx DD menisco mediale in st. dopo sutura. Era prevista

una visita dall’ortopedico che aveva in cura il pat. Dr. __________. In base

alla documentazione questo controllo non è stato fatto.

La RMI del ginocchio sx del 15.2.2005 (senza

mezzo di contrasto) mostra “Forma smussata del menisco mediale, con fessura

versante inferiore corno posteriore e parte intermedia”. Controllo dal Dr. __________

del 23.2.2005 parla per una lesione del menisco mediale del ginocchio sx. Dr. __________

rifiuta il caso dicendo che si tratta del menisco laterale e che ora la RMI

parla del menisco mediale.

In base al giudizio del Dr. __________ nella

diagnosi c’era anche la discussione del menisco mediale, poi però non

ulteriormente valutato.

Vista la RMI del 15.2.2005, vista la DD

dell’11.2.2001, ritengo che esiste un nesso causale probabile per la ricaduta

dell’8.9.2004."

(doc. P)

2.7

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione enunciata dal dott. __________

non consenta di negare, con la necessaria tranquillità, l’esistenza di un nesso

di causalità naturale tra l’infortunio del 10 febbraio 2001 e i disturbi al

ginocchio sinistro, oggetto di ricaduta.

Secondo

la giurisprudenza federale, ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.

DTF 125 V 351 seg. = SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. = RAMI 1999 U 356, p. 572).

Ora,

nella concreta evenienza, attentamente vagliata la documentazione sanitaria presente

all’inserto, l’argomento - il solo - su cui il medico __________ dell’CO 1 ha

costruito la propria tesi (cfr. consid. 2.7.), non appare convincente al punto da

consentite a questa Corte di decidere, con piena cognizione di causa, sull’oggetto

della lite.

In

proposito, il TCA rileva che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, in occasione della consultazione dell’11 febbraio 2001, ha sì

sospettato la presenza di una lesione del menisco laterale del ginocchio

sinistro, tuttavia, egli ha pure posto la diagnosi differenziale di menisco mediale,

proponendo, dopo averne discusso con il collega dott. __________ (che già

conosceva il paziente), l’esecuzione di un’artroscopia (cfr. doc. 7).

D’altro

canto, rispondendo a una richiesta di informazioni rivoltagli dall’Istituto

assicuratore convenuto nel corso del mese di marzo 2004, il dott. __________, o

chi per esso ha firmato il rapporto, ha dichiarato che l’assicurato era

portatore di una, citiamo: “Lesione meniscale ginocchio sx menisco mediale

dopo trauma distorsivo in data 09.02.01” (cfr. doc. 6 – il corsivo è del

redattore).

Quest’ultima

circostanza non può essere liquidata come ha preteso fare l’assicuratore LAINF

convenuto in risposta di causa, ovvero sostenendo essersi trattato di un,

citiamo: “error calami dell’assistente del Dr. __________, visto anche il fatto

che il ricorrente nel 1989 aveva subito una lesione al menisco mediale

sinistro, di competenza della Cassa malati” (III, p. 4).

In

effetti, la medesima diagnosi di lesione del menisco mediale figura pure

sulla prescrizione di fisioterapia del 14 febbraio 2001 (doc. S),

rispettivamente, sulla nota d’onorario dell’Istituto di fisioterapia __________

del 13 marzo 2001 (doc. T).

In esito

a quanto precede, il TCA ritiene che l’CO 1 non abbia posto in atto tutto

quanto era possibile per delucidare in modo attendibile la fattispecie medica,

e ciò contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1

vLAINF).

Questa

Corte non può parimenti fondare il proprio giudizio sulle certificazioni

allestite dal dott. __________.

In primo

luogo, quale specialista in medicina interna, egli non appare particolarmente

qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa.

In

secondo luogo, se è vero che con il rapporto del 9 maggio 2005 il dott. __________

ha sostenuto la tesi dell’eziologia traumatica dei disturbi al ginocchio

sinistro (doc. P), è altrettanto vero che, successivamente, in data 13 giugno

2005, egli ha affermato di non poter prendere posizione riguardo al nesso

causale con l’avvenimento (doc. Q).

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti.

La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’CO

1, affinché chiarisca, dopo aver predisposto degli accertamenti specialistici

più approfonditi, se i disturbi al ginocchio sinistro di cui ha sofferto RI 1,

erano ancora imputabili all’infortunio del 10 febbraio 2001 oppure no.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 24 giugno 2005 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del considerando

2.8.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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