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Decisione

35.2006.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 31

ottobre 2005, CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai

disturbi di cui all’annuncio di ricaduta dell’agosto 2005, ritenuti non

trovarsi più in una relazione di causalità naturale con il sinistro dell’11

ottobre 2004, e ha rifiutato l’assegnazione di un’indennità per menomazione

all’integrità (doc. 1).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’RA 1, l’assicuratore infortuni, in data 22

dicembre 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 2).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 21 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha

chiesto che CO 1 venga condannata a versargli un’IMI d’imprecisata entità,

argomentando:

"

Con la presente si inoltra ricorso, nei

termini stabiliti, a nome del nostro

assistito citato, come da procura allegata, al vostro

Lodevole Tribunale delle Assicurazioni, contro la decisione presa dall'Assicurazione CO 1 Infortuni

LAINF del 22.12.2005, decisione su

opposizione, di non riconoscere il

diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità fisica.

Il ricorso si giustifica, in quanto il nostro assistito lamenta

tutt'oggi dei disturbi visivi strettamente legati

all'infortunio del 11.10.2004.

L'attività lavorativa del nostro assistito viene pregiudicata in

modo considerevole dalle conseguenze

dell'infortunio citato.

Nemmeno gli occhiali hanno eliminato o migliorato il disturbo

visivo che a tutt'oggi persiste. La stessa

perizia del medico fiduciario della CO 1 non ha escluso il nesso causale, dichiarandolo

possibile e non ha escluso la menomazione fisica, che pertanto è provata e

deve essere solo quantificata.

Ciò in conformità da quanto

espresso dal medico Dr __________, di

cui attendiamo precisazione della diagnosi ed osservazioni, sollecitata

dal novembre 2005.

Ci riserviamo pertanto di

trasmettere la presa di posizione del Dr __________ , appena

in nostro possesso. Chiediamo al vostro Lodevole Tribunale di voler provvedere

a perizia medica neutra, che

allo stato attuale appare necessaria.

Il presente ricorso si impone, alla

luce di quanto esposto.

Preso atto di quanto espresso, si prega il Lodevole Tribunale di esaminare il

caso al momento della presentazione della documentazione medica mancante, per verificare se il nostro assistito

citato abbia diritto ad un'indennità."

(I)

1.4. La CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

1.5. In data 11

luglio 2006, al TCA è pervenuto un rapporto, datato 28 giugno 2006, del dott. __________

(VII bis).

L’amministrazione

ha preso posizione in merito il 18 luglio 2006 (IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel

suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8

ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto

l’11 ottobre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo

2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I

presupposti materiali per stabilire il diritto a prestazioni, si determinano in

ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti, anche

a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del

Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro

famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv.

1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005

nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; STCA del 12 aprile

2006 nella causa C., inc. 35.2005.57).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Oggetto

della lite è esclusivamente la questione a sapere se il ricorrente ha diritto a

un’IMI a dipendenza del danno alla salute in relazione di causalità, naturale e

adeguata, con l’evento infortunistico dell’ottobre 2004, oppure no.

2.4. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve

superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5. L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), p. 121).

2.6. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Considerandi

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.7

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.8

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V

6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente

prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.9

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.10

Nella

concreta evenienza, è incontestato che, in occasione dell’infortunio dell’11 ottobre 2004, RI 1 ha riportato una cicatrice corneale all’occhio

destro in sede paracentrale che, in quanto tale, è dunque di natura traumatica.

Quest’ultima

circostanza è stata riconosciuta da CO 1, visto che essa, per un certo periodo,

ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni.

La citata

cicatrice corneale come tale non giustifica il riconoscimento di un’indennità

per menomazione all’integrità fisica.

Con la

propria impugnativa, l’insorgente fa però valere di lamentare degli importanti

disturbi visivi in stretta relazione di causalità con l’evento infortunistico

assicurato e, proprio in ragione della loro presenza, ritiene di avere diritto

a un’IMI

(cfr. I).

Dalla

perizia di parte del dott. __________, spec. in oftalmologia, relativa a una

consultazione avvenuta il 17 maggio 2005, risulta quanto segue a proposito

delle condizioni visive dell’assicurato:

"

È stato spiegato al paziente che la difficoltà

visiva deriva da questa ipermetropia latente e dato che alla sua età inizia a

far fatica anche da vicino; per questo motivo gli è stato prescritto un

occhiale progressivo. Il paziente però si lamenta sempre di fotofobia di notte;

in particolare disturbato dalle luci delle auto e in galleria. Questo fenomeno

rifrattivo potrebbe essere legato alla cicatrice corneale presente, che nella

situazione scotopica potrebbe generare delle immagini aberranti legate

all’astigmatismo provocato dalla cicatrice corneale.

Riassumendo il sig. RI 1 vede bene sia da lontano

che da vicino nelle condizioni di luminosità normale, però potrebbe essere

disturbato in visione notturna, questo particolare fatto dovuto alla presenta

di una cicatrice corneale a destra.”

(allegato

al doc. 8)

Da parte sua,

l’assicuratore infortuni convenuto ha disposto l’esecuzione di una perizia a

cura del dott. __________, __________ del Servizio di oftalmologia e

oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________.

Dal relativo referto,

datato 4 ottobre 2005, si evince che, al momento della consultazione, RI 1 si

era lamentato di, citiamo: “… avere fastidio solo quando guida durante la notte

e quando piove, in galleria vede i fari delle macchine come delle strisce.”.

Per quanto riguarda

l’aspetto eziologico, secondo il dott. __________, i disturbi risentiti dal

ricorrente costituiscono soltanto possibilmente una naturale conseguenza

dell’infortunio dell’ottobre 2005.

Egli ha peraltro rilevato

che l’assicurato soffre di una blefarite seborroica associata ad un acne

rosacea - patologia segnalata anche dal dott. __________

(allegato al doc. 8) – la cui sintomatologia comprende iperemia congiuntivale,

bruciore e fotofobia e che potrebbe quindi spiegare l’elevata sensibilità alla

luce. D’altro canto, sempre secondo lo specialista interpellato da CO 1, vi è

la nota cicatrice che potrebbe pure essere causa del fenomeno difrattivo nella

situazione scotopica (alla sera in dilatazione pupillare relativa).

Infine,

il dott. __________ ha risposto negativamente alla questione a sapere se

il sinistro dell’11 ottobre 2004 ha causato una menomazione importante e

durevole all’integrità (doc. 9).

In corso

di causa, l’assicurato ha prodotto una nuova certificazione del dott. __________,

datata 28 giugno 2006, il quale ha ribadito che è possibile che la cicatrice

corneale sia causa di fenomeni rifrattivi che aumentano in condizioni di

visione notturna (VII bis).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA osserva che i pareri espressi, rispettivamente, dal dott.

__________, oftalmologo privatamente consultato da RI 1, e dal dott. __________,

autore della perizia 4 ottobre 2005 per conto dell’amministrazione, si

sovrappongono nella misura in cui entrambi hanno riconosciuto soltanto la possibilità

che i disturbi di cui soffre l’assicurato, per i quali egli pretende avere

diritto a un’IMI, siano legati alla presenza della cicatrice corneale e,

quindi, all’infortunio del mese di ottobre 2004 (cfr. allegato al doc. 8 e doc.

9).

Il dott. __________

ha precisato inoltre che i medesimi disturbi potrebbero pure provenire dalla blefarite,

patologia di natura squisitamente morbosa che non concerne l’assicuratore LAINF

(cfr. doc. 9).

Questa

Corte non ha ragioni per scostarsi dall’opinione condivisa da due specialisti

nella materia che qui interessa (oftalmologia), motivo per cui occorre

concludere che non è stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr., in proposito, i riferimenti

citati al consid. 2.8), che i disturbi visivi di cui soffre RI 1 siano

conseguenza dell’infortunio dell’11 ottobre 2004.

Mancando

uno dei presupposti per ammettere l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore

infortuni, è a ragione che CO 1 ha negato l’assegnazione di un’indennità per

menomazione all’integrità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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