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Decisione

35.2006.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 luglio 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore ha

assunto il caso a titolo di malattia professionale dovuta al contatto con

l'amianto (cfr. doc. 31) e ha corrisposto le prestazioni di legge.

1.2. Dalle tavole

processuali emerge che PI 1 è stato sottoposto, sino al 18 agosto 2004, a tre

cicli di chemioterapia (con Alimta e Cisplatino) presso l’Ospedale __________

di __________ (cfr. rapporto di uscita 30.6.2004, allegato al doc. 38).

Nel corso

del mese di settembre 2004, i sanitari __________, constatata una progressione

dei reperti, hanno proceduto (il 24 settembre 2004) a una fenestrazione

pericardica (cfr. rapporto di uscita 28.9.2004, allegato al doc. 38).

Trasferito

il 29 settembre 2004 presso l’Ospedale __________ di __________, all’assicurato

è stata somministrata una terapia con benzodiazepine e morfina, “con intento

palliativo” (cfr. rapporto di uscita 20.10.2004 accluso al doc. 36).

In data

17 ottobre 2004 PI 1 è deceduto (doc. 39).

1.3. Con

decisione formale del 21 gennaio 2005, nel frattempo cresciuta in giudicato

incontestata, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto alla moglie dell'assicurato,

RI 1, il diritto alla rendita per superstiti ai sensi degli artt. 28ss. LAINF

(doc. 57).

In data

20 ottobre 2005, l'CO 1 ha emanato una seconda decisione formale, mediante la

quale ha negato alle eredi di PI 1 il diritto all'indennità per menomazione

all'integrità (doc. 68).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto delle eredi (cfr. doc.

69), l'Istituto assicuratore, in data 20 febbraio 2006, ha ribadito il

contenuto della sua decisione del 20 ottobre 2005 (cfr. doc. 71).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 17 maggio 2006, RI 1 e RI 2, sempre rappresentate

dall’avv. RA 1, hanno chiesto che l'CO 1 venga condannato a riconoscere un'indennità

per menomazione all'integrità dell'80%, in subordine di almeno il 40%,

osservando in particolare quanto segue:

"

(…)

10. Basterà infatti anche solo un rapido esame dell'incarto CO 1, (già

richiamato) e, soprattutto, anche una sola occhiata da profani alle lastre

di diagnostica per immagini (pure

già richiamate) che concernono

il signor PI 1, per capire, come egli dal medico si sia recato, solo

quando ormai non ne poteva più, accumulando del resto il pregio, di essere

costato all'assicuratore sociale molto, ma molto meno, che se egli

avesse consultato subito il medico, senza con ciò

capire, che al grave danno, così facendo, avrebbe aggiunto le classiche, immeritate beffe!

Si noti che, nella sua

disgrazia, il signor PI 1 ebbe la fortuna di consultare, per la prima

volta il 10 maggio 2004, un medico valido e competente, che ne percepì subito i

grossi problemi "in fieri",

organizzando immediate visite dal pneumologo, Dott. __________, che lo

vide già tre giorni dopo, in data 13 maggio 2004 (atti CO 1, doc. 2).

Gli accertamenti radiologici, risp. toracoscopici posti in atto il

19 maggio, risp. il 27 maggio 2004, vale a dire solo nove, risp. solo. diciassette giorni dopo la prima visita presso il

Dott. __________, fanno stato di un

quadro clinico ormai catastrofico...!

Sosteneva infatti il radiologo

Dott. __________:

"TAC Torace intero e/o delle articolazioni

sterno-clavicolari (contrasto) &

TAC del addome, parte superiore (contrasto). Tagli tomodensitometrici

a livello toracico di 7 mm di spessore.

Il polmone di sinistra è di forma, dimensioni e morfologia normale e regolare, non versamenti pleurici.

A destra abbiamo un abbondante versamento pleurico che va da apicale sino in sede basale con importante

evidente compressione del pol­mone

disventilato sia in sede apicale dove è ancora presente il segmento anteriore che pra­ticamente compresso totalmente è il polmone

inferiore destro.

Vi sono calcificazioni linfo-ghiandolari a livello

ilare, in sede periferica polmonare anteriore addossata al mediastino rispettivamente all'immagine cardiaca sono presenti

numerosi strutture nodulari sospette

per processo espansivo di probabile

spettanza neoplastica di provenienza

pleurica, sino a livello del diaframma, in tale sede le alterazioni risultano anche in sede centrali e

posteriori. In sede sovradiaframmatica regolare

morfologia del fegato delle ghiandole surrenali

regolare funzionalità regolare simmetrica e regolare dei reni, intatto

il pancreas, nulla a carico della milza. Non

liquido ascitico intraaddominale.

Conclusioni:

Importante abbondante versamento pleurico che porta a una

compressione del polmone di destra, residua ventilazione

del segmento

anteriore del lobo superiore di sinistra, masse solide in periferia del

versamento pleurico in sede anteriore e in sede diaframmatica sospette

per alterazione a carattere neoplastico

primario." (atti SUVA, doc. 12; le sottolineature sono quasi tutte nostre).

A lui hanno purtroppo fatto eco

i Dott. __________ e __________, i quali dopo verifica mediante

videotoracoscopia, hanno riferito:

"INTERVENTO:

Con il paziente in decubito laterale sinistro

intubato si instaura un buon pneumotorace con livello idroaereo evidente. Introduzione

del trequarti da 7.5 in

corrispondenza della linea ascellare mediana del VII spazio intercostale. Si aspira già una buona quota di versamento pleurico scuro rossastro. Dopo asportazione di una quota adeguata si introduce il

videotoracoscopio e si visualizza un cavo toracico caratterizzato da un importante ed estesa

alterazione della pleura suggestiva per una pleurite

carcinomatosa. L'aspetto ricorda

quello di un mesotelioma pleurico con lesioni

diffuse di quasi tutta la pleura parietale. Introduciamo un secondo trequarti da 5 mm nella linea ascellare posteriore attraverso il quale

viene poi introdotto lo strumento per

aspirazione. Si effettua un aspirazione completa di tutto il liquido di

versamento per un totale di 3500 ml. Si ispeziona il cavo toracico confermando le estese alterazioni sopra descritte. Rare zone

della pleura soprattutto in sede posteriore ed anteriore non ancora alterate. Si constatano pure alterazioni di tipo calcifico accanto a

zone con emorragie intrapleuriche. Il polmone appare retratto con alcune zone

della pleura viscerale pure alterate nel

senso di un'alterazione tumorale. Anche la pleura diaframmatica mostra delle alterazioni diffuse. Si procede ad estese biopsie senza complicazioni. Da ultimo si esegue un'insufflazione con talco con buona disposizione del materiale in tutto il cavo toracico. Messa in sede

di un drenaggio secondo Bülau nello sfondato

costofrenico posteriore. Chiusura del sottocute

con Vicryl, della pelle con seta. Il paziente può essere estubato e

portato in reparto.

CONCLUSIONI:

Esecuzione senza complicazioni

di una videotoracoscopia destra per un versamento pleurico maligno.

Aspetto macroscopico

compatibile con un’estesa diffusione di un probabile

mesotelioma." (atti CO 1,

doc. 13; le sottolineature sono quasi tutte

nostre);

Sembra dunque assolutamente fuori luogo la

conclusione della CO 1, secondo cui la malattia

professionale risalirebbe al 10 maggio 2004,

essendo altamente improbabile, che quella malattia abbia potuto avere conseguenze così devastanti nel breve

svolgere dei diciassette giorni, che

hanno separato la visita dal Dott. __________ dall'accertamento posto in

atto dai Dott. __________ e __________; se tale fosse stato il quadro,

il decesso sarebbe infatti subentrato al più tardi entro la successiva quindicina...!

11. Ma c'è di più.

Il rapporto dei Dott. __________,

__________ e __________ al medico curante, Dott. __________ redatto il 25 giugno 2004

riassume in poche parole gli antefatti del male e, soprattutto la

diagnosi immediata (già del 13 maggio 2004)

formulata in occasione della prima visita presso il Dott. __________: in tale rapporto si legge:

DIAGNOSI:

1. Mesotelioma pleurico (WHS

stadio II) destro con/su:

- diagnosi del 13.5.04

DISCUSSIONE:

Si tratta di un paziente 62.enne che lamenta da inizio gennaio una bronchite

con lenta remis­sione, persistenza da allora

di una tosse secca nonché di una

dispnea stadio II. Non lamenta febbre, non perdita ponderale, non sudorazione. Il paziente consulta il medico cu­rante ad inizio del mese di

maggio dove riscon­trerà un versamento

pleurico destro. In data 13.5.04 eseguiamo in sede ambulatoriale una

toracentesi diagnostica dove fuoriescono 1200 cc di liquido rosso scuro dove

l'esame citolo­gico evidenzierà un sospetto di adenocarcinoma che ci spingerà

ad eseguire come ulteriore schiari­menti una

broncoscopia (21.5.04) con valutazione endobronchiale nei limiti della

norma ed una TAC toracica (19.5.04) con

alterazioni pleuriche ba­sali destre

con ispessimento diffuso. Il quadro compatibile

con un mesotelioma ci spingerà ad eseguire

una toracoscopia che motiva l'attuale ricovero.

All'esame clinico d'entrata siamo confrontati ad un paziente in stato generale conservato, febbrile a 36.6°C,

polso 66/minuto regolare, PA 120/70 mmHg.

Auscultazione cardiaca con soffio 2-3/6 su focolaio mitralico. Non soffi

vascolari. Addome globoso, trattabile,

rumori intestinali fisiologici. Auscultazione polmonare con matità

totale al polmone di destra, murmure ridotto al polmo­ne di destra. Non adenopatie palpabili. Eseguia­mo

in data 27.5.04 la toracoscopia prevista che ci permetterà di evacuare

circa 3 litri di liquido emorragico ed in seguito visualizzare in toracoscopia un'infiltrazione diffusa

di aspetto neoplastico biopsiata che confermerà un meso­telioma maligno.

Il paziente in seguito seguirà un talcaggio e in

data 30.5.04 procediamo all'ablazione del drenaggio toracico. Il paziente verrà quindi dimesso in data

31.5.04 e sarà convocato nel servizio di pneumologia dell'USZ per una terapia trimodale comprendente una chemio-, radio­terapia ed un intervento chirurgico esteso con pneumonectomia

extrapleurica, diaframmatomia e

pericardectomia ipsilaterale." (atti CO 1, doc. 18, pag. 1 e 2; le

sottolineature sono nostre);

La valutazione attenta di tali atti, importanti e determinanti per

il giudizio, deve indurre ad una diversa

valutazione del caso, non potendosi

affermare, che il signor PI 1 si sia ammalato solo nell'imminenza di quel fatidico 10 maggio 2004,

data della prima visita presso il Dott. __________!

12. Il mesotelioma, che fu purtroppo diagnosticato al signor PI 1 e che lo ha portato prematuramente alla morte, è

un tumore maligno di difficile, se non addirittura impossibile diagnosi

precoce,

la cui causa principale è l'esposizione ad amianto (asbesto), avvenuta anche venti o trent'anni prima della

conclamazione del morbo.

I sintomi sono in genere tardivi, in quanto possono essere causati da

neoplasie, però solo quando queste hanno raggiunto dimensioni significative:

inoltre, questi sintomi sono del tutto aspecifici, ossia possono essere confusi

con quelli di altre malattie respiratorie, anche benigne.

"Le manifestazioni più frequenti

comprendono:

- tosse persistente, stizzosa, con o senza

escreato (catarro) ;

- emoftoe, cioè emissione di catarro striato di

sangue (7/10% dei

casi). Nelle forme più avanzate si può

osservare l'emissione con

tosse di rilevanti quantità di sangue

(emottisi);

- dolore toracico che può essere aggravato

dall'inspirazione profonda;

- difficoltà respiratoria (dispnea o respiro

sibilante);

- febbre senza una causa definibile;

- perdita di peso, stanchezza, nausea e vomito.

È inoltre possibile l'insorgenza di infezioni

respiratorie ricorrenti (bronchiti, polmoniti). La presenza di meta­stasi può

modificare sostanzialmente il quadro clinico, anche se è chiaro che i sintomi

dipendono in questo caso dagli altri tessuti od organi colpiti." (cfr. __________

in www.dica33.it/argomenti/oncologia/pol-moni

/ polmoni3 . asp).

È notorio che una diagnosi precoce rappresenta

un'opportunità fon­damentale per tutte le forme di cancro; per quello polmonare

tuttavia la scoperta è sovente casuale.

Infatti una radiografia del torace, effettuata

per controlli di routine, può far sorgere i primi sospetti, che però devono

essere confermati con altre metodiche

strumentali.

È chiaro quindi che se il paziente non si sottopone a controlli, quando poi decide di farsi visitare spesso è

ormai troppo tardi.

Infatti le possibilità di sopravvivenza sono molto basse ed il

loro decorso è quasi sempre molto rapido,

accompagnato da un progressivo deterioramento delle condizioni generali,

al punto che la sopravvivenza è in genere inferiore ad un anno dalla scoperta

del tumore e in soggetti giovani può

limitarsi addirittura a soli sei mesi e ad oggi non sono ancora state individuate terapie efficaci (cfr. "Bastamianto" in

www.vasonline.it/campagne/amianto/patologie. htm).

13. Alla luce di quanto sopra esposto appare del tutto inammissibile e manifestamente iniqua la prassi adottata dalla CO

1, la quale fa dipendere il

versamento a rate della IMI a dipendenza della fortuna aleatoria di una persona di sopravvivere almeno 6 mesi ad una malattia:

giusto sarebbe, che colui, che ne venga afflitto, riceva "ab initio" il diritto di ottenere la citata

"riparazione", ossia dal momento dell'insorgere della malattia, anche se la stessa non è stata ufficialmente notificata alla CO 1, specie poi se questa malattia non premette all'assicurato di sopravvivere un anno!!

(…)"

(I)

1.5. L'assicuratore

infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa,

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. III).

1.6. In data 23

giugno 2006, le ricorrenti hanno versato agli atti copia della cartella clinica

del dott. __________ e hanno domandato che il TCA abbia a ordinare una perizia

giudiziaria, nonché a verificare presso l’CO 1 l’esistenza di direttive,

rispettivamente, il loro ossequio, impartite ai datori di lavoro i cui

dipendenti hanno lavorato lungamente a contatto con l’amianto (V + allegato).

L’assicuratore

infortuni ha preso posizione al riguardo il 17 luglio 2006 (VII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr.

STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce, da parte sua, i pre­supposti per la concessione

dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è

considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con

identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in

modo evidente o grave.

2.3. Conformemente

Considerandi

alla giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità, al

pari della prestazione per torto morale (art. 47 e 49 CO), ha natura

riparatrice, prefiggendosi di compensare l'infortunato per il danno morale

originato dai postumi di un infortunio, rispettivamente di una malattia

professionale (cfr. DTF 113 V 218ss.).

Questa

finalità è condivisa anche dalla dottrina, la quale osserva che la somma

erogata a titolo di indennità per menomazione dell'integrità, permettendo di

compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere, deve servire a

ritrovare il proprio equilibrio interiore (cfr. Th. Frei,

Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, tesi Friborgo 1998, p. 79s.; Gilg/Zollinger, Die

Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 25 e 74; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 413).

2.4

Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF i limiti per

riconoscere il diritto a una indennità per menomazione dell'integrità,

specificando che, per potere dare luogo a una tale prestazione, l'assicurato

deve presentare una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo,

giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere per tutta la vita

almeno con identica gravità. Tale norma - ritenuta conforme alla legge dal TFA

(DTF 124 V 29, 209) - pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza

della menomazione.

I

materiali legislativi non contengono dichiarazioni chiare circa

l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza. Tuttavia, dagli stessi si

deduce la volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo il

termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).

Così, in

relazione alla trattazione di disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la

giurisprudenza ha esaminato la questione e stabilito che il diritto a

prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi a lungo tempo che

escluda praticamente per tutta la vita - non bastando invece una semplice

prognosi a tempo indeterminato (DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un

miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213).

2.5

La nostra

Corte federale ha già avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi circa il riconoscimento

dell’indennità per menomazione all’integrità ad assicurati affetti da malattie professionali

gravi.

In una

sentenza del 27 dicembre 2001 nella causa K., U 372/99 - riguardante un

assicurato anch'esso deceduto a causa di un mesotelioma maligno diffuso, originato

da una prolungata esposizione all'amianto - il TFA ha affrontato, e ciò per la

prima volta, la questione a sapere se adempie i requisiti di legge una

menomazione che durerà sì tutta la vita ma che però sarà ridotta a un periodo

più o meno breve a dipendenza delle limitate prospettive di vita.

L’Alta

Corte ha finalmente fornito una risposta negativa alla suevocata problematica,

esprimendo, in particolare, le considerazioni seguenti:

"

5.

- A tale questione deve, perlomeno nel caso

che ci occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere risposto in

maniera negativa.

Per quanto comprensibile possa essere, di fronte

alla tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie in esame

non consente infatti di istituire un obbligo a carico dell'assicuratore

infortuni, un tale onere ponendosi in contrasto con lo spirito della legge.

Come giustamente rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità per

menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare all'avente diritto, con la

prestazione in oggetto, le conseguenze della menomazione subita e di

compensargli, per il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave

menomazione, il diminuito piacere di vivere. In questo modo, il concetto di

durevolezza non si contrappone solo a quello di transitorietà (cfr. DTF 124 V

37.

consid. 4b/aa), bensì impone anche, conformemente al tenore letterale del

termine, una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che sembrerebbe

riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il quale pur giungendo in seguito a

una diversa conclusione in merito al diritto all'indennità in questi casi,

osserva che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann jedoch

"dauernd" sowohl als "lebenslänglich" als auch "für

längere Zeit" verstanden werden").

Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai

medici al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute -

coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi prima dell'effettivo

decesso, di dispensare solo cure palliative - era già ex ante assai limitata,

lo scopo intrinseco giustificante una prestazione di indennità per menomazione

dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il fondamento stesso della

pretesa, ossia il presupposto di una durevole menomazione, non potendosi in

concreto più realizzare.

Né l'indennità può essere erogata per altri

motivi, l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni del

legislatore - ad istituire un risarcimento in favore degli eredi per il fatto

che il loro congiunto per un periodo, per quanto breve fosse, prima di decedere

avesse raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento della

situazione valetudinaria.

Se così non fosse e si seguisse la tesi dei

giudici di prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto in

parola e a dover per esempio riconoscere una indennità per menomazione

dell'integrità anche all'infortunato di un incidente stradale, per il quale il

personale medico, già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi

certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di conseguenza sul paziente

solo per alleviargli, nel limite del possibile, i dolori, in attesa del certo e

repentino decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe postulare

una parte della dottrina (Duc, Héritiers et indemnité pour atteinte à l'integrité,

in: PJA 2000, pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit., pag. 58) -,

un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto a una incompatibile forzatura

della volontà del legislatore. Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e

prognosi infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in cui,

stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato potrà verosimilmente

convivere con la menomazione per un lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale

questione nel caso di specie, il tema può restare indeciso.

6.

- In esito alle suesposte considerazioni, il

ricorso dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo difetto

il presupposto della durevolezza, necessario per il riconoscimento della

chiesta prestazione, non mette invece più conto di esaminare ulteriormente se

si imponeva valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità

per essere insorto quello a una rendita d'invalidità (art. 24 cpv. 2 in

relazione con l'art. 19 cpv. 1 LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque

che, come già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52 consid. 3b

e riferimenti), non necessariamente il diritto all'indennità per menomazione

dell'integrità deve essere determinato simultaneamente a quello della rendita,

potendo circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di un

aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione della decisione

sull'indennità."

(STFA del

27.12

, succitata)

Il

TFA ha così annullato una sentenza del Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Ticino che aveva riconosciuto il principio del diritto a un'indennità

per menomazione dell'integrità.

In una sentenza del 4

aprile 2002 nella causa M., U 327/00, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U

460, p. 415ss., dopo avere rilevato che nel caso di una malattia professionale

grave e incurabile che riduce notevolmente la speranza di vita, il diritto

all’IMI nasce dal momento in cui la prosecuzione delle cure mediche non lascia

più intravedere la possibilità di un sensibile miglioramento dello stato di

salute, a prescindere da una mancata “stabilizzazione” conseguente a un

continuo deterioramento dello stesso, il TFA ha retrocesso la causa

all’amministrazione per un complemento d’istruzione, non disponendo, citiamo: “…

di chiare indicazioni che permettano di stabilire con la necessaria cognizione

se, e a partire da quando, nel caso concreto si possa affermare che, non

potendo attendersi più alcun sensibile miglioramento della situazione medica,

gli interventi propriamente curativi siano cessati oppure siano divenuti

superflui, con conseguente nascita del diritto a una rendita d’invalidità e, di

riflesso, eventualmente a una indennità per menomazione dell’integrità. Facendo

difetto tale accertamento, a questa Corte mancano gli elementi necessari per

pronunciarsi sul merito delle richieste.” (consid. 7b).

In un'altra sentenza

pubblicata in RAMI 2004 U 508, p. 265ss., la Corte federale ha negato il

riconoscimento di un’IMI a un assicurato, affetto da mesotelioma peritoneale,

deceduto poco più di tre mesi dopo che gli era stato diagnosticato il

carcinoma appena citato:

"

(…)

Gemäss dem Gutachten von Prof. Dr. med. K. liegt

in der Regel bereits ein fortgeschrittenes Stadium des Mesothelioms vor, wenn

die Beschwerden den Betroffenen veranlassen,

medizinische Hilfe zu beanspruchen. Unbehandelt beträgt das mediane Überleben

zwischen vier und zwölf Monaten. Die konkrete Prognose hängt unter anderem von

der Ausdehnung des Tumors, der Histologie, dem Alter des Patienten, seinem

Allgemeinzustand und allenfalls vorhandenen Zusatzerkrankungen ab. Einige

Monate nach dem Einleiten einer Therapie kann der Verlauf besser abgeschätzt

werden, da auch das individuelle Ansprechen auf die Behandlung zu

berücksichtigen ist.

5.3.7

Beim Versicherten wurde nach dem 7. März 1994 die Diagnose der

diffusen peritonealen Karzinose gestellt, worauf er am 15. März 1994 ohne eine

spezielle Therapieanordnung entlassen wurde. Wie die SUVA zutreffend folgert,

ergaben die medizinischen Abklärungen ein sehr ungünstiges Untersuchungsergebnis,

so dass eine kurative oder eine lebensverlängernde palliative Therapie gar

nicht mehr erwogen wurde. Damit entfiel auch die Möglichkeit, nach einigen

Behandlungsmonaten eine etwas präzisere Prognose zu stellen.

Unter Berücksichtigung der allgemeinen

medizinischen Erkenntnisse zum Verlauf eines Mesothelioms sowie der konkreten

Umstände muss davon ausgegangen werden, dass die Lebenserwartung des

Versicherten nach ausgebrochener Krankheit so kurz gewesen war, dass es an der

gemäss Art. 24 Abs. 1 UVG erforderlichen Dauerhaftigkeit der Beeinträchtigung

fehlte. Deshalb konnte ein Anspruch auf eine Integritätsentschädigung nicht

entstehen. Ergänzende medizinische Abklärungen vermöchten hieran nichts zu

ändern. Für eine Rückweisung an die SUVA zwecks Durchführung weiterer

Abklärungen – wie dies die Beschwerdeführerinnen eventualiter verlangen –

besteht daher kein Anlass.“

(RAMI succitata)

Infine, in una sentenza

del 24 ottobre 2005, U 257/04, sempre riguardante l’assicurato M., il TFA,

preso atto delle risultanze di una perizia specialistica nel frattempo allestita

per conto dell’Istituto assicuratore (autore il Prof. dott. E.W. Russi,

Direttore del Servizio di pneumologia dell’Ospedale universitario di Zurigo),

ha ammesso il diritto all’IMI, siccome circa un anno prima del decesso,

i sanitari avevano instaurato un trattamento esclusivamente palliativo, volto a

alleviare i dolori e la dispnea:

"

Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen konnte

Prof. Dr. med. R.________ in seinem Aktengutachten mit ausreichender Klarheit

feststellen, dass rund ein Jahr vor dem Ableben des Versicherten (November

1997) auf eine ausschliesslich gegen Schmerzen und Atemnot gerichtete

medikamentöse Behandlung, bestehend aus Morphin-Präparaten und Sauerstoff,

umgestellt worden war. Wenn das Eidgenössische Versicherungsgericht in seinem

ersten Urteil vom 4. April 2002 (U 327/00) auf das Attest des onkologischen

Zentrums von C.________ vom 28. September 1998 hingewiesen hatte, wonach erst

im September 1998 auf eine reine schmerzlindernde palliative Therapie durch

Morphin-Präparate umgestellt worden sei, war dies aus der damaligen Aktenlage

heraus richtig. Indessen hat das neu eingeholte Gutachten des Prof. Dr. med.

R.________ vom 15. November 2002 zusätzliche Erkenntnisse über den gesamten

Verhandlungsverlauf erbracht. Demzufolge ist die für die Zusprechung einer

Integritätsentschädigung erforderliche Dauerhaftigkeit eines therapeutisch

nicht mehr zu beeinflussenden, insofern stationären und zu palliativen

Massnahmen Anlass gebenden Gesundheitszustandes während eines Jahres

ausgewiesen. Darin liegt auch der rechtserhebliche Unterschied zu dem im Urteil

K. vom 27. Dezember 2001 (U 372/99) beurteilen Sachverhalt. Dies rechtfertigt

hier die Zusprechung einer Integritätsentschädigung im Grundsatz; über deren

Ausmass wird die SUVA noch zu befinden haben. Ob der Zeitraum einer (zumindest)

einjährigen Phase palliativer Behandlung im Sinne einer regelbildenden

Gerichtspraxis auch für andere Asbestfälle beachtlich sei, braucht hier nicht

entschieden zu werden. Dazu besteht umso weniger Anlass, als die SUVA

anscheinend, gemäss Brief der Erben des Versicherten vom 20. Juli 2005, mit

Wirkung ab 1. Juli 2005 eine neue Verwaltungspraxis eingeführt hat. Danach soll

Anspruch auf einen 40 %igen "Vorschuss" sechs Monate nach Ausbruch

der Krankheit und Anspruch auf weitere 40 % Entschädigung im Erlebensfalle nach

zwei Jahren bestehen.“

(STFA

del 24.10.2005, succitata)

2.6

Dalla decisione su

opposizione impugnata si evince che l’CO 1, a seguito dell’emanazione della

STFA del 4 aprile 2002, U 327/00, citata al considerando precedente, ha

instaurato una nuova prassi, applicabile agli assicurati ancora viventi dopo il

30.

giugno 2005, consistente nel riconoscere un’IMI dell’80% se la durata di

vita è di due anni dal momento in cui la malattia si è manifestata. Un acconto

corrispondente a una menomazione del 40% veniva versato dopo sei mesi dalla

manifestazione della malattia.

La prassi appena

menzionata è stata modificata a seguito della STFA del 24 ottobre 2005, U

257/04, nel senso che l’assicuratore infortuni concede ora un’IMI dell’80% agli

assicurati ancora in vita dopo 18 mesi dalla manifestazione della patologia

professionale (doc. 71, p. 3s.).

2.7

Dalle tavole

processuali si evince che la malattia professionale che ha causato la morte

dell’assicurato, un mesotelioma pleurico maligno, è stata diagnosticata, per la

prima volta, nel corso del mese di maggio 2004, grazie agli accertamenti

disposti presso il Servizio di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________

(cfr. doc. 2 e 18 + allegati).

Dalla

cartella clinica del dott. __________ emerge in particolare che, in occasione

della prima consultazione del 10 maggio 2004, l’assicurato gli aveva riferito

di accusare tosse e lieve dispnea da sforzo da due mesi (cfr. V bis).

Nel

prosieguo, durante il periodo 28-30 giugno 2004, PI 1 ha soggiornato presso il

Reparto di chirurgia toracica dell’Ospedale __________ di __________, dove i

sanitari hanno segnatamente proceduto all’esecuzione di una mediastinoscopia.

Dall’analisi istologica dei linfonodi, è risultata la presenza di 3 metastasi

(rapporto di uscita del 30.6.2004, accluso al doc. 38).

Dal 6

luglio sino al 18 agosto 2004, l’assicurato è quindi stato sottoposto a 3 cicli

di chemioterapia con Alimta e Cisplatino (cfr. rapporti di uscita del 30.6. e

del 28.9.2004, acclusi al doc. 38).

Nonostante

le terapie, i medici hanno constatato una progressione della patologia

tumorale, la quale si è manifestata, fra l’altro, con un versamento maligno del

pericardio, ragione per la quale, in occasione della degenza 22-29 settembre

2004.

presso l’Ospedale __________ di __________, all’assicurato è stata

praticata una fenestrazione pericardica (cfr. rapporto di uscita 28.9.2004,

allegato al doc. 38).

Il 29

settembre 2004, PI 1 è stato trasferito presso il Reparto di medicina interna

dell’Ospedale __________ di __________, dove è deceduto il 17 ottobre 2004.

Dal

relativo rapporto di uscita, datato 29 ottobre 2004, risulta quanto segue a

proposito del decorso:

"

Inizialmente vi è un miglioramento della dispnea

e delle condizioni generali ed è stato possibile estrarre il drenaggio pleurico

senza che il versamento si riformasse in maniera importante.

Nel decorso vi è stato però un ulteriore progressivo

peggioramento soprattutto della dispnea e dell’insonnia. Con intento palliativo

è stata introdotta una terapia con benzodiazepine e morfina per os con

beneficio del paziente. I familiari sono stati pienamente informati della

prognosi pessima.

Visto il peggioramento clinico ed un episodio di

fibrillazione atriale tachicardica con grave dispnea abbiamo ripetuto

un’ecocardiografia che ha mostrato una recidiva del versamento pericardico

tamponante in parte fibrotizzato.

Alla luce di questo referto e della prognosi ci

siamo concentrati sulla palliazione dei sintomi.

Nella notte tra il 16 e il 17.10.2004 il signor PI

1.

è deceduto in pace in presenza della moglie.”

(rapporto

di uscita 20.10.2004, accluso al doc. 36)

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte rileva che a prescindere dalla natura, curativa

oppure palliativa, delle terapie a cui è stato sottoposto PI 1 (sottolineato

comunque che, secondo quanto emerge dal rapporto di uscita 30.6.2004 dell’USZ,

i cicli di chemioterapia applicatigli nei mesi di luglio e agosto 2004, erano

ancora volti a migliorare le condizioni di salute dell'assicurato; cfr.

allegato al doc. 38, p. 2: “Bei Herr B. liegt ein biphasisches

Pleuramesotheliom rechts vor, welches im Rahmen einer trimodalen Terapie mit

neoadjuvanter Chemotherapie, Resektion und gegebenenfalls nachfolgender

Radioterapie behandelt werden kann.” – il corsivo è del redattore), dal

momento della diagnosi della malattia professionale a quello del decesso, sono

trascorsi circa 5 mesi (maggio-ottobre 2004), un lasso di tempo che,

alla luce dei precedenti giurisprudenziali citati al considerando 2.5. (cfr.,

in particolare, la RAMI 2004 U 508, p. 265ss.), appare troppo breve affinché il requisito della durevolezza della menomazione, richiesto

dall’art. 24 cpv. 1 LAINF, possa essere considerato adempiuto.

Con la

loro impugnativa, le insorgenti fanno valere che la malattia, diagnosticata nel

mese di maggio 2004, era in realtà già presente da tempo (cfr. I, p. 12: “La

valutazione attenta di tali atti, importanti e determinanti per il giudizio,

deve indurre ad una diversa valutazione del caso, non potendosi affermare che

il signor PI 1 si sia ammalato solo nell’imminenza di quel fatidico 10 maggio

2004, data della prima visita presso il Dott. __________!”).

Proprio in

questo ordine di idee, esse chiedono l’allestimento di una perizia giudiziaria,

finalizzata, citiamo: “… alla ricostruzione del decorso della malattia e,

soprattutto, alla verifica “postuma” della sua progressiva manifestazione,

partendo dallo stato disastrato del polmone destro del signor PI 1, riscontrato

dai medici fin dalla prima visita …” (V, p. 3).

In

proposito, il TCA osserva che è scientificamente provato che, di regola (e

quindi probabilmente anche nel caso di PI 1), quando i disturbi inducono il

paziente a far capo a un medico, il mesotelioma si trova già a uno stadio

avanzato (cfr. RAMI 2004 U 508, p. 269: “Gemäss dem Gutachten von Prof.

Dr. med. K. liegt in der Regel bereits ein fortgeschrittenes

Stadium des Mesothelioms vor, wenn die Beschwerden den

Betroffenen veranlassen, medizinische Hilfe zu beanspruchen.“).

In

questo senso, il richiesto atto istruttorio si appalesa dunque come superfluo

(sull’apprezzamento anticipato delle prove, cfr. STFA dell'11

dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa

V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1

p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.

P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117).

Nei

casi da essa giudicati, l’Alta Corte federale non ha tuttavia attribuito alcun

rilievo a questa circostanza.

Ad esempio, nella pronunzia

di cui alla RAMI 2004 U 508, p. 265ss., il diritto all’IMI è stato negato

poiché il decesso era intervenuto poco più di 3 mesi dopo che la diagnosi

di mesotelioma peritoneale era stata posta, e ciò sebbene che la patologia in

questione fosse certamente preesistente alla diagnosi stessa.

In esito alle

considerazioni che precedono, alla luce della giurisprudenza federale citata, è

quindi a giusta ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha negato alle

eredi di PI 1 il diritto all’indennità per menomazione all’integrità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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