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Decisione

35.2006.32

Irricevibilità del "ricorso" per incompetenza in ragione della materia del TCA. Trasmissione atti all'autorità competente.

11 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

35.2006.32

Data decisione, Autorità:

11.05.2006, TCA

Titolo:

Irricevibilità del "ricorso" per incompetenza in ragione della materia del TCA. Trasmissione atti all'autorità competente.

IRRICEVIBILITÀ

RICORSO

TRASMISSIONE ATTI

art. 126 cpv. 1 CPC-TI

art. 12 LAMAL

art. 13 LAMAL

art. 3 LFORO

art. 9 LFORO

art. 26c cpv. 1 let. a LOG

art. 1 cpv. 1 + 3 LPTCA

art. 23 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

35.2006.32

MM

Lugano

11 maggio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul “ricorso” del 24 aprile 2006

di

RI 1

contro

CO 1

ritenuto,

- che con

atto denominato “ricorso” del 24 aprile 2006, RI 1 ha chiesto al TCA di verificare

l’esistenza di un suo eventuale diritto a prestazioni derivante da

un’assicurazione d’indennità contro la perdita di guadagno stipulata con la CO

1 (cfr. I e doc. A 11-12: “polizza di libero passaggio”);

- che,

secondo l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e

penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima

istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali

per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità

cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre

contestazioni attribuitele dalla legge;

- che

l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo

è attribuita la competenza del giudizio;

Considerandi

- che,

giusta l’art. 1 cpv. 3 LPTCA, contro le decisioni concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami

d’assicurazione, degli assicuratori autorizzati all’esercizio della legge

federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994, è data petizione al

Tribunale cantonale delle assicurazioni;

- che, nella

presente fattispecie, quelle fatte valere da RI 1 sono pretese che rilevano da

un contratto d'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia,

retto dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (cfr. art. C 6 CGA -

cfr. IV 2);

- che la CO

1.

non è né una Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi

dell’art. 12 LAMal né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare

l’assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell’art. 13 LAMal;

- che

l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione

materiae;

- che

competente per il contenzioso sui diritti invocati da RI 1 è, invece, la giurisdizione

civile ordinaria;

- che, a

norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA -

quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa,

d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;

- che,

l'art. 3 della Legge federale sul foro in materia civile del 24 marzo 2000

prevede che:

"

1Salvo che la

legge disponga altrimenti, le azioni si propongono:

a. contro una persona fisica, al giudice del

suo domicilio;

b. contro una persona giuridica, al giudice

della sua sede;

c. contro la Confederazione, al giudice nella

città di Berna;

d. contro

istituti di diritto pubblico o enti federali, al giudice della loro sede.

2Il domicilio

si determina secondo il Codice civile (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia

applicabile."

mentre

l'art. 9 della stessa legge stabilisce che:

"

1Salvo che la

legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una

controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un

determinato rapporto giuridico. Salvo diversa stipulazione, l'azione può essere

proposta soltanto al foro pattuito.

2Il patto deve

essere stipulato per scritto. Sono equiparati al patto scritto:

a. i

mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo (telex, facsimile,

posta elettronica, ecc.); e

b. l'accordo orale delle parti, confermato per

scritto.

3Il giudice

designato può declinare la competenza qualora la controversia non denoti

sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro pattuito."

- che,

secondo l'art. C 5 delle CGA, "in caso di controversie risultanti dal

presente contratto, lo stipulante, o l’avente diritto, può convenire la

Winterthur al foro del suo domicilio svizzero o a quello di Winterthur";

- che dalle

tavole processuali emerge che RI 1 è domiciliato nel Comune di __________;

- che, di

conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del

Distretto di __________;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

"ricorso" è irricevibile.

Gli atti

sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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