35.2006.36
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31 luglio 2006Italiano30 min
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Numero d'incarto:
35.2006.36
Data decisione, Autorità:
31.07.2006, TCA
Titolo:
Assicurato, che ha lavorato a lungo a contatto con amianto, muore a causa di un mesotelioma pleurico maligno. Negato diritto all'IMI poichè non soddisfatto requisito della durevolezza della menomazione (trascorsi 5 mesi circa tra la diagnosi malattia professionale e il decesso).
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
MALATTIA PROFESSIONALE
art. 9 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.36
mm/sdm
Lugano
31 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2006 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
febbraio 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di maggio 2004, PI 1, dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di montatore di sanitari – ha consultato il dott. __________ a causa
della presenza di dispnea e tosse secca.
Da parte
sua, il medico curante ha diagnosticato un versamento pleurico destro.
Nel
prosieguo, l’assicurato è stato sottoposto ad approfonditi accertamenti
(toracentesi, TAC toracica, broncoscopia e toracoscopia) presso il Reparto di
medicina interna dell’Ospedale __________ di __________, accertamenti che hanno
consentito di evidenziare la presenza di un mesotelioma pleurico maligno
bifasico esteso a destra (cfr. doc. 2 e 18 + allegati).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore ha
assunto il caso a titolo di malattia professionale dovuta al contatto con
l'amianto (cfr. doc. 31) e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Dalle tavole
processuali emerge che PI 1 è stato sottoposto, sino al 18 agosto 2004, a tre
cicli di chemioterapia (con Alimta e Cisplatino) presso l’Ospedale __________
di __________ (cfr. rapporto di uscita 30.6.2004, allegato al doc. 38).
Nel corso
del mese di settembre 2004, i sanitari __________, constatata una progressione
dei reperti, hanno proceduto (il 24 settembre 2004) a una fenestrazione
pericardica (cfr. rapporto di uscita 28.9.2004, allegato al doc. 38).
Trasferito
il 29 settembre 2004 presso l’Ospedale __________ di __________, all’assicurato
è stata somministrata una terapia con benzodiazepine e morfina, “con intento
palliativo” (cfr. rapporto di uscita 20.10.2004 accluso al doc. 36).
In data
17 ottobre 2004 PI 1 è deceduto (doc. 39).
1.3. Con
decisione formale del 21 gennaio 2005, nel frattempo cresciuta in giudicato
incontestata, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto alla moglie dell'assicurato,
RI 1, il diritto alla rendita per superstiti ai sensi degli artt. 28ss. LAINF
(doc. 57).
In data
20 ottobre 2005, l'CO 1 ha emanato una seconda decisione formale, mediante la
quale ha negato alle eredi di PI 1 il diritto all'indennità per menomazione
all'integrità (doc. 68).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto delle eredi (cfr. doc.
69), l'Istituto assicuratore, in data 20 febbraio 2006, ha ribadito il
contenuto della sua decisione del 20 ottobre 2005 (cfr. doc. 71).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 17 maggio 2006, RI 1 e RI 2, sempre rappresentate
dall’avv. RA 1, hanno chiesto che l'CO 1 venga condannato a riconoscere un'indennità
per menomazione all'integrità dell'80%, in subordine di almeno il 40%,
osservando in particolare quanto segue:
"
(…)
10. Basterà infatti anche solo un rapido esame dell'incarto CO 1, (già
richiamato) e, soprattutto, anche una sola occhiata da profani alle lastre
di diagnostica per immagini (pure
già richiamate) che concernono
il signor PI 1, per capire, come egli dal medico si sia recato, solo
quando ormai non ne poteva più, accumulando del resto il pregio, di essere
costato all'assicuratore sociale molto, ma molto meno, che se egli
avesse consultato subito il medico, senza con ciò
capire, che al grave danno, così facendo, avrebbe aggiunto le classiche, immeritate beffe!
Si noti che, nella sua
disgrazia, il signor PI 1 ebbe la fortuna di consultare, per la prima
volta il 10 maggio 2004, un medico valido e competente, che ne percepì subito i
grossi problemi "in fieri",
organizzando immediate visite dal pneumologo, Dott. __________, che lo
vide già tre giorni dopo, in data 13 maggio 2004 (atti CO 1, doc. 2).
Gli accertamenti radiologici, risp. toracoscopici posti in atto il
19 maggio, risp. il 27 maggio 2004, vale a dire solo nove, risp. solo. diciassette giorni dopo la prima visita presso il
Dott. __________, fanno stato di un
quadro clinico ormai catastrofico...!
Sosteneva infatti il radiologo
Dott. __________:
"TAC Torace intero e/o delle articolazioni
sterno-clavicolari (contrasto) &
TAC del addome, parte superiore (contrasto). Tagli tomodensitometrici
a livello toracico di 7 mm di spessore.
Il polmone di sinistra è di forma, dimensioni e morfologia normale e regolare, non versamenti pleurici.
A destra abbiamo un abbondante versamento pleurico che va da apicale sino in sede basale con importante
evidente compressione del polmone
disventilato sia in sede apicale dove è ancora presente il segmento anteriore che praticamente compresso totalmente è il polmone
inferiore destro.
Vi sono calcificazioni linfo-ghiandolari a livello
ilare, in sede periferica polmonare anteriore addossata al mediastino rispettivamente all'immagine cardiaca sono presenti
numerosi strutture nodulari sospette
per processo espansivo di probabile
spettanza neoplastica di provenienza
pleurica, sino a livello del diaframma, in tale sede le alterazioni risultano anche in sede centrali e
posteriori. In sede sovradiaframmatica regolare
morfologia del fegato delle ghiandole surrenali
regolare funzionalità regolare simmetrica e regolare dei reni, intatto
il pancreas, nulla a carico della milza. Non
liquido ascitico intraaddominale.
Conclusioni:
Importante abbondante versamento pleurico che porta a una
compressione del polmone di destra, residua ventilazione
del segmento
anteriore del lobo superiore di sinistra, masse solide in periferia del
versamento pleurico in sede anteriore e in sede diaframmatica sospette
per alterazione a carattere neoplastico
primario." (atti SUVA, doc. 12; le sottolineature sono quasi tutte nostre).
A lui hanno purtroppo fatto eco
i Dott. __________ e __________, i quali dopo verifica mediante
videotoracoscopia, hanno riferito:
"INTERVENTO:
Con il paziente in decubito laterale sinistro
intubato si instaura un buon pneumotorace con livello idroaereo evidente. Introduzione
del trequarti da 7.5 in
corrispondenza della linea ascellare mediana del VII spazio intercostale. Si aspira già una buona quota di versamento pleurico scuro rossastro. Dopo asportazione di una quota adeguata si introduce il
videotoracoscopio e si visualizza un cavo toracico caratterizzato da un importante ed estesa
alterazione della pleura suggestiva per una pleurite
carcinomatosa. L'aspetto ricorda
quello di un mesotelioma pleurico con lesioni
diffuse di quasi tutta la pleura parietale. Introduciamo un secondo trequarti da 5 mm nella linea ascellare posteriore attraverso il quale
viene poi introdotto lo strumento per
aspirazione. Si effettua un aspirazione completa di tutto il liquido di
versamento per un totale di 3500 ml. Si ispeziona il cavo toracico confermando le estese alterazioni sopra descritte. Rare zone
della pleura soprattutto in sede posteriore ed anteriore non ancora alterate. Si constatano pure alterazioni di tipo calcifico accanto a
zone con emorragie intrapleuriche. Il polmone appare retratto con alcune zone
della pleura viscerale pure alterate nel
senso di un'alterazione tumorale. Anche la pleura diaframmatica mostra delle alterazioni diffuse. Si procede ad estese biopsie senza complicazioni. Da ultimo si esegue un'insufflazione con talco con buona disposizione del materiale in tutto il cavo toracico. Messa in sede
di un drenaggio secondo Bülau nello sfondato
costofrenico posteriore. Chiusura del sottocute
con Vicryl, della pelle con seta. Il paziente può essere estubato e
portato in reparto.
CONCLUSIONI:
Esecuzione senza complicazioni
di una videotoracoscopia destra per un versamento pleurico maligno.
Aspetto macroscopico
compatibile con un’estesa diffusione di un probabile
mesotelioma." (atti CO 1,
doc. 13; le sottolineature sono quasi tutte
nostre);
Sembra dunque assolutamente fuori luogo la
conclusione della CO 1, secondo cui la malattia
professionale risalirebbe al 10 maggio 2004,
essendo altamente improbabile, che quella malattia abbia potuto avere conseguenze così devastanti nel breve
svolgere dei diciassette giorni, che
hanno separato la visita dal Dott. __________ dall'accertamento posto in
atto dai Dott. __________ e __________; se tale fosse stato il quadro,
il decesso sarebbe infatti subentrato al più tardi entro la successiva quindicina...!
11. Ma c'è di più.
Il rapporto dei Dott. __________,
__________ e __________ al medico curante, Dott. __________ redatto il 25 giugno 2004
riassume in poche parole gli antefatti del male e, soprattutto la
diagnosi immediata (già del 13 maggio 2004)
formulata in occasione della prima visita presso il Dott. __________: in tale rapporto si legge:
DIAGNOSI:
1. Mesotelioma pleurico (WHS
stadio II) destro con/su:
- diagnosi del 13.5.04
DISCUSSIONE:
Si tratta di un paziente 62.enne che lamenta da inizio gennaio una bronchite
con lenta remissione, persistenza da allora
di una tosse secca nonché di una
dispnea stadio II. Non lamenta febbre, non perdita ponderale, non sudorazione. Il paziente consulta il medico curante ad inizio del mese di
maggio dove riscontrerà un versamento
pleurico destro. In data 13.5.04 eseguiamo in sede ambulatoriale una
toracentesi diagnostica dove fuoriescono 1200 cc di liquido rosso scuro dove
l'esame citologico evidenzierà un sospetto di adenocarcinoma che ci spingerà
ad eseguire come ulteriore schiarimenti una
broncoscopia (21.5.04) con valutazione endobronchiale nei limiti della
norma ed una TAC toracica (19.5.04) con
alterazioni pleuriche basali destre
con ispessimento diffuso. Il quadro compatibile
con un mesotelioma ci spingerà ad eseguire
una toracoscopia che motiva l'attuale ricovero.
All'esame clinico d'entrata siamo confrontati ad un paziente in stato generale conservato, febbrile a 36.6°C,
polso 66/minuto regolare, PA 120/70 mmHg.
Auscultazione cardiaca con soffio 2-3/6 su focolaio mitralico. Non soffi
vascolari. Addome globoso, trattabile,
rumori intestinali fisiologici. Auscultazione polmonare con matità
totale al polmone di destra, murmure ridotto al polmone di destra. Non adenopatie palpabili. Eseguiamo
in data 27.5.04 la toracoscopia prevista che ci permetterà di evacuare
circa 3 litri di liquido emorragico ed in seguito visualizzare in toracoscopia un'infiltrazione diffusa
di aspetto neoplastico biopsiata che confermerà un mesotelioma maligno.
Il paziente in seguito seguirà un talcaggio e in
data 30.5.04 procediamo all'ablazione del drenaggio toracico. Il paziente verrà quindi dimesso in data
31.5.04 e sarà convocato nel servizio di pneumologia dell'USZ per una terapia trimodale comprendente una chemio-, radioterapia ed un intervento chirurgico esteso con pneumonectomia
extrapleurica, diaframmatomia e
pericardectomia ipsilaterale." (atti CO 1, doc. 18, pag. 1 e 2; le
sottolineature sono nostre);
La valutazione attenta di tali atti, importanti e determinanti per
il giudizio, deve indurre ad una diversa
valutazione del caso, non potendosi
affermare, che il signor PI 1 si sia ammalato solo nell'imminenza di quel fatidico 10 maggio 2004,
data della prima visita presso il Dott. __________!
12. Il mesotelioma, che fu purtroppo diagnosticato al signor PI 1 e che lo ha portato prematuramente alla morte, è
un tumore maligno di difficile, se non addirittura impossibile diagnosi
precoce,
la cui causa principale è l'esposizione ad amianto (asbesto), avvenuta anche venti o trent'anni prima della
conclamazione del morbo.
I sintomi sono in genere tardivi, in quanto possono essere causati da
neoplasie, però solo quando queste hanno raggiunto dimensioni significative:
inoltre, questi sintomi sono del tutto aspecifici, ossia possono essere confusi
con quelli di altre malattie respiratorie, anche benigne.
"Le manifestazioni più frequenti
comprendono:
- tosse persistente, stizzosa, con o senza
escreato (catarro) ;
- emoftoe, cioè emissione di catarro striato di
sangue (7/10% dei
casi). Nelle forme più avanzate si può
osservare l'emissione con
tosse di rilevanti quantità di sangue
(emottisi);
- dolore toracico che può essere aggravato
dall'inspirazione profonda;
- difficoltà respiratoria (dispnea o respiro
sibilante);
- febbre senza una causa definibile;
- perdita di peso, stanchezza, nausea e vomito.
È inoltre possibile l'insorgenza di infezioni
respiratorie ricorrenti (bronchiti, polmoniti). La presenza di metastasi può
modificare sostanzialmente il quadro clinico, anche se è chiaro che i sintomi
dipendono in questo caso dagli altri tessuti od organi colpiti." (cfr. __________
in www.dica33.it/argomenti/oncologia/pol-moni
/ polmoni3 . asp).
È notorio che una diagnosi precoce rappresenta
un'opportunità fondamentale per tutte le forme di cancro; per quello polmonare
tuttavia la scoperta è sovente casuale.
Infatti una radiografia del torace, effettuata
per controlli di routine, può far sorgere i primi sospetti, che però devono
essere confermati con altre metodiche
strumentali.
È chiaro quindi che se il paziente non si sottopone a controlli, quando poi decide di farsi visitare spesso è
ormai troppo tardi.
Infatti le possibilità di sopravvivenza sono molto basse ed il
loro decorso è quasi sempre molto rapido,
accompagnato da un progressivo deterioramento delle condizioni generali,
al punto che la sopravvivenza è in genere inferiore ad un anno dalla scoperta
del tumore e in soggetti giovani può
limitarsi addirittura a soli sei mesi e ad oggi non sono ancora state individuate terapie efficaci (cfr. "Bastamianto" in
www.vasonline.it/campagne/amianto/patologie. htm).
13. Alla luce di quanto sopra esposto appare del tutto inammissibile e manifestamente iniqua la prassi adottata dalla CO
1, la quale fa dipendere il
versamento a rate della IMI a dipendenza della fortuna aleatoria di una persona di sopravvivere almeno 6 mesi ad una malattia:
giusto sarebbe, che colui, che ne venga afflitto, riceva "ab initio" il diritto di ottenere la citata
"riparazione", ossia dal momento dell'insorgere della malattia, anche se la stessa non è stata ufficialmente notificata alla CO 1, specie poi se questa malattia non premette all'assicurato di sopravvivere un anno!!
(…)"
(I)
1.5. L'assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. III).
1.6. In data 23
giugno 2006, le ricorrenti hanno versato agli atti copia della cartella clinica
del dott. __________ e hanno domandato che il TCA abbia a ordinare una perizia
giudiziaria, nonché a verificare presso l’CO 1 l’esistenza di direttive,
rispettivamente, il loro ossequio, impartite ai datori di lavoro i cui
dipendenti hanno lavorato lungamente a contatto con l’amianto (V + allegato).
L’assicuratore
infortuni ha preso posizione al riguardo il 17 luglio 2006 (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce, da parte sua, i presupposti per la concessione
dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è
considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con
identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in
modo evidente o grave.
2.3. Conformemente
Considerandi
alla giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità, al
pari della prestazione per torto morale (art. 47 e 49 CO), ha natura
riparatrice, prefiggendosi di compensare l'infortunato per il danno morale
originato dai postumi di un infortunio, rispettivamente di una malattia
professionale (cfr. DTF 113 V 218ss.).
Questa
finalità è condivisa anche dalla dottrina, la quale osserva che la somma
erogata a titolo di indennità per menomazione dell'integrità, permettendo di
compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere, deve servire a
ritrovare il proprio equilibrio interiore (cfr. Th. Frei,
Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, tesi Friborgo 1998, p. 79s.; Gilg/Zollinger, Die
Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 25 e 74; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 413).
2.4
Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF i limiti per
riconoscere il diritto a una indennità per menomazione dell'integrità,
specificando che, per potere dare luogo a una tale prestazione, l'assicurato
deve presentare una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo,
giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere per tutta la vita
almeno con identica gravità. Tale norma - ritenuta conforme alla legge dal TFA
(DTF 124 V 29, 209) - pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza
della menomazione.
I
materiali legislativi non contengono dichiarazioni chiare circa
l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza. Tuttavia, dagli stessi si
deduce la volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo il
termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).
Così, in
relazione alla trattazione di disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la
giurisprudenza ha esaminato la questione e stabilito che il diritto a
prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi a lungo tempo che
escluda praticamente per tutta la vita - non bastando invece una semplice
prognosi a tempo indeterminato (DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un
miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213).
2.5
La nostra
Corte federale ha già avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi circa il riconoscimento
dell’indennità per menomazione all’integrità ad assicurati affetti da malattie professionali
gravi.
In una
sentenza del 27 dicembre 2001 nella causa K., U 372/99 - riguardante un
assicurato anch'esso deceduto a causa di un mesotelioma maligno diffuso, originato
da una prolungata esposizione all'amianto - il TFA ha affrontato, e ciò per la
prima volta, la questione a sapere se adempie i requisiti di legge una
menomazione che durerà sì tutta la vita ma che però sarà ridotta a un periodo
più o meno breve a dipendenza delle limitate prospettive di vita.
L’Alta
Corte ha finalmente fornito una risposta negativa alla suevocata problematica,
esprimendo, in particolare, le considerazioni seguenti:
"
5.
- A tale questione deve, perlomeno nel caso
che ci occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere risposto in
maniera negativa.
Per quanto comprensibile possa essere, di fronte
alla tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie in esame
non consente infatti di istituire un obbligo a carico dell'assicuratore
infortuni, un tale onere ponendosi in contrasto con lo spirito della legge.
Come giustamente rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità per
menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare all'avente diritto, con la
prestazione in oggetto, le conseguenze della menomazione subita e di
compensargli, per il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave
menomazione, il diminuito piacere di vivere. In questo modo, il concetto di
durevolezza non si contrappone solo a quello di transitorietà (cfr. DTF 124 V
37.
consid. 4b/aa), bensì impone anche, conformemente al tenore letterale del
termine, una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che sembrerebbe
riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il quale pur giungendo in seguito a
una diversa conclusione in merito al diritto all'indennità in questi casi,
osserva che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann jedoch
"dauernd" sowohl als "lebenslänglich" als auch "für
längere Zeit" verstanden werden").
Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai
medici al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute -
coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi prima dell'effettivo
decesso, di dispensare solo cure palliative - era già ex ante assai limitata,
lo scopo intrinseco giustificante una prestazione di indennità per menomazione
dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il fondamento stesso della
pretesa, ossia il presupposto di una durevole menomazione, non potendosi in
concreto più realizzare.
Né l'indennità può essere erogata per altri
motivi, l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni del
legislatore - ad istituire un risarcimento in favore degli eredi per il fatto
che il loro congiunto per un periodo, per quanto breve fosse, prima di decedere
avesse raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento della
situazione valetudinaria.
Se così non fosse e si seguisse la tesi dei
giudici di prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto in
parola e a dover per esempio riconoscere una indennità per menomazione
dell'integrità anche all'infortunato di un incidente stradale, per il quale il
personale medico, già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi
certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di conseguenza sul paziente
solo per alleviargli, nel limite del possibile, i dolori, in attesa del certo e
repentino decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe postulare
una parte della dottrina (Duc, Héritiers et indemnité pour atteinte à l'integrité,
in: PJA 2000, pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit., pag. 58) -,
un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto a una incompatibile forzatura
della volontà del legislatore. Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e
prognosi infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in cui,
stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato potrà verosimilmente
convivere con la menomazione per un lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale
questione nel caso di specie, il tema può restare indeciso.
6.
- In esito alle suesposte considerazioni, il
ricorso dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo difetto
il presupposto della durevolezza, necessario per il riconoscimento della
chiesta prestazione, non mette invece più conto di esaminare ulteriormente se
si imponeva valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità
per essere insorto quello a una rendita d'invalidità (art. 24 cpv. 2 in
relazione con l'art. 19 cpv. 1 LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque
che, come già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52 consid. 3b
e riferimenti), non necessariamente il diritto all'indennità per menomazione
dell'integrità deve essere determinato simultaneamente a quello della rendita,
potendo circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di un
aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione della decisione
sull'indennità."
(STFA del
27.12
, succitata)
Il
TFA ha così annullato una sentenza del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino che aveva riconosciuto il principio del diritto a un'indennità
per menomazione dell'integrità.
In una sentenza del 4
aprile 2002 nella causa M., U 327/00, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U
460, p. 415ss., dopo avere rilevato che nel caso di una malattia professionale
grave e incurabile che riduce notevolmente la speranza di vita, il diritto
all’IMI nasce dal momento in cui la prosecuzione delle cure mediche non lascia
più intravedere la possibilità di un sensibile miglioramento dello stato di
salute, a prescindere da una mancata “stabilizzazione” conseguente a un
continuo deterioramento dello stesso, il TFA ha retrocesso la causa
all’amministrazione per un complemento d’istruzione, non disponendo, citiamo: “…
di chiare indicazioni che permettano di stabilire con la necessaria cognizione
se, e a partire da quando, nel caso concreto si possa affermare che, non
potendo attendersi più alcun sensibile miglioramento della situazione medica,
gli interventi propriamente curativi siano cessati oppure siano divenuti
superflui, con conseguente nascita del diritto a una rendita d’invalidità e, di
riflesso, eventualmente a una indennità per menomazione dell’integrità. Facendo
difetto tale accertamento, a questa Corte mancano gli elementi necessari per
pronunciarsi sul merito delle richieste.” (consid. 7b).
In un'altra sentenza
pubblicata in RAMI 2004 U 508, p. 265ss., la Corte federale ha negato il
riconoscimento di un’IMI a un assicurato, affetto da mesotelioma peritoneale,
deceduto poco più di tre mesi dopo che gli era stato diagnosticato il
carcinoma appena citato:
"
(…)
Gemäss dem Gutachten von Prof. Dr. med. K. liegt
in der Regel bereits ein fortgeschrittenes Stadium des Mesothelioms vor, wenn
die Beschwerden den Betroffenen veranlassen,
medizinische Hilfe zu beanspruchen. Unbehandelt beträgt das mediane Überleben
zwischen vier und zwölf Monaten. Die konkrete Prognose hängt unter anderem von
der Ausdehnung des Tumors, der Histologie, dem Alter des Patienten, seinem
Allgemeinzustand und allenfalls vorhandenen Zusatzerkrankungen ab. Einige
Monate nach dem Einleiten einer Therapie kann der Verlauf besser abgeschätzt
werden, da auch das individuelle Ansprechen auf die Behandlung zu
berücksichtigen ist.
5.3.7
Beim Versicherten wurde nach dem 7. März 1994 die Diagnose der
diffusen peritonealen Karzinose gestellt, worauf er am 15. März 1994 ohne eine
spezielle Therapieanordnung entlassen wurde. Wie die SUVA zutreffend folgert,
ergaben die medizinischen Abklärungen ein sehr ungünstiges Untersuchungsergebnis,
so dass eine kurative oder eine lebensverlängernde palliative Therapie gar
nicht mehr erwogen wurde. Damit entfiel auch die Möglichkeit, nach einigen
Behandlungsmonaten eine etwas präzisere Prognose zu stellen.
Unter Berücksichtigung der allgemeinen
medizinischen Erkenntnisse zum Verlauf eines Mesothelioms sowie der konkreten
Umstände muss davon ausgegangen werden, dass die Lebenserwartung des
Versicherten nach ausgebrochener Krankheit so kurz gewesen war, dass es an der
gemäss Art. 24 Abs. 1 UVG erforderlichen Dauerhaftigkeit der Beeinträchtigung
fehlte. Deshalb konnte ein Anspruch auf eine Integritätsentschädigung nicht
entstehen. Ergänzende medizinische Abklärungen vermöchten hieran nichts zu
ändern. Für eine Rückweisung an die SUVA zwecks Durchführung weiterer
Abklärungen – wie dies die Beschwerdeführerinnen eventualiter verlangen –
besteht daher kein Anlass.“
(RAMI succitata)
Infine, in una sentenza
del 24 ottobre 2005, U 257/04, sempre riguardante l’assicurato M., il TFA,
preso atto delle risultanze di una perizia specialistica nel frattempo allestita
per conto dell’Istituto assicuratore (autore il Prof. dott. E.W. Russi,
Direttore del Servizio di pneumologia dell’Ospedale universitario di Zurigo),
ha ammesso il diritto all’IMI, siccome circa un anno prima del decesso,
i sanitari avevano instaurato un trattamento esclusivamente palliativo, volto a
alleviare i dolori e la dispnea:
"
Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen konnte
Prof. Dr. med. R.________ in seinem Aktengutachten mit ausreichender Klarheit
feststellen, dass rund ein Jahr vor dem Ableben des Versicherten (November
1997) auf eine ausschliesslich gegen Schmerzen und Atemnot gerichtete
medikamentöse Behandlung, bestehend aus Morphin-Präparaten und Sauerstoff,
umgestellt worden war. Wenn das Eidgenössische Versicherungsgericht in seinem
ersten Urteil vom 4. April 2002 (U 327/00) auf das Attest des onkologischen
Zentrums von C.________ vom 28. September 1998 hingewiesen hatte, wonach erst
im September 1998 auf eine reine schmerzlindernde palliative Therapie durch
Morphin-Präparate umgestellt worden sei, war dies aus der damaligen Aktenlage
heraus richtig. Indessen hat das neu eingeholte Gutachten des Prof. Dr. med.
R.________ vom 15. November 2002 zusätzliche Erkenntnisse über den gesamten
Verhandlungsverlauf erbracht. Demzufolge ist die für die Zusprechung einer
Integritätsentschädigung erforderliche Dauerhaftigkeit eines therapeutisch
nicht mehr zu beeinflussenden, insofern stationären und zu palliativen
Massnahmen Anlass gebenden Gesundheitszustandes während eines Jahres
ausgewiesen. Darin liegt auch der rechtserhebliche Unterschied zu dem im Urteil
K. vom 27. Dezember 2001 (U 372/99) beurteilen Sachverhalt. Dies rechtfertigt
hier die Zusprechung einer Integritätsentschädigung im Grundsatz; über deren
Ausmass wird die SUVA noch zu befinden haben. Ob der Zeitraum einer (zumindest)
einjährigen Phase palliativer Behandlung im Sinne einer regelbildenden
Gerichtspraxis auch für andere Asbestfälle beachtlich sei, braucht hier nicht
entschieden zu werden. Dazu besteht umso weniger Anlass, als die SUVA
anscheinend, gemäss Brief der Erben des Versicherten vom 20. Juli 2005, mit
Wirkung ab 1. Juli 2005 eine neue Verwaltungspraxis eingeführt hat. Danach soll
Anspruch auf einen 40 %igen "Vorschuss" sechs Monate nach Ausbruch
der Krankheit und Anspruch auf weitere 40 % Entschädigung im Erlebensfalle nach
zwei Jahren bestehen.“
(STFA
del 24.10.2005, succitata)
2.6
Dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che l’CO 1, a seguito dell’emanazione della
STFA del 4 aprile 2002, U 327/00, citata al considerando precedente, ha
instaurato una nuova prassi, applicabile agli assicurati ancora viventi dopo il
30.
giugno 2005, consistente nel riconoscere un’IMI dell’80% se la durata di
vita è di due anni dal momento in cui la malattia si è manifestata. Un acconto
corrispondente a una menomazione del 40% veniva versato dopo sei mesi dalla
manifestazione della malattia.
La prassi appena
menzionata è stata modificata a seguito della STFA del 24 ottobre 2005, U
257/04, nel senso che l’assicuratore infortuni concede ora un’IMI dell’80% agli
assicurati ancora in vita dopo 18 mesi dalla manifestazione della patologia
professionale (doc. 71, p. 3s.).
2.7
Dalle tavole
processuali si evince che la malattia professionale che ha causato la morte
dell’assicurato, un mesotelioma pleurico maligno, è stata diagnosticata, per la
prima volta, nel corso del mese di maggio 2004, grazie agli accertamenti
disposti presso il Servizio di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________
(cfr. doc. 2 e 18 + allegati).
Dalla
cartella clinica del dott. __________ emerge in particolare che, in occasione
della prima consultazione del 10 maggio 2004, l’assicurato gli aveva riferito
di accusare tosse e lieve dispnea da sforzo da due mesi (cfr. V bis).
Nel
prosieguo, durante il periodo 28-30 giugno 2004, PI 1 ha soggiornato presso il
Reparto di chirurgia toracica dell’Ospedale __________ di __________, dove i
sanitari hanno segnatamente proceduto all’esecuzione di una mediastinoscopia.
Dall’analisi istologica dei linfonodi, è risultata la presenza di 3 metastasi
(rapporto di uscita del 30.6.2004, accluso al doc. 38).
Dal 6
luglio sino al 18 agosto 2004, l’assicurato è quindi stato sottoposto a 3 cicli
di chemioterapia con Alimta e Cisplatino (cfr. rapporti di uscita del 30.6. e
del 28.9.2004, acclusi al doc. 38).
Nonostante
le terapie, i medici hanno constatato una progressione della patologia
tumorale, la quale si è manifestata, fra l’altro, con un versamento maligno del
pericardio, ragione per la quale, in occasione della degenza 22-29 settembre
2004.
presso l’Ospedale __________ di __________, all’assicurato è stata
praticata una fenestrazione pericardica (cfr. rapporto di uscita 28.9.2004,
allegato al doc. 38).
Il 29
settembre 2004, PI 1 è stato trasferito presso il Reparto di medicina interna
dell’Ospedale __________ di __________, dove è deceduto il 17 ottobre 2004.
Dal
relativo rapporto di uscita, datato 29 ottobre 2004, risulta quanto segue a
proposito del decorso:
"
Inizialmente vi è un miglioramento della dispnea
e delle condizioni generali ed è stato possibile estrarre il drenaggio pleurico
senza che il versamento si riformasse in maniera importante.
Nel decorso vi è stato però un ulteriore progressivo
peggioramento soprattutto della dispnea e dell’insonnia. Con intento palliativo
è stata introdotta una terapia con benzodiazepine e morfina per os con
beneficio del paziente. I familiari sono stati pienamente informati della
prognosi pessima.
Visto il peggioramento clinico ed un episodio di
fibrillazione atriale tachicardica con grave dispnea abbiamo ripetuto
un’ecocardiografia che ha mostrato una recidiva del versamento pericardico
tamponante in parte fibrotizzato.
Alla luce di questo referto e della prognosi ci
siamo concentrati sulla palliazione dei sintomi.
Nella notte tra il 16 e il 17.10.2004 il signor PI
1.
è deceduto in pace in presenza della moglie.”
(rapporto
di uscita 20.10.2004, accluso al doc. 36)
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte rileva che a prescindere dalla natura, curativa
oppure palliativa, delle terapie a cui è stato sottoposto PI 1 (sottolineato
comunque che, secondo quanto emerge dal rapporto di uscita 30.6.2004 dell’USZ,
i cicli di chemioterapia applicatigli nei mesi di luglio e agosto 2004, erano
ancora volti a migliorare le condizioni di salute dell'assicurato; cfr.
allegato al doc. 38, p. 2: “Bei Herr B. liegt ein biphasisches
Pleuramesotheliom rechts vor, welches im Rahmen einer trimodalen Terapie mit
neoadjuvanter Chemotherapie, Resektion und gegebenenfalls nachfolgender
Radioterapie behandelt werden kann.” – il corsivo è del redattore), dal
momento della diagnosi della malattia professionale a quello del decesso, sono
trascorsi circa 5 mesi (maggio-ottobre 2004), un lasso di tempo che,
alla luce dei precedenti giurisprudenziali citati al considerando 2.5. (cfr.,
in particolare, la RAMI 2004 U 508, p. 265ss.), appare troppo breve affinché il requisito della durevolezza della menomazione, richiesto
dall’art. 24 cpv. 1 LAINF, possa essere considerato adempiuto.
Con la
loro impugnativa, le insorgenti fanno valere che la malattia, diagnosticata nel
mese di maggio 2004, era in realtà già presente da tempo (cfr. I, p. 12: “La
valutazione attenta di tali atti, importanti e determinanti per il giudizio,
deve indurre ad una diversa valutazione del caso, non potendosi affermare che
il signor PI 1 si sia ammalato solo nell’imminenza di quel fatidico 10 maggio
2004, data della prima visita presso il Dott. __________!”).
Proprio in
questo ordine di idee, esse chiedono l’allestimento di una perizia giudiziaria,
finalizzata, citiamo: “… alla ricostruzione del decorso della malattia e,
soprattutto, alla verifica “postuma” della sua progressiva manifestazione,
partendo dallo stato disastrato del polmone destro del signor PI 1, riscontrato
dai medici fin dalla prima visita …” (V, p. 3).
In
proposito, il TCA osserva che è scientificamente provato che, di regola (e
quindi probabilmente anche nel caso di PI 1), quando i disturbi inducono il
paziente a far capo a un medico, il mesotelioma si trova già a uno stadio
avanzato (cfr. RAMI 2004 U 508, p. 269: “Gemäss dem Gutachten von Prof.
Dr. med. K. liegt in der Regel bereits ein fortgeschrittenes
Stadium des Mesothelioms vor, wenn die Beschwerden den
Betroffenen veranlassen, medizinische Hilfe zu beanspruchen.“).
In
questo senso, il richiesto atto istruttorio si appalesa dunque come superfluo
(sull’apprezzamento anticipato delle prove, cfr. STFA dell'11
dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa
V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1
p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.
P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117).
Nei
casi da essa giudicati, l’Alta Corte federale non ha tuttavia attribuito alcun
rilievo a questa circostanza.
Ad esempio, nella pronunzia
di cui alla RAMI 2004 U 508, p. 265ss., il diritto all’IMI è stato negato
poiché il decesso era intervenuto poco più di 3 mesi dopo che la diagnosi
di mesotelioma peritoneale era stata posta, e ciò sebbene che la patologia in
questione fosse certamente preesistente alla diagnosi stessa.
In esito alle
considerazioni che precedono, alla luce della giurisprudenza federale citata, è
quindi a giusta ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha negato alle
eredi di PI 1 il diritto all’indennità per menomazione all’integrità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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