35.2005.87
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9 febbraio 2006Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2005.87
Data decisione, Autorità:
09.02.2006, TCA
Titolo:
Tassista, già al beneficio di una rendita di invalidità, annuncia una ricaduta, assunta dall'assicuratore, che gli riconosce di nuovo le indennità giornaliere. Esse vanno calcolate sul salario conseguito immediatamente prima della ricaduta. Salario soggetto a forti fluttuazioni.
GUADAGNO ASSICURATO
INDENNITÀ GIORNALIERA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE PROCESSUALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RICONSIDERAZIONE
art. 23 cpv. 1 LPGA
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 1 + 2 LPGA
art. 22 cpv. 2 + 3 OAINF
art. 23 cpv. 3 + 8 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.87
mm/DC/td
Lugano
9 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
giugno 1981, RI 1 – dipendente della filiale di __________ della ditta __________
di __________ in qualità di montatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso l’CO 1 – è caduto e ha riportato un trauma distorsivo al
ginocchio sinistro.
Accertamenti
successivamente predisposti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato
anteriore.
Per i
postumi residuali di questo sinistro, l’assicurato è stato posto al beneficio
di una rendita di invalidità del 25% a far tempo dal 15 maggio 1983.
1.2. Il 25
ottobre 1996, RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico, che
ha interessato la spalla sinistra, anch’esso assunto dall’Istituto assicuratore
(cfr. doc. 2 – inc. CO 1 2).
1.3. Nel corso
del mese di novembre 2001, l’assicurato – che nel frattempo aveva intrapreso la
professione di tassista indipendente (dal mese di luglio 2000) - ha annunciato all’Istituto
assicuratore una ricaduta dell’infortunio del 25 ottobre 1996, determinata da
una riacutizzazione dei dolori alla spalla sinistra (doc. 1 – inc. CO 1 2).
Dopo la
procedura di opposizione, l’CO 1 ha ammesso la propria responsabilità in
relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta (doc. 40 – inc. CO 1
2).
1.4. In data 24
gennaio 2003, l’assicuratore LAINF ha comunicato al patrocinatore di RI 1 che
l’indennità giornaliera sarebbe stata calcolata provvisoriamente su un
guadagno annuo pari a fr. 65'399.50, riservandosi di procedere al calcolo
esatto una volta in possesso della decisione definitiva di fissazione dei
contributi AVS/AI/IPG (doc. 62 – inc. CO 1 2).
1.5. Con
decisione formale dell’8 luglio 2005, l’CO 1, facendo riferimento a una sua
precedente comunicazione (cfr. doc. 162 – inc. CO 1 2), ha confermato che
l’indennità giornaliera sarebbe stata calcolata su un guadagno annuale di fr.
39'147.50, corrispondente al reddito aziendale conseguito durante l’anno
precedente la ricaduta, ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione per la
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, e ha preteso la restituzione dell’importo
di fr. 13'220.15 versato a torto (doc. 171 – inc. CO 1 2).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 172
– inc. CO 1 2), l’Istituto assicuratore, in data 17 agosto 2005, ha confermato
il contenuto della sua prima decisione (doc. 174 – inc. CO 1 2).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 26 ottobre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’indennità giornaliera che gli spetta per il periodo 26
novembre 2002-30 novembre 2004 venga calcolata su un guadagno annuo di fr.
65'399.50, subordinatamente, di fr. 59'968.--, argomentando:
"
Conformemente all'art. 15 cpv. 2 LAINF, per il
calcolo dell'indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l'ultimo
salario riscosso prima dell'infortunio. Nel caso di ricadute, conformemente
all'art. 23 cpv. 8 OAINF è determinante il salario ottenuto direttamente prima
della ricaduta.
In linea generale, in base all'art. 22 cpv. 2
OAINF, effettivamente viene considerato quale guadagno assicurato il salario
determinante secondo la legislazione sull'AVS. Il tutto, con le debite
eccezioni.
D'altro canto, si può evidentemente parlare di
salario determinante AVS, solamente allorquando esiste un rapporto di
dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore laddove, sulla base del salario
percepito, vengono stabilite le quote AVS.
Non è possibile invece parlare di salario
laddove, nel frattempo, l'assicurato, seppur dipendente al momento
dell'infortunio, sia divenuto indipendente prima della ricaduta.
Per simile situazione v'è chiaramente una lacuna
legislativa, non essendo questo caso regolato né nella legge, né
nell'ordinanza.
Nel caso concreto, v'è da considerare che il
ricorrente, al momento dell'infortunio del 1996 era alle dipendenze della ditta
__________ nella misura del 75% (considerata l'invalidità del 25%), con un
reddito annuo di Fr. 59'000.- circa, mentre l'ultimo stipendio da lui percepito
alla ditta __________, assommava a Fr. 58'792.-- (Doc. B) l'anno.
Al momento della ricaduta era invece da circa due
anni indipendente e, immediatamente prima della ricaduta, nei mesi da novembre
2000 ad ottobre 2001 ha realizzato ricavi per Fr. 71'194.50, dai quali possono
essere dedotte solo le spese variabili dovute al costo della benzina per un
corrispondente importo di Fr. 5'795.-, sicché l'importo da lui effettivamente
perso a seguito dell'inabilità lavorativa manifestatasi a quel momento, sempre
per un'attività nella misura del 75%, era in realtà di Fr. 65'399.50 annui.
Orbene, essendo lo scopo dell'indennità
giornaliera quello di coprire la perdita di guadagno dovuta all'infortunio od
alla ricaduta (al proposito si confronti Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Ergänzungsband, Berna 1989, pag. 32), l'indennità
giornaliera va fissata tenendo conto dell'importo annuo di Fr. 65'399.50, ciò
che dà diritto ad un'indennità giornaliera di Fr. 143.35.
D'altro canto, sempre Maurer, op. cit. a pag. 32
afferma testualmente:
"Laut Art. 15 Abs. 2 UVG werden Taggelder
nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt hierbei
gemäss Art. 15 Abs. 2 Satz I UVG der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn … Bei
diesem kann es sich nur um Lohn handeln, welchen der Arbeitnehmer während der
Zugehörigkeit zur obligatorischen Unfallversicherung in einem konkreten
Arbeitsverhältnis erzielt hatte und auf welchem die entsprechenden
Versicherungsbeiträge verabgabt wurden (sog. abstrakte
Berechnungsmethode…)."
Ciò significa pertanto, nel caso concreto che, qualora non si
volesse tenere conto della somma di Fr. 65'399.50, da noi ritenuta corretta e
giustificata, si tratterà, del tutto subordinatamente, di tenere conto
perlomeno dell'ultimo stipendio percepito dalla signora RI 1 nell'anno 1999
presso l'amministrazione speciale dell'eredità giacente fu __________, laddove
egli conseguiva un reddito annuo di Fr. 58'792.--, aumentando detto importo del
rincaro intervenuto da tale data fino all'ottobre 2001 (+ 2%) per un importo di
Fr. 59'968.-- annui.
In considerazione di quanto precede, subordinatamente, l'indennità
giornaliera spettante al signor RI 1 per il periodo dal 26.11.2002 al
30.11.2004 sarebbe quindi di Fr. 131.45."
(I)
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo
l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
L’art. 53
cpv. 2 LPGA stabilisce che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L’amministrazione
può dunque riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non
è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio
errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004
nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00;
STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003
nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA
del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003
nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01;
STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001
nelle cause B., C 274/99; I., C 278/99 e O., C 279/99; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15;
DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA
2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr.
101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.
15, consid. 3b, p. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento
della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante
sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate
(cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid.
2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I
principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta
in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,
sono da restituire a norma dell’art. 25 LPGA, e questo anche se le prestazioni
oggetto di restituzione non sono state erogate con una decisione formale (cfr.
STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e riferimenti ivi menzionati).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6
giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, p. 208.
2.3. A norma
dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate
in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2
stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato
guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il
calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il
medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità
giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale
(lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario
consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in
modo irregolare (lett. d).
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi
menzionata).
Di
regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22
cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in
base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi
gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF,
l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera
in alcuni casi speciali.
Per quanto
qui d'interesse, il cpv. 3 dell'art. 23 OAINF recita che se l’assicurato non esercita
regolarmente un’attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti
fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato.
D’altra
parte, l’art. 23 cpv. 8 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il
salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per
cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i
beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.
2.4. Nell’evenienza
concreta, l’assicuratore infortuni convenuto, al fine di determinare il
guadagno su cui calcolare l’indennità giornaliera spettante a RI 1 a decorrere
dal 26 novembre 2002, ha applicato l’art. 23 cpv. 8 OAINF e, considerate le
forti fluttuazioni a cui il reddito in questione è soggetto, l’art. 23 cpv. 3
OAINF.
Più
concretamente, l’CO 1 si è fondato sui dati ritenuti nelle decisioni definitive
di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, relative ai periodi 1° luglio-31
dicembre 2000 e 1° gennaio-31 dicembre 2001, dalle quali risultano dei redditi
aziendali di, rispettivamente, fr. 36'000.-- e fr. 32'577.--, donde un guadagno
annuo ponderato pari a fr. 39'147.50 (ossia fr. 32'577.-- : 12 mesi x 10 mesi +
Considerandi
fr. 36'000.-- : 6 mesi x 2 mesi).
Con la
propria impugnativa, il ricorrente sostiene invece che il guadagno assicurato
debba essere stabilito sulla base delle entrate da lui realizzate durante
l’anno precedente l’inizio della ricaduta (dunque durante il periodo novembre
2000-ottobre 2001), esercitando l’attività di tassista indipendente, dedotte le
sole spese variabili, ossia il costo della benzina (fr. 71'194.50 – fr. 5'795.--
= fr. 65'399.--).
A suo
avviso, la nozione di “salario determinante secondo la legislazione sull’AVS”,
prevista dall’art. 22 cpv. 2 OAINF, ha rilevanza soltanto se esiste un rapporto
di dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore, quindi non nel caso che lo
riguarda, avendo egli intrapreso un’attività indipendente prima della ricaduta
in questione.
Subordinatamente,
egli pretende che si consideri l’ultimo stipendio da lui percepito nel 1999,
allorquando si trovava alle dipendenze della ditta __________ (fr. 58'792.--,
importo aumentato del rincaro intervenuto sino all’ottobre 2001).
2.5
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte ritiene che la pretesa fatta valere in via
subordinata da RI 1 sia priva di fondamento.
In
effetti, visto che l’indennità giornaliera in discussione è stata corrisposta
all’insorgente in ragione di una ricaduta di un pregresso infortunio assicurato
dall’CO 1, torna applicabile il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, il quale prevede
esplicitamente che determinante é il salario ottenuto immediatamente prima
della ricaduta stessa (cfr., per quanto riguarda il rapporto esistente tra il
cpv. 1 e il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, la recente STCA del 1° febbraio 2006
nella causa F., inc. 35.2005.61).
Del
resto, nella DTF 117 V 170ss., l’Alta Corte ha precisato che il tenore
letterale dell’art. 23 cpv. 8 OAINF è chiaro e che non necessità
d’interpretazione.
Determinante
per il calcolo dell’indennità giornaliera è dunque il salario percepito
immediatamente prima della ricaduta e non l’ultimo salario ottenuto prima della
ricaduta (cfr. consid. 5b).
Il TFA ha
peraltro lasciato aperta la questione di sapere se l’espressione “immediatamente
prima” lasci lo spazio per una certa estensione temporale.
Nel caso
di specie, la ricaduta ha avuto inizio il 1° novembre 2001, quando l’assicurato
già da tempo esercitava la professione di tassista indipendente (attività
iniziata nel luglio 2000; cfr. I, pto 2).
Pertanto,
nella misura in cui pretende che si faccia riferimento al salario percepito nel
1999, ovvero a un’epoca in cui RI 1 svolgeva ancora un’attività dipendente, la
tesi difesa dall’assicurato contrasta con il chiaro disposto di cui all’art. 23
cpv. 8 OAINF.
2.6
Il
ricorrente fonda la sua pretesa principale sul fatto che, svolgendo un’attività
lucrativa indipendente e, quindi, non avendo più lo statuto di salariato,
l’art. 22 cpv. 2 OAINF, secondo il quale è considerato guadagno assicurato il
salario determinante secondo la legislazione sull’AVS, non gli sarebbe
applicabile (cfr. I, p. 5s.: “D’altro canto, si può evidentemente parlare di
salario determinante AVS, solamente allorquando esiste un rapporto di
dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore, laddove, sulla base del salario
percepito, vengono stabilite le quote AVS. Non è possibile invece parlare di
salario laddove, nel frattempo, l’assicurato, seppur dipendente al momento
dell’infortunio, sia divenuto indipendente prima della ricaduta.”).
Al proposito,
questo Tribunale rileva che, nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 315, p.
576ss., il TFA ha dichiarato applicabile a un lavoratore indipendente, titolare
di uno studio di architettura e di decorazione d’interni, proprio l’art. 22
cpv. 2 OAINF, precisando che, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS, per la
determinazione del reddito soggetto a contributi proveniente da un’attività
lucrativa indipendente, occorre dedurre dal reddito lordo le spese necessarie
per conseguire il reddito medesimo (cfr., in questo stesso senso, la STFA del
18.
maggio 2001 nella causa B., U 107/99, consid. 3a e la STFA dell’11 maggio
2001.
nella causa S., U 232/99, consid. 5a).
In quella
fattispecie, la Corte federale aveva peraltro giudicato corretta la decisione
di rifiutare all’assicurato il versamento dell’indennità giornaliera, per il motivo
che nei sei anni precedenti l’infortunio egli non aveva realizzato degli utili.
Alla luce
della giurisprudenza appena citata l’argomento sollevato da RI 1 non può essere
fatto proprio dal TCA.
Dalle
tavole processuali emerge che il guadagno su cui l’Istituto assicuratore
convenuto ha calcolato l’indennità giornaliera spettante a RI 1, è stato
ottenuto ponderando i redditi aziendali, relativi ai periodi 1° luglio-31
dicembre 2000 e 1° gennaio-31 dicembre 2001, stabiliti dalla Cassa cantonale di
compensazione ai fini della calcolazione dei contributi AVS/AI/IPG (cfr. doc.
162.
– inc. CO 1 2).
I
suddetti redditi aziendali sono stati determinati sulla base dei dati
dichiarati all’autorità fiscale dal ricorrente stesso (cfr. doc. 48a, allegato
al doc. 148 e doc. 160 – inc. CO 1 2), conformemente agli artt. 9 cpv. 3 LAVS e
23.
OAVS.
Sulla
scorta di quanto precede, il TCA ritiene che i redditi aziendali (netti) fissati
nelle due decisioni emanate della Cassa cantonale di compensazione - le quali
sono nel frattempo cresciute in giudicato incontestate - costituiscano una base
affidabile per la determinazione del guadagno assicurato.
2.7
A mente di
questa Corte non presta il fianco a critiche neppure il fatto - peraltro non
contestato dall’insorgente - che l’assicuratore LAINF, a fronte delle forti
fluttuazioni a cui è sottoposto il reddito conseguito da RI 1 grazie alla sua
attività di tassista, abbia applicato l’art. 23 cpv. 3 OAINF, in virtù del
quale, in questo caso, diventa decisivo il “medio salario giornaliero
ponderato”.
In
proposito, occorre sottolineare che il TFA, in più di un’occasione, ha
giudicato soddisfatto il criterio delle “forti fluttuazioni”, trattandosi di
assicurati che svolgevano proprio la professione di tassista (cfr. RAMI 2001 U
423, p. 201ss. e STFA del 23 ottobre 1990 nella causa T., U 130/89, in cui è
stato ritenuto applicabile il cpv. 3 dell’art. 23 OAINF, per il motivo che,
durante gli otto mesi precedenti l’infortunio, il guadagno mensile aveva
fluttuato di fr. 851.--).
Nella
concreta evenienza, è palese che i guadagni realizzati dall’assicurato sono
dipesi direttamente dal numero di clienti che hanno usufruito dei suoi servizi
e, in questo senso, essi sono stati oggetto di fluttuazioni, così come
d’altronde lo dimostrano i dati che figurano nelle distinte delle entrate agli
atti.
Il
guadagno annuo assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera spettante a RI
1, è dunque di fr. 39'147.50.--, donde un’indennità giornaliera pari a fr.
85.85
(cfr., su questo aspetto, l’Allegato 2 all’OAINF).
Da notare
che se si fosse applicata la prassi abituale, che consiste nel considerare gli
ultimi 3 mesi prima della ricaduta, il guadagno assicurato ammonterebbe a soli
fr. 32'577.— (cfr. doc. 174, p. 3).
Conformemente
al conteggio allegato al doc. 162, il ricorrente è tenuto a restituire all’CO 1
l’importo di fr. 13'220.15, a suo tempo versatogli a torto.
La
decisione definitiva rilasciata dalla Cassa cantonale di compensazione
costituisce in effetti un fatto nuovo che giustifica la revisione della prima
decisione dell’CO 1, peraltro provvisoria (cfr. consid. 2.2.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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