35.2006.25
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26 luglio 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
35.2006.25
Data decisione, Autorità:
26.07.2006, TCA
Titolo:
Assicurato, il cui occhio destro è colpito da una scheggia, residua cicatrice corneale. Causalità naturale tra disturbi visivi accusati dall'assicurato e infortunio non provato con sufficiente grado di verosimiglianza. Negato diritto all'IMI.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.25
mm/sdm
Lugano
26 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
dicembre 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
ottobre 2004, a RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di montatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso CO 1 - è entrata una scheggia di plastica nell’occhio destro.
L’oftalmologo
dott. __________, consultato dall’assicurato il 21 ottobre 2004, ha
diagnosticato una cicatrice corneale in esiti di corpo estraneo corneale (doc.
4).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
A
decorrere dal 17 gennaio 2005, l’assicurato ha ritrovato una piena capacità
lavorativa.
1.2. Nel corso
del mese di agosto 2005, RI 1, per il tramite del RA 1, ha invitato
l’assicuratore ad esaminare se vi fosse, citiamo: “… diritto ad una
liquidazione del danno avuto, ev. di una rendita se del caso e si chiede il
rimborso delle seguenti spese avute dal nostro assistito: nota dr. __________
fr.
630.30, spese della perizia del 30.06.2005, nota pagamento Ottica C.R. Srl di
euro 600.--.” (doc. 8).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 31
ottobre 2005, CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai
disturbi di cui all’annuncio di ricaduta dell’agosto 2005, ritenuti non
trovarsi più in una relazione di causalità naturale con il sinistro dell’11
ottobre 2004, e ha rifiutato l’assegnazione di un’indennità per menomazione
all’integrità (doc. 1).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’RA 1, l’assicuratore infortuni, in data 22
dicembre 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 2).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 21 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto che CO 1 venga condannata a versargli un’IMI d’imprecisata entità,
argomentando:
"
Con la presente si inoltra ricorso, nei
termini stabiliti, a nome del nostro
assistito citato, come da procura allegata, al vostro
Lodevole Tribunale delle Assicurazioni, contro la decisione presa dall'Assicurazione CO 1 Infortuni
LAINF del 22.12.2005, decisione su
opposizione, di non riconoscere il
diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità fisica.
Il ricorso si giustifica, in quanto il nostro assistito lamenta
tutt'oggi dei disturbi visivi strettamente legati
all'infortunio del 11.10.2004.
L'attività lavorativa del nostro assistito viene pregiudicata in
modo considerevole dalle conseguenze
dell'infortunio citato.
Nemmeno gli occhiali hanno eliminato o migliorato il disturbo
visivo che a tutt'oggi persiste. La stessa
perizia del medico fiduciario della CO 1 non ha escluso il nesso causale, dichiarandolo
possibile e non ha escluso la menomazione fisica, che pertanto è provata e
deve essere solo quantificata.
Ciò in conformità da quanto
espresso dal medico Dr __________, di
cui attendiamo precisazione della diagnosi ed osservazioni, sollecitata
dal novembre 2005.
Ci riserviamo pertanto di
trasmettere la presa di posizione del Dr __________ , appena
in nostro possesso. Chiediamo al vostro Lodevole Tribunale di voler provvedere
a perizia medica neutra, che
allo stato attuale appare necessaria.
Il presente ricorso si impone, alla
luce di quanto esposto.
Preso atto di quanto espresso, si prega il Lodevole Tribunale di esaminare il
caso al momento della presentazione della documentazione medica mancante, per verificare se il nostro assistito
citato abbia diritto ad un'indennità."
(I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In data 11
luglio 2006, al TCA è pervenuto un rapporto, datato 28 giugno 2006, del dott. __________
(VII bis).
L’amministrazione
ha preso posizione in merito il 18 luglio 2006 (IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel
suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto
l’11 ottobre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo
2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I
presupposti materiali per stabilire il diritto a prestazioni, si determinano in
ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti, anche
a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro
famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv.
1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005
nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; STCA del 12 aprile
2006 nella causa C., inc. 35.2005.57).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Oggetto
della lite è esclusivamente la questione a sapere se il ricorrente ha diritto a
un’IMI a dipendenza del danno alla salute in relazione di causalità, naturale e
adeguata, con l’evento infortunistico dell’ottobre 2004, oppure no.
2.4. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve
superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), p. 121).
2.6. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Considerandi
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.7
L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.8
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V
6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000.
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente
prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.9
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.10
Nella
concreta evenienza, è incontestato che, in occasione dell’infortunio dell’11 ottobre 2004, RI 1 ha riportato una cicatrice corneale all’occhio
destro in sede paracentrale che, in quanto tale, è dunque di natura traumatica.
Quest’ultima
circostanza è stata riconosciuta da CO 1, visto che essa, per un certo periodo,
ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni.
La citata
cicatrice corneale come tale non giustifica il riconoscimento di un’indennità
per menomazione all’integrità fisica.
Con la
propria impugnativa, l’insorgente fa però valere di lamentare degli importanti
disturbi visivi in stretta relazione di causalità con l’evento infortunistico
assicurato e, proprio in ragione della loro presenza, ritiene di avere diritto
a un’IMI
(cfr. I).
Dalla
perizia di parte del dott. __________, spec. in oftalmologia, relativa a una
consultazione avvenuta il 17 maggio 2005, risulta quanto segue a proposito
delle condizioni visive dell’assicurato:
"
È stato spiegato al paziente che la difficoltà
visiva deriva da questa ipermetropia latente e dato che alla sua età inizia a
far fatica anche da vicino; per questo motivo gli è stato prescritto un
occhiale progressivo. Il paziente però si lamenta sempre di fotofobia di notte;
in particolare disturbato dalle luci delle auto e in galleria. Questo fenomeno
rifrattivo potrebbe essere legato alla cicatrice corneale presente, che nella
situazione scotopica potrebbe generare delle immagini aberranti legate
all’astigmatismo provocato dalla cicatrice corneale.
Riassumendo il sig. RI 1 vede bene sia da lontano
che da vicino nelle condizioni di luminosità normale, però potrebbe essere
disturbato in visione notturna, questo particolare fatto dovuto alla presenta
di una cicatrice corneale a destra.”
(allegato
al doc. 8)
Da parte sua,
l’assicuratore infortuni convenuto ha disposto l’esecuzione di una perizia a
cura del dott. __________, __________ del Servizio di oftalmologia e
oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________.
Dal relativo referto,
datato 4 ottobre 2005, si evince che, al momento della consultazione, RI 1 si
era lamentato di, citiamo: “… avere fastidio solo quando guida durante la notte
e quando piove, in galleria vede i fari delle macchine come delle strisce.”.
Per quanto riguarda
l’aspetto eziologico, secondo il dott. __________, i disturbi risentiti dal
ricorrente costituiscono soltanto possibilmente una naturale conseguenza
dell’infortunio dell’ottobre 2005.
Egli ha peraltro rilevato
che l’assicurato soffre di una blefarite seborroica associata ad un acne
rosacea - patologia segnalata anche dal dott. __________
(allegato al doc. 8) – la cui sintomatologia comprende iperemia congiuntivale,
bruciore e fotofobia e che potrebbe quindi spiegare l’elevata sensibilità alla
luce. D’altro canto, sempre secondo lo specialista interpellato da CO 1, vi è
la nota cicatrice che potrebbe pure essere causa del fenomeno difrattivo nella
situazione scotopica (alla sera in dilatazione pupillare relativa).
Infine,
il dott. __________ ha risposto negativamente alla questione a sapere se
il sinistro dell’11 ottobre 2004 ha causato una menomazione importante e
durevole all’integrità (doc. 9).
In corso
di causa, l’assicurato ha prodotto una nuova certificazione del dott. __________,
datata 28 giugno 2006, il quale ha ribadito che è possibile che la cicatrice
corneale sia causa di fenomeni rifrattivi che aumentano in condizioni di
visione notturna (VII bis).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA osserva che i pareri espressi, rispettivamente, dal dott.
__________, oftalmologo privatamente consultato da RI 1, e dal dott. __________,
autore della perizia 4 ottobre 2005 per conto dell’amministrazione, si
sovrappongono nella misura in cui entrambi hanno riconosciuto soltanto la possibilità
che i disturbi di cui soffre l’assicurato, per i quali egli pretende avere
diritto a un’IMI, siano legati alla presenza della cicatrice corneale e,
quindi, all’infortunio del mese di ottobre 2004 (cfr. allegato al doc. 8 e doc.
9).
Il dott. __________
ha precisato inoltre che i medesimi disturbi potrebbero pure provenire dalla blefarite,
patologia di natura squisitamente morbosa che non concerne l’assicuratore LAINF
(cfr. doc. 9).
Questa
Corte non ha ragioni per scostarsi dall’opinione condivisa da due specialisti
nella materia che qui interessa (oftalmologia), motivo per cui occorre
concludere che non è stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr., in proposito, i riferimenti
citati al consid. 2.8), che i disturbi visivi di cui soffre RI 1 siano
conseguenza dell’infortunio dell’11 ottobre 2004.
Mancando
uno dei presupposti per ammettere l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore
infortuni, è a ragione che CO 1 ha negato l’assegnazione di un’indennità per
menomazione all’integrità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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Requisiti minimi |
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