35.2006.100
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14 maggio 2007Italiano63 min
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Numero d'incarto:
35.2006.100
Data decisione, Autorità:
14.05.2007, TCA
Titolo:
Assicurato sostiene di avere battuto testa e collo. Lasciata indecisa questione di sapere se vi é stato effettivamente evento infortunistico. Alcun disturbo organico oggettivabile. Inapplicabile giurisprudenza in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta". Disturbi psichici: negata adeguatezza
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
DISTURBI PSICHICI
TRAUMA CRANIO-CEREBRALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.100
mm/td
Lugano
14 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele
Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo
sul ricorso del 13 dicembre 2006 di
RI
1
contro
la
decisione su opposizione del 12 settembre 2006 emanata da
CO
1
rappr.
da: RA 1
in
materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In
data 28 gennaio 2005, la __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il
proprio dipendente, RI 1, il 24 gennaio 2005, aveva battuto la testa e il collo
mentre stava lavorando a bordo di un “Bobcat” (doc. 1).
A
causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 22 febbraio
2005 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ (__________),
una contusione cranio-cervicale con lieve commotio cerebri (doc. 7).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 7 luglio 2006, ha dichiarato estinto il diritto a
prestazioni, ritenendo che i disturbi lamentati apparivano privi di sostrato
organico e, d’altra parte, che le turbe psichiche non costituivano una
conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del gennaio 2005 (doc. 102).
A
seguito dell’opposizione interposta dal lic. iur. __________ per conto
dell’assicurato (doc. 118), l’CO 1, in data 12 settembre 2006, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 121).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 dicembre 2006, RI 1, sempre patrocinato dal lic. iur.
__________, ha chiesto che l’Istituto assicuratore venga condannato a
corrispondergli ulteriori prestazioni, argomentando in particolare che:
" In
primo luogo, pur vertendo il presente ricorso principalmente sull'esistenza di
un nesso causale adeguato tra l'evento infortunistico di data 24 gennaio 2005 e
Fatti
i problemi psichici lamentati da RI 1 a far tempo da tale episodio, si sottolinea
come non sia assolutamente possibile concludere a priori all'inesistenza certa
di problemi organici di tipo neurologico.
Infatti, pur
non avendo i medici riscontrato nello stato di salute attuale dell'assicurato,
evidenti lesioni organiche, la possibilità di persistenti turbe di tipo
neurologico compatibili con una sindrome post-commozionale sono state confermate
da tutti i medici che hanno avuto modo di visitare il signor RI 1, segnatamente
i medici del __________ di __________, il Dr. __________, il Dr. __________ ed i medici dell'EOC
(cfr. doc. C, D, E, F, G e H).
Per questo
motivo - e alla luce delle numerose incongruenze riscontrabili, in particolare,
fra la perizia esperita dal __________ di __________ e quella esperita dalla
Clinica Romanda di riabilitazione della CO 1 a __________ - si chiede già sin d'ora che venga ordinato
l'espletamento di una nuova perizia medica, che possa finalmente - e definitivamente
- stabilire l'eventuale presenza di affezioni organiche post-infortunistiche, in
particolare di tipo neurologico, oltre ad affezioni psicologiche di chiara
natura post-infortunistica.
2. La CO 1 ha considerato l'infortunio occorso a RI 1
di media intensità. Tale giudizio può essere ritenuto corretto, riservata
tuttavia la possibilità che la nuova perizia (alla quale il ricorrente dovrà
essere sottoposto) sortisca esito diverso.
Nella
fattispecie risulta chiaramente come il quadro clinico del ricorrente durante
il periodo successivo all'infortunio (si vedano al
proposito i numerosi referti medici di cui ai doc. C, D, E, F, G e H) coincida
perfettamente con quello riscontrabile presso una persona che è stata vittima
di un infortunio del tipo "colpo di frusta" (si confronti in
questo senso il quadro clinico tipico del "colpo di frusta",
menzionato nella DTF 117 V 359, caratterizzato segnatamente "da
disturbi multipli, da diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi
della concentrazione e di memoria, facile stanchevolezza, disturbi
visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della
personalità, ecc.').
Con questi
presupposti non si può accettare l'argomentazione della decisione su
opposizione della CO 1, con la
quale (in modo peraltro manifestamente stringato ed assolutamente
insoddisfacente) si nega l'applicazione della sopraindicata giurisprudenza
adducendo dei motivi che paiono quantomeno discutibili e, comunque, non
pertinenti e rilevanti nella fattispecie in narrativa (cfr. doc. A, pag. 6,
consid. 5).
Innanzitutto,
costituisce mera affermazione di parte priva del benché minimo valore
probatorio - e del benché minimo fondamento - la dichiarazione secondo cui RI 1
sia stato vittima di una semplice commozione cerebrale. Non è dato a sapere,
stando all'incompleta ricostruzione dei fatti e, soprattutto, riallacciandosi
alla documentazione agli atti, quale sia stata esattamente la dinamica dei
fatti e, dunque, il tipo e l'intensità del trauma cranico subito dal qui
ricorrente in occasione dell'incidente occorsogli.
Solo una nuova
perizia, alla quale il ricorrente chiede esplicitamente di essere sottoposto,
potrà chiarire ulteriormente la dinamica dell'infortunio, ritenuto che alla
luce dei sintomi manifestatisi sulla sua persona (che sono, come detto, in
tutto e per tutto identici a quelli tipicamente lamentati da persone vittime
del "colpo di frusta") una commotio cerebri di grave intensità o
addirittura una contusio cerebri non possono essere negate a priori.
Di transenna
si farà pure notare come al medesimo citato considerando, l'assicuratore
infortuni - del tutto arbitrariamente - consideri che in ispecie siano presenti
in primo piano dei disturbi psichici (cfr. doc. A, pag. 6, consid. 5).
Pure del tutto
lacunosa appare la valutazione effettuata dalla CO 1 in relazione al contenuto della DTF 123 V 98.
Il senso di
questa sentenza è evidentemente quello che è stato perfettamente riassunto nel
regesto della medesima, dal quale si evince chiaramente come la giurisprudenza
sviluppata sul "colpo di frusta" non si applichi in caso di marcati
problemi psichici preesistenti (e non semplicemente, come vorrebbe fare
intendere la CO 1, quando
esistano disturbi psichici preesistenti di una qualsiasi - anche lieve -
entità, come nel caso concreto).
8. Va altresì
sottolineato come il ricorrente, prima dell'incidente occorsogli sul cantiere,
fosse in perfetta salute e forma fisica e psichica.
In occasione
di un esame clinico approfondito eseguito in data 1. dicembre 2004 dal Dr. __________
(cfr. doc. N) nell'ambito della sottoscrizione di una polizza assicurativa
sulla vita, è stata infatti constatata l'assenza di qualsiasi problema
fisico neurologico o d'altra natura.
Nel suo
rapporto 20 giugno 2005 (doc. G), il Dr. __________, psichiatra, sottolinea come il paziente sia stato in cura presso di
lui una prima volta nel corso del 2002, ma - come già anticipato - per problemi
legati ad un disturbo di personalità e assolutamente non per i medesimi
disturbi psichici riscontrati durante le consultazioni mediche successive
all'infortunio. A detta dello specialista - che conosce meglio di chiunque la
situazione clinica del paziente, e della cui affidabilità non si può certo
dubitare (considerate le numerose visite e gli approfonditi accertamenti
esperiti) - la situazione
attuale, dal punto di vista psichiatrico, non può essere spiegata solo con i
preesistenti problemi di instabilità della personalità.
Con lo scritto
16 agosto 2006 indirizzato alla CO 1 (cfr. doc. H), lo stesso psichiatra riconferma quanto
precedentemente affermato, osservando addirittura un ulteriore peggioramento
del quadro clinico del ricorrente.
9. Alla
autorità giudicante si chiede pertanto di riconoscere, alla luce di quanto
sopra esposto, la perfetta coincidenza esistente fra la fattispecie in esame e
la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale sugli infortuni del tipo
"colpo di frusta". In particolare, ritenuta la mancanza di marcati
problemi psichici preesistenti e la natura dei sintomi manifestatisi nella
persona del ricorrente (in tutto e per tutto parificabili a quelli di vittime
del "colpo di frusta") si chiede che - pur non essendo (ancora)
stata accertata con un grado di verosimiglianza sufficiente l'esistenza di
un'affezione organica - il trauma cranio-cerebrale subito in occasione
dell'incidente occorso sul luogo di lavoro al signor RI 1 sia da considerare
come la causa naturale ed adeguata del danno alla salute esistente ad oggi, alla
base della sua - continua - inabilità lavorativa.
10. Anche
nella denegata ipotesi in cui codesto lodevole Tribunale non dovesse ritenere
rilevante nella fattispecie la giurisprudenza sviluppata sui casi di
"colpo di frusta", andranno comunque prese in considerazione tutte
quelle circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio, ritenuto
che le stesse, come già rimarcato, devono servire - ai sensi della
giurisprudenza precedentemente citata - da criterio di apprezzamento nella misura in cui sono tali da provocare
o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno di
origine psichica.
In
particolare, va fatto notare che l'opponente ha sofferto parecchio, nel periodo
immediatamente successivo all'incidente, per l'immagine, sempre viva nella sua
mente, della morte di due colleghi - peraltro amici d'infanzia - avvenuta sul
cantiere __________ pochissimo tempo prima dell'evento in questione.
A ciò va ad
aggiungersi la grave circostanza secondo cui nessuno si è preso la briga di
prestare adeguatamente soccorso al signor RI 1 in occasione del suo infortunio
(basti ricordare come egli abbia addirittura dovuto recarsi con la propria autovettura
fino al Pronto Soccorso!) facendolo sentire abbandonato a se stesso (in
uno stato già
particolare successivamente al trauma cranico appena subito e, oltretutto, da
parte di quelle persone - i suoi superiori - da cui era lecito aspettarsi, in
quella circostanza, il maggiore sostegno).
Tutte
queste circostanze (che dovranno essere considerate concomitanti all'incidente)
hanno non poco aggravato le conseguenze dell'infortunio occorsogli.
Occorre
quindi concludere che l'infortunio subito ha chiaramente avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un
significato decisivo e preponderante per l'instaurazione dei disturbi psichici
di cui soffre ad oggi il signor RI 1 (cui vanno ad aggiungersi,
oltretutto, le conseguenze fisiche e neurologiche riscontrate, risp. che
verranno certamente confermate ed evidenziate per il mezzo della nuova
perizia di cui viene chiesto l'espletamento) : l'adeguatezza del nesso
causale appare pertanto assolutamente evidente.
Al ricorrente
va quindi chiaramente riconosciuto il diritto alle prestazioni dell'assicuratore
infortuni.
11. Come già
anticipato in entrata, corre infine l'obbligo di rilevare come siano numerose
ed evidenti le incongruenze emergenti dal confronto fra le risultanze degli
esami esperiti dai neurologi del __________ di __________ (simili peraltro alle
valutazioni dei vari medici che hanno avuto in cura il signor RI 1) e quelle
della Clinica Romanda di riabilitazione di __________.
Per quanto
riguarda l'onere probatorio, si osserva come l'Ospedale __________ di __________,
in particolare, vada considerato assolutamente imparziale. L'esame ivi svolto
in data 22 agosto 2005, va altresì considerato sufficientemente approfondito
ai sensi della severa giurisprudenza in vigore, e non esistono motivi per
dubitare della sua credibilità.
Considerato
tuttavia che i medici dello stesso istituto non sono stati in grado di fornire
una risposta definitiva circa la natura dell'insieme dei problemi del signor RI
1 e viste le già citate discrepanze esistenti con le valutazioni della Clinica
di __________, a fronte di due
referti medici redatti da cliniche altamente specializzate che
concludono a
risultati parzialmente discordanti fra loro, l'assicurato non si oppone ad una
nuova - ed ancora più approfondita - consultazione specialistica da parte del
medesimo Centro ospedaliero vodese, o da parte di un altro istituto specializzato.
Il ricorrente,
al contrario, caldeggia un tale soluzione, onde poter chiarire definitivamente
la sua situazione clinica, e ciò anche in ragione del disagio che gli sta provocando
la lunga definizione di tutte le questioni pendenti derivanti dall'incidente
(cfr. doc. O e P).
Il signor RI 1
si dichiara quindi, se necessario, disposto ad assumersi/anticipare le
spese necessarie ad una nuova perizia medica." (I)
1.4. In
data 22 gennaio 2007, l’avv. __________ ha informato questa Corte di non più
rappresentare l’insorgente (III).
1.5. L’assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(VI).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle
proprie prestazioni a far tempo dal luglio 2006, oppure no.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se,
al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è
simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status
quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.5.1. Nei
casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente
battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o
scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola
essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le
cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti
essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che
un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.5.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.5.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la cura
medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.5.4. Non
in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel
caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.6. Anche
in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza
di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di
deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle
lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi
evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale
organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una
relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi
durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con
la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione
del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc..
Tale
giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =
SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,
inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella
sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit
funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno
stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi
tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi
soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni.
Il
TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile
di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura
organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che,
per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é
determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al
"colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura
fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi,
potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la
complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio,
quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe
psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento
infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura
delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri
che devono essere presi in considerazione.
Se
ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso
di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si
trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo
organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva
ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare,
per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha,
in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata
ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche
in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna
cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un
discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,
allorquando le lesioni non possono essere
sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.
consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger,
Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur
Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P.
Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.7. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -
qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico
oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della
dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza
di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie
seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche
Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität -
aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten,
so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als
erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig
wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)"
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come
delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni
medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV
1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid.
2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).
Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto
l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre,
beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da
un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung,
Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule -
Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza
10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass,
bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.8. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti
considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è
rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma
cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se
ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve
ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in
materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati
dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363
consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a
tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des
komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich
grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i
disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai
disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici
difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.
47ss. = RAMI 2000 U 397,
p. 327ss.).
Per
contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato
alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei
criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna
cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro
tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in
parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe
psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;
STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.
in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in
RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de
développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges
en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.
239seg. (270 nota 75)).
In
una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,
parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha
ulteriormente precisato la propria prassi.
Essa
ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere
effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123
V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera
chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,
un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si
giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al
momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,
hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in
secondo piano.
Il
TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
"
Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu
Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder
äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische
Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden
gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den
Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den
ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte
Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung
umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern
nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf
eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE
123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94,
auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U
185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz
klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige
Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei
Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende
Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen
zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer
Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate
Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der
HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit
diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu
beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem
keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz
zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit
würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei
Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen,
für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden
medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro
canto, in RAMI 2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che
l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata secondo i criteri
applicabili in caso di trauma cervicale d’accelerazione o di lesione
equivalente, solo se i disturbi psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano
nel quadro clinico tipico di un tale trauma. Pertanto, in caso di necessità,
preliminarmente alla valutazione dell’adeguatezza, occorre esaminare se i
disturbi psichici apparsi in coincidenza con l’infortunio rappresentano un
sintomo del trauma subito oppure un danno alla salute autonomo
(secondario):
" b)
Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf welche abzustellen ist, steht mit
Considerandi
der vorausgesetzten überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall
vom 7. Juni 1995 zumindest eine Teilursache der bestehenden Beschwerden und der
darauf zurückzuführenden Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
bildet, was für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss
genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit Hinweisen).
Fraglich ist,
wie es sich hinsichtlich der Unfallkausalität der bestehenden psychischen
Beeinträchtigungen in Form einer Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom
und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht
diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai
1995.
ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die
Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden
Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das
in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu
dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu
betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht eindeutig im
Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein
Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359
ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.)
geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur
dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum
typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei
Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im
konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.
Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob
es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen
Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine
selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."
(RAMI
succitata)
Il
TFA ha confermato questa sua giurisprudenza in una recente sentenza del 13
febbraio 2006 nella causa A., U 462/04:
" Schliesslich
gelangt die Rechtsprechung zu psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener
HWS-Distorsion auch dann zur Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den
Unfall aufgetretenen psychischen Störungen nicht zum typischen, auch depressive
Entwicklungen einschliessenden (BGE 117
V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom 21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2)
Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören, sondern vielmehr als eine
selbstständige, sekundäre - mithin von blossen (Langzeit-) Symptomen der
anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu unterscheidende -
Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die Abgrenzung
insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter
unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV 2001 Nr. U
412.
S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]). Würden
psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit
Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets
nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin
überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische
Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je
nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein
äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht
(Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,
insbesondere mit
Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S. 79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober
2000, U 96/00]); siehe auch Urteil R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw.
5.
).“
(STFA
succitata, consid. 1.2)
2.9
Nella presente fattispCO 1 un infortunio ai danni del proprio
dipendente RI 1 (doc. 1).
Sentito
in data 27 giugno 2005 da un ispettore dell'CO 1, il ricorrente ha dichiarato
che stava lavorando da solo dietro la fresatrice, all’interno della galleria “__________”,
quando ha improvvisamente perso i sensi, a causa – presume - di una forte botta
al capo. Egli non portava il casco, poiché all’interno del veicolo non vi era
spazio a sufficienza, e, dopo essere stato svegliato da un responsabile del
cantiere, ha notato la presenza di un grosso bernoccolo, nonché di un piccolo
taglietto sulla sommità della testa (doc. 35).
Occorre
precisare che, compilando il questionario sottopostogli dall’amministrazione,
l’assicurato, in data 7 febbraio 2005, aveva affermato di avere battuto la
parte anteriore della testa contro un supporto in ferro della cabina
dell’escavatore (“Bobcat”) e la parte posteriore contro le protezioni del
medesimo (doc. 4).
Il
giorno stesso del sinistro, RI 1 si è recato con la propria autovettura presso
il PS dell’__________.
Dal
relativo referto, datato 22 febbraio 2005, si evince che il medico che lo ha
visitato, non aveva riscontrato alcuna ferita lacero-contusa. Da parte sua,
l’assicurato gli aveva riferito di accusare cefalea e cervicalgie, in assenza
di amnesie.
È
quindi stata posta la diagnosi di contusione cranio-cervicale con lieve
commozione cerebrale (doc. 7).
In
data 26 gennaio 2005, l’insorgente ha di nuovo consultato i sanitari del PS dell’__________,
in ragione dell’apparizione di, citiamo: “… disturbi caratterizzati da nausea,
vomito alimentare, turbe della coordinazione, turbe visive tipo offuscamento,
difficoltà a concentrarsi e di attenzione nonché cefalea fronto occipitale”.
In
quell’occasione, RI 1 è pure stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale ha segnalato l’esistenza di turbe neurologiche aspecifiche
compatibili con una sindrome post-commozionale.
All’assicurato
è stata prescritta l’assunzione di un analgesico e di uno stimolante della
motilità intestinale (per la nausea; doc. 15).
La
TAC cerebrale eseguita il giorno stesso, non ha evidenziato alcunché di
patologico (doc. 9 e doc. 17, p. 2).
Il
10.
febbraio 2005 ha avuto luogo un nuovo consulto specialistico da parte del
dott. __________.
Soggettivamente,
il ricorrente denunciava, citiamo: “… un’instabilità deambulatoria fluttuante,
dei vaghi sintomi visivi (bilaterali: “nebbia”), un affaticamento oculare (ed
un bruciore agli occhi con una fotofobia intermittente che lo infastidisce
molto), appunto dei mal di testa che si situano preferibilmente all’emicranio
destro in sede fronto-temporo-parietale (con diverse caratteristiche), dei
disturbi del sonno che interessano diverse fasi (poco influenzati dal Temesta
da te prescritto e quindi sospeso dal paziente) e, sul piano cognitivo, alcuni
disturbi mnemonici frammentati (e non progredenti). Il tutto coesiste con uno
stato di affaticamento e con una serie di disturbi psichici (che probabilmente
sono all’apice della problematica del paziente) i quali sono chiaramente
dominati da un'irritabilità che sconfina in direzione di disturbi
comportamentali (con tendenza alla reazione eteroaggressiva).”, mentre, da un
profilo oggettivo, il neurologo non ha constatato disturbi di rilievo.
Il
dott. __________ ha quindi concluso che lo stato dell’assicurato era
compatibile con una sindrome post-commozionale, siccome, citiamo: “… i sintomi,
l’esame clinico e le indagini radiologiche realizzate convergono (tuttora) in
direzione di questa diagnosi.” (doc. 17).
Una
nuova TAC cerebrale ha confermato l’assenza di reperti patologici (doc. 13).
Sempre
nel corso del mese di febbraio 2005, il ricorrente ha consultato anche il dott.
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Dal
suo rapporto, datato 20 giugno 2005, si evince che RI 1 - da lui già conosciuto
(nel 2002) a causa di un disturbo di personalità emotivamente instabile -,
denunciava, citiamo: “un incremento della sua irascibilità e del suo nervosismo,
problemi di concentrazione, fotofobia, ha delle paure e delle ansie che in
precedenza non aveva, ha difficoltà di concentrazione e manifesta una cefalea
cronica, si sente frastornato e accusa difficoltà di equilibrio, ha dei
fenomeni di tic agli occhi che in precedenza non aveva, accusa dolori e dei
momenti di perdita di conoscenza, accusa disturbi di sonno, le sue capacità di
tolleranza e la sua aggressività sono aumentate sia a livello extra familiare
sia a livello intra familiare, ha l’impressione di non riuscire più a
coordinare i propri movimenti corporei in modo adeguato.”.
Egli
ha quindi così valutato la situazione:
" Non
ritengo che unicamente dei fenomeni che manifestano delle alterazioni somatiche
possano essere considerate di tipo post-traumatico. Vi sono anche degli eventi
psicotraumatici personali e intrafamiliari che incidono negativamente
sull’apprezzamento personale di una sintomatologia. Il signor RI 1 non ne è
esente.
L’assenza di
disturbi neurologici parla piuttosto per la presenza di una patologia di tipo
psichiatrico-emotivo.
Nel contesto
sintomatologico del signor RI 1 non escludo la necessità di un intervento
terapeutico psichiatrico stazionario anche se egli non ha alcuna coscienza di
malattia psichica ma attribuisce i fenomeni sintomatici al trauma subito.”
(doc.
34)
Durante
il periodo 24 maggio-6 giugno 2005, l’assicurato è rimasto degente presso la
Clinica psichiatrica __________ di __________ (cfr. allegati al doc. 41 e doc.
47), i cui sanitari hanno diagnosticato una sindrome post-traumatica da stress
e di pregresso consumo di sostanze tossiche psicoattive (doc. 49, p. 1).
Il
22.
agosto 2005, RI 1 ha privatamente consultato gli specialisti del Servizio di
neurologia del __________ di __________, per i quali egli presentava un quadro
- caratterizzato, principalmente, da un’alterazione delle funzioni esecutive,
nonché da irritabilità e aggressività -, di origine mista, implicante una
sindrome post-traumatica da stress e le sequele di un trauma cranio-cerebrale
di gravità moderata, diagnosi supportata dalla nozione di perdita di conoscenza
prolungata e di stato confusionale o post-traumatico della durata di alcuni
giorni dopo il sinistro:
" L'examen
actuel met en évidence, en premier plan, une irritabilité et une aggressivité
qui est à la limite de l'aggression physique. En même temps nous remarquons un
syndrome dyséxécutif sévère (mauvais contrôle des automatismes, réduite
flexibilité mentale), une diminution des capacités d'attention et un déficit
d'apprentissage verbal. Les fonctions instrumentales (langages et aptitudes
visuoéperceptives) sont par contre dans les normes. Ce tableau ou le syndrome
dyséxécutif prédomine et dans les aspects cognitifs et dans les aspects
comportementaux suggère une origine mixte, impliquant non seulement le PTSD
connu, mais aussi les séquelles d'un traumatisme crânien de sévérité modérée.
La notion d'une perte de connaissance prolongée (plus que deux heures) et d'un
état confusionnel ou post traumatique de la durée de quelques jours après
l'accident suggèrent ce diagnostic. RI 1 présente , effectivement, aussi
plusieurs des critères diagnostiques d'un syndrome de stress post-traumatique
(pensés intrusives, conduite d'évitement, réaction de sursaut, réduction de
l'intérêt, irritabilité, sommeil perturbé, difficultés de concentration,
hyper-vigilence). A noter également la possibilité d'un trouble de la
personnalité prééxistant avec une composante anti-sociale, mais qui n'explique
pas le tableau actuel.
D'un point de vue
thérapeutique le traitement de l'irritabilité et de
l'agressivité est indispensable afin d'obtenir la collaboration nécessaire à la
participation à un programme de réhabilitation spécifique. L'irritabilité et
l'agressivité d'origine organique répondent, en général, insuffisamment à un
traitement psychothérapeutique isolé et sont difficiles à traiter. Nous
proposons un traitement à doses progressives par Carbazepine ou Betabloquant
sous supervision psychiatrique. Nous serons plutôt contraire à une thérapie par
benzodiazepines ou neuroleptiques qui peuvent aggraver considérablement les
troubles cognitives d'origine neurologique. Un programme de
neuro-réhabilitation multidisciplinaire visé (ergothérapie, atelier
professionnel, travail en groupe, psychologue) nous semble indiqué pour la
réinsertion professionnelle.
Un traitement par
toxine botulinique serait aussi envisageable afin d'améliorer le blépharospasme
qui est le responsable des symptômes oculaires tels que le picotement,
l'irritation à la lumière et qui s'associe fréquemment à une sensation
vertigineuse Nous serions intéressés à réévaluer ce patient." (doc. 49)
In data 7 settembre 2005, l’insorgente è stato sottoposto a una RMN
cerebrale risultata nella norma (doc. 50).
Nel
corso del mese di ottobre 2005, l’Istituto assicuratore ha interpellato il
dott. __________, spec. FMH in neurologia, attivo presso la Divisione di
medicina assicurativa di __________, al quale è stata sottoposta tutta la
documentazione a disposizione.
Il
medico di fiducia dell’CO 1 ha in sostanza sostenuto che le considerazioni
espresse dai medici losannesi vanno valutate con estrema prudenza, nella misura
in cui essi si sono fondati su dati anamnestici errati, forniti loro direttamente
dall’insorgente.
Per
il dott. __________ la diagnosi di trauma cranio-cerebrale moderato non può
essere ritenuta verosimile e quella di sindrome post-traumatica da stress va
rivalutata da un punto di vista psichiatrico.
Egli
ha quindi raccomandato all’amministrazione di disporre un trattamento
neuro-riabilitativo stazionario e, in questo contesto, di sottoporre
l’assicurato ad approfondite indagini psichiatriche (doc. 53).
Dal
10.
al 20 gennaio 2006, RI 1 ha in effetti soggiornato presso la Clinique __________
de réadaptation.
Durante
la degenza, il suo stato di salute è stato indagato sia dal profilo
psichiatrico che da quello neuropsicologico.
Il
dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha visitato
l’assicurato in data 18 gennaio 2006, ha diagnosticato un disturbo
dell’adattamento con perturbazione delle emozioni (elementi di stress
post-traumatico che, comunque, non raggiungono la soglia per diagnosticare una
sindrome post-traumatica da stress) e del comportamento (aggressività), nonché
un disturbo misto della personalità a tratti narcisistico.
Egli
ha così concluso la sua valutazione del caso:
" La part
entre une psychopathologie préexistante (probable trouble de la personnalité à
traits narcissiques), et attribuable à un traumatisme crânio-cérébral est
difficile à préciser mais une certaine amplification de la symptomatologie en
raison des traits de personnalité est hautement vraisemblable.”
(allegato al doc. 83)
I
test neuropsicologi a cui l’assicurato è stato sottoposto nei giorni dell’11,
12.
e 13 gennaio 2006, hanno fornito dei risultati pesantemente deficitari alle
prove esecutive, attenzionali, mnemoniche e di linguaggio.
I
neuropsicologi hanno tuttavia posto in luce delle notevoli divergenze, ciò che non
ha loro consentito d’interpretare il quadro come l’espressione di una lesione
cerebrale (cfr. allegato al doc. 83).
La
presenza di ulteriori incoerenze nel comportamento del ricorrente emerge pure
dal rapporto 13 febbraio 2003 dei dottori __________, responsabile del Servizio
di neuro-riabilitazione e __________, medico-assistente, per i quali il
ricorrente soffre di disturbi psichici, preesistenti ma amplificati
dall’infortunio:
" Cette
discordance se retrouve également en physiothérapie où le patient va présenter
un semblant d'ataxie du tronc et des membres. Par conséquent, aucune
physiothérapie n'est préconisée à sa sortie, le patient étant tout à fait
indépendant dans tous les AVQ.
RI 1 a également
bénéficié d'un stage aux ateliers professionnels où il refuse un 1er
test, effectue de manière incomplète un 2ème test avec une réelle
non chalance. Un 3ème test est effectué avec des plaintes disproportionnées par
rapport aux bruits adjacents qui sont très faibles (2 à 3 décibels). Le second
jour le patient réussi à manipuler une boîte à vitesse pesant 35 kg et malgré
les bruits des marteaux environnants, ne se plaint d'aucune nuisance. Le 4eme
jour il scie un objet personnel qu'il effectue sans problème, sans
plainte malgré le bruit provoqué par ce travail. Par conséquent, nous ne
pouvons retenir aucune incapacité de travail d'ordre physique chez ce patient.
Enfin, nous
présentons RI 1 au Prof. __________, neurologue, afin qu'il se prononce
concernant ce problème de clignements des yeux intermittents et inconstants.
Celui-ci diagnostique des tics et exclut tout blépharospasme. Ces tics seraient
aggravés par toute manifestation stressante, raison pour laquelle le jour de
son départ RI 1 va bénéficier d'une injection de Botox au niveau des muscles
orbiculaires. Nous vous laissons le soin d'évaluer l'efficacité de ce traitement,
qui devrait perdurer pendant 3 mois. Si celui-ci s'avère concluant, d'autres
injections pourraient être effectuées.
En conclusion,
nous ne pouvons retenir d'incapacité de travail en relation avec la prétendue
commotion cérébrale du patient. Cependant le patient présente des troubles
psychiatriques énoncés ci-dessus, qui peuvent empêcher une reprise du travail.
A noter que ces troubles psychiatriques étaient déjà présents avant l'accident,
celui-ci les ayant amplifiés." (doc.
83)
Prima di procedere all’emanazione della decisione formale del 7
luglio 2006, l’amministrazione ha ancora consultato la dott.ssa __________,
spec. FMH in neurologia.
La
neurologa di fiducia dell’CO 1 ha dapprima definito come semplicemente
possibile il fatto che RI 1 abbia riportato una commotio cerebri il 24
gennaio 2005:
" Wie aus
dem Gesagten hervorgeht, hat Herr RI 1 in der Vergangenheit psychische
Schwierigkeiten gehabt und Verhaltensprobleme gezeigt, die bereits 2002 Anlass
zur spezialärztlichen Betreuung gegeben hatten. Auch bestehen dadurch noch
nicht gelöste Konflikte mit dem Gesetz. Davon wusste Dr.
__________, Neurologe im Spital von __________, nichts,
als er Herrn RI 1 untersuchte.
Die wiederholten
Konsultationen ergaben immer deutlichere Verhaltensauffälligkeiten, die der
Neurologe natürlicherweise im Zusammenhang mit einem möglichen (wie vom
Versicherten behaupteten) Kopftrauma brachte. So blieb die Interpretation einer
„möglichen" Commotio cerebri im
Raum. Später wurde dem nicht widersprochen, obwohl die wiederholten genauen
Anamnesen vom Versicherten erfragt, noch weniger Klarheit zu Tage brachten: Die
Länge der Bewusstseinsstörung wurde ausgedehnt (Stunden) und tagelange
Verwirrungszustände wurden beschrieben. Dem widersprechen die
Untersuchungsbefunde und die von den Arbeitskollegen erhobenen Angaben. Auch
der Mechanismus der Verletzung wurde widersprüchlich zu Protokoll gegeben.
Diese
ausschliesslich subjektiven Angaben des Versicherten bildeten die falsche
Voraussetzung zur Diagnoseerhärtung einer Commotio cerebri.
Es gibt keine Zeugen für den gehabten Arbeitsunfall und
eine (fragliche) direkte Kopfverletzung hat nicht zu Kontusionsmark(?n oder gar
neurologischen Ausfällen geführt.
Somit ist die
Diagnose einer Commotio cerebri höchstens
möglich, sie hat keine gesicherte oder auch nur wahrscheinliche Basis." (doc. 93)
D’altra parte, essa ha sostenuto che l’origine dei disturbi di cui soffre
l’assicurato va ricercata sul piano psichico e, quindi, non su quello organico:
" Es gibt
organisch bedingt keine limitierenden Faktoren oder Hinweise für eine
organische Krankheit. Das entscheidende Problem von Herrn RI 1 ist jedoch die
psychische Verfassung: Diese steht nicht in Bezug zu dem geklagten
Arbeitsunfall. Sie war vorbestehend. Sie ist jetzt aber determinierend für sein
aggressives Verhalten. Die Dekompensation hängt nicht mit dem Arbeitsunfall
zusammen. Wie Dr. __________,
Psychiater, festhält, hatten sich die familiären und sozialen sowie
juristischen Konflikte zugespitzt, die vor wenigen Monaten eine Hospitalisation
aus psychiatrischen Gründen rechtfertigten. Diese psychische Dekompensation
scheint nicht vollständig aus dem Weg geräumt worden zu sein und sollte
nochmals Anlass zu einer psychiatrischen Untersuchung sein. Entsprechend wurde
vom CRR eine Weiterbetreuung im Tessin bereits organisiert. Diese Massnahme
sollte dringend vor der Wiedereingliederung in die Arbeit erfolgen und ist
selbstverständlich krankenkassenpflichtig. Es ist nicht auszuschliessen, dass
der Versicherte selbst- und fremdgefährlich werden könnte.
Wie aus diesen
Darlegungen hervorgeht, ist diese unberechenbare psychische Konstellation unabhängig
vom gehabten Unfall." (doc. 93)
Nell’ambito della procedura di opposizione, è stata versata agli
atti una certificazione, datata 16 agosto 2006, dello psichiatra dott. __________,
secondo cui non è corretto imputare le attuali turbe psichiche alla situazione
preesistente l’evento infortunistico (doc. 119: “… il signor RI 1 presenta dei
deficit cognitivi, attentivi, con momenti impulsivi auto ed etero aggressivi
che non hanno nulla a che vedere con la patologia preesistente. Sarebbe un po’
come dire che una persona che ha subito un’influenza ed una polmonite virale è
debole di polmoni per cui ogni elemento patologico è riferito a questa
polmonite virale post influenzale.”).
2.10
In
sede di decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha
messo in dubbio che RI 1 sia effettivamente rimasto vittima di un infortunio,
lasciando finalmente in sospeso tale questione siccome ininfluente (doc. 121,
p. 5).
Questa
Corte osserva che dalle tavole processuali risultano in effetti numerose incongruenze,
per quanto concerne sia le modalità secondo le quali sarebbe accaduto il
preteso infortunio, sia le lesioni riportate, tanto che, per esempio, gli
specialisti della Clinique __________ de __________ di __________ hanno giudicato,
tenuto conto anche delle contraddizioni emerse nel corso della degenza stessa,
non sufficientemente dimostrata né la diagnosi di commozione cerebrale,
rispettivamente (e a maggior ragione), di trauma cranio-cerebrale moderato, né
quella di sindrome post-traumatica da stress (doc. 83, p. 1: “Status après
commotion cérébrale non confirmée (24.01.2005).” e p. 3: “Sous cet
éclairage il est clair que l’on ne peut être sûr de parler de traumatisme
crânien moyen ou de stress post-traumatique.” – il corsivo è del redattore).
Per
quanto riguarda il primo dei due aspetti, va sottolineato che, in data 7
febbraio 2005, alcuni giorni dopo il preteso sinistro, l’insorgente ha personalmente
compilato un questionario d’infortunio sottopostogli dall’CO 1.
In
quella sede, egli ha dichiarato che, quel 24 gennaio 2005, alle ore 19°°, si
trovava a bordo del “Bobcat”, quando, a causa del terreno fortemente sconnesso,
il veicolo è sobbalzato, motivo per cui la testa è andata a sbattere contro dei
supporti in ferro, dapprima in avanti, successivamente indietro, provocandone
lo svenimento (doc. 4).
In
occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’amministrazione (27
giugno 2005), l’assicurato ha invece dichiarato di (semplicemente) presumere,
visto lo stato di incoscienza in cui versava, di aver riportato una forte botta
alla testa.
Egli
ha inoltre affermato di essere rinvenuto soltanto grazie alle grida del
responsabile di cantiere, __________.
Quindi,
a piedi si è recato verso l’ufficio in galleria, dove ha incontrato il suo diretto
superiore, __________, dal quale ha ricevuto una pastiglia contro il mal di
testa (doc. 35).
__________,
sentito il 21 luglio 2005 dall’Istituto assicuratore, ha riferito, dopo avere
consultato il libretto su cui tiene il resoconto del lavoro, di avere sorpreso RI
1.
che dormiva, privo di casco, sul sedile dell’escavatore. Erano le 19°° circa.
Egli ha inoltre precisato di non avere parlato con quest’ultimo (doc. 39).
Da
parte sua, __________ ha raccontato che verso le 19.30 del 24 gennaio 2005, l’assicurato
era entrato nel suo ufficio lamentandosi per il mal di testa, ragione per la
quale gli aveva dato un’aspirina.
Sempre
a detta di quest’ultimo, dopo circa un’ora e mezza/due, quindi verso le
21°°/21.30, il ricorrente è rientrato nell’ufficio, informandolo di avere appena
picchiato la testa nel “Bobcat” a causa di un sobbalzo del mezzo.
In
proposito, egli ha dichiarato di avergli detto, citiamo: “… se stava
prendendosi gioco di me considerato che il __________ [W. __________, n.d.r.]
mi aveva orientato che lo aveva trovato addormentato e che io gli avevo dato
l’ultima Aspirina. L’ho rinviato al lavoro.” (doc. 40).
In
occasione della consultazione del 22 agosto 2005 presso il Servizio di
neurologia del __________ di __________, l’assicurato ha fornito ai sanitari
una versione dell’accaduto completamente diversa rispetto alle precedenti.
L’insorgente
ha infatti loro spiegato (“L’anamnèse suivante est donne en italien par le
patient lui-même.” – il corsivo è del redattore) di essere stato ritrovato da
un collega, privo di sensi, imprigionato nella cabina del suo veicolo.
Egli
ha precisato che la cabina appariva schiacciata, probabilmente poiché colpita
da un masso caduto accidentalmente. Il collega avrebbe avuto molte difficoltà
ad estrarlo dal mezzo (doc. 49, p. 1).
In
merito alle lesioni riportate, il TCA osserva che, il 27 giugno 2005,
l’assicurato ha sostenuto quanto segue, citiamo: “Sulla testa avevo un
bernoccolo grosso e un piccolo tagliettino sulla cima della testa.” (doc. 35).
Ai
sanitari del __________, egli ha invece riferito della presenza di due
bernoccoli, l’uno in sede frontale, l’altro in sede occipitale (doc. 49: “On
constate une “bosse” sur la région frontale et occipitale.”).
D’altro
canto, il medico che lo ha visitato la sera stessa del preteso infortunio, non
ha refertato alcunché a livello della testa (cfr. doc. 7).
Infine,
__________, in occasione della sua audizione del 21 luglio 2005, ha dichiarato
di non aver constatato, citiamo: “… colpi, contusioni, ferite. Ho toccato
anche il capo e non c’era nessun gonfiore.” (doc. 40 – il corsivo è del
redattore).
In
esito alle considerazioni che precedono, la questione di sapere se l'assicurato
è realmente rimasto vittima di un infortunio, secondo il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, dovrebbe essere ancora
approfondito.
Nondimeno,
tale aspetto può restare indeciso, poiché, anche volendo ammettere che a RI 1,
quel 24 gennaio 2005, sia effettivamente occorso un evento infortunistico, l’assicuratore
LAINF convenuto non potrebbe comunque essere condannato a versare prestazioni
al di là del mese di luglio 2006, ciò che verrà meglio dimostrato qui di
seguito.
2.11
Così
come ha pertinentemente sottolineato l’Istituto assicuratore in sede di
decisione su opposizione (doc. 121, p. 5), il TCA rileva che, nonostante
l’assicurato sia stato sottoposto ad approfondite misure diagnostiche, gli
specialisti che si sono occupati del suo caso non sono riusciti a oggettivare
un reperto organico suscettibile di giustificare la complessa sintomatologia da
lui denunciata (su questo aspetto, cfr., ad esempio, il doc. 93, p. 3:
“Wiederholte klinische neurologische Untersuchungen haben keine manifesten
Ausfälle ergeben. Bildgebende Untersuchungen (Röntgen,
Computertomogramme und MRI) sind allesamt ohne pathologische Befunde gewesen. Kontusionsmarken
bestanden zu keinem Zeitpunkt. Damit können keine organischen Zeichen für
eine neurologische Ausfallsymptomatik ausgemacht werden. Die anlässlich des
Aufenthalts in der CRR gemachten Aussagen und daraus abgeleiteten Diagnosen
sind stichhaltig.“ – il corsivo é del redattore).
Il TCA si trova, pertanto, confrontato a un caso in cui i disturbi
avvertiti dal ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione
sul piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere
sfavorevole all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata
individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice
delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere
l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato
(cfr., in questo senso, la STCA del 1° marzo 2005 nella causa D., inc. n.
35.2004
, confermata dal TFA con sentenza dell’11 maggio 2006, U 130/05, del
22.
settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4, del 28 luglio 2003 nella
causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 5 aprile 2003 nella causa P., inc. n.
35.2003
, confermata dal TFA con giudizio del 13 aprile 2006, U 162/04, del
25.
novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con
sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C.,
inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U
347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata
dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella
causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n.
35.1998
; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der
medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach
derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” – il
corsivo è del redattore).
Lo scrivente Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che RI 1, al più tardi in coincidenza con la chiusura del caso
da parte dell’CO 1 (luglio 2006), non presentava più alcun postumo organico
oggettivabile dell’evento infortunistico del 24
gennaio 2005.
2.12
Partendo
sempre dall’ipotesi di lavoro formulata al considerando 2.10. in fine, occorre
ammettere che, in occasione del sinistro del 24 gennaio 2005, l’assicurato
ha battuto la testa.
È utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota
sentenza S. (cfr. consid. 2.6.), il TFA si è scostato dal principio appena
evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr.
consid. 2.11.), quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla
colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali; cfr.
DTF 117 V 369).
In
effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” (o
del trauma cranio-cerebrale) non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi
tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,
pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro
gli infortuni.
In
una recente sentenza del 6 febbraio 2007 nella causa G., U 479/05, consid.
5.2
, il TFA ha precisato che la commozione cerebrale si definisce come
la perdita di conoscenza di breve durata senza deficit neurologici, mentre che
la contusio cerebri consiste in uno stato caratterizzato da deficit
neurologici con o senza perdita di conoscenza.
In
ragione degli inconvenienti risultanti dall’applicazione di tali definizioni, è
stata nel frattempo introdotta la nozione di lesione traumatica cerebrale tenue
(mild traumatic brain injury).
Sotto
questa definizione cadono i traumi cranici prodottisi mediante contatto (urto
del capo, colpo alla testa) oppure accelerazione, rispettivamente,
decelerazione, i quali portano a un’interruzione delle funzioni cerebrali.
Secondo
autorevole dottrina medica, la diagnosi presuppone o un episodio di perdita di
conoscenza o una perdita della memoria circa l’evento immediatamente prima o
dopo l’infortunio oppure ancora una perturbazione della coscienza (per esempio,
disorientamento, intontimento) in coincidenza con la lesione (A.M. Siegel,
Neurologiches Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule,
in A.M. Siegel/D. Fischer (Hrsg.), Die neurologische Begutachtung,
Zurigo 2005, p. 164-166).
Nella
concreta evenienza, i sanitari del __________ di __________, in occasione della
consultazione del 22 agosto 2005, hanno sostenuto che la sintomatologia
denunciata dall’insorgente sarebbe, in parte, da imputare proprio a una lesione
traumatica cerebrale tenue, riportata il 24 gennaio 2005 (doc. 49).
Tuttavia,
questa diagnosi è stata formulata soltanto sulla base dei dati anamnestici
forniti dall’assicurato personalmente, dati che manifestamente non
corrispondono alla realtà dei fatti (cfr., in proposito, il consid. 2.10.), di
modo che al loro referto del 26 agosto 2005 va negato un valore probatorio.
Ciò
è stato ben evidenziato dal neurologo dott. __________ (doc. 53, p. 3: “Die Schlussfolgerungen der Neurologen in
__________ sind sehr kritisch zu beurteilen, sie gehen in ihrer Beurteilung von
falschen Angaben aus, dass heisst von einem über zweistündigen
Bewusstseinsverlust mit einem Verwirrungszustand von mehreren Tagen, die sicher
nicht stattgefunden haben und stellen daraufhin die Diagnose eines moderaten
Hirntraumas, und einer posttraumatischen Belastungsstörung.“), dai medici della
Clinica di riabilitazione di __________ (doc. 83, p. 3: „Le 22.08.05, RI 1 est
examiné sous les angles neurologique et neuropsychologique par le Dr. __________ à __________. Les données anamnestiques que l’assuré fournit
à cette occasion font apparaître une nette divergence par rapport aux renseignements
initialement donnés. (…). Le indications sur la perte de connaissance
initialement décrites comme ayant été de courte durée, celle-ci est décrite
comme prolongée pendant plus de deux heures à l’examen au __________. (…). Sous
cet éclairage il est clair que l’on ne peut être sûr de parler de traumatisme
crânien moyen ou de stress post-traumatique. (…). RI 1 nous est donc
adressé suite à une possible commotion cérébrale, mais qui ne peut
s’expliquer par sa prolungation, par les symptômes devenus chroniques.” – il corsivo
è del redattore), rispettivamente, dalla dott.ssa __________, anch’essa specialista
in neurologia (doc. 93, p. 4: “Diese ausschliesslich subjektiven Angaben des
Versicherten bildeten die falsche Voraussetzung zur Diagnoseerhärtung einer
Commotio cerebri. Es gibt keine Zeugen für den
gehabten Arbeitsunfall und eine (fragliche) direkte Kopfverletzung hat nicht zu
Kontusionsmarken oder gar neurologischen Ausfällen geführt. Somit ist die
Diagnose einer Commotio cerebri höchstens möglich, sie hat keine gesicherte
oder auch nur wahrscheinliche Basis.“ – il corsivo é del redattore).
In
questo contesto, al TCA appare importante segnalare che, secondo quando
dichiarato dall’assicurato stesso, egli avrebbe perso conoscenza attorno alle
ore 19°° del 24 gennaio 2005 (cfr. doc. 4).
__________
ha affermato di avere sorpreso l’insorgente a dormire sul “Bobcat” proprio alle
19°° (doc. 39).
Tuttavia,
secondo __________, RI 1 è entrato, una prima volta, nel suo ufficio verso le
19.30
e, in quell’occasione, non gli ha riferito alcunché a proposito
dell’infortunio.
È
soltanto attorno alle 21°°/21.30 che l’assicurato, ritornato in ufficio, gli ha
raccontato di avere appena picchiato la testa nel “Bobcat” (cfr. doc.
40).
Del
resto, non può essere nemmeno ignorato che, dopo il preteso sinistro, RI 1 è
stato in grado di prendere il trenino che l’ha condotto all’esterno della
galleria e, in seguito, persino di recarsi con la propria autovettura presso il
PS dell’__________ (doc. 35: “Ho messo acqua e ghiaccio sulla testa e quando
c’é stato il treno, sono uscito dalla galleria. Mi sentivo confuso. Con la mia
auto sono andato all’Ospedale di __________.”), i cui sanitari, dopo gli
accertamenti del caso, lo hanno dimesso (cfr. doc. 15).
Qualora l'insorgente avesse effettivamente presentato una commozione
cerebrale, egli sarebbe senz'altro stato trattenuto in ospedale in osservazione
neurologica (cfr., in questo senso, STFA del 9 febbraio 2005 nella causa G., U
196/04, consid. 3.1).
È
soltanto a posteriori, ossia in occasione della visita del 25 gennaio
2005.
(o del 26 gennaio?), che i sanitari dell'__________ - prestando
fede a quanto riferito loro dall'assicurato -, hanno posto la diagnosi di lieve
commozione cerebrale (cfr. doc. 7 e 15).
Secondo
questo Tribunale, le incoerenze che risultano dagli atti sono tante e tali da
non poter considerare accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’assicurato abbia accusato, in
occasione dell’evento del 24 gennaio 2005, una commotio cerebri
(rispettivamente, una lesione traumatica cerebrale tenue).
È
tutt’al più possibile riconoscere che RI 1 sia rimasto vittima di un trauma
cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso centrale.
Ora,
in caso di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la
giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi
elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.
Il
TFA ha deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa
K., U 416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.
Successivamente,
in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la
nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile soltanto
se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio
cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.
Infine,
in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta
Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha
stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,
l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere
l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo
di frusta".
La
questione della causalità va pertanto risolta secondo le regole ordinarie,
anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni
del tipo "colpo di frusta", e, in questo senso - apparendo i disturbi
lamentati dal ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata
l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.
2.13
RI
1.
presenta dei problemi a livello psichico.
Dalla
documentazione medica all’inserto si evince che l’assicurato è stato sottoposto,
in più occasioni, a indagini psichiatriche, dalle quali sono sortite delle
diagnosi parzialmente diverse fra loro.
In
proposito, il TCA deve soprattutto constatare come nessuno degli specialisti
che si sono interessati al caso dell’insorgente, abbia discusso in maniera
accurata l’aspetto eziologico della patologia psichica di cui egli soffre. Esso
ritiene di potersi esimere dall’approndire oltre tale questione, in quanto,
anche nell’ipotesi in cui la perizia psichiatrica dovesse accertare la presenza
di turbe psichiche in relazione di causalità naturale con il sinistro
assicurato, l'adeguatezza non sarebbe comunque data, così come verrà meglio
dimostrato in seguito, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri
sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).
2.14
Nell'esame
dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell'infortunio di cui sarebbe rimasto vittima il ricorrente.
Al
riguardo, va sempre fatto riferimento all’ipotesi posta al considerando 2.10. in
fine di questa sentenza e, in questo contesto, può essere ritenuto
che, quel 24 gennaio 2005, RI 1, nel manovrare l’escavatore, ha battuto la
testa all’interno di quest’ultimo, riportando un trauma cranico semplice.
Alla
luce di quanto precede, il sinistro in questione va classificato fra gli infortuni
di grado medio al limite della categoria inferiore.
A
titolo di raffronto, questa Corte ha proceduto a un’identica qualificazione in
una sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in
giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era
scivolata e aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una
ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra e una frattura dell'osso
temporale sinistro.
Il
TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01 - riguardante
un assicurato che, cadendo da un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato
un trauma cranico - ha classificato questo evento fra gli infortuni di media
gravità all'interno della categoria media (cfr. consid. 5a).
Il
giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3.
Per
ammettere l'adeguatezza tra l'evento del gennaio 2005 e il danno alla salute
psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente
incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o
l'intervento di più fattori.
Va
preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso
di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
disturbi di natura organica che si trovano in un nesso causale, naturale
e adeguato, con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
In
concreto, considerato che, trascorso un anno e mezzo circa dal sinistro (cfr.
consid. 2.11.), RI 1 non presentava più alcun postumo infortunistico di natura
organica, l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto
é quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la
particolare spettacolarità dell'infortunio.
Tuttavia,
questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in
questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una
particolare spettacolarità (cfr., d’altronde, la STFA del 28 agosto 2002
succitata, consid. 5b: "D'une part, si la chute, en
soi, a pu être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de vue
objectif, seul déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident, comme
particulièrement impressionnante ou accompagnée de circostances
particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur les lieux de
l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger écoulement de
sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le recourant n'a
subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme
crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une
atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières." - il corsivo é del
redattore).
In simili condizioni, occorre concludere che l’evento del 24 gennaio
2005.
non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della
vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui
soffre l’insorgente: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi,
venire ammessa.
In
queste condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può
essere ritenuta impegnata al riguardo.
2.15
Dall’incarto
CO 1 si evince che, nel frattempo, l’assicurato è stato convocato per essere
sottoposto a una perizia psichiatrica ordinata dall’assicurazione per
l’invalidità (cfr. doc. 123).
A
prescindere da quelli che potranno essere gli esiti di questo ulteriore
accertamento per quanto attiene alla capacità lavorativa del ricorrente, questa
Corte ricorda che, contrariamente a quanto avviene nell’assicurazione per
l’invalidità, che è un’assicurazione finale (nel senso che le sue prestazioni
sono di principio accordate a prescindere dal fatto che l’invalidità sia da
ascrivere ad una causa particolare, ad esempio a una malattia o a un
infortunio; cfr. G. Scartazzini, op. cit., p. 213 e, in questo contesto, STFA
del 17 gennaio 2006 nella causa F., I 636/04, consid. 4.4), la responsabilità
dell’assicuratore LAINF sussiste solo finché vi è un nesso di causalità,
naturale e adeguato, tra il danno alla salute e l’evento assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso é respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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