35.2006.28
Incidente stradale con distorsione cervicale. Perizia giudiziaria. Danno salute determinato da 2 cause distinte, l'una infortunistica, l'altra morbosa, insorta dopo infortunio. Riduzione rendita di in
29 marzo 2007Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2006.28
Data decisione, Autorità:
29.03.2007, TCA
Ricorso:
TF,8C_249/2007, 24.07.2008
Titolo:
Incidente stradale con distorsione cervicale. Perizia giudiziaria. Danno salute determinato da 2 cause distinte, l'una infortunistica, l'altra morbosa, insorta dopo infortunio. Riduzione rendita di invalidità. Negata eziologia traumatica a possibile patologia psichica, per tempo latenza troppo lungo
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
DISTURBI PSICHICI
PERIZIA
RENDITA D'INVALIDITÀ
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 LAINF
art. 36 cpv. 2 LAINF
art. 6 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.28
mm/td
Lugano
29 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
dicembre 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
novembre 2002, RI 1 – dipendente della __________ di __________ in qualità di
battilamiera e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è
rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in
territorio del Comune di __________, riportando, secondo il certificato 5
dicembre 2002 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, un
trauma distorsivo al rachide cervicale (cfr. doc. 3).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
L’assicurato
ha ritrovato una capacità lavorativa parziale già a decorrere dal 21 novembre
2002 (doc. 2, p. 4).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13
gennaio 2005, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a far tempo
dal 17 gennaio 2005, in quanto, da tale data in poi, RI 1 non avrebbe più
presentato postumi organici del sinistro del 15 novembre 2002 (doc. 91).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 101,
105 e 133), l’assicuratore LAINF, in data 7 dicembre 2005, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 137).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 27 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di
invalidità del 50%, argomentando:
"
Orbene sulla base di tali motivati accertamenti
specialistici, la decisione impugnata non appare giustificata e si scontra a
fatti oggettivi (e pertinenti come riconosciuti da più medici) quali la
violenza del tamponamento e il fatto che prima dell'incidente il ricorrente non
soffriva in alcun modo di dolori alla spalla e al braccio e all'ambraccio
destri, né di cervicalgie o altro nella zona cervicale.
La decisione impugnata contraddice inoltre, nel
caso concreto, quegli stessi schemi giurisprudenziali ai quali si richiama, in
particolare al punto 2 a pag. 4 e 5, per cui viene ammessa la causalità nei
casi in cui sono dati:
1. un trauma violento il cui meccanismo è
suscettibile di aver provocato i disturbi di cui trattasi (ciò che è stato
riconosciuto in concreto);
2. i dolori devono apparire immediatamente dopo
il trauma ed avere un tipico carattere radicolare (ciò che è pure il caso in
concreto);
3. il paziente non deve aver presentato in
precedenza tale sintomatologia (ciò che è pure il caso in concreto).
D'altro canto la decisione impugnata non sembra
entrare nel merito dei disturbi nella spalla, nel braccio e nell'avambraccio
destri di cui soffre in modo specifico il ricorrente e che costituiscono pure
un fattore di impedimento importante della sua capacità lavorativa, in
particolare per l'esecuzione di lavori manuali, pesanti e ripetitivi quali il
battilamiera e i lavori di carrozziere.
Infine i medici fiduciari della CO 1 pur
ammettendo di non saper determinare la causa dei disturbi (in particolare alla
spalla, braccio e avambraccio destri) rifiutano categoricamente di riconoscere
tale causa nell'evento traumatico del 15.11.2002 fondandosi meramente
sull'assenza di lesioni postraumatiche oggettivabili.
Con tale motivazione i medici fiduciari della CO
1 (in particolare ortopedici) non si accorgono di entrare in contraddizione,
nel caso specifico, con l'opinione del Dr. med. __________ il quale, nel suo
rapporto 7.03.2005, ammette di non poter escludere, vista pure la violenza del
tamponamento, che si siano verificate "effettive lesioni a livello
delle parti molli cervicali e che il fatto che radiologicamente, non si
sia riscontrato nulla a questo livello non permette di escludere
l'interrogativo se l'incidente non abbia causato un peggioramento
direzionale di uno stato preesistente”.
Nel caso concreto dunque non si può non
riconoscere la difficoltà (peraltro ammessa dal dr. med. __________) di
differenziare i disturbi di natura traumatica e disturbi di natura extra o
pre-infortunistici.
Fatti
I medici sembrano invero più convinti del fatto
che l'incapacità al guadagno derivi essenzialmente dall'infortunio, ma non
riscontrando lesioni post-traumatiche oggettivabili lo escludono in modo
eccessivamente categorico per essere convincente.
Del resto qualora tra le cause dei disturbi
dovessero esserci delle affezioni preesistenti, come sostenuto dalla CO 1,
incombe all'Amministrazione l'obbligo della loro definizione in concreto anche
ai fini della determinazione precisa del grado di invalidità da attribuire ad
ogni singolo disturbo, operazione che nel caso di specie non è avvenuta.
Al contrario nel caso di specie persiste, anche
dal punto di vista della CO 1, un'incertezza di fondo sulle cause dei disturbi:
vedasi a questo riguardo il rapporto 10.10.2003 del dr. __________ al Dr. __________,
nel quale i disturbi del signor RI 1 vengono definiti "…difficili da
spiegare, l'artrosi cervicale tra C6-C7, con una piccola protrusione discale in
sede centrale e un referto preesistente, che possono ipoteticamente mantenere
vivi questi disturbi". Il dr. __________, radiologo, accertava pure la
preesistenza di erviatrosi tra C6 e C7 con piccole protrusioni discali in sede
centrale. Egli notava una "piccolissima focalità erniana a livello C6-C7
dal lato destro che sfiora la radice di C7 destra a livello del neuroforame ma
senza forte compressione. […] A carico della radice di C8 destra non chiara
compressione apprezzabile" (esame del 5.3.2003). Pure per il dr. __________
l'erniazione del disco C6-C7 a destra è "piccola", con probabile
contatto con la radice C7 che spiegherebbe la sintomatologia (lettera 29.4.2003
indirizzata al dr. __________).
In conclusione si contesta che a fronte di tale
situazione di dichiarata incertezza, la sola circostanza categoricamente
espressa con sicurezza dai medici fiduciari della CO 1 consista proprio nella
negazione di un rapporto di causalità adeguata tra l'incidente e i disturbi
attuali, allorquando:
- il tamponamento è stato violento;
- il tamponamento sarebbe di principio una causa
probabile dei disturbi;
- mai in precedenza il ricorrente ha sofferto di
tali disturbi;
- il ricorrente ha iniziato a soffrire di tali
disturbi immediatamente dopo il tamponamento.
Il caso che ci occupa presenta analogie con un
precedente trattato da cod. Lod. Tribunale nella sentenza 2.12.2003 (inc. n.
35.2003.12) (…)
(…)
Nel caso concreto non vi é stata una distinzione
tra i disturbi alle cervicali e la brachialgia e i disturbi nella spalla,
braccio e avambraccio destri, così come non vi é stata una distinta e concreta
verifica dell'incidenza sul grado di capacità lavorativa residua dei singoli
disturbi.
D'altro canto, come nel citato precedente della
sentenza 2.12.2003 (inc. 35.2003.12), anche nel caso del signor RI 1, i medici
riconoscono la complessità dell'insieme dei disturbi, così come l'impossibilità
di spiegarne le cause, benché questo non impedisca loro tuttavia di escludere
in modo categorico ed inammissibile, il rapporto di causalità adeguato con il
violento tamponamento del 15.11.2002.
Di conseguenza il quadro dei disturbi é a tale
punto comunque complesso che una chiara differenziazione fra disturbi di natura
traumatica e disturbi derivanti invece da fattori preesistenti, si avvera assai
difficoltosa.
A questo riguardo il TFA si é espresso in una
sentenza del 7 agosto 2001 (causa K., U 240/99, consid. 3a - parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss; citata per esteso nella sentenza di
cod. Lod. Corte). In quella sentenza, che trattava il caso di un assicurato
afflitto da una contusione del nervo ulnare, lamentando finalmente una paresi
ulnare prossimale con punto di partenza a livello del gomito destro, la Corte
federale ha applicato l'art. 36
cpv. 2 seconda frase LAINF, sottolineando l'impossibilità di chiaramente
separare, l'uno dagli altri, il danno alla salute di origine infortunistica ed
i disturbi alla spalla destra, e ciò già da un punto di vista anatomico,
considerato il percorso del nervo ulnare nella regione dell'avambraccio e della
spalla.
Di conseguenza anche volendo ammettere
l'esistenza di cause preesistenti per taluni disturbi, l'Amministrazione non
può omettere la distinzione dei singoli disturbi e determinarne per ognuno le
singole cause, tanto più quando riconosce di non poterle determinare in ragione
di un controverso, quanto insufficiente, apprezzamento in ordine alla mancanza
di lesioni post-traumatiche."
(I)
1.4. L’assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.5. In data 20,
rispettivamente, 27 aprile 2006, le parti hanno ancora avuto modo di esprimere
le loro considerazioni in merito alle allegazioni di controparte (V e VII;
cfr., pure, XI e XIII).
In
particolare, il ricorrente ha sottolineato la necessità che il TCA ordini l’esecuzione
di una perizia specialistica, vista la contradditorietà dei pareri medici agli
atti.
1.6. Con
ordinanza del 24 luglio 2006, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria
a cura del Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia (XIV).
1.7. Il 15
febbraio 2007, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XXIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (XXV).
1.8. L’Istituto
assicuratore convenuto ha preso posizione in merito in data 7 marzo 2007
(XXVIII + allegato), mentre l’assicurato lo ha fatto il 20 marzo 2007 (XXIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il proprio
obbligo a prestazioni a far tempo dal 17 gennaio 2005 oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle
tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di porre termine alle
prestazioni a decorrere dal 17 gennaio 2005, é stata
presa fondandosi, principalmente, sulle risultanze della visita fiduciaria di
controllo del 16 dicembre 2004 (cfr. doc. 91).
In effetti, in
quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia
ortopedica, in assenza di, citiamo: “… fattori organici oggettivabili di
origine post-traumatica”, ha dichiarato RI 1 totalmente abile nella sua
abituale professione di carrozziere e non più bisognoso di ulteriori cure
mediche (doc. 87, p. 3).
Il medico di circondario
appena citato ha confermato la propria valutazione con rapporto del 14 gennaio
2005 (doc. 90: “…, nel mio rapporto non c’è una parola che sostenga che
l’infortunio non è stato adeguato per sviluppare dei problemi alla colonna
cervicale, sostengo soltanto che in occasione della visita da me fatta in data
16.12.2004 non ho potuto mettere in evidenza fattori organici oggettivabili,
di origine post-traumatica e ritenevo che con probabilità gli attuali
disturbi erano dovuti alla situazione degenerativa preesistente, …” – il
corsivo è del redattore).
Nell’ambito della
procedura di opposizione, è stato prodotto, da parte della __________, un
referto del dott. __________, il quale, ammessa la preesistenza delle
alterazioni degenerative oggettivate al rachide cervicale, non ha potuto
escludere che il tamponamento del novembre 2002, vista la variazione di
velocità che ha comportato, sia stato causa di un peggioramento direzionale.
Egli ha quindi consigliato
l’esecuzione di una nuova RMN cervicale, la quale, nel caso in cui avesse
evidenziato un netto peggioramento dello stato artrosico preesistente, avrebbe
dimostrato l’intervento di un peggioramento direzionale (allegato al doc. 108).
Il nuovo esame di
risonanza magnetica è stato effettuato il 23 maggio 2005.
Dal relativo referto
risulta la conferma della presenza di un restringimento del neuroforame della
radice di C7 a destra nell’ambito di una uncartrosi e di una concomitante
piccola focalità erniaria, in assenza di una marcata compressione, una
situazione identica a quella constatata con la RMN del 2003 (doc. 120).
In data 22 luglio 2005, la
__________ ha ritirato la propria opposizione cautelativa, precisato che,
citiamo: “Dopo aver sottoposto l’intera documentazione al nostro servizio
medico, siamo giunti alla conclusione che la vostra decisione del 13 gennaio
2005 è corretta.” (doc. 127).
Sempre in sede di
procedura di opposizione, l’insorgente ha versato agli atti un rapporto, datato
18 agosto 2005, del dott. __________, neurologo che in precedenza era stato
interpellato dall’assicuratore LAINF (doc. 131).
Da un profilo diagnostico,
lo specialista ha affermato che RI 1 presenta, citiamo: “… una sindrome irritativa
radicolare C7 a destra, caratterizzata da un dolore irradiante dalla regione
cervicale nella spalla ed un’asimmetria dei riflessi tricipitale destro, …”,
problematica a cui si sovrappone, citiamo: “… una compressione del nervo
mediano al canale carpale, sia clinicamente che elettroneurograficamente
sicuramente presente”.
Secondo il dott. __________,
è quindi possibile un, citiamo: “… fenomeno di doppia irritazione delle stesse
fibre, sia prossimamente che distalmente (double crush).”.
Per quanto concerne
l’aspetto eziologico, il neurologo ha sostenuto, da una parte, che l’incidente
stradale in questione, per la sua dinamica e per la rilevanza delle forze poste
in gioco, ha provocato, citiamo: “… un netto peggioramento a livello
dell’erniazione discale C6-C7, tanto è vero che il paziente mi aveva consultato
per la presenza di cervico-brachialgie destre con un quadro clinico compatibile
con una sofferenza C7 destra, tuttora presente” e, dall’altra, che in relazione
alla sindrome del tunnel carpale, citiamo: “… non posso (…) attribuire un
rapporto diretto o indiretto con l’incidente in causa.”.
Egli ha inoltre indicato
che, citiamo: “come spesso succede in questi casi si sviluppano delle
sintomatologie infiammatorie tendomuscolari, nel caso particolare
un’epicondilite radiale dolorosa, soprattutto a destra, leggermente presente
anche a sinistra, dolori pariarticolari anche a livello della spalla con
clinicamente un’irritazione del tendine del caput longum del muscolo bicipite
destro, anche qui non direttamente attribuibile all’incidente in causa.”
Questa, infine, la sua
valutazione dell’esigibilità lavorativa:
" Dal
punto di vista capacità lavorativa il paziente non è attualmente in grado di
riprendere la sua attività professionale come carrozziere al 100%, nemmeno al
50%.
Può occuparsi piuttosto dall’ufficio ma mancando la sua attività
in officina deve fare capo ad un operaio supplementare che deve essere
retribuito, provocandogli una perdita di guadagno. Il fatto di poter lavorare
in ufficio, essendo presente sul posto di lavoro tutta la giornata, non implica
che il paziente possa lavorare in misura totale al 100%: dal punto di vista
pratico come battilamiera il paziente è da considerarsi inabile nella misura
almeno del 50%, per le sole conseguenze dell’incidente (sofferenza radicolare
C7)."
Il contenuto del referto
18 agosto 2005 del dott. __________ è stato criticamente commentato dal dott. __________,
spec. FMH in neurologia presso la Divisione di medicina assicurativa di __________
(doc. 136), per il quale l’assicurato non presenta più dei postumi residuali dell’evento
traumatico del 15 novembre 2002.
Il medico di fiducia dell’CO
1 ha evidenziato, in particolare, che i disturbi da lui lamentati alle prime
tre dita della mano destra, non correlano con l’irritazione della radice di C7
diagnosticata dal dott. __________ (la quale, se presente, avrebbe invece
coinvolto le dita III e IV).
2.7. Allo scopo di chiarire la
fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data 10 luglio 2006, ha ordinato
l'esecuzione di una perizia a cura del Prof. dott. __________,
spec. FMH in neurologia, già __________ della Clinica di neurologia
dell’Ospedale __________ di __________.
L’esame
clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal Prof. __________, ha avuto
luogo in data 25 gennaio 2007 (XXIV, p. 1).
Dopo
avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (XXIV, p. 2-12) ed
averne descritto lo status neurologico (XXIV, p. 12-14), il perito
giudiziario ha diagnosticato uno stato dopo distorsione della colonna cervicale
riportata in occasione del sinistro del 15 novembre 2002 con lesione
della radice di C7 a destra, una sindrome del tunnel carpale a destra, nonché
il sospetto di un sovraccarico somatoforme (XXIV,
risposta al quesito n. 1 di parte convenuta).
Il Prof. dott. __________ ha quindi spiegato che l’incidente stradale assicurato, per gravità
e dinamica, era idoneo a causare la diagnosticata lesione della radice di C7 a
destra, in presenza di uno spazio intervertebrale C6/C7 interessato da
alterazioni degenerative preesistenti, sino ad allora asintomatiche (XXIV,
p. 16 e risposta ai quesiti n. 3 di parte convenuta e n. 6 di parte
ricorrente).
D’altro
canto, RI 1 soffre pure di una sindrome del tunnel carpale a destra, di
eziologia extra-traumatica, causa di dolori al braccio e di disturbi della
sensibilità alle prime tre dita della mano destra.
Secondo l’esperto
designato dal TCA, durante i primi mesi dopo l’evento, il quadro dei disturbi
era determinato dalle conseguenze dell’infortunio. A quell’epoca, infatti, non
vi era ancora alcun indizio in favore dell’esistenza di una sindrome del tunnel
carpale
Nel prosieguo, la
sintomatologia legata alla lesione radicolare di C7 è regredita e, nel
contempo, ha invece acquistato importanza la problematica a livello del tunnel
carpale (XXIV, p. 16s. e risposta al quesito n. 7 di
parte ricorrente).
Il Prof. __________ ha valutato che 1/3 dei disturbi accusati dal ricorrente va
ricondotto alle sequele infortunistiche e i restanti 2/3 alla sindrome del
tunnel carpale (XXIV, p. 17).
Infine, il
perito giudiziario ha pure sospettato la presenza di un sovraccarico
somatoforme (inconscio) dei disturbi lamentati (XXIV, p. 17: “Hier muss ein
weiteres Element erwähnt werden: Ich vermute, dass es zu einer gewissen
somatoformen Überlagerung des Beschwerdebildes gekommen ist. Dafür sprechen die wechselnden Sensibilitätsstörungen, die sich
nicht immer an die anatomischen Gegebenheiten halten, und das Absinken ohne
Pronationstendenz beim Vorhalteversuch. Beim Absinken als Folge einer
Armschwäche kommt es regelmässig zu einer Pronation der Hand und des Unterarms.
Ich möchte aber festhalten, dass ich nicht vor einer bewussten Aggravation oder
gar von einer Simulation ausgehe.“).
A
proposito dell’esigibilità lavorativa, l’esperto giudiziario ha dichiarato
l’insorgente inabile nella misura del 20%, di cui solo 1/3 da imputare ai
postumi residuali dell’evento assicurato, quota-parte destinata a ridursi
ulteriormente, con raggiungimento dello status quo ante a distanza di un
anno (XXIV, p. 17).
Per quanto riguarda
l’ulteriore procedere terapeutico, il perito giudiziario non ha formulato particolari
proposte.
Un intervento operatorio
per risolvere la problematica del tunnel carpale - i cui costi andrebbero
comunque assunti dall’assicurazione contro le malattie -, è stato giudicato
come prematuro (XXIV, p. 17).
Alla luce di quanto
precede, il Prof. dott. __________ si è dunque distanziato
dall’apprezzamento del dott. __________, nella misura in cui si è pronunciato a
favore della diagnosi di irritazione radicolare, posto che differenze
individuali nella diffusione del dermatoma di C7 sono senz’altro possibili e,
d’altra parte, che i territori di diffusione della radice di C7,
rispettivamente, del nervo mediano, interessato dalla sindrome del tunnel
carpale, si sovrappongono:
"
Die Ablehnung einer Wurzelaffektion C7 aufgrund
der Schmerzausstrahlung und der Ausbreitung der Sensibilitätsstörung, wie sie
im vorliegenden Fall geschildert wird, halte ich in dieser Form nicht für
gerechtfertigt. Es stimmt, dass bei einer Läsion der Wurzel C7 die Sensibilität
vorwiegend im Mittelfinger gestört ist. Individuelle Abweichungen in der
Ausbreitung der Dermatome sind aber durchaus möglich. Ausserdem liegt bei Herrn
RI 1 zusätzlich ein Karpaltunnelsyndrom rechts vor. Sensibel sind dabei in der
Regel die Finger I bis III und die radiale Seite des Fingers IV betroffen. Die
Ausbreitungsgebiete der Wurzel C7 und des N. medianus, der beim Karpaltunnelsyndrom
betroffen ist, überschneiden sich demnach. Bei einer kombinierten Läsion ist
deshalb eine genaue Zuordnung der Sensibilitätsstörungen und der
Schmerzausstrahlung praktisch nicht mehr möglich."
(XXIV,
risposta al quesito n. 5 di parte convenuta; cfr., pure, risposte ai quesiti n.
3, 4 e 5 di parte ricorrente)
2.8. Chiamato a pronunciarsi sul
contenuto della perizia giudiziaria, l’Istituto assicuratore, in data 7 marzo
2007, ha prodotto un rapporto del neurologo dott. __________ (XXVIII bis), e ha
espresso le considerazioni seguenti:
" Con apprezzamento 26.2.2007 il dott. __________ ha spiegato
per quali motivi le conclusioni del Prof. __________ non possono essere
integralmente seguite e ribadito che la causalità fra i disturbi organici
lamentati dall'assicurato e l'infortunio non è più data in quanto, a livello
del rachide, non può più essere ammessa la presenza di un'irritazione della
radice C7.
In ogni caso, malgrado il fatto che a mente del perito la
causalità è ancora data, anche se per un periodo ben limitato, risulta che a
giusta ragione l'CO 1 ha sospeso il versamento delle prestazioni assicurative
in quanto, per la colonna cervicale, il dott. __________, non avendo delle
proposte terapeutiche specifiche, ha in sostanza confermato che lo stato di
salute dell'assicurato è stabilizzato per cui il diritto alle prestazioni di
breve durata è effettivamente estinto. L'incapacità lavorativa attestata dal
perito, sempre limitatamente per la colonna cervicale, è inferiore al 10% (1/3
del 20 % = 6.66 %) e pertanto, in materia di LAINF, non comporta alcun
indennizzo in denaro.
Secondo il dott. __________ l'assicurato lamenta un disturbo
somatoforme. Delle ulteriori delucidazioni in merito alla situazione psichica
non si impongono in quanto, in ogni caso, la causalità adeguata - quesito
prettamente giuridico che deve essere esaminato in base alla giurisprudenza di
cui in DTF 115 V 133 per i motivi già enunciati nell'impugnata decisione su
opposizione - non è data. L'infortunio oggetto della presente procedura deve
essere classato nella categoria intermedia ma al limite di quella inferiore.
Nessuno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza federale risulta in concreto
adempiuto."
(XXVIII)
In effetti, il neurologo
di fiducia dell’CO 1 ha ribadito, malgrado le conclusioni della perizia __________,
che il legame causale tra i disturbi ancora presentati dall’assicurato e
l’infortunio del 15 novembre 2002, è da considerare ormai estinto:
" II Prof
med. __________ dichiara di essere convinto che è tutt'ora presente una sintomatologia
irritativa C7 destra, ma senza che vi siano effettivamente segni oggettivi di
un'irritazione C7. Da una parte i riflessi agli arti superiori sono attualmente
ben evocabili e simmetrici, non è più evidente la passata asimmetria del
riflesso tricipitale destra < sinistra.
Inoltre il deficit sensitivo attuale descritto nella perizia
coinvolge principalmente le dita da I a III e particolarmente il II° dito della mano destra ed
in misura minore delle dita IV e V della mano destra. Questo disturbo sensitivo
non corrisponde ad un classico disturbo sensitivo che ci si aspetterebbe in
caso di un'irritazione della radice C7, in questo caso in genere è maggiormente
coinvolgo il III° dito. È però giusto, come sottolineato dal Prof. med. __________,
che vi sono delle variazioni individuali dai classici dermatomi, ma il
risparmio proprio del III dito sarebbe un'evenienza eccezionale. Vorrei a tale
proposito inoltre sottolineare che il paziente fin dall'inizio non ha mai
presentato un'irradiazione del dolore o dei disturbi sensitivi del Illo dito,
già alle prime visite neurologiche dal Dr. med. __________ nel marzo 2003 venivano
riferite delle dis e parestesie principalmente delle dita IV e V, l'attuale
coinvolgimento principale delle dita da I a IlI è venuto solo nel corso degli
anni in concomitanza della diagnosi di una sindrome del tunnel carpale. Solo
l'asimmetria del riflesso tricipitale nella fase iniziale dopo l'incidente
poteva far pensare ad un'irritazione della radice C7 destra in paziente tra
l'altro con alterazioni degenerative cervicali preesistenti principalmente
C6-C7.
Come summenzionato allo stato attuale non sono oggettivabili segni
di un'irritazione della radice C7 destra. Piuttosto invece, la normalizzazione
dell'asimmetria del riflesso tricipitale parla a favore di una normalizzazione
per quanto riguarda l'irritazione C7 a destra. Proprio in base a questo reperto
ritengo che i disturbi attuali del paziente non sono più in nesso causale con
l'incidente del 15.11.2002 con attuale sintomatica legata alla sindrome
del tunnel carpale evidenziata in paziente con sospetto di una sovrapposizione
somatiforme, come diagnosticata dal Prof. med. __________."
(XXVIII bis)
Da parte sua, RI 1 ha criticato
la perizia giudiziaria, da un lato, poiché il Prof. __________
avrebbe, citiamo: “… escluso nel caso di specie un rapporto di causalità con
l’incapacità al lavoro, siccome in definitiva vi potrebbe essere
“… eine mögliche somatoforme Ueberlagerung des Bildes, …” e, dall’altro, perché
le sue considerazioni in merito al raggiungimento dello status quo sine
entro un anno sarebbero, citiamo: “… insufficientemente spiegate e sono in
contraddizione con gli accertamenti del Perito in merito alla diagnosi di una
lesione alla C7 quale conseguenza dell’incidente e aveva attribuito a tale
lesione un peso di 1/3 sull’insieme dei disturbi, a fronte dei 2/3 riconosciuto
alla sola sindrome del tunnel carpale.” (XXIX).
2.9. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi
dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella
messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.
3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale
nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni
non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne
esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15
gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im
Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer
gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene di potersi esimere dal discutere le
obiezioni sollevate dal dott. __________, neurologo interpellato
dall’amministrazione (cfr. XXVIII bis), poiché – così come verrà meglio
dimostrato in seguito -, le conclusioni contenute nella perizia giudiziaria non
consentono comunque di fondare un obbligo a prestazioni a carico dell’CO 1 al
di là del 16 gennaio 2005.
Inoltre,
le critiche avanzate dall’insorgente non appaiono suscettibili di minare il
valore probatorio del referto peritale allestito dal Prof. dott. __________, il
quale – specialista di livello universitario proprio nella materia che qui
interessa -, ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. RJJ
1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b).
Innanzitutto,
occorre rilevare che non è corretto affermare che l’esperto giudiziario avrebbe
escluso l’esistenza di un nesso causale fra l’irritazione della radice
di C7 e l’incapacità lavorativa, vista l’esistenza di un possibile
sovraccarico somatoforme (XXIX, p. 2).
Egli ha
in realtà indicato che soltanto una parte (1/3) dell’inabilità lavorativa
presentata da RI 1, globalmente valutata in un 20%, va ricondotta ai postumi
residuali dell’infortunio del mese di novembre 2002 (ossia all’irritazione
nervosa), la parte preponderante dei disturbi essendo provocata da una
patologia di natura extra-infortunistica (sindrome del tunnel carpale), la
cui presenza è stata oggettivata grazie a un esame elettrofisiologico (ENG).
Il
disturbo somatoforme, la cui esistenza è peraltro stata semplicemente supposta alla
luce di talune contraddizioni emerse nel corso della consultazione peritale, non
è invece stato reputato influenzare la capacità lavorativa dell’insorgente (cfr.
XXIV, p. 17: “Die organisch bedingten Beschwerden, welche heute noch
vorliegen, sind schätzungsweise zu einem Drittel dem Unfall und der
Wurzelirritation C7 und zu 2 Dritteln dem Karpaltunnelsyndrom
anzulasten. (…). Die organisch bedingte Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit schätze ich gegenwärtig auf 20% ein, wobei ein Drittel dem
Unfall vom 15.11.2002 anzulasten sind.” – il corsivo è del redattore).
Per
quanto concerne la conclusione relativa al raggiungimento dello status quo
ante a distanza di un anno dalla visita peritale - secondo l’assicurato, insufficientemente
motivata e contradditoria -, il TCA si limita a osservare che essa appare
irrilevante ai fini del presente giudizio, e ciò tenuto conto della domanda
ricorsuale (diritto a una rendita di invalidità) e del fatto che la data in cui
è stata emanata la decisione impugnata (dicembre 2005) costituisce il limite
temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.10. Così come ha pertinentemente
osservato l’Istituto assicuratore (XXVIII), occorre ritenere che, al momento
della chiusura del caso (gennaio 2005), le condizioni di salute dell’assicurato
erano stabilizzate, di modo che, a quel momento, il diritto alle prestazioni di
corta durata (cura medica e indennità giornaliere) si era estinto in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Del resto, non può essere
ignorato che il ricorrente medesimo, nella misura in cui ha preteso la
corresponsione di una rendita di invalidità (prestazione di lunga durata), non
ha contestato questo specifico aspetto della vertenza.
Il TCA deve quindi
esaminare se a RI 1 può essere riconosciuto il diritto a una
rendita di invalidità.
Secondo
il perito giudiziario, egli presenta un’incapacità lavorativa globale
del 20% nella sua abituale professione di carrozziere (cfr. XXIV, p.
17).
Tuttavia, di questa
inabilità lavorativa soltanto 1/3 è da addebitare alle conseguenze residuali
dell’infortunio assicurato (irritazione della radice di C7), i restanti 2/3
essendo provocati da una patologia squisitamente morbosa (sindrome del tunnel
carpale).
Posto che a 1/3 di 20%
corrisponde il 6.66% (e considerato che sul mercato generale del lavoro,
il ricorrente non potrebbe valorizzare maggiormente la sua capacità lavorativa
residua, di modo che alla restante capacità lavorativa medico-teorica equivale
una capacità lucrativa della medesima proporzione), occorre concludere che RI 1
non raggiunge la soglia minima del 10%, prevista dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, necessaria
a fondare un diritto alla rendita di invalidità.
L’assicurato sostiene però
che al caso di specie dovrebbe trovare applicazione l’art. 36 cpv. 2 seconda
frase LAINF e, al riguardo, egli fa riferimento a due sentenze, l’una
cantonale (STCA del 2 dicembre 2003 nella causa D., inc. 35.2003.12), l’altra
federale (STFA del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99).
In proposito, questo
Tribunale osserva che, secondo le conclusioni peritali del Prof. dott. __________, il danno alla salute di cui soffre l’insorgente è in effetti determinato
da due cause distinte: una irritazione radicolare (di eziologia infortunistica)
e una sindrome del tunnel carpale (di eziologia extra-infortunistica).
D’altro
canto, l’esperto giudiziario ha pure ammesso che si è in presenza di un
accavallamento delle due patologie, nella misura in cui i territori di
diffusione della radice di C7, rispettivamente del nervo mediano, si
sovrappongono tra loro, di modo che una ripartizione esatta dei disturbi
della sensibilità e dei dolori irradiati non è possibile (cfr. XXIV, in
particolare la risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).
Tuttavia,
ciò che distingue la fattispecie sub judice da quelle oggetto delle
sentenze citate in precedenza, è la circostanza che, in concreto, la sindrome
del tunnel carpale (affezione di origine morbosa) è verosimilmente insorta dopo
l’infortunio del 15 novembre 2002, così come ha precisato il dott. __________ a pagina 17 della sua perizia (XXIV, p. 17: “In den
ersten Monaten nach dem Unfall vom 15.11.2002 wurde das Beschwerdebild durch
die Unfallfolgen bestimmt. In dieser Zeit fanden sich auch noch keine
Hinweise für ein Karpaltunnelsyndrom.“ – il corsivo é del redattore).
Ora,
secondo la giurisprudenza, i fattori estranei intervenuti posteriormente all’infortunio
e che ne aggravano le conseguenze, possono giustificare una riduzione adeguata
delle prestazioni, segnatamente delle rendite, in applicazione dell’art. 36
cpv. 2 prima frase LAINF (cfr. RAMI 1988 U 47, p. 225, consid. 6b e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 143).
La seconda frase
dell’art. 36 cpv. 2 LAINF - che permette la riduzione di una rendita di
invalidità esclusivamente se lo stato patologico che ha causato il danno
alla salute unitamente all’infortunio, già prima di quest’ultimo evento era
all’origine di una riduzione della capacità di guadagno -, non può entrare in
linea di conto, proprio perché la sindrome del tunnel carpale è apparsa dopo
il sinistro del novembre 2002.
Nella concreta evenienza,
questa Corte non vede motivo per distanziarsi dalla chiave di ripartizione
indicata dal perito giudiziario (1/3 – 2/3).
Una riduzione di 2/3 della
rendita di invalidità va considerata adeguata ai sensi dell’art. 36 cpv.
Considerandi
2.
1a frase LAINF.
2.11
Come indicato
in precedenza, l’esperto giudiziario ha sollevato il sospetto che i
disturbi di cui soffre RI 1 siano oggetto di un certo sovraccarico somatoforme
(XXIV, p. 17).
Considerato che si tratta
di una semplice supposizione, per giunta espressa da uno specialista in neurologia
(e non da uno specialista in psichiatria), il TCA non può ritenere accertata,
con un sufficiente grado di verosimiglianza, la presenza di un disturbo di
natura psichica, circostanza che, del resto, non emerge neppure
dalla pregressa documentazione medica agli atti.
A
prescindere da quanto precede, questa Corte può esimersi dall’approfondire il
sospetto avanzato dal Prof. __________, nella misura in cui - essendo stata “diagnosticata”
soltanto a distanza di quattro anni e mezzo circa dal sinistro in discussione -,
alla problematica psichica, nell’ipotesi in cui ne fosse accertata l’esistenza,
andrebbe senz’altro negata un’eziologia infortunistica.
In
proposito, è utile segnalare che, in una sentenza di principio del 25 febbraio
2003.
nella causa E., U 78/02, la I. Camera del TFA ha risposto negativamente
alla questione di sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo
di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia
traumatica:
"
(…)
4.3.1
Für die erstmals anfangs Oktober 1998
während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte
depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich
dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und
bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in
BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.
Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei
psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs
mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem
Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das
Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je
grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt
psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den
Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.
Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder
bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder
einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen
Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte
Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U
73/89).
4.3.2
Im vorliegenden Fall beträgt die
Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten
körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit
verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre.
Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen
Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und
bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur
Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann
ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,
schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und
Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete
Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich
zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im
Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt
ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ
geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen
zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung
deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden
Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss
erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage."
(STFA
succitata – il corsivo è del redattore)
2.12
Nella misura in cui vi si
pretende il riconoscimento del diritto a una rendita di invalidità, il ricorso
di RI 1 va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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