35.2005.88
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20 marzo 2006Italiano67 min
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Numero d'incarto:
35.2005.88
Data decisione, Autorità:
20.03.2006, TCA
Titolo:
Vittima nel 1996 di un infortunio gamba sinistra, posto al beneficio di rendita d'invalidità del 20% + IMI del 25%. Annuncio di ricaduta nel 2004 per peggioramento disturbi gamba + insorgenza disturbi lombari. Negata natura traumatica per disturbi lombari. Negata revisione rendita e IMI. Negata AG.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 22 LAINF
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
art. 36 cpv. 4 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.88
mm/DC/td
Lugano
20 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
luglio 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 21
dicembre 1996, RI 1 - dipendente dell'Impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di muratore - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione
stradale, riportando una frattura biossea distale esposta di III° della gamba
sinistra.
Il caso è
stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso - sentito il parere del proprio
medico __________ - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 16
dicembre 1999, confermata in sede di opposizione, ha riconosciuto
all'assicurato una rendita di invalidità del 20% a far tempo dal 1° ottobre
1999 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 25%.
1.3. Con sentenza
del 27 agosto 2001, questa Corte ha integralmente respinto il ricorso
presentato dall’assicurato (cfr. doc. 122).
Questa
pronunzia è nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata.
1.4. Nel corso
del mese di settembre 2004, il patrocinatore di RI 1, a fronte di un preteso
notevole peggioramento delle condizioni di salute di quest’ultimo, ha chiesto
all’assicuratore LAINF di avviare una procedura di revisione della rendita di
invalidità (doc. 131).
Con
certificazione del 30 agosto 2004, acclusa alla domanda di revisione, il dott. __________,
medico curante, ha riferito di un peggioramento clinico alla gamba sinistra,
consistente in una maggiore zoppia e dolori, postulando il riconoscimento di un
grado di invalidità di almeno il 60% (allegato al doc. 131).
1.5. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 14
aprile 2005, l’CO 1 ha dichiarato inadempiuti i presupposti per procedere a una
revisione della rendita di invalidità del 20% in vigore.
In questo
contesto, l’Istituto assicuratore ha pure negato la natura traumatica ai
disturbi localizzati alla regione lombare (doc. 142).
A seguito
dell'opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc.
143), l'assicuratore infortuni, in data 11 luglio 2005, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 147).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 27 ottobre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di
invalidità del 70% almeno, nonché un’indennità per menomazione all’integrità aggiuntiva
del 10% almeno (35% complessiva), argomentando:
"
Dai rapporti medici prodotti agli atti dal qui
ricorrente, si evince quindi che il peggioramento notevole è intervenuto
eccome, e ciò sia a livello organico (cfr. tutte le patologie già descritte)
che a livello dell'intensità del dolore (molto aumentato rispetto a prima,
molto più intenso ed ora continuo, anche di notte - mentre prima era assai più lieve
e comunque molto saltuario), che ha ora evidentemente gravi ripercussioni sul
grado di abilità lavorativa (ciò che fra l'altro la CO 1 non ha minimamente
considerato né analizzato), oltre alla subentrata problematica psicologica (che
la CO 1 ha comunque ammesso, negando però il nesso di causalità naturale ed
adeguato).
Il tutto comporta una totale inabilità lavorativa
del signor RI 1 in professioni pesanti o di media presantezza, mentre in
professioni molto leggere, con grandi sforzi, il signor RI 1 si ritiene
potrebbe essere considerato abile al lavoro, almeno in via teorica, nella
misura massima del 40% (due o tre ore al giorno al massimo quindi, mentre in
precedenza, per queste professioni, era stato considerato abile al lavoro in
misura totale). Si conferma del resto, come traspare chiaramente sia dai
rapporti del dottor __________ che dai rapporti del dottor __________, che il
signor RI 1, a seguito dell'intervenuto notevole peggioramento, soffre:
- di sequestri ossei;
- di osteomielite cronica;
- di fortissimi dolori.
Non solo ma fra l'altro si conferma che il
notevole peggioramento riguarda pure i subentrati gravi problemi alla schiena i
quali, come bene ha detto il dottor __________, sono chiaramente la conseguenza
del problema alla gamba (a seguito raccorciamento e zoppia), che a sua volta è
in queste condizioni a seguito dell'infortunio. Non si vede chi possa negarlo,
sinceramente.
Del resto il dottor __________ certifica che "la
zoppia permanente ha provocato una discopatia tuttora assai invalidante a
livello della colonna lombare con prolasso del disco L4-L5 con compressione
della radice L5 sinistra, e prolasso del disco L5-S1 con compressione della
radice S1 sinistra, menomando la statica e la forza dello stesso arto inferiore
sinistro".
Il rapporto dottor __________ del 1 dicembre 2004
è del resto relativo alla problematica della schiena, e conferma la presenza di
parecchi problemi (che costituiscono un notevole peggioramento della situazione
preesistente) sulla cui natura si rinvia al referto stesso.
Fra l'altro il fatto che la situazione sia
notevolmente peggiorata e sia in ulteriore peggioramento traspare chiaramente
pure dalla copia del rapporto dr. __________ del 3 dicembre 2004, che conclude:
- stato dopo remota frattura al terzo distale della tibia e della
fibula sinistra, stato dopo ospetosintesi, osteoplastica e osteomielite cronica
(!) al terzo distale della tibia;
- significative alterazioni strutturali in
stato dopo frattura della tibia;
- artrodesi tibio-talare con una vite metallica ed artodesi talo-calcaneare
sinistra.
E non solo! La triste realtà dei fatti traspare
pure dalla copia del rapporto del dottor __________ del 6 dicembre 2004 (doc.
Q), dove si conferma il peggioramento notevole della situazione, e dove si conferma
la presenza, a seguito della zoppia chiaramente conseguente a sua volta
all'infortunio del 21.12.1996, di una discopatia invalidante al livello della
colonna lombare con prolasso del disco L4-L5 con compressione della radice S1
sinistra, e prolasso del disco L5-S1 con compressione della radice S1 sinistra,
"menomando la statica e la forza dello stesso arto inferiore
sinistro". Queste non sono certo invenzioni!
Il dottor __________ cita pure la presenza di
fattori psicologici, che del resto sono stati ammessi anche dalla CO 1, pur se
la CO 1 ha poi negato, a torto, sia il nesso di causalità naturale che quello
adeguato. Viceversa, i fattori psichiatrici subentrati nel 2004 (e che quindi
costituiscono un ulteriore notevole peggioramento della situazione clinica)
sono chiaramente una conseguenza della difficile situazione clinica
dell'assicurato, sia organica sia a seguito dei nuovi forti e persistenti
dolori che deve sopportare, e per i quali, per dirla in parole comuni "
non vede la fine". Egli vede la sua situazione clinica peggiorare
gravemente, costantemente ed inesorabilmente, con lo spettro, forse, anche di
un'amputazione.
Il nesso di causalità naturale è quindi dato
anche a seguito dell'intervenuto notevole peggioramento per problemi
psichiatrici (e si noti che la CO 1, sotto questo punto di vista, pur avendo
giustamente ammesso la presenza di problemi psichiatrici - che oltretutto hanno
iniziato a sorgere circa un anno e mezzo fa, in concomitanza con il notevole
peggioramento somatico intervenuto - non ha mai proceduto ad alcuna analisi
medica in questo senso, e si chiede quindi una perizia medica, in ogni caso pluridisciplinare
onde confermare vieppiù l'esistenza del notevole peggioramento, e di tutti i
motivi dello stesso).
Quanto al nesso di causalità adeguato, e sempre
relativamente ai problemi psichici, lo stesso è pure da ammettere, ai sensi di
quanto segue:
a) che l'incidente è stato molto
"spettacolare", ad ha visto, anche se in
diverse fasi, parecchie vetture coinvolte;
b) che
le lesioni subite dall'assicurato sono state molto gravi (ha rischiato di
perdere la gamba), sono dovute all'infortunio e sono notevolmente peggiorate
circa un anno e mezzo fa, al punto che è tornata di attualità l'ipotesi di una
possibile amputazione;
c) che
si tratta chiaramente di una lesione e di una situazione (che oltretutto
peggiora nel tempo) atta a cagionare delle turbe psichiche;
d) che la cura medica è lunga, al punto che non è
ancora terminata;
e) che,
nell'ambito del peggioramento notevole in atto, si sono verificati forti,
continui (anche di notte) e persistenti dolori somatici (ciò che la CO 1
nemmeno ha analizzato);
f) che la cura, pur non potendosi parlare di errori medici, non ha
avuto un decorso favorevole, come risulta chiaramente dal rapporto del dottor __________;
g) che
la durata dell'inabilità lavorativa è assai lunga, e da circa un anno e mezzo è
notevolmente peggiorata.
Tutto considerato, e considerando in particolare
il notevole peggioramento intervenuto sia a livello somatico, sia a livello psichico,
sia in relazione ai forti e persistenti dolori (non considerati della CO 1) di
cui soffre il qui ricorrente, la decisione della CO 1 proprio non si comprende.
A seguito del notevole peggioramento intervenuto,
si chiede quindi un aumento del grado di invalidità dall'attuale 20% ad almeno
il 70%.
Del resto, lo stato di salute e la conseguente
incapacità lavorativa del signor RI 1 è effettivamente notevolmente peggiorata
in modo notevole, tale da cagionare un grado di inabilità lavorativa di almeno
il 60% in un'attività leggera. Ora, ritenuto quindi un guadagno ipotetico
massimo, dalla primavera del 2004, di fr. 18/20'000,00, occorre comunque
considerare un ulteriore fattore di riduzione di almeno il 20% (tenuto conto
che il signor RI 1 ha 50 anni, che è assente dal mondo del lavoro da quasi 10
anni, che ha una bassa scolarizzazione, che non parla bene l'italiano, che ha
delle menomazioni notevoli, ecc.".
Occorre inoltre considerare che, attualmente,
quale muratore potrebbe guadagnare almeno fr. 67/68'000,00 annui, da cui un
grado di invalidità, secondo il criterio economico, di almeno il 70%. Il
notevole peggioramento è quindi sicuramente dato.
Quanto alla IMI, tenuto conto dei peggioramenti
descritti, si ritiene che la stessa vada fissata almeno nella misura del 35% (a
fronte della percentuale del 20% già concessa). Oltretutto, va detto pure che
il dottor __________ ha confermato telefonicamente allo scrivente legale che i
peggioramenti da lui constatati erano sostanzialmente non prevedibili. Del
resto va detto che l'assicurato soffre non solo dei problemi alla gamba, ma
anche di problemi alla schiena, chiaramente conseguenti alla zoppia permanente
subentrata a seguito dell'infortunio.
Si conferma quindi che i subentrati e gravi
problemi alla schiena sono chiaramente la conseguenza del problema alla gamba,
che a sua volta è in pessime condizioni a seguito dell'infortunio, ritenuto che
il dottor __________ certifica che "la zoppia permanente ha provocato
una discopatia tuttora assai invalidante a livello della colonna lombare con
prolasso del disco L4-L5 con compressione della radice S1 sinistra, menomando
la statica e la forza dello stesso arto inferiore sinistro".
Si reputa quindi che non solo vi sia stato un
netto peggioramento della situazione della gamba, ma che le ulteriori affezioni
subentrate in seguito (circa dalla metà del 2004) come le discopatie, la lombalgia,
Fatti
i sequestri, l'osteomielite cronica e continui dolori e la problematica
psicologica siano in nesso di causalità naturale ed adeguata con l'evento
infortunistico, come descritto dal dottor __________ e dal dottor __________.
Il ricorso va quindi accolto, e conseguentemente,
sulla base del notevole peggioramento intervenuto, al signor RI 1 va
riconosciuto un grado di invalidità di almeno il 70% (con un aumento quindi del
50%) con conseguente rendita nella misura di almeno il 70% (oltre ad una IMI
aumentata dal 25% al 35%)."
(I)
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.8. In sede di
replica, l’assicurato ha in particolare precisato quanto segue:
"
Mantengo in particolare la richiesta di perizia pluridisciplinare,
sulla base di quanto già espresso sia dal curante che dal dottor __________,
come pure la perizia sulla diminuita capacità di guadagno. Del resto, già solo
a questo proposito, va detto che attualmente, quale muratore, il signor RI 1
potrebbe guadagnare almeno fr. 67'000.00 annui (cfr. ricorso), contro i fr.
52'000.00 circa (reddito medio) nell'ambito di una professione leggera e senza
necessità di qualifiche (sempre che venga confermata l'abilità al lavoro al
100% in una professione leggera, ciò che si contesta). Inoltre, tenuto conto
dell'età, della bassa formazione scolastica, della natura delle lesioni, del
fatto che è assente da anni dal mercato del lavoro, ecc. si ritiene che si
debba applicare un coefficiente di riduzione di almeno il 20%, da cui un
importo di fr. 41'200.00 (ribadito: sempre che codesto lodevole Tribunale
dovesse ritenere il signor RI 1 abile al 100% in una professione leggera), e da
cui una percentuale LAINF del 38.5% (che costituisce in ogni modo un indubbio
notevole peggioramento). Del resto, un peggioramento (30%) notevole sarebbe
dato anche considerando un coefficiente di riduzione (che si contesta) del
10%."
(XII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del
6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che il peggioramento delle condizioni di
salute che si troverebbe alla base della domanda di revisione è insorto posteriormente
al 31 dicembre 2002 (cfr. doc. 131), tornano applicabili le disposizioni di
diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22
LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in
deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal
mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente
alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti
dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione
delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto
che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI
1987 U 32 p. 446s.).
2.4. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid.
2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116,
consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.6. Per rivedere
una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio
(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta,
infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso
causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con
l'infortunio).
2.8. L’assicurato
per giustificare la sua richiesta d’aumento del grado di invalidità, oltre a un
peggioramento dei disturbi già constatati in precedenza, invoca pure ulteriori
danni alla salute.
Questa
Corte deve dunque innanzitutto valutare se i disturbi localizzati al rachide
lombare e le turbe psichiche di cui soffre il ricorrente costituiscono una
conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 21 dicembre 1996 oppure no.
2.9. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del
29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre
2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del
22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA
6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,
RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
In una sentenza del 7
luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:
"
Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine
der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig
verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,
unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende
Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche
Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.
Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall
bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn
die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger,
Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),
Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig
verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst
dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche
Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar
nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten
Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder
erreicht wird." (STFA succitata)
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.10. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461
consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117
V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V
365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.11. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.11.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.11.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.11.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.11.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in
cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.12. Per quanto
riguarda la problematica alla schiena, dalle tavole processuali emerge
che, in data 1° dicembre 2004, RI 1 è stato sottoposto a provvedimenti
diagnostici strumentali a livello del tratto lombo-sacrale (radiografie
convenzionali + TAC a spirale), che hanno mostrato alterazioni degenerative plurisegmentarie
(cfr. allegato al doc. 135: “prolasso dorsomediale e paramediale a sinistra del
disco L4-5 con compressione della radice L5 dal lato omonimo. Prolasso dorsale
paramediale a destra del disco L5-S1 con parziale compressione della radice S1.
Raddrizzamento del rachide lombare. Spondilosi L3-5. Spondilartrosi L4-S1.
(…)).
Al
riguardo, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha sostenuto che i
reperti oggettivati alla colonna lombo-sacrale costituiscono una conseguenza
indiretta dell’evento traumatico assicurato, nel senso che essi sarebbero stati
causati da una prolungata deambulazione con zoppia, riconducibile quest’ultima
ai postumi infortunistici residuali che interessano l’arto inferiore sinistro
(cfr. rapporto del 6.12.2004 accluso al doc. 135).
Con la
decisione formale del 14 aprile 2005, l’CO 1 ha negato l’eziologia
infortunistica ai disturbi dorsali (doc. 141), riferendosi alla valutazione enunciata
dal dott. __________ in occasione della visita medica di revisione della
rendita del 2 marzo 2005, a mente del quale, citiamo:
"
Le discopatie evidenziate dal signor RI 1, risp.
la lombalgia manifestatasi da circa un anno non ha niente a che vedere
con l’infortunio di nostra spettanza, tanto meno un 7 anni dopo l’infortunio e
tenuto conto del fatto che la statica agli arti inferiori è ben equilibrata con
l’adattamento della calzatura adatta, risp. rialzo compensatorio al tallone
sinistro."
(doc.
140)
A proposito della natura
dei disturbi che interessano il rachide lombo-sacrale, si è pure espresso il
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la __________ di __________,
per il quale è praticamente da escludere l’esistenza di un legame causale
naturale con il sinistro del dicembre 1996:
"
Zur Wirbelsäule: Es wird geltend gemacht,
dass diese Beschwerden unfallbedingt seien. Dies ist meines Erachtens praktisch
ausgeschlossen, denn erstens steht das Becken absolut horizontal, wie auf der
Aufnahme vom 1.12.2004 sehr schön zu sehen ist und zweitens zeigen sich an
Deckplatten L4/L5 sowie Grundplatte L4 sogenannte traction spurs, was indirekte
Hinweise sind für eine diskogene, leichte Instabilität in diesem Segment,
bedingt durch die Diskusdegeneration. Mit solchen Befunden sind regelmässig Diskusprotrusionen
vergesellschaftet. Es handelt sich hierbei um rein degenerative Prozesse, der
Unfallkausalzusammenhang ist meines Erachtens praktisch ausgeschlossen. Wären
diese Veränderungen nämlich unfallbedingt, dann hätten sie schon viel früher,
nämlich bereits in den ersten beiden Jahren auftreten oder sich bemerkbar
machen müssen, als der Patient mehrfach operiert wurde, mehrfach an Stöcken mit
Entlastung oder Teilbelastung gehen musste und so ausreichend Gelenheit und
Begleitumstände vorhanden waren um Rückenbeschwerden zu entwickeln. Es ist
aktendkundig, dass im Laufe der vielen Jahre dies nicht der Fall war. Ausserdem
scheinen die Rückenbeschwerden gemäss seinen eigenen Angaben dem __________
gegenüber am 2.3.2005 auf einer plötzlichen Blokade im März 2004 zu beruhen,
wahrscheinlich auf einer segmentalen akuten Blockierung, besser bekannt unter
dem allgemeinen Begscheinlich auf einer segmentalen akuten Blockierung, besser bedannt
unter dem allgemeinen Beriff der akuten Lumbago. Dass diese erst jetzt, acht
Jahre nach dem Unfall so urplötzlich auftritt und nicht schon viel früher,
spricht klar gegen plausible erklärbare pathophysiologische Zusammenhänge und
damit einem Unfallkausalzusammenhang."
(doc.
150)
Al riguardo, il TCA constata
che nessuno dei specialisti citati ha preteso che i disturbi lombo-sacrali siano
la conseguenza diretta dell’infortunio occorso a RI 1 il 21
dicembre 1996.
Una tale
tesi non sarebbe del resto neppure plausibile, tenuto conto del lungo
tempo di latenza (poco più di sette anni: dicembre 1996-marzo 2004; cfr. doc.
140, p. 2) intercorso fra il sinistro e la prima apparizione dei disturbi.
Al proposito, un'affermata giurisprudenza stabilisce che più il tempo trascorso fra l'infortunio e la
manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova
del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;
STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).
D’altro canto, questo
Tribunale non può fare propria la tesi del ricorrente secondo
cui i disturbi alla schiena sarebbero stati
indirettamente provocati dal danno riportato dal ricorrente alla gamba
sinistra.
Questa
opinione è confermata da diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA in
altre procedure ricorsuali. Ad esempio, nella causa T., sfociata nella sentenza
del 4 maggio 2000, inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori P. Heini
e M. Weber, ambedue Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica
dell'Ospedale universitario di Berna, hanno indicato che solo in casi
eccezionali lo zoppicare può condurre ad un sovraccarico del rachide:
"
Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es
eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte
Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall
T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im
Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung
der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere
Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm
oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie
beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die
Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T.
ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer
eher kurz und bildgebend sind keine über die
Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar."
(perizia
7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Inselspital
di Berna, p. 8s.)
Il caso
di RI 1 non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.
Da un
lato, dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurato presenta sì una dismetria
degli arti inferiori, tuttavia non dell’entità indicata dagli specialisti bernesi.
D’altro canto, tale dismetria è stata compensata grazie a un adattamento della
calzatura (cfr., in proposito, il doc. 140, p. 4: “… tenuto conto che la
statica agli arti inferiori è ben equilibrata con l’adattamento della calzatura
adatta, risp. rialzo compensatorio al tallone sinistro”).
La nostra
Corte federale ha del resto deciso in questo in una sentenza del 28 maggio 2004
nella causa A., U 122/02, consid. 4.1, pubblicata in RTD II-2004, n. 62:
" Innanzitutto si osserva che l'assunto - evocato dal dott. K.________
in un suo rapporto del 19 aprile 2001 peraltro in termini di mera possibilità -
secondo il quale l'evento traumatico assicurato avrebbe giocato un ruolo
causale indiretto, nel senso che le difficoltà deambulatorie presentate in seguito
all'infortunio e all'intervento operatorio avrebbero finito per scompensare una
preesistente problematica dorsale, oltre a non essere più invocato in sede
federale, risulta in chiaro contrasto con i dati specialistici agli atti. Sulla
scorta di quanto ad es. stabilito anche dal dott. H.________, primario presso
la Clinica X.________, già intervenuto quale perito giudiziario in precedenti
procedure cantonali, emerge così che una zoppia - peraltro non ravvisata in
occasione delle visite medico-circondariali del 19 maggio 1999 e dell'11
gennaio 2001 - non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna
vertebrale fintanto che - come nel caso concreto - non sono rilevabili gravi
deformazioni (ad es. una differenza della lunghezza della gamba di oltre 5cm
oppure una situazione di artrodesi dell'anca)."
D'altra
parte, i disturbi in sede lombo-sacrale sono apparsi a distanza di sette anni
circa dall’infortunio. Al riguardo, va sottolineato che nella fattispecie di
cui alla già citata pronunzia del 4 maggio 2000 nella causa T., la sindrome
lombare era insorta circa otto anni dopo l'evento traumatico che aveva
interessato il piede destro. Ciò nonostante i periti giudiziari avevano valutato
tale periodo come troppo breve.
In esito
alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l'CO 1 ha negato la
propria responsabilità in relazione ai disturbi dorsali lamentati
dall'insorgente.
2.13. RI 1, fra le
altre cose, fa pure valere che, nel corso degli ultimi anni (dal 2004), il suo
stato di salute si sarebbe deteriorato anche da un punto di vista psichico,
rimproverando all’assicuratore LAINF di aver omesso di approfondire questo
specifico aspetto (I, p. 10s.).
A
supportare questa affermazione vi sarebbe la certificazione 9 luglio 2004 del
dott. __________, dove egli ha chiesto che al suo paziente venga riconosciuta
un’IMI del 20% per, citiamo: “menomazioni di funzioni psichiche parziali”
(allegato al doc. 135).
L’CO 1,
in sede di decisione su opposizione, ha espresso dei dubbi circa l’esistenza di
una relazione di causalità naturale tra l’infortunio del mese di dicembre
1996 e le pretese turbe psichiche. Esso ha lasciato aperta la questione
(rinunciando a ordinare delle misure istruttorie a tal riguardo), facendo
comunque difetto l’adeguatezza del nesso causale (cfr. doc. 147, p. 5).
In
proposito, il TCA rileva che la laconica certificazione del medico curante,
specialista in chirurgia e, quindi, non particolarmente qualificato ad
esprimersi in materia di disturbi di natura psichica, è il solo documento in
cui si fa accenno alla presenza di una simile problematica.
In
particolare, dagli atti di causa non risulta che il ricorrente sia stato
sottoposto a una qualsiasi terapia, anche solo farmacologica, per la cura della
pretesa patologia psichica.
Pertanto,
secondo questa Corte, vi sarebbero i presupposti per dubitare persino
dell’esistenza stessa di un’affezione psichica.
In
secondo luogo, occorre considerare che, in una sentenza di principio del 25
febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I. Camera del TFA ha risposto
negativamente alla questione a sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate
con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta
un'eziologia traumatica:
"
(…)
4.3.1. Für die erstmals anfangs Oktober 1998
während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte
depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich
dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls
auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133
ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.
Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei
psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs
mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem
Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das
Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je
grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt
psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den
Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.
Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder
bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder
einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen
Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte
Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U
73/89).
4.3.2. Im vorliegenden Fall beträgt die
Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996
ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich
und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½
Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren
körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig
machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines
Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall
häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,
schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und
Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete
Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich
zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im
Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt
ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ
geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen
zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung
deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden
Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss
erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage." (STFA succitata - la sottolineatura è del redattore)
In concreto, la pretesa problematica psichica sarebbe apparsa, per
la prima volta, nel corso del 2004 (cfr. I, p. 10: “…, i fattori psichiatrici
Considerandi
subentrati nel 2004 …” – la sottolineatura è del redattore), a distanza
di otto anni circa dall’evento infortunistico in discussione.
Secondo
questo Tribunale - in considerazione del lunghissimo tempo di latenza con cui
sono stati diagnosticati i disturbi psichici di cui RI 1 pretende soffrire – va
senz’altro negata l'esistenza di una relazione di causalità naturale con
l'evento del dicembre 1996.
2.14
Ai precedenti
considerandi, il TCA è giunto alla conclusione che i disturbi lombo-sacrali e
quelli psichici non costituiscono una conseguenza del sinistro assicurato, di
modo che la responsabilità dell’assicuratore LAINF non è impegnata al riguardo.
Pertanto,
la questione a sapere se le condizioni di salute dell’insorgente si sono
aggravate al punto tale da giustificare la revisione della rendita
d’invalidità, rispettivamente, dell’IMI in vigore, deve essere vagliata tenendo
conto unicamente della situazione a livello della gamba sinistra.
2.15
Con sentenza
del 27 agosto 2001, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte, nonostante
le sequele residuali interessanti l’arto inferiore sinistro, ha dichiarato RI 1
in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività, alternativa a quella di muratore, fisicamente leggera (doc. 122).
Tale
conclusione trovava il proprio fondamento nel rapporto 25 febbraio 1999 della
Clinica ortopedica dell’Ospedale cantonale di __________ (doc. 79: “Die Arbeit als
Maurer auf der Baustelle ist weitgehend verunmöglich. Der Patient könnte sicherlich
einen Wechselbelastende Tätigkeit im Baugewerbe leisten (Magaziner,
Chauffeur)”, rispettivamente, in quello relativo alla visita medica di chiusura
eseguita dal dott. __________ il 27 maggio 1999 (doc. 83, p. 4: “L’assicurato
non è più idoneo per lo svolgimento delle mansioni di muratore, segnatamente
per gli spostamenti continui su del terreno sconnesso o la stazione
eretta/deambulazione tutto il giorno, senza alcuna possibilità di poter
sedersi. Su del terreno pianeggiante, il signor RI 1 può deambulare o stare in
piedi almeno due ore di fila, salire le scale (ma non a carico dei pesi
elevati). Egli può sollevare e portare dei pesi, se richiesto molto spesso,
fino a 25 kg, se richiesto solo saltuariamente e per breve durata fra 25 e 45
kg. Non ci sono delle limitazioni per quanto riguarda il lavoro
manuale/maneggio di attrezzi, segnatamente può lavorare anche sopra la testa.
Sono possibili delle attività in posizione inginocchiata od accovacciata(…),
nessuna limitazione per quanto riguarda la posizione del tronco (chinato in
avanti, in torsione, ecc.). Sono sconsigliabili dei lavori da eseguire sulla
scale a pioli.”).
Il tasso
di invalidità del 20% è stato determinato in applicazione del metodo del
raffronto dei redditi, confrontando quanto l’assicurato avrebbe guadagnato
qualora non fosse rimasto vittima del sinistro del 1996 con quanto invece
potrebbe conseguire svolgendo un’attività adeguata alle sue condizioni di
salute (cfr. doc. 122, p. 14s.).
2.16
Al precedente
considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca,
l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 20%.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente nel luglio 2005 (momento in cui è
stata emanata la decisione su opposizione impugnata).
Con
certificazione del 30 settembre 2004, relativa ad una consultazione che aveva
avuto luogo in data 25 agosto 2004, il dott. __________ ha fatto stato di un
peggioramento clinico alla gamba sinistra, consistente in una maggiore zoppia e
dolori, da ricondurre alla presenza di un’osteomielite cronica alla tibia e di
piccoli sequestri (allegato al doc. 131).
Dalle
tavole processuali emerge che in precedenza, per la precisione il 26 agosto
2005, la gamba sinistra di RI 1 era stata oggetto di indagini radiologiche da
parte del dott. __________, spec. FMH in radiologia.
Dal
relativo referto risulta che, a livello della tibia/piede sinistro, erano stati
oggettivati alcuni piccoli sequestri, nonché delle alterazioni strutturali (allegato
al doc. 131).
Le
risultanze radiologiche, rispettivamente, le considerazioni del dott. __________,
sono state criticamente commentate dal dott. __________, secondo il quale le
lastre mostrano in realtà un, citiamo: “… quadro assolutamente fisiologico,
tenuto conto della ricostruzione ossea, rispettivamente dell’iniziale esteso
deficit di sostanza ossea”:
"
Contrariamente a quanto sostenuto dal dr. med. __________
(30.9.2004, recte 30.8.2004) nonché dal dr. med. __________ (26.8.2004),
l'assicurato non presenta dei sequestri ossei e tantomeno un'osteomielite
cronica!
Al contrario, l'esame radiologico del 26.8.2004,
rispettivamente l'esame computer-tomografico della stessa data rivela un'ottima
consolidazione ed ulteriore integrazione della plastica cortico-spongiosa,
effettuata nel 1997.
In modo errato delle aree sclerotiche
vengono interpretate come sequestri, rispettivamente definiti come tali dei
pezzi corticali ben integrati e vitali, provenienti dalla plastica cortico-spongiosa.
Questa interpretazione erronea viene ripreso dal
curante (dr. __________), che ne costruisce addirittura un'osteomielite
cronica. Anche l'esame computer-tomografico (immagine 25, 26) rappresenta un quadro
assolutamente fisiologico, tenuto conto della ricostruzione ossea,
rispettivamente dell'iniziale esteso deficit di sostanza ossea.
Sintomatico è che il dr. med. __________ motiva
il "peggioramento" unicamente con dei fattori soggettivi (come
dolori, zoppia), non determinanti per la valutazione di un peggioramento
post-traumatico, tanto meno quando in netta discordanza con i dati oggettivi.
In sintesi, la documentazione medica obiettivabile,
messa a nostra disposizione, dimostra un netto miglioramento della situazione
organica locale dell'arto inferiore sinistro, per cui mancano dal lato medico
degli elementi per sostenere un'invalidità del 60% (d'altronde concetto
economico, che non spetta a un medico di giudicare)."
(doc.
132)
In sede
di procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto un nuovo rapporto del suo
medico curante, datato 6 dicembre 2004. Secondo il dott. __________, nonostante
il passare degli anni e le cure prodigate, lo stato della caviglia e gamba
sinistra non è migliorato ma ha, per contro, provocato i noti problemi alla
schiena.
Egli ha
inoltre sostenuto che la situazione non potrà che peggiorare in futuro, donde
“… la incollocabilità del paziente in un qualsiasi tipo di mestiere, e pertanto
la sua totale invalidità ad esercitare un mestiere di tipo fisico come quello
di muratore”:
"
In merito ai recenti esami eseguiti, risulta
evidente che, nonostante sia passato del tempo dal 1996, 1997, 1998 e 1999,
anni dell'incidente e delle cure alla caviglia e gamba sinistra lesionate, non
si è verificata alcuna miglioria in tale sede, ma in più il difetto che causa
una zoppìa permanente ha provocato una discopatia tuttora assai invalidante a
livello della colonna lombare con prolasso del disco L4-L5 con compressione
della radice L5 sinistra, e prolasso del disco L5-S1 con compressione della
radice S1 sinistra, menomando la statica e la forza dello stesso arto inferiore
sinistro.
Descrizioni più dettagliate risultano dagli
annessi incarti di esami appena fatti.
Difficile pensare ad una situazione stazionaria o
rea di miglioramenti per il futuro. E dal momento che ci troviamo affrontati ad
una patologia ancora in via di peggioramento per il futuro, di lunga durata,
suscettibile di interventi specialistici atti a tamponare e non a guarire,
risulta chiara la incollocabilità del paziente in un qualsiasi tipo di
mestiere, e pertanto la sua totale invalidità ad esercitare un mestiere di tipo
fisico come quello di muratore."
(doc. Q)
In data 2
marzo 2005 ha avuto luogo una visita medica di controllo, in occasione della
quale il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha concluso che, tenuto
conto dello stato oggettivabile dell’arto inferiore sinistro, per certi versi
persino migliorato, non era nel frattempo subentrata alcuna modifica nella
valutazione dell’esigibilità lavorativa:
"
Siamo dunque a distanza di oltre 8 anni da una
frattura biossea distale esposta di III° grado della gamba sinistra, tratta cruentemente
a varie riprese, ottenendo un buon risultato con piena stabilità, asse
fisiologici e tessuti vitali.
Segnatamente in nessun momento ci sono state
delle complicazioni infettive, tanto meno insorto il sospetto di un'osteite
(osteomielite).
Documentata la situazione clinica e strumentale
stabilizzata, al signor RI 1 fu assegnata una rendita parziale (del 20%) + IMI
(del 25%) l'1.10.1999, essendo l'assicurato stato formato e impiegato come
muratore.
In occasione dell'esame clinico e strumentale
odierno oggettivamente (a tale riguardo rinviamo pure alla fotodocumentazione
dettagliata), possiamo documentare un netto miglioramento, soprattutto
per quanto riguarda la reintegrazione ossea alla tibia sinistra, ma anche
l'integrazione del lembo cutaneo (meno voluminoso).
Anche la simmetricità delle callosità plantari e
un'andatura più armoniosa rispetto al 1997, denotano un miglioramento
funzionale.
(…)
Il postulato del dott. __________, risp. dott. __________
della presenza di un'osteomielite cronica con sequestri non trova la sua
conferma negli esami esperiti dagli stessi medici e ai loro giudizi manca ogni
serietà, soprattutto tenuto conto del fatto che lo stesso dott. __________ a
suo tempo ha ricevuto il dettagliato rapporto operatorio.
Alla luce di tutti i referti oggettivi, deve
essere riconfermato il nostro apprezzamento del 29.9.2004, risp. affermato un
miglioramento dello stato post-traumatico, tuttavia non da far mutare in modo
importante l'esigibilità di lavoro né il grado della menomazione
d'integrità."
(doc.
140)
Da notare
che, in data 2 marzo 2005, su ordine del medico __________ dell’CO 1, RI 1 è
stato sottoposto a indagini radiologiche presso l’Istituto radiologico __________
di __________.
Dal
relativo referto si evince, in particolare, l’assenza di mutamenti morfologici
di rilievo clinico rispetto alle lastre eseguite nel mese di agosto del 1992 (recte:
1998; cfr. doc. 139).
Fra gli
atti prodotti in causa dall’assicurato figurano ulteriori due certificazioni
del suo medico curante.
Con la
prima, datata 29 agosto 2005, il dott. __________ ha di nuovo sostenuto la tesi
dell’intervenuto peggioramento:
"
In fondo l’evoluzione da allora ad oggi ha
comportato un peggioramento sia funzionale che anatomico della gamba e del
piede sinistro che con un dolore persistente lascia al paziente la brutta
sensazione di possedere un blocco di cemento, un corpo estraneo doloroso in
fondo all’arto inferiore sinistro.
Questo dolore persistente, a mio avviso, supera
di gran lunga sia il pregiudizio estetico che soprattutto la parvenza di
solidità raggiunta con i due interventi operatori.
C’è una sofferenza fisica non indifferente,
catalogata nel gruppo III e IV, cioè al massimo grado della scala del “Quantum doloris”
del dottor Thierry e riportata sul testo di Max Le Roy.
Il dolore è la tragica conseguenza di certi
disturbi post-operatori e di difficile trattamento, e per queste situazioni
molte volte il rischio incombente resta l’amputazione che manderebbe all’aria
tutto il lavoro svolto precedentemente e tutti i giudizi di stabilità e buoni
risultati ottenuti.
Tele dolore è imputabile sicuramente al
sopraggiunto peggioramento dello stato del callo osseo rimaneggiato, al
raccorciamento della gamba e quindi delle strutture muscolo-tendinee, proprio
là dove un ulteriore tentativo chirurgico di allungamento della tibia è da
proscrivere; al piede cavo talare per la perdita funzionale della elasticità
del tendine del muscolo tricipite, difficile pure esso da correggere; e al
piede valgo che peggiora con il peggiorare della pseudoartrosi e del trofismo muscolo-tendineo.
In conclusione gli interventi operatori hanno
permesso fino ad oggi di salvare la gamba dall’amputazione ma non hanno portato
a quella consolidazione globale che tutti o in parte si aspettavano. Oggi non
si può parlare di stabilizzazione o di miglioria ed il giudizio di solidità non
è tutto.
(…)."
(doc. M)
Con la
seconda, datata 26 ottobre 2005, egli si è in particolare dichiarato d’accordo con
la valutazione contenuta nel referto 26 agosto 2004 del radiologo dott. __________:
"
Nel periodo che comprende i giorni del 25 agosto
2004, 27 agosto 2004 e 30 agosto 2004, ho avuto modo di visitare il signor RI 1,
26.10
, il quale lamentava dolori, gonfiore, crampi e parestesie alla gamba
sinistra, disturbi insorti nel corso della primavera di quell'anno 2004, con
affaticamento e irrigidimento dopo i quotidiani movimenti. All'inizio il
dolore, pur potendo essere abbastanza vivo, tendeva ad attenuarsi con il
riposo. In seguito il dolore si è fatto più persistente e ritmico anche nel
corso della notte. All'esame clinico era evidente uno stato locale compromesso
dalla rigidità e dolenzia dei tessuti molli e dalla difficoltà all'appoggio. È
per tali motivi che ho deciso di fare eseguire una TAC spirale caviglia e piede
sinistro ed una Radiografia alla gamba sinistra che il dottor __________,
specialista radiologo, ha eseguito in data 26 agosto 2004, riportando la
diagnostica sul foglio allegato, e che spiegava perfettamente la sintomatologia
accusata. Il dottor __________, nel suo campo, è un luminare di vasta
esperienza conseguita con anni ed anni di lavoro nel ramo. Ed io sono del suo
stesso parere per quanto riguarda la conclusione da trarre, e cioè di un
peggioramento della gamba e piede sinistro del signor RI 1.
Per quanto riguarda l'esigibilità al lavoro, si
può discutere all'infinito sui lavori ancora esigibili. Il fatto è che il
mestiere fatto in precedenza, non è più riprendibile, ed il giudizio tecnico
dovrebbe piuttosto riguardare la perdita di guadagno, dal momento che il
paziente non è più in grado di guadagnare il salario che percepiva con il suo
abituale mestiere."
(doc. P)
Pendente
causa, l’Istituto assicuratore convenuto ha sottoposto l’intera documentazione
a disposizione al dott. __________, il quale, dopo attenta analisi dei dati
clinici e radiologici, ha escluso che, rispetto alla situazione osservata nel
1999, a livello dell’arto inferiore sinistro sia subentrato un peggioramento.
Egli ha per contro ritenuto che é intervenuto un lieve miglioramento, per
quanto riguarda l’aspetto clinico:
"
Eine solche wird subjektiv geltend gemacht, allein
objektiv lässt sich eine Verschlechterung nicht objektivieren, insbesondere
wenn man die Akten und Röntgenbilder zu Rate zieht. Vergleicht man nämlich die
Umfangmasse vom Mai 1999 mit März 2005 lässt sich feststellen, dass die
Atrophie am Oberschenkel links im März 2005 etwas geringer ist im Vergleich zu
rechts und im Vergleich zum Mai 1999. Am Unterschenkel hat sie um 1 cm
zugenommen, was allerdings logisch ist, weil ja Sprunggelenke des linken Fusses
versteift sind, so dass diese Muskelgruppen gar nicht mehr stark gebraucht
werden; es kommt bei steifen Sprunggelenken immer zur Atrophie der Unterschenkelmuskulatur.
Auffallend dann aber wiederum die Umfangmasse an der Fessel. Hier hat sich
zwischen Mai 1999 und März 2005 eine massive Verminderung der Schwellung
eingestellt,
um ganze 2 cm (!). Auch die Mittelfusschwellung ist
im Vergleich zum Mai 1999 um 1,5 cm zurückgegangen, aber auch der Umfang des Mittelfusses
rechts (wahrscheinlich wegen Inaktivität), nun sind die beiden Mittelfussumfänge
symmetrisch. Betreffend Funktionen im oberen Sprunggelenk bezüglich
Extension/Flexion hat man im Mai 1999 eine Funktion von 8-0-40° rechts und im
März 2005 eine solche von 8-0-35°. 5° Differenz sind noch im Rahmen des
Messfehlers zu betrachten. Auf der linken Seite ist die Funktion bei 5° Plantarflexion
unverändert blockiert. Es findet hier also keine Bewegung statt, weder im Mai
1999.
noch im März 2005. Damit kann allein aufgrund der klinischen Befunde eher
von einer diskreten bis leichten Besserung gesprochen werden, sicher nicht von
einer Verschlechterung. Betrachten wir noch die Röntgenbilder: Zwischen August
1998.
(also vor der __________ Beurteilung vom Mai 1999) und der nächsten
Aufnahme vom 26.8.2004 hat sich der Frakturkallus sowie die Knochenstruktur im
Bereiche der OSGArthrodese stabilisiert und verbessert. Die Begrenzungen sind
gradliniger geworden. Die zystischen Aufhellungen sind auch in der Ausdehnung
und Grösse kleiner geworden. Könnte man auf der ap-Aufnahme vom August 1998 im medio-ventralen
Bereich der Tibia einen
allfälligen Sequester noch vermuten, so ist dieser Befund auf der Aufnahme vom
August 2004, aber auch derjenigen vom 2.3.2005 nicht mehr zu erkennen, so dass
es sich kaum um einen osteomyelitischen Sequester handeln kann. Was den Mittel-
und Rückfuss anbetrifft so sind die Befunde in den erwähnten Aufnahmen
ebenfalls identisch, also keine reaktiven arthrotischen Zacken im benachbarten
Lisfranc-Gelenk, ebenso wenig an den Tarsometatarsalgelenken. Insbesondere auch
in der dpund Schrägaufnahme des Mittel- und Vorfusses zeigen sich keine
reaktiven Arthrosen, auffallend ist eine praktisch normale Knochenstruktur im
Mittel- und Vorfussskelett, was auch gegen eine starke Schonung spricht! Die CT vom 26.8.2004 gibt uns guten Aufschluss über
die vollständige Konsolidation der tibio-talaren (= OSG-) Arthrodese, sowie
über einen soliden partiellen Durchbau der talo-navikularen Arthrodese. Auch in
der CT sind keine Arthrosen der
benachbarten Gelenke, insbesondere im Lisfranc-Gelenk, zu sehen. Die auf
Schnitt 25 und 26 sichtbaren rundlich ovalen knöchernen Verdichtungen sind
keine Sequester, sondern höchstwahrscheinlich eingebaute Kortikalisfragmente.
Es fehlen reaktive Veränderungen darum herum, ebenso Zystenbildungen. Bei einer
Osteomyelitis in diesem Bereich müsste man auch klinisch ein Korrelat haben,
nämlich wie immer in solchen Fällen eine Fistelbildung nach aussen mit
Eiterfluss. Die klinische Untersuchung hat jedoch keinen solchen Befund
ergeben, womit eine Osteomyelitis höchst unwahrscheinlich ist."
(doc.
150)
2.17
Tutto ben
considerato, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di
carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dal parere dei dottori __________
(doc. 140) e __________ (doc. 150), se si considera che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Inoltre,
l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’CO 1
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Il TCA è
dell'opinione che la valutazione espressa dai medici di fiducia dell'CO 1,
specialisti, l’uno in chirurgia, l’altro in chirurgia ortopedica, entrambi con
un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica,
secondo cui non è oggettivabile un peggioramento significativo dello stato di
salute dell'assicurato rispetto alla situazione constatata all'epoca della chiusura
del caso principale, sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla
giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.
Determinante,
secondo questa Corte, è la circostanza che l'incremento della sintomatologia
dolorosa - risentito soggettivamente dall'assicurato e, perciò, non
apprezzabile - non ha trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo,
considerato come la funzionalità dell’arto inferiore sinistro, interessato
dall'infortunio del dicembre 1996, sia rimasta sostanzialmente immutata, così
come lo testimoniano i risultati delle misurazioni eseguite in occasione della
visita di chiusura del 27 maggio 1999 (cfr. doc. 84), rispettivamente, in
occasione di quella del 2 marzo 2005 (cfr. doc. 140), circostanza che il dott. __________ ha esplicitamente sottolineato (doc. 150: “Damit kann
allein aufgrund der klinischen Befunde eher von einer diskreten bis leichten
Besserung gesprochen werden, sicher nicht von einer Veschlechterung“ –
la sottolineatura é del redattore).
Del
resto, non é stato possibile oggettivare il preteso aggravamento neppure da un
punto di vista radiologico.
Se è vero che il dott. __________, nell’agosto 2004, ha riferito dell’esistenza di uno stato dopo
osteomielite cronica, nonché della presenza di alcuni piccoli sequestri
(allegato al doc. 131), tale interpretazione delle immagini è stata confutata,
con argomenti puntuali e convincenti (cfr., per quanto riguarda la diagnosi di
osteomielite, le considerazioni espresse in proposito dal dott. __________,
doc. 150, p. 2) dai medici fiduciari dell’CO 1 e, per quel che più conta, non
ha neppure trovato conferma nelle risultanze dell’indagine radiologica eseguita
in data 2 marzo 2005 presso l’Istituto __________ di __________ (cfr. doc. 139:
“Da un confronto con le lastre precedenti del 21.08.1992 [recte: 1998, n.d.r.]
non sembra esservi un mutamento morfologico di rilievo clinico”).
Le
certificazioni del dottor __________ non possono essere di soccorso al
ricorrente, siccome prive di sufficiente valore probante.
Occorre
in effetti osservare che, nel suo rapporto del 6 dicembre 2004, allegato alla
domanda di revisione, egli ha indicato che, a livello della caviglia e alla
gamba sinistra, non era intervenuto alcun miglioramento (ma neppure un
peggioramento!; cfr. doc. Q: “nonostante sia passato del tempo dal 1996, 1997,
1998.
e 1999, anni dell’incidente e delle cure alla caviglia e gamba sinistra
lesionate, non si è verificata alcuna miglioria in tale sede, …”) e che il
peggioramento aveva invece riguardato la colonna vertebrale, tanto è vero che
il curante ha preteso un’IMI del 50% per la problematica dorsale, più un 20%
per quella psichica.
Il dott. __________,
nel referto datato 20 agosto 2005 indirizzato all’avv. RA 1, ha invece fatto
valere che la gamba e il piede sinistro avrebbero conosciuto un importante
aggravamento “… sia funzionale che anatomico …” (doc. M).
A quest’ultimo
riguardo, il TCA rileva che quanto sostenuto dal medico curante dell’assicurato
nei suoi ultimi certificati, non appare suffragato da dati oggettivi, quali
sono invece i risultati delle misurazioni eseguite dal medico __________, che,
da parte loro, provano l’assenza di un peggioramento.
Questo
Tribunale ritiene che non si possa neppure ignorare che, nel corso del mese di
marzo 2004, RI 1 è stato sorpreso dagli agenti di polizia a svolgere dei lavori
edili di ristrutturazione, concretamente la posa di isolazione nei pavimenti,
presso un’abitazione privata di __________ (cfr. allegati al doc. 126).
È vero
che, in sede di interrogatorio, l’assicurato ha dichiarato di aver lavorato
unicamente tre giorni (5, 8 e 9 marzo 2004), per 2-3 ore al giorno, ciò non
toglie che l’attività da lui svolta era piuttosto pesante e che mal si conciliava
con il quadro descritto dal dott. __________ nelle sue ultime certificazioni.
In simili
condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto
dall'insorgente (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;
SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa D.SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986
p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In queste
condizioni - assodato che, rispetto alla situazione esistente nel 1999, le
condizioni di salute di RI 1 sono rimaste pressoché immutate, di modo che anche
la valutazione dell’esigibilità lavorativa è rimasta la medesima - occorre
concludere che non sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione
della rendita di invalidità.
2.18
Vista
l’assenza di un peggioramento dello stato dell’arto inferiore sinistro, questa
Corte non può dare seguito nemmeno alla richiesta di revisione della
menomazione all’integrità (cfr. art. 36 cpv. 4 OAINF).
2.19
Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 12).
2.19.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.
517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U
234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.
2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.
6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18
giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla
o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.19.2
In una
sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che
il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno
dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti
del diritto esecutivo.
All'importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
L'Alta
Corte ha rilevato quanto segue:
"
4.
L'insorgente domanda infine di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1
La Corte cantonale ha negato la concessione
del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di
indigenza del richiedente.
4.1.1
Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel
caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4
consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo
soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il
diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il
ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia
determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in
vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto
giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere
sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata
in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere
applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire,
in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales,
Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des
assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure:
Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts,
in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua
validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f
LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il
concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato
dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima
norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel
bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito
sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal
fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in
materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il
rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2
Una parte si trova nel bisogno, giusta
l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza
pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid.
4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere
conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid.
3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono
determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione
circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite
per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti
l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale
agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso)
applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV
119.
pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C
49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa
[pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid.
3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere
pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno
stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il
processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).
4.1.3
Sulla base della documentazione prodotta
agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo
di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la
moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-
[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale
stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +
500.
+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione
malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr.
150.
- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza
mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4
Gli importi esposti, ai quali si è
richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono
stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.
Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta
l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di
fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del
15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della
procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il
(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.
4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%
[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio
di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura
assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al
massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le
spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza
poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un
termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione
del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid.
3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel
cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma
dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto"
del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).
4.2
Per quanto attiene infine all'istanza volta
ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,
essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,
vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134
OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per
oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il
Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese
[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di
gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente
rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione
della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per
dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre
2000.
in re R., H 359/00). (…)."
2.19.3
In concreto,
dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si
evince che l’assicurato è sposato e senza alcun obbligo di mantenimento nei
confronti di terze persone (cfr. XIIbis).
In
effetti, le figlie della coppia sono entrambe maggiorenni: __________, 26 anni,
ha una propria economia domestica, mentre __________, 24 anni, vive ancora
presso i propri genitori e svolge un’attività lucrativa (cfr. conteggi di
salario acclusi a XIII).
Emerge
pure che RI 1 percepisce una rendita di invalidità LAINF pari a fr.
815.
--/mese, mentre la moglie, lavorando alle dipendenze dell’Hotel __________
di __________, realizza un reddito mensile di fr. 2'700.— circa (cfr. conteggio
di salario 27.12.2005 accluso a XIIbis), per delle entrate finanziarie
complessive di fr. 3'515.--/mese.
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550.-- quale importo base
mensile per coniugi.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo).
Vi sono
inoltre da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 387.20
/mese; cfr. gli attestati di assicurazione 2006 della Cassa malati __________
acclusi a XIIbis, con la precisazione che questa Corte ha appurato direttamente
presso l’Ufficio dell’assicurazione malattie che i coniugi RI 1 beneficiano
entrambi di un sussidio di fr. 187.--/mese sul premio dell’assicurazione di
base), la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di via __________ a
__________ (fr. 950.--/mese; cfr. contratto di locazione del 19.9.1994 accluso
a XIIbis), nonché le imposte cantonale e comunale (circa fr. 30.--/mese; cfr.
la relativa documentazione acclusa a XIIbis, tenuto conto di un moltiplicatore
d’imposta comunale del 75%), per un ammontare globale mensile pari a fr.
2'917.20.
Considerata
la situazione economica della famiglia __________, questa Corte ritiene che
dalla figlia __________, la quale vive ancora in economia domestica con i suoi
genitori e che realizza, in media, un reddito netto mensile pari a circa fr.
1'700.— (cfr. XIII), si possa esigere che contribuisca al pagamento della
pigione in ragione di fr. 400.--/mese (cfr. art. 323 cpv. 2 CC), per cui il
dispendio si situa a fr. 2'517.20.
Ora,
aggiungendo all'importo di base di fr. 2'517.20 il supplemento
del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale,
risulterebbe un'eccedenza oscillante tra fr. 368.50 e fr. 620.20 al mese,
ovvero tra fr. 4'422.-- e fr. 7'442.40 all’anno.
In simili
condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000
KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione
fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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