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Decisione

35.2005.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in

RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un

fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale,

impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante,

si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo

- riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa

caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In

quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con

l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era

manifestamente verificato un evento esternamente percettibile che aveva

costretto l'assicurata a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185

pag. 80 consid. 2b). In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37,

il

Tribunale federale delle assicurazioni ebbe

quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un

infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti

gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un

peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può

risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione

piegata e affrettata.

4.2.3 Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II

pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria

di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle

assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in

buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel

tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un

pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di

soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante

fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso

(55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che

nessun

fattore straordinario aveva caratterizzato

quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni oggettivamente

quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e attivo in una

clinica di psichiatria geriatrica.

4.2.4 In un'ulteriore vertenza, anch'essa

menzionata dalla pronuncia

cantonale, l'esistenza di un fattore

straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute

accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a

trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la

collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne

sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione

dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata

(62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha

escluso l'esistenza di uno sforzo

straordinario (sentenza citata del 15 gennaio

2003 in re S.).

4.2.5 Infine, in un caso analogo a quest'ultimo

appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere

straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a

spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una

sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a

doverne improvvisamente

sostenere il peso in quanto la collega aveva

mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in

quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata

non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo

violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre,

la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una

paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di

aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in

considerazione dello

stato invalidante della persona ricoverata

sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era

ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso

inatteso (sentenza citata, consid. 5).

4.2.6 L'evento in esame costituisce un caso

limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona

costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce

Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista

fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora,

alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di

potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di

legge.

È vero che nei compiti quotidiani di una stagista

fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri,

anche il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per

motivi di età e per ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e

la stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È

quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava

sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una

caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e

trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI

1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente

sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di J.________

(cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni, resa certamente

in epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che stava eseguendo

esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non aveva altra scelta

se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. A ciò si

aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi esaminati

in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15

gennaio 2003 in re S. - il peso del degente in questione, attestato dalla Casa

per anziani in 84 kg - indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come

pure dal primo giudice -, anche se di per sé non necessariamente straordinario,

eccedeva di gran lunga quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare

inosservato il fatto che un tale peso, comunque di entità non indifferente,

associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita

di equilibrio dell'ospite che "si è lasciato completamente andare",

ha sicuramente richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato

la sua massa non in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire

alle conclusioni ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il

21 ottobre 2002 come eccedente il quadro abituale della sua attività.

(...)"

Nel caso

concreto l'assicurata, di 56 anni e alta 160 cm, mentre stava asciugando da

sola un paziente, affetto dal morbo di Alzheimer molto anziano (80-85 anni),

alto circa 170 cm, pesante tra gli 80 e 85 kg, e situato in modo eretto davanti

al lavandino, ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento,

il paziente di cui si stava occupando e che, essendo scivolato, stava per

cadere.

Alla luce

della sentenza federale ampiamente riprodotta qui sopra il TCA deve concludere

che, anche nella presente fattispecie, pur trattandosi di un caso limite, il

carattere straordinario dell'evento deve essere riconosciuto. Questa soluzione

si giustifica in particolare per il fatto che l'assicurata ha dovuto da sola

evitare l'improvvisa ed inattesa caduta del paziente di corporatura massiccia

di cui si stava occupando.

Non a

caso l'assicuratore contro gli infortuni, nella decisione su opposizione, non

ha più negato l'esistenza di un evento infortunistico ma ha rifiutato di

attribuire le prestazioni all'assicurata in quanto non sarebbe realizzato il

presupposto del nesso di causalità adeguata.

2.6. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte; cfr.

DTF 129 V 181 consid. 3.1; DTF 119 V 337 consid. 1).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a

e sentenze ivi citate).

In una

sentenza del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04 l'Alta Corte ha in

particoalre sottolineato che:

"

Al giudizio impugnato può quindi essere fatto

riferimento pure nella misura in cui esso ha precisato che il presupposto del

necessario nesso di causalità naturale è da considerarsi adempiuo qualora sia

lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non

si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, per contro, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del

danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno (DTF 119 V 337 consid. 1).

Giova infine ribadire che è questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice, fondandosi

essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il

principio della prorabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali, non

bastando per contro un giudizio di mera possibilità o di probabilità (FRÉSARD,

L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR n. 36)."

2.7. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati (cfr. DTF 123 V 103, DTF 123 V 139, DTF 122 V 416).

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361

Considerandi

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.8

In

una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04 il TFA ha ricordato

che "per determinarsi sull'esistenza ed estinzione di un rapporto di

causalità naturale, il Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per

necessità di cose, alle indicazioni del personale sanitario specializzato (DTF

129.

V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289

consid. 1b e sentenze ivi citate)".

In un'altra sentenza del

16.

gennaio 2006 nella causa D., U 187/04, l'Alta Corte ha ricordato che:

" (...)

2.

2.

Le droit à des prestations découlant d'un

accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère

accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette

exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement

accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas

survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que

l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut

et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres

facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,

c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si

l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont

liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que

l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant

essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être

tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,

appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.

Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le

dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable

dans le cas particulier, le droit à

des prestations fondées sur l'accident assuré doit

être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337

consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). (...)"

In quel caso è stata

negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale, sulla base delle seguenti

considerazioni:

" (...)

2.2

2.2

L'ensemble des avis médicaux établit au degré

de vraisemblance prépondérante qu'il n'existe pas de relation de cause à effet

entre les troubles auditifs présentés par le recourant et l'accident du 4

décembre 2002. Dans un rapport du 24 septembre 2003, le médecin d'arrondissement

de la CNA ( le docteur M.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie) indique

qu'en regard des circonstances de l'accident telles que relatées par l'assuré,

celui-ci aurait dû, pour présenter de tels troubles, subir une perforation traumatique

des tympans, ce qui n'a pas été le cas. De même n'est-il pas non plus

vraisemblable qu'une perte auditive totale et immédiate

de l'oreille interne ait pu se produire sans

déficit vestibulaire associé. Ce faisant, le docteur

M.________ conteste l'origine traumatique (accident de 2002) de l'affection

auditive en cause. Corroborant ce point de vue, les docteurs G.________ et

J.________ indiquent que le premier bilan d'oto-rhino-laryngologie effectué par

le docteur F.________ a permis d'exclure un processus expansif de l'angle

ponto-cérébelleux qui eût été de nature à justifier une origine traumatique de

la cophose droite. Ils en concluent qu'une relation de cause à effet entre

celle-ci et l'accident du 4 décembre 2002 demeure peu probable, même si elle ne

peut pas être formellement exclue (rapport du 8 juin 2004).

2.2.2

A l'instar des premiers juges, la Cour de

céans rappelle en outre que le seul fait que des symptômes douloureux se

manifestent après la survenance d'un accident ne suffit pas pour établir un

rapport de causalité avec celui-ci et le dommage (principe « post hoc, ergo

propter hoc »; ATF 119 V 341 consid. 2b/bb; RAMA 1999 U 341 p. 407 consid. 3b).

La chute survenue le 4 décembre 2002 a au plus permis au

recourant de découvrir fortuitement son déficit auditif droit (rapport précité

des docteurs G.________ et J.________) à la suite d'une obstruction par de

l'eau du canal auditif externe gauche (rapport précité du docteur F.________).

Pour autant, elle n'a pas causé l'affection en question et ne se présente pas

comme la condition sine qua none de celle-ci. Elle ne

l'a pas non plus aggravée. (...)"

2.9

Nel caso concreto, dal

profilo medico, è stata accertata l'esistenza di un nesso di causalità

naturale tra l'evento dell'11 aprile 2005 e la frattura del corpo vertebrale L5

(cfr. Doc. 5).

In particolare al

proposito il dottor __________, specialista FMH in medicina interna e medico

fiduciario dell'assicuratore contro gli infortuni, nel suo rapporto del 25

luglio 2005 si è così espresso:

" (...)

Dall'anamnesi risulta che la signora RI 1 non ha mai accusato in

passato dolori alla schiena e l'esame RMI del 25.04.05 ha evidenziato una

frattura del corpo vertebrale di L5 di data recente. Unitamente alla clinica,

questi due elementi permettono di affermare che con grande probabilità la

frattura del corpo vertebrale di L5 si è verificata in occasione dell'evento

del 11.04.05. In questo senso non ci sono dubbi sulla relazione di causalità

naturale.

Sarà compito dei competenti Servizi dell'Assicurazione stabilire

se l'evento del 11.04.05 sia da considerare un infortunio ai sensi

dell'Articolo 9.1 OAINF.

A dipendenza dell'esito degli ulteriori accertamenti ancora in

corso, si dovrà in un secondo tempo valutare l'adeguatezza del nesso di

causalità, ritenuto che non è per nulla abituale l'insorgenza di una frattura

di un corpo vertebrale in simili circostanze, perchè le forze in gioco non sono

sufficienti per spiegare un danno di questo tipo. (...)" (Doc. 23)

La CO 1 ha peraltro

ammesso esplicitamente l'esistenza di un nesso di causalità naturale.

Questa valutazione si

rivela corretta nella misura in cui secondo la giurisprudenza, è sufficiente

che l'infortunio sia una delle cause del danno alla salute (cfr. consid. 2.6).

L'assicuratore contro gli

infortuni ha tuttavia rifiutato di assumere il caso sostenendo che non esiste

un nesso di causalità adeguata in quanto gli esami medici compiuti (cfr. i

certificati del dottor __________ che parla di "osteoporosi

secondaria", doc. 25a, e del dottor __________ che parla di

"osteoporosi lombare in netto peggioramento" doc. 25b) hanno permesso

di appurare che l'assicurata soffre e soffriva già al momento dell'infortunio

di una grave osteoporosi.

Al riguardo il dottor __________,

il 2 agosto 2005 si è così espresso:

" Avevo

visitato la sopraccitata paziente il 22.07.05. Ho ora ricevuto dal Dr. __________

l'esito della densitometria ossea eseguita il 18.07.05. L'esame ha evidenziato

una grave osteoporosi della colonna, che permette di ben spiegare l'insorgenza

della frattura del corpo vertebrale di L5 dopo un trauma non adeguato."

(Doc. 25)

L'osteoporosi viene

definita come una:

" condizione

morbosa caratterizzata da una riduzione della massa ossea e da un

deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con conseguente

aumento della fragilità scheletrica e del rischio di frattura. L'osso non è una

struttura compatta e immutabile, ma un tessuto che si rinnova continuamente

(rimodellamento osseo). Dalla nascita e durante gli anni dello sviluppo corporeo,

lo scheletro si accresce e aumenta il suo grado di mineralizzazione fino a

raggiungere, interno ai 20 anni, una valore massimo (picco di massa ossea).

Fino ai 40 anni, la quantità di osso eliminato viene rimpiazzata con identiche

quantità di osso neoformato. Superati i 40 anni, inizia una fase caratterizzata

dalla progressiva perdita di massa ossea. Nel sesso femminile la perdita di

massa ossea è più elevata negli anni intorno alla menopausa e nel periodo

immediatamente post-menopausale, con variazioni tanto spiccate che nel giro di

pochi anni possono portare a un quadro di o. conclamata. Benchè l'esatto ruolo

degli estrogeni sul metabolismo dell'osso non sia ancora del tutto chiaro, è

indubbio che essi svolgano un'importante funzione di controllo e regolazione

dei processi di rimodellamento, funzione che viene perduta quando cessa

l'attività ovarica. Menopausa e invecchiamento costituiscono pertanto principali

determinanti dell'o. che tuttavia, risente sfavorevolmente anche di altre

condizioni, note come fattori di rischio. Tra questi vanno annoverati: la razza

bianca, la costituzione fisica gracile, uno scarso apporto di calcio con la

dieta, la sedentarietà, un deficit della produzione di estrogeni durante l'età

fertile, il fumo di sigaretta, un eccesso di bevande alcoliche e caffè, la

dieta iperproteica, la dieta troppo ricca di fibre, l'uso cronico di farmaci

che agiscono sfavorevolmente sulla mineralizzazione ossea tra cui i cortisonici).

(...)

Clinicamente l'o. si manifesta solo quando la perdita di massa

ossea ha raggiunto livelli tali da determinare microfratture vertebrali (dolore

vertebrale, incurvamenti della colonna vertebrale), fratture del polso o del

femore. (...)"

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale ritiene che l'esistenza della grave forma di

osteoporosi, non è atta ad interrompere il nesso di causalità adeguata tra

l'evento dell'11 aprile 2005 e il danno alla salute patito dall'assicurata.

Infatti, come è già stato

ricordato al consid. 2.7, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni il nesso di causalità adeguato non gioca nessun ruolo in

presenza dei disturbi fisici consecutivi ad infortunio (cfr. DTF 127 V 103:

"

bb) Innerhalb des Sozialversicherungsrechts

spielt die Adäquanz als rechtliche Eingrenzung der sich aus dem natürlichen

Kausalzusammenhang ergebenden Haftung des Unfallversicherers im Bereich klar

ausgewiesener organischer Unfallfolgen praktisch keine Rolle (BGE 123 V 102

Erw. 3b, 118 V 291 f. Erw. 3a, 117 V 365 Ers. 5d/bb mit Hinweisen)."

In questo

contesto va ricordato che il TCA, trattandosi di un assicurato che aveva

contestato la chiusura del caso decisa dall'assicuratore contro gli infortuni,

ritenendola prematura, ha sviluppato le seguente considerazioni:

" (...)

Questa opinione sembra essere stata ispirata dal

dott. X, il quale, in data 2 settembre 2003, ha indicato che l'intervento del 3

ottobre 2002 non sarebbe, citiamo: "… in relazione con il trauma, in

quanto se non vi fosse stata la presenza di un'insufficienza cronica avanzata,

l'ulcera sarebbe guarita in tempi molto brevi" (doc. M31).

La tesi difesa dall'assicuratore convenuto non

può essere condivisa dal TCA.

Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza,

la responsabilità dell'assicuratore LAINF è impegnata anche quando e nella

misura in cui i postumi di un infortunio sono aggravati da uno stato patologico

latente, preesistente all'infortunio medesimo (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003

nella causa D., U 152/01, consid. 4.3; W. Morger, Zusammentreffen verschiedener

Schadensursachen [Art. 36 UVG], in Schweizerischer Versicherungs-Kurier

42/1987, p. 133ss.).

Nella concreta evenienza, l'insufficienza venosa

all'arto inferiore sinistro - patologia morbosa preesistente all'evento

assicurato - ha probabilmente allungato i tempi di guarigione della ferita

provocata dall'infortunio del 13 giugno 2001.

Nondimeno, tale circostanza non consentiva ancora

a La Mobiliare di negare la propria responsabilità, per il motivo che, in

assenza della preesistente malattia, l'ulcera sarebbe guarita molto tempo

prima.

Tutto ben considerato - ricordato che,

conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di

causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa

oppure la causa diretta del danno alla salute (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101) - deve essere riconosciuta

l'esistenza di un nesso di causalità naturale (ed adeguata - cfr., a

quest’ultimo proposito, DTF 118 V 286 e 117 V 365 in fine) fra i disturbi

accusati da X anche dopo il 15 settembre 2002 e l'evento traumatico assicurato.

(...)"

(cfr. STCA del 10 ottobre 2002 nella causa D.,

35.2002

)

In

conclusione dunque visto che il TCA ha accertato sia l'esistenza di un

infortunio sia quella di un nesso di causalità naturale e adeguato, tra

l'evento dell'11 aprile 2005 e il danno alla salute dell'assicurata la

decisione su opposizione del 12 settembre 2005 è annullata. Gli atti sono

rinviati all'assicuratore contro gli infortuni affinché versi all'assicurata le

prestazioni alle quale ha diritto.

2.10

All'assicurata,

rappresentata da un legale, CO 1 verserà l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di rimborso

delle ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per quel

che riguarda la richiesta del patrocinatore della ricorrente di essere posto al

beneficio di ripetibili per la procedura davanti all'amministrazione il TCA

ricorda che, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPAG, "la procedura d'opposizione è

gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili".

Inoltre, secondo

l'art. 37 cpv. 4 LPGA "se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare del gratuito patrocinio". Tale richiesta dovrà, se del caso essere

inoltrata direttamente all'assicuratore contro gli infortuni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto e la decisione su opposizione del 12 settembre 2005 è annullata.

§ Di

conseguenza l'assicurata ha diritto alle prestazioni, fondate sulla LAINF, a

seguito dell'evento dell'11 aprile 2005.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- CO 1

verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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