Lexipedia

Decisione

35.2006.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2007Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i giudizi sono cresciuti in giudicato incontestati.

1.3. Con

decisione formale dell’8 dicembre 2005, l’assicuratore infortuni ha riconosciuto

all’assicurata una rendita di invalidità del 31% a decorrere dal 1° novembre

2004, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 35'505.60, nonché

un’indennità per menomazione all’integrità del 40% (doc. 3).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto

dell’assicurata (cfr. doc. 4), l’amministrazione, in data 17 marzo 2006, ha confermato

il contenuto della sua prima decisione per quel che concerne l’entità della

rendita di invalidità e il guadagno assicurato.

Per

contro, essa ha ridotto dal 40 al 20% il grado della menomazione all’integrità,

ritenendo adempiuti i presupposti per procedere a una riconsiderazione della

decisione formale dell’8 dicembre 2005, rimasta incontestata su questo specifico

punto (doc. 17).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 20 giugno 2006, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,

ha chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a versarle,

anche dopo il 31 ottobre 2004, le prestazioni sanitarie, nonché una rendita di

invalidità, complementare a quella riconosciutale dall’AI, pari a fr.

1'553/mese e un’IMI del 40%, oltre interessi moratori del 5% dal 1° novembre

2006.

A

proposito del preteso diritto a ulteriori prestazioni di cura

posteriormente alla determinazione della rendita di invalidità, l’insorgente ha

sviluppato, segnatamente, le seguenti considerazioni:

" Da quanto sopra si

deve giocoforza dedurre che:

- i disturbi in parola presentano un nesso di

causalità, naturale e adeguata, con l'evento infortunistico;

- al momento attuale gli stessi influiscono

drasticamente sulla capacità di lavoro dell'assicurata, rendono altamente

improbabile la possibilità di un qualsiasi impiego;

- è (perlomeno) data, già allo stadio attuale, la

necessità di intraprendere una psicoterapia a cadenza regolare, abbinata a

periodici controlli psichiatrici, nonché di proseguire una terapia psicofarmacologica.

Ciò

posto, si deve almeno convenire che il bisogno durevole di adeguate misure terapeutiche,

rispettivamente l'esigenza di impedire un peggioramento dello stato di salute

dell'interessata è direttamente rapportabile al mantenimento della sua eventuale

(pretesa) capacità di guadagno residua. (È ciò a maggior ragione se si pretende

di fissare - invero in modo del tutto arbitrario, stanti le concrete limitazioni

di cui soffre l'assicurata - detta capacità addirittura in 60%).

D'altra

parte l'amministrazione sembra voler porre l'accento sulla qualifica di "notevole"

peggioramento, con riferimento alle ipotesi contemplate alle lettere b e d dell'art.

21 LAINF.

Orbene,

l'assenza di indicazioni del perito su questo punto non permette di certo

semplicemente di presumere la pretesa carenza di detto carattere. Al

contrario, proprio in ragione della complessità e delle particolarità della

sintomatologia, nonché delle correlazioni esistenti fra i vari disturbi, è del

tutto verosimile e lecito ritenere che uno scompenso incontrollato (specie del

quadro psichico) comporterebbe un peggioramento notevole delle condizioni di

salute dell'interessata. È infatti evidente e conforme all'esperienza medica

che una patologia definita dal perito come "confinante con la

psicosi" implica, per sua natura, un alto rischio di gravi degenerazioni

(con peraltro ripercussioni a cascata sulle altre sintomatologie, specie sui

disturbi neuropsicologici).

D'altro

lato, se così non fosse, non si vede perché il perito avrebbe dovuto sottolineare

la necessità di garantire sin da subito un adeguato trattamento a

cadenza regolare di tipo psicoterapeutico e psichiatrico.

In ogni

caso, non v'è chi non veda come se l'amministrazione avesse avuto motivo di

nutrire dei dubbi o delle incertezze in proposito, la stessa avrebbe dovuto

perlomeno chiedere al perito un complemento d'indagine su tale aspetto.

D'altra

parte l'Ufficio AI, in esito all'esperimento di una perizia pluridisciplinare,

con decisione 18.5.2005 (sulla quale torneremo in seguito) con cui conclude al

riconoscimento di una completa inabilità lavorativa all'assicurata in qualsiasi

professione, rileva che in base agli accertamenti peritali compiuti dal SAM di Bellinzona

si evince che, con la continuazione della presa a carico di tipo psichiatrico e

quindi con una cura mirata, lo stato di salute dell'opponente e con esso la sua

capacità lavorativa può essere migliorata.

Nel solco

di tale osservazione l'Ufficio AI giunge altresì a intimare all'assicurata di

sottoporsi con massimo impegno e diligenza a tutte le cure che le saranno

proposte dal suo medico psichiatra Dr. med. __________.

Ingiunzione

questa - come fatto notare all'AI - che l'assicurata si è sinora trovata in

difficoltà a poter ossequiare in quanto sprovvista dei mezzi economici necessari,

rispettivamente della necessaria garanzia assicurativa intesa alla copertura

dei costi di detti trattamenti terapeutici.

(Essa ha

nondimeno fatto tutto il possibile, pagando di tasca sua rispettivamente

grazie

alla comprensione degli operatori sanitari - medici curanti, farmacie, ecc. -

per continuare la cura sino ai nostri giorni, in attesa di uno sbocco, che

confida possa essere sancito dall'evasione del presente gravame).

Ora non

v'è chi non veda come - stante il principio di coordinamento che vige in

materia di assicurazioni sociali - è del tutto incomprensibile e inammissibile

che l'assicuratore LAINF e l'AI - chiamati a giudicare sulla stessa fattispecie - giungano

a delle determinazioni diametralmente opposte.

In

specie è comunque pacifico, anche alla luce delle conclusioni del perito incaricato

da CO 1 di valutare il caso, che un trattamento medico è ancora necessario e

giustificato perlomeno ai sensi

dell'art. 21 LAINF."

Questo

invece quanto l’assicurata ha osservato riguardo all’esigibilità lavorativa:

" Già si è detto - ed è fatto degno di rilievo - che la

competente autorità AI, chiamata a giudicare la stessa fattispecie, ha

riconosciuto all'assicurata un grado di invalidità al 100% nelle circostanze attuali.

Tale determinazione è fondata su un'approfondita indagine peritale

multidisciplinare, esperita su espressa richiesta dei competente Ufficio AI.

Detta valutazione si attaglia peraltro a quelle espresse dai vari

specialisti consultati nell'ambito del procedimento LAINF (con l'unica

eccezione, forse - poiché le di lui determinazioni sono alquanto contraddittorie

- del medico fiduciario della resistente, Dr. __________). In proposito occorre

senz'altro ricordare che il Prof.

__________, nel suo referto

4.9.2002, propone tentativamente una ripresa lavorativa con un grado di occupazione

del 25-30%, formulando chiare riserve in merito all'evoluzione delle concrete

possibilità dell'assicurata di reintegrarsi in un'attività lavorativa. Tale

quadro è sostanzialmente confermato dal rapporto 16.1.2003 del Dr. med. __________

(specialista in neurologia), ove si dà atto di nette limitazioni (anche) nelle

attività quotidiane della paziente.

Le stesse conclusioni sono peraltro ribadite dallo stesso perito, Dr.

med. __________, incaricato da CO 1 di operare una valutazione del caso.

7.1. Nel suo referto 20.9.2004, il Dr. med. __________ dopo aver

evidenziato la tipologia, la complessità e l'intensità dei disturbi accusati

della paziente, la prognosi marcatamente negativa (visto il breve lasso di

latenza dei disturbi) che può essere formulata, nonché le chiare compromissioni

e i deficit sempre persistenti a livello fisico, neuropsicologico e psichico,

conclude affermando chiaramente:

"... Al momento la gravità dei disturbi psichiatrici e

neuropsicologici rende altamente improbabile la possibilità di un qualsiasi

impiego, anche per oche ore al giorno...". (cfr. referto pag. 19)

Tali considerazioni e conclusioni vengono più volte ribadite nel

rapporto (al quale si rimanda integralmente), ove - in relazione alla ipotetica

capacità di lavoro residua dell'infortunata - si conferma:

"... L'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione con

l'infortunio si basa sui sintomi presenti e invalidanti.

Si tratta della sindrome dolorifica (sindrome dolorifica cronica

resistente alle terapie a livello della colonna cervicale accompagnata da

limitazioni nel movimento, movimenti accompagnati da dolore e irradiazione del

dolore verso la testa, della colonna toracica, della colonna lombare, delle

spalle, cefalee) che limita i movimenti della testa e del collo, con le sue

irradiazioni influenza il carico e l'uso delle braccia. Dunque ci sono restrizioni

fisiche che limitano la possibilità di carico, le posizioni nel quale

l'assicurata può lavorare, il tempo in cui le braccia possono portare carico

senza cambiare la posizione, il tempo nel quale in generale può rendere sul

lavoro.

Altri sintomi che influenzano la capacità lavorativa sono i disturbi

vegetativi (in modo particolare la nausea e il vomito), la sindrome vertiginosa

intermittente, i disturbi cognitivi che limitano le possibilità di usare

l'attenzione e di essere efficiente nell'esecuzione di compiti che implicano un

contributo intellettuale anche se modesto.

Di questi sintomi i più importanti sono i deficit neuropsicologici.

Anche i disturbi psichici - sindrome postraumatica da stress -

influenzano la capacità lavorativa. La sintomatologia psichica è descritta

nella "Perizia neuropsicologica' Si capisce dalla considerazione di questa

sintomatologia che la paziente è limitata nella sua adattabilità ai compiti,

nella flessibilità durante l'esecuzione di lavori, nella velocità di esecuzione

e in modo particolare resta molto limitata la possibilità di sopportare quali

che in generale si definiscono fattori di "stress..." (perizia pag. 34).

Sennonché, dopo aver posto in risalto queste limitazioni somatiche,

neuropsicologiche e psichiche, il perito viene lapidariamente a concludere che:

"... L'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione con

l'infortunio nella sua professione di cameriera è del 60%.

Nella professione di cameriera (che comporta un'interazione costante con

il pubblico, un grado di attenzione costante, compiti come portare vassoi

pesanti, spostare casse di bibite, fare lavori di pulizia, sopportare un

ambiente rumoroso) la sintomatologia della paziente le causa molte limitazioni.

L'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione con l'infortunio in

un'altra attività esigibile è del 40%.

In questo caso un'attività esigibile è una attività che tiene conto

delle considerazioni fatte qui sopra. Potrebbe essere un lavoro di

collaboratrice in un bar / ristorante, ma senza lavoro fisico considerevole,

senza per esempio dover restare fissa alla cassa per più di una mezzora in

continuazione. Le richieste a livello psichico e intellettuale dovrebbero

essere relativamente modeste. ..." (perizia pag. 34).

Ora, non v'è chi non veda come la chiara costatazione del perito secondo

cui "la gravità dei disturbi rende altamente improbabile la possibilità

di un qualsiasi impiego anche per poche ore al giorno", si avveri

manifestamente in contrasto con le lapidarie ipotesi di un (teorico) impiego "quale

cameriera" o in "altra attività esigibile". E ciò tanto più

che tali "ipotesi" vengono soltanto indicate con una teorica

valutazione percentuale, senza alcuna indicazione circa le reali possibilità di

impiego (ancorché ipotetiche) offerte dal mercato del lavoro.

In tal senso è importante sottolineare che con comunicazione 28.9.2004,

il sottoscritto patrocinatore ha immediatamente proposto all'Autorità

amministrativa di chiedere al perito, nell'ambito di una necessaria domanda di

delucidazione e/o complemento di perizia, di meglio chiarire e precisare gli elementi

addotti a fondamento delle sue conclusioni, indicando in particolare le

mansioni concrete che, secondo il perito, l'assicurata sarebbe stata

suscettibile di svolgere (precisando per quanto tempo e con quale rendimento),

sull'arco di un giorno, nella professione di cameriera o nell'altra ipotetica

di "collaboratrice di bar o ristorante".

In tal senso veniva altresì sottolineata la necessità di chiedere al

perito di meglio descrivere, con riferimento a plausibili criteri di economia

aziendale, quale potrebbe essere il cahier de charges dell'assicurata nella presunta occupazione "più

adatta" di "collaboratrice di bar o ristorante", ritenuto

che, in base quanto evidenziato nel referto, la stessa non dovrebbe di

principio comportare - a differenza che per la professione di cameriera - "un'interazione

costante con il pubblico, compiti come portare vassoi pesanti, spostare casse

di bibite, fare lavori di pulizia, e sopportare un ambiente rumoroso", ecc.."

Per

quanto concerne l’aspetto economico della valutazione del grado

dell’invalidità, la ricorrente si é pronunciata nei seguenti termini:

" La censura principale che deve essere mossa nei confronti delle

determinazioni dell'amministrazione è quella di aver omesso di considerare -

conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, avallata

peraltro in più di un'occasione dal TFA - quale elemento determinante per il

calcolo del reddito conseguibile da una persona invalida, i valori statistici

regionali (e non quelli raccolti a livello nazionale), e meglio i dati -

applicabili in casu - afferenti al Ticino e contenuti nella citata Tabella

sulla struttura dei salari (cfr. doc. C).

Al riguardo ci si può qui limitare a richiamare integralmente tutte le

pertinenti considerazioni esposte da questo Tribunale nella sentenza del 23

settembre 2004 di cui all'incarto n. 35.2003.84 (con i relativi richiami alla

giurisprudenza del TFA), sottolineando come l'applicazione dei valori

statistici regionali si giustifichi pienamente avuto riguardo ai sacrosanti

principi di parità di trattamento e di equità di giudizio.

E ciò a maggior ragione nel caso di specie, trattandosi di un'assicurata

frontaliera residente nel __________, per la quale l'unico ipotetico bacino di

impiego è in ogni caso semmai quello offerto dal Canton Ticino.

Ora, è bene sottolineare che in conformità con le citate Tabelle sulla

struttura (regionale) dei salari 2004 (doc. C), il salario lordo medio mensile

- quale parametro totale - per una donna esercitante attività semplici e

ripetitive (livello 4) assomma a fr.

3'234.- (e non fr. 3'893.- come erroneamente assunto dalla convenuta in

ricorso).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare

le circostanze del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Orbene, nel caso di specie, considerata la natura e l'entità degli

impedimenti presentati dall'infortunata (impossibilità di svolgere attività

fisiche considerevoli, gravi limitazioni di usare l'attenzione e di essere

efficiente nell'esecuzione di compiti che implicano un contributo intellettuale

anche se modesto, impedimenti nella sua adattabilità ai compiti, nella

flessibilità durante l'esecuzione dei lavori, nella velocità di esecuzione e in

modo particolare di sopportare fattori generali di "stress": cfr.

perizia Dr. __________), il suo statuto di frontaliera, l'età non più giovanissima,

ecc., sussistono indubbiamente più che fondati motivi per riconoscere alla

ricorrente la riduzione massima consentita, nella misura del 25%.

Vale la pena qui di ricordare - fra i tanti esempi citati (nella

richiamata STCA 23.9.2004) - che la nostra Massima Istanza, in una pronunzia

del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del

15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno

infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di

un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco

della giornata lavorativa. In casu, come si può direttamente evincere dalle

conclusioni del Dr. __________, le limitazioni che sussistono anche in una ipotetica

attività "adatta" sono molteplici e più importanti.

Ferme queste premesse, e ferma restando altresì la contestazione del

grado di incapacità al lavoro assunta dall'amministrazione, non v'è chi non

veda come il calcolo delle capacità di guadagno da invalida operato da

quest'ultima sia del tutto infondato.

Infatti anche qualora si volesse - per denegata ipotesi - assumere il

grado di capacità lavorativa residua del 60% considerato da CO 1, la capacità

di guadagno da invalida non potrebbe che essere la seguente:

TA1 livello 4, Regione Ticino, valore medio fr. 3'234.- x 12 fr. 38'808.--

x 1,040 adattamento all'orario usuale di 41,6 ore/settimanali fr. 40'360.30

./. 25% riduzione percentuale per limitazioni specifiche fr. 10'090.05

Subtotale fr. 30'270.--

Esigibilità 60% fr. 18'162.15

Guadagno da invalida fr. 18'162.00

=============

Formula per il calcolo del grado di invalidità in percento

(Guadagno da valida - guadagno da invalida) x 100 = Grado

Guadagno da valida

(fr. 42'300 - fr. 18'162.--) x 100 = 57%.”

42'300

In

merito al guadagno annuo assicurato ritenuto dall’amministrazione per il calcolo

della rendita di invalidità, RI 1 ha sollevato le seguenti obiezioni:

" L'autorità amministrativa, nella querelata decisione,

si limita in pratica a sorvolare le obiezioni affacciate dall'insorgente,

ribadendo la supposta esattezza del calcolo che stabilisce in fr. 35'505,60 (francamente non è dato di capire su quali

basi) il salario percepito dall'assicurata sull'arco dei 12 mesi precedenti

l'infortunio, e meglio dal 1.3.2001 al 28.2.2002.

Essa asserisce inoltre che nel caso concreto non è data, nel periodo

considerato, alcuna ipotesi di applicazione dell'art. 24 OAINF. Affermazione

questa che, se può essere sostanzialmente corretta con riguardo al periodo

considerato, non lo è affatto in relazione all'effettivo conteggio del guadagno

effettivo dell'assicurata.

In proposito CO 1 fa riferimento alle supposte indicazioni fornite dal

datore di lavoro e risultanti dalle schede di salario per anni 2001 e 2002. Si

producono in questa sede le schede di salario 2001-2002 che l'insorgente ha

potuto ottenere dal suo ex-datore di lavoro, il contratto di lavoro

sottoscritto il 10.11.1999, nonché il certificato di salario 2001 e le distinte

gennaio e febbraio 2002 allestite dallo stesso (cfr. doc. D, E, F, G, H e I).

Da tali documenti si evince chiaramente come il salario di base mensile

della dipendente fosse nel 2001 di perlomeno fr. 2'900.-

con l'aggiunta di varie indennità supplementari e della tredicesima (calcolata

in fr. 1'525.--), e nel 2002 (gennaio e

febbraio) di fr. 3'350.- (incluso la tredicesima). Dagli

stessi documenti si rileva che nell'anno 2001 l'assicurata ha percepito, oltre

al salario corrispondente all'attività lavorativa effettivamente prestata,

un'indennità per perdita di salario consecutiva a infortunio/malattia di fr. 2'213 ­(per ragioni che non sono note alla ricorrente

ma che attengono esclusivamente a disposizioni prese dal datore di lavoro, tale

reddito sembrerebbe non essere stato oggetto di trattenuta per oneri sociali e

imposte alla fonte).

Sennonché, come risulta d'altronde dalle correzioni apposte in margine

sul doc. D, tale indennità sostitutiva di salario corrisponde in realtà al

periodo di inabilità lavorativa accusato dall'assicurata nel gennaio 2001 e non

come erroneamente

(in un primo tempo) indicato nel novembre 2001.

In effetti, come peraltro costatato nel rapporto peritale del Dr. __________,

tale periodo di inabilità si è in verità verificato nel gennaio 2001, a seguito

dell'incidente della circolazione occorso in data 28.12.2000, in relazione al

quale è stato prescritto all'insorgente un periodo di inabilità lavorativa di

30 giorni (cfr. Perizia Dr. __________, pag. 2).

E' soltanto a seguito di un (incomprensibile) banale errore di

compilazione della scheda-salario da parte del datore di lavoro che tale

periodo di inabilità è stato rapportato al mese di novembre 2001. Riteniamo che

ciò possa essere puntualmente confermato dal datore di lavoro e inoltre dalla

stessa convenuta in ricorso, la quale, nella sua veste di assicuratore LAINF ha

erogato le relative prestazioni.

Ciò detto, sia che si voglia riferire tale incapacità lavorativa al mese

di gennaio o al mese di novembre 2001, il risultato essenzialmente non cambia.

Ritenuto quanto disposto dall'art. 24 OAINF (nell'ipotesi inveritiera -

in cui si volesse ritenere l'incapacità al lavoro nel novembre 2001) e ripartita

prorata la 13a per il 2001 (dal 1.3

al 31.12.2001) e considerato il salario percepito nel gennaio e febbraio 2002

(compresa la 13a), il salario lordo di spettanza

dell'assicurata negli ultimi 12 mesi prima dell'infortunio assomma a un totale

di almeno fr. 37'720.-­."

Queste,

infine, le considerazioni da lei espresse in relazione alla decisione de CO 1

di riconsiderare la questione dell’entità della menomazione all’integrità:

" In casu non si può fare a meno di costatare come

nessuno dei suaccennati presupposti possa di fatto ritenersi adempiuto, per cui

le determinazioni dell'impugnata decisione si appalesano del tutto arbitrarie e

contrarie al fondamentale principio della sicurezza del diritto e delle

decisioni.

Come

sarà evidenziato al punto seguente, non vi è infatti motivo per ravvisare nella

decisione 8.12.2005 (che riconosceva all'assicurata un'IMI pari al 40%) un

qualsivoglia contrasto con l'ordinamento giuridico (e in particolare con la

giurisprudenza di cui in RAMA 1998 no. U 303 s. 354, 363). D'altra parte, non

può ritenersi dato in casu neppure il presupposto dell'importante rilievo della

rettifica, il

quale è

stato ammesso dalla giurisprudenza soltanto nel caso in cui la prestazione

assicurativa aveva carattere indeterminato nel tempo (in particolare l'ammontare

di una rendita) ma non in relazione alla quantificazione di un'indennità versata

una tantum come l'IMI.

8.2. La

determinazione avversata si rivela errata e giuridicamente infondata a più di

un titolo.

La

stessa si fonda infatti sull'assioma - assolutamente non pertinente e neppure

considerato nel caso di specie - che un 20% dell'IMI sia riferito alle

menomazioni di natura psicogena accusate dall'infortunata.

Orbene,

tale assunto non trova alcun riscontro nelle considerazioni operate dal perito

Dr. __________, il quale ha valutato unicamente, ai fini della determinazione

dell'IMI, i disturbi ricollegabili ad un'eziologia organica, e meglio:

"...

la sindrome dolorifica cronica resistente alle terapie presente a

riposo e con incrudescenza sotto carico a livello della colonna cervicale

(accompagnata da limitazioni nel movimento della colonna cervicale, movimenti

che sono accompagnati da dolore locale e irradiazione del dolore verso la testa,

compromissione secondaria funzionale delle spalle): 20%.

"...

i deficit neuropsicologici (compromissione della memoria a lungo termine

verbale, riduzione della memoria a breve termine, deficit di attenzione

selettiva e sostenuta, con tendenza alla distraibilità e ridotta capacità di

mantenere nel tempo un'adeguata concentrazione, difficoltà di programmazione e

organizzazione anche in compiti di media complessità): 20%.

(cfr.

Perizia Dr. __________, pag. 35; sottolineature nostre)

Lo

stesso perito ha tra l'altro avuto modo di evidenziare che:

"L'eziologia

dei deficit neuropsicologici è verosimilmente organica, poiché tali disturbi

sono di frequente riscontro in seguito a distorsioni cervicali da colpo di frusta".

(cfr.

Perizia Dr. __________, pag. 18)

Costatazione

questa che collima peraltro pienamente con i dettami della scienza medica e con

i criteri di giudizio ritenuti dalla giurisprudenza (cfr. ad esempio Sentenza del TCA del 30.11.2004, incarto n.

35.2004.18), in base ai quali i disturbi neuropsicologici - specie se

risultanti nel quadro specifico delle conseguenze ad un trauma di accelerazione

della colonna cervicale - rientrano nella categoria dei disturbi somatici e non

di quelli psichici.

Già

sulla base di questo semplice elemento risulta di meridiana evidenza come le

obiezioni di controparte siano destituite di ogni fondamento logico.

Ma vi è

di più.

Nell'affrontare

l'argomento (cfr. RAMA 1998 no. U 303) concernente le riserve che possono

essere fatte in merito al diritto di un infortunato di beneficiare dell'IMI

anche in relazione ai disturbi post-traumatici di natura psicogena (di

principio ammesso) per il fatto che in tali casi possa anche non essere dato il

carattere durevole della lesione, il TFA afferma, senza mezzi termini, che il

diritto alle prestazioni deve essere riconosciuto allorquando, sulla base di

una perizia detto carattere durevole è indiscutibilmente riconosciuto.

Orbene,

nella fattispecie, occorre costatare che il perito designato, Dr. __________,

in risposta ad un preciso quesito postogli dalla convenuta in ricorso, ha avuto

modo di affermare, senza alcuna esitazione, e con esplicito riferimento

all'art. 36 LAINF, che l'assicurata soffre di una menomazione importante e

durevole alla sua integrità, da lui valutata in una percentuale complessiva

del 40% (senza espressa considerazione ai disturbi di carattere psicogeno).

In esito

a quanto sopra, merita senz'altro di essere recisamente respinta l'argomentazione

affacciata nell'impugnata decisione e di essere confermato il diritto

dell'assicurata a percepire l'IMI con un grado del 40%, ovvero fr. 42'700.-, con

interessi al 5% a far tempo dall'8.12.2005."

1.5. L’assicuratore

infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(III).

1.6. In

data 7 agosto 2006, la ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 19

maggio 2006, del dott. __________ (VI + allegato).

1.7. In

corso di causa, il TCA ha richiamato dall’UAI l’intero incarto riguardante

l’insorgente (VII).

Alle

parti è stato concesso di prenderne visione e di formulare eventuali osservazioni

scritte (VIII).

1.8. Il

19 ottobre 2006, questa Corte ha interpellato il neurologo dott. __________, il

quale è stato invitato a esprimersi in merito alla capacità lavorativa residua

dell’assicurata, alla luce del contenuto del referto peritale 27 aprile 2005

del Servizio di accertamento medico dell’AI (IX).

La

sua risposta è pervenuta al TCA in data 24 gennaio 2007 (XI).

La

ricorrente ha preso posizione in proposito l’8 febbraio 2007 (XIII), mentre

l’assicuratore convenuto è, da parte sua, rimasto silente.

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Litigiosa

è innanzitutto la questione inerente l’entità della rendita di invalidità

spettante all’assicurata dal 1° novembre 2004.

In

secondo luogo, il TCA deve esaminare se l'amministra- zione era legittimata a

negare all’assicurata il diritto a ulteriori prestazioni sanitarie dopo il 31

ottobre 2004 oppure no.

In

terzo luogo, si tratta di stabilire l’entità del guadagno assicurato sul quale

calcolare la rendita di invalidità.

Infine,

in relazione all’IMI, si pone la questione di sapere se erano dati i presupposti

per riconsiderare la decisione formale dell’8 dicembre 2005 oppure no.

2.3

Rendita

di invalidità

2.3.1

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno

2004.

nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1.

LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza

del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità

continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della

LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V

343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.2

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili,

in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi

deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella

causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate

circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali

formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art.

28.

cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più

un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di

guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per

valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato

di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per

modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.3.3

Dalle

tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni convenuto ha posto

l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 31%, fondandosi, per

quel che è dell’esigibilità medica al lavoro, sulle risultanze della

perizia 20 settembre 2004 del dott. __________, spec. FMH in neurologia,

Primario presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________, già

Direttore medico della Clinica __________ per l'epilessia e la neuroriabilitazione

di __________ (cfr. doc. 3, p. 3: “Il dottor __________, in merito alla

capacità lavorativa della Sua mandante si è espresso nel seguente modo:

“L’incapacità di lavoro dell’assicurata in relazione con l’infortunio in

un’altra attività è del 40%”. Tenuto conto di quanto suesposto riteniamo

che si possa ragionevolmente esigere dalla signora RI 1 una capacità lavorativa

del 60% in un’attività adattata al suo handicap.” – il corsivo è del

redattore).

Nel

frattempo, per la precisione nel corso del mese di marzo 2005, l’assicurata è

stata sottoposta, su ordine dell’UAI, a una perizia pluridisciplinare

(psichiatrica, reumatologica e neurologica) presso il SAM di Bellinzona.

L’aspetto

psichiatrico è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

In

occasione del consulto del 22 marzo 2005, egli ha diagnosticato una sindrome

post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1), che si manifesta con un, citiamo, “…

quadro complesso e con una vasta sintomatologia con importanti sintomi ma anche

con una serie di disturbi e sintomatologia di tipo funzionale caratterizzata anche

da deficit di attenzione selettiva ed una tendenza alla distraibilità ed

un’importante labilità affettiva” e che è causa di una completa incapacità

lavorativa (perizia 5.4.2005 presente in VII, p. 4).

Per

quel che concerne invece la prognosi e l’ulteriore procedere terapeutico, lo

psichiatra __________ si è espresso nei seguenti termini:

" Per quel che riguarda invece la sua prognosi a

breve-medio termine rimane poco favorevole ma a lungo termine dipenderà dalla

sua collaborazione e presa a carico di tipo psichiatrico che va continuata e

l’introduzione di una psicofarmacoterapia come già proposto dallo psichiatra

curante ma appare che l’assicurata non ha collaborato e non è riuscita ad

assumere regolarmente a causa di varie paure, a volte anche giustificate.

Per quel che riguarda l’evoluzione del suo stato psichico, come conferma

anche lo psichiatra curante, rimane pressoché invariato malgrado 2 anni di cure

e terapie varie.

Comunque la diminuzione della sua capacità lavorativa dal punto di vista

psichiatrico è giustificata ed è assolutamente importante che essa riprenda

anche una serie di psicoterapie con riorientamento cognitivo-comportamentale in

modo regolare magari presso uno psicologo e trovare un accordo con lo

psichiatra per trovare il medicamento adeguato che è assolutamente importante,

altrimenti bisogna organizzare un ricovero ospedaliero presso una clinica

psichiatrica (tipo __________ o __________) per instaurare una terapia

psicofarmacologica adeguata in modo che essa possa essere seguita per un

periodo fino al miglioramento del suo stato psichico e come già accennato a

lungo termine dovrebbe essere favorevole."

(perizia

5.4.2005

presente in VII, p. 4)

Il

22.

marzo 2005 RI 1 è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.

Il

citato neurologo, diagnosticato uno stato cronicizzato dopo whip lash, con in

primo piano la problematica psichiatrica, ha valutato in un 30% al massimo l’incapacità

lavorativa da un punto di vista puramente neurologico (perizia 11.4.2005 presente

in VII, p. 2).

Da

parte sua, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, che ha esaminato

l’insorgente in data 30 marzo 2005, ha diagnosticato una sindrome da stress

post-traumatico con sviluppo di una sindrome fibromialgica, accompagnata da innumerevoli

disturbi neurovegetativi, nonché, quale dato anamnestico, un trauma distorsivo

cervicale riportato il 2 marzo 2002.

Considerata

unicamente la patologia di sua competenza, egli ha dichiarato l’assicurata

inabile nella misura del 25% sia nella sua abituale professione di cameriera,

sia in altre attività:

" Il complesso quadro attualmente presentato

dall’assicurata è a mio parere unicamente spiegabile con lo sviluppo di una

sindrome da stress post-traumatico, che si manifesta da una parte con una

sindrome fibromialgica, dall’altra con l’insorgenza di disturbi neurovegetativi

molto importanti.

Risulta

perciò essere difficile poter esprimere una valutazione sulla sua residua

capacità lavorativa, in presenza di una forte discordanza tra i dati oggettivi

ed i disturbi da lei soggettivamente presentati. Sotto l’aspetto puramente

reumatologico, considerando unicamente la problematica fibromialgica, ritengo

che l’assicurata presenti una solo leggera limitazione della sua capacità

lavorativa, anche quale cameriera, nella misura di non oltre il 25%. Sono

comunque convinto che la limitazione della sua capacità lavorativa non sia

tanto dovuta ai problemi reumatologici, bensì a quelli neuropsichiatrici."

(perizia

4.4.2005

presente in VII, p. 4)

Tenuto

conto di queste diverse componenti, gli specialisti del SAM hanno giudicato

l’insorgente totalmente inabile nella sua professione di cameriera, così come

in attività medio-leggere.

Essi

hanno peraltro precisato che, in caso di miglioramento della situazione psichiatrica,

l’assicurata avrebbe potuto ritrovare un’abilità lavorativa del 70-75%

(riduzione di rendimento da imputare alla problematica reumatologica; cfr. perizia

del 27.4.2005 presente in VII, p. 11).

Fra

gli atti che compongono l’incarto AI figurano anche alcune certificazioni del

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In

particolare, con rapporto del 12 giugno 2006, lo psichiatra curante dell’assicurata

ha formulato la diagnosi di disturbo affettivo cronicizzato sviluppatosi sulla

scia di un disturbo postraumatico da stress.

In

quella sede, egli ha così descritto il decorso e la prognosi della patologia psichica:

" La paziente si presenta puntualmente ai colloqui,

ordinata nella persona ma ben presto il contatto diventa difficile. Essa

richiede frequenti conferme e ripetute spiegazioni anche di concetti semplici.

Talvolta anche le domande più banali sembrano creare dei grossi disagi. Nella

produzione verbale spesso s’inceppa e ricerca la parola giusta. In questi

momenti si osserva un’incontinenza emotiva,praticamente in tutti i colloqui vi

sono almeno due momenti in cui non riesce a trattenere le lacrime. La sua

produzione verbale è soltanto un lamento senza alcuna capacità introspettiva.

Nel passato vari tentativi d’instaurare un trattamento specifico sono falliti e

solo nel mese di novembre 2005 è stato possibile instaurare un trattamento con

Insidone 50 mg il quale la paziente “miracolosamente” ha sopportato. Grazie a

questo trattamento il tono dell’umore sembra leggermente migliore ma in ogni

modo rimane una sintomatologia piuttosto importante che appare un misto di un

danno neurocognitivo con brevi spunti deliranti e con contenuto ipocondriaco.

(…)

I provvedimenti terapeutici attualmente si basano su incontri di sostegno, Solatran

15.

mg e Insidone 50 mg, 1 pastiglia a cena e una prima di coricarsi. In occasione

dell’ultimo incontro è stato introdotto il Lamictal come psicostabilizzatore,

secondo lo schema abituale. La terapia è ancora in fase di titrazione. La prognosi,

tenendo conto della presa a carico che ormai dura da 4 anni, mi sembra piuttosto

infausta. Ho l’impressione che ci troviamo di fronte ad un importante quadro depressivo

che si è arricchito di qualche sintomo della serie psicotica."

(referto del 12.6.2006 presente in VII)

Per

finire, il dott. __________ ha confermato la persistenza di un’incapacità lavorativa

completa, e ciò in una qualsiasi professione.

Con

la propria impugnativa (così come già era stato il caso in sede di opposizione),

la ricorrente ha posto in luce la presenza di un’apparente contraddizione nel

contenuto del referto peritale 20 settembre 2004 del dott. __________ e ha rimproverato

all’amministrazione di non avere disposto alcun provvedimento istruttorio

suscettibile di fare chiarezza in proposito (cfr. I).

Al

TCA la censura ricorsuale appena menzionata è immediatamente apparsa meritevole

di attenzione e, per questo motivo, esso si è rivolto al dott. __________ nei

termini seguenti:

" (…)

Con sentenza del 31 agosto 2005, cresciuta in giudicato, il TCA,

basandosi principalmente sulle conclusioni contenute nel suo referto peritale,

ha stabilito che i complessi disturbi di cui soffre l’assicurata sono

conseguenza naturale (e adeguata) dell’infortunio del 2 marzo 2002 e ha

rinviato la causa all’assicuratore affinché definisse il diritto a prestazioni.

Il ricorso attualmente pendente ha quale oggetto, in particolare, il

diritto a una rendita di invalidità. In questo contesto, litigiosa è innanzitutto

la questione dell’esigibilità lavorativa.

Al riguardo, rispondendo al quesito peritale n. 8, lei aveva dichiarato RI

1.

inabile in misura del 60% nella sua abituale professione di cameriera, in

misura del 40% in altre attività (perizia 20.9.2004, p. 34-35).

D’altra parte, nella perizia neuropsicologica allestita dal dott. __________

(e da lei sottoscritta), si legge che, citiamo: “Al momento la gravità dei

disturbi psichiatrici e neuropsicologici rende altamente improbabile la

possibilità di un qualsiasi impiego, anche per poche ore al giorno.”

(perizia 16/17.6.2004, p. 4).

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a chiarire questa apparente

contraddizione.

Nel frattempo, precisamente nel corso del mese di marzo 2005,

l’assicurata è stata sottoposta a una perizia pluridisciplinare (psichiatrica,

neurologica e reumatologica) presso il SAM di Bellinzona, su ordine

dell’Ufficio AI.

Dal relativo referto, che le accludo qui in fotocopia per sua conoscenza,

si evince che RI 1 è stata giudicata completamente inabile al lavoro a causa

della patologia psichiatrica (donde l’assegnazione di una rendita di invalidità

intera), con possibilità - in caso di miglioramento dal profilo psichiatrico -

di raggiungere una capacità del 70/75% in attività leggere e medie (cfr.

perizia SAM del 27.5.2005, p. 11).

Le allego inoltre la certificazione 29 maggio 2006 del neurologo dott. __________

e quella, datata 12 giugno 2006, dello psichiatra dott. __________, curanti

dell’assicurata, che fanno il punto circa l’evoluzione dello stato di salute di

quest’ultima.

Sempre ai fini dell’istruttoria di causa, le sarei quindi grato se volesse

esaminare la documentazione appena menzionata e comunicarmi se essa fa stato di

un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata intervenuto

posteriormente alla data del suo consulto, rispettivamente, nella negativa, se

essa contiene elementi suscettibili di modificare la valutazione

dell’esigibilità lavorativa da lei espressa.

Voglia, in ogni caso, motivare la sua risposta."

(IX)

La

risposta fornita dallo specialista in neurologia è quindi stata la seguente:

" 1. Venga chiarita l'apparente

contraddizione che insorge fra la risposta al que

sito peritale n. 8 (perizia

del sottoscritto alla __________ del 20.09.04, pag. 34-35) e le conclusioni

della perizia neuropsicologia del 16/17.06.04, p. 4) da me sottoscritta.

2.

Esamini la documentazione sulle

ulteriori consultazioni (Dr. __________ 29.05.06; Dr. __________, 12.06.06) e

la perizia multidisciplinare eseguita dal SAM (marzo 2005; perizia SAM

27.05

, p. 11) e comunichi "se essa fa stato di un peggioramento delle

condizioni di salute dell'assicurata intervenuto posteriormente alla data del

suo consulto, rispettivamente, nella negativa, se essa contiene elementi

suscettibili di modificare la valutazione dell'esigibilità lavorativa da lei

espressa."

Risposte:

1.

Prese di posizione sull'esigibilità lavorativa:

A. Dalla mia perizia del 20.09.04, pag. 34-35:

A pag. 34 (da metà pagina).

"Anche i disturbi psichici - sindrome postraumatica da stress - influenzano la capacità lavorativa. La

sintomatologia è descritta nella "Perizia neuropsicologica". Si

capisce dalla considerazione di questa sintomatologia che la paziente è

limitata nella sua adattabilità ai compiti,

nella flessibilità durante l'esecuzione di lavori, nella velocità di esecuzione

e in modo particolare resta molto limitata la possibilità di sopportare quelli

che in generale si definiscono fattori

di stress."

"L'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione

con l'infortunio nella sua professione di cameriera

è del 60%."

A pag. 35 in alto: "L'incapacità di lavoro

dell'assicurata in relazione con l'infortunio in un'altra attività esigibile è del

40%."

Dalla Perizia neuropsicologica del 16/17.06.04, Dr. __________:

A pag. 4:

"Al momento la gravità dei disturbi psichiatrici e

neuropsicologici rende altamente improbabile la possibilità

di un qualsiasi

impiego, anche per poche ore al giorno."

B. Dalla perizia del SAM del 27.05.2005

A pag. 11, punto 7:

"L'A. presenta una

capacità lavorativa del 0% come cameriera."

A pag. 11, punto 8:

"L'A. presenta in primo

piano un problema psichiatrico (sindrome postraumatica da stress) con influsso sulla capacità lavorativa. A causa di questa

patologia l’A. presenta una capacità lavorativa

del 0% dal 02.03.02 (trauma della circolazione stradale) e continua....

Attualmente la prognosi a medio termine è poco favorevole. Grazie a terapie

adeguate, non si può escludere un miglioramento

in modo da permettere una ripresa della capacità lavorativa come cameriera

nella misura del 70-75% (questa riduzione è dovuta al problema

reumatologico; si tratterebbe poi di un'attività

a tempo pieno, ma con rendimento ridotto)."

C. Rapporto del Dr. __________, Neurologo FMH, dell'11.04.05 steso per la

perizia del SAM

A pag. 2:

"Incapacità lavorativa per motivi neurologici: non

maggiore del 30%, gli altri elementi sottogiacenti

all'attuale incapacità (ampiamente dichiarata dalla paziente) essendo di tipo

psichico."

D. Rapporto del Dr. __________, Neurologia FMH, del 29.05.06

A pag. 1:

"Incapacità

lavorativa: questa dipende dalla valutazione psichiatrica: l'A. è in cura dal

Dr. __________ a __________."

E. Rapporto del Dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del

12.06.06

A pag. 1:

"Incapacità lavorativa: 100% dal mese di marzo 2002

a tutt'oggi, in una professione qualsiasi."

Analisi delle prese di posizione sull'esigibilità

lavorativa:

Dal

punto di vista neurologico e neuropsicologico, aspetti da me entrambi considerati e integrati nella valutazione dell'esigibilità lavorativa, mi hanno

portato a postulare un'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione

con l'infortunio nella sua professione di cameriera del 60%. Posso confermare questa valutazione, adducendo le stesse motivazioni

esposte nella perizia del 20.09.04.

Dal punto di vista psichiatrico i colleghi del SAM hanno postulato una "capacità lavorativa attuale dello 0%': Questa valutazione e le

sue motivazioni sono condivise da tutti i colleghi che si sono espressi come specialisti nel campo della psichiatria (Rapporto

del Dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 12.06.06 a pag.

1; Perizia neuropsicologica del 16/ 17.06.04, Dr. __________ a pag. 4,

conclusione da me condivisa).

Da

osservare che gli aspetti neuropsicologici sono stati ricordati di nuovo nella "Patologia

psichiatrica" discussa a pagina 10

della perizia del SAM (`Si conferma un disturbo

cognitivo ... L'attenzione è ridotta.") e integrati, da come ho compreso

questa discussione, nella patologia psichiatrica.

L'incapacità

lavorativa dal punto di vista

neurologico (Rapporto del Dr. __________,

Neurologo FMH, dell'11.04.05 steso per la perizia del SAM, pag. 2) è stata definita dal Dr.__________ come non maggiore del 30%:

____________________), citata

nella perizia del SAM a pag. 10 è espressa nel

modo seguente: "Dal punto di vista prettamente

reumatologico l'A. presenta una incapacità

lavorativa non superiore al 25% come cameriera e come casalinga. "

Gli

aspetti della patologia della paziente studiati dal punto di vista della neurologia

e della reumatologia si sovrappongono largamente, così che si può dire che da

questi due punti di vista viene proposta una incapacità lavorativa del 25 - 30% (opinione del Dr. __________ e del Dr. __________). Considerando il punto di vista neurologico e

neuropsicologico in modo integrativo ho proposto nella mia perizia una

esigibilità lavorativa in relazione con l'infortunio nella professione di

cameriera del 60%.

Le due prese di posizione sono coerenti, siccome il ruolo

dei deficit neuropsicologici nella valutazione dell'esigibilità lavorativa è importante e paragonabile

a quello "puramente" neurologico o reumatologico.

Nella

mia valutazione non ho considerato gli aspetti psichiatrici, che esulano dal

mio campo specialistico. Non avendo ricordato questo fatto expressis verbis nella mia valutazione, posso capire che possa essere nata una insicurezza in merito. Il Dr. __________,

essendosi espresso come neuropsicologo e psicoterapeuta, ha postulato una valutazione dell'esigibilità

lavorativa coerente con la valutazione

dei colleghi specialisti in psichiatria.

Spero

di avere in questo modo chiarito l'apparente contraddizione insorta fra la

risposta al quesito peritale n. 8 nella mia

perizia alle CO 1 del 20.09.04, pag. 34-35 e le conclusioni della

perizia neuropsicologica del Dr. __________ del 16/ 17.06.04, p. 4) da me

sottoscritta.

2.

A pag. 33 della mia perizia del 20.09.04 (ultime terza e

quart'ultima riga) ho osservato: "...

e lo stato di salute è stabilizzato...."

Dalla Perizia neuropsicologica del 16/17.06.04, Dr. __________:

A pag. 4:

"I disturbi neuropsicologici, a distanza di oltre due

anni dall'incidente, possono essere ritenuti stabilizzati. Sul versante psichiatrico, invece si

ravvisa la necessità di intraprendere una psicoterapia

a cadenza regolare e, possibilmente, di orientamento cognitivo-comportamentale,

abbinata a periodici controlli psichiatrici

per il monitoraggio della terapia psicofarmaco logica."

Rapporto del Dr. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, del 12.06.06

A pag. 1:

"...

Nell'anamnesi intermedia non ci sono

particolari novità, la paziente ha continuato un trattamento ambulatoriale presso il mio studio."

L'esame

della documentazione sulle ulteriori consultazioni (Dr. __________, 29.05.06;

Dr. __________, 12.06.06 e della perizia multidisciplinare eseguita dal SAM (marzo

2005; perizia SAM 27.05.05, p. 11) non mi porta a concludere che ci sia stato un

peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata intervenuto posteriormente alla data del mio consulto.

Non ci sono, basando il giudizio sui

documenti a disposizione, elementi suscettibili di modificare la mia valutazione

dell'esigibilità lavorativa dell'assicurata, sempre però tenendo presenti

le conclusioni espresse nella risposta alla domanda

1.

"

(XI)

2.3.4

Chiamata

ora a pronunciarsi sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata, questa

Corte osserva che tutti gli specialisti in psichiatria che si sono interessati

al caso di RI 1, sono stati concordi nel considerarla completamente inabile,

non solo nella sua originaria professione di cameriera, ma pure in una

qualsiasi altra attività lavorativa.

In

questo senso, si sono infatti espressi i dott. __________ (cfr. perizia 5.4.2005

presente in VII) e __________ (cfr. referto del 12.6.2006

presente in VII).

Interpellato

dal TCA, il dott. __________ ha spiegato, da parte sua, che l’affermazione,

contenuta nella perizia del 20 settembre 2004, secondo cui l’insorgente va

ritenuta abile in misura del 40% nell’attività di cameriera e del 60% in

un’attività sostitutiva adeguata (doc. 14, p. 34s.), era stata da lui espressa

tenendo conto unicamente degli aspetti neurologico e neuropsicologico, fatta

quindi astrazione dall’aspetto psichiatrico (XI, p. 3s.: “Considerando il punto

di vista neurologico e neuropsicologico in modo integrativo ho proposto nella

mia perizia una esigibilità lavorativa in relazione con l’infortunio nella

professione di cameriera del 60%. (…). Nella mia valutazione non ho considerato

gli aspetti psichiatrici, che esulano dal mio campo specialistico. Non

avendo ricordato questo fatto expressis verbis nella mia valutazione, posso capire

che possa essere nata una insicurezza in merito.” – il corsivo è del

redattore).

Su

quest’ultimo aspetto, egli ha quindi rinviato all'apprezza- mento 5 luglio 2004

del dott. __________, neuropsicologo e psicoterapeuta, il quale aveva escluso

la possibilità di una qualsiasi ripresa lavorativa (doc. 13, p. 4: “Al momento

la gravità dei disturbi psichiatrici e neuropsicologici rende altamente

improbabile la possibilità di un qualsiasi impiego, anche per poche ore al

giorno), sottolineando peraltro che il medesimo è, citiamo: “… coerente con la

valutazione dei colleghi specialisti in psichiatria.” (XI, p. 4).

Pertanto,

tutto ben considerato, viste, da una parte, le convincenti precisazioni fornite

dal dott. __________ e, d’altra parte, la certificazione 12 giugno 2006 del

dott. __________ (che ha permesso di escludere l’intervento di miglioramenti

nello stato di salute psichica dell’assicurata, nel periodo sino alla data di

emanazione della decisione su opposizione impugnata), questo Tribunale ritiene

dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 320 e

A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, a

causa dei postumi residuali dell’infortunio assicurato, era totalmente incapace

di riprendere l’esercizio di una qualsiasi attività professionale.

Completamente

inabile al lavoro, tanto nella sua precedente professione quanto in altre

attività, all’assicurata deve pure essere riconosciuta una incapacità di

guadagno totale e, pertanto, posta al beneficio di una rendita di invalidità

del 100% a partire dal 1° novembre 2004, calcolata però quale rendita complementare

ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LAINF, in ragione del concorso con la rendita intera

servitale dall’AI a far tempo dal 1° ottobre 2003 (cfr. decisione 11.7.2006

dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, presente in VII).

Nella

misura in cui alla ricorrente è stata corrisposta una rendita di invalidità del

31%, la decisione su opposizione del 17 marzo 2006 va quindi annullata.

2.4

Diritto

a prestazioni di cura dopo la determinazione della rendita di invalidità

2.4.1

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).

In

una sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta

Corte ha peraltro precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art.

19.

cpv. 1 LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci

presagire un miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile

miglioramento possa essere previsto in un futuro ancora incerto.

2.4.2

L’art.

21.

LAINF, sotto il titolo “cura medica dopo la determinazione della rendita”,

prevede, al suo cpv. 1, quanto segue:

" Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il

rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario:

a. è

affetto da malattia professionale;

b. soffre

di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere

migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una

notevole diminuzione;

c. abbisogna

durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di

guadagno;

d. è

incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente

con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.”

2.4.3

Nella

presente fattispecie, l’insorgente postula in sostanza che l’amministrazione,

in forza dell’art. 21 cpv. 1 LAINF, venga condannata a prendere a proprio

carico i costi generati dalla cura psichiatrica e psicoterapica a cui è

sottoposta (cfr. I, p. 8).

In

casu, possono essere a priori escluse le eventualità di cui alle lett. a) e

b) dell’art. 21 cpv. 1 LAINF.

In

effetti, l’assicurata non soffre né di una malattia professione, né di una

ricaduta oppure di postumi tardivi dell’infortunio del 2 marzo 2003.

Posto

che essa non presenta alcuna capacità lavorativa residua da conservare,

circostanza questa che il TCA ha accertato al considerando 2.3.4., anche la

lett. c) non può qui entrare in linea di conto (cfr., in proposito, A. Maurer,

Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 384 e

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112).

La

lett. d) dell’art. 21 cpv. 1 LAINF si

riferisce agli assicurati che sono incapaci di guadagno.

Per

“incapacità di guadagno” ai sensi di questa disposizione legale, si deve intendere

un’incapacità lucrativa totale (cfr. A. Maurer, op.

cit. p. 384 e J.-M. Frésard, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

n. 98), come è il caso per RI 1.

In

questo ambito, il diritto alle prestazioni sanitarie non è legato al

miglioramento oppure alla conservazione della capacità di guadagno. È

sufficiente che grazie alla cura medica, lo stato di salute migliori oppure che

quest’ultimo resti perlomeno stabile (cfr. STFA del 14 marzo 2003 nella

causa K., U 188/02, consid. 1: “On vise ici les assurés

totalement invalides dont l'état de santé peut être amélioré ou tout au moins

stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur

leur capacité de gain (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.

384).”; in questo stesso senso, cfr. pure la STFA del 18 agosto 2003 nella

causa S., U 213/02, consid. 1).

In

proposito, il TCA constata che già il dott. __________, in sede di perizia 20

settembre 2004, aveva sottolineato la necessità per l’assicurata di essere seguita,

segnatamente, da uno psicologo o da uno psichiatra, onde evitare che essa scivolasse

in peggioramenti da lui qualificati di “preoccupanti” (doc. 14, p. 29).

L’indicazione

a sottoporsi a una, citiamo: “psicoterapia a cadenza regolare e, possibilmente,

di orientamento cognitivo comportamentale, abbinata a periodici controlli

psichiatrici per il monitoraggio della terapia psicofarmacologica”, è stata posta

anche dal dott. __________ (doc. 13, p. 4).

Con

rapporto del 5 aprile 2005, lo psichiatra dott. __________, consultato nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM, ha

definito “assolutamente importante” per ottenere un miglioramento del

suo stato psichico, che RI 1 riprendesse a sottoporsi a regolari sedute di

psicoterapia con riorientamento cognitivo-comportamentale, nonché a una terapia

psicofarmacologica adeguata, ponendo quale alternativa un suo ricovero presso

una clinica psichiatrica (perizia del 5.4.2005 presente

in VII).

Proprio

in considerazione delle raccomandazioni terapeutiche formulate dal perito

psichiatra, l’UAI ha persino ingiunto all’assicurata di riprendere il

trattamento presso il dott. __________, sotto la comminatoria prevista

dall’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. lettera del 18.5.2005 presente in VII).

Certo,

la certificazione 12 giugno 2006 del dott. __________ (presente in VII), la

quale fa stato di una situazione psichica ancora pesantemente pregiudicata, è

la dimostrazione che le previsioni di miglioramento pronunciate dal dott. __________,

in realtà non si sono avverate, nonostante le terapie nel frattempo poste in

atto.

Tuttavia,

la documentazione medica appena menzionata, in particolare il referto peritale

del dott. __________ (il quale, per la parte psichiatrica, si è appoggiato

sull’opinione del dott. __________), consente a questo Tribunale di concludere

che le cure psichiatriche e psicoterapiche dispensate all’assicurata, servono a

mantenere stabili le sue condizioni di salute, ragione per la quale i

costi corrispondenti devono essere posti a carico dell’assicuratore infortuni

convenuto in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF.

2.5

Entità

del guadagno annuo assicurato

2.5.1

A

norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono

calcolate in base al guadagno assicurato.

Il

cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é

considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima

dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno

precedente l’infortunio.

Il

medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari.

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza

ivi menzionata).

Di

regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art.

22.

cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al

salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno

precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora

versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario

ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso

di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.

Derogando

al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF,

l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

Per

quanto qui di interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente

l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio

militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità,

disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che

l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.

2.5.2

Nella

concreta evenienza, CO 1 ha quantificato in fr. 35'505.60 il guadagno realizzato

da RI 1 durante il periodo 1° marzo 2001-28 febbraio 2002 (fr. 28'805.60 per il

periodo 1° marzo-31 dicembre 2001 e fr. 6'700 per quello successivo; cfr. doc.

3, p. 3).

In

proposito, l’amministrazione, in sede di decisione su opposizione impugnata, ha

affermato di avere fatto capo ai dati forniti direttamente dall’ex datore di

lavoro dell’assicurata, specificatamente alle schede di salario afferenti agli

anni 2001 e 2002 (cfr. doc. 17, p. 9).

Da

parte sua, la ricorrente fa valere che alla somma ritenuta dall’assicuratore

LAINF quale guadagno assicurato, va aggiunto l’importo di fr. 2'213 (per un ammontare

quindi di fr. 37'718.60), corrispondente alle indennità giornaliere per perdita

di guadagno corrispostele a seguito di un infortunio occorsole il 28 dicembre

2000.

(e all’origine di un’inabilità lavorativa completa di 30 giorni).

Sempre

a detta dell’assicurata, il succitato periodo d’inabilità lavorativa sarebbe

stato erroneamente conteggiato sulla scheda salariale 2001, sotto il mese di novembre

2001.

(cfr. I, p. 19s.).

Questa

Corte constata che, per i mesi da gennaio a ottobre e poi ancora per il mese di

dicembre 2001, l’ex datore di lavoro ha conteggiato un salario lordo fisso di

fr. 2’900/mese (cfr. doc. D) - ciò che corrisponde alla retribuzione pattuita

in data 10 novembre 1999 (cfr. contratto di lavoro prodotto sub doc. F).

Per

il mese di novembre 2001, è invece stato registrato un salario lordo

fisso di soli fr. 280.60, pari a un salario lordo soggetto ai contributi AVS di

fr. 430.60 (280.60 + un’indennità di fr. 150), importo quest’ultimo che

l’amministrazione ha computato per determinare il guadagno assicurato ex art.

15.

cpv. 2 LAINF.

Sempre

per il mese di novembre 2001, sotto la finca “Prestazioni non sottoposte

all’AVS”, figura l’importo di fr. 2'213 (cfr. doc. D), il quale, secondo quanto

emerge dal certificato di salario 2001 (cfr. doc. G), dovrebbe corrispondere a

giorni in cui l’assicurata è stata impedita di lavorare a causa di malattia o

infortunio.

In

queste condizioni, al TCA appare chiaro che l’assicuratore LAINF convenuto non

poteva limitarsi a computare l’importo di fr. 430.60, senza preliminarmente

sincerarsi dei motivi che stavano alla base di una tale, estemporanea,

riduzione del salario.

Su

questo aspetto, l’amministrazione avrebbe quindi dovuto sentire l’ex datore di

lavoro dell’assicurata, allo scopo di ottenere ragguagli al riguardo.

Non

essendo stato il caso, essa si è resa colpevole di una patente violazione

dell’art. 43 cpv. 1 LPGA (obbligo di accertamento).

La

causa va dunque retrocessa a CO 1 affinché proceda all’audizione dell’ex datore

di lavoro dell’insorgente e, qualora dovessero apparire indicati, ad ulteriori

atti istruttori.

Alla

luce delle informazioni in tale modo ottenute, l’amministrazione dovrà di nuovo

decidere in merito all’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita

di invalidità.

2.6

Indennità

per menomazione all’integrità

2.6.1

Con

decisione formale dell’8 dicembre 2005, l’assicuratore infortuni convenuto ha

riconosciuto a RI 1 un’IMI del 40%, riferendosi alla valutazione espressa in

proposito dal neurologo dott. __________ (doc. 3, p. 4).

Questa

parte di decisione, nella misura in cui non è stata contestata dall’assicurata

con l’opposizione 9 gennaio 2006 (cfr. doc. 4, p. 2: “Non viene per contro

avversato il punto del dispositivo riguardante la fissazione dell’indennità per

menomazione dell’integrità, il quale acquista pertanto forza di cosa giudicata.”),

è cresciuta in giudicato (cfr., a proposito della crescita in giudicato

parziale di una decisione, la DTF 119 V 347).

In

sede di decisione su opposizione del 17 marzo 2006, CO 1 ha riesaminato la

propria decisione formale, ritenuta essere manifestamente errata per quel che

concerne la valutazione della menomazione all’integrità, e ha ridotto la

relativa indennità dal 40 al 20% (doc. 17, p. 10: “Per costante giurisprudenza

del Tribunale federale delle assicurazioni, condizione per l’erogazione di

un’indennità per menomazione all’integrità mentale è il carattere durevole

della lesione. Ora, unicamente in presenza di infortuni gravi è necessario esaminare

il carattere durevole della lesione. Negli altri casi, il carattere durevole

deve essere negato, anche in presenza di un nesso di causalità fra l’infortunio

e la lesione (RAMA 1998 no. U 303 s. 354, 363). Nel caso dell’assicurata,

l’evento in questione non rientra certo fra gli infortuni gravi. Per questa ragione,

l’indennità per menomazione all’integrità da riconoscere è del 20% (Fr.

21'360.--) e non del 40% come erroneamente riconosciuto sulla base di un’errata

applicazione del diritto e della giurisprudenza già in vigore al momento della

decisione dell’8 dicembre 2005.”).

2.6.2

Ai

sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza.

D’altro

canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23.

marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997.

ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Solo

un errore crasso dell'amministrazione giustifica la rettifica della

decisione, pena la lesione ingiustificata della sicurezza del diritto (cfr.

A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p. 302;

U. Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtsprechung

der EVG - Bemerkungen zur Revision, Wiedererwägung und Anpassung, in SZS

1991, p. 135).

L’Alta

Corte federale ha statuito che ciò è il caso della decisione dell'assicuratore

infortuni che considera a torto che il diritto alla rendita di invalidità era a

priori escluso per il fatto che l'assicurata era in grado di riprendere

un'attività lucrativa a tempo parziale; emergeva, inoltre, dalla documentazione

medica agli atti che essa non era però in grado di estendere oltre la sua

attività professionale. L'assicuratore non aveva commesso soltanto un errore di

apprezzamento - che di principio non è soggetto a riconsiderazione - ma pure un

errore di diritto interessante i principi stessi che regolano la valutazione

dell'invalidità in materia d'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 119 V

475).

In

questo ordine d'idee, è manifestamente inesatta la decisione dell'amministrazione

che sopprime la rendita di invalidità disattendendo circostanze giuridicamente

rilevanti, quando il raffronto fra i redditi doveva condurre ad un tasso di invalidità

di valore pensionabile (cfr. DTF 117 V 8).

Per

contro, non è stata considerata manifestamente errata la decisione di un assicuratore

malattie di rimborsare un trattamento dentario, fondata su delle indicazioni

fornite dal medico curante dell'assicurato che, da parte sua, aveva diagnosticato

delle cisti follicolari, quand'anche il medico fiduciario ha, in seguito, escluso

la presenza di cisti e che un esperto ha dichiarato che solo un esame istologico

avrebbe potuto confermare la diagnosi di cisti follicolare (STFA dell’8 giugno

1989.

nella causa H., inedita).

2.6.3

Preliminarmente,

il TCA constata che l’amministrazione non pretende che la decisione formale in

questione debba essere oggetto di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA e,

del resto, i relativi presupposti non appaiono neppure adempiuti.

Questa

Corte può pertanto limitarsi a verificare se sono soddisfatti i requisiti per

poter procedere a una riconsiderazione giusta il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, segnatamente

se la decisione formale dell’8 dicembre 2005 è, per quanto attiene alla

valutazione dell’IMI, manifestamente errata.

Come

già indicato al considerando precedente, l'amministrazione ha ritenuto che, nel

caso di specie, non fossero adempiute le condizioni poste dalla giurisprudenza

affinché una menomazione all’integrità psichica possa fondare un diritto

all’IMI.

Essa

pretende inoltre che metà dell’IMI di cui è stata posta a beneficio

l’assicurata (quindi il 20%), le è stata riconosciuta proprio in ragione del

danno psichico di cui è portatrice.

Il

TCA non può condividere questa tesi.

In

effetti, esaminando con attenzione la perizia elaborata dal dott. __________ il

20.

settembre 2004, in particolare la risposta da lui fornita al quesito n. 9,

ci si rende immediatamente conto che nell’apprezzamento della menomazione

all’integrità, egli non ha affatto preso in considerazione l’aspetto

psichico, peraltro neppure di sua competenza:

" L’assicurata soffre di una menomazione importante e

durevole alla sua integrità.

Tenendo

conto dell’articolo 36 cpv. 2 LAINF, dell’annesso 3 OAINF e delle tabelle SUVA

stimo la menomazione importante e durevole alla sua integrità nel modo

seguente.

Per la sindrome

dolorifica cronica resistente alle terapie presente a riposo e con

increudescenza sotto carico a livello della colonna cervicale (accompagnata da

limitazioni nel movimento della colonna cervicale, movimenti che sono accompagnati

da dolore locale e irradiazione del dolore verso la testa, compromissione

secondaria funzionale delle spalle): 20%.

Per i deficit

neuropsicologici (compromissione della memoria a lungo termine verbale,

riduzione della memoria a breve termine, deficit di attenzione selettiva e

sostenuta, con tendenza alla distraibilità e ridotta capacità di mantenere nel

tempo un’adeguata concentrazione, difficoltà di programmazione e organizzazione

anche in compiti di media complessità): 20%.”

(doc.

14, p. 35 – il corsivo è del redattore)

L’assicuratore

convenuto pare quindi aver inteso assimilare i disturbi neuropsicologici a

quelli psichici.

Eppure,

a pagina 34 del suo rapporto, pronunciandosi sull’esigibilità lavorativa, il

dott. __________ aveva chiaramente distinto i deficit neuropsicologici dai disturbi

psichici:

" L’incapacità di lavoro dell’assicurata in relazione con

l’infortunio si basa sui sintomi presenti e invalidanti.

Si tratta della sindrome dolorifica …

Altri sintomi che influenzano la capacità lavorativa sono i disturbi

vegetativi (in modo particolare la nausea e il vomito), la sindrome vertiginosa

intermittente, i disturbi cognitivi …

Di questi sintomi i più importanti sono i deficit neuropsicologici.

Anche i disturbi psichici – sindrome postraumatica da stress - …”

(doc. 14, p. 34)

In

simili condizioni, facendo difetto almeno una delle condizioni richieste

dall’art. 53 cpv. 2 LPGA, occorre concludere che l’assicuratore LAINF convenuto

non era legittimato a riconsiderare la propria decisione formale dell’8

dicembre 2005.

RI

1.

ha quindi diritto a un’IMI del 40%, conformemente alla decisione formale appena

citata, cresciuta in giudicato.

2.7

Interessi

di mora

2.7.1

Con

la propria impugnativa, l’assicurata ha chiesto che sulle prestazioni non solute

(rendita di invalidità e IMI), le vengano riconosciuti interessi di mora al 5%

a far tempo dal 31 ottobre 2006 (cfr. I, p. 24s.).

Su

tale pretesa l’assicuratore non ancora avuto modo di pronunciarsi mediante una

decisione vincolante.

Ora, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce

il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In

una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata

in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo

l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione

materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva

procedura amministrativa o giudiziaria.

Alla

luce di quanto precede, questa Corte non é quindi legittimata a chinarsi su

questo aspetto specifico della fattispecie. Su questo punto, il ricorso va

dunque dichiarato irricevibile.

2.8

Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha

diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'assicuratore

convenuto (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria

gratuita diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U

59/99).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso per quanto ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ CO 1 è condannata

a versare all’assicurata una rendita di invalidità corrispondente a una

inabilità lucrativa totale (calcolata quale rendita complementare ex art. 20

cpv. 2 LAINF), un’IMI del 40%, nonché a rimborsarle i costi delle cure psichiatriche

e psicoterapiche resesi necessarie a causa delle sequele dell’infortunio del 2

marzo 2002, in conformità all’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF.

§§§ La causa é

rinviata a CO 1 affinché si esprima nuovamente sull’entità del guadagno

assicurato, dopo avere proceduto al complemento istruttorio di cui al consid.

2.5.2

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

CO

1.

verserà all'assicurata l'importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda d'assistenza giudiziaria

del 20 giugno 2006.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster