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Decisione

35.2005.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2006Italiano90 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso

sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

determinante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del

mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

La

valutazione enunciata dai Dr. med. __________ e __________, secondo cui i

disturbi a livello L4/5 e L5/S1 e le note di spondilosi e spondiloartrosi a

livello D9/L1 non sono di natura traumatica, bensì sono dovuti a problemi

degenerativi preesistenti, è motivata e convincente.

Il Dr.

med. __________, infatti, ha indicato, da un lato, che la frattura del corpo

vertebrale L1 era considerata stabile e con deformazione di grado tollerabile.

Dall’altro,

che un nesso tra la frattura del corpo vertebrale L1 e gli ultimi tre dischi

intervertebrali è improbabile, poiché la frattura ha provocato una cifosi in

zona toracolombare che doveva essere compressa. Tale compito doveva essere

svolto in prima linea dai segmenti dei dischi intervertebrali adiacenti, ad

esempio L2/L3 e L3/L4, i quali però sono stati risparmiati da alterazioni

degenerative rilevanti (cfr. doc. 139).

Da ciò

deriva che, a più forte ragione, i disturbi degenerativi a livello L4/5 e L5/S1

non sono stati causati dalla frattura a livello L1.

Inoltre

dal riassunto degli accertamenti radiologici menzionato dal Dr. med. __________,

risulta che la RM effettuata nel periodo in cui l’assicurato è stato ricoverato

in ospedale nel marzo 2002 ha posto in evidenza a livello L5/S1 una minima

protrusione paramediana a destra e a livello L4/5 una dubbia lesione dell’anulo

fibroso (cfr. doc. 139 pag. 3).

Il

Dr.med. __________, dal canto suo, nel rapporto della visita medica __________

del 7 ottobre 2002, ha rilevato che le radiografie eseguite il giorno

dell’evento traumatico evidenziano una spondilosi/spondiloartrosi, soprattutto

in corrispondenza del segmento D9/L1 (cfr. doc. 34).

Dagli

atti all’incarto emerge del resto che il ricorrente aveva già sofferto nel 1999

di una sindrome lombare e nel 2001 di una sindrome lombare con blocco (cfr.

doc. 31).

In

occasione della visita medica __________ del 3 ottobre 2002 l’assicurato ha,

poi, segnalato delle sciatiche, rispettivamente acuti bloccaggi alla schiena

anni addietro e che i dolori erano sempre situati sul fianco destro, irradianti

all’arto inferiore destro (cfr. doc. 34).

Va,

altresì, evidenziato come l’apprezzamento dei medici __________ trovi riscontro

nelle certificazioni di tutti i sanitari che hanno potuto esaminare lo stato di

salute dell’assicurato, e meglio i medici da questi consultati privatamente,

ossia i Dr. med. __________ e __________, e il Dr. med. __________ che ha

allestito una perizia per l’assicurazione invalidità.

Il

6 febbraio 2003 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha infatti

riscontrato una “sindrome lombovertebrale nell’ambito di una discopatia

degenerativa L4/5 e L5/S1 e sindrome algica al passaggio toracolombare in

presenza di una frattura da compressione in stato dopo infortunio il 27.03.02”

(Doc. 70).

Il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel rapporto relativo alla

consultazione del 29 marzo 2005 ha diagnosticato una “mancanza di

riabilitazione su disturbi di statica post-traumatica e degenerativa della

colonna lombare” (cfr. doc. 128).

Lo specialista ha così ben

distinto la problematica post-traumatica da quella degenerativa, rappresentata

da lievi bulging dei dischi nel passaggio lombo-sacrale, L4-L5 e L5-S1 (cfr. doc.

128).

Infine dalla decisione

dell’8 aprile 2005 con cui l’assicurazione invalidità ha negato all’assicurato

il diritto sia a provvedimenti professionali che a una rendita si evince che il

Dr. med. __________, FMH in fisiatria e riabilitazione e spec.

in malattie reumatiche, nell’ambito della perizia del 23 ottobre 2003 allestita

per l’UAI ha rilevato, oltre ai postumi infortunistici riconosciuti dall’CO 1, delle

affezioni extra-infortunistiche (cfr. doc. 129).

In

conclusione, questa Corte ritiene dunque provato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che tra le note di spondilosi e

spondiloartrosi a livello D9/L1 e i disturbi alla colonna lombosacrale a livello L4/5 e L5/S1, da una

parte, e l’evento traumatico del 27 marzo 2002, dall’altra, non vi è una relazione di causalità.

2.4.5. In secondo

luogo il TCA acclarerà l’eziologia dei disturbi psichici lamentati

dall’assicurato.

2.4.5.1. Con la

decisione formale del 18 marzo 2005, confermata dalla decisione su opposizione

del 31 agosto 2005 (cfr. doc. 122; B), l’CO 1 ha negato la propria

responsabilità per quanto concerne i disturbi psichici accusati dal ricorrente,

poiché farebbe difetto un nesso di causalità adeguata con il sinistro del marzo

2002.

L’assicurato, per contro,

nel ricorso ha asserito che relativamente alle patologie psichiche la

verosimiglianza di causalità è data (cfr. doc. I).

Per

quanto attiene all’esistenza di difficoltà a livello psichico, dagli atti

risulta che il 27 giugno 2003 la Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, ha ritenuto il ricorrente inabile al lavoro al 100% dal 1°

luglio al 31 luglio 2003 (cfr. doc. 95).

Pendente causa

l’assicurato ha poi trasmesso al TCA, da un lato, un ulteriore certificato

della Dr. med. __________ del 23 dicembre 2005 da cui risulta:

" (…)

il sopraccitato Signor RI 1, mio paziente dal giugno 2003, specificando le sue

condizioni di salute, le motivazioni di tale stato di salute e le cure

attualmente in atto.

Lo stato di salute è caratterizzato da umore di base flesso, forte

tensione endopsichica, preoccupazione per il futuro, disturbi del sonno,

aumentata irascibilità, aumentata sudorazione, tinnitus e dolori continui di

schiena, testa ed addome.

Tutti questi disturbi - che durano ormai da circa 3 anni - sono

sorti in seguito ai dolori persistenti insorti dopo l'infortunio avuto nel

marzo 2002." (Doc. IX1)

Dall'altro, un attestato

del 21 dicembre 2005 del __________ secondo cui il ricorrente frequenta regolarmente

tale struttura per una presa a carico comprendente colloqui di sostegno, terapia

di rilassamento e fisioterapia (cfr. doc. IX2).

Alla luce di tali

dichiarazioni occorre concludere che l’assicurato soffre effettivamente di

turbe psichiche.

La Dr. med. __________ ha

indicato che tali disturbi sarebbero insorti a seguito dei dolori persistenti

accusati dopo il sinistro del marzo 2002 (cfr. doc. IX1).

Il

TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se le affezioni psichiche di cui soffre l’assicuratoRI 1costituiscano

una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 2002 oppure no, in

quanto, anche se ciò dovesse essere il caso, la responsabilità dell’CO 1 non

potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza

del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri

sviluppati nella DTF 115 V133 segg. (cfr. consid. 2.3.3.; STFA del 9 aprile

2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1).

A

quest’ultimo riguardo va evidenziato che le parti del corpo che sono state lese

in occasione dell’infortunio del 27 marzo 2002, allorché l’assicurato, avendo

perso l’equilibrio mentre era intento alla posa dei travetti su un tetto, è

saltato da un’altezza di m. 2.90 andando a inciampare sulla catasta di travetti

sottostanti, corrispondono, per sua stessa dichiarazione, alla schiena e alla

caviglia sinistra (cfr. doc. 1). In effetti, come già ampiamente esposto, gli

esami eseguiti presso l’Ospedale __________, dove egli è stato ricoverato il

medesimo giorno del sinistro, hanno messo in luce la frattura del corpo

vertebrale L1 (cfr. doc. 4, 5).

Dalla

documentazione medica agli atti non risulta, invece, che il ricorrente abbia

riportato un trauma cranico, contrariamente a quanto menzionato dal medesimo

nell’atto ricorsuale (cfr. doc. l, p.to 7.).

Dal

rapporto del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________

del 16 aprile 2002, relativo al ricovero dell’assicurato presso il Pronto

Soccorso del medesimo nosocomio del 27 marzo 2002 e alla conseguente degenza

durata fino al 4 aprile 2002, si evince d’altronde che lo stesso non ha perso

conoscenza, non lamentava nausea, né vomito, né un’amnesia (cfr. doc. 5).

Quanto indicato

dall’assicurato al Dr. med. __________, nel mese di luglio 2005, ovvero di aver

perso conoscenza per qualche minuto al momento del sinistro (cfr. doc. 139, I) non

è credibile siccome sono trascorsi più di tre anni dall’infortunio.

Infatti

secondo il comune dato d’esperienza il ricordo di un fatto tende ad

affievolirsi con il trascorrere del tempo (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella

causa INSAI c/ C., U 37/05, consid. 4.2.).

In simili

condizioni, già solo per questi motivi, nel caso di specie non entra, quindi,

in considerazione l’applicazione della prassi elaborata dal TFA in materia di

traumi d’accelerazione alla colonna cervicale ed estesa anche ai traumi

cranio-cerebrali, di cui alla DTF 117 V 359 segg. (cfr. STFA del 4 maggio 2005

nella causa B., U 201/05; STFA del 13 febbraio 2006 nella causa A:, U 462/04;

STFA del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05; STFA del 6 maggio 2003

nella causa K., U 6/03, consid. 3.2.; STFA del 28 agosto 2002 nella causa K., U

416/01, consid. 5a; SFSTCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24; STCA

del 22 marzo 2006 nella causa S., 35.2005.67).

2.4.5.2. A proposito dell’adeguatezza

del legame causale va rilevato quanto segue.

Occorre, avantutto,

procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

La dinamica del sinistro

del 27 marzo 2002 e le lesioni riportate sono gia state riportate al consid.

2.4.5.1.

Tutto ben considerato,

secondo il TCA, il citato sinistro va classificato fra gli infortuni di

grado medio all’interno della categoria media.

A mero titolo di raffronto

si osserva che l’Alta Corte, in una sentenza del 30 novembre 2004 nella causa

P., U 31/03 e U 342/03, ha classificato nella categoria degli

infortuni di media gravità, escludendo tuttavia che lo stesso potesse essere

considerato al limite della categoria dei casi gravi, il sinistro in cui un

assicurato è caduto sulla schiena da una scala dall’altezza di 3.5 metri,

riportando una frattura a livello del corpo vertebrale L1.

In

un’altra sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha ritenuto

che una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve

essere considerato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.

In questa

pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:

" a) Die

bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen

Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt,

in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer

Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden

Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom

25. Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden

ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels

montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L.

vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht

den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des

rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den

schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995).

Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an

diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls

als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft

(SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995).

Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer

Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine

Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale Radiustrümmerfraktur

rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine traumatische Bursitis

olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem rechten Auge zuzog

(unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als Ereignis im mittleren

Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über eine Treppe, wobei der

Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur sowie

Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet (unveröffentlichtes

Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als mittelschwer ist der Unfall

qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus einer Höhe von 2,5 bis 3 m von

einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen zuzog (unveröffentlichtes

Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es den Unfall, bei dem ein

Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m hohen Gerüst fiel und

eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber an der Grenze zu den

leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T. vom 20 November

1991)."

(RAMI 1998 cit., consid 3a)

In

un'altra sentenza del 27 gennaio 2000 nella causa P., U 308/98, l’Alta Corte ha

classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media

il sinistro in cui un assicurato è precipitato da un’altezza di 4/5 metri circa,

riportando una profonda ferita da taglio al mento con interessamento della

mucosa, una lussazione al gomito sinistro, una frattura del radio a sinistra,

multiple lesioni dentarie e un’irritazione agli occhi a causa di agenti

chimici.

Il TFA ha

proceduto ad una identica classificazione in un’altra pronunzia dell'8

settembre 1999 nella causa S., U 122/99, concernente l’evento in cui

l’assicurato, in preda ai fumi dell’alcool, è caduto a capofitto in un canale

profondo circa due metri e mezzo, riportando una commotio cerebri con

ferita lacero-contusa al mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a

sinistra.

Da parte

sua, il TCA, in una sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa L., inc. n.

35.1999.9, ha considerato di grado medio, al limite della categoria inferiore,

l'infortunio in cui l'assicurato si trovava a lavorare su un ponteggio alto al

massimo due metri, allorquando venne colpito al piede sinistro da un puntello

di ferro. Ciò gli fece perdere l’equilibrio e cadde a terra, battendo il capo e

la regione lombo-sacrale e riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita

lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro nonché

una commozione cerebrale.

Sempre

questa Corte, in una sentenza del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n.

35.2003.1, cresciuta in giudicato, ha ritenuto essere di grado medio

all’interno della categoria media, il sinistro in cui un assicurato, colpito

alla schiena da una benna colma di cemento, è caduto ad un ponteggio alto 2.5/3

metri, atterrando sul terreno scosceso sottostante, dapprima in piedi e poi

lasciandosi cadere lungo disteso. Egli ha riportato una contusione

lombo-sacrale e all’arto inferiore sinistro, in assenza di fratture ossee.

Il TCA,

in una sentenza dell’8 agosto 2005 nella causa T., 35.2005.36, passata in

giudicato, ha poi classificato nella medesima categoria l’infortunio in cui un

assicurato è caduto da un ponteggio di 4/5 metri riportando contusioni alla

colonna lombo-sacrale e cervicale, senza lamentare lesioni strutturali a questi

livelli, nonché escoriazioni al labbro superiore con ferita lacero-contusa, al

braccio destro, all’arto inferiore sinistro e al gluteo, così come una dolenzia

ai denti del quadrante superiore sinistro.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.3.

Affinché

possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.4.4.).

Va

preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso

di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

In

concreto, non è possibile individuare né un fattore concomitante

particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

L’incidente

non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o

spettacolari.

Del

resto, il TFA ha negato la realizzazione di questo specifico criterio nella già

menzionata pronunzia del 27 gennaio 2000 nella causa P., così come in una

sentenza del 30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato

che, avendo perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata,

è scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli ha

riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo (cfr.

consid. 5b).

La Corte

federale è pervenuta alla medesima conclusione nella sentenza del 30 novembre

2004 nella causa P., U 31/03 e 342/03, consid. 5.4, citata in precedenza,

concernente un assicurato vittima di una frattura a livello del corpo

vertebrale di L1, riportata cadendo da un’altezza di circa 3.5 metri.

A una

identica conclusione è pure pervenuto il TCA nella sentenza del 26 novembre

2002 nella causa B., inc. 35.2002.51, passata in giudicato, concernente un

assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di

lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per

alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), così come nella già

menzionata pronunzia del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.1.

Né il

ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme (al riguardo cfr. STFA del 30

novembre 2004 nella causa P., U 31/03 e 342/03, consid. 5.4 relativa a un

assicurato che, come già visto, cadendo si è fratturato il corpo vertebrale di

L1).

Questa

Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata

eccezionalmente lunga della cura medica né di un decorso sfavorevole della

medesima con rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico

errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico,

ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i postumi

somatici dell’infortunio assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).

In

proposito il TCA osserva che le note di spondilosi e spondiloartrosi a livello

D9/L1 e i disturbi lombosacrali a livello L4/5 e L5/S1, sono stati giudicati

non trovarsi più in nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del marzo

2002 (cfr. consid. 2.4.4.2.), di modo che i medesimi ed i provvedimenti

terapeutici ad essi connessi, da quel momento in poi, non possono in ogni caso

essere presi in considerazione per la valutazione dell’adeguatezza.

Per

quanto riguarda, invece, i postumi della frattura del corpo vertebrale di L1,

va osservato che nel mese di febbraio 2003 il Dr. med. __________, consultato

privatamente dall’assicurato, ha osservato che la frattura L1 non richiedeva

ulteriori procedimenti terapeutici (cfr. doc. 70).

Al

riguardo è utile sottolineare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella

causa V. G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata

eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie

si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data

del sinistro.

Non

appare nemmeno adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità

lavorativa. Infatti l'insorgente, per quanto riguarda i postumi organici

dell’infortunio, ha ritrovato la piena capacità lavorativa, benché con delle

limitazioni per quanto concerne la sua precedente attività di copritetto, a

decorrere dal 13 gennaio 2003 (cfr. doc. 51). L’INSAI l’ha comunque ritenuto

abile al lavoro dal 1° luglio 2003 (cfr. doc. 78).

Nel caso

concreto non si può poi prescindere dal fatto che la situazione somatica è

stata ben presto sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichica (cfr.

doc. IX1) e che l’assicurato presenta inoltre delle problematiche organiche

estranee all’evento traumatico del marzo 2002.

A titolo

di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 -

confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva

considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del

grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato

la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa

due anni.

Relativamente

al criterio dei dolori somatici persistenti, va osservato che il ricorrente accusa

dolori alla schiena e disturbi alla gamba sinistra (cfr. doc. 52, 70, 139).

Tuttavia, in merito, occorre ribadire che egli presenta delle problematiche

alla colonna vertebrale dorsale e lombosacrale di origine extratraumatica.

In ogni

caso, anche ammettendo che il criterio dei disturbi persistenti, in casu, sia

realizzato, esso non lo è comunque certamente in un modo particolarmente

intenso.

La sua

sola presenza non basta comunque per ammettere l'esistenza del necessario nesso

di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa D., U

208/00).

Se ne

deduce che l’infortunio del 27 marzo 2002 non ha avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto l’assicurato. In

siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e,

con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore in relazione alla

problematica psichica accusata dal ricorrente.

2.5. Rendita

di invalidità

2.5.1. Definizione

dell'invalidità

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

Due sono

dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2. Commisurazione

dell'invalidità

Giacché

il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione

causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la

seconda.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a

causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5.3

L’CO 1 ha

ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento

completo, un’attività più leggera rispetto a quella di copritetto/carpentiere

originariamente svolta dove non debba sollevare pesi oltre i 25 kg, fondandosi

sui rapporti medici 30 dicembre 2002 e 18 luglio 2005 dei Dr. med. __________,

rispettivamente __________ (cfr. doc. 123; B).

In

particolare il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, nel rapporto del 30

dicembre 2002 relativo alla visita medica __________, in merito alla

esigibilità di lavoro ha evidenziato:

"

L’assicurato che in nessun modo vuol perdere il

suo posto di lavoro (presso la ditta __________ di __________), dal lato

infortunistico, risp. per quanto riguarda la stabilità/statica ripristinata

della frattura stabile di L1, e se desiderato da lui stesso, può riprendere il

lavoro di aiuto copritetto e carpentiere, anche in misura normale.

Tuttavia è esigibile l'alzare e trasportare dei

pesi fino a 25 kg, la salita e discesa dalla scale, anche a pioli, gli

spostamenti su del terreno sconnesso, impalcature e tetti (sempre a condizione

che siano realizzate le misure di sicurezza a norma delle leggi vigenti).

L'assicurato può lavorare in posizione

inginocchiata o accovacciata, tutto il giorno in piedi o seduto, anche con il

tronco chinato in avanti, se non in modo continuo (per delle ore di fila).

Non ci sono delle limitazioni, per quanto

riguarda l'agibilità delle mani e precisione delle dita. Può stare normalmente

in equilibrio, guidare in misura normale un'autovettura." (Doc. CO 1 51)

Il Dr.

med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, medico della __________

dell’CO 1, il 18 luglio 2005, circa la capacità lavorativa sia di pazienti che

hanno subito la medesima frattura dell’assicurato, che più in particolare di

quest’ultimo, ha rilevato:

"

Im üblichen Fall (bei fast

allen Patienten) kann davon ausgegangen werden, dass im ehemaligen

Frakturbereich Restbeschwerden bei Belastungen, selten oder gar nicht in Ruhe

verbleiben. Die Mehrzahl der Patienten kehrt in den angestammten Beruf zurück,

auch Schwerarbeiter, fast alle Leichtarbeiter. Es gibt keine morphologischen

Merkmale (Keildeformierungsgrad, Zustand der Bandscheiben im Verletzungsgebiet

u.a.) welche die Unterscheidung treffen lassen, ob in den an­gestammten Beruf

zurückgekehrt wird oder nicht. Ein negativer Indikator für die Rückkehr in die

angestammte Tätigkeit ist nicht die Verletzung selbst, sondern das Alter des

Versicherten bei der Verletzung. Dies lässt sich zum Beispiel klar an der CO 1-eigenen

Statistik aufzeigen: Bei den Un­fällen aus den Jahren 1995 mit 1996 mit thorakolumbaler

Fraktur mit Nachkontrollzeit von fünf Jahren betrug der Anteil an Rentenfällen

in der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre 4 %, 30 bis 39 Jahre 5,5 %, 40 bis 49 Jahre

12.

%, 50 bis 59 Jahre 14 % und darüber 13 %. Das Rentenrisiko lag für Herrn RI

1.

ohne Berücksichtigung des Berufes, des Frakturtypes und der Frakturbehand­lung

somit etwas unter 6 %. Mit andern Worten, statistisch gesehen konnte zu über 90

% erwar­tet werden, dass Herr RI 1 wieder vollständig oder fast vollständig in

den bisherigen Beruf zurückkehren wird.

(…)

Gemessen am Heilungsergebnis der Fraktur und

gestützt auf sehr umfassende Kenntnisse über die Belastbarkeit der Wirbelsäule

und die zu erwartenden Beschwerden lässt sich für Herrn RI 1 höchstens eine

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von einem körperlich schweren auf einen

körperlich leichten Beruf begründen, mehr sicherlich nicht (zum Beispiel gar

zeitlich redu­ziert). (doc. 139)

2.5.4

In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa, questa Corte ritiene che l’opinione dei

Dr. med. __________ e __________, secondo cui l’assicurato è perlomeno totalmente abile al lavoro in

attività leggere, possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio

che ora la occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti

istruttori (cfr. consid. 2.4.4.2.).

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato effettuata dai medici __________ corrisponde,

infatti, a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché

abbiano piena forza probante (cfr. consid. 2.4.4.2.).

I rapporti del medico __________

e del sanitario della __________ dell'CO 1 non contengono contraddizioni. In

particolare essi hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo avere proceduto a un esame approfondito del caso.

L’assicurato

non ha del resto esplicitamente contestato la valutazione dell’esigibilità

lavorativa formulata dall’CO 1, se non nella misura di richiedere di

considerare anche le altre affezioni di cui soffre e di negare di poter

riprendere la propria professione di copritetto (cfr. doc. I; 132).

Relativamente

a tali obiezioni va rilevato, in primo luogo, che l’esigibilità lavorativa

dell’insorgente correttamente è stata valutata in relazione unicamente ai

postumi dell’infortunio del marzo 2002, ossia della frattura del corpo

vertebrale di L1, in quanto gli altri disturbi sia somatici, che psichici non

si trovano in relazione di causalità con tale sinistro (cfr. consid. 2.4.4.;

2.4

).

In

secondo luogo, che l’assicuratore LAINF, nonostante i medici __________ abbiano

indicato anche la possibilità per l’assicurato di riprendere a esercitare

lavori pesanti (cfr. doc. 51, 139), ha comunque concluso per una capacità

lavorativa massima in attività più leggere (cfr. doc. 123, B).

Alla luce di quanto appena

esposto, per determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto -

da un punto di vista medico -, da un lato, che lo stesso non può più svolgere

la sua originaria professione di copritetto, dall’altro, che è totalmente abile

per tutto il giorno in attività leggere confacenti al suo

stato di salute.

2.5.5

Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che

figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse

rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 62'691.--

(cfr. doc. 119; 88).

Tale

importo non è stato, d’altronde, contestato dall'assicurato e può pertanto

essere fatto proprio da questo Tribunale.

2.5.6

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale

contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing

& Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.5.7

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo utilizzare

il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per

il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi

risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella

causa C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il

28.

aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

Ne

consegue che il reddito da invalido va determinato in applicazione dei valori

nazionali (Tabella TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui

alla DTF 129 V 472, in base alle DPL elaborate dall’INSAI.

2.5.8

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali

che interessano la zona lombare, e meglio il serviceman presso il __________ di

__________, il magazziniere-addetto carico scarico stoccaggio presso la __________

di __________, l’agente sorvegliante presso la __________ di __________, il

venditore di derrate alimentari presso la __________ e il magazziniere presso

la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media,

nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 48'548.-- (cfr. doc. 119).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 119 si evince che sono 71 i

posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 27'039 e a fr. 61'640, e infine che quello

medio è di fr. 45'484.

L’assicurato

ha puntualizzato di non avere mai svolto le attività lavorative considerate

dall’Istituto assicuratore resistente e che quindi sarebbe opportuno accertare

se da un profilo sociale il relativo reddito sarebbe in concreto esigibile

(cfr. doc. 132).

Questa Corte

osserva che la questione di sapere se l’assicurato è o meno in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte e cinque le

attività ritenute dall’CO 1, può rimanere indecisa (cfr., in questo senso, la

STFA del 3 febbraio 2003 nella causa M., U 151/00, consid. 4.3 e del 23 gennaio

2003.

nella causa D., U 196/02, consid. 4.5), poiché egli non potrebbe pretendere

una rendita di un’entità maggiore, neppure se il grado della sua invalidità

venisse determinato in applicazione dei dati statistici (e non in base alle DPL

dell’CO 1).

A tale

proposito va inoltre segnalato che è indubbio che, al di là di quelle ritenute

dall’assicuratore infortuni, sul mercato generale del lavoro esistono, nel

settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali, che l’assicurato sarebbe in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi

residuali che interessano la sua colonna vertebrale (al riguardo cfr. SVR 2002

UV 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004

nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C.,

35.2005.86

consid. 2.10.).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.5.7. in

fine, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano

applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'557.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a fr. 4'750.--

mensili oppure a fr. 57'005.-- per l'intero anno (fr. 4'750 x 12, ritenuto che

la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella

causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81

consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.2,

pubblicata in La Vie économique, 6-2006 pag. 87) – si ottiene, per il 2003, un

reddito annuo di fr. 57'803.--.

2.5.9

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito,

esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso,

procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…

di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del

lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen

an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio

2003.

nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

2.5.10

Nella presente

fattispecie, l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore resistente a

titolo di reddito da invalido, ammonta a fr. 48'548.-- (consid.

2.5.8

).

Esso corrisponde a una

riduzione del 16% del reddito statistico desunto dalla Tabella TA 1 (fr. 48’548 rappresentano infatti l’83.46% di fr.

57'803.--), ciò che alla luce delle specifiche

circostanze del caso concreto (tutt’al più, impedimenti legati al danno alla

salute) e dei precedenti giurisprudenziali, appare senz’altro adeguata.

In esito

a quanto precede, il grado di invalidità del ricorrente

- stabilito confrontando i fr. 48'548 al reddito che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.

62'691 (cfr. consid. 2.5.5.) - è del 22.56%, arrotondato al 23% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41.

(cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la

giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente

esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla

prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in

matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a

decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate

prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Nella

misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 23%, il suo ricorso

deve essere respinto.

2.6

Indennità

per menomazione all’integrità

2.6.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.6.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentiti i pareri dei Dr. med. __________

e __________, ha posto l’assicurato, in relazione ai postumi dell’infortunio

del marzo 2002, ossia della frattura del corpo vertebrale di L1, al beneficio

di un’IMI del 10% (cfr. doc. 123; B).

Questa la

valutazione che il Dr. med. __________ ha espresso in occasione della visita

medica __________ del 30 dicembre 2002:

"

REFERTO

L’assicurato è portatore

del seguente postumo infortunistico importante e durevole: stato da frattura

somatica emielica del corpo vertebrale di L1, senza interessamento dei dischi

adiacenti, del canale spinale e delle strutture nervali.

Trattasi di un

abbassamento della limitante superiore di L1, senza interessamento della parete

posteriore, con residuale deformazione cuneiforme di 13°.

Stato dopo trattamento

conservativo e ripristino di una normale mobilità del rachide lombare.

Soggettivamente persistono

dei disturbi, difficilmente spiegabili con gli esiti dell'infortunio

(soprattutto a livello D4/D5).

Trattasi di un assicurato

già affetto di lombo-sciatalgia recidivante, pure con inabilità lavorativa (nel

passato).

VALUTAZIONE

10%

ARGOMENTAZIONE

Tabella 7.2 del Volume

indennità alla menomazione dell'integrità della Suva, edizione 1990: frattura

della colonna lombare (incluse un'eventuale spondilodesi, cifosi o scoliosi),

con deformazione cuneiforme fra 10 e 20 gradi, scala funzionale di dolorabilità

fra + e ++: 10%." (Doc. CO 1 52)

Il Dr.

med. __________, dal canto suo, il 18 luglio 2005 ha osservato:

"

(...)

Für die häufigen

Kompressionsfrakturen im thorakolumbalen Übergangsbereich sind in Tabelle 7 von

den Ärzten der CO 1 Vorschläge für die Schätzung des Integritätsschadens

erarbeitet worden. Dr. __________ hat sich am 30.12.2002 bei seiner Schätzung

in vollständig korrekter Weise daran orientiert. Man kann problemlos nachlesen,

respektive nachrechnen, dass daraus ein Wert von 10% IE resultiert." (Doc.

CO 1 139)

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene

di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici dell’CO

1.

In casu

non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.

consid. 2.4.4.2.).

L’IMI è

stata rettamente stabilita dall’assicuratore LAINF in considerazione unicamente

dei postumi a livello della frattura di L1, in quanto le altre problematiche

presentate dall’assicurato non sono in relazione di causalità con il sinistro

del marzo 2002 (cfr. consid. 2.4.4.; 2.4.5).

La

Tabella 7.1 relativa alle fratture dei corpi vertebrali lombari, dorsali o

cervicali prevede dei gradi differenti di IMI sulla base del grado di

deformazione cuneiforme, nonché del dolore e dei disturbi accusati. In caso di

deformazione cuneiforme tra 10 e 20°, viene assegnata un’IMI del 10-20% se i

dolori sono durevoli di modesta entità anche a riposo e si acutizzano sotto

sforzo (scala ++), mentre viene accordata un’IMI del 20-25 (35)% se i dolori

sono durevoli forti anche di notte e a riposo, non è possibile uno sforzo

supplementare e, aumentando i dolori, il periodo per ristabilirsi è lungo

(scala +++).

In casu, la deformazione

cuneiforme del corpo vertebrale L1 fratturato si situa tra i 10 e i 20°.

Secondo il rapporto del

Dr. med. __________ la stessa è infatti di 13° e secondo la valutazione del Dr.

med. __________ è di 14° (cfr. doc. 139; 52).

Nemmeno il Dr. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, consultato privatamente

dall’assicurato il 29 marzo 2005, ha del resto riscontrato una deformazione

cuneiforme di perlomeno 21°, avendola valutata di 20° (cfr. doc. 128).

A ragione, inoltre, è

stata considerata una scala di disturbi ++. Al riguardo non va dimenticato che

i dolori risentiti dall’assicurato sono in ogni caso influenzati da altre

affezioni extrainfortunistiche sia a livello organico che psichico.

Giova,

infine, evidenziare che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi

(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;

RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,

inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U

14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Alla luce

di quanto esposto, la decisione di assegnare al ricorrente un’IMI del 10%

risulta incensurabile.

2.7

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. II).

2.7.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.7.2

Per valutare

se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza

federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Il

reddito della famiglia dell’insorgente è costituito dalla rendita LAINF di fr.

966.

-- al mese da lui percepita e dal reddito da attività lucrativa dipendente

conseguito dalla moglie di circa fr. 2'700.-- mensili (cfr. doc. C8).

Con un

reddito di circa fr. 3’666.-- il ricorrente deve far fronte a fr. 2’300.--

quale importo base mensile per l’assicurato, la moglie e le due figlie di

dodici e cinque anni, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tali

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione di fr. 980.-- al mese (cfr. doc. C7).

Vanno

altresì aggiunti il premio afferente all'assicurazione contro le malattie della

famiglia del ricorrente di circa fr. 412.--, già dedotti i relativi sussidi

(cfr. doc. C6).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3'692.--, che già è superiore ai

redditi dell’assicurato.

Tenendo

poi conto del fatto che il ricorrente è anche tenuto al pagamento delle imposte

(cfr. doc. C3) e che all’importo di base di fr. 2'300.--, determinato in

riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr.

345.

--/575.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04, risulta che egli non riesce a far

fronte alle spese legali, in quanto presenta un disavanzo mensile superiore a

fr. 371.--, rispettivamente a fr. 601.--.

L'indigenza,

pertanto, nonostante il preavviso negativo del Municipio di __________ (cfr.

doc. C1) - il quale ha in ogni caso soltanto valore indicativo (cfr. consid.

2.7

) -, deve essere ammessa.

Va,

inoltre, ritenuto che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza

appaiono adempiute.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va conseguentemente accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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