35.2005.91
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9 ottobre 2006Italiano52 min
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Numero d'incarto:
35.2005.91
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, TCA
Titolo:
Vittima di contusione cranica nel 2002. Perizia giudiziaria. Ammessa estinzione causalità tra, da una parte, disturbi somatici (c. naturale) e psichici (c. adeguata) e, d'altra parte, l'infortunio, a far tempo da 01/2004. Negato gratuito patrocinio nella procedura amministrativa e giudiziaria.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
GRATUITO PATROCINIO
PERIZIA
RICUSA
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 37 cpv. 1 + 4 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.91
mm/td
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 agosto
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
aprile 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è scivolata a causa
del pavimento bagnato e ha riportato una contusione a livello dell’anca e del
dorso, nonché alla regione occipitale del cranio.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha versato regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 5 dicembre 2003, ha dichiarato estinto il proprio obbligo
a prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2004, facendo difetto, da tale data in
poi, una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato.
D’altro
canto, l’CO 1 ha pure negato la propria responsabilità in relazione alle turbe
psichiche presentate da RI 1, ritenute non trovarsi in una relazione di
causalità adeguata con l’infortunio (doc. 125).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata
(doc. 133 e 193), l’CO 1, in data 10 agosto 2005, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 197).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 15 novembre 2005, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’Istituto assicuratore convenuto venga condannato a versarle una
rendita fondata su un’inabilità lavorativa del 100% e, d’altra parte, che
l’incarto venga retrocesso all’amministrazione affinché determini la
menomazione all’integrità di cui essa è portatrice, argomentando:
" 1.
La perizia del dott. __________ del 28 maggio 2004 (allegato 4)
non è per niente atta a motivare la sospensione delle prestazioni CO 1 alla
ricorrente. La conoscenza degli atti e dunque della fattispecie da parte del
perito era estremamente lacunosa: tanto che non gli era nota né la perizia del dott.
__________ del 6 agosto 2004 (allegato 3) né la decisione dell'AI del 12
maggio 2005 (allegato 5/1). Così è in grado di pretendere, a pagina 8,
che nessun collega del ramo psichiatrico sia stato interpellato, sia come
perito, sia come terapeuta. Questo è una prova palese del metodo di lavoro
poco scrupoloso e disattento del perito.
2.
Per quanto concerne le conseguenze somatiche dell'incidente il perito
giunge alla conclusione che secondo il "modello del peggioramento
continuo" (allegato 4 pag. 9) vi sia un peggioramento dei
problemi degenerativi alla schiena del 5%. In dettaglio espone (ci riserviamo la traduzione, qualora fosse
richiesta): "Die unfallbedingte Verschlimmerung
dürfte hier 5 % nicht übersteigen. Man kann annehmen, dass der Sturz im degenerativen
segmental veränderten Bereich Blutergüsse, Mikroveränderungen und anderes
Hypothetisches verursacht hat, was aber mit funktioneller Ruhigstellung
innerhalb von wenigen Wochen bis eben drei Monaten genauso hätte abklingen
sollen wie in nicht degeneriertem Gewebe. Man kann natürlich auch
argumentieren, dass degeneratives Gewebe nicht elastisch und verletzlicher ist
und dadurch, infolge Vorzustands, die Unfallfolgen grösser sind und
schliesslich muss man auch argumentieren, dass mit degenerativen Veränderungen die Abheilung länger dauert. Dies
alles gegeneinander ausgespielt ergibt nun die geschätzten
5% Verschlimmerung" (allegato 4, pag. 9) Supposizioni
di questo tipo situate nel campo del mero ipotetico non possono minimamente
soddisfare le esigenze che la prassi definisce per una perizia fatta secondo le
regole d'arte e dunque permettono di scartare la constatazione di una
incapacità lavorativa causata dall'incidente del 5% come giudizio del tutto
arbitrario. Il perito addirittura non tiene conto dei risultati degli esami
del dott. __________ che aveva costatato nel "M.interosseus I destro"
segni di una lesione acute neurogena con denervazione come pure una irritazione
ed una lesione della radice del nervo C8 (doc. CO 1 109). E nemmeno le lesioni
nella vertebra dorsale 10 (doc. CO 1 105 e 123) meritano la considerazione da
parte del perito.
Il perito per il resto conferma una incapacità lavorativa completa
(allegato 4, pag. 10). Non riesce tuttavia a motivare in maniera
comprensibile e convincente perché vuole limitare la parte causata
dall'incidente a soli 5%, tantomeno che conferma che
l'incidente avrebbe portato evidentemente ad un peggioramento dello stato
degenerativo precedente.
Con tale perizia non può dunque essere motivata la soppressione
delle prestazioni della querelata alla ricorrente.
3.
Inesatta la constatazione della querelata nella decisione
impugnata secondi cui in questo caso non sarebbe applicabile la prassi del
Tribunale Federale concernente il "colpo di frusta": praticamente
tutti i medici hanno diagnosticato una sindrome cervicale e la ricorrente
soffre dei disturbi tipici per conseguenze di un "colpo di frusta"
(mal di testa, disturbi di concentrazione, stanchezza, smemorataggine, labilità
affettiva, depressione). Visto che nel caso della ricorrente, come abbiamo
stabilito, vi sono delle diagnosi organiche accertate, non è necessario l'esame
del nesso di causalità naturale adeguata. (allegato 4)
4.
Ma anche se non vi fossero dei reperti organici dovuti
all'incidente, un esame del nesso di causalità adeguata dovrebbe portare ad un
risultato affermativo. Mi riferisco in questo contesto alla perizia del dott. __________
(allegato 3), che ricusa espressamente la diagnosi definita
anteriormente di un disturbo di adattamento depressivo, rispettivamente di una
depressione reattiva nel senso di un disturbo di elaborazione con radici
psicologiche. Egli considera al contrario "la sintomatica depressiva come
une specie di sfinimento biologico dell'organismo in seguito ai dolori
cronici" (allegato 3, pag. 11). II perito conferma il nesso tra la
depressione sviluppatasi dopo l'incidente in seguito ai dolori cronici e
l'incidente stesso.
5.
Secondo la prassi del Tribunale Federale va esaminato il nesso di
causalità adeguata di tutti i disturbi, quando si presenta il quadro di
disturbi tipico per conseguenze del "colpo di frusta" e non è
necessario distinguere se tali disturbi sono più di natura organica e/o più di
natura psichica (DTF 115 V 133). Ne consegue che nel caso presente va
considerata pienamente la perizia del dott. __________ e le sue conclusioni. Si
impone dunque l'attribuzione di una rendita CO 1 completa basata sulla
incapacità lavorativa del 100% della ricorrente.
6.
Anche se nel caso presente si dovesse procedere secondo DTF 115 V
133 ci ritroveremmo con lo stesso risultato.
L'incidente subito dalla ricorrente va senz'altro definito, anche
per le lunghe e pesanti sequele di disturbi della salute e l'incapacità
lavorativa connessa con tali sequele, un incidente mediamente grave. L'CO 1
stessa ha accettato la piena incapacità lavorativa causata dall'incidente per
il periodo di ben 21 mesi.
Visto, inoltre, che uno stato morboso precedente non aveva portato
ad una incapacità lavorativa, non deve comunque essere preso in considerazione
(art. 36 LAINF).
Spetta dunque alla ricorrente und rendita basata sull'incapacità
lavorativa del 100%, interamente dovuta all'incidente.
7.
Da quanto detto si deduce pure che la ricorrente ha diritto ad una
indennità per menomazione dell'integrità, visto il danno che subisce a causa
dell'incidente, nella sua integrità fisica e psichica. Tale indennità va
definita secondo le tabelle; a questo fine gli atti vanno trasmessi alla
querelata affinché fissi la percentuale e l'ammontare dell'indennità."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
Fatti
1.5. In data 10
febbraio 2006, l’insorgente ha trasmesso al TCA la documentazione a sostegno
della domanda di assistenza giudiziaria (X + allegati).
1.6. Con
ordinanza del 22 febbraio 2006 (XI), questa Corte ha ordinato una perizia
medica giudiziaria, affidandone l’allestimento al dott. __________, spec. FMH
in neurochirurgia.
1.7. In data 4
luglio 2006, il dott. __________ ha consegnato al TCA il suo referto peritale
(XVII), il quale è stato immediatamente trasmesso alle parti per osservazioni
(XVIII).
1.8. L’Istituto
assicuratore convenuto ha preso posizione il 29 luglio 2006 (cfr. XXII +
allegato), mentre la ricorrente, da parte sua, lo ha fatto in data 28 agosto
2006 (cfr. XXIII + allegato).
1.9. Il 31 agosto
2006, il TCA ha ripreso contatto con il perito giudiziario, al quale è stato
chiesto di prendere posizione riguardo alle censure sollevate dall’insorgente
(XXIV)
Il
complemento peritale è pervenuto in data 11 settembre 2006 (XXV).
Alle
parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (XXVIII e
XXIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del
6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che in discussione vi è il diritto a
prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2004, tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
È
comunque utile segnalare che, secondo il TFA, la LPGA non ha apportato alcuna
modifica in relazione alla nozione di causalità naturale e adeguata, quale
presupposto per ammettere l’obbligo a prestazioni giusta la LAINF (cfr. STFA
del 30 settembre 2005 nella causa P., U 277/04, consid. 1 e riferimenti ivi
menzionati). La giurisprudenza elaborata al riguardo conserva quindi tutta la
sua validità anche dopo il 31 dicembre 2002.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria
degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza
particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. Con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1, riferendosi alla perizia elaborata
dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il 28 maggio 2005, ha
sostenuto l’assenza di postumi somatici dell’evento infortunistico dell’aprile
2002 (doc. 197, p. 3: “Angesicht des Fehlens von organischen Unfallfolgen …”)
e, per quanto riguarda il peggioramento durevole dello stato pre-traumatico,
quantificato in un 5% dall’esperto incaricato dall’assicuratore medesimo, ha
negato l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (doc. 197, p. 4: “Der
Anteil von 5% ist als derart gering zu bezeichnen, dass der Unfall nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht
geeignet ist, einen Erfolg, wie er schliesslich mit den chronifizierten
Beschwerden eingetreten ist, herbeizuführen”).
D’altro
canto, l’assicuratore LAINF ha negato l’esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’infortunio assicurato e le turbe psichiche presentate da RI 1
(doc. 197, p. 5).
Con la
propria impugnativa, la ricorrente evidenzia l’inattendibilità della perizia
del dott. __________, allestita senza essere a conoscenza né del referto dello
psichiatra dott. __________ f, né della decisione rilasciata dall’AI.
D’altra
parte, essa postula che, in presenza di un danno alla salute oggettivabile, la
causalità adeguata venga esaminata secondo le regole ordinarie (cfr. consid.
2.5. in fine).
In
subordine, qualora non vi fosse un danno alla salute oggettivabile,
l’adeguatezza andrebbe valutata alla luce della giurisprudenza elaborata in
materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale (DTF 117 V 359).
Tuttavia,
anche nel caso in cui si applicasse la giurisprudenza in materia di
elaborazione psichica abnorme (DTF 115 V 133), sempre secondo l’insorgente, la
causalità adeguata sarebbe comunque da riconoscere.
2.8. Allo scopo di chiarire la
fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data 22 febbraio 2006, ha
ordinato l'esecuzione di una perizia a cura del dott. __________,
spec. FMH in neurochirurgia, già Primario del reparto di neurochirurgia dell’Ospedale
cantonale di __________.
Dopo aver
posto le diagnosi di, citiamo: “Chronifiziertes cervico-cephales und
cervico-spondylogenes Schmerzsyndrom rechts bei mittelgradiger Diskopathie
C5/C6 und leichtgradigen Diskopathien C4/C5 und C6/C7. Status
nach HWS-Trauma am 10.04.2002, gefolgt von einer psychischen Fehlebtwicklung
(Depression) mit heute vorwiegend psychosomatischen Beschwerden und Hinweisen
auf eine Aggravation. Lumbovertebralsyndrom bei Status nach
Spondylodese-Operation L5-S1 1988.“, il dott. __________,
rispondendo ai quesiti n. 4 di parte convenuta e n. 4.4 a 4.6 di parte
ricorrente, ha espressamente dichiarato che la ricorrente ha raggiunto lo status
quo sine a decorrere dalla metà del mese di ottobre 2002, motivo per
cui, a partire da tale data, l'evento infortunistico assicurato, responsabile
di un peggioramento soltanto transitorio della situazione preesistente
(caratterizzata dalla presenza di discopatie plurisegmentali a livello del
rachide cervicale e da uno stato dopo spondilodesi L5-S1; cfr. risposta al
quesito n. 4.2 di parte ricorrente) è reputato aver esaurito il proprio ruolo
causale:
"
Sind die diagnostizierten Beschwerden oder
ein Teil davon (welcher?) nach dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit (und nicht nur möglicherweise) auf den Unfall vom 10.4.2002
zurückzuführen? Begründung?
Nein. Die diagnostizierten Beschwerden sind heute
nicht mehr nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf den
Unfall vom 10.04.2002 zurückzuführen. Der Unfall führte nicht zu einer richtunggebenden
Verschlechterung des krankhaften Vorzustandes (degenerative Veränderungen an
der Wirbelsäule), sondern lediglich zu einer vorübergehenden Verschlimmerung
mit Erreichen eines Status quo sine Mitte Oktober 2002. (…)."
" Hat
der Unfall vom 11.4.2002 mindestens mit Wahrscheinlichkeit zu einer Verschlimmerung geführt?
Ja
Handelt es sich mindestens mit
Wahrscheinlichkeit um eine bloss vorübergehende
oder um eine dauerhafte Verschlimmerung?
Es handelt sich mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit bloss um eine vorübergehenden
Verschlimmerung (…).
Im Falle einer bloss vorübergehenden
Verschlimmerung: Wann war, ist oder wird der status quo sine, also der
Zustand, wie er sich nach dem Verlauf des krankhaften Vorzustandes auch ohne Unfall früher oder später eingestellt
hätte, mit Wahrscheinlichkeit
erreicht?
Ein Status quo sine
kann mit dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit (auf Grund allgemeiner Erfahrung in Beziehung zur erlittenen
Verletzung) nach sechs Monaten, also Mitte Oktober 2002, als erreicht
angenommen werden (…)."
L'esperto designato da questa Corte ha, quindi, spiegato che
l’attuale quadro dei disturbi è imputabile allo stato preesistente (discopatie
a livello della colonna cervicale e stato dopo intervento al rachide
lombo-sacrale), nonché a una problematica di natura psichica, la quale si trova
in primo piano:
"
Welche dieser Beschwerden sind organischer
bzw. nicht organischer Natur?
Eine leichte, verminderte Belastbarkeit der
Wirbelsäule ist organisch erklärbar auf Grund der Diskopathien im Bereich der
Halswirbelsäule und als Folge des Zustandes nach Operation an der Lumbosakralen
Wirbelsäule. Das Ausmass der Schmerzen und der dadurch körperlich verminderten
Belastbarkeit mit praktischen Unmöglichkeit, auch leichte Arbeiten auszuführen,
ist nicht organischer Natur.
(…).
Gibt es unfallfremde Ursachen die eine Rolle
spielen? Wenn ja, welche und in welchem Umfang? In jedem Fall, wie hätten sich
diese unfallfremden Faktoren ohne den Unfall entwickelt?
Die degenerativen Veränderungen an der
Wirbelsäule sind unfallfremd und erklären auch ohne den Unfall eine etwas
verminderte Belastbarkeit der Wirbelsäule. Im Vordergrund steht jedoch die
psychische Fehlentwicklung, die nicht unfallkausal ist und hauptsächlich für das
Beschwerdebild verantwortlich ist."
(XVII,
risposta ai quesiti n. 3 e n. 6 di parte convenuta)
Il perito
giudiziario ha pure illustrato - con dovizia di argomenti - le ragioni che lo
hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dalla ricorrente possano
ancora essere considerati una naturale conseguenza del sinistro assicurato,
avendo cura, peraltro, di prendere posizione riguardo alle considerazioni
enunciate dagli altri sanitari che si sono interessati al caso di RI 1, in
particolare quelle del dott. __________:
"
Zur Unfallkausalität:
Bei einem gesunden und wachen Menschen stellt ein
Sturz aus Stehhöhe prinzipiell eine eher geringgradige Traumatisierung der
Wirbelsäule dar. Der Mensch ist auf den Aufprall gefasst, sodass eine maximale
Muskelabwehrspannung besteht, welche die Halswirbelsäule schützt. Es kommt
dabei zu keiner starken Abknickung. Es handelt sich auch nicht um ein Schleudertrauma,
sondern um eine Distorsion. Radiologisch konnten traumatische Veränderungen ausgeschlossen
werden und es fanden sich keine neurologische Ausfallserscheinungen. Die von Dr. __________ beschriebene Läsion der
Nervenwurzel C8 hat sich in der Folge nicht bestätigt. Es handelt sich also um
einen Verletzungsgrad II gemäss Einteilung in der Monographie der Quebec
Task Force, einem international
anerkannten Standardwerk. Eine solche Verletzung hat eine gute Prognose,
normalerweise heilt sie in einem zeitlichen Rahmen von wenigen Wochen ab. Bei
dieser Patientin muss nun berücksichtigt werden, dass vorbestehende degenerative
Veränderungen an der HWS bestehen, die eine Heilungsverzögerung bewirken können.
Eine solche Verzögerung kann maximal bis zu sechs Monaten anhalten. Das heisst,
dass bei dieser Patientin Mitte Oktober 2002 die Unfallkausalität als erloschen
anzusehen ist. Die Sistierung der Leistungen durch die Suva
erst am 31.12.2003 erfolgte aus pragmatischen Gründen,
weil erst zu diesem Zeitpunkt von ärztlicher Seite das Fehlen einer
Unfallkausalität festgestellt wurde. Aus dieser langen Zeitspanne kann nicht
auf eine schwerwiegende unfallkausale Schädigung geschlossen werden. Die
weiter persistierenden Beschwerden erklären sich vorwiegend auf Grund des
psychischen Geschehens. Gewisse Restbeschwerden von Seite der Wirbelsäule
müssen ab diesem Zeitpunkt als Status quo sine betrachtet werden. Das Trauma und die dadurch erlittene Verletzung sind
nicht geeignet, eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende
Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen
Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden degenerativen
Veränderungen (Diskopathien) allein teilweise erklären. Es finden sich keine
Hinweise, die ausschliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar wären. Im
Vordergrund steht hier allerdings die psychosomatische Komponente, die nicht
unfallkausal ist (siehe vorne). In diesem Sinn handelt es sich somit um
eine vorübergehende Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem
Verlauf, wobei der Status quo sine Mitte
Oktober 2002 als erreicht angenommen werden
muss. Da keine
dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als Teilursache
in Frage.
Im Prinzip beurteilt der Vorgutachter Dr. __________ die Situation sehr ähnlich.
Lediglich auf Grund des zeitlichen Zusammenhangs kam er zu einer residuellen
5%gen Unfallkausalität, einer allerdings wenig sinnvollen Einschätzung, weil
sie versicherungsmedizinisch irrelevant ist. Die landläufige Argumentation
"post hoc, ergo propter hoc" genügt als einzige Begründung jedoch
nicht, um dauerhaft eine Unfallkausalität zu postulieren. Wie oben erwähnt, war
die traumatische Einwirkung auf die HWS eher geringgradig. Ferner ist es eine
allgemeine Erfahrung, dass Abnützungserscheinungen an der Wirbelsäule sehr
lange stumm (= symptomlos) (Lit. 3, 4) bleiben können und dann meistens durch
ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt werden. In dieser
Situation ist der Unfall nur als Schmerz auslösender Faktor anzusehen und
dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild."
(XVII,
p. 8s.)
2.9. Il 28 agosto
2006 RI 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 5 pagine, con il quale
ha contestato, in più punti, il referto peritale allestito dal dott. __________
e, ritenendo che quest’ultimo non possa costituire una base sufficiente per il
nuovo giudizio, ne ha postulato la disattenzione (XXIII, p. 4: “In conclusione
la perizia del dott. __________ non risulta convincente, …” – il corsivo
è del redattore).
Concretamente
- riferendosi a una sentenza federale del 17 marzo 2005 nella causa A., U
287/04, nella quale un rapporto allestito proprio dal dott. __________ per
conto di un assicuratore LAINF era stato giudicato inattendibile - la
ricorrente ha criticato la perizia giudiziaria in relazione, segnatamente, al
modo in cui l’esperto ha descritto lo status clinico del rachide
cervicale e lombare, al fatto che egli avrebbe basato il proprio apprezzamento
esclusivamente sulla monografia della Québec-Task-Force, nonché alla
circostanza che egli si sarebbe arbitrariamente distanziato dalla diagnosi di
lesione della radice di C8 formulata dal neurologo dott. __________ (XXIII, p.
2-4).
Il dott. __________,
con complemento peritale del 6 settembre 2006, ha puntualmente preso posizione
su ognuna delle critiche mossegli dall’assicurata:
"
Frau RA 1 erachtet mich als voreingenommen, weil
ich häufig für Versicherungen Gutachten erstelle gegen Bezahlung. Ich stehe bei
keiner Versicherung unter Vertrag und bin nirgends Vertrauensarzt. Es handelt
sich aber bestimmt um den Normalfall, wenn Experten ihre Gutachtertätigkeit
gegen Honorar ausführen.
Ferner ist sie der Meinung, dass meine Gutachten
häufig ungenügend seien und von Gerichten nicht akzeptiert würden. Dies ist
eine unzulässige Unterstellung. Ich bin seit 22 Jahren regelmässig gutachterlich
tätig. Das beiliegende Gerichtsurteil, in welchem ein Gutachten von mir als
Considerandi
ungenügend taxiert wird, ist das einzige mir bekannte, das so bezeichnet wird.
Es wird bemängelt, dass meine Untersuchung nur summarisch gewesen sei.
Diesbezüglich ist zu bemerken, dass in Fachkreisen einhellig die Meinung
vertreten wird, eine körperliche Untersuchung mehrere Jahre (hier vier Jahre)
nach einem Unfall sei praktisch bedeutungslos zur Beurteilung einer
Kausalitätsfrage. Wichtig sind der Unfallhergang, die initialen ärztlichen Befunde,
der initiale Verlauf, die Röntgenbilder sowie der weitere Verlauf. Das Ausmass
einer Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule vier Jahre nach einem Unfall
ist irrelevant. Abgesehen davon, dass es sich dabei nicht um einen objektiven
Befund handelt, ist er willkürlich beinflussbar. Viel wichtiger ist der
Umstand, dass bei der ärztlichen Erstuntersuchung keine Einschränkung der
HWS-Beweglichkeit festgestellt wurde.
Auch in der Publikation der Kommission
"whiplash-associated disorder" der Schweizerischen. Neurologischen
Gesellschaft wird unter den Kriterien der Unfallkausalität aufgeführt, dass
"dabei das Unfallgeschehen, der prämorbide Zustand, die
Initialsymptomatik und der Verlauf berücksichtigt werden müssen, weshalb
authentische Dokumente, die in der Frühphase nach dem Unfallereignis angelegt
wurden, von weit grösserer Bedeutung sind als spätere Beschreibungen".
Aus diesem Grund genügen im Prinzip auch Aktengutachten zur Beurteilung einer
Unfallkausalität. Dies wurde im beiliegenden Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichtes vom 17.03.2005 im Falle A. 1936 nicht so beurteilt,
indem ein Aktengutachten eines Neurochirurgen Dr. med. T. nicht akzeptiert wurde. Im Gegensatz dazu wurde vom
Eidgenössischen Versicherungsgericht im Urteil U 235/05 vom 29.09.2005, Erw.
4.1
sinngemäss ausgeführt, dass für die Beantwortung der Kausalitätsfrage nicht
allein der aktuelle Gesundheitszustand der betroffenen Person von Bedeutung
sei, sondern dass viel mehr die gesamte Entwicklung seit dem versicherten
Unfallereignis im Vordergrund stehe. Das Fehlen einer persönlich
vorgenommenen Untersuchung vermöge die Aussagekraft einer Stellungnahme...
nicht zu vermindern. Ich zitiere dies aus einer Publikation AJP 7/2006
Entscheidungen/Jurisprudenz. Dort steht auf Seite 881 unter 6.7. ... "in
diesem Zusammenhang kann man sich weiter fragen, ob der beratende Arzt seine
Kausalitätsbeurteilung aus selbst durchgeführten Untersuchungen ableiten muss
oder sich nur auf das Studium der vorhandenen Akten stützen darf'. (Dann folgt
das oben aufgeführte, sinngemässe Zitat aus dem EVG U 235/05). Dieses
Schriftstück befindet sich in meiner umfangreichen Sammlung von
Kongressmitteilungen. Wichtig ist das Gespräch mit der Patientin, und dieses
war mit Frau RI 1 sehr ausführlich und vertieft (Dauer ca. 1 1/2 Stunden).
Die Anwältin erwähnt ferner, dass die Monographie
der Quebec Task Force von andern
Wissenschaftern angezweifelt werde. Dies ist korrekt. Allerdings wird sie doch
von anerkannten, insbesondere traumatologisch tätigen Wissenschaftern
akzeptiert. Ich stütze mich jedoch nicht ausschliesslich auf diese Publikation
der Quebec Task Force. Meine
Beurteilung beruht auch auf meiner eigenen Erfahrung und auf den zahlreichen
Erfahrungsmitteilungen, die an den Fachtagungen gemacht werden. Diese jährlich
stattfindenden Veranstaltungen besuche ich seit 1984 regelmässig.
Frau RA 1 ist überrascht, dass ich einerseits eine
Distorsion der Halswirbelsäule annehme und andererseits ein Schleudertrauma
verneine. Dies ist jedoch ein bedeutender Unterschied. Bei einem
Schleudertrauma kommt es zur ungünstigen Translation zwischen Halswirbelsäule
und Brustwirbelsäule, was bei einem gewöhnlichen Sturz nicht zutrifft.
In meinem Gutachten führe ich an, dass sich das von Dr. __________ am 31.10.2003 festgestellte
radikuläre Reiz- und sensomotorische Ausfallsyndrom C8 rechts nicht bestätigt
habe. Diese Feststellung beruht darauf, dass der Neurologe Dr. __________ im Mai 2002 nur ein Reizsyndrom feststellen
konnte. In der Höhenklinik __________ (Hospitalisation vom 18.04. - 15.05.2003) fanden sich keine neurologischen Ausfälle. Am
24.05.2005
fand der Neurologe Dr. __________ keine Hinweise mehr auf ein neurologisches Geschehen. Diese
Angelegenheit ist jedoch insofern nicht von Bedeutung, als dass ein solches
C8-Syndrom auf jeden Fall höchstens vorübergehend vorlag.
Die Anwältin ist der Meinung, meine Aussage, solche
Verletzungen würden "normalerweise" in sechs Monaten abheilen, sei
eine juristische Angelegenheit. Dies trifft absolut nicht zu. Es handelt sich
dabei um eine weltweite Erfahrung in medizinischen Fachkreisen. Es hat nichts
zu tun mit der Adäquanz.
Bezüglich dem psychiatrischen Geschehen, das
tatsächlich nicht in mein Spezialgebiet gehört, stütze ich mich auf die
entsprechenden, von mir zitierten Literaturangaben (1 und 2) sowie auf die
vielen Referate von Psychiatern an den erwähnten Fachtagungen. Der Psychiater Dr. __________ attestiert nicht eine
Unfallkausalität, sondern lediglich einen wahrscheinlichen Zusammenhang mit
den Schmerzen. Ob diese unfallkausal sind, kann er nicht beurteilen.
Im beiliegenden Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts im Falle A. 1936 wird darauf hingewiesen, dass eine
Begutachtung auf umfangreichen Abklärungen beruhen müsse. Dies ist in meinem
Gutachten der Fall, indem ich ausführlich auf die vielen fachärztlichen
Befundberichte und insbesondere auch auf die geklagten Beschwerden der
Patientin eingehe. Es ist nicht notwendig, alle Untersuchungen in den Akten zu
wiederholen. Es ist auch allgemein bekannt, dass bei diesen chronifizierten
HWS-Problemfällen keine objektiven, pathologischen Befunde erhoben werden
können."
(XXV)
2.10
Con le proprie osservazioni del 28 agosto 2006 - peraltro ribadite
nella sostanza in data 22 settembre 2006 (cfr. XXIX) - RI 1 ha innanzitutto
messo in dubbio l’imparzialità del dott. __________, reo di agire molto spesso da,
citiamo: “esperto – pagato – di assicurazioni” (XXIII, p. 1).
Essa fa quindi
valere nei suoi confronti l’eccezione di prevenzione.
In generale, un esperto è considerato prevenuto qualora esistano
delle circostanze proprie a far nascere un dubbio sulla sua imparzialità. Si
tratta tuttavia di uno stato interiore difficile da provare. Ecco perché non è
necessario provare che la prevenzione sia effettiva per ricusare un esperto. È
sufficiente che le circostanze diano l'apparenza di prevenzione e facciano
dubitare di un'attività parziale dell'esperto. L'apprezzamento delle
circostanze non può basarsi sulle sole impressioni del peritato, la sfiducia
nei confronti dell'esperto deve per contro apparire come fondata su degli
elementi oggettivi (cfr. DTF 125 V 353, DTF 123 V 176; Pratique VSI 2001 p.
109; STFA del 23 maggio 2002 nella causa L., I 724/01).
Secondo
la giurisprudenza in materia di ricusazione del giudice - sviluppata in
relazione all'art. 58 vCost., ma valida anche per l'attuale art. 30 Cost. (cfr.
SVR 2001 BVG 7 p. 28) -, che si applica per analogia alla ricusazione di un
perito giudiziario e nei casi di perizia ordinata dall'amministrazione (cfr.
Pratique VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; U. Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgabe an
die medizinisce Begutachtung, in Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der
medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall, p. 45ss.), un
motivo di ricusazione deve essere invocato non appena possibile, all'inizio del
procedimento, ma al più tardi quando si ha conoscenza dei membri che compongono
l'autorità. Se ciò non avviene si reputa che si è tacitamente rinunciato a fare
valere tale censura. In particolare, è contrario alla buona fede attendere
l'esito di una procedura, per invocare poi, in occasione di un ricorso, un
motivo di ricusazione già noto prima (cfr. STFA del 25 novembre 2004 nella
causa M., I 450/03, consid. 2.3, STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U
222/03, consid. 3, STFA del 23 maggio 2002 nella causa L., I 724/01; STFA del
30.
aprile 2002 nella causa A., I 382/01; DTF 128 V 83).
Nel caso
di specie, il TCA ha informato le parti del mandato peritale conferito al dott.
__________ con ordinanza del 22 febbraio 2006 (cfr. XI).
Da parte
sua, l’assicurata ha sollevato - per la prima volta - le censure citate in
ingresso a questo considerando, in data 28 agosto 2006, soltanto una volta
presa conoscenza del contenuto della perizia giudiziaria (cfr. XXIII).
Il suo
comportamento non è quindi conforme alle regole della buona fede.
A
prescindere dal fatto che non è dato di conoscere la fonte dalla quale
l’insorgente ha tratto l’informazione secondo cui il dott. __________ assumerebbe
“molto spesso”, rispettivamente, “regolarmente ed esclusivamente”,
mandati peritali da parte di assicurazioni (cfr., al riguardo, le precisazioni
fornite dall’interessato, XXV), la censura di prevenzione é stata presentata
tardivamente, di modo che può rimanere indecisa la questione di sapere se essa
sia fondata oppure no (cfr., in questo stesso senso, la STFA del 24 agosto 2006
nella causa R., I 27/06 e U 18/06, consid. 5.2.1).
2.11
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi
dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella
messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.
3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale
nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni
non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che
concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15 gennaio
2001.
succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im
Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer
gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Tenuto
conto delle puntuali precisazioni fornite a titolo di complemento peritale, non
vi è motivo di scostarsi dalle conclusioni a cui é giunto il
dott. __________, le cui perizie sono sempre state valutate positivamente da
questo Tribunale con pronunzie che o sono cresciute in giudicato incontestate
o, quando sono state oggetto di ricorso di diritto amministrativo al TFA, hanno
trovato piena conferma.
Del resto - posto che, nel caso di specie, non è applicabile la giurisprudenza
federale elaborata in materia di trauma d'accelerazione al rachide cervicale (o
di trauma equivalente) poiché, se è vero che RI 1 ha riportato una distorsione alla
colonna cervicale, è altrettanto vero che essa, né a ridosso dell’infortunio,
né successivamente, ha presentato, in forma cumulativa, i disturbi tipici ricollegabili
ai traumi da “colpo di frusta” (essa ha infatti sofferto “soltanto” di disturbi
cervico-cefalici e cervico-brachiali, oltre che a livello lombare; cfr., in
proposito, STFA del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05, del 23 novembre 2004 nella causa B., U 109/04 e del 4 marzo
2004.
nella causa P., U 204/03, consid. 2.3), di modo che determinanti sono le
regole ordinarie sulla causalità e, in questo contesto, l’oggettivazione
di un danno strutturale di eziologia traumatica - le
conclusioni a cui il perito giudiziario é pervenuto appaiono conformi alla
dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o
distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di
regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento
traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine)
(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del
31.
dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995
nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa
C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3
aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere
di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione
del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative
al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi
alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.), ipotesi non realizzate nella concreta
evenienza (cfr. la perizia giudiziaria, risposta ai quesiti n. 4.2, 4.4 e 4.5
di parte ricorrente, nonché il referto 15.4.2003 del PD dott. H. Leu, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, doc. 72: “Aufgrund der kernspintomographisch durchgehenden
Segmentdegeneration C2-7 mit aktiver Osteochondrose C5/6 ist hier mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit keine Unfallkausalität für die
HWS-Komponente ausweisbar.” – il corsivo é del redattore).
L’Alta
Corte federale ha ribadito questi principi ancora di recente, in una sentenza
del 3 aprile 2006 nella causa K., U 406/05, consid. 3.2.2:
" (…)
Die Beurteilung der Experten, dass der Unfall
lediglich eine vorübergehende Verschlimmerung eines latent vorhandenen Vorzustandes bewirkt habe, stimmt mit dem unfallmedizinischen Erfahrungssatz
überein, dass bei Unfällen ohne morphologische Schädigungen der Wirbelsäule ein
degenerativer Vorzustand durch den Unfall zwar erstmals manifest wird, dass die
Chronifizierung der Beschwerden aber zunehmend auf andere, unfallfremde
Faktoren zurückzuführen ist (vgl. Bär/Kiener, Prellung, Verstauchung oder
Zerrung der Wirbelsäule, in Medizinische Mitteilungen der SUVA Nr. 67 vom
Dezember 1994, S. 45 ff.). Ergänzend kann auf Debrunner/Ramseier, Die
Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 52, verwiesen werden, wonach die
Kontusion der Wirbelsäule eine bisher stumme, vorbestehende Spondylarthrose,
Spondylose oder andere Wirbelsäulenerkrankung symptomatisch machen kann, wobei
es sich meistens um eine vorübergehende Verschlimmerung handelt. Unter Hinweis
auf weitere Publikationen (insbesondere Morscher/ Chapchal, Schäden des Stütz-
und Bewegungsapparates nach Unfällen, in: Baur/Nigst, Versicherungsmedizin, 2.
Aufl. Bern 1985, S. 192) wird die Auffassung vertreten, dass die traumatische
Verschlimmerung degenerativer Erkrankungen der Wirbelsäule in der Regel nach
sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach einem Jahr als abgeschlossen zu
betrachten ist und in Fällen, da die Beschwerden nach einer einfachen Kontusion
länger dauern, oftmals eine psychische Anpassungsstörung oder Fehlentwicklung
dahinter steht (Urteile B. vom 25. Mai 2004, U 129/03, Erw. 5.5 und H.
vom 18. September 2002, U 60/02, Erw. 3.2)."
In
conclusione, il TCA ritiene dunque provato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320
e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, a far
tempo dalla metà del mese di ottobre 2002, l’assicurata non presentava più
alcun disturbo di natura organica in relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico
dell’11 aprile 2002.
2.12
Come indicato
in precedenza, il perito giudiziario ha sottolineato che una buona parte dei
disturbi di cui l’assicurata soffre non ha trovato sufficiente correlazione sul
piano oggettivo, giungendo, quindi, alla conclusione che si tratta di disturbi
di natura psicosomatica, ai quali ha peraltro negato l’eziologia traumatica (cfr.
XVII, p. 7-8).
Fra gli
atti di causa figura una perizia, datata 6 agosto 2004, che il PD dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha allestito per conto dell’Ufficio AI
del Cantone di __________.
Da questo
documento emerge che RI 1 soffre di un episodio depressivo grave (ICD-10:
F32.2), patologia che verosimilmente si trova in una relazione di causalità
naturale con i dolori cronici da lei lamentati (doc. 191, p. 11: “Die Ursache
der Depression bleibt letztlich unsicher, jedoch kann ein wahrscheinlicher
Entstehungsmechanismus angegeben werden. Bei
chronischen Schmerzzuständen ist das Auftreten von Depressionen nicht selten. Dabei
ist die depressive Symptomatik als eine Art biologische Erschöpfung des
Organismus auf die chronischen Schmerzen zu interpretieren. Dieser
Zusammenhang – Entstehung der Depression auf dem Boden chronischer Schmerzen –
liegt mit Wahrscheinlichkeit auch hier vor.“ – il corsivo é del redattore).
Il
dott. __________ ha inoltre precisato che la sintomatologia
dolorosa cronica non può essere interpretata unicamente come
l’espressione di un disturbo psicologico dell’elaborazione del trauma subito,
anche se può essere ammesso che i dolori sono stati in una certa misura
sfavorevolmente elaborati e, d’altra parte, che l’assicurata si lascia
influenzare eccessivamente dai suoi disturbi (disturbo da dolore somatoforme).
Nella
misura in cui lo psichiatra interpellato dall’assicurazione per l’invalidità fa
dipendere l’insorgenza delle turbe psichiche dai dolori cronici lamentati dalla
ricorrente, è comprensibile che il dott. __________, sebbene ciò vada indiscutibilmente
al di là dell’ambito delle sue competenze specifiche, si sia azzardato a sostenere
che la problematica psichica non costituisce una conseguenza naturale
dell’infortunio dell’aprile 2002 (cfr. XVII, p. 8), ricordato che i disturbi
somatici si sono trovati in relazione di causalità con quest’ultimo solo per un
breve periodo di tempo (sei mesi).
Tale
questione non merita comunque di essere maggiormente approfondita in quanto nel
presente caso non è data, così come verrà meglio dimostrato in seguito,
l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla
luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003
nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).
2.13
Nell'esame
dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla
classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.
La
dinamica dell’evento non è mai stata oggetto di discussioni tra le parti.
Quell’11
aprile 2002, RI 1 stava facendo la spesa presso un grande magazzino, quando, a
causa del pavimento bagnato, è scivolata e ha battuto a terra il capo e la
schiena (cfr. doc. 2), con insorgenza di dolori alla colonna vertebrale e al
bacino (doc. 9).
Alla luce
di quanto precede, il sinistro in questione va classificato fra gli infortuni
di grado medio al limite della categoria inferiore.
A titolo
di raffronto, questa Corte ha proceduto a un’identica qualificazione in una
sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in
giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era
scivolata e aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una
ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra e una frattura dell'osso
temporale sinistro.
Del
resto, occorre osservare che il TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella
causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, cadendo da un'altezza di
4.5
metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha classificato questo
evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria media
(cfr. consid. 5a).
Il
giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.
Per
ammettere l'adeguatezza fra l'evento dell’aprile 2002 e il danno alla salute
psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza
particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente
lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la
cura) o l'intervento di più fattori.
Va preliminarmente
sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in
materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica
che si trovano in un nesso causale, naturale e adeguato, con l’infortunio assicurato
(cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e
riferimenti).
In
concreto, considerate le indicazioni che emergono dalla perizia giudiziaria del
dott. __________, in particolare la circostanza che, trascorsi appena sei mesi
dal sinistro, RI 1 non presentava più alcun postumo infortunistico di natura
organica, l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto é
quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la
particolare spettacolarità dell'infortunio.
Tuttavia,
questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in
questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una
particolare spettacolarità (cfr., d’altronde, la STFA del 28 agosto 2002 succitata,
consid. 5b: "D'une part, si la chute, en soi, a pu
être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de vue objectif, seul
déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident, comme particulièrement
impressionnante ou accompagnée de circostances particulièrement dramatiques.
Arrivé le premier sur les lieux de l'accident, l'employeur du recourant n'a
constaté qu'un léger écoulement de sang par le nez, sans autre séquelle
visible. D'autre part, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à
la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou
physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature
particulières." - il corsivo é del redattore).
In simili condizioni, occorre concludere che l’evento dell’11 aprile
2002.
non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della
vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui
soffre RI 1: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
In queste
condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere
ritenuta impegnata al riguardo.
2.14
Alla luce
delle conclusioni peritali, secondo cui i disturbi di cui è portatrice la
ricorrente sono stati conseguenza dell’infortunio assicurato soltanto sino alla
metà del mese di ottobre 2002 (cfr. consid. 2.11.), ci si può chiedere se non
siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento
impugnato, visto che l’Istituto assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo
a prestazioni sino al 31 dicembre 2003.
Il TCA può
infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del
ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e
averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b
della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d
LPGA; DTF 122 V 166).
Questa
Corte, tuttavia, considerate tutte le circostanze dell'evenienza concreta,
rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta
unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U
192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno
2003.
nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17
giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249) e che, del resto, la
medesima non è stata neppure sollecitata dall’INSAI (cfr. XXII).
2.15
Nel quadro
della procedura non contenziosa, RI 1 aveva chiesto di essere messa al
beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. 196).
Con la
decisione su opposizione del 10 agosto 2005, l’CO 1 ha respinto l'istanza (cfr.
doc. 197, p. 6).
In sede
di ricorso, l'assicurata ha postulato che le venga concesso il gratuito
patrocinio, anche per la procedura di opposizione (I, p. 6s.).
2.15.1
Diritto
al gratuito patrocinio per la procedura non contenziosa
2.15.1.1
Come già
indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli
infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA, relative a
principi già previsti precedentemente all'entrata in vigore della LPGA dal
diritto federale sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della
nuova legge (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA
del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed.
Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi
dell'art. 37 cpv. 1 LPGA, la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di
un'inchiesta non lo escluda.
Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito.
Già prima
dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione
contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva
riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito
patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di
assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi
presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve
trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato
e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V
202.
consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Il TFA
aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito
patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in
fine).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser,
op. cit., n. 20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il
resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole
(cfr. FF 1999 3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser,
op. cit., n. 21 ad art. 37).
2.15.1.2
Nella concreta
evenienza, l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto al gratuito
patrocinio, poiché essa non si sarebbe trovata in uno stato d’indigenza (cfr.
I, p. 6).
Una
parte si trova nel bisogno qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza
pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid.
4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria o il gratuito patrocinio
è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195
consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 KV 119,
p. 155 consid. 2).
Il limite per ammettere lo
stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria e
il gratuito patrocinio si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale
agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso)
applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 KV 119,
p. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 nella causa M., C
49/04, consid. 2.2.2, del 22 aprile 2002 nella causa M., I 713/01, consid.
3a/aa [pubblicata in PJA 2002 p. 1488], e del 25 settembre 2000 nella causa E.,
C 62/00, consid. 3b).
Ciò non toglie che dalla
persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia,
essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a
procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti
(Anwaltsrevue 3/2004 p. 98 [sentenza del 7 luglio 2003 nella causa U., U
356/02]).
2.15.1.3
Dalla
documentazione all’inserto si evince che è vedova senza
persone a carico.
Essa
risulta essere proprietaria di un appartamento sito in __________ a __________,
gravato da ipoteca (cfr. doc. A 5/6).
Emerge
pure che le sue entrate sono rappresentate dalle rendite AI (fr. 1'759/mese -
doc. A 5/1) e LPP (fr. 718.80/mese - doc. A 5/2), dalle indennità giornaliere __________
(fr. 1’770/mese - doc. A 5/3) e __________ (fr. 344.55/mese sino a dicembre
2005.
e, quindi, da considerare al fine di stabilire il diritto al gratuito
patrocinio nella procedura amministrativa – doc. A 5/4), nonché dalla pigione
percepita per la locazione dell’appartamento di __________ (fr. 2'050/mese –
doc. A 5/5).
Globalmente
le entrate ammontano pertanto a fr. 6'642.35.
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base
mensile per persona sola.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
In
ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.15.1.2., all’importo base
mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.
In
casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da
un importo base di fr. 1'375, l’insorgente non può essere considerata
indigente.
Infatti,
computando la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di __________
(fr. 585/mese – doc. A 5/7), gli interessi afferenti all’ipoteca esistente
sull’appartamento di __________ (fr. 1'405.20/mese – doc. A 5/8), le spese
accessorie, i costi di manutenzione e l’assicurazione RC relativi sempre
all’oggetto dato in locazione (fr. 539/mese – doc. A 5/9, 5/10 e 5/11), il
premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (fr.
341.
/mese – doc. A 5/12), quello dell’assicurazione contro la perdita di
guadagno (fr. 883.30/mese – doc. A 5/12), nonché quello riguardante
l’assicurazione RC e mobilio per l’abitazione di __________ (fr. 35.50/mese –
doc. A 5/13; cfr., in proposito, A. Bühler, Betreibung-
und prozessrechtliches Existenzminimum, in AJP 2002, p. 654 e STF del 20
settembre 2002 nella causa B.,5P.250/2002, consid. 4.3)
e, infine, le imposte comunale, cantonale e federale (fr. 705.80/mese – doc. A
5/15; cfr., al riguardo, STF del 23 novembre 2005 nella causa D.,5P.233/2005,
consid 3.2.3), si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr. 5'870.60.
Dalla
distinta spese di cui al doc. A 5, non possono essere presi in considerazione i
costi di elettricità poiché già compresi nell’importo base mensile, nonché quelli
per il telefono e per i trasporti pubblici, nella misura in cui essi non sono stati
supportati da alcun mezzo di prova.
Ne
risulta quindi un'eccedenza di fr. 771.75 al mese, ovvero di fr. 9'261
all’anno.
In queste
condizioni, è a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha negato
l’indigenza della ricorrente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta
Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché esso
presentava un’eccedenza mensile di soli fr. 272.--).
2.15.2
Diritto
al gratuito patrocinio per la procedura giudiziaria
2.15.2.1
Per stabilire
il diritto al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura giudiziaria,
concretamente per determinare l’eventuale indigenza dell’assicurata, ci si può
riferire agli importi già esposti al considerando 2.15.1.3., con la
precisazione che, a decorrere dal mese di gennaio 2006, si è esaurito il
diritto a prestazioni dall’assicurazione d’indennità giornaliera della __________
(cfr. doc. A 6).
Posto
che, secondo la giurisprudenza, sono determinanti le circostanze economiche
esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria,
rispettivamente di gratuito patrocinio (cfr. DTF 108 V 269 consid. 4; STFA del
13.
aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.2.1), le entrate di cui
dispone RI 1 ammontano a fr. 6'297.75.
A fronte
di uscite per fr. 5'870.60, l’insorgente presenta un’eccedenza mensile di fr.
427.
, rispettivamente, di fr. 5'125.80/anno, ragione per la
quale essa non può essere considerata indigente.
L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura dipendente
dal ricorso 15 novembre 2005, va pertanto respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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