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Decisione

35.2005.84

Nel maggio 2004 assicurata scivolata e caduta procurandosi una contusione al ginocchio. Da dicembre 2004 a ragione assicuratore LAINF ha ritenuto estinto il diritto a prestazioni: i disturbi al ginocc

24 aprile 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi lamentati dalla stessa e che l’Istituto assicuratore venga

condannato ripristinare le prestazioni a suo favore a far tempo dal 1° dicembre

2004.

A sostegno

delle proprie pretese ricorsuali l’assicurata ha addotto:

"

(…)

A titolo preliminare, si

osserva che la decisione in oggetto non indica la possibilità e il termine di ricorso. La ricorrente solleva dunque

detto vizio di forma e chiede di annullarla.

Prove: doc.

IN FATTO E IN DIRITTO

1.

In data 21 maggio 2004, la

ricorrente è scivolata su un piazzale bagnato davanti a casa procurandosi una contusione di una certa gravità

al ginocchio sinistro.

Dalla diagnosi medica

effettuata dal dott. __________ di __________ emerge un lieve versamento al ginocchio sinistro, un dolore rima mediale e

femoro patellare.

Non avendo mai lamentato alcun

disturbo al ginocchio sinistro prima di questo evento traumatico, se ne deduce che è l'infortunio la

causa del dolore.

Prove: doc.: richiamo inc. CO 1: perizia

Considerandi

2.

In data 25 novembre 2004, la CO

1.

comunicava alla ricorrente la

sospensione delle proprie prestazioni

dal 1° dicembre 2004, ritenendo estinta la relazione causale tra i disturbi lamentati al ginocchio sinistro e l'infortunio del

21.

maggio 2004.

Questo in base al rapporto

dell'8 novembre 2004 del dott. __________, medico __________, redatto dopo la visita del 29 ottobre 2004.

La CO 1 ha confermato la sua decisione su opposizione del

5.

gennaio 2005, confermando in

sostanza le argomentazioni della sua decisione iniziale.

Prove: c.s.

3.

In data 4 febbraio 2005,

l'assicurazione di malattia collettiva __________ comunicava alla ricorrente di riconoscere l'incapacità al lavoro,

considerata come malattia a partire dal 1 ° dicembre 2004.

Detta decisione era fondata

sulla perizia medica effettuata dal dott. __________ che conclu­deva di

considerare non proponibile la ripresa dell'attività lavorativa quale

infermiera.

Prove: doc.; richiamo inc. __________; perizia

4.

In merito ai disturbi lamentati

dalla ricorrente dopo l'infortunio e alle obiezioni sollevate dalla CO 1, indicativi

appaiono i due certificati medici del 6 dicembre 1999 e del 18 maggio 2005 del dott. __________.

Nel primo, precedente all'evento

in questione, si rilevano "alterazioni degenerative, con condropatia II.III, più accentuata in

corrispondenza del compartimento anteriore e di quello mediale.

Meniscopatia mediale, prevalentemente a carattere degenerativo".

Nel secondo, successivo all'infortunio del 21 maggio 2005, si

attestano "segni di gonartrosi tri-compartimentale con danno osteo-cartilageneo

particolarmente avanzato a livello del compartimento

mediale. Lesione del corno posteriore del menisco mediale. Meniscopatia laterale, prevalentemente degenerativa. Piccolo

corpo libero intraarticolare. Rottura pregressa del legamento crociato

posteriore".

Prove: c.s.

5.

Anche soltanto paragonando questi due referti medici, si può

concludere come all'origine dei disturbi

lamentati dalla ricorrente dal 21 maggio 2004 vi sia l'infortunio subito.

Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura

appropriata dei postumi d'infortunio. Come

precisato dalla giurisprudenza del TCA, vi deve essere un rapporto di causalità

naturale ed adeguato tra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute.

Il nesso di causalità naturale è

dato qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno

alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe, verificato

nello stesso modo. Non occorre invece che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute. E’ sufficiente

che l'evento, se del caso unitamente ad

altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale e

psichica dell'assicurato, vale a dire

che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

Per contro il nesso di causalità adeguata, allorché esiste un rapporto di

causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici

consecutivi ad un infortunio, dal momento

che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi

che solitamente si presentano secondo

l'esperienza medica (DTF 127 V 102, 118 V 286 e 117 V 365).

La ricorrente non ha mai presentato dolori al ginocchio prima

dell'infortunio in oggetto. Senza questo

evento il danno alla salute non si sarebbe verificato o perlomeno non nello stesso modo." (Doc.

I)

1.4

L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5

L’avv. RA 1,

il 16 dicembre 2005, ha prodotto un certificato medico del 29 novembre 2005 del

Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia (cfr. doc.

IX+bis).

1.6

Pendente causa

il TCA ha interpellato il Dr. med. __________ in merito all’eziologia del danno

alla salute al ginocchio sinistro presentato ancora dall’assicurata nel mese di

dicembre 2004 (cfr. doc. X).

Lo

scritto del Dr. med. __________, il cui contenuto verrà discusso nel merito

della vertenza, è pervenuto il 9 febbraio 2006 (cfr. doc. XII).

1.7

I doc. X e

XII sono stati sottoposti alle parti per osservazioni (cfr. doc. XIII; XIV).

L’assicurata,

tramite il suo patrocinatore, ha preso posizione al riguardo il 24 febbraio

2006.

(cfr. doc. XV).

Dal canto

suo l’CO 1 ha formulato le proprie osservazioni il 24 marzo 2006 e ha trasmesso

un apprezzamento medico di medesima data 2006 del Dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. XVIII, XX).

1.8

Il 3 aprile

2006.

l’avv. RA 1 si è nuovamente espresso in relazione alla presente

fattispecie, ribadendo il contenuto del ricorso. A tale scritto è stato accluso

un certificato medico del 28 marzo 2006 del Dr. med. __________, medico generalista

(cfr. doc. XXI+bis).

1.9

Il doc.

XXI+bis è stato inviato per conoscenza all’assicuratore infortuni (cfr. doc.

XXII).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2

In sede di

ricorso l’assicurata ha innanzitutto censurato l’omissione dell’indicazione del

rimedio di diritto (cfr. doc. I).

In una sentenza del 5

marzo 2001 nella causa T., pubblicata in RDAT II-2001 N. 53 il Tribunale

federale, su questo tema ha rilevato:

" Il

principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della giurisdizione

amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi giuridici non può

cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata generale. Quando il

diritto cantonale lo prevede espressamente, come è il caso secondo la procedura

amministrativa ticinese, l'autorità giudicante ha il dovere di istruire gli

interessati sui mezzi legali. Se questa istruzione è errata o incompleta, il

ricorrente ha di massima il diritto di prevalersene secondo il principio della

buona fede, diritto che tuttavia non gli compete se l'inesattezza

dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in

ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi, e usando la dovuta

diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b , 121 II 72 consid. 2a/b , 117 Ia 297

consid. 2 , 421 consid. 2a; Borghi/Corti , loc. cit.). La giurisprudenza

ha stabilito che, in particolare, non merita protezione la parte il cui

avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente

colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la sola lettura dei testi

legali, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della

dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c , 117 Ia 297 consid. 2 pag. 299 , 421

consid. 2a)." (RDAT II-2001 N. 53)

L’art. 49

cpv. 3 LPGA prevede che le decisioni formali emesse dagli assicuratori sono

accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici e l’art. 52 cpv. 2

LPGA enuncia che le decisioni su opposizione contengono un’indicazione concernente

i rimedi giuridici.

Pertanto

gli assicuratore LAINF devono indicare la possibilità di ricorrere al TCA

contro le decisioni su opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione.

In

concreto l’CO 1 nella risposta di causa ha contestato il vizio formale

sollevato dall’insorgente, invocando il fatto che a pagina 6 della decisione su

opposizione è stato espressamente indicato il rimedio di diritto e il termine

entro cui farlo valere (cfr. doc. III).

Effettivamente

tale asserzione trova conferma nella decisione su opposizione di cui agli atti

dell’assicuratore infortuni convenuto (cfr. doc. 46).

Per

contro la copia della decisione su opposizione trasmessa al TCA dall’assicurata

con il ricorso non contiene tale pagina 6 (cfr. doc. I).

La questione

di sapere se il provvedimento contestato dinanzi a questa Corte è stato o meno

notificato alla ricorrente senza la pagina 6 può, nel caso di specie, restare

aperta.

Infatti

l’assicurata, peraltro patrocinata da un legale, ha in ogni caso impugnato

tempestivamente la decisione su opposizione dell’8 luglio 2005 dinanzi al TCA.

Essa non

ha, quindi, subito pregiudizio alcuno dall’omissione dell’indicazione del

rimedio di diritto.

Conseguentemente,

in casu, non vi è motivo di sanzionare la mancata indicazione del rimedio

giuridico (cfr. STFA del 23 aprile 2003 nella causa X., U 222/02).

Nel

merito

2.3

Il TCA è

chiamato a stabilire se l'Istituto assicuratore convenuto era o meno

legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a far tempo dal 1°

dicembre 2004.

Più

concretamente, occorre verificare se i disturbi lamentati dall’assicurata al

ginocchio sinistro dopo la fine del mese di novembre 2004 si trovavano ancora

in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro del maggio

2004.

oppure no.

2.4

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,

con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione

di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista

un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei

medici svizzeri 71/1990,

p. 1093).

In

una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha

ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.

Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender

krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das

Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A.,

Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn

ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten

Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder

erreicht wird."

(STFA

succitata)

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V

361.

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365.

in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7

Dalle

tavole processuali emerge che nel mese di maggio 2004 il Centro anziani __________

ha annunciato che la sua dipendente RI 1 era stata vittima di un infortunio il

21.

maggio 2004. L’assicurata mentre stava aprendo la porta

dell’istituto a una collega è scivolata sul piazzale antistante ed è caduta,

riportando una contusione al ginocchio sinistro (cfr. doc. 4, 9).

Il ginocchio sinistro è

stato trattato conservativamente con antinfiammatori e fisioterapia (cfr. doc.

6).

Al riguardo è utile

evidenziare che anni prima del sinistro del 2004, e meglio il

6.

dicembre 1999, era stata eseguita una risonanza magnetica al ginocchio

sinistro dell’insorgente, la quale aveva messo in luce quanto segue:

"

REFERTO

Il corno posteriore del

menisco mediale è diffusamente degenerato, appiattito e significativamente

ridotto di volume. Corno anteriore a morfologia regolare. Vi è una

degenerazione diffusa del corno anteriore del menisco laterale, i cui contorni

appaiono integri.

I due legamenti crociati

ed i due legamenti collaterali sono integri.

Vi è un moderato

versamento intraarticolare. Segni per condropatia grado II-III lungo tutto la

faccia laterale della rotula. Quest'ultima è lateralizzata di circa 5 mm.

Vi sono alterazioni

degenerative a livello del compartimento mediale, con importante

assottigliamento della cartilagine. Non vi è evidenza per ulcere cartilaginee

lungo la convessità del condilo femorale esterno.

Menziono una piccola

pseudo-cisti subcondrale nel compartimento centrale e piccoli focolai di

alterazioni ossee subcondrali in corrispondenza del compartimento anteriore.

Non vi è evidenza per

cisti di Baker.

CONCLUSIONI

alterazioni

degenerative, con condropatia grado II-III, più accentuata in corrispondenza

del compartimento anteriore e di quello mediale.

Meniscopatia mediale,

prevalentemente a carattere degenerativo."

(Doc. 40)

Il 20 luglio 2004 ha avuto

luogo una visita medica __________. Dal relativo referto allestito dal Dr. med.

__________, spec. FMH in chirurgia generale, emerge che il sanitario, dopo un

attento esame del ginocchio sinistro dell’assicurata, ha diagnosticato “ginocchio

sinistro algico su base di una pangonartrosi sinistra preesistente e stato dopo

contusione di tale ginocchio il 21 maggio 2004” (cfr. doc. 9).

Il 29 ottobre 2004 il

medico __________ ha constatato un ginocchio sinistro ancora gonfio con

limitazione della capacità di flessione.

Egli ha comunque

dichiarato che la causalità tra i disturbi accusati dalla ricorrente e il

sinistro del maggio 2004 era da considerare estinta (cfr. doc. 18).

Il 10 dicembre 2004 il Dr.

med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, al quale l’assicurata è

stata inviata dal medico curante Dr. med. __________ (cfr. doc. B), ha

certificato:

" Oggettivamente

si riscontra una gonartrosi sx a predominanza mediale su lieve varismo. La

gonartrosi era ovviamente presente prima dell'infortunio, anche se

asintomatica. E' sempre difficile dire se la sintomatologia attuale abbia

ancora una relazione diretta con l'infortunio. Per riconoscere una causalità

tra i disturbi lamentati attualmente dalla paziente e l'infortunio del 21.5.04,

si dovrebbero dimostrare dei residui di una lesione traumatica. Dai referti

oggettivi attuali, si può soltanto riconoscere una possibile lesione di

causalità, che ciò non basta per l'assicurazione." (Doc. B)

L’assicurata,

il 18 maggio 2005, si è poi sottoposta a un’ulteriore RM al ginocchio sinistro

su indicazione del Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica e

ortopedia (cfr. doc. 34).

Dal

relativo referto si evincono segnatamente:

"

(…)

Segni di gonartrosi tri-compartimentale

con danno osteo-cartilagineo particolarmente avanzato a livello del

compartimento mediale. Lesione del corno posteriore del menisco mediale.

Meniscopatia laterale,

prevalentemente degenerativa. Piccolo corpo libero intra-articolare.

Rottura pregressa del

legamento crociato posteriore." (Doc. 40)

Il 25 maggio 2005 il Dr.

med. __________, alla luce degli esiti dell’ultima RM ha indicato che “… i

risultati parlano per un problema degenerativo” (cfr. doc. 38).

A seguito

dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione formale del 25

novembre 2004 con cui le è stato negato il diritto a ulteriori prestazioni dal

mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 19, 26), l’CO 1 ha sottoposto il caso al

medico __________ Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Il Dr.

med. __________, il 28 giugno 2005, sulla base in particolare dei referti delle

risonanze magnetiche del 1999 e del maggio 2005, ha così valutato l’eziologia

dei disturbi ancora accusati dall’assicurata al ginocchio sinistro:

"

(…)

La nuova documentazione

medica messaci a disposizione conferma il fatto che il ginocchio sinistro

presenta soltanto lesioni di tipo degenerativo, tra l'altro anche la lesione a

livello del menisco mediale era già presente alla risonanza magnetica del 99.

Ritengo che dopo 5 mesi da

un banale trauma contusivo sia più che corretto considerare la causalità

estinta e lo status quo-sine raggiunto, infatti la gonartrosi continuerà a

progredire, continuerà a fare sintomi di modo fluttante.

Una contusione su di un

ginocchio sano guarisce al massimo in poche settimane.

Vista la patologia

preesistente, la CO 1 ha riconosciuto le prestazioni per oltre 5 mesi, ma è

corretto dopo questo lasso di tempo, considerare la causalità estinta.

Rilevo anche che

nell'opposizione del 5.1.2005 si scrive: non avendo mai lamentato nessun

disturbo al ginocchio prima dell'evento traumatico, se ne deduce per logica

conseguenza che è l'infortunio la causa del dolore. Questa affermazione non

corrisponde assolutamente al vero, infatti dagli atti si vede che l'assicurata

è stata a più riprese visitata dal dott. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica, a partire dal 1999 e già allora egli scriveva: "da 5 anni la

paziente lamenta problemi al ginocchio."

Possiamo quindi

considerare che sono almeno 10 anni che l'assicurata soffre di una gonartrosi

al ginocchio sinistro." (Doc. 43)

Con decisione su

opposizione dell’8 luglio 2005 l’Istituto assicuratore convenuto ha confermato

il rifiuto di erogare prestazioni assicurative per la problematica al ginocchio

sinistro posteriormente alla fine del mese di novembre 2004 (cfr. doc. 46=doc. I).

Pendente causa la

ricorrente ha inviato al TCA un rapporto del 29 novembre 2005 del Dr. med. __________,

da cui risulta che:

" (…)

Vedevo per la prima volta la paziente

l'1.12.1999 a causa di una gonalgia bilaterale, a sinistra maggiore di destra.

Aveva già consultato a suo tempo altri due

ortopedici, i quali avrebbero anch'essi come il sottoscritto, diagnosticato una

gonartrosi specialmente del compartimento mediale ed avevano proposto

un'osteotomia di valgizzazione.

Visti quindi i disturbi ho fatto eseguire

una RM del ginocchio sinistro la quale mi conferma la diagnosi di gonartrosi,

specialmente del compartimento interno e retrorotuleo.

Ho rivisto la paziente a 2 riprese: il

15.12.1999

ed il 18.1.2000: la paziente avvertiva sempre una sintomatologia algica

ma non così invalidante da porre un'indicazione chirurgica quale un'osteotomia

o addirittura una protesi monocompartimentale.

Rivedevo quindi la paziente il 15.3.2005

per un dolore al ginocchio sinistro dopo una caduta nel mese di febbraio 2004

battendo sia il ginocchio sinistro che la spalla sinistra.

Fondamentalmente arrivavo alla conclusione

di una gonartrosi traumatizzata al ginocchio sinistro e presenza di

pseudo-paresi alla spalla sinistra su probabile impingement sub-acromiale. In

diagnosi differenziale una rottura della cuffia dei rotatori della spalla sx di

origine degenerativa.

In data 18.5.2005 faccio eseguire

un'artroRM del ginocchio sinistro, la quale mi conferma una gonartrosi

tricompartimentale con danno osteocartilagineo avanzato sempre del

compartimento mediale.

Per quanto riguarda la spalla la paziente

non ha voluto indagini ulteriori.

Siamo quindi personalmente confrontati con

un problema di gonartrosi tricompartimentale più pronunciata al compartimento

mediale, classico per una evoluzione di un problema artrosico al ginocchio

sinistro.

Ho rivisto l'ultima volta la paziente il

25.5.2005

per spiegarle il risultato della risonanza magnetica e l'ho inviata

alla CO 1 per una ev. valutazione per presa a carico o meno del caso.

Da allora non ho più rivisto la paziente

presso la mia consultazione." (Doc. IXbis)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile

2005.

nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001.

nella causa C., U 213/01; STFA del

12.

aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa

J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re

C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,

nella causa C. R:,

K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del

17.

gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio

1994.

in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie la valutazione medica del 29 novembre 2005 formulata dal Dr. med. __________

è posteriore all'emissione della decisione impugnata. Essa, tuttavia, è stata

prodotta con l'intento di acclarare l’eziologia dei disturbi ancora accusati

dall’assicurata dopo la fine del mese di novembre 2004.

Il Dr.

med. __________ ha del resto espressamente indicato di avere visitato l’ultima

volta la ricorrente il 25 maggio 2005, ossia precedentemente all’8 luglio 2005.

Tale documento è pertanto rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile

di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione

antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella

causa L., U 299/02).

Il 22 dicembre 2005,

questo Tribunale ha interpellato il Dr. med. __________, al quale è stato

chiesto di precisare se riteneva corretta la decisione dell’CO 1 di non più

riconoscere, a partire dal 1° dicembre 2004, un’eziologia traumatica ai

disturbi lamentati dall’assicurata al ginocchio sinistro oppure se tra questi

ultimi e l’evento traumatico del maggio 2004 esisteva ancora, perlomeno secondo

il grado della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale

(cfr. doc. X).

Questa la risposta fornita

dal succitato specialista il 9 febbraio 2006:

" (…)

Come ho già spiegato a più riprese alla

paziente e chiaramente anche dal suo avvocato, la signora soffriva già la prima

volta che la visitai in data 1.12.99 di un’artrosi di tutti e tre i

compartimenti (interno, esterno e retrorotuleo) del ginocchio sx.

Vi è quindi anche un danno cartilagineo e

di conseguenza un'insufficienza e rottura del legamento crociato anteriore che

spesso si trova in pazienti che soffrono di artrosi del ginocchio.

L'artrosi che la paziente presenta al

momento attuale non può essere considerata come una conseguenza dell'infortunio

del febbraio 2004 ma è un'evoluzione di questa malattia degenerativa

infiammatoria che è l'artrosi e quindi personalmente non vi è nessun nesso di

causalità tra l'evoluzione di questa artrosi appunto ed il trauma che la

paziente ha subito.

Spesso vi può essere un aumento della

sintomatologia artrosica dopo un trauma ma la causa principale dello sviluppo

dell'artrosi non è l'infortunio.

L'unica problematica che potrebbe

eventualmente essere di competenza della CO 1 è la lesione del menisco mediale

che degenerato dall'artrosi in seguito al trauma distorsivo si potrebbe essere

rotto e causare dei sintomi alla paziente.

Non credo però che un intervento di

artroscopia di questo ginocchio possa risolvere i disturbi della paziente,

visto il grave danno cartilagineo avanzato.

Penso che sia corretto non riconoscere più

dagli inizi il mese di dicembre 2004 l'eziologia traumatica ed in conclusione

non posso dimostrare con verosimiglianza un nesso di causalità tra l'infortunio

del febbraio 2004 ed i disturbi che la paziente presenta ora.

Ritengo che la paziente avrebbe potuto

sviluppare la stessa sintomatologia data dall'artrosi senza aver subito un

trauma a questo ginocchio." (Doc. XII)

Il Dr. med. __________, in

merito all’apprezzamento sopra menzionato, il 24 marzo 2006 ha osservato:

" (…)

Il dott. __________ dice che l'unica problematica che potrebbe eventualmente

essere di competenza della CO 1 è la lesione del menisco mediale che degenerato

dall'artrosi in seguito al trauma distorsivo si potrebbe essere rotto e causare

i sintomi della paziente.

Si trattava di mettere in chiaro questa affermazione del dott. __________,

secondo il quale, malgrado egli non ritenga che la gonartrosi debba essere

assunta dalla CO 1, la rottura del menisco mediale potrebbe essere di

competenza CO 1.

A questa affermazione rispondo quanto segue: anche se ci fosse una

lesione del menisco mediale ritengo che questa sia piuttosto irrilevante

considerata la grave gonartrosi tricompartimentale presentata dalla paziente.

Del resto anche il dott. __________ ritiene che un intervento di artroscopia

per un eventuale intervento al menisco non potrebbe risolvere i disturbi della

paziente.

Ricordo che il trauma in questione è avvenuto il 21.5.2004.

L'assicurata è stata vista in Agenzia a due riprese, in occasione

della seconda visita medica effettuata il 29.10.2004 quando la fase acuta si

era un po' risolta e quando quindi il ginocchio era meglio valutabile, i segni

meniscali erano negativi.

La RM del ginocchio sinistro è stata effettuata il 18.5.2005,

quindi 12 mesi dopo l'infortunio in parola.

Per la descrizione del menisco mediale il radiologo scrive: il

corno posteriore del menisco mediale è rimodellato, rimpicciolito e presenta

almeno due rotture orizzontali. Se valutiamo il referto della RM effettuata il

6.12

, si legge che il corno posteriore del menisco mediale è diffusamente

degenerato, appiattito e significativamente ridotto di volume. Risulta quindi

chiaro che già che il 6.12.1999, il menisco mediale era danneggiato." (Doc.

XX=XVIII)

2.8

L’CO 1 ha negato, a decorrere

dal 1° dicembre 2004, delle ulteriori prestazioni assicurative in relazione

all’evento traumatico del 21 maggio 2004, fondandosi sulle valutazioni dei Dr.

med. __________ e __________, i quali hanno ritenuto estinto, a far tempo da

tale data, il nesso di causalità naturale tra la problematica accusata

dall’assicurata al ginocchio sinistro e il menzionato infortunio (cfr. doc. 19,

18, 43, 46=I).

La ricorrente, dal canto

suo, contesta la tesi formulata dall’assicuratore LAINF convenuto, considerando

che all’origine dei disturbi lamentati dalla stessa vi sia proprio il sinistro

del maggio 2004 (cfr. doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità

da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di

per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Il TFA ha, peraltro,

precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998.

nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I

811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00;

SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.9

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto, questa Corte ritiene

che i disturbi di cui soffre l’assicurata al ginocchio sinistro siano stati

approfonditamente indagati dal profilo medico.

Pertanto non

si rivela necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e

meglio alla perizia medica giudiziaria richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I).

Al riguardo va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del

16.

febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA,

chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,

non ha in concreto motivo di scostarsi dalla valutazione, motivata e

convincente, enunciata dai Dr. med. __________ e __________, secondo i quali la

causalità naturale tra l’infortunio del 2004 e i disturbi accusati

dall’assicurata al ginocchio sinistro è estinta a decorrere dal dicembre 2004.

I medici __________

dell'CO 1 ritengono che l’affezione presentata dalla ricorrente sia

connessa a problemi degenerativi di artrosi (cfr. consid. 2.7.).

In particolare questo

Tribunale osserva come l’apprezzamento dei medici __________ trovi riscontro

nelle certificazioni dei sanitari privatamente consultati dalla ricorrente,

ossia i Dr. med. __________ e __________, chirurghi ortopedici, per cui

specialisti nel ramo medico che qui interessa (cfr. consid. 2.7.).

Il Dr. med. __________ ha,

infatti, precisato che la problematica di cui è affetta l’assicurata è

un’evoluzione dell’artrosi, malattia degenerativa infiammatoria di cui

l’insorgente soffre già dal 1999 e che non vi è nessun nesso di causalità tra

l’evoluzione dell’artrosi e il trauma del 2004 (cfr. doc. XII; consid. 2.7.).

L’indicazione fornita il 9

febbraio 2006 dal Dr. med. __________ al TCA, ossia che “… l’unica

problematica che potrebbe eventualmente essere di competenza della CO 1 è la

lesione del menisco mediale che degenerato dall’artrosi in seguito al trauma

distorsivo si potrebbe essere rotto e causare dei sintomi alla paziente“

(cfr. doc. XII) non è del resto suscettibile di inficiare la conclusione che a

partire dal 1° dicembre 2004 difettava una relazione di causalità naturale tra

l’infortunio del 2004 e i disturbi accusati dalla ricorrente al ginocchio

sinistro.

In effetti lo specialista

si è espresso in termini di semplice possibilità a proposito della natura

traumatica della lesione del menisco mediale, ciò che non è comunque

sufficiente per ammettere la responsabilità dell’assicuratore infortuni.

Nel suo apprezzamento

finale egli ha d’altronde sottolineato che “… non posso dimostrare con

verosimiglianza un nesso di causalità tra l’infortunio del febbraio (recte:

maggio) 2004 e i disturbi che la paziente presenta ora” (cfr. doc. XII).

Anche il Dr. med. __________,

che ha visitato l’assicurata nel mese di dicembre 2004, ha indicato, da un

lato, che oggettivamente si riscontrava una gonartrosi sinistra, che era

presente prima dell’infortunio, anche se asintomatica, dall’altro che dai

referti oggettivi si poteva soltanto riconoscere un possibile nesso causale tra

l’infortunio del maggio 2004 e i disturbi lamentati al ginocchio sinistro (cfr.

doc. B; consid. 2.7.).

Il Dr. med. __________ ha,

inoltre, puntualizzato che, in ogni caso, un intervento di artroscopia non

avrebbe potuto risolvere i disturbi dell’assicurata, visto il grave danno

cartilagineo avanzato, e che data l’artrosi la ricorrente avrebbe potuto

sviluppare la stessa sintomatologia anche senza aver subito un trauma al

ginocchio (cfr. doc. XII; consid. 2.7.).

Ciò è stato ribadito il 24

marzo 2006 dal Dr. med. __________, il quale ha specificato, in modo

circostanziato e convincente, che anche se ci fosse una lesione traumatica del

menisco, la stessa sarebbe irrilevante considerata la grave gonartrosi

presentata dall’assicurata (cfr. doc. 47)

La tesi

dell’assicurata secondo cui i disturbi al ginocchio sinistro sono originati

dall’evento traumatico del maggio 2004 non risulta, dunque, confortata da

nessun certificato medico agli atti. Nemmeno è possibile giungere a una tale

conclusione paragonando i due referti delle RM del 1999 e del 2005 al ginocchio

sinistro, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente (cfr. doc. I).

In proposito va rilevato,

in primo luogo, che già la RM del 1999 aveva messo in luce delle alterazioni

degenerative e una meniscopatia prevalentemente a carattere degenerativo (cfr.

doc. 40; consid. 2.7.). In secondo luogo, che tra l’una e l’altra RM sono

trascorsi sei anni, per cui è altamente verosimile che lo stato degenerativo

sia evoluto provocando un peggioramento delle condizioni del ginocchio

sinistro.

All'assicurata neppure può

essere di soccorso la circostanza asserita nell’impugnativa che prima

dell’infortunio del 2004 non avrebbe mai presentato dolori al ginocchio (cfr.

doc. I).

A prescindere dal fatto

che tale affermazione è stata smentita dalle attestazioni del Dr. med. __________,

il quale ha indicato che già nel 1999 aveva visitato l’assicurata perché

soffriva di un’artrosi del ginocchio sinistro (cfr. doc. XII), giova

evidenziare che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995,

p. 41).

Per

quanto riguarda il certificato del 28 marzo 2006 del Dr. med. __________ (cfr.

doc. XXIbis), va osservato che lo stesso è ininfluente ai fini della presente

vertenza.

Da una parte, quale medico

generalista, non è comunque da ritenere particolarmente qualificato a

pronunciarsi sulla problematica che qui interessa. Dall’altra, egli non ha in

ogni caso menzionato nulla circa l’eziologia della problematica di cui soffre

l’assicurata.

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA ritiene dimostrato - e si ricorda che, nell’ambito

del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano

provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) - che i disturbi localizzati a livello del ginocchio sinistro, a

decorrere dal mese di dicembre 2004, non costituivano più una naturale

conseguenza dell'evento traumatico del 21 maggio 2004, ma che essi erano da

attribuire al cosiddetto status quo sine (cfr. consid. 2.5.).

La decisione su

opposizione dell’8 luglio 2005 impugnata deve di conseguenza essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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