35.2005.86
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6 marzo 2006Italiano62 min
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Numero d'incarto:
35.2005.86
Data decisione, Autorità:
06.03.2006, TCA
Titolo:
Frontaliero giardiniere caduto da un muro:frattura del talo.Abile al lavoro al 100% in lavori a lui confacenti.Benché età avanzata e bassa qualifica,dispone di lavori in numero sufficiente.Reddito da invalido fissato secondo i dati della tabella TA13(non TA7)ridotti del 20%.Assegnata rendita del 20%
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.86
rs/td
Lugano
6 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 giugno
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. L’8 aprile
1998 RI 1 - all’epoca dipendente della __________ di __________ in qualità di
giardiniere e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 -
mentre si trovava su un muro per liberare un passaggio dai rami tagliati, è
scivolato sulle foglie bagnate, cadendo a terra (cfr. doc. 2.1.).
Egli ha
riportato la frattura aperta spostata del talo destro (cfr. doc. 3.1.).
L’assicurato,
il 10 aprile 1998, è stato sottoposto a osteosintesi dell’astragalo a destra
con posa di una vite (cfr. doc. 3.14.)
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
versato le proprie prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 15 aprile 2005, l’assicurato è
stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità del 30%.
Allo stesso non è invece stata riconosciuta una rendita di invalidità (cfr. doc.
5.1).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
5.4), l’assicuratore LAINF, il 29 giugno 2005, ha confermato il contenuto del
suo primo provvedimento (cfr. doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 20 ottobre 2005, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv.
RA 1, ha chiesto che gli venga concessa una rendita intera.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto:
"
1. II ricorrente, nato nel 1946, in data 8
aprile 1998 ha subito un
infortunio professionale,
riportando una "frattura aperta spostata astragalo destro".
2.
A seguito di tale infortunio egli è rimasto inabile al lavoro al 100%
dall'8.4.1998 al 30.8.1999 e al 70% dall'1.9.1999 a tutt'oggi.
3.
II 30 giugno 2004 il dr. __________, in qualità di medico fiduciario
dell'assicuratore LAInf qui resistente, ha redatto una valutazione medica secondo
la quale la capacità di lavoro in attività d'ufficio del ricorrente è valutata
al 100%, mentre se tale attività è combinata con continui spostamenti su
terreno regolare la capacità lavorativa sarebbe dell'80% lavorando tutta la
giornata. Il medico fiduciario è giunto inoltre alla conclusione che il
ricorrente aveva diritto a una IMI pari al 30%.
4.
Sulla base di tale referto medico, l'assicuratore LAINF ha emesso la
propria decisione in data 15 aprile 2005, mettendo fine al pagamento delle
indennità giornaliere e spese mediche a partire dall' 1.4.2005, non
riconoscendo per i postumi dell'infortunio alcun diritto a una rendita
d'invalidità LAINF e concedendo una IMI del 30%.
5.
Contro tale decisione il ricorrente è insorto con tempestiva opposizione,
postulando una rendita d'invalidità del 70% e il riconoscimento di una IMI del
45% almeno.
6.
Con la decisione qui impugnata, l'assicuratore LAINF ha respinto entrambe
le richieste del ricorrente, riconfermandosi integralmente nella propria
decisione.
7.
II ricorrente non concorda con tale conclusione e nel termine di legge
presenta codesto ricorso.
(…)
8.
L'assicurazione LAINF è dell'avviso che il signor RI 1 possa lavorare in
posizione seduta al 100% percependo un reddito di fr. 52'368.--. Ciò viene contestato. Innanzitutto il ricorrente non può
assolutamente mantenere la posizione seduta per tutto il giorno. In effetti,
già dopo 30 minuti, la circolazione del piede si ferma, procurandogli una
sensazione di "bollore" che lo induce a sollevarsi e a muoversi per
far riprendere la circolazione. Inoltre, al mattino quando egli si sveglia, si
deve dedicare per quasi mezz'ora al massaggio del piede in questione.
Si contesta dunque
che si possa esigere un lavoro sedentario al 100%.
In realtà la capacità
lavorativa del ricorrente sarebbe in ogni caso di molto inferiore.
9.
Si contesta poi che un tale lavoro sedentario possa essere preteso dal
signor RI 1. Quest'ultimo ha 59 anni. Egli è cresciuto in __________, in
condizioni povere, frequentando a mala pena le scuole dell'obbligo. Sin da
piccolissimo egli ha aiutato i genitori nei campi, diventando poi in seguito
egli stesso agricoltore. In un secondo momento egli ha svolto lavori da
giardiniere, professione esercitata anche quando egli ha subito l'infortunio
in questione.
Il signor RI 1 si
trova dunque alle soglie della pensione, dopo aver esercitato un solo tipo di
attività, quella di giardiniere - sempre a contatto con la natura e sempre in
movimento - per tutta la vita.
Il signor RI 1 non
presenta le caratteristiche e le qualità necessarie per poter svolgere un
lavoro d'ingegno.
Egli non ha neppure
la presenza fisica necessaria per svolgere lavori di rappresentanza e non dispone
purtroppo della manualità fine necessaria per eseguire lavori di precisione o
minuziosi.
Concretamente il
signor RI 1 non può svolgere altra attività, se non quella che ha sempre
esercitato, attività nella quale egli è abile al 30%.
10.
L'assicuratore LAINF indirettamente conferma questa contestazione in quanto
non viene detto quale altra professione il signor RI 1 può esercitare. Si parla
soltanto di attività semplici in posizione seduta. L'assicuratore non menziona
concretamente nessuna professione che può entrare in considerazione poiché
egli si rende conto che non vi sono professioni proponibili.
Non vi sono
professioni proponibile poiché ogni attività diversa da quella di giardiniere /
agricoltore è soggettivamente inesigibile.
Si contesta poi
l'applicazione dei salari menzionati nella decisione. Non si può seriamente
sostenere che il signor RI 1 possa realmente guadagnare l'importo di fr. 58'186.--, ridotto in seguito del 10%.
Anche se per denegata
ipotesi si volesse ammettere che si possa prendere in considerazione un reddito
per professione diversa da quella di giardiniere, il signor RI 1 in Ticino -
suo mercato di riferimento - potrebbe guadagnare al massimo fr. 33'000.--.
In una recente
decisione relativa a una rendita di un assicurato ticinese, la __________ ha avuto modo di constatare che
l'assicurato in questione avrebbe percepito un salario di fr. 33'162.- svolgendo un'attività leggera
come quelle che può svolgere l'opponente. Nel caso specifico la __________ aveva preso in considerazione il salario
medio annuo percepito da un operaio di fabbrica, cucitore o orologiaio in
aziende ticinesi, con un impiego al 100% (decisione __________ del 9.3.2004; rendita no 1.385302). Questa
è la realtà nella quale vive il ricorrente e sono questi i salari che debbono
essere presi in considerazione in questa sede.
Questi salari
dovrebbero oltretutto essere ridotti del 25% in quanto sono dati tutti i motivi
di riduzione del salario di riferimento: l'età, la grave menomazione, la
cittadinanza straniera.
In considerazione
dell'insieme delle circostanze personali e professionali concrete, il
ricorrente chiede che il reddito venga calcolato considerando la propria reale
incapacità di lavoro nella sua professione e la conseguente riduzione di salario.
Il ricorrente chiede dunque che gli venga riconosciuto un grado d'invalidità
del 70%, con la concessione di una rendita AI intera." (Doc. I)
1.4. CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto
della vertenza è soltanto la questione di sapere se l’assicurato ha diritto o
meno a una rendita di invalidità in considerazione dei postumi dell’infortunio
del mese di aprile 1998 al piede destro ed eventualmente di che entità.
In
effetti, per quanto attiene all’indennità per menomazione all’integrità, la
decisione su opposizione del 29 giugno 2005, con cui al ricorrente è stata
assegnata un’IMI del 30%, è passata in giudicato (cfr. doc. A; DTF 119 V
347ss.).
Pertanto
il grado dell’IMI non può qui essere rivisto.
Nel
merito
2.3. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
A
prescindere dall’applicabilità temporale dell'ALC (cfr. DTF 128 V 317 consid.
1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i
presupposti materiali per stabilire il grado di invalidità si determinano in
ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione del grado
dell’invalidità presentata dal ricorrente.
2.4. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
Fatti
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF
129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr.
3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Nella
concreta evenienza, visto che in discussione vi è il diritto o meno a una
prestazione (rendita di invalidità), il cui diritto sarebbe sorto nel mese di aprile
2005, ossia posteriormente all’entrata in vigore della LPGA, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale di quest’ultima legge.
2.5. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G.,
U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18
cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi
sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., citata
in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la
valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti
art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
2.6. Giacché il
danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P.,
U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata,
consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono
determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire
un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.7
Nella
presente fattispecie, la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità
lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.
Da un
canto l’Istituto assicuratore - fondandosi sulla valutazione 30 giugno 2004 del
Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia - ha dichiarato l’assicurato in
grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività in
posizione seduta leggera rispetto a quella originaria di giardiniere (cfr. doc.
A, 5.1, 4.10).
D’altro
canto, il ricorrente sostiene che non sia esigibile l’espletamento di un lavoro
sedentario al 100%. In primo luogo, egli non può mantenere la posizione seduta
per tutto il giorno, in quanto già dopo trenta minuti, la circolazione del
piede si ferma, procurandogli una sensazione di “bollore” che lo induce a
sollevarsi e a muoversi per far riprendere la circolazione.
In
secondo luogo, avendo frequentato soltanto le scuole dell’obbligo e avendo svolto
sempre unicamente l’attività di giardiniere, non ha le qualità e le
caratteristiche per svolgere occupazioni d’ingegno, né di rappresentanza.
Neppure dispone della manualità fine per lavori di precisione o minuziosi (cfr.
doc. I).
Il TCA
ribadisce che in occasione del sinistro dell’8 aprile 1998 l’assicurato ha
riportato la frattura dell’astragalo destro e che il 10 aprile 1998 lo stesso è
stato sottoposto a osteosintesi presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr.
doc. 3.1.; 3.14; consid. 1.1.)
L’assicurato
è stato inabile al lavoro a decorrere dall’8 aprile 1998 (cfr. doc. 6).
I
sanitari dell’Ospedale __________ di __________, il 16 febbraio 1999, in
relazione alla durata presumibile dell’inabilità lavorativa, hanno indicato:
"
E’ difficile da prevedere in quanto il paziente
essendo giardiniere deve per forza camminare e stare in piedi nonché si presume
che debba anche salire su scale a pioli, su eventuali piante più alte, pertanto
con una caviglia ancora sempre dolorosa e gonfia sarebbe molto
pericoloso." (Doc. 3.21)
Nel
rapporto del 1° aprile 1999 relativo a una visita del 15 marzo 1999, il Dr.
med. __________, spec. in medicina infortunistica, riguardo allo stato di
salute dell’assicurato e alla sua capacità lavorativa ha precisato:
" • esiti di infortunio in data 8 aprile 1998 a seguito del quale il
paziente ha subito
frattura aperta dell'astragalo destro con lesione al legamento deltoideo
trattata cruentemente mediante osteosintesi e contusioni multiple guarite senza
reliquati. Permangono limitazione funzionale, algodistrofia nonché sospetta
necrosi parziale dell'astragalo;
• da menzionare una obesitas permagna subentrata
al lungo tempo di inazione;
• ipertensione arteriosa riscontrata al
momento della visita."
(…)
CAPACITÀ LAVORATIVA
Il Signor RI 1 risulta inabile al lavoro in
misura completa dal 8.4.1998. Tenuto conto che risulta proprietario della ditta
e che si occupa delle questioni amministrative della società come pure
dell'acquisizione di nuovi incarichi, abbiamo convenuto una ripresa lavorativa
in misura del 33 1/3% a partire dal 1.3.1999." (Doc. 4.1.)
Il
ricorrente, dal 13 maggio al 19 giugno 1999, è rimasto degente presso la
Clinica __________ di __________.
Dal
relativo rapporto di uscita emerge che:
"
(…)
Subjektiv als auch objektiv
konnte die Therapie als sehr erfolgreich betrachtet werden. Die Schwellung im
Fuss nahm um 7cm im Umfang ab. Die Beweglichkeit in den Zehen war besser und
die Hyposensibilität ist zurückgegangen. Die Flexion ist jedoch im rechten Fuss
weitergehend unveränder. Die Schmerzen im Rücken haben in den letzten zwei
Tagen vor Austritt wieder zugenommen. Der Patient hat aber 5kg an Gewicht
abgenommen. Insbesondere habe ihm die Elektrotherapie wohl getan." (Doc.
3.
)
Il 6
luglio 1999 il Dr. med. __________, allora capo clinica di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, rispondendo a dei quesiti
postigli dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità, ha affermato:
"
(…)
DOMANDE SULL’ULTIMA
ATTIVITÀ ESERCITATA
1.
Quale influsso ha il danno alla salute sull'attività finora
esercitata?
Ha un influsso molto importante
sull'attività di giardiniere in quanto deve per forza salire su scale a pioli e
su piante alte, nonché stare molto in piedi e deambulare
2.1
L'attività finora esercitata è ancora proponibile?
Sì, però al 50%
2.2
Esiste ancora una limitazione del rendimento?
Sì, 50%
DOMANDE SULLE POSSIBILITÀ DI REINTEGRAZIONE
1.
La capacità lavorativa può essere migliorata all'attuale posto
di lavoro?
No
2.
Sono proponibili all'assicurato altre attività?
Sì, attività di tipo amministrativo
e lavori sedentari anche al 100%, ma lavori che esigono il stare in piedi,
deambulare a lungo, portare pesi, salire e scendere scale e salire su terreni
scoscesi è assolutamente improponibile
2.3
Se altre attività non fossero proponibili, può indicare le
ragioni?" (Doc. 7)
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in neurologia, l’8 giugno 2000 ha così valutato il
caso del ricorrente:
"
(…)
all’esame constato dunque
le sequele di una sofferenza del n. tibiale posteriore nell'ambito di uno stato
dopo la summenzionata frattura e in parte verosimilmente in relazione con
manifestazioni cicatriziali.
Il danno ha portato su
filamenti destinati ai rami plantari soprattutto al ramo plantare laterale
con sul piano motore l'attuale persistente difficoltà a un divaricamento delle
ultime dita, mentre dal punto di vista sensitivo gli eventuali deficit sono
minimi e essenzialmente nel territorio del ramo cutaneo del plantare laterale.
In più il paziente
descrive una tendenza a dei disturbi soggettivi evocatori di una sindrome
del tunnel tarsale che si manifesta unicamente portando a lungo le
scarpe con impressione di intorpidimento e soprattutto di formicolii
plantarmente al III anteriore del piede.
Questa sintomatologia è
ben credibile: l'ENG rivela in effetti un pronunciato aumento della latenza
distale del n. tibiale con associati segni elettromiografici di sofferenza
cronica neurogena nel corto flessore dell'alluce.
Di fatto l'ispessimento
post-traumatico della caviglia e la tendenza ad un gonfiore in corso di
giornata (che non hanno ripercussioni locali quando il paziente cammina scalzo
o con sandali) calzando una scarpa portano ad una compressione all'interno di
questa che si ripercuote sul n. tibiale posteriore al versante interno della
caviglia con sviluppo della consecutiva sintomatologia summenzionata.
Sul piano pratico, il paziente non essendo praticamente disturbato d'estate quando
può camminare con i sandali e per di più non desiderando altri interventi,
personalmente non ritengo indispensabile un’eventuale neurolisi del tibiale
posteriore (che eventualmente potrebbe portare allo sviluppo di ulteriori
cicatrici locali) ma, consiglierei di fornire al paziente una scarpa ortopedica
adeguata sufficientemente larga alla caviglia (ho spiegato direttamente i
dettagli a questo proposito al signor RI 1). Infine non vedo causa neurologica
ai dolori lamentati al versante anteroesterno della caviglia (che sono a mio
parere di natura osteoarticolare prevalendo a livello dell'interlinea
articolare tibiotarsale).
Tra l'altro non ci sono
segni nel senso di un'eventuale sindrome del tunnel tarsale anteriore." (Doc.
4.2
)
L’assicurato
ha dato seguito al consiglio del Dr. med. __________ di calzare delle scarpe
idonee, constatandone un beneficio (cfr. doc. 4.4.).
Il 14
luglio 2000 il Dr. med. __________ ha ribadito che l’insorgente era abile in
misura del 33 1/3% (cfr. doc. 4.4.).
Il Dr.
med. __________, l’11 dicembre 2000, ha rilevato che l’assicurato “per un
lavoro amministrativo e lavori in piano senza dover far uso di scale e/o alzare
o portare pesi il paziente se la cava abbastanza bene” (cfr. doc. 3.37).
Il 30
giugno 2004 il Dr. med. __________, su incarico dell’assicuratore LAINF
convenuto (cfr. doc. 4.9), ha esaminato il ricorrente e ha allestito una
“Valutazione medica”.
Da tale
referto si evince che:
"
(…)
D.1. DIAGNOSI PRINCIPALE
-
Disturbi funzionali al piede destro frattura aperta del talo destro il
08.04.98
• ICD-10:S92.11
- Stato
dopo osteosintesi del talo destro il 08.04.98, con sutura del legamento deltoideo.
- Stato
dopo successivo collasso parziale del talo destro negli ultimi sei anni.
D.2. DIAGNOSI
COLLATERALE
- Adiposità permagna con
BMI di 42.
- Ipertensione
idiopatica.
- Insufficienza venosa
cronica dell'arto inferiore destro.
D.3. DIAGNOSI CON
RIPERCUSSIONI SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
- Disturbi statici,
disturbi funzionali al piede destro.
- Adiposità permagna.
D.4. LIMITAZIONI
FUNZIONALI
Limitazione funzionale del
piede destro, soprattutto dell'articolazione tibio-tarsica e di quella talo-calcaneare
destra.
D.5. CONCLUSIONI E
DISCUSSIONE
D.5.a. Soggettivamente
Il paziente si lamenta di
disturbi al piede destro con gonfiore. E' costretto a portare scarpe
ortopediche. Lavora ancora tutta la mattinata ma il pomeriggio deve sedersi.
D.5.b. Oggettivamente
Vi sono disturbi statici e
funzionali al piede destro sulla base di un collasso parziale del talo destro
dopo frattura lussata aperta trattata cruentemente. Il collasso del talo è
parziale e stabile negli ultimi due anni.
Il paziente ha una insufficienza
cronica venosa con ipodermite e iperpigmentazione all'arto inferiore e
soprattutto nella regione malleolare destra. La mobilità dell'articolazione
tibio-tarsica è ancora soddisfacente.
L'articolazione
talo-calcaneare è diminuita di 1/3 paragonando con il piede sinistro.
Radiologicamente il
collasso del talo non è aumentato negli ultimi due anni.
D.5.c. Discussione
L'adiposità permagna è un
co-fattore importante per lo sviluppo post-operatorio di questa frattura
lussata aperta.
Dopo l'ultimo consiglio
ortopedico dall'Ospedale __________ di __________, Dr. __________, si tendeva
piuttosto ad una cura conservativa dei problemi sottotalari. Un'artrodesi
dell'articolazione talo-calcaneare è stata discussa ma è stata proposta prima
una infiltrazione talo-calcaneare per valutare l'effetto.
Per il momento non viene
discusso un intervento di stabilizzazione visto che la situazione clinica è
stabile.
F. TERAPIA
Il paziente deve portare
le scarpe ortopediche che sono da rinnovare almeno una volta all'anno. Deve
continuare a portare delle calze compressive classe II, per evitare che gli
edemi aumentino con successiva formazione di ulcere. Abbiamo procurato al
paziente una nuova calza Venosan 5002 Large (art. n. SN46014 __________).
La capacità lavorativa del
paziente quale giardiniere, in relazione con i postumi dell'infortunio del
8.4
, è pari al 33 1/3%. Giudicando il caso secondo l'articolo 28 cpv. 4
OAINF, questo assicurato potrebbe lavorare come giardiniere in misura del 33
1/3%. Alla sua età sarebbe certamente indicata la riformazione professionale.
Il rendimento
dell'assicurato come giardiniere è di 33 1/3% lavorando per tutta la giornata.
Se fa continuamente il suo lavoro di giardiniere è costretto continuamente a
fare pause a causa di fastidi e dolori al piede destro.
La limitazione è dovuta a
dolori statici e funzionali al piede destro con una diminuzione della
caricabilità e del vigore. Il paziente si stanca molto più facilmente ed è
sicuramente molto rallentato nel lavoro.
Qualora il paziente avesse
la possibilità di lavorare in ufficio dove deve svolgere lavori amministrativi,
coordinamento, telefono con clienti, potrebbe senza dubbio lavorare in misura
completa sull'arco dell'intera giornata. Se un tale lavoro leggero fosse però
combinato con continui spostamenti anche su terreno regolare, l'assicurato
avrebbe una capacità lavorativa del 80%, lavorando tutta la giornata.
Ideale sarebbe per il
paziente svolgere un lavoro completamente da seduto dove potrebbe dare una
prestazione del 100% in una intera giornata." (Doc. 4.10)
2.8
Con il
proprio ricorso, l’assicurato, adducendo che egli non può svolgere un lavoro
che richieda un impegno fisico anche leggero in posizione seduta mette in
dubbio la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico fiduciario
dell’Istituto assicuratore, Dr. med. __________, nel mese di giugno 2004 (cfr.
doc. I).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
Il
TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno
pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base
agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10
settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.9
In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che
l’opinione del Dr. med. __________, il quale tenuto conto dei postumi dell’infortunio
dell’8 aprile 1998 ha considerato l’assicurato totalmente abile in un’attività
leggera da svolgere in posizione seduta (cfr. doc. 4.10), possa validamente
costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si
riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Il
rapporto del 30 giugno 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 4.10; consid.
2.7
) non contiene, poi, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti
dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento
medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua
valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un
esame approfondito del caso, e meglio fondandosi sullo studio del dossier
dell’assicurato, su un esame del paziente e sui referti radiologici.
Il parere
del medico di fiducia de CO 1 è del resto confortato dalle certificazioni del
Dr. med. __________, che si è interessato al caso del ricorrente. Già nel mese
di luglio 1999, tale sanitario ha indicato, in un rapporto indirizzato all’UAI,
che all’assicurato, mentre erano improponibili lavori che esigono la posizione
in piedi, deambulare a lungo, portare pesi, salire e scendere scale e salire su
terreni scoscesi, era proponibile un’attività di tipo amministrativo con lavori
sedentari al 100% (cfr. doc. 7; consid. 2.7.).
Il Dr.
med. __________, l’11 dicembre 2000, ha peraltro constatato che effettivamente “per
un lavoro amministrativo e lavori in piano senza dover far uso di scale e/o
alzare o portare pesi, il paziente se la cava abbastanza bene” (cfr. doc.
3.
).
Nell’atto
ricorsuale l’assicurato sostiene di non essere in grado di svolgere nemmeno un’attività
in posizione seduta (cfr. doc. I).
Questa
affermazione non è atta a inficiare la valutazione del Dr. med. __________. In
effetti si tratta di pure allegazioni di parte formulate in modo generico e non
minimamente sostanziate da adeguata documentazione medica.
Inoltre, anche
se effettivamente il ricorrente, come da lui sostenuto (cfr. consid. 1.3.), fosse
obbligato ad alzarsi a intervalli regolari per attivare la circolazione del
piede, non si vede come ciò possa essere di ostacolo all’espletamento di
un’attività sedentaria.
In esito
alle considerazioni che precedono, questa Corte deve concludere, da una parte,
che - da un punto di vista medico - l'assicurato non può più svolgere la sua
originaria professione di giardiniere e, d’altra parte, che il ricorrente è
comunque totalmente abile in attività a lui confacenti.
2.10
Con la
propria impugnativa l’assicurato ha inoltre fatto valere che il suo basso livello
di scolarizzazione - ha frequentato unicamente le scuole dell’obbligo in __________
- e la circostanza che ha svolto solamente l’attività di agricoltore dapprima e
di giardiniere poi gli impedirebbero di svolgere altra attività se non quella
che ha sempre esercitato (cfr. doc. I pag. 3).
Il fatto
che il ricorrente sia privo di una particolare formazione specialistica merita
effettivamente qualche riflessione.
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la
sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle
attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale
così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono
effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei
einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des
Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten
sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La
rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo
ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non
qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -
entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza
oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331
consid. 4a).
L’Alta
Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a
questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria
e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in
questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori
ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In
sintesi, se è vero che, da un lato, l'assicurato è tenuto a compiere ogni
sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno, dall’altro, non
bisogna perdere d’occhio il concetto di esigibilità, nel senso poc’anzi
evocato.
Al
riguardo è, inoltre, utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329/01 e U 330/01, relativamente al mercato del
lavoro equilibrato, ha osservato:
"
Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire
un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza
di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili
dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più
nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto
ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse
o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332
consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori
non qualificati - come nel caso di specie - è ingenerale limitato a dei lavori
di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a).
Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui
aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002
no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).” (STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U329/01 e U 330/01, consid. 4.5.)
Il TFA,
in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35,
ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo
aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe
reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel caso
di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di
invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di
pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico
esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate
dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva
più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Nella
concreta evenienza, è vero che il fatto che il ricorrente non abbia una
particolare formazione si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio
delle attività lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi
dal punto di vista di un mercato del lavoro equilibrato.
Nondimeno,
questa Corte ritiene che dall’assicurato, il quale ha comunque frequentato le
scuole dell’obbligo in __________ e che durante la sua attività di giardiniere
si occupava in ogni caso anche di mansioni amministrative e di ufficio
riguardanti la ditta, come dal medesimo dichiarato al Dr. med. __________ il 29
marzo 2001 (cfr. doc. 3.42), si possa esigere che valorizzi la sua restante
capacità lavorativa, avuto riguardo al mercato generale del lavoro che entra
per lui in linea di conto. Specialmente nell’ambito industriale, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza - fisicamente assai leggere - che
non presuppongono particolari attitudini intellettuali.
Tali
attività potrebbero venire svolte perfino da una persona analfabeta, nella
misura in cui richiedono prevalentemente il compimento di gesti ripetitivi:
assimilato l’automatismo, non vi possono più essere ostacoli ad un loro
esercizio (cfr., in questo senso, la STCA del 7 maggio 1999 nella causa D.,
inc. 35.1998.102, consid. 2.6., cresciuta in giudicato).
Occorre
infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296
consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
L’assicurato
ha dunque a disposizione un sufficiente numero di impieghi nei quali sfruttare
la sua capacità lavorativa residua.
2.11
Per quanto
concerne il reddito da valido, l’assicuratore LAINF convenuto
l’ha quantificato in fr. 52’800--, ossia fr. 4'400-- x 12 mensilità, applicando
i salari minimi previsti dal Contratto collettivo cantonale relativo al
settore del giardinaggio per l’attività di capo giardiniere (stato: 1° gennaio
2004) (cfr. doc. 5.1.; A).
Tale dato
non è contestato dall’assicurato. Il TCA rileva comunque che deve essere
applicato il dato salariale relativo al 2005 (cfr., a questo proposito, DTF 128
V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss. in cui è stato precisato che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), che corrisponde,
sulla base della regolamentazione dei salari minimi prevista nel Contratto
collettivo cantonale relativo al settore del giardinaggio a fr. 4'500.--, pari
a fr. 54'000.-- annui.
Il reddito
da valido è pari quindi a fr. 54'000.--.
2.12
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V
75ss. e in DTF 129 V 472ss..
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento:
"
(…).
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund
hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht
fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen
die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,
wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze
angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch
des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist,
ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf
der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110
V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl
von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in
quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die
geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten
Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung
jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu
machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in
Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den
Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten
Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des
Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die
Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl
behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst-
und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige
Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer
Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die
SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606),
nonché D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e
Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.13
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le
più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile
2002.
nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli
assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre
2000.
nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.
35.
- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA
del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -
sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale
di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che
nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo
aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale
occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il
paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali
irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce
l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22
maggio 2000 nella causa I.
(I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella
sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto
dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.
485.
"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.
W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des
Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata
in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»."
Va pure ricordato che,
secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla
tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta
di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):
"
Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires
entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour
les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des
hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les
salaires des femmes et des hommes (…)."
(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B.
(inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto
il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli
regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido
fissato sulla base di valori regionali.
Ad
esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza
che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA
del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente
pubblicata in DTF 128
V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati
relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più
favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale
(cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische
Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,
ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der
Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde
gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I
226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha
valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone
Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In una
sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha
ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori
regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -,
segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato
(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00,
consid. 3c/aa)".
In
un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha
ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto
determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto
ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una
determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più
precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non
pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non
criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione
alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I
474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in
re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01,
consid. 4.4.).
Il
TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03,
consid. 7.4.
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
2.14
In concreto,
in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di
dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,
sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (cfr., a quest’ultimo
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio
federale di statistica (UST).
L’ultima
inchiesta realizzata dall’UST è la rilevazione svizzera sulla struttura dei
salari 2004.
Conformemente
alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai
valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale,
cfr. consid. 2.13.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino relativi al
reddito mensile lordo realizzabile da un uomo in occupazioni che presuppongono
qualifiche inferiori nel settore privato contenuti nella tabella TA13.
Non è,
per contro applicabile, il dato totale mediano della tabella TA7 preso in
considerazione dall’assicuratore LAINF convenuto, ossia fr. 4'587.--, relativo
all’anno 2002 (secondo i più recenti dati statistici nel 2004 ammonta a fr.
4'664.--), a cui è stato aggiunto un rincaro del 1,4% (cfr. doc. 5.1.; A).
La
tabella TA7, infatti, si riferisce unicamente ad attività connesse alla
produzione e ai servizi dei settori, insieme, privato e pubblico, quest’ultimo riguardante
solo la Confederazione, a livello svizzero e secondo le differenti grandi regioni
svizzere (per esempio per il Ticino vi sono dei dati distinti: per il 2004 il
dato totale mediano per gli uomini corrisponde a fr. 4'332.--).
In una
sentenza del 19 settembre 2000 nella causa S.L., pubblicata in RAMI 2000 U 405
pag. 399 segg., il TFA ha stabilito che per determinare il reddito da invalido
non ci si deve necessariamente basare sul salario medio di un determinato ramo
economico o di una parte di questo (tabella TA1), bensì si può utilizzare la
tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se ciò permette
di fissare in modo più preciso il reddito da invalido. In quel caso
l’applicazione della tabella TA7, e meglio della media relativa ai dati
concernenti i settori “Messa in servizio, regolazione e mantenimento di
macchine” e “Servizi di sicurezza, di sorveglianza” è stata riconosciuta corretta,
in quanto tali attività erano adeguate, dal profilo medico, alle condizioni
dell’assicurato.
In
un’altra sentenza del 28 dicembre 2004 nella causa Allianz Suisse Versicherungen
c/ S., U 368/04, la nostra Massima Istanza ha negato l’applicabilità della
tabella TA7 facendo riferimento alle attività svolte dall’assicurata fino ad
allora.
Essa era
attiva quale custode presso un’amministrazione cantonale. Inoltre la stessa aveva
lavorato quale parrucchiera per cani, a domicilio per una fabbrica di calze e come
ausiliaria di pulizie. Il TFA ha altresì considerato che alcune delle attività
menzionate nella tabella TA7 non erano adeguate allo stato di salute
dell’assicurata. I periti consultati le avevano, infatti, raccomandato di
svolgere un’occupazione prevalentemente in posizione seduta.
Secondo
questo Tribunale nel caso di RI 1, il quale, come esposto sopra (cfr. consid.
2.9
; 2.10), è abile in attività leggere da svolgere in posizione seduta, alla
luce della sua preparazione e delle attività intraprese nel corso della vita
(cfr. consid. 2.10.), la Tabella TA7 non è pertinente e non permette in ogni
caso di determinare in modo più esatto il reddito da invalido.
In primo
luogo, l’assicurato non è in grado, sulla base della sua formazione, di
esercitare molte delle attività menzionate nella tabella TA7, come ad esempio contabilità,
gestione del personale, logistica, compiti di stato maggiore, perizie,
consulenze, ricerca e sviluppo, analisi, programmazione.
In
secondo luogo, tale tabella prevede delle professioni che nemmeno sono adeguate
alle condizioni del piede destro del ricorrente, segnatamente l’attività delle
costruzioni, la vendita al dettaglio, trasporto di persone e merci, attività
mediche e infermieristiche, cura del corpo e vestiti, pulizia e igiene
pubblica, attività pedagogiche, attività dell’industria alberghiera e
dell’economia domestica, cultura, informazione, sport e tempo libero. Esse, in
effetti, non possono essere espletate soltanto da seduti, bensì richiedono
anche che un assicurato stia in piedi e si muova con una certa facilità e
agilità.
In simili
condizioni, nel caso in esame può restare aperta la questione di sapere se
l’assicurato ha accesso o meno al settore pubblico della Confederazione a cui
fa riferimento la tabella TA7, unitamente a quello privato.
Contestualmente
va, in ogni caso, rilevato che, nonostante la maggiore apertura del settore
pubblico di questi ultimi anni, appare poco verosimile che il ricorrente possa
reperire un impiego presso la Confederazione.
2.15
Dalla
succitata tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, risulta che il ricorrente,
svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori
nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4’250.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a
fr. 4.420.-- mensili oppure a fr. 53'040.-- per l'intero anno
(fr. 4.420.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B.,
U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; per
l'adeguamento 2005, si ha a disposizione un dato, certo parziale, ma comunque
indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini
nominali fra il primo trimestre del 2004 e il primo trimestre del 2005; dato,
non ancora pubblicato, ottenuto dal TCA direttamente presso l’UST) - si
ottiene, per il 2005, un reddito annuo di fr. 53'782.56.
2.16
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA
ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra
Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito
ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid
ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die
statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt.”
(STFA
succitata).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
Nel caso
di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele
infortunistiche interessanti il piede destro, l'assicurato è stato giudicato in
grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr. consid. 2.9.).
Sempre a
causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere
lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere
dal rispetto di determinati limiti funzionali.
In tali
circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per le limitazioni
addebitabili al danno alla salute.
Al
momento determinante, l’insorgente (1946) aveva l’età di 59 anni, ciò che
consente una decurtazione supplementare del 5%. In tal modo si tiene conto
dell’età avanzata del ricorrente, come da questi postulato (cfr. doc. I).
Inoltre un’ulteriore
riduzione del 5% è legittimata dallo statuto di frontaliere dell’assicurato.
Tutto ben
considerato, quindi, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 20%
(10% per il danno alla salute + 5% per l’età avanzata + 5% quale frontaliere)
si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta quindi a
fr. 43'026.-- (80% di fr. 53'782.56).
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 43'026.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 54'000.-- - risulta essere del 20,33%,
arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.
Nella
misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore ha negato all’assicurato una rendita di invalidità il suo ricorso
deve essere parzialmente accolto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 29 giugno 2005 impugnata è annullata nella misura
in cui all’assicurato è stata negata un rendita di invalidità
§§ CO
1 è condannata a versare all’assicurato una rendita di invalidità del 20%.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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