35.2006.39
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7 settembre 2006Italiano24 min
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Numero d'incarto:
35.2006.39
Data decisione, Autorità:
07.09.2006, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di infortunio spalla destra nel 2003. Ricaduta negata con decisione formale passata in giudicato. Revisione processuale di questa decisione respinta, poiché intempestiva. Negata restituzione termine d'opposizione in ragione di una pretesa negligenza dell'allora patrocinatore.
INTEMPESTIVITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
REVISIONE PROCESSUALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 cf. 1 CEDU
art. 41 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.39
mm/td
Lugano
7 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
marzo 2003, RI 1, aiuto-muratore al beneficio delle indennità di disoccupazione
e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato mentre
stava per uscire dalla vasca da bagno, riportando una contusione alla spalla
destra e delle lesioni dentarie.
Il caso è
stato assunto dall’Istituto assicuratore che ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
Nel corso
del mese di febbraio 2004, tenuto conto dei soli postumi residuali del sinistro
assicurato, RI 1 è stato dichiarato non più bisognoso di ulteriori cure mediche
e abile al lavoro nella sua abituale professione (doc. 28).
1.2. Il 1° aprile
2004, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’evento
infortunistico del marzo 2003, determinata dalla persistenza di dolori alla
spalla destra (doc. 30 e 32).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione formale
del 4 giugno 2004, ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai
disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta appena menzionato, ritenuti essere
estranei all’infortunio del 26 marzo 2003 (doc. 38).
Questa
decisione è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 50).
1.3. Nel corso
del mese di ottobre 2005, RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha
annunciato all’Istituto assicuratore una nuova ricaduta, facendo riferimento
alle valutazioni espresse dal neurologo __________ e dall’angiologo __________,
i quali, sempre secondo l’assicurato, avrebbero confermato la natura
infortunistica dei disturbi alla spalla destra (doc. 59).
Dopo
avere richiamato la documentazione riguardante l’assicurato dalla Cassa malati __________,
rispettivamente, dal dott. __________ (autore, in data 24 gennaio 2005, di un
intervento artroscopico che aveva evidenziato la presenza di una lesione del
labbro superiore della spalla destra), l’assicuratore infortuni, con decisione
formale del 29 marzo 2006, ha ritenuto non adempiuti i presupposti per
procedere a una revisione processuale della decisione del 4 giugno 2004 (doc.
75).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurato (doc.
78), l’CO 1, in data 4 maggio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 79).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 31 maggio 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata, argomentando:
"
Ritengo di avere il diritto di ricorrere in
quanto la decisione su opposizione della CO 1 mi crea un importante danno
finanziario e morale.
Il 26 marzo 2003 sono stato vittima di un
incidente che mi ha causato e mi causa ancora attualmente degli importanti
problemi alla spalla destra.
Come ho già ampiamente spiegato nella mia
opposizione 24 aprile 2006, che confermo, diversi medici hanno sospettato una
lesione della cuffia dei rotatori (il dottor __________ lo ha certificato il 28
aprile 2003 e il dottor __________ il 27 giugno 2003) ma non hanno potuto
verificare tali fatti. Considerato che i dolori aumentavano, sono stato
visitato pure dal dottor __________ (suo certificato del 24 febbraio 2004).
Visto che nessuno riusciva a definire il mio
problema di salute e a trovare una cura, mi sono recato dal dottor Togninalli
che ha diagnosticato una possibile lesione del labbro superiore della spalla
destra (certificato del 1. aprile 2004).
Malgrado tutte le verifiche mediche alle quali
mi sono sottoposto, nessuno è stato in grado di trovare una soluzione ai miei
problemi di salute. In particolare la CO 1 ha interpretato a suo favore i
certificati dei medici __________ e __________, non ha considerato il dottor __________,
e nemmeno ha avuto l'accortezza di far effettuare perlomeno tutti gli
accertamenti medici necessari per stabilire se la caduta del 26 marzo 2003
aveva provocato una lesione alla mia spalla destra.
La CO 1 ha ingiustamente chiuso la pratica il 1.
agosto 2003 e rifiutato di riaprire il caso dopo l'operazione.
Il dottor __________ mi ha operato il 24 gennaio
2005 e ha così potuto accertare la lesione del labbro superiore della spalla
destra che ha riparato.
Questa lesione è stata provocata dall'incidente e
non era preesistente.
Il dottor __________ e il dottor __________,
medico di fiducia della __________, hanno certificato che la lesione era dovuta
all'infortunio.
Di conseguenza è chiaro che solo dopo
l'operazione è stato possibile appurare che l'infortunio mi aveva causato una
lesione alla spalla.
Dunque la CO 1 avrebbe dovuto riaprire il caso e
garantirmi il pagamento dell'operazione delle indennità.
Inspiegabilmente, nella decisione del 4 maggio
scorso, la CO 1 non ha ammesso di aver sbagliato non facendo effettuare
ulteriore accertamenti. Per contro si è giustificata asserendo che il dottor __________
non aveva rilasciato un parere oggettivo. Cosa che io contesto. Il dottor __________
non è mai stato il mio medico di fiducia ed è intervenuto solo puntualmente
come specialista per risolvere il mio problema alla spalla. Il suo parere è
quindi il parere oggettivo di uno specialista.
Vi chiedo di convocarmi prima di decidere così da
avere la possibilità di spiegare quanto è successo e di chiarire eventuali
vostri dubbi."
(I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.6. In replica,
il ricorrente ha precisato quanto segue:
"
Il dottor __________ ha scritto di tutto della
mia salute ma non ha spiegato come io avrei potuto lavorare a turni di 8-10 ore
in galleria visto che lui, nella lettera che ricevetti il 27 febbraio 2004,
asseriva che i disturbi fa me lamentati erano persistenti. Guarda caso nell'intervento
del gennaio 2005 si riscontrò una lesione e non penso che avrei potuto lavorare
in quelle condizioni. Non è colpa sicuramente mia se l'avv. __________ dopo
aver ricevuto la procura fece decadere la sua opposizione cautelare in quanto
io non ero a conoscenza di tutte le lettere che gli erano state scritte dalla CO
1 e che non hanno mai avuto risposta da parte sua la goccia che fece traboccare
il vaso fu quando dopo che l'avvocato __________ scrisse una lettera di domande
e risposte al dottor __________ egli ebbe dal medico la conferma che il mio
caso era da imputare all'infortunio e lui omise di farlo recapitare alla CO 1
visto che erano per me affermazioni importanti. Da allora gli venne tolto il
mandato.
Non vedo come l'Assicurazione __________, a cui
io sono affiliato, abbia potuto intraprendere a mia insaputa corrispondenza con
la CO 1 facendo opposizione cautelativa il 21 giugno 2004 e ritirandola il 19
luglio 2004 basandosi solo sull'incarto ricevuto dall'Assicurazione infortuni e
prendendosi a carico il mio caso come malattia senza essere stato interpellato
e neanche visitato.
Lascio a lei, Signor Giudice, giudicare; allego
il filmato del 24 gennaio 2005 rilasciatomi dall'__________ sperando che non
sia anche esso di parte come sono stati definiti dalla CO 1 e dal suo avvocato
i medici curanti e gli specialisti da me interpellati."
(VII)
L’Istituto
assicuratore convenuto ha preso posizione in proposito il 23 agosto 2006 (IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto ha
correttamente negato la realizzazione delle condizioni per procedere a una
revisione processuale della decisione formale del 4 giugno 2004 oppure no.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nel caso
in esame sia la domanda formulata dall'assicurato di riapertura della pratica
da parte dell’CO 1, che i documenti su cui si fonda, sono posteriori
all’entrata in vigore della LPGA.
Di
conseguenza, in concreto, tornano applicabili le disposizioni di diritto
procedurale e materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Giova,
comunque, evidenziare che per quanto riguarda la riconsiderazione e la
revisione processuale di decisioni amministrative cresciute in giudicato
formale, l'art. 53 LPGA ha concretizzato i principi, validi in merito,
riconosciuti da lunga data dalla giurisprudenza (cfr. STFA del 12 marzo 2004
nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I
133/04, consid. 1.2.).
2.4. L'art. 53
cpv. 1 LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.”
Come visto al considerando
precedente, i principi relativi alla revisione processuale (e alla
riconsiderazione) sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA,
sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA.
Secondo l’Alta Corte, l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.
15, consid. 3b, p. 79 e 80).
In
particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate
quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel
procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma
che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano
sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003
nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V
134 e seg.).
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.
1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si
spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali
spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è
Considerandi
difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da
provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano
conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati
a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne
avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993
nella causa G.P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso
una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che
facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la
precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
In una
sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così
riassunto quanto appena esposto:
"
(…)
b)
Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du
requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant
à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme
concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer
autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui
est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;
il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110
V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121
IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."
(DTF 127 V
353.
consid. 5b)
Al
riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01,
pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.
2.5
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA - confermando una sua
precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha
stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa
soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su
ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione
su ricorso (cfr., pure, A.
Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der
Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).
La nostra Massima Istanza ha rammentato tale prassi in una sentenza
del 24 ottobre 2003 nella causa D., U 325/02, in cui ha confermato la
precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un
assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore
LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione
inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto
assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo, e,
dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima
del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le
quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano
cresciute in giudicato.
Il TFA,
al riguardo, ha precisato:
"
(…) rammentando la prassi vigente in materia (RAMI
1994.
no. U 191
pag. 145), l'autorità giudiziaria cantonale ha
esposto come, giusta l'art. 67 PA - che esprime un principio generale valido
anche per la revisione di decisioni rese da autorità amministrative la cui
procedura non è retta dalla PA -, la domanda di revisione debba essere
presentata al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione
(cpv. 1), eccezion fatta per i casi in cui sulla decisione abbiano influito un
crimine o un delitto oppure qualora la Corte europea dei diritti dell'uomo o il
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa abbiano accolto un ricorso
individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei
suoi protocolli e la riparazione sia possibile soltanto mediante una revisione
(art. 67 cpv. 2 e 66 cpv. 1 lett. a e b PA), nel caso di specie, non
realizzandosi pacificamente un motivo di cui all'art. 66 cpv. 1 lett. a e b PA,
la Corte cantonale ha giustamente rilevato che le domande di revisione 18
aprile 1994, 1° ottobre 1996 e 11 dicembre 2001, poste a fondamento della
decisione su opposizione in lite del 9 luglio 2002, sono state presentate
dall'interessato fuori tempo massimo, ossia oltre il termine decennale di cui
all'art. 67 cpv. 1 PA, in concreto giunto a scadenza nel febbraio 1992,
vanamente il ricorrente cerca di invocare un motivo di interruzione del termine
decennale a dipendenza del fatto che, già prima del febbraio 1992, egli avrebbe
formulato simili richieste, evase dall'assicuratore infortuni con decisioni
informali, a tal proposito, sempre nella citata sentenza pubblicata in RAMI
1994.
no. U 191 pag. 145, confermata anche in seguito (cfr. per esempio sentenza
del 29 novembre 2000 in re A., U 353/00, consid. 2), questa Corte ha precisato
che il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA è suscettibile di
eventualmente essere interrotto soltanto in presenza di una richiesta
formalmente valida, che in particolare indichi il motivo di revisione e la sua
tempestività (art. 67 cpv. 3 PA), in concreto, le richieste di riapertura della
pratica formulate prima del febbraio 1992 non adempivano le condizioni minime
formali per essere trattate come valide domande di revisione, così, da un esame
degli atti, si osserva che esse o già difettavano della necessaria forma
scritta (art. 67 cpv. 1 PA) - come è il caso per le richieste del 1984 e del
1988.
allorché D.________ si presentò per discutere il suo caso presso gli
uffici del servizio sociale cantonale, rispettivamente presso l'agenzia INSAI
di Bellinzona - o comunque risultavano prive della necessaria motivazione, come
si deve in particolare constatare per la domanda del 1985 - allorché
l'interessato, consegnando una lettera del parroco di V.________, si presentò
dal dott. M.________, che nel 1982 aveva reso per l'INSAI la valutazione
sanitaria poi posta a fondamento della relativa decisione, dichiarando di
soffrire degli stessi disturbi e di desiderare una cura - e per quella del
1988, allorché il ricorrente semplicemente rimise, senza formalità e
motivazione alcuna, della documentazione medica, peraltro pressoché
illeggibile, ai responsabili dell'INSAI, medesimo discorso deve infine valere
anche per la richiesta del 15 novembre 1990, la quale, al pari di quelle
precedenti, oltre a non indicare il motivo di revisione e ad evidenziare gli
stessi disturbi, rimaneva totalmente silente sul tema della sua tempestività,
non potendo pertanto qualificare le richieste presentate prima del febbraio
1992, gravemente lacunose dal profilo formale, quali valide istanze di
revisione ai sensi della legge, si deve ritenere che esse ben difficilmente
avrebbero potuto interrompere il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1
PA, per il resto, come rilevato dalla precedente istanza, le decisioni informali
(datate 11 luglio 1984, 11 novembre 1985, 30 settembre 1988 e 16 maggio 1991),
emesse dall'ente assicuratore opponente in risposta alle succitate domande e
mediante le quali l'ente assicuratore aveva negato l'esistenza di nuovi
elementi di giudizio tali da giustificare un riesame della vertenza, sono
comunque cresciute in giudicato dal momento che l'assicurato non ha, entro un
congruo termine d'esame e di riflessione, manifestato il proprio dissenso con
la soluzione adottata dall'amministrazione e non ha preteso l'emanazione di una
decisione formale (DTF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 369 consid. 3; cfr. anche
sentenza del 14 luglio 2003 in re N., C 7/02, consid. 3, nel cui ambito il
Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, di principio, un atto
amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale
dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni), stante quanto precede,
le ulteriori censure di ordine sostanziale sollevate dal ricorrente si
appalesano irrilevanti a fini del giudizio."
(STFA del
24.
ottobre 2003 nella causa D., U 325/02)
I termini
citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante
quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia
l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non
fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. U. Kieser, op.
cit., ad art. 53, n. 16).
2.6
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha respinto la domanda di revisione
della decisione formale del 4 giugno 2004, in primo luogo, poiché essa sarebbe
stata presentata tardivamente (doc. 79, p. 4).
Secondo RI
1, il fatto nuovo che dovrebbe giustificare la revisione della decisione
formale appena citata, mediante la quale l’CO 1 aveva negato l’eziologia
traumatica ai disturbi localizzati alla spalla destra (cfr. doc. 38: “Dopo aver
sottoposto la pratica al nostro servizio medico, le dobbiamo confermare quanto
già comunicato con scritto 27.2.2004, ossia che una relazione di causalità tra
i disturbi da lei lamentati e l’infortunio in oggetto è da ritenersi
estinta.”), è costituito dal reperto posto in luce grazie all’intervento
artroscopico del 24 gennaio 2005, ovvero la lesione del labbro antero-superiore
destro (cfr. I, p. 2: “Il dottor __________ mi ha operato il 24 gennaio 2005 e
ha così potuto accertare la lesione del labbro superiore della spalla destra
che ha riparato. Questa lesione è stata provocata dall’incidente e non era
preesistente. (…). Il dottor __________ e il dottor __________, medico di
fiducia della __________, hanno certificato che la lesione era dovuta
all’infortunio. Di conseguenza, è chiaro che solo dopo l’operazione è stato
possibile appurare che l’infortunio mi aveva causato una lesione alla spalla.”
– il corsivo è del redattore).
Dalle
tavole processuali emerge che, al più tardi, nel corso del mese di marzo
2005, l’insorgente era a conoscenza della diagnosi di lesione del labbro
glenoidale, nonché del fatto che, secondo il chirurgo ortopedico dott. __________,
quest’ultima avrebbe avuto un’origine traumatica (cfr. cartella clinica 8 marzo
2005.
del dott. __________, acclusa al doc. 66, di cui una copia era stata
trasmessa all’assicurato).
In queste
condizioni, in ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.5., la
domanda di revisione processuale avrebbe dovuto essere presentata, al più
tardi, entro la fine del mese di giugno 2005, ciò che non è tuttavia stato il
caso. Il primo scritto indirizzato all’CO 1 dall’assicurato dopo il rilascio
della decisione formale del 4 giugno 2004 (e considerato dall’Istituto
assicuratore alla stregua di un’istanza di revisione; cfr. doc. 70), è infatti
datato 5 ottobre 2005 (cfr. doc. 59).
L’assicuratore
infortuni convenuto era pertanto legittimato a dichiarare irricevibile l’istanza
di revisione inoltrata dal patrocinatore di RI 1.
Il
ricorrente ha chiesto di essere sentito personalmente (cfr. I, p. 2).
Considerato
l’esito della vertenza (constatazione dell’intempestività della domanda
di revisione), il TCA ritiene che un’audizione personale dell’assicurato non
potrebbe mettere in luce nuovi elementi utili ai fini del giudizio, di modo che
il TCA può rinunciarvi.
Del
resto, RI 1 ha semplicemente chiesto di essere sentito dal Giudice e non
l’organizzazione di un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 cifra 1 CEDU
(DTF 125 V 38 consid. 2, 122 V 55 consid. 3a; RAMI 2004 U 497, p. 155 consid.
1.
).
Su questo
tema, cfr pure STFA del 20 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04, consid.
3.3
:
"
Per completezza si rilevi infine che secondo la giurisprudenza
pubblicata in DTF 122 V 47, l'obbligo di organizzare un
dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte, semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastando percreare un simile
obbligo.”
2.7
In sede di
replica, l’insorgente fa valere che se la decisione formale del 4 giugno 2004 è
cresciuta in giudicato, la colpa di ciò va fatta ricadere sul suo ex
patrocinatore, l’avv. __________ (cfr. VII: “Non è colpa sicuramente mia se
l’avv. __________ dopo aver ricevuto la procura fece decadere la sua
opposizione cautelare in quanto io non ero a conoscenza di tutte le lettere che
gli erano state scritte dalla CO 1 e che non hanno mai avuto risposta da parte
sua, …”).
In
proposito, questa Corte si limita a rilevare che il fatto che l’avv. __________
avrebbe proceduto al ritiro dell’opposizione interposta contro la decisione del
4.
giugno 2004 senza preventivamente ottenere l’accordo del suo patrocinato, non
é motivo che giustifichi la restituzione del termine di opposizione ai sensi
dell’art. 41 cpv. 1 LPGA.
Infatti l’esistenza
di un potere di rappresentanza diretta, come quello di cui disponeva l’avv. __________
in forza del mandato conferitogli da RI 1, implica che il rappresentato è
vincolato all’atto compiuto dal suo rappresentante, come se avesse agito lui
stesso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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