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Decisione

35.2006.22

Vittima di una contusione ginocchio sinistro con lesione menisco mediale. Persistenza disturbi al ginocchio infortunato. Tenuto conto dello status oggettivabile, assicurato dichiarato totalmente abile

20 giugno 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con

decisione formale dell’11 agosto 2005, ha posto termine al proprio obbligo a

prestazioni a contare dal 16 agosto 2005, data dalla quale RI 1 è stato

ritenuto completamente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche

(doc. 63).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 69 e

82), l’CO 1, in data 14 dicembre 2005, ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. 85).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 13 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,

ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata,

argomentando:

"

Si rinvia alla perizia allestita dal dott. __________,

Via __________, __________ (qui allegata); la perizia rileva la contraddizione

evidente tra l'esame TAC del ginocchio sx. (eseguito 08.09.2005 su

richiesta del medico di fiducia) e le conclusioni del dott. __________ in data 16.09.2005,

tratte dalla RMN del 27.01.2005 e l'atto operatorio; si cita dalla

perizia, letteralmente:

"Sulla scorta dei rilievi clinici attuali

appare indubbia l'esistenza di menomazioni funzionali dell'articolazione del

ginocchio sx. da considerarsi quali POSTUMI PERMANENTI RESIDUI ED

INEMENDABILI conseguenti a valido traumatismo contusivo - distorsivo del

ginocchio che ha determinato lesione del menisco mediale, opportunatamente

trattata con meniscectomia selettiva, la cui ulteriore evoluzione - nonostante

la protratta ed adeguata terapia riabilitativa - è stata nettamente negativa

per l'accertato ingravescente peggioramento della situazione articolare

inizialmente riscontrata, determinante improprietà a carico e perdurante

limitazione funzionale del ginocchio, da ricondursi ad artropatia di tipo

degenerativo delle sue vie articolari."

Si conferma quindi l'effetto causale dell'evento

infortunale (traumatismo contusivo - distorsivo) nel senso del peggioramento

importante e rilevante della patologia degenerativa preesistente:

"Nel caso specifico vi è stata

un'evoluzione negativa delle menomazioni che, come spesso accade, deve

considerarsi correlata al danno iniziale - indipendente dalla sua entità

iniziale, dal suo trattamento in ambito ortopedico e riabilitativo - menomazioni

comunque chiaramente riconducibili alla lesione primitiva, in assenza della

quale non si sarebbero verificate, specie in così breve lasso di tempo."

Il dott. __________ inspiegabilmente ha

tralasciato di considerare il quadro degenerativo iniziale, in cui l'evento traumatico

recente fatalmente si è innestato, determinandone un importante e definitivo

peggioramento; ciò si evince facilmente dall'esame TAC del 08.09.2005,

che non si comprende come mai non sia stato affatto apprezzato; l'inabilità lavorativa

va ricondotta, quindi, all'evento infortunante, che sensibilmente ed in modo

certo rilevante ed adeguato ha peggiorato la situazione degenerativa

preesistente con determinazione della immediata generale inabilità lavorativa

nella misura del 20% e della inabilità lavorativa specifica, ossia

rapportata al mestiere di operaio edile, nella misura del 100%.

Tanto meno convince il parere contrario del dott.

__________, il quale ha respinto le osservazioni del dott. __________ con suo

rapporto del 02.12.2005.

Vista la perizia allegata (la quale, si ripete,

rileva delle contraddizioni inspiegabili tra gli esami TAC 08.09.2005 e

RMN 27.01.2005), si chiede sia eseguita dettagliata superperizia

d'ufficio con nuovo esame TAC.

Si produce la valutazione medico legale

preliminare 12.09.2005 del dott. med. __________; da questa valutazione

preliminare si evince che "sulla scorta dei rilievi clinici attuali

appare indubbia l'esistenza di menomazioni funzionali dell'articolazione del

ginocchio Sx. da considerarsi quali POSTUMI RESIDUI INEMENDABILI"

dell'infortunio del 09.12.2004; in effetti "la deambulazione

avviene con netta zoppia, il carico esclusivo sull'avampiede cedente e

non mantenibile, l'accosciamento ridotto di oltre ½ salita e discesa di gradini

e piani inclinati marcatamente difficoltosa". Si riscontra un

netto contrasto tra i rilievi clinici attuali e le conclusioni della decisione

contestata."

(I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

1.5. In replica,

l’assicurato ha insistito in particolare affinché questa Corte ordini

l’esecuzione di una perizia giudiziaria (V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto

il 9 dicembre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo

2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I

presupposti materiali per stabilire il diritto a prestazioni posteriormente al

15 agosto 2005, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; STCA del 12 aprile

2006 nella causa C., inc. 35.2005.57).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente

che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato

un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione

risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non

si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella concreta evenienza, si tratta di valutare se i disturbi fatti

valere dall’assicurato al ginocchio sinistro si trovavano o meno in una

relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro del mese di

dicembre 2004 anche dopo il 15 agosto 2005.

L’CO 1 lo

ha negato riferendosi alla valutazione contenuta nel rapporto del 16 agosto

2005 del dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (doc.

67: “Preso visione del risultato della MRI eseguita presso la Clinica __________

a __________ in data 2.8.05. Il referto risulta completamente normale …. (…).

Ricordo che alla MRI eseguita in data 10.3.05 si era notata una lesione del

menisco mediale peraltro regolarizzata artroscopicamente. Il menisco laterale

non presentava patologie. Nessun patologia cartilaginea femoro-tibiale. Leggera

degenerazione della cartilagine patellare. Dal punto di vista oggettivo quindi

non si riesce a motivare gli importanti dolori accusati dal paziente. (…). In

base al reperto ogg. Ritengo quindi che non vi sono più postumi

post-infortunistici. Gli attuali disturbi sono sicuramente da imputarsi ad

un’eventuale patologia non di carattere post-infortunistico. Consiglio

quindi la CO 1 di chiudere il caso e valutare il paziente abile al 100% per i

soli postumi post-infortunistici.” – il corsivo è del redattore),

valutazione peraltro avallata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia,

medico di circondario (cfr. doc. 71).

Nel

quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una relazione

di valutazione medico-legale, datata 11 novembre 2005, del dott. __________,

specialista in medicina legale a __________.

Considerandi

In questo

documento si fa riferimento a un esame TAC eseguito l’8 settembre 2005,

accertamento che avrebbe mostrato un, citiamo: “quadro degenerativo artrosico

femorotibiale e femororotuleo … ispessimento delle fibre del corpo di Hoffa …

Ispessito anche il sottocute anteriormente al tendine rotuleo e alle fasce

femorali … Entrambi i menischi sono assottigliati con lesione della struttura

intramurale per quadro degenerativo meniscosico avanzato: in quello mediale …

ipodensità di verosimile significato degenerativo-lesionale …” - allegato al

doc. 82, p. 1).

Il dott. __________

si è quindi pronunciato a favore di un’eziologia traumatica dei disturbi

lamentati dall’assicurato al ginocchio sinistro, osservando:

"

Sulla scorta dei rilievi clinici attuali appare

indubbia l'esistenza di menomazioni funzionali dell'articolazione del ginocchio

Sx. da considerarsi quali POSTUMI PERMANENTI RESIDUI ed INEMENDABILI

conseguenti a valido traumatismo contusivo-distorsivo del ginocchio che ha

determinato lesione del menisco mediale, opportunamente trattata con

meniscectomia selettiva, la cui ulteriore evoluzione - nonostante la protratta

ed adeguata terapia riabilitativa - è stata nettamente negativa per l'accertato

ingravescente peggioramento della situazione articolare inizialmente

riscontrata, determinante improprietà di carico e perdurante limitazione

funzionale del ginocchio, da ricondursi ad artropatia di tipo degenerativo

delle sue varie strutture articolari.

Ne consegue che debba essere considerato

ampiamente giustificato il nesso di causalità fra l'evento lesivo in trattazione

ed il danno inizialmente riscontrato perché rispettati i classici criteri

medico-legali ossia quello cronologico, topografico e di adeguatezza lesiva.

Nel caso specifico vi è stata un'evoluzione

negativa delle menomazioni che, come spesso accade, deve considerarsi correlata

al danno iniziale - indipendente dalla sua entità iniziale, dal suo trattamento

in ambito ortopedico e riabilitativo - menomazioni comunque chiaramente

riconducibili alla lesione primitiva, in assenza della quale non si sarebbero

verificate, specie in così breve lasso di tempo.

Tali complicanze, insorte indipendentemente

dall'iter diagnostico o da quello terapeutico post-intervento, sono state

documentate nella loro evoluzione con dimostrata graduale insorgenza di

alterazione della statica e della dinamica dell'arto a livello

dell'articolazione primitivamente interessata dal trauma, andata fatalmente

incontro a fenomeni degenerativi da "usura" con instaurato quadro

clinico e strumentale gonartrosico e meniscosico, per il quale può prospettarsi

solo eventuale peggioramento."

(allegato

al doc. 82)

L’apprezzamento

del sanitario consultato da RI 1 è stato criticamente commentato dal dott. __________,

il cui rapporto ha il tenore seguente:

"

Contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________

(ed elaborato in questo senso dall’avv. RA 1) l’assicurato non presenta

uno stato gonartrosico del ginocchio sinistro, come ben evidenziato in occasione

dell’artroscopia del 10.3.2005, corredata pure da una dettagliata

video-registrazione, come pure nuovamente in fase successiva (3.8.2005) con

approfondita artro-RMN, di alta risoluzione.

Il residuo meniscale (al corno posteriore

mediale) risulta ben conformato, costituente nessun fattore invalidante né

sotto il profilo della capacità lavorativa né di menomazione all’integrità.

Pure dal lato clinico oggettivo il dott. __________

ha riscontrato una funzione, dal lato oggettivo, normale del ginocchio sinistro

e pure già all’inizio di una cura riabilitativa in regime di

day-hospital, il ginocchio appariva fresco e senza versamento!

Sulla scorta di tutti questi reperti oggettivi

che sono in contrasto lampante con quanto sostenuto dal rappresentante legale del

signor RI 1, deve essere confermato integralmente il tenore della decisione

dell’11.8.2005."

(doc. 83)

Da parte

sua, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la __________,

con rapporto del 30 marzo 2006, ha in particolare sottolineato che la TAC - a

differenza della RMN - non è l’esame di scelta per indagare menischi e

legamenti:

"

Vorausschicken muss ich, dass mir die

Computertomographien (= TAC) vom

8.9.2005

nicht vor­gelegt worden sind, nur die beiden Magnetresonanztomographien

vom Januar und August 2005. Allerdings ist die Computertomographie (= CT, = TAC) zur Beurteilung der Situation an Menisken und Bändern gänzlich

ungeeignet, da Weichteile bei dieser Röntgentechnik kaum abgebildet wer­den

bzw. nur schlecht und nicht konklusiv beurteilbar. Die Computertomographie ist

die Domäne zur Beurteilung der Knochenstrukturen, zum Beispiel nach Frakturen

gewissen Knochentumoren und bei Arthrosen nur dann, wenn diese schon

fortgeschrittenes Stadium erreicht hat mit Ausbil­dung von Osteophyten.

Zusammenfassend kann somit klar gesagt werden, dass

man nicht von einem unerklärlichen Wi­derspruch zwischen der

Computertomographie vom 8.9. und der Magnetresonanztomographie vom 27.1.2005

sprechen darf, da die beiden Untersuchungen sowohl auf grundsätzlich verschie­denen

Techniken beruhen, wie auch unterschiedliche Strukturen gewichten und

darstellen, somit im Prinzip überhaupt nicht vergleichbar sind. Abgesehen davon

scheint es mir fraglich und vor al­lem unzweckmässig, weshalb kurz nach einer

MRT (2.8.2005) noch eine Computertomographie (8.9.2005, nur ein Monat später!)

durchgeführt wurde. Schon von daher war eigentlich die Indi­kation hierzu gar

nicht gegeben und es ist der CO 1 sehr

zu empfehlen diese Untersuchung nicht zu finanzieren. Es obliegt den

behandelnden und auch beurteilenden Ärzten, seien es nur behan­delnde oder vertrauensärzte,

vorangegangene Untersuchungen zu verlangen und einzuziehen und zu beurteilen

und nicht einfach neue Untersuchungen, kurz nach schon durchgeführten Untersu­chungen,

anzuordnen. Dies ist nicht nur unzweckmässig, sondern vor allem auch

unwirtschaftlich, unökonomisch und auch medizinisch nicht indiziert. Solche

unnötigen Untersuchungskaskaden treiben nur die Kosten im Gesundheitswesen in

die Höhe.

Basierend auf der MRT vom 2.8.2005 (Beschreibung

siehe oben im Text) komme ich zum Schluss, dass in Ermangelung eines

pathologischen Befundes intraartikulär selbstverständlich dem Patien­ten ab

8.8.2005

(Akte 61) wieder eine volle Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit

zu­mutbar ist. Eine andere Einschätzung kann weder anatomisch noch

pathophysiologisch erklärt werden."

(doc. 96)

2.7

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, l’apprezzamento del dott. __________ (doc. 82), medico

legale al quale ha fatto privatamente capo l’assicurato e, d'altro canto, i

rapporti del dott. __________, autore dell’intervento artroscopico del 10 marzo

2005.

e dei medici fiduciari dell’CO 1, i dottori __________ e __________.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________

(doc. 67) e confermata

dai dottori __________ e __________ (doc. 83 e 96), specialisti,

i primi due in chirurgia ortopedica, il terzo in chirurgia, tutti con alle

spalle un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina

infortunistica, secondo

la quale, a decorrere dal 16 agosto 2005, tenuto conto dei soli postumi

infortunistici oggettivabili, il ricorrente non necessitava più di cure

mediche ed era in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale attività

professionale, risulta essere più convincente rispetto a quella sostenuta dal sanitario

interpellato da RI 1.

In

proposito, occorre tener conto che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Inoltre,

l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’INSAI

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Questo

Tribunale ritiene necessario sottolineare che, conformemente a una costante

giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi

risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad

esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto

nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente

dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella

causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.

35.2003

, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

Ora, nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emergono elementi, fra loro

convergenti, tali da rendere plausibile la tesi dell’assenza di postumi

oggettivabili dell’evento infortunistico del 9 dicembre 2004.

La risonanza

magnetica del ginocchio sinistro, effettuata il 27 gennaio 2004, aveva posto in

luce soltanto una lesione del corno posteriore del menisco mediale (cfr. doc.

21).

Tale

danno è stato sanato grazie all’intervento artroscopico eseguito in data 10 marzo

2005, oggetto di videoregistrazione, in occasione del quale il dott. __________

ha proceduto all’asportazione di parte del menisco mediale.

Dal

relativo rapporto operatorio risulta che, fatta eccezione per una leggera

degenerazione della cartilagine patellare, le restanti strutture del ginocchio

sinistro si presentavano prive di particolarità:

"

… Esplorazione del compartimento mediale che

dimostra una lacerazione complessa del III medio e posteriore del menisco

mediale.

Si procede all’asportazione di questa parte

meniscale lesionata raggiungendo soltanto in parte una superficie ben

consistente soprattutto a livello del corno posteriore.

Il resto del menisco risulta stabile e viene

lasciato in sede.

Nessuna patologia della cartilagine

femoro-tibiale.

Al centro del ginocchio i legamenti crociati sono

intatti. Lateralmente buona conservazione della cartilagine femoro-tibiale.

Menisco intatto con bordi ben affilati.

Iatus e tendine popliteo senza particolarità.

A livello femoro-rotuleo si nota una leggera degenerazione

della cartilagine patellare mentre la cartilagine della troclea femorale

risulta ben conservata.

Assenza di pliche sinoviali.

(…)"

(doc. 43)

In

occasione del consulto del 12 luglio 2005, a fronte della presenza di una certa

discrepanza tra i disturbi soggettivamente risentiti dal ricorrente e lo status

oggettivabile a livello del ginocchio sinistro, il dott. __________ ha

predisposto l’esecuzione di un’artro-RMN (doc. 59: “Ogg. il ginocchio sinistro

non presenta versamento. La funzione è praticamente libera con

flesso-estensione 135-0-5, dolente nelle fasi forzate. Nessun dolore alla

rotazione della tibia sia in flessione che in estensione. Dolore pressorio

all’emirima mediale ma anche su quella laterale. Dolore pressorio anche a

livello del piatto tibiale mediale come a livello del capitello fibulare.

Dolore in sede peri-rotulea. Clinicamente i disturbi accusati dal paziente

alla visita odierna non sono del tutto oggettivabili. Penso quindi che una

maggiore documentazione con una nuova artroMRI del ginocchio sinistro si

imponga per fare una valutazione sull’ulteriore procedere.” – il corsivo è del

redattore).

Il citato

esame strumentale ha avuto luogo in data 2 agosto 2005 presso il Servizio di

radiologia della Clinica __________ di __________.

Questo il

referto:

"

Pregressa meniscectomia mediale parziale.

Residuo meniscale ben conformato, con focolari

degenerativi centrali.

Regolare morfologia del menisco laterale.

I due legamenti crociati ed i due legamenti

collaterali sono integri.

Non focolai ulcerativi a livello della

cartilagine rotulea.

In sede ossea il segnale RM è regolare e non vi è

evidenza per focolai di necrosi subcondrale, algodistrofia o edema

intra-spugnoso di altra origine.

Menziono la presenza di un recesso popliteo ipertrofico.

Non cisti di Baker.

Lievi alterazioni cicatriziali a livello del

corpo di Hoffa."

(doc. 62)

Il

medico-radiologo, dott. __________, ha quindi concluso per un, citiamo: “regolare

reperto RM in pregressa meniscectomia mediale parziale nel marzo 2005.”

(doc. 62 – il corsivo è del redattore).

Con

rapporto del 16 agosto 2005, il chirurgo ortopedico dott. __________, preso

atto dell’esito - “completamente normale” - dell’artro-RMN del 2 agosto 2005,

ha constatato l’assenza di postumi infortunistici e ha suggerito all’Istituto

assicuratore convenuto di chiudere il caso, dichiarando l’assicurato completamente

abile al lavoro (doc. 67).

Nel corso

della procedura di opposizione, RI 1 si è rivolto al dott. __________.

Facendo

capo a quelle che dovrebbero essere le risultanze di una TAC eseguita in data 8

settembre 2005 (il condizionale è d’obbligo visto che il relativo referto non figura

tra gli atti prodotti in causa), questo specialista in medicina legale ha

sostenuto che il trauma inizialmente lamentato dall’assicurato al ginocchio

sinistro, malgrado le terapie applicategli, ha presentato un’evoluzione

nettamente negativa, con sviluppo di fenomeni degenerativi a livello meniscale,

nonché femoro-tibiale e femoro-rotuleo (allegato al doc. 82).

In

proposito, a prescindere dalle considerazioni espresse dal dott. __________ a

proposito dell’inadeguatezza della TAC rispetto alla RMN, nella valutazione

dello stato delle parti molli (cfr. doc. 96, p. 1), il TCA è dell’avviso che

debba essere attribuita un’importanza decisiva alla circostanza che il dott. __________,

in occasione dell’artroscopia del 10 marzo 2005, aveva potuto direttamente accertare

l’assenza di patologie di rilievo a livello delle strutture articolari del

ginocchio sinistro (cfr. doc. 43), ciò che ha peraltro trovato piena conferma anche

negli esiti dell’artro-RMN del 2 agosto 2005 (cfr. doc. 62; esame eseguito

appena un mese prima della TAC in questione).

In questo

ordine di idee, appare pertanto fuori luogo il rimprovero mosso dall’assicurato

al dott. __________ per avere, citiamo: “… inspiegabilmente (…) tralasciato di

considerare il quadro degenerativo iniziale, in cui l’evento traumatico recente

fatalmente si è innestato, …” (I, p. 3).

In

effetti, se nel rapporto operatorio del dott. __________, divenuto medico

curante di RI 1, non sono state repertate quelle alterazioni degenerative che

quest’ultimo pretende esservi, è molto probabilmente perché il medico non ne ha

osservata la presenza.

In queste

condizioni, appare superfluo dare seguito alla richiesta di esecuzione di una

perizia medica giudiziaria, nella misura in cui é già sin d’ora altamente

verosimile che essa non consentirebbe di mettere in luce dei nuovi elementi di

valutazione.

Al

riguardo, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del

16.

febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In esito

a quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo

aspetto organico oggettivabile – RI 1, a far tempo dal 16 agosto 2005, non necessitava più di cure

sanitarie e aveva ritrovato una piena capacità lavorativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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