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Decisione

35.2005.8

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1 marzo 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr.

25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che in discussione vi è l’entità della rendita di

invalidità a far tempo da un’epoca posteriore al 31 dicembre 2002, tornano

senz’altro applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in

vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2.3. Secondo

l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o

ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa

norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale

prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22

LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in

deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal

mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto

della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle

mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione

dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione

successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 114).

La

revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali

mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.

Conformemente

alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti

dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione

delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto

che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF

(RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

2.4. L'invalidità

può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo

stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si

ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla

sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid.

2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116,

consid. 3b).

L'assicurato

può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini

professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività

meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di

salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una

situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le

sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.5. Il mutamento

deve, inoltre, essere notevole.

Secondo

la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica

doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente

accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto

ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità

iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 115 e dottrina ivi citata).

2.6. Per rivedere

una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento

passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo

termine.

In

particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno

dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.7. Determinante

per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al

momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

Tanto nel

fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad

una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

Non si

tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad

esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le

insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della

commisurazione dell'invalidità.

Ciò che

importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio

(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta,

infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso

causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

2.8. Con

decisione formale del 13 agosto 1993, cresciuta in giudicato, l'Istituto

assicuratore convenuto aveva fissato al 50% il grado dell'invalidità presentata

da RI 1 (doc. 164).

Il tasso

di invalidità in questione era stato stabilito in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi.

In

effetti, riferendosi alle risultanze della visita medica di chiusura, eseguita

l’11 maggio 1992 dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, in base alle

quali l’assicurato era stato dichiarato in grado di esercitare un lavoro

sull’arco di tutta la giornata, a patto di non sforzare l’avambraccio e il

polso bilateralmente (doc. 133, p. 6), l’CO 1 aveva ritenuto che, sul mercato

generale del lavoro, RI 1 potesse ancora realizzare un reddito inferiore di

circa la metà (fr. 26'435.30/anno) rispetto a quello che egli avrebbe

conseguito, senza il danno alla salute, continuando a svolgere la sua abituale

attività di meccanico (fr. 49'200.--/anno; cfr. doc. 162).

2.9. Al

precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all'epoca, l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 50%.

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente nel mese di ottobre 2004 (momento in

cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata).

Successivamente

all’emanazione della decisione formale di costituzione della rendita di

invalidità, RI 1 è stato sottoposto a una ventina di interventi chirurgici che

hanno interessato entrambe le estremità superiori (cfr. doc. 173, 181, 186,

198a, 201, 205, 211, 218, 232, 249, 280, 298, 303, 310, 313, 318, 349 e 361).

Il

risultato finale è stato che egli è attualmente portatore di una panartrodesi

del polso bilateralmente e di un’artrodesi radio-ulnare bilateralmente, ciò che

ha soppresso completamente i movimenti di flesso-estensione del polso e di prosupinazione

dell’avambraccio (cfr., al riguardo, il rapporto 26.3.2004 del dott. __________,

accluso al doc. 369).

In data

10 dicembre 2002, ha avuto luogo la visita medica per la revisione della

rendita di invalidità, a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

In quella

sede, il medico __________ dell’CO 1 ha constatato l’esistenza, quali esiti

infortunistici, di un’artrodesi completa del polso sinistro e una sospensione

della prosupinazione dopo osteosintesi tra radio e ulna bilateralmente.

Rispetto

alla situazione descritta in occasione della visita medica di chiusura dell’11

maggio 1992, egli ha rilevato che nel frattempo è subentrato un peggioramento,

nel senso che ora l’assicurato non è più in grado di eseguire la prosupinazione

dell’avambraccio destro e sinistro (doc. 328, p. 2: “È intervenuto un

cambiamento anatomico-funzionale nel senso di un peggioramento. Il

paziente non può più fare la pro-/supinazione dell’avambraccio destro e

sinistro. Assuefazione e adattamento non possono essere ammessi” – il corsivo è

del redattore).

Il dott. __________

si è quindi così espresso a proposito dell’esigibilità lavorativa:

"

ESIGIBILITÀ LAVORATIVA

L'assicurato non è più in grado di svolgere il

suo lavoro di meccanico d'auto non avendo più l'agilità delle mani e nemmeno la

forza.

Non ha più la capacità di fare la presa di pinza

in modo continuo.

Potrebbe ancora talvolta maneggiare attrezzi di

leggera entità ma non più di media o pesante entità.

Può solamente di rado alzare pesi fino a 5 kg

fino all'altezza dei fianchi ma non più portare pesi da 5 fino a 10 kg fino

all'altezza del petto.

Il paziente potrebbe ancora svolgere un lavoro

d'ufficio senza però la necessità di scrivere a mano, rispettivamente a

macchina.

Potrebbe svolgere un lavoro di custode o

sorvegliante con un rendimento nell'arco dell'intera giornata."

(doc.

328)

Posteriormente

alla menzionata visita medica, RI 1 ha segnalato all’assicuratore convenuto la

presenza di disturbi anche alle spalle.

Il 26

gennaio 2004 egli è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, il quale ha negato l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra la problematica alle spalle e i sinistri assicurati, rilevando

inoltre che, da un punto di vista infortunistico (dunque a livello dei polsi),

la situazione era rimasta invariata:

"

L'assicurato già da anni ha sempre gli stessi

disturbi ad ambedue i polsi, un peggioramento non è subentrato. Inoltre accusa

da alcuni mesi problemi alla spalla destra, anche a sinistra ma meno. Sente un

rumore internamente nella rotazione. Le due infiltrazioni non sono servite a

migliorare la situazione.

Clinicamente la

situazione ad ambedue i polsi è conosciuta, non riesce a piegare il polso, né a

fare la rotazione all'avambraccio bilateralmente.

Quasi tutti i movimenti della mano vengono

eseguiti con una flessione del gomito. Senza rotazione dell'avambraccio si deve

usare di più la spalla. Però l'assicurato non porta più di rilevante entità e

non fa sforzi, quindi non ci si può immaginare un sovraccarico impressionante

della spalla.

Di conseguenza un nesso causale tra i problemi

alla mano e alla spalla è possibile però non probabile. Per quanto riguarda

l'infortunio, la situazione è rimasta invariata."

(doc.

362)

A seguito

della procedura di opposizione che ha portato all’annullamento di una prima

decisione formale (cfr. doc. 366 e 378), in data 30 giugno 2004, l’assicuratore

infortuni, fondandosi su un parere espresso dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia (doc. 380), ha ammesso che i disturbi alle spalle costituiscono una

conseguenza naturale indiretta dei pregressi eventi traumatici.

D’altro

canto, esso ha comunque negato un aumento del grado d’invalidità, posto che,

citiamo: “i disturbi alle spalle non incidono in maggior misura di quanto

ammesso in precedenza sull’esigibilità dell’interessato” (doc. 382).

In data 6

ottobre 2004, l’insorgente si è sottoposto ad un’artro-RMN della spalla destra,

accertamento che ha evidenziato una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato,

nonché una borsite sottoacromiale-sottodeltoidea, sospetta per una periartropatia

omero-scapolare.

Il giorno

stesso è pure stata eseguita un’ecografia della spalla sinistra che, da parte

sua, ha mostrato una lesione parziale del sovraspinato (cfr. allegati al doc.

391).

Nel corso

del mese di novembre 2004, RI 1 ha consultato il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia della mano.

Dal

relativo rapporto si evince che, a quel momento, trattandosi dei polsi, egli

aveva raggiunto lo status quo ante, ovvero, citiamo: “lo status di prima

di asportare il materiale di osteosintesi. Rimane sicuramente il blocco dell’artrodesi

del polso, il blocco del radio e dell’ulna e quindi l’impossibilità di prosupinazione”.

Per

quanto riguarda le spalle, lo specialista ha riferito che, vista l’entità dei

disturbi, l’assicurato aveva chiesto di “trasformare il blocco radio-ulnare in

un qualcosa che possa permettere di recuperare parzialmente la prosupinazione” (doc.

395), procedere che il Prof. dott. __________, Primario della Clinica di

chirurgia della mano dell’Ospedale universitario di __________, ha però

categoricamente sconsigliato (cfr. doc. 398).

In corso

di causa, questa Corte ha interpellato, in due occasioni, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, invitandolo a rispondere ad alcuni quesiti

riguardanti l’esigibilità lavorativa.

Questo il

tenore dello scritto 23 marzo 2005 che il TCA ha indirizzato al dott. __________:

"

Nel corso del 1993, tenuto conto dei postumi

infortunistici localizzati al polso destro ed a quello sinistro, l’assicurato è

stato dichiarato in grado di esercitare a tempo pieno un’attività non gravosa

per l’avambraccio e il polso bilateralmente e posto al beneficio, eseguito il

raffronto dei redditi, di una rendita di invalidità del 50%.

Dal suo referto del 13 aprile 2004 risulta che RI

1 soffre inoltre di uno squilibrio muscolare ad entrambe le spalle con periartropatia

bilaterale, patologia che lei ha imputato alla mancanza di mobilità

dell’avambraccio.

Nel frattempo, l’CO 1 ha ammesso la propria

responsabilità per le affezioni alle spalle e si è dichiarato disposto ad

assumere i costi delle relative cure mediche, in particolare di quelle

fisioterapiche.

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invitiamo a

volere rispondere ai quesiti seguenti, entro il termine di 10 giorni a

contare dalla ricezione della presente:

1. Tenuto conto unicamente dei disturbi alle

spalle, l’assicurato è o meno in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività sostitutiva adeguata? Voglia motivare la

sua risposta.

Considerandi

2.

Voglia descrivere quali caratteristiche

dovrebbe avere questa attività.

3.

Nella negativa, in quale misura (%)

l’assicurato sarebbe in grado di esercitare una tale attività?"

(IX)

Queste le

risposte fornite dal chirurgo ortopedico il 29 marzo 2005:

"

(…).

1.

Mi è impossibile dividere il problema delle

spalle dal problema dei polsi, constatando che la problematica

delle spalle è una conseguenza dei problemi che sono sorti dopo i vari

interventi ai polsi.

Per questo motivo la situazione delle spalla

è sicuramente un fattore aggravante della già esistente ipomobilità

dell’arto superiore bilateralmente, a causa della panartrodesi del polso

bilaterale e dell’artrodesi radio-ulnare bilaterale.

La situazione del polso e dell’avambraccio è

stabile, a questi livelli non cambierà più niente per quanto riguarda

la mobilità.

La parte della spalla invece è suscettibile

di peggioramento con l’avanzare degli anni e con il carico di ambedue le

spalle.

Per questo motivo ritengo indicato al massimo

un lavoro leggero nel quale il paziente non deve alzare le braccia oltre i 60°

di flessione senza oggetti pesanti in mano.

2.

Un’attività compatibile con la problematica

che presenta il paziente potrebbe essere al massimo un’attività di

lavoro alla scrivania/ufficio, eventualmente lavori di controllo di

piccolo materiale.

Un tale lavoro a mio avviso sarebbe possibile

al 50%, poiché dà al paziente anche abbastanza tempo per il riposo

adeguato."

(XI)

Nel

frattempo, il 4 aprile 2005, l’avv. RA 1 ha prodotto un rapporto, datato 30

marzo 2005, del Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

secondo il quale i noti postumi infortunistici impedirebbero a RI 1 di

esercitare una qualsiasi attività professionale con le braccia, postulando

quindi il riconoscimento di una rendita di invalidità del 75% (doc. B).

Gli

apprezzamenti dei dott. __________ e __________ sono stati commentati

criticamente dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la

Divisione di medicina assicurativa di __________.

Trattandosi,

in particolare, della valutazione enunciata dal dott. __________, il fiduciario

dell’CO 1 ha affermato che essa non trova alcuna giustificazione da un punto di

vista strettamente ortopedico:

"

Während sich das Zumutbarkeits-Profil von Herrn Dr. __________ nicht wesentlich von demjenigen

des __________ vom 10.12.2002 (Akt 328) unterscheidet, wird auch bei

angepasster leichter Arbeit pauschal zusätzlich noch eine zeitliche Reduktion

von 50% postuliert zwecks "riposo adeguato".

Rein orthopädisch lässt sich dies jedoch nicht

begründen. Vielmehr entspricht eine solche Ein­schätzung einer ganzheitlichen

psychosomatischen Wertung. Adäquanz-Fragen liegen jedoch nicht in der Kompetenz

des Arztes. Eine zunehmende psychogene Überlagerung im Sinne einer

Schmerzverarbeitungsstörung ist u.E. offensichtlich. Jedenfalls ist das Ausmass

der geklagten Beschwerden auch aufgrund der von Herrn Prof.

__________ am 18.11.2004 (Akt 398) beschriebe­nen,

objektiv günstigen Befunde an Händen und Ellbogen somatisch nicht erklärbar.

Die Hände sind trophisch unauffällig und die Sensibilität intakt.

Herr Prof. __________ äussert sich nicht konkret zur Zumutbarkeit auf dem allgemeinen

Arbeits­markt. Er erwähnt auch nicht-medizinische Faktoren, welche einer

beruflichen Eingliederung im Wege stehen. Zudem ist es bekanntlich nicht

Aufgabe des Arztes, bezüglich Rente konkrete Prozent-Zahlen zu nennen (erwerbliches

Problem).

Zusammenfassend erachten

wir Herrn RI 1 weiterhin als

theoretisch arbeitsfähig im Rahmen der bestehenden Rente von 50%. Eine erhebliche

Verschlimmerung ist nicht nachgewiesen."

(doc. 412)

Nel mese

di maggio 2005, questo Tribunale ha sottoposto al dott. __________ il referto

elaborato dal dott. __________, chiedendogli di spiegare perché, da un punto di

vista medico, l’insorgente sarebbe in grado di svolgere un’attività adeguata

soltanto nella misura del 50% (XXII e XXV).

Questo il

tenore dello scritto 17 maggio 2005 di questo sanitario:

"

(…)

Vorrei ricordare all’Egregio collega che il

paziente ha subito una cinquantina di interventi ad ambedue i polsi, conclusi

in un’artrodesi bilaterale, ciò che porta ad una funzione molto limitata delle

braccia e come ben noto, anche allo squilibrio delle spalle.

Non credo che si tratti di una valutazione

psicosomatica, se ho proposto la percentuale della capacità lavorativa del 50%,

ma piuttosto di una valutazione globale strettamente ortopedica di ambedue le

braccia, iniziando dal cinto scapolare e passando fino al polso e alla mano. La

funzione limitata dei polsi porta ad avere bisogno di un riposo maggiore, anche

facendo solo lavori leggeri.

Personalmente, devo dire che malgrado la

cinquantina di interventi subiti, il paziente rimane molto adeguato senza che

si possa parlare di una sovrapposizione psicogena come senz’altro succede in

alcuni casi.

Eventualmente Le sarebbe utile anche la

valutazione del Dr. __________ che ai tempi mi aveva inviato il paziente."

(XXIV; cfr.,

pure, XXVI)

Di nuovo

interpellato dall’Istituto assicuratore, il dott. __________ si è riconfermato

nella propria opinione:

"

Herr Dr. __________ beharrt auf seiner Meinung, dass auch bei einer angepassten leichten

Arbeit nur noch eine Leistung von 50% möglich sei. Dass diese "valutazione globale" nur "strettamente ortopedica" sei, wird von uns jedoch weiterhin bestritten. Aus den Schreiben des

Neurologen Dr. __________ vom

22.12.2004

und 18.05.2005 ergibt sich nämlich klar, dass die Psyche zunehmend

eine wichtige Rolle spielt im Sinne einer Schmerzverarbeitungsstörung. Diese

ist jedoch allein durch die unbestrittenen orthopädischen Befunde (Handgelenks-Arthrodesen

und aufgehobene Rotation der Vorderarme beidseits) nicht ausreichend erklärt.

Speziell an den Schultern handelt es sich um harmlose muskuläre Beschwerden.

Hinweis auf die günstigen Befunde des Handchirurgen Prof.

__________ vom 17.11.2004 (Akt 398). Seit der

Rentenfestsetzung (50% ab 01.07.1993) können wir rein orthopädisch keine

wesentliche Verschlimmerung erkennen, und erachten deshalb das frühe­re __________

Zumutbarkeits-Profil (Akt 134) theoretisch weiterhin als gültig. Eine

Beurteilung der Arbeitsfähigkeit durch den betreuenden Handchirurgen Dr. __________ ist im Rahmen eines

Rechtsstreits prinzipiell nicht zweckmässig. Zudem steht fest, dass weitere

Operationen weder nötig noch sinnvoll sind. Eine allfällige Rentenerhöhung

unter Berücksichtigung auch der psycho­somatischen Aspekte liegt allein in der

Kompetenz der rechtsanwendenden Stellen (juristische Adäquanz-Frage). Unseres

Wissens richtet auch die IV bisher nur eine Rente von 50% aus."

(doc.

413)

In data

15.

dicembre 2005, questo Tribunale ha chiesto al dott. __________, chirurgo

della mano, di rispondere agli stessi quesiti a suo tempo sottoposti al dott. __________

(cfr. XXXIII)

Il dott. __________,

così come era stato il caso per il dott. __________, ha dichiarato l’assicurato

abile al lavoro nella misura del 50% in attività nell’esercizio delle quali non

vengano eccessivamente sollecitati gli arti superiori:

"

(…).

1.

Il signor RI 1 soffre di una patologia

maggiore: vi è un blocco di entrambi i polsi e un blocco di movimento di pronosupinazione

di entrambi gli avambracci. Questo porta ad una compensazione di movimento

che il paziente fa sovraccaricando entrambe le spalle. In

una situazione del genere è difficile valutare la capacità lavorativa di

un paziente ma sicuramente una ripresa lavorativa in maniera totale in

un’attività convenzionale e legata alla formazione del paziente è

praticamente impossibile.

In un’attività prettamente di sorveglianza o

direzionale il paziente può essere sicuramente impiegato al 50%.

2.

Come accennato al punto 1) deve essere

un’attività di sorveglianza dove il paziente non deve sollecitare gli

arti superiori. Anche attività di modica entità, con il sollevamento di pesi

modici, non vedo come il paziente possa svolgerla.

3.

Come accennato al punto 1) in un’attività di

sorveglianza potrebbe lavorare al 50%, in altre attività lo ritengo

inabile al lavoro.”

(XXXV)

Anche la

valutazione espressa dal dott. __________ è stata oggetto di critiche da parte

del dott. __________, il quale, con apprezzamento del 10 febbraio 2006, ha

ribadito che, nel caso di specie, non è stato oggettivato alcun peggioramento

da un profilo ortopedico o della chirurgia della mano (“Um heute die Rente erhöhen

zu können, müsste zuerst eine erhebliche organische Verschlimmerung nachgewiesen

sein. Das ist jedoch auf objektiver Ebene orthopädisch bzw. handchirurgisch nicht

der Fall”), non potendo gli insignificanti disturbi muscolari che

interessano le spalle giustificare una soluzione diversa.

D’altra

parte, sempre secondo il fiduciario dell’CO 1, occorre fare astrazione dal

sovraccarico psicosomatico, aspetto di pertinenza giuridica (doc. 414).

2.10

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid.

1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, i referti dei dottori __________ e __________, medici

che hanno avuto in loro cura RI 1 e, d'altro canto, del medico di fiducia dell’CO

1, il dott. __________.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Ora, pur

tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - va

riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. = AJP 1/2002, p. 83; DTF 125 V 353 consid.

3b/cc), resta il fatto che l'opinione espressa dai dott.

__________ e __________,

risulta più convincente rispetto a quella sostenuta dal sanitario interpellato

dall’Istituto assicuratore.

Questa Corte osserva, innanzitutto,

che rispetto allo stato constatato dal dott. __________ in occasione della

visita medica di chiusura dell’11 maggio 1992 (doc. 133), le cui risultanze

sono servite da base per determinare la rendita di invalidità in vigore (doc.

164), nel frattempo la situazione è peggiorata.

RI 1 è stato costretto a

sottoporsi a una ventina di ulteriori operazioni chirurgiche a entrambi gli

arti superiori, le quali sono all’origine di una completa soppressione dei

movimenti di flesso-estensione del polso e di prosupinazione dell’avambraccio

(bilateralmente).

A proposito di questa

situazione, il dott. __________, in occasione della visita medica per la

revisione della rendita del 10 dicembre 2002, ha del resto fatto stato di un,

citiamo: “… cambiamento anatomico funzionale nel senso di un peggioramento”

(doc. 328 – il corsivo è del redattore).

Inoltre, accanto alla

problematica riguardante le estremità superiori, nel corso del 2003 sono

insorti nuovi disturbi a entrambe le spalle, nella forma di dolori, che il

dott. __________ ha imputato a uno squilibrio muscolare con periartropatia

bilaterale (doc. 370: “Clinicamente ho trovato un paziente che per compensare

la mancanza di pro/supinazione di ambedue gli avambracci usa il cinto

scapolare. Motivo per il quale porta ad una rotazione interno/esterno forzata,

per questo accusa disturbi alle spalle, disturbi che fanno riferimento ad una

tendinite e ad una periartropatia ventrale”).

Questi ultimi disturbi

sono stati riconosciuti dall’Istituto assicuratore quale conseguenza indiretta

del sinistro assicurato (cfr. doc. 382 e 412).

Assodato che nel frattempo

le condizioni di salute del ricorrente si sono aggravate, nel senso che,

rispetto alla situazione esistente al momento della costituzione della rendita vigente,

RI 1 ora lamenta pure dei dolori alle spalle, da ricondurre al cambiamento

anatomico indotto dalle artrodesi presenti bilateralmente a livello

radio-ulnare e del polso, il TCA ritiene senz’altro plausibile che l'assicurato

presenti un discapito di rendimento anche nell’esercizio di attività sostitutive

(attività per le quali, nel 1993, egli era stato dichiarato completamente

abile; cfr. doc. 133 e 164), così come hanno sostenuto i dottori __________ e __________

(XI, XXIV e XXXV).

In effetti, considerato

come i disturbi alle spalle insorgano anche solo nel compiere dei semplici

gesti quotidiani (cfr., a quest’ultimo proposito, il referto 18.5.2004 del

dott. __________, doc. 374: “Un certificato da parte del Dr. __________ direbbe

che queste problematiche sono in diretta relazione con le artrodesi e quindi

con lo stato post-infortunistico. Anch’io personalmente penso che sia

comprensibile che il paziente nel vestirsi, svestirsi, guidare la macchina e

nel mangiare faccia dei movimenti particolari con le spalle per poter

compensare questa importante riduzione della funzionalità degli avambracci”), a

questo Tribunale appare poco verosimile che il ricorrente sia in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa,

anche se adeguata, come invece lo pretende il medico fiduciario dell’CO 1.

Il TCA non può peraltro condividere

l’affermazione del dott. __________ secondo cui il preteso peggioramento non

sarebbe dimostrabile poiché i disturbi risentiti dall’assicurato alle spalle,

qualificati d’insignificanti (“harmlosen reaktiven muskulären

Beschwerden”), non troverebbero giustificazione

da un punto di vista ortopedico. Sempre secondo il dott. __________, tale

affermazione si fonderebbe sugli esiti della consultazione 18 novembre 2004

presso il Prof. dott. __________ (doc. 412: “Jedenfalls ist

das Ausmass der geklagten Beschwerden auch aufgrund der von Herrn Prof __________

am 18.11.2004 (Akt 398) beschriebenen, objektiv günstigen Befunde an Händen und

Ellbogen somatisch nicht erklärbar“).

A

tale riguardo il TCA sottolinea che l’assicuratore LAINF convenuto ha ammesso

la propria responsabilità relativamente alla problematica concernente le

spalle.

D’altro canto, il

meccanismo all’origine dei noti disturbi alle spalle è stato perfettamente chiarito

dai sanitari che si sono interessati al caso ora sub judice. Si tratta di

un sovraccarico delle spalle provocato da una (molto) limitata residua funzione

delle braccia (cfr., ad esempio, doc. 370, 374 e allegato al doc. 372),

opinione che è peraltro stata condivisa anche dal dott. __________

stesso (cfr. doc. 380: “Wie Dres. __________, __________ und __________

erachten wir darum eine indirekte Unfallkausalität der Schulter-Beschwerden (“squilibrio

muscolare”) ebenfalls als wahrscheinlich”).

Inoltre,

nel referto relativo alla visita del 17 novembre 2004, sollecitata

dall’assicurato medesimo proprio in ragione dell’importanza dei dolori lamentati

(cfr. doc. 395: “Il paziente soffre così tanto per i disturbi della spalla che

mi chiede se non sia possibile trasformare il blocco radio-ulnare in un

qualcosa che possa permettere di recuperare parzialmente la pronosupinazione”),

il Prof. dott. __________ - contrariamente al dott. __________ - ha

riconosciuto la gravità della situazione, parlando esplicitamente di una

funzione delle articolazioni delle spalle notevolmente compromessa (cfr.

doc. 398, p. 2: “… die derzeit erheblich beeinträchtigten Funktionen der Schultergelenke

…”).

Infine, non convince

neppure la tesi, difesa dal dott. __________ (che non ha visitato personalmente

l’assicurato), secondo la quale i disturbi di cui soffre RI 1 sarebbero

influenzati negativamente da un sovraccarico psicogeno (cfr., ad esempio, doc.

412: “Eine zunehmende psychogene Überlagerung im Sinne einer Schmerzverarbeitungstörung

ist u.E. offensichtlich”).

Infatti, il solo atto in

cui si fa accenno all’esistenza di difficoltà a carattere psichico è il referto

22.

dicembre 2004 del neurologo dott. __________, frutto di un’unica

consultazione avvenuta in data 20 dicembre 2004 (doc. 404: “Il paziente si

trova attualmente al limite di uno scompenso psichico per la sintomatologia algica

che in pratica gli impedisce anche di dormire durante la notte”).

Dalle tavole processuali

non emerge null’altro al proposito. In particolare, non risulta che RI 1,

nonostante un iter terapeutico assai travagliato, abbia mai necessitato di cure

psichiatriche.

D’altro canto, il dott. __________,

il quale ben conosce la situazione dell’assicurato, ha attestato che, citiamo:

“… malgrado la cinquantina di interventi subiti, il paziente è rimasto molto

adeguato senza che si possa parlare di una sovrapposizione psicogena come

senz’altro succede in alcuni casi” (XXIV – la sottolineatura è del redattore).

In esito alle

considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene dimostrato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni

sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) – che,

rispetto alla situazione esistente al momento della costituzione della rendita

di invalidità in vigore, le condizioni di salute di RI 1 sono effettivamente

peggiorate, al punto tale che un’attività alternativa adeguata è ora esigibile

soltanto nella misura del 50%.

Gli atti vanno pertanto

retrocessi all’amministrazione affinché proceda a determinare, in via di

revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, il tasso dell’invalidità presentata

dal ricorrente.

2.11

Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

In simili

circostanze, secondo un'affermata giurisprudenza federale, la richiesta di

assistenza giudiziaria viene regolarmente dichiarata priva di oggetto (cfr.,

fra le tante, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto

1999.

nella causa T., U 59/99).

Di

conseguenza, nel caso concreto, il decreto del 23 marzo 2005, con il quale è

stata concessa l'assistenza giudiziaria a RI 1, deve quindi essere revocato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’CO 1 affinché stabilisca il grado dell’invalidità

presentata dall’assicurato, tenuto conto di una capacità lavorativa in

attività sostitutive adeguate limitata al 50%.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000.— (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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