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Decisione

35.2005.92

Dirigente di una ditta di impianti elettrici vittima trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesioni meniscali. Ammessa piena abilità lavorativa nell'originaria professione. Confermata estinzione

24 aprile 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i sanitari hanno riscontrato una flessione/estensione di 130/0/0° a destra e di

100/0/0° a sinistra con dolore nella fase terminale del movimento di flessione,

nessun segno di atrofia muscolare, nessun segno di instabilità, nonché dolore

alla palpazione a livello del versamento infero-mediale della rotula e

dell’emirima mediale.

Alla

dimissione, la flessione/estensione del ginocchio sinistro era migliorata

(110/0/0°), persisteva invece ancora una dolenzia alla palpazione.

Il

ricorrente è stato dichiarato ulteriormente inabile al lavoro in misura

completa (doc. 23).

In

occasione della visita di controllo del 26 novembre 2004, il dott. __________

ha osservato una flessione/estensione di 115/0/0°, un ginocchio stabile e

minori disturbi a tutte le manovre.

Tenuto conto

della funzione ricoperta dall’assicurato in seno alla ditta __________, quella

di direttore, il medico di fiducia dell’CO 1 l’ha dichiarato abile al lavoro in

misura del 25% (percentuale corrispondente alla parte amministrativa; doc. 27).

RI 1 è stato

nuovamente sottoposto a visita di controllo da parte del dott. __________ in

data 1° febbraio 2005.

Questo lo

status oggettivato dal medico __________ a livello del ginocchio

sinistro:

"

Si presenta in __________ con ginocchiera. Sia

con la ginocchiera che senza ginocchiera deambula senza zoppia, buon

srotolamento dei piedi, riesce anche a camminare con passo abbastanza spedito,

la marcia sulle punte è possibile senza particolari problemi, la marcia sui

talloni è un po' difficoltosa in quanto provoca dolori anteriori al ginocchio

sinistro, riesce a mettersi accovacciato anche se con qualche difficoltà.

Ginocchio senza

versamento intra-articolare, stabile sul piano frontale e sul piano sagittale,

segni meniscali negativi, dolori alla palpazione del polo inferiore della

rotula come pure alla palpazione della cicatrice del portale d'entrata

antero-mediale, flesso/estensione 130-0-0°.

Perimetro della coscia 10 cm sopra il ginocchio bilateralmente 47 cm, 15 cm sopra il

ginocchio 52 cm."

(doc. 36)

Il dott. __________

si è così espresso a proposito della capacità lavorativa dell’assicurato:

"

Considerata l’attività lavorativa

dell’assicurato in cui circa il 30% era costituita da attività amministrativa e

il 70% da lavori di elettricista, complessivamente un’inabilità lavorativa non

è più giustificata. Infatti vi sono lievi limitazioni funzionali soprattutto

nel mettersi accovacciato, questo significa una lieve riduzione del rendimento

nelle attività di elettricista che però possono essere compensate con l’esecuzione

di compiti amministrativi.

L’assicurato è da considerare abile al lavoro

nella misura del 50% a partire dal 2.2.2005, questa abilità lavorativa deve

essere rapidamente aumentata, vi sarà abilità lavorativa nella misura del 75% a

partire dal 14.2.2005 e completa dal 1.3.2005. Per il momento è ancora troppo

presto per stabilire se l’assicurato ha diritto all’assegnazione di

un’indennità per menomazione all’integrità."

(doc. 36)

In data

16 febbraio 2005, RI 1 ha interpellato il dott. __________, il quale, a fronte

di, citiamo: “… una netta atrofia della muscolatura, la flessione arriva a

fatica a 120/0/0°, non riesce a camminare molto e si sente andicappato”, ha

sostenuto la persistenza di un’incapacità lavorativa del 25% (doc. 38: “Credo

che l’inabilità dal 25% sia sicuramente giustificata.”).

Con

decisione del 30 marzo 2005, l’Istituto assicuratore convenuto ha formalizzato

le disposizioni formulate dal dott. __________ a proposito della ripresa

dell’abituale attività lavorativa (doc. 42).

Unitamente

al ricorso l’assicurato ha prodotto diversi rapporti allestiti dal suo

medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale.

Con certificati del 28 giugno,

rispettivamente, 26 agosto 2005, il dott. __________ ha attestato un'incapacità

lavorativa del 75% (doc. A 4 e A 6).

Con quello datato 19 ottobre

2005, egli ha indicato di aver iniziato una cura di 3 iniezioni

intra-articolari di "Ostenil" (doc. A 5).

Infine, con il referto datato

11 novembre 2005, il curante ha così descritto lo status da lui constatato in

occasione del consulto del 3 novembre 2005, status sovrapponibile a quello

oggettivato dal dott. __________ nel mese di febbraio 2005 (tranne per quanto

concerne una certa atrofia muscolare alla misurazione delle cosce sopra al

ginocchio):

" Ginocchio

senza versamento intra-articolare, stabile sul piano frontale e sul piano

sagittale, flessione/estensione 130/0/0. Flessione dolorosa nella parte

terminale, rumori al movimento del ginocchio nell'ambito di fenomeni

degenerativi.

Dolori alla palpazione del polo inferiore della rotula come pure

alla palpazione della cicatrice del portare d'entrata antero-mediale.

Non segni per lesione del legamento crociato, non segni per

lesione dei legamenti collaterali. Dolenza alla palpazione e alla pressione

sulla rotula.

Perimetro delle cosce, 10 cm sopra il ginocchio: 47 cm a dx e 45

cm a sx.

Rivedendo gli atti e le annotazioni della mia cartella clinica,

rispettivamente, i rapporti del Dr. __________, confermo che lo stato del ginocchio

sx negli ultimi mesi non é migliorato e non é peggiorato.

Il danno subito (trauma distorsivo con lesione a braccio d'anfora

del menisco mediale e danno cartilagineo acuto della parte portante del condilo

femorale laterale trattato con artroscopia) negli ultimi mesi é stabile e non

vi sono miglioramenti da aspettarsi." (doc. A 2)

Le certificazioni del dott. __________

sono state criticamente commentate dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia, attivo presso la __________, il quale ha avallato la valutazione del

suo collega dott. __________:

"

Es geht um die Folgen des Unfalles vom

18.04.2004 (Knie links). Hinweis auf die __________ Untersuchungsberichte vom

26.11.2004 und 01.02.2005. Es besteht ein Status nach arthroskopischer

Teil-Meniskektomie medial (bei Korbhenkel-Läsion) am 22.04.2004. Gleichzeitig

erfolgte bei Chondropathie IV° am Condylus femoralis lateralis eine Abrasio und

Mikrofrakturierung.

Aus den diversen Zeugnissen des Hausarztes

ergeben sich keine neuen Erkenntnisse. Wie schon der __________ fand auch Herr

Dr. __________ am 03.11.2005 ein stabiles und ergussfreies Kniegelenk mit

freier Beweglichkeit (130-0-0°). Dass der Knorpelschaden "acuto"

gewesen sei, hat auch der Chirurge Dr. __________ nie behauptet. Eine

Chondropathie IV° kann gar nicht über Nacht entstehen.

Vielmehr hat der Operateur in Akt 4 explizit

festgehalten, dass dieser Befund "di vecchia data" ist. Auch die

Meniskusl„sion an sich war nicht neu, höchstens die Einklemmung des

Korbhenkels. Dazu passt auch die krankhafte Chondrokalzinose. Degenerative Veränderungen

wurden schon im MRI vom 21.04.1999 beschrieben.

Strittig ist die zumutbare Arbeitsfähigkeit (Verfügung

vom 30.03.2005). Wenn selbst der Chirurge Dr. __________ (Akt 38) eine Arbeitsfähigkeit

von mindestens 75% als möglich erachtet, dann kann die isolierte hausärztliche

Meinung einer Arbeitsunfähigkeit von 75% wohl kaum zutreffen? Dabei war schon

die Stellungnahme des Operateurs eher subjektiv geprägt: "il paziente non

se la sente di lavorare, credo che". Offenbar haben die betreuenden Ärzte

nicht genügend von den unfallfremden Faktoren abstrahiert (fortgeschrittenes

Alter, Pensionierung per 01.02.2005, krankhafte Rücken-Beschwerden). Eine

leichte Muskelatrophie allein (vom __________ aber nicht beschrieben) wäre kein

Grund für eine Arbeitsunfähigkeit. Das Fehlen eines Ergusses spricht eindeutig

gegen ein entzündliches Reizknie. Basierend auf den objektiv günstigen

klinischen Befunden des __________ (Orthopäde FMH) vom 01.02.2005 erachten wir

die attestierten Arbeitsfähigkeiten bei der früheren Tätigkeit (sowohl

administrativ als auch als "elettricista") ebenfalls als medizinisch

plausibel und zumutbar. Wir teilen auch die Einschützung von Herrn Dr. __________,

dass es noch zu früh ist, um einen allfälligen Integritätsschaden zu

beurteilen. Im übrigen ist dies nicht Gegenstand des Prozesses." (doc.

52)

2.7. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

Considerandi

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, i referti dei dottori __________ e __________, medici

che, seppure con ruoli diversi, hanno entrambi avuto in loro cura RI 1 e,

d'altro canto, i rapporti degli specialisti interpellati dall’CO 1, i dottori __________

e __________.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________

(doc. 36) e confermata

dal dott. __________ (doc. 52), specialisti, l’uno in

chirurgia ortopedica, l’altro in chirurgia, entrambi con un'ampia esperienza

professionale nel campo della medicina infortunistica, secondo la quale, a decorrere dal 1°

marzo 2005, il ricorrente era in grado di esercitare la sua abituale attività

professionale (di direttore di una ditta di impianti elettrici), risulta essere

più convincente rispetto a quella sostenuta dai medici curanti di quest’ultimo.

In

proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Inoltre,

l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’INSAI

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Questo

Tribunale ritiene utile evidenziare che, nell’assicurazione contro gli

infortuni, la capacità lavorativa deve essere valutata in funzione dello stato

di salute oggettivabile (facendo quindi astrazione da disturbi solo

soggettivamente risentiti) e della natura delle mansioni che l’assicurato è normalmente

chiamato a svolgere nell’ambito della sua abituale attività lavorativa.

Nella

concreta evenienza, in occasione della visita di controllo del 3 febbraio 2005,

il medico __________ dell’CO 1 ha riscontrato uno stato oggettivo (perlomeno)

soddisfacente.

In

effetti, il ginocchio sinistro non presentava né versamenti intra-articolari,

né instabilità, né segni meniscali, e la sua mobilità era persino migliorata

rispetto al passato con una flesso/estensione di 130/0/0°.

La

deambulazione, anche quella abbastanza spedita e quella sulle punte, è

risultata priva di difficoltà.

Qualche

problema è invece stato osservato nella marcia sui talloni e nella posizione

accovacciata (cfr. doc. 36, p. 2).

Il TCA non ha motivo di

dubitare della veridicità dei rilevamenti compiuti dal dott. __________, nella

misura in cui essi risultano analoghi a quelli descritti dal medico curante

dell’assicurato nel mese di novembre 2005 (cfr. doc. A 2,

fatta eccezione per la misurazione del perimetro delle cosce, relativamente

alla quale il dott. __________ ha riscontrato a sinistra una circonferenza minore

di 2 cm rispetto a quella di destra).

Inoltre, non

vi è neppure ragione di dubitare dell’affermazione, fatta dal dott. __________,

secondo cui le condizioni di salute dell’insorgente erano per certi versi migliorate

(cfr. doc. 36, p. 2), affermazione avversata dal medico curante (cfr. doc. A

2).

Ad

esempio, la flesso/estensione del ginocchio sinistro è passata da 90/0/0° (il 4

giugno 2004 - doc. 5), a 115/0/0° (il 26 novembre 2004 - doc. 27) a, infine,

130/0/0° (= al ginocchio controlaterale, il 1° febbraio 2005 - doc. 36).

Per

quanto riguarda il tipo di attività esercitata dal ricorrente prima

dell’infortunio occorsogli il 18 aprile 2004, fra gli atti di causa figura un

rapporto, datato 12 gennaio 2005, frutto dell’audizione dell’assicurato da

parte di un ispettore dell’CO 1.

Da questo

documento emerge che la ditta __________, della quale RI 1 era il direttore,

contava all’epoca 7/8 dipendenti.

Per un

20% del tempo di lavoro, egli svolgeva lavori di tipo amministrativo

(allestimento di offerte, fatture, rapporti di lavoro, ecc., nonché direzione

della ditta e delle maestranze).

Un ulteriore

10% era da lui consacrato alle misurazioni sui cantieri.

Per il

restante 70% l’insorgente eseguiva l’usuale lavoro di un montatore elettricista

(doc. 32).

Il dott. __________

ha, da parte sua, attestato un’incapacità lavorativa del 75% (cfr. doc. A 4).

A questa

valutazione non può essere fatto riferimento, nella misura in cui essa si trova

in contrasto con quella espressa da tutti gli altri sanitari che si sono

interessati al caso sub judice (dott. __________: 25% di

incapacità lavorativa, cfr. doc. 38; dottori __________ e __________: abilità

lavorativa completa, cfr. doc. 36 e 52).

A tale

riguardo, occorre tenere presente che il TFA ha ripetutamente stabilito che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

2.8

Il

dott. __________, diversamente dai medici di fiducia dell’assicuratore LAINF

convenuto, il 16 febbraio 2005, ha ritenuto l’assicurato

inabile al lavoro nella misura del 25% (doc. 38).

Anche

volendo per ipotesi ritenere questa valutazione più convincente di quella dei

medici dell'CO 1 (cfr. consid. 2.7) il risultato comunque non cambierebbe.

In proposito il TCA

osserva quanto segue.

La

questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1 nella sua abituale

professione e, in ultima analisi, quella del diritto alla rendita d'invalidità,

non deve essere necessariamente valutata facendo riferimento alla sua particolare

attività presso la ditta __________, tanto più che, così come emerge dalle

tavole processuali (cfr. doc. 32, p. 2), quest’ultima azienda non esiste più

poiché fallita.

La

decisione può pertanto essere presa in funzione dell’attività normalmente

svolta dal direttore di una ditta di impianti elettrici sul mercato generale

del lavoro, facendo astrazione da quella che poteva

essere la particolare situazione dell'insorgente presso la __________ (cfr.,

per dei casi analoghi, la STCA del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n.

35.1998

, confermata dal TFA con sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98 e la

STCA del 17 aprile 2001 nella causa P., inc. n. 35.1999.134).

L’istruttoria

disposta dall’amministrazione ha evidenziato che, in seno alla ditta __________,

il ricorrente svolgeva per il 70% del suo tempo di lavoro mansioni di montatore

elettricista, ciò che naturalmente comportava l’assunzione di posizioni gravose

per il ginocchio infortunato (ad esempio, la posizione accovacciata).

Questa

Corte é tuttavia del parere che, su un mercato equilibrato del lavoro, al direttore

di una ditta di installazioni elettriche di medie dimensioni competano in

prevalenza delle mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la

clientela), nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla

maestranza.

Un suo

coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce

generalmente l’eccezione.

In queste

condizioni, posto che, su un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato

andrebbe oltretutto riconosciuta la possibilità - grazie alla sua particolare

funzione - d'ottimizzare l'organizzazione del

proprio lavoro in modo tale da risparmiare l’arto inferiore sinistro, la

decisione dell’CO 1 di negargli il diritto alla rendita di invalidità, va

tutelata da questo Tribunale.

Infatti,

accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività

professionale di direttore di una ditta di impianti elettrici, é giocoforza

ammettere l’inesistenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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