35.2005.85
Vittima incidente stradale (tamponamento) con trauma d'accelerazione alla colonna cervicale. Apparizione di un complesso di disturbi, ancora presenti a distanza di anni dal sinistro. Ammessa causalità
1 febbraio 2006Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2005.85
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, TCA
Titolo:
Vittima incidente stradale (tamponamento) con trauma d'accelerazione alla colonna cervicale. Apparizione di un complesso di disturbi, ancora presenti a distanza di anni dal sinistro. Ammessa causalità naturale e adeguata con l'infortunio.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.85
mm/td
Lugano
1 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
settembre 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
marzo 1998, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di direttore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso «__________ » Assicurazioni (il cui
portafoglio svizzero di assicurazioni contro gli infortuni è stato ceduto, nel
frattempo, alla CO 1) – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione
stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa
di questo sinistro egli ha riportato, secondo il certificato 16 giugno 1998
dell’Ospedale regionale di __________, un trauma d’accelerazione al rachide
cervicale (doc. 116).
L’assicuratore
infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha versato regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Nel
prosieguo e sino al rilascio della decisione formale da parte de «__________ », le condizioni di salute
dell’assicurato sono state oggetto di innumerevoli valutazioni specialistiche,
tanto di parte quanto predisposte dall’assicuratore LAINF stesso,
rispettivamente, dall’Ufficio AI.
1.3. Con
decisione formale del 17 dicembre 2004, l’assicuratore infortuni ha posto
termine alle proprie prestazioni a contare dal 1° febbraio 2000, facendo
difetto, da tale data in poi, una relazione di causalità adeguata con l’evento
traumatico del marzo 1998.
«__________ » ha peraltro rinunciato a
pretendere dall’assicurato la restituzione delle prestazioni corrispostegli
durante il periodo 1° febbraio 2000-30 giugno 2004 (doc. 19).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 18),
l’assicuratore LAINF, in data 26 settembre 2005, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 17).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 17 ottobre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita di
invalidità dell’80% a far tempo dal 1° febbraio 2000, nonché un’indennità per
menomazione all’integrità del 50%, argomentando:
"
Nell'affermare con certezza la naturale
causalità esistente, CO 1 ha negato l'adeguatezza del nesso di causalità sulla
base del fatto che, sebbene sia stata diagnosticata una distorsione alla
colonna vertebrale cervicale, i criteri di adeguatezza non risultano essere
soddisfatti. A questo scopo è innanzi tutto opportuno far notare che, nel caso
di tamponamenti avvenuti prima di un semaforo, la sentenza del Tribunale
Federale delle Assicurazioni prevede la necessità di desumere un incidente di
livello intermedio.
Inoltre la velocità era sicuramente molto più
alta dei 10-18 km/h confermati dall'autore dell'incidente. È ormai noto che i
responsabili degli incidenti indichino costantemente una velocità minore di
quella effettiva.
Che la velocità segnalata non corrisponde a
verità risulta anche dal fatto che la parte anteriore della Fiat Uno è stata
notevolmente danneggiata e soprattutto che il conducente non ha potuto
abbandonare il veicolo dallo sportello. Ciò implica che il telaio e le parti
portanti dell'automobile hanno subito danni. Inoltre, per il veicolo del
reclamante si sono venute a creare circostanze aggravanti poiché il rimorchio,
di cui disponeva posteriormente, ha trasferito tutta la forza dell'urto
direttamente sul corpo e sulla testa del reclamante senza comprimere il telaio.
La posizione del corpo e della testa del reclamante si trovavano in posizione
sfavorevole da un punto di vista biomeccanico, poiché al momento dell'urto egli
aveva appena slacciato le cinture di sicurezza e stava per togliersi la giacca
dalle spalle piegando il suo corpo in avanti e poi girandolo verso il lato
destro.
Dall'evidente dinamica del tamponamento
l'incidente è di media gravità, se non addirittura di livello medio-grave.
Per quanto riguarda i particolari criteri di
adeguatezza, è opportuno fare riferimento al principio giuridico delle
Assicurazioni Sociali per cui il momento determinante per l'esecuzione della
valutazione non è la data della sospensione delle prestazioni o dell'adempimento
delle premesse per il rilascio della pensione, bensì la data della disposizione
o, per la sua contestazione, la data della decisione su opposizione (cfr. DTF
116 V 248" … d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue"). Ciò vale anche nel caso della valutazione di
conseguenze a lungo termine dovute a distorsioni della colonna vertebrale
cervicale o di traumi cranici e cerebrali, come emerge ad esempio della
sentenza U 154/03 del 15 ottobre 2003, p. 11, in cui il giudizio di causalità e
di adeguatezza è stato eseguito con certezza al momento determinante della
decisione su opposizione.
(…)
Per la valutazione dei criteri temporali in
riferimento a distorsioni della colonna vertebrale cervicale è necessario
riferirsi all'intervallo dall'incidente del 27 marzo 1998 sino all'emanazione
della decisione su opposizione del 26 settembre 2005, sebbene, secondo
l'opinione di CO 1, la guarigione si sia stabilizzata già a partire dal gennaio
2000. In altre parole, in un arco temporale di quasi 7 anni e ½, sono stati
riscontrati dolori alla nuca cronici e continue cefalee, disturbi del sonno,
vertigini, deficit di concentrazione e di memoria a breve termine, i quali sono
da ricondurre esclusivamente all'evento assicurato. A ciò si aggiungono i
numerosi trattamenti medici, gli esami e le perizie, nonché le altrettanto
numerose sedute fisioterapeutiche a cui il querelante si è dovuto sottoporre
durante questi 7 anni e ½. In questo intervallo di tempo si è riscontrata
inoltre una non idoneità al lavoro di almeno il 50% - 80% ed un'invalidità
notevolmente maggiore. È pertanto evidente e palese che tutti questi criteri di
adeguatezza risultino essere completamente soddisfatti. È razionalmente
impossibile mettere quindi in dubbio che, anche dal punto di vista giuridico,
l'incidente del 29 marzo 1998 non abbia un valore decisivo per i disturbi
connessi esclusivamente all'incidente e protrattisi oltre la data della
sospensione delle prestazioni nel gennaio 2000, così come la perizia della __________
per l'Amministrazione e i Tribunali ha confermato inderogabilmente.
In base agli accertamenti della __________, dal
gennaio 2000 lo stato di salute si è stabilizzato, motivo per cui il rilascio
di una pensione è sostanzialmente richiesto a partire da questo momento. In
tale periodo di tempo l'Assicurazione Federale per l'Invalidità ha concluso
l'inchiesta, in base a cui la comunicazione del grado di invalidità è stato
notificato alla cassa di compensazione nel febbraio 2000 ed è stato decretato
il 20 maggio 2000. Sussiste dunque una determinazione attuale dell'invalidità
per entrambi gli assicuratori sociali. Come ha dichiarato il TFA nella DTF 131
V 123 una definizione unitaria del grado di invalidità è sia nell'interesse
degli assicuratori che del cittadino coinvolto. "Per raggiungere tale
obiettivo la non conformità alle determinazioni dell'invalidità di altri
assicuratori già passate in giudicato deve costituire un'eccezione. Le
rispettive condizioni devono essere dunque sottoposte ad un severo esame e
possono essere asserite solo con il dovuto riserbo."
In questo caso l'Assicurazione per l'Invalidità
ha determinato un'invalidità dell'80%. Ciò concorda essenzialmente con la stima
della non idoneità al lavoro medico-teorica della __________ alle domande 9 e
10 della perizia, secondo cui la non idoneità al lavoro dovuta all'incidente
ammonta al 30% per motivi reumatologici e al 50% per ragioni neuropsicologiche.
Considerando che, prima dell'incidente, il querelante lavorava 10-12 ore
giornaliere e che la valutazione della non idoneità al lavoro, dovuta
esclusivamente all'incidente e definita dai medici peritali, si riferisce solo
ad un normale orario lavorativo di circa 40-42.5 ore a settimana, lo
straordinario metodo di stima dell'80% di invalidità risulta essere
sostanzialmente legittimo. In ogni caso non sussistono essenziali aspetti che
giustifichino una divergenza da tale invalidità.
Le perizie extra-amministrative della __________
hanno valutato un'indennità per menomazione dell'integrità pari al 50% (cfr. p.
16, punto 16 della perizia). Poiché le autorità amministrative e i tribunali
non possono in regola differire dalle conclusioni di un'ampia e convincente
perizia, questa tesi risulta chiaramente dimostrata."
(I)
1.5. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
Fatti
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.).
Nella
concreta evenienza, considerato che in discussione vi è l’estinzione del
diritto a prestazioni a far tempo dal mese di febbraio 2000, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della vLAINF, in vigore sino
al 31 dicembre 2002.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,
ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.5.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso,
senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio
insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.5.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.5.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.5.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.6. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza
di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di
deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle
lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi
evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale
organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una
relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi
durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente
confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V
98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI
1995 U 221, p. 109ss.).
Nella
sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit
funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno
stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi
tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi
e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli
infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile
di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura
organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che,
per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é
determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al
"colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura
fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi,
potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la
complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare,
per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha,
in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata
ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche
in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna
cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un
discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,
allorquando le lesioni non possono essere
sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.
consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger,
Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur
Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P.
Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.7. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -
qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico
oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della
dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza
di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen
müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben
gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund
fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann
der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt
gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE
119 V 340 E. 2b/aa)"
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come
delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni
medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV
1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid.
2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la
presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di
disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;
J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der
Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del
Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.; per un caso recente dove
il TFA non ha rilevato l’esistenza di un’accumulazione di disturbi tipici, cfr.
STFA del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF
122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.8. Volendo
sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo
luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma
Considerandi
d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995
UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve
ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in
materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati
dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363
consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a
tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des
komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich
grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i
disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai
disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici
difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.
47ss. = RAMI 2000 U 397,
p. 327ss.).
Per
contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato
alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei
criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna
cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro
tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in
parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe
psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;
STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.
in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in
RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de
développement en matière de causalité dans les assurances sociales", in
Mélanges en l'honneur de J. L. Duc, Ed. IRAL Losanna
2001, p. 239seg. (270 nota 75)).
In una
sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,
parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha
ulteriormente precisato la propria prassi.
Essa ha,
in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere
effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123
V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera
chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,
un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si
giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al
momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,
hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in
secondo piano.
Il TFA ha
così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss
BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem
Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an
diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit
dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes
Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V
99.
Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die
Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine
psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz
aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»
unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen
könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.
November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und
F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117
Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach
dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351
die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer
Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das
Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und
überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass
der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein
Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im
Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE
115.
V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,
bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher
Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund.
Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei
Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359)
unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob
Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur
bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI
2001.
U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del
nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di
trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi
psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un tale
trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione
dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in
coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure
un danno alla salute autonomo (secondario):
"
b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf
welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden
Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin
ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine
Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden
Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung
des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a
mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der
Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer
Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher
Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon
aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein
Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung
praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch
eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang
zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte
Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen
Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die
Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine
schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für
psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen
(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an
den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild
eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines
Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall
nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.
Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob
es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen
Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine
selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."
(RAMI
succitata)
Per un caso recente di
applicazione di questa giurisprudenza, cfr. STFA del 3 aprile 2005 nella causa
K., U 379/04, consid. 5.3..
2.9
In concreto,
il TCA constata che, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore
LAINF convenuto ha esplicitamente riconosciuto che, in occasione dell’incidente
stradale del 27 marzo 1998, un classico tamponamento da tergo, RI 1 ha
riportato un trauma da decelerazione alla colonna cervicale e, d’altra parte,
che i persistenti e complessi disturbi da lui lamentati costituiscono una
naturale conseguenza del sinistro appena menzionato:
"
Nella fattispecie, il quadro clinico è chiaro,
considerando le lamentele dell’assicurato che corrispondono a cefalee frontali
ed occipitali, cervico-nucalgie che portano a emicrania con una predominanza
destra fino alla regione frontale e periorbitale, e si accompagnano a
sensazioni di vertigini (cfr. il rapporto del dott. __________ del 22 settembre
1998) e a disturbi del sonno.
Infatti, tutti i medici hanno diagnosticato un
“whip-lash con meccanismo di decelerazione cervicale” ossia una distorsione
cervicale (Streckhaltung der HWS), anche se il dott. __________ ne parla sotto
forma di una possibilità e non di una certezza (cfr. il rapporto del dott. __________
del 22 settembre 1998 e il questionario del 5 dicembre 1998).
… È altrettanto chiaro che i diversi medici non
hanno potuto oggettivare le lamentele dell’assicurato mediante constatazioni
cliniche oggettive.
(…).
… Alla fine, i medici consultati sono unanimi sul
fatto che esiste una relazione di causalità naturale tra lo stato di salute del
Signor RI 1 e l’incidente del 27 marzo 1998.”
(doc. 17)
Questa
Corte condivide le conclusioni formulate dall’CO 1. Esse trovano piena conferma
in un’abbondante e affidabile documentazione specialistica, segnatamente nella
perizia 4 gennaio 2000 del dott. __________, spec. FMH in neurologia (doc. 81),
in quella 6 giugno 2000 della Clinica universitaria __________ di __________
(doc. 76), nonché in quella 12 novembre 2004 del __________ di __________ (doc.
20).
2.10
Oggetto di
discussione è l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’infortunio
del mese di marzo 1998 e la sintomatologia denunciata da RI 1.
Tale questione
deve essere vagliata – e ciò non è contestato – alla luce della giurisprudenza
di cui alla DTF 117 V 359 (e non secondo quanto sviluppato in materia di
evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio; cfr., del resto, la
perizia 29.9.2004 allestita dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, da cui emerge che l’assicurato non presenta alcuna patologia di
natura psichica; allegato al doc. 20).
2.11
Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
La
dinamica dell’incidente stradale del 27 marzo 1998 si evince da diversi
documenti presenti all’inserto.
Essa è
così stata descritta in sede di decisione su opposizione del 26 settembre 2005,
descrizione esplicitamente avallata dal ricorrente (I, p. 2):
"
La sua auto, immobilizzata in una colonna di
veicoli fermi davanti ad un semaforo, è stata tamponata da un secondo veicolo.
L’assicurato ha dichiarato che, al momento dell’impatto, egli era chino sulla
destra, intento a togliersi la giacca. La sua testa non ha urtato contro
l’abitacolo e non ha perso conoscenza.”
(doc. 17,
p. 2)
Chiamato
ora a classificare questo sinistro, lo scrivente Tribunale ritiene che si
tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli
infortuni leggeri o insignificanti, conformemente ad una ormai consolidata
prassi federale (cfr. STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid.
4.1
: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der
Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten
Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in
der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen
qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U
339/01)" - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, STFA del 21
giugno 1999 nella causa E., U 128/98, consid. 3 e
riferimenti; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang
beim sog. Schleudertrauma der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in
SZS 2001, p. 431ss.).
L’assicurato
infortuni convenuto, tenuto conto del fatto che l’automobile dell’assicurato
era ferma in colonna e dell’esigua velocità di marcia di quella investitrice
(10-18 km/h secondo il suo conducente), ha sostenuto che il sinistro in
discussione andrebbe classificato fra gli infortuni leggeri o insignificanti e negata
a priori l’esistenza di un legame causale adeguato (cfr. I, p. 15).
In
proposito, è utile osservare che, in alcuni casi, il TFA ha effettivamente ammesso
soltanto un infortunio leggero, poiché la modifica della velocità in seguito
alla collisione si era rivelata esigua (delta-v inferiore ai 10 km/h; sentenza
dell'8 aprile 2002 nella causa S., U 357/01, consid. 3b/bb) e vi era pure
carenza di disturbi manifestatisi immediatamente dopo l'incidente (sentenza del
29.
ottobre 2002 nella causa S., U 22/01, consid. 7.1; in quel caso l'assicurato
aveva unicamente sofferto di dolori alla nuca, senza conseguenze sulla capacità
lavorativa, e non aveva ritenuto necessario recarsi immediatamente dal medico,
che è stato consultato solo quattro giorni dopo; inoltre i tipici sintomi del
trauma da "colpo di frusta" si erano manifestati oltre due anni dopo
l'incidente; si veda anche sentenza del 7 agosto 2001 nella causa B., U 33/01,
consid. 3a).
Tuttavia,
sempre secondo l’Alta Corte, nel caso in cui si manifestino conseguenze
immediate che non sono palesemente indipendenti dall'incidente, va - quale
eccezione alla regola succitata - esaminata l'esistenza di un nesso di
causalità adeguato anche in caso di infortuni leggeri, tenendo conto degli
stessi criteri applicabili a quelli di media gravità (RAMI 2003 U 489, p. 360
consid. 4.2 e 1998, U 297, p. 243).
La
questione di sapere se l'infortunio vada classificato nella categoria degli
eventi di media gravità, al limite degli incidenti leggeri oppure fra quelli
leggeri o insignificanti, non merita comunque ulteriori approfondimenti.
In effetti,
anche nella seconda ipotesi, l'esistenza di un nesso di causalità adeguato andrebbe
in ogni caso esaminata a titolo eccezionale, tenuto conto delle conseguenze
provocate dall'infortunio (si veda anche sentenza dell'8 aprile 2002 nella
causa S., già citata, consid. 3b/bb).
Diversamente
dal caso esaminato nella succitata pronunzia del 29 ottobre 2002 nella causa
S., U 22/01, RI 1 ha infatti manifestato delle cervico-nucalgie nelle ore immediatamente
successive all'incidente, progressivamente aumentate d’intensità durante la
notte, motivo per cui il giorno dopo si è recato per un controllo presso il
Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________ (doc. 116). Gli ulteriori sintomi
tipici del "colpo di frusta" - quali emicrania, vertigini, disturbi del
sonno, ecc.- non hanno poi tardato a manifestarsi.
Egli è
inoltre stato da subito dichiarato inabile al lavoro, inabilità che è poi
perdurata per lungo tempo.
Giova
infine segnalare che è già stato attestato da periti, in base a studi
scientifici recenti, che anche in caso di tamponamenti a bassa velocità le
conseguenze possono essere rilevanti. Di conseguenza, anche nell’ipotesi di
incidenti della circolazione apparentemente insignificanti non può essere a
priori negata l’esistenza di un trauma del tipo “colpo di frusta” con relativo
danno alla salute (cfr. RAMI 2003 U 489, p. 359).
2.12
Il giudice è,
quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i
criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3..
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.5.4.).
In una
sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un
assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da
tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria
degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per
ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa
di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004
nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella
causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del
17.
ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di
grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte
federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di
rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).
Nella
concreta evenienza, va innanzitutto osservato che l’assicuratore LAINF stesso
ha ammesso l’adempimento del criterio dei disturbi persistenti, rispettivamente,
di quello del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle
lesioni fisiche (cfr. doc. 17, p. 16: “A favore della causalità adeguata si
potrebbero evocare solamente la persistenza di dolori e la durata
dell’incapacità lavorativa. Vista l’incapacità di lavoro del 40%, questo
criterio non è tuttavia soddisfatto in modo particolarmente pronunciato” – la
sottolineatura è del redattore).
Il TCA condivide
questa opinione.
Da una
parte, dalle tavole processuali emerge che, dal giorno dell'infortunio in poi, RI
1.
non è mai stato asintomatico.
Egli ha
per contro continuato ad accusare un complesso di disturbi, resistenti peraltro
alle terapie poste in atto, caratterizzato da una sindrome cervico-cefalica,
con dolori localizzati al collo e alla testa, da vertigini, nonché da difficoltà
di ordine neuropsicologico.
Ancora in
occasione del suo soggiorno presso il __________ di __________ (luglio-agosto
2004) - quindi a distanza di oltre sei anni dall’evento traumatico assicurato -
i sanitari hanno indicato che l’insorgente continuava a lamentare dolori
cervicali con irradiazioni al capo e alle spalle. Le cefalee erano, da parte
loro, accompagnate da vertigini, nausea, sensazione di insicurezza alla
deambulazione, nonché da difficoltà di concentrazione e di memoria,
sintomatologia riconducibile esclusivamente all’infortunio del mese di marzo
1998, in assenza di un qualsiasi fattore estraneo (doc. 20, p. 7, 14 e 15).
D’altra
parte, a proposito del secondo criterio, occorre precisare che l’inabilità
lavorativa del 40% a cui fa riferimento l’CO 1 è stata attestata dai sanitari
della Clinica __________ di __________ in occasione della visita peritale
dell’11 maggio 2000 (doc. 76).
In
precedenza, il dott. __________, Capo del Servizio di neurologia presso
l’Ospedale regionale di __________ (cfr. referto del 1° febbraio 1999, doc.
103), e il dott. __________, specialista in neurologia che ha allestito la
perizia di parte del 4 gennaio 2000 (cfr. doc. 81), avevano certificato una
incapacità lavorativa, rispettivamente, del 100 e del 75%.
Va
inoltre rilevato che il grado di capacità lavorativa stabilito (peraltro in
maniera non unanime, cfr. doc. 63 e 56) dai periti della Clinica __________, non
è stato confermato né dal Prof. dott. __________, Primario della Clinica di
riabilitazione di __________, il quale, al termine della degenza 31 luglio-21
agosto 2001, ha dichiarato il ricorrente inabile al lavoro nella misura
dell’80% (cfr. doc. 43 e 37), né dai dottori __________ e __________, attivi
presso il __________ di __________, autori della perizia 12 novembre 2004, per
i quali RI 1 è inabile all’80% nella sua abituale professione (in misura del
30% in professioni adeguate; cfr. doc. 20).
A
prescindere dal grado dell’incapacità al lavoro, il secondo criterio è pure
dato.
Questa
Corte ritiene inoltre adempiuto il criterio della
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate (cfr., per un caso
analogo, RAMI 1998 U 297, p. 243ss. consid. 3c).
In
proposito, va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di
trauma d’accelerazione cervicale non consente, di per sé, di ritenere adempiuto
tale fattore.
Perché
ciò sia il caso, è necessaria la particolare rilevanza della sintomatologia
legata ad un trauma del tipo “colpo di frusta” oppure particolari circostanze
(ad esempio, una posizione sfavorevole del corpo) suscettibili di influenzare
il quadro clinico (cfr. STFA del 10 settembre 2003 nella causa F., U 343/02,
consid. 4.3 e riferimenti ivi menzionati).
Nel caso di
specie, dalla documentazione all’inserto si evince che, al momento dell’urto,
il ricorrente stava per levarsi la giacca, di modo che il suo tronco e la sua testa
erano piegati in avanti e ruotati verso destra (cfr., ad esempio, doc. 76, p.
1, 97, 99 e 120).
Ora, così
come attestato sia dal neurologo dott. __________ (doc.
81, p. 10s.: “Die Schwere der erhobenen klinischen und radiologischen Befunde
erklärt sich aus der ungünstigen Körperposition im Moment des Aufpralls”) che
dal reumatologo __________ (rapporto del 16.8.2004, p. 4, accluso al doc. 20: “Am
27.3.1998
erlitt der Versicherte ein HWS Distorsionstrauma im Rahmen eines
Heckauffahrunfalls, wobei als erschwerend eine Rotation des Kopfes und wahrscheinlich
auch des Oberkörpers nach rechts im Moment des Aufpralls durchgeführt wurde“),
la posizione sfavorevole del corpo al momento della collisione, ha costituito
un fattore aggravante per i disturbi di cui soffre RI 1.
In
sede di risposta di causa, l’assicuratore LAINF ha evidenziato il fatto che gli
accertamenti a cui è stato sottoposto l’insorgente, non hanno permesso di
oggettivare alcunché di patologico (cfr. V, p. 3s.).
Si tratta qui di un
argomento privo di rilevanza.
A proposito dell’assenza
di sostrato organico, la CO 1 sembra misconoscere che - in
presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (o di un trauma
analogo oppure ancora di un trauma cranio-cerebrale) - è tipico che i disturbi
soggettivamente accusati dall'assicurato non trovino riscontro sul piano
oggettivo. L'assenza di correlazione, secondo una giurisprudenza federale
inaugurata nel 1991, non basta però per negarne ogni rilevanza nell'ambito
dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 127 V 103 consid. 5b/bb, 117
V 378 consid. 3d, 369 consid. 3f).
Dalle
tavole processuali emerge inoltre che il decorso post-infortunistico è stato
caratterizzato da una costante applicazione di provvedimenti, diagnostici e
terapeutici, effettuati su base ambulatoriale e stazionaria, che non hanno
comunque consentito di risolvere i problemi di salute presentati
dall'assicurato.
In
proposito, è utile segnalare che, al termine della degenza presso la Clinica di
riabilitazione di __________ (31 luglio-21 agosto 2001), l’assicurato era
ancora stato invitato a proseguire con la terapia medicamentosa, nonché, su
base ambulatoriale, con i trattamenti fisioterapici, d’osteopatia e con una
terapia neuropsicologica individuale (doc. 43, p. 4).
Questo
Tribunale deve dunque concludere che l’infortunio del 27 marzo 1998 ha avuto,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato
decisivo per l’instaurazione dei disturbi di cui RI 1 è sofferente.
In
siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, che
essere ammessa anche dopo il 31 gennaio 2000, data dalla quale continua, di
principio, a sussistere un diritto alle prestazioni assicurative da parte
dell'insorgente.
La causa
va quindi retrocessa all’amministrazione affinché si esprima sul diritto a
prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2000.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione su opposizione 26 settembre 2005 della CO 1 é annullata.
§§ È
accertata l’esistenza di un nesso causale, naturale ed adeguato, fra
l’infortunio del 27 marzo 1998 ed il danno alla salute lamentato
dall’insorgente, così come ai considerandi.
§§§ La
causa é rinviata alla CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni dopo
il 31 gennaio 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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