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Decisione

35.2006.37

Incidente della circolazione con frattura calcagno sinistro. Perizia giudiziaria. Negata inabilità lavorativa e, quindi, diritto a ulteriori indennità giornaliere, durante il periodo in contestazione.

26 marzo 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi certificati medici alla CO 1, mostrando spirito collaborativo.

La CO 1 era a conoscenza che RI 1 era inabile al

lavoro ed ha consultato diversi specialisti proprio per risolvere il problema

che non gli permetteva di iniziare l’attività lavorativa.

La ripresa del lavoro è stata obbligata

nonostante il persistere del dolore e del gonfiore.

Mal si comprende come mai sia stata sospesa

l’indennità giornaliera dato che la CO 1 riconosce comunque – se non il nesso

causale – il manifestarsi della patologia antalgica e dell’edema sul RI 1

causato dallo sfregamento dell’osso.”

(I).

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III + allegato).

1.5. In data 20

giugno 2006, l’insorgente si è pronunciato circa il contenuto del referto 2

giugno 2006 del dott. __________ e ha ribadito la necessità che questa Corte

disponga una perizia specialistica (V).

1.6. Con

ordinanza del 10 luglio 2006, il TCA ha ordinato una perizia a cura del Prof.

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (VII).

1.7. In data 17

novembre 2006, il dott. __________ ha consegnato al TCA il suo referto peritale

(XX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni

(XXI).

L’assicurato

ha formulato le proprie osservazioni in data 24 novembre 2006 (XXII), mentre

l’Istituto assicuratore, da parte sua, lo ha fatto il 7 dicembre 2006 (XXIII +

allegati).

1.8. Nel corso

del mese di dicembre 2006, questo Tribunale ha ripreso contatto con il perito

giudiziario, il quale è stato invitato a prendere posizione sul contenuto

dell’apprezzamento 4 dicembre 2006 del dott. __________, nonché a precisare la

data a partire dalla quale l’assicurato ha ritrovato una piena capacità

lavorativa (XXIV).

Il

complemento peritale del Prof. __________ è datato 19 febbraio 2007 (XXVI).

Alle

parti è stato concesso di esprimersi in proposito (XXVIII e XXIX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto

il 26 gennaio 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo

2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I

presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a ulteriori

prestazioni, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era

legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 18 luglio

2005 oppure no.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità

giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella

LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro

gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.6. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte

dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di

causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,

invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione

di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista

un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio

non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.7. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

Considerandi

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza

ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.8

Dalle

tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di porre termine alle

prestazioni a decorrere dal 18 luglio 2005, é stata presa fondandosi,

principalmente, sulle risultanze della visita fiduciaria di controllo del 15

luglio 2005 (cfr. doc. 91).

In effetti, in

quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia

ortopedica, ha dichiarato RI 1 completamente abile al lavoro a contare dal 18

luglio 2005 e non più bisognoso di ulteriori cure mediche.

Egli ha peraltro sostenuto

che le alterazioni degenerative oggettivate grazie alla TAC del 28 giugno 2005

(cfr. doc. 82: “… modeste note artrosiche tibio-tarsiche soprattutto artrosi

astragalo-calcaneare posteriore.”), così come il gonfiore dell’arto inferiore

sinistro, non costituivano una conseguenza naturale del sinistro del mese di gennaio 2004 (doc. 89).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, l’assicurato ha privatamente consultato il

dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, Professore a contratto

presso l’Università dell’__________, secondo il quale RI 1 presentava,

citiamo: “… una sofferenza postero – mediale della caviglia sinistra con

sofferenza del passaggio del tendine del flessore lungo dell’alluce nel suo

solco” e necessitava quindi di un intervento chirurgico di asportazione e

liberazione del tendine (doc. 90).

Proprio alla luce di questa

valutazione, il medico fiduciario dell’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una TAC

delle caviglie (doc. 100), esame (del 2 gennaio 2006) che ha mostrato

unicamente la presenza di un piccolo osso trigono dorsalmente del talo (doc.

103).

Con apprezzamento del 10

febbraio 2006, il dott. __________ ha affermato che l’osso trigono oggettivato

dalla TAC, non costituisce l’espressione di una frattura ma bensì un osso

accessorio, preesistente all’evento infortunistico in discussione (doc. 108).

In sede di ricorso,

l’assicurato ha prodotto una nuova certificazione, datata 23 marzo 2006, del

dott. __________, per il quale la TAC del 2 gennaio 2006 documenta l’esistenza

di un edema del tendine del flessore lungo dell’alluce, nonché di un piccolo

frammento osseo nel tubercolo posteriore dell’astragalo.

Quest’ultimo reperto, a

suo avviso, non costituisce un osso accessorio e comunque, nell’ipotesi in cui

lo fosse, esso andrebbe considerato conseguenza naturale dell’infortunio

assicurato (doc. A 4).

Unitamente alla risposta

di causa, l’Istituto assicuratore convenuto ha versato agli atti un voluminoso

(15 pagine) rapporto del dott. __________, spec. FMH in reumatologia, per il

quale l’esame della documentazione a disposizione dimostra una, citiamo: “…

gestione sconclusionata del paziente.”.

Riassumendo, secondo il

medico di circondario, è accertato che la frattura del calcagno, riportata in

occasione del noto incidente stradale, è nel frattempo guarita senza reliquati,

motivo per cui la sintomatologia denunciata dall’insorgente deve forzatamente

avere una causa diversa (cfr. III bis).

2.9

Allo scopo di chiarire la

fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data 10 luglio 2006, ha

ordinato l'esecuzione di una perizia a cura del Prof. dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotorio.

L’esame

clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal Prof. __________, ha avuto

luogo in data 25 ottobre 2006 (XX, p. 1).

Dopo

avere minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (XX, p. 2-4) ed

averne descritto lo status, clinico e radiologico, a livello degli arti

inferiori (XX, p. 4-7), il perito giudiziario ha diagnosticato dei dolori

residuali a livello del retropiede sinistro in stato dopo frattura non

dislocata del “Tuber calcanei” sinistro, nonché dopo grave contusione

delle parti molli e ferita aperta nella regione del retropiede con, attualmente,

limitazione dolorosa della capacità di flessione dorsale e plantare del

retropiede sinistro, disturbi al passaggio del tendine del flessore

lungo dell’alluce sinistro, atteggiamento di risparmio del piede sinistro in

lieve posizione di supinazione con, di conseguenza, sovraccarico del tendine

peroneale, nonché lieve varicosi a livello del retropiede sinistro lateralmente

(XX, p. 8).

Il Prof. dott. __________ ha quindi affermato che l’infortunio del 26 gennaio 2004 ha

causato, non soltanto la diagnosticata frattura non dislocata del tallone

sinistro (nel frattempo guarita), ma pure lesioni alle parti molli del

retropiede, a cui ricondurre l’impingement del tendine del

flessore lungo dell’alluce sinistro, l’atteggiamento di risparmio del piede e i

dolori nella regione del malleolo laterale e del tendine peroneale (XX,

risposta al quesito n. 2 e 3 di parte convenuta).

L’esperto designato dal

TCA ha inoltre precisato che le modalità secondo cui è avvenuto il sinistro del

gennaio 2004, giustificano senza dubbio l’insorgenza di un disturbo al

passaggio del tendine del muscolo flessore lungo dell’alluce sinistro, il quale

passa esattamente nel solco tra il tubercolo interno ed esterno del “processus

posterior tali”.

Il dott. __________ non ha

invece potuto confermare con certezza l’esistenza, postulata dal dott. __________

con la sua certificazione del 27 ottobre 2005 (doc. 90), di una frattura del

tubercolo laterale posteriore del tallone, tuttavia, sempre secondo il perito

giudiziario, ciò è irrilevante nella misura in cui la sindrome da attrito del

tendine del muscolo flessore lungo dell’alluce sinistro correla, già di per sé,

con la sintomatologia risentita da RI 1 (XX, p. 8s. nonché risposta ai quesiti

n. 5 e 6 di parte ricorrente).

L’esperto giudiziario –

avallando, in questa misura, l’opinione espressa dai sanitari consultati

dall’amministrazione, ha riconosciuto che l’osso trigono costituisce un osso

accessorio e, pertanto, che non è espressione di una frattura (XX, p. 9 e

risposta ai quesiti n. 3 e 4 di parte ricorrente).

Per quanto concerne

l’ulteriore procedere terapeutico, il Prof. __________ ha proposto

l’esecuzione di una revisione chirurgica per liberare il tendine del

flessore lungo dell’alluce sinistro e, verosimilmente, per raccorciare l’osso

trigono e il “processus posterior tali” (XX, p. 9 e risposta al quesito

n. 7 di parte ricorrente).

Il perito giudiziario,

preso atto che l’assicurato era nel frattempo stato in grado di riprendere il

proprio lavoro di carrozziere, ha confermato l’esistenza di una piena capacità

lavorativa, nonostante i dolori dipendenti dal carico dell’articolazione (XX,

p. 9 e risposta al quesito n. 4 di parte convenuta e n. 9 di parte ricorrente).

In sintesi, lo specialista

incaricato dal TCA ha quindi ammesso l’eziologia traumatica dei disturbi

lamentati da RI 1 al piede sinistro, disturbi che, a suo avviso, potrebbero

essere (perlomeno) alleviati mediante un’operazione chirurgica di revisione.

Per quel che riguarda

l’esigibilità lavorativa, preso atto del fatto che nel frattempo, nonostante i

dolori, l’assicurato aveva ripreso a lavorare a tempo pieno, egli non ha potuto

fare altro che attestare una piena capacità lavorativa.

2.10

Chiamato a pronunciarsi sul

contenuto della perizia giudiziaria, l’Istituto assicuratore, in data 7

dicembre 2006, ha prodotto un rapporto del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina assicurativa di __________

(XXIII 1), e ha espresso le considerazioni seguenti:

" Con

il ricorso l’assicurato ha chiesto unicamente di essere messo a beneficio

dell’indennità giornaliera dal 18.7.2005 al 3.4.2006 in quanto con il 4.4.2006

egli ha ripreso a lavorare al 100%. Il prof. __________, malgrado i disturbi

fatti valere dall’assicurato, ha confermato una piena capacità lavorativa

nell’attività originaria. Non si vede motivo alcuno per ammettere che

l’assicurato non era abile al lavoro in misura completa già con il 18.7.2005 e

cioè al momento in cui l’CO 1 ha sospeso il versamento dell’indennità

giornaliera in quanto nessun elemento permette di ammettere che con il passare

del tempo sia intervenuta una modifica del quadro clinico tale da influenzare

la capacità lavorativa.

L’assicurato – il quale viene pregato di prendere conoscenza su

tale punto del parere del dott. __________ – viene pregato di annunciare una

ricaduta qualora desiderasse sottoporsi all’intervento operatorio prospettato

dall’esperto.”

(XXIII)

L’11 dicembre 2006 questo

Tribunale ha ripreso contatto con il Prof. dott. __________,

il quale è stato invitato a prendere posizione in merito all’apprezzamento dal

dott. __________ e, soprattutto, a esaminare se la piena capacità lavorativa

attestata in occasione della visita peritale del 25 ottobre 2006 esisteva già

al momento in cui l’assicuratore LAINF ha posto fine alle proprie prestazioni

(luglio 2005 - XXIV).

Il complemento peritale

del dott. __________ è pervenuto il 27 febbraio 2007 e ha il

tenore seguente:

"

Im Besondern weist Herr Dr.

__________ in seinem Bericht auf die erwähnte 2005

publizierte französische Arbeit über 21 operativ behandelte Patienten mit einem

sogenannten posterior ancle syndrom - also analoge Diagnose wie bei Herrn RI 1

- hin. Wenn ich die Schlussfolgerungen von Herrn Dr. __________ richtig verstehe, können die in der zitierten Arbeit erreichten guten

Operationsresultate nicht per se auf Herrn RI 1 übertragen werden. Mit anderen

Worten, Dr. __________ ist der

Meinung, dass das Resultat der von mir vorgeschlagenen Operation bei diesem

Patienten wahrscheinlich nicht so gut sein werde, wie dies die

durchschnittlichen Resultate in der zitierten Arbeit sind, weil eben der Fall

nicht ganz vergleichbar sei. Ich kann diesen Ausführungen von Herrn Dr. __________ durchaus folgen.

Wenn Herr RI 1 mit seinen Schmerzen - welche ihm ja

immerhin eine vollständige Arbeitsfähigkeit als Karrosseriespengler möglich

machen - weiter leben kann, ist die sicherere Variante für den Patienten ohne

Zweifel die, auf eine Operation zu verzichten. Ist er allerdings im Masse, wie

er mir dies anlässlich der gutachtlichen Untersuchung geschildert hat und wie

dies in Abschnitt 2 auf Seite 4 meines Gutachtens dargelegt ist, in

verschiedensten Tätigkeiten in seiner Lebensqualität gestört und eingeschränkt,

dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als Herrn RI 1 durch eine sorgfältig

durchgeführte operative Therapie ( Behebung der Passagestörung seiner

Grosszehenbeugesehne im hinteren Abschnitt des Sprungbeines) zumindest die

Chance zu geben, seine Schmerzen zu reduzieren, oder im günstigen Fall

vollständig zu verlieren.

Bezüglich der von der CO 1 auf den 18. Juli 2005 postulierten vollen Arbeitsfähigkeit erscheinen

mir folgende Bemerkungen angebracht:

Eine 100%ige Arbeitsfähigkeit wurde von der CO 1 bereits auf den 29.11.04 und wieder auf den

03.01

, dann auf den 01.05.05 und schliesslich wieder auf den 18.07.05

festgelegt. Demgegenüber stellte Dr. __________ vom 30.10.04 bis 02.01.05 eine vollständige Arbeitsunfähigkeit fest,

die er anfangs Mai 2005 verlängerte. Anlässlich der kreisärztlichen

Untersuchung vom 14.04.05 durch Herrn Dr. __________, Orthopädische Chirurgie FMH, wurde die Arbeitsfähigkeit vom 01.04.05

auf 50%, ab dem 01.05.05 auf 75% festgesetzt. Demgegenüber stellte Dr. __________ in seinem Bericht vom 13.07.05

keine Besserung der Beschwerden auch nach schuhtechnischer Versorgung und Dr. __________, Fusschirurg aus __________, in

seinem Bericht vom 18.07.05 Schmerzen und Schwellungen im Knöchelbereich fest.

In einer weiteren kreisärztlichen Untersuchung vom 21.07.05 stellt Dr. __________ eine Besserung der Beschwerden

durch die Masseinlagen fest und beschreibt eine mit Sicherheit dem beklagten

Unfall vorbestehende Arthrose. „Weitere Behandlungen sind nicht mehr nötig für

die reinen Unfallfolgen". Der Patient wird erneut ab dem 18.07.05 für voll

arbeitsfähig erklärt.

Zusammenfassend stehen wir also seit Ende 2004 bis

zur Wiederaufnahme seiner vollen Arbeitsfähigkeit - mit glaubhaften Schmerzen -

einer längeren Phase unterschiedlicher Beurteilungen durch die CO 1-Arzte

einerseits und behandelnde Ärzte (Dr. __________ und Dr. __________)

gegenüber. Während der kreisärztliche Dienst der CO 1 bereits am 29.11.04 erstmals keine Arbeitsunfähigkeit verursachenden

Unfallfolgen mehr sah, und diese Beurteilung in mehrfachen Taxierungen einer

100%igen Arbeitsfähigkeit wiederholten, stellten die ärztlichen Behandler (Dr. __________, 11.08.05 und Dr. __________, 17.01.06) unfallbedingte

Schmerzen und Funktionsstörungen im betroffenen Fuss des Patienten fest.

Am 02.06.2006 diagnostizierte Dr. __________, Rheumatologie FMH, CO 1, ein Os trigonum-Syndrom und machte entsprechende

konservative und operative Therapievorschläge.

Nachdem der Patient auch heute noch unter den in

meinem Gutachten ausführlich beschriebenen (Seite 4, Absatz 2) Beschwerden

leidet, sich aber unter Druck der Zahlungsaussetzung durch die CO 1 mit diesen Schmerzen zu 100% an die Arbeit

zurückbegeben musste, erschiene es mir unfair, eine volle Arbeitsfähigkeit

bereits ab dem 18.07.05 festzulegen. Ich würde die Wiederaufnahme der vollen

Arbeitsfähigkeit auf den Zeitpunkt festlegen, an dem Herr RI 1 seine Arbeit

auch tatsächlich zu 100% wieder aufgenommen hat: nämlich auf den 18. April

2006.

" (Doc. XXVI)

L’CO 1, a parte sua, ha

preso posizione nel modo seguente:

" (…).

il perito ritiene che non è “fair” considerare l’assicurato abile

al lavoro già dal 18.7.2005. Dagli atti non risulta che lo stato di salute

post-infortunistico dell’assicurato abbia subito un cambiamento fra il

18.7.2005

e il 18.4.2006 per cui medicalmente un’inabilità lavorativa oltre

quanto ammesso dall’CO 1 non è giustificata. Non incombe all’Istituto tenere

conto del fatto che l’assicurato non ha potuto trovare un nuovo posto di lavoro

prima del 18.4.2006 e sopportare i rischi inerenti il mercato generale del

lavoro. Tali problematiche concernono l’assicurazione disoccupazione.

Inoltre, in un primo tempo, l’assicurato era stato dichiarato

abile al lavoro al 100% dal 4.10.2004. L’CO 1 ha prolungato l’inabilità

lavorativa dapprima fino al 28.11.2004 e poi fino al 2.1.2005. Il 22.2.2005 il

curante ha attestato una nuova inabilità lavorativa. L’CO 1 ha accettato le

conclusioni del curante e, dopo un’ulteriore visita, ha dichiarato l’assicurato

abile al lavoro in misura progressiva (50% dall’1.4., 75% dall’1.5. e 100% dal

18.7

). L’CO 1 ritiene pertanto di avere fatto prova di sufficiente

fairness.”

(XXVIII)

2.11

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte, in primo luogo, prende atto del fatto che l’Istituto assicuratore

convenuto ha espresso la propria disponibilità ad assumere, a titolo di

ricaduta, i provvedimenti terapeutici proposti dal Prof. dott. __________ (cfr. XXIII).

Pertanto,

qualora RI 1 dovesse decidere di sottoporsi al prospettato intervento

operatorio di revisione del retropiede, l’assicuratore infortuni

corrisponderebbe le prestazioni di legge in conformità a quanto previsto

dall’art. 11 OAINF.

Al TCA

non rimane che da esaminare se, durante il periodo 18 luglio 2005-3 aprile

2006, il ricorrente poteva essere considerato completamente abile al lavoro

oppure no.

Così come

già risulta dai considerandi precedenti, il perito giudiziario ha attestato una

piena capacità lavorativa nella professione di carrozziere (cfr. XX, risposta

ai quesiti n. 4 di parte convenuta e n. 9 di parte ricorrente), posto che, nel

frattempo, a decorrere dal 4 aprile 2006, RI 1 aveva ripreso a lavorare a tempo

pieno presso la Carrozzeria __________ di __________ (cfr. doc. A 2).

Chiamato

a precisare se ciò era verosimilmente già il caso nel luglio 2005, il dott. __________

ha in sostanza sostenuto che, siccome il ricorrente ha dato prova di buona

volontà nella misura in cui ha ripreso a lavorare sebbene ancora sofferente,

non apparirebbe leale (“fair”) fissare una piena abilità lavorativa già a

contare dal 18 luglio 2005 (XXVI).

Questo

Tribunale constata che l’esperto giudiziario non ha fornito alcun argomento di

natura medica-scientifica suscettibile di supportare la tesi secondo cui la

capacità lavorativa totale, da lui attestata in occasione del consulto peritale

del 25 ottobre 2006, non era già tale nel mese di luglio 2005.

In

particolare, il Prof. __________ non ha preteso che la ritrovata piena abilità

lavorativa a decorrere dal 4 aprile 2006, sarebbe giustificata da un

miglioramento intervenuto nel frattempo nelle condizioni di salute del

ricorrente.

Ora,

posto, da una parte, che il solo “senso di lealtà” non è sufficiente a fondare

un diritto a prestazioni (diversa sarebbe stata la situazione se

l'amministrazione avesse creato nell'assicurato delle aspettative rivelatesi

contrarie ai disposti legali in vigore; riguardo la tutela della buona fede,

cfr. DTF 121 V 65) e, d’altra parte, che dalla documentazione medica

all’inserto non risulta che, nel lasso di tempo trascorso tra la visita

circondariale di controllo del 15 luglio 2005 e la ripresa dell’attività

lavorativa (4 aprile 2006), la situazione a livello dell’estremità inferiore

sinistra sia in qualche modo mutata, considerato inoltre che agli atti non

figura alcun certificato, successivo al rapporto 21 luglio 2005 del dott. __________

(doc. 89), attestante l’esistenza di una qualsiasi inabilità lavorativa, il TCA

ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 sarebbe stato in grado di

riprendere la propria professione di carrozziere a tempo pieno, già a far tempo

dal 18 luglio 2005.

Pertanto, nella misura in

cui l’assicurato ha preteso la corresponsione dell’indennità giornaliera sino

al 3 aprile 2006, il suo ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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