35.2006.17
Ricorso per denegata giustizia stralciato dai ruoli poichè, pendente causa, l'amministrazione ha emanato la decisione di sua competenza. Ammesso il diritto alle ripetibili posto che il ricorso era fon
31 luglio 2006Italiano13 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2006.17
Data decisione, Autorità:
31.07.2006, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia stralciato dai ruoli poichè, pendente causa, l'amministrazione ha emanato la decisione di sua competenza. Ammesso il diritto alle ripetibili posto che il ricorso era fondato.
DENEGATA GIUSTIZIA
RIPETIBILI
RITARDATA GIUSTIZIA
STRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE
art. 29 COST
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.17
mm/DC
Lugano
31 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
marzo 1996, RI 1, amministratore dell’__________ e assicurato contro gli
infortuni presso l’CO 1 (già __________), è rimasto coinvolto in un incidente
della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________,
riportando un trauma d’accelerazione al rachide cervicale.
Il 28
agosto 1996, egli è rimasto vittima di una caduta mentre stata passeggiando nel
bosco e ha lamentato un danno alla spalla destra.
Entrambi i
sinistri sono stati assunti dall’assicuratore LAINF, il quale ha corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Dalle tavole
processuali emerge che la procedura di definizione della pratica da parte dell’CO
1 ha conosciuto un iter assai rallentato, caratterizzato dalla necessità per il
patrocinatore dell’assicurato di procedere a continui solleciti (cfr. la
corrispondenza versata agli atti sub doc. C).
Finalmente,
in data 11 novembre 2005, l’assicuratore infortuni ha emanato una decisione
formale mediante la quale ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di invalidità
del 60% a decorrere dal 1° maggio 2005 (cfr. allegato al doc. C).
Questa
decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
A quel
momento, rimanevano però ancora in sospeso un certo numero di problematiche,
relative, segnatamente, alle prestazioni di corta durata (pagamento delle
indennità giornaliere per il periodo precedente la nascita del diritto alla
rendita di invalidità, entità delle medesime, diritto agli interessi di mora
sulle prestazioni arretrate, ecc.; cfr. la corrispondenza versata agli atti sub
doc. C).
1.3. Con ricorso
per denegata giustizia del 7 marzo 2006, RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha
chiesto che venga fatto obbligo all’CO 1 di emanare immediatamente una
decisione formale concernente l’ammontare dell’indennità giornaliera dal
1.12.2002 al 30.4.2005, gli interessi di mora dovuti sull’indennità
giornaliera, sull’indennità per menomazione dell’integrità e sulle spese di
cura, nonché il rimborso delle spese di cura, con protesta delle ripetibili
(cfr. I).
1.4. Pendente
causa, in data 27 aprile 2006, l’assicuratore LAINF convenuto ha comunicato
al patrocinatore dell’assicurato di essere disposto a versargli fr. 103'895.80
a titolo di indennità giornaliere arretrate (1.12.2002-30.4.2005; incapacità
lavorativa del 100%), fr. 1'755 a titolo di spese di cura, nonché fr. 5'000 a
titolo di interessi moratori (importo forfetario; cfr. doc. doc. 4).
1.5. Con la
risposta di causa, l’CO 1 - dopo avere riconosciuto che, citiamo: “… vi siano
stati taluni periodi di stasi nella gestione del caso in questione, risultato
di un costante sovraccarico di lavoro.”- ha sottolineato di, citiamo: “… avere
ora regolato la sua posizione in merito alle pretese avanzate dall’assicurato
tramite il suo rappresentante legale.” (VII).
1.6. Invitato dal
TCA a pronunciarsi circa il tenore della risposta di causa dell’CO 1 (cfr.
VIII), l’avv. RA 1 ha dichiarato che, sebbene: “… non tutte le questioni in
sospeso sono state risolte e regolate, …“, il suo patrocinato, citiamo: “… non
si oppone (…) allo stralcio della presente procedura, ma chiede espressamente
che codesto lod. Tribunale gli assegni un congruo importo a titolo di
ripetibili, commisurato alla laboriosità che hanno richiesto il ricorso e la
raccolta dei documenti da produrre, nonché al comportamento tenuto dalla
controparte.” (IX).
1.7. Con scritto
del 26 giugno 2006, trasmesso in copia al TCA, l’assicuratore infortuni
convenuto ha comunicato il proprio accordo a riconoscere gli interessi di mora
in relazione alle indennità giornaliere (fr. 3'251.70) e alle spese di cura
(fr. 32.70) arretrate, nonché a corrispondere un importo di fr. 5'000 a valere
quale risarcimento delle spese legali (XIII bis).
1.8. Il 12 luglio
2006, il rappresentante dell’assicurato ha affermato che, citiamo: “… non tutte
le questioni in sospenso con la CO 1 posso essere considerate liquidate a
soddisfazione del ricorrente” e ha precisato che l’importo di fr. 5'000
riconosciutogli dall’CO 1 “… non pregiudica la richiesta del ricorrente di
ottenere un adeguato importo per ripetibili, riferito alla procedura
giudiziaria in oggetto.” (XV).
1.9. In data 24
luglio 2006, l’CO 1 ha rilasciato una decisione formale mediante la quale ha
confermato il diritto dell’assicurato a vedersi riconoscere interessi di mora,
pari a un importo globale di fr. 3'284.40, sulle indennità giornaliere e sulle
spese di cura arretrate.
Questo
diritto è invece stato negato in relazione alla rendita di invalidità e all’IMI
(cfr. XVII bis).
Il
ricorrente ha formulato le proprie osservazioni al riguardo in data 27 luglio
2006 (XIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Nella
concreta evenienza, questa Corte osserva che, pendente causa, l’CO 1 si
è pronunciata, sia informalmente (cfr. gli scritti 27 aprile e 26 giugno 2006)
che formalmente (cfr. la decisione formale del 24 luglio 2006), sulle
problematiche che erano rimaste aperte dopo l’emanazione della decisione
formale di rendita dell’11 novembre 2005 (problematiche riassunte a p. 6
dell’atto di ricorso: diritto all’indennità giornaliera per il periodo
1.12.2002-30.4.2005, diritto agli interessi di mora sulle indennità
giornaliere, sull’IMI e sulle spese di cura arretrate, nonché rimborso delle
spese di cura).
La causa
può quindi venir stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. la STFA del 24
maggio 2006 nella causa V., I 760/05, consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati),
conclusione che è del resto stata auspicata dal ricorrente stesso (cfr. XIX: “Ritengo
tuttavia che, giunti a questo punto lo scopo perseguito con il ricorso per
protratta giustizia potrebbe anche essere considerato raggiunto: infatti, anche
se le decisioni finalmente emesse dalla controparte (…) non sono definitive e
potranno essere ancora impugnate, nella misura in cui non corrispondano a
quanto l’assicurato ritiene di poter pretendere, la procedura fondata sull’art.
52 cpv. 2 LPGA tende soltanto a ottenere che l’assicuratore emani
tempestivamente la decisione che gli compete.”).
2.3. In data 29
maggio e 12 luglio 2006 (cfr. IX e XV), il patrocinatore di RI 1 ha postulato
che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a versargli un congruo
importo a titolo di ripetibili.
Ora, per
decidere in merito al diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente
rispondere alla questione di sapere se erano dati i presupposti per presentare
un ricorso per denegata giustizia oppure no (cfr. la STFA del 24 maggio 2006
nella causa V. succitata, consid. 2).
2.4. Giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA - legge entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - il ricorso
può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 106 cpv. 2 vLAINF, il quale prevedeva che il
ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta
dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione.
2.5. Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB
1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi
Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa S. Q., I 841/02, il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto a emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern
von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22
Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)."
(RAMI
succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr.
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:
Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo
1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo
del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per
aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.6. Nel caso di
specie, il TCA osserva che, già in data 12 maggio 2005, preso atto
dell’intenzione dell’CO 1 di erogare una rendita di invalidità a far tempo dal
1° maggio 2005, il patrocinatore dell’assicurato aveva chiesto a quest’ultima di
pronunciarsi in merito al diritto all’indennità giornaliera per il periodo
decorrente dal 1° dicembre 2002, data a partire dalla quale il relativo
pagamento era stato inspiegabilmente sospeso, in merito al riconoscimento degli
Considerandi
interessi di mora sulle indennità giornaliere arretrate e sull’indennità per
menomazione all’integrità, nonché in merito al rimborso delle spese relative a
un soggiorno di cura a __________ (allegato al doc. C).
Ora, fra
il momento in cui l'assicurato ha sollecitato la presa di posizione
dell’assicuratore infortuni e l'inoltro del ricorso qui in discussione, sono
trascorsi 10 mesi circa.
Posto che
il determinarsi sulle pretese formulate da RI 1 non ha reso necessario
l’esecuzione di alcun atto istruttorio particolare da parte dell’assicuratore
infortuni convenuto, questa Corte, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e
dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli estremi per
riconoscere una ritardata giustizia.
Risultando
fondato il ricorso per denegata giustizia da lui inoltrato, l’assicurato,
patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La causa è
stralciata dai ruoli.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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