35.2006.19
Docente vittima di distorsione caviglia sinistra con decorso problematico. Estinzione diritto a prestazioni di corta durata. Nessun diritto a rendita di invalidità.
21 giugno 2006Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2006.19
Data decisione, Autorità:
21.06.2006, TCA
Titolo:
Docente vittima di distorsione caviglia sinistra con decorso problematico. Estinzione diritto a prestazioni di corta durata. Nessun diritto a rendita di invalidità.
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 10 cpv. 1 LAINF
art. 16 LAINF
art. 18 agg. 1 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 21 cpv. 1 LAINF
art. 6 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.19
mm/DC/sdm
Lugano
21 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
dicembre 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
settembre 1995, RI 1 – docente di scuola elementare a __________ e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – ha lamentato una
distorsione alla caviglia sinistra giocando a pallavolo (doc. Z 1 e ZM 3).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
del mese di settembre 1998, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’infortunio
del 26 settembre 1995, determinata dalla persistenza di disturbi a livello
della caviglia infortunata (doc. ZM 4).
Accertamenti
successivamente eseguiti hanno consentito di oggettivare la presenza di una
necrosi ossea focale a livello della convessità del talo (doc. ZM 6).
Per la
cura della citata patologia, RI 1 è stato sottoposto in data 8 luglio 1999 a un
intervento chirurgico da parte del dott. __________ (doc. ZM 13).
La CO 1
ha assunto la ricaduta.
1.3. Il prosieguo
è stato caratterizzato dalla persistenza di disturbi residuali, ai quali
l’assicurato ha cercato di ovviare frequentando una palestra e sottoponendosi
regolarmente a sedute di massaggi.
Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 16 agosto 2005, l’assicuratore
infortuni ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata
vista la stabilizzazione della condizioni di salute dell’assicurato, salvo poi
accordargli - in via eccezionale - un contributo annuo di fr. 500.— per i
prossimi 8 anni per un regolare esercizio fisico, e gli ha riconosciuto
un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. Z 75).
A seguito
dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (doc. Z 80), la CO 1,
in data 22 dicembre 2005, ha confermato la sua prima decisione (doc. Z 81).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 10 marzo 2006, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga condannata
a rimborsargli il costo di 20 sedute/anno di massoterapia, quello
dell’abbonamento annuo in un centro fitness, il tutto per i prossimi 17 anni,
nonché le spese di trasferta per recarsi dal fisioterapista.
Inoltre,
l’assicuratore LAINF convenuto dovrà, citiamo: “impegnarsi a pagare al mio
datore di lavoro un docente di educazione fisica per tre ore settimanali
durante l’intero annuo scolastico fino al raggiungimento dei 65 anni o fino al
momento in cui cesserò la mia attività di docente di scuola elementare.” (I, p.
5).
Questi,
in particolare, gli argomenti sollevati dall’insorgente a sostegno delle
proprie pretese:
"
(…)
1) "lo stato attuale deve quindi essere considerato
stabilizzato" (raccomandata CO 1,
16.08.'05, pag. 1)
Premessa:
Per la Compagnia assicurativa risulta fondamentale trovare scritto
il termine "stabile" o
"stabilizzato" nel rapporto medico, per poi poter procedere alla
definizione del caso.
La decisione della CO
1 di definire stabilizzato lo stato attuale della mia caviglia sinistra, si basa esclusivamente sul rapporto stilato dal dott. __________
il 18.04.'05, in particolare su mie asserzioni (vedi anche raccomandata CO 1,
22.12.'05, pag. 2, pto 1 e 2) che avrei
riferito durante la visita del 2 febbraio 2005 presso il suo studio medico. Il
dott. __________, nel ritenere la mia situazione "prevalentemente stabile" (vedi "Conclusione", rapporto del dott. __________,
18.04.'05), dà particolare rilevanza a delle mie impressioni espresse oralmente, ma che non ho mai pronunciato ("...
Riferisce di una situazione più o meno stabile ... quindi definisce la situazione abbastanza stabile..." vedi rapporto dott. __________, 18.04.'05 in "Disturbi
soggettivi"), e che, oltretutto, risultano incoerenti con le mie vere
affermazioni "... ho periodi tranquilli
altalenanti a periodi con dolori ..." (vedi rapporto dott. __________,
18.04.'05, in "Disturbi soggettivi").
Interessante (!) è anche notare come, nel rapporto del dott. __________ del 20.10.'03,
si parla già (paragrafo
"Procedere", ultima pag.)
che ..."Dopo
questo passo (rivalutazione del dott. __________) il caso
potrà essere considerato stabilizzato."
Mi stupisce la
sicurezza del perito medico nel giudicare stabilizzata la mia situazione ancora prima della valutazione del dott. __________
o meglio, come se la rivalutazione del dott. __________ avesse scarsa rilevanza!
Inoltre dalla CO 1
non ho mai ricevuto nessuna convocazione per una rivalutazione del dott. __________, mentre per gli
appuntamenti col dott. __________ mi veniva sempre inviata una comunicazione scritta. Si può pensare
ad una semplice dimenticanza oppure che il parere del dott. __________ potesse creare una visione-valutazione
diversa rispetto a quella del dott. __________ e quindi non adatta a procedere alla definizione del caso!
2) "dalla continuazione della cura
medica non vi è più da attendersi un miglioramento considerevole" (vedi raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag. 1 e raccomandata CO 1, 22.12.'05, pag. 2, pto 3)
" ... accordiamo in via eccezionale, e benché
lo stato clinico non richieda ulteriori cure specifiche, un contributo annuo di fr. 500, per i prossimi 8 anni, per un regolare esercizio fisico (palestra oppure fisioterapia) ..." (vedi raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag. 2, pto 4 e
raccomandata CO 1, 22.12.'05 pag. 4. pto 2)
Sorge spontanea una
domanda:
Se per la CO 1 la
mia situazione non necessita più di cure, in quanto non
vi è più da attendersi un miglioramento
considerevole, perché allora offrire un contributo eccezionale per continuare
a coprire le spese di riabilitazione?
Una risposta
potrebbe essere quella espressa nella raccomandata della CO 1 del 22.12.'05, pag. 2, pto 2, ma potrebbe
esserci anche un'altra spiegazione che cercherò di sintetizzare partendo da una semplice premessa:
Nel luglio 1999 il sottoscritto ha subito un
intervento molto delicato di trapianto delle cartilagini alla caviglia
sinistra, a 4 anni di distanza dal primo trauma avvenuto giocando a pallavolo
(vedi "Iter terapeutico" nei
rapporti del dott. __________).
Dopo un normale
periodo di riabilitazione (fisioterapia) e dopo regolari controlli da parte del
dott. __________, facevo
notare che permanevano disturbi e dolori molto evidenti. Mi sono sottoposto
quindi ad altre cure (vedi cura fisiatrica dott. __________,
__________, rapporti dott. __________, pag. 2), ma senza particolari miglioramenti. Solo dopo aver optato
per delle sedute di massoterapia e per una specifica attività fisica presso un centro fitness, ho
cominciato a sentire i primi benefici.
È anche importante
essere a conoscenza che la mia caviglia sinistra non ha più una completa articolazione (vedi "Conclusioni", rapporti dott. __________)
e mi è stato consigliato, proprio per il tipo d'intervento subito, di non più
svolgere le attività fisiche che regolarmente praticavo (corsa di lunga durata, pallavolo).
In particolare, la perdita parziale
dell'articolazione della caviglia non permette più ad alcuni muscoli della gamba (specialmente nella zona del
polpaccio) di lavorare come prima, con la conseguente caduta del tono muscolare e creando anche scompensi tra arto
destro e sinistro, senza escludere
eventuali futuri inconvenienti alla muscolatura della schiena.
L'aspetto del tono muscolare,
per me di fondamentale importanza, non viene menzionato nei rapporti del dott. __________.
Infatti, durante le sue visite di
controllo, non poteva notare differenze tra le due gambe, in quanto il sottoscritto si sottoponeva regolarmente e
con impegno a sedute di ginnastica
specifica proprio per curare questo aspetto (vedi anche rapporto del dott. __________,
18.04.'05, "Conclusione").
Le sedute di massoterapia,
invece, mi permettevano di alleviare parzialmente i dolori persistenti, ma anche di diminuire quelli creati dall'attività
specifica in palestra (affaticamento della parte lesa).
Se non dovessi più frequentare la palestra e non sottopormi più
alle sedute di massaggio, la mia situazione
ritornerebbe allo stato di 3 - 4 anni
fa, con relativa perdita del tono muscolare e con il riacutizzarsi dei
dolori.
Devo precisare che queste attività specifiche non le farei mai in
una situazione di benessere: l'attività in
palestra, dove trovo l'apparecchiatura apposita, non mi piace ma è necessaria,
e le sedute di massoterapie, oltre ad
essere alquanto dolorose, mi recano soltanto perdita di ore del mio tempo libero. Faccio notare che, da quando la CO
1 non copre più le spese (da agosto '05),
continuo a mie spese le cure necessarie (vedi
nota spese inviata alla CO 1, gennaio `06), in quanto sono convinto che la massoterapia e l'attività specifica in palestra siano le uniche soluzioni per mantenere
una situazione accettabile. Voglio anche rendere attento che
la mia attività lavorativa richiede di rimanere in piedi per circa 8 ore al giorno con limitate piccole pause per
sedermi e quindi con conseguente sovraccarico della parte lesa.
Già il dott. __________ aveva capito l'importanza di una continua fisioterapia e di una ginnastica specifica per il rinforzo della muscolatura (vedi certificato medico
dott. __________, agosto `02).
Una soluzione possibile, per
far capire l'importanza e la necessità di queste cure continue, sarebbe di sospenderle in modo tale da ritornare alla
situazione antecedente e quindi di richiedere nuovamente la riapertura del caso. Questa soluzione però sarebbe
svantaggiosa per me (ricadrei in una
situazione negativa dopo anni di sacrifici) ed è proprio qui che la CO 1
sfrutta a suo vantaggio questa particolare situazione sapendo benissimo
che difficilmente farei una mossa tanto
stupida e illogica.
Ma ecco che la CO 1, avvalorando la proposta del dott. __________
(... "fr. 500 per i prossimi 8 anni per
l'iscrizione alla palestra ... ", vedi
rapporto dott. __________, 18.04.'05,
"Procedere" e anche raccomandata CO 1 del 16.08.'05, pag. 2, pto 4)
trova una formula efficace anche per
rimediare all'eventualità che io possa smettere qualsiasi cura e ritornare allo
stato di 3 o 4 anni fa offrendomi a titolo eccezionale un contributo di 500 fr.
x 8 anni con la seguente motivazione ...
per un regolare esercizio fisico (! !
! ).
Accettando questo contributo
dalla CO 1, potrei trovare, almeno nei prossimi 8 anni, grosse difficoltà a riaprire il caso per
postumi tardivi.
Sorge spontanea anche questa
domanda:
- E fra 8 anni, quando finirà
il sussidio, che situazione dovrò aspettarmi?
Come si può ben capire in base
alle nuove argomentazioni appena espresse, la vera motivazione per questo
contributo straordinario prende una connotazione assai diversa!
Ricordo che le spese annuali, per la specifica
riabilitazione, ammontano a:
- circa 20 sedute di massoterapia
(1 seduta ogni 2 - 3 settimane a fr. 80.- l'una)
- spese di trasferta
- abbonamento
annuale per centro fitness (circa fr. 1000.-)
Non mi sembra nemmeno corretto ricorrere alla mia
Cassa Malati per le sedute di massoterapia visto che è la conseguenza di un
infortunio e che il mio datore di lavoro paga, da sempre, i contributi alla CO 1.
Inoltre trovo strano
quando si parla di ... "Ulteriori costi vanno
logicamente a carico della Cassa Malati"...
la quale già confermava l'assunzione di eventuali prestazioni future ..."
(raccomandata CO 1, 22.12.'05, pag. 4, pto
2). Di questa lettera io non ne sono a conoscenza. E poi come mai la CO 1 si tutela così tanto?
Da ultimo, e non per
minor importanza, ricordo che i referti delle risonanze magnetiche, effettuati nel 2003 e nel 2005, evidenziano un
progressivo miglioramento della situazione, segno che ci si può attendere ulteriori miglioramenti.
Ritengo quindi che ci siano i presupposti per continuare le cure mediche se non altro per evitare di
ritornare, in poco tempo, ad una situazione di 3 - 4 anni fa.
3) "l'attività lavorativa
rispettivamente la capacità al guadagno, da un punto di vista post-infortunistico, sono interamente
date" (vedi raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag.1 e raccomandata CO 1, 22.12.'05, pag. 4, pto 2)
Per correttezza
d'informazione e per chiarire questo punto, intendo precisare che tutte le
sedute di massoterapia e le attività specifiche in
palestra sono state sempre eseguite al di fuori dei normali orari di lavoro con grande dispendio di ore del
mio tempo libero.
4) "secondo
suo desiderio dopo il 15.08.'05"
(vedi raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag. 1) e " ... L'eventuale futura difficoltà
nello svolgere le lezioni di ginnastica è stata chiarita nei colloqui da lei
avuti con il nostro ispettore sig. __________ il 03 e
il 16.06.'05. " (vedi
raccomandata CO 1, 16.08.'05, pag. 2, pto 1)
Si tratta della mia richiesta di avere un docente
per impartire le tre ore settimanali di educazione fisica (nella mia scuola non esiste la figura del docente speciale di
ginnastica) in quanto incontro parecchi
impedimenti (vedi anche rapporto dott. __________, 18 aprile `05 in
"Disturbi soggettivi e Conclusione").
La CO 1, nella sua
decisione del 16.08.'05, menziona solo di un chiarimento verbale con il sig. __________ e di un'eventuale futura (?? ma era reale già a quel
tempo!!!) difficoltà nello svolgere le lezioni
di ginnastica, ma non chiarisce quale soluzione intende adottare alla mia
specifica richiesta. Come posso
accettare la loro decisione senza una precisa proposta a questa mia richiesta? Interessante (!) è poi leggere la risposta alla mia opposizione del 07.09.'05
(raccomandata CO 1, 22.12.'05, pag. 2,
pto 2) dove, a tal proposito, si menziona solo "... In data 3.06.'05 e 16.06.'05 seguivano discussioni tra l'assicurato ed un ispettore della CO
1, a cui si rinvia in sede di
considerazioni." Poi più niente. Semplice dimenticanza? (…)"
(I)
1.5. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA deve,
in primo luogo, esaminare se la CO 1 era legittimata a porre termine alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliere) oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
In una
sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte
ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1
LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un
miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa
essere previsto in un futuro ancora incerto.
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Nella
concreta evenienza, con decisione formale del 16 agosto 2005, poi confermata in
sede di opposizione, la CO 1, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di
salute dell’assicurato, nel senso che da ulteriori misure terapeutiche non vi
era da attendersi notevoli miglioramenti, ha posto termine alle prestazioni di
corta durata, segnatamente a quelle di cura medica (doc. Z 75).
La
decisione dell’assicuratore infortuni trova fondamento nel rapporto allestito
dal dott. __________, medico-chirurgo, in occasione della visita di controllo
del 2 febbraio 2005.
In quella
sede, il medico di fiducia della CO 1 si è in effetti così espresso a proposito
dell’ulteriore procedere terapeutico:
"
ritenuto lo stato clinico attuale, ritenuto il
riscontro radio-diagnostico di risonanza magnetica così come lo stato
soggettivo riferito anche dal signor RI 1 stesso, si può considerare la
situazione stabile e giungere alla definizione come prevede la legge. Qualora
nel futuro subentrassero peggioramenti dello stato in nesso causale con
l’evento in causa e con la necessità di ulteriori cure mediche o di approcci
chirurgici, il paziente è stato informato che il caso potrà essere riaperto ai
sensi Lainf.
A prescindere dal fatto che lo stato clinico non
richiede ulteriori cure specifiche, propongo comunque a CO 1 di corrispondere
al signor RI 1 un contributo annuo di fr. 500.— per i prossimi 8 anni, per
l’iscrizione alla palestra ritenuto come il regolare esercizio avviene non solo
per la componente interessante la caviglia infortunata ma anche per mantenere
lo stato fisico globale della persona: questo anche in ossequio all’articolo 54
sull’economicità e obiettività delle cure.”
(doc. ZM
35)
Da parte
sua, RI 1 contesta che la decisione presa dall’assicuratore infortuni sia
fondata, facendo valere soprattutto che, qualora egli dovesse cessare le sedute
di massoterapia oppure l’attività fisica in un centro fitness, la situazione a
livello della caviglia traumatizzata si deteriorerebbe rapidamente (cfr. I).
2.5. Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la CO 1 abbia giustamente considerato
stabilizzato lo stato di salute di RI 1 e che essa abbia pertanto correttamente
posto fine alle prestazioni di corta durata.
È in
effetti evidente che le misure pretese dal ricorrente, massaggi e attività
fisica in un centro fitness, non sono mirate a migliorare notevolmente
le sue condizioni di salute, ma piuttosto a evitarne il peggioramento (cfr.,
del resto, I, p. 3: “Se non dovessi più frequentare la palestra e non
sottopormi più alle sedute di massaggio, la mia situazione ritornerebbe allo
stato di 3-4 anni fa, con relativa perdita del tono muscolare e con il
riacutizzarsi dei dolori.” – il corsivo è del redattore).
Esse
hanno quindi un carattere meramente conservativo.
La
circostanza che l’assicurato presenti ancora dei disturbi, è del tutto
Considerandi
irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni
dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha
diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci
si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute (art.
19.
cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).
Del
resto, in una sentenza del 23 marzo 2000 nella causa W., U 378/99, il TFA ha
deciso che una terapia conservativa, sotto forma di sedute di fisioterapia, non
era per sua natura atta a migliorare lo stato di salute dell’assicurata, posto
che entrava in linea di conto un intervento di impianto di protesi al ginocchio
destro.
L’Alta
Corte, in particolare, ha rilevato:
"
(…)
b) De l'avis unanime des médecins consultés, un
traitement conservateur (en particulier sous la forme de séances de
physiothérapie) n'est pas de nature à améliorer l'état de santé de la
recourante. Un tel objectif ne peut en effet être
atteint que par l'implantation d'une prothèse totale du genou droit (cf. les
rapports des docteurs S.________, R.________, C.________ et Y.________ cités
sous les lettres A et B de l'état de fait). Contrairement à ce que soutient la
recourante, il n'y a donc pas lieu d'attendre du traitement physiothérapique
dont elle sollicite la prise en charge une quelconque amélioration de son état
de santé. Tout au plus celui-ci peut-il soulager temporairement ses douleurs,
ce qui ne lui confère toutefois pas le droit à la poursuite d'un traitement
médical à charge de son assureur-accidents (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter op. cité
p. 72). Par conséquent, l'intimée pouvait, comme elle l'a fait, limiter son
inter- vention à trois ou quatre séries de six séances de physiothérapie par
année, en cas de périodes douloureuses." (STFA del 23 marzo 2000 nella
causa W., U 378/99, consid. 3b)
D’altro
canto, in una recente pronunzia dell’11 maggio 2006 nella causa B., U 301/05, è
stato confermato il passaggio al regime delle prestazioni di lunga durata,
tenuto conto che, da un profilo medico, erano state formulate le osservazioni
seguenti:
"
Après une évolution lente, peu favorable et
parsemée de douleurs, les différents praticiens consultés ont considéré le cas
comme stabilisé; une récupération totale leur semblait impossible et tous
retenaient une capacité nulle dans l'exercice des activités antérieures …"
Ci si può chiedere se le pretese formulate dall’assicurato non
potrebbero eventualmente essere fondate sull’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF,
disposizione che prevede che, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie
e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario
abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua
di guadagno.
Nondimeno,
la citata disposizione legale torna applicabile soltanto qualora l'assicurato si
trova già al beneficio di una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 18
LAINF (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
382ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio
federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del
18.8
, p. 55).
Ciò non é
manifestamente il caso dell'insorgente.
Con
decisione formale del 16 agosto 2005, la CO 1 ha di fatto negato il diritto
alla rendita di invalidità, ritenuto che la capacità lavorativa,
rispettivamente, lucrativa dell’assicurato, era da tempo stata completamente
ripristinata (doc. Z 75, p. 2).
Sebbene le
ragioni fatte valere dal ricorrente siano in una certa misura comprensibili,
resta il fatto che il TCA è tenuto ad applicare le disposizioni di legge così
come sono state promulgate dal legislatore federale (art. 191 Cost. fed., cfr.
STFA del 4 maggio 2006 nella causa M., K 37/05).
Alla luce
delle norme legali esposte in precedenza, la decisione della CO 1 di
riconoscere all’assicurato una somma annua di fr. 500.— per i prossimi 8 anni
quale contributo per un regolare esercizio fisico - presa a prescindere da un
qualsiasi obbligo legale a prestazioni - appare generosa, tenuto conto
anche che il fatto di aver proceduto alla definizione del caso a distanza di 10
anni dall’infortunio, rispettivamente, di 7 anni dall’annuncio della ricaduta,
è già di per sé piuttosto inusuale.
Del
resto, occorre sottolineare che l’assicurato è stato posto al beneficio di
un’indennità per menomazione all’integrità del 10%, riconosciutagli
dall’assicuratore LAINF proprio per indennizzarlo da una diminuzione permanente
della sua integrità fisica.
Resta
inteso che RI 1 avrà sempre la facoltà di annunciare una ricaduta o le
conseguenze tardive alla CO 1. Questa facoltà, del resto, è stata espressamente
riservata in sede di decisione formale.
In virtù
dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore infortuni convenuto sarà allora tenuto a
riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 71; A. Maurer, op. cit., p. 277).
Né la
LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessato
sia o meno ancora assicurata. Rilevante é soltanto l'esistenza di un nesso di
causalità.
2.6
Con la
propria impugnativa, RI 1 ha pure preteso che l’assicuratore convenuto rimborsi
al suo datore di lavoro le spese generate dall’assunzione di un docente che lo
sostituisca nell’insegnamento dell’educazione fisica (cfr. I, p. 5).
In
proposito, dalle tavole processuali emerge che, perlomeno sino alla data di
emanazione della decisione su opposizione impugnata, data che delimita da un
profilo temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali,
il ricorrente, nonostante il danno alla salute, è stato in grado di impartire
ai suoi allievi (anche) le lezioni di educazione fisica (cfr. doc. Z 74: “La
tematica concerne unicamente l’impartizione delle lezioni di educazione fisica.
Sinora le lezioni di ginnastica sono sempre state impartite. Il sig. RI
1.
fa notare che il comune di __________ non possiede le infrastrutture ideali
per l’insegnamento dell’educazione fisica che viene svolta in una sala
multiuso. Questa situazione permette al sig. RI 1 di svolgere un programma
adeguato anche alle sue condizioni di salute. (…). Come sopra indicato NON
vi sono attualmente impedimenti per l’impartizione della ginnastica. Il
docente RI 1 ha comunque voluto esprimere le sue preoccupazioni riguardo alla
possibile evoluzione futura ed alla paura che un nuovo infortunio, che potrebbe
verificarsi durante le lezioni di ginnastica, potrebbe compromettere la
funzionalità della caviglia.” e doc. Z 80: “… è molto prevedibile un
peggioramento (leggi bloccaggio articolazione caviglia) in considerazione del
fatto che la mia attività lavorativa è interamente data, (…); … il pto 1
della vostra decisione in merito alla futura difficoltà a svolgere le
lezioni di ginnastica …” – il corsivo è del redattore).
Alla luce
di quanto precede, secondo questo Tribunale, la problematica sollevata
dall’insorgente appare quindi prematura.
Essa
potrà, se del caso, venir discussa nell’ambito di una eventuale futura ricaduta
se essa provocherà un'inabilità lavorativa del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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