35.2005.94
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24 aprile 2006Italiano35 min
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Numero d'incarto:
35.2005.94
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, TCA
Titolo:
Vittima schiacciamento piede sinistro. Negata adeguatezza del nesso causale con disturbi psichici. Ammessa piena abilità lavorativa nell'originaria professione, tenuto conto dei soli postumi organici oggettivabili. Confermata estinzione diritto a indennità giornaliera.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2005.94
mm/td
Lugano
24 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 agosto
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
luglio 2003, a RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di
macchinista/operaio di linea e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, è rimasto schiacciato il piede sinistro da un carrello
messo improvvisamente in funzione da un collega.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato fratture spostate sottocapitale
metatarsale II-III e una frattura della falange distale dell’alluce (doc. 3),
trattata mediante osteosintesi il 30 luglio 2003 (doc. 6).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 27
aprile 2005, l’assicuratore LAINF ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro al
25% dal 1° maggio 2005, al 50% dal 1° giugno 2005, al 75% dal 1° luglio 2005 e
in misura completa a contare dal 1° agosto 2005.
D’altra
parte, a RI 1 è stato negato il diritto a un’indennità per menomazione
all’integrità.
Infine,
l’CO 1 ha pure negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
psichici presentati dall’assicurato, facendo difetto una relazione di causalità
adeguata con l’evento del luglio 2003 (doc. 82).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 87),
l’Istituto assicuratore, in data 29 agosto 2005, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 99).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 30 novembre 2005, l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga
annullata e che gli atti vengano retrocessi all’CO 1 per nuova valutazione e
decisione, argomentando:
" Esaminando
la situazione a prescindere dal recente peggioramento della sintomatologia, si
ritiene che il riconoscimento di una progressiva abilità lavorativa dall'1
giugno 2005, a cui giunge la CO 1, non può essere condivisa.
L'Autorità resistente determina il proprio convincimento fondandosi
unicamente sul rapporto del medico __________, dr. __________, dopo la visita
dell'assicurato del 15 aprile 2005.
In buona sostanza il dr. __________ sostiene che i dolori
lamentati dal signor RI 1 non sarebbero clinicamente oggettivabili e nemmeno
dimostrati da un segno di risparmio dell'arto interessato, tanto da ritenersi
che il paziente non necessiti più di alcuna cura. In maniera contraddittoria
riconosce però una ripresa dell'abilità lavorativa solo a partire da un mese e
mezzo dopo la visita ed in maniera progressiva fino a recuperare la piena
abilità solo dal mese di agosto successivo.
Altrettanto contraddittorio è l'invito all'assicurato a
riannunciarsi nel caso in cui si decidesse per l'asportazione delle placche.
Non si comprende come mai si prenda in considerazione l'eventualità dell'AMO
se, a parere del dr. __________, il paziente, anche con le placche, dovrebbe
stare oggettivamente bene ed avere recuperato la piena abilità lavorativa in
qualsiasi attività professionale.
Si contesta inoltre che non siano dati i segni di risparmio nel
caricamento dell'arto sinistro. Tale circostanza non solo è stata rilevata dal
dr. __________ dell'__________ di __________ nel proprio rapporto del 10
dicembre 2004, rapporto più volte richiamato dal dr. __________, ma emerge
anche dalle misurazioni comparative dei due arti effettuate dallo stesso medico
__________.
Si rivela inoltre come la conclusione a cui è giunto lo
specialista risulti troppo generica non distinguendo tra attività leggere e
pesanti e non specificando le attività eventualmente ancora ammissibili.
Il dr. __________, in netto contrasto con il dr. __________, ha
indicato come il signor RI 1 presenti un'inabilità al 100% in attività
professionali pesanti.
E' quindi importante accertare, a prescindere da un'eventuale
riapertura del caso per intervento di AMO, quali professioni possa ancora
svolgere il signor RI 1 tenuto conto delle limitazioni funzionali dell'arto e
soprattutto dei dolori persistenti che gli impediscono di caricare normalmente
l'arto stesso con conseguenti ripercussioni sulla deambulazione. Dovrà essere
accertata l'effettiva incidenza sulla capacità lavorativa dell'assicurato e
determinato se, per questi motivi, vi è una perdita di guadagno rilevante ai
fini del conferimento di una rendita di invalidità a decorrere dal 1 ° giugno
2005.
(…)
Per quanto invece concerne la sindrome da disadattamento
prolungato con reazione ansioso-depressiva la CO 1 ha ritenuto non essere dato
il nesso di causalità adeguato con l'infortunio. La CO 1 ha correttamente
stabilito che l'infortunio occorso al signor RI 1 è di grado medio. Per
determinare la gravità dell'infortunio non ci si può riferire unicamente
all'evento stesso, ma piuttosto tenere presenti tutte le circostanze che sono
strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto od indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio
di apprezzamento nella misura in cui, secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita, sono tali da provocare od aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (TFA
Sentenza del 3.06.2004, inc. U 119/2).
Nel caso in esame a seguito dell'infortunio, il signor RI 1
dovette subire un intervento di osteosintesi avvenuto nel luglio del 2003 dove
gli furono impiantate due placche e relative viti, l'assicurato subì quale
complicazione una trombosi venosa delle vene gastrocnemie a seguito della quale
dovette essere sottoposto ad una cura anticoagulante fino ad oltre novembre del
2003. Successivamente dovette subire un lungo periodo di fisioterapia con
drenaggio linfatico e con introduzione di scarpe ortopediche e poi nuovamente
un secondo periodo di fisioterapia fino al metà del 2004. Dall'infortunio, e
ancora attualmente, l'assicurato è confrontato con forti dolori al piede e con
la difficoltà a camminare. Occorre poi precisare che il signor RI 1 ha un
temperamento molto attivito. Prima dell'infortunio era una persona che non
stava mai ferma, che amava il proprio lavoro e che era particolarmente
appassionato di speleologia alla quale attività dedicava molta energia e tempo.
Ora, a seguito del lungo periodo di inabilità e anche dei postumi
dell'infortunio egli ha dovuto abbandonare ogni forma di attività fisica e trascorrere
dei lunghi periodi senza nemmeno uscire di casa. A parere della scrivente sono
dunque dati gli elementi per riconoscere nell'infortunio una causa adeguata del
danno alla salute psichica: ossia il grado e la lunga durata dell'inabilità
lavorativa (che è tuttora presente per quanto si è sopra argomentato), la
durata delle cure mediche, i dolori somatici persistenti che hanno comportano
ancora oggi la preclusione allo svolgimento di tutte le attività fisiche a cui
si dedicava l'assicurato.
Per quanto concerne l'esistenza di un nesso causale naturale tra
l'infortunio ed il danno alla salute psichica, anch'esso si ritiene dato, pur
alla presenza di altre concause, quali il recidivante carcinoma alle corde
vocali. Di tale parere sono sia lo psichiatra incaricato dalla CO 1, che la
psichiatra incaricata dalla __________, che è l'assicurazione per la perdita di
guadagno del datore di lavoro, ed il cui rapporto dovrebbe trovarsi
nell'incarto dell'Autorità resistente. Non occorre infatti che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute, ma è sufficiente che,
insieme ad altri fattori, appaia come una conditio sine qua non del
danno (cfr. sentenza citata)."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In data 15
febbraio 2006, RI 1 è stato sottoposto all’intervento di asportazione del
materiale di osteosintesi.
1.6. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il PD dott. __________, il quale è stato
invitato a rispondere ad alcuni quesiti attinenti all’esigibilità lavorativa
(V).
La
risposta fornita dallo specialista è pervenuta al TCA il 21 marzo 2006 (VII).
L’CO 1 ha
preso posizione il 23 marzo 2006 (IX).
Da parte
sua, il ricorrente lo ha fatto in data 3 aprile 2006.
In quell’occasione,
egli ha pure ritirato la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria (X +
allegato). ¨
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare l’assicurato abile al lavoro secondo le modalità indicate nella
decisione formale del 27 aprile 2005 oppure no.
In
proposito va precisato che l’CO 1 ha preso a proprio carico l’intervento di
asportazione del materiale di osteosintesi (AMO) effettuato il 15 febbraio 2006
(costi sanitari + indennità giornaliere) a titolo di ricaduta (cfr. doc. 104),
di modo che in gioco vi è il periodo 1° maggio 2005-15 febbraio 2006.
Preliminarmente,
il TCA deve tuttavia esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto ha
correttamente negato la propria responsabilità a proposito delle turbe
psichiche di cui soffre l’assicurato oppure no. Più concretamente, occorre
determinare se esse costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata,
dell’infortunio del 24 luglio 2003 oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
Questi
concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella
causa D., U 187/04.
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare
di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se l'assicurato
è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità
adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi
psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle
cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a
provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid.
4a).
2.7. RI 1 ha
presentato dei disturbi di natura psichica.
L’esistenza
di difficoltà a livello psichico è menzionata, per la prima volta, nel
certificato 24 settembre 2004 del dott. __________, medico curante, il quale ha
fatto stato di un tono dell’umore piuttosto depresso e della necessità di una
presa a carico con sostegno psicologico (doc. 52).
Allo
scopo di verificare l’esigibilità dell’intervento di AMO proposto dal medico __________,
rispettivamente, dal dott. __________, l’CO 1 ha predisposto una valutazione
psichiatrica a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
Questo
specialista, diagnosticata una sindrome da disadattamento prolungata (ICD 10 F
43.21) con reazione ansiosa-depressiva, ha ritenuto inopportuno sottoporre
l’assicurato al prospettato intervento operatorio, precisando che, citiamo:
“L’opposizione all’intervento proposto maschera probabilmente anche l’angoscia
e la paura per il tumore ricomparso dopo 10 anni di latenza. L’ass. ha certamente
bisogno di un sostegno psicologico regolare e anche, a nostro parere, di una
cura psicofarmacologica con un AD.” (doc. 77).
In data
23 luglio 2005 RI 1 è stato sottoposto, per conto della __________, a una
perizia a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
Da parte
sua, la psichiatra __________ ha posto la diagnosi di episodio depressivo
grave, senza sintomi psicotici (ICD 10 F 32.2).
Nella
valutazione del caso, essa ha rilevato che, a seguito dello sviluppo di una
trombosi venosa (estate 2003), il ricorrente ha iniziato a lamentare paura di
morte o di gravi malattie e, al proposito, ha ricordato che, citiamo: “la madre
del paziente, deceduta per un tumore polmonare, qualche mese prima della
diagnosi dello stesso, aveva presentato un episodio di embolia polmonare. Tutti
Fatti
i famigliari del paziente, salvo il fratello ancora vivente, sono deceduti per
tumore. Il paziente stesso 12 anni fa fu operato per un carcinoma piatto
cellulare della corda vocale sx.” (doc. C, p. 6).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa e l’ulteriore procedere terapeutico, la
psichiatra si è così espressa:
"
Dal punto di vista psichiatrico, l’inabilità
lavorativa al 100% è pienamente giustificata, dallo stato depressivo
presentato. La stessa è da considerarsi duratura perché aggravata da problemi
fisici e da problemi sociali.
È escluso un ritorno all’attività lavorativa
precedentemente svolta in un paziente che a causa degli interventi subiti per
il carcinoma piatto cellulare della corda vocale sx, presenta una voce bitonale
con tirage.
Oltre a ciò il paziente presenta una ipoacusia
percettiva bilaterale, cosa che rende estremamente difficile il dialogo.
(…).
Il paziente necessità di una terapia psichiatrica
ambulatoriale.
Purtroppo vista la diffidenza, l’angoscia e la
paura del paziente, lo stesso al momento attuale rifiuta una terapia
psichiatrica presso un collega psichiatra e rifiuta parimenti un ricovero
psichiatrico, che rappresenterebbe in questo momento un ulteriore fallimento.
Non esistono estremi per procedere ad un ricovero
coatto.
Il paziente si sente invece ben compreso e
sostenuto dal proprio medico curante dr. __________ il quale è disponibile per
una presa a carico ambulatoriale dello stesso."
(doc. C)
2.8. Con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità
per quanto concerne i disturbi psichici presentati dall’insorgente in quanto
farebbe difetto un nesso di causalità adeguata con il sinistro del luglio 2003.
La
questione riguardante l’esistenza di un legame causale naturale è invece
rimasta indecisa (cfr. doc. 99).
Con la
propria impugnativa, RI 1 ha fatto valere che le turbe psichiche
costituirebbero una conseguenza, naturale (così come avrebbero sostenuto il
dott. __________ e la dott.ssa __________) e adeguata, dell’evento traumatico
del 24 luglio 2003 (I, p. 5s.).
Questa
Corte ritiene che le certificazioni specialistiche agli atti, specificatamente
i rapporti dei dottori __________ (doc. 77) e __________ (doc. C), non
consentano di decidere, con piena cognizione di causa, in merito alla natura
(traumatica o meno) dei disturbi psichici presentati dall’insorgente.
Del
resto, i citati due psichiatri non sono stati consultati, rispettivamente,
dall’CO 1 e dalla Cassa malati __________, con lo scopo di chiarire l’aspetto
eziologico.
Il dott. __________
ha infatti dovuto pronunciarsi riguardo all’esigibilità (da un punto di vista
psicologico) del proposto intervento di AMO.
La
dott.ssa __________ è invece stata chiamata definire la capacità lavorativa
dell’assicurato e l’ulteriore procedere terapeutico.
Il TCA
può comunque esimersi dall’approfondire oltre la problematica della causalità
naturale poiché, anche nell’ipotesi in cui le turbe psichiche di cui
l’insorgente è portatore fossero una conseguenza naturale dell’evento
traumatico, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe essere considerata
impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità.
Nell'esame
dell'adeguatezza, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell'infortunio occorso al ricorrente.
Dalle
tavole processuali risulta che, in data 24 luglio 2003, a RI 1 è rimasto
schiacciato l’avampiede sinistro, in parte salvato grazie alle scarpe di
sicurezza, da un carrello ferroviario (doc. 1 e 3).
Egli ha
in tal modo riportato delle fratture spostate sottocapitale metatarsale II-III
e una frattura della falange distale dell’alluce sinistro (doc. 3).
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso
all’assicurato non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra
quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità
all'interno della categoria intermedia.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che la nostra Alta Corte federale ha proceduto
a una identica classificazione in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa
A., U 18/01, riguardante un sinistro in cui un assicurato si era fatto
schiacciare il piede destro da un rullo compressore e, in seguito, era caduto
nel catrame bollente.
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..
Affinché
possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).
Va
preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso
di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
oggettivabili di natura organica che si trovano in una relazione di
causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U
341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
In concreto,
non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo
né l'esistenza di più fattori.
L'incidente
non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o
spettacolari.
Del
resto, nemmeno nella suevocata pronunzia del 19 ottobre 2001, riguardante un
operaio caduto nel catrame bollente (cfr. consid. 4b/bb: "Bien que
relativement impressionnant, l'accident n'a pas revêtu un caractère
particulièrement dramatique"), il TFA ha riconosciuto la realizzazione del
criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della
particolare spettacolarità dell'infortunio.
Né il
ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a
provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Dagli
atti di causa non risulta nemmeno che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di
errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico.
La durata
della cura medica non appare come anormalmente lunga, ricordato, una volta
ancora, che vanno considerati unicamente i postumi somatici oggettivabili dell’infortunio
assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).
In
proposito, occorre rilevare che, già in occasione del consulto del 10 dicembre
2004, il dott. __________, responsabile della chirurgia del piede presso
l’Ospedale universitario di __________, ha riscontrato uno stato, clinico e
radiologico, nella norma (fatta eccezione per una lieve ipotrofia a livello del
polpaccio), tanto da sottolineare la presenza di una discrepanza con la
sintomatologia denunciata dall’assicurato (doc. 62: “Die vom Patienten
angegebenen starken Schmerzen sind klinisch nicht genau nachvollziehbar, …”).
Lo
specialista __________ ha quindi concluso per l’esistenza di disturbi a
carattere neuropatico e, in questo senso, sconsigliato un qualsiasi ulteriore
procedere chirurgico, ha proposto di compiere un tentativo con un
antiepilettico semplice (Neurotin) oppure con un medicamento per la cura della
sindrome della gambe irrequiete (doc. 62).
L’aspetto
neurologico è stato in seguito indagato dal dott. __________, spec. FMH in
neurologia, per conto dell’Istituto assicuratore convenuto.
Da parte
sua, il dott. __________ non ha potuto, citiamo: “… evidenziare deficit
riferibili a un danno delle strutture nervose della gamba sinistra in
particolare al piede. Ho eseguito anche un esame elettroneurografico dei
principali tronchi nervosi al piede sinistro, risultato normale, escludendo
dunque una lesione dei nervi peroneo, tibiale, in particolare non vi sono
indizi per una sindrome del tunnel tarsale.”.
Sebbene
non abbia potuto escludere completamente l’esistenza di un danno ai piccoli
rami nervosi cutanei, lo specialista in neurologia - relativizzando in tal modo
l’opinione del dott. __________ - ha affermato di avere, citiamo: “… piuttosto
l’impressione che i dolori siano di tipo prettamente meccanico del piede e che
la componente neuropatica, se presente, sia comunque secondaria.”.
Per
questa ragione, il dott. __________, per quanto di sua competenza, non ha ritenuto
necessario predisporre alcun provvedimento, né diagnostico né terapeutico (doc.
73).
In
occasione della visita fiduciaria di controllo del 15 aprile 2005, il dott. __________,
spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha anch’egli posto in evidenza
la mancanza di correlazione tra il reperto oggettivo e i disturbi risentiti dal
ricorrente (doc. 81, p. 3: “Il reperto quindi alla visita odierna
oggettivamente si discosta di gran lunga dal reperto soggettivo.”).
Il medico
__________ dell’CO 1 ha quindi dichiarato chiusa la cura medica (con una
riserva per quanto riguardava l’asportazione del materiale di osteosintesi).
In esito
a quanto precede, occorre concludere che, al più tardi in coincidenza
con la consultazione presso il dott. __________ (dicembre 2004), trascorso un
anno e mezzo circa dal sinistro, RI 1 non necessitava più di cure mediche in
relazione con i postumi oggettivabili dell’infortunio del 24 luglio 2003.
In questo
contesto, va rilevato che, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V.
G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente
lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso
soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Considerandi
Questa
Corte ritiene inoltre che non si possa parlare di decorso sfavorevole della cura
medica con rilevanti complicazioni.
È vero
che, nel corso dell’estate 2003, posteriormente all’intervento di osteosintesi,
RI 1 ha presentato una trombosi venosa delle vene gastrognemie (doc. 13 e 15).
La citata
complicazione dev’essersi comunque risolta in tempi relativamente brevi grazie
a una semplice terapia anticoagulatoria se è vero che, già all’inizio del mese
di dicembre 2003, l’esame duplex eseguito dalla dott.ssa __________, Primario
di medicina interna presso l’Ospedale regionale di __________, ha mostrato una
completa ricanalizzazione delle vene gastrognemie (allegato al doc. 26).
D’altro
canto, non può essere disatteso che se l’infortunio ha lasciato qualche
strascico a livello dell’estremità inferiore sinistra, tali sequele non sono comunque
state giudicate di un’entità tale da raggiungere la soglia d’importanza
necessaria a fare nascere il diritto all’indennità per menomazione all’integrità
(cfr. doc. 81, p. 3).
Visto
quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza
dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la
situazione somatica, più che soddisfacente da un profilo oggettivo, è stata
sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichiatrica che le si è ben
presto sovrapposta (in proposito, va ricordato che la psichiatra dott.ssa __________,
con rapporto del 28 luglio 2005, ha attestato una piena incapacità lavorativa
da un punto di vista psichico; cfr. doc. C).
Se ne
deduce che l’infortunio del 24 luglio 2003 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1. In siffatte
condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso,
la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.
2.9
Posto che la
problematica psichica non è di competenza dell’assicuratore infortuni, il
diritto all’indennità giornaliera deve venir valutato tenendo conto unicamente
dei postumi oggettivabili a livello del piede sinistro.
In
effetti, è utile sottolineare che, secondo una costante
giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi
risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad
esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto
nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente
dimostrabile.
Nei casi
in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente
correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole
all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella
causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.
35.2003
, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata
dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella
causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo
2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del
19.
febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 81), specialista nella materia che qui
interessa, secondo la
quale, a decorrere dal 1° maggio 2005, l’insorgente era in grado di riprendere,
in maniera graduale (iniziando con un 25% per raggiungere, il 1° agosto 2005,
la piena capacità lavorativa), l’esercizio della sua abituale attività
professionale di macchinista/operaio di linea, possa validamente servire da base
al giudizio che essa è chiamata a rendere.
In
proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
particolare, il TCA osserva che, in occasione della visita __________ di
controllo del 15 aprile 2005, il dott. __________ ha riscontrato a livello del
piede sinistro uno stato oggettivo pressoché normale:
"
Alla visita odierna non si nota nessun segno di
risparmio dell’arto inferiore sinistro considerati i disturbi dichiarati dal
paziente e la data dell’infortunio che risale al 24.7.2003.
Non si nota alcun gonfiore del piede. La cute è
normale. La funzionalità della caviglia è completamente normale.
Dalle radiografie si nota una perfetta
consolidazione delle fratture. Le placche sono ancora in sede.
Alla visita neurologica non si è potuto mettere
in evidenza nessuna patologia di carattere neurologico post-traumatico."
(doc. 81,
p. 3)
Tale
aspetto è stato confermato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, nel
suo apprezzamento medico del 24 agosto 2005:
"
Der objektive Befund bei St. N. korrekter
Miniplatten-Osteosynthese der Metatarsalia II + III links ist sehr günstig.
Es gibt weder orthopädisch noch neurologisch ein angemessenes Substrat für die
geltend gemachten Beschwerden."
(doc.
97.
– il corsivo é del redattore)
Questo Tribunale non ha del resto motivo di dubitare della veridicità dei rilevamenti
compiuti dal dott. __________, nella misura in cui essi risultano sovrapponibili
a quelli descritti dal dott. __________ durante il consulto del 10 dicembre
2004:
" Befunde:
Reizlos abgeheilte Narbe Fussrücken. Bräunliche
Hautverfärbung der Umgebung. Keine Schwellung, keine Rötung. Zehenstellung
korrekt. Hyperkeratose über der Grosszehe medial und über dem medialen Rand der
Grosszehenballen. Die Metatarsalia II und III sind klinisch stabil verheilt. Es
scheint keine Krepitationen durch die Schrauben vorzuliegen. Die
Metatarsophalangeal-Gelenke sind schmerzlos frei beweglich. OSG-/USG-Bewegung
symmetrisch schmerzfrei. Sensibilität intakt. Fusspulse palpabel. Wadenumfang
links 1.5 cm vermindert. Beschwielung symmetrisch.
Röntgenbefund:
Fuss ap/seitlich: Korrektes Alignement. Keine
Osteopenie. Konsolidierte Fraktur. Korrekte Lage des
Osteosynthesematerials."
(doc.
62)
Così come già indicato al
considerando 2.7., l’ipotesi, formulata dallo specialista dell’__________ di __________,
che i disturbi accusati da RI 1 fossero di origine neuropatica, non ha potuto essere
confermata dal neurologo dott. __________ (cfr. doc. 73).
D’altra parte, per quanto concerne
i segni di risparmio all’arto inferiore sinistro refertati dal dott. __________,
rappresentati da una circonferenza del polpaccio sinistro
minore di 1.5 cm rispetto a destra, è importante segnalare che essi non
sono stati più rilevati successivamente, né dal dott. __________ (cfr. doc. 73:
“Il trofismo muscolare agli arti inferiori è normale, …”), né dal dott. __________
(doc. 81: “Alla visita odierna non si nota nessun segno di
risparmio dell’arto inferiore sinistro …”).
Quindi,
di fronte alla pochezza del reperto oggettivabile, che non giustifica a
sufficienza la sintomatologia soggettivamente denunciata dal ricorrente, il TCA
ritiene verosimile che, trascorsi poco meno di due anni dal sinistro, l’assicurato
abbia ritrovato, gradatamente a far tempo dal 1° maggio 2005, una capacità lavorativa piena
nella sua abituale professione, così come sostenuto dal medico di fiducia
dell’Istituto assicuratore convenuto.
In corso di causa, questo
Tribunale ha interpellato il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, autore dell’intervento di osteosintesi del 30 luglio 2003, al quale
è stato chiesto, in particolare, di esprimersi a proposito dell’esigibilità
lavorativa durante il periodo qui in discussione (V).
Con rapporto dell’8 marzo
2006, il dott. __________ ha comunicato che in quel periodo l’assicurato non si
trovava più in sua cura e che la capacità lavorativa era stata valutata dal
dott. __________ (VII).
Ora, con certificazione
del 2 maggio 2005, il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha
dichiarato il suo paziente ulteriormente inabile al lavoro al 100% per,
citiamo: “i dolori al piede conseguenti all’infortunio e per altre due ragioni
mediche.” (allegato al doc. 87).
Questo documento non è però
suscettibile di far sorgere dei dubbi circa la fondatezza della valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________.
Da una parte, dichiarando
completamente inabile al lavoro RI 1, il medico curante ha tenuto conto anche
di problematiche non di competenza dell’assicuratore LAINF, così come da lui
stesso indicato.
D’altra parte e
soprattutto, il dott. __________ non ha spiegato i motivi per cui, a fronte di
uno stato oggettivabile senza particolarità, facendo quindi astrazione dai
disturbi soltanto soggettivamente risentiti dal ricorrente, quest’ultimo non
sarebbe stato in grado di riprendere l’attività lavorativa.
Nemmeno il rapporto 14
dicembre 2004 del dott. __________ (doc. 62) è atto a soccorrere l’insorgente.
È vero che questo
specialista ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% in un’attività
fisicamente gravosa.
Tuttavia, la sua
valutazione parte dalla presunzione che all’origine dei disturbi lamentati da RI
1.
vi fossero dei problemi neurologici, in presenza di una situazione ortopedica
pressoché normale.
Ora, tale presunzione non
ha potuto essere confermata dal neurologo dott. __________ (doc. 73).
Inoltre, non può essere
ignorato che, nel frattempo, l’ipotrofia riscontrata a livello del polpaccio
della gamba sinistra, interpretata dal dott. __________ come segno di risparmio
dello stesso arto, è praticamente scomparsa (cfr. doc. 73 e 81).
In data 15 febbraio 2006 RI
1.
è stato sottoposto all’intervento di AMO, che l’CO 1 ha correttamente assunto
a titolo di ricaduta.
Al riguardo, il dott. __________
ha affermato che, avendo liberato l’articolazione, lo status è ora
perfettamente normale (VII).
Secondo il TCA, sarebbe
semplicistico dedurne che i problemi denunciati dall’assicurato erano
imputabili alla presenza del materiale di osteosintesi in situ, e ciò
non fosse altro che per la ragione che, ancora il 23 marzo 2006 e nonostante
l’AMO, egli presentava, citiamo: “… forti dolori meccanici dopo circa 10 minuti
di appoggio nella marcia, associati a senso di cedimento (probabilmente su base
antalgica).” (X bis).
Sulla
scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo
aspetto organico oggettivabile – RI 1 ha ritrovato una piena capacità
lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.
2.10
Il 3 aprile
2006, l’avv. RA 1 ha informato questa Corte di voler ritirare l’istanza
tendende alla concessione dell'assistenza giudiziaria (X), di modo che la
stessa è divenuta priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L’istanza
tendende alla concessione dell'assistenza giudiziaria è stralciata dai ruoli
poiché priva di oggetto.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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