35.2006.20
Tentativo di suicidio. Negato l'obbligo a prestazioni dell'assicuratore, accertato che l'assicurato, al momento del gesto, non era totalmente privato della capacità di discernimento a causa di malatti
20 settembre 2006Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2006.20
Data decisione, Autorità:
20.09.2006, TCA
Titolo:
Tentativo di suicidio. Negato l'obbligo a prestazioni dell'assicuratore, accertato che l'assicurato, al momento del gesto, non era totalmente privato della capacità di discernimento a causa di malattia mentale.
DISTURBI PSICHICI
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
TENTATIVO DI SUICIDIO
art. 16 CC
art. 37 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 48 cpv. 1 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.20
mm/td
Lugano
20 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 dicembre
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di maggio 2005, il Servizio del personale della Città di __________ ha
informato l’CO 1 che, in data 24 maggio 2005, il proprio dipendente RI 1,
operaio, era rimasto vittima di un incidente d’auto all’interno della galleria
del __________ sull’autostrada A2 (doc. 1).
Dal
rapporto di uscita 17 giugno 2005 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________
di __________ (degenza 2-20 giugno 2005) risulta che l’assicurato ha tentato il
suicidio, prima sbattendo volontariamente con l’autovettura contro un muro, in
seguito tagliandosi il cuoio capelluto con un falcetto, procurandosi in tal
modo delle ferite lacero-contuse multiple profonde fino all’osso con distacchi
ossei (doc. 5).
Durante
il periodo 24 maggio-2 giugno 2005, RI 1 è rimasto degente presso l’Ospedale __________
di __________, dove è stato sottoposto alle cure del caso (allegato al doc. 9).
Nel prosieguo
(dal 4 luglio 2005), l’assicurato è stato ricoverato presso il Reparto di
psichiatria della Clinica __________ di __________ (doc. 15).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 7 ottobre 2005, ha negato il proprio obbligo a
prestazioni relativamente all’evento del 24 maggio 2005, ritenendo che
l’assicurato si é procurato intenzionalmente il danno alla salute (doc. 19).
A seguito
delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
26), l’CO 1, in data 9 dicembre 2005, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 27).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 10 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata,
argomentando:
"
Nella fattispecie, è indubbio che ci si trova
davanti ad un atto "insensato" ai sensi del TFA. Il signor RI 1 ha
infatti tentato di togliersi la vita con un modus operandi che evidenzia l'irragionevolezza
dell'atto e che rispecchia di conseguenza la sua situazione psichiatrica al
momento dei fatti.
Come meglio risulta dall'incarto, l'assicurato si
è visto confrontato ad una situazione di estremo disagio famigliare. Solo tre
giorni prima dell'incidente il ricorrente è infatti venuto a conoscenza della
relazione extraconiugale della moglie, relazione che peraltro durava da più di
un anno e mezzo. Il giorno precedente l'incidente, inoltre, la signora __________
ha annunciato al marito la volontà di separarsi per vivere con il suo nuovo
compagno ed il giorno stesso dell'incidente, e meglio pochi minuti prima, la
moglie lo ha invitato a non fare più ritorno a casa in quanto non voleva più
rivederlo né parlare con lui.
Queste circostanze hanno portato il ricorrente ad
una situazione di totale irrazionalità, vedendo crollare in soli quattro giorni
tutto ciò che egli aveva costruito in anni e anni, non facendogli vedere nessuna
soluzione se non quella di togliersi la vita.
Al momento dell'atto il signor RI 1 versava in
una condizione tale da non essere in grado di valutare il senso, l'opportunità
e gli effetti dell'atto in questione e non era certamente in grado di agire in
funzione di tale apprezzamento.
Lo stato psicofisico di una persona nei mesi o
anni precedenti un tentativo suicidale possono solo essere un aiuto per la
determinazione dello stato della persona al momento dell'atto ma non devo
sicuramente essere considerati come determinanti. L'assenza di disturbi
psichici evidenti nel signor RI 1 nel periodo antecedente al 24.5.2005, non
deve quindi escludere a priori che l'assicurato non può essere ritenuto
totalmente incapace di discernimento al momento del tentativo suicidale ma, se
la capacità di discernimento deve essere valutata al momento dell'atto, è necessario
nella fattispecie considerare il momento stesso in cui il ricorrente ha deciso
di schiantarsi contro la parete di una galleria.
Una valutazione degli "sviluppi interiori
intervenuti nel momento stesso del fatto", di cui la decisione del
Tribunale federale di cui sopra, può solo portare a concludere che il
ricorrente, al momento dell'atto, versava in uno stato di totale incapacità di
discernimento.
6. Tale argomento è peraltro confermato dal
rapporto medico del dott. __________, psichiatra del ricorrente (doc. B).
Dalla diagnosi risulta che il signor RI 1 sia
affetto da sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della
condotta della personalità con marcati aspetti dipendenti, passivo - aggressivi
ed impulsivi.
Lo psichiatra ritiene che il tentato suicidio
24.5.2005 sia conseguenza di una reazione a corto circuito (raptus) indotto da
una forte carica emotiva (comunicazione della volontà di separarsi di fatto da
parte della moglie) con caratteristiche di accessualità (relativo rapido
recupero di una condizione di maggior discernimento fuori dal contesto emotivo
favorente), nel quale la capacità di intendere il senso di ciò che sta
compiendo risulta solo relativamente compromessa, mentre le capacità di agire
conseguentemente ed adeguatamente appare fortemente alterata, risultando
quest'ultima decisiva nello svolgimento dei fatti considerati.
Dal rapporto consegue evidentemente che il
paziente, al momento del tentativo suicidale, non presentava la capacità di
discernimento richiesta ai sensi della definizione di cui sopra: la capacità di
agire essendo elemento determinante per la valutazione della stessa.
L'episodio suicidale è inoltre stato qualificato
dal dott. __________ quale raptus (reazione a corto circuito), sintomo
psicopatologo esplicitamente menzionato dal TFA nella sentenza di cui sopra.
L'art. 48 OAINF risulta pertanto pienamente
applicabile alla fattispecie e non vi è motivo di negare al signor RI 1 le
prestazioni assicurative CO 1.
La perizia psichiatrica, che dovrà essere
ordinata in corso di procedura, confermerà sicuramente la tesi del
ricorrente."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato lo psichiatra dott. __________, autore
della visita fiduciaria del 21 marzo 2005, il quale è stato invitato a prendere
posizione circa il contenuto della certificazione 7 marzo 2006 dello psichiatra
dott. __________ (V).
La
risposta del dott. __________ è datata 23 giugno 2006 (VI bis).
L’assicurato
ha presentato le proprie osservazioni il 17 luglio 2006 (VIII).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 deve essere tenuto a versare delle prestazioni a
dipendenza dell'evento del 24 maggio 2005 oppure no.
In primo
luogo, occorre determinare se l’evento in questione è stato un atto
involontario oppure no.
Qualora
si sia trattato di un tentativo di suicidio, questa Corte dovrà ancora
stabilire se, al momento del gesto, l’assicurato era o meno completamente privo
della capacità di discernimento.
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno
straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la
morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR
2005 UV Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.4. L'art. 37
LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di
riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
In
particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui
l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte
non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese
funerarie.
L'art. 48
cpv. 1 OAINF precisa, nondimeno, che "seppur dimostrabile intendesse
l'assicurato suicidarsi o automutilarsi volontariamente, l'art. 37 cpv. 1 della
legge non è applicato se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria
colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente o se il suicidio, il
tentativo di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un
infortunio assicurato".
La giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF
129 V 95; RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Steless, Refus,
réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux
et nouvautés, in HAVE/REAS 2/2005, p. 127 seg.).
Essa ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un
infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale
incapacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché
la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è
necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato
fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,
segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in
particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U 84, p. 449 consid. 2b;
DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).
2.5. In una sentenza del 26
febbraio 1997 nella causa F., inc. n. 35.1996.102, confermata dal TFA con
pronunzia del 25 marzo 1998, U 101/97, riguardante un assicurato rinvenuto
sulla massicciata di fianco a uno dei binari della stazione di Mendrisio, con
una grave ferita alla parte sinistra della calotta cranica, il TCA, valutata la
documentazione medica agli atti, nonché quel che accadde il giorno stesso
dell’evento, ha ritenuto che non emergevano elementi tali da rovesciare la
presunzione, istituita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 1996 U 247, p.
168ss.), dell’involontarietà del gesto.
2.6. Nel caso di
specie, le parti appaiono concordi nel ritenere che, quel 24 maggio 2005, vi è
stato un tentativo di suicidio.
A questa
tesi lo scrivente TCA non può che aderire, anche alla luce delle modalità
scelte da RI 1 per togliersi la vita.
2.7. Ritenuto,
dunque, che risulta accertato che le lesioni presentate dall'assicurato sono
conseguenti a un tentativo di suicidio, determinante è la questione di sapere
se egli, al momento dell'atto, fosse o meno totalmente incapace di
discernimento.
L'art. 16
CC definisce il discernimento come la facoltà di agire ragionevolmente. Esso
comporta due elementi: un elemento intellettuale, la capacità di valutare il
senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e un elemento
caratteriale, la facoltà di agire in funzione di tale apprezzamento, secondo la
libera volontà (DTF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a ed i
riferimenti ivi menzionati; DTF 113 V 61 consid. 2c,
DTF 111 V 58 consid. 3a; Rippe/Schwarzenegger/Bosshard/Kieswetter,
Urteilfähigkeit von Menschen ..., in SJZ 2005, p. 81ss. (83-84)).
In una
sentenza del 28 ottobre 2003 nella causa X. (12.2002.190), la seconda Camera
civile del Tribunale di appello al riguardo ha ricordato che:
"
Vi è assenza di capacità di discernimento - in
generale - a causa di disturbi mentali o intellettuali (Carré, op. cit.,
ibidem, 175); in particolare, la fattispecie è stata ammessa in caso di grave
obnubilamento reattivo della volontà, oppure se l'agente è sotto l'influsso di
un contrasto insostenibile di passioni (Rep 1939, 375 e segg.),
rispettivamente se ha agito in seguito a malattia psichica grave di natura
depressiva o a disturbi dello stato psichico e dell'umore causati da idee
paranoidi (Keller/Roelli, Komm. zum Schweizerischen Bundesgesetz über
den Versicherungsvertrag, Berna 1968, vol. I, pag. 484). Per giudicare
l'assenza di capacità di discernimento dell'agente (con riferimento all'art. 16
CC) è necessario stabilire se egli, al momento di risolversi al suicidio, era
privo della facoltà di valutare il significato e gli effetti dell'atto poiché
la sua funzione intellettiva era alterata, oppure se non poteva agire
liberamente siccome la sua funzione volitiva era turbata, ancorché a fronte
della comprensione della portata dell'atto di autodistruzione che stava per
compiere. Inoltre, l'impossibilità di agire ragionevolmente dev'essere dipesa
da una delle cause biologiche indicate dalla legge: l'età infantile,
l'infermità o la debolezza mentale, l'ebbrezza o uno stato con simile (Viret,
op. cit., pag 190)."
(n.d.r.: le citazioni si riferiscono a Carré,
"Loi fédérale sur le contrat d'assurance", Losanna 2000 e a Viret,
"Le suicide en droit suisse de l'assurance privéé sur la vie" in
HAVE/REAS 2002 p. 189)."
La capacità di discernimento è relativa: essa non deve essere
valutata in astratto, ma concretamente, in rapporto ad un determinato atto, in
funzione della sua natura e della sua importanza, le facoltà richieste dovendo
esistere al momento dell'atto (DTF 118 Ia 236 consid. 2b in fine; 117 II 331
consid. 2a ed i riferimenti ivi citati).
Una
persona è privata del discernimento ai sensi della legge se la sua facoltà di
agire ragionevolmente è alterata da una delle cause enumerate all'art. 16 CC,
fra le quali figurano l'infermità e la debolezza mentale, ossia degli stati
anormali sufficientemente gravi per avere effettivamente alterato la facoltà di
agire ragionevolmente in un caso particolare. Per malattia mentale, si intende
dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati che hanno sul comportamento
esterno della persona interessata delle conseguenze evidenti, qualitativamente
e profondamente sconcertanti per un profano accorto (DTF 117 II 231 consid. 2a in
fine e riferimenti ivi menzionati).
Il TFA,
in una sentenza inedita del 1° luglio 1993 nella causa H., U 136/92, ha
precisato - riferendosi a Bucher, Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 16 ZGB - che
l'elenco della cause d'incapacità di discernimento di cui all'art. 16 CCS è
esemplificativo e non esaustivo. In particolare, in relazione ai disturbi di
natura psichica, ciò comporta che, per ammettere l'incapacità di discernimento,
non necessariamente occorre essere confrontati ad una malattia mentale o ad una
debolezza mentale: l'incapacità di discernimento può essere ammessa anche di
fronte ad uno stato che, pur essendo anormale, non è esattamente definibile e
delimitabile (cfr. STFA succitata, consid. 5a).
Secondo
la giurisprudenza, colui che pretende di avere diritto alle prestazioni a causa
d'infortunio deve provare, segnatamente, l'involontarietà del danno alla salute
e - in caso di suicidio - l'assenza della facoltà di agire ragionevolmente al
momento dell'atto (RAMI 1996 succitata, 1988 U 55, p. 362 consid. 1b).
Tuttavia,
nel processo in materia di assicurazioni sociali, caratterizzato dalla massima
inquisitoria, alle parti non incombe un onere della prova soggettivo ai sensi
dell'art. 8 CC. Un onere della prova esiste unicamente nella misura in cui, in
assenza di prove, la decisione andrà a discapito di colui che intendeva dedurre
dei diritti da una fattispecie finalmente rimasta indimostrata.
Siccome
la questione della capacità di discernimento va valutata sulla base di
"sviluppi interiori" al momento in cui è stato commesso un
determinato atto suicida (DTF 113 V 63) e dunque una prova certa della sua
assenza è da escludersi (cfr. DTF 91 II 338 consid. 8, 74 II 205 consid. 1),
non possono essere poste delle esigenze probatorie troppo severe. Perciò, si
considera fornita la prova dell'assenza della facoltà di agire ragionevolmente,
quando "… eine durch übermächtige Triebe gesteuerte Suizidhandlung als
wahrscheinlicher erscheint als ein noch in erheblichem Masse vernunftgemässes
und willentliches Handeln" (cfr. STFA 1° luglio 1993 succitata; RAMI 1996
U 267, p. 311 consid. 2d; STFA del 2 luglio 2001 nella causa A., B. e C., U
55/99, consid. 1b).
2.8. In una
sentenza del 28 aprile 2003 nella causa C., U 37/03, l'Alta Corte ha ammesso
che l'assicurata era totalmente incapace di discernimento al momento del
tentativo di suicidio, sulla base delle seguenti considerazioni:
"
(...)
3.
3.1 Le 26 février 2001, C.________ s'est retirée
dans sa chambre après avoir terminé son service. Elle a rédigé une lettre de
démission pour fin du mois d'avril, bu du punch, puis appelé une collègue qui
était de piquet à l'hôpital; celle-ci est venue une première fois, vers 23
heures, puis une seconde fois entre 2 et 3 heures du matin. Peu après,
C.________ s'est défenestrée.
3.2 Aux termes de l'expertise du docteur
A.________, cet événement s'inscrit au plan temporel dans le cadre de
l'évolution larvée d'un trouble dépressif récurrent, dont les modalités
d'expression et l'intensité étaient modulés par une pathologie de la
personnalité marquée par des aspects post-traumatiques; à fin février 2001,
C.________ se trouvait dans un épisode dépressif d'intensité moyenne (CIM-10,
F33.1).
Au moment du passage à l'acte, elle présentait un
trouble de la conscience associant un trouble dissociatif aigu (confusion
psychogène ou état crépusculaire psychogène; CIM-10, F44.88) et une
intoxication éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04).
La présence isolée d'un état crépusculaire psychogène ou d'une ivresse avec
alcoolémie de l'ordre de grandeur de 2 o/oo ne permettrait pas de retenir une
altération de la conscience d'un degré de gravité tel qu'il ait pu résulter
une méconnaissance d'aspects importants de la réalité. Par contre, la
combinaison de ces deux facteurs, qui se renforçaient et se potentialisaient
mutuellement, amenaient à retenir une ivresse compliquée ou intoxication
éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04).
L'absence de comportement suicidaire préalable, ou
d'idée de suicide avant l'événement parlaient contre un comportement réfléchi.
Par ailleurs, la brutalité et le caractère subit de la tentative de suicide, de
même que les nombreuses possibilités de se supprimer d'une manière moins
violente, dont une infirmière sujette au vertige disposait dans un hôpital,
donnaient également à penser que l'acte n'était pas raisonné. En s'enivrant,
C.________ ne s'était pas mise sciemment en danger de voir survenir les
troubles qu'elle avait présentés dans la nuit du 26 au 27 février 2001.
En définitive, l'expert a retenu une abolition de la
capacité de discernement, soit une grave altération de la conscience avec
méconnaissance fondamentale de la situation et comportement n'obéissant à
aucune logique rationnelle; si des aspects latents ou mal reconnus de la
personnalité s'étaient exprimés dans ce geste, C.________ n'avait pas eu la
possibilité à aucun moment d'intervenir de manière correctrice et raisonnable.
Elle était vraisemblablement dans un état d'ivresse compliquée susceptible de
la priver de la faculté de se comporter raisonnablement et on pouvait admettre
qu'elle se trouvait en état d'incapacité de discernement; elle ne s'était pas
mise fautivement dans cet état en buvant de l'alcool et n'était pas en mesure
de mesurer la portée de son acte au moment de l'absorption.
S'appuyant essentiellement sur cette expertise, les
premiers juges ont considéré que C.________ n'avait pas la capacité de
discernement lorsqu'elle a agi et qu'elle ne s'était pas mise fautivement en
incapacité de discernement. La défenestration devait dès lors être considérée
comme un accident.
3.3 Il y a lieu de suivre les premiers juges dans
leur analyse. Il ressort clairement de l'expertise du docteur A.________ et de
ses conclusions que l'intimée souffrait de troubles psychiques et qu'elle a
présenté lors de l'événement du 27 février 2001 un état psychopathologique
grave avec altération fondamentale de la réalité et abolition de la capacité de
discernement, qui doit être assimilé à une maladie psychique symptomatique.
En considérant le mode opératoire de l'acte et
l'ensemble des circonstances objectives et subjectives entourant celui-ci
(notamment, l'absence d'antécédents suicidaires, les démarches concrètes pour
trouver un nouvelle place, la lettre de démission, le court moment où l'intimée
s'est retrouvée seule, le saut dans le vide par une personne sujette au
vertige), il ne saurait être fait reproche aux premiers juges d'avoir considéré
que l'intimée, au moment où elle a agi, était sans faute de sa part totalement incapable
de se comporter raisonnablement.
3.4 Les griefs soulevés par la recourante, qui ont
trait essentiellement à la qualité de l'expertise psychiatrique, doivent être
écartés.
3.4.1 Comme l'ont relevé à juste titre les
premiers juges, le rapport du docteur A.________ constitue une expertise
détaillée et circonstanciée; elle comprend une anamnèse psychiatrique
conséquente, qui repose sur plusieurs entretiens avec l'intimée, la psychologue
B.________, la doctoresse D.________, ainsi que l'examen du dossier du Centre
Y.________; elle définit de manière nuancée et pertinente les interférences des
différents troubles psychiques présentés par l'intimée avant et lors de
l'événement du 27 février 2001, analyse la situation de l'intimée tant
objectivement que subjectivement lors de cet événement et aboutit à des
conclusions convaincantes.
3.4.2 En revanche, l'analyse de la situation que
fait la recourante - qui considère que l'envie de mettre fin définitivement à
une existence aussi pénible s'était dessinée à l'esprit de l'intimée et qu'elle
avait pris la décision, après réflexion, de mettre fin sciemment à sa vie, ou
que son esprit libéré par l'alcool l'avait conduite au constat ultime qu'il n'y
avait aucun espoir et à la décision de mettre un terme à son existence - n'est
étayée par aucune pièce médicale et ne constitue qu'une réflexion de profane
dénuée de toute pertinence.
3.4.3 En outre, contrairement à l'avis de la
recourante, on ne peut reprocher à l'expert d'avoir cité l'art. 16 CC en
prémisse de sa discussion - au vu du mandat que lui avait confié les premiers
juges, ni d'avoir mentionné des avis de la doctrine médico-légale, qu'il s'agisse
de Kind, Foerster ou Venzlaff; on attend justement de l'expert qu'il se réfère
à la littérature pertinente pour asseoir ses conclusions.
Il en va de même lorsque la recourante considère que
l'expert a dépassé son rôle en supposant que la chambre de l'intimée avait été
fermée de l'extérieur. Savoir si l'intimée a demandé à sa collègue de
l'enfermer ou si elle a été enfermée contre sa volonté n'est en effet pas sans
incidence dans l'analyse de l'état psychique présenté par l'intimée; il suffit
de renvoyer sur ce point la recourante à l'expertise et au jugement cantonal.
Enfin, la recourante se borne à critiquer les
conclusions de l'expert sur la consommation d'alcool de l'intimée, mais ne
propose cependant aucune autre analyse ou démarche propre à les mettre en
doute. (...)"
Il TFA è arrivato al risultato opposto in una sentenza del 9
dicembre 2003 nella causa B., C. e D., U 328/02, riguardante un assicurato che
si è suicidato.
La Corte
federale ha in particolare rilevato:
"
(...)
3.3
3.3.1 Selon la jurisprudence, le suicide comme tel
n'est un accident assuré, conformément à l'art. 48 OLAA, que s'il a été commis
dans un état de totale incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Par
conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents,
qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances
objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se
déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une
faiblesse d'esprit, ou encore d'un grave trouble de la conscience (ATF 113 V 63
s. consid. 2c; RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; 1990 no U 96 p. 185 consid. 2). L'existence d'un trouble de ce
genre doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante. Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie,
les hallucinations, la stupeur profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit
au suicide ou à la tentative de suicide doit être en relation avec les
symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître « insensé ». Un simple
geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement
et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne
suffit pas (RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; arrêt
non publié F. du 22 mai 1996 [U 223/94]; Kind, Suizid oder «Unfall», Die
psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSAS 1993 p.
291).
Pour établir l'absence de capacité de discernement,
il ne suffit pas de considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet
acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt
d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement
et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était
raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre
fin à ses jours. Le fait que le suicide en soi s'explique seulement par un état
pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu'un
indice d'une incapacité de discernement (RAMA 1996 no U 267 p. 311 consid. 2b
et les références).
3.3.2 En l'espèce, l'assuré a subi deux épisodes
dépressifs: le premier à la suite du décès de son père en 1994 et le second en
raison de problèmes relationnels dans sa vie privée et ses rapports de travail.
Pour le second, il a été soigné à l'aide d'une médication antidépressive
(Seropram) et d'entretiens psychothérapeutiques par le docteur G.________ dès
le mois d'octobre 1996. Ce médecin a mis fin au traitement le 7 juillet 1997 en
raison de l'amélioration de l'état de santé. De son côté, le docteur
I.________, médecin de famille, a confirmé que l'assuré était guéri à l'issue du
traitement administré par le docteur G.________ (rapport du 22 septembre 2000).
Dans une note du 20 août 2001 à l'attention du docteur H.________, le docteur
I.________ a indiqué avoir prescrit un emballage de Deanxit le 8 janvier 1998,
parce que l'assuré souffrait d'anxiété modérée. Il a cependant indiqué que
celui-ci ne se sentait plus du tout dépressif.
Cela étant, en l'absence de toute maladie psychique
au moment de l'acte, on ne saurait conclure, au degré de la vraisemblance
prépondérante, à l'absence de capacité de discernement. D'ailleurs, il n'existe
pas d'éléments en faveur de la thèse d'un acte insensé. Le mode avec lequel
l'assuré a mis fin à ses jours ne constitue pas un indice permettant d'admettre
l'existence d'un acte fatal spontané. Le point de vue du docteur H.________,
selon lequel la capacité de discernement était peut-être altérée mais très
probablement pas absente est à cet égard convaincant.
3.4 Après avoir entendu un certain nombre de
témoins, le juge délégué à l'instruction de la cause en instance cantonale a
informé les recourants qu'il ne procéderait pas à d'autres auditions (lettre du
2 juillet 2002).
Bien que ceux-ci n'aient pas réagi à cette décision,
ils réitèrent toutefois leur demande de preuve en instance fédérale.
La Cours de céans ne saurait toutefois faire suite à
cette requête. Plus de cinq ans après les faits litigieux, les preuves requises
ne sont pas pertinentes, face aux constatations médico-légales ci-dessus
mentionnées, pour trancher le point de savoir si le décès est dû à un suicide
ou à un homicide. Par ailleurs, une expertise au sujet de la capacité de
discernement de l'assuré n'apporterait pas de renseignements complémentaires
qui ne figurent déjà dans les avis médicaux versés au dossier.
3.5 Vu ce qui précède, force est de considérer que
le décès de l'assuré est dû à un suicide et qu'au moment où il a agi, le
prénommé n'était pas incapable de se comporter raisonnablement. L'intimée était
dès lors en droit, par sa décision sur opposition du 20 septembre 2001, de
refuser l'octroi de ses prestations, à l'exception de l'indemnité pour frais
funéraires. Le recours se révèle ainsi mal fondé."
La capacità di
discernimento è stata ammessa dal TFA in un'altra sentenza del 18 luglio 2002
nella causa P., U 28/01, relativa ad un assicurato che ha ucciso i suoi figli
ed ha poi tentato di suicidarsi, sulla base delle seguenti motivazioni:
" (...)
4.2 En l'espèce, il ressort notamment du rapport
établi le 17 janvier 1996 par les docteurs C.________ et D.________, du
département de psychiatrie des Hôpitaux W.________, que le recourant souffrait,
au moment de sa tentative de suicide, d'un trouble dépressif majeur sévère. A
la date de son examen par ces praticiens, il ne présentait toutefois pas de
traits psychotiques évidents. Par ailleurs, selon les docteurs A.________ et
B.________, P.________ présentait une personnalité pathologique immature,
dépressive et narcissique, de sorte que sa capacité interne de liberté
psychique était limitée. Dans le même sens, le docteur E.________, psychiatre
à l'institut V.________ de médecine légale, a indiqué que la séparation d'avec
sa famille avait provoqué chez l'assuré un sentiment de perte et une atteinte
narcissique ayant entraîné des mécanismes de défenses archaïques capables
d'altérer le rapport à la réalité.
Ces rapports médicaux permettent de retenir que les
facultés cognitive et volitive de l'assuré étaient altérées par ses troubles de
la personnalité et sa grave dépression. On ne saurait toutefois en déduire que
celui-ci était incapable de discernement au moment de son acte. A cet égard,
les docteurs A.________ et B.________ ont clairement précisé que les troubles
psychiques dont souffrait P.________ n'avaient pas complètement aboli, altéré
ou entravé son discernement ou le contrôle de ses actes. Ces conclusions sont
corroborées par les circonstances objectives et subjectives entourant le drame.
D'après les renseignements donnés par la soeur du recourant, celui-ci lui avait
remis, le 31 décembre 1995, une mallette fermée contenant de l'argent, des
chèques et une lettre indiquant à qui ces biens devaient revenir; il lui avait
par ailleurs déjà confié cette mallette à plusieurs reprises depuis qu'il était
en conflit avec son épouse. On peut en déduire que le recourant avait déjà
envisagé le suicide avant le 1er janvier 1996.
Dans une certaine mesure, son acte était ainsi
prémédité et n'apparaît pas comme résultant d'une pulsion totalement
irrationnelle et incontrôlable.
Aussi convient-il de nier l'absence de discernement
du recourant au moment de son acte, sans qu'un complément d'instruction soit
nécessaire. (...)"
Nella sentenza pubblicata
in DTF 113 V 61 l'Alta Corte ha invece riconosciuto l'incapacità di
discernimento ad un assicurato che ha tentato il suicidio, rilevando:
"
3. a) Im vorliegenden Fall hat die
Psychiatrische Klinik L. im Anschluss an die notfallmässige Einweisung des
Beschwerdegegners am 26. Februar 1985 folgende Diagnose gestellt: schwere
Depression, Berufsproblematik, Suizidalität, Verfolgungsgedanken. Im
Administrativgutachten vom 14. Mai 1985 ergänzte Prof. Dr. med. K., dass der
Beschwerdegegner in L. an einer paranoiden depressiven Psychose gelitten habe,
die auf dem Untergrund einer depressiv-zwanghaften Persönlichkeit entstanden
sei; es bestehe kein Zweifel, dass der Versicherte in jenen Tagen von einem
unkorrigierbaren Wahndenken beherrscht gewesen sei, weil er glaubte, für hohe
finanzielle Verluste und eine Misswirtschaft seiner Arbeitgeberfirma
verantwortlich gemacht zu werden. Als er am 5. März 1985 mit seiner Ehefrau zum
Büro des behandelnden Psychologen gegangen sei, habe er vor dem Haus ein Auto
mit einer Zürcher Nummer gesehen. Zu dem nun folgenden Geschehen nahm Prof. Dr.
med. K. folgendermassen Stellung:
«Nun
kam ihm [dem Beschwerdegegner] nach seinen Angaben plötzlich der
Gedanke, jetzt stehe die entscheidende Verhandlung mit
seiner Frau über
sein Schicksal bevor und man würde ihn ins Gefängnis bringen.
Dieser Gedanke habe ihn in blinder Panik beherrscht, so
dass er nur noch den Suizid als Ausweg gesehen habe. In dieser Verfassung habe er sich
aus dem
Warteraum in die anschliessende Toilette gestürzt und von dort durch das enge Fenster in die
Tiefe. Der Explorand gibt jetzt ohne weiteres zu,
dass er sich das Leben nehmen wollte. Das Motiv zu dieser
Suizidhandlung war aufgrund der Zusammenhänge eindeutig in den depressiven Wahn-ideen begründet...
Alle mir zugegangenen Informationen weisen darauf hin,
dass der Explorand im Zeitpunkt
der Suizidhandlung diese kritische Steuerung seines Handelns nicht mehr besessen hat. Nur so lässt sich erklären, dass er
sich aus dem engen Toilettenfenster
zwängte, gewissermassen auf blinder Flucht in den Tod, vermutlich weil er
glaubte, vor der Haustür warte bereits
das Auto, um ihn abzuholen. Es sei ihm also ein anderer Ausweg versperrt. Diese letztere Interpretation ist zwar
eine Vermutung, weil der Explorand
keine klare Erinnerung an seine inneren Erlebnisse vor dem Sturz in die Tiefe hat. Er weiss nur, dass er in
blinder Panik war, im Tod den
einzigen Ausweg sah, um dem Schicksal der Verurteilung oder Versenkung
zu entgehen. Dass es sich um einen schwer wahnhaften, psychotisehen Zustand gehandelt hat, wird auch durch den
Umstand bewiesen, dass er nach dem
Sturz noch während längerer Zeit angehalten hat. Erst durch eine Behandlung mit hohen Dosen eines
Psychopharmakons beruhigte sich der
Explorand im Spital T. und bekam Abstand von seinem Wahndenken. Im Sinne des ZGB muss der Explorand
m. E. für seine Suizidhandlung als
völlig urteilsunfähig bezeichnet werden.»
b) Auf diese schlüssigen und
einleuchtenden fachärztlichen Darlegungen ist abzustellen. Die
Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was an der Stellungnahme des Prof. Dr.
med. K. erhebliche Zweifel wecken könnte. Insbesondere bestehen keine
Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit des Administrativexperten.
Dass sich, wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht wird, der Zustand des
Beschwerdegegners in den Tagen nach der Klinikeinweisung gebessert haben soll
und dass eine Selbsttötung oder ein Suizidversuch nicht erwartet wurde, ändert
nichts daran, dass der seelisch kranke Versicherte durch die Umstände am 5.
März 1985 in panische Angst geriet und jegliche vernünftige Einsicht über die
tatsächliche Lage verlor. Schliesslich deckt sich die Stellungnahme des Prof.
Dr. med. K. mit den übrigen, in den Akten befindlichen Unterlagen, insbesondere
mit dem Attest des Dr. med. G. vom 12. November 1985, welcher den
Beschwerdegegner nach dem Unfall als psychiatrischer Konsiliarius im Spital T.
betreute und aus eigenen Untersuchungen ein schweres depressives Zustandsbild
mit paranoiden Zügen diagnostizierte, das den Versicherten zwangsläufig zum
Suizidversuch trieb. Bei dieser Aktenlage hat das kantonale Gericht zu Recht d
e Urteilsfähigkeit verneint, weshalb die Voraussetzungen des Art. 48 UVV
erfüllt sind mit der Folge, dass die Beschwerdeführerin die gesetzlichen
Leistungen zuzusprechen hat."
(DTF 113 V 65)
In una
sentenza del 14 febbraio 2002 nella causa G., inc. n. 35.2001.7, cresciuta in
giudicato, questo Tribunale ha ammesso che un'assicurata, in preda ad un
episodio depressivo grave con manifestazioni psicotiche nel quadro di un
disturbo bipolare, era totalmente incapace di discernimento al momento del
tentativo di suicidio.
In
quell'occasione il perito giudiziario così aveva risposto ai principali
quesiti:
"
(...).
2.1) Al momento dell'atto si è trovata essa
in uno stato alterato di
coscienza che le impediva di
determinarsi ragionevolmente?
Sì, al momento dell'atto la peritanda si trovava
in uno stato alterato di coscienza nel senso che il suo pensiero era delirante
e centrato sull'idea del suicidio. Tutto il pensiero della signora era rivolto
all'attuazione del gesto autolesivo e non era in grado di essere critica né
riguardo a ciò che stava pensando né a ciò che stava agendo.
2.2) Era essa totalmente incapace di agire
ragionevolmente?
Se per "ragionevolmente" s'intende la
capacità di valutare il gesto che si va compiendo, la sua portata, i suoi
effetti, la peritanda era incapace di agire ragionevolmente.
D'altra parte pensare in modo ossessivo al
suicidio, pianificarne le mosse ed i tempi, avere come unico scopo il suicidio
non è certo "ragionevole": una simile modalità di pensiero trova
spiegazione nel riconoscimento di uno Stato di malattia, la depressione grave
con sintomi psicotici, che pregiudica la capacità di giudizio. La peritanda per
un mese intero pensa e pianifica il suo suicidio, perché non dobbiamo
dimenticare che tale doveva essere nel suo pensiero cioè senza possibilità di
salvezza: come già detto questo è un "mancato" suicidio e non un
"tentato" suicidio."
Inoltre,
l’esperto aveva in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
La capacità critica era alterata. Quanto in quel momento ella
fosse inadeguata, quanto il suo pensiero fosse distorto ci viene rivelato
proprio dal biglietto d'addio: in quel momento particolare, così disperato
ritiene doveroso che venga avvertita la collega che ella sarà impedita a
presentarsi il giorno dopo sul lavoro.
L'ideazione delirante riguardava anche il suicidio nel senso che
tutto il pensiero della peritanda era rivolto ad esso ed alle modalità
d'attuazione. Ci pensa per un mese, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Né è in
grado di dirsi e credere che sia un'assurdità, che esistano alternative: tutto
il suo mondo psichico impallidisce e perde senso di fronte al pensiero del
suicidio.
E' proprio la presenza di un'ideazione delirante che giustifica il
termine nosografico "psicosi depressiva".
Nel caso in questione, inoltre, dobbiamo parlare di "mancato
suicidio" e non di "tentato suicidio" né la distinzione è solo
formale. Il suicidio è un gesto che si consuma assolutamente in privato ed in
segreto; il tentato suicidio è un gesto che potremmo definire pubblico nel
senso che avviene di solito con spettatori o potenziali tali (per esempio la
possibilità di poter essere scoperti poco prima). Il suicidio comporta la
consapevolezza dei mezzi atti all'attuazione e alla riuscita dello stesso; il
tentato suicidio è più estemporaneo, meno pensato, meno programmato. Il
suicidio non è una richiesta di aiuto, ma una vera e propria ricerca della
fine, il tentato suicidio è una richiesta d'aiuto per poter continuare a
vivere.
E' importante ascoltare il racconto del paziente, come sono stati
Fatti
i suoi pensieri, come si sono concatenati, quanto era in grado di capire e
criticare le proprie idee per poter apprezzare la modalità patologica di
giudizio che caratterizza il pensiero delirante e come questa modalità si sia
progressivamente sviluppata.
Oggi la perítanda gode di buona salute, fisica e psichica. E' in
grado di raccontare in modo cronologicamente corretto i fatti, accompagnando il
racconto con un'affettività adeguata ed è capace di essere critica rispetto
all'accaduto ed alla sua malattia. Ciò significa che la particolare condizione
psichica che ha condotto al suicidio era strettamente legata allo stato di
malattia depressiva in cui versava."
Il TCA ha
in particolare così motivato la propria sentenza:
"
A mente dello scrivente TCA, il referto peritale
della psichiatra X ha dimostrato, nei limiti della verosimiglianza
preponderante richiesti dalla giurisprudenza del TFA, che la ricorrente, al
momento del tentativo di suicidio, non era capace di discernimento a causa di
una malattia psichica.
Del resto, la nostra Corte federale è pervenuta
ad una identica soluzione nella sentenza del 3 giugno 1992 nella causa R. G. -
citata da H. Kind, Suizid oder "Unfall", in SZS 1993, p. 276ss. -
concernente il suicidio di un uomo di 48 anni. L'autorità di prima istanza
aveva respinto il ricorso giacché, sulla base di una perizia psichiatrica, era
stata diagnosticata una "semplice" depressione, senza carattere
psicotico. Nella procedura ricorsuale, lo psichiatra curante ha sostenuto, per
la prima volta, che il suo paziente aveva sofferto di idee deliranti. Il perito
psichiatra (analogamente al dottor X) ha definito queste idee come una
sopravvalutazione ("überwertig") nel quadro della depressione,
tuttavia non come deliranti. Il TFA ha fatto propria la diagnosi di depressione
caratterizzata da idee deliranti, ed ha finalmente riconosciuto che il suicidio
è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento.
Infine, alla convenuta non può essere di nessun
soccorso osservare che "la signora X ha programmato il suicidio giorno
dopo giorno, nei minimi dettagli, …" (XV). In effetti, secondo la
giurisprudenza federale, comportamenti pianificati e coerenti avuti nei giorni
precedenti ed immediatamente prima del suicidio, non escludono affatto una
totale incapacità di discernimento al momento dell'atto (cfr. STFA dell'11
luglio 2001 nella causa A., B., C., U 55/99, consid. 3b, e riferimenti ivi
menzionati)."
Alla
medesima conclusione il TCA era giunto in una sentenza pubblicata in RDAT
I-1996, p. 225ss. ed aveva rilevato in particolare:
"
In particolare per quanto riguarda la capacità
di discernimento nella sentenza 1. luglio 1993 citata, il TFA ha precisato che
una prova sicura della sua assenza è da escludersi proprio per la natura
stessa della questione poiché vanno valutati «sviluppi interiori intervenuti
nel momento stesso del fatto»: al suo riguardo, non devono, pertanto, essere
formulate richieste di prova troppo severe. Una grande verosimiglianza e
l'assenza di un serio dubbio è sufficiente (DTF 117 II 233 seg., consid. 2b;
RAMI 1993 1 66 seg. consid. 4b).
...
È, dunque, accertato che, prima del tentativo di
suicidio, «soffriva di una malattia mentale, denominata distimia, che si
innestava su di una personalità di tipo caratteriale ("oppositiva")
in cui si era instaurato anche uno stato di dipendenza dall'alcool, complicato
da ebbrezze acute serali». (...)
Infine, il perito ribadisce che «si può ritenere
che, al momento dell'azione impulsiva di tipo suicida, la capacità di
ragionare del peritando fosse totalmente assente, nel senso che era in grado
soltanto di seguire sia pure superficialmente pensieri (o meglio: schemi di
attuazione del piano) che avessero attinenza con contenuti depressivi e le
ossessioni suicidarie di cui era afflitto. La distimia giustifica il fine
suicidale, mentre l'alcolismo giustifica l'azione impulsiva a fine suicida».
Dunque, secondo quanto risulta dalla perizia
giudiziaria, l'assicurato, al momento del tentativo di suicidio, era privato
della capacità di agire ragionevolmente a causa dell'interazione di una
malattia mentale e di un'ebbrezza acuta.
2.10. II dott. B. dell'INSAI non ha ritenuto di
poter condividere la valutazione del perito sull'incapacità di discernimento:
secondo lui la capacità di ragionare di X. non era del tutto soppressa.
Dopo attenta riflessione, questo TCA ritiene di
non poter condividere le censure mosse dal dott. B. alle conclusioni peritali.
(...)
Ora, in concreto, non e condivisibile
l'argomentazione secondo cui «soltanto uno stato depressivo con sintomi
qualitativi psicotici o, se non, un'ebbrezza patologica potrebbero generare
una totale incapacità di intendere e volere» (cfr. doc. 7 pag. 5). In effetti,
in concreto, appare più convincente l'opinione del perito secondo cui il
ricorrente era, al momento dell'atto, totalmente incapace di comprendere la
portata del suo gesto e di determinarsi in
conseguenza a causa dell'interazione della
malattia mentale e dell'alcol:
«al di là della
distimia, ossia della neurosi depressiva, e della costituzione
particolare del suo carattere (queste personalità sono particolarmente
inclini ad atti a corto circuito oppure ad agire sotto influsso), aveva
assunto alcol. Ho attribuito il passaggio all'atto propria mente a questa
assunzione alcolica. È noto che l'alcool funziona quale catalizzatore di azioni
impulsive a corto circuito in particolari personalità, specialmente quando
queste sono afflitte da stati mentali abnormi» (cfr. presa di posizione del
perito al parere del dott. B.).
Il dott. B. si chiedeva se il perito sarebbe
giunto alle stesse conclusioni se, invece di un tentativo di suicidio,
l'assicurato avesse compiuto un tentativo d'omicidio. Tale domanda, come
rilevato dal perito, è, qui, un falso problema: «salvo casi eccezionali, le
motivazioni (i sentimenti, i pensieri, le emozioni) che conducono al suicidio
non sono di certo le stesse che muovono un individuo verso l'omicidio. Quindi,
a circostanze diverse, considerazioni diverse».
Anche nel diritto svizzero, la capacità di
discernimento è relativa: essa va cioè, apprezzata non in abstracto ma
concretamente, in rapporto ad un atto determinato (RAMI 1993 1 66 seg. consid.
4b.; DTF 117 V 232 seg. consid. 2a e riferimenti).
In concreto, andava dunque verificato se fosse o
meno annullata la capacità di valutazione e di controllo in riferimento
all'azione del suicidio (cfr. STFA 1.7.1993 in re H. non pubbl.) e non in
riferimento ad altre azioni.
Nella sentenza 1.7.1993 appena citata, in un
altro caso di tentato suicidio, il TFA aveva ritenuto che questa capacità di
controllo è da ritenersi annullata quando «l'impulso irrompe direttamente e
primariamente nell'azione non permettendo più lo svilupparsi di quel
controllato fenomeno di distacco dal mondo che è proprio dell'azione
intenzionale».
A mente dello scrivente TCA, la perizia (completa
ai sensi di quanto definito in RAMI 1991 pag. 311 consid. 1) ha dimostrato, nei
limiti della verosimiglianza preponderante richiesti dalla giurisprudenza del
TFA, che il ricorrente, al momento del tentativo, non era capace di
discernimento.
La conseguenza di tale conclusione è che la
decisione impugnata va annullata ed all'INSAI va fatto obbligo di erogare le
prestazioni previste dalla LAINF."
Una
completa assenza della capacità di intendere e volere al momento dell’atto, è
stata ancora ammessa da questa Corte in una sentenza dell’8 novembre 2005 nella
causa T., inc. n. 35.2005.9, cresciuta in giudicato, segnatamente sulla base
delle considerazioni seguenti:
" (…).
Dalle affermazioni del dottor B. occorre ritenere che, al momento
in cui ha compiuto il tentativo di suicidio, l'assicurata era in preda ad una
crisi psicotica acuta (che si caratterizza per la presenza di deliri e
allucinazioni e da una grave compromissione del comportamento abituale) e ad un
disturbo di personalità schizoide (che si caratterizza per una tendenza ad
agire impulsivamente, da sentimenti costanti di vuoto interiore, da relazioni
interpersonali intense ed instabili, e da una tendenza ad un comportamento
autolesionistico, compresi atti e tentativi di suicidio) che, per la natura stessa
delle affezioni ed in quelle particolari circostanze, non le hanno permesso nè
di comprendere la gravità del gesto che stava compiendo, nè di agire
diversamente.
Come già visto, il dottor B. al riguardo ha in particolare
sottolineato che:
“(...)
il tipo di angoscia di cui soffriva l'assicurata
sin dal momento in cui l'ho conosciuta è un tipo di angoscia che quando monta
può fare perdere la testa, non capire più niente, non rendersi conto di quello
che si sta facendo.
Si tratta di stati d'animo facilmente
trasmissibili che io avevo già percepito in passato e che sono confermati dalla
diagnosi. Non è un caso che queste tre ragazze si siano incontrate ed abbiano
avuto un'evoluzione piuttosto fragile tutte e tre.
Io ritengo che le diagnosi poste contribuiscono
entrambe a fare concludere per l'incapacità di discernimento nei due aspetti:
il disturbo di personalità per quel che riguarda il carattere di volontà e
invece l'altra diagnosi (disturbo psicotico) per quel che riguarda l'aspetto
intellettivo.
Va comunque detto che anche già solo il disturbo
di personalità "Borderline" comporta caratteri autolesionistici e di
suicidio. Tengo pure a sottolineare che questa conclusione vale anche in
relazione alla diagnosi posta dalla dr.ssa G.. (...)" (Doc. XVI)
Le affermazioni del medico curante coincidono del resto, almeno in
parte con le descrizioni della dottoressa G., che ha usato termini quali
"corto circuito", "grave disturbo psichiatrico il quale distorce
la realtà nei momenti di scompenso", "delirio con bisogno di
emulazione dell'amica perduta".
Il dottor B. ha poi sottolineato che il tentativo di suicidio
dell'assicurata è avvenuto nel contesto di un'emulazione della sua grande amica
deceduta e dopo che nel corso del ricovero coatto deciso pochi giorni prima (il
5 marzo 2003) si erano già manifestate delle allucinazioni.
Secondo questo Tribunale a nulla di diverso può portare la
circostanza che l'assicurata abbia lasciato un biglietto con scritto
"perdonatemi" e che si è chiusa a chiave nell'appartamento dall'interno.
Tale aspetto non è infatti inabituale nel caso di persone che
Considerandi
compiono un gesto tragico nel contesto di una grave crisi psicotica come quella
dell'assicurata ("Il fatto di scrivere un biglietto di
addio non esclude la presenza di uno scompenso psicotico con delirio e
allucinazioni”), che, peraltro, per le ragioni descritte dal medico
curante, viveva con grossi sensi di colpa.
La circostanza di avere lasciato uno scritto non è comunque
decisiva neppure secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.8).
(…)."
Per
contro, in una recente sentenza del 16 marzo 2006 nella causa N., inc. n.
35.2005
, questo Tribunale ha giudicato inapplicabile l’art. 48 OAINF,
trattandosi di un assicurato che aveva tentato di togliersi la vita, gettandosi
da un autosilo nel contesto di un delirio di gelosia, abuso etilico cronico e
abuso di cannabis.
2.9
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha
ritenuto inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al
momento dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di
discernimento, riferendosi essenzialmente al parere espresso il 29 agosto 2005
dal proprio psichiatra di fiducia, dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia (cfr. doc. 18: “… con grande probabilità l’ass. non era
completamente incapace di intendere o di volere, al momento del gesto. Non ci
sono infatti segni deponenti per un’intossicazione acuta, un raptus psicotico,
uno stato epilettico o un disturbo metabolico. Sono stati descritti solo dei
tratti di personalità (ma non un vero disturbo!) borderline-dipend.”).
Il
ricorrente contesta questa tesi, facendo capo alle certificazioni del dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, co-primario del Reparto di psichiatria
della Clinica __________ di __________, dove l’insorgente è rimasto degente,
per una prima volta, dal 20 giugno al 6 settembre 2005.
Con
certificato del 28 novembre 2005, prodotto in sede di opposizione, lo
psichiatra curante ha attestato che il ricovero si era reso necessario per,
citiamo: “… un disagio psichico già presente nel momento dei fatti citati, che
ne ha chiaramente condizionato lo svolgimento. Per questo motivo, da un punto
di vista psichiatrico, si ritiene la responsabilità del sig. RI 1 come
fortemente scemata relativamente agli stessi. Una valutazione di piena
intenzionalità del danno provocato alla salute, come quella avanzata dalla CO 1
di __________ nella lettera del 7.10.2005, andrebbe riconsiderata sulla base di
queste osservazioni.” (allegato al doc. 26).
Un
ulteriore referto del dott. __________, datato 7 marzo 2006, è stato versato
agli atti unitamente al ricorso.
Questo,
in particolare, il suo tenore:
"
Il signor RI 1 è in trattamento psichiatrico dal
24.05
, giorno in cui ha tentato il suicidio dapprima provocando un
incidente della circolazione con la propria auto (senza coinvolgere altri
veicoli ed uscendone illeso), in seguito automutilandosi al capo e al collo con
strumenti da taglio.
E' stato nel frattempo ricoverato due volte nel reparto
di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________, la prima dal 20.06.2005
al 06.09.2005, la seconda dal 14.11.2005 al 24.11.2005; nel corso di
quest'ultima degenza il signor RI 1 ha messo in atto un ulteriore grave tentato
suicidio, procurandosi con una forbice profondi tagli ad entrambi i polsi, ad
entrambe le caviglie e in parte al collo. Soccorso tempestivamente, dopo aver
ricevuto le cure del caso all'Ospedale __________ di __________, è stato infine
trasferito alla Clinica Psichiatrica di __________ dove risulta tuttora
degente.
E' stata posta una diagnosi di sindrome da
disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta in
personalità con marcati aspetti dipendenti, passivo-aggressivi ed impulsivi.
L'evento esistenziale traumatico vissuto dal
signor RI 1 con particolare drammaticità fa riferimento ad una conflittualità
di coppia con esplicitate intenzioni del partner a separarsi definitivamente.
Il decorso dei disturbi presentati appare
alquanto sfavorevole, con il persistere di un serio rischio per la vita del
paziente.
Relativamente all'episodio del primo tentato
suicidio del 24.5.2005 ho già espresso una valutazione psichiatrica di
responsabilità fortemente scemata che può essere ulteriormente specificata in
questi termini.
Si è trattato, a mio giudizio, di un agito di
tipo reazione a corto circuito (raptus) indotto da una forte carica
emotiva (comunicazione della volontà di separarsi di fatto da parte della
moglie) con caratteristiche di accessualità (relativo rapido recupero di una
condizione di maggiore discernimento fuori da un contesto emotivo favorente),
nel quale la capacità di intendere il senso di ciò che si sta compiendo risulta
solo relativamente compromessa, mentre la capacità di agire conseguentemente ed
adeguatamente appare fortemente alterata, risultando quest'ultima decisiva
nello svolgimento dei fatti considerati.
La personalità descritta del signor RI 1 è, a mio
avviso, portata ad una modalità reattiva ed impulsiva di questo tipo, soprattutto
quando confrontato con importanti frustrazioni quali l'allontanamento o la
separazione definitiva da figure ritenute da lui significative."
(doc. B)
Invitato
dal TCA a prendere posizione circa la valutazione espressa dallo psichiatra
curante, il dott. __________ ha ribadito il parere secondo cui, al momento
dell’atto, RI 1 non era totalmente privo della capacità di discernimento, sulla
base delle considerazioni seguenti:
"
Lo psichiatra curante dott. __________, nel suo
certificato del 7.3.2006, pone la diagnosi di sindrome da disadattamento con
disturbo misto delle emozioni e della condotta in personalità con marcati
aspetti dipendenti, passivo-aggressivi ed impulsivi. Nel rapporto, per contro,
non vengono descritti dei segni riferiti ad una crisi psicotica acuta
(caratterizzata da idee deliranti o allucinazioni). Si può pertanto escludere
che si sia trattato, nel caso presente, di un cosiddetto "raptus" di
stampo psicotico in cui il soggetto, imperativamente, misconoscendo totalmente
gli aspetti importanti della realtà e quindi le conseguenze dell'atto, compie
un gesto suicidale insensato.
Neppure nel citato rapporto vengono descritte
delle cause biologiche concomitanti, come ad es. uno stato di debolezza
mentale, di ebbrezza patologica, di intossicazione acuta abbinato ad uno stato
crepuscolare psicogeno.
Anche negli atti clinici a nostra disposizione,
in particolare nei rapporti della Clinica di __________, non abbiamo trovato la
descrizione di segni psicopatologici come quelli indicati sopra.
Il tentativo di suicidio, che purtroppo
l'assicurato ha ripetuto in tempi recenti, va pertanto interpretato, con grande
probabilità, come un gesto certamente drammatico e sproporzionato, conseguente
ad un apprezzamento unilaterale e distorto della propria realtà esistenziale,
in particolare della sua situazione relazionale, ma non può essere considerata
una pulsione totalmente irrazionale e incontrollata.
In conclusione, il quadro clinico (e la qualità
del "raptus") menzionato dal dott. __________ nel suo certificato del
7.3
, non essendo in relazione con uno stato psicotico delirante o
allucinatorio o con uno stato di intossicazione acuta, rispettivamente uno
stato di stupor psicogeno, considerata la ripetitività del gesto suicidale in
tempi recenti, visto che lo stesso medico curante ammette una capacità di
intendere "solo relativamente compromessa", non permette di
concludere per un'incapacità totale da parte dell'assicurato, di auto-determinarsi
ragionevolmente.
In altre parole, al momento dell'atto,
l'assicurato, a nostro giudizio, non era totalmente incapace di
discernimento."
(VIbis)
2.10
Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte osserva che la tesi ricorsuale di una totale
assenza della facoltà di agire ragionevolmente al momento del tentativo di
suicidio, non risulta supportata neppure dalle certificazioni dello psichiatra
curante dell’assicurato, aspetto che è stato ben evidenziato dal dott. __________
(VIbis: “… visto che lo stesso medico curante ammette una capacità di
intendere “solo relativamente compromessa”, non permette di concludere per
un’incapacità totale da parte dell’assicurato, di auto-determinarsi
ragionevolmente.” – il corsivo è del redattore).
In
effetti, nel suo certificato del 28 novembre 2005, il dott. __________ ha fatto
stato di una responsabilità, citiamo: “… fortemente scemata …” e ha auspicato
che l’CO 1 riconsiderasse la propria, citiamo: “valutazione di piena
intenzionalità del danno provocato alla salute, …” (allegato al doc. 26).
Indicazioni
analoghe si ritrovano peraltro nel suo rapporto del 7 marzo 2006, allestito verosimilmente
su invito del patrocinatore di RI 1 e prodotto unitamente all’impugnativa.
In quella
sede, il dott. __________ ha infatti ribadito la propria valutazione
psichiatrica di una, citiamo: “responsabilità fortemente scemata”, concetto che
egli ha precisato in questi termini, citiamo: “Si è trattato, a mio giudizio,
di un agito di tipo reazione a corto circuito (raptus) …, nel quale la capacità
di intendere il senso di ciò che si sta compiendo risulta solo relativamente
compromessa, mentre la capacità di agire conseguentemente ed adeguatamente
appare fortemente alterata, …” (doc. B).
Pertanto,
nella misura in cui né il dott. __________ (per il quale la capacità di
discernere era sì fortemente ridotta [scemata], ma non completamente assente), né
tantomeno lo psichiatra di fiducia dell’CO 1, il quale, in quanto specialista
FMH in psichiatra e psicoterapeuta, già __________ del
Settore __________ dell'__________, deve essere
ritenuto come particolarmente qualificato ad esprimersi nella materia che qui
interessa, hanno sostenuto che l’insorgente sarebbe stato completamente privo
della capacità di agire ragionevolmente al momento del gesto, le loro valutazioni
risultano essere convergenti sull’aspetto decisivo della vertenza.
In queste
condizioni, il TCA può esimersi dall’ordinare l’atto istruttorio postulato
dall’assicurato (perizia psichiatrica; cfr. VIII, p. 2s.).
Del
resto, il TCA attribuisce un significato particolare al fatto che dalle tavole
processuali non emerge che RI 1 abbia sofferto nel passato di una patologia
psicotica, tale da pregiudicare la sua capacità di intendere e volere.
Questo a
differenza dei casi, giudicati dal TFA e dal TCA, nei quali gli assicurati
interessati, già prima del tentativo di suicidio, avevano lamentato delle
pesanti patologie psichiatriche (per un caso in cui l’Alta Corte ha concluso
all’inapplicabilità dell’art. 48 OAINF, cfr. la già citata STFA del 9 dicembre
2003.
nella causa B., C. e D., concernente un assicurato che nel passato aveva sì
presentato due episodi depressivi risoltisi nel frattempo grazie a una
farmacomedicazione ma che, al momento del suicidio, appariva libero da
patologie psichiatriche).
È vero
che, in base alle indicazioni contenute nel referto 6 settembre 2005 dalla
dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, l’assicurato, nel
mese di maggio 1999, aveva presentato uno scompenso ansio-depressivo reattivo a
difficoltà insorte sul posto di lavoro.
Tuttavia,
grazie a una farmacoterapia ansiolitica e antidepressiva accompagnata da
colloqui psicoterapici di sostegno, si era assistito a un totale riassorbimento
della sintomatologia, tanto che la psichiatra appena citata aveva potuto
dichiarare chiusa la cura già a far tempo dal 3 aprile 2000 (doc. 17).
Indicazioni
in questo senso erano state fornite dallo stesso ricorrente in occasione della
sua audizione del 22 agosto 2005 (cfr. doc. 16, p. 4: “Non prendevo medicamenti
negli ultimi tempi. Ho preso medicamenti circa cinque anni fa quando avevo
consultato uno psicologo per una depressione. Depressione che era guarita
bene nel giro di pochi mesi. Avevo consultato la dott.ssa __________ circa
quattro volte.” – il corsivo è del redattore).
In esito
a quanto precede, il TCA, applicando il criterio della probabilità
preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 19 settembre 2005 nella
causa G., U 200/04; STFA del 14 settembre 2005 nella causa F., C 192/04; DTF
129.
V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF
126.
V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I -
1996.
p. 225), ritiene che il 24 maggio 2005, al momento in cui ha compiuto il
tentativo di suicidio, l'assicurato non si trovava in uno stato di totale
incapacità di discernimento, di modo che i presupposti di cui all’art. 48 OAINF
non sono adempiuti.
Di
conseguenza l’assicuratore infortuni convenuto ha correttamente negato il
proprio obbligo a prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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