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Decisione

35.2006.19

Docente vittima di distorsione caviglia sinistra con decorso problematico. Estinzione diritto a prestazioni di corta durata. Nessun diritto a rendita di invalidità.

21 giugno 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA deve,

in primo luogo, esaminare se la CO 1 era legittimata a porre termine alle

prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliere) oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

In una

sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte

ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1

LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un

miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa

essere previsto in un futuro ancora incerto.

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Nella

concreta evenienza, con decisione formale del 16 agosto 2005, poi confermata in

sede di opposizione, la CO 1, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di

salute dell’assicurato, nel senso che da ulteriori misure terapeutiche non vi

era da attendersi notevoli miglioramenti, ha posto termine alle prestazioni di

corta durata, segnatamente a quelle di cura medica (doc. Z 75).

La

decisione dell’assicuratore infortuni trova fondamento nel rapporto allestito

dal dott. __________, medico-chirurgo, in occasione della visita di controllo

del 2 febbraio 2005.

In quella

sede, il medico di fiducia della CO 1 si è in effetti così espresso a proposito

dell’ulteriore procedere terapeutico:

"

ritenuto lo stato clinico attuale, ritenuto il

riscontro radio-diagnostico di risonanza magnetica così come lo stato

soggettivo riferito anche dal signor RI 1 stesso, si può considerare la

situazione stabile e giungere alla definizione come prevede la legge. Qualora

nel futuro subentrassero peggioramenti dello stato in nesso causale con

l’evento in causa e con la necessità di ulteriori cure mediche o di approcci

chirurgici, il paziente è stato informato che il caso potrà essere riaperto ai

sensi Lainf.

A prescindere dal fatto che lo stato clinico non

richiede ulteriori cure specifiche, propongo comunque a CO 1 di corrispondere

al signor RI 1 un contributo annuo di fr. 500.— per i prossimi 8 anni, per

l’iscrizione alla palestra ritenuto come il regolare esercizio avviene non solo

per la componente interessante la caviglia infortunata ma anche per mantenere

lo stato fisico globale della persona: questo anche in ossequio all’articolo 54

sull’economicità e obiettività delle cure.”

(doc. ZM

35)

Da parte

sua, RI 1 contesta che la decisione presa dall’assicuratore infortuni sia

fondata, facendo valere soprattutto che, qualora egli dovesse cessare le sedute

di massoterapia oppure l’attività fisica in un centro fitness, la situazione a

livello della caviglia traumatizzata si deteriorerebbe rapidamente (cfr. I).

2.5. Chiamata ora

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la CO 1 abbia giustamente considerato

stabilizzato lo stato di salute di RI 1 e che essa abbia pertanto correttamente

posto fine alle prestazioni di corta durata.

È in

effetti evidente che le misure pretese dal ricorrente, massaggi e attività

fisica in un centro fitness, non sono mirate a migliorare notevolmente

le sue condizioni di salute, ma piuttosto a evitarne il peggioramento (cfr.,

del resto, I, p. 3: “Se non dovessi più frequentare la palestra e non

sottopormi più alle sedute di massaggio, la mia situazione ritornerebbe allo

stato di 3-4 anni fa, con relativa perdita del tono muscolare e con il

riacutizzarsi dei dolori.” – il corsivo è del redattore).

Esse

hanno quindi un carattere meramente conservativo.

La

circostanza che l’assicurato presenti ancora dei disturbi, è del tutto

Considerandi

irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni

dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha

diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci

si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute (art.

19.

cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).

Del

resto, in una sentenza del 23 marzo 2000 nella causa W., U 378/99, il TFA ha

deciso che una terapia conservativa, sotto forma di sedute di fisioterapia, non

era per sua natura atta a migliorare lo stato di salute dell’assicurata, posto

che entrava in linea di conto un intervento di impianto di protesi al ginocchio

destro.

L’Alta

Corte, in particolare, ha rilevato:

"

(…)

b) De l'avis unanime des médecins consultés, un

traitement conservateur (en particulier sous la forme de séances de

physiothérapie) n'est pas de nature à améliorer l'état de santé de la

recourante. Un tel objectif ne peut en effet être

atteint que par l'implantation d'une prothèse totale du genou droit (cf. les

rapports des docteurs S.________, R.________, C.________ et Y.________ cités

sous les lettres A et B de l'état de fait). Contrairement à ce que soutient la

recourante, il n'y a donc pas lieu d'attendre du traitement physiothérapique

dont elle sollicite la prise en charge une quelconque amélioration de son état

de santé. Tout au plus celui-ci peut-il soulager temporairement ses douleurs,

ce qui ne lui confère toutefois pas le droit à la poursuite d'un traitement

médical à charge de son assureur-accidents (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter op. cité

p. 72). Par conséquent, l'intimée pouvait, comme elle l'a fait, limiter son

inter- vention à trois ou quatre séries de six séances de physiothérapie par

année, en cas de périodes douloureuses." (STFA del 23 marzo 2000 nella

causa W., U 378/99, consid. 3b)

D’altro

canto, in una recente pronunzia dell’11 maggio 2006 nella causa B., U 301/05, è

stato confermato il passaggio al regime delle prestazioni di lunga durata,

tenuto conto che, da un profilo medico, erano state formulate le osservazioni

seguenti:

"

Après une évolution lente, peu favorable et

parsemée de douleurs, les différents praticiens consultés ont considéré le cas

comme stabilisé; une récupération totale leur semblait impossible et tous

retenaient une capacité nulle dans l'exercice des activités antérieures …"

Ci si può chiedere se le pretese formulate dall’assicurato non

potrebbero eventualmente essere fondate sull’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF,

disposizione che prevede che, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie

e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario

abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua

di guadagno.

Nondimeno,

la citata disposizione legale torna applicabile soltanto qualora l'assicurato si

trova già al beneficio di una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 18

LAINF (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.

382ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio

federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del

18.8

, p. 55).

Ciò non é

manifestamente il caso dell'insorgente.

Con

decisione formale del 16 agosto 2005, la CO 1 ha di fatto negato il diritto

alla rendita di invalidità, ritenuto che la capacità lavorativa,

rispettivamente, lucrativa dell’assicurato, era da tempo stata completamente

ripristinata (doc. Z 75, p. 2).

Sebbene le

ragioni fatte valere dal ricorrente siano in una certa misura comprensibili,

resta il fatto che il TCA è tenuto ad applicare le disposizioni di legge così

come sono state promulgate dal legislatore federale (art. 191 Cost. fed., cfr.

STFA del 4 maggio 2006 nella causa M., K 37/05).

Alla luce

delle norme legali esposte in precedenza, la decisione della CO 1 di

riconoscere all’assicurato una somma annua di fr. 500.— per i prossimi 8 anni

quale contributo per un regolare esercizio fisico - presa a prescindere da un

qualsiasi obbligo legale a prestazioni - appare generosa, tenuto conto

anche che il fatto di aver proceduto alla definizione del caso a distanza di 10

anni dall’infortunio, rispettivamente, di 7 anni dall’annuncio della ricaduta,

è già di per sé piuttosto inusuale.

Del

resto, occorre sottolineare che l’assicurato è stato posto al beneficio di

un’indennità per menomazione all’integrità del 10%, riconosciutagli

dall’assicuratore LAINF proprio per indennizzarlo da una diminuzione permanente

della sua integrità fisica.

Resta

inteso che RI 1 avrà sempre la facoltà di annunciare una ricaduta o le

conseguenze tardive alla CO 1. Questa facoltà, del resto, è stata espressamente

riservata in sede di decisione formale.

In virtù

dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore infortuni convenuto sarà allora tenuto a

riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71; A. Maurer, op. cit., p. 277).

Né la

LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessato

sia o meno ancora assicurata. Rilevante é soltanto l'esistenza di un nesso di

causalità.

2.6

Con la

propria impugnativa, RI 1 ha pure preteso che l’assicuratore convenuto rimborsi

al suo datore di lavoro le spese generate dall’assunzione di un docente che lo

sostituisca nell’insegnamento dell’educazione fisica (cfr. I, p. 5).

In

proposito, dalle tavole processuali emerge che, perlomeno sino alla data di

emanazione della decisione su opposizione impugnata, data che delimita da un

profilo temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali,

il ricorrente, nonostante il danno alla salute, è stato in grado di impartire

ai suoi allievi (anche) le lezioni di educazione fisica (cfr. doc. Z 74: “La

tematica concerne unicamente l’impartizione delle lezioni di educazione fisica.

Sinora le lezioni di ginnastica sono sempre state impartite. Il sig. RI

1.

fa notare che il comune di __________ non possiede le infrastrutture ideali

per l’insegnamento dell’educazione fisica che viene svolta in una sala

multiuso. Questa situazione permette al sig. RI 1 di svolgere un programma

adeguato anche alle sue condizioni di salute. (…). Come sopra indicato NON

vi sono attualmente impedimenti per l’impartizione della ginnastica. Il

docente RI 1 ha comunque voluto esprimere le sue preoccupazioni riguardo alla

possibile evoluzione futura ed alla paura che un nuovo infortunio, che potrebbe

verificarsi durante le lezioni di ginnastica, potrebbe compromettere la

funzionalità della caviglia.” e doc. Z 80: “… è molto prevedibile un

peggioramento (leggi bloccaggio articolazione caviglia) in considerazione del

fatto che la mia attività lavorativa è interamente data, (…); … il pto 1

della vostra decisione in merito alla futura difficoltà a svolgere le

lezioni di ginnastica …” – il corsivo è del redattore).

Alla luce

di quanto precede, secondo questo Tribunale, la problematica sollevata

dall’insorgente appare quindi prematura.

Essa

potrà, se del caso, venir discussa nell’ambito di una eventuale futura ricaduta

se essa provocherà un'inabilità lavorativa del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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