35.2005.92
Dirigente di una ditta di impianti elettrici vittima trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesioni meniscali. Ammessa piena abilità lavorativa nell'originaria professione. Confermata estinzione
24 aprile 2006Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2005.92
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, TCA
Titolo:
Dirigente di una ditta di impianti elettrici vittima trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesioni meniscali. Ammessa piena abilità lavorativa nell'originaria professione. Confermata estinzione diritto a indennità giornaliera.
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.92
mm/td
Lugano
24 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
aprile 2004, RI 1, direttore della ditta __________ di __________ e, perciò,
assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, nel scendere le scale, è
scivolato e, per evitare la caduta, ha effettuato un movimento di rotazione con
il ginocchio sinistro che si è immediatamente bloccato con forti dolori.
In
occasione dell’artroscopia, diagnostica e curativa, del 22 aprile 2004, il
dott. __________ ha constatato un’ampia lesione del menisco mediale (braccio
d’anfora interrotto con lembo posteriore lussato), una grossa plica mediale,
una sinovite villosa acuta con versamento, un ampio danno cartilagineo al
condilo femorale laterale parte portante e solco intercondilico, nonché una
condrocalcinosi (cfr. doc. 4).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione
formale del 30 marzo 2005, ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro al 50%
dal 2 febbraio 2005, al 75% dal 14 febbraio 2005 e in misura completa a contare
dal 1° marzo 2005 (doc. 42).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto di RI 1 (doc. 47), l’CO 1, in
data 9 agosto 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
51).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 novembre 2005, l’assicurato, sempre patrocinato dal RA
1, ha chiesto che si proceda a una, citiamo: “equilibrata e consona valutazione
dell’inabilità lavorativa dell’assicurato, confermandogli il diritto di rendita
e indennità di menomazione”, argomentando:
"
L'assicurato è sempre stato in cura medica
presso Dr. __________ il quale conferma, come rilevabile dalla documentazione
medica allegata, una continua inabilità lavorativa al 75% che si protrae anche
dopo il periodo di pensionamento, pertanto a nostro avviso da parte CO 1
sussiste un pregiudizio di parte valutando a proprio piacimento le percentuali
d'inabilità lavorativa escludendole poi con il raggiungimento dell'età
pensionabile.
Premettiamo che il signor RI 1 ha sempre svolto
coscienziosamente il proprio lavoro nel corso della propria carriera lavorativa
e che l'infortunio subito, anche se in procinto di pensionamento, non può e non
deve essere sottovalutato o confermato arbitrariamente da parte della CO 1.
Rimane di fatto che il signor RI 1, prima del
pensionamento e dopo il pensionamento era e risulta inabile al 75%.
Constatiamo che sempre più spesso in presenza di
un infortunato che è prossimo al pensionamento la CO 1 tende di prassi a
chiudere il caso.
Non dimentichiamo che siamo in presenza di
persone che hanno spesso una vita intera a contribuire al miglioramento
sociale attraverso il frutto del proprio lavoro e concludere l'iter lavorativo
con la concretezza di aver subito un'ingiustizia sociale non può che nuocere
nell'insieme a tutta la nostra dignitosa società."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con la
propria impugnativa, RI 1 ha segnatamente chiesto che gli venga riconosciuto il
diritto all’indennità per menomazione all’integrità (cfr. I).
Né con la
decisione formale del 30 marzo 2005 (doc. 42), né con quella su opposizione del
9 agosto 2005 (doc. 51), l’assicuratore infortuni convenuto si è pronunciato in
merito al diritto dell’assicurato all’IMI.
Ora, per
costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In una
sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in
SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata
in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale
necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura
amministrativa o giudiziaria.
Alla luce
di quanto precede, la pretesa concernente l’IMI deve essere dichiarata
irricevibile in questa sede.
Nel
merito
2.3 L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’amministrazione era
legittimata a dichiarare l’assicurato totalmente abile al lavoro a decorrere
dal 1° marzo 2005 e, di fatto, a negargli il diritto alla rendita di invalidità,
oppure no.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
In una
sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte
ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1
LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un miglioramento
di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa essere previsto
in un futuro ancora incerto.
2.5. Come già
indicato al considerando precedente, secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione a sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.6. A
causa dei disturbi insorti dopo il trauma distorsivo del 18 aprile 2004, RI 1, in data 21 aprile 2004, ha consultato d’urgenza il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia.
Vista la
gravità della situazione, lo specialista ha predisposto, per il giorno
seguente, l’esecuzione di un’artroscopia (doc. 2).
Dal
relativo rapporto operatorio si evince che il dott. __________ ha diagnosticato
un’ampia lesione del menisco mediale (braccio d’anfora interrotto con lembo
posteriore lussato), una grossa plica mediale, una sinovite villosa acuta con
versamento, un ampio danno cartilagineo al condilo femorale laterale parte
portante e solco intercondilico, nonché una condrocalcinosi e, sul versante
terapeutico, ha praticato una meniscectomia mediale parziale, una resezione
della plica, una sinovectomia parziale, nonché l’abrasione e la
microfratturazione della zona condropatica a livello del condilo femorale
laterale (doc. 4).
In data 4
giugno 2004 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Il medico
__________, oggettivata la presenza di un importante versamento
intra-articolare, di una flessione/estensione limitata e di una dolenzia alla
palpazione della cicatrice in corrispondenza del portale antero-mediale, ha
previsto un decorso abbastanza lungo e, per quanto attiene al danno cartilagineo,
ha ritenuto probabile la persistenza di sequele, a quel momento non ancora
valutabili (doc. 5).
Nel corso
del mese di agosto 2004, l’insorgente è stato visitato dal dott. __________, il
quale ha ritenuto indicata l’esecuzione di una cura termale su base stazionaria
(doc. 11).
Durante
il periodo 3-23 ottobre 2004 RI 1 ha in effetti soggiornato presso la Clinica
di riabilitazione di __________, dove è stato sottoposto a misure
fisioterapiche attive e passive.
All’entrata
Fatti
i sanitari hanno riscontrato una flessione/estensione di 130/0/0° a destra e di
100/0/0° a sinistra con dolore nella fase terminale del movimento di flessione,
nessun segno di atrofia muscolare, nessun segno di instabilità, nonché dolore
alla palpazione a livello del versamento infero-mediale della rotula e
dell’emirima mediale.
Alla
dimissione, la flessione/estensione del ginocchio sinistro era migliorata
(110/0/0°), persisteva invece ancora una dolenzia alla palpazione.
Il
ricorrente è stato dichiarato ulteriormente inabile al lavoro in misura
completa (doc. 23).
In
occasione della visita di controllo del 26 novembre 2004, il dott. __________
ha osservato una flessione/estensione di 115/0/0°, un ginocchio stabile e
minori disturbi a tutte le manovre.
Tenuto conto
della funzione ricoperta dall’assicurato in seno alla ditta __________, quella
di direttore, il medico di fiducia dell’CO 1 l’ha dichiarato abile al lavoro in
misura del 25% (percentuale corrispondente alla parte amministrativa; doc. 27).
RI 1 è stato
nuovamente sottoposto a visita di controllo da parte del dott. __________ in
data 1° febbraio 2005.
Questo lo
status oggettivato dal medico __________ a livello del ginocchio
sinistro:
"
Si presenta in __________ con ginocchiera. Sia
con la ginocchiera che senza ginocchiera deambula senza zoppia, buon
srotolamento dei piedi, riesce anche a camminare con passo abbastanza spedito,
la marcia sulle punte è possibile senza particolari problemi, la marcia sui
talloni è un po' difficoltosa in quanto provoca dolori anteriori al ginocchio
sinistro, riesce a mettersi accovacciato anche se con qualche difficoltà.
Ginocchio senza
versamento intra-articolare, stabile sul piano frontale e sul piano sagittale,
segni meniscali negativi, dolori alla palpazione del polo inferiore della
rotula come pure alla palpazione della cicatrice del portale d'entrata
antero-mediale, flesso/estensione 130-0-0°.
Perimetro della coscia 10 cm sopra il ginocchio bilateralmente 47 cm, 15 cm sopra il
ginocchio 52 cm."
(doc. 36)
Il dott. __________
si è così espresso a proposito della capacità lavorativa dell’assicurato:
"
Considerata l’attività lavorativa
dell’assicurato in cui circa il 30% era costituita da attività amministrativa e
il 70% da lavori di elettricista, complessivamente un’inabilità lavorativa non
è più giustificata. Infatti vi sono lievi limitazioni funzionali soprattutto
nel mettersi accovacciato, questo significa una lieve riduzione del rendimento
nelle attività di elettricista che però possono essere compensate con l’esecuzione
di compiti amministrativi.
L’assicurato è da considerare abile al lavoro
nella misura del 50% a partire dal 2.2.2005, questa abilità lavorativa deve
essere rapidamente aumentata, vi sarà abilità lavorativa nella misura del 75% a
partire dal 14.2.2005 e completa dal 1.3.2005. Per il momento è ancora troppo
presto per stabilire se l’assicurato ha diritto all’assegnazione di
un’indennità per menomazione all’integrità."
(doc. 36)
In data
16 febbraio 2005, RI 1 ha interpellato il dott. __________, il quale, a fronte
di, citiamo: “… una netta atrofia della muscolatura, la flessione arriva a
fatica a 120/0/0°, non riesce a camminare molto e si sente andicappato”, ha
sostenuto la persistenza di un’incapacità lavorativa del 25% (doc. 38: “Credo
che l’inabilità dal 25% sia sicuramente giustificata.”).
Con
decisione del 30 marzo 2005, l’Istituto assicuratore convenuto ha formalizzato
le disposizioni formulate dal dott. __________ a proposito della ripresa
dell’abituale attività lavorativa (doc. 42).
Unitamente
al ricorso l’assicurato ha prodotto diversi rapporti allestiti dal suo
medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale.
Con certificati del 28 giugno,
rispettivamente, 26 agosto 2005, il dott. __________ ha attestato un'incapacità
lavorativa del 75% (doc. A 4 e A 6).
Con quello datato 19 ottobre
2005, egli ha indicato di aver iniziato una cura di 3 iniezioni
intra-articolari di "Ostenil" (doc. A 5).
Infine, con il referto datato
11 novembre 2005, il curante ha così descritto lo status da lui constatato in
occasione del consulto del 3 novembre 2005, status sovrapponibile a quello
oggettivato dal dott. __________ nel mese di febbraio 2005 (tranne per quanto
concerne una certa atrofia muscolare alla misurazione delle cosce sopra al
ginocchio):
" Ginocchio
senza versamento intra-articolare, stabile sul piano frontale e sul piano
sagittale, flessione/estensione 130/0/0. Flessione dolorosa nella parte
terminale, rumori al movimento del ginocchio nell'ambito di fenomeni
degenerativi.
Dolori alla palpazione del polo inferiore della rotula come pure
alla palpazione della cicatrice del portare d'entrata antero-mediale.
Non segni per lesione del legamento crociato, non segni per
lesione dei legamenti collaterali. Dolenza alla palpazione e alla pressione
sulla rotula.
Perimetro delle cosce, 10 cm sopra il ginocchio: 47 cm a dx e 45
cm a sx.
Rivedendo gli atti e le annotazioni della mia cartella clinica,
rispettivamente, i rapporti del Dr. __________, confermo che lo stato del ginocchio
sx negli ultimi mesi non é migliorato e non é peggiorato.
Il danno subito (trauma distorsivo con lesione a braccio d'anfora
del menisco mediale e danno cartilagineo acuto della parte portante del condilo
femorale laterale trattato con artroscopia) negli ultimi mesi é stabile e non
vi sono miglioramenti da aspettarsi." (doc. A 2)
Le certificazioni del dott. __________
sono state criticamente commentate dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, attivo presso la __________, il quale ha avallato la valutazione del
suo collega dott. __________:
"
Es geht um die Folgen des Unfalles vom
18.04.2004 (Knie links). Hinweis auf die __________ Untersuchungsberichte vom
26.11.2004 und 01.02.2005. Es besteht ein Status nach arthroskopischer
Teil-Meniskektomie medial (bei Korbhenkel-Läsion) am 22.04.2004. Gleichzeitig
erfolgte bei Chondropathie IV° am Condylus femoralis lateralis eine Abrasio und
Mikrofrakturierung.
Aus den diversen Zeugnissen des Hausarztes
ergeben sich keine neuen Erkenntnisse. Wie schon der __________ fand auch Herr
Dr. __________ am 03.11.2005 ein stabiles und ergussfreies Kniegelenk mit
freier Beweglichkeit (130-0-0°). Dass der Knorpelschaden "acuto"
gewesen sei, hat auch der Chirurge Dr. __________ nie behauptet. Eine
Chondropathie IV° kann gar nicht über Nacht entstehen.
Vielmehr hat der Operateur in Akt 4 explizit
festgehalten, dass dieser Befund "di vecchia data" ist. Auch die
Meniskusl„sion an sich war nicht neu, höchstens die Einklemmung des
Korbhenkels. Dazu passt auch die krankhafte Chondrokalzinose. Degenerative Veränderungen
wurden schon im MRI vom 21.04.1999 beschrieben.
Strittig ist die zumutbare Arbeitsfähigkeit (Verfügung
vom 30.03.2005). Wenn selbst der Chirurge Dr. __________ (Akt 38) eine Arbeitsfähigkeit
von mindestens 75% als möglich erachtet, dann kann die isolierte hausärztliche
Meinung einer Arbeitsunfähigkeit von 75% wohl kaum zutreffen? Dabei war schon
die Stellungnahme des Operateurs eher subjektiv geprägt: "il paziente non
se la sente di lavorare, credo che". Offenbar haben die betreuenden Ärzte
nicht genügend von den unfallfremden Faktoren abstrahiert (fortgeschrittenes
Alter, Pensionierung per 01.02.2005, krankhafte Rücken-Beschwerden). Eine
leichte Muskelatrophie allein (vom __________ aber nicht beschrieben) wäre kein
Grund für eine Arbeitsunfähigkeit. Das Fehlen eines Ergusses spricht eindeutig
gegen ein entzündliches Reizknie. Basierend auf den objektiv günstigen
klinischen Befunden des __________ (Orthopäde FMH) vom 01.02.2005 erachten wir
die attestierten Arbeitsfähigkeiten bei der früheren Tätigkeit (sowohl
administrativ als auch als "elettricista") ebenfalls als medizinisch
plausibel und zumutbar. Wir teilen auch die Einschützung von Herrn Dr. __________,
dass es noch zu früh ist, um einen allfälligen Integritätsschaden zu
beurteilen. Im übrigen ist dies nicht Gegenstand des Prozesses." (doc.
52)
2.7. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
Considerandi
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti
figurano, da un canto, i referti dei dottori __________ e __________, medici
che, seppure con ruoli diversi, hanno entrambi avuto in loro cura RI 1 e,
d'altro canto, i rapporti degli specialisti interpellati dall’CO 1, i dottori __________
e __________.
Di
principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione
nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,
secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore
probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,
piuttosto che la sua provenienza.
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________
(doc. 36) e confermata
dal dott. __________ (doc. 52), specialisti, l’uno in
chirurgia ortopedica, l’altro in chirurgia, entrambi con un'ampia esperienza
professionale nel campo della medicina infortunistica, secondo la quale, a decorrere dal 1°
marzo 2005, il ricorrente era in grado di esercitare la sua abituale attività
professionale (di direttore di una ditta di impianti elettrici), risulta essere
più convincente rispetto a quella sostenuta dai medici curanti di quest’ultimo.
In
proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Inoltre,
l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’INSAI
hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Questo
Tribunale ritiene utile evidenziare che, nell’assicurazione contro gli
infortuni, la capacità lavorativa deve essere valutata in funzione dello stato
di salute oggettivabile (facendo quindi astrazione da disturbi solo
soggettivamente risentiti) e della natura delle mansioni che l’assicurato è normalmente
chiamato a svolgere nell’ambito della sua abituale attività lavorativa.
Nella
concreta evenienza, in occasione della visita di controllo del 3 febbraio 2005,
il medico __________ dell’CO 1 ha riscontrato uno stato oggettivo (perlomeno)
soddisfacente.
In
effetti, il ginocchio sinistro non presentava né versamenti intra-articolari,
né instabilità, né segni meniscali, e la sua mobilità era persino migliorata
rispetto al passato con una flesso/estensione di 130/0/0°.
La
deambulazione, anche quella abbastanza spedita e quella sulle punte, è
risultata priva di difficoltà.
Qualche
problema è invece stato osservato nella marcia sui talloni e nella posizione
accovacciata (cfr. doc. 36, p. 2).
Il TCA non ha motivo di
dubitare della veridicità dei rilevamenti compiuti dal dott. __________, nella
misura in cui essi risultano analoghi a quelli descritti dal medico curante
dell’assicurato nel mese di novembre 2005 (cfr. doc. A 2,
fatta eccezione per la misurazione del perimetro delle cosce, relativamente
alla quale il dott. __________ ha riscontrato a sinistra una circonferenza minore
di 2 cm rispetto a quella di destra).
Inoltre, non
vi è neppure ragione di dubitare dell’affermazione, fatta dal dott. __________,
secondo cui le condizioni di salute dell’insorgente erano per certi versi migliorate
(cfr. doc. 36, p. 2), affermazione avversata dal medico curante (cfr. doc. A
2).
Ad
esempio, la flesso/estensione del ginocchio sinistro è passata da 90/0/0° (il 4
giugno 2004 - doc. 5), a 115/0/0° (il 26 novembre 2004 - doc. 27) a, infine,
130/0/0° (= al ginocchio controlaterale, il 1° febbraio 2005 - doc. 36).
Per
quanto riguarda il tipo di attività esercitata dal ricorrente prima
dell’infortunio occorsogli il 18 aprile 2004, fra gli atti di causa figura un
rapporto, datato 12 gennaio 2005, frutto dell’audizione dell’assicurato da
parte di un ispettore dell’CO 1.
Da questo
documento emerge che la ditta __________, della quale RI 1 era il direttore,
contava all’epoca 7/8 dipendenti.
Per un
20% del tempo di lavoro, egli svolgeva lavori di tipo amministrativo
(allestimento di offerte, fatture, rapporti di lavoro, ecc., nonché direzione
della ditta e delle maestranze).
Un ulteriore
10% era da lui consacrato alle misurazioni sui cantieri.
Per il
restante 70% l’insorgente eseguiva l’usuale lavoro di un montatore elettricista
(doc. 32).
Il dott. __________
ha, da parte sua, attestato un’incapacità lavorativa del 75% (cfr. doc. A 4).
A questa
valutazione non può essere fatto riferimento, nella misura in cui essa si trova
in contrasto con quella espressa da tutti gli altri sanitari che si sono
interessati al caso sub judice (dott. __________: 25% di
incapacità lavorativa, cfr. doc. 38; dottori __________ e __________: abilità
lavorativa completa, cfr. doc. 36 e 52).
A tale
riguardo, occorre tenere presente che il TFA ha ripetutamente stabilito che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
2.8
Il
dott. __________, diversamente dai medici di fiducia dell’assicuratore LAINF
convenuto, il 16 febbraio 2005, ha ritenuto l’assicurato
inabile al lavoro nella misura del 25% (doc. 38).
Anche
volendo per ipotesi ritenere questa valutazione più convincente di quella dei
medici dell'CO 1 (cfr. consid. 2.7) il risultato comunque non cambierebbe.
In proposito il TCA
osserva quanto segue.
La
questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1 nella sua abituale
professione e, in ultima analisi, quella del diritto alla rendita d'invalidità,
non deve essere necessariamente valutata facendo riferimento alla sua particolare
attività presso la ditta __________, tanto più che, così come emerge dalle
tavole processuali (cfr. doc. 32, p. 2), quest’ultima azienda non esiste più
poiché fallita.
La
decisione può pertanto essere presa in funzione dell’attività normalmente
svolta dal direttore di una ditta di impianti elettrici sul mercato generale
del lavoro, facendo astrazione da quella che poteva
essere la particolare situazione dell'insorgente presso la __________ (cfr.,
per dei casi analoghi, la STCA del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n.
35.1998
, confermata dal TFA con sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98 e la
STCA del 17 aprile 2001 nella causa P., inc. n. 35.1999.134).
L’istruttoria
disposta dall’amministrazione ha evidenziato che, in seno alla ditta __________,
il ricorrente svolgeva per il 70% del suo tempo di lavoro mansioni di montatore
elettricista, ciò che naturalmente comportava l’assunzione di posizioni gravose
per il ginocchio infortunato (ad esempio, la posizione accovacciata).
Questa
Corte é tuttavia del parere che, su un mercato equilibrato del lavoro, al direttore
di una ditta di installazioni elettriche di medie dimensioni competano in
prevalenza delle mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la
clientela), nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla
maestranza.
Un suo
coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce
generalmente l’eccezione.
In queste
condizioni, posto che, su un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato
andrebbe oltretutto riconosciuta la possibilità - grazie alla sua particolare
funzione - d'ottimizzare l'organizzazione del
proprio lavoro in modo tale da risparmiare l’arto inferiore sinistro, la
decisione dell’CO 1 di negargli il diritto alla rendita di invalidità, va
tutelata da questo Tribunale.
Infatti,
accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività
professionale di direttore di una ditta di impianti elettrici, é giocoforza
ammettere l’inesistenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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