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Decisione

35.2006.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 giugno 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con

decisione formale dell’11 aprile 2005, ha parzialmente accolto la richiesta di

revisione e ha accordato a RI 1 una rendita di invalidità del 67% a decorrere

dal 1° settembre 2003, calcolata come rendita complementare giusta l’art. 20

cpv. 2 LAINF (doc. 263).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 266 e 281), l’CO 1, in

data 28 novembre 2005, ha riconosciuto a quest’ultima una rendita di invalidità

del 100%.

D’altro

canto, l’assicuratore infortuni ha confermato che la rendita sarebbe stata

calcolata su un guadagno anno assicurato di fr. 58'500.-- (doc. 282).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 27 febbraio 2006, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA

1, ha chiesto che la rendita di invalidità assegnatale venga calcolata su un

guadagno annuo assicurato di fr. 66'607.-- e che l’incarto venga retrocesso

all’amministrazione affinché emani una nuova decisione di rendita,

argomentando:

"

L'oggetto della lite verte nel conoscere se la CO

1, riconoscendo dapprima con

decisione del 11.04.2005 un aumento del tasso d'invalidità dal 50% al 67% e

successivamente con decisione su opposizione del 28.11.2005 un tasso del 100%,

avrebbe dovuto statuire d'ufficio pure sul tema del guadagno annuo assicurato.

Non può essere condiviso l'argomento addotto

dalla CO 1 di non considerare

nel querelato provvedimento amministrativo un guadagno annuo assicurato di Fr.

66'607.-, essendo stato su detto aspetto già statuito dall'assicuratore LAINF

con decisione del 4.09.2003, cresciuta in giudicato.

Innanzi tutto si muove alla CO 1 la censura che la decisione resa il

11.04.2005 era carente nella motivazione, poiché in detto provvedimento non era

stata presa la benché minima posizione circa il guadagno annuo assicurato né

tanto meno era stato

indicato il rifiuto della CO 1 di entrare nel merito di detto aspetto. Non

essendosi la CO 1 nella

decisione dell' 11.04.2005 chinata sul tema del guadagno annuo assicurato, è

pertanto ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito di RI 1.

Si rimprovera alla CO 1 avvalersi, a torto, del principio "ne bis in idem", poiché

nello specifico non è stata presentata la richiesta di riconsiderare il

guadagno annuo assicurato con una domanda per sé stante bensì detta richiesta è

stata formulata nell'ambito di una domanda di revisione materiale della rendita

d'invalidità, giusta l'art. 22

LAINF in relazione con l'art. 17

LPGA.

Si pone il quesito di conoscere se la CO 1 era tenuta ad esaminare a compartimenti

stagni l'istituto della revisione materiale e quello della riconsiderazione

oppure se nell'ambito della decisione dell'11.04.2005 di revisione della

rendita d'invalidità avrebbe dovuto esaminare d'ufficio pure l'aspetto del

guadagno annuo assicurato.

Non c'è chi non veda come il considerare nella

querelata decisione soltanto i motivi relativi alla revisione materiale

costituisca un eccesso di formalismo, poiché un tale modo di procedere non è

giustificato da alcun interesse degno di essere tutelato. Il rifiuto di

riesaminare il guadagno annuo assicurato nella decisione su opposizione del

28.11.2005 diventa per tanto fine a sé stante e comunque impedisce o complica

in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (DTF 128 Il 142

consid. 2a).

Nello specifico merita di essere constatato che

l'oggetto impugnato coincide con l'oggetto litigioso, essendo stata la

querelata decisione contestata nel suo insieme. Non si comprende pertanto per

quali motivi la CO 1 si sia

rifiutata nel provvedimento, emesso l'11.04.2005, d'entrare nel merito degli aspetti relativi al guadagno annuo

assicurato, quando con detto provvedimento l'assicuratore aveva parzialmente

accolto la domanda di revisione, riconoscendo un aumento del tasso d'invalidità

al 67%.

L'atteggiamento fermo tenuto dalla CO 1 al momento della resa della decisione su

opposizione del 28.11.2005, risulta ancor più urtante, avendo l'assicuratore

infortuni riconosciuto un tasso d'invalidità del 100%. A nulla giova l'aumento

del tasso d'invalidità, statuito con la predetta decisione su opposizione,

poiché l'importo della rendita LAINF stabilito nella decisione del 6.12.2005 è

rimasto invariato rispetto all'importo della rendita LAINF fissato nella

precedente decisione del 11.04.2005.

Non c'è chi non veda come detta situazione sia

addebitabile all'atteggiamento per nulla collaborante della Suva, la quale si è rifiutata d'esaminare la

problematica del guadagno annuo assicurato, pur essendo provato dal certificato

di salario compilato dalla datrice di lavoro, Farmacia __________, la presenza

di un errore manifesto ed importante compiuto dall'amministrazione al momento

di fissare l'importo della rendita d'invalidità LAINF.

Infine non può sfuggire come detto errore abbia

influito negativamente sull'importo della rendita d'invalidità, accordata dalla

CO 1 ad __________, ragion per cui si domanda l'accoglimento

del gravame e in particolare il riconoscimento di un guadagno annuo assicurato

di Fr. 66'607.-- per fissare l'importo della rendita d'invalidità."

(I)

1.6. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. A norma

dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate

in base al guadagno assicurato.

Il cpv. 2

recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é

considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno

precedente l’infortunio.

Il

medesimo art. 15 al cpv. 3 consente, peraltro, al Consiglio federale di emanare

disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari.

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

Considerandi

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi

menzionata).

Di

regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22

cpv. 4 OAINF prevede che le rendite sono calcolate in base al salario pagato

all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente

l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli

sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario

ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso

di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.

Derogando

al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF,

l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

2.3

Questa Corte

deve in primo luogo esaminare se è o meno corretto che l’Istituto assicuratore

convenuto, nella decisione formale dell’11 aprile 2005, con cui il grado

dell’invalidità è stato aumentato dal 50 al 67% (doc. 263), rispettivamente, in

quella su opposizione del 28 novembre 2005, con la quale all’assicurata è stata

riconosciuta una rendita di invalidità del 100% (doc. 282), abbia ancora ritenuto

un guadagno annuo assicurato di fr. 58'500.--, ovvero lo stesso preso in

considerazione nell’ambito della decisione di rendita del 27 giugno 2000 (cfr. doc.

209).

Non é

contestato il fatto che l’aumento del grado di invalidità abbia avuto luogo a

seguito di un peggioramento dei postumi degli infortuni assicurati. La rendita

di invalidità costituita nel mese di giugno 2000 è stata quindi oggetto di una

revisione, allo scopo di adattarla alle nuove circostanze.

La

questione sub judice é già stata affrontata e risolta dal TFA nella DTF

118.

V 293, riguardante un caso analogo al presente.

In quella

fattispecie, l’assicuratore LAINF aveva deciso di aumentare, a far tempo dal 1°

settembre 1988 e a seguito di una ricaduta, una rendita di invalidità assegnata

a dipendenza di un infortunio occorso all’assicurato nel lontano dicembre del

1945, calcolata sempre sul guadagno realizzato nell’anno precedente

l’infortunio, ossia su fr. 4’488.--.

Nella

citata pronunzia, l’Alta Corte federale ha stabilito che in caso di ricaduta o

conseguenza tardiva, con conseguente (ulteriore) deterioramento della capacità

lucrativa, non é il guadagno annuale ottenuto immediatamente prima che

determina il calcolo della rendita, ma quello conseguito dall’assicurato

prima dell’infortunio.

Il TFA ha

certo riconosciuto che un simile risultato non é soddisfacente. La nostra

Massima Istanza ha tuttavia ricordato che é compito del legislatore e non del

giudice eliminare o attenuare gli effetti negativi legati al fatto che il

guadagno annuo, in caso di ricaduta o di conseguenza tardiva, é quello

realizzato nell’anno precedente l’infortunio, qualora quest’ultimo risalga a

un’epoca molto lontana.

Sulla

scorta di quanto precede, la decisione dell’CO 1 di calcolare la rendita di

invalidità oggetto di revisione su di un guadagno annuo assicurato di fr. 58'500.--,

non presta quindi il fianco a censure.

2.4

Secondo la

ricorrente, la decisione formale 27 giugno 2000 dell’CO 1, limitatamente all’ammontare

del guadagno annuo assicurato, sarebbe manifestamente errata, ciò che ha influito

negativamente sull’importo della rendita di invalidità riconosciutale (cfr. I,

p. 4).

In

proposito, questa Corte osserva che la menzionata decisione formale è cresciuta

in giudicato incontestata.

Ora,

conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni

sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel

caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante

(cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio

2004.

nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C

19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio

2003.

nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e

C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio

2003.

nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C

165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O., C

279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V

110.

= SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V

399.

= DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Il

legislatore federale ha ancorato questo principio nell’art. 53 cpv. 2 LPGA, in

vigore a far tempo dal 1° gennaio 2003, il quale recita che l’assicuratore può

tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K

147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03,

consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.

1.2

).

Va

inoltre sottolineato che la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione

non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione di una decisione

cresciuta in giudicato formale né dall'amministrato né dal giudice. Non

sussiste dunque una pretesa alla riconsiderazione che possa essere fatta valere

in giustizia. Conseguentemente le decisioni di non entrata nel merito di una

domanda di riconsiderazione, di massima, non sono impugnabili (cfr. DTF 117 V

12.

consid. 2a e i riferimenti ivi citati; cfr., pure, DTF 119 V 479

consid. 1b/cc; STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, consid. 2.1., pubblicata in RDAT I-2003 N. 69; STFA del 14 luglio 2003

nella causa N., C 7/03, consid. 2.1.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G,

I 133/04, consid. 1.2.).

A quest'ultimo proposito

Ueli Kieser puntualizza:

"

Der Entscheid über die Vornahme der Wiedererwägung ist in das Ermessen des

Versicherungsträgers gestellt (so BB1 1991 II 262). Damit wird die bisherige

Rechtsprechung weitergeführt, welche betont hat, dass ein - gerichtlich

durchsetzbarer - Anspruch auf eine Wiedererwägung nicht besteht (vgl. BGE 106 V

79; Kritik bei KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz. 611 f.). Immerhin hat aber der

Versicherungsträger den Entschied über die Vornahme der Wiedererwägung

willkürfrei und unter Beachtung des Gebotes der Rechtsgleichheit zu fällen

(dazu JACOBI, Anspruch auf Wiedererwägung, 479 f., der festhält, dass der

Versicherungsträger bei seinem Entscheid die verfassungsmässigen Prinzipien zu

beachten hat)."

(U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 53,

n. 22)

Per

contro, qualora l'amministrazione entri nel

merito, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una

nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In

questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una

riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti.

Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a

torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse

manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza

notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479

consid. 1b/cc).

Nella

concreta evenienza, dalla decisione formale del 4 settembre 2003 risulta

chiaramente come l’CO 1 non abbia esaminato nel merito i presupposti di una

riconsiderazione della sua decisione del 27 giugno 2000, essendosi infatti

limitato ad affermare di, citiamo: “... non entrare nel merito della sua

domanda di riconsiderazione del 27 giugno 2003” (doc. 236).

Lo stesso

discorso vale per la decisione su opposizione del 28 novembre 2005, in cui

l’assicuratore LAINF convenuto ha ribadito la propria volontà di non valutare

nel merito l’istanza tendente alla riconsiderazione del guadagno annuo

assicurato (doc. 282, p. 3).

Se ne

deduce che, alla luce dei dettami giurisprudenziali precedentemente esposti, lo

scrivente Tribunale non può chinarsi su quest’aspetto della vertenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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