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Decisione

35.2005.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2006Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 10

febbraio 2006, l’insorgente ha trasmesso al TCA la documentazione a sostegno

della domanda di assistenza giudiziaria (X + allegati).

1.6. Con

ordinanza del 22 febbraio 2006 (XI), questa Corte ha ordinato una perizia

medica giudiziaria, affidandone l’allestimento al dott. __________, spec. FMH

in neurochirurgia.

1.7. In data 4

luglio 2006, il dott. __________ ha consegnato al TCA il suo referto peritale

(XVII), il quale è stato immediatamente trasmesso alle parti per osservazioni

(XVIII).

1.8. L’Istituto

assicuratore convenuto ha preso posizione il 29 luglio 2006 (cfr. XXII +

allegato), mentre la ricorrente, da parte sua, lo ha fatto in data 28 agosto

2006 (cfr. XXIII + allegato).

1.9. Il 31 agosto

2006, il TCA ha ripreso contatto con il perito giudiziario, al quale è stato

chiesto di prendere posizione riguardo alle censure sollevate dall’insorgente

(XXIV)

Il

complemento peritale è pervenuto in data 11 settembre 2006 (XXV).

Alle

parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (XXVIII e

XXIX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del

6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno

2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa

pensioni X. c/C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K

133/01).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che in discussione vi è il diritto a

prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2004, tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

È

comunque utile segnalare che, secondo il TFA, la LPGA non ha apportato alcuna

modifica in relazione alla nozione di causalità naturale e adeguata, quale

presupposto per ammettere l’obbligo a prestazioni giusta la LAINF (cfr. STFA

del 30 settembre 2005 nella causa P., U 277/04, consid. 1 e riferimenti ivi

menzionati). La giurisprudenza elaborata al riguardo conserva quindi tutta la

sua validità anche dopo il 31 dicembre 2002.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile

ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,

in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,

in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria

degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza

particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.7. Con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1, riferendosi alla perizia elaborata

dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il 28 maggio 2005, ha

sostenuto l’assenza di postumi somatici dell’evento infortunistico dell’aprile

2002 (doc. 197, p. 3: “Angesicht des Fehlens von organischen Unfallfolgen …”)

e, per quanto riguarda il peggioramento durevole dello stato pre-traumatico,

quantificato in un 5% dall’esperto incaricato dall’assicuratore medesimo, ha

negato l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (doc. 197, p. 4: “Der

Anteil von 5% ist als derart gering zu bezeichnen, dass der Unfall nach dem

gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht

geeignet ist, einen Erfolg, wie er schliesslich mit den chronifizierten

Beschwerden eingetreten ist, herbeizuführen”).

D’altro

canto, l’assicuratore LAINF ha negato l’esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’infortunio assicurato e le turbe psichiche presentate da RI 1

(doc. 197, p. 5).

Con la

propria impugnativa, la ricorrente evidenzia l’inattendibilità della perizia

del dott. __________, allestita senza essere a conoscenza né del referto dello

psichiatra dott. __________ f, né della decisione rilasciata dall’AI.

D’altra

parte, essa postula che, in presenza di un danno alla salute oggettivabile, la

causalità adeguata venga esaminata secondo le regole ordinarie (cfr. consid.

2.5. in fine).

In

subordine, qualora non vi fosse un danno alla salute oggettivabile,

l’adeguatezza andrebbe valutata alla luce della giurisprudenza elaborata in

materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale (DTF 117 V 359).

Tuttavia,

anche nel caso in cui si applicasse la giurisprudenza in materia di

elaborazione psichica abnorme (DTF 115 V 133), sempre secondo l’insorgente, la

causalità adeguata sarebbe comunque da riconoscere.

2.8. Allo scopo di chiarire la

fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data 22 febbraio 2006, ha

ordinato l'esecuzione di una perizia a cura del dott. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, già Primario del reparto di neurochirurgia dell’Ospedale

cantonale di __________.

Dopo aver

posto le diagnosi di, citiamo: “Chronifiziertes cervico-cephales und

cervico-spondylogenes Schmerzsyndrom rechts bei mittelgradiger Diskopathie

C5/C6 und leichtgradigen Diskopathien C4/C5 und C6/C7. Status

nach HWS-Trauma am 10.04.2002, gefolgt von einer psychischen Fehlebtwicklung

(Depression) mit heute vorwiegend psychosomatischen Beschwerden und Hinweisen

auf eine Aggravation. Lumbovertebralsyndrom bei Status nach

Spondylodese-Operation L5-S1 1988.“, il dott. __________,

rispondendo ai quesiti n. 4 di parte convenuta e n. 4.4 a 4.6 di parte

ricorrente, ha espressamente dichiarato che la ricorrente ha raggiunto lo status

quo sine a decorrere dalla metà del mese di ottobre 2002, motivo per

cui, a partire da tale data, l'evento infortunistico assicurato, responsabile

di un peggioramento soltanto transitorio della situazione preesistente

(caratterizzata dalla presenza di discopatie plurisegmentali a livello del

rachide cervicale e da uno stato dopo spondilodesi L5-S1; cfr. risposta al

quesito n. 4.2 di parte ricorrente) è reputato aver esaurito il proprio ruolo

causale:

"

Sind die diagnostizierten Beschwerden oder

ein Teil davon (welcher?) nach dem Beweisgrad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit (und nicht nur möglicherweise) auf den Unfall vom 10.4.2002

zurückzuführen? Begründung?

Nein. Die diagnostizierten Beschwerden sind heute

nicht mehr nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf den

Unfall vom 10.04.2002 zurückzuführen. Der Unfall führte nicht zu einer richtunggebenden

Verschlechterung des krankhaften Vorzustandes (degenerative Veränderungen an

der Wirbelsäule), sondern lediglich zu einer vorübergehenden Verschlimmerung

mit Erreichen eines Status quo sine Mitte Oktober 2002. (…)."

" Hat

der Unfall vom 11.4.2002 mindestens mit Wahrscheinlichkeit zu einer Ver­schlimmerung geführt?

Ja

Handelt es sich mindestens mit

Wahrscheinlichkeit um eine bloss vorübergehen­de

oder um eine dauerhafte Verschlimmerung?

Es handelt sich mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit bloss um eine vorübergehenden

Verschlimmerung (…).

Im Falle einer bloss vorübergehenden

Verschlimmerung: Wann war, ist oder wird der status quo sine, also der

Zustand, wie er sich nach dem Verlauf des krank­haften Vorzustandes auch ohne Unfall früher oder später eingestellt

hätte, mit Wahrscheinlichkeit

erreicht?

Ein Status quo sine

kann mit dem Beweisgrad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit (auf Grund allgemeiner Erfahrung in Beziehung zur erlittenen

Verletzung) nach sechs Monaten, also Mitte Oktober 2002, als erreicht

angenommen werden (…)."

L'esperto designato da questa Corte ha, quindi, spiegato che

l’attuale quadro dei disturbi è imputabile allo stato preesistente (discopatie

a livello della colonna cervicale e stato dopo intervento al rachide

lombo-sacrale), nonché a una problematica di natura psichica, la quale si trova

in primo piano:

"

Welche dieser Beschwerden sind organischer

bzw. nicht organischer Natur?

Eine leichte, verminderte Belastbarkeit der

Wirbelsäule ist organisch erklärbar auf Grund der Diskopathien im Bereich der

Halswirbelsäule und als Folge des Zustandes nach Operation an der Lumbosakralen

Wirbelsäule. Das Ausmass der Schmerzen und der dadurch körperlich verminderten

Belastbarkeit mit praktischen Unmöglichkeit, auch leichte Arbeiten auszuführen,

ist nicht organischer Natur.

(…).

Gibt es unfallfremde Ursachen die eine Rolle

spielen? Wenn ja, welche und in welchem Umfang? In jedem Fall, wie hätten sich

diese unfallfremden Faktoren ohne den Unfall entwickelt?

Die degenerativen Veränderungen an der

Wirbelsäule sind unfallfremd und erklären auch ohne den Unfall eine etwas

verminderte Belastbarkeit der Wirbelsäule. Im Vordergrund steht jedoch die

psychische Fehlentwicklung, die nicht unfallkausal ist und hauptsächlich für das

Beschwerdebild verantwortlich ist."

(XVII,

risposta ai quesiti n. 3 e n. 6 di parte convenuta)

Il perito

giudiziario ha pure illustrato - con dovizia di argomenti - le ragioni che lo

hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dalla ricorrente possano

ancora essere considerati una naturale conseguenza del sinistro assicurato,

avendo cura, peraltro, di prendere posizione riguardo alle considerazioni

enunciate dagli altri sanitari che si sono interessati al caso di RI 1, in

particolare quelle del dott. __________:

"

Zur Unfallkausalität:

Bei einem gesunden und wachen Menschen stellt ein

Sturz aus Stehhöhe prinzipiell eine eher geringgradige Traumatisierung der

Wirbelsäule dar. Der Mensch ist auf den Aufprall gefasst, sodass eine maximale

Muskelabwehrspannung besteht, welche die Halswirbelsäule schützt. Es kommt

dabei zu keiner starken Abknickung. Es handelt sich auch nicht um ein Schleuder­trauma,

sondern um eine Distorsion. Radiologisch konnten traumatische Veränderungen ausgeschlossen

werden und es fanden sich keine neurologische Ausfallserscheinungen. Die von Dr. __________ beschriebene Läsion der

Nervenwurzel C8 hat sich in der Folge nicht bestätigt. Es handelt sich also um

einen Verletzungsgrad II gemäss Einteilung in der Monographie der Quebec

Task Force, einem international

anerkannten Standardwerk. Eine solche Verletzung hat eine gute Prognose,

normalerweise heilt sie in einem zeitlichen Rahmen von wenigen Wochen ab. Bei

dieser Patientin muss nun berücksichtigt werden, dass vorbestehende dege­nerative

Veränderungen an der HWS bestehen, die eine Heilungsverzögerung bewirken kön­nen.

Eine solche Verzögerung kann maximal bis zu sechs Monaten anhalten. Das heisst,

dass bei dieser Patientin Mitte Oktober 2002 die Unfallkausalität als erloschen

anzusehen ist. Die Sistierung der Leistungen durch die Suva

erst am 31.12.2003 erfolgte aus pragmatischen Gründen,

weil erst zu diesem Zeitpunkt von ärztlicher Seite das Fehlen einer

Unfallkausalität festgestellt wurde. Aus dieser langen Zeitspanne kann nicht

auf eine schwerwiegende unfall­kausale Schädigung geschlossen werden. Die

weiter persistierenden Beschwerden erklären sich vorwiegend auf Grund des

psychischen Geschehens. Gewisse Restbeschwerden von Seite der Wirbelsäule

müssen ab diesem Zeitpunkt als Status quo sine betrachtet werden. Das Trauma und die dadurch erlittene Verletzung sind

nicht geeignet, eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende

Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen

Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden dege­nerativen

Veränderungen (Diskopathien) allein teilweise erklären. Es finden sich keine

Hin­weise, die ausschliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar wären. Im

Vordergrund steht hier allerdings die psychosomatische Komponente, die nicht

unfallkausal ist (siehe vorne). In diesem Sinn handelt es sich somit um

eine vorübergehende Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem

Verlauf, wobei der Status quo sine Mitte

Oktober 2002 als erreicht angenommen werden

muss. Da keine

dauerhafte Läsion ent­standen ist, kommt der Unfall auch nicht als Teilursache

in Frage.

Im Prinzip beurteilt der Vorgutachter Dr. __________ die Situation sehr ähnlich.

Lediglich auf Grund des zeitlichen Zusammenhangs kam er zu einer residuellen

5%gen Unfallkausalität, einer al­lerdings wenig sinnvollen Einschätzung, weil

sie versicherungsmedizinisch irrelevant ist. Die landläufige Argumentation

"post hoc, ergo propter hoc" genügt als einzige Begründung jedoch

nicht, um dauerhaft eine Unfallkausalität zu postulieren. Wie oben erwähnt, war

die traumati­sche Einwirkung auf die HWS eher geringgradig. Ferner ist es eine

allgemeine Erfahrung, dass Abnützungserscheinungen an der Wirbelsäule sehr

lange stumm (= symptomlos) (Lit. 3, 4) bleiben können und dann meistens durch

ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt werden. In dieser

Situation ist der Unfall nur als Schmerz auslösender Faktor anzu­sehen und

dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild."

(XVII,

p. 8s.)

2.9. Il 28 agosto

2006 RI 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 5 pagine, con il quale

ha contestato, in più punti, il referto peritale allestito dal dott. __________

e, ritenendo che quest’ultimo non possa costituire una base sufficiente per il

nuovo giudizio, ne ha postulato la disattenzione (XXIII, p. 4: “In conclusione

la perizia del dott. __________ non risulta convincente, …” – il corsivo

è del redattore).

Concretamente

- riferendosi a una sentenza federale del 17 marzo 2005 nella causa A., U

287/04, nella quale un rapporto allestito proprio dal dott. __________ per

conto di un assicuratore LAINF era stato giudicato inattendibile - la

ricorrente ha criticato la perizia giudiziaria in relazione, segnatamente, al

modo in cui l’esperto ha descritto lo status clinico del rachide

cervicale e lombare, al fatto che egli avrebbe basato il proprio apprezzamento

esclusivamente sulla monografia della Québec-Task-Force, nonché alla

circostanza che egli si sarebbe arbitrariamente distanziato dalla diagnosi di

lesione della radice di C8 formulata dal neurologo dott. __________ (XXIII, p.

2-4).

Il dott. __________,

con complemento peritale del 6 settembre 2006, ha puntualmente preso posizione

su ognuna delle critiche mossegli dall’assicurata:

"

Frau RA 1 erachtet mich als voreingenommen, weil

ich häufig für Versicherungen Gutachten erstelle gegen Bezahlung. Ich stehe bei

keiner Versicherung unter Vertrag und bin nirgends Vertrauensarzt. Es handelt

sich aber bestimmt um den Normalfall, wenn Experten ihre Gut­achtertätigkeit

gegen Honorar ausführen.

Ferner ist sie der Meinung, dass meine Gutachten

häufig ungenügend seien und von Gerichten nicht akzeptiert würden. Dies ist

eine unzulässige Unterstellung. Ich bin seit 22 Jahren regel­mässig gutachterlich

tätig. Das beiliegende Gerichtsurteil, in welchem ein Gutachten von mir als

Considerandi

ungenügend taxiert wird, ist das einzige mir bekannte, das so bezeichnet wird.

Es wird bemängelt, dass meine Untersuchung nur summarisch gewesen sei.

Diesbezüglich ist zu bemerken, dass in Fachkreisen einhellig die Meinung

vertreten wird, eine körperliche Unter­suchung mehrere Jahre (hier vier Jahre)

nach einem Unfall sei praktisch bedeutungslos zur Beurteilung einer

Kausalitätsfrage. Wichtig sind der Unfallhergang, die initialen ärztlichen Be­funde,

der initiale Verlauf, die Röntgenbilder sowie der weitere Verlauf. Das Ausmass

einer Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule vier Jahre nach einem Unfall

ist irrelevant. Ab­gesehen davon, dass es sich dabei nicht um einen objektiven

Befund handelt, ist er willkürlich beinflussbar. Viel wichtiger ist der

Umstand, dass bei der ärztlichen Erstuntersuchung keine Einschränkung der

HWS-Beweglichkeit festgestellt wurde.

Auch in der Publikation der Kommission

"whiplash-associated disorder" der Schweizerischen. Neurologischen

Gesellschaft wird unter den Kriterien der Unfallkausalität aufgeführt, dass

"da­bei das Unfallgeschehen, der prämorbide Zustand, die

Initialsymptomatik und der Verlauf be­rücksichtigt werden müssen, weshalb

authentische Dokumente, die in der Frühphase nach dem Unfallereignis angelegt

wurden, von weit grösserer Bedeutung sind als spätere Beschrei­bungen".

Aus diesem Grund genügen im Prinzip auch Aktengutachten zur Beurteilung einer

Unfallkausalität. Dies wurde im beiliegenden Urteil des Eidgenössischen

Versicherungsgerichtes vom 17.03.2005 im Falle A. 1936 nicht so beurteilt,

indem ein Aktengutachten eines Neuro­chirurgen Dr. med. T. nicht akzeptiert wurde. Im Gegensatz dazu wurde vom

Eidgenössischen Versicherungsgericht im Urteil U 235/05 vom 29.09.2005, Erw.

4.1

sinngemäss ausgeführt, dass für die Beantwortung der Kausalitätsfrage nicht

allein der aktuelle Gesundheitszustand der betroffenen Person von Bedeutung

sei, sondern dass viel mehr die gesamte Entwicklung seit dem versicherten

Unfallereignis im Vordergrund stehe. Das Fehlen einer persönlich

vorgenommenen Untersuchung vermöge die Aussagekraft einer Stellungnahme...

nicht zu vermindern. Ich zitiere dies aus einer Publikation AJP 7/2006

Entscheidungen/Ju­risprudenz. Dort steht auf Seite 881 unter 6.7. ... "in

diesem Zusammenhang kann man sich weiter fragen, ob der beratende Arzt seine

Kausalitätsbeurteilung aus selbst durchgeführten Untersuchungen ableiten muss

oder sich nur auf das Studium der vorhandenen Akten stützen darf'. (Dann folgt

das oben aufgeführte, sinngemässe Zitat aus dem EVG U 235/05). Dieses

Schriftstück befindet sich in meiner umfangreichen Sammlung von

Kongressmitteilungen. Wichtig ist das Gespräch mit der Patientin, und dieses

war mit Frau RI 1 sehr ausführlich und vertieft (Dauer ca. 1 1/2 Stunden).

Die Anwältin erwähnt ferner, dass die Monographie

der Quebec Task Force von andern

Wis­senschaftern angezweifelt werde. Dies ist korrekt. Allerdings wird sie doch

von anerkannten, insbesondere traumatologisch tätigen Wissenschaftern

akzeptiert. Ich stütze mich jedoch nicht ausschliesslich auf diese Publikation

der Quebec Task Force. Meine

Beurteilung beruht auch auf meiner eigenen Erfahrung und auf den zahlreichen

Erfahrungsmitteilungen, die an den Fachtagungen gemacht werden. Diese jährlich

stattfindenden Veranstaltungen besuche ich seit 1984 regelmässig.

Frau RA 1 ist überrascht, dass ich einerseits eine

Distorsion der Halswirbelsäule annehme und andererseits ein Schleudertrauma

verneine. Dies ist jedoch ein bedeutender Unterschied. Bei einem

Schleudertrauma kommt es zur ungünstigen Translation zwischen Halswirbelsäule

und Brustwirbelsäule, was bei einem gewöhnlichen Sturz nicht zutrifft.

In meinem Gutachten führe ich an, dass sich das von Dr. __________ am 31.10.2003 festgestellte

radikuläre Reiz- und sensomotorische Ausfallsyndrom C8 rechts nicht bestätigt

habe. Diese Feststellung beruht darauf, dass der Neurologe Dr. __________ im Mai 2002 nur ein Reizsyndrom feststellen

konnte. In der Höhenklinik __________ (Hospitalisation vom 18.04. - 15.05.2003) fan­den sich keine neurologischen Ausfälle. Am

24.05.2005

fand der Neurologe Dr. __________ keine Hinweise mehr auf ein neurologisches Geschehen. Diese

Angelegenheit ist jedoch insofern nicht von Bedeutung, als dass ein solches

C8-Syndrom auf jeden Fall höchstens vorüberge­hend vorlag.

Die Anwältin ist der Meinung, meine Aussage, solche

Verletzungen würden "normalerweise" in sechs Monaten abheilen, sei

eine juristische Angelegenheit. Dies trifft absolut nicht zu. Es han­delt sich

dabei um eine weltweite Erfahrung in medizinischen Fachkreisen. Es hat nichts

zu tun mit der Adäquanz.

Bezüglich dem psychiatrischen Geschehen, das

tatsächlich nicht in mein Spezialgebiet gehört, stütze ich mich auf die

entsprechenden, von mir zitierten Literaturangaben (1 und 2) sowie auf die

vielen Referate von Psychiatern an den erwähnten Fachtagungen. Der Psychiater Dr. __________ attestiert nicht eine

Unfallkausalität, sondern lediglich einen wahrscheinlichen Zusam­menhang mit

den Schmerzen. Ob diese unfallkausal sind, kann er nicht beurteilen.

Im beiliegenden Urteil des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts im Falle A. 1936 wird darauf hingewiesen, dass eine

Begutachtung auf umfangreichen Abklärungen beruhen müsse. Dies ist in meinem

Gutachten der Fall, indem ich ausführlich auf die vielen fachärztlichen

Befundbe­richte und insbesondere auch auf die geklagten Beschwerden der

Patientin eingehe. Es ist nicht notwendig, alle Untersuchungen in den Akten zu

wiederholen. Es ist auch allgemein be­kannt, dass bei diesen chronifizierten

HWS-Problemfällen keine objektiven, pathologischen Befunde erhoben werden

können."

(XXV)

2.10

Con le proprie osservazioni del 28 agosto 2006 - peraltro ribadite

nella sostanza in data 22 settembre 2006 (cfr. XXIX) - RI 1 ha innanzitutto

messo in dubbio l’imparzialità del dott. __________, reo di agire molto spesso da,

citiamo: “esperto – pagato – di assicurazioni” (XXIII, p. 1).

Essa fa quindi

valere nei suoi confronti l’eccezione di prevenzione.

In generale, un esperto è considerato prevenuto qualora esistano

delle circostanze proprie a far nascere un dubbio sulla sua imparzialità. Si

tratta tuttavia di uno stato interiore difficile da provare. Ecco perché non è

necessario provare che la prevenzione sia effettiva per ricusare un esperto. È

sufficiente che le circostanze diano l'apparenza di prevenzione e facciano

dubitare di un'attività parziale dell'esperto. L'apprezzamento delle

circostanze non può basarsi sulle sole impressioni del peritato, la sfiducia

nei confronti dell'esperto deve per contro apparire come fondata su degli

elementi oggettivi (cfr. DTF 125 V 353, DTF 123 V 176; Pratique VSI 2001 p.

109; STFA del 23 maggio 2002 nella causa L., I 724/01).

Secondo

la giurisprudenza in materia di ricusazione del giudice - sviluppata in

relazione all'art. 58 vCost., ma valida anche per l'attuale art. 30 Cost. (cfr.

SVR 2001 BVG 7 p. 28) -, che si applica per analogia alla ricusazione di un

perito giudiziario e nei casi di perizia ordinata dall'amministrazione (cfr.

Pratique VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; U. Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgabe an

die medizinisce Begutachtung, in Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der

medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall, p. 45ss.), un

motivo di ricusazione deve essere invocato non appena possibile, all'inizio del

procedimento, ma al più tardi quando si ha conoscenza dei membri che compongono

l'autorità. Se ciò non avviene si reputa che si è tacitamente rinunciato a fare

valere tale censura. In particolare, è contrario alla buona fede attendere

l'esito di una procedura, per invocare poi, in occasione di un ricorso, un

motivo di ricusazione già noto prima (cfr. STFA del 25 novembre 2004 nella

causa M., I 450/03, consid. 2.3, STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U

222/03, consid. 3, STFA del 23 maggio 2002 nella causa L., I 724/01; STFA del

30.

aprile 2002 nella causa A., I 382/01; DTF 128 V 83).

Nel caso

di specie, il TCA ha informato le parti del mandato peritale conferito al dott.

__________ con ordinanza del 22 febbraio 2006 (cfr. XI).

Da parte

sua, l’assicurata ha sollevato - per la prima volta - le censure citate in

ingresso a questo considerando, in data 28 agosto 2006, soltanto una volta

presa conoscenza del contenuto della perizia giudiziaria (cfr. XXIII).

Il suo

comportamento non è quindi conforme alle regole della buona fede.

A

prescindere dal fatto che non è dato di conoscere la fonte dalla quale

l’insorgente ha tratto l’informazione secondo cui il dott. __________ assumerebbe

“molto spesso”, rispettivamente, “regolarmente ed esclusivamente”,

mandati peritali da parte di assicurazioni (cfr., al riguardo, le precisazioni

fornite dall’interessato, XXV), la censura di prevenzione é stata presentata

tardivamente, di modo che può rimanere indecisa la questione di sapere se essa

sia fondata oppure no (cfr., in questo stesso senso, la STFA del 24 agosto 2006

nella causa R., I 27/06 e U 18/06, consid. 5.2.1).

2.11

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi

dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella

messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni

non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che

concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15 gennaio

2001.

succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Tenuto

conto delle puntuali precisazioni fornite a titolo di complemento peritale, non

vi è motivo di scostarsi dalle conclusioni a cui é giunto il

dott. __________, le cui perizie sono sempre state valutate positivamente da

questo Tribunale con pronunzie che o sono cresciute in giudicato incontestate

o, quando sono state oggetto di ricorso di diritto amministrativo al TFA, hanno

trovato piena conferma.

Del resto - posto che, nel caso di specie, non è applicabile la giurisprudenza

federale elaborata in materia di trauma d'accelerazione al rachide cervicale (o

di trauma equivalente) poiché, se è vero che RI 1 ha riportato una distorsione alla

colonna cervicale, è altrettanto vero che essa, né a ridosso dell’infortunio,

né successivamente, ha presentato, in forma cumulativa, i disturbi tipici ricollegabili

ai traumi da “colpo di frusta” (essa ha infatti sofferto “soltanto” di disturbi

cervico-cefalici e cervico-brachiali, oltre che a livello lombare; cfr., in

proposito, STFA del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05, del 23 novembre 2004 nella causa B., U 109/04 e del 4 marzo

2004.

nella causa P., U 204/03, consid. 2.3), di modo che determinanti sono le

regole ordinarie sulla causalità e, in questo contesto, l’oggettivazione

di un danno strutturale di eziologia traumatica - le

conclusioni a cui il perito giudiziario é pervenuto appaiono conformi alla

dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o

distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine)

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31.

dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.), ipotesi non realizzate nella concreta

evenienza (cfr. la perizia giudiziaria, risposta ai quesiti n. 4.2, 4.4 e 4.5

di parte ricorrente, nonché il referto 15.4.2003 del PD dott. H. Leu, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, doc. 72: “Aufgrund der kernspintomographisch durchgehenden

Segmentdegeneration C2-7 mit aktiver Osteochondrose C5/6 ist hier mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit keine Unfallkausalität für die

HWS-Komponente ausweisbar.” – il corsivo é del redattore).

L’Alta

Corte federale ha ribadito questi principi ancora di recente, in una sentenza

del 3 aprile 2006 nella causa K., U 406/05, consid. 3.2.2:

" (…)

Die Beurteilung der Experten, dass der Unfall

lediglich eine vorübergehende Verschlimmerung eines latent vorhandenen Vorzustandes bewirkt habe, stimmt mit dem unfallmedizinischen Erfahrungssatz

überein, dass bei Unfällen ohne morphologische Schädigungen der Wirbelsäule ein

degenerativer Vorzustand durch den Unfall zwar erstmals manifest wird, dass die

Chronifizierung der Beschwerden aber zunehmend auf andere, unfallfremde

Faktoren zurückzuführen ist (vgl. Bär/Kiener, Prellung, Verstauchung oder

Zerrung der Wirbelsäule, in Medizinische Mitteilungen der SUVA Nr. 67 vom

Dezember 1994, S. 45 ff.). Ergänzend kann auf Debrunner/Ramseier, Die

Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 52, verwiesen werden, wonach die

Kontusion der Wirbelsäule eine bisher stumme, vorbestehende Spondylarthrose,

Spondylose oder andere Wirbelsäulenerkrankung symptomatisch machen kann, wobei

es sich meistens um eine vorübergehende Verschlimmerung handelt. Unter Hinweis

auf weitere Publikationen (insbesondere Morscher/ Chapchal, Schäden des Stütz-

und Bewegungsapparates nach Unfällen, in: Baur/Nigst, Versicherungsmedizin, 2.

Aufl. Bern 1985, S. 192) wird die Auffassung vertreten, dass die traumatische

Verschlimmerung degenerativer Erkrankungen der Wirbelsäule in der Regel nach

sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach einem Jahr als abgeschlossen zu

betrachten ist und in Fällen, da die Beschwerden nach einer einfachen Kontusion

länger dauern, oftmals eine psychische Anpassungsstörung oder Fehlentwicklung

dahinter steht (Urteile B. vom 25. Mai 2004, U 129/03, Erw. 5.5 und H.

vom 18. September 2002, U 60/02, Erw. 3.2)."

In

conclusione, il TCA ritiene dunque provato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, a far

tempo dalla metà del mese di ottobre 2002, l’assicurata non presentava più

alcun disturbo di natura organica in relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico

dell’11 aprile 2002.

2.12

Come indicato

in precedenza, il perito giudiziario ha sottolineato che una buona parte dei

disturbi di cui l’assicurata soffre non ha trovato sufficiente correlazione sul

piano oggettivo, giungendo, quindi, alla conclusione che si tratta di disturbi

di natura psicosomatica, ai quali ha peraltro negato l’eziologia traumatica (cfr.

XVII, p. 7-8).

Fra gli

atti di causa figura una perizia, datata 6 agosto 2004, che il PD dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha allestito per conto dell’Ufficio AI

del Cantone di __________.

Da questo

documento emerge che RI 1 soffre di un episodio depressivo grave (ICD-10:

F32.2), patologia che verosimilmente si trova in una relazione di causalità

naturale con i dolori cronici da lei lamentati (doc. 191, p. 11: “Die Ursache

der Depression bleibt letztlich unsicher, jedoch kann ein wahrscheinlicher

Entstehungsmechanismus angegeben werden. Bei

chronischen Schmerzzuständen ist das Auftreten von Depressionen nicht selten. Dabei

ist die depressive Symptomatik als eine Art biologische Erschöpfung des

Organismus auf die chronischen Schmerzen zu interpretieren. Dieser

Zusammenhang – Entstehung der Depression auf dem Boden chronischer Schmerzen –

liegt mit Wahrscheinlichkeit auch hier vor.“ – il corsivo é del redattore).

Il

dott. __________ ha inoltre precisato che la sintomatologia

dolorosa cronica non può essere interpretata unicamente come

l’espressione di un disturbo psicologico dell’elaborazione del trauma subito,

anche se può essere ammesso che i dolori sono stati in una certa misura

sfavorevolmente elaborati e, d’altra parte, che l’assicurata si lascia

influenzare eccessivamente dai suoi disturbi (disturbo da dolore somatoforme).

Nella

misura in cui lo psichiatra interpellato dall’assicurazione per l’invalidità fa

dipendere l’insorgenza delle turbe psichiche dai dolori cronici lamentati dalla

ricorrente, è comprensibile che il dott. __________, sebbene ciò vada indiscutibilmente

al di là dell’ambito delle sue competenze specifiche, si sia azzardato a sostenere

che la problematica psichica non costituisce una conseguenza naturale

dell’infortunio dell’aprile 2002 (cfr. XVII, p. 8), ricordato che i disturbi

somatici si sono trovati in relazione di causalità con quest’ultimo solo per un

breve periodo di tempo (sei mesi).

Tale

questione non merita comunque di essere maggiormente approfondita in quanto nel

presente caso non è data, così come verrà meglio dimostrato in seguito,

l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla

luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

2.13

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.

La

dinamica dell’evento non è mai stata oggetto di discussioni tra le parti.

Quell’11

aprile 2002, RI 1 stava facendo la spesa presso un grande magazzino, quando, a

causa del pavimento bagnato, è scivolata e ha battuto a terra il capo e la

schiena (cfr. doc. 2), con insorgenza di dolori alla colonna vertebrale e al

bacino (doc. 9).

Alla luce

di quanto precede, il sinistro in questione va classificato fra gli infortuni

di grado medio al limite della categoria inferiore.

A titolo

di raffronto, questa Corte ha proceduto a un’identica qualificazione in una

sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in

giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era

scivolata e aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una

ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra e una frattura dell'osso

temporale sinistro.

Del

resto, occorre osservare che il TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella

causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, cadendo da un'altezza di

4.5

metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha classificato questo

evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria media

(cfr. consid. 5a).

Il

giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.

Per

ammettere l'adeguatezza fra l'evento dell’aprile 2002 e il danno alla salute

psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza

particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente

lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la

cura) o l'intervento di più fattori.

Va preliminarmente

sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica

che si trovano in un nesso causale, naturale e adeguato, con l’infortunio assicurato

(cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e

riferimenti).

In

concreto, considerate le indicazioni che emergono dalla perizia giudiziaria del

dott. __________, in particolare la circostanza che, trascorsi appena sei mesi

dal sinistro, RI 1 non presentava più alcun postumo infortunistico di natura

organica, l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto é

quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la

particolare spettacolarità dell'infortunio.

Tuttavia,

questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in

questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una

particolare spettacolarità (cfr., d’altronde, la STFA del 28 agosto 2002 succitata,

consid. 5b: "D'une part, si la chute, en soi, a pu

être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de vue objectif, seul

déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident, comme particulièrement

impressionnante ou accompagnée de circostances particulièrement dramatiques.

Arrivé le premier sur les lieux de l'accident, l'employeur du recourant n'a

constaté qu'un léger écoulement de sang par le nez, sans autre séquelle

visible. D'autre part, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à

la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou

physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature

particulières." - il corsivo é del redattore).

In simili condizioni, occorre concludere che l’evento dell’11 aprile

2002.

non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della

vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui

soffre RI 1: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

In queste

condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere

ritenuta impegnata al riguardo.

2.14

Alla luce

delle conclusioni peritali, secondo cui i disturbi di cui è portatrice la

ricorrente sono stati conseguenza dell’infortunio assicurato soltanto sino alla

metà del mese di ottobre 2002 (cfr. consid. 2.11.), ci si può chiedere se non

siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del provvedimento

impugnato, visto che l’Istituto assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo

a prestazioni sino al 31 dicembre 2003.

Il TCA può

infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b

della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d

LPGA; DTF 122 V 166).

Questa

Corte, tuttavia, considerate tutte le circostanze dell'evenienza concreta,

rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta

unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U

192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno

2003.

nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17

giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249) e che, del resto, la

medesima non è stata neppure sollecitata dall’INSAI (cfr. XXII).

2.15

Nel quadro

della procedura non contenziosa, RI 1 aveva chiesto di essere messa al

beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. 196).

Con la

decisione su opposizione del 10 agosto 2005, l’CO 1 ha respinto l'istanza (cfr.

doc. 197, p. 6).

In sede

di ricorso, l'assicurata ha postulato che le venga concesso il gratuito

patrocinio, anche per la procedura di opposizione (I, p. 6s.).

2.15.1

Diritto

al gratuito patrocinio per la procedura non contenziosa

2.15.1.1

Come già

indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone

che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli

infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Secondo

la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA, relative a

principi già previsti precedentemente all'entrata in vigore della LPGA dal

diritto federale sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della

nuova legge (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA

del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed.

Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi

dell'art. 37 cpv. 1 LPGA, la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di

un'inchiesta non lo escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito.

Già prima

dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione

contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva

riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito

patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di

assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi

presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve

trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato

e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V

202.

consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA

aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in

fine).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser,

op. cit., n. 20 ad art. 37; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il

resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole

(cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser,

op. cit., n. 21 ad art. 37).

2.15.1.2

Nella concreta

evenienza, l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto al gratuito

patrocinio, poiché essa non si sarebbe trovata in uno stato d’indigenza (cfr.

I, p. 6).

Una

parte si trova nel bisogno qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza

pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid.

4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria o il gratuito patrocinio

è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195

consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 KV 119,

p. 155 consid. 2).

Il limite per ammettere lo

stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria e

il gratuito patrocinio si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale

agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso)

applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 KV 119,

p. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 nella causa M., C

49/04, consid. 2.2.2, del 22 aprile 2002 nella causa M., I 713/01, consid.

3a/aa [pubblicata in PJA 2002 p. 1488], e del 25 settembre 2000 nella causa E.,

C 62/00, consid. 3b).

Ciò non toglie che dalla

persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia,

essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a

procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti

(Anwaltsrevue 3/2004 p. 98 [sentenza del 7 luglio 2003 nella causa U., U

356/02]).

2.15.1.3

Dalla

documentazione all’inserto si evince che è vedova senza

persone a carico.

Essa

risulta essere proprietaria di un appartamento sito in __________ a __________,

gravato da ipoteca (cfr. doc. A 5/6).

Emerge

pure che le sue entrate sono rappresentate dalle rendite AI (fr. 1'759/mese -

doc. A 5/1) e LPP (fr. 718.80/mese - doc. A 5/2), dalle indennità giornaliere __________

(fr. 1’770/mese - doc. A 5/3) e __________ (fr. 344.55/mese sino a dicembre

2005.

e, quindi, da considerare al fine di stabilire il diritto al gratuito

patrocinio nella procedura amministrativa – doc. A 5/4), nonché dalla pigione

percepita per la locazione dell’appartamento di __________ (fr. 2'050/mese –

doc. A 5/5).

Globalmente

le entrate ammontano pertanto a fr. 6'642.35.

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in

vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base

mensile per persona sola.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

In

ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.15.1.2., all’importo base

mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.

In

casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da

un importo base di fr. 1'375, l’insorgente non può essere considerata

indigente.

Infatti,

computando la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di __________

(fr. 585/mese – doc. A 5/7), gli interessi afferenti all’ipoteca esistente

sull’appartamento di __________ (fr. 1'405.20/mese – doc. A 5/8), le spese

accessorie, i costi di manutenzione e l’assicurazione RC relativi sempre

all’oggetto dato in locazione (fr. 539/mese – doc. A 5/9, 5/10 e 5/11), il

premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (fr.

341.

/mese – doc. A 5/12), quello dell’assicurazione contro la perdita di

guadagno (fr. 883.30/mese – doc. A 5/12), nonché quello riguardante

l’assicurazione RC e mobilio per l’abitazione di __________ (fr. 35.50/mese –

doc. A 5/13; cfr., in proposito, A. Bühler, Betreibung-

und prozessrechtliches Existenzminimum, in AJP 2002, p. 654 e STF del 20

settembre 2002 nella causa B.,5P.250/2002, consid. 4.3)

e, infine, le imposte comunale, cantonale e federale (fr. 705.80/mese – doc. A

5/15; cfr., al riguardo, STF del 23 novembre 2005 nella causa D.,5P.233/2005,

consid 3.2.3), si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr. 5'870.60.

Dalla

distinta spese di cui al doc. A 5, non possono essere presi in considerazione i

costi di elettricità poiché già compresi nell’importo base mensile, nonché quelli

per il telefono e per i trasporti pubblici, nella misura in cui essi non sono stati

supportati da alcun mezzo di prova.

Ne

risulta quindi un'eccedenza di fr. 771.75 al mese, ovvero di fr. 9'261

all’anno.

In queste

condizioni, è a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha negato

l’indigenza della ricorrente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta

Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché esso

presentava un’eccedenza mensile di soli fr. 272.--).

2.15.2

Diritto

al gratuito patrocinio per la procedura giudiziaria

2.15.2.1

Per stabilire

il diritto al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura giudiziaria,

concretamente per determinare l’eventuale indigenza dell’assicurata, ci si può

riferire agli importi già esposti al considerando 2.15.1.3., con la

precisazione che, a decorrere dal mese di gennaio 2006, si è esaurito il

diritto a prestazioni dall’assicurazione d’indennità giornaliera della __________

(cfr. doc. A 6).

Posto

che, secondo la giurisprudenza, sono determinanti le circostanze economiche

esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria,

rispettivamente di gratuito patrocinio (cfr. DTF 108 V 269 consid. 4; STFA del

13.

aprile 2006 nella causa G., B 45/05, consid. 7.2.1), le entrate di cui

dispone RI 1 ammontano a fr. 6'297.75.

A fronte

di uscite per fr. 5'870.60, l’insorgente presenta un’eccedenza mensile di fr.

427.

, rispettivamente, di fr. 5'125.80/anno, ragione per la

quale essa non può essere considerata indigente.

L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura dipendente

dal ricorso 15 novembre 2005, va pertanto respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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