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Decisione

35.2006.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente l’entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA.

L'amministrazione

deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12

febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa

B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo

2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99;

DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV

Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e

80).

In

particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate

quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel

procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma

che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano

sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003

nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V

134 e seg.).

Inoltre,

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.

Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.

1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si

spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali

spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è

difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da

provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano

conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati

a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993

nella causa G.P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è

pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso

una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che

facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la

precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati.

In una

sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così

riassunto quanto appena esposto:

"

(…)

b)

Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui

se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des

allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du

requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être

importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de

fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant

à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui

motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du

requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués

antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme

concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer

autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui

est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des

faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit

Considerandi

pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;

il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la

décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la

révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire

ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul

fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de

la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110

V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121

IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."

(DTF 127 V

353.

consid. 5b)

Al

riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01,

pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.

I

principi validi per la riconsiderazione e la revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni

ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 25 LPGA e questo

anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate con una

decisione formale (cfr. STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e

riferimenti ivi menzionati).

2.4

Dalle tavole

processuali emerge che il fatto nuovo che, nelle intenzioni dell’Istituto

assicuratore convenuto, dovrebbe supportare la revisione della decisione informale

di assumere la ricaduta dell’agosto 2005, è rappresentato dal reperto

evidenziato dalla risonanza magnetica del 3 ottobre 2005, concretamente dalla

lesione del labbro glenoidale tipo SLAP 2.

Secondo

l’CO 1, in effetti, la presa a carico della ricaduta è stata determinata dalla

convinzione – errata, alla luce appunto di quanto evidenziato dall’esame strumentale

appena citato - che i disturbi alla spalla sinistra insorti il 22 agosto 2005 erano

di nuovo da imputare alla cuffia dei rotatori, convinzione alimentata dal

tenore della certificazione 19 agosto 2005 del medico curante dell’insorgente

(doc. 77: “Reperto locale: Dolori all’elevazione e rotazione della

spalla sx; Diagnosi: Sospetta lesione della cuffia dei rotatori in stato

dopo ricostruzione della cuffia.”), rispettivamente, dagli esiti dell’ecografia

del 2 settembre 2005 (cfr. doc. 81: “In particolare si evidenzia un’alterazione

e un significativo assottigliamento della cuffia dei rotatori sul versante

mediale in cui non risultano riconoscibili in maniera significativa le

strutture tendinee: degenerate? Nuova lesione del comparto mediale della

cuffia dei rotatori?” – il corsivo è del redattore).

Da parte

sua, l’assicurato fa genericamente valere che l’amministrazione non sarebbe

stata in grado di allegare alcun fatto nuovo, suscettibile di far apparire come

errata la sua precedente decisione di assunzione della ricaduta.

D’altro

canto, sempre a detta del ricorrente, qualora l’Istituto assicuratore avesse

prestato l’attenzione comandata dalle circostanze, la pretesa nuova circostanza

non sarebbe rimasta sconosciuta (cfr. I).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte rileva che la lesione del labbro glenoidale di

tipo SLAP 2 - reperto, di natura extra-infortunistica, che è stato

diagnosticato, per la prima volta, grazie alla RM del 3 ottobre 2005 - correla

con i disturbi risentiti dall’assicurato a decorrere dal mese di agosto 2005

(cfr., in proposito, il rapporto 25.11.2005 del dott. __________, doc. 96:

“Clinicamente ho trovato una funzione dolorosamente limitata gleno-omeralmente

a sx, con una chiara instabilità ventrale gleno-omerale. Radiologicamente si

conferma la lesione del labbro ventro-craniale e dell’inserzione del capoluogo

del bicipite.” e doc. 98: “ Successivamente invece sono stati prodotti nuovi

referti di accertamenti realizzati nel mese di ottobre/novembre 2005, risp.

rivelazione di una lesione del labbro tipo SLAP 2, reperto con il quale

combacia la diagnosi clinica (fatta per la prima volta) di un’instabilità

anteriore della spalla sinistra (25.11.2005).” – il corsivo è del

redattore), ciò che fa apparire come errata ab inizio la decisione dell’CO

1, presa sulla base degli elementi di fatto a quel momento a sua disposizione (in

particolare, le indicazioni fornite dal dott. __________, il quale non aveva

refertato alcuna instabilità anteriore della spalla sinistra e aveva anzi

sospettato la presenza di una ri-lesione della cuffia dei rotatori, cfr. doc.

77), di riconoscere la propria responsabilità in relazione a questi medesimi

disturbi.

Pertanto,

a mente del TCA, la scoperta della nota lesione del labbro glenoidale

costituisce un “fatto nuovo” ai sensi della giurisprudenza citata al

considerando 2.3., suscettibile di fondare la revisione della decisione de

facto di assumere la “ricaduta” del mese di agosto 2005.

Il

ricorrente non può essere seguito allorquando pretende che la decisione (errata)

iniziale dell’assicuratore infortuni sarebbe addebitabile unicamente a una sua

mancanza di attenzione.

In

effetti, tenuto conto del contenuto della certificazione 19 agosto 2005 del

medico curante, segnatamente la clinica ivi descritta, rispettivamente,

dell’esito dell’esame ecografico del 2 settembre 2005, nonché della circostanza

che l’evento del 22 agosto 2005 aveva interessato una spalla che era già stata

oggetto di una ricostruzione della cuffia dei rotatori (doc. 16), la decisione

dell’Istituto assicuratore convenuto appare, alla luce di questi elementi,

sostenibile e, in ogni caso, non come il frutto di un apprezzamento negligente

della fattispecie.

In esito

a quanto precede, rilevato che la tempestività della revisione non viene

giustamente più contestata da RI 1, occorre concludere che l’CO 1 era

legittimato a rivenire, attraverso la via della revisione processuale, sulla

sua decisione di assumere i disturbi alla spalla sinistra, oggetto

dell’annuncio di ricaduta del 25 agosto 2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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