35.2006.27
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5 settembre 2007Italiano32 min
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Numero d'incarto:
35.2006.27
Data decisione, Autorità:
05.09.2007, TCA
Titolo:
Docente di disegno (con pensum del 50%) riporta fratture a sterno e a vertebra toracale. Stato di salute non stabilizzato e, perciò, dichiarata illegale estinzione diritto a prestazioni di corta durata. Assicurato riconosciuto abile al lavoro e dunque privato comunque del diritto all'indennità
COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.27
mm/ll
Lugano
5 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
dicembre 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12 aprile
2004, RI 1 - docente di disegno presso il Centro professionale __________ di __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, nello
scendere dalle scale di casa, è scivolato e ha riportato, segnatamente, la
frattura dello sterno e della 6. vertebra toracale.
La CO 1
ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
È utile
segnalare che, già antecedentemente al sinistro in questione (per la
precisione, a decorrere dal 1° aprile 2003), egli beneficiava di una mezza
rendita AI assegnatagli per malattia.
A causa
di ciò, il suo datore di lavoro aveva ridotto la nomina a un grado di occupazione
del 50%.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 16 giugno 2005, l’assicuratore
LAINF ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata posto
che dalla cura medica non vi era più da attendersi notevoli miglioramenti delle
condizioni di salute dell’assicurato (salvo poi accordare, in via eccezionale,
un controllo radiologico, un ciclo di terapia d’onde d’urto e un trattamento
con Sufrol) e ha assegnato a quest’ultimo un’indennità per menomazione
all’integrità del 15%.
A RI 1 è invece
stato negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. Z 42).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
Z 46), la CO 1, in data 21 dicembre 2005, ha ribadito il contenuto della sua
prima decisione (doc. Z 48).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 22 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli prestazioni di cura
medica anche dopo il 1° luglio 2005, indennità giornaliere o una rendita di
invalidità corrispondenti a una totale inabilità lavorativa (rapportata al 50%
non coperto dall’AI), nonché un’IMI del 50%, argomentando in particolare che:
"
Giusta l'art. 19 e rel. LAINF "il diritto alla rendita nasce qualora dalla
continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato e siano esclusi eventuali
provvedimenti di integrazione AI.
Il diritto alla cura medica ed alle indennità
giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita".
Da ciò si deduce che fino a quando la situazione
di salute dell'assicurato non possa considerarsi sufficientemente stabilizzata,
e meglio sino all'esperimento e alla constatazione dell'esito di tutte le
misure terapeutiche oggettivamente richieste e applicabili al caso di specie,
sussiste di principio il diritto dell'assicurato a vedersi riconoscere la
copertura delle misure sanitarie, rispettivamente dell'indennità giornaliera a
copertura del pregiudizio economico consecutivo all'incapacità di guadagno.
Orbene in casu è evidente come - anche dal mero
profilo medico - la situazione dell'assicurato non possa ritenersi
stabilizzata, ne possa essere esclusa a priori la necessità di ulteriori
interventi sanitari.
Il rapporto 16.2.2006 del Dr. med. __________
evidenzia infatti l'opportunità di procedere ad ulteriori indagini per valutare
la concreta possibilità di un intervento di spondilodesi, allo scopo di
palliare - almeno in parte - i disturbi accusati dall'assicurato.
Contrariamente al supposto del medico fiduciario,
assunto a fondamento della querelata decisione, il diritto alle prestazioni
sanitarie non può in specie ritenersi di principio esaurito a questo stadio, né
la situazione medica reputarsi stabilizzata, in quanto - anche da un profilo puramente
medico-scientifico - la necessità di un'ulteriore valutazione delle possibilità
terapeutiche, e di un conseguente intervento di spondilodesi, inteso a
stabilizzare, ridurre e in ogni caso scongiurare una progressiva esacerbazione
di disturbi vertebrali accusati dall'assicurato, è a tutti gli effetti data.
(…).
11. In funzione dell'incapacità lavorativa
direttamente connessa alle conseguenze dell'infortunio in parola (e relativa al
grado di validità residua riconosciuta dall'AI), l'insorgente ha diritto di
beneficiare delle corrispondenti prestazioni pecuniarie coperte dalla LAINF.
In questo senso, ritenuto quanto rilevato al
punto precedente, va considerato in primo luogo il ripristino (con effetto
retroattivo) dell'erogazione dell'indennità giornaliera riguardante il periodo
in questione, unitamente a quello alla copertura delle spese sanitarie (non
potendosi ancora ritenere la situazione di salute stabilizzata).
Se tale soluzione non fosse condivisa
dall'assicuratore LAINF convenuto, deve giocoforza essere considerato il
diritto dell'assicurato alla percezione di una rendita.
In questo senso va comunque osservato che, giusta
l'art. 21 e rel. LAINF, anche dopo
l'assegnazione di una rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle
spese vanno altresì accordate se il beneficiario " è incapace di guadagno
e il suo stato di salute può essere sensibilmente migliorato con cure mediche o
queste ne possano impedire un notevole peggioramento".
Ora, è sufficientemente comprovato agli atti che
nel caso in parola potrebbe essere consigliato un ulteriore intervento onde
ovviare o perlomeno limitare i disturbi alla salute di cui soffre l'assicurato.
D'altra parte, i rilievi operati dal medico fiduciario nulla dicono in merito
all'opportunità di adeguate terapie per scongiurare un peggioramento della
situazione.
In questo senso non possiamo che ribadire il
carattere lacunoso e incompleto degli accertamenti operati in ordine alla
concreta fattispecie, rispettivamente la fondatezza delle censure già sollevate
in sede di opposizione.
Vale in proposito nuovamente ribadire che le
annotazioni "... Permangono algie e impedimento funzionale alla elevazione-abduzione dei cingoli
omero-scapolari con dolori che interessano o la sede sternale oppure la regione toracale
(altezza T5-T7 con fulcro T6) a seconda dei movimenti eseguiti"
"Capacità lavorativa: il paziente quale docente di disegno incontra delle difficoltà ad
adempiere in maniera esaustiva all'incarico..." (constatazioni peraltro
evidenziate anche nel verbale 26.4.2005 dell'ispettore di questa
Assicurazione), figurano sotto il capitolo
"conclusioni" del rapporto 21.3.2005 del medico fiduciario e non si
prestano in alcun modo ad essere interpretate come riferimento alla descrizione
di uno stato soggettivo esposto dall'interessato.
Ciò - unitamente a quanto constatato dal Dr. med __________,
rispettivamente a quanto potrà essere meglio evidenziato dalla perizia che qui
espressamente si richiede - basta a confutare inequivocabilmente la tesi della
pretesa insussistenza di un'incapacità di guadagno connessa alle conseguenze
dell'infortunio e a
fondare la richiesta di una conseguente riforma
della decisione querelata, mediante l'erogazione all'assicurato delle prestazioni
pecuniarie compensative (indennità giornaliera o rendita) conseguenti alla
citata inabilità.
(…).
12. Come già rilevato in sede di opposizione,
l'insorgente prende atto con soddisfazione del riconoscimento a suo favore, a
norma degli art. 24 e 25 LAINF e art. 36 OAINF, del diritto a percepire di
un'indennità per menomazione fisica conseguente all'infortunio subito.
Egli ritiene tuttavia di non poter condividere i
parametri percentuali proposti a tal fine dall'assicuratore LAINF.
Al riguardo non possono qui che essere richiamate
le considerazioni già esposte sopra in merito all'accertamento definitivo dello
stato di salute dell'assicurato.
Si devono in proposito integralmente ribadire le
censure proposte in ordine all'inadeguatezza di detta valutazione, con
riferimento ai parametri previsti dalla Tabella, Allegato 3 dell'OAINF.
A tal fine, l'assicurato chiede espressamente una
riconsiderazione dei parametri riconosciutigli, con l'ammissione a suo favore
di un grado maggiore di menomazione all'integrità, che - in mancanza di dati
più precisi - egli ritiene precauzionalmente di far valere in ragione di un
50%."
(doc. I)
1.4. L’assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
Fatti
1.5. In data 1°
giugno 2006, l’insorgente ha ribadito segnatamente la necessità che questa
Corte ordini una perizia medica (doc. IV + allegati).
L’amministrazione
ha preso posizione in proposito il 19 giugno 2006 (doc. VIII).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il Direttore del Centro professionale __________
di __________, il quale è stato invitato a prendere posizione riguardo al
contenuto del rapporto ispettivo 26 aprile 2005 della CO 1 (doc. X).
La sua
risposta è datata 20 luglio 2006 (doc. XI).
Le
osservazioni dell’assicuratore infortuni sono pervenute il 22 agosto 2006 (doc.
XIII), mentre l’assicurato è rimasto silente.
1.7. Nel corso
del dicembre 2006, l’avv. RA 1 ha comunicato che il 3 gennaio successivo RI 1 sarebbe
stato visitato dal Prof. dott. __________, attivo presso la Clinica __________
di __________ (doc. XXIV + allegato).
1.8. In data 29
gennaio (doc. XXV + allegati), 13 febbraio (doc. XXVIII + allegato) e 27 aprile
2007 (doc. XXXI + allegati), il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al
TCA dell’ulteriore documentazione, medica e non, in particolare i referti del
Prof. __________ relativi alle consultazioni del 3 gennaio e del 6 marzo 2007,
nonché il progetto di decisione 1° febbraio 2007 mediante il quale l’UAI ha riconosciuto
una rendita intera di invalidità a contare dal 1° luglio 2006.
Il 30
aprile 2007, l’avv. RA 1 ha informato questo Tribunale che il prospettato
intervento operatorio era stato fissato per il 7 giugno 2007 (doc. XXXII +
allegato).
L’amministrazione
ha presentato le proprie osservazioni il 31 maggio 2007 (doc. XXXIV).
1.9. In data 18
giugno 2007, il TCA ha preso contatto con il Prof. dott. __________ allo scopo
di ottenere precisazioni in relazione al noto intervento chirurgico e alla
capacità lavorativa dell’insorgente (doc. XXXV).
Il
referto allestito dallo specialista appena menzionato è pervenuto il 19 luglio
2007 (doc. XXXVII).
L’assicuratore
convenuto si è pronunciato in merito il 14 agosto 2007 (doc. XXXIX), mentre il
ricorrente, da parte sua, lo ha fatto in data 17 agosto 2007 (doc. XL +
allegati).
Le
osservazioni inoltrate dall’assicurato sono ancora state oggetto di una presa
di posizione dell’amministrazione (doc. XLIII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
deve, in primo luogo, esaminare se l’assicuratore LAINF era legittimato a
ritenere stabilizzato lo stato di salute dell’assicurato dal mese di luglio
2005, oppure no.
In
effetti, da ciò dipende il passaggio dal regime delle prestazioni di corta
durata (cura medica e indennità giornaliera) a quello delle prestazioni di
lunga durata (rendita di invalidità e indennità per menomazione all’integrità).
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
In una
sentenza U 134/99 dell'8 novembre 2001, consid. 1b, il TFA ha precisato,
riferendosi ad autorevole dottrina (A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274), che se è vero che un
provvedimento medico è da ritenere adeguato soltanto qualora possa contribuire
a un miglioramento dei disturbi secondo un grado sufficiente di
verosimiglianza, è altrettanto vero che la sufficiente verosimiglianza è data
già quando sia lecito ammettere non sussistere solo una remota possibilità di
realizzazione del miglioramento.
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Dalle tavole
processuali emerge che la decisione dell’amministrazione di dichiarare estinto
il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal mese di luglio
2005, è stata fondata sulle risultanze della visita di controllo eseguita il 2
marzo 2005 dal dott. __________, spec. in chirurgia (cfr. doc. Z 42).
In
effetti, dal relativo referto datato 21 marzo 2005 risulta che, dopo avere
diagnosticato degli esiti da infortunio del 12 aprile 2004 con ferita
lacero-contusa al capo, guarita senza reliquati, frattura al terzo prossimale
dello sterno, sfociata in delayed-union e consolidata con antecurvazione,
frattura di T6 guarita con angolazione cifotica anteriore di 12°, trauma
contusivo nella regione costale a sinistra, nonché lesioni dentarie nel
frattempo sanate, il medico fiduciario della CO 1 ha affermato che, citiamo: “…
ulteriori provvedimenti terapeutici non consentirebbero miglioramenti sensibili
della situazione per cui propongo la definizione del caso.” (doc. ZM 17, p. 4).
Unitamente
alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 16 febbraio
2006, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
Secondo
questo sanitario, l’assicurato presentava delle alterazioni statiche secondarie
alla frattura del corpo vertebrale di T6, probabilmente anche di T5, e, tenuto
conto della gravità degli impedimenti legati ai dolori, ha raccomandato
l’esecuzione di un consulto presso uno specialista in chirurgia vertebrale allo
scopo di, citiamo: “… valutare la possibilità di un intervento che corregga il
difetto statico (penso a una spondilodesi).” (doc. C).
Sulla
scorta di tale valutazione, l’insorgente ha quindi contestato la decisione
dell’amministrazione di ritenere ormai esauriti i provvedimenti terapeutici
destinati a migliorare sensibilmente le sue condizioni di salute (doc. I, p.
13: “Orbene in casu è evidente come, anche dal mero profilo medico – la
situazione dell’assicurato non possa ritenersi stabilizzata, ne possa essere
esclusa a priori la necessità di ulteriori interventi sanitari.”).
Il TCA
constata che, pendente causa, l’assicurato ha privatamente consultato il
Prof. dott. __________, Primario di chirurgia vertebrale presso la __________
Klinik di __________.
In
occasione della visita del 3 gennaio 2007, lo specialista ha diagnosticato uno
stato dopo frattura di D6 con sindrome toracale cronica. D’altro canto, egli ha
ritenuto indicato sottoporre il paziente a un nuovo esame TAC, prima di
discutere circa l’ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc. XXV 2).
Dal
referto relativo alla consultazione del 6 marzo 2007 si evince che l’esame
radiologico appena citato, eseguito nel frattempo, aveva confermato la presenza
di una grave cifosi da ricondurre all’evento infortunistico del 12 aprile 2004.
Emerge inoltre che il paziente aveva espresso la volontà di sottoporsi a un
intervento correttivo, procedere che il Prof. __________ gli aveva del resto prospettato
già durante la visita del 3 gennaio 2007 (doc. E 1).
L’intervento
operatorio di spondilodesi correttiva ha avuto luogo l’8 giugno 2007 (cfr.
rapporto operatorio accluso al doc. XL).
In data
18 giugno 2007 questa Corte ha posto alcuni quesiti al Prof. dott. __________,
il quale ha così risposto il 10 luglio 2007:
"1. Können
Sie bestätigen, dass Herr RI 1 am 7. Juni 2007 einem
chirurgischen Eingriff in der __________
Klinik in __________ unterzogen wurde?
Herr RI 1 war vom
07.06.2007 - 21.06.2007 in der __________ Klinik __________ hospitalisiert. Er
wurde am 08.06.2007 einer dorsalen Korrekturspondylodese unterzogen.
2. Wenn ja, um was für einen Eingriff handelte
es sich?
Es handelte sich um
eine Korrektur der vermehrten Wirbelsäulenkrümmung mit Stellungsverbesserung
und Versteifung.
3. Wenn ja, können Sie bitte den Zweck des Eingriffs genau
angeben?
Durch
die vermehrte Vorwärtskrümmung der Wirbelsäule entstanden Beschwerden, die den
Patienten während des täglichen Lebens und in seiner Lebensqualität erheblich
beeinträchtigten. Der Zweck des Eingriffs bestand in der Verbesserung der
Balancierung der Wirbelsäule und damit eine Schmerzverminderung.
4. Können Sie bestätigen, dass der vorgenannte Eingriff -
zumindest nach dem Kriterium der überwiegenden Wahrscheinlichkeit - zu einer
bedeutenden Verbesserung des Gesundheitszustandes des Versicherten führen wird,
so dass man sagen kann, dass nicht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit des
Eintretens einer solchen Verbesserung besteht?
Bei dem durchgeführten Eingiff handelt es sich um einen ausgedehnten, relativ belastenden
Eingriff für den Organismus. Eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit wäre
demnach eine schlechte Indikation. Wir gehen davon aus, dass mit grosser
Wahrscheinlichkeit die Schmerzen zurückgehen werden, die Stellung des Körpers
verbessert wird und damit eine Verbesserung der Lebensqualität eintreten wird.
5. Bestand Ihrer Meinung nach die medizinische Indikation, sich
dem besagten Eingriff zu unterziehen, wahrscheinlich bereits bei Abschluss des
Falls seitens CO 1 (im Juli 2005) oder nicht?
Wir
haben den Patienten erstmals im Januar 2007 beurteilt. Die Stellugsveränderung
der Wirbelsäule ist jedoch auf einen Treppensturz mit anschliessender Fraktur
des 6. Brustwirbels zurückzuführen. Es ist deshalb anzunehmen, dass die Körperstellung
bereits im Juli 2005 dem Zustand im Januar 2007 entsprach. Allerdings liegen
mir keine Informationen vor ob zu diesem Zuitpunkt auch schon Beschwerden
bestanden haben.
(…)." (doc. XXXVII)
2.4. Con le proprie osservazioni
del 14 agosto 2007, l’amministrazione ha fatto valere che l’intervento in
questione non sarebbe stato indicato da un profilo medico, posto che lo stesso
è stato eseguito unicamente per esaudire un desiderio dell’assicurato.
D’altro canto, la CO 1
contesta pure l’affermazione secondo cui l’operazione comporterà verosimilmente
una riduzione dei dolori, siccome, a oltre un mese di distanza, lo specialista
non é stato ancora in grado di attestare che le condizioni di salute sono nel
frattempo effettivamente migliorate.
Infine, sempre secondo
l’assicuratore convenuto, “il fatto poi di dire che lo stato del 2007
corrisponde a quello del 2005 è una pura affermazione senza alcun suffragio
probante; addirittura, il Dr. __________ dice chiaramente di non avere
informazioni sull’insorgere dei disturbi, per cui palese è la contraddizione.”
(doc. XXXIX).
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA ritiene infondate le critiche sollevate dall’assicuratore infortuni
convenuto nei confronti dell’apprezzamento espresso dal dott. __________.
Non si può infatti sostenere
in modo credibile per il Tribunale, che un professionista del calibro del
Prof. __________ si sia prestato a eseguire l’intervento chirurgico del 7 giugno 2007 solo per assecondare un capriccio del suo paziente
(per quanto riguarda il principio dell’economicità delle cure, cfr. l'art. 54
LAINF. Vedi pure, in un altro contesto, l'art. 56 LAMal e la relativa
giurisprudenza, ad esempio DTF 133 V 37).
Posto che
si è trattato di un intervento di una certa rilevanza (in proposito, basti
leggere il rapporto operatorio e visionare le radiografie post-operatorie - allegati
al doc. XL), è verosimile che il ricorrente si sia deciso a sottoporvisi, non
tanto per soddisfare un suo sfizio (ciò potrebbe essere vero per taluni
interventi di chirurgia estetica), ma poiché indicato da un punto di vista
medico, nel senso che da esso ci si poteva attendere un sostanziale
miglioramento delle condizioni di salute.
È, del
resto, in questo senso che va letta la risposta che il dott. __________ ha
fornito al quesito n. 4 (doc. XXXVII): trattandosi appunto di un’operazione
estesa e relativamente gravosa per l’organismo, qualora le aspettative di
successo fossero state esigue, egli avrebbe rinunciato a intervenire
chirurgicamente.
L’amministrazione
non può essere seguita nemmeno quando afferma che in realtà l’intervento non sarebbe
servito a nulla poiché il Prof. __________, nel rispondere alle domande
postegli dal TCA, non è stato in grado di certificarne il successo.
Al
riguardo, non può essere dimenticato che, nel caso di specie, decisivo è sapere
se al momento in cui il diritto alle prestazioni di corta durata è stato
dichiarato estinto (luglio 2005), lo stato di salute di RI 1 era
effettivamente stabilizzato. D’altro canto, è noto all'assicurazione contro gli
infortuni, che a un’operazione chirurgica quale quella a cui è stato sottoposto
l’assicurato, fa seguito la fase riabilitativa (cfr., in proposito, il doc. XL
1). Non deve pertanto stupire se l’operatore, a distanza di poco più di un
mese, non è stato ancora in grado di quantificare il miglioramento.
D’altronde,
il primo controllo post-operatorio è avvenuto il 14 agosto 2007 (doc. XL 2), posteriormente
alla data in cui il dott. __________ ha allestito il rapporto per il TCA.
In esito
a quanto precede, occorre considerare accertato che l’operazione chirurgia
dell’8 giugno 2007 rispondeva a una precisa indicazione medica e che, secondo
tutta verosimiglianza, era suscettibile di migliorare notevolmente lo stato di
salute dell’insorgente, nel senso di una riduzione dei dolori lamentati (cfr.
doc. XXXVII, risposta ai quesiti n. 3: “Der Zweck des
Eingriffs bestand in der Verbesserung der Balancierung der Wirbelsäule und dami
teine Schmerzverminderung.“ e n. 4: „Wir gehen davon aus, dass mit grosser
Considerandi
Wahrscheinlichkeit die Schmerzen zurückgehen werden, die Stellung des Körpers
verbessert wird und damit eine Verbesserung der Lebensqualität eintreten
wird.“).
Siccome non vi è motivo di dubitare che l'indicazione medica a
sottoporsi a un intervento di correzione della colonna toracale esistesse, in
realtà, già nel mese di luglio 2005 - dal momento che RI 1, già a quell’epoca,
presentava una problematica del tutto analoga a quella constatata in seguito
(cfr. doc. XXXVII, risposta al quesito n. 5 e il rapporto 16.2.2006 del
reumatologo dott. __________, il quale, in presenza di una sindrome
dorsospondilogena, aveva già allora prospettato all’assicurato un’operazione di
spondilodesi correttiva – doc. C) - il TCA deve concludere che la CO 1 ha
proceduto prematuramente alla definizione della pratica.
In altri
termini - così come fatto pertinentemente valere in sede ricorsuale -,
l'assicuratore LAINF convenuto non era legittimato a considerare stabilizzato
lo stato di salute dell’insorgente (esistendo ancora un significativo margine
di miglioramento) e, dunque, neppure a dichiarare estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) per questo
motivo.
2.5
Dalle tavole
processuali risulta che la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato indennità
giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa del 50% sino al 30 giugno
2005.
(doc. Z 40/1).
Con la
decisione formale del 16 giugno 2005, RI 1 è stato riconosciuto abile al lavoro
nella sua abituale professione di insegnante, nei limiti della rendita versatagli
dall’AI (cfr. doc. Z 42, p. 2) e, in tal modo, gli è stato negato il diritto
alla rendita di invalidità.
Ora, premesso
che, per i motivi già diffusamente indicati al considerando 2.4.,
l’amministrazione non era legittimata a definire il diritto alle prestazioni di
lunga durata, questo Tribunale deve ancora stabilire se il ricorrente era
effettivamente abile al lavoro, nel qual caso egli non avrebbe diritto alle
indennità giornaliere per il periodo posteriore al 30 giugno 2005.
2.6
Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.7
Risulta dagli atti di causa
che, a causa di malattia, RI 1 in passato è stato posto al
beneficio di una mezza rendita AI e che di conseguenza il suo datore di lavoro
aveva ridotto la nomina a un grado di occupazione del 50% (pari a 12
ore/settimana; cfr. doc. Z 36 e doc. I, p. 4).
Emerge pure che, a detta
dell’insorgente, in ragione dei postumi residuali dell’evento traumatico del 12 aprile 2004, egli incontra difficoltà a chinarsi e, quindi, a
controllare i lavori svolti dagli allievi seduti ai banchi, nonché a sollevare
le braccia e, pertanto, a scrivere alla lavagna:
"
B) Colloquio con sig. RI 1 – assicurato –
docente __________ – il 26.04.2005
Da questo colloquio, verbale con allegati agli
atti, si rileva che gli impedimenti causali con le lesioni post-traumatiche
sono in sostanza due, ossia:
- Disegno alla lavagna
L’assicurato, su precisa domanda, è titubante
è non sa indicare una percentuale. Riteniamo tuttavia che non si tratta di un
esercizio continuo bensì dei veloci schizzi sull’arco della durata dell’insegnamento.
Risolvibile come: la scuola (confermato dal
direttore nonché dal docente stesso) dispone di un retroproiettore al quale
si può fare capo per queste necessità. Dunque basta utilizzarlo risolvendo
così la problematica.
- Controllo lavoro allievi
L’assicurato si lamenta che, dovendo passare
a volte fra i banchi per controllare il lavoro dei suoi allievi,
trova delle difficoltà (dolori) divendo chinarsi sul foglio di
lavoro. Difficile ed evasivo anche in questo contesto procedere ad una
quantificazione.
Risolvibile come: chiamando l’allievo alla
propria cattedra e controllando così il lavoro svolto. Ciò magari
alternandosi con la visita al banco e di persona. Se per un approccio al
foglio di lavoro il doversi chinare apporta
dolori (schiena), può recarsi al banco degli allievi
utilizzando una sedia portatile pieghevole oppure una sedia
a rotelle, ev. possiamo essere di supporto fornendo a nostro costo
un adeguato mezzo ausiliario.
(…).”
(doc. Z
36; cfr. pure il doc. C, p. 2)
La
questione della capacità lavorativa è stata oggetto di valutazione da parte del
dott. __________, medico fiduciario.
In
occasione della visita di controllo del 2 marzo 2005, egli si era al riguardo
così espresso:
"
(…).
il paziente quale docente di disegno incontra
delle difficoltà ad adempiere in maniera esaustiva all’incarico. Ha pure
accennato all’eventualità di un possibile pensionamento anticipato: attualmente
ha 63 anni ed il pensionamento entrerebbe in vigore al 65.esimo.
Si ritiene quindi indispensabile una visita ispettorale
per derimere questo aspetto valutando l’eventualità di un pre-pensionamento nel
corso del corrente anno.”
(doc. ZM
17)
La visita
ispettiva ha avuto luogo in data 26 aprile 2005 (doc. Z 36).
Preso
atto delle sue risultanze, che sono quelle che sono state poc’anzi riportate,
il dott. __________ ha dichiarato l’assicurato in grado di riprendere
l’attività di docente in ragione di 12 ore settimanali a far tempo dal 1°
luglio 2005 (doc. ZM 18).
Il medico
di fiducia dell’amministrazione ha ancora avuto modo di pronunciarsi in merito
nel quadro della procedura di opposizione:
"
(…).
A fronte della capacità lavorativa, naturalmente
quando esaminai il paziente (come si evince dal rapporto peritale) richiesi una
visita ispettorale in quanto il signor RI 1 riferiva che in veste di docente di
disegno, dovendo illustrare disegni alla lavagna o comunque su grandi
superfici, si trovava impedito nei movimenti di elevazione-abduzione di
entrambe i cingoli omero-scapolari e, a seconda dei movimenti, i dolori si
irradiavano allo sterno o in sede toracale media. La visita ispettorale, in
presenza del paziente e del direttore della scuola, dimostrò ampiamente che
queste limitazioni potevano essere ovviate con attitudini diverse per sopperire
agli impedimenti funzionali soggettivi. In effetti si poteva risolvere ad
esempio il disegno con l'uso delle spalle oltre i 120° si sarebbe potuto
utilizzare un retroproiettore a disposizione della scuola mentre per il
controllo dell'allievo, l'alunno si sarebbe portato alla cattedra
dell'assicurato. Con questi accorgimenti le situazioni avrebbero trovato una
soluzione confermata anche dal direttore, e a sua volta docente, della scuola
stessa. Per altro v'è da menzionare che, già in epoca antecedenti i fatti, il
signor RI 1 era occupato in ragione di dodici ore settimanali e questa misura,
con le soluzioni prospettate, avrebbe potuto essere mantenuta. Non ho quindi
mai espresso che il paziente fosse tuttora incapace al lavoro in misura
completa.
Sempre nel contesto degli impedimenti ed
esigibilità e dimostrato che gli impedimenti avrebbero potuto essere ovviati
con gli accorgimenti precedentemente menzionati, non si è ritenuto necessario
entrare in argomento sull'articolo 28 allegato 4 Oainf che prevede di eseguire
la valutazione come se il paziente contasse una età media di 40-42 anni, poiché
l'interessato supera l'età di cinquant'anni e secondo il libero mercato del
lavoro. Proprio in questa proiezione, con gli accorgimenti menzionati, il
paziente è sicuramente in grado di riprendere l'attività d'insegnamento di
dodici ore settimanali.
Quanto riportato nel rapporto peritale del
21.3.2005
a pagina 2 è riferito unicamente all'anamnesi e non certamente ad una
mia constatazione di inabilità lavorativa che è stata approfondita e valutata
dopo la visita ispettorale (forse l'avvocato non è a conoscenza delle
conclusioni di tale visita ispettorale).
(…)." (doc. ZM-20)
Con il
suo referto del 16 febbraio 2006, il dott. __________, privatamente consultato
dall’insorgente, ha preferito astenersi dall’esprimere un parere a proposito
della capacità lavorativa (doc. C, p. 2).
In corso
di causa, il TCA ha sottoposto al Direttore della __________ di __________ il
rapporto ispettivo allestito il 26 aprile 2005 da un funzionario della CO 1
(doc. X).
Questo il
tenore della sua risposta del 20 luglio 2006:
"
(…).
Come da lei richiesto, ho preso atto del
documento in oggetto e, per quanto mi riguarda direttamente (parte A del
rapporto), confermo il contenuto.
Per la parte B, non sono evidentemente in grado
di valutare gli effettivi disagi che il signor RI 1 ha nel gestire l’attività
in aula.
Se per l’attività alla lavagna è possibile una
soluzione con la scelta di altri supporti didattici, non è opportuno che, per il
controllo del lavoro degli apprendisti e relative spiegazioni, un docente di
disegno professionale sia limitato negli spostamenti in aula.
Oltretutto, risulterebbe penalizzante per
l’apprendista dover ogni volta staccare il foglio da disegno dal suo banco per
sottoporlo al docente.”
(doc. XI)
Interpellato
in merito da questo Tribunale, il Prof. dott. __________ ha sostenuto che
un’attività fisicamente non gravosa avrebbe potuto essere svolta per alcune ore
la settimana nonostante i dolori e le limitazioni di carico, precisando che
disegnare a scopo dimostrativo sul retroproiettore e controllare i lavori degli
studenti recandosi al loro banco, non costituiscono delle mansioni gravose:
"
Wäre Herr RI 1 Ihrer Meinung nach und unter
alleiniger Berücksichtigung der objektivierbaren Nachwirkungen des Unfalls vom
12.
April 2004 in der Lage gewesen, seine Tätigkeit hinsichtlich des
theoretischen Unterrichts des Tischlerberufs (12 Stunden/Woche) ab Juli 2005
wieder aufzunehmen oder nicht?
Sind Sie insbesondere der Ansicht, dass der
Versicherte in der Lage wäre, Zeichnungen zu Demonstrationszwecken am
Overhead-Projektor anzufertigen beziehungsweise die Arbeiten der Schüler an
ihren Tischen zu überprüfen? Ich möchte Sie bitten, Ihre Antwort zu begründen.
Die genauen Beschwerden des Patienten im Jahr 2005
sind mir nicht bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Stellungsveränderung
bereits damals zu Schmerzen und Belastungseinschränkungen führten. Allerdings
müsste eine körperlich nicht belastende Tätigkeit für einige Stunden in der
Woche trotzdem durchführbar gewesen sein. Das Anfertigen von Zeichnungen und
Kontrollen erscheint mir in diesem Zusammenhang als nicht belastende Arbeit.“
(doc.
XXXVII)
Agli
atti figurano infine diverse certificazioni del medico curante dell’assicurato,
dott. __________, spec. FMH in medicina generale, attestanti una totale
inabilità lavorativa (cfr. doc. ZM 10, 11 e 12).
2.8
Tutto ben considerato, il TCA
ritiene che la decisione dell’amministrazione di considerare RI 1 abile nella sua professione di docente a decorrere dal 1° luglio
2005, meriti conferma.
Innanzitutto,
va osservato che il dott. __________ ha di fatto confermato la valutazione
della capacità lavorativa a suo tempo espressa dal dott. __________ (cfr. doc.
ZM 18).
Al
riguardo, questa Corte sottolinea di avere reso edotto il citato specialista
circa le mansioni il cui normale svolgimento è oggetto di controversia e, in
ogni caso, che non vi è motivo per credere che il Prof. __________ non fosse al
corrente, perlomeno nelle grandi linee, del genere di attività che incombe a un
docente di disegno.
D’altro
canto, non si può negare che quella di insegnante, nella misura in cui di
regola non implica il sollevamento e/o il trasporto di pesi, è un’attività
lavorativa assai leggera da un profilo dell’impegno fisico, nell’esercizio
della quale è possibile alternare a piacimento la posizione seduta a quella
eretta.
Da parte
sua, il ricorrente fa valere che si trova impedito, in considerazione dell’insorgenza
di dolori, ad assumere determinate posture, specificatamente a sollevare le
braccia per scrivere alla lavagna e a chinarsi con il tronco per
controllare/correggere i disegni degli allievi.
In
proposito, il TCA condivide il fatto che tali impedimenti non siano suscettibili
di causare un’apprezzabile diminuzione del rendimento lavorativo
dell’insorgente, e ciò nella misura in cui ad essi è possibile porre rimedio
grazie a dei semplici accorgimenti.
Per
quanto riguarda i disegni dimostrativi, RI 1 potrebbe utilizzare, anziché la
lavagna, un retroproiettore, peraltro già in dotazione alla __________ (cfr.
doc. Z 36 e doc. XI). In tale modo, egli potrebbe lavorare nella posizione
seduta e, regolando l’altezza della sedia, pure a livello del tavolo (ciò gli
consentirebbe di evitare di elevare le braccia al di sopra dell’orizzontale,
rispettivamente, di chinarsi in avanti con il tronco).
Per
quanto concerne invece la seconda limitazione evocata dall’insorgente, se, a
detta del Direttore della __________, “… risulterebbe penalizzante per
l’apprendista dover ogni volta staccare il foglio da disegno dal suo banco per
sottoporlo al docente” (doc. XI), nulla impedisce al docente stesso di sedersi
al posto dell’allievo per il tempo necessario al controllo/correzione del lavoro.
In sede
di osservazioni 17 agosto 2007, l’assicurato fa osservare che le 12 ore
settimanali di lezione sono solo una parte del lavoro di un docente, al quale
incombe pure di preparare le lezioni e di correggere i lavori degli allievi
(doc. XL, p. 3).
Al
riguardo, questa Corte rileva che tali attività possono essere svolte presso il
domicilio dell’insegnante, il quale è evidentemente libero di adattare i tempi
e la posizione di esecuzione alle proprie necessità.
RI 1 evidenzia
inoltre il fatto che l’UAI lo ha posto al beneficio di una rendita intera di
invalidità, riconoscendolo inabile al lavoro in qualsiasi professione a contare
dal 12 aprile 2004. Egli richiama quindi la giurisprudenza federale in materia
di coordinamento fra assicurazione per l'invalidità e assicurazione contro gli
infortuni (doc. XL, p. 4s.).
In
proposito, il TCA si limita a segnalare che, con la DTF 131 V 362 (= RAMI 2006
U 567, p. 61ss.) – sentenza successiva a quella invocata dal ricorrente -, l’Alta
Corte ha stabilito che l’assicuratore contro gli infortuni non è legittimato a
opporsi a una decisione formale o a ricorrere contro una decisione su
opposizione dell’UAI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale oppure
il grado di invalidità, e la valutazione dell’invalidità da parte
dell’assicurazione per l’invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi
confronti.
Sempre in
questo contesto, va ribadito che, nel caso concreto, per quanto riguarda
l’assicurazione contro gli infortuni, ci si trova ancora in regione di
prestazioni di corta durata, di modo che è in ogni caso prematuro accennare al
coordinamento.
Alla luce
di quanto precede, questo Tribunale deve concludere che, a far tempo dal 1°
luglio 2005, l’assicurato aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella
sua abituale professione di insegnante, di modo che, a partire da tale data, è
pure venuto meno il diritto all’indennità giornaliera.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata, fatta salva la parte in cui
è stata dichiarata ripristinata la piena capacità lavorativa
dell’assicurato dal 1° luglio 2005 e, di fatto, è stato posto termine al
versamento dell’indennità giornaliera.
§§ La
causa è rinviata all’amministrazione affinché si pronunci nuovamente sul
diritto alla cura medica per il periodo posteriore al 1° luglio
2005.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’amministrazione
verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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