35.2006.43
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5 settembre 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
35.2006.43
Data decisione, Autorità:
05.09.2006, TCA
Titolo:
Assicurato si procura una lesione della cuffia rotatoria. Ricaduta assunta informalmente dall'assicuratore LAINF. Revisione decisione assunzione ricaduta, poiché, grazie a RM nel frattempo eseguita, é stato oggettivato - fatto nuovo - reperto morboso che correla con i disturbi oggetto della ricaduta
CAUSALITÀ NATURALE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
REVISIONE PROCESSUALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 53 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.43
mm/td
Lugano
5 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 23
ottobre 2002, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di montatore d’arredi/autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, nell’afferrare lo schienale di una scaffalatura che
stava per cadere a terra, si è procurato un danno alla spalla sinistra.
L’artro-RM
eseguita il 24 aprile 2004 ha fra l’altro evidenziato la presenza di una
lesione trasmurale del tendine del muscolo sovrapinato, sanata mediante
intervento artroscopico il 27 agosto 2003 (doc. 16).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
Il caso è
stato dichiarato chiuso con comunicazione del 2 novembre 2004 (cfr. doc. 70).
1.2. Nel corso
del mese di agosto 2005, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta
del sinistro del 23 ottobre 2002, determinata da una riacutizzazione dei
disturbi alla spalla sinistra insorti nel sollevare una lavatrice, senza che
fosse successo nulla di particolare (doc. 73 e 76).
Con
certificato del 19 agosto 2005, il dott. __________ ha diagnosticato una
sospetta lesione della cuffia dei rotatori in stato dopo ricostruzione della
stessa (doc. 77).
L’CO 1 ha
riconosciuto la propria responsabilità al riguardo, a titolo di ricaduta del
caso dell’ottobre 2003 (doc. 79).
1.3. Il 3 ottobre
2005, RI 1 è stato sottoposto a una risonanza magnetica della spalla sinistra,
accertamento che ha evidenziato una tendinopatia del sovraspinato
sottoscapolare e infraspinato, nonché un forte sospetto di lesione del labbro
ventro-craniale tipo SLAP 2 (doc. 92).
Consultato
in data 23 novembre 2005, il dott. __________ ha posto la diagnosi di
instabilità anteriore della spalla sinistra (doc. 96).
1.4. Con
decisione formale dell’11 gennaio 2006, l’CO 1 ha proceduto a una revisione
della propria decisione di assumere la ricaduta annunciatagli nel mese di
agosto 2005, ritenendo che la documentazione successivamente prodotta avrebbe
messo in luce dei fatti nuovi che fanno apparire errata la presa a carico (doc.
100).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 102) e completata dall’avv. RA
1 (doc. 107), nonché dalla __________ (doc. 110), l’Istituto assicuratore, in
data 21 marzo 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
111).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 20 giugno 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che le prestazioni assicurative (cura medica e indennità giornaliere)
vengano assunte dall’CO 1 sino al 31 gennaio 2006, argomentando:
"
Dal profilo fattuale, per poter rivedere nel
caso di specie la decisione cresciuta in giudicato in presenza di elementi
nuovi, CO 1 avrebbe dovuto provare di non aver potuto conoscere tempestivamente
lo stato di fatto emerso dopo la decisione di copertura assicurativa 26.09.2005
per cause a lei non imputabili e meglio di non essersene prevalsa prima senza
negligenza. Circostanze queste non evincibili dagli atti.
In effetti, l'istanza di revisione da parte di CO
1 non è suffragata da nuovi fatti. Nuove, secondo costante giurisprudenza,
vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in
cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state
lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute
alla parte istante (STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DTF
122 V 134 e seg.), Detta attenzione, nel caso concreto, non è stata
adeguatamente prestata da CO 1.
Dal profilo probatorio, nuove prove sono quelle
che servono a dimostrare i fatti nuovi giustificanti la revisione o i fatti che
già erano noti al momento della decisione ma che non fu possibile provare senza
che ciò possa essere imputato all'assicuratore per negligenza.
Sono determinati le nuove prove, se
contribuiscono in modo essenziale all'accertamento della fattispecie, non se
servono unicamente a valutarla in modo diverso.
Non basta che un nuovo referto valuti
differentemente il caso concreto; non è sufficiente ad esempio che sulla base
dei fatti già noti a CO 1 al momento di decidere, il perito pervenga in seguito
ad altre conclusioni. Egli deve piuttosto scoprire nuovi elementi di fatto che
mostrino l'insostenibilità della decisione (RDAT I-1991, pag. 196 e s.
N. 86).
È contestato che, alla luce delle nuove
risultanze probatorie, la precedente decisione CO 1 possa in qualche modo
apparire errata e tantomeno insostenibile. In altre parole si nega che a tale
conclusione consenta di pervenire la documentazione medica prodotta
successivamente alla decisione 26.09.2005 di CO 1.
Del resto, volendo ipotizzare un errore
dell'amministrazione la portata dello stesso non comporterebbe la rettifica
della decisione, pena la lesione ingiustificata della sicurezza del diritto (U.
Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfägung nach der
Rechtsprechung der EVG-Bemerkungen zur Revision, Wiederewägung und Anpassung,
in SZS 1991, p 135).
In conclusione, lo stato di fatto che si è
realizzato in data 22.08.2005 e che ha determinato la decisione 26.09.2005
oggetto di revisione, non può essere diversamente valutato dall'assicuratore
allegando circostanze di fatto o prove che avrebbero potuto essergli note ed
eccepite, a tempo debito, già nell'ambito della decisione 26.09.2005 se solo si
fosse fatto parte diligente.
In altre parole l'assicuratore non produce nuove
prove, né allega argomenti che non avrebbe potuto addurre in precedenza,
nonostante la situazione di fatto sia rimasta immutata.
Si contesta inoltre che trattasi di fatti
determinanti ai fini della decisione e meglio che la loro scoperta possa così
profondamente rimodellare la fattispecie sulla quale si è fondata la prima
presa di posizione da rendere quest'ultima insostenibile ed imporre una diversa
pronunzia.
L'opponente può tutt'al più accettare che
l'erogazione delle prestazioni assicurative a carico di CO 1 giunga a termine
in data 31.01.2006."
(I)
1.6. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era
legittimata a procedere alla revisione della decisione di riconoscere la
propria responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di
ricaduta del 25 agosto 2005 oppure no.
Il
ricorrente non pretende che la lesione tipo SLAP 2, diagnosticata a livello
della spalla sinistra grazie alla RM del 3 ottobre 2005, costituisca una
lesione parificata ai postumi d’infortunio (su questo tema, cfr. il rapporto
30.12.2005 del dott. __________, agli atti sub doc. 98), né che essa si
trovi in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del 23
ottobre 2002 (in proposito, cfr. le risultanze della artro-RM del 24.4.2003, la
quale aveva consentito di escludere la presenza di lesioni proprio a livello
del labbro glenoidale; cfr. doc. 7).
2.3. L'art. 53 LPGA
prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
Fatti
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente l’entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA.
L'amministrazione
deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi
elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione giuridica
differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12
febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa
B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo
2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99;
DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV
Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e
80).
In
particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate
quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel
procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma
che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano
sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003
nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V
134 e seg.).
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.
1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si
spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali
spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è
difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da
provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano
conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati
a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne
avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993
nella causa G.P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire
ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso
una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che
facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la
precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
In una
sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così
riassunto quanto appena esposto:
"
(…)
b)
Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du
requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant
à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme
concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer
autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui
est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
Considerandi
pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;
il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110
V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121
IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."
(DTF 127 V
353.
consid. 5b)
Al
riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01,
pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.
I
principi validi per la riconsiderazione e la revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni
ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 25 LPGA e questo
anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate con una
decisione formale (cfr. STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e
riferimenti ivi menzionati).
2.4
Dalle tavole
processuali emerge che il fatto nuovo che, nelle intenzioni dell’Istituto
assicuratore convenuto, dovrebbe supportare la revisione della decisione informale
di assumere la ricaduta dell’agosto 2005, è rappresentato dal reperto
evidenziato dalla risonanza magnetica del 3 ottobre 2005, concretamente dalla
lesione del labbro glenoidale tipo SLAP 2.
Secondo
l’CO 1, in effetti, la presa a carico della ricaduta è stata determinata dalla
convinzione – errata, alla luce appunto di quanto evidenziato dall’esame strumentale
appena citato - che i disturbi alla spalla sinistra insorti il 22 agosto 2005 erano
di nuovo da imputare alla cuffia dei rotatori, convinzione alimentata dal
tenore della certificazione 19 agosto 2005 del medico curante dell’insorgente
(doc. 77: “Reperto locale: Dolori all’elevazione e rotazione della
spalla sx; Diagnosi: Sospetta lesione della cuffia dei rotatori in stato
dopo ricostruzione della cuffia.”), rispettivamente, dagli esiti dell’ecografia
del 2 settembre 2005 (cfr. doc. 81: “In particolare si evidenzia un’alterazione
e un significativo assottigliamento della cuffia dei rotatori sul versante
mediale in cui non risultano riconoscibili in maniera significativa le
strutture tendinee: degenerate? Nuova lesione del comparto mediale della
cuffia dei rotatori?” – il corsivo è del redattore).
Da parte
sua, l’assicurato fa genericamente valere che l’amministrazione non sarebbe
stata in grado di allegare alcun fatto nuovo, suscettibile di far apparire come
errata la sua precedente decisione di assunzione della ricaduta.
D’altro
canto, sempre a detta del ricorrente, qualora l’Istituto assicuratore avesse
prestato l’attenzione comandata dalle circostanze, la pretesa nuova circostanza
non sarebbe rimasta sconosciuta (cfr. I).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte rileva che la lesione del labbro glenoidale di
tipo SLAP 2 - reperto, di natura extra-infortunistica, che è stato
diagnosticato, per la prima volta, grazie alla RM del 3 ottobre 2005 - correla
con i disturbi risentiti dall’assicurato a decorrere dal mese di agosto 2005
(cfr., in proposito, il rapporto 25.11.2005 del dott. __________, doc. 96:
“Clinicamente ho trovato una funzione dolorosamente limitata gleno-omeralmente
a sx, con una chiara instabilità ventrale gleno-omerale. Radiologicamente si
conferma la lesione del labbro ventro-craniale e dell’inserzione del capoluogo
del bicipite.” e doc. 98: “ Successivamente invece sono stati prodotti nuovi
referti di accertamenti realizzati nel mese di ottobre/novembre 2005, risp.
rivelazione di una lesione del labbro tipo SLAP 2, reperto con il quale
combacia la diagnosi clinica (fatta per la prima volta) di un’instabilità
anteriore della spalla sinistra (25.11.2005).” – il corsivo è del
redattore), ciò che fa apparire come errata ab inizio la decisione dell’CO
1, presa sulla base degli elementi di fatto a quel momento a sua disposizione (in
particolare, le indicazioni fornite dal dott. __________, il quale non aveva
refertato alcuna instabilità anteriore della spalla sinistra e aveva anzi
sospettato la presenza di una ri-lesione della cuffia dei rotatori, cfr. doc.
77), di riconoscere la propria responsabilità in relazione a questi medesimi
disturbi.
Pertanto,
a mente del TCA, la scoperta della nota lesione del labbro glenoidale
costituisce un “fatto nuovo” ai sensi della giurisprudenza citata al
considerando 2.3., suscettibile di fondare la revisione della decisione de
facto di assumere la “ricaduta” del mese di agosto 2005.
Il
ricorrente non può essere seguito allorquando pretende che la decisione (errata)
iniziale dell’assicuratore infortuni sarebbe addebitabile unicamente a una sua
mancanza di attenzione.
In
effetti, tenuto conto del contenuto della certificazione 19 agosto 2005 del
medico curante, segnatamente la clinica ivi descritta, rispettivamente,
dell’esito dell’esame ecografico del 2 settembre 2005, nonché della circostanza
che l’evento del 22 agosto 2005 aveva interessato una spalla che era già stata
oggetto di una ricostruzione della cuffia dei rotatori (doc. 16), la decisione
dell’Istituto assicuratore convenuto appare, alla luce di questi elementi,
sostenibile e, in ogni caso, non come il frutto di un apprezzamento negligente
della fattispecie.
In esito
a quanto precede, rilevato che la tempestività della revisione non viene
giustamente più contestata da RI 1, occorre concludere che l’CO 1 era
legittimato a rivenire, attraverso la via della revisione processuale, sulla
sua decisione di assumere i disturbi alla spalla sinistra, oggetto
dell’annuncio di ricaduta del 25 agosto 2005.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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