35.2006.32
Irricevibilità del "ricorso" per incompetenza in ragione della materia del TCA. Trasmissione atti all'autorità competente.
11 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
35.2006.32
Data decisione, Autorità:
11.05.2006, TCA
Titolo:
Irricevibilità del "ricorso" per incompetenza in ragione della materia del TCA. Trasmissione atti all'autorità competente.
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 12 LAMAL
art. 13 LAMAL
art. 3 LFORO
art. 9 LFORO
art. 26c cpv. 1 let. a LOG
art. 1 cpv. 1 + 3 LPTCA
art. 23 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.32
MM
Lugano
11 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul “ricorso” del 24 aprile 2006
di
RI 1
contro
CO 1
ritenuto,
- che con
atto denominato “ricorso” del 24 aprile 2006, RI 1 ha chiesto al TCA di verificare
l’esistenza di un suo eventuale diritto a prestazioni derivante da
un’assicurazione d’indennità contro la perdita di guadagno stipulata con la CO
1 (cfr. I e doc. A 11-12: “polizza di libero passaggio”);
- che,
secondo l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e
penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima
istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali
per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità
cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre
contestazioni attribuitele dalla legge;
- che
l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo
è attribuita la competenza del giudizio;
Considerandi
- che,
giusta l’art. 1 cpv. 3 LPTCA, contro le decisioni concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami
d’assicurazione, degli assicuratori autorizzati all’esercizio della legge
federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994, è data petizione al
Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- che, nella
presente fattispecie, quelle fatte valere da RI 1 sono pretese che rilevano da
un contratto d'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia,
retto dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (cfr. art. C 6 CGA -
cfr. IV 2);
- che la CO
1.
non è né una Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi
dell’art. 12 LAMal né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare
l’assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell’art. 13 LAMal;
- che
l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione
materiae;
- che
competente per il contenzioso sui diritti invocati da RI 1 è, invece, la giurisdizione
civile ordinaria;
- che, a
norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA -
quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa,
d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;
- che,
l'art. 3 della Legge federale sul foro in materia civile del 24 marzo 2000
prevede che:
"
1Salvo che la
legge disponga altrimenti, le azioni si propongono:
a. contro una persona fisica, al giudice del
suo domicilio;
b. contro una persona giuridica, al giudice
della sua sede;
c. contro la Confederazione, al giudice nella
città di Berna;
d. contro
istituti di diritto pubblico o enti federali, al giudice della loro sede.
2Il domicilio
si determina secondo il Codice civile (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia
applicabile."
mentre
l'art. 9 della stessa legge stabilisce che:
"
1Salvo che la
legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una
controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un
determinato rapporto giuridico. Salvo diversa stipulazione, l'azione può essere
proposta soltanto al foro pattuito.
2Il patto deve
essere stipulato per scritto. Sono equiparati al patto scritto:
a. i
mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo (telex, facsimile,
posta elettronica, ecc.); e
b. l'accordo orale delle parti, confermato per
scritto.
3Il giudice
designato può declinare la competenza qualora la controversia non denoti
sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro pattuito."
- che,
secondo l'art. C 5 delle CGA, "in caso di controversie risultanti dal
presente contratto, lo stipulante, o l’avente diritto, può convenire la
Winterthur al foro del suo domicilio svizzero o a quello di Winterthur";
- che dalle
tavole processuali emerge che RI 1 è domiciliato nel Comune di __________;
- che, di
conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del
Distretto di __________;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
"ricorso" è irricevibile.
Gli atti
sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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