Lexipedia

Decisione

35.2005.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 febbraio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L’amministrazione

può dunque riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non

è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio

errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004

nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00;

STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003

nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA

del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003

nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01;

STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001

nelle cause B., C 274/99; I., C 278/99 e O., C 279/99; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15;

DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA

2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr.

101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.

15, consid. 3b, p. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento

della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante

sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate

(cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid.

2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

I

principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 25 LPGA, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate con una decisione formale (cfr.

STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e riferimenti ivi menzionati).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, p. 208.

2.3. A norma

dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato.

Il cpv. 2

stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato

guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il

calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il

medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità

giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale

(lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario

consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in

modo irregolare (lett. d).

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi

menzionata).

Di

regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22

cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in

base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi

gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

Derogando

al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF,

l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera

in alcuni casi speciali.

Per quanto

qui d'interesse, il cpv. 3 dell'art. 23 OAINF recita che se l’assicurato non esercita

regolarmente un’attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti

fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato.

D’altra

parte, l’art. 23 cpv. 8 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il

salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per

cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i

beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.

2.4. Nell’evenienza

concreta, l’assicuratore infortuni convenuto, al fine di determinare il

guadagno su cui calcolare l’indennità giornaliera spettante a RI 1 a decorrere

dal 26 novembre 2002, ha applicato l’art. 23 cpv. 8 OAINF e, considerate le

forti fluttuazioni a cui il reddito in questione è soggetto, l’art. 23 cpv. 3

OAINF.

Più

concretamente, l’CO 1 si è fondato sui dati ritenuti nelle decisioni definitive

di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, relative ai periodi 1° luglio-31

dicembre 2000 e 1° gennaio-31 dicembre 2001, dalle quali risultano dei redditi

aziendali di, rispettivamente, fr. 36'000.-- e fr. 32'577.--, donde un guadagno

annuo ponderato pari a fr. 39'147.50 (ossia fr. 32'577.-- : 12 mesi x 10 mesi +

Considerandi

fr. 36'000.-- : 6 mesi x 2 mesi).

Con la

propria impugnativa, il ricorrente sostiene invece che il guadagno assicurato

debba essere stabilito sulla base delle entrate da lui realizzate durante

l’anno precedente l’inizio della ricaduta (dunque durante il periodo novembre

2000-ottobre 2001), esercitando l’attività di tassista indipendente, dedotte le

sole spese variabili, ossia il costo della benzina (fr. 71'194.50 – fr. 5'795.--

= fr. 65'399.--).

A suo

avviso, la nozione di “salario determinante secondo la legislazione sull’AVS”,

prevista dall’art. 22 cpv. 2 OAINF, ha rilevanza soltanto se esiste un rapporto

di dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore, quindi non nel caso che lo

riguarda, avendo egli intrapreso un’attività indipendente prima della ricaduta

in questione.

Subordinatamente,

egli pretende che si consideri l’ultimo stipendio da lui percepito nel 1999,

allorquando si trovava alle dipendenze della ditta __________ (fr. 58'792.--,

importo aumentato del rincaro intervenuto sino all’ottobre 2001).

2.5

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte ritiene che la pretesa fatta valere in via

subordinata da RI 1 sia priva di fondamento.

In

effetti, visto che l’indennità giornaliera in discussione è stata corrisposta

all’insorgente in ragione di una ricaduta di un pregresso infortunio assicurato

dall’CO 1, torna applicabile il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, il quale prevede

esplicitamente che determinante é il salario ottenuto immediatamente prima

della ricaduta stessa (cfr., per quanto riguarda il rapporto esistente tra il

cpv. 1 e il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, la recente STCA del 1° febbraio 2006

nella causa F., inc. 35.2005.61).

Del

resto, nella DTF 117 V 170ss., l’Alta Corte ha precisato che il tenore

letterale dell’art. 23 cpv. 8 OAINF è chiaro e che non necessità

d’interpretazione.

Determinante

per il calcolo dell’indennità giornaliera è dunque il salario percepito

immediatamente prima della ricaduta e non l’ultimo salario ottenuto prima della

ricaduta (cfr. consid. 5b).

Il TFA ha

peraltro lasciato aperta la questione di sapere se l’espressione “immediatamente

prima” lasci lo spazio per una certa estensione temporale.

Nel caso

di specie, la ricaduta ha avuto inizio il 1° novembre 2001, quando l’assicurato

già da tempo esercitava la professione di tassista indipendente (attività

iniziata nel luglio 2000; cfr. I, pto 2).

Pertanto,

nella misura in cui pretende che si faccia riferimento al salario percepito nel

1999, ovvero a un’epoca in cui RI 1 svolgeva ancora un’attività dipendente, la

tesi difesa dall’assicurato contrasta con il chiaro disposto di cui all’art. 23

cpv. 8 OAINF.

2.6

Il

ricorrente fonda la sua pretesa principale sul fatto che, svolgendo un’attività

lucrativa indipendente e, quindi, non avendo più lo statuto di salariato,

l’art. 22 cpv. 2 OAINF, secondo il quale è considerato guadagno assicurato il

salario determinante secondo la legislazione sull’AVS, non gli sarebbe

applicabile (cfr. I, p. 5s.: “D’altro canto, si può evidentemente parlare di

salario determinante AVS, solamente allorquando esiste un rapporto di

dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore, laddove, sulla base del salario

percepito, vengono stabilite le quote AVS. Non è possibile invece parlare di

salario laddove, nel frattempo, l’assicurato, seppur dipendente al momento

dell’infortunio, sia divenuto indipendente prima della ricaduta.”).

Al proposito,

questo Tribunale rileva che, nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 315, p.

576ss., il TFA ha dichiarato applicabile a un lavoratore indipendente, titolare

di uno studio di architettura e di decorazione d’interni, proprio l’art. 22

cpv. 2 OAINF, precisando che, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS, per la

determinazione del reddito soggetto a contributi proveniente da un’attività

lucrativa indipendente, occorre dedurre dal reddito lordo le spese necessarie

per conseguire il reddito medesimo (cfr., in questo stesso senso, la STFA del

18.

maggio 2001 nella causa B., U 107/99, consid. 3a e la STFA dell’11 maggio

2001.

nella causa S., U 232/99, consid. 5a).

In quella

fattispecie, la Corte federale aveva peraltro giudicato corretta la decisione

di rifiutare all’assicurato il versamento dell’indennità giornaliera, per il motivo

che nei sei anni precedenti l’infortunio egli non aveva realizzato degli utili.

Alla luce

della giurisprudenza appena citata l’argomento sollevato da RI 1 non può essere

fatto proprio dal TCA.

Dalle

tavole processuali emerge che il guadagno su cui l’Istituto assicuratore

convenuto ha calcolato l’indennità giornaliera spettante a RI 1, è stato

ottenuto ponderando i redditi aziendali, relativi ai periodi 1° luglio-31

dicembre 2000 e 1° gennaio-31 dicembre 2001, stabiliti dalla Cassa cantonale di

compensazione ai fini della calcolazione dei contributi AVS/AI/IPG (cfr. doc.

162.

– inc. CO 1 2).

I

suddetti redditi aziendali sono stati determinati sulla base dei dati

dichiarati all’autorità fiscale dal ricorrente stesso (cfr. doc. 48a, allegato

al doc. 148 e doc. 160 – inc. CO 1 2), conformemente agli artt. 9 cpv. 3 LAVS e

23.

OAVS.

Sulla

scorta di quanto precede, il TCA ritiene che i redditi aziendali (netti) fissati

nelle due decisioni emanate della Cassa cantonale di compensazione - le quali

sono nel frattempo cresciute in giudicato incontestate - costituiscano una base

affidabile per la determinazione del guadagno assicurato.

2.7

A mente di

questa Corte non presta il fianco a critiche neppure il fatto - peraltro non

contestato dall’insorgente - che l’assicuratore LAINF, a fronte delle forti

fluttuazioni a cui è sottoposto il reddito conseguito da RI 1 grazie alla sua

attività di tassista, abbia applicato l’art. 23 cpv. 3 OAINF, in virtù del

quale, in questo caso, diventa decisivo il “medio salario giornaliero

ponderato”.

In

proposito, occorre sottolineare che il TFA, in più di un’occasione, ha

giudicato soddisfatto il criterio delle “forti fluttuazioni”, trattandosi di

assicurati che svolgevano proprio la professione di tassista (cfr. RAMI 2001 U

423, p. 201ss. e STFA del 23 ottobre 1990 nella causa T., U 130/89, in cui è

stato ritenuto applicabile il cpv. 3 dell’art. 23 OAINF, per il motivo che,

durante gli otto mesi precedenti l’infortunio, il guadagno mensile aveva

fluttuato di fr. 851.--).

Nella

concreta evenienza, è palese che i guadagni realizzati dall’assicurato sono

dipesi direttamente dal numero di clienti che hanno usufruito dei suoi servizi

e, in questo senso, essi sono stati oggetto di fluttuazioni, così come

d’altronde lo dimostrano i dati che figurano nelle distinte delle entrate agli

atti.

Il

guadagno annuo assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera spettante a RI

1, è dunque di fr. 39'147.50.--, donde un’indennità giornaliera pari a fr.

85.85

(cfr., su questo aspetto, l’Allegato 2 all’OAINF).

Da notare

che se si fosse applicata la prassi abituale, che consiste nel considerare gli

ultimi 3 mesi prima della ricaduta, il guadagno assicurato ammonterebbe a soli

fr. 32'577.— (cfr. doc. 174, p. 3).

Conformemente

al conteggio allegato al doc. 162, il ricorrente è tenuto a restituire all’CO 1

l’importo di fr. 13'220.15, a suo tempo versatogli a torto.

La

decisione definitiva rilasciata dalla Cassa cantonale di compensazione

costituisce in effetti un fatto nuovo che giustifica la revisione della prima

decisione dell’CO 1, peraltro provvisoria (cfr. consid. 2.2.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster