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Decisione

35.2006.29

Vittima di distorsione al ginocchio destro. Dichiarato estinto il nesso di causalità naturale trascorsi 6 mesi circa dall'evento infortunistico.

24 luglio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

Il vero punto è sapere se i

disturbi lamentati al ginocchio dopo il 31.10.2005 sono in relazione casuale con l'infortunio del 31.5.2005.

Sono sicuro di si, in quanto,

come già annunciato sul verbale opposizione del 27.10.2005 prima di tale evento non avevo assolutamente nessun

disturbo al ginocchio.

Ad. 2 a

in base all'art. 6 cpv. 1 LAINF la CO 1 deve assolutamente

corrispondere le prestazioni assicurative in caso di infortunio

professionale o non, come è esattamente il mio caso trattandosi di un nesso causale dell'infortunio patito il 31.5.2005

come vedremo in seguito.

Giusto quando si dice… il nesso

causale naturale tra l'evento assicurato ed il danno alla salute deve essere esaminato sulla scorta degli atti

medici…, è quanto la CO 1 non ha fatto.

Non si tratta di una ...possibilità di un nesso causale..., ma di una certezza.

Le prove sono date dei referti medici esistenti

ed eventualmente da nuovi esami .

Il danno alla mia

salute a seguito dell'infortunio non deve e non può nel modo più assoluto essere valutato e

deciso dall'amministrazione CO 1 ma ben si dai

medici.

Ad 2 b.

Giusta l'art. 36

cpv. 1 LAINF recita chiaramente che

anche in casi in cui delle alterazioni morbose preesistenti sono state rese

manifeste e aggravate da un infortunio devono essere versate le relative piene

prestazioni.

Non può avvalersi la CO 1 del ....fondamento della causalità il quale

deve assolutamente essere ignorato in

questa fattispecie in quanto , e si evince (già sulla dichiarazione verbale di opposizione del 16.11.2005 su de. CO 1 27.10.2005)

chiaramente che prima di tale infortunio non accusavo

assolutamente alcun disturbo al ginocchio destro.

L'assicuratore infortuni non può

quindi permettersi di sospendere il versamento delle prestazioni in quanto la

causalità non è estinta ma ben si assolutamente presente, e non può

assolutamente basarsi su una

probabilità "preponderante" ma deve basarsi su lo status quo ante, nessun disturbo.

Ad. 3

Non si può accettare la conclusione del Dott. __________ ....a tre

mesi da una banale distorsione

... se di banale distorsione si sarebbe trattato perché

la CO 1 ha versato per 5 mesi delle

prestazioni ? Perché sono state eseguite 2 artro - RM ? Non

si può semplicemente chiudere un caso

con una semplice superficiale ed unilaterale decisione ... con

certezza ... come pretende

il Dott. __________ della CO 1.

Ad. 4

Per non essere ripetitivo, vedere le precedenti

mie considerazioni.

Ad. 5

Riassumendo la qui impugnata

decisione su opposizione del 3.1.2006

deve essere annullata e respinta.

Non posso in modo più assoluto

rivolgermi alla mia cassa malati in quanto si tratta di infortunio professionale e non altro. (…)"

(I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

1.5. In data 21

maggio 2006, l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (cfr. V).

1.6. In corso di

causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a

pronunciarsi in merito all’aspetto eziologico dei disturbi lamentati

dall’assicurato (VIII).

La

risposta dello specialista è pervenuta il 12 giugno 2006 (IX).

Alle

parti è stata concessa facoltà di esprimersi al riguardo.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF

convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale a

far tempo dal 1° novembre 2005 oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione

e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Considerandi

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid.

2, 1994 U 206 p. 329 consid. 3b, 1992 U 142 p. 76 consid. 4b).

La prova

dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita

attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio

assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la

prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona

assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere

se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro

significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05,

consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).

Questi principi sono ancora

stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U

187/04, consid. 1.2.

2.5

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

In

data 31 maggio 2005, RI 1, inciampato nella soglia di una

porta, ha lamentato una distorsione al ginocchio destro (doc. 1).

Consultato

il 1° giugno 2005, il dott. __________, medico curante, ha constatato

un’impotenza funzionale totale a livello del ginocchio infortunato con

mobilizzazione attiva e passiva molto limitata e dolorosa.

Dal

profilo terapeutico, egli ha prescritto riposo nonché l’assunzione di

antinfiammatori e analgesici (doc. 3).

In data

22.

giugno 2005, l’insorgente è stato sottoposto a una risonanza magnetica del

ginocchio destro che ha evidenziato dei moderati segni di gonartrosi con danno

cartilagineo nettamente più accentuato a livello del compartimento mediale, una

meniscopatia mediale a carattere degenerativo, nonché un versamento

intra-articolare (doc. 6).

Il 26

luglio 2005 ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, il quale, diagnosticato uno stato dopo distorsione con

dolori persistenti e versamento articolare su soprappeso e leggera gonartrosi

preesistente, ha dichiarato RI 1 abile al lavoro al 50% dal 1° agosto 2005

(doc. 10).

L’assicurato

è stato sottoposto a una nuova visita fiduciaria il 25 agosto 2005.

In

quell’occasione, il dott. __________ ha affermato che i dolori residuali

lamentati dal ricorrente erano imputabili alle alterazioni degenerative

preesistenti, di modo che, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, RI 1 è

stato dichiarato completamente abile al lavoro dal 1° settembre 2005 (doc. 12).

Nel corso

del mese di settembre 2005, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia.

Diagnosticata

una gonalgia mediale destra in stato dopo distorsione, una gonartrosi

riattivata, nonché una meniscopatia mediale, il dott. __________ ha suggerito

di aumentare la capacità lavorativa al 75% e di disporre l’esecuzione di

un’artro-RMN (doc. 19).

Il citato

provvedimento diagnostico è stato effettuato in data 5 ottobre 2005.

Dal

relativo referto risulta che l’assicurato presenta un’importante degenerazione

di II grado del corno posteriore e parte intermedia del menisco mediale,

lesioni condrali di II grado su ambo i versanti del compartimento mediale, nonché

un edema osseo reattivo a livello del condilo femorale e del piatto tibiale

mediale.

Il

radiologo dott. __________ ha quindi fatto stato di un reperto sostanzialmente

invariato rispetto alla RMN del mese di giugno 2005 (doc. 24).

L’assicurato

ha di nuovo consultato il dott. __________ il 17 ottobre 2005.

In

quell’occasione, lo specialista ha preso atto degli esiti dell’artro-RMN,

osservando quanto segue:

"

Allego una copia del referto dell’artroRM. Non

vi è lesione meniscale, vi è però una reazione reattiva al condilo femorale del

piatto tibiale med. con edema osseo che va trattato con fisioterapia. Difatti

questo corrisponde un po’ alla clinica.

Il paziente lavora al 75% dal 13.09.05, ce la fa

abbastanza bene. Nota un lento ma progressivo miglioramento.”

(doc. 25)

Dopo aver

interpellato il proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, secondo il quale, a quel momento, il nesso di causalità

naturale con l’evento infortunistico assicurato era con certezza estinto (doc.

26), l’CO 1, con decisione formale del 27 ottobre 2005, ha posto termine al

diritto a prestazioni con effetto immediato (doc. 27).

2.7

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dai medici interpellati dall’CO 1, dottori __________ (doc. 12) e __________ (doc. 26) specialisti, rispettivamente, in

chirurgia e in chirurgia ortopedica, secondo la quale i disturbi localizzati al ginocchio

destro non erano più imputabili al sinistro del 31 maggio 2005 a contare dal

mese di ottobre 2005, possa validamente servire da base al giudizio che essa è

chiamata a rendere.

In

proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione

della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Inoltre,

appositamente interpellato dal TCA nel corso del mese di giugno 2006 (cfr.

VIII), il dott. __________, ha sostenuto che se nel mese di settembre 2005 si

poteva ancora parlare di una gonalgia mediale post-traumatica, è certo che, a

decorrere dalla fine del mese di ottobre 2005, citiamo: “non si può più parlare

di residuo post-traumatico”:

"

Dagli accertamenti messimi a disposizione dalla CO

1.

e dagli esami effettuati da parte mia risulta infatti che alla risonanza

magnetica subito dopo l’infortunio (3 settimane dopo) non c’era edema osseo

reattivo in sede del condilo femorale mediale. C’era già a quel punto un danno

cartilagineo nettamente più accentuato sul compartimento mediale che sul

laterale e una meniscopatia mediale a carattere degenerativo, ma giustamente

non si era intervenuto anche perché il paziente con soprappeso (BMI di 36) non

è in condizioni ideali per sopportare un intervento chirurgico.

Nella RM dell’ottobre 2005, cioè a 5 mesi

dall’infortunio, si nota questo edema osseo reattivo che per me è una reazione

del danno cartilagineo già intravisto dopo la distorsione del maggio ’05 e

ovviamente accentuato dalle degenerazioni sia del menisco che della cartilagine

ma soprattutto anche dell’ampio soprappeso del paziente.

Non avevo intenzione di operare il paziente anche

perché i sintomi erano minimi e non potevo, e non posso tuttora, dargli una

garanzia di chiaro miglioramento.

Inoltre il signor RI 1 presenta un diabete

insulinodipendente da 10 anni.

Se nel settembre 2005 si poteva ancora parlare

di gonalgia mediale post-traumatica, sicuramente al momento attuale e

soprattutto a partire dalla fine ottobre 2005, non si può più parlare di

residuo post-traumatico.”

(IX – il

corsivo è del redattore)

Questa

Corte rileva quindi che il medico curante di RI 1, specialista proprio nella

chirurgia del ginocchio, ha avallato la valutazione espressa dai medici di

fiducia dell’assicuratore LAINF convenuto, affermando che, a far tempo dalla

fine del mese di ottobre 2005, è certo che i disturbi al ginocchio destro non

costituivano più una naturale conseguenza del sinistro del 31 maggio 2005.

Con la

propria impugnativa, l’assicurato sostiene che prima del noto evento

infortunistico, egli non avrebbe assolutamente accusato alcun disturbo al

ginocchio destro, ragione per la quale la causalità naturale potrebbe

estinguersi unicamente qualora egli avesse nel frattempo ritrovato lo status

quo ante (I, p. 2).

La tesi

difesa dal ricorrente non può essere condivisa.

In

effetti, così come già indicato al considerando 2.4., la causalità naturale può

essere dichiarata estinta anche qualora l’assicurato abbia raggiunto lo status

quo sine, ciò che non presuppone che egli debba aver ritrovato la

situazione ante infortunio.

D’altronde,

non può essere ignorato che la diagnostica per immagini ha consentito di

mettere in luce la presenza di importanti alterazioni degenerative,

preesistenti al trauma subito.

Sulla

scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi al ginocchio

destro, di cui RI 1 ha sofferto dopo il 27 ottobre 2005, non si trovavano più

in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 31 maggio

2005, cosicché a partire da tale data è venuta meno anche la responsabilità

dell’assicuratore LAINF convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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