35.2006.37
Incidente della circolazione con frattura calcagno sinistro. Perizia giudiziaria. Negata inabilità lavorativa e, quindi, diritto a ulteriori indennità giornaliere, durante il periodo in contestazione.
26 marzo 2007Italiano29 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2006.37
Data decisione, Autorità:
26.03.2007, TCA
Titolo:
Incidente della circolazione con frattura calcagno sinistro. Perizia giudiziaria. Negata inabilità lavorativa e, quindi, diritto a ulteriori indennità giornaliere, durante il periodo in contestazione.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI RICADUTA
PERIZIA
agg. 10 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.37
mm/DC/td
Lugano
26 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
febbraio 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
gennaio 2004, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di lattoniere di carrozzeria e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, è rimasto vittima, in sella alla propria motocicletta,
di un incidente della circolazione, avvenuto sulla strada cantonale __________.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 18 febbraio 2004 del
Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una frattura
del calcagno sinistro (doc. 6).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 26 luglio 2005, ha dichiarato l’assicurato totalmente
abile a far tempo dal 18 luglio 2005 e non più bisognoso di ulteriori cure
mediche (doc. 91).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
97 e 99), l’assicuratore infortuni, in data 20 febbraio 2006, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 110).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 18 maggio 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato a versargli ulteriori indennità giornaliere
sino al 4 aprile 2006, argomentando:
"
RI 1 RI 1 a seguito dell’incidente stradale
avvenuto in data 26 gennaio 2004 soffre di dolore alla caviglia sinistra e sino
al 3.04.2006 era inabile al 100% in qualsiasi attività lucrativa.
Dal 4 aprile scorso ha iniziato a lavorare stante
la necessità di provvedere al proprio sostentamento.
Detta inabilità era giustificata dal continuo
dolore che il RI 1 aveva alla caviglia sinistra la quale ancora in data
23.03.2006 a seguito di accertamento tramite TAC presenta un “edema del tendine
del flessore”.
Detto gonfiore sarebbe causato, secondo il medico
ortopedico e traumatologo dr. __________, dalla pressione di un piccolo
frammento osseo sul tubercolo posteriore.
La CO 1 sostiene che detto frammento era già
preesistente perché visibile alla RM del 20.12.2004. Meglio la CO 1 ritiene
trattasi di osso accessorio non frammento osseo.
Da un lato però si osserva come l’infortunio sia
precedente alla RM posta a base del refertare e che si imporrebbe una perizia
neutra stante il disaccordo tra i medici CO 1 e lo specialista interpellato dal
RI 1.
Si rileva che lo stesso dr. __________ della CO 1
ha evidenziato durante le visite di controllo gonfiore alla gamba.
Il dr. __________ in data 27.10.2005 comunicava
alla CO 1 che:
“in relazione al trauma del 26.01.2006 oltre
alla frattura della tuberosità a sinistra abbia avuto anche una frattura da
strappo della tuberosità laterale”
È chiaro che la frattura è stata causata dall’evento
sinistroso citato.
Infatti nella denegata ipotesi in cui si
ritenesse che la frattura fosse preesistente il RI 1 avrebbe mostrato sin dalla
nascita dolore alla caviglia sinistra stante lo sfregamento dell’osso sul
tendine.
Mentre il dolore e il gonfiore sono sorti come
conseguenza diretta ed immediata dell’infortunio.
Non v’è chi non veda che evento e trauma sulla
persona del RI 1 siano strettamente collegati da nesso causale come confermato
dal medico traumatologo e ortopedico, dr. __________:
“ dopo il trauma del 26 gennaio 2004 ha
sempre sofferto di dolori alla caviglia sinistra”
e ancora
“ nell’ipotesi (peraltro negata dal dr. __________)
comunque che sia un osso accessorio nulla
toglie al nesso di causalità.
Il trauma ha leso
la parte che l’unisce al tubercolo posteriore astragalico”
RI 1 dovrà quasi certamente sottoporsi ad
intervento chirurgico e pertanto non potrà subire le conseguenze economiche di
un eventuale rigetto della copertura da parte della CO 1: è necessario che
detta copertura sia garantita mettendosi il RI 1 a disposizione per una perizia
neutra volta alla valutazione del caso clinico e a chiarire l’obbligo della CO
1 al versamento delle prestazioni.
Detta perizia appare necessaria.
Rimane acquisito il fatto che il sig. RI 1 è
sempre stato inabile al lavoro a far data dall’incidente e ha sempre trasmesso
Fatti
i relativi certificati medici alla CO 1, mostrando spirito collaborativo.
La CO 1 era a conoscenza che RI 1 era inabile al
lavoro ed ha consultato diversi specialisti proprio per risolvere il problema
che non gli permetteva di iniziare l’attività lavorativa.
La ripresa del lavoro è stata obbligata
nonostante il persistere del dolore e del gonfiore.
Mal si comprende come mai sia stata sospesa
l’indennità giornaliera dato che la CO 1 riconosce comunque – se non il nesso
causale – il manifestarsi della patologia antalgica e dell’edema sul RI 1
causato dallo sfregamento dell’osso.”
(I).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III + allegato).
1.5. In data 20
giugno 2006, l’insorgente si è pronunciato circa il contenuto del referto 2
giugno 2006 del dott. __________ e ha ribadito la necessità che questa Corte
disponga una perizia specialistica (V).
1.6. Con
ordinanza del 10 luglio 2006, il TCA ha ordinato una perizia a cura del Prof.
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (VII).
1.7. In data 17
novembre 2006, il dott. __________ ha consegnato al TCA il suo referto peritale
(XX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni
(XXI).
L’assicurato
ha formulato le proprie osservazioni in data 24 novembre 2006 (XXII), mentre
l’Istituto assicuratore, da parte sua, lo ha fatto il 7 dicembre 2006 (XXIII +
allegati).
1.8. Nel corso
del mese di dicembre 2006, questo Tribunale ha ripreso contatto con il perito
giudiziario, il quale è stato invitato a prendere posizione sul contenuto
dell’apprezzamento 4 dicembre 2006 del dott. __________, nonché a precisare la
data a partire dalla quale l’assicurato ha ritrovato una piena capacità
lavorativa (XXIV).
Il
complemento peritale del Prof. __________ è datato 19 febbraio 2007 (XXVI).
Alle
parti è stato concesso di esprimersi in proposito (XXVIII e XXIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto
il 26 gennaio 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo
2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I
presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a ulteriori
prestazioni, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 18 luglio
2005 oppure no.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella
LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro
gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione a sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.6. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione
di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista
un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio
non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.7. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
Considerandi
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza
ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8
Dalle
tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di porre termine alle
prestazioni a decorrere dal 18 luglio 2005, é stata presa fondandosi,
principalmente, sulle risultanze della visita fiduciaria di controllo del 15
luglio 2005 (cfr. doc. 91).
In effetti, in
quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia
ortopedica, ha dichiarato RI 1 completamente abile al lavoro a contare dal 18
luglio 2005 e non più bisognoso di ulteriori cure mediche.
Egli ha peraltro sostenuto
che le alterazioni degenerative oggettivate grazie alla TAC del 28 giugno 2005
(cfr. doc. 82: “… modeste note artrosiche tibio-tarsiche soprattutto artrosi
astragalo-calcaneare posteriore.”), così come il gonfiore dell’arto inferiore
sinistro, non costituivano una conseguenza naturale del sinistro del mese di gennaio 2004 (doc. 89).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, l’assicurato ha privatamente consultato il
dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, Professore a contratto
presso l’Università dell’__________, secondo il quale RI 1 presentava,
citiamo: “… una sofferenza postero – mediale della caviglia sinistra con
sofferenza del passaggio del tendine del flessore lungo dell’alluce nel suo
solco” e necessitava quindi di un intervento chirurgico di asportazione e
liberazione del tendine (doc. 90).
Proprio alla luce di questa
valutazione, il medico fiduciario dell’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una TAC
delle caviglie (doc. 100), esame (del 2 gennaio 2006) che ha mostrato
unicamente la presenza di un piccolo osso trigono dorsalmente del talo (doc.
103).
Con apprezzamento del 10
febbraio 2006, il dott. __________ ha affermato che l’osso trigono oggettivato
dalla TAC, non costituisce l’espressione di una frattura ma bensì un osso
accessorio, preesistente all’evento infortunistico in discussione (doc. 108).
In sede di ricorso,
l’assicurato ha prodotto una nuova certificazione, datata 23 marzo 2006, del
dott. __________, per il quale la TAC del 2 gennaio 2006 documenta l’esistenza
di un edema del tendine del flessore lungo dell’alluce, nonché di un piccolo
frammento osseo nel tubercolo posteriore dell’astragalo.
Quest’ultimo reperto, a
suo avviso, non costituisce un osso accessorio e comunque, nell’ipotesi in cui
lo fosse, esso andrebbe considerato conseguenza naturale dell’infortunio
assicurato (doc. A 4).
Unitamente alla risposta
di causa, l’Istituto assicuratore convenuto ha versato agli atti un voluminoso
(15 pagine) rapporto del dott. __________, spec. FMH in reumatologia, per il
quale l’esame della documentazione a disposizione dimostra una, citiamo: “…
gestione sconclusionata del paziente.”.
Riassumendo, secondo il
medico di circondario, è accertato che la frattura del calcagno, riportata in
occasione del noto incidente stradale, è nel frattempo guarita senza reliquati,
motivo per cui la sintomatologia denunciata dall’insorgente deve forzatamente
avere una causa diversa (cfr. III bis).
2.9
Allo scopo di chiarire la
fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data 10 luglio 2006, ha
ordinato l'esecuzione di una perizia a cura del Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotorio.
L’esame
clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal Prof. __________, ha avuto
luogo in data 25 ottobre 2006 (XX, p. 1).
Dopo
avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (XX, p. 2-4) ed
averne descritto lo status, clinico e radiologico, a livello degli arti
inferiori (XX, p. 4-7), il perito giudiziario ha diagnosticato dei dolori
residuali a livello del retropiede sinistro in stato dopo frattura non
dislocata del “Tuber calcanei” sinistro, nonché dopo grave contusione
delle parti molli e ferita aperta nella regione del retropiede con, attualmente,
limitazione dolorosa della capacità di flessione dorsale e plantare del
retropiede sinistro, disturbi al passaggio del tendine del flessore
lungo dell’alluce sinistro, atteggiamento di risparmio del piede sinistro in
lieve posizione di supinazione con, di conseguenza, sovraccarico del tendine
peroneale, nonché lieve varicosi a livello del retropiede sinistro lateralmente
(XX, p. 8).
Il Prof. dott. __________ ha quindi affermato che l’infortunio del 26 gennaio 2004 ha
causato, non soltanto la diagnosticata frattura non dislocata del tallone
sinistro (nel frattempo guarita), ma pure lesioni alle parti molli del
retropiede, a cui ricondurre l’impingement del tendine del
flessore lungo dell’alluce sinistro, l’atteggiamento di risparmio del piede e i
dolori nella regione del malleolo laterale e del tendine peroneale (XX,
risposta al quesito n. 2 e 3 di parte convenuta).
L’esperto designato dal
TCA ha inoltre precisato che le modalità secondo cui è avvenuto il sinistro del
gennaio 2004, giustificano senza dubbio l’insorgenza di un disturbo al
passaggio del tendine del muscolo flessore lungo dell’alluce sinistro, il quale
passa esattamente nel solco tra il tubercolo interno ed esterno del “processus
posterior tali”.
Il dott. __________ non ha
invece potuto confermare con certezza l’esistenza, postulata dal dott. __________
con la sua certificazione del 27 ottobre 2005 (doc. 90), di una frattura del
tubercolo laterale posteriore del tallone, tuttavia, sempre secondo il perito
giudiziario, ciò è irrilevante nella misura in cui la sindrome da attrito del
tendine del muscolo flessore lungo dell’alluce sinistro correla, già di per sé,
con la sintomatologia risentita da RI 1 (XX, p. 8s. nonché risposta ai quesiti
n. 5 e 6 di parte ricorrente).
L’esperto giudiziario –
avallando, in questa misura, l’opinione espressa dai sanitari consultati
dall’amministrazione, ha riconosciuto che l’osso trigono costituisce un osso
accessorio e, pertanto, che non è espressione di una frattura (XX, p. 9 e
risposta ai quesiti n. 3 e 4 di parte ricorrente).
Per quanto concerne
l’ulteriore procedere terapeutico, il Prof. __________ ha proposto
l’esecuzione di una revisione chirurgica per liberare il tendine del
flessore lungo dell’alluce sinistro e, verosimilmente, per raccorciare l’osso
trigono e il “processus posterior tali” (XX, p. 9 e risposta al quesito
n. 7 di parte ricorrente).
Il perito giudiziario,
preso atto che l’assicurato era nel frattempo stato in grado di riprendere il
proprio lavoro di carrozziere, ha confermato l’esistenza di una piena capacità
lavorativa, nonostante i dolori dipendenti dal carico dell’articolazione (XX,
p. 9 e risposta al quesito n. 4 di parte convenuta e n. 9 di parte ricorrente).
In sintesi, lo specialista
incaricato dal TCA ha quindi ammesso l’eziologia traumatica dei disturbi
lamentati da RI 1 al piede sinistro, disturbi che, a suo avviso, potrebbero
essere (perlomeno) alleviati mediante un’operazione chirurgica di revisione.
Per quel che riguarda
l’esigibilità lavorativa, preso atto del fatto che nel frattempo, nonostante i
dolori, l’assicurato aveva ripreso a lavorare a tempo pieno, egli non ha potuto
fare altro che attestare una piena capacità lavorativa.
2.10
Chiamato a pronunciarsi sul
contenuto della perizia giudiziaria, l’Istituto assicuratore, in data 7
dicembre 2006, ha prodotto un rapporto del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina assicurativa di __________
(XXIII 1), e ha espresso le considerazioni seguenti:
" Con
il ricorso l’assicurato ha chiesto unicamente di essere messo a beneficio
dell’indennità giornaliera dal 18.7.2005 al 3.4.2006 in quanto con il 4.4.2006
egli ha ripreso a lavorare al 100%. Il prof. __________, malgrado i disturbi
fatti valere dall’assicurato, ha confermato una piena capacità lavorativa
nell’attività originaria. Non si vede motivo alcuno per ammettere che
l’assicurato non era abile al lavoro in misura completa già con il 18.7.2005 e
cioè al momento in cui l’CO 1 ha sospeso il versamento dell’indennità
giornaliera in quanto nessun elemento permette di ammettere che con il passare
del tempo sia intervenuta una modifica del quadro clinico tale da influenzare
la capacità lavorativa.
L’assicurato – il quale viene pregato di prendere conoscenza su
tale punto del parere del dott. __________ – viene pregato di annunciare una
ricaduta qualora desiderasse sottoporsi all’intervento operatorio prospettato
dall’esperto.”
(XXIII)
L’11 dicembre 2006 questo
Tribunale ha ripreso contatto con il Prof. dott. __________,
il quale è stato invitato a prendere posizione in merito all’apprezzamento dal
dott. __________ e, soprattutto, a esaminare se la piena capacità lavorativa
attestata in occasione della visita peritale del 25 ottobre 2006 esisteva già
al momento in cui l’assicuratore LAINF ha posto fine alle proprie prestazioni
(luglio 2005 - XXIV).
Il complemento peritale
del dott. __________ è pervenuto il 27 febbraio 2007 e ha il
tenore seguente:
"
Im Besondern weist Herr Dr.
__________ in seinem Bericht auf die erwähnte 2005
publizierte französische Arbeit über 21 operativ behandelte Patienten mit einem
sogenannten posterior ancle syndrom - also analoge Diagnose wie bei Herrn RI 1
- hin. Wenn ich die Schlussfolgerungen von Herrn Dr. __________ richtig verstehe, können die in der zitierten Arbeit erreichten guten
Operationsresultate nicht per se auf Herrn RI 1 übertragen werden. Mit anderen
Worten, Dr. __________ ist der
Meinung, dass das Resultat der von mir vorgeschlagenen Operation bei diesem
Patienten wahrscheinlich nicht so gut sein werde, wie dies die
durchschnittlichen Resultate in der zitierten Arbeit sind, weil eben der Fall
nicht ganz vergleichbar sei. Ich kann diesen Ausführungen von Herrn Dr. __________ durchaus folgen.
Wenn Herr RI 1 mit seinen Schmerzen - welche ihm ja
immerhin eine vollständige Arbeitsfähigkeit als Karrosseriespengler möglich
machen - weiter leben kann, ist die sicherere Variante für den Patienten ohne
Zweifel die, auf eine Operation zu verzichten. Ist er allerdings im Masse, wie
er mir dies anlässlich der gutachtlichen Untersuchung geschildert hat und wie
dies in Abschnitt 2 auf Seite 4 meines Gutachtens dargelegt ist, in
verschiedensten Tätigkeiten in seiner Lebensqualität gestört und eingeschränkt,
dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als Herrn RI 1 durch eine sorgfältig
durchgeführte operative Therapie ( Behebung der Passagestörung seiner
Grosszehenbeugesehne im hinteren Abschnitt des Sprungbeines) zumindest die
Chance zu geben, seine Schmerzen zu reduzieren, oder im günstigen Fall
vollständig zu verlieren.
Bezüglich der von der CO 1 auf den 18. Juli 2005 postulierten vollen Arbeitsfähigkeit erscheinen
mir folgende Bemerkungen angebracht:
Eine 100%ige Arbeitsfähigkeit wurde von der CO 1 bereits auf den 29.11.04 und wieder auf den
03.01
, dann auf den 01.05.05 und schliesslich wieder auf den 18.07.05
festgelegt. Demgegenüber stellte Dr. __________ vom 30.10.04 bis 02.01.05 eine vollständige Arbeitsunfähigkeit fest,
die er anfangs Mai 2005 verlängerte. Anlässlich der kreisärztlichen
Untersuchung vom 14.04.05 durch Herrn Dr. __________, Orthopädische Chirurgie FMH, wurde die Arbeitsfähigkeit vom 01.04.05
auf 50%, ab dem 01.05.05 auf 75% festgesetzt. Demgegenüber stellte Dr. __________ in seinem Bericht vom 13.07.05
keine Besserung der Beschwerden auch nach schuhtechnischer Versorgung und Dr. __________, Fusschirurg aus __________, in
seinem Bericht vom 18.07.05 Schmerzen und Schwellungen im Knöchelbereich fest.
In einer weiteren kreisärztlichen Untersuchung vom 21.07.05 stellt Dr. __________ eine Besserung der Beschwerden
durch die Masseinlagen fest und beschreibt eine mit Sicherheit dem beklagten
Unfall vorbestehende Arthrose. „Weitere Behandlungen sind nicht mehr nötig für
die reinen Unfallfolgen". Der Patient wird erneut ab dem 18.07.05 für voll
arbeitsfähig erklärt.
Zusammenfassend stehen wir also seit Ende 2004 bis
zur Wiederaufnahme seiner vollen Arbeitsfähigkeit - mit glaubhaften Schmerzen -
einer längeren Phase unterschiedlicher Beurteilungen durch die CO 1-Arzte
einerseits und behandelnde Ärzte (Dr. __________ und Dr. __________)
gegenüber. Während der kreisärztliche Dienst der CO 1 bereits am 29.11.04 erstmals keine Arbeitsunfähigkeit verursachenden
Unfallfolgen mehr sah, und diese Beurteilung in mehrfachen Taxierungen einer
100%igen Arbeitsfähigkeit wiederholten, stellten die ärztlichen Behandler (Dr. __________, 11.08.05 und Dr. __________, 17.01.06) unfallbedingte
Schmerzen und Funktionsstörungen im betroffenen Fuss des Patienten fest.
Am 02.06.2006 diagnostizierte Dr. __________, Rheumatologie FMH, CO 1, ein Os trigonum-Syndrom und machte entsprechende
konservative und operative Therapievorschläge.
Nachdem der Patient auch heute noch unter den in
meinem Gutachten ausführlich beschriebenen (Seite 4, Absatz 2) Beschwerden
leidet, sich aber unter Druck der Zahlungsaussetzung durch die CO 1 mit diesen Schmerzen zu 100% an die Arbeit
zurückbegeben musste, erschiene es mir unfair, eine volle Arbeitsfähigkeit
bereits ab dem 18.07.05 festzulegen. Ich würde die Wiederaufnahme der vollen
Arbeitsfähigkeit auf den Zeitpunkt festlegen, an dem Herr RI 1 seine Arbeit
auch tatsächlich zu 100% wieder aufgenommen hat: nämlich auf den 18. April
2006.
" (Doc. XXVI)
L’CO 1, a parte sua, ha
preso posizione nel modo seguente:
" (…).
il perito ritiene che non è “fair” considerare l’assicurato abile
al lavoro già dal 18.7.2005. Dagli atti non risulta che lo stato di salute
post-infortunistico dell’assicurato abbia subito un cambiamento fra il
18.7.2005
e il 18.4.2006 per cui medicalmente un’inabilità lavorativa oltre
quanto ammesso dall’CO 1 non è giustificata. Non incombe all’Istituto tenere
conto del fatto che l’assicurato non ha potuto trovare un nuovo posto di lavoro
prima del 18.4.2006 e sopportare i rischi inerenti il mercato generale del
lavoro. Tali problematiche concernono l’assicurazione disoccupazione.
Inoltre, in un primo tempo, l’assicurato era stato dichiarato
abile al lavoro al 100% dal 4.10.2004. L’CO 1 ha prolungato l’inabilità
lavorativa dapprima fino al 28.11.2004 e poi fino al 2.1.2005. Il 22.2.2005 il
curante ha attestato una nuova inabilità lavorativa. L’CO 1 ha accettato le
conclusioni del curante e, dopo un’ulteriore visita, ha dichiarato l’assicurato
abile al lavoro in misura progressiva (50% dall’1.4., 75% dall’1.5. e 100% dal
18.7
). L’CO 1 ritiene pertanto di avere fatto prova di sufficiente
fairness.”
(XXVIII)
2.11
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte, in primo luogo, prende atto del fatto che l’Istituto assicuratore
convenuto ha espresso la propria disponibilità ad assumere, a titolo di
ricaduta, i provvedimenti terapeutici proposti dal Prof. dott. __________ (cfr. XXIII).
Pertanto,
qualora RI 1 dovesse decidere di sottoporsi al prospettato intervento
operatorio di revisione del retropiede, l’assicuratore infortuni
corrisponderebbe le prestazioni di legge in conformità a quanto previsto
dall’art. 11 OAINF.
Al TCA
non rimane che da esaminare se, durante il periodo 18 luglio 2005-3 aprile
2006, il ricorrente poteva essere considerato completamente abile al lavoro
oppure no.
Così come
già risulta dai considerandi precedenti, il perito giudiziario ha attestato una
piena capacità lavorativa nella professione di carrozziere (cfr. XX, risposta
ai quesiti n. 4 di parte convenuta e n. 9 di parte ricorrente), posto che, nel
frattempo, a decorrere dal 4 aprile 2006, RI 1 aveva ripreso a lavorare a tempo
pieno presso la Carrozzeria __________ di __________ (cfr. doc. A 2).
Chiamato
a precisare se ciò era verosimilmente già il caso nel luglio 2005, il dott. __________
ha in sostanza sostenuto che, siccome il ricorrente ha dato prova di buona
volontà nella misura in cui ha ripreso a lavorare sebbene ancora sofferente,
non apparirebbe leale (“fair”) fissare una piena abilità lavorativa già a
contare dal 18 luglio 2005 (XXVI).
Questo
Tribunale constata che l’esperto giudiziario non ha fornito alcun argomento di
natura medica-scientifica suscettibile di supportare la tesi secondo cui la
capacità lavorativa totale, da lui attestata in occasione del consulto peritale
del 25 ottobre 2006, non era già tale nel mese di luglio 2005.
In
particolare, il Prof. __________ non ha preteso che la ritrovata piena abilità
lavorativa a decorrere dal 4 aprile 2006, sarebbe giustificata da un
miglioramento intervenuto nel frattempo nelle condizioni di salute del
ricorrente.
Ora,
posto, da una parte, che il solo “senso di lealtà” non è sufficiente a fondare
un diritto a prestazioni (diversa sarebbe stata la situazione se
l'amministrazione avesse creato nell'assicurato delle aspettative rivelatesi
contrarie ai disposti legali in vigore; riguardo la tutela della buona fede,
cfr. DTF 121 V 65) e, d’altra parte, che dalla documentazione medica
all’inserto non risulta che, nel lasso di tempo trascorso tra la visita
circondariale di controllo del 15 luglio 2005 e la ripresa dell’attività
lavorativa (4 aprile 2006), la situazione a livello dell’estremità inferiore
sinistra sia in qualche modo mutata, considerato inoltre che agli atti non
figura alcun certificato, successivo al rapporto 21 luglio 2005 del dott. __________
(doc. 89), attestante l’esistenza di una qualsiasi inabilità lavorativa, il TCA
ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 sarebbe stato in grado di
riprendere la propria professione di carrozziere a tempo pieno, già a far tempo
dal 18 luglio 2005.
Pertanto, nella misura in
cui l’assicurato ha preteso la corresponsione dell’indennità giornaliera sino
al 3 aprile 2006, il suo ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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