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Decisione

35.2006.101

Infortunio professionale. Raggiunto lo status quo ante e quo sine: i dolori patiti dall'assicurato sono dovuti alla sua obesità. Il rapporto medico dell'assicuratore contro gli infortuni ha pieno valo

26 giugno 2007Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I referti clinici attuali oggettivi combaciano pure con l'esame

di controllo spineco-tomografico, risp. la perfetta regolarizzazione del corno

posteriore del menisco mediale.

La natura prettamente degenerativa e preesistente delle affezioni

riscontrate al ginocchio sinistro, vengono anche ben documentati dalla presenza

di una cisti di Baker." (Doc. 54)

A seguito

del referto dell’11 agosto 2006 del Dr. med. __________, FMH in medicina

generale (cfr. doc. 62), allegato allo scritto di motivazione dell’opposizione

interposta contro la decisione formale del 21 luglio 2006 (cfr. doc. 62, 63),

il Dr. med. __________, il 1° settembre 2006, ha nuovamente così valutato il

caso di PI 1:

" All’esame approfondito in Agenzia del 18.7.2006 (della

durata di più ore), corredato anche da una dettagliata fotodocumentazione,

emerge chiaramente che la lesione meniscale al ginocchio sinistro (di natura

degenerativa!) è stata trattata a regola d'arte, senza residui tali da

giustificare un'inabilità lavorativa, tanto meno nella misura del 100%, pure

per le mansioni di minatore.

In questo

contesto abbiamo rinviato ai fattori degenerativi preesistenti come iniziale

gonartrosi mediale del ginocchio destro e sinistro, condropatia di I° grado del

condilo femorale mediale con segni di lieve iperpressione, ad un'adiposità

permagna, ipertensione arteriosa, notevoli edemi diffusi agli arti inferiori,

edema tipo orticaria allergico-acuto a viso, tutte delle patologie che possono

incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ma non nell'ambito

dell'infortunio del 19.9.2005.

Persino

il dott. __________ (medico incaricato da parte del RA 1), nel suo succinto

rapporto dell'11.8.2006 (senza aver esaminato il signor PI 1!), ammette l'importante

fattore avverso dal lato costituzionale (BMI 40!).

Contrariamente

invece a quanto sostiene il dott. __________ l'assicurato già in occasione della

visita in Agenzia (18.7.2006) non ha manifestato alcun versamento, instabilità

o irritazione dell'articolazione del ginocchio sinistro.

(…)."

(Doc. 65)

La

__________, dal canto suo, ritiene, facendo riferimento alle attestazioni dei

Dr. med. __________, __________ e __________, che all’origine della

sintomatologia che ha motivato l’incapacità lavorativa vi sia l’evento

infortunistico del 2005 anche successivamente al 21 luglio 2006 (cfr. doc. I).

In

tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In

una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha

stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un

istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé

sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il

TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia

pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé,

sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8

settembre 2000 nella causa C., U 291/99).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.7. In

concreto, attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, secondo cui PI 1 a partire

dal 21 luglio 2006, per quanto concerne i soli postumi dell’infortunio del 2005

al ginocchio sinistro, non necessitava più di cure specifiche, né di controlli

medici (cfr. doc. 54) ed era totalmente abile al lavoro, può validamente

costituire supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli

necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori.

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV

Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il rapporto del 19 luglio 2006 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 54)

non contiene, infatti, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,

piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione

in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio del

caso dell’assicurato e all’esame del paziente.

I

referti medici a cui si è appellata la RI 1 per asserire che i disturbi

accusati dall’assicurato dopo il 21 luglio 2006 e la relativa incapacità

lavorativa si trovano ancora in nesso di causalità con l’infortunio del

settembre 2005 non sono del resto tali da inficiare l’apprezzamento del

medico __________ dell’assicuratore LAINF resistente.

In

primo luogo, il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, in un

rapporto medico del 3 agosto 2006 indirizzato all’assicurazione contro

l’invalidità, ha attestato che l’assicurato, affetto da molteplici disturbi

(gonartrosi del ginocchio destro e sinistro, stato dopo intervento artroscopico

dell’ottobre 2005, adiposità permagna, BMI 40 e ipertensione arteriosa non

compensata, edemi agli arti inferiori, gonartrosi a livello della spalla destra

e stato dopo osteosintesi per frattura del malleolo mediale destro), per quanto

riguarda l’artroscopia, si è detto soddisfatto del trattamento ricevuto.

Inoltre

il sanitario ha sì asserito che un’attività pesante non è più attuabile. Egli

ha, tuttavia, precisato che tale impedimento è dovuto alle polipatologie

concomitanti di cui soffre l’assicurato (cfr. doc. 60).

Vista

la chiara asserzione dell’agosto 2006 del Dr. med. __________, secondo cui

l’assicurato non può più esercitare la propria attività abituale a causa delle

poli patologie, sorgono poi perlomeno alcuni dubbi sulla fedefacenza del

“Rapporto medico sull’incapacità lavorativa” compilato per la parte ricorrente

dal medesimo medico pendente ricorso al TCA nel mese di febbraio 2007. In tale

rapporto è stato indicato che la causa dell’inabilità al lavoro sarebbe

l’infortunio, e meglio il trauma al ginocchio sinistro con lesione del menisco

mediale, senza alcun riferimento alle altre affezioni (cfr. doc. B),

riscontrate peraltro anche dal medico fiduciario della RI 1 (“…Il Signor PI

1 è confrontato da anni con un importante soprappeso, costantemente sopra i 110

kg. Questo sovraccarico ha sicuramente contribuito allo sviluppo di una

gonartrosi ai due ginocchi, prevalentemente a carico dei compartimenti mediali,

tenuto conto dell’asse degli arti inferiori. (…) nonostante la sicura presenza

di una gonartrosi bilaterale a carico del compartimento mediale, il Signor PI 1

non aveva mai accusato disturbi sino all’evento infortunistico del 19.09.05”;

cfr. doc. A6).

Giova,

altresì, ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

In

secondo luogo, il Dr. med. __________, FMH medicina generale, nello scritto

dell’11 agosto 2006, ha semplicemente affermato che l’assicurato non era in

grado di riprendere la propria attività lavorativa, siccome dopo l’intervento

artroscopico dell’ottobre 2005 ha presentato costanti dolori a livello del ginocchio

sinistro con versamenti recidivanti (cfr. doc. 62).

Il

medico, dunque, a prescindere dal fatto che quanto allegato non corrisponde

alle dichiarazioni formulate dall’assicurato al Dr. __________, ossia che dal

lato soggettivo era completamente privo di dolori a riposo, che durante la

deambulazione saltuariamente avvertiva una dolenza in zona laterale di

carattere piuttosto diffuso ben compatibile con la meniscopatia laterale e che

trattavasi di disturbi di entità non invalidante (cfr. consid. 2.6.; doc. 54),

non ha fornito particolari specificazioni in merito all’eziologia di tali

disturbi.

Egli,

al contrario, ha evidenziato che “la mole del paziente (BMI 40) pure non favorisce

una situazione senza sintomi” (cfr. doc. 62).

Nemmeno

nel referto del 28 agosto 2006, stilato all’attenzione dell’UAI, il Dr. med. __________

si è espresso circa l’origine dei dolori lamentati dall’assicurato al ginocchio

sinistro. Egli, in effetti, si è limitato a rilevare che la sintomatologia

persisteva anche dopo l’intervento di artroscopia dell’ottobre 2005 e che il

paziente riteneva che l’operazione non avesse portato particolare giovamento

(cfr. doc. A12). Pure il riferimento all’eventuale presenza di frammenti

cartilaginei intrarticolari (cfr. doc. A12) nulla indica riguardo alla causa di

tali frammenti e quindi dei disturbi accusati dall’assicurato.

Rispondendo

a dei quesiti postigli dalla RI 1, il Dr. med. __________, il 16 ottobre 2006,

ha d’altronde affermato che la causa dell’incapacità è da attribuire a

malattia, e meglio alla gonartrosi mediale sinistra con lesione cartilaginea

focale condilare e lesione osteocondrale tibiale. Egli ha altresì aggiunto che “…

la CO 1 ha sospeso la sua responsabilità a partire dal 21.07.06 scorso. Da

questa data pertanto, considerato che la sintomatologia è dovuta soprattutto ad

una gonartrosi severa, è di spettanza della malattia” (cfr. doc. A7).

In

proposito va osservato che già dalla RM del ginocchio sinistro del 10 ottobre

2005 è emersa una ”marcata gonartrosi mediale con marcate lesioni

cartilaginee che raggiungono la superficie ossea ed edema midollare

sotto-condrale” con legamenti crociati e collaterali intatti (cfr.doc. 19).

Per

completezza è utile sottolineare che con il termine “gonartrosi” si intende

l’artrosi del ginocchio. Per quanto attiene alle cause, l’aumento di peso è

sicuramente un fattore favorevole. Anche la morfologia degli arti inferiori

(ginocchio varo o ginocchio valgo) può condurre a un’artrosi. Inoltre possono

essere causa di gonartrosi malattie infiammatorie, malattie dell’osso a livello

dei condili femorali o ancora postumi di fratture articolari di ginocchio e la

rottura del legamento crociato anteriore o dei menischi. La meniscectomia,

ovvero la rimozione chirurgica in atroscopia del menisco, può portare a

un’artrosi del ginocchio dopo, però, alcuni anni. In particolare una meniscectomia

può condurre a delle immagini radiologiche di gonartrosi, senza obbligatoriamente

presentare sintomi dolorosi, dopo 10 anni nel 20%-40% dei casi in cui

il legamento crociato sia sano (cfr. www.orthopedie.com/artrosi_ginocchio).

In

casu, non si è proceduto a una meniscectomia totale, bensì soltanto a una regolarizzazione

della lesione meniscale mediale (cfr. doc. 10).

Ne

discende che nel caso in esame la gonartrosi, vista la sua presenza a distanza

di nemmeno un mese dal sinistro, è di origine extrainfortunistica.

L’assicurato,

tra l’altro, oltre al notevole peso, secondo le radiografie eseguite nel marzo

2006, presenta le ginocchia con asse in varo, a destra di 4,6° e a sinistra di

5,7° (cfr. doc. 39).

La

gonatrosi preesistente all’evento traumatico è stata del resto riconosciuta anche

dal Dr. med. __________, medico fiduciario della RI 1 (cfr. doc. A6).

Infine,

per quanto concerne l’asserzione del medico fiduciario della RI 1, Dr. med. __________,

FMH in medicina interna, nel suo rapporto del 2 novembre 2006, secondo cui la

RM del settembre 2006 ha evidenziato un significativo peggioramento della

gonartrosi confronto al precedente esame dell’ottobre 2005 (cfr. doc. A6), va

osservato che è vero che dal referto della RM del 2006 risulta, segnatamente,

una severa gonartrosi mediale al ginocchio sinistro con distruzione della cartilagine

che raggiunge la superficie ossea nel compartimento mediale e importante edema

midollare del condilo femorale mediale, mentre la RM dell’ottobre 2005 aveva

messo in luce una marcata gonatrosi mediale con marcate lesioni cartilaginee

del compartimento mediale che raggiungevano la superficie ossea e alterazione

edematosa sotto-condrale del condilo femorale mediale su base degenerativa

(cfr. doc. A8; 19).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che dalla RM del 24 marzo 2006 al ginocchio

sinistro emerge soltanto una leggera/moderata gonartrosi mediale con lesione

cartilaginea focale condilare (cfr. doc. 47).

E’,

inoltre, a seguito della rimozione totale dei menischi che può intervenire la

gonartrosi. In casu, però, i menischi sono ancora in buona parte presenti,

siccome il menisco mediale è stato solamente regolarizzato.

Per

di più non va dimenticato che comunque il processo artrosico richiede parecchi

anni dopo la meniscectomia. In concreto tra l’artroscopia dell’ottobre 2005 e

la RM del settembre 2006 non è trascorso neppure un anno.

Di

conseguenza nell’evenienza concreta, a distanza di meno di un anno dal

sinistro, non si può parlare di gonartrosi in qualche modo connessa alla

lesione infortunistica al menisco mediale, soprattutto visto che PI 1 era già

precedentemente all’infortunio affetto da una marcata gonartrosi (cfr. doc. 19).

Per

quanto attiene alla circostanza fatta valere dal Dr. med. __________ che, nonostante

la gonartrosi bilaterale, l’assicurato prima dell’infortunio del settembre 2005

non ha mai accusato disturbi, va segnalato che la regola "post hoc, ergo

propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La

giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto

d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con

riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Inoltre

nel caso in esame il Dr. med. __________, quale medico internista, nemmeno è da

ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui

interessa.

2.8. In

simili condizioni, questa Corte reputa dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che PI 1, per quanto

attiene ai postumi dell’evento traumatico del settembre 2005, non ha più necessitato di cure

mediche e ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei modi e nei tempi

decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.

La

decisione su opposizione dell’11 settembre 2006 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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