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35.2006.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 maggio 2007Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i pro­blemi psichici lamentati da RI 1 a far tempo da tale episodio, si sotto­linea

come non sia assolutamente possibile concludere a priori all'inesistenza certa

di problemi organici di tipo neurologico.

Infatti, pur

non avendo i medici riscontrato nello stato di salute attuale dell'assicurato,

evidenti lesioni organiche, la possibilità di persistenti turbe di tipo

neurologico compatibili con una sindrome post-commozionale sono state conferma­te

da tutti i medici che hanno avuto modo di visitare il signor RI 1, segnatamen­te

i medici del __________ di __________, il Dr. __________, il Dr. __________ ed i medici dell'EOC

(cfr. doc. C, D, E, F, G e H).

Per questo

motivo - e alla luce delle numerose incongruenze riscontrabili, in parti­colare,

fra la perizia esperita dal __________ di __________ e quella esperita dalla

Clinica Romanda di riabilitazione della CO 1 a __________ - si chiede già sin d'ora che venga or­dinato

l'espletamento di una nuova perizia medica, che possa finalmente - e defini­tivamente

- stabilire l'eventuale presenza di affezioni organiche post-infortunistiche, in

particolare di tipo neurologico, oltre ad affezioni psicologiche di chiara

natura post-infortunistica.

2. La CO 1 ha considerato l'infortunio occorso a RI 1

di media intensità. Tale giudizio può essere ritenuto corretto, riservata

tuttavia la possibilità che la nuo­va perizia (alla quale il ricorrente dovrà

essere sottoposto) sortisca esito diverso.

Nella

fattispecie risulta chiaramente come il quadro clinico del ricorrente du­rante

il periodo successivo all'infortunio (si vedano al

proposito i numerosi re­ferti medici di cui ai doc. C, D, E, F, G e H) coincida

perfettamente con quello ri­scontrabile presso una persona che è stata vittima

di un infortunio del tipo "colpo di frusta" (si confronti in

questo senso il quadro clinico tipico del "colpo di frusta",

menzionato nella DTF 117 V 359, caratterizzato segnatamente "da

disturbi multipli, da diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi

della concentrazione e di memoria, facile stanchevolezza, disturbi

visivi, irritabilità, labilità affettiva, depres­sione, cambiamento della

personalità, ecc.').

Con questi

presupposti non si può accettare l'argomentazione della decisione su

opposizione della CO 1, con la

quale (in modo peraltro manifestamente stringato ed assolutamente

insoddisfacente) si nega l'applicazione della sopraindicata giuri­sprudenza

adducendo dei motivi che paiono quantomeno discutibili e, comunque, non

pertinenti e rilevanti nella fattispecie in narrativa (cfr. doc. A, pag. 6,

consid. 5).

Innanzitutto,

costituisce mera affermazione di parte priva del benché minimo valore

probatorio - e del benché minimo fondamento - la dichiarazione secondo cui RI 1

sia stato vittima di una semplice commozione cerebrale. Non è dato a sapere,

stando all'incompleta ricostruzione dei fatti e, soprattutto, rial­lacciandosi

alla documentazione agli atti, quale sia stata esattamente la dinamica dei

fatti e, dunque, il tipo e l'intensità del trauma cranico subito dal qui

ricorrente in occasione dell'incidente occorsogli.

Solo una nuova

perizia, alla quale il ricorrente chiede esplicitamente di essere sot­toposto,

potrà chiarire ulteriormente la dinamica dell'infortunio, ritenuto che alla

luce dei sintomi manifestatisi sulla sua persona (che sono, come detto, in

tutto e per tut­to identici a quelli tipicamente lamentati da persone vittime

del "colpo di frusta") una commotio cerebri di grave intensità o

addirittura una contusio cerebri non possono essere negate a priori.

Di transenna

si farà pure notare come al medesimo citato considerando, l'assicuratore

infortuni - del tutto arbitrariamente - consideri che in ispecie siano presenti

in primo piano dei disturbi psichici (cfr. doc. A, pag. 6, consid. 5).

Pure del tutto

lacunosa appare la valutazione effettuata dalla CO 1 in relazione al contenuto della DTF 123 V 98.

Il senso di

questa sentenza è evidentemente quello che è stato perfettamente rias­sunto nel

regesto della medesima, dal quale si evince chiaramente come la giuri­sprudenza

sviluppata sul "colpo di frusta" non si applichi in caso di marcati

problemi psichici preesistenti (e non semplicemente, come vorrebbe fare

intendere la CO 1, quando

esistano disturbi psichici preesistenti di una qualsiasi - anche lieve -

entità, come nel caso concreto).

8. Va altresì

sottolineato come il ricorrente, prima dell'incidente occorsogli sul cantie­re,

fosse in perfetta salute e forma fisica e psichica.

In occasione

di un esame clinico approfondito eseguito in data 1. dicembre 2004 dal Dr. __________

(cfr. doc. N) nell'ambito della sottoscrizione di una polizza assicurati­va

sulla vita, è stata infatti constatata l'assenza di qualsiasi problema

fisico­ neurologico o d'altra natura.

Nel suo

rapporto 20 giugno 2005 (doc. G), il Dr. __________, psichiatra, sottolinea come il paziente sia stato in cura presso di

lui una prima volta nel corso del 2002, ma - come già anticipato - per problemi

legati ad un disturbo di personalità e assoluta­mente non per i medesimi

disturbi psichici riscontrati durante le consultazioni medi­che successive

all'infortunio. A detta dello specialista - che conosce meglio di chiunque la

situazione clinica del paziente, e della cui affidabilità non si può certo

dubitare (considerate le numerose visite e gli approfonditi accertamenti

esperiti) - la situazione

attuale, dal punto di vista psichiatrico, non può essere spiegata solo con i

preesistenti problemi di instabilità della personalità.

Con lo scritto

16 agosto 2006 indirizzato alla CO 1 (cfr. doc. H), lo stesso psichiatra riconferma quanto

precedentemente affermato, osservando addirittura un ulteriore peggioramento

del quadro clinico del ricorrente.

9. Alla

autorità giudicante si chiede pertanto di riconoscere, alla luce di quanto

sopra esposto, la perfetta coincidenza esistente fra la fattispecie in esame e

la giurispru­denza sviluppata dal Tribunale federale sugli infortuni del tipo

"colpo di frusta". In particolare, ritenuta la mancanza di marcati

problemi psichici preesistenti e la natura dei sintomi manifestatisi nella

persona del ricorrente (in tutto e per tutto parificabili a quelli di vittime

del "colpo di frusta") si chiede che - pur non essendo (ancora)

stata accertata con un grado di verosimiglianza sufficiente l'esistenza di

un'affezione organica - il trauma cranio-cerebrale subito in occa­sione

dell'incidente occorso sul luogo di lavoro al signor RI 1 sia da con­siderare

come la causa naturale ed adeguata del danno alla salute esistente ad oggi, alla

base della sua - continua - inabilità lavorativa.

10. Anche

nella denegata ipotesi in cui codesto lodevole Tribunale non dovesse ritene­re

rilevante nella fattispecie la giurisprudenza sviluppata sui casi di

"colpo di frusta", andranno comunque prese in considerazione tutte

quelle circostanze che so­no strettamente connesse con l'infortunio, ritenuto

che le stesse, come già ri­marcato, devono servire - ai sensi della

giurisprudenza precedentemente citata - da criterio di apprezzamento nella misura in cui sono tali da provocare

o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno di

origine psichica.

In

particolare, va fatto notare che l'opponente ha sofferto parecchio, nel periodo

immediatamente successivo all'incidente, per l'immagine, sempre viva nella sua

mente, della morte di due colleghi - peraltro amici d'infanzia - avvenuta sul

cantie­re __________ pochissimo tempo prima dell'evento in questione.

A ciò va ad

aggiungersi la grave circostanza secondo cui nessuno si è preso la bri­ga di

prestare adeguatamente soccorso al signor RI 1 in occasione del suo in­fortunio

(basti ricordare come egli abbia addirittura dovuto recarsi con la propria au­tovettura

fino al Pronto Soccorso!) facendolo sentire abbandonato a se stesso (in

uno stato già

particolare successivamente al trauma cranico appena subito e, oltre­tutto, da

parte di quelle persone - i suoi superiori - da cui era lecito aspettarsi, in

quella circostanza, il maggiore sostegno).

Tutte

queste circostanze (che dovranno essere considerate concomitanti all'incidente)

hanno non poco aggravato le conseguenze dell'infortunio oc­corsogli.

Occorre

quindi concludere che l'infortunio subito ha chiaramente avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un

significato decisivo e pre­ponderante per l'instaurazione dei disturbi psichici

di cui soffre ad oggi il signor RI 1 (cui vanno ad aggiungersi,

oltretutto, le conseguenze fisiche e neurologi­che riscontrate, risp. che

verranno certamente confermate ed evidenziate per il mezzo della nuova

perizia di cui viene chiesto l'espletamento) : l'adeguatezza del nesso

causale appare pertanto assolutamente evidente.

Al ricorrente

va quindi chiaramente riconosciuto il diritto alle prestazioni dell'assicuratore

infortuni.

11. Come già

anticipato in entrata, corre infine l'obbligo di rilevare come siano numero­se

ed evidenti le incongruenze emergenti dal confronto fra le risultanze degli

esami esperiti dai neurologi del __________ di __________ (simili peraltro alle

valutazioni dei vari medici che hanno avuto in cura il signor RI 1) e quelle

della Clinica Romanda di riabilitazione di __________.

Per quanto

riguarda l'onere probatorio, si osserva come l'Ospedale __________ di __________,

in particolare, vada considerato assolutamente imparziale. L'esame ivi svolto

in data 22 agosto 2005, va altresì considerato sufficientemente approfondito

ai sensi della severa giurisprudenza in vigore, e non esistono motivi per

dubitare della sua credibilità.

Considerato

tuttavia che i medici dello stesso istituto non sono stati in grado di for­nire

una risposta definitiva circa la natura dell'insieme dei problemi del signor RI

1 e viste le già citate discrepanze esistenti con le valutazioni della Clinica

di __________, a fronte di due

referti medici redatti da cliniche altamente specializzate che

concludono a

risultati parzialmente discordanti fra loro, l'assicurato non si oppone ad una

nuova - ed ancora più approfondita - consultazione specialistica da parte del

medesimo Centro ospedaliero vodese, o da parte di un altro istituto specializza­to.

Il ricorrente,

al contrario, caldeggia un tale soluzione, onde poter chiarire definitiva­mente

la sua situazione clinica, e ciò anche in ragione del disagio che gli sta provo­cando

la lunga definizione di tutte le questioni pendenti derivanti dall'incidente

(cfr. doc. O e P).

Il signor RI 1

si dichiara quindi, se necessario, disposto ad assu­mersi/anticipare le

spese necessarie ad una nuova perizia medica." (I)

1.4. In

data 22 gennaio 2007, l’avv. __________ ha informato questa Corte di non più

rappresentare l’insorgente (III).

1.5. L’assicuratore

infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(VI).

in

diritto

2.1. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle

proprie prestazioni a far tempo dal luglio 2006, oppure no.

2.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se,

al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di salute dell'interessato è

simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status

quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un

evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF

129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.

consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda

della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in

quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.5.1. Nei

casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente

battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o

scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola

essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le

cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti

essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che

un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.5.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.5.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la cura

medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.5.4. Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel

caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.6. Anche

in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,

vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

Nella

giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4

febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.

95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza

di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di

deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle

lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi

evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo

“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale

organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una

relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi

durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

Con

la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione

del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,

ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e

la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro

clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,

vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc..

Tale

giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =

SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,

inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

Nella

sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni

scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit

funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno

stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici

del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi

tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi

soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione

contro gli infortuni.

Il

TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un

infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile

di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura

organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che,

per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é

determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al

"colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura

fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi,

potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la

complessità e la varietà del quadro clinico.

L'Alta

Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto

essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso

causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio,

quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe

psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento

infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura

delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri

che devono essere presi in considerazione.

Se

ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla

colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione

della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento

infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista

oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un

effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o

aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

Posto

che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso

di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si

trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo

organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva

ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare,

per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha,

in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata

ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche

in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio

dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale

lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna

cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

Un

discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,

allorquando le lesioni non possono essere

sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.

consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger,

Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur

Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P.

Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

2.7. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -

qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico

oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della

dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza

di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie

seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche

Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität -

aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten,

so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als

erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig

wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)"

(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).

L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come

delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni

medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV

1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid.

2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).

Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto

l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre,

beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da

un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung,

Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule -

Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza

10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass,

bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

2.8. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti

considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è

rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un

trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma

cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se

ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366

consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza

del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado

medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363

consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a

tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des

komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich

grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i

disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai

disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici

difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.

47ss. = RAMI 2000 U 397,

p. 327ss.).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato

alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;

STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.

in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in

RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de

développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges

en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.

239seg. (270 nota 75)).

In

una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha

ulteriormente precisato la propria prassi.

Essa

ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere

effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123

V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera

chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,

un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si

giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al

momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,

hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il

TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

"

Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu

Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder

äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische

Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden

gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den

Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den

ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte

Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung

umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern

nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf

eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE

123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94,

auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U

185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz

klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige

Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei

Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende

Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen

zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer

Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate

Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der

HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit

diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu

beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem

keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz

zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit

würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei

Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen,

für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden

medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden."

(RAMI succitata, consid. 3a)

D’altro

canto, in RAMI 2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che

l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata secondo i criteri

applicabili in caso di trauma cervicale d’accelerazione o di lesione

equivalente, solo se i disturbi psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano

nel quadro clinico tipico di un tale trauma. Pertanto, in caso di necessità,

preliminarmente alla valutazione dell’adeguatezza, occorre esaminare se i

disturbi psichici apparsi in coincidenza con l’infortunio rappresentano un

sintomo del trauma subito oppure un danno alla salute autonomo

(secondario):

" b)

Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf welche abzustellen ist, steht mit

Considerandi

der vorausgesetzten überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall

vom 7. Juni 1995 zumindest eine Teilursache der bestehenden Beschwerden und der

darauf zurückzuführenden Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

bildet, was für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss

genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit Hinweisen).

Fraglich ist,

wie es sich hinsichtlich der Unfallkausalität der bestehenden psychischen

Beeinträchtigungen in Form einer Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom

und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht

diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai

1995.

ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die

Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden

Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das

in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu

dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu

betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht eindeutig im

Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein

Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359

ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.)

geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur

dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum

typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei

Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im

konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.

Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob

es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen

Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine

selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."

(RAMI

succitata)

Il

TFA ha confermato questa sua giurisprudenza in una recente sentenza del 13

febbraio 2006 nella causa A., U 462/04:

" Schliesslich

gelangt die Rechtsprechung zu psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener

HWS-Distorsion auch dann zur Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den

Unfall aufgetretenen psychischen Störungen nicht zum typischen, auch depressive

Entwicklungen einschliessenden (BGE 117

V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom 21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2)

Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören, sondern vielmehr als eine

selbstständige, sekundäre - mithin von blossen (Langzeit-) Symptomen der

anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu unterscheidende -

Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die Abgrenzung

insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter

unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV 2001 Nr. U

412.

S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]). Würden

psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit

Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets

nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin

überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische

Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je

nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein

äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht

(Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,

insbesondere mit

Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S. 79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober

2000, U 96/00]); siehe auch Urteil R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw.

5.

).“

(STFA

succitata, consid. 1.2)

2.9

Nella presente fattispCO 1 un infortunio ai danni del proprio

dipendente RI 1 (doc. 1).

Sentito

in data 27 giugno 2005 da un ispettore dell'CO 1, il ricorrente ha dichiarato

che stava lavorando da solo dietro la fresatrice, all’interno della galleria “__________”,

quando ha improvvisamente perso i sensi, a causa – presume - di una forte botta

al capo. Egli non portava il casco, poiché all’interno del veicolo non vi era

spazio a sufficienza, e, dopo essere stato svegliato da un responsabile del

cantiere, ha notato la presenza di un grosso bernoccolo, nonché di un piccolo

taglietto sulla sommità della testa (doc. 35).

Occorre

precisare che, compilando il questionario sottopostogli dall’amministrazione,

l’assicurato, in data 7 febbraio 2005, aveva affermato di avere battuto la

parte anteriore della testa contro un supporto in ferro della cabina

dell’escavatore (“Bobcat”) e la parte posteriore contro le protezioni del

medesimo (doc. 4).

Il

giorno stesso del sinistro, RI 1 si è recato con la propria autovettura presso

il PS dell’__________.

Dal

relativo referto, datato 22 febbraio 2005, si evince che il medico che lo ha

visitato, non aveva riscontrato alcuna ferita lacero-contusa. Da parte sua,

l’assicurato gli aveva riferito di accusare cefalea e cervicalgie, in assenza

di amnesie.

È

quindi stata posta la diagnosi di contusione cranio-cervicale con lieve

commozione cerebrale (doc. 7).

In

data 26 gennaio 2005, l’insorgente ha di nuovo consultato i sanitari del PS dell’__________,

in ragione dell’apparizione di, citiamo: “… disturbi caratterizzati da nausea,

vomito alimentare, turbe della coordinazione, turbe visive tipo offuscamento,

difficoltà a concentrarsi e di attenzione nonché cefalea fronto occipitale”.

In

quell’occasione, RI 1 è pure stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in

neurologia, il quale ha segnalato l’esistenza di turbe neurologiche aspecifiche

compatibili con una sindrome post-commozionale.

All’assicurato

è stata prescritta l’assunzione di un analgesico e di uno stimolante della

motilità intestinale (per la nausea; doc. 15).

La

TAC cerebrale eseguita il giorno stesso, non ha evidenziato alcunché di

patologico (doc. 9 e doc. 17, p. 2).

Il

10.

febbraio 2005 ha avuto luogo un nuovo consulto specialistico da parte del

dott. __________.

Soggettivamente,

il ricorrente denunciava, citiamo: “… un’instabilità deambulatoria fluttuante,

dei vaghi sintomi visivi (bilaterali: “nebbia”), un affaticamento oculare (ed

un bruciore agli occhi con una fotofobia intermittente che lo infastidisce

molto), appunto dei mal di testa che si situano preferibilmente all’emicranio

destro in sede fronto-temporo-parietale (con diverse caratteristiche), dei

disturbi del sonno che interessano diverse fasi (poco influenzati dal Temesta

da te prescritto e quindi sospeso dal paziente) e, sul piano cognitivo, alcuni

disturbi mnemonici frammentati (e non progredenti). Il tutto coesiste con uno

stato di affaticamento e con una serie di disturbi psichici (che probabilmente

sono all’apice della problematica del paziente) i quali sono chiaramente

dominati da un'irritabilità che sconfina in direzione di disturbi

comportamentali (con tendenza alla reazione eteroaggressiva).”, mentre, da un

profilo oggettivo, il neurologo non ha constatato disturbi di rilievo.

Il

dott. __________ ha quindi concluso che lo stato dell’assicurato era

compatibile con una sindrome post-commozionale, siccome, citiamo: “… i sintomi,

l’esame clinico e le indagini radiologiche realizzate convergono (tuttora) in

direzione di questa diagnosi.” (doc. 17).

Una

nuova TAC cerebrale ha confermato l’assenza di reperti patologici (doc. 13).

Sempre

nel corso del mese di febbraio 2005, il ricorrente ha consultato anche il dott.

__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Dal

suo rapporto, datato 20 giugno 2005, si evince che RI 1 - da lui già conosciuto

(nel 2002) a causa di un disturbo di personalità emotivamente instabile -,

denunciava, citiamo: “un incremento della sua irascibilità e del suo nervosismo,

problemi di concentrazione, fotofobia, ha delle paure e delle ansie che in

precedenza non aveva, ha difficoltà di concentrazione e manifesta una cefalea

cronica, si sente frastornato e accusa difficoltà di equilibrio, ha dei

fenomeni di tic agli occhi che in precedenza non aveva, accusa dolori e dei

momenti di perdita di conoscenza, accusa disturbi di sonno, le sue capacità di

tolleranza e la sua aggressività sono aumentate sia a livello extra familiare

sia a livello intra familiare, ha l’impressione di non riuscire più a

coordinare i propri movimenti corporei in modo adeguato.”.

Egli

ha quindi così valutato la situazione:

" Non

ritengo che unicamente dei fenomeni che manifestano delle alterazioni somatiche

possano essere considerate di tipo post-traumatico. Vi sono anche degli eventi

psicotraumatici personali e intrafamiliari che incidono negativamente

sull’apprezzamento personale di una sintomatologia. Il signor RI 1 non ne è

esente.

L’assenza di

disturbi neurologici parla piuttosto per la presenza di una patologia di tipo

psichiatrico-emotivo.

Nel contesto

sintomatologico del signor RI 1 non escludo la necessità di un intervento

terapeutico psichiatrico stazionario anche se egli non ha alcuna coscienza di

malattia psichica ma attribuisce i fenomeni sintomatici al trauma subito.”

(doc.

34)

Durante

il periodo 24 maggio-6 giugno 2005, l’assicurato è rimasto degente presso la

Clinica psichiatrica __________ di __________ (cfr. allegati al doc. 41 e doc.

47), i cui sanitari hanno diagnosticato una sindrome post-traumatica da stress

e di pregresso consumo di sostanze tossiche psicoattive (doc. 49, p. 1).

Il

22.

agosto 2005, RI 1 ha privatamente consultato gli specialisti del Servizio di

neurologia del __________ di __________, per i quali egli presentava un quadro

- caratterizzato, principalmente, da un’alterazione delle funzioni esecutive,

nonché da irritabilità e aggressività -, di origine mista, implicante una

sindrome post-traumatica da stress e le sequele di un trauma cranio-cerebrale

di gravità moderata, diagnosi supportata dalla nozione di perdita di conoscenza

prolungata e di stato confusionale o post-traumatico della durata di alcuni

giorni dopo il sinistro:

" L'examen

actuel met en évidence, en premier plan, une irritabilité et une aggressivité

qui est à la limite de l'aggression physique. En même temps nous remarquons un

syndrome dyséxécutif sévère (mauvais contrôle des automatismes, réduite

flexibilité mentale), une diminution des capacités d'attention et un déficit

d'apprentissage verbal. Les fonctions instrumentales (langages et aptitudes

visuoéperceptives) sont par contre dans les normes. Ce tableau ou le syndrome

dyséxécutif prédomine et dans les aspects cognitifs et dans les aspects

comportementaux suggère une origine mixte, impliquant non seulement le PTSD

connu, mais aussi les séquelles d'un traumatisme crânien de sévérité modérée.

La notion d'une perte de connaissance prolongée (plus que deux heures) et d'un

état confusionnel ou post traumatique de la durée de quelques jours après

l'accident suggèrent ce diagnostic. RI 1 présente , effectivement, aussi

plusieurs des critères diagnostiques d'un syndrome de stress post-traumatique

(pensés intrusives, conduite d'évitement, réaction de sursaut, réduction de

l'intérêt, irritabilité, sommeil perturbé, difficultés de concentration,

hyper-vigilence). A noter également la possibilité d'un trouble de la

personnalité pré­éxistant avec une composante anti-sociale, mais qui n'explique

pas le tableau actuel.

D'un point de vue

thérapeutique le traitement de l'irritabilité et de

l'agressivité est indispensable afin d'obtenir la collaboration nécessaire à la

participation à un programme de réhabilitation spécifique. L'irritabilité et

l'agressivité d'origine organique répondent, en général, insuffisamment à un

traitement psychothérapeutique isolé et sont difficiles à traiter. Nous

proposons un traitement à doses progressives par Carbazepine ou Betabloquant

sous supervision psychiatrique. Nous serons plutôt contraire à une thérapie par

benzodiazepines ou neuroleptiques qui peuvent aggraver considérablement les

troubles cognitives d'origine neurologique. Un programme de

neuro-réhabilitation multidisciplinaire visé (ergothérapie, atelier

professionnel, travail en groupe, psychologue) nous semble indiqué pour la

réinsertion professionnelle.

Un traitement par

toxine botulinique serait aussi envisageable afin d'améliorer le blépharospasme

qui est le responsable des symptômes oculaires tels que le picotement,

l'irritation à la lumière et qui s'associe fréquemment à une sensation

vertigineuse Nous serions intéressés à réévaluer ce patient." (doc. 49)

In data 7 settembre 2005, l’insorgente è stato sottoposto a una RMN

cerebrale risultata nella norma (doc. 50).

Nel

corso del mese di ottobre 2005, l’Istituto assicuratore ha interpellato il

dott. __________, spec. FMH in neurologia, attivo presso la Divisione di

medicina assicurativa di __________, al quale è stata sottoposta tutta la

documentazione a disposizione.

Il

medico di fiducia dell’CO 1 ha in sostanza sostenuto che le considerazioni

espresse dai medici losannesi vanno valutate con estrema prudenza, nella misura

in cui essi si sono fondati su dati anamnestici errati, forniti loro direttamente

dall’insorgente.

Per

il dott. __________ la diagnosi di trauma cranio-cerebrale moderato non può

essere ritenuta verosimile e quella di sindrome post-traumatica da stress va

rivalutata da un punto di vista psichiatrico.

Egli

ha quindi raccomandato all’amministrazione di disporre un trattamento

neuro-riabilitativo stazionario e, in questo contesto, di sottoporre

l’assicurato ad approfondite indagini psichiatriche (doc. 53).

Dal

10.

al 20 gennaio 2006, RI 1 ha in effetti soggiornato presso la Clinique __________

de réadaptation.

Durante

la degenza, il suo stato di salute è stato indagato sia dal profilo

psichiatrico che da quello neuropsicologico.

Il

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha visitato

l’assicurato in data 18 gennaio 2006, ha diagnosticato un disturbo

dell’adattamento con perturbazione delle emozioni (elementi di stress

post-traumatico che, comunque, non raggiungono la soglia per diagnosticare una

sindrome post-traumatica da stress) e del comportamento (aggressività), nonché

un disturbo misto della personalità a tratti narcisistico.

Egli

ha così concluso la sua valutazione del caso:

" La part

entre une psychopathologie préexistante (probable trouble de la personnalité à

traits narcissiques), et attribuable à un traumatisme crânio-cérébral est

difficile à préciser mais une certaine amplification de la symptomatologie en

raison des traits de personnalité est hautement vraisemblable.”

(allegato al doc. 83)

I

test neuropsicologi a cui l’assicurato è stato sottoposto nei giorni dell’11,

12.

e 13 gennaio 2006, hanno fornito dei risultati pesantemente deficitari alle

prove esecutive, attenzionali, mnemoniche e di linguaggio.

I

neuropsicologi hanno tuttavia posto in luce delle notevoli divergenze, ciò che non

ha loro consentito d’interpretare il quadro come l’espressione di una lesione

cerebrale (cfr. allegato al doc. 83).

La

presenza di ulteriori incoerenze nel comportamento del ricorrente emerge pure

dal rapporto 13 febbraio 2003 dei dottori __________, responsabile del Servizio

di neuro-riabilitazione e __________, medico-assistente, per i quali il

ricorrente soffre di disturbi psichici, preesistenti ma amplificati

dall’infortunio:

" Cette

discordance se retrouve également en physiothérapie où le patient va présenter

un semblant d'ataxie du tronc et des membres. Par conséquent, aucune

physiothérapie n'est préconisée à sa sortie, le patient étant tout à fait

indépendant dans tous les AVQ.

RI 1 a également

bénéficié d'un stage aux ateliers professionnels où il refuse un 1er

test, effectue de manière incomplète un 2ème test avec une réelle

non chalance. Un 3ème test est effectué avec des plaintes disproportionnées par

rapport aux bruits adjacents qui sont très faibles (2 à 3 décibels). Le second

jour le patient réussi à manipuler une boîte à vitesse pesant 35 kg et malgré

les bruits des marteaux environnants, ne se plaint d'aucune nuisance. Le 4eme

jour il scie un objet personnel qu'il effectue sans problème, sans

plainte malgré le bruit provoqué par ce travail. Par conséquent, nous ne

pouvons retenir aucune incapacité de travail d'ordre physique chez ce patient.

Enfin, nous

présentons RI 1 au Prof. __________, neurologue, afin qu'il se prononce

concernant ce problème de clignements des yeux intermittents et inconstants.

Celui-ci diagnostique des tics et exclut tout blépharospasme. Ces tics seraient

aggravés par toute manifestation stressante, raison pour laquelle le jour de

son départ RI 1 va bénéficier d'une injection de Botox au niveau des muscles

orbiculaires. Nous vous laissons le soin d'évaluer l'efficacité de ce traitement,

qui devrait perdurer pendant 3 mois. Si celui-ci s'avère concluant, d'autres

injections pourraient être effectuées.

En conclusion,

nous ne pouvons retenir d'incapacité de travail en relation avec la prétendue

commotion cérébrale du patient. Cependant le patient présente des troubles

psychiatriques énoncés ci-dessus, qui peuvent empêcher une reprise du travail.

A noter que ces troubles psychiatriques étaient déjà présents avant l'accident,

celui-ci les ayant amplifiés." (doc.

83)

Prima di procedere all’emanazione della decisione formale del 7

luglio 2006, l’amministrazione ha ancora consultato la dott.ssa __________,

spec. FMH in neurologia.

La

neurologa di fiducia dell’CO 1 ha dapprima definito come semplicemente

possibile il fatto che RI 1 abbia riportato una commotio cerebri il 24

gennaio 2005:

" Wie aus

dem Gesagten hervorgeht, hat Herr RI 1 in der Vergangenheit psychische

Schwierigkeiten gehabt und Verhaltensprobleme gezeigt, die bereits 2002 Anlass

zur spezial­ärztlichen Betreuung gegeben hatten. Auch bestehen dadurch noch

nicht gelöste Konflikte mit dem Gesetz. Davon wusste Dr.

__________, Neurologe im Spital von __________, nichts,

als er Herrn RI 1 untersuchte.

Die wiederholten

Konsultationen ergaben immer deutlichere Verhaltensauffälligkeiten, die der

Neurologe natürlicherweise im Zusammenhang mit einem möglichen (wie vom

Versicherten behaupteten) Kopftrauma brachte. So blieb die Interpretation einer

„möglichen" Commotio cerebri im

Raum. Später wurde dem nicht widersprochen, obwohl die wiederholten genauen

Anamnesen vom Versicherten erfragt, noch weniger Klarheit zu Tage brachten: Die

Länge der Bewusstseinsstörung wurde ausgedehnt (Stunden) und tagelange

Verwirrungszustände wur­den beschrieben. Dem widersprechen die

Untersuchungsbefunde und die von den Arbeitskol­legen erhobenen Angaben. Auch

der Mechanismus der Verletzung wurde widersprüchlich zu Protokoll gegeben.

Diese

ausschliesslich subjektiven Angaben des Versicherten bildeten die falsche

Vorausset­zung zur Diagnoseerhärtung einer Commotio cerebri.

Es gibt keine Zeugen für den gehabten Arbeitsunfall und

eine (fragliche) direkte Kopfverletzung hat nicht zu Kontusionsmark(?n oder gar

neurologischen Ausfällen geführt.

Somit ist die

Diagnose einer Commotio cerebri höchstens

möglich, sie hat keine gesicherte oder auch nur wahrscheinliche Basis." (doc. 93)

D’altra parte, essa ha sostenuto che l’origine dei disturbi di cui soffre

l’assicurato va ricercata sul piano psichico e, quindi, non su quello organico:

" Es gibt

organisch bedingt keine limitierenden Faktoren oder Hinweise für eine

organische Krankheit. Das entscheidende Problem von Herrn RI 1 ist jedoch die

psychische Verfas­sung: Diese steht nicht in Bezug zu dem geklagten

Arbeitsunfall. Sie war vorbestehend. Sie ist jetzt aber determinierend für sein

aggressives Verhalten. Die Dekompensation hängt nicht mit dem Arbeitsunfall

zusammen. Wie Dr. __________,

Psychiater, festhält, hatten sich die familiären und sozialen sowie

juristischen Konflikte zugespitzt, die vor wenigen Monaten eine Hospitali­sation

aus psychiatrischen Gründen rechtfertigten. Diese psychische Dekompensation

scheint nicht vollständig aus dem Weg geräumt worden zu sein und sollte

nochmals Anlass zu einer psychiatrischen Untersuchung sein. Entsprechend wurde

vom CRR eine Weiterbetreuung im Tessin bereits organisiert. Diese Massnahme

sollte dringend vor der Wiedereingliederung in die Arbeit erfolgen und ist

selbstverständlich krankenkassenpflichtig. Es ist nicht auszu­schliessen, dass

der Versicherte selbst- und fremdgefährlich werden könnte.

Wie aus diesen

Darlegungen hervorgeht, ist diese unberechenbare psychische Konstellation unabhängig

vom gehabten Unfall." (doc. 93)

Nell’ambito della procedura di opposizione, è stata versata agli

atti una certificazione, datata 16 agosto 2006, dello psichiatra dott. __________,

secondo cui non è corretto imputare le attuali turbe psichiche alla situazione

preesistente l’evento infortunistico (doc. 119: “… il signor RI 1 presenta dei

deficit cognitivi, attentivi, con momenti impulsivi auto ed etero aggressivi

che non hanno nulla a che vedere con la patologia preesistente. Sarebbe un po’

come dire che una persona che ha subito un’influenza ed una polmonite virale è

debole di polmoni per cui ogni elemento patologico è riferito a questa

polmonite virale post influenzale.”).

2.10

In

sede di decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha

messo in dubbio che RI 1 sia effettivamente rimasto vittima di un infortunio,

lasciando finalmente in sospeso tale questione siccome ininfluente (doc. 121,

p. 5).

Questa

Corte osserva che dalle tavole processuali risultano in effetti numerose incongruenze,

per quanto concerne sia le modalità secondo le quali sarebbe accaduto il

preteso infortunio, sia le lesioni riportate, tanto che, per esempio, gli

specialisti della Clinique __________ de __________ di __________ hanno giudicato,

tenuto conto anche delle contraddizioni emerse nel corso della degenza stessa,

non sufficientemente dimostrata né la diagnosi di commozione cerebrale,

rispettivamente (e a maggior ragione), di trauma cranio-cerebrale moderato, né

quella di sindrome post-traumatica da stress (doc. 83, p. 1: “Status après

commotion cérébrale non confirmée (24.01.2005).” e p. 3: “Sous cet

éclairage il est clair que l’on ne peut être sûr de parler de traumatisme

crânien moyen ou de stress post-traumatique.” – il corsivo è del redattore).

Per

quanto riguarda il primo dei due aspetti, va sottolineato che, in data 7

febbraio 2005, alcuni giorni dopo il preteso sinistro, l’insorgente ha personalmente

compilato un questionario d’infortunio sottopostogli dall’CO 1.

In

quella sede, egli ha dichiarato che, quel 24 gennaio 2005, alle ore 19°°, si

trovava a bordo del “Bobcat”, quando, a causa del terreno fortemente sconnesso,

il veicolo è sobbalzato, motivo per cui la testa è andata a sbattere contro dei

supporti in ferro, dapprima in avanti, successivamente indietro, provocandone

lo svenimento (doc. 4).

In

occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’amministrazione (27

giugno 2005), l’assicurato ha invece dichiarato di (semplicemente) presumere,

visto lo stato di incoscienza in cui versava, di aver riportato una forte botta

alla testa.

Egli

ha inoltre affermato di essere rinvenuto soltanto grazie alle grida del

responsabile di cantiere, __________.

Quindi,

a piedi si è recato verso l’ufficio in galleria, dove ha incontrato il suo diretto

superiore, __________, dal quale ha ricevuto una pastiglia contro il mal di

testa (doc. 35).

__________,

sentito il 21 luglio 2005 dall’Istituto assicuratore, ha riferito, dopo avere

consultato il libretto su cui tiene il resoconto del lavoro, di avere sorpreso RI

1.

che dormiva, privo di casco, sul sedile dell’escavatore. Erano le 19°° circa.

Egli ha inoltre precisato di non avere parlato con quest’ultimo (doc. 39).

Da

parte sua, __________ ha raccontato che verso le 19.30 del 24 gennaio 2005, l’assicurato

era entrato nel suo ufficio lamentandosi per il mal di testa, ragione per la

quale gli aveva dato un’aspirina.

Sempre

a detta di quest’ultimo, dopo circa un’ora e mezza/due, quindi verso le

21°°/21.30, il ricorrente è rientrato nell’ufficio, informandolo di avere appena

picchiato la testa nel “Bobcat” a causa di un sobbalzo del mezzo.

In

proposito, egli ha dichiarato di avergli detto, citiamo: “… se stava

prendendosi gioco di me considerato che il __________ [W. __________, n.d.r.]

mi aveva orientato che lo aveva trovato addormentato e che io gli avevo dato

l’ultima Aspirina. L’ho rinviato al lavoro.” (doc. 40).

In

occasione della consultazione del 22 agosto 2005 presso il Servizio di

neurologia del __________ di __________, l’assicurato ha fornito ai sanitari

una versione dell’accaduto completamente diversa rispetto alle precedenti.

L’insorgente

ha infatti loro spiegato (“L’anamnèse suivante est donne en italien par le

patient lui-même.” – il corsivo è del redattore) di essere stato ritrovato da

un collega, privo di sensi, imprigionato nella cabina del suo veicolo.

Egli

ha precisato che la cabina appariva schiacciata, probabilmente poiché colpita

da un masso caduto accidentalmente. Il collega avrebbe avuto molte difficoltà

ad estrarlo dal mezzo (doc. 49, p. 1).

In

merito alle lesioni riportate, il TCA osserva che, il 27 giugno 2005,

l’assicurato ha sostenuto quanto segue, citiamo: “Sulla testa avevo un

bernoccolo grosso e un piccolo tagliettino sulla cima della testa.” (doc. 35).

Ai

sanitari del __________, egli ha invece riferito della presenza di due

bernoccoli, l’uno in sede frontale, l’altro in sede occipitale (doc. 49: “On

constate une “bosse” sur la région frontale et occipitale.”).

D’altro

canto, il medico che lo ha visitato la sera stessa del preteso infortunio, non

ha refertato alcunché a livello della testa (cfr. doc. 7).

Infine,

__________, in occasione della sua audizione del 21 luglio 2005, ha dichiarato

di non aver constatato, citiamo: “… colpi, contusioni, ferite. Ho toccato

anche il capo e non c’era nessun gonfiore.” (doc. 40 – il corsivo è del

redattore).

In

esito alle considerazioni che precedono, la questione di sapere se l'assicurato

è realmente rimasto vittima di un infortunio, secondo il grado di

verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, dovrebbe essere ancora

approfondito.

Nondimeno,

tale aspetto può restare indeciso, poiché, anche volendo ammettere che a RI 1,

quel 24 gennaio 2005, sia effettivamente occorso un evento infortunistico, l’assicuratore

LAINF convenuto non potrebbe comunque essere condannato a versare prestazioni

al di là del mese di luglio 2006, ciò che verrà meglio dimostrato qui di

seguito.

2.11

Così

come ha pertinentemente sottolineato l’Istituto assicuratore in sede di

decisione su opposizione (doc. 121, p. 5), il TCA rileva che, nonostante

l’assicurato sia stato sottoposto ad approfondite misure diagnostiche, gli

specialisti che si sono occupati del suo caso non sono riusciti a oggettivare

un reperto organico suscettibile di giustificare la complessa sintomatologia da

lui denunciata (su questo aspetto, cfr., ad esempio, il doc. 93, p. 3:

“Wiederholte klinische neurologische Untersuchungen haben keine manifesten

Ausfälle ergeben. Bildgebende Untersuchungen (Röntgen,

Computertomogramme und MRI) sind allesamt ohne pathologische Befunde gewesen. Kontusionsmarken

bestanden zu keinem Zeitpunkt. Damit können keine organischen Zeichen für

eine neurologische Ausfallsymptomatik ausgemacht werden. Die anlässlich des

Aufenthalts in der CRR gemachten Aussagen und daraus abgeleiteten Diagnosen

sind stichhaltig.“ – il corsivo é del redattore).

Il TCA si trova, pertanto, confrontato a un caso in cui i disturbi

avvertiti dal ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione

sul piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere

sfavorevole all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata

individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice

delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere

l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato

(cfr., in questo senso, la STCA del 1° marzo 2005 nella causa D., inc. n.

35.2004

, confermata dal TFA con sentenza dell’11 maggio 2006, U 130/05, del

22.

settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4, del 28 luglio 2003 nella

causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 5 aprile 2003 nella causa P., inc. n.

35.2003

, confermata dal TFA con giudizio del 13 aprile 2006, U 162/04, del

25.

novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con

sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C.,

inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U

347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata

dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella

causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n.

35.1998

; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der

medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,

ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach

derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt

insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” – il

corsivo è del redattore).

Lo scrivente Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che RI 1, al più tardi in coincidenza con la chiusura del caso

da parte dell’CO 1 (luglio 2006), non presentava più alcun postumo organico

oggettivabile dell’evento infortunistico del 24

gennaio 2005.

2.12

Partendo

sempre dall’ipotesi di lavoro formulata al considerando 2.10. in fine, occorre

ammettere che, in occasione del sinistro del 24 gennaio 2005, l’assicurato

ha battuto la testa.

È utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota

sentenza S. (cfr. consid. 2.6.), il TFA si è scostato dal principio appena

evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr.

consid. 2.11.), quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla

colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali; cfr.

DTF 117 V 369).

In

effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” (o

del trauma cranio-cerebrale) non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi

tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,

pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro

gli infortuni.

In

una recente sentenza del 6 febbraio 2007 nella causa G., U 479/05, consid.

5.2

, il TFA ha precisato che la commozione cerebrale si definisce come

la perdita di conoscenza di breve durata senza deficit neurologici, mentre che

la contusio cerebri consiste in uno stato caratterizzato da deficit

neurologici con o senza perdita di conoscenza.

In

ragione degli inconvenienti risultanti dall’applicazione di tali definizioni, è

stata nel frattempo introdotta la nozione di lesione traumatica cerebrale tenue

(mild traumatic brain injury).

Sotto

questa definizione cadono i traumi cranici prodottisi mediante contatto (urto

del capo, colpo alla testa) oppure accelerazione, rispettivamente,

decelerazione, i quali portano a un’interruzione delle funzioni cerebrali.

Secondo

autorevole dottrina medica, la diagnosi presuppone o un episodio di perdita di

conoscenza o una perdita della memoria circa l’evento immediatamente prima o

dopo l’infortunio oppure ancora una perturbazione della coscienza (per esempio,

disorientamento, intontimento) in coincidenza con la lesione (A.M. Siegel,

Neurologiches Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule,

in A.M. Siegel/D. Fischer (Hrsg.), Die neurologische Begutachtung,

Zurigo 2005, p. 164-166).

Nella

concreta evenienza, i sanitari del __________ di __________, in occasione della

consultazione del 22 agosto 2005, hanno sostenuto che la sintomatologia

denunciata dall’insorgente sarebbe, in parte, da imputare proprio a una lesione

traumatica cerebrale tenue, riportata il 24 gennaio 2005 (doc. 49).

Tuttavia,

questa diagnosi è stata formulata soltanto sulla base dei dati anamnestici

forniti dall’assicurato personalmente, dati che manifestamente non

corrispondono alla realtà dei fatti (cfr., in proposito, il consid. 2.10.), di

modo che al loro referto del 26 agosto 2005 va negato un valore probatorio.

Ciò

è stato ben evidenziato dal neurologo dott. __________ (doc. 53, p. 3: “Die Schlussfolgerungen der Neurologen in

__________ sind sehr kritisch zu beurteilen, sie gehen in ihrer Beurteilung von

falschen Angaben aus, dass heisst von einem über zweistündigen

Bewusstseinsverlust mit einem Verwirrungszustand von mehreren Tagen, die sicher

nicht stattgefunden haben und stellen daraufhin die Diagnose eines moderaten

Hirntraumas, und einer posttraumatischen Belastungsstörung.“), dai medici della

Clinica di riabilitazione di __________ (doc. 83, p. 3: „Le 22.08.05, RI 1 est

examiné sous les angles neurologique et neuropsychologique par le Dr. __________ à __________. Les données anamnestiques que l’assuré fournit

à cette occasion font apparaître une nette divergence par rapport aux renseignements

initialement donnés. (…). Le indications sur la perte de connaissance

initialement décrites comme ayant été de courte durée, celle-ci est décrite

comme prolongée pendant plus de deux heures à l’examen au __________. (…). Sous

cet éclairage il est clair que l’on ne peut être sûr de parler de traumatisme

crânien moyen ou de stress post-traumatique. (…). RI 1 nous est donc

adressé suite à une possible commotion cérébrale, mais qui ne peut

s’expliquer par sa prolungation, par les symptômes devenus chroniques.” – il corsivo

è del redattore), rispettivamente, dalla dott.ssa __________, anch’essa specialista

in neurologia (doc. 93, p. 4: “Diese ausschliesslich subjektiven Angaben des

Versicherten bildeten die falsche Voraussetzung zur Diagnoseerhärtung einer

Commotio cerebri. Es gibt keine Zeugen für den

gehabten Arbeitsunfall und eine (fragliche) direkte Kopfverletzung hat nicht zu

Kontusionsmarken oder gar neurologischen Ausfällen geführt. Somit ist die

Diagnose einer Commotio cerebri höchstens möglich, sie hat keine gesicherte

oder auch nur wahrscheinliche Basis.“ – il corsivo é del redattore).

In

questo contesto, al TCA appare importante segnalare che, secondo quando

dichiarato dall’assicurato stesso, egli avrebbe perso conoscenza attorno alle

ore 19°° del 24 gennaio 2005 (cfr. doc. 4).

__________

ha affermato di avere sorpreso l’insorgente a dormire sul “Bobcat” proprio alle

19°° (doc. 39).

Tuttavia,

secondo __________, RI 1 è entrato, una prima volta, nel suo ufficio verso le

19.30

e, in quell’occasione, non gli ha riferito alcunché a proposito

dell’infortunio.

È

soltanto attorno alle 21°°/21.30 che l’assicurato, ritornato in ufficio, gli ha

raccontato di avere appena picchiato la testa nel “Bobcat” (cfr. doc.

40).

Del

resto, non può essere nemmeno ignorato che, dopo il preteso sinistro, RI 1 è

stato in grado di prendere il trenino che l’ha condotto all’esterno della

galleria e, in seguito, persino di recarsi con la propria autovettura presso il

PS dell’__________ (doc. 35: “Ho messo acqua e ghiaccio sulla testa e quando

c’é stato il treno, sono uscito dalla galleria. Mi sentivo confuso. Con la mia

auto sono andato all’Ospedale di __________.”), i cui sanitari, dopo gli

accertamenti del caso, lo hanno dimesso (cfr. doc. 15).

Qualora l'insorgente avesse effettivamente presentato una commozione

cerebrale, egli sarebbe senz'altro stato trattenuto in ospedale in osservazione

neurologica (cfr., in questo senso, STFA del 9 febbraio 2005 nella causa G., U

196/04, consid. 3.1).

È

soltanto a posteriori, ossia in occasione della visita del 25 gennaio

2005.

(o del 26 gennaio?), che i sanitari dell'__________ - prestando

fede a quanto riferito loro dall'assicurato -, hanno posto la diagnosi di lieve

commozione cerebrale (cfr. doc. 7 e 15).

Secondo

questo Tribunale, le incoerenze che risultano dagli atti sono tante e tali da

non poter considerare accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’assicurato abbia accusato, in

occasione dell’evento del 24 gennaio 2005, una commotio cerebri

(rispettivamente, una lesione traumatica cerebrale tenue).

È

tutt’al più possibile riconoscere che RI 1 sia rimasto vittima di un trauma

cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso centrale.

Ora,

in caso di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la

giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi

elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.

Il

TFA ha deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa

K., U 416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

Successivamente,

in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la

nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile soltanto

se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio

cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.

Infine,

in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta

Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha

stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico,

l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere

l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo

di frusta".

La

questione della causalità va pertanto risolta secondo le regole ordinarie,

anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni

del tipo "colpo di frusta", e, in questo senso - apparendo i disturbi

lamentati dal ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata

l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.

2.13

RI

1.

presenta dei problemi a livello psichico.

Dalla

documentazione medica all’inserto si evince che l’assicurato è stato sottoposto,

in più occasioni, a indagini psichiatriche, dalle quali sono sortite delle

diagnosi parzialmente diverse fra loro.

In

proposito, il TCA deve soprattutto constatare come nessuno degli specialisti

che si sono interessati al caso dell’insorgente, abbia discusso in maniera

accurata l’aspetto eziologico della patologia psichica di cui egli soffre. Esso

ritiene di potersi esimere dall’approndire oltre tale questione, in quanto,

anche nell’ipotesi in cui la perizia psichiatrica dovesse accertare la presenza

di turbe psichiche in relazione di causalità naturale con il sinistro

assicurato, l'adeguatezza non sarebbe comunque data, così come verrà meglio

dimostrato in seguito, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri

sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

2.14

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione

dell'infortunio di cui sarebbe rimasto vittima il ricorrente.

Al

riguardo, va sempre fatto riferimento all’ipotesi posta al considerando 2.10. in

fine di questa sentenza e, in questo contesto, può essere ritenuto

che, quel 24 gennaio 2005, RI 1, nel manovrare l’escavatore, ha battuto la

testa all’interno di quest’ultimo, riportando un trauma cranico semplice.

Alla

luce di quanto precede, il sinistro in questione va classificato fra gli infortuni

di grado medio al limite della categoria inferiore.

A

titolo di raffronto, questa Corte ha proceduto a un’identica qualificazione in

una sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in

giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era

scivolata e aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una

ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra e una frattura dell'osso

temporale sinistro.

Il

TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01 - riguardante

un assicurato che, cadendo da un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato

un trauma cranico - ha classificato questo evento fra gli infortuni di media

gravità all'interno della categoria media (cfr. consid. 5a).

Il

giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3.

Per

ammettere l'adeguatezza tra l'evento del gennaio 2005 e il danno alla salute

psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente

incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente lunga

dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o

l'intervento di più fattori.

Va

preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso

di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

disturbi di natura organica che si trovano in un nesso causale, naturale

e adeguato, con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

In

concreto, considerato che, trascorso un anno e mezzo circa dal sinistro (cfr.

consid. 2.11.), RI 1 non presentava più alcun postumo infortunistico di natura

organica, l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto

é quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la

particolare spettacolarità dell'infortunio.

Tuttavia,

questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in

questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una

particolare spettacolarità (cfr., d’altronde, la STFA del 28 agosto 2002

succitata, consid. 5b: "D'une part, si la chute, en

soi, a pu être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de vue

objectif, seul déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident, comme

particulièrement impressionnante ou accompagnée de circostances

particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur les lieux de

l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger écoulement de

sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le recourant n'a

subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme

crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une

atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières." - il corsivo é del

redattore).

In simili condizioni, occorre concludere che l’evento del 24 gennaio

2005.

non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della

vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui

soffre l’insorgente: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi,

venire ammessa.

In

queste condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può

essere ritenuta impegnata al riguardo.

2.15

Dall’incarto

CO 1 si evince che, nel frattempo, l’assicurato è stato convocato per essere

sottoposto a una perizia psichiatrica ordinata dall’assicurazione per

l’invalidità (cfr. doc. 123).

A

prescindere da quelli che potranno essere gli esiti di questo ulteriore

accertamento per quanto attiene alla capacità lavorativa del ricorrente, questa

Corte ricorda che, contrariamente a quanto avviene nell’assicurazione per

l’invalidità, che è un’assicurazione finale (nel senso che le sue prestazioni

sono di principio accordate a prescindere dal fatto che l’invalidità sia da

ascrivere ad una causa particolare, ad esempio a una malattia o a un

infortunio; cfr. G. Scartazzini, op. cit., p. 213 e, in questo contesto, STFA

del 17 gennaio 2006 nella causa F., I 636/04, consid. 4.4), la responsabilità

dell’assicuratore LAINF sussiste solo finché vi è un nesso di causalità,

naturale e adeguato, tra il danno alla salute e l’evento assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Gianluca Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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