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35.2006.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 maggio 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali non hanno reagito in modo adeguato alle terapie recentemente eseguite,

siano esse state medicamentose o fisiatriche."

Al punto 12 della medesima relazione, il Dr. __________

dichiara "A mio parere lo stato quo ante deve essere considerato con la

fine di gennaio 2005."

Sul fatto che il 16 novembre 2004 il ricorrente

abbia subito un trauma sono concordi tutti i medici che lo hanno avuto in cura,

rispettivamente peritato per conto dell'assicurazione.

Diversa è l'evoluzione dell'incapacità lavorativa

sulla quale si esprime chiaramente il Dr. med. __________ nella relazione del

1° febbraio 2005, vale a dire che il trauma del 16 novembre 2004 ha interessato

l'incapacità lavorativa, di conseguenza le cure mediche prestate, sino alla

fine di gennaio 2005.

Ne discende quindi che l'inabilità lavorativa e i

trattamenti medici devono essere riconosciuti come infortunio ai sensi della

LAINF dalla data dell'evento (16 novembre 2004) sino al 31 gennaio 2005.

(…)"

(I)

1.4. L'assicuratore

infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa,

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie, visto che l’evento in discussione è avvenuto

il 16 novembre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo

2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I

presupposti materiali per stabilire se si è in presenza di un infortunio oppure

di una lesione parificata ai postumi di un infortunio, si determinano in ogni

caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

__________, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati e la STCA del 12

aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nella

concreta evenienza, rispondendo il 15 dicembre 2004 ad alcuni quesiti postigli

dall’assicuratore, il ricorrente ha così descritto l'evento occorsogli il 16

novembre 2004:

"

Centro comm. __________, ore 9.30 del

16.11.2004. Salendo e scendendo dalla ribalta del camion, per effettuare lo

scarico di merce, mi sono trovato a terra con forti dolori alla schiena (probabilmente

sono caduto per la mancanza di sensibilità alle gambe). Sono riuscito a

ritornare presso la mia sede. Per tutto il pomeriggio ho sofferto di forti

dolori. Al mattino successivo non sono riuscito più ad alzarmi. Le gambe e la

schiena non riuscivano a sostenermi."

(doc. 4)

Rispondendo

alla questione a sapere se fosse successo qualcosa di particolare, ad esempio

uno scivolamento oppure una caduta, RI 1 ha risposto, citiamo: “ricordo solo

che dopo l’ultima salita e successiva discesa mi sono trovato a terra

dolorante.” (doc. 4, p. 2).

Analoghe

versioni dell’accaduto si ritrovano nel rapporto del 12 dicembre 2004 del

reumatologo dott. __________, privatamente consultato dall’assicurato (doc. 5:

“il paziente afferma di aver sentito un intenso dolore lombare e di essersi

trovato a terra dopo essere sceso dal ponte del suo camion, dolori tali da

bloccarlo a terra e non permettergli di alzarsi …”), in quello del 17 marzo

2005 del dott. __________, medico di fiducia de __________ (doc. 13: “Il 16.11.04,

il paziente stava scaricando delle casse dal ponte di un camion a ribalta.

Aveva quindi dovuto salire e scendere più volte dal camion, saltando dal ponte,

per trasportare il materiale. In occasione di uno di questi salti, senza che si

verificasse nulla di particolare, ha avvertito un intenso dolore in sede

lombosacrale, in seguito al quale ha avuto un cedimento delle gambe ed è finito

per terra.”), e nel ricorso del 23 febbraio 2006 (I: “Il 16 novembre il signor RI

1 stava consegnando merce ad un centro commerciale di __________. Lavorava da

solo, senza l’ausilio di altre persone; non aveva a disposizione dei mezzi di

scarico (un piccolo elevatore per esempio) mentre il camion era privo di sponda

idraulica. Egli doveva quindi arrampicarsi sulla sponda, avvicinare il carico,

saltare a terra da circa 170 cm di altezza, consegnare il carico, e così via

sino alla fine della consegna. Durante una di queste operazioni, si trovò a

terra dolorante; …”).

La nostra

Corte federale ha già avuto modo di giudicare dei casi che presentano delle

similitudini con quella sub judice.

In una

sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa R., U 17/02 - concernente un

assicurato che, nell'effettuare un salto in piscina da un'altezza di sette

metri, ha riportato una distorsione alla colonna cervicale a causa dell'impatto

con l'acqua - il TFA ha negato il carattere infortunistico all'evento in

questione, argomentando:

"

Considerandi

En l'espèce, l'événement du 1er août 2000 ne peut

être retenu comme un accident au sens de la législation sur

l'assurance-accidents. Si, à titre d'exemple, le Tribunal fédéral des

assurances a bien qualifié de cause extérieure la modification de la pression

subie par le corps humain dans l'exercice de la plongée (arrêt R. du 7 février

1984, U 32/82 publié dans CNA 1984 n° 2, p. 3) ou en cas d'accélération de la

pesanteur lors du brusque changement de la trajectoire d'un avion (arrêt non

publié F. du 28 juin 2002, U 370/01), il a en revanche nié le caractère

extraordinaire de ces facteurs extérieurs. Il en va de même d'une roulade

effectuée au cours d'une leçon de gymnastique ayant entraîné des douleurs dans

la nuque (arrêt non publié Winterthur du 28 juin 2002, U 98/01), des effets

d'un tour en manège forain (RAMA 1996 n° U 253 p. 205 consid. 6a) ou d'un freinage

d'urgence en voiture sans collision (arrêt non publié X du 3 août 2000, U

349/99), ayant conduit à une distorsion de la colonne cervicale. De même,

l'exécution légèrement imparfaite d'une figure de gymnastique ou d'un mouvement

dans l'exercice d'un sport ne constitue pas, selon la jurisprudence, un

accident au sens de la loi (arrêts non publiés SWICA du 21 septembre 2001, U

134/00; S. du 1er avril 1998, U 304/97).

Dès lors, l'événement en cause, soit le choc

ressenti par l'assuré en raison du mauvais positionnement de son corps lors de

la pénétration dans l'eau à l'occasion d'un plongeon d'une hauteur de sept

mètres, ne saurait être qualifié de facteur extraordinaire.

Au demeurant, la position incorrecte de l'assuré

lors de l'impact de son corps dans l'eau ne saurait être considéré comme un

mouvement non programmé au sens dégagé par la jurisprudence (RAMA 1999 n° U 345

p. 422 consid. 2b, 1996 n° U 253 p. 204 consid. 4c, 1992 n° U 156 p. 260

consid. 3a), dès lors que celui-ci n'a pas effectué un mouvement désordonné et

involontaire, tel un mouvement de recul effectué par réflexe (cf. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 176 sv), juste avant

d'entrer dans l'eau, mais se trouvait, à ses dires, dans une position adéquate,

les deux bras ramenés au-dessus de sa tête."

(STFA succitata, consid. 2)

L'Alta

Corte ha invece ammesso l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge in una

sentenza del 1° luglio 2003 nella causa R., U 288/02, riguardante un assicurato

che, nel saltare da un'altezza di un metro almeno, ha accusato uno choc

violento delle due mascelle, ciò che ha causato lesioni a due denti:

"

En l'espèce, le fait que l'intimé a sauté

volontairement ou été déséquilibré et est tombé du tronc n'est toutefois pas

déterminant pour trancher le point de savoir si l'événement du 27 janvier 2000

doit être qualifié d'accident au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA, en particulier si

l'atteinte est due à une cause extérieure extraordinaire. En effet, que

l'intimé ait sauté de par sa propre volonté ou en raison d'un déséquilibre,

c'est le contact avec le sol (d'un corps de près de 100 kg d'une hauteur d'au

moins un mètre), soit un facteur extérieur, qui a provoqué le claquement de la

mâchoire d'une force telle que deux dents se sont fissurées. Le facteur

extérieur extraordinaire réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il

soit qualifié de saut ou de chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a

entraîné un claquement de la mâchoire et sollicité les dents de manière

anormale. C'est en vain que la recourante se réfère à un cas (publié dans la

RAMA 1996 n° U 243 p. 137) présentant, selon elle, des similitudes avec la

situation présente. En effet, on ne saurait comparer le choc résultant du heurt

d'un verre avec une dent en buvant à celui provoqué par le contact entre un

corps de près de 100 kg tombant d'une hauteur d'au moins un mètre et le sol,

entraînant, par contre-coup, une contrainte soudaine - qualifiée d'

«anormalement élevée» par le médecin-dentiste traitant de l'intimé - des maxillaires.

En conséquence, c'est à juste titre que l'instance

judiciaire cantonale a retenu que la lésion dentaire incriminée revêt un

caractère accidentel au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA et que l'intimé a droit à

des prestations de l'assurance-accidents ensuite de l'accident du 27 janvier

2000.

"

(STFA succitata, consid. 2.2)

Il TFA ha

negato l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge in una sentenza del 13

luglio 2004 nella causa P., U 67/04, inerente a un assicurato che,

nell’atterrare dopo aver scavalcato un cancello alto circa un metro, ha

lamentato dei dolori al ginocchio sinistro:

"

Le franchissement d'un portail d'une hauteur

d'un mètre environ par une personne qui pratique le jogging ne peut être considéré

comme inhabituel. Par ailleurs, l'intéressée n'a jamais déclaré avoir glissé

ou trébuché, ni avoir eu un mouvement désordonné ou involontaire, tel un mouvement

de recul effectué par réflexe (cf. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2ème éd., Berne 1989, p. 176 s.) juste avant de retomber

à terre. Dès lors, une position incorrecte de l'intéressée à la réception

du saut en question ne saurait être considérée comme un mouvement non programmé

au sens de la jurisprudence (RAMA 2004 no U 502, p. 183 ss et

les nombreuses références). L'existence d'une cause extérieure extraordinaire doit

par conséquent être niée et, partant, le caractère accidentel de l'événement du

24.

mars 2001 ne peut pas être admis.”

Da parte

sua, il TCA, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa P., inc. n. 35.2004.64,

ha pure negato che fossero adempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di

un infortunio ex art. 4 LPGA, trattandosi di un assicurato che, nel saltare da

un muretto alto circa m. 1,20 e atterrando normalmente sul prato sottostante,

aveva riportato un danno a livello del tallone destro.

2.8

Nella

presente fattispecie il danno alla salute riportato da RI 1 è stato causato da

un fattore esterno, concretamente dal contatto del corpo con il suolo (cfr.

doc. 9: “Il blocco lombare è sicuramente stato causato dal trauma assiale da

lui subito il 16.11.2004.”).

Tuttavia,

con riferimento alla giurisprudenza federale citata, occorre ritenere che quel 16

novembre del 2004, non è accaduto nulla di straordinario, ossia nulla che abbia

ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali.

È vero

che, nella menzionata pronunzia del 1° luglio 2003, il TFA ha ammesso la

straordinarietà del fattore esterno, nondimeno non può sfuggire che, in quella

fattispecie, la ricezione al suolo era stata imperfetta, ciò che aveva

provocato lo choc delle mascelle ("Le facteur extérieur extraordinaire

réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il soit qualifié de saut ou de

chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement

de la mâchoire et sollicité les dents de manière anormale" – il corsivo è

del redattore).

Nel caso sub

judice, invece, dall’incartamento non emerge che la fase d’atterraggio sia

stata disturbata da qualche cosa di imprevisto, al di là dell’insorgenza dei

dolori in sede lombare.

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

2.9

Occorre

ancora esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 possa essere fondato

sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di

lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.10

Nel caso di

specie, lo specialista in reumatologia consultato dal ricorrente ha

diagnosticato una "sindrome lombovertebrale acuta" e delle “discrete

alterazioni degenerative a livello L1-L2 nonché L4-L5 e L5-S1 (vedi referto MRI

del 24.12.2004).” (doc. 9).

Interpellato

al riguardo dall’assicuratore convenuto, il dott. __________ ha indicato che,

citiamo: “in assenza di particolari lesioni morfostrutturali, come confermato

dalla MRI recentemente eseguita, ritengo che il trauma da lui subito non

possa rientrare nell’elenco delle sopra citate lesioni [quelle di cui

all’art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF, n.d.r.]” (doc. 9 - il corsivo è del

redattore).

A una

conclusione analoga è pure pervenuto il fiduciario de __________, dott. __________,

in occasione della visita di controllo del 16 marzo 2005, il quale ha

diagnosticato cervicalgia e lombalgia su alterazioni degenerative diffuse sia

del rachide cervicale sia del rachide lombare (cfr. doc. 14: “Gli accertamenti

eseguiti non hanno d’altra parte messo in evidenza nessuna lesione che

figura nell’elenco dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.” – il corsivo è del

redattore).

A

proposito di "lombalgia" (o "lombaggine"), va precisato che

il TFA si è già occupato della questione a sapere se il quadro clinico

sintetizzato sotto tale diagnosi possa essere qualificato quale lesione

parificata ai postumi di infortunio.

La nostra

Corte federale ha risposto negativamente a questo quesito, da un canto, siccome

è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione muscolare,

tendinea o dell'apparato legamentare e, d'altro canto, poiché è volontà

accertata del legislatore di non includere la lombalgia fra le diagnosi

esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF.

Un'eccezione

è stata prevista unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un

lato, è stato possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni

muscolari, di lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di

lussazioni delle piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva

diagnosi non costituisca semplicemente un reperto accessorio.

Il TFA ha

peraltro giudicato conforme a legge e costituzione l'esclusione della lombalgia

dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. DTF 116 V 145ss. e A.

Bühler, Die unfallähnliche ..., p. 103 ss.).

2.11

A titolo

abbondanziale, questa Corte rileva che, quand’anche si volesse ammettere - per

pura ipotesi di lavoro - che l’assicurato ha riportato in occasione dell’evento

del novembre 2004 una delle lesioni elencate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF, la

responsabilità della CO 1 non potrebbe comunque essere impegnata.

In

effetti, visto che lo scendere a terra dalla sponda del camion rientra nel

novero dei procedimenti motori consueti della professione esercitata

dall’assicurato (magazziniere/autista; cfr. doc. 13) e che pertanto configura

un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale di pericolo

accresciuto, la presenza di un fattore esterno nel senso esposto al

considerando 2.8. (cfr. DTF 129 V 466) deve essere negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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