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Decisione

35.2006.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2006Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori patiti si presentano costanti ed anche

durante la notte, ciò che cagiona a volte all'assicurata anche fastidiosi ed

insormontabili periodi d'insonnia.

(…)

2.

Con la decisione qui avversata non viene

riconosciuto alcuna IMI ai sensi dell'art. 24 LAINF, né rendita d'invalidità o

prestazione assicurativa LAINF, siccome viene ritenuta l'assenza di una

menomazione durevole dell'arto e l'inesistenza per l'assicurata di un

impedimento importante.

La CO 1 non riconosce che i dolori attualmente

patiti dall'interessata abbiano un nesso causale adeguato e naturale con gli

incidenti da lei subiti.

Detta considerazione risulta recisamente

contestata dall'interessata, siccome ella patisce di un'importante menomazione

al ginocchio destro con non indifferenti dolori, soffre di forti dolori

articolari alla spalla sinistra. Questo stato delle cose è da considerarsi

ormai durevole e definitivo, e risulta in chiara relazione di causalità

naturale ed adeguata con gli incidenti domestici avuti.

La CO 1 dal canto suo esclude semplicistimamente

un nesso causale tra le sofferenze attuali dell'assicurata e gli infortuni a

suo tempo subiti e detta generica valutazione, che non poggia sullo stato

attuale delle cose, non può che venir contestata dall'assicurata.

In effetti la presa di posizione della CO 1

risulta anche smentita dal certificato medico del Dr. __________ che riconosce

inabile al lavoro nella misura del 100%, la signora RI 1 ponendo l'accento

sull'esigenza di riapertura del caso.

Dette valutazioni sono state eseguite sulla base

di constatazioni e riscontri oggettivi (cfr. Doc. B).

Le conseguenze dell'incidente causano in effetti

all'interessata seri problemi alla salute, che le impediscono ancora a

tutt'oggi di espletare un'attività lucrativa.

Di conseguenza si rende necessario che cod. Lod.

Tribunale abbia ad ordinare una valutazione medica che possa accertare lo stato

attuale di salute dell'assicurata, RI 1 e gli incidenti occorsi in data

13.2.2003, nonché 29.10.2004.

La decisione impugnata dovrà essere oggetto di

annullamento."

(I)

1.5. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Questa Corte

deve, in primo luogo, esaminare se l’Istituto assicuratore convenuto era

legittimato a considerare estinto il nesso di causalità naturale tra gli

infortuni assicurati e i disturbi interessanti il rachide lombo-sacrale e la

spalla sinistra oppure no. In tale contesto va ricordato che il nesso causale è

invece stato riconosciuto per quel che riguarda i disturbi al ginocchio destro

(cfor. Doc. 84).

2.2.1. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V

6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

Questi

concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella

causa D., U 187/04.

2.2.2. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.2.3. Per quanto riguarda i disturbi alla colonna lombo-sacrale,

direttamente interessata dall’evento infortunistico del 13 febbraio 2003 (cfr.

doc. 10 - inc. CO 1 2), in data 5 luglio 2004, l’insorgente è stata sottoposta

a un esame di RMN che ha mostrato, a livello di L5/S1, una, citiamo: “marcata

osteocondrosi con alterazioni Modic tipo II, bulging diffuso, conflitto

foraminale/extraforaminale con L5 dx. Non restringimento del canale lombare.

Per il resto dischi intervertebrali nei limiti della norma senza ernie o

bulging significativi.” (doc. 47 - inc. CO 1 2).

Interpellato

dall’CO 1 a proposito dell’eziologia dei reperti posti in evidenza dal citato

esame strumentale per immagini, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

autore dell’intervento chirurgico dell’11 giugno 2004 al ginocchio destro, ha

negato l’esistenza di una relazione di causalità naturale con il sinistro del

febbraio 2003:

"

Non vi sono ernie e giudico la presenza della

marcata osteocondrosi non di origine traumatica. Il contatto radicolare L5 a

destra può spiegare bene gli episodi sciatalgici a destra, non vi è però

relazione causale tra questi sintomi e l’avvenimento infortunistico del

16.02.2003."

(doc. 83

- inc. CO 1 2)

Questo

Tribunale, vista l’assenza di pareri medici contrari, non ha valide ragioni per

scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, medico-specialista

curante della ricorrente, motivo per cui è a ragione che l’Istituto

assicuratore convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente alla

problematica lombo-sacrale.

2.2.4. La spalla

sinistra è rimasta coinvolta nell’evento infortunistico del 29 ottobre

2004, quando l’assicurata ha riportato un trauma distorsivo (doc. 7 – inc. CO 1

1).

In data

30 novembre 2004, è stata eseguita un’artro-RMN della spalla sinistra che ha

posto in luce, citiamo: “irregolarità compatibile con piccole lesioni al bordo

superiore del subscapolare nella zona dell’intervallo verso il sopraspinato.

Non vi sono indizi per rotture trasmurali della cuffia dei rotatori.” (doc. 6 –

inc. CO 1 1).

In

occasione della visita fiduciaria di controllo del 20 gennaio 2005, il dott. __________,

spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha segnatamente rilevato che tra

le immagini dell’artro-RMN effettuata posteriormente al sinistro del mese di ottobre

1997 (il 14 settembre 1999) e quelle dell’artro-RMN del 30 novembre 2004, non

compaiono differenze di rilievo, ciò che gli ha consentito di escludere

l’insorgenza di lesioni strutturali imputabili all’evento del 29 ottobre 2004.

Quindi,

secondo il medico __________, il sinistro in discussione ha provocato un

aggravamento soltanto passeggero dello stato preesistente della spalla sinistra,

con lo status quo ante/sine ritrovato a far tempo dal 6 maggio 2005, al

termine dell’ultimo ciclo di fisioterapia assunto dall’CO 1 (cfr. doc. 65).

Va ancora

sottolineato che - a prescindere dall’eziologia dei disturbi alla spalla

sinistra - lo stesso dott. __________, in occasione della visita medica del 4

novembre 2004, aveva dichiarato RI 1 abile al lavoro al 50% dall’8 novembre

2004 e in misura completa dal 22 novembre 2004 (doc. 55, p. 2), valutazione che

egli ha peraltro ribadito il 20 gennaio 2005 (doc. 65, p. 2: “La paziente

rimane abile al 100% come già stabilito in occasione della visita del

4.11.2004.”).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che l’apprezzamento espresso dal dott. __________,

specialista nella materia che qui interessa, secondo cui il nesso di causalità

naturale tra la problematica alla spalla sinistra e l’evento del 29 ottobre

2004 è venuto meno a decorrere dal mese di maggio 2005, con un’abilità

lavorativa totale comunque già ritrovata a far tempo dal 22 novembre 2004,

possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza

che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia

medica giudiziaria).

Questa

Corte attribuisce un significato particolare al fatto che il confronto delle

immagini delle artro-RMN, disposte prima e dopo il sinistro in questione, ha consentito

di escludere la presenza di lesioni traumatiche, ciò che conferma la tesi del

peggioramento transitorio, difesa dal medico fiduciario dell’assicuratore

LAINF.

Il fatto

che l’assicurata continui ad accusare dolori a livello della spalla sinistra

non è determinante (doc. 9 – inc. CO 1 1 e I, p. 3; cfr., tuttavia, il

certificato 14.9.2005 del dott. __________ [doc. B)], in cui si fa stato

unicamente di disturbi localizzati al ginocchio destro).

Al

riguardo, va osservato che in materia di assicurazione contro gli infortuni, i

disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione

soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente

dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi

d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi

cranio-cerebrali).

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22

settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa

T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n.

35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del

21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con

giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc.

n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr.

inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach

derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt

insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres.” - la

sottolineatura è del redattore).

Nella

concreta evenienza, in occasione della visita di chiusura dei pregressi

infortuni alla (medesima) spalla sinistra (visita dell’11 marzo 2002), il dott.

__________, all’epoca medico __________ dell’CO 1, aveva già allora evidenziato

la presenza di una “netta discrepanza” tra i disturbi soggettivamente

risentiti dall’assicurata e il referto oggettivato grazie a un intervento

artroscopico (cfr. STCA del 6.2.2003, consid. 2.4., p. 7).

Fondandosi

proprio sullo stato oggettivabile, RI 1 era stata dichiarata in grado di

riprendere, a tempo pieno e con un rendimento completo, l’esercizio della sua

originaria professione di cassiera presso un grande magazzino.

Ora,

considerato che la situazione oggettivabile a livello della spalla sinistra non

ha subito cambiamenti di rilievo dopo il sinistro del 29 ottobre 2004, non vi è

motivo di dubitare che, a partire dal 22 novembre 2004, esauritasi la fase

acuta provocata dalla distorsione, l’insorgente abbia ritrovato una piena

capacità lavorativa nell’attività di cassiera, così come questo Tribunale aveva

avuto modo di accertare con la menzionata sentenza del 6 febbraio 2003.

2.3. Appurato che

i disturbi al rachide lombo–sacrale e quelli alla spalla sinistra non

rappresentano (più) una conseguenza naturale degli infortuni assicurati, al TCA

non rimane che da valutare se l’assicuratore infortuni convenuto ha

correttamente negato a RI 1 il diritto alle prestazioni di lunga durata

(rendita di invalidità e IMI) tenuto conto dei soli postumi residuali al ginocchio

destro, interessato dall’infortunio del 13 febbraio 2003.

2.3.1. Diritto

alla rendita di invalidità

2.3.1.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA

non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato

previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase

LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso

che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità

lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti

(cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.

F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26

febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.3.1.2

Con la

decisione formale del 12 agosto 2005, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato

il diritto a una rendita di invalidità, escludendo che, tenuto conto delle sole

sequele oggettivabili del sinistro assicurato, la ricorrente, a contare dal 22

novembre 2004, abbia ancora presentato una qualsiasi incapacità lavorativa (e

quindi lucrativa) nella sua abituale professione di cassiera (cfr. doc. 84 -

inc. CO 1 2).

La

decisione dell’CO 1 di ritenere l’assicurata totalmente abile al lavoro si

fonda sulla certificazione 11 ottobre 2004 del chirurgo ortopedico dott. __________

(doc. 52 – inc. CO 1 2: “La capacità lavorativa medico-teorica per il ginocchio

come cassiera è di 100%.”), rispettivamente, sul rapporto afferente alla visita

fiduciaria di controllo effettuata il 4 novembre 2004 dal dott. __________ (doc.

55.

– inc. CO 1 2: “Per quanto riguarda il ginocchio destro, la paziente può

essere giudicata sicuramente abile nella misura del 100%, in qualità di

cassiera.”).

Questa

tesi è contestata dalla ricorrente, la quale, riferendosi a un certificato

allestito dal suo medico curante, dott. __________, fa valere di essere

totalmente inabile al lavoro a causa dei forti dolori che interessano ancora

attualmente, in particolare, il ginocchio destro (cfr. I).

Fra gli

atti di causa figura effettivamente un rapporto, datato 14 settembre 2005, del

dott. __________, spec. FMH in medicina generale, il cui tenore è il seguente:

"

Confermo di avere in cura la sopraccitata

paziente già da molti anni, per vari tipi di disturbi, compresi gli infortuni

del 13.2.2003 (infortunio ginocchio destro) e del 29.4.2005 (infortunio spalla

sinistra).

Essa si lamenta di dolori cronici del ginocchio

destro con soprattutto una sensazione d'instabilità accompagnata a volte da

cedimenti con conseguenti cadute. L'ultimo cedimento con caduta è avvenuto il

26.8.2005

Oggettivamente trovo un ginocchio stabile,

comunque con tensione muscolare che impedisce una corretta valutazione della

stabilità. Inoltre dolori diffusi, non caratteristici, forse piuttosto

collegati ad una tendinopatia o borsite. E' possibile che questi disturbi siano

collegati al modo inusuale di marciare della paziente, che cammina piuttosto

sulla punta del piede, questo a causa dei dolori del ginocchio. Segnalo che

anche a conferma di quanto asserisce la paziente.

Ritengo quindi la signora RI 1 inabile al lavoro

in misura da valutare, questo per dolori del ginocchio destro, stato dopo

rottura del ligamento crociato, sensazione d'instabilità e - come anche

asserito dal PD Dr. med. __________ nella perizia del 9.3.2005 - cattivo stato

muscolare. Ricordo che la paziente prende giornalmente delle pastiglie contro i

dolori a base di morfina (MST 30, 2 pastiglie al giorno). Con queste pastiglie

la paziente riesce a sopportare i dolori, non può però evitare l'instabilità ed

i cedimenti del ginocchio.

Credo quindi che sulla base di quanto sopra

bisogna riaprire il caso sia per quanto concerne la capacità lavorativa che per

il trattamento. Sottolineo che si dovrà rivalutare il caso non solo sulle

affermazioni della paziente (dolori e instabilità) ma soprattutto sulla base di

fatti oggettivi quali lo stato dopo trauma distorsivo del ginocchio con rottura

del crociato e il cattivo stato muscolare fatto osservare dallo specialista Dr.

__________. Questi fatti sono inconfutabili e rendono le lamentele della

paziente alquanto probabili."

(doc. B)

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene plausibile che RI 1 abbia ritrovato una piena

capacità lavorativa nell’attività di cassiera a decorrere dal 22 novembre 2004.

In primo

luogo, la completa capacità lavorativa della ricorrente è stata riconosciuta,

non soltanto dal medico fiduciario dell’CO 1, ma anche dal dott. __________,

ossia da colui che operò il suo ginocchio destro (cfr. doc. 45 – inc. CO 1 2) e

(soprattutto) che seguì da vicino il suo decorso post-operatorio.

In

secondo luogo, è vero che il 1° marzo 2005 RI 1 è stata visitata, su incarico

dell’CO 1, dal PD dott. __________. Tuttavia, è altrettanto vero che questo

specialista si è limitato a pronunciarsi riguardo all’ulteriore procedere

terapeutico, senza prendere posizione in merito alla capacità lavorativa

dell’assicurata (cfr. doc. 71 – inc. CO 1 2).

In terzo

luogo, occorre tenere in debito conto la natura delle mansioni che una cassiera

è chiamata a eseguire. Si tratta di mansioni da svolgere in posizione

prevalentemente seduta e che quindi permettono di risparmiare gli arti

inferiori.

Infine,

alla certificazione del dott. __________ non può essere riconosciuto quel

valore probante che l’assicurata pretende gli venga attribuito.

In

effetti, il curante - specialista in medicina generale e quindi non

particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa - ha

dichiarato la ricorrente “inabile al lavoro in misura da valutare” in modo del

tutto astratto, senza alcun riferimento alla specifica attività di cassiera.

D’altro

canto, egli ha motivato la pretesa incapacità lavorativa della sua paziente

facendo riferimento ai dolori e alla sensazione d’instabilità che essa afferma ancora

risentire a livello del ginocchio destro, nonché a un cattivo stato muscolare.

La sua

valutazione si fonda quindi su dei disturbi a carattere prevalentemente soggettivo,

rispettivamente, per quanto riguarda lo stato muscolare, su un reperto che non

ha probabilmente alcuna incidenza sulla capacità lavorativa di una cassiera.

Alla luce

di quanto precede, nella misura in cui l’Istituto assicuratore ha negato alla

ricorrente il diritto a ulteriori indennità giornaliere (rifiutando di fatto

l’assegnazione di una rendita di invalidità), la decisione su opposizione

impugnata merita di essere confermata.

2.3.2

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità

2.3.2.1

Secondo l'art.

24.

cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2.2

L'art. 36 cpv.

1.

OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.

24.

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente

sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 121).

2.3.2.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato

3.

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale

di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicu­rato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa

come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1

dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti

tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.3.2.4

L'CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.3.2.5

Nella concreta

evenienza, l’assicuratore convenuto ha negato all’assicurata il diritto

all’indennità per menomazione all’integrità, facendo riferimento

all’apprezzamento del proprio medico di fiducia, dott. __________.

Infatti,

il citato sanitario, nel suo rapporto del 30 marzo 2005, si è così espresso a

proposito della menomazione all’integrità di cui è portatrice l’assicurata:

"

Si tratta di una paziente che ha subito un

trauma distorsivo del ginocchio destro con rottura del legamento crociato

anteriore non operato. Paziente obesa.

All’esame medico-__________ del 4.11.2004, alla

prova del Lachmann, peraltro abbastanza difficile da provare, mi sembrava che

questo fosse completamente negativo.

Anche il pivot-shift era valutato (+). Mi

sembrava anche di apprezzare un arresto rigido sufficiente. In complesso la

stabilità del ginocchio non mi sembrava così cattiva.

La funzione raggiungeva i 120° di flessione con

un deficit d’estensione di 5° riducibili a 0° passivamente.

Secondo la tabella 6.2 dell’OAINF, l’instabilità medio-grave

del ginocchio per rottura di uno o di entrambi i crociati è di 0-5%.

Personalmente penso che questa instabilità sia

leggermente inferiore al medio-grave, ritengo quindi che la paziente non abbia diritto

a un indennizzo per la menomazione all’integrità fisica riguardante il

ginocchio destro."

(doc. 73

– inc. CO 1 2)

Questo Tribunale

osserva innanzitutto che lo stato del ginocchio destro descritto dal medico

fiduciario dell’CO 1 combacia con gli esiti della visita peritale eseguita dal

Prof. dott. __________ il 1° marzo 2005 (doc. 71).

In

particolare, quest’ultimo specialista ha indicato che i test di valutazione

della stabilità del ginocchio non hanno consentito di oggettivare una chiara

insufficienza del legamento crociato anteriore (doc. 71 – inc. CO 1 2, p. 2: “Obschon die Patientin über rezidivierende

Einknickepisoden berichtet, findet sich bei der klinischen Untersuchung kein

eindeutig VKB-insuffizientes Kniegelenk rechts.” – il corsivo é del

redattore).

D’altra

parte, anche il dott. __________ ha notato l’esistenza di un certo deficit di

estensione della gamba destra. Tuttavia, egli ha pure sottolineato che RI 1, al termine degli “esercizi ginnici” che le sono stati proposti, aveva

esteso completamente l’arto, per poi ritornare, entro breve tempo, a un deficit

d’estensione attivo di circa 15° (doc. 71 – inc. CO 1 2, p. 2).

In

secondo luogo, è utile ricordare che l'indennità per menomazione all'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti

quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta

astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Di fronte alla pochezza

del reperto post-traumatico oggettivato, questa Corte non ha alcun motivo di

ritenere infondato l’apprezzamento espresso dal dott. __________.

Del resto, la ricorrente

ha sì preteso di avere diritto ad un’IMI - peraltro di un’entità manifestamente

esagerata (un’IMI del 100% viene corrisposto, secondo l’Allegato 3 all’OAINF,

in caso di tetraplegia!) - tuttavia essa non ha portato

alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta.

In

conclusione, non raggiungendo la menomazione all’integrità la soglia del 5%

(cfr. cifra 1 dell’Allegato 3 all’OAINF), l’assicuratore infortuni convenuto ne

ha correttamente negato il relativo diritto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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