35.2006.42
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20 marzo 2007Italiano27 min
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Numero d'incarto:
35.2006.42
Data decisione, Autorità:
20.03.2007, TCA
Titolo:
Dirigente ditta copertura tetti riporta danno ginocchio sinistro. Negato diritto rendita invalidità. Gli impedimenti derivanti da danno infortunistico riguardano il 10% del suo pensum lavorativo. Ragionevole riorganizzare lavoro in seno ditta in modo da compensare ripercussioni danno infortunistico.
RENDITA D'INVALIDITÀ
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.42
mm/sdm
Lugano
20 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
giugno 2004, RI 1 – responsabile della funzione “Vendite & Marketing” della
ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di un trauma distorsivo al
ginocchio sinistro mentre stava giocando una partita a tennis.
Accertamenti
disposti nel prosieguo hanno evidenziato la rottura del legamento crociato
anteriore e una lesione longitudinale del menisco mediale e laterale, trattate
mediante l’intervento artroscopico del 4 agosto 2004.
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 29 settembre 2005, cresciuta in giudicato incontestata
(cfr. doc. 67), l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per
menomazione dell’integrità del 5% (doc. 59).
1.3. In data 23
gennaio 2006, l’CO 1 ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale
ha negato a RI 1 il diritto alla rendita di invalidità, poiché, citiamo: “non
esiste né un impedimento importante né una perdita di guadagno imputabile
all’infortunio, …” (doc. 66).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 68),
l’assicuratore LAINF, in data 20 marzo 2006, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. 69).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 19 giugno 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto la condanna dell’Istituto assicuratore a corrispondergli una rendita
di invalidità del 10%, argomentando:
"
(…)
3.1.
Come già ricordato alle
premesse in fatto, sopra sub. 1.2., e
come riconosciuto pure dalla querelata decisione (cfr. N. 3 pag. 3 di
quest'ultima), il ricorrente non può più essere considerato abile al lavoro per
tutte le attività svolte prima dell'incidente, segnatamene è stato accertato che egli non sarebbe più in grado
di svolgere le mansioni sui tetti.
3.2.
Come risulta dall'organigramma di __________, prodotto dalla
stessa con lo scritto 17 gennaio 2006 alla CO
1, il ricorrente, oltre che membro di
Consiglio d'amministrazione e di
Direzione, è il responsabile del coordinamento tecnico delle tre sedi di __________,
egli è inoltre responsabile delle
vendite e del Marketing.
Dal suo mansionario, allegato al medesimo scritto, risulta che tra
le sue attività figurano quella della stesura di preventivi e offerte, quella
di responsabile per la risoluzione di problemi
tecnici ("trouble-shooter"), per i contenziosi di carattere tecnico e
quella di responsabile per l'apertura
dei cantieri. Notisi che tutte queste attività richiedono una presenza continua
sui tetti, per prendere misure, apprezzare l'entità dei lavori da effettuare e fare constatazioni in caso di problemi.
3.3.
Con lettera 13 gennaio 2006 il sottoscritto
legale aveva trasmesso alla CO 1 due estratti settimanali dell'agenda del
ricorrente per il periodo immediatamente antecedente l'infortunio. Dagli stessi
risulta che egli si doveva recare sui tetti mediamente per circa una dozzina di
ore alla settimana.
Nel corso dell'incontro avuto dal ricorrente con
il signor __________ di CO 1 __________, il 16 gennaio 2006 presso la sede di __________
a __________, dalla discussione era emerso che, malgrado questo gli procurasse
non pochi problemi fisici, il ricorrente, anche se in minor misura di prima,
non può fare a meno di doversi recare spesso sui tetti: se per quanto concerne
Fatti
i tetti piani, qualora l'accesso non è troppo problematico, riesce generalmente
a recarvisi da solo, per quanto concerne i tetti a falde, che sono la
stragrande maggioranza, egli o si fa' accompagnare da qualcuno, o deve
demandare qualcuno a prendere le misure o fare i rilievi che egli indica.
Calcolando gli spostamenti, non sempre egli trova qualcuno di disponibile sul
posto, si può senz'altro considerare che il ricorrente per circa otto ore alla
settimana ha bisogno di un aiuto; ciò che evidentemente non necessitava prima
dell'infortunio.
Otto ore alla settimana corrisponde al 20%
dell'impiego lavorativo.
In allegato produciamo quali doc. A, B e C, il
foglio della busta paga gennaio 2006 di un carpentiere, di un copritetto (la
cui retribuzione è paragonabile pure a quella di un aiuto carpentiere) e di un
disegnatore; la loro retribuzione netta assomma annualmente rispettivamente a CHF
67'145.--, CHF 60'853.-- e 63'973.--. Mediamente la retribuzione annua netta di
questi dipendenti è quindi di CHF 63'990.35. A questa retribuzione netta
bisogna aggiungere quanto il datore di lavoro __________ paga in più al
dipendente per la quota parte di oneri sociali a suo carico, assommante al
17.5270%, e la quota parte di oneri sociali a carico del datore di lavoro
assommante al 24.8052% come risulta dalla tabella allegata quale doc. D che
riassume il carico di oneri sociali per i dipendenti di __________ nell'anno
2004 - per completezza produciamo quale doc. E la medesima tabella per l'anno
2003.
Il carico complessivo da aggiungere allo
stipendio netto è quindi del 42.3322%. Per la verità dal 2005 il carico è ancora
leggermente superiore se si considera che a quanto indicato bisogna aggiungere
i contributi associativi alle associazioni dei carpentieri, dei copritetto e
dei lattonieri previsti per le Commissioni paritetiche dei rispettivi contratti
mantello, oscillanti tra gli 1,5% e i 5% a seconda degli anni e delle categorie
professionali.
Per una questione di semplicità, si può comunque
prescindere dal considerare anche questi contributi.
Il carico medio annuo per questi dipendenti a carico
di __________ è quindi di CHF 63'990.35 oltre al 42.3322% di quest'importo, per
un totale di CHF 91'082.70.
A __________ l'assistenza di queste persone che
devono accompagnare il ricorrente sui tetti o pendere misure dietro sua diretta
indicazione costa annualmente e mediamente il 20% di quest'importo, e quindi CHF
18'216.55.
Malgrado quanto precede __________ deduce al
ricorrente solo il 10% del suo stipendio annuo; egli riceve quindi un salario
totale annuo netto di CHF 74'573.85, contro il totale netto di CHF 84'680.05
che percepiva prima che la CO 1 interrompesse le sue prestazioni; come risulta
dal raffronto dei fogli della sua busta paga dei mesi di dicembre 2005, gennaio
2006 e febbraio 2006, rispettivamente doc. F-H.
3.4.
Alla luce di quanto sopra esposto ben si vede che
il pregiudizio finanziario che il ricorrente subisce dalle conseguenze
dell'infortunio è, contrariamente a quanto sostenuto nella querelata decisione
(cfr. sub. punto N. 3, pag. 4), del 10%, per cui le premesse per riconoscergli
una rendita d'invalidità per applicazione dell'art. 18 LINF sono invece date.
Nemmeno possono trovare accoglimento gli
argomenti della querelata decisione, sempre sub. N. 3, pag. 4, secondo i quali
il ricorrente salirebbe solo eccezionalmente sui tetti e potrebbe, considerato
che ha quasi sessant'anni, modificare leggermente i propri compiti.
Innanzitutto come esposto sopra sub. 3.2. e come
risulta dall'organigramma della ditta e dal suo mansionario, allegati allo
scritto 17 gennaio 2006 di __________ alla CO 1, diversi suoi compiti
richiedono che il ricorrente debba salire sui tetti, e quindi questa attività
non è per lui affatto eccezionale.
Considerata la sua pluridecennale esperienza non
è nemmeno esigibile che __________ rinunci a questa sua attività, considerato
che sarebbe estremamente difficile, per non dire impossibile, trovargli un
sostituto. Per questi motivi non è neppure esigibile che egli modifichi i suoi
compiti all'interno della ditta.
Ritenuta la sua età e la sua formazione
prettamente tecnica non si può certo pretendere dal ricorrente che si adoperi a
cambiare la propria attività, ricercando eventuali provvedimenti
d'integrazione, né all'interno della ditta, non essendo certo atto ad assumere
compiti amministrativi oltre a quelli che già gli competono, né in altra ditta:
considerata la sua posizione all'interno di __________ è impensabile che
l'attuale mercato del lavoro offra ad una persona della sua età, vicina ossia a
60 anni, la possibilità di trovare un'altra attività lucrativa che gli permetta
di percepire una retribuzione maggiore al 90% di quello che egli percepirebbe
da __________ senza l'infortunio.
Alla luce di tutto quanto precede per
applicazione del citato disposto di legge (art. 18 cpv. 2 LAINF), al ricorrente
è senz'altro da riconoscere una rendita d'invalidità del 10% a far tempo dal 1.
febbraio 2006."
(I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro dell’assicurato, il quale è
stato invitato a precisare se i salari che figurano agli atti si riferiscono al
2006 e a comunicare a quanto ammontano nel 2006 gli oneri sociali a carico del
lavoratore, rispettivamente, del datore di lavoro (V).
La
risposta relativa è pervenuta al Tribunale il 25 agosto 2006 (X).
Le parti hanno
potuto prendere posizione al riguardo (XII e XIII).
1.7. In data 14
settembre 2006, questa Corte ha ripreso contatto con la ditta __________, allo
scopo di chiarire i motivi per cui i dati salariali forniti nell’agosto 2006
divergono da quelli contenuti nel rapporto ispettivo del 16 gennaio 2006 (XVI).
La sua
risposta è datata 9 ottobre 2006 (XVIII).
L’amministrazione
ha formulato le proprie osservazioni il 16 otto-bre 2006 (XX), mentre
l’assicurato, lo ha fatto in data 23 ottobre 2006 (XXI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicurato ha diritto a
una rendita di invalidità oppure no.
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone
che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996.
nella causa G. P.).
2.3
Nella
presente fattispecie dalle tavole processuali risulta che, in data 26 settembre
2005, ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Per
quanto qui di interesse, il citato medico __________ ha così valutato
l’esigibilità lavorativa:
" Dal punto
di vista professionale l’assicurato può essere ritenuto abile al lavoro per
tutte le attività svolte in ditta. Non può però più salire sui tetti.” (58, p. 2)
Per
quanto attiene alla natura delle mansioni che RI 1 è chiamato a svolgere in
seno alla ditta __________, dal mansionario di cui al doc. 65 si evince quanto
segue:
"
Attività legate alla propria funzione:
• Partecipare alle
riunioni dei dirigenti (direttori e procuratori) fissate periodicamente
• Stesura dei
preventivi e delle offerte relative al Sottoceneri e sorveglianza della
stessa attività per quanto concerne il Sopraceneri
• Responsabile con facoltà di delega del piano
di marketing e PR dell’azienda
• Rappresentante dell’Azienda a fiere e
incontri di settore
• Responsabile per la risoluzione di problemi
tecnici (“trouble- shooter”) e per i contenziosi di carattere tecnico
• Apertura cantiere: compilare l’apposito
foglio e inviarlo all’Amministrazione
• Altre attività: responsabile del corriere
interno per __________.”
Nel corso
della sua audizione del 16 giugno 2005 da parte di un collaboratore dell’CO 1,
il ricorrente ha precisato che il 70% del suo tempo di lavoro lo passa in
ufficio.
Il
restante 30% corrisponde al tempo in cui egli é in viaggio con l’autovettura e
che si trova sui cantieri per sorvegliare l’esecuzione delle opere e per
allestire le offerte.
Di questo
30%, il 10-15% è consacrato alle misurazioni e, pertanto, lo trascorre sui
tetti (cfr. doc. 54).
Quindi,
in occasione di un colloquio che ha avuto luogo il 17 gennaio 2006,
l’insorgente ha formulato la proposta seguente, volta a quantificare la perdita
di guadagno legata all’impossibilità di eseguire da solo lavori sui
tetti:
"
Con riferimento alla frequenza delle mansioni da
eseguire in questo periodo sui tetti, niente è cambiato rispetto al tempo precedente
l’infortunio. In totale, si deve calcolare circa 10-12 ore settimanali. I tetti
piani, quindi con poche difficoltà di spostamento, sono circa 1/3. I restanti
2/3 sono tetti in pendenza. Il lavoro del RI 1 sui tetti in pendenza risulta
quindi di circa 8 ore alla settimana. Per queste 8 ore settimanali sui tetti
non piani, egli deve farsi accompagnare a dipendenza del caso da un collega:
a) disegnatore (media mensile Fr. 5’000:170 ore
al mese = Fr. 29.41)
b) carpentiere (media mensile Fr. 4'800:170 ore
al mese = Fr. 28.23)
c) manovale (media mensile Fr. 4'000:170 ore al
mese = Fr. 23.52)
Ore settimanali: 42.5
Media generale salario orario: Fr. 27.05
Settimane da considerare: 47
Importo
supplementare a carico della __________ per accompagnamento del signor RI 1
durante 8 ore alla settimana x 47 ore settimanali = 376 ore x Fr. 27.05 = Fr.
10'170.80.”
(doc. 64)
Con la
decisione su opposizione impugnata, a conferma di quella formale del 23 gennaio
2006, l’assicuratore infortuni convenuto ha negato all’assicurato il diritto a
una rendita di invalidità, con l’argomentazione seguente:
"
Tale valutazione non viene messa in discussione
dall’assicurato il quale ha precisato che continua a salire sui tetti in
pendenza (per i tetti piani non ci sono problemi) facendosi però accompagnare
da un collega (disegnatore, carpentiere o manovale a seconda del caso). Tale
aiuto viene richiesto per 8 ore settimanali. Questo significa che, vista la
media dei salari indicati, il datore di lavoro deve sopportare un maggiore costo
di fr. 10'170.80 l’anno. Tenuto conto del salario percepito dall’assicurato,
anche già facendo capo ai dati del 2004 indicati nel formulario d’annuncio di
infortunio (fr. 123'228.95 l’anno), il discapito finanziario dell’assicurato, e
cioè partendo dal principio che la ditta deduca dal suo stipendio fr.
10'170.80, è inferiore del 10% per cui le condizioni per riconoscere una
rendita di invalidità non sono date.”
(doc. 69)
2.4
Con la
propria impugnativa, RI 1 riconosce che gli impedimenti legati al danno alla
salute di natura infortunistica, sono esclusivamente quelli che
riguardano i lavori da svolgere sui tetti, precisamente quelli sui tetti a
falde, per i quali si vede costretto a farsi accompagnare da un collega.
Egli valuta
il tempo consacrato a tali lavori, a circa 8 ore settimanali (I, p. 6).
Sempre
secondo il ricorrente, i dipendenti che lo coadiuvano (carpentiere, copritetto
o disegnatore, a seconda dei casi) guadagnano mediamente fr. 63'990.35/anno, a
cui occorre ancora aggiungere la quota parte di oneri sociali a carico del
lavoratore, rispettivamente, del datore di lavoro (42.3322%), per un totale di
fr. 91'082.70.
Il
maggior costo che la ditta __________ deve sopportare a causa delle limitazioni
che presenta l’assicurato, ammonterebbe quindi a fr. 18'216.55 (20% di fr.
91'082.70), costo che si ripercuote, limitatamente al 10%, sulla capacità di
guadagno dell’assicurato (sotto forma di una riduzione del salario; cfr. I, p.
6s.).
Da parte
sua, l’CO 1, in risposta di causa, ribadisce che i costi supplementari a carico
dell’azienda ammontano a fr. 10'170.80, tenuto conto che, per sua esplicita
ammissione, l’assicurato si fa aiutare da disegnatori, carpentieri o manovali
(e non da carpentieri, copritetto o disegnatori).
Esso
osserva inoltre che la perdita di guadagno non può essere stabilita
raffrontando, citiamo: “… la media dei salari lordi (peraltro errata per i
motivi sopra-enunciati) corrisposta dalla ditta ai collaboratori chiamati ad
aiutare l’assicurato alla quale viene aggiunto il 42.3322% per gli oneri
sociali a carico del datore di lavoro, con il salario netto che riceve il
ricorrente e quindi facendo astrazione che la ditta sopporta gli stessi oneri
sociali per l’assicurato, così come pure che gli altri collaboratori ricevono
pure “solo” il salario netto.” (III, p. 2).
2.5
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte ritiene che per rispondere alla questione di sapere se
l’assicurato abbia o meno diritto a una rendita di invalidità a dipendenza dei
postumi residuali dell’infortunio del mese di giugno 2004, non debba necessaria-mente
essere seguito l’approccio da lui proposto in occasione dell’incontro del 17
gennaio 2006 (cfr. doc. 64).
In
proposito, è utile rilevare che TFA e TCA hanno già avuto modo, in più di
un’occasione, di valutare il diritto a una rendita di invalidità per degli assicurati
titolari di un’azienda o che in tale azienda rivestivano cariche dirigenziali.
Ad
esempio in una sentenza del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7
- confermata dal TFA con pronunzia del 18 febbraio 1999, U 301/98 -, riguardante
un assicurato direttore e unico dipendente di un’impresa di costruzioni di
piccole dimensioni, il quale si trovava impedito a trasportare o sollevare pesi
superiori ai 15 kg a causa del danno infortunistico alla salute, questo
Tribunale ha negato l’esistenza di un qualsiasi discapito economico, nonostante
che nella sua abituale attività era concretamente chiamato a compiere delle
mansioni inadeguate:
"
(…)
Ora, se é vero che P., secondo quanto raccomandato
dal Prof. ____, deve astenersi dal trasportare o sollevare pesi superiori ai 15
kg, questo Tribunale é dell’opinione che un tale impedimento funzionale -
peraltro il solo presentato dal ricorrente - non gli impedirebbe, su di un
mercato equilibrato del lavoro, di svolgere la propria attività di
capo-muratore in misura normale.
Quanto affermato dai dirigenti del ____ a pagina
3.
del loro rapporto 6 luglio 1998 - “nell’ambito della costruzione é comunque
richiesta una buona costituzione fisica, non fosse altro per la presenta stessa
sul cantiere che di per sé richiede la piena facoltà delle proprie attitudini
fisiche, e d’altra parte é sempre possibile un coinvolgimento, anche nei ranghi
superiori, in attività prettamente pratiche” (VIII) - deve essere relativizzato
in funzione di quanto gli stessi responsabili hanno indicato in merito alle
mansioni di regola espletate da un capo-muratore. Se ciò é senz’altro vero per
un manovale oppure per un semplice muratore - la cui attività é incentrata sul
lavoro manuale pratico - lo é assai meno per un capo-muratore, coinvolto
soltanto marginalmente in questo specifico ambito. In questo senso,
l’insorgente non può essere seguito allorquando pretende che l’attività di un
capo-muratore implica “una forte componente di sforzo fisico” (I)
In siffatte condizioni, la decisione dell’____ di
negare il diritto ad una rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo
scrivente TCA. Infatti, accertato che P. non presenta alcuna incapacità
lavorativa nella sua attività professionale di capo-muratore, é giocoforza
ammettere l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno.”
(STCA
succitata, consid. 2.6.)
In
un’altra sentenza del 24 luglio 2000 nella causa A., inc. n. 32.1998.77 + 36.1998.203, cresciuta in giudicato,
concernente un dipendente di un’impresa di pulizie a conduzione familiare,
impedito nel trasporto regolare di pesi superiori ai
10-15 kg, il TCA, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, ha ritenuto
ragionevolmente esigibile che in seno all’azienda si procedesse a una
riorganizzazione del lavoro al fine di offrire all’assicurato delle mansioni idonee
alle sue condizioni di salute:
"
Dagli atti all'inserto emerge che l'impresa di
pulizie è stata fondata dall'attore stesso nel 19__ ed è stata trasformata, nel
19__, in una società anonima (attualmente ha la forma di una sagl). A. non è
personalmente azionista. Lo sono, invece, la moglie e le figlie (cfr. doc. 35 -
inc. ___). Presso ___ lavorano, globalmente, quattro persone che si dividono
fra loro le attività (cfr. doc. 15, p. 2 in fine - inc. ___).
Il dottor ___, da parte sua, ha posto quale unico
limite all'esercizio dell'abituale attività lavorativa nella misura del 75%, il
fatto che A. si astenga dal trasportare regolarmente pesi superiori ai 10-15 kg
(cfr. XXXI, p. 8).
Ora, a detta dell'assicurato, nell'ambito
dell'attività di addetto alle pulizie, egli sarebbe tenuto a trasportare ed
utilizzare pesanti macchinari, quali la lava-pavimenti, la lucidatrice,
l'aspirapolvere industriale, ecc. (cfr., ad esempio, doc. P), ciò che
renderebbe irrealistica la valutazione della capacità lavorativa espressa
dall'esperto designato dal TCA.
Per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (cfr. DTF 113 V 28
consid. 4a e riferimenti; cfr., pure, DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3).
Proprio nell'ottica di quest'obbligo di riduzione
del danno, lo scrivente TCA ritiene senz'altro esigibile - considerato come ___
sia un'azienda a conduzione familiare, in seno alla quale l'attore possiede
certamente un ruolo dirigenziale (rivelatore è, ad esempio, il fatto che fu
l'assicurato stesso a disdire il contratto d'assicurazione collettiva con la ___
(cfr. doc. 5- inc. ___) - che si proceda ad una riorganizzazione del lavoro, di
modo che le mansioni non confacenti ad A., essenzialmente quelle che implicano
il trasporto di pesi di una certa importanza, vengano assunte da altri
dipendenti.”
(STCA
succitata, consid. 2.4.5.)
Questa
Corte ha sviluppato considerazioni analoghe in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa V., inc. 35.1999.57, concernente un assicurato,
direttore tecnico-amministrativo, impossibilitato a
sollevare, rispettivamente trasportare, pesi superiori ai 15/20 kg, a compiere
movimenti ripetuti sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del
tronco e, infine, a mantenere per lungo tempo delle posizioni statiche:
"
A questa Corte non rimane, quindi, che da
verificare se l'attività esercitata presso la ___ SA sia da ritenere
compatibile e, se del caso, in quale misura lo sia, con gli impedimenti
funzionali accusati da V. (sostanzialmente, si tratta dell'impossibilità di
sollevare, rispettivamente trasportare, pesi superiori ai 15/20 kg, di compiere
movimenti ripetuti sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del
tronco e, infine, di mantenere per lungo tempo delle posizioni statiche).
Le mansioni che il ricorrente era chiamato a
svolgere nella sua qualità di direttore tecnico-amministrativo della ditta ___
SA, risultano dal rapporto ispettivo 10 novembre 1994:
“ È direttore
tecnico-amministrativo della ditta.
Si occupa quindi della direzione del personale,
distribuzione incarichi, sorveglianza, visita alla clientela,
acquisizione, visita e sorveglianza cantieri.
Passa quindi il 50% del suo tempo in auto e il
resto in ufficio, scrivania e in giro nell'officina."
Dalla descrizione che precede emerge che
all'insorgente incombevano, essenzialmente, dei compiti attinenti
all'organizzazione ed alla sorveglianza del lavoro nonché al contatto con la
clientela.
Si può, pertanto, tranquillamente dare atto del
fatto che l'attività presso il datore di lavoro dell'assicurato non comportava
mansioni implicanti sforzi fisici importanti né, tantomeno, ripetuti movimenti
sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del tronco.
Vero è che V. era chiamato a mantenere
frequentemente la posizione seduta, lavorando alla scrivania oppure guidando
l'autovettura per raggiungere i cantieri, rispettivamente la clientela. Ciò
nondimeno, va pure riconosciuta la possibilità - grazie soprattutto alla
particolare funzione ricoperta in seno alla ditta ___ SA - di cambiare
frequentemente posizione e, più in generale, d'ottimizzare l'organizzazione del proprio lavoro. Al
riguardo, va ricordato che, per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (cfr. DTF 113 V 28
consid. 4a e riferimenti; cfr., pure, DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3).”
(STCA
succitata, consid. 2.4.4.)
Infine,
in una sentenza del 24 aprile 2006 nella causa B., inc. n. 35.2005.92, richiamata
dall’Istituto assicuratore convenuto, concernente un assicurato, direttore di
una ditta di impianti elettrici, che prima dell’infortunio svolgeva, per gran
parte del tempo, mansioni implicanti l’assunzione di posizioni gravose per il
suo ginocchio infortunato, il TCA ha stabilito che determinante non é ciò che
l’assicurato era concretamente chiamato a fare presso il suo ex datore di
lavoro ma piuttosto l’attività normalmente svolta dal direttore di una ditta di impianti elettrici sul mercato generale del lavoro, al quale competono in prevalenza
delle mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la clientela),
nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla maestranza e un
suo coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce
generalmente l’eccezione.
Nella
concreta evenienza, le tavole processuali dimostrano che il danno residuale che
interessa il ginocchio sinistro di RI 1, costituisce un modesto impedimento allo
svolgimento della sua abituale attività professionale alle dipendenze della __________.
In
pratica, egli incontra dei limiti soltanto nell’espletamento di quelle mansioni
– concretamente, il prendere le misure prima di allestire l’offerta -, che
comportano il dover salire sui tetti, a falde (poiché su quelli piani, non vi
sono impedimenti di sorta), delle abitazioni.
Secondo
quanto dichiarato dal ricorrente medesimo in occasione delle sue audizioni, ciò
corrisponde, al massimo (tenuto conto che sui tetti in genere, egli
trascorre dal 10 al 15% del tempo di lavoro), al 10% del suo pensum
lavorativo (considerato che i 2/3 dei tetti hanno una struttura a falde).
D’altro
canto, in seno alla ditta __________, egli ricopre la carica di vicepresidente
del Consiglio di amministrazione, nonché di membro della Direzione,
responsabile della funzione “Vendite & Marketing” (cfr. la documentazione
acclusa al doc. 65).
Tutto ben
considerato, nel caso di specie, questo Tribunale non ravvede alcun valido
motivo che potrebbe giustificare una soluzione diversa rispetto a quella
adottata nelle fattispecie menzionate in precedenza.
In questo
ordine di idee, posto che l’organizzazione interna del lavoro della ditta __________
non sarebbe da rivoluzionare ma piuttosto da ritoccare in una misura tutto
sommato marginale, operazione che appare senz’altro compatibile con il ruolo
dirigenziale di rilievo di cui l’assicurato è investito, questo Tribunale
giudica ragionevolmente esigibile che le mansioni di quest’ultimo vengano rivedute
in modo tale da compensare le ripercussioni del danno alla salute
infortunistico.
Del
resto, a RI 1 che, in sede di ricorso, ha sottolineato le difficoltà che una
sua sostituzione implicherebbe (I, p. 7), il TCA si limita a fare presente che
già il suo stesso mansionario prevede che la funzione di responsabile del
settore offerte - ossia quella che comporta il salire sui tetti (doc. 54: “Del
30%, circa il 10-15% lo utilizza per salire sui tetti per le misurazioni
prima delle offerte.” - il corsivo è del redattore) -, possa essere
delegata a terze persone (cfr. allegato al doc. 65: “… Responsabile, con
facoltà di delega, del settore offerte.” – il corsivo è del redattore).
Alla luce
delle considerazioni che precedono, all’assicurato non può essere riconosciuto
il diritto a una rendita di invalidità, visto che tutto ben considerato, il suo
grado d'invalidità è comunque inferiore al 10%.
Questa
Corte può pertanto esimersi dal prendere posizione riguardo alle modalità di
determinazione del preteso discapito economico da lui patito a causa del danno
alla salute infortunistico (cfr. consid. 2.5.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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