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Decisione

35.2005.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 aprile 2006Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i famigliari del paziente, salvo il fratello ancora vivente, sono deceduti per

tumore. Il paziente stesso 12 anni fa fu operato per un carcinoma piatto

cellulare della corda vocale sx.” (doc. C, p. 6).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa e l’ulteriore procedere terapeutico, la

psichiatra si è così espressa:

"

Dal punto di vista psichiatrico, l’inabilità

lavorativa al 100% è pienamente giustificata, dallo stato depressivo

presentato. La stessa è da considerarsi duratura perché aggravata da problemi

fisici e da problemi sociali.

È escluso un ritorno all’attività lavorativa

precedentemente svolta in un paziente che a causa degli interventi subiti per

il carcinoma piatto cellulare della corda vocale sx, presenta una voce bitonale

con tirage.

Oltre a ciò il paziente presenta una ipoacusia

percettiva bilaterale, cosa che rende estremamente difficile il dialogo.

(…).

Il paziente necessità di una terapia psichiatrica

ambulatoriale.

Purtroppo vista la diffidenza, l’angoscia e la

paura del paziente, lo stesso al momento attuale rifiuta una terapia

psichiatrica presso un collega psichiatra e rifiuta parimenti un ricovero

psichiatrico, che rappresenterebbe in questo momento un ulteriore fallimento.

Non esistono estremi per procedere ad un ricovero

coatto.

Il paziente si sente invece ben compreso e

sostenuto dal proprio medico curante dr. __________ il quale è disponibile per

una presa a carico ambulatoriale dello stesso."

(doc. C)

2.8. Con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità

per quanto concerne i disturbi psichici presentati dall’insorgente in quanto

farebbe difetto un nesso di causalità adeguata con il sinistro del luglio 2003.

La

questione riguardante l’esistenza di un legame causale naturale è invece

rimasta indecisa (cfr. doc. 99).

Con la

propria impugnativa, RI 1 ha fatto valere che le turbe psichiche

costituirebbero una conseguenza, naturale (così come avrebbero sostenuto il

dott. __________ e la dott.ssa __________) e adeguata, dell’evento traumatico

del 24 luglio 2003 (I, p. 5s.).

Questa

Corte ritiene che le certificazioni specialistiche agli atti, specificatamente

i rapporti dei dottori __________ (doc. 77) e __________ (doc. C), non

consentano di decidere, con piena cognizione di causa, in merito alla natura

(traumatica o meno) dei disturbi psichici presentati dall’insorgente.

Del

resto, i citati due psichiatri non sono stati consultati, rispettivamente,

dall’CO 1 e dalla Cassa malati __________, con lo scopo di chiarire l’aspetto

eziologico.

Il dott. __________

ha infatti dovuto pronunciarsi riguardo all’esigibilità (da un punto di vista

psicologico) del proposto intervento di AMO.

La

dott.ssa __________ è invece stata chiamata definire la capacità lavorativa

dell’assicurato e l’ulteriore procedere terapeutico.

Il TCA

può comunque esimersi dall’approfondire oltre la problematica della causalità

naturale poiché, anche nell’ipotesi in cui le turbe psichiche di cui

l’insorgente è portatore fossero una conseguenza naturale dell’evento

traumatico, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe essere considerata

impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità.

Nell'esame

dell'adeguatezza, occorre innanzitutto procedere alla classificazione

dell'infortunio occorso al ricorrente.

Dalle

tavole processuali risulta che, in data 24 luglio 2003, a RI 1 è rimasto

schiacciato l’avampiede sinistro, in parte salvato grazie alle scarpe di

sicurezza, da un carrello ferroviario (doc. 1 e 3).

Egli ha

in tal modo riportato delle fratture spostate sottocapitale metatarsale II-III

e una frattura della falange distale dell’alluce sinistro (doc. 3).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso

all’assicurato non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra

quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità

all'interno della categoria intermedia.

A mero

titolo di raffronto, si osserva che la nostra Alta Corte federale ha proceduto

a una identica classificazione in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa

A., U 18/01, riguardante un sinistro in cui un assicurato si era fatto

schiacciare il piede destro da un rullo compressore e, in seguito, era caduto

nel catrame bollente.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

Affinché

possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

Va

preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso

di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

oggettivabili di natura organica che si trovano in una relazione di

causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U

341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

In concreto,

non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo

né l'esistenza di più fattori.

L'incidente

non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o

spettacolari.

Del

resto, nemmeno nella suevocata pronunzia del 19 ottobre 2001, riguardante un

operaio caduto nel catrame bollente (cfr. consid. 4b/bb: "Bien que

relativement impressionnant, l'accident n'a pas revêtu un caractère

particulièrement dramatique"), il TFA ha riconosciuto la realizzazione del

criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della

particolare spettacolarità dell'infortunio.

Né il

ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme.

Dagli

atti di causa non risulta nemmeno che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

La durata

della cura medica non appare come anormalmente lunga, ricordato, una volta

ancora, che vanno considerati unicamente i postumi somatici oggettivabili dell’infortunio

assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).

In

proposito, occorre rilevare che, già in occasione del consulto del 10 dicembre

2004, il dott. __________, responsabile della chirurgia del piede presso

l’Ospedale universitario di __________, ha riscontrato uno stato, clinico e

radiologico, nella norma (fatta eccezione per una lieve ipotrofia a livello del

polpaccio), tanto da sottolineare la presenza di una discrepanza con la

sintomatologia denunciata dall’assicurato (doc. 62: “Die vom Patienten

angegebenen starken Schmerzen sind klinisch nicht genau nachvollziehbar, …”).

Lo

specialista __________ ha quindi concluso per l’esistenza di disturbi a

carattere neuropatico e, in questo senso, sconsigliato un qualsiasi ulteriore

procedere chirurgico, ha proposto di compiere un tentativo con un

antiepilettico semplice (Neurotin) oppure con un medicamento per la cura della

sindrome della gambe irrequiete (doc. 62).

L’aspetto

neurologico è stato in seguito indagato dal dott. __________, spec. FMH in

neurologia, per conto dell’Istituto assicuratore convenuto.

Da parte

sua, il dott. __________ non ha potuto, citiamo: “… evidenziare deficit

riferibili a un danno delle strutture nervose della gamba sinistra in

particolare al piede. Ho eseguito anche un esame elettroneurografico dei

principali tronchi nervosi al piede sinistro, risultato normale, escludendo

dunque una lesione dei nervi peroneo, tibiale, in particolare non vi sono

indizi per una sindrome del tunnel tarsale.”.

Sebbene

non abbia potuto escludere completamente l’esistenza di un danno ai piccoli

rami nervosi cutanei, lo specialista in neurologia - relativizzando in tal modo

l’opinione del dott. __________ - ha affermato di avere, citiamo: “… piuttosto

l’impressione che i dolori siano di tipo prettamente meccanico del piede e che

la componente neuropatica, se presente, sia comunque secondaria.”.

Per

questa ragione, il dott. __________, per quanto di sua competenza, non ha ritenuto

necessario predisporre alcun provvedimento, né diagnostico né terapeutico (doc.

73).

In

occasione della visita fiduciaria di controllo del 15 aprile 2005, il dott. __________,

spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha anch’egli posto in evidenza

la mancanza di correlazione tra il reperto oggettivo e i disturbi risentiti dal

ricorrente (doc. 81, p. 3: “Il reperto quindi alla visita odierna

oggettivamente si discosta di gran lunga dal reperto soggettivo.”).

Il medico

__________ dell’CO 1 ha quindi dichiarato chiusa la cura medica (con una

riserva per quanto riguardava l’asportazione del materiale di osteosintesi).

In esito

a quanto precede, occorre concludere che, al più tardi in coincidenza

con la consultazione presso il dott. __________ (dicembre 2004), trascorso un

anno e mezzo circa dal sinistro, RI 1 non necessitava più di cure mediche in

relazione con i postumi oggettivabili dell’infortunio del 24 luglio 2003.

In questo

contesto, va rilevato che, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V.

G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente

lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso

soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Considerandi

Questa

Corte ritiene inoltre che non si possa parlare di decorso sfavorevole della cura

medica con rilevanti complicazioni.

È vero

che, nel corso dell’estate 2003, posteriormente all’intervento di osteosintesi,

RI 1 ha presentato una trombosi venosa delle vene gastrognemie (doc. 13 e 15).

La citata

complicazione dev’essersi comunque risolta in tempi relativamente brevi grazie

a una semplice terapia anticoagulatoria se è vero che, già all’inizio del mese

di dicembre 2003, l’esame duplex eseguito dalla dott.ssa __________, Primario

di medicina interna presso l’Ospedale regionale di __________, ha mostrato una

completa ricanalizzazione delle vene gastrognemie (allegato al doc. 26).

D’altro

canto, non può essere disatteso che se l’infortunio ha lasciato qualche

strascico a livello dell’estremità inferiore sinistra, tali sequele non sono comunque

state giudicate di un’entità tale da raggiungere la soglia d’importanza

necessaria a fare nascere il diritto all’indennità per menomazione all’integrità

(cfr. doc. 81, p. 3).

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza

dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la

situazione somatica, più che soddisfacente da un profilo oggettivo, è stata

sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichiatrica che le si è ben

presto sovrapposta (in proposito, va ricordato che la psichiatra dott.ssa __________,

con rapporto del 28 luglio 2005, ha attestato una piena incapacità lavorativa

da un punto di vista psichico; cfr. doc. C).

Se ne

deduce che l’infortunio del 24 luglio 2003 non ha avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1. In siffatte

condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso,

la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.

2.9

Posto che la

problematica psichica non è di competenza dell’assicuratore infortuni, il

diritto all’indennità giornaliera deve venir valutato tenendo conto unicamente

dei postumi oggettivabili a livello del piede sinistro.

In

effetti, è utile sottolineare che, secondo una costante

giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi

risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad

esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto

nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente

dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella

causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.

35.2003

, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata

dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella

causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo

2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del

19.

febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 81), specialista nella materia che qui

interessa, secondo la

quale, a decorrere dal 1° maggio 2005, l’insorgente era in grado di riprendere,

in maniera graduale (iniziando con un 25% per raggiungere, il 1° agosto 2005,

la piena capacità lavorativa), l’esercizio della sua abituale attività

professionale di macchinista/operaio di linea, possa validamente servire da base

al giudizio che essa è chiamata a rendere.

In

proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

particolare, il TCA osserva che, in occasione della visita __________ di

controllo del 15 aprile 2005, il dott. __________ ha riscontrato a livello del

piede sinistro uno stato oggettivo pressoché normale:

"

Alla visita odierna non si nota nessun segno di

risparmio dell’arto inferiore sinistro considerati i disturbi dichiarati dal

paziente e la data dell’infortunio che risale al 24.7.2003.

Non si nota alcun gonfiore del piede. La cute è

normale. La funzionalità della caviglia è completamente normale.

Dalle radiografie si nota una perfetta

consolidazione delle fratture. Le placche sono ancora in sede.

Alla visita neurologica non si è potuto mettere

in evidenza nessuna patologia di carattere neurologico post-traumatico."

(doc. 81,

p. 3)

Tale

aspetto è stato confermato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, nel

suo apprezzamento medico del 24 agosto 2005:

"

Der objektive Befund bei St. N. korrekter

Miniplatten-Osteosynthese der Metatarsalia II + III links ist sehr günstig.

Es gibt weder orthopädisch noch neurologisch ein angemessenes Substrat für die

geltend gemachten Beschwerden."

(doc.

97.

– il corsivo é del redattore)

Questo Tribunale non ha del resto motivo di dubitare della veridicità dei rilevamenti

compiuti dal dott. __________, nella misura in cui essi risultano sovrapponibili

a quelli descritti dal dott. __________ durante il consulto del 10 dicembre

2004:

" Befunde:

Reizlos abgeheilte Narbe Fussrücken. Bräunliche

Hautverfärbung der Umgebung. Keine Schwellung, keine Rötung. Zehenstellung

korrekt. Hyperkeratose über der Grosszehe medial und über dem medialen Rand der

Grosszehenballen. Die Metatarsalia II und III sind klinisch stabil verheilt. Es

scheint keine Krepitationen durch die Schrauben vorzuliegen. Die

Metatarsophalangeal-Gelenke sind schmerzlos frei beweglich. OSG-/USG-Bewegung

symmetrisch schmerzfrei. Sensibilität intakt. Fusspulse palpabel. Wadenumfang

links 1.5 cm vermindert. Beschwielung symmetrisch.

Röntgenbefund:

Fuss ap/seitlich: Korrektes Alignement. Keine

Osteopenie. Konsolidierte Fraktur. Korrekte Lage des

Osteosynthesematerials."

(doc.

62)

Così come già indicato al

considerando 2.7., l’ipotesi, formulata dallo specialista dell’__________ di __________,

che i disturbi accusati da RI 1 fossero di origine neuropatica, non ha potuto essere

confermata dal neurologo dott. __________ (cfr. doc. 73).

D’altra parte, per quanto concerne

i segni di risparmio all’arto inferiore sinistro refertati dal dott. __________,

rappresentati da una circonferenza del polpaccio sinistro

minore di 1.5 cm rispetto a destra, è importante segnalare che essi non

sono stati più rilevati successivamente, né dal dott. __________ (cfr. doc. 73:

“Il trofismo muscolare agli arti inferiori è normale, …”), né dal dott. __________

(doc. 81: “Alla visita odierna non si nota nessun segno di

risparmio dell’arto inferiore sinistro …”).

Quindi,

di fronte alla pochezza del reperto oggettivabile, che non giustifica a

sufficienza la sintomatologia soggettivamente denunciata dal ricorrente, il TCA

ritiene verosimile che, trascorsi poco meno di due anni dal sinistro, l’assicurato

abbia ritrovato, gradatamente a far tempo dal 1° maggio 2005, una capacità lavorativa piena

nella sua abituale professione, così come sostenuto dal medico di fiducia

dell’Istituto assicuratore convenuto.

In corso di causa, questo

Tribunale ha interpellato il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, autore dell’intervento di osteosintesi del 30 luglio 2003, al quale

è stato chiesto, in particolare, di esprimersi a proposito dell’esigibilità

lavorativa durante il periodo qui in discussione (V).

Con rapporto dell’8 marzo

2006, il dott. __________ ha comunicato che in quel periodo l’assicurato non si

trovava più in sua cura e che la capacità lavorativa era stata valutata dal

dott. __________ (VII).

Ora, con certificazione

del 2 maggio 2005, il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha

dichiarato il suo paziente ulteriormente inabile al lavoro al 100% per,

citiamo: “i dolori al piede conseguenti all’infortunio e per altre due ragioni

mediche.” (allegato al doc. 87).

Questo documento non è però

suscettibile di far sorgere dei dubbi circa la fondatezza della valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________.

Da una parte, dichiarando

completamente inabile al lavoro RI 1, il medico curante ha tenuto conto anche

di problematiche non di competenza dell’assicuratore LAINF, così come da lui

stesso indicato.

D’altra parte e

soprattutto, il dott. __________ non ha spiegato i motivi per cui, a fronte di

uno stato oggettivabile senza particolarità, facendo quindi astrazione dai

disturbi soltanto soggettivamente risentiti dal ricorrente, quest’ultimo non

sarebbe stato in grado di riprendere l’attività lavorativa.

Nemmeno il rapporto 14

dicembre 2004 del dott. __________ (doc. 62) è atto a soccorrere l’insorgente.

È vero che questo

specialista ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% in un’attività

fisicamente gravosa.

Tuttavia, la sua

valutazione parte dalla presunzione che all’origine dei disturbi lamentati da RI

1.

vi fossero dei problemi neurologici, in presenza di una situazione ortopedica

pressoché normale.

Ora, tale presunzione non

ha potuto essere confermata dal neurologo dott. __________ (doc. 73).

Inoltre, non può essere

ignorato che, nel frattempo, l’ipotrofia riscontrata a livello del polpaccio

della gamba sinistra, interpretata dal dott. __________ come segno di risparmio

dello stesso arto, è praticamente scomparsa (cfr. doc. 73 e 81).

In data 15 febbraio 2006 RI

1.

è stato sottoposto all’intervento di AMO, che l’CO 1 ha correttamente assunto

a titolo di ricaduta.

Al riguardo, il dott. __________

ha affermato che, avendo liberato l’articolazione, lo status è ora

perfettamente normale (VII).

Secondo il TCA, sarebbe

semplicistico dedurne che i problemi denunciati dall’assicurato erano

imputabili alla presenza del materiale di osteosintesi in situ, e ciò

non fosse altro che per la ragione che, ancora il 23 marzo 2006 e nonostante

l’AMO, egli presentava, citiamo: “… forti dolori meccanici dopo circa 10 minuti

di appoggio nella marcia, associati a senso di cedimento (probabilmente su base

antalgica).” (X bis).

Sulla

scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo

aspetto organico oggettivabile – RI 1 ha ritrovato una piena capacità

lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.

2.10

Il 3 aprile

2006, l’avv. RA 1 ha informato questa Corte di voler ritirare l’istanza

tendende alla concessione dell'assistenza giudiziaria (X), di modo che la

stessa è divenuta priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- L’istanza

tendende alla concessione dell'assistenza giudiziaria è stralciata dai ruoli

poiché priva di oggetto.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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