35.2006.29
Vittima di distorsione al ginocchio destro. Dichiarato estinto il nesso di causalità naturale trascorsi 6 mesi circa dall'evento infortunistico.
24 luglio 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
35.2006.29
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, TCA
Titolo:
Vittima di distorsione al ginocchio destro. Dichiarato estinto il nesso di causalità naturale trascorsi 6 mesi circa dall'evento infortunistico.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.29
mm/sdm
Lugano
24 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 31
maggio 2005, RI 1 - alle dipendenze della ditta __________ di __________ in
qualità responsabile di laboratorio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – ha subito una distorsione al ginocchio destro.
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 27 ottobre 2005, l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio
obbligo a prestazioni con effetto immediato, facendo difetto una relazione di
causalità naturale con l’evento infortunistico del 31 maggio 2005 (doc. 27).
A seguito
dell’opposizione personalmente interposta dall’assicurato (doc. 31), l’Istituto
assicuratore, in data 3 gennaio 2006, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione
(doc.
37).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 29 marzo 2006, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga
condannato a ripristinare il diritto all’indennità giornaliera a contare dal 1°
novembre 2005, argomentando:
"
(…)
AI CONSIDERANDI mi corre l'obbligo di contestare quanto
segue:
Ad. 1.
Fatti
Il vero punto è sapere se i
disturbi lamentati al ginocchio dopo il 31.10.2005 sono in relazione casuale con l'infortunio del 31.5.2005.
Sono sicuro di si, in quanto,
come già annunciato sul verbale opposizione del 27.10.2005 prima di tale evento non avevo assolutamente nessun
disturbo al ginocchio.
Ad. 2 a
in base all'art. 6 cpv. 1 LAINF la CO 1 deve assolutamente
corrispondere le prestazioni assicurative in caso di infortunio
professionale o non, come è esattamente il mio caso trattandosi di un nesso causale dell'infortunio patito il 31.5.2005
come vedremo in seguito.
Giusto quando si dice… il nesso
causale naturale tra l'evento assicurato ed il danno alla salute deve essere esaminato sulla scorta degli atti
medici…, è quanto la CO 1 non ha fatto.
Non si tratta di una ...possibilità di un nesso causale..., ma di una certezza.
Le prove sono date dei referti medici esistenti
ed eventualmente da nuovi esami .
Il danno alla mia
salute a seguito dell'infortunio non deve e non può nel modo più assoluto essere valutato e
deciso dall'amministrazione CO 1 ma ben si dai
medici.
Ad 2 b.
Giusta l'art. 36
cpv. 1 LAINF recita chiaramente che
anche in casi in cui delle alterazioni morbose preesistenti sono state rese
manifeste e aggravate da un infortunio devono essere versate le relative piene
prestazioni.
Non può avvalersi la CO 1 del ....fondamento della causalità il quale
deve assolutamente essere ignorato in
questa fattispecie in quanto , e si evince (già sulla dichiarazione verbale di opposizione del 16.11.2005 su de. CO 1 27.10.2005)
chiaramente che prima di tale infortunio non accusavo
assolutamente alcun disturbo al ginocchio destro.
L'assicuratore infortuni non può
quindi permettersi di sospendere il versamento delle prestazioni in quanto la
causalità non è estinta ma ben si assolutamente presente, e non può
assolutamente basarsi su una
probabilità "preponderante" ma deve basarsi su lo status quo ante, nessun disturbo.
Ad. 3
Non si può accettare la conclusione del Dott. __________ ....a tre
mesi da una banale distorsione
... se di banale distorsione si sarebbe trattato perché
la CO 1 ha versato per 5 mesi delle
prestazioni ? Perché sono state eseguite 2 artro - RM ? Non
si può semplicemente chiudere un caso
con una semplice superficiale ed unilaterale decisione ... con
certezza ... come pretende
il Dott. __________ della CO 1.
Ad. 4
Per non essere ripetitivo, vedere le precedenti
mie considerazioni.
Ad. 5
Riassumendo la qui impugnata
decisione su opposizione del 3.1.2006
deve essere annullata e respinta.
Non posso in modo più assoluto
rivolgermi alla mia cassa malati in quanto si tratta di infortunio professionale e non altro. (…)"
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In data 21
maggio 2006, l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. V).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a
pronunciarsi in merito all’aspetto eziologico dei disturbi lamentati
dall’assicurato (VIII).
La
risposta dello specialista è pervenuta il 12 giugno 2006 (IX).
Alle
parti è stata concessa facoltà di esprimersi al riguardo.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF
convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale a
far tempo dal 1° novembre 2005 oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Considerandi
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid.
2, 1994 U 206 p. 329 consid. 3b, 1992 U 142 p. 76 consid. 4b).
La prova
dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita
attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio
assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la
prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona
assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere
se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro
significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05,
consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).
Questi principi sono ancora
stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U
187/04, consid. 1.2.
2.5
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
In
data 31 maggio 2005, RI 1, inciampato nella soglia di una
porta, ha lamentato una distorsione al ginocchio destro (doc. 1).
Consultato
il 1° giugno 2005, il dott. __________, medico curante, ha constatato
un’impotenza funzionale totale a livello del ginocchio infortunato con
mobilizzazione attiva e passiva molto limitata e dolorosa.
Dal
profilo terapeutico, egli ha prescritto riposo nonché l’assunzione di
antinfiammatori e analgesici (doc. 3).
In data
22.
giugno 2005, l’insorgente è stato sottoposto a una risonanza magnetica del
ginocchio destro che ha evidenziato dei moderati segni di gonartrosi con danno
cartilagineo nettamente più accentuato a livello del compartimento mediale, una
meniscopatia mediale a carattere degenerativo, nonché un versamento
intra-articolare (doc. 6).
Il 26
luglio 2005 ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, il quale, diagnosticato uno stato dopo distorsione con
dolori persistenti e versamento articolare su soprappeso e leggera gonartrosi
preesistente, ha dichiarato RI 1 abile al lavoro al 50% dal 1° agosto 2005
(doc. 10).
L’assicurato
è stato sottoposto a una nuova visita fiduciaria il 25 agosto 2005.
In
quell’occasione, il dott. __________ ha affermato che i dolori residuali
lamentati dal ricorrente erano imputabili alle alterazioni degenerative
preesistenti, di modo che, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, RI 1 è
stato dichiarato completamente abile al lavoro dal 1° settembre 2005 (doc. 12).
Nel corso
del mese di settembre 2005, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia.
Diagnosticata
una gonalgia mediale destra in stato dopo distorsione, una gonartrosi
riattivata, nonché una meniscopatia mediale, il dott. __________ ha suggerito
di aumentare la capacità lavorativa al 75% e di disporre l’esecuzione di
un’artro-RMN (doc. 19).
Il citato
provvedimento diagnostico è stato effettuato in data 5 ottobre 2005.
Dal
relativo referto risulta che l’assicurato presenta un’importante degenerazione
di II grado del corno posteriore e parte intermedia del menisco mediale,
lesioni condrali di II grado su ambo i versanti del compartimento mediale, nonché
un edema osseo reattivo a livello del condilo femorale e del piatto tibiale
mediale.
Il
radiologo dott. __________ ha quindi fatto stato di un reperto sostanzialmente
invariato rispetto alla RMN del mese di giugno 2005 (doc. 24).
L’assicurato
ha di nuovo consultato il dott. __________ il 17 ottobre 2005.
In
quell’occasione, lo specialista ha preso atto degli esiti dell’artro-RMN,
osservando quanto segue:
"
Allego una copia del referto dell’artroRM. Non
vi è lesione meniscale, vi è però una reazione reattiva al condilo femorale del
piatto tibiale med. con edema osseo che va trattato con fisioterapia. Difatti
questo corrisponde un po’ alla clinica.
Il paziente lavora al 75% dal 13.09.05, ce la fa
abbastanza bene. Nota un lento ma progressivo miglioramento.”
(doc. 25)
Dopo aver
interpellato il proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, secondo il quale, a quel momento, il nesso di causalità
naturale con l’evento infortunistico assicurato era con certezza estinto (doc.
26), l’CO 1, con decisione formale del 27 ottobre 2005, ha posto termine al
diritto a prestazioni con effetto immediato (doc. 27).
2.7
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dai medici interpellati dall’CO 1, dottori __________ (doc. 12) e __________ (doc. 26) specialisti, rispettivamente, in
chirurgia e in chirurgia ortopedica, secondo la quale i disturbi localizzati al ginocchio
destro non erano più imputabili al sinistro del 31 maggio 2005 a contare dal
mese di ottobre 2005, possa validamente servire da base al giudizio che essa è
chiamata a rendere.
In
proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione
della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Inoltre,
appositamente interpellato dal TCA nel corso del mese di giugno 2006 (cfr.
VIII), il dott. __________, ha sostenuto che se nel mese di settembre 2005 si
poteva ancora parlare di una gonalgia mediale post-traumatica, è certo che, a
decorrere dalla fine del mese di ottobre 2005, citiamo: “non si può più parlare
di residuo post-traumatico”:
"
Dagli accertamenti messimi a disposizione dalla CO
1.
e dagli esami effettuati da parte mia risulta infatti che alla risonanza
magnetica subito dopo l’infortunio (3 settimane dopo) non c’era edema osseo
reattivo in sede del condilo femorale mediale. C’era già a quel punto un danno
cartilagineo nettamente più accentuato sul compartimento mediale che sul
laterale e una meniscopatia mediale a carattere degenerativo, ma giustamente
non si era intervenuto anche perché il paziente con soprappeso (BMI di 36) non
è in condizioni ideali per sopportare un intervento chirurgico.
Nella RM dell’ottobre 2005, cioè a 5 mesi
dall’infortunio, si nota questo edema osseo reattivo che per me è una reazione
del danno cartilagineo già intravisto dopo la distorsione del maggio ’05 e
ovviamente accentuato dalle degenerazioni sia del menisco che della cartilagine
ma soprattutto anche dell’ampio soprappeso del paziente.
Non avevo intenzione di operare il paziente anche
perché i sintomi erano minimi e non potevo, e non posso tuttora, dargli una
garanzia di chiaro miglioramento.
Inoltre il signor RI 1 presenta un diabete
insulinodipendente da 10 anni.
Se nel settembre 2005 si poteva ancora parlare
di gonalgia mediale post-traumatica, sicuramente al momento attuale e
soprattutto a partire dalla fine ottobre 2005, non si può più parlare di
residuo post-traumatico.”
(IX – il
corsivo è del redattore)
Questa
Corte rileva quindi che il medico curante di RI 1, specialista proprio nella
chirurgia del ginocchio, ha avallato la valutazione espressa dai medici di
fiducia dell’assicuratore LAINF convenuto, affermando che, a far tempo dalla
fine del mese di ottobre 2005, è certo che i disturbi al ginocchio destro non
costituivano più una naturale conseguenza del sinistro del 31 maggio 2005.
Con la
propria impugnativa, l’assicurato sostiene che prima del noto evento
infortunistico, egli non avrebbe assolutamente accusato alcun disturbo al
ginocchio destro, ragione per la quale la causalità naturale potrebbe
estinguersi unicamente qualora egli avesse nel frattempo ritrovato lo status
quo ante (I, p. 2).
La tesi
difesa dal ricorrente non può essere condivisa.
In
effetti, così come già indicato al considerando 2.4., la causalità naturale può
essere dichiarata estinta anche qualora l’assicurato abbia raggiunto lo status
quo sine, ciò che non presuppone che egli debba aver ritrovato la
situazione ante infortunio.
D’altronde,
non può essere ignorato che la diagnostica per immagini ha consentito di
mettere in luce la presenza di importanti alterazioni degenerative,
preesistenti al trauma subito.
Sulla
scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi al ginocchio
destro, di cui RI 1 ha sofferto dopo il 27 ottobre 2005, non si trovavano più
in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 31 maggio
2005, cosicché a partire da tale data è venuta meno anche la responsabilità
dell’assicuratore LAINF convenuto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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