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Decisione

35.2006.28

Incidente stradale con distorsione cervicale. Perizia giudiziaria. Danno salute determinato da 2 cause distinte, l'una infortunistica, l'altra morbosa, insorta dopo infortunio. Riduzione rendita di in

29 marzo 2007Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I medici sembrano invero più convinti del fatto

che l'incapacità al guadagno derivi essenzialmente dall'infortunio, ma non

riscontrando lesioni post-traumatiche oggettivabili lo escludono in modo

eccessivamente categorico per essere convincente.

Del resto qualora tra le cause dei disturbi

dovessero esserci delle affezioni preesistenti, come sostenuto dalla CO 1,

incombe all'Amministrazione l'obbligo della loro definizione in concreto anche

ai fini della determinazione precisa del grado di invalidità da attribuire ad

ogni singolo disturbo, operazione che nel caso di specie non è avvenuta.

Al contrario nel caso di specie persiste, anche

dal punto di vista della CO 1, un'incertezza di fondo sulle cause dei disturbi:

vedasi a questo riguardo il rapporto 10.10.2003 del dr. __________ al Dr. __________,

nel quale i disturbi del signor RI 1 vengono definiti "…difficili da

spiegare, l'artrosi cervicale tra C6-C7, con una piccola protrusione discale in

sede centrale e un referto preesistente, che possono ipoteticamente mantenere

vivi questi disturbi". Il dr. __________, radiologo, accertava pure la

preesistenza di erviatrosi tra C6 e C7 con piccole protrusioni discali in sede

centrale. Egli notava una "piccolissima focalità erniana a livello C6-C7

dal lato destro che sfiora la radice di C7 destra a livello del neuroforame ma

senza forte compressione. […] A carico della radice di C8 destra non chiara

compressione apprezzabile" (esame del 5.3.2003). Pure per il dr. __________

l'erniazione del disco C6-C7 a destra è "piccola", con probabile

contatto con la radice C7 che spiegherebbe la sintomatologia (lettera 29.4.2003

indirizzata al dr. __________).

In conclusione si contesta che a fronte di tale

situazione di dichiarata incertezza, la sola circostanza categoricamente

espressa con sicurezza dai medici fiduciari della CO 1 consista proprio nella

negazione di un rapporto di causalità adeguata tra l'incidente e i disturbi

attuali, allorquando:

- il tamponamento è stato violento;

- il tamponamento sarebbe di principio una causa

probabile dei disturbi;

- mai in precedenza il ricorrente ha sofferto di

tali disturbi;

- il ricorrente ha iniziato a soffrire di tali

disturbi immediatamente dopo il tamponamento.

Il caso che ci occupa presenta analogie con un

precedente trattato da cod. Lod. Tribunale nella sentenza 2.12.2003 (inc. n.

35.2003.12) (…)

(…)

Nel caso concreto non vi é stata una distinzione

tra i disturbi alle cervicali e la brachialgia e i disturbi nella spalla,

braccio e avambraccio destri, così come non vi é stata una distinta e concreta

verifica dell'incidenza sul grado di capacità lavorativa residua dei singoli

disturbi.

D'altro canto, come nel citato precedente della

sentenza 2.12.2003 (inc. 35.2003.12), anche nel caso del signor RI 1, i medici

riconoscono la complessità dell'insieme dei disturbi, così come l'impossibilità

di spiegarne le cause, benché questo non impedisca loro tuttavia di escludere

in modo categorico ed inammissibile, il rapporto di causalità adeguato con il

violento tamponamento del 15.11.2002.

Di conseguenza il quadro dei disturbi é a tale

punto comunque complesso che una chiara differenziazione fra disturbi di natura

traumatica e disturbi derivanti invece da fattori preesistenti, si avvera assai

difficoltosa.

A questo riguardo il TFA si é espresso in una

sentenza del 7 agosto 2001 (causa K., U 240/99, consid. 3a - parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss; citata per esteso nella sentenza di

cod. Lod. Corte). In quella sentenza, che trattava il caso di un assicurato

afflitto da una contusione del nervo ulnare, lamentando finalmente una paresi

ulnare prossimale con punto di partenza a livello del gomito destro, la Corte

federale ha applicato l'art. 36

cpv. 2 seconda frase LAINF, sottolineando l'impossibilità di chiaramente

separare, l'uno dagli altri, il danno alla salute di origine infortunistica ed

i disturbi alla spalla destra, e ciò già da un punto di vista anatomico,

considerato il percorso del nervo ulnare nella regione dell'avambraccio e della

spalla.

Di conseguenza anche volendo ammettere

l'esistenza di cause preesistenti per taluni disturbi, l'Amministrazione non

può omettere la distinzione dei singoli disturbi e determinarne per ognuno le

singole cause, tanto più quando riconosce di non poterle determinare in ragione

di un controverso, quanto insufficiente, apprezzamento in ordine alla mancanza

di lesioni post-traumatiche."

(I)

1.4. L’assicuratore

infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(III).

1.5. In data 20,

rispettivamente, 27 aprile 2006, le parti hanno ancora avuto modo di esprimere

le loro considerazioni in merito alle allegazioni di controparte (V e VII;

cfr., pure, XI e XIII).

In

particolare, il ricorrente ha sottolineato la necessità che il TCA ordini l’esecuzione

di una perizia specialistica, vista la contradditorietà dei pareri medici agli

atti.

1.6. Con

ordinanza del 24 luglio 2006, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria

a cura del Prof. dott. __________, spec. FMH in neurologia (XIV).

1.7. Il 15

febbraio 2007, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto

peritale (XXIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per

osservazioni (XXV).

1.8. L’Istituto

assicuratore convenuto ha preso posizione in merito in data 7 marzo 2007

(XXVIII + allegato), mentre l’assicurato lo ha fatto il 20 marzo 2007 (XXIX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il proprio

obbligo a prestazioni a far tempo dal 17 gennaio 2005 oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende

che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile

ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Dalle

tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di porre termine alle

prestazioni a decorrere dal 17 gennaio 2005, é stata

presa fondandosi, principalmente, sulle risultanze della visita fiduciaria di

controllo del 16 dicembre 2004 (cfr. doc. 91).

In effetti, in

quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia

ortopedica, in assenza di, citiamo: “… fattori organici oggettivabili di

origine post-traumatica”, ha dichiarato RI 1 totalmente abile nella sua

abituale professione di carrozziere e non più bisognoso di ulteriori cure

mediche (doc. 87, p. 3).

Il medico di circondario

appena citato ha confermato la propria valutazione con rapporto del 14 gennaio

2005 (doc. 90: “…, nel mio rapporto non c’è una parola che sostenga che

l’infortunio non è stato adeguato per sviluppare dei problemi alla colonna

cervicale, sostengo soltanto che in occasione della visita da me fatta in data

16.12.2004 non ho potuto mettere in evidenza fattori organici oggettivabili,

di origine post-traumatica e ritenevo che con probabilità gli attuali

disturbi erano dovuti alla situazione degenerativa preesistente, …” – il

corsivo è del redattore).

Nell’ambito della

procedura di opposizione, è stato prodotto, da parte della __________, un

referto del dott. __________, il quale, ammessa la preesistenza delle

alterazioni degenerative oggettivate al rachide cervicale, non ha potuto

escludere che il tamponamento del novembre 2002, vista la variazione di

velocità che ha comportato, sia stato causa di un peggioramento direzionale.

Egli ha quindi consigliato

l’esecuzione di una nuova RMN cervicale, la quale, nel caso in cui avesse

evidenziato un netto peggioramento dello stato artrosico preesistente, avrebbe

dimostrato l’intervento di un peggioramento direzionale (allegato al doc. 108).

Il nuovo esame di

risonanza magnetica è stato effettuato il 23 maggio 2005.

Dal relativo referto

risulta la conferma della presenza di un restringimento del neuroforame della

radice di C7 a destra nell’ambito di una uncartrosi e di una concomitante

piccola focalità erniaria, in assenza di una marcata compressione, una

situazione identica a quella constatata con la RMN del 2003 (doc. 120).

In data 22 luglio 2005, la

__________ ha ritirato la propria opposizione cautelativa, precisato che,

citiamo: “Dopo aver sottoposto l’intera documentazione al nostro servizio

medico, siamo giunti alla conclusione che la vostra decisione del 13 gennaio

2005 è corretta.” (doc. 127).

Sempre in sede di

procedura di opposizione, l’insorgente ha versato agli atti un rapporto, datato

18 agosto 2005, del dott. __________, neurologo che in precedenza era stato

interpellato dall’assicuratore LAINF (doc. 131).

Da un profilo diagnostico,

lo specialista ha affermato che RI 1 presenta, citiamo: “… una sindrome irritativa

radicolare C7 a destra, caratterizzata da un dolore irradiante dalla regione

cervicale nella spalla ed un’asimmetria dei riflessi tricipitale destro, …”,

problematica a cui si sovrappone, citiamo: “… una compressione del nervo

mediano al canale carpale, sia clinicamente che elettroneurograficamente

sicuramente presente”.

Secondo il dott. __________,

è quindi possibile un, citiamo: “… fenomeno di doppia irritazione delle stesse

fibre, sia prossimamente che distalmente (double crush).”.

Per quanto concerne

l’aspetto eziologico, il neurologo ha sostenuto, da una parte, che l’incidente

stradale in questione, per la sua dinamica e per la rilevanza delle forze poste

in gioco, ha provocato, citiamo: “… un netto peggioramento a livello

dell’erniazione discale C6-C7, tanto è vero che il paziente mi aveva consultato

per la presenza di cervico-brachialgie destre con un quadro clinico compatibile

con una sofferenza C7 destra, tuttora presente” e, dall’altra, che in relazione

alla sindrome del tunnel carpale, citiamo: “… non posso (…) attribuire un

rapporto diretto o indiretto con l’incidente in causa.”.

Egli ha inoltre indicato

che, citiamo: “come spesso succede in questi casi si sviluppano delle

sintomatologie infiammatorie tendomuscolari, nel caso particolare

un’epicondilite radiale dolorosa, soprattutto a destra, leggermente presente

anche a sinistra, dolori pariarticolari anche a livello della spalla con

clinicamente un’irritazione del tendine del caput longum del muscolo bicipite

destro, anche qui non direttamente attribuibile all’incidente in causa.”

Questa, infine, la sua

valutazione dell’esigibilità lavorativa:

" Dal

punto di vista capacità lavorativa il paziente non è attualmente in grado di

riprendere la sua attività professionale come carrozziere al 100%, nemmeno al

50%.

Può occuparsi piuttosto dall’ufficio ma mancando la sua attività

in officina deve fare capo ad un operaio supplementare che deve essere

retribuito, provocandogli una perdita di guadagno. Il fatto di poter lavorare

in ufficio, essendo presente sul posto di lavoro tutta la giornata, non implica

che il paziente possa lavorare in misura totale al 100%: dal punto di vista

pratico come battilamiera il paziente è da considerarsi inabile nella misura

almeno del 50%, per le sole conseguenze dell’incidente (sofferenza radicolare

C7)."

Il contenuto del referto

18 agosto 2005 del dott. __________ è stato criticamente commentato dal dott. __________,

spec. FMH in neurologia presso la Divisione di medicina assicurativa di __________

(doc. 136), per il quale l’assicurato non presenta più dei postumi residuali dell’evento

traumatico del 15 novembre 2002.

Il medico di fiducia dell’CO

1 ha evidenziato, in particolare, che i disturbi da lui lamentati alle prime

tre dita della mano destra, non correlano con l’irritazione della radice di C7

diagnosticata dal dott. __________ (la quale, se presente, avrebbe invece

coinvolto le dita III e IV).

2.7. Allo scopo di chiarire la

fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data 10 luglio 2006, ha ordinato

l'esecuzione di una perizia a cura del Prof. dott. __________,

spec. FMH in neurologia, già __________ della Clinica di neurologia

dell’Ospedale __________ di __________.

L’esame

clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal Prof. __________, ha avuto

luogo in data 25 gennaio 2007 (XXIV, p. 1).

Dopo

avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (XXIV, p. 2-12) ed

averne descritto lo status neurologico (XXIV, p. 12-14), il perito

giudiziario ha diagnosticato uno stato dopo distorsione della colonna cervicale

riportata in occasione del sinistro del 15 novembre 2002 con lesione

della radice di C7 a destra, una sindrome del tunnel carpale a destra, nonché

il sospetto di un sovraccarico somatoforme (XXIV,

risposta al quesito n. 1 di parte convenuta).

Il Prof. dott. __________ ha quindi spiegato che l’incidente stradale assicurato, per gravità

e dinamica, era idoneo a causare la diagnosticata lesione della radice di C7 a

destra, in presenza di uno spazio intervertebrale C6/C7 interessato da

alterazioni degenerative preesistenti, sino ad allora asintomatiche (XXIV,

p. 16 e risposta ai quesiti n. 3 di parte convenuta e n. 6 di parte

ricorrente).

D’altro

canto, RI 1 soffre pure di una sindrome del tunnel carpale a destra, di

eziologia extra-traumatica, causa di dolori al braccio e di disturbi della

sensibilità alle prime tre dita della mano destra.

Secondo l’esperto

designato dal TCA, durante i primi mesi dopo l’evento, il quadro dei disturbi

era determinato dalle conseguenze dell’infortunio. A quell’epoca, infatti, non

vi era ancora alcun indizio in favore dell’esistenza di una sindrome del tunnel

carpale

Nel prosieguo, la

sintomatologia legata alla lesione radicolare di C7 è regredita e, nel

contempo, ha invece acquistato importanza la problematica a livello del tunnel

carpale (XXIV, p. 16s. e risposta al quesito n. 7 di

parte ricorrente).

Il Prof. __________ ha valutato che 1/3 dei disturbi accusati dal ricorrente va

ricondotto alle sequele infortunistiche e i restanti 2/3 alla sindrome del

tunnel carpale (XXIV, p. 17).

Infine, il

perito giudiziario ha pure sospettato la presenza di un sovraccarico

somatoforme (inconscio) dei disturbi lamentati (XXIV, p. 17: “Hier muss ein

weiteres Element erwähnt werden: Ich vermute, dass es zu einer gewissen

somatoformen Überlagerung des Beschwerdebildes gekommen ist. Dafür sprechen die wechselnden Sensibilitätsstörungen, die sich

nicht immer an die anatomischen Gegebenheiten halten, und das Absinken ohne

Pronationstendenz beim Vorhalteversuch. Beim Absinken als Folge einer

Armschwäche kommt es regelmässig zu einer Pronation der Hand und des Unterarms.

Ich möchte aber festhalten, dass ich nicht vor einer bewussten Aggravation oder

gar von einer Simulation ausgehe.“).

A

proposito dell’esigibilità lavorativa, l’esperto giudiziario ha dichiarato

l’insorgente inabile nella misura del 20%, di cui solo 1/3 da imputare ai

postumi residuali dell’evento assicurato, quota-parte destinata a ridursi

ulteriormente, con raggiungimento dello status quo ante a distanza di un

anno (XXIV, p. 17).

Per quanto riguarda

l’ulteriore procedere terapeutico, il perito giudiziario non ha formulato particolari

proposte.

Un intervento operatorio

per risolvere la problematica del tunnel carpale - i cui costi andrebbero

comunque assunti dall’assicurazione contro le malattie -, è stato giudicato

come prematuro (XXIV, p. 17).

Alla luce di quanto

precede, il Prof. dott. __________ si è dunque distanziato

dall’apprezzamento del dott. __________, nella misura in cui si è pronunciato a

favore della diagnosi di irritazione radicolare, posto che differenze

individuali nella diffusione del dermatoma di C7 sono senz’altro possibili e,

d’altra parte, che i territori di diffusione della radice di C7,

rispettivamente, del nervo mediano, interessato dalla sindrome del tunnel

carpale, si sovrappongono:

"

Die Ablehnung einer Wurzelaffektion C7 aufgrund

der Schmerzausstrahlung und der Ausbreitung der Sensibilitätsstörung, wie sie

im vorliegenden Fall geschildert wird, halte ich in dieser Form nicht für

gerechtfertigt. Es stimmt, dass bei einer Läsion der Wurzel C7 die Sensibilität

vorwiegend im Mittelfinger gestört ist. Individuelle Abweichungen in der

Ausbreitung der Dermatome sind aber durchaus möglich. Ausserdem liegt bei Herrn

RI 1 zusätzlich ein Karpaltunnelsyndrom rechts vor. Sensibel sind dabei in der

Regel die Finger I bis III und die radiale Seite des Fingers IV betroffen. Die

Ausbreitungsgebiete der Wurzel C7 und des N. medianus, der beim Karpaltunnelsyndrom

betroffen ist, überschneiden sich demnach. Bei einer kombinierten Läsion ist

deshalb eine genaue Zuordnung der Sensibilitätsstörungen und der

Schmerzausstrahlung praktisch nicht mehr möglich."

(XXIV,

risposta al quesito n. 5 di parte convenuta; cfr., pure, risposte ai quesiti n.

3, 4 e 5 di parte ricorrente)

2.8. Chiamato a pronunciarsi sul

contenuto della perizia giudiziaria, l’Istituto assicuratore, in data 7 marzo

2007, ha prodotto un rapporto del neurologo dott. __________ (XXVIII bis), e ha

espresso le considerazioni seguenti:

" Con apprezzamento 26.2.2007 il dott. __________ ha spiegato

per quali motivi le conclusioni del Prof. __________ non possono essere

integralmente seguite e ribadito che la causalità fra i disturbi organici

lamentati dall'assicurato e l'infortunio non è più data in quanto, a livello

del rachide, non può più essere ammessa la presenza di un'irritazione della

radice C7.

In ogni caso, malgrado il fatto che a mente del perito la

causalità è ancora data, anche se per un periodo ben limitato, risulta che a

giusta ragione l'CO 1 ha sospeso il versamento delle prestazioni assicurative

in quanto, per la colonna cervicale, il dott. __________, non avendo delle

proposte terapeutiche specifiche, ha in sostanza confermato che lo stato di

salute dell'assicurato è stabilizzato per cui il diritto alle prestazioni di

breve durata è effettivamente estinto. L'incapacità lavorativa attestata dal

perito, sempre limitatamente per la colonna cervi­cale, è inferiore al 10% (1/3

del 20 % = 6.66 %) e pertanto, in materia di LAINF, non com­porta alcun

indennizzo in denaro.

Secondo il dott. __________ l'assicurato lamenta un disturbo

somatoforme. Delle ulteriori delucida­zioni in merito alla situazione psichica

non si impongono in quanto, in ogni caso, la causalità adeguata - quesito

prettamente giuridico che deve essere esaminato in base alla giurispruden­za di

cui in DTF 115 V 133 per i motivi già enunciati nell'impugnata decisione su

opposizione - non è data. L'infortunio oggetto della presente procedura deve

essere classato nella categoria intermedia ma al limite di quella inferiore.

Nessuno dei criteri elaborati dalla giurisprudenza federale risulta in concreto

adempiuto."

(XXVIII)

In effetti, il neurologo

di fiducia dell’CO 1 ha ribadito, malgrado le conclusioni della perizia __________,

che il legame causale tra i disturbi ancora presentati dall’assicurato e

l’infortunio del 15 novembre 2002, è da considerare ormai estinto:

" II Prof

med. __________ dichiara di essere convinto che è tutt'ora presente una sintomatologia

irritativa C7 destra, ma senza che vi siano effettivamente segni oggettivi di

un'irritazione C7. Da una parte i riflessi agli arti superiori sono attualmente

ben evocabili e simmetrici, non è più evidente la passata asimmetria del

riflesso tricipitale destra < sinistra.

Inoltre il deficit sensitivo attuale descritto nella perizia

coinvolge principalmente le dita da I a III e particolarmente il II° dito della mano destra ed

in misura minore delle dita IV e V della mano destra. Questo disturbo sensitivo

non corrisponde ad un classico disturbo sensitivo che ci si aspetterebbe in

caso di un'irritazione della radice C7, in questo caso in genere è maggiormente

coinvolgo il III° dito. È però giusto, come sottolineato dal Prof. med. __________,

che vi sono delle variazioni individuali dai classici dermatomi, ma il

risparmio proprio del III dito sarebbe un'evenienza eccezionale. Vorrei a tale

proposito inoltre sottolineare che il paziente fin dall'inizio non ha mai

presentato un'irradiazione del dolore o dei disturbi sensitivi del Illo dito,

già alle prime visite neurologiche dal Dr. med. __________ nel marzo 2003 venivano

riferite delle dis e parestesie principalmente delle dita IV e V, l'attuale

coinvolgimento principale delle dita da I a IlI è venuto solo nel corso degli

anni in concomitanza della diagnosi di una sindrome del tunnel carpale. Solo

l'asimmetria del riflesso tricipitale nella fase iniziale dopo l'incidente

poteva far pensare ad un'irritazione della radice C7 destra in paziente tra

l'altro con alterazioni degenerative cervicali preesistenti principalmente

C6-C7.

Come summenzionato allo stato attuale non sono oggettivabili segni

di un'irritazione della radice C7 destra. Piuttosto invece, la normalizzazione

dell'asimmetria del riflesso tricipitale parla a favore di una normalizzazione

per quanto riguarda l'irritazione C7 a destra. Proprio in base a questo reperto

ritengo che i disturbi attuali del paziente non sono più in nesso causale con

l'incidente del 15.11.2002 con attuale sintomatica legata alla sindrome

del tunnel carpale evidenziata in paziente con sospetto di una sovrapposizione

somatiforme, come diagnosticata dal Prof. med. __________."

(XXVIII bis)

Da parte sua, RI 1 ha criticato

la perizia giudiziaria, da un lato, poiché il Prof. __________

avrebbe, citiamo: “… escluso nel caso di specie un rapporto di causalità con

l’incapacità al lavoro, siccome in definitiva vi potrebbe essere

“… eine mögliche somatoforme Ueberlagerung des Bildes, …” e, dall’altro, perché

le sue considerazioni in merito al raggiungimento dello status quo sine

entro un anno sarebbero, citiamo: “… insufficientemente spiegate e sono in

contraddizione con gli accertamenti del Perito in merito alla diagnosi di una

lesione alla C7 quale conseguenza dell’incidente e aveva attribuito a tale

lesione un peso di 1/3 sull’insieme dei disturbi, a fronte dei 2/3 riconosciuto

alla sola sindrome del tunnel carpale.” (XXIX).

2.9. In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi

dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella

messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni

non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne

esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15

gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene di potersi esimere dal discutere le

obiezioni sollevate dal dott. __________, neurologo interpellato

dall’amministrazione (cfr. XXVIII bis), poiché – così come verrà meglio

dimostrato in seguito -, le conclusioni contenute nella perizia giudiziaria non

consentono comunque di fondare un obbligo a prestazioni a carico dell’CO 1 al

di là del 16 gennaio 2005.

Inoltre,

le critiche avanzate dall’insorgente non appaiono suscettibili di minare il

valore probatorio del referto peritale allestito dal Prof. dott. __________, il

quale – specialista di livello universitario proprio nella materia che qui

interessa -, ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr. RJJ

1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b).

Innanzitutto,

occorre rilevare che non è corretto affermare che l’esperto giudiziario avrebbe

escluso l’esistenza di un nesso causale fra l’irritazione della radice

di C7 e l’incapacità lavorativa, vista l’esistenza di un possibile

sovraccarico somatoforme (XXIX, p. 2).

Egli ha

in realtà indicato che soltanto una parte (1/3) dell’inabilità lavorativa

presentata da RI 1, globalmente valutata in un 20%, va ricondotta ai postumi

residuali dell’infortunio del mese di novembre 2002 (ossia all’irritazione

nervosa), la parte preponderante dei disturbi essendo provocata da una

patologia di natura extra-infortunistica (sindrome del tunnel carpale), la

cui presenza è stata oggettivata grazie a un esame elettrofisiologico (ENG).

Il

disturbo somatoforme, la cui esistenza è peraltro stata semplicemente supposta alla

luce di talune contraddizioni emerse nel corso della consultazione peritale, non

è invece stato reputato influenzare la capacità lavorativa dell’insorgente (cfr.

XXIV, p. 17: “Die organisch bedingten Beschwerden, welche heute noch

vorliegen, sind schätzungsweise zu einem Drittel dem Unfall und der

Wurzelirritation C7 und zu 2 Dritteln dem Karpaltunnelsyndrom

anzulasten. (…). Die organisch bedingte Einschränkung der

Arbeitsfähigkeit schätze ich gegenwärtig auf 20% ein, wobei ein Drittel dem

Unfall vom 15.11.2002 anzulasten sind.” – il corsivo è del redattore).

Per

quanto concerne la conclusione relativa al raggiungimento dello status quo

ante a distanza di un anno dalla visita peritale - secondo l’assicurato, insufficientemente

motivata e contradditoria -, il TCA si limita a osservare che essa appare

irrilevante ai fini del presente giudizio, e ciò tenuto conto della domanda

ricorsuale (diritto a una rendita di invalidità) e del fatto che la data in cui

è stata emanata la decisione impugnata (dicembre 2005) costituisce il limite

temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.10. Così come ha pertinentemente

osservato l’Istituto assicuratore (XXVIII), occorre ritenere che, al momento

della chiusura del caso (gennaio 2005), le condizioni di salute dell’assicurato

erano stabilizzate, di modo che, a quel momento, il diritto alle prestazioni di

corta durata (cura medica e indennità giornaliere) si era estinto in virtù

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Del resto, non può essere

ignorato che il ricorrente medesimo, nella misura in cui ha preteso la

corresponsione di una rendita di invalidità (prestazione di lunga durata), non

ha contestato questo specifico aspetto della vertenza.

Il TCA deve quindi

esaminare se a RI 1 può essere riconosciuto il diritto a una

rendita di invalidità.

Secondo

il perito giudiziario, egli presenta un’incapacità lavorativa globale

del 20% nella sua abituale professione di carrozziere (cfr. XXIV, p.

17).

Tuttavia, di questa

inabilità lavorativa soltanto 1/3 è da addebitare alle conseguenze residuali

dell’infortunio assicurato (irritazione della radice di C7), i restanti 2/3

essendo provocati da una patologia squisitamente morbosa (sindrome del tunnel

carpale).

Posto che a 1/3 di 20%

corrisponde il 6.66% (e considerato che sul mercato generale del lavoro,

il ricorrente non potrebbe valorizzare maggiormente la sua capacità lavorativa

residua, di modo che alla restante capacità lavorativa medico-teorica equivale

una capacità lucrativa della medesima proporzione), occorre concludere che RI 1

non raggiunge la soglia minima del 10%, prevista dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, necessaria

a fondare un diritto alla rendita di invalidità.

L’assicurato sostiene però

che al caso di specie dovrebbe trovare applicazione l’art. 36 cpv. 2 seconda

frase LAINF e, al riguardo, egli fa riferimento a due sentenze, l’una

cantonale (STCA del 2 dicembre 2003 nella causa D., inc. 35.2003.12), l’altra

federale (STFA del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99).

In proposito, questo

Tribunale osserva che, secondo le conclusioni peritali del Prof. dott. __________, il danno alla salute di cui soffre l’insorgente è in effetti determinato

da due cause distinte: una irritazione radicolare (di eziologia infortunistica)

e una sindrome del tunnel carpale (di eziologia extra-infortunistica).

D’altro

canto, l’esperto giudiziario ha pure ammesso che si è in presenza di un

accavallamento delle due patologie, nella misura in cui i territori di

diffusione della radice di C7, rispettivamente del nervo mediano, si

sovrappongono tra loro, di modo che una ripartizione esatta dei disturbi

della sensibilità e dei dolori irradiati non è possibile (cfr. XXIV, in

particolare la risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).

Tuttavia,

ciò che distingue la fattispecie sub judice da quelle oggetto delle

sentenze citate in precedenza, è la circostanza che, in concreto, la sindrome

del tunnel carpale (affezione di origine morbosa) è verosimilmente insorta dopo

l’infortunio del 15 novembre 2002, così come ha precisato il dott. __________ a pagina 17 della sua perizia (XXIV, p. 17: “In den

ersten Monaten nach dem Unfall vom 15.11.2002 wurde das Beschwerdebild durch

die Unfallfolgen bestimmt. In dieser Zeit fanden sich auch noch keine

Hinweise für ein Karpaltunnelsyndrom.“ – il corsivo é del redattore).

Ora,

secondo la giurisprudenza, i fattori estranei intervenuti posteriormente all’infortunio

e che ne aggravano le conseguenze, possono giustificare una riduzione adeguata

delle prestazioni, segnatamente delle rendite, in applicazione dell’art. 36

cpv. 2 prima frase LAINF (cfr. RAMI 1988 U 47, p. 225, consid. 6b e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 143).

La seconda frase

dell’art. 36 cpv. 2 LAINF - che permette la riduzione di una rendita di

invalidità esclusivamente se lo stato patologico che ha causato il danno

alla salute unitamente all’infortunio, già prima di quest’ultimo evento era

all’origine di una riduzione della capacità di guadagno -, non può entrare in

linea di conto, proprio perché la sindrome del tunnel carpale è apparsa dopo

il sinistro del novembre 2002.

Nella concreta evenienza,

questa Corte non vede motivo per distanziarsi dalla chiave di ripartizione

indicata dal perito giudiziario (1/3 – 2/3).

Una riduzione di 2/3 della

rendita di invalidità va considerata adeguata ai sensi dell’art. 36 cpv.

Considerandi

2.

1a frase LAINF.

2.11

Come indicato

in precedenza, l’esperto giudiziario ha sollevato il sospetto che i

disturbi di cui soffre RI 1 siano oggetto di un certo sovraccarico somatoforme

(XXIV, p. 17).

Considerato che si tratta

di una semplice supposizione, per giunta espressa da uno specialista in neurologia

(e non da uno specialista in psichiatria), il TCA non può ritenere accertata,

con un sufficiente grado di verosimiglianza, la presenza di un disturbo di

natura psichica, circostanza che, del resto, non emerge neppure

dalla pregressa documentazione medica agli atti.

A

prescindere da quanto precede, questa Corte può esimersi dall’approfondire il

sospetto avanzato dal Prof. __________, nella misura in cui - essendo stata “diagnosticata”

soltanto a distanza di quattro anni e mezzo circa dal sinistro in discussione -,

alla problematica psichica, nell’ipotesi in cui ne fosse accertata l’esistenza,

andrebbe senz’altro negata un’eziologia infortunistica.

In

proposito, è utile segnalare che, in una sentenza di principio del 25 febbraio

2003.

nella causa E., U 78/02, la I. Camera del TFA ha risposto negativamente

alla questione di sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo

di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia

traumatica:

"

(…)

4.3.1

Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte

depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich

dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und

bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in

BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs

mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem

Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder

bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder

einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen

Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte

Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U

73/89).

4.3.2

Im vorliegenden Fall beträgt die

Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten

körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit

verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre.

Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen

Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und

bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur

Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann

ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,

schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und

Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete

Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich

zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im

Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt

ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ

geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen

zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung

deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden

Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss

erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage."

(STFA

succitata – il corsivo è del redattore)

2.12

Nella misura in cui vi si

pretende il riconoscimento del diritto a una rendita di invalidità, il ricorso

di RI 1 va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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