35.2006.1
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21 marzo 2006Italiano32 min
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Numero d'incarto:
35.2006.1
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, TCA
Titolo:
Vittima di 2 infortuni con interessamento ginocchio destro e spalla sinistra. Ammessa estinzione nesso causale naturale per disturbi alla spalla sinistra. Negato diritto rendita d'invalidità e IMI, tenuto conto dei soli disturbi oggettivabili al ginocchio destro.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 1 + 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.1
mm/td
Lugano
21 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 ottobre
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
febbraio 2003, RI 1, al beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò,
assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta all’indietro da una
scaletta, riportando, in particolare, la rottura del legamento crociato
anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro.
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Il 29 ottobre
2004 l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento traumatico.
Scendendo
le scale di casa, essa ha lamentato un cedimento del ginocchio destro. Per
evitare di cadere, si è aggrappata alla ringhiera e ha riportato un trauma
distorsivo in abduzione al braccio sinistro con insorgenza di dolore alla
spalla sinistra.
Anche
questo caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF.
A
proposito della spalla sinistra, è utile ricordare che quest’ultima era già
stata interessata da due infortuni, avvenuti, rispettivamente, il 24 ottobre
1997 e il 30 aprile 1998.
Con sentenza
del 6 febbraio 2003 (inc. n. 35.2002.68), cresciuta in giudicato, questa Corte
aveva tutelato la decisione dell’CO 1 di negare all’assicurata il diritto a una
rendita di invalidità, siccome la stessa aveva ritrovato una piena capacità
lavorativa nella sua abituale professione di cassiera presso un supermercato.
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 12
agosto 2005, l’Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il nesso di
causalità naturale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’infortunio del 29
ottobre 2004 con soppressione del diritto all’indennità giornaliera a far tempo
dal 21 novembre 2004 e alle prestazioni di cura medica dal 6 maggio 2005.
Per
quanto riguarda i postumi al ginocchio destro, RI 1 è stata ritenuta totalmente
abile al lavoro in qualità di cassiera a decorrere dal 21 novembre 2004 e le è
stato negato il diritto a un’indennità per menomazione all’integrità.
Infine,
l’assicuratore LAINF si è rifiutato di assumere i disturbi alla schiena poiché
di natura squisitamente morbosa (doc. 84).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 87),
l’CO 1, in data 7 ottobre 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima
decisione (doc. 90).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 30 dicembre 2005, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA
1, ha chiesto, ordinata l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria, la
condanna dell’CO 1 a versarle una rendita di invalidità corrispondente a
un’incapacità lavorativa del 100%, nonché un’IMI del 100%, argomentando:
"
Gli infortuni hanno cagionato alla ricorrente
tutta una serie di problemi alla salute ed in particolare ella soffre ancora a
tutt'oggi di forti dolori agli arti interessati ed in particolare al ginocchio,
con difficoltà di movimento e di deambulazione.
La ricorrente lamenta anche dolori alla spalla
sinistra, avendo subito in data 29 ottobre 2004 un trauma distorsivo del
braccio sinistro, causa la ceduta del ginocchio.
Nell'arto interessato sussiste oltre al dolore
costante una mancanza di forza nei movimenti ed un inutilizzo dello stesso
quantificabile nella misura del 100%.
Fatti
I dolori patiti si presentano costanti ed anche
durante la notte, ciò che cagiona a volte all'assicurata anche fastidiosi ed
insormontabili periodi d'insonnia.
(…)
2.
Con la decisione qui avversata non viene
riconosciuto alcuna IMI ai sensi dell'art. 24 LAINF, né rendita d'invalidità o
prestazione assicurativa LAINF, siccome viene ritenuta l'assenza di una
menomazione durevole dell'arto e l'inesistenza per l'assicurata di un
impedimento importante.
La CO 1 non riconosce che i dolori attualmente
patiti dall'interessata abbiano un nesso causale adeguato e naturale con gli
incidenti da lei subiti.
Detta considerazione risulta recisamente
contestata dall'interessata, siccome ella patisce di un'importante menomazione
al ginocchio destro con non indifferenti dolori, soffre di forti dolori
articolari alla spalla sinistra. Questo stato delle cose è da considerarsi
ormai durevole e definitivo, e risulta in chiara relazione di causalità
naturale ed adeguata con gli incidenti domestici avuti.
La CO 1 dal canto suo esclude semplicistimamente
un nesso causale tra le sofferenze attuali dell'assicurata e gli infortuni a
suo tempo subiti e detta generica valutazione, che non poggia sullo stato
attuale delle cose, non può che venir contestata dall'assicurata.
In effetti la presa di posizione della CO 1
risulta anche smentita dal certificato medico del Dr. __________ che riconosce
inabile al lavoro nella misura del 100%, la signora RI 1 ponendo l'accento
sull'esigenza di riapertura del caso.
Dette valutazioni sono state eseguite sulla base
di constatazioni e riscontri oggettivi (cfr. Doc. B).
Le conseguenze dell'incidente causano in effetti
all'interessata seri problemi alla salute, che le impediscono ancora a
tutt'oggi di espletare un'attività lucrativa.
Di conseguenza si rende necessario che cod. Lod.
Tribunale abbia ad ordinare una valutazione medica che possa accertare lo stato
attuale di salute dell'assicurata, RI 1 e gli incidenti occorsi in data
13.2.2003, nonché 29.10.2004.
La decisione impugnata dovrà essere oggetto di
annullamento."
(I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
deve, in primo luogo, esaminare se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a considerare estinto il nesso di causalità naturale tra gli
infortuni assicurati e i disturbi interessanti il rachide lombo-sacrale e la
spalla sinistra oppure no. In tale contesto va ricordato che il nesso causale è
invece stato riconosciuto per quel che riguarda i disturbi al ginocchio destro
(cfor. Doc. 84).
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V
6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
Questi
concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella
causa D., U 187/04.
2.2.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.2.3. Per quanto riguarda i disturbi alla colonna lombo-sacrale,
direttamente interessata dall’evento infortunistico del 13 febbraio 2003 (cfr.
doc. 10 - inc. CO 1 2), in data 5 luglio 2004, l’insorgente è stata sottoposta
a un esame di RMN che ha mostrato, a livello di L5/S1, una, citiamo: “marcata
osteocondrosi con alterazioni Modic tipo II, bulging diffuso, conflitto
foraminale/extraforaminale con L5 dx. Non restringimento del canale lombare.
Per il resto dischi intervertebrali nei limiti della norma senza ernie o
bulging significativi.” (doc. 47 - inc. CO 1 2).
Interpellato
dall’CO 1 a proposito dell’eziologia dei reperti posti in evidenza dal citato
esame strumentale per immagini, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
autore dell’intervento chirurgico dell’11 giugno 2004 al ginocchio destro, ha
negato l’esistenza di una relazione di causalità naturale con il sinistro del
febbraio 2003:
"
Non vi sono ernie e giudico la presenza della
marcata osteocondrosi non di origine traumatica. Il contatto radicolare L5 a
destra può spiegare bene gli episodi sciatalgici a destra, non vi è però
relazione causale tra questi sintomi e l’avvenimento infortunistico del
16.02.2003."
(doc. 83
- inc. CO 1 2)
Questo
Tribunale, vista l’assenza di pareri medici contrari, non ha valide ragioni per
scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, medico-specialista
curante della ricorrente, motivo per cui è a ragione che l’Istituto
assicuratore convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente alla
problematica lombo-sacrale.
2.2.4. La spalla
sinistra è rimasta coinvolta nell’evento infortunistico del 29 ottobre
2004, quando l’assicurata ha riportato un trauma distorsivo (doc. 7 – inc. CO 1
1).
In data
30 novembre 2004, è stata eseguita un’artro-RMN della spalla sinistra che ha
posto in luce, citiamo: “irregolarità compatibile con piccole lesioni al bordo
superiore del subscapolare nella zona dell’intervallo verso il sopraspinato.
Non vi sono indizi per rotture trasmurali della cuffia dei rotatori.” (doc. 6 –
inc. CO 1 1).
In
occasione della visita fiduciaria di controllo del 20 gennaio 2005, il dott. __________,
spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha segnatamente rilevato che tra
le immagini dell’artro-RMN effettuata posteriormente al sinistro del mese di ottobre
1997 (il 14 settembre 1999) e quelle dell’artro-RMN del 30 novembre 2004, non
compaiono differenze di rilievo, ciò che gli ha consentito di escludere
l’insorgenza di lesioni strutturali imputabili all’evento del 29 ottobre 2004.
Quindi,
secondo il medico __________, il sinistro in discussione ha provocato un
aggravamento soltanto passeggero dello stato preesistente della spalla sinistra,
con lo status quo ante/sine ritrovato a far tempo dal 6 maggio 2005, al
termine dell’ultimo ciclo di fisioterapia assunto dall’CO 1 (cfr. doc. 65).
Va ancora
sottolineato che - a prescindere dall’eziologia dei disturbi alla spalla
sinistra - lo stesso dott. __________, in occasione della visita medica del 4
novembre 2004, aveva dichiarato RI 1 abile al lavoro al 50% dall’8 novembre
2004 e in misura completa dal 22 novembre 2004 (doc. 55, p. 2), valutazione che
egli ha peraltro ribadito il 20 gennaio 2005 (doc. 65, p. 2: “La paziente
rimane abile al 100% come già stabilito in occasione della visita del
4.11.2004.”).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che l’apprezzamento espresso dal dott. __________,
specialista nella materia che qui interessa, secondo cui il nesso di causalità
naturale tra la problematica alla spalla sinistra e l’evento del 29 ottobre
2004 è venuto meno a decorrere dal mese di maggio 2005, con un’abilità
lavorativa totale comunque già ritrovata a far tempo dal 22 novembre 2004,
possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza
che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia
medica giudiziaria).
Questa
Corte attribuisce un significato particolare al fatto che il confronto delle
immagini delle artro-RMN, disposte prima e dopo il sinistro in questione, ha consentito
di escludere la presenza di lesioni traumatiche, ciò che conferma la tesi del
peggioramento transitorio, difesa dal medico fiduciario dell’assicuratore
LAINF.
Il fatto
che l’assicurata continui ad accusare dolori a livello della spalla sinistra
non è determinante (doc. 9 – inc. CO 1 1 e I, p. 3; cfr., tuttavia, il
certificato 14.9.2005 del dott. __________ [doc. B)], in cui si fa stato
unicamente di disturbi localizzati al ginocchio destro).
Al
riguardo, va osservato che in materia di assicurazione contro gli infortuni, i
disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione
soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente
dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi
d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi
cranio-cerebrali).
In
effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono
trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può
che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22
settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa
T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n.
35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del
21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con
giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc.
n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr.
inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der
medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach
derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres.” - la
sottolineatura è del redattore).
Nella
concreta evenienza, in occasione della visita di chiusura dei pregressi
infortuni alla (medesima) spalla sinistra (visita dell’11 marzo 2002), il dott.
__________, all’epoca medico __________ dell’CO 1, aveva già allora evidenziato
la presenza di una “netta discrepanza” tra i disturbi soggettivamente
risentiti dall’assicurata e il referto oggettivato grazie a un intervento
artroscopico (cfr. STCA del 6.2.2003, consid. 2.4., p. 7).
Fondandosi
proprio sullo stato oggettivabile, RI 1 era stata dichiarata in grado di
riprendere, a tempo pieno e con un rendimento completo, l’esercizio della sua
originaria professione di cassiera presso un grande magazzino.
Ora,
considerato che la situazione oggettivabile a livello della spalla sinistra non
ha subito cambiamenti di rilievo dopo il sinistro del 29 ottobre 2004, non vi è
motivo di dubitare che, a partire dal 22 novembre 2004, esauritasi la fase
acuta provocata dalla distorsione, l’insorgente abbia ritrovato una piena
capacità lavorativa nell’attività di cassiera, così come questo Tribunale aveva
avuto modo di accertare con la menzionata sentenza del 6 febbraio 2003.
2.3. Appurato che
i disturbi al rachide lombo–sacrale e quelli alla spalla sinistra non
rappresentano (più) una conseguenza naturale degli infortuni assicurati, al TCA
non rimane che da valutare se l’assicuratore infortuni convenuto ha
correttamente negato a RI 1 il diritto alle prestazioni di lunga durata
(rendita di invalidità e IMI) tenuto conto dei soli postumi residuali al ginocchio
destro, interessato dall’infortunio del 13 febbraio 2003.
2.3.1. Diritto
alla rendita di invalidità
2.3.1.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA
non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato
previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase
LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti
(cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U
168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.
F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26
febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.3.1.2
Con la
decisione formale del 12 agosto 2005, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato
il diritto a una rendita di invalidità, escludendo che, tenuto conto delle sole
sequele oggettivabili del sinistro assicurato, la ricorrente, a contare dal 22
novembre 2004, abbia ancora presentato una qualsiasi incapacità lavorativa (e
quindi lucrativa) nella sua abituale professione di cassiera (cfr. doc. 84 -
inc. CO 1 2).
La
decisione dell’CO 1 di ritenere l’assicurata totalmente abile al lavoro si
fonda sulla certificazione 11 ottobre 2004 del chirurgo ortopedico dott. __________
(doc. 52 – inc. CO 1 2: “La capacità lavorativa medico-teorica per il ginocchio
come cassiera è di 100%.”), rispettivamente, sul rapporto afferente alla visita
fiduciaria di controllo effettuata il 4 novembre 2004 dal dott. __________ (doc.
55.
– inc. CO 1 2: “Per quanto riguarda il ginocchio destro, la paziente può
essere giudicata sicuramente abile nella misura del 100%, in qualità di
cassiera.”).
Questa
tesi è contestata dalla ricorrente, la quale, riferendosi a un certificato
allestito dal suo medico curante, dott. __________, fa valere di essere
totalmente inabile al lavoro a causa dei forti dolori che interessano ancora
attualmente, in particolare, il ginocchio destro (cfr. I).
Fra gli
atti di causa figura effettivamente un rapporto, datato 14 settembre 2005, del
dott. __________, spec. FMH in medicina generale, il cui tenore è il seguente:
"
Confermo di avere in cura la sopraccitata
paziente già da molti anni, per vari tipi di disturbi, compresi gli infortuni
del 13.2.2003 (infortunio ginocchio destro) e del 29.4.2005 (infortunio spalla
sinistra).
Essa si lamenta di dolori cronici del ginocchio
destro con soprattutto una sensazione d'instabilità accompagnata a volte da
cedimenti con conseguenti cadute. L'ultimo cedimento con caduta è avvenuto il
26.8.2005
Oggettivamente trovo un ginocchio stabile,
comunque con tensione muscolare che impedisce una corretta valutazione della
stabilità. Inoltre dolori diffusi, non caratteristici, forse piuttosto
collegati ad una tendinopatia o borsite. E' possibile che questi disturbi siano
collegati al modo inusuale di marciare della paziente, che cammina piuttosto
sulla punta del piede, questo a causa dei dolori del ginocchio. Segnalo che
anche a conferma di quanto asserisce la paziente.
Ritengo quindi la signora RI 1 inabile al lavoro
in misura da valutare, questo per dolori del ginocchio destro, stato dopo
rottura del ligamento crociato, sensazione d'instabilità e - come anche
asserito dal PD Dr. med. __________ nella perizia del 9.3.2005 - cattivo stato
muscolare. Ricordo che la paziente prende giornalmente delle pastiglie contro i
dolori a base di morfina (MST 30, 2 pastiglie al giorno). Con queste pastiglie
la paziente riesce a sopportare i dolori, non può però evitare l'instabilità ed
i cedimenti del ginocchio.
Credo quindi che sulla base di quanto sopra
bisogna riaprire il caso sia per quanto concerne la capacità lavorativa che per
il trattamento. Sottolineo che si dovrà rivalutare il caso non solo sulle
affermazioni della paziente (dolori e instabilità) ma soprattutto sulla base di
fatti oggettivi quali lo stato dopo trauma distorsivo del ginocchio con rottura
del crociato e il cattivo stato muscolare fatto osservare dallo specialista Dr.
__________. Questi fatti sono inconfutabili e rendono le lamentele della
paziente alquanto probabili."
(doc. B)
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene plausibile che RI 1 abbia ritrovato una piena
capacità lavorativa nell’attività di cassiera a decorrere dal 22 novembre 2004.
In primo
luogo, la completa capacità lavorativa della ricorrente è stata riconosciuta,
non soltanto dal medico fiduciario dell’CO 1, ma anche dal dott. __________,
ossia da colui che operò il suo ginocchio destro (cfr. doc. 45 – inc. CO 1 2) e
(soprattutto) che seguì da vicino il suo decorso post-operatorio.
In
secondo luogo, è vero che il 1° marzo 2005 RI 1 è stata visitata, su incarico
dell’CO 1, dal PD dott. __________. Tuttavia, è altrettanto vero che questo
specialista si è limitato a pronunciarsi riguardo all’ulteriore procedere
terapeutico, senza prendere posizione in merito alla capacità lavorativa
dell’assicurata (cfr. doc. 71 – inc. CO 1 2).
In terzo
luogo, occorre tenere in debito conto la natura delle mansioni che una cassiera
è chiamata a eseguire. Si tratta di mansioni da svolgere in posizione
prevalentemente seduta e che quindi permettono di risparmiare gli arti
inferiori.
Infine,
alla certificazione del dott. __________ non può essere riconosciuto quel
valore probante che l’assicurata pretende gli venga attribuito.
In
effetti, il curante - specialista in medicina generale e quindi non
particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa - ha
dichiarato la ricorrente “inabile al lavoro in misura da valutare” in modo del
tutto astratto, senza alcun riferimento alla specifica attività di cassiera.
D’altro
canto, egli ha motivato la pretesa incapacità lavorativa della sua paziente
facendo riferimento ai dolori e alla sensazione d’instabilità che essa afferma ancora
risentire a livello del ginocchio destro, nonché a un cattivo stato muscolare.
La sua
valutazione si fonda quindi su dei disturbi a carattere prevalentemente soggettivo,
rispettivamente, per quanto riguarda lo stato muscolare, su un reperto che non
ha probabilmente alcuna incidenza sulla capacità lavorativa di una cassiera.
Alla luce
di quanto precede, nella misura in cui l’Istituto assicuratore ha negato alla
ricorrente il diritto a ulteriori indennità giornaliere (rifiutando di fatto
l’assegnazione di una rendita di invalidità), la decisione su opposizione
impugnata merita di essere confermata.
2.3.2
Diritto
all’indennità per menomazione all’integrità
2.3.2.1
Secondo l'art.
24.
cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2.2
L'art. 36 cpv.
1.
OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.
24.
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 121).
2.3.2.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3.
dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa
come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1
dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.3.2.4
L'CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.3.2.5
Nella concreta
evenienza, l’assicuratore convenuto ha negato all’assicurata il diritto
all’indennità per menomazione all’integrità, facendo riferimento
all’apprezzamento del proprio medico di fiducia, dott. __________.
Infatti,
il citato sanitario, nel suo rapporto del 30 marzo 2005, si è così espresso a
proposito della menomazione all’integrità di cui è portatrice l’assicurata:
"
Si tratta di una paziente che ha subito un
trauma distorsivo del ginocchio destro con rottura del legamento crociato
anteriore non operato. Paziente obesa.
All’esame medico-__________ del 4.11.2004, alla
prova del Lachmann, peraltro abbastanza difficile da provare, mi sembrava che
questo fosse completamente negativo.
Anche il pivot-shift era valutato (+). Mi
sembrava anche di apprezzare un arresto rigido sufficiente. In complesso la
stabilità del ginocchio non mi sembrava così cattiva.
La funzione raggiungeva i 120° di flessione con
un deficit d’estensione di 5° riducibili a 0° passivamente.
Secondo la tabella 6.2 dell’OAINF, l’instabilità medio-grave
del ginocchio per rottura di uno o di entrambi i crociati è di 0-5%.
Personalmente penso che questa instabilità sia
leggermente inferiore al medio-grave, ritengo quindi che la paziente non abbia diritto
a un indennizzo per la menomazione all’integrità fisica riguardante il
ginocchio destro."
(doc. 73
– inc. CO 1 2)
Questo Tribunale
osserva innanzitutto che lo stato del ginocchio destro descritto dal medico
fiduciario dell’CO 1 combacia con gli esiti della visita peritale eseguita dal
Prof. dott. __________ il 1° marzo 2005 (doc. 71).
In
particolare, quest’ultimo specialista ha indicato che i test di valutazione
della stabilità del ginocchio non hanno consentito di oggettivare una chiara
insufficienza del legamento crociato anteriore (doc. 71 – inc. CO 1 2, p. 2: “Obschon die Patientin über rezidivierende
Einknickepisoden berichtet, findet sich bei der klinischen Untersuchung kein
eindeutig VKB-insuffizientes Kniegelenk rechts.” – il corsivo é del
redattore).
D’altra
parte, anche il dott. __________ ha notato l’esistenza di un certo deficit di
estensione della gamba destra. Tuttavia, egli ha pure sottolineato che RI 1, al termine degli “esercizi ginnici” che le sono stati proposti, aveva
esteso completamente l’arto, per poi ritornare, entro breve tempo, a un deficit
d’estensione attivo di circa 15° (doc. 71 – inc. CO 1 2, p. 2).
In
secondo luogo, è utile ricordare che l'indennità per menomazione all'integrità
si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti
quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la
menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in
maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta
astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25.
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi
soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano
oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità.
Di fronte alla pochezza
del reperto post-traumatico oggettivato, questa Corte non ha alcun motivo di
ritenere infondato l’apprezzamento espresso dal dott. __________.
Del resto, la ricorrente
ha sì preteso di avere diritto ad un’IMI - peraltro di un’entità manifestamente
esagerata (un’IMI del 100% viene corrisposto, secondo l’Allegato 3 all’OAINF,
in caso di tetraplegia!) - tuttavia essa non ha portato
alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta.
In
conclusione, non raggiungendo la menomazione all’integrità la soglia del 5%
(cfr. cifra 1 dell’Allegato 3 all’OAINF), l’assicuratore infortuni convenuto ne
ha correttamente negato il relativo diritto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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