Lexipedia

Decisione

35.2006.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i tetti piani, qualora l'accesso non è troppo problematico, riesce generalmente

a recarvisi da solo, per quanto concerne i tetti a falde, che sono la

stragrande maggioranza, egli o si fa' accompagnare da qualcuno, o deve

demandare qualcuno a prendere le misure o fare i rilievi che egli indica.

Calcolando gli spostamenti, non sempre egli trova qualcuno di disponibile sul

posto, si può senz'altro considerare che il ricorrente per circa otto ore alla

settimana ha bisogno di un aiuto; ciò che evidentemente non necessitava prima

dell'infortunio.

Otto ore alla settimana corrisponde al 20%

dell'impiego lavorativo.

In allegato produciamo quali doc. A, B e C, il

foglio della busta paga gennaio 2006 di un carpentiere, di un copritetto (la

cui retribuzione è paragonabile pure a quella di un aiuto carpentiere) e di un

disegnatore; la loro retribuzione netta assomma annualmente rispettivamente a CHF

67'145.--, CHF 60'853.-- e 63'973.--. Mediamente la retribuzione annua netta di

questi dipendenti è quindi di CHF 63'990.35. A questa retribuzione netta

bisogna aggiungere quanto il datore di lavoro __________ paga in più al

dipendente per la quota parte di oneri sociali a suo carico, assommante al

17.5270%, e la quota parte di oneri sociali a carico del datore di lavoro

assommante al 24.8052% come risulta dalla tabella allegata quale doc. D che

riassume il carico di oneri sociali per i dipendenti di __________ nell'anno

2004 - per completezza produciamo quale doc. E la medesima tabella per l'anno

2003.

Il carico complessivo da aggiungere allo

stipendio netto è quindi del 42.3322%. Per la verità dal 2005 il carico è ancora

leggermente superiore se si considera che a quanto indicato bisogna aggiungere

i contributi associativi alle associazioni dei carpentieri, dei copritetto e

dei lattonieri previsti per le Commissioni paritetiche dei rispettivi contratti

mantello, oscillanti tra gli 1,5% e i 5% a seconda degli anni e delle categorie

professionali.

Per una questione di semplicità, si può comunque

prescindere dal considerare anche questi contributi.

Il carico medio annuo per questi dipendenti a carico

di __________ è quindi di CHF 63'990.35 oltre al 42.3322% di quest'importo, per

un totale di CHF 91'082.70.

A __________ l'assistenza di queste persone che

devono accompagnare il ricorrente sui tetti o pendere misure dietro sua diretta

indicazione costa annualmente e mediamente il 20% di quest'importo, e quindi CHF

18'216.55.

Malgrado quanto precede __________ deduce al

ricorrente solo il 10% del suo stipendio annuo; egli riceve quindi un salario

totale annuo netto di CHF 74'573.85, contro il totale netto di CHF 84'680.05

che percepiva prima che la CO 1 interrompesse le sue prestazioni; come risulta

dal raffronto dei fogli della sua busta paga dei mesi di dicembre 2005, gennaio

2006 e febbraio 2006, rispettivamente doc. F-H.

3.4.

Alla luce di quanto sopra esposto ben si vede che

il pregiudizio finanziario che il ricorrente subisce dalle conseguenze

dell'infortunio è, contrariamente a quanto sostenuto nella querelata decisione

(cfr. sub. punto N. 3, pag. 4), del 10%, per cui le premesse per riconoscergli

una rendita d'invalidità per applicazione dell'art. 18 LINF sono invece date.

Nemmeno possono trovare accoglimento gli

argomenti della querelata decisione, sempre sub. N. 3, pag. 4, secondo i quali

il ricorrente salirebbe solo eccezionalmente sui tetti e potrebbe, considerato

che ha quasi sessant'anni, modificare leggermente i propri compiti.

Innanzitutto come esposto sopra sub. 3.2. e come

risulta dall'organigramma della ditta e dal suo mansionario, allegati allo

scritto 17 gennaio 2006 di __________ alla CO 1, diversi suoi compiti

richiedono che il ricorrente debba salire sui tetti, e quindi questa attività

non è per lui affatto eccezionale.

Considerata la sua pluridecennale esperienza non

è nemmeno esigibile che __________ rinunci a questa sua attività, considerato

che sarebbe estremamente difficile, per non dire impossibile, trovargli un

sostituto. Per questi motivi non è neppure esigibile che egli modifichi i suoi

compiti all'interno della ditta.

Ritenuta la sua età e la sua formazione

prettamente tecnica non si può certo pretendere dal ricorrente che si adoperi a

cambiare la propria attività, ricercando eventuali provvedimenti

d'integrazione, né all'interno della ditta, non essendo certo atto ad assumere

compiti amministrativi oltre a quelli che già gli competono, né in altra ditta:

considerata la sua posizione all'interno di __________ è impensabile che

l'attuale mercato del lavoro offra ad una persona della sua età, vicina ossia a

60 anni, la possibilità di trovare un'altra attività lucrativa che gli permetta

di percepire una retribuzione maggiore al 90% di quello che egli percepirebbe

da __________ senza l'infortunio.

Alla luce di tutto quanto precede per

applicazione del citato disposto di legge (art. 18 cpv. 2 LAINF), al ricorrente

è senz'altro da riconoscere una rendita d'invalidità del 10% a far tempo dal 1.

febbraio 2006."

(I)

1.5. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

1.6. In corso di

causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro dell’assicurato, il quale è

stato invitato a precisare se i salari che figurano agli atti si riferiscono al

2006 e a comunicare a quanto ammontano nel 2006 gli oneri sociali a carico del

lavoratore, rispettivamente, del datore di lavoro (V).

La

risposta relativa è pervenuta al Tribunale il 25 agosto 2006 (X).

Le parti hanno

potuto prendere posizione al riguardo (XII e XIII).

1.7. In data 14

settembre 2006, questa Corte ha ripreso contatto con la ditta __________, allo

scopo di chiarire i motivi per cui i dati salariali forniti nell’agosto 2006

divergono da quelli contenuti nel rapporto ispettivo del 16 gennaio 2006 (XVI).

La sua

risposta è datata 9 ottobre 2006 (XVIII).

L’amministrazione

ha formulato le proprie osservazioni il 16 otto-bre 2006 (XX), mentre

l’assicurato, lo ha fatto in data 23 ottobre 2006 (XXI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicurato ha diritto a

una rendita di invalidità oppure no.

Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,

citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le

modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso

che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità

lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori

superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone

che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità

lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima

una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.

100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31

maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio

1996.

nella causa G. P.).

2.3

Nella

presente fattispecie dalle tavole processuali risulta che, in data 26 settembre

2005, ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Per

quanto qui di interesse, il citato medico __________ ha così valutato

l’esigibilità lavorativa:

" Dal punto

di vista professionale l’assicurato può essere ritenuto abile al lavoro per

tutte le attività svolte in ditta. Non può però più salire sui tetti.” (58, p. 2)

Per

quanto attiene alla natura delle mansioni che RI 1 è chiamato a svolgere in

seno alla ditta __________, dal mansionario di cui al doc. 65 si evince quanto

segue:

"

Attività legate alla propria funzione:

• Partecipare alle

riunioni dei dirigenti (direttori e procuratori) fissate periodicamente

• Stesura dei

preventivi e delle offerte relative al Sottoceneri e sorveglianza della

stessa attività per quanto concerne il Sopraceneri

• Responsabile con facoltà di delega del piano

di marketing e PR dell’azienda

• Rappresentante dell’Azienda a fiere e

incontri di settore

• Responsabile per la risoluzione di problemi

tecnici (“trouble- shooter”) e per i contenziosi di carattere tecnico

• Apertura cantiere: compilare l’apposito

foglio e inviarlo all’Amministrazione

• Altre attività: responsabile del corriere

interno per __________.”

Nel corso

della sua audizione del 16 giugno 2005 da parte di un collaboratore dell’CO 1,

il ricorrente ha precisato che il 70% del suo tempo di lavoro lo passa in

ufficio.

Il

restante 30% corrisponde al tempo in cui egli é in viaggio con l’autovettura e

che si trova sui cantieri per sorvegliare l’esecuzione delle opere e per

allestire le offerte.

Di questo

30%, il 10-15% è consacrato alle misurazioni e, pertanto, lo trascorre sui

tetti (cfr. doc. 54).

Quindi,

in occasione di un colloquio che ha avuto luogo il 17 gennaio 2006,

l’insorgente ha formulato la proposta seguente, volta a quantificare la perdita

di guadagno legata all’impossibilità di eseguire da solo lavori sui

tetti:

"

Con riferimento alla frequenza delle mansioni da

eseguire in questo periodo sui tetti, niente è cambiato rispetto al tempo precedente

l’infortunio. In totale, si deve calcolare circa 10-12 ore settimanali. I tetti

piani, quindi con poche difficoltà di spostamento, sono circa 1/3. I restanti

2/3 sono tetti in pendenza. Il lavoro del RI 1 sui tetti in pendenza risulta

quindi di circa 8 ore alla settimana. Per queste 8 ore settimanali sui tetti

non piani, egli deve farsi accompagnare a dipendenza del caso da un collega:

a) disegnatore (media mensile Fr. 5’000:170 ore

al mese = Fr. 29.41)

b) carpentiere (media mensile Fr. 4'800:170 ore

al mese = Fr. 28.23)

c) manovale (media mensile Fr. 4'000:170 ore al

mese = Fr. 23.52)

Ore settimanali: 42.5

Media generale salario orario: Fr. 27.05

Settimane da considerare: 47

Importo

supplementare a carico della __________ per accompagnamento del signor RI 1

durante 8 ore alla settimana x 47 ore settimanali = 376 ore x Fr. 27.05 = Fr.

10'170.80.”

(doc. 64)

Con la

decisione su opposizione impugnata, a conferma di quella formale del 23 gennaio

2006, l’assicuratore infortuni convenuto ha negato all’assicurato il diritto a

una rendita di invalidità, con l’argomentazione seguente:

"

Tale valutazione non viene messa in discussione

dall’assicurato il quale ha precisato che continua a salire sui tetti in

pendenza (per i tetti piani non ci sono problemi) facendosi però accompagnare

da un collega (disegnatore, carpentiere o manovale a seconda del caso). Tale

aiuto viene richiesto per 8 ore settimanali. Questo significa che, vista la

media dei salari indicati, il datore di lavoro deve sopportare un maggiore costo

di fr. 10'170.80 l’anno. Tenuto conto del salario percepito dall’assicurato,

anche già facendo capo ai dati del 2004 indicati nel formulario d’annuncio di

infortunio (fr. 123'228.95 l’anno), il discapito finanziario dell’assicurato, e

cioè partendo dal principio che la ditta deduca dal suo stipendio fr.

10'170.80, è inferiore del 10% per cui le condizioni per riconoscere una

rendita di invalidità non sono date.”

(doc. 69)

2.4

Con la

propria impugnativa, RI 1 riconosce che gli impedimenti legati al danno alla

salute di natura infortunistica, sono esclusivamente quelli che

riguardano i lavori da svolgere sui tetti, precisamente quelli sui tetti a

falde, per i quali si vede costretto a farsi accompagnare da un collega.

Egli valuta

il tempo consacrato a tali lavori, a circa 8 ore settimanali (I, p. 6).

Sempre

secondo il ricorrente, i dipendenti che lo coadiuvano (carpentiere, copritetto

o disegnatore, a seconda dei casi) guadagnano mediamente fr. 63'990.35/anno, a

cui occorre ancora aggiungere la quota parte di oneri sociali a carico del

lavoratore, rispettivamente, del datore di lavoro (42.3322%), per un totale di

fr. 91'082.70.

Il

maggior costo che la ditta __________ deve sopportare a causa delle limitazioni

che presenta l’assicurato, ammonterebbe quindi a fr. 18'216.55 (20% di fr.

91'082.70), costo che si ripercuote, limitatamente al 10%, sulla capacità di

guadagno dell’assicurato (sotto forma di una riduzione del salario; cfr. I, p.

6s.).

Da parte

sua, l’CO 1, in risposta di causa, ribadisce che i costi supplementari a carico

dell’azienda ammontano a fr. 10'170.80, tenuto conto che, per sua esplicita

ammissione, l’assicurato si fa aiutare da disegnatori, carpentieri o manovali

(e non da carpentieri, copritetto o disegnatori).

Esso

osserva inoltre che la perdita di guadagno non può essere stabilita

raffrontando, citiamo: “… la media dei salari lordi (peraltro errata per i

motivi sopra-enunciati) corrisposta dalla ditta ai collaboratori chiamati ad

aiutare l’assicurato alla quale viene aggiunto il 42.3322% per gli oneri

sociali a carico del datore di lavoro, con il salario netto che riceve il

ricorrente e quindi facendo astrazione che la ditta sopporta gli stessi oneri

sociali per l’assicurato, così come pure che gli altri collaboratori ricevono

pure “solo” il salario netto.” (III, p. 2).

2.5

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte ritiene che per rispondere alla questione di sapere se

l’assicurato abbia o meno diritto a una rendita di invalidità a dipendenza dei

postumi residuali dell’infortunio del mese di giugno 2004, non debba necessaria-mente

essere seguito l’approccio da lui proposto in occasione dell’incontro del 17

gennaio 2006 (cfr. doc. 64).

In

proposito, è utile rilevare che TFA e TCA hanno già avuto modo, in più di

un’occasione, di valutare il diritto a una rendita di invalidità per degli assicurati

titolari di un’azienda o che in tale azienda rivestivano cariche dirigenziali.

Ad

esempio in una sentenza del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7

- confermata dal TFA con pronunzia del 18 febbraio 1999, U 301/98 -, riguardante

un assicurato direttore e unico dipendente di un’impresa di costruzioni di

piccole dimensioni, il quale si trovava impedito a trasportare o sollevare pesi

superiori ai 15 kg a causa del danno infortunistico alla salute, questo

Tribunale ha negato l’esistenza di un qualsiasi discapito economico, nonostante

che nella sua abituale attività era concretamente chiamato a compiere delle

mansioni inadeguate:

"

(…)

Ora, se é vero che P., secondo quanto raccomandato

dal Prof. ____, deve astenersi dal trasportare o sollevare pesi superiori ai 15

kg, questo Tribunale é dell’opinione che un tale impedimento funzionale -

peraltro il solo presentato dal ricorrente - non gli impedirebbe, su di un

mercato equilibrato del lavoro, di svolgere la propria attività di

capo-muratore in misura normale.

Quanto affermato dai dirigenti del ____ a pagina

3.

del loro rapporto 6 luglio 1998 - “nell’ambito della costruzione é comunque

richiesta una buona costituzione fisica, non fosse altro per la presenta stessa

sul cantiere che di per sé richiede la piena facoltà delle proprie attitudini

fisiche, e d’altra parte é sempre possibile un coinvolgimento, anche nei ranghi

superiori, in attività prettamente pratiche” (VIII) - deve essere relativizzato

in funzione di quanto gli stessi responsabili hanno indicato in merito alle

mansioni di regola espletate da un capo-muratore. Se ciò é senz’altro vero per

un manovale oppure per un semplice muratore - la cui attività é incentrata sul

lavoro manuale pratico - lo é assai meno per un capo-muratore, coinvolto

soltanto marginalmente in questo specifico ambito. In questo senso,

l’insorgente non può essere seguito allorquando pretende che l’attività di un

capo-muratore implica “una forte componente di sforzo fisico” (I)

In siffatte condizioni, la decisione dell’____ di

negare il diritto ad una rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo

scrivente TCA. Infatti, accertato che P. non presenta alcuna incapacità

lavorativa nella sua attività professionale di capo-muratore, é giocoforza

ammettere l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno.”

(STCA

succitata, consid. 2.6.)

In

un’altra sentenza del 24 luglio 2000 nella causa A., inc. n. 32.1998.77 + 36.1998.203, cresciuta in giudicato,

concernente un dipendente di un’impresa di pulizie a conduzione familiare,

impedito nel trasporto regolare di pesi superiori ai

10-15 kg, il TCA, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, ha ritenuto

ragionevolmente esigibile che in seno all’azienda si procedesse a una

riorganizzazione del lavoro al fine di offrire all’assicurato delle mansioni idonee

alle sue condizioni di salute:

"

Dagli atti all'inserto emerge che l'impresa di

pulizie è stata fondata dall'attore stesso nel 19__ ed è stata trasformata, nel

19__, in una società anonima (attualmente ha la forma di una sagl). A. non è

personalmente azionista. Lo sono, invece, la moglie e le figlie (cfr. doc. 35 -

inc. ___). Presso ___ lavorano, globalmente, quattro persone che si dividono

fra loro le attività (cfr. doc. 15, p. 2 in fine - inc. ___).

Il dottor ___, da parte sua, ha posto quale unico

limite all'esercizio dell'abituale attività lavorativa nella misura del 75%, il

fatto che A. si astenga dal trasportare regolarmente pesi superiori ai 10-15 kg

(cfr. XXXI, p. 8).

Ora, a detta dell'assicurato, nell'ambito

dell'attività di addetto alle pulizie, egli sarebbe tenuto a trasportare ed

utilizzare pesanti macchinari, quali la lava-pavimenti, la lucidatrice,

l'aspirapolvere industriale, ecc. (cfr., ad esempio, doc. P), ciò che

renderebbe irrealistica la valutazione della capacità lavorativa espressa

dall'esperto designato dal TCA.

Per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (cfr. DTF 113 V 28

consid. 4a e riferimenti; cfr., pure, DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285

consid. 3).

Proprio nell'ottica di quest'obbligo di riduzione

del danno, lo scrivente TCA ritiene senz'altro esigibile - considerato come ___

sia un'azienda a conduzione familiare, in seno alla quale l'attore possiede

certamente un ruolo dirigenziale (rivelatore è, ad esempio, il fatto che fu

l'assicurato stesso a disdire il contratto d'assicurazione collettiva con la ___

(cfr. doc. 5- inc. ___) - che si proceda ad una riorganizzazione del lavoro, di

modo che le mansioni non confacenti ad A., essenzialmente quelle che implicano

il trasporto di pesi di una certa importanza, vengano assunte da altri

dipendenti.”

(STCA

succitata, consid. 2.4.5.)

Questa

Corte ha sviluppato considerazioni analoghe in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa V., inc. 35.1999.57, concernente un assicurato,

direttore tecnico-amministrativo, impossibilitato a

sollevare, rispettivamente trasportare, pesi superiori ai 15/20 kg, a compiere

movimenti ripetuti sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del

tronco e, infine, a mantenere per lungo tempo delle posizioni statiche:

"

A questa Corte non rimane, quindi, che da

verificare se l'attività esercitata presso la ___ SA sia da ritenere

compatibile e, se del caso, in quale misura lo sia, con gli impedimenti

funzionali accusati da V. (sostanzialmente, si tratta dell'impossibilità di

sollevare, rispettivamente trasportare, pesi superiori ai 15/20 kg, di compiere

movimenti ripetuti sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del

tronco e, infine, di mantenere per lungo tempo delle posizioni statiche).

Le mansioni che il ricorrente era chiamato a

svolgere nella sua qualità di direttore tecnico-amministrativo della ditta ___

SA, risultano dal rapporto ispettivo 10 novembre 1994:

“ È direttore

tecnico-amministrativo della ditta.

Si occupa quindi della direzione del personale,

distribuzione incarichi, sorveglianza, visita alla clientela,

acquisizione, visita e sorveglianza cantieri.

Passa quindi il 50% del suo tempo in auto e il

resto in ufficio, scrivania e in giro nell'officina."

Dalla descrizione che precede emerge che

all'insorgente incombevano, essenzialmente, dei compiti attinenti

all'organizzazione ed alla sorveglianza del lavoro nonché al contatto con la

clientela.

Si può, pertanto, tranquillamente dare atto del

fatto che l'attività presso il datore di lavoro dell'assicurato non comportava

mansioni implicanti sforzi fisici importanti né, tantomeno, ripetuti movimenti

sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del tronco.

Vero è che V. era chiamato a mantenere

frequentemente la posizione seduta, lavorando alla scrivania oppure guidando

l'autovettura per raggiungere i cantieri, rispettivamente la clientela. Ciò

nondimeno, va pure riconosciuta la possibilità - grazie soprattutto alla

particolare funzione ricoperta in seno alla ditta ___ SA - di cambiare

frequentemente posizione e, più in generale, d'ottimizzare l'organizzazione del proprio lavoro. Al

riguardo, va ricordato che, per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (cfr. DTF 113 V 28

consid. 4a e riferimenti; cfr., pure, DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285

consid. 3).”

(STCA

succitata, consid. 2.4.4.)

Infine,

in una sentenza del 24 aprile 2006 nella causa B., inc. n. 35.2005.92, richiamata

dall’Istituto assicuratore convenuto, concernente un assicurato, direttore di

una ditta di impianti elettrici, che prima dell’infortunio svolgeva, per gran

parte del tempo, mansioni implicanti l’assunzione di posizioni gravose per il

suo ginocchio infortunato, il TCA ha stabilito che determinante non é ciò che

l’assicurato era concretamente chiamato a fare presso il suo ex datore di

lavoro ma piuttosto l’attività normalmente svolta dal direttore di una ditta di impianti elettrici sul mercato generale del lavoro, al quale competono in prevalenza

delle mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la clientela),

nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla maestranza e un

suo coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce

generalmente l’eccezione.

Nella

concreta evenienza, le tavole processuali dimostrano che il danno residuale che

interessa il ginocchio sinistro di RI 1, costituisce un modesto impedimento allo

svolgimento della sua abituale attività professionale alle dipendenze della __________.

In

pratica, egli incontra dei limiti soltanto nell’espletamento di quelle mansioni

– concretamente, il prendere le misure prima di allestire l’offerta -, che

comportano il dover salire sui tetti, a falde (poiché su quelli piani, non vi

sono impedimenti di sorta), delle abitazioni.

Secondo

quanto dichiarato dal ricorrente medesimo in occasione delle sue audizioni, ciò

corrisponde, al massimo (tenuto conto che sui tetti in genere, egli

trascorre dal 10 al 15% del tempo di lavoro), al 10% del suo pensum

lavorativo (considerato che i 2/3 dei tetti hanno una struttura a falde).

D’altro

canto, in seno alla ditta __________, egli ricopre la carica di vicepresidente

del Consiglio di amministrazione, nonché di membro della Direzione,

responsabile della funzione “Vendite & Marketing” (cfr. la documentazione

acclusa al doc. 65).

Tutto ben

considerato, nel caso di specie, questo Tribunale non ravvede alcun valido

motivo che potrebbe giustificare una soluzione diversa rispetto a quella

adottata nelle fattispecie menzionate in precedenza.

In questo

ordine di idee, posto che l’organizzazione interna del lavoro della ditta __________

non sarebbe da rivoluzionare ma piuttosto da ritoccare in una misura tutto

sommato marginale, operazione che appare senz’altro compatibile con il ruolo

dirigenziale di rilievo di cui l’assicurato è investito, questo Tribunale

giudica ragionevolmente esigibile che le mansioni di quest’ultimo vengano rivedute

in modo tale da compensare le ripercussioni del danno alla salute

infortunistico.

Del

resto, a RI 1 che, in sede di ricorso, ha sottolineato le difficoltà che una

sua sostituzione implicherebbe (I, p. 7), il TCA si limita a fare presente che

già il suo stesso mansionario prevede che la funzione di responsabile del

settore offerte - ossia quella che comporta il salire sui tetti (doc. 54: “Del

30%, circa il 10-15% lo utilizza per salire sui tetti per le misurazioni

prima delle offerte.” - il corsivo è del redattore) -, possa essere

delegata a terze persone (cfr. allegato al doc. 65: “… Responsabile, con

facoltà di delega, del settore offerte.” – il corsivo è del redattore).

Alla luce

delle considerazioni che precedono, all’assicurato non può essere riconosciuto

il diritto a una rendita di invalidità, visto che tutto ben considerato, il suo

grado d'invalidità è comunque inferiore al 10%.

Questa

Corte può pertanto esimersi dal prendere posizione riguardo alle modalità di

determinazione del preteso discapito economico da lui patito a causa del danno

alla salute infortunistico (cfr. consid. 2.5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster