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Decisione

35.2006.17

Ricorso per denegata giustizia stralciato dai ruoli poichè, pendente causa, l'amministrazione ha emanato la decisione di sua competenza. Ammesso il diritto alle ripetibili posto che il ricorso era fon

31 luglio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:

Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo

1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo

del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per

aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.6. Nel caso di

specie, il TCA osserva che, già in data 12 maggio 2005, preso atto

dell’intenzione dell’CO 1 di erogare una rendita di invalidità a far tempo dal

1° maggio 2005, il patrocinatore dell’assicurato aveva chiesto a quest’ultima di

pronunciarsi in merito al diritto all’indennità giornaliera per il periodo

decorrente dal 1° dicembre 2002, data a partire dalla quale il relativo

pagamento era stato inspiegabilmente sospeso, in merito al riconoscimento degli

Considerandi

interessi di mora sulle indennità giornaliere arretrate e sull’indennità per

menomazione all’integrità, nonché in merito al rimborso delle spese relative a

un soggiorno di cura a __________ (allegato al doc. C).

Ora, fra

il momento in cui l'assicurato ha sollecitato la presa di posizione

dell’assicuratore infortuni e l'inoltro del ricorso qui in discussione, sono

trascorsi 10 mesi circa.

Posto che

il determinarsi sulle pretese formulate da RI 1 non ha reso necessario

l’esecuzione di alcun atto istruttorio particolare da parte dell’assicuratore

infortuni convenuto, questa Corte, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e

dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli estremi per

riconoscere una ritardata giustizia.

Risultando

fondato il ricorso per denegata giustizia da lui inoltrato, l’assicurato,

patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La causa è

stralciata dai ruoli.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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