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Decisione

35.2006.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, p. 108-109; A.

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 217ss).

2.4. Giusta l'art. 10 cpv.1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura

appropriata dei postumi d'infortunio. Tuttavia, l'istituto assicuratore deve

assumere le spese della cura medica soltanto finché da essa ci si possa

attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute (art. 19 cpv.1

LAINF). Qualora l'assicurazione concluda che dalla continuazione della cura

medica ci si può aspettare un sensibile miglioramento della salute

dell'assicurato, oppure ritenga che una cura proposta da quest'ultimo o dal suo

medico curante non risulti adeguata, essa può negare la continuazione delle

prestazioni in base all'art. 48 cpv. 1 LAINF.

La legge

autorizzando l'assicuratore a stabilire, in un caso specifico, i necessari

provvedimenti diagnostici e terapeutici, essa contemporaneamente gli

attribuisce, secondo il principio delle prestazioni in natura vigente nella

LAINF per quanto riguarda la cura medica (cfr. F.-X. Deschenaux, Le précepte de

l'économie du traitement dans l'assurance-maladie sociale, en particulier en ce

qui concerne le médicin, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA,

Berna 1992, p. 529s.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 299 e 274s.), la responsabilità per la cura medica.

Conseguenza

del diritto di ordinare provvedimenti di cura medica è quindi, da un lato, che

l'assicurazione deve pure erogare le prestazioni per lesioni causate

all'infortunato durante la cura medica (art. 6 cpv. 3 LAINF e DTF 118 V 286),

dall'altro, che essa ha la possibilità di negare prestazioni per una cura

non consentita ("für eine nicht bewilligte Heilmassnahme"),

nonché per le conseguenze dovute alla sua applicazione (cfr. DTF 128 V 169ss.,

consid. 1b e riferimenti ivi citati; Maurer, op. cit., p. 297s.; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetzt

über die Unfallversicherung, Schulthess 2003, p. 256s., la quale - riferendosi

ad una sentenza pubblicata in DTFA 1931, p. 30s. - ha precisato che, contro il

rifiuto dell'assicuratore di assumere i costi di un determinato trattamento,

l'assicurato o il suo medico curante possono adire il Tribunale delle

assicurazioni e, se del caso, richiedere l'emanazione di provvedimenti

cautelari).

2.5. Nella concreta evenienza, la ricorrente

non pretende che l’amministrazione le avrebbe in qualche modo fornito la

specifica garanzia che i costi legati all’artroscopia sarebbero stati presi a

suo carico.

Tuttavia, alla CO 1 viene

rimproverato di aver comunicato la propria decisione in merito al diritto a

prestazioni soltanto dopo l’esecuzione dell’intervento appena citato, di modo

che RI 1 vi si sarebbe sottoposta nella convinzione che i

relativi costi sarebbero stati assunti dall’assicuratore LAINF (cfr. I, p. 3:

“… la CO 1 avrebbe dunque dovuto comunicare tempestivamente all’assicurata la

Considerandi

possibilità di una carenza di copertura del caso dopo il 3.09.2004, poiché

considerato quale malattia e non più infortunio. Ciò avrebbe così evitato a

quest’ultima di trovarsi confrontata con spese per ben Fr. 4'000,35 (ricovero

ospedaliero in camera privata, anestesia e chirurgo) non prese a carico

dall’assicurazione malattia, __________, e che la signora RI 1 riteneva, in

perfetta buona fede, di competenza dell’assicuratore infortuni.” – il

corsivo è del redattore).

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte osserva che l'assicurata non ha chiesto

preventivamente all’assicuratore infortuni di fornire le proprie prestazioni in

relazione alla degenza 15-17 novembre 2004 presso la Clinica __________ di __________,

in occasione della quale ha avuto luogo l’intervento di artroscopia in

questione, come invece era suo dovere (cfr. consid. 2.4.).

D’altro

canto – a prescindere dal fatto che, secondo la giurisprudenza, la garanzia di pagamento

data da un assicuratore a un istituto di cura rappresenta una garanzia di

prestazioni nei confronti dell’istituto di cura ma non un impegno

definitivo nei confronti dell’assicurato, di modo che, con la garanzia data

all’istituto di cura, l’assicuratore non si impegna nei confronti

dell’assicurato a prendere effettivamente a suo carico l’importo fatturato

(cfr. RAMI 1987 K 715, p. 47ss. consid 1) – dall’incarto si evince che la CO 1

ha ricevuto la richiesta di garanzia da parte del nosocomio appena citato

soltanto in data 17 novembre 2004 (cfr. doc. 2/13), quindi dopo

l’esecuzione dell’artroscopia.

In queste

condizioni, all’amministrazione non può certo essere imputata una violazione

del principio della buona fede, per essersi pronunciata in merito

all’estensione del diritto alle prestazioni posteriormente all’operazione.

In altri

termini, una sua tempestiva presa di posizione in proposito avrebbe perlomeno

presupposto una, altrettanto tempestiva, richiesta in tal senso da parte della

ricorrente (o di chi per essa).

A RI 1

non può neppure essere di soccorso la giurisprudenza secondo la quale una

cassa malati che si assume - per sbaglio e per un certo periodo (tre mesi

essendo già stati ritenuti sufficienti [RAMI 1999 no. KV 97 p. 526 consid. 5c])

- delle prestazioni (ad es. un medicinale o un trattamento medico) senza

esservi tenuta, fa nascere nell'assicurato l'aspettativa che queste

continueranno ad essergli assegnate anche in futuro, di modo che, in questo

caso, la cassa non può interrompere l'assunzione delle prestazioni accordate a torto

se l'assicurato, che non era a conoscenza dell'errore e nemmeno doveva esserlo,

fondandosi sul comportamento della cassa ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (cfr. RtiD I-2006, p. 254ss.; RAMI 2002 no. KV

230.

p. 473 consid. 5.2.1 e 5.2.2, 1999 no. KV 97 p. 526 consid. 5b con

riferimenti).

In effetti, in concreto,

non si è manifestamente in presenza di un caso in cui l’amministrazione ha

instaurato una prassi costante tale da fare nascere legittime aspettative negli

assicurati e tale da giustificare la tutela della loro buona fede.

In esito alle

considerazioni che precedono, occorre concludere che la ricorrente è malvenuta

a pretendere di essere stata lesa nella propria buona fede dal comportamento

della CO 1.

Pertanto,

la sua richiesta di rimborso delle spese generate dall’artroscopia del 16

novembre 2004, non risulta fondata neppure in applicazione del principio della

buona fede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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