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Decisione

35.2006.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione formale

del 4 giugno 2004, ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai

disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta appena menzionato, ritenuti essere

estranei all’infortunio del 26 marzo 2003 (doc. 38).

Questa

decisione è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 50).

1.3. Nel corso

del mese di ottobre 2005, RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha

annunciato all’Istituto assicuratore una nuova ricaduta, facendo riferimento

alle valutazioni espresse dal neurologo __________ e dall’angiologo __________,

i quali, sempre secondo l’assicurato, avrebbero confermato la natura

infortunistica dei disturbi alla spalla destra (doc. 59).

Dopo

avere richiamato la documentazione riguardante l’assicurato dalla Cassa malati __________,

rispettivamente, dal dott. __________ (autore, in data 24 gennaio 2005, di un

intervento artroscopico che aveva evidenziato la presenza di una lesione del

labbro superiore della spalla destra), l’assicuratore infortuni, con decisione

formale del 29 marzo 2006, ha ritenuto non adempiuti i presupposti per

procedere a una revisione processuale della decisione del 4 giugno 2004 (doc.

75).

A seguito

dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurato (doc.

78), l’CO 1, in data 4 maggio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 79).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 31 maggio 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata, argomentando:

"

Ritengo di avere il diritto di ricorrere in

quanto la decisione su opposizione della CO 1 mi crea un importante danno

finanziario e morale.

Il 26 marzo 2003 sono stato vittima di un

incidente che mi ha causato e mi causa ancora attualmente degli importanti

problemi alla spalla destra.

Come ho già ampiamente spiegato nella mia

opposizione 24 aprile 2006, che confermo, diversi medici hanno sospettato una

lesione della cuffia dei rotatori (il dottor __________ lo ha certificato il 28

aprile 2003 e il dottor __________ il 27 giugno 2003) ma non hanno potuto

verificare tali fatti. Considerato che i dolori aumentavano, sono stato

visitato pure dal dottor __________ (suo certificato del 24 febbraio 2004).

Visto che nessuno riusciva a definire il mio

problema di salute e a trovare una cura, mi sono recato dal dottor Togninalli

che ha diagnosticato una possibile lesione del labbro superiore della spalla

destra (certificato del 1. aprile 2004).

Malgrado tutte le verifiche mediche alle quali

mi sono sottoposto, nessuno è stato in grado di trovare una soluzione ai miei

problemi di salute. In particolare la CO 1 ha interpretato a suo favore i

certificati dei medici __________ e __________, non ha considerato il dottor __________,

e nemmeno ha avuto l'accortezza di far effettuare perlomeno tutti gli

accertamenti medici necessari per stabilire se la caduta del 26 marzo 2003

aveva provocato una lesione alla mia spalla destra.

La CO 1 ha ingiustamente chiuso la pratica il 1.

agosto 2003 e rifiutato di riaprire il caso dopo l'operazione.

Il dottor __________ mi ha operato il 24 gennaio

2005 e ha così potuto accertare la lesione del labbro superiore della spalla

destra che ha riparato.

Questa lesione è stata provocata dall'incidente e

non era preesistente.

Il dottor __________ e il dottor __________,

medico di fiducia della __________, hanno certificato che la lesione era dovuta

all'infortunio.

Di conseguenza è chiaro che solo dopo

l'operazione è stato possibile appurare che l'infortunio mi aveva causato una

lesione alla spalla.

Dunque la CO 1 avrebbe dovuto riaprire il caso e

garantirmi il pagamento dell'operazione delle indennità.

Inspiegabilmente, nella decisione del 4 maggio

scorso, la CO 1 non ha ammesso di aver sbagliato non facendo effettuare

ulteriore accertamenti. Per contro si è giustificata asserendo che il dottor __________

non aveva rilasciato un parere oggettivo. Cosa che io contesto. Il dottor __________

non è mai stato il mio medico di fiducia ed è intervenuto solo puntualmente

come specialista per risolvere il mio problema alla spalla. Il suo parere è

quindi il parere oggettivo di uno specialista.

Vi chiedo di convocarmi prima di decidere così da

avere la possibilità di spiegare quanto è successo e di chiarire eventuali

vostri dubbi."

(I)

1.5. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).

1.6. In replica,

il ricorrente ha precisato quanto segue:

"

Il dottor __________ ha scritto di tutto della

mia salute ma non ha spiegato come io avrei potuto lavorare a turni di 8-10 ore

in galleria visto che lui, nella lettera che ricevetti il 27 febbraio 2004,

asseriva che i disturbi fa me lamentati erano persistenti. Guarda caso nell'intervento

del gennaio 2005 si riscontrò una lesione e non penso che avrei potuto lavorare

in quelle condizioni. Non è colpa sicuramente mia se l'avv. __________ dopo

aver ricevuto la procura fece decadere la sua opposizione cautelare in quanto

io non ero a conoscenza di tutte le lettere che gli erano state scritte dalla CO

1 e che non hanno mai avuto risposta da parte sua la goccia che fece traboccare

il vaso fu quando dopo che l'avvocato __________ scrisse una lettera di domande

e risposte al dottor __________ egli ebbe dal medico la conferma che il mio

caso era da imputare all'infortunio e lui omise di farlo recapitare alla CO 1

visto che erano per me affermazioni importanti. Da allora gli venne tolto il

mandato.

Non vedo come l'Assicurazione __________, a cui

io sono affiliato, abbia potuto intraprendere a mia insaputa corrispondenza con

la CO 1 facendo opposizione cautelativa il 21 giugno 2004 e ritirandola il 19

luglio 2004 basandosi solo sull'incarto ricevuto dall'Assicurazione infortuni e

prendendosi a carico il mio caso come malattia senza essere stato interpellato

e neanche visitato.

Lascio a lei, Signor Giudice, giudicare; allego

il filmato del 24 gennaio 2005 rilasciatomi dall'__________ sperando che non

sia anche esso di parte come sono stati definiti dalla CO 1 e dal suo avvocato

i medici curanti e gli specialisti da me interpellati."

(VII)

L’Istituto

assicuratore convenuto ha preso posizione in proposito il 23 agosto 2006 (IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto ha

correttamente negato la realizzazione delle condizioni per procedere a una

revisione processuale della decisione formale del 4 giugno 2004 oppure no.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.)

Nel caso

in esame sia la domanda formulata dall'assicurato di riapertura della pratica

da parte dell’CO 1, che i documenti su cui si fonda, sono posteriori

all’entrata in vigore della LPGA.

Di

conseguenza, in concreto, tornano applicabili le disposizioni di diritto

procedurale e materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Giova,

comunque, evidenziare che per quanto riguarda la riconsiderazione e la

revisione processuale di decisioni amministrative cresciute in giudicato

formale, l'art. 53 LPGA ha concretizzato i principi, validi in merito,

riconosciuti da lunga data dalla giurisprudenza (cfr. STFA del 12 marzo 2004

nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I

133/04, consid. 1.2.).

2.4. L'art. 53

cpv. 1 LPGA prevede che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.”

Come visto al considerando

precedente, i principi relativi alla revisione processuale (e alla

riconsiderazione) sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA,

sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA.

Secondo l’Alta Corte, l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.

15, consid. 3b, p. 79 e 80).

In

particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate

quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel

procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma

che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano

sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003

nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V

134 e seg.).

Inoltre,

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.

Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.

1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si

spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali

spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è

Considerandi

difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da

provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano

conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati

a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993

nella causa G.P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è

pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso

una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che

facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la

precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati.

In una

sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così

riassunto quanto appena esposto:

"

(…)

b)

Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui

se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du

requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être

importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de

fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant

à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui

motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du

requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués

antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme

concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer

autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui

est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des

faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit

pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;

il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la

décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la

révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire

ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul

fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de

la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110

V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121

IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."

(DTF 127 V

353.

consid. 5b)

Al

riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01,

pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.

2.5

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA - confermando una sua

precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha

stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa

soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su

ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione

su ricorso (cfr., pure, A.

Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der

Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).

La nostra Massima Istanza ha rammentato tale prassi in una sentenza

del 24 ottobre 2003 nella causa D., U 325/02, in cui ha confermato la

precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un

assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore

LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione

inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto

assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo, e,

dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima

del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le

quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano

cresciute in giudicato.

Il TFA,

al riguardo, ha precisato:

"

(…) rammentando la prassi vigente in materia (RAMI

1994.

no. U 191

pag. 145), l'autorità giudiziaria cantonale ha

esposto come, giusta l'art. 67 PA - che esprime un principio generale valido

anche per la revisione di decisioni rese da autorità amministrative la cui

procedura non è retta dalla PA -, la domanda di revisione debba essere

presentata al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione

(cpv. 1), eccezion fatta per i casi in cui sulla decisione abbiano influito un

crimine o un delitto oppure qualora la Corte europea dei diritti dell'uomo o il

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa abbiano accolto un ricorso

individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei

suoi protocolli e la riparazione sia possibile soltanto mediante una revisione

(art. 67 cpv. 2 e 66 cpv. 1 lett. a e b PA), nel caso di specie, non

realizzandosi pacificamente un motivo di cui all'art. 66 cpv. 1 lett. a e b PA,

la Corte cantonale ha giustamente rilevato che le domande di revisione 18

aprile 1994, 1° ottobre 1996 e 11 dicembre 2001, poste a fondamento della

decisione su opposizione in lite del 9 luglio 2002, sono state presentate

dall'interessato fuori tempo massimo, ossia oltre il termine decennale di cui

all'art. 67 cpv. 1 PA, in concreto giunto a scadenza nel febbraio 1992,

vanamente il ricorrente cerca di invocare un motivo di interruzione del termine

decennale a dipendenza del fatto che, già prima del febbraio 1992, egli avrebbe

formulato simili richieste, evase dall'assicuratore infortuni con decisioni

informali, a tal proposito, sempre nella citata sentenza pubblicata in RAMI

1994.

no. U 191 pag. 145, confermata anche in seguito (cfr. per esempio sentenza

del 29 novembre 2000 in re A., U 353/00, consid. 2), questa Corte ha precisato

che il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA è suscettibile di

eventualmente essere interrotto soltanto in presenza di una richiesta

formalmente valida, che in particolare indichi il motivo di revisione e la sua

tempestività (art. 67 cpv. 3 PA), in concreto, le richieste di riapertura della

pratica formulate prima del febbraio 1992 non adempivano le condizioni minime

formali per essere trattate come valide domande di revisione, così, da un esame

degli atti, si osserva che esse o già difettavano della necessaria forma

scritta (art. 67 cpv. 1 PA) - come è il caso per le richieste del 1984 e del

1988.

allorché D.________ si presentò per discutere il suo caso presso gli

uffici del servizio sociale cantonale, rispettivamente presso l'agenzia INSAI

di Bellinzona - o comunque risultavano prive della necessaria motivazione, come

si deve in particolare constatare per la domanda del 1985 - allorché

l'interessato, consegnando una lettera del parroco di V.________, si presentò

dal dott. M.________, che nel 1982 aveva reso per l'INSAI la valutazione

sanitaria poi posta a fondamento della relativa decisione, dichiarando di

soffrire degli stessi disturbi e di desiderare una cura - e per quella del

1988, allorché il ricorrente semplicemente rimise, senza formalità e

motivazione alcuna, della documentazione medica, peraltro pressoché

illeggibile, ai responsabili dell'INSAI, medesimo discorso deve infine valere

anche per la richiesta del 15 novembre 1990, la quale, al pari di quelle

precedenti, oltre a non indicare il motivo di revisione e ad evidenziare gli

stessi disturbi, rimaneva totalmente silente sul tema della sua tempestività,

non potendo pertanto qualificare le richieste presentate prima del febbraio

1992, gravemente lacunose dal profilo formale, quali valide istanze di

revisione ai sensi della legge, si deve ritenere che esse ben difficilmente

avrebbero potuto interrompere il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1

PA, per il resto, come rilevato dalla precedente istanza, le decisioni informali

(datate 11 luglio 1984, 11 novembre 1985, 30 settembre 1988 e 16 maggio 1991),

emesse dall'ente assicuratore opponente in risposta alle succitate domande e

mediante le quali l'ente assicuratore aveva negato l'esistenza di nuovi

elementi di giudizio tali da giustificare un riesame della vertenza, sono

comunque cresciute in giudicato dal momento che l'assicurato non ha, entro un

congruo termine d'esame e di riflessione, manifestato il proprio dissenso con

la soluzione adottata dall'amministrazione e non ha preteso l'emanazione di una

decisione formale (DTF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 369 consid. 3; cfr. anche

sentenza del 14 luglio 2003 in re N., C 7/02, consid. 3, nel cui ambito il

Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, di principio, un atto

amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale

dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni), stante quanto precede,

le ulteriori censure di ordine sostanziale sollevate dal ricorrente si

appalesano irrilevanti a fini del giudizio."

(STFA del

24.

ottobre 2003 nella causa D., U 325/02)

I termini

citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante

quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia

l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non

fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 53, n. 16).

2.6

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha respinto la domanda di revisione

della decisione formale del 4 giugno 2004, in primo luogo, poiché essa sarebbe

stata presentata tardivamente (doc. 79, p. 4).

Secondo RI

1, il fatto nuovo che dovrebbe giustificare la revisione della decisione

formale appena citata, mediante la quale l’CO 1 aveva negato l’eziologia

traumatica ai disturbi localizzati alla spalla destra (cfr. doc. 38: “Dopo aver

sottoposto la pratica al nostro servizio medico, le dobbiamo confermare quanto

già comunicato con scritto 27.2.2004, ossia che una relazione di causalità tra

i disturbi da lei lamentati e l’infortunio in oggetto è da ritenersi

estinta.”), è costituito dal reperto posto in luce grazie all’intervento

artroscopico del 24 gennaio 2005, ovvero la lesione del labbro antero-superiore

destro (cfr. I, p. 2: “Il dottor __________ mi ha operato il 24 gennaio 2005 e

ha così potuto accertare la lesione del labbro superiore della spalla destra

che ha riparato. Questa lesione è stata provocata dall’incidente e non era

preesistente. (…). Il dottor __________ e il dottor __________, medico di

fiducia della __________, hanno certificato che la lesione era dovuta

all’infortunio. Di conseguenza, è chiaro che solo dopo l’operazione è stato

possibile appurare che l’infortunio mi aveva causato una lesione alla spalla.”

– il corsivo è del redattore).

Dalle

tavole processuali emerge che, al più tardi, nel corso del mese di marzo

2005, l’insorgente era a conoscenza della diagnosi di lesione del labbro

glenoidale, nonché del fatto che, secondo il chirurgo ortopedico dott. __________,

quest’ultima avrebbe avuto un’origine traumatica (cfr. cartella clinica 8 marzo

2005.

del dott. __________, acclusa al doc. 66, di cui una copia era stata

trasmessa all’assicurato).

In queste

condizioni, in ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.5., la

domanda di revisione processuale avrebbe dovuto essere presentata, al più

tardi, entro la fine del mese di giugno 2005, ciò che non è tuttavia stato il

caso. Il primo scritto indirizzato all’CO 1 dall’assicurato dopo il rilascio

della decisione formale del 4 giugno 2004 (e considerato dall’Istituto

assicuratore alla stregua di un’istanza di revisione; cfr. doc. 70), è infatti

datato 5 ottobre 2005 (cfr. doc. 59).

L’assicuratore

infortuni convenuto era pertanto legittimato a dichiarare irricevibile l’istanza

di revisione inoltrata dal patrocinatore di RI 1.

Il

ricorrente ha chiesto di essere sentito personalmente (cfr. I, p. 2).

Considerato

l’esito della vertenza (constatazione dell’intempestività della domanda

di revisione), il TCA ritiene che un’audizione personale dell’assicurato non

potrebbe mettere in luce nuovi elementi utili ai fini del giudizio, di modo che

il TCA può rinunciarvi.

Del

resto, RI 1 ha semplicemente chiesto di essere sentito dal Giudice e non

l’organizzazione di un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 cifra 1 CEDU

(DTF 125 V 38 consid. 2, 122 V 55 consid. 3a; RAMI 2004 U 497, p. 155 consid.

1.

).

Su questo

tema, cfr pure STFA del 20 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04, consid.

3.3

:

"

Per completezza si rilevi infine che secondo la giurisprudenza

pubblicata in DTF 122 V 47, l'obbligo di organizzare un

dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte, semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastando percreare un simile

obbligo.”

2.7

In sede di

replica, l’insorgente fa valere che se la decisione formale del 4 giugno 2004 è

cresciuta in giudicato, la colpa di ciò va fatta ricadere sul suo ex

patrocinatore, l’avv. __________ (cfr. VII: “Non è colpa sicuramente mia se

l’avv. __________ dopo aver ricevuto la procura fece decadere la sua

opposizione cautelare in quanto io non ero a conoscenza di tutte le lettere che

gli erano state scritte dalla CO 1 e che non hanno mai avuto risposta da parte

sua, …”).

In

proposito, questa Corte si limita a rilevare che il fatto che l’avv. __________

avrebbe proceduto al ritiro dell’opposizione interposta contro la decisione del

4.

giugno 2004 senza preventivamente ottenere l’accordo del suo patrocinato, non

é motivo che giustifichi la restituzione del termine di opposizione ai sensi

dell’art. 41 cpv. 1 LPGA.

Infatti l’esistenza

di un potere di rappresentanza diretta, come quello di cui disponeva l’avv. __________

in forza del mandato conferitogli da RI 1, implica che il rappresentato è

vincolato all’atto compiuto dal suo rappresentante, come se avesse agito lui

stesso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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