Lexipedia

Decisione

35.2006.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2007Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori legati a tale

situazione possono essere di norma ridotti in modo significativo grazie a una

resezione laterale della clavicola, accompagnata eventualmente da una

stabilizzazione della clavicola stessa secondo Weaver-Dunn.

In base alla letteratura scientifica

internazionale, la percentuale di successo è di oltre l’80%.

Tuttavia, in ragione del

comportamento inadeguato mostrato dall’assicurato, il quale ha pure manifestato

una paura disproporzionata nei confronti dell’operazione, vi è da temere che i

dolori persistano anche dopo di essa (doc. XXIX, p. 8).

Rispondendo

al quesito n. 5 di parte ricorrente, il dott. __________, dopo avere ribadito

che a causa del comportamento dell’assicurato vi è il rischio che i dolori

persistano o persino che peggiorino, ha raccomandato di procedere

preliminarmente a un’infiltrazione dell’articolazione acromio-claveare con un

anestetico locale, posto che, secondo le esperienze raccolte presso la Clinica __________

di __________ dall’équipe del Prof. dott. __________, i pazienti che hanno avvertito

una diminuzione transitoria dei dolori grazie all’infiltrazione, sono pure

quelli che hanno poi tratto beneficio dalla resezione laterale della clavicola

(doc. XXIX, p. 10).

Per il

resto, secondo il perito giudiziario, i rischi di complicazione inerenti

all’intervento chirurgico in questione (infezione oppure destabilizzazione

della clavicola) sono minimi (doc. XXIX, risposta al quesito n. 8 di parte

ricorrente).

Inoltre,

egli ha ammesso che - in caso di successo dell’operazione -, RI 1 sarebbe di

nuovo in grado di esercitare la sua abituale professione di

autista/magazziniere in misura completa (doc. XXIX, risposta al quesito n. 10

di parte ricorrente) e, d’altra parte, che non sussisterebbe neppure una

menomazione importante e durevole all’integrità (doc. XXIX, risposta al quesito

n. 3 di parte convenuta).

2.6. Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA prende atto che, secondo il dott. __________, l’intervento

di resezione laterale della clavicola sinistra (eventualmente accompagnato da

una stabilizzazione della medesima) sarebbe potenzialmente atto a migliorare

notevolmente la sintomatologia algica accusata dall’interessato (e quindi pure

la funzionalità della spalla, cfr. doc. XXIX, risposta al quesito n. 6 di parte

ricorrente), il quale riacquisterebbe una completa capacità lavorativa nella

sua abituale professione.

La letteratura scientifica

internazionale attesta un tasso di successo superiore all’80%.

I rischi legati

all’operazione sarebbero peraltro minimi.

Queste considerazioni

riguardano l’esigibilità oggettiva dell’intervento di resezione laterale

della clavicola sinistra e, da questo profilo, il perito giudiziario ha dunque

espresso un’opinione analoga a quella dei medici interpellati

dall’amministrazione (cfr., del resto, doc. XXIX, risposta al

quesito n. 5 di parte convenuta).

Questa

Corte rileva pure che il dott. __________ ha tuttavia espresso il timore che -

a causa dell’atteggiamento mostrato dall’insorgente -, l’operazione potrebbe

non essere coronata da successo, nel senso che i dolori da lui risentiti

potrebbero persistere oppure addirittura peggiorare (doc. XXIX, p. 8: “In Folge des inadequaten Verhaltens des Exploranden ist

jedoch zu befürchten, dass wie von Dr. __________ und PD Dr. __________ schon

angetönt auch postoperativ noch deutliche Schmerzen bestehen oder zumindest

angegeben werden.“).

In

questo ordine di idee, il perito giudiziario ha sottolineato che il comportamento

dell’assicurato non correla con i dolori legati al danno infortunistico

oggettivabile e quindi, accanto alla diagnosi di artropatia dell’articolazione

AC sinistra, egli ha posto anche quella di disturbo nell’elaborazione del

dolore (doc. XXIX, p. 7).

Quanto appena indicato

concerne l’esigibilità da un punto di vista soggettivo dell’operazione

in questione.

In proposito, il TCA

osserva che, in sede di procedura amministrativa, le discussioni fra le parti

hanno riguardato sempre e solo l’esigibilità oggettiva.

L’assicurato, supportato

dai sanitari da lui privatamente consultati (i dottori __________ e __________),

ha in effetti sostenuto che l’intervento proposto (per primo) dal PD dott. __________

non avrebbe avuto alcun effetto positivo sulla funzionalità della spalla

sinistra e, perciò, non sarebbe stato nemmeno suscettibile di migliorare la sua

capacità lavorativa.

Inoltre, non è mai stata

formulata una diagnosi di natura psichiatrica.

Eppure, non può essere

ignorato che, già in quella sede, uno specialista e lo stesso medico di

circondario avevano evidenziato la presenza di una profonda discrepanza tra lo

stato oggettivabile e l’importanza dei disturbi soggettivamente risentiti da RI

1 a livello della spalla sinistra (cfr. il referto 14 dicembre

2004 del PD dott. __________ e, soprattutto, quello 18 agosto 2005 del dott. __________:

“In base all’esame di risonanza magnetica del 2.11.2004 sono presenti dei

residui d’artropatia acromio-claveare a sinistra, tuttavia referti che non

spiegano in nessun modo la gravissima sintomatologia antalgica e tanto meno la

(dimostrata) anchilosi sub-completa della spalla sinistra.” – il corsivo è

del redattore), analogamente pertanto a quanto refertato dall’esperto

giudiziario in occasione della visita peritale del 1° febbraio 2007.

Questo

aspetto, che potrebbe celare qualche cosa di più di una carenza di motivazione,

rispettivamente, del semplice timore di un risultato insoddisfacente (cfr., su

questo aspetto, la STFA U 287/03 del 1° marzo 2005), potenzialmente suscettibile

di compromettere il buon esito dell’intervento di resezione parziale della

clavicola di sinistra, non è stato minimamente considerato (né, tantomeno, approfondito)

dall’Istituto assicuratore convenuto nella discussione riguardante l’esigibilità.

Secondo

questo Tribunale, è necessario tenere debitamente conto della particolare natura

del provvedimento chirurgico in questione, il quale è suscettibile di agire sul

dolore senza però comportare una riparazione o una stabilizzazione dell’articolazione

danneggiata (doc. XXIX, risposta al quesito n. 3 di parte ricorrente).

In questo

ordine di idee, assume un significato rilevante l’aspetto soggettivo

dell’esigibilità.

Evidentemente,

tale questione non può dirsi sufficientemente chiarita per il solo fatto che il

dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e, pertanto, non

particolarmente qualificato a pronunciarsi su una questione che potrebbe essere

di rilevanza psichiatrica, ha imputato l’atteggiamento inadeguato del ricorrente

a un disturbo nell’elaborazione del dolore.

Al fine di decidere con

una maggiore tranquillità, questo Tribunale ritiene quindi indispensabile retrocedere

la causa all’assicuratore LAINF convenuto, affinché disponga, preventivamente

(e con urgenza), l’infiltrazione-test dell’articolazione acromio-claveare

di RI 1 con un anestetico locale (cfr., in proposito, il doc. XXIX,

risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente) - procedimento diagnostico che

appare senz’altro esigibile -, e, in seguito, un approfondimento del caso da un

profilo psichiatrico.

2.7. Con la propria impugnativa,

l’assicurato ha chiesto il riconoscimento di un’IMI del 30% almeno (doc. I, p.

10).

Secondo il perito

giudiziario, la menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1 corrisponde, senza l’intervento chirurgico in discussione, al 5%

(in caso di operazione coronata da successo, essa sarebbe invece pari allo 0% -

cfr. doc. XXIX, risposta ai quesiti n. 3 e 4 di parte convenuta).

Ora, posto che con la decisione

su opposizione impugnata l’amministrazione ha già riconosciuto all’insorgente un’IMI

del 5% (cfr. doc. 158), su questo punto, il suo ricorso deve essere respinto.

2.8. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha

diritto a un’importo di fr. 1’500 a titolo di ripetibili parziali da mettere a

carico dell’CO 1 (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; art. 22 LPTCA).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la

quale l’insorgente è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF

124 V 310 consid. 6; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STFA U 134/99 dell'8

novembre 2001; STFA U 59/99 del 18 agosto 1999; STFA I 360/97 del 2 agosto

1999; STFA P 7/97 del 19 novembre 1998; STFA U 18/97 del 27 aprile 1998).

2.9. Per la parte

del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere posto al

Considerandi

beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni

(cfr. STCA 35.2006.86 del 2 agosto 2007; DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03

del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, Kommentar-ATSG,

ed. Schulthess 2003, ad art. 61 N. 86, p. 626).

Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza

giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova

ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108

cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., ad art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; STFA U 220 + 238/00 del 15

marzo 2002; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001;

STFA I 194/00 del 7 dicembre 2001; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF

120.

Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998

UV, Nr. 11, consid. 4b, p. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, p. 47; STCA

38.1997.323

del 23 marzo 1998).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla

o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.

328.

e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e

giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,

p. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima

di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la

persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere

alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non

pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.10

In concreto,

emerge dagli atti di causa (cfr. doc. XIII 1) che RI 1, coniugato con due figli

minorenni a carico, è privo di una qualsiasi entrata finanziaria a contare dal

mese di novembre 2005.

In queste

condizioni, la sua indigenza deve essere ammessa.

Va,

inoltre, considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu

l’avv. RA 1, appare senz'altro giustificato. Infine le argomentazioni ricorsuali

non erano palesemente destituite di esito favorevole.

Il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61 n. 93; art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004, consid. 7.1.; STFA I 569/02 del

15.

luglio 2003, consid. 5; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata, fatta eccezione per la parte in cui

all’assicurato è stata risconosciuta un’IMI del 5%.

§§ La causa è rinviata

all’CO 1 per complemento istruttorio ai sensi dei considerandi e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. La domanda

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster