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Decisione

35.2006.20

Tentativo di suicidio. Negato l'obbligo a prestazioni dell'assicuratore, accertato che l'assicurato, al momento del gesto, non era totalmente privato della capacità di discernimento a causa di malatti

20 settembre 2006Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi pensieri, come si sono concatenati, quanto era in grado di capire e

criticare le proprie idee per poter apprezzare la modalità patologica di

giudizio che caratterizza il pensiero delirante e come questa modalità si sia

progressivamente sviluppata.

Oggi la perítanda gode di buona salute, fisica e psichica. E' in

grado di raccontare in modo cronologicamente corretto i fatti, accompagnando il

racconto con un'affettività adeguata ed è capace di essere critica rispetto

all'accaduto ed alla sua malattia. Ciò significa che la particolare condizione

psichica che ha condotto al suicidio era strettamente legata allo stato di

malattia depressiva in cui versava."

Il TCA ha

in particolare così motivato la propria sentenza:

"

A mente dello scrivente TCA, il referto peritale

della psichiatra X ha dimostrato, nei limiti della verosimiglianza

preponderante richiesti dalla giurisprudenza del TFA, che la ricorrente, al

momento del tentativo di suicidio, non era capace di discernimento a causa di

una malattia psichica.

Del resto, la nostra Corte federale è pervenuta

ad una identica soluzione nella sentenza del 3 giugno 1992 nella causa R. G. -

citata da H. Kind, Suizid oder "Unfall", in SZS 1993, p. 276ss. -

concernente il suicidio di un uomo di 48 anni. L'autorità di prima istanza

aveva respinto il ricorso giacché, sulla base di una perizia psichiatrica, era

stata diagnosticata una "semplice" depressione, senza carattere

psicotico. Nella procedura ricorsuale, lo psichiatra curante ha sostenuto, per

la prima volta, che il suo paziente aveva sofferto di idee deliranti. Il perito

psichiatra (analogamente al dottor X) ha definito queste idee come una

sopravvalutazione ("überwertig") nel quadro della depressione,

tuttavia non come deliranti. Il TFA ha fatto propria la diagnosi di depressione

caratterizzata da idee deliranti, ed ha finalmente riconosciuto che il suicidio

è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento.

Infine, alla convenuta non può essere di nessun

soccorso osservare che "la signora X ha programmato il suicidio giorno

dopo giorno, nei minimi dettagli, …" (XV). In effetti, secondo la

giurisprudenza federale, comportamenti pianificati e coerenti avuti nei giorni

precedenti ed immediatamente prima del suicidio, non escludono affatto una

totale incapacità di discernimento al momento dell'atto (cfr. STFA dell'11

luglio 2001 nella causa A., B., C., U 55/99, consid. 3b, e riferimenti ivi

menzionati)."

Alla

medesima conclusione il TCA era giunto in una sentenza pubblicata in RDAT

I-1996, p. 225ss. ed aveva rilevato in particolare:

"

In particolare per quanto riguarda la capacità

di discernimento nella senten­za 1. luglio 1993 citata, il TFA ha precisato che

una prova sicura della sua as­senza è da escludersi proprio per la natura

stessa della questione poiché vanno valutati «sviluppi interiori intervenuti

nel momento stesso del fatto»: al suo riguardo, non devono, pertanto, essere

formulate richieste di prova troppo severe. Una grande verosimiglianza e

l'assenza di un serio dubbio è sufficiente (DTF 117 II 233 seg., consid. 2b;

RAMI 1993 1 66 seg. consid. 4b).

...

È, dunque, accertato che, prima del tentativo di

suicidio, «soffriva di una ma­lattia mentale, denominata distimia, che si

innestava su di una personalità di tipo caratteriale ("oppositiva")

in cui si era instaurato anche uno stato di di­pendenza dall'alcool, complicato

da ebbrezze acute serali». (...)

Infine, il perito ribadisce che «si può ritenere

che, al momento dell'azione im­pulsiva di tipo suicida, la capacità di

ragionare del peritando fosse totalmen­te assente, nel senso che era in grado

soltanto di seguire sia pure superfi­cialmente pensieri (o meglio: schemi di

attuazione del piano) che avessero attinenza con contenuti depressivi e le

ossessioni suicidarie di cui era afflit­to. La distimia giustifica il fine

suicidale, mentre l'alcolismo giustifica l'azione impulsiva a fine suicida».

Dunque, secondo quanto risulta dalla perizia

giudiziaria, l'assicurato, al momento del tentativo di suicidio, era privato

della capacità di agire ragionevol­mente a causa dell'interazione di una

malattia mentale e di un'ebbrezza acuta.

2.10. II dott. B. dell'INSAI non ha ritenuto di

poter condividere la valutazione del perito sull'incapacità di discernimento:

secondo lui la capacità di ra­gionare di X. non era del tutto soppressa.

Dopo attenta riflessione, questo TCA ritiene di

non poter condividere le cen­sure mosse dal dott. B. alle conclusioni peritali.

(...)

Ora, in concreto, non e condivisibile

l'argomentazione secondo cui «soltan­to uno stato depressivo con sintomi

qualitativi psicotici o, se non, un'eb­brezza patologica potrebbero generare

una totale incapacità di intendere e volere» (cfr. doc. 7 pag. 5). In effetti,

in concreto, appare più convincente l'opinione del perito secondo cui il

ricorrente era, al momento dell'atto, total­mente incapace di comprendere la

portata del suo gesto e di determinarsi in

conseguenza a causa dell'interazione della

malattia mentale e dell'alcol:

«al di là della

distimia, ossia della neurosi depressiva, e della costituzione

particolare del suo carattere (queste personalità sono particolarmente

inclini ad atti a corto circuito oppu­re ad agire sotto influsso), aveva

assunto alcol. Ho attribuito il passaggio all'atto propria­ mente a questa

assunzione alcolica. È noto che l'alcool funziona quale catalizzatore di azio­ni

impulsive a corto circuito in particolari personalità, specialmente quando

queste sono af­flitte da stati mentali abnormi» (cfr. presa di posizione del

perito al parere del dott. B.).

Il dott. B. si chiedeva se il perito sarebbe

giunto alle stesse conclusioni se, in­vece di un tentativo di suicidio,

l'assicurato avesse compiuto un tentativo d'o­micidio. Tale domanda, come

rilevato dal perito, è, qui, un falso problema: «salvo casi eccezionali, le

motivazioni (i sentimenti, i pensieri, le emozioni) che conducono al suicidio

non sono di certo le stesse che muovono un indi­viduo verso l'omicidio. Quindi,

a circostanze diverse, considerazioni diverse».

Anche nel diritto svizzero, la capacità di

discernimento è relativa: essa va cioè, apprezzata non in abstracto ma

concretamente, in rapporto ad un atto determinato (RAMI 1993 1 66 seg. consid.

4b.; DTF 117 V 232 seg. consid. 2a e riferimenti).

In concreto, andava dunque verificato se fosse o

meno annullata la capacità di valutazione e di controllo in riferimento

all'azione del suicidio (cfr. STFA 1.7.1993 in re H. non pubbl.) e non in

riferimento ad altre azioni.

Nella sentenza 1.7.1993 appena citata, in un

altro caso di tentato suicidio, il TFA aveva ritenuto che questa capacità di

controllo è da ritenersi annullata quando «l'impulso irrompe direttamente e

primariamente nell'azione non permettendo più lo svilupparsi di quel

controllato fenomeno di distacco dal mondo che è proprio dell'azione

intenzionale».

A mente dello scrivente TCA, la perizia (completa

ai sensi di quanto definito in RAMI 1991 pag. 311 consid. 1) ha dimostrato, nei

limiti della verosimi­glianza preponderante richiesti dalla giurisprudenza del

TFA, che il ricorrente, al momento del tentativo, non era capace di

discernimento.

La conseguenza di tale conclusione è che la

decisione impugnata va annul­lata ed all'INSAI va fatto obbligo di erogare le

prestazioni previste dalla LAINF."

Una

completa assenza della capacità di intendere e volere al momento dell’atto, è

stata ancora ammessa da questa Corte in una sentenza dell’8 novembre 2005 nella

causa T., inc. n. 35.2005.9, cresciuta in giudicato, segnatamente sulla base

delle considerazioni seguenti:

" (…).

Dalle affermazioni del dottor B. occorre ritenere che, al momento

in cui ha compiuto il tentativo di suicidio, l'assicurata era in preda ad una

crisi psicotica acuta (che si caratterizza per la presenza di deliri e

allucinazioni e da una grave compromissione del comportamento abituale) e ad un

disturbo di personalità schizoide (che si caratterizza per una tendenza ad

agire impulsivamente, da sentimenti costanti di vuoto interiore, da relazioni

interpersonali intense ed instabili, e da una tendenza ad un comportamento

autolesionistico, compresi atti e tentativi di suicidio) che, per la natura stessa

delle affezioni ed in quelle particolari circostanze, non le hanno permesso nè

di comprendere la gravità del gesto che stava compiendo, nè di agire

diversamente.

Come già visto, il dottor B. al riguardo ha in particolare

sottolineato che:

“(...)

il tipo di angoscia di cui soffriva l'assicurata

sin dal momento in cui l'ho conosciuta è un tipo di angoscia che quando monta

può fare perdere la testa, non capire più niente, non rendersi conto di quello

che si sta facendo.

Si tratta di stati d'animo facilmente

trasmissibili che io avevo già percepito in passato e che sono confermati dalla

diagnosi. Non è un caso che queste tre ragazze si siano incontrate ed abbiano

avuto un'evoluzione piuttosto fragile tutte e tre.

Io ritengo che le diagnosi poste contribuiscono

entrambe a fare concludere per l'incapacità di discernimento nei due aspetti:

il disturbo di personalità per quel che riguarda il carattere di volontà e

invece l'altra diagnosi (disturbo psicotico) per quel che riguarda l'aspetto

intellettivo.

Va comunque detto che anche già solo il disturbo

di personalità "Borderline" comporta caratteri autolesionistici e di

suicidio. Tengo pure a sottolineare che questa conclusione vale anche in

relazione alla diagnosi posta dalla dr.ssa G.. (...)" (Doc. XVI)

Le affermazioni del medico curante coincidono del resto, almeno in

parte con le descrizioni della dottoressa G., che ha usato termini quali

"corto circuito", "grave disturbo psichiatrico il quale distorce

la realtà nei momenti di scompenso", "delirio con bisogno di

emulazione dell'amica perduta".

Il dottor B. ha poi sottolineato che il tentativo di suicidio

dell'assicurata è avvenuto nel contesto di un'emulazione della sua grande amica

deceduta e dopo che nel corso del ricovero coatto deciso pochi giorni prima (il

5 marzo 2003) si erano già manifestate delle allucinazioni.

Secondo questo Tribunale a nulla di diverso può portare la

circostanza che l'assicurata abbia lasciato un biglietto con scritto

"perdonatemi" e che si è chiusa a chiave nell'appartamento dall'interno.

Tale aspetto non è infatti inabituale nel caso di persone che

Considerandi

compiono un gesto tragico nel contesto di una grave crisi psicotica come quella

dell'assicurata ("Il fatto di scrivere un biglietto di

addio non esclude la presenza di uno scompenso psicotico con delirio e

allucinazioni”), che, peraltro, per le ragioni descritte dal medico

curante, viveva con grossi sensi di colpa.

La circostanza di avere lasciato uno scritto non è comunque

decisiva neppure secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.8).

(…)."

Per

contro, in una recente sentenza del 16 marzo 2006 nella causa N., inc. n.

35.2005

, questo Tribunale ha giudicato inapplicabile l’art. 48 OAINF,

trattandosi di un assicurato che aveva tentato di togliersi la vita, gettandosi

da un autosilo nel contesto di un delirio di gelosia, abuso etilico cronico e

abuso di cannabis.

2.9

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha

ritenuto inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al

momento dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di

discernimento, riferendosi essenzialmente al parere espresso il 29 agosto 2005

dal proprio psichiatra di fiducia, dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia (cfr. doc. 18: “… con grande probabilità l’ass. non era

completamente incapace di intendere o di volere, al momento del gesto. Non ci

sono infatti segni deponenti per un’intossicazione acuta, un raptus psicotico,

uno stato epilettico o un disturbo metabolico. Sono stati descritti solo dei

tratti di personalità (ma non un vero disturbo!) borderline-dipend.”).

Il

ricorrente contesta questa tesi, facendo capo alle certificazioni del dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, co-primario del Reparto di psichiatria

della Clinica __________ di __________, dove l’insorgente è rimasto degente,

per una prima volta, dal 20 giugno al 6 settembre 2005.

Con

certificato del 28 novembre 2005, prodotto in sede di opposizione, lo

psichiatra curante ha attestato che il ricovero si era reso necessario per,

citiamo: “… un disagio psichico già presente nel momento dei fatti citati, che

ne ha chiaramente condizionato lo svolgimento. Per questo motivo, da un punto

di vista psichiatrico, si ritiene la responsabilità del sig. RI 1 come

fortemente scemata relativamente agli stessi. Una valutazione di piena

intenzionalità del danno provocato alla salute, come quella avanzata dalla CO 1

di __________ nella lettera del 7.10.2005, andrebbe riconsiderata sulla base di

queste osservazioni.” (allegato al doc. 26).

Un

ulteriore referto del dott. __________, datato 7 marzo 2006, è stato versato

agli atti unitamente al ricorso.

Questo,

in particolare, il suo tenore:

"

Il signor RI 1 è in trattamento psichiatrico dal

24.05

, giorno in cui ha tentato il suicidio dapprima provocando un

incidente della circolazione con la propria auto (senza coinvolgere altri

veicoli ed uscendone illeso), in seguito automutilandosi al capo e al collo con

strumenti da taglio.

E' stato nel frattempo ricoverato due volte nel reparto

di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________, la prima dal 20.06.2005

al 06.09.2005, la seconda dal 14.11.2005 al 24.11.2005; nel corso di

quest'ultima degenza il signor RI 1 ha messo in atto un ulteriore grave tentato

suicidio, procurandosi con una forbice profondi tagli ad entrambi i polsi, ad

entrambe le caviglie e in parte al collo. Soccorso tempestivamente, dopo aver

ricevuto le cure del caso all'Ospedale __________ di __________, è stato infine

trasferito alla Clinica Psichiatrica di __________ dove risulta tuttora

degente.

E' stata posta una diagnosi di sindrome da

disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta in

personalità con marcati aspetti dipendenti, passivo-aggressivi ed impulsivi.

L'evento esistenziale traumatico vissuto dal

signor RI 1 con particolare drammaticità fa riferimento ad una conflittualità

di coppia con esplicitate intenzioni del partner a separarsi definitivamente.

Il decorso dei disturbi presentati appare

alquanto sfavorevole, con il persistere di un serio rischio per la vita del

paziente.

Relativamente all'episodio del primo tentato

suicidio del 24.5.2005 ho già espresso una valutazione psichiatrica di

responsabilità fortemente scemata che può essere ulteriormente specificata in

questi termini.

Si è trattato, a mio giudizio, di un agito di

tipo reazione a corto circuito (raptus) indotto da una forte carica

emotiva (comunicazione della volontà di separarsi di fatto da parte della

moglie) con caratteristiche di accessualità (relativo rapido recupero di una

condizione di maggiore discernimento fuori da un contesto emotivo favorente),

nel quale la capacità di intendere il senso di ciò che si sta compiendo risulta

solo relativamente compromessa, mentre la capacità di agire conseguentemente ed

adeguatamente appare fortemente alterata, risultando quest'ultima decisiva

nello svolgimento dei fatti considerati.

La personalità descritta del signor RI 1 è, a mio

avviso, portata ad una modalità reattiva ed impulsiva di questo tipo, soprattutto

quando confrontato con importanti frustrazioni quali l'allontanamento o la

separazione definitiva da figure ritenute da lui significative."

(doc. B)

Invitato

dal TCA a prendere posizione circa la valutazione espressa dallo psichiatra

curante, il dott. __________ ha ribadito il parere secondo cui, al momento

dell’atto, RI 1 non era totalmente privo della capacità di discernimento, sulla

base delle considerazioni seguenti:

"

Lo psichiatra curante dott. __________, nel suo

certificato del 7.3.2006, pone la diagnosi di sindrome da disadattamento con

disturbo misto delle emozioni e della condotta in personalità con marcati

aspetti dipendenti, passivo-aggressivi ed impulsivi. Nel rapporto, per contro,

non vengono descritti dei segni riferiti ad una crisi psicotica acuta

(caratterizzata da idee deliranti o allucinazioni). Si può pertanto escludere

che si sia trattato, nel caso presente, di un cosiddetto "raptus" di

stampo psicotico in cui il soggetto, imperativamente, misconoscendo totalmente

gli aspetti importanti della realtà e quindi le conseguenze dell'atto, compie

un gesto suicidale insensato.

Neppure nel citato rapporto vengono descritte

delle cause biologiche concomitanti, come ad es. uno stato di debolezza

mentale, di ebbrezza patologica, di intossicazione acuta abbinato ad uno stato

crepuscolare psicogeno.

Anche negli atti clinici a nostra disposizione,

in particolare nei rapporti della Clinica di __________, non abbiamo trovato la

descrizione di segni psicopatologici come quelli indicati sopra.

Il tentativo di suicidio, che purtroppo

l'assicurato ha ripetuto in tempi recenti, va pertanto interpretato, con grande

probabilità, come un gesto certamente drammatico e sproporzionato, conseguente

ad un apprezzamento unilaterale e distorto della propria realtà esistenziale,

in particolare della sua situazione relazionale, ma non può essere considerata

una pulsione totalmente irrazionale e incontrollata.

In conclusione, il quadro clinico (e la qualità

del "raptus") menzionato dal dott. __________ nel suo certificato del

7.3

, non essendo in relazione con uno stato psicotico delirante o

allucinatorio o con uno stato di intossicazione acuta, rispettivamente uno

stato di stupor psicogeno, considerata la ripetitività del gesto suicidale in

tempi recenti, visto che lo stesso medico curante ammette una capacità di

intendere "solo relativamente compromessa", non permette di

concludere per un'incapacità totale da parte dell'assicurato, di auto-determinarsi

ragionevolmente.

In altre parole, al momento dell'atto,

l'assicurato, a nostro giudizio, non era totalmente incapace di

discernimento."

(VIbis)

2.10

Chiamata ora

a pronunciarsi, questa Corte osserva che la tesi ricorsuale di una totale

assenza della facoltà di agire ragionevolmente al momento del tentativo di

suicidio, non risulta supportata neppure dalle certificazioni dello psichiatra

curante dell’assicurato, aspetto che è stato ben evidenziato dal dott. __________

(VIbis: “… visto che lo stesso medico curante ammette una capacità di

intendere “solo relativamente compromessa”, non permette di concludere per

un’incapacità totale da parte dell’assicurato, di auto-determinarsi

ragionevolmente.” – il corsivo è del redattore).

In

effetti, nel suo certificato del 28 novembre 2005, il dott. __________ ha fatto

stato di una responsabilità, citiamo: “… fortemente scemata …” e ha auspicato

che l’CO 1 riconsiderasse la propria, citiamo: “valutazione di piena

intenzionalità del danno provocato alla salute, …” (allegato al doc. 26).

Indicazioni

analoghe si ritrovano peraltro nel suo rapporto del 7 marzo 2006, allestito verosimilmente

su invito del patrocinatore di RI 1 e prodotto unitamente all’impugnativa.

In quella

sede, il dott. __________ ha infatti ribadito la propria valutazione

psichiatrica di una, citiamo: “responsabilità fortemente scemata”, concetto che

egli ha precisato in questi termini, citiamo: “Si è trattato, a mio giudizio,

di un agito di tipo reazione a corto circuito (raptus) …, nel quale la capacità

di intendere il senso di ciò che si sta compiendo risulta solo relativamente

compromessa, mentre la capacità di agire conseguentemente ed adeguatamente

appare fortemente alterata, …” (doc. B).

Pertanto,

nella misura in cui né il dott. __________ (per il quale la capacità di

discernere era sì fortemente ridotta [scemata], ma non completamente assente), né

tantomeno lo psichiatra di fiducia dell’CO 1, il quale, in quanto specialista

FMH in psichiatra e psicoterapeuta, già __________ del

Settore __________ dell'__________, deve essere

ritenuto come particolarmente qualificato ad esprimersi nella materia che qui

interessa, hanno sostenuto che l’insorgente sarebbe stato completamente privo

della capacità di agire ragionevolmente al momento del gesto, le loro valutazioni

risultano essere convergenti sull’aspetto decisivo della vertenza.

In queste

condizioni, il TCA può esimersi dall’ordinare l’atto istruttorio postulato

dall’assicurato (perizia psichiatrica; cfr. VIII, p. 2s.).

Del

resto, il TCA attribuisce un significato particolare al fatto che dalle tavole

processuali non emerge che RI 1 abbia sofferto nel passato di una patologia

psicotica, tale da pregiudicare la sua capacità di intendere e volere.

Questo a

differenza dei casi, giudicati dal TFA e dal TCA, nei quali gli assicurati

interessati, già prima del tentativo di suicidio, avevano lamentato delle

pesanti patologie psichiatriche (per un caso in cui l’Alta Corte ha concluso

all’inapplicabilità dell’art. 48 OAINF, cfr. la già citata STFA del 9 dicembre

2003.

nella causa B., C. e D., concernente un assicurato che nel passato aveva sì

presentato due episodi depressivi risoltisi nel frattempo grazie a una

farmacomedicazione ma che, al momento del suicidio, appariva libero da

patologie psichiatriche).

È vero

che, in base alle indicazioni contenute nel referto 6 settembre 2005 dalla

dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, l’assicurato, nel

mese di maggio 1999, aveva presentato uno scompenso ansio-depressivo reattivo a

difficoltà insorte sul posto di lavoro.

Tuttavia,

grazie a una farmacoterapia ansiolitica e antidepressiva accompagnata da

colloqui psicoterapici di sostegno, si era assistito a un totale riassorbimento

della sintomatologia, tanto che la psichiatra appena citata aveva potuto

dichiarare chiusa la cura già a far tempo dal 3 aprile 2000 (doc. 17).

Indicazioni

in questo senso erano state fornite dallo stesso ricorrente in occasione della

sua audizione del 22 agosto 2005 (cfr. doc. 16, p. 4: “Non prendevo medicamenti

negli ultimi tempi. Ho preso medicamenti circa cinque anni fa quando avevo

consultato uno psicologo per una depressione. Depressione che era guarita

bene nel giro di pochi mesi. Avevo consultato la dott.ssa __________ circa

quattro volte.” – il corsivo è del redattore).

In esito

a quanto precede, il TCA, applicando il criterio della probabilità

preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 19 settembre 2005 nella

causa G., U 200/04; STFA del 14 settembre 2005 nella causa F., C 192/04; DTF

129.

V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF

126.

V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I -

1996.

p. 225), ritiene che il 24 maggio 2005, al momento in cui ha compiuto il

tentativo di suicidio, l'assicurato non si trovava in uno stato di totale

incapacità di discernimento, di modo che i presupposti di cui all’art. 48 OAINF

non sono adempiuti.

Di

conseguenza l’assicuratore infortuni convenuto ha correttamente negato il

proprio obbligo a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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