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Decisione

35.2005.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2006Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

i sequestri, l'osteomielite cronica e continui dolori e la problematica

psicologica siano in nesso di causalità naturale ed adeguata con l'evento

infortunistico, come descritto dal dottor __________ e dal dottor __________.

Il ricorso va quindi accolto, e conseguentemente,

sulla base del notevole peggioramento intervenuto, al signor RI 1 va

riconosciuto un grado di invalidità di almeno il 70% (con un aumento quindi del

50%) con conseguente rendita nella misura di almeno il 70% (oltre ad una IMI

aumentata dal 25% al 35%)."

(I)

1.7. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

1.8. In sede di

replica, l’assicurato ha in particolare precisato quanto segue:

"

Mantengo in particolare la richiesta di perizia pluridisciplinare,

sulla base di quanto già espresso sia dal curante che dal dottor __________,

come pure la perizia sulla diminuita capacità di guadagno. Del resto, già solo

a questo proposito, va detto che attualmente, quale muratore, il signor RI 1

potrebbe guadagnare almeno fr. 67'000.00 annui (cfr. ricorso), contro i fr.

52'000.00 circa (reddito medio) nell'ambito di una professione leggera e senza

necessità di qualifiche (sempre che venga confermata l'abilità al lavoro al

100% in una professione leggera, ciò che si contesta). Inoltre, tenuto conto

dell'età, della bassa formazione scolastica, della natura delle lesioni, del

fatto che è assente da anni dal mercato del lavoro, ecc. si ritiene che si

debba applicare un coefficiente di riduzione di almeno il 20%, da cui un

importo di fr. 41'200.00 (ribadito: sempre che codesto lodevole Tribunale

dovesse ritenere il signor RI 1 abile al 100% in una professione leggera), e da

cui una percentuale LAINF del 38.5% (che costituisce in ogni modo un indubbio

notevole peggioramento). Del resto, un peggioramento (30%) notevole sarebbe

dato anche considerando un coefficiente di riduzione (che si contesta) del

10%."

(XII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del

6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno

2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa

pensioni X. c/C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K

133/01).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che il peggioramento delle condizioni di

salute che si troverebbe alla base della domanda di revisione è insorto posteriormente

al 31 dicembre 2002 (cfr. doc. 131), tornano applicabili le disposizioni di

diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. Secondo

l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o

ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa

norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale

prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22

LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in

deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal

mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto

della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle

mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione

dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione

successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

La

revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali

mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.

Conformemente

alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti

dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione

delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto

che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI

1987 U 32 p. 446s.).

2.4. L'invalidità

può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo

stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si

ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla

sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid.

2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116,

consid. 3b).

L'assicurato

può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini

professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in

attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo

stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto

una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da

invalido.

Oppure le

sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.5. Il mutamento

deve, inoltre, essere notevole.

Secondo

la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica

doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente

accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto

ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità

iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi

citata).

2.6. Per rivedere

una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento

passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo

termine.

In

particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno

dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.7. Determinante

per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al

momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

Tanto nel

fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad

una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

Non si

tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad

esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le

insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della

commisurazione dell'invalidità.

Ciò che

importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio

(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta,

infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso

causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con

l'infortunio).

2.8. L’assicurato

per giustificare la sua richiesta d’aumento del grado di invalidità, oltre a un

peggioramento dei disturbi già constatati in precedenza, invoca pure ulteriori

danni alla salute.

Questa

Corte deve dunque innanzitutto valutare se i disturbi localizzati al rachide

lombare e le turbe psichiche di cui soffre il ricorrente costituiscono una

conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 21 dicembre 1996 oppure no.

2.9. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990,

p.

1093).

In una sentenza del 7

luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"

Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine

der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig

verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,

unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende

Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche

Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.

Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall

bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn

die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger,

Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),

Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig

verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst

dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche

Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar

nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten

Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder

erreicht wird." (STFA succitata)

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.10. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.11. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.11.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.11.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.11.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.11.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso in

cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.12. Per quanto

riguarda la problematica alla schiena, dalle tavole processuali emerge

che, in data 1° dicembre 2004, RI 1 è stato sottoposto a provvedimenti

diagnostici strumentali a livello del tratto lombo-sacrale (radiografie

convenzionali + TAC a spirale), che hanno mostrato alterazioni degenerative plurisegmentarie

(cfr. allegato al doc. 135: “prolasso dorsomediale e paramediale a sinistra del

disco L4-5 con compressione della radice L5 dal lato omonimo. Prolasso dorsale

paramediale a destra del disco L5-S1 con parziale compressione della radice S1.

Raddrizzamento del rachide lombare. Spondilosi L3-5. Spondilartrosi L4-S1.

(…)).

Al

riguardo, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha sostenuto che i

reperti oggettivati alla colonna lombo-sacrale costituiscono una conseguenza

indiretta dell’evento traumatico assicurato, nel senso che essi sarebbero stati

causati da una prolungata deambulazione con zoppia, riconducibile quest’ultima

ai postumi infortunistici residuali che interessano l’arto inferiore sinistro

(cfr. rapporto del 6.12.2004 accluso al doc. 135).

Con la

decisione formale del 14 aprile 2005, l’CO 1 ha negato l’eziologia

infortunistica ai disturbi dorsali (doc. 141), riferendosi alla valutazione enunciata

dal dott. __________ in occasione della visita medica di revisione della

rendita del 2 marzo 2005, a mente del quale, citiamo:

"

Le discopatie evidenziate dal signor RI 1, risp.

la lombalgia manifestatasi da circa un anno non ha niente a che vedere

con l’infortunio di nostra spettanza, tanto meno un 7 anni dopo l’infortunio e

tenuto conto del fatto che la statica agli arti inferiori è ben equilibrata con

l’adattamento della calzatura adatta, risp. rialzo compensatorio al tallone

sinistro."

(doc.

140)

A proposito della natura

dei disturbi che interessano il rachide lombo-sacrale, si è pure espresso il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la __________ di __________,

per il quale è praticamente da escludere l’esistenza di un legame causale

naturale con il sinistro del dicembre 1996:

"

Zur Wirbelsäule: Es wird geltend gemacht,

dass diese Beschwerden unfallbedingt seien. Dies ist meines Erachtens praktisch

ausgeschlossen, denn erstens steht das Becken absolut horizontal, wie auf der

Aufnahme vom 1.12.2004 sehr schön zu sehen ist und zweitens zeigen sich an

Deckplatten L4/L5 sowie Grundplatte L4 sogenannte traction spurs, was indirekte

Hinweise sind für eine diskogene, leichte Instabilität in diesem Segment,

bedingt durch die Diskusdegeneration. Mit solchen Befunden sind regelmässig Diskusprotrusionen

vergesellschaftet. Es handelt sich hierbei um rein degenerative Prozesse, der

Unfallkausalzusammenhang ist meines Erachtens praktisch ausgeschlossen. Wären

diese Veränderungen nämlich unfallbedingt, dann hätten sie schon viel früher,

nämlich bereits in den ersten beiden Jahren auftreten oder sich bemerkbar

machen müssen, als der Patient mehrfach operiert wurde, mehrfach an Stöcken mit

Entlastung oder Teilbelastung gehen musste und so ausreichend Gelenheit und

Begleitumstände vorhanden waren um Rückenbeschwerden zu entwickeln. Es ist

aktendkundig, dass im Laufe der vielen Jahre dies nicht der Fall war. Ausserdem

scheinen die Rückenbeschwerden gemäss seinen eigenen Angaben dem __________

gegenüber am 2.3.2005 auf einer plötzlichen Blokade im März 2004 zu beruhen,

wahrscheinlich auf einer segmentalen akuten Blockierung, besser bekannt unter

dem allgemeinen Begscheinlich auf einer segmentalen akuten Blockierung, besser bedannt

unter dem allgemeinen Beriff der akuten Lumbago. Dass diese erst jetzt, acht

Jahre nach dem Unfall so urplötzlich auftritt und nicht schon viel früher,

spricht klar gegen plausible erklärbare pathophysiologische Zusammenhänge und

damit einem Unfallkausalzusammenhang."

(doc.

150)

Al riguardo, il TCA constata

che nessuno dei specialisti citati ha preteso che i disturbi lombo-sacrali siano

la conseguenza diretta dell’infortunio occorso a RI 1 il 21

dicembre 1996.

Una tale

tesi non sarebbe del resto neppure plausibile, tenuto conto del lungo

tempo di latenza (poco più di sette anni: dicembre 1996-marzo 2004; cfr. doc.

140, p. 2) intercorso fra il sinistro e la prima apparizione dei disturbi.

Al proposito, un'affermata giurisprudenza stabilisce che più il tempo trascorso fra l'infortunio e la

manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova

del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;

STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).

D’altro canto, questo

Tribunale non può fare propria la tesi del ricorrente secondo

cui i disturbi alla schiena sarebbero stati

indirettamente provocati dal danno riportato dal ricorrente alla gamba

sinistra.

Questa

opinione è confermata da diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA in

altre procedure ricorsuali. Ad esempio, nella causa T., sfociata nella sentenza

del 4 maggio 2000, inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori P. Heini

e M. Weber, ambedue Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica

dell'Ospedale universitario di Berna, hanno indicato che solo in casi

eccezionali lo zoppicare può condurre ad un sovraccarico del rachide:

"

Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es

eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte

Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall

T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im

Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung

der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere

Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm

oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie

beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die

Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T.

ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer

eher kurz und bildgebend sind keine über die

Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar."

(perizia

7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Inselspital

di Berna, p. 8s.)

Il caso

di RI 1 non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.

Da un

lato, dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurato presenta sì una dismetria

degli arti inferiori, tuttavia non dell’entità indicata dagli specialisti bernesi.

D’altro canto, tale dismetria è stata compensata grazie a un adattamento della

calzatura (cfr., in proposito, il doc. 140, p. 4: “… tenuto conto che la

statica agli arti inferiori è ben equilibrata con l’adattamento della calzatura

adatta, risp. rialzo compensatorio al tallone sinistro”).

La nostra

Corte federale ha del resto deciso in questo in una sentenza del 28 maggio 2004

nella causa A., U 122/02, consid. 4.1, pubblicata in RTD II-2004, n. 62:

" Innanzitutto si osserva che l'assunto - evocato dal dott. K.________

in un suo rapporto del 19 aprile 2001 peraltro in termini di mera possibilità -

secondo il quale l'evento traumatico assicurato avrebbe giocato un ruolo

causale indiretto, nel senso che le difficoltà deambulatorie presentate in seguito

all'infortunio e all'intervento operatorio avrebbero finito per scompensare una

preesistente problematica dorsale, oltre a non essere più invocato in sede

federale, risulta in chiaro contrasto con i dati specialistici agli atti. Sulla

scorta di quanto ad es. stabilito anche dal dott. H.________, primario presso

la Clinica X.________, già intervenuto quale perito giudiziario in precedenti

procedure cantonali, emerge così che una zoppia - peraltro non ravvisata in

occasione delle visite medico-circondariali del 19 maggio 1999 e dell'11

gennaio 2001 - non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna

vertebrale fintanto che - come nel caso concreto - non sono rilevabili gravi

deformazioni (ad es. una differenza della lunghezza della gamba di oltre 5cm

oppure una situazione di artrodesi dell'anca)."

D'altra

parte, i disturbi in sede lombo-sacrale sono apparsi a distanza di sette anni

circa dall’infortunio. Al riguardo, va sottolineato che nella fattispecie di

cui alla già citata pronunzia del 4 maggio 2000 nella causa T., la sindrome

lombare era insorta circa otto anni dopo l'evento traumatico che aveva

interessato il piede destro. Ciò nonostante i periti giudiziari avevano valutato

tale periodo come troppo breve.

In esito

alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l'CO 1 ha negato la

propria responsabilità in relazione ai disturbi dorsali lamentati

dall'insorgente.

2.13. RI 1, fra le

altre cose, fa pure valere che, nel corso degli ultimi anni (dal 2004), il suo

stato di salute si sarebbe deteriorato anche da un punto di vista psichico,

rimproverando all’assicuratore LAINF di aver omesso di approfondire questo

specifico aspetto (I, p. 10s.).

A

supportare questa affermazione vi sarebbe la certificazione 9 luglio 2004 del

dott. __________, dove egli ha chiesto che al suo paziente venga riconosciuta

un’IMI del 20% per, citiamo: “menomazioni di funzioni psichiche parziali”

(allegato al doc. 135).

L’CO 1,

in sede di decisione su opposizione, ha espresso dei dubbi circa l’esistenza di

una relazione di causalità naturale tra l’infortunio del mese di dicembre

1996 e le pretese turbe psichiche. Esso ha lasciato aperta la questione

(rinunciando a ordinare delle misure istruttorie a tal riguardo), facendo

comunque difetto l’adeguatezza del nesso causale (cfr. doc. 147, p. 5).

In

proposito, il TCA rileva che la laconica certificazione del medico curante,

specialista in chirurgia e, quindi, non particolarmente qualificato ad

esprimersi in materia di disturbi di natura psichica, è il solo documento in

cui si fa accenno alla presenza di una simile problematica.

In

particolare, dagli atti di causa non risulta che il ricorrente sia stato

sottoposto a una qualsiasi terapia, anche solo farmacologica, per la cura della

pretesa patologia psichica.

Pertanto,

secondo questa Corte, vi sarebbero i presupposti per dubitare persino

dell’esistenza stessa di un’affezione psichica.

In

secondo luogo, occorre considerare che, in una sentenza di principio del 25

febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I. Camera del TFA ha risposto

negativamente alla questione a sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate

con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta

un'eziologia traumatica:

"

(…)

4.3.1. Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte

depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich

dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls

auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133

ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs

mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem

Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder

bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder

einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen

Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte

Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U

73/89).

4.3.2. Im vorliegenden Fall beträgt die

Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996

ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich

und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½

Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren

körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig

machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines

Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall

häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,

schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und

Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete

Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich

zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im

Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt

ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ

geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen

zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung

deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden

Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss

erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage." (STFA succitata - la sottolineatura è del redattore)

In concreto, la pretesa problematica psichica sarebbe apparsa, per

la prima volta, nel corso del 2004 (cfr. I, p. 10: “…, i fattori psichiatrici

Considerandi

subentrati nel 2004 …” – la sottolineatura è del redattore), a distanza

di otto anni circa dall’evento infortunistico in discussione.

Secondo

questo Tribunale - in considerazione del lunghissimo tempo di latenza con cui

sono stati diagnosticati i disturbi psichici di cui RI 1 pretende soffrire – va

senz’altro negata l'esistenza di una relazione di causalità naturale con

l'evento del dicembre 1996.

2.14

Ai precedenti

considerandi, il TCA è giunto alla conclusione che i disturbi lombo-sacrali e

quelli psichici non costituiscono una conseguenza del sinistro assicurato, di

modo che la responsabilità dell’assicuratore LAINF non è impegnata al riguardo.

Pertanto,

la questione a sapere se le condizioni di salute dell’insorgente si sono

aggravate al punto tale da giustificare la revisione della rendita

d’invalidità, rispettivamente, dell’IMI in vigore, deve essere vagliata tenendo

conto unicamente della situazione a livello della gamba sinistra.

2.15

Con sentenza

del 27 agosto 2001, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte, nonostante

le sequele residuali interessanti l’arto inferiore sinistro, ha dichiarato RI 1

in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività, alternativa a quella di muratore, fisicamente leggera (doc. 122).

Tale

conclusione trovava il proprio fondamento nel rapporto 25 febbraio 1999 della

Clinica ortopedica dell’Ospedale cantonale di __________ (doc. 79: “Die Arbeit als

Maurer auf der Baustelle ist weitgehend verunmöglich. Der Patient könnte sicherlich

einen Wechselbelastende Tätigkeit im Baugewerbe leisten (Magaziner,

Chauffeur)”, rispettivamente, in quello relativo alla visita medica di chiusura

eseguita dal dott. __________ il 27 maggio 1999 (doc. 83, p. 4: “L’assicurato

non è più idoneo per lo svolgimento delle mansioni di muratore, segnatamente

per gli spostamenti continui su del terreno sconnesso o la stazione

eretta/deambulazione tutto il giorno, senza alcuna possibilità di poter

sedersi. Su del terreno pianeggiante, il signor RI 1 può deambulare o stare in

piedi almeno due ore di fila, salire le scale (ma non a carico dei pesi

elevati). Egli può sollevare e portare dei pesi, se richiesto molto spesso,

fino a 25 kg, se richiesto solo saltuariamente e per breve durata fra 25 e 45

kg. Non ci sono delle limitazioni per quanto riguarda il lavoro

manuale/maneggio di attrezzi, segnatamente può lavorare anche sopra la testa.

Sono possibili delle attività in posizione inginocchiata od accovacciata(…),

nessuna limitazione per quanto riguarda la posizione del tronco (chinato in

avanti, in torsione, ecc.). Sono sconsigliabili dei lavori da eseguire sulla

scale a pioli.”).

Il tasso

di invalidità del 20% è stato determinato in applicazione del metodo del

raffronto dei redditi, confrontando quanto l’assicurato avrebbe guadagnato

qualora non fosse rimasto vittima del sinistro del 1996 con quanto invece

potrebbe conseguire svolgendo un’attività adeguata alle sue condizioni di

salute (cfr. doc. 122, p. 14s.).

2.16

Al precedente

considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca,

l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 20%.

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente nel luglio 2005 (momento in cui è

stata emanata la decisione su opposizione impugnata).

Con

certificazione del 30 settembre 2004, relativa ad una consultazione che aveva

avuto luogo in data 25 agosto 2004, il dott. __________ ha fatto stato di un

peggioramento clinico alla gamba sinistra, consistente in una maggiore zoppia e

dolori, da ricondurre alla presenza di un’osteomielite cronica alla tibia e di

piccoli sequestri (allegato al doc. 131).

Dalle

tavole processuali emerge che in precedenza, per la precisione il 26 agosto

2005, la gamba sinistra di RI 1 era stata oggetto di indagini radiologiche da

parte del dott. __________, spec. FMH in radiologia.

Dal

relativo referto risulta che, a livello della tibia/piede sinistro, erano stati

oggettivati alcuni piccoli sequestri, nonché delle alterazioni strutturali (allegato

al doc. 131).

Le

risultanze radiologiche, rispettivamente, le considerazioni del dott. __________,

sono state criticamente commentate dal dott. __________, secondo il quale le

lastre mostrano in realtà un, citiamo: “… quadro assolutamente fisiologico,

tenuto conto della ricostruzione ossea, rispettivamente dell’iniziale esteso

deficit di sostanza ossea”:

"

Contrariamente a quanto sostenuto dal dr. med. __________

(30.9.2004, recte 30.8.2004) nonché dal dr. med. __________ (26.8.2004),

l'assicurato non presenta dei sequestri ossei e tantomeno un'osteomielite

cronica!

Al contrario, l'esame radiologico del 26.8.2004,

rispettivamente l'esame computer-tomografico della stessa data rivela un'ottima

consolidazione ed ulteriore integrazione della plastica cortico-spongiosa,

effettuata nel 1997.

In modo errato delle aree sclerotiche

vengono interpretate come sequestri, rispettivamente definiti come tali dei

pezzi corticali ben integrati e vitali, provenienti dalla plastica cortico-spongiosa.

Questa interpretazione erronea viene ripreso dal

curante (dr. __________), che ne costruisce addirittura un'osteomielite

cronica. Anche l'esame computer-tomografico (immagine 25, 26) rappresenta un quadro

assolutamente fisiologico, tenuto conto della ricostruzione ossea,

rispettivamente dell'iniziale esteso deficit di sostanza ossea.

Sintomatico è che il dr. med. __________ motiva

il "peggioramento" unicamente con dei fattori soggettivi (come

dolori, zoppia), non determinanti per la valutazione di un peggioramento

post-traumatico, tanto meno quando in netta discordanza con i dati oggettivi.

In sintesi, la documentazione medica obiettivabile,

messa a nostra disposizione, dimostra un netto miglioramento della situazione

organica locale dell'arto inferiore sinistro, per cui mancano dal lato medico

degli elementi per sostenere un'invalidità del 60% (d'altronde concetto

economico, che non spetta a un medico di giudicare)."

(doc.

132)

In sede

di procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto un nuovo rapporto del suo

medico curante, datato 6 dicembre 2004. Secondo il dott. __________, nonostante

il passare degli anni e le cure prodigate, lo stato della caviglia e gamba

sinistra non è migliorato ma ha, per contro, provocato i noti problemi alla

schiena.

Egli ha

inoltre sostenuto che la situazione non potrà che peggiorare in futuro, donde

“… la incollocabilità del paziente in un qualsiasi tipo di mestiere, e pertanto

la sua totale invalidità ad esercitare un mestiere di tipo fisico come quello

di muratore”:

"

In merito ai recenti esami eseguiti, risulta

evidente che, nonostante sia passato del tempo dal 1996, 1997, 1998 e 1999,

anni dell'incidente e delle cure alla caviglia e gamba sinistra lesionate, non

si è verificata alcuna miglioria in tale sede, ma in più il difetto che causa

una zoppìa permanente ha provocato una discopatia tuttora assai invalidante a

livello della colonna lombare con prolasso del disco L4-L5 con compressione

della radice L5 sinistra, e prolasso del disco L5-S1 con compressione della

radice S1 sinistra, menomando la statica e la forza dello stesso arto inferiore

sinistro.

Descrizioni più dettagliate risultano dagli

annessi incarti di esami appena fatti.

Difficile pensare ad una situazione stazionaria o

rea di miglioramenti per il futuro. E dal momento che ci troviamo affrontati ad

una patologia ancora in via di peggioramento per il futuro, di lunga durata,

suscettibile di interventi specialistici atti a tamponare e non a guarire,

risulta chiara la incollocabilità del paziente in un qualsiasi tipo di

mestiere, e pertanto la sua totale invalidità ad esercitare un mestiere di tipo

fisico come quello di muratore."

(doc. Q)

In data 2

marzo 2005 ha avuto luogo una visita medica di controllo, in occasione della

quale il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha concluso che, tenuto

conto dello stato oggettivabile dell’arto inferiore sinistro, per certi versi

persino migliorato, non era nel frattempo subentrata alcuna modifica nella

valutazione dell’esigibilità lavorativa:

"

Siamo dunque a distanza di oltre 8 anni da una

frattura biossea distale esposta di III° grado della gamba sinistra, tratta cruentemente

a varie riprese, ottenendo un buon risultato con piena stabilità, asse

fisiologici e tessuti vitali.

Segnatamente in nessun momento ci sono state

delle complicazioni infettive, tanto meno insorto il sospetto di un'osteite

(osteomielite).

Documentata la situazione clinica e strumentale

stabilizzata, al signor RI 1 fu assegnata una rendita parziale (del 20%) + IMI

(del 25%) l'1.10.1999, essendo l'assicurato stato formato e impiegato come

muratore.

In occasione dell'esame clinico e strumentale

odierno oggettivamente (a tale riguardo rinviamo pure alla fotodocumentazione

dettagliata), possiamo documentare un netto miglioramento, soprattutto

per quanto riguarda la reintegrazione ossea alla tibia sinistra, ma anche

l'integrazione del lembo cutaneo (meno voluminoso).

Anche la simmetricità delle callosità plantari e

un'andatura più armoniosa rispetto al 1997, denotano un miglioramento

funzionale.

(…)

Il postulato del dott. __________, risp. dott. __________

della presenza di un'osteomielite cronica con sequestri non trova la sua

conferma negli esami esperiti dagli stessi medici e ai loro giudizi manca ogni

serietà, soprattutto tenuto conto del fatto che lo stesso dott. __________ a

suo tempo ha ricevuto il dettagliato rapporto operatorio.

Alla luce di tutti i referti oggettivi, deve

essere riconfermato il nostro apprezzamento del 29.9.2004, risp. affermato un

miglioramento dello stato post-traumatico, tuttavia non da far mutare in modo

importante l'esigibilità di lavoro né il grado della menomazione

d'integrità."

(doc.

140)

Da notare

che, in data 2 marzo 2005, su ordine del medico __________ dell’CO 1, RI 1 è

stato sottoposto a indagini radiologiche presso l’Istituto radiologico __________

di __________.

Dal

relativo referto si evince, in particolare, l’assenza di mutamenti morfologici

di rilievo clinico rispetto alle lastre eseguite nel mese di agosto del 1992 (recte:

1998; cfr. doc. 139).

Fra gli

atti prodotti in causa dall’assicurato figurano ulteriori due certificazioni

del suo medico curante.

Con la

prima, datata 29 agosto 2005, il dott. __________ ha di nuovo sostenuto la tesi

dell’intervenuto peggioramento:

"

In fondo l’evoluzione da allora ad oggi ha

comportato un peggioramento sia funzionale che anatomico della gamba e del

piede sinistro che con un dolore persistente lascia al paziente la brutta

sensazione di possedere un blocco di cemento, un corpo estraneo doloroso in

fondo all’arto inferiore sinistro.

Questo dolore persistente, a mio avviso, supera

di gran lunga sia il pregiudizio estetico che soprattutto la parvenza di

solidità raggiunta con i due interventi operatori.

C’è una sofferenza fisica non indifferente,

catalogata nel gruppo III e IV, cioè al massimo grado della scala del “Quantum doloris”

del dottor Thierry e riportata sul testo di Max Le Roy.

Il dolore è la tragica conseguenza di certi

disturbi post-operatori e di difficile trattamento, e per queste situazioni

molte volte il rischio incombente resta l’amputazione che manderebbe all’aria

tutto il lavoro svolto precedentemente e tutti i giudizi di stabilità e buoni

risultati ottenuti.

Tele dolore è imputabile sicuramente al

sopraggiunto peggioramento dello stato del callo osseo rimaneggiato, al

raccorciamento della gamba e quindi delle strutture muscolo-tendinee, proprio

là dove un ulteriore tentativo chirurgico di allungamento della tibia è da

proscrivere; al piede cavo talare per la perdita funzionale della elasticità

del tendine del muscolo tricipite, difficile pure esso da correggere; e al

piede valgo che peggiora con il peggiorare della pseudoartrosi e del trofismo muscolo-tendineo.

In conclusione gli interventi operatori hanno

permesso fino ad oggi di salvare la gamba dall’amputazione ma non hanno portato

a quella consolidazione globale che tutti o in parte si aspettavano. Oggi non

si può parlare di stabilizzazione o di miglioria ed il giudizio di solidità non

è tutto.

(…)."

(doc. M)

Con la

seconda, datata 26 ottobre 2005, egli si è in particolare dichiarato d’accordo con

la valutazione contenuta nel referto 26 agosto 2004 del radiologo dott. __________:

"

Nel periodo che comprende i giorni del 25 agosto

2004, 27 agosto 2004 e 30 agosto 2004, ho avuto modo di visitare il signor RI 1,

26.10

, il quale lamentava dolori, gonfiore, crampi e parestesie alla gamba

sinistra, disturbi insorti nel corso della primavera di quell'anno 2004, con

affaticamento e irrigidimento dopo i quotidiani movimenti. All'inizio il

dolore, pur potendo essere abbastanza vivo, tendeva ad attenuarsi con il

riposo. In seguito il dolore si è fatto più persistente e ritmico anche nel

corso della notte. All'esame clinico era evidente uno stato locale compromesso

dalla rigidità e dolenzia dei tessuti molli e dalla difficoltà all'appoggio. È

per tali motivi che ho deciso di fare eseguire una TAC spirale caviglia e piede

sinistro ed una Radiografia alla gamba sinistra che il dottor __________,

specialista radiologo, ha eseguito in data 26 agosto 2004, riportando la

diagnostica sul foglio allegato, e che spiegava perfettamente la sintomatologia

accusata. Il dottor __________, nel suo campo, è un luminare di vasta

esperienza conseguita con anni ed anni di lavoro nel ramo. Ed io sono del suo

stesso parere per quanto riguarda la conclusione da trarre, e cioè di un

peggioramento della gamba e piede sinistro del signor RI 1.

Per quanto riguarda l'esigibilità al lavoro, si

può discutere all'infinito sui lavori ancora esigibili. Il fatto è che il

mestiere fatto in precedenza, non è più riprendibile, ed il giudizio tecnico

dovrebbe piuttosto riguardare la perdita di guadagno, dal momento che il

paziente non è più in grado di guadagnare il salario che percepiva con il suo

abituale mestiere."

(doc. P)

Pendente

causa, l’Istituto assicuratore convenuto ha sottoposto l’intera documentazione

a disposizione al dott. __________, il quale, dopo attenta analisi dei dati

clinici e radiologici, ha escluso che, rispetto alla situazione osservata nel

1999, a livello dell’arto inferiore sinistro sia subentrato un peggioramento.

Egli ha per contro ritenuto che é intervenuto un lieve miglioramento, per

quanto riguarda l’aspetto clinico:

"

Eine solche wird subjektiv geltend gemacht, allein

objektiv lässt sich eine Verschlechterung nicht objektivieren, insbesondere

wenn man die Akten und Röntgenbilder zu Rate zieht. Vergleicht man nämlich die

Umfangmasse vom Mai 1999 mit März 2005 lässt sich feststellen, dass die

Atrophie am Oberschenkel links im März 2005 etwas geringer ist im Vergleich zu

rechts und im Vergleich zum Mai 1999. Am Unterschenkel hat sie um 1 cm

zugenommen, was allerdings logisch ist, weil ja Sprunggelenke des linken Fusses

versteift sind, so dass diese Muskelgruppen gar nicht mehr stark gebraucht

werden; es kommt bei steifen Sprunggelenken immer zur Atrophie der Unter­schenkelmuskulatur.

Auffallend dann aber wiederum die Umfangmasse an der Fessel. Hier hat sich

zwischen Mai 1999 und März 2005 eine massive Verminderung der Schwellung

eingestellt,

um ganze 2 cm (!). Auch die Mittelfusschwellung ist

im Vergleich zum Mai 1999 um 1,5 cm zu­rückgegangen, aber auch der Umfang des Mittelfusses

rechts (wahrscheinlich wegen Inaktivität), nun sind die beiden Mittelfussumfänge

symmetrisch. Betreffend Funktionen im oberen Sprungge­lenk bezüglich

Extension/Flexion hat man im Mai 1999 eine Funktion von 8-0-40° rechts und im

März 2005 eine solche von 8-0-35°. 5° Differenz sind noch im Rahmen des

Messfehlers zu be­trachten. Auf der linken Seite ist die Funktion bei 5° Plantarflexion

unverändert blockiert. Es fin­det hier also keine Bewegung statt, weder im Mai

1999.

noch im März 2005. Damit kann allein aufgrund der klinischen Befunde eher

von einer diskreten bis leichten Besserung gesprochen wer­den, sicher nicht von

einer Verschlechterung. Betrachten wir noch die Röntgenbilder: Zwischen August

1998.

(also vor der __________ Beurteilung vom Mai 1999) und der nächsten

Aufnahme vom 26.8.2004 hat sich der Frakturkallus sowie die Knochenstruktur im

Bereiche der OSG­Arthrodese stabilisiert und verbessert. Die Begrenzungen sind

gradliniger geworden. Die zysti­schen Aufhellungen sind auch in der Ausdehnung

und Grösse kleiner geworden. Könnte man auf der ap-Aufnahme vom August 1998 im medio-ventralen

Bereich der Tibia einen

allfälligen Se­quester noch vermuten, so ist dieser Befund auf der Aufnahme vom

August 2004, aber auch der­jenigen vom 2.3.2005 nicht mehr zu erkennen, so dass

es sich kaum um einen osteomyelitischen Sequester handeln kann. Was den Mittel-

und Rückfuss anbetrifft so sind die Befunde in den er­wähnten Aufnahmen

ebenfalls identisch, also keine reaktiven arthrotischen Zacken im benachbar­ten

Lisfranc-Gelenk, ebenso wenig an den Tarsometatarsalgelenken. Insbesondere auch

in der dp­und Schrägaufnahme des Mittel- und Vorfusses zeigen sich keine

reaktiven Arthrosen, auffallend ist eine praktisch normale Knochenstruktur im

Mittel- und Vorfussskelett, was auch gegen eine starke Schonung spricht! Die CT vom 26.8.2004 gibt uns guten Aufschluss über

die vollständige Konsolidation der tibio-talaren (= OSG-) Arthrodese, sowie

über einen soliden partiellen Durchbau der talo-navikularen Arthrodese. Auch in

der CT sind keine Arthrosen der

benachbarten Gelenke, insbesondere im Lisfranc-Gelenk, zu sehen. Die auf

Schnitt 25 und 26 sichtbaren rundlich ovalen knöchernen Verdichtungen sind

keine Sequester, sondern höchstwahrscheinlich eingebaute Korti­kalisfragmente.

Es fehlen reaktive Veränderungen darum herum, ebenso Zystenbildungen. Bei ei­ner

Osteomyelitis in diesem Bereich müsste man auch klinisch ein Korrelat haben,

nämlich wie immer in solchen Fällen eine Fistelbildung nach aussen mit

Eiterfluss. Die klinische Untersuchung hat jedoch keinen solchen Befund

ergeben, womit eine Osteomyelitis höchst unwahrscheinlich ist."

(doc.

150)

2.17

Tutto ben

considerato, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di

carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dal parere dei dottori __________

(doc. 140) e __________ (doc. 150), se si considera che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Inoltre,

l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’CO 1

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Il TCA è

dell'opinione che la valutazione espressa dai medici di fiducia dell'CO 1,

specialisti, l’uno in chirurgia, l’altro in chirurgia ortopedica, entrambi con

un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica,

secondo cui non è oggettivabile un peggioramento significativo dello stato di

salute dell'assicurato rispetto alla situazione constatata all'epoca della chiusura

del caso principale, sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla

giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.

Determinante,

secondo questa Corte, è la circostanza che l'incremento della sintomatologia

dolorosa - risentito soggettivamente dall'assicurato e, perciò, non

apprezzabile - non ha trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo,

considerato come la funzionalità dell’arto inferiore sinistro, interessato

dall'infortunio del dicembre 1996, sia rimasta sostanzialmente immutata, così

come lo testimoniano i risultati delle misurazioni eseguite in occasione della

visita di chiusura del 27 maggio 1999 (cfr. doc. 84), rispettivamente, in

occasione di quella del 2 marzo 2005 (cfr. doc. 140), circostanza che il dott. __________ ha esplicitamente sottolineato (doc. 150: “Damit kann

allein aufgrund der klinischen Befunde eher von einer diskreten bis leichten

Besserung gesprochen werden, sicher nicht von einer Veschlechterung“ –

la sottolineatura é del redattore).

Del

resto, non é stato possibile oggettivare il preteso aggravamento neppure da un

punto di vista radiologico.

Se è vero che il dott. __________, nell’agosto 2004, ha riferito dell’esistenza di uno stato dopo

osteomielite cronica, nonché della presenza di alcuni piccoli sequestri

(allegato al doc. 131), tale interpretazione delle immagini è stata confutata,

con argomenti puntuali e convincenti (cfr., per quanto riguarda la diagnosi di

osteomielite, le considerazioni espresse in proposito dal dott. __________,

doc. 150, p. 2) dai medici fiduciari dell’CO 1 e, per quel che più conta, non

ha neppure trovato conferma nelle risultanze dell’indagine radiologica eseguita

in data 2 marzo 2005 presso l’Istituto __________ di __________ (cfr. doc. 139:

“Da un confronto con le lastre precedenti del 21.08.1992 [recte: 1998, n.d.r.]

non sembra esservi un mutamento morfologico di rilievo clinico”).

Le

certificazioni del dottor __________ non possono essere di soccorso al

ricorrente, siccome prive di sufficiente valore probante.

Occorre

in effetti osservare che, nel suo rapporto del 6 dicembre 2004, allegato alla

domanda di revisione, egli ha indicato che, a livello della caviglia e alla

gamba sinistra, non era intervenuto alcun miglioramento (ma neppure un

peggioramento!; cfr. doc. Q: “nonostante sia passato del tempo dal 1996, 1997,

1998.

e 1999, anni dell’incidente e delle cure alla caviglia e gamba sinistra

lesionate, non si è verificata alcuna miglioria in tale sede, …”) e che il

peggioramento aveva invece riguardato la colonna vertebrale, tanto è vero che

il curante ha preteso un’IMI del 50% per la problematica dorsale, più un 20%

per quella psichica.

Il dott. __________,

nel referto datato 20 agosto 2005 indirizzato all’avv. RA 1, ha invece fatto

valere che la gamba e il piede sinistro avrebbero conosciuto un importante

aggravamento “… sia funzionale che anatomico …” (doc. M).

A quest’ultimo

riguardo, il TCA rileva che quanto sostenuto dal medico curante dell’assicurato

nei suoi ultimi certificati, non appare suffragato da dati oggettivi, quali

sono invece i risultati delle misurazioni eseguite dal medico __________, che,

da parte loro, provano l’assenza di un peggioramento.

Questo

Tribunale ritiene che non si possa neppure ignorare che, nel corso del mese di

marzo 2004, RI 1 è stato sorpreso dagli agenti di polizia a svolgere dei lavori

edili di ristrutturazione, concretamente la posa di isolazione nei pavimenti,

presso un’abitazione privata di __________ (cfr. allegati al doc. 126).

È vero

che, in sede di interrogatorio, l’assicurato ha dichiarato di aver lavorato

unicamente tre giorni (5, 8 e 9 marzo 2004), per 2-3 ore al giorno, ciò non

toglie che l’attività da lui svolta era piuttosto pesante e che mal si conciliava

con il quadro descritto dal dott. __________ nelle sue ultime certificazioni.

In simili

condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto

dall'insorgente (perizia medica giudiziaria).

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;

SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002

nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986

p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.;

F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In queste

condizioni - assodato che, rispetto alla situazione esistente nel 1999, le

condizioni di salute di RI 1 sono rimaste pressoché immutate, di modo che anche

la valutazione dell’esigibilità lavorativa è rimasta la medesima - occorre

concludere che non sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione

della rendita di invalidità.

2.18

Vista

l’assenza di un peggioramento dello stato dell’arto inferiore sinistro, questa

Corte non può dare seguito nemmeno alla richiesta di revisione della

menomazione all’integrità (cfr. art. 36 cpv. 4 OAINF).

2.19

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 12).

2.19.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.

2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.

6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18

giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla

o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.19.2

In una

sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che

il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno

dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti

del diritto esecutivo.

All'importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.

L'Alta

Corte ha rilevato quanto segue:

"

4.

L'insorgente domanda infine di essere posto

al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.

4.1

La Corte cantonale ha negato la concessione

del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di

indigenza del richiedente.

4.1.1

Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel

caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4

consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo

soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il

diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia

determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in

vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto

giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere

sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata

in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere

applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli

Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire,

in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales,

Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des

assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure:

Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts,

in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua

validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f

LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il

concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato

dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima

norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel

bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito

sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal

fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in

materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e

sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il

rinvio al giudizio impugnato.

4.1.2

Una parte si trova nel bisogno, giusta

l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza

pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid.

4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere

conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid.

3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono

determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione

circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite

per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti

l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale

agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso)

applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV

119.

pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C

49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa

[pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid.

3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere

pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno

stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il

processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta

agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo

di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la

moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-

[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale

stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +

500.

+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione

malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr.

150.

- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza

mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è

richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono

stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.

Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta

l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di

fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa

cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli

art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura

assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al

massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le

spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza

poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid.

3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel

cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma

dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto"

del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).

4.2

Per quanto attiene infine all'istanza volta

ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,

essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,

vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134

OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per

oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il

Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese

[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di

gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente

rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione

della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per

dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre

2000.

in re R., H 359/00). (…)."

2.19.3

In concreto,

dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si

evince che l’assicurato è sposato e senza alcun obbligo di mantenimento nei

confronti di terze persone (cfr. XIIbis).

In

effetti, le figlie della coppia sono entrambe maggiorenni: __________, 26 anni,

ha una propria economia domestica, mentre __________, 24 anni, vive ancora

presso i propri genitori e svolge un’attività lucrativa (cfr. conteggi di

salario acclusi a XIII).

Emerge

pure che RI 1 percepisce una rendita di invalidità LAINF pari a fr.

815.

--/mese, mentre la moglie, lavorando alle dipendenze dell’Hotel __________

di __________, realizza un reddito mensile di fr. 2'700.— circa (cfr. conteggio

di salario 27.12.2005 accluso a XIIbis), per delle entrate finanziarie

complessive di fr. 3'515.--/mese.

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in

vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550.-- quale importo base

mensile per coniugi.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo).

Vi sono

inoltre da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 387.20

/mese; cfr. gli attestati di assicurazione 2006 della Cassa malati __________

acclusi a XIIbis, con la precisazione che questa Corte ha appurato direttamente

presso l’Ufficio dell’assicurazione malattie che i coniugi RI 1 beneficiano

entrambi di un sussidio di fr. 187.--/mese sul premio dell’assicurazione di

base), la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di via __________ a

__________ (fr. 950.--/mese; cfr. contratto di locazione del 19.9.1994 accluso

a XIIbis), nonché le imposte cantonale e comunale (circa fr. 30.--/mese; cfr.

la relativa documentazione acclusa a XIIbis, tenuto conto di un moltiplicatore

d’imposta comunale del 75%), per un ammontare globale mensile pari a fr.

2'917.20.

Considerata

la situazione economica della famiglia __________, questa Corte ritiene che

dalla figlia __________, la quale vive ancora in economia domestica con i suoi

genitori e che realizza, in media, un reddito netto mensile pari a circa fr.

1'700.— (cfr. XIII), si possa esigere che contribuisca al pagamento della

pigione in ragione di fr. 400.--/mese (cfr. art. 323 cpv. 2 CC), per cui il

dispendio si situa a fr. 2'517.20.

Ora,

aggiungendo all'importo di base di fr. 2'517.20 il supplemento

del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale,

risulterebbe un'eccedenza oscillante tra fr. 368.50 e fr. 620.20 al mese,

ovvero tra fr. 4'422.-- e fr. 7'442.40 all’anno.

In simili

condizioni, il ricorrente non può essere considerato indigente (cfr. RAMI 2000

KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione

fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di fr. 272.--).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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