35.2006.44
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 marzo 2007Italiano63 min
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Numero d'incarto:
35.2006.44
Data decisione, Autorità:
30.03.2007, TCA
Titolo:
Distorsione cervicale. Diritto a rendita invalidità intera. Diritto a cura medica dopo determinazione rendita (cure psichiatriche e psicoterapiche). IMI stabilito con decisione cresciuta in giudicato: non realizzati presupposti per una riconsiderazione. Rinvio atti per stabilire guadagno assicurato.
COLPO DI FRUSTA
CURA MEDICA
DISTURBI PSICHICI
GUADAGNO ASSICURATO
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INTERESSI DI MORA
IRRICEVIBILITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RICONSIDERAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 15 cpv. 1+2 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 21 cpv. 1 LAINF
art. 21 cpv. 1 let. d LAINF
art. 24 LAINF
art. 25 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 22 cpv. 4 OAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.44
mm/td
Lugano
30 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
vicepresidente
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 marzo
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In
data 2 marzo 2002, RI 1, dipendente del __________ di __________ in qualità di
cameriera e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso CO 1, è
rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale al volante della
propria autovettura, a causa del quale ha riportato un trauma da "colpo di
frusta" alla colonna cervicale.
Il
caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto
le proprie prestazioni assicurative.
1.2. Questa
Corte è già stata chiamata a decidere in due occasioni sulla vertenza che vede RI
1 opposta a CO 1.
Con
sentenza del 23 luglio 2003, il TCA ha, da una parte, appurato che la complessa
sintomatologia di cui soffriva l’assicurata si trovava in una relazione di
causalità naturale con l’infortunio del 2 marzo 2002 e, d’altra parte, rinviata
la causa all’autorità amministrativa affinché esaminasse l’adeguatezza del
nesso di causalità, sulla base dei principi elaborati dal TFA nella pronunzia
pubblicata in DTF 117 V 359.
L’esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra la sintomatologia accusata dalla
ricorrente e il sinistro assicurato, è stata accertata con pronunzia del 31
agosto 2005.
La
causa è quindi stata retrocessa all’amministrazione affinché si esprimesse sul
diritto a prestazioni a decorrere dal 1° novembre 2004.
Entrambi
Fatti
i giudizi sono cresciuti in giudicato incontestati.
1.3. Con
decisione formale dell’8 dicembre 2005, l’assicuratore infortuni ha riconosciuto
all’assicurata una rendita di invalidità del 31% a decorrere dal 1° novembre
2004, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 35'505.60, nonché
un’indennità per menomazione all’integrità del 40% (doc. 3).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto
dell’assicurata (cfr. doc. 4), l’amministrazione, in data 17 marzo 2006, ha confermato
il contenuto della sua prima decisione per quel che concerne l’entità della
rendita di invalidità e il guadagno assicurato.
Per
contro, essa ha ridotto dal 40 al 20% il grado della menomazione all’integrità,
ritenendo adempiuti i presupposti per procedere a una riconsiderazione della
decisione formale dell’8 dicembre 2005, rimasta incontestata su questo specifico
punto (doc. 17).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 20 giugno 2006, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a versarle,
anche dopo il 31 ottobre 2004, le prestazioni sanitarie, nonché una rendita di
invalidità, complementare a quella riconosciutale dall’AI, pari a fr.
1'553/mese e un’IMI del 40%, oltre interessi moratori del 5% dal 1° novembre
2006.
A
proposito del preteso diritto a ulteriori prestazioni di cura
posteriormente alla determinazione della rendita di invalidità, l’insorgente ha
sviluppato, segnatamente, le seguenti considerazioni:
" Da quanto sopra si
deve giocoforza dedurre che:
- i disturbi in parola presentano un nesso di
causalità, naturale e adeguata, con l'evento infortunistico;
- al momento attuale gli stessi influiscono
drasticamente sulla capacità di lavoro dell'assicurata, rendono altamente
improbabile la possibilità di un qualsiasi impiego;
- è (perlomeno) data, già allo stadio attuale, la
necessità di intraprendere una psicoterapia a cadenza regolare, abbinata a
periodici controlli psichiatrici, nonché di proseguire una terapia psicofarmacologica.
Ciò
posto, si deve almeno convenire che il bisogno durevole di adeguate misure terapeutiche,
rispettivamente l'esigenza di impedire un peggioramento dello stato di salute
dell'interessata è direttamente rapportabile al mantenimento della sua eventuale
(pretesa) capacità di guadagno residua. (È ciò a maggior ragione se si pretende
di fissare - invero in modo del tutto arbitrario, stanti le concrete limitazioni
di cui soffre l'assicurata - detta capacità addirittura in 60%).
D'altra
parte l'amministrazione sembra voler porre l'accento sulla qualifica di "notevole"
peggioramento, con riferimento alle ipotesi contemplate alle lettere b e d dell'art.
21 LAINF.
Orbene,
l'assenza di indicazioni del perito su questo punto non permette di certo
semplicemente di presumere la pretesa carenza di detto carattere. Al
contrario, proprio in ragione della complessità e delle particolarità della
sintomatologia, nonché delle correlazioni esistenti fra i vari disturbi, è del
tutto verosimile e lecito ritenere che uno scompenso incontrollato (specie del
quadro psichico) comporterebbe un peggioramento notevole delle condizioni di
salute dell'interessata. È infatti evidente e conforme all'esperienza medica
che una patologia definita dal perito come "confinante con la
psicosi" implica, per sua natura, un alto rischio di gravi degenerazioni
(con peraltro ripercussioni a cascata sulle altre sintomatologie, specie sui
disturbi neuropsicologici).
D'altro
lato, se così non fosse, non si vede perché il perito avrebbe dovuto sottolineare
la necessità di garantire sin da subito un adeguato trattamento a
cadenza regolare di tipo psicoterapeutico e psichiatrico.
In ogni
caso, non v'è chi non veda come se l'amministrazione avesse avuto motivo di
nutrire dei dubbi o delle incertezze in proposito, la stessa avrebbe dovuto
perlomeno chiedere al perito un complemento d'indagine su tale aspetto.
D'altra
parte l'Ufficio AI, in esito all'esperimento di una perizia pluridisciplinare,
con decisione 18.5.2005 (sulla quale torneremo in seguito) con cui conclude al
riconoscimento di una completa inabilità lavorativa all'assicurata in qualsiasi
professione, rileva che in base agli accertamenti peritali compiuti dal SAM di Bellinzona
si evince che, con la continuazione della presa a carico di tipo psichiatrico e
quindi con una cura mirata, lo stato di salute dell'opponente e con esso la sua
capacità lavorativa può essere migliorata.
Nel solco
di tale osservazione l'Ufficio AI giunge altresì a intimare all'assicurata di
sottoporsi con massimo impegno e diligenza a tutte le cure che le saranno
proposte dal suo medico psichiatra Dr. med. __________.
Ingiunzione
questa - come fatto notare all'AI - che l'assicurata si è sinora trovata in
difficoltà a poter ossequiare in quanto sprovvista dei mezzi economici necessari,
rispettivamente della necessaria garanzia assicurativa intesa alla copertura
dei costi di detti trattamenti terapeutici.
(Essa ha
nondimeno fatto tutto il possibile, pagando di tasca sua rispettivamente
grazie
alla comprensione degli operatori sanitari - medici curanti, farmacie, ecc. -
per continuare la cura sino ai nostri giorni, in attesa di uno sbocco, che
confida possa essere sancito dall'evasione del presente gravame).
Ora non
v'è chi non veda come - stante il principio di coordinamento che vige in
materia di assicurazioni sociali - è del tutto incomprensibile e inammissibile
che l'assicuratore LAINF e l'AI - chiamati a giudicare sulla stessa fattispecie - giungano
a delle determinazioni diametralmente opposte.
In
specie è comunque pacifico, anche alla luce delle conclusioni del perito incaricato
da CO 1 di valutare il caso, che un trattamento medico è ancora necessario e
giustificato perlomeno ai sensi
dell'art. 21 LAINF."
Questo
invece quanto l’assicurata ha osservato riguardo all’esigibilità lavorativa:
" Già si è detto - ed è fatto degno di rilievo - che la
competente autorità AI, chiamata a giudicare la stessa fattispecie, ha
riconosciuto all'assicurata un grado di invalidità al 100% nelle circostanze attuali.
Tale determinazione è fondata su un'approfondita indagine peritale
multidisciplinare, esperita su espressa richiesta dei competente Ufficio AI.
Detta valutazione si attaglia peraltro a quelle espresse dai vari
specialisti consultati nell'ambito del procedimento LAINF (con l'unica
eccezione, forse - poiché le di lui determinazioni sono alquanto contraddittorie
- del medico fiduciario della resistente, Dr. __________). In proposito occorre
senz'altro ricordare che il Prof.
__________, nel suo referto
4.9.2002, propone tentativamente una ripresa lavorativa con un grado di occupazione
del 25-30%, formulando chiare riserve in merito all'evoluzione delle concrete
possibilità dell'assicurata di reintegrarsi in un'attività lavorativa. Tale
quadro è sostanzialmente confermato dal rapporto 16.1.2003 del Dr. med. __________
(specialista in neurologia), ove si dà atto di nette limitazioni (anche) nelle
attività quotidiane della paziente.
Le stesse conclusioni sono peraltro ribadite dallo stesso perito, Dr.
med. __________, incaricato da CO 1 di operare una valutazione del caso.
7.1. Nel suo referto 20.9.2004, il Dr. med. __________ dopo aver
evidenziato la tipologia, la complessità e l'intensità dei disturbi accusati
della paziente, la prognosi marcatamente negativa (visto il breve lasso di
latenza dei disturbi) che può essere formulata, nonché le chiare compromissioni
e i deficit sempre persistenti a livello fisico, neuropsicologico e psichico,
conclude affermando chiaramente:
"... Al momento la gravità dei disturbi psichiatrici e
neuropsicologici rende altamente improbabile la possibilità di un qualsiasi
impiego, anche per oche ore al giorno...". (cfr. referto pag. 19)
Tali considerazioni e conclusioni vengono più volte ribadite nel
rapporto (al quale si rimanda integralmente), ove - in relazione alla ipotetica
capacità di lavoro residua dell'infortunata - si conferma:
"... L'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione con
l'infortunio si basa sui sintomi presenti e invalidanti.
Si tratta della sindrome dolorifica (sindrome dolorifica cronica
resistente alle terapie a livello della colonna cervicale accompagnata da
limitazioni nel movimento, movimenti accompagnati da dolore e irradiazione del
dolore verso la testa, della colonna toracica, della colonna lombare, delle
spalle, cefalee) che limita i movimenti della testa e del collo, con le sue
irradiazioni influenza il carico e l'uso delle braccia. Dunque ci sono restrizioni
fisiche che limitano la possibilità di carico, le posizioni nel quale
l'assicurata può lavorare, il tempo in cui le braccia possono portare carico
senza cambiare la posizione, il tempo nel quale in generale può rendere sul
lavoro.
Altri sintomi che influenzano la capacità lavorativa sono i disturbi
vegetativi (in modo particolare la nausea e il vomito), la sindrome vertiginosa
intermittente, i disturbi cognitivi che limitano le possibilità di usare
l'attenzione e di essere efficiente nell'esecuzione di compiti che implicano un
contributo intellettuale anche se modesto.
Di questi sintomi i più importanti sono i deficit neuropsicologici.
Anche i disturbi psichici - sindrome postraumatica da stress -
influenzano la capacità lavorativa. La sintomatologia psichica è descritta
nella "Perizia neuropsicologica' Si capisce dalla considerazione di questa
sintomatologia che la paziente è limitata nella sua adattabilità ai compiti,
nella flessibilità durante l'esecuzione di lavori, nella velocità di esecuzione
e in modo particolare resta molto limitata la possibilità di sopportare quali
che in generale si definiscono fattori di "stress..." (perizia pag. 34).
Sennonché, dopo aver posto in risalto queste limitazioni somatiche,
neuropsicologiche e psichiche, il perito viene lapidariamente a concludere che:
"... L'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione con
l'infortunio nella sua professione di cameriera è del 60%.
Nella professione di cameriera (che comporta un'interazione costante con
il pubblico, un grado di attenzione costante, compiti come portare vassoi
pesanti, spostare casse di bibite, fare lavori di pulizia, sopportare un
ambiente rumoroso) la sintomatologia della paziente le causa molte limitazioni.
L'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione con l'infortunio in
un'altra attività esigibile è del 40%.
In questo caso un'attività esigibile è una attività che tiene conto
delle considerazioni fatte qui sopra. Potrebbe essere un lavoro di
collaboratrice in un bar / ristorante, ma senza lavoro fisico considerevole,
senza per esempio dover restare fissa alla cassa per più di una mezzora in
continuazione. Le richieste a livello psichico e intellettuale dovrebbero
essere relativamente modeste. ..." (perizia pag. 34).
Ora, non v'è chi non veda come la chiara costatazione del perito secondo
cui "la gravità dei disturbi rende altamente improbabile la possibilità
di un qualsiasi impiego anche per poche ore al giorno", si avveri
manifestamente in contrasto con le lapidarie ipotesi di un (teorico) impiego "quale
cameriera" o in "altra attività esigibile". E ciò tanto più
che tali "ipotesi" vengono soltanto indicate con una teorica
valutazione percentuale, senza alcuna indicazione circa le reali possibilità di
impiego (ancorché ipotetiche) offerte dal mercato del lavoro.
In tal senso è importante sottolineare che con comunicazione 28.9.2004,
il sottoscritto patrocinatore ha immediatamente proposto all'Autorità
amministrativa di chiedere al perito, nell'ambito di una necessaria domanda di
delucidazione e/o complemento di perizia, di meglio chiarire e precisare gli elementi
addotti a fondamento delle sue conclusioni, indicando in particolare le
mansioni concrete che, secondo il perito, l'assicurata sarebbe stata
suscettibile di svolgere (precisando per quanto tempo e con quale rendimento),
sull'arco di un giorno, nella professione di cameriera o nell'altra ipotetica
di "collaboratrice di bar o ristorante".
In tal senso veniva altresì sottolineata la necessità di chiedere al
perito di meglio descrivere, con riferimento a plausibili criteri di economia
aziendale, quale potrebbe essere il cahier de charges dell'assicurata nella presunta occupazione "più
adatta" di "collaboratrice di bar o ristorante", ritenuto
che, in base quanto evidenziato nel referto, la stessa non dovrebbe di
principio comportare - a differenza che per la professione di cameriera - "un'interazione
costante con il pubblico, compiti come portare vassoi pesanti, spostare casse
di bibite, fare lavori di pulizia, e sopportare un ambiente rumoroso", ecc.."
Per
quanto concerne l’aspetto economico della valutazione del grado
dell’invalidità, la ricorrente si é pronunciata nei seguenti termini:
" La censura principale che deve essere mossa nei confronti delle
determinazioni dell'amministrazione è quella di aver omesso di considerare -
conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, avallata
peraltro in più di un'occasione dal TFA - quale elemento determinante per il
calcolo del reddito conseguibile da una persona invalida, i valori statistici
regionali (e non quelli raccolti a livello nazionale), e meglio i dati -
applicabili in casu - afferenti al Ticino e contenuti nella citata Tabella
sulla struttura dei salari (cfr. doc. C).
Al riguardo ci si può qui limitare a richiamare integralmente tutte le
pertinenti considerazioni esposte da questo Tribunale nella sentenza del 23
settembre 2004 di cui all'incarto n. 35.2003.84 (con i relativi richiami alla
giurisprudenza del TFA), sottolineando come l'applicazione dei valori
statistici regionali si giustifichi pienamente avuto riguardo ai sacrosanti
principi di parità di trattamento e di equità di giudizio.
E ciò a maggior ragione nel caso di specie, trattandosi di un'assicurata
frontaliera residente nel __________, per la quale l'unico ipotetico bacino di
impiego è in ogni caso semmai quello offerto dal Canton Ticino.
Ora, è bene sottolineare che in conformità con le citate Tabelle sulla
struttura (regionale) dei salari 2004 (doc. C), il salario lordo medio mensile
- quale parametro totale - per una donna esercitante attività semplici e
ripetitive (livello 4) assomma a fr.
3'234.- (e non fr. 3'893.- come erroneamente assunto dalla convenuta in
ricorso).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare
le circostanze del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Orbene, nel caso di specie, considerata la natura e l'entità degli
impedimenti presentati dall'infortunata (impossibilità di svolgere attività
fisiche considerevoli, gravi limitazioni di usare l'attenzione e di essere
efficiente nell'esecuzione di compiti che implicano un contributo intellettuale
anche se modesto, impedimenti nella sua adattabilità ai compiti, nella
flessibilità durante l'esecuzione dei lavori, nella velocità di esecuzione e in
modo particolare di sopportare fattori generali di "stress": cfr.
perizia Dr. __________), il suo statuto di frontaliera, l'età non più giovanissima,
ecc., sussistono indubbiamente più che fondati motivi per riconoscere alla
ricorrente la riduzione massima consentita, nella misura del 25%.
Vale la pena qui di ricordare - fra i tanti esempi citati (nella
richiamata STCA 23.9.2004) - che la nostra Massima Istanza, in una pronunzia
del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del
15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno
infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di
un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco
della giornata lavorativa. In casu, come si può direttamente evincere dalle
conclusioni del Dr. __________, le limitazioni che sussistono anche in una ipotetica
attività "adatta" sono molteplici e più importanti.
Ferme queste premesse, e ferma restando altresì la contestazione del
grado di incapacità al lavoro assunta dall'amministrazione, non v'è chi non
veda come il calcolo delle capacità di guadagno da invalida operato da
quest'ultima sia del tutto infondato.
Infatti anche qualora si volesse - per denegata ipotesi - assumere il
grado di capacità lavorativa residua del 60% considerato da CO 1, la capacità
di guadagno da invalida non potrebbe che essere la seguente:
TA1 livello 4, Regione Ticino, valore medio fr. 3'234.- x 12 fr. 38'808.--
x 1,040 adattamento all'orario usuale di 41,6 ore/settimanali fr. 40'360.30
./. 25% riduzione percentuale per limitazioni specifiche fr. 10'090.05
Subtotale fr. 30'270.--
Esigibilità 60% fr. 18'162.15
Guadagno da invalida fr. 18'162.00
=============
Formula per il calcolo del grado di invalidità in percento
(Guadagno da valida - guadagno da invalida) x 100 = Grado
Guadagno da valida
(fr. 42'300 - fr. 18'162.--) x 100 = 57%.”
42'300
In
merito al guadagno annuo assicurato ritenuto dall’amministrazione per il calcolo
della rendita di invalidità, RI 1 ha sollevato le seguenti obiezioni:
" L'autorità amministrativa, nella querelata decisione,
si limita in pratica a sorvolare le obiezioni affacciate dall'insorgente,
ribadendo la supposta esattezza del calcolo che stabilisce in fr. 35'505,60 (francamente non è dato di capire su quali
basi) il salario percepito dall'assicurata sull'arco dei 12 mesi precedenti
l'infortunio, e meglio dal 1.3.2001 al 28.2.2002.
Essa asserisce inoltre che nel caso concreto non è data, nel periodo
considerato, alcuna ipotesi di applicazione dell'art. 24 OAINF. Affermazione
questa che, se può essere sostanzialmente corretta con riguardo al periodo
considerato, non lo è affatto in relazione all'effettivo conteggio del guadagno
effettivo dell'assicurata.
In proposito CO 1 fa riferimento alle supposte indicazioni fornite dal
datore di lavoro e risultanti dalle schede di salario per anni 2001 e 2002. Si
producono in questa sede le schede di salario 2001-2002 che l'insorgente ha
potuto ottenere dal suo ex-datore di lavoro, il contratto di lavoro
sottoscritto il 10.11.1999, nonché il certificato di salario 2001 e le distinte
gennaio e febbraio 2002 allestite dallo stesso (cfr. doc. D, E, F, G, H e I).
Da tali documenti si evince chiaramente come il salario di base mensile
della dipendente fosse nel 2001 di perlomeno fr. 2'900.-
con l'aggiunta di varie indennità supplementari e della tredicesima (calcolata
in fr. 1'525.--), e nel 2002 (gennaio e
febbraio) di fr. 3'350.- (incluso la tredicesima). Dagli
stessi documenti si rileva che nell'anno 2001 l'assicurata ha percepito, oltre
al salario corrispondente all'attività lavorativa effettivamente prestata,
un'indennità per perdita di salario consecutiva a infortunio/malattia di fr. 2'213 (per ragioni che non sono note alla ricorrente
ma che attengono esclusivamente a disposizioni prese dal datore di lavoro, tale
reddito sembrerebbe non essere stato oggetto di trattenuta per oneri sociali e
imposte alla fonte).
Sennonché, come risulta d'altronde dalle correzioni apposte in margine
sul doc. D, tale indennità sostitutiva di salario corrisponde in realtà al
periodo di inabilità lavorativa accusato dall'assicurata nel gennaio 2001 e non
come erroneamente
(in un primo tempo) indicato nel novembre 2001.
In effetti, come peraltro costatato nel rapporto peritale del Dr. __________,
tale periodo di inabilità si è in verità verificato nel gennaio 2001, a seguito
dell'incidente della circolazione occorso in data 28.12.2000, in relazione al
quale è stato prescritto all'insorgente un periodo di inabilità lavorativa di
30 giorni (cfr. Perizia Dr. __________, pag. 2).
E' soltanto a seguito di un (incomprensibile) banale errore di
compilazione della scheda-salario da parte del datore di lavoro che tale
periodo di inabilità è stato rapportato al mese di novembre 2001. Riteniamo che
ciò possa essere puntualmente confermato dal datore di lavoro e inoltre dalla
stessa convenuta in ricorso, la quale, nella sua veste di assicuratore LAINF ha
erogato le relative prestazioni.
Ciò detto, sia che si voglia riferire tale incapacità lavorativa al mese
di gennaio o al mese di novembre 2001, il risultato essenzialmente non cambia.
Ritenuto quanto disposto dall'art. 24 OAINF (nell'ipotesi inveritiera -
in cui si volesse ritenere l'incapacità al lavoro nel novembre 2001) e ripartita
prorata la 13a per il 2001 (dal 1.3
al 31.12.2001) e considerato il salario percepito nel gennaio e febbraio 2002
(compresa la 13a), il salario lordo di spettanza
dell'assicurata negli ultimi 12 mesi prima dell'infortunio assomma a un totale
di almeno fr. 37'720.-."
Queste,
infine, le considerazioni da lei espresse in relazione alla decisione de CO 1
di riconsiderare la questione dell’entità della menomazione all’integrità:
" In casu non si può fare a meno di costatare come
nessuno dei suaccennati presupposti possa di fatto ritenersi adempiuto, per cui
le determinazioni dell'impugnata decisione si appalesano del tutto arbitrarie e
contrarie al fondamentale principio della sicurezza del diritto e delle
decisioni.
Come
sarà evidenziato al punto seguente, non vi è infatti motivo per ravvisare nella
decisione 8.12.2005 (che riconosceva all'assicurata un'IMI pari al 40%) un
qualsivoglia contrasto con l'ordinamento giuridico (e in particolare con la
giurisprudenza di cui in RAMA 1998 no. U 303 s. 354, 363). D'altra parte, non
può ritenersi dato in casu neppure il presupposto dell'importante rilievo della
rettifica, il
quale è
stato ammesso dalla giurisprudenza soltanto nel caso in cui la prestazione
assicurativa aveva carattere indeterminato nel tempo (in particolare l'ammontare
di una rendita) ma non in relazione alla quantificazione di un'indennità versata
una tantum come l'IMI.
8.2. La
determinazione avversata si rivela errata e giuridicamente infondata a più di
un titolo.
La
stessa si fonda infatti sull'assioma - assolutamente non pertinente e neppure
considerato nel caso di specie - che un 20% dell'IMI sia riferito alle
menomazioni di natura psicogena accusate dall'infortunata.
Orbene,
tale assunto non trova alcun riscontro nelle considerazioni operate dal perito
Dr. __________, il quale ha valutato unicamente, ai fini della determinazione
dell'IMI, i disturbi ricollegabili ad un'eziologia organica, e meglio:
"...
la sindrome dolorifica cronica resistente alle terapie presente a
riposo e con incrudescenza sotto carico a livello della colonna cervicale
(accompagnata da limitazioni nel movimento della colonna cervicale, movimenti
che sono accompagnati da dolore locale e irradiazione del dolore verso la testa,
compromissione secondaria funzionale delle spalle): 20%.
"...
i deficit neuropsicologici (compromissione della memoria a lungo termine
verbale, riduzione della memoria a breve termine, deficit di attenzione
selettiva e sostenuta, con tendenza alla distraibilità e ridotta capacità di
mantenere nel tempo un'adeguata concentrazione, difficoltà di programmazione e
organizzazione anche in compiti di media complessità): 20%.
(cfr.
Perizia Dr. __________, pag. 35; sottolineature nostre)
Lo
stesso perito ha tra l'altro avuto modo di evidenziare che:
"L'eziologia
dei deficit neuropsicologici è verosimilmente organica, poiché tali disturbi
sono di frequente riscontro in seguito a distorsioni cervicali da colpo di frusta".
(cfr.
Perizia Dr. __________, pag. 18)
Costatazione
questa che collima peraltro pienamente con i dettami della scienza medica e con
i criteri di giudizio ritenuti dalla giurisprudenza (cfr. ad esempio Sentenza del TCA del 30.11.2004, incarto n.
35.2004.18), in base ai quali i disturbi neuropsicologici - specie se
risultanti nel quadro specifico delle conseguenze ad un trauma di accelerazione
della colonna cervicale - rientrano nella categoria dei disturbi somatici e non
di quelli psichici.
Già
sulla base di questo semplice elemento risulta di meridiana evidenza come le
obiezioni di controparte siano destituite di ogni fondamento logico.
Ma vi è
di più.
Nell'affrontare
l'argomento (cfr. RAMA 1998 no. U 303) concernente le riserve che possono
essere fatte in merito al diritto di un infortunato di beneficiare dell'IMI
anche in relazione ai disturbi post-traumatici di natura psicogena (di
principio ammesso) per il fatto che in tali casi possa anche non essere dato il
carattere durevole della lesione, il TFA afferma, senza mezzi termini, che il
diritto alle prestazioni deve essere riconosciuto allorquando, sulla base di
una perizia detto carattere durevole è indiscutibilmente riconosciuto.
Orbene,
nella fattispecie, occorre costatare che il perito designato, Dr. __________,
in risposta ad un preciso quesito postogli dalla convenuta in ricorso, ha avuto
modo di affermare, senza alcuna esitazione, e con esplicito riferimento
all'art. 36 LAINF, che l'assicurata soffre di una menomazione importante e
durevole alla sua integrità, da lui valutata in una percentuale complessiva
del 40% (senza espressa considerazione ai disturbi di carattere psicogeno).
In esito
a quanto sopra, merita senz'altro di essere recisamente respinta l'argomentazione
affacciata nell'impugnata decisione e di essere confermato il diritto
dell'assicurata a percepire l'IMI con un grado del 40%, ovvero fr. 42'700.-, con
interessi al 5% a far tempo dall'8.12.2005."
1.5. L’assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.6. In
data 7 agosto 2006, la ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 19
maggio 2006, del dott. __________ (VI + allegato).
1.7. In
corso di causa, il TCA ha richiamato dall’UAI l’intero incarto riguardante
l’insorgente (VII).
Alle
parti è stato concesso di prenderne visione e di formulare eventuali osservazioni
scritte (VIII).
1.8. Il
19 ottobre 2006, questa Corte ha interpellato il neurologo dott. __________, il
quale è stato invitato a esprimersi in merito alla capacità lavorativa residua
dell’assicurata, alla luce del contenuto del referto peritale 27 aprile 2005
del Servizio di accertamento medico dell’AI (IX).
La
sua risposta è pervenuta al TCA in data 24 gennaio 2007 (XI).
La
ricorrente ha preso posizione in proposito l’8 febbraio 2007 (XIII), mentre
l’assicuratore convenuto è, da parte sua, rimasto silente.
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002.
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Litigiosa
è innanzitutto la questione inerente l’entità della rendita di invalidità
spettante all’assicurata dal 1° novembre 2004.
In
secondo luogo, il TCA deve esaminare se l'amministra- zione era legittimata a
negare all’assicurata il diritto a ulteriori prestazioni sanitarie dopo il 31
ottobre 2004 oppure no.
In
terzo luogo, si tratta di stabilire l’entità del guadagno assicurato sul quale
calcolare la rendita di invalidità.
Infine,
in relazione all’IMI, si pone la questione di sapere se erano dati i presupposti
per riconsiderare la decisione formale dell’8 dicembre 2005 oppure no.
2.3
Rendita
di invalidità
2.3.1
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno
2004.
nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1.
LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza
del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità
continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della
LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V
343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili,
in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I
due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi
deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il
TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella
causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate
circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali
formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28.
cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più
un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di
guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per
valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato
di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3
Dalle
tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni convenuto ha posto
l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 31%, fondandosi, per
quel che è dell’esigibilità medica al lavoro, sulle risultanze della
perizia 20 settembre 2004 del dott. __________, spec. FMH in neurologia,
Primario presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________, già
Direttore medico della Clinica __________ per l'epilessia e la neuroriabilitazione
di __________ (cfr. doc. 3, p. 3: “Il dottor __________, in merito alla
capacità lavorativa della Sua mandante si è espresso nel seguente modo:
“L’incapacità di lavoro dell’assicurata in relazione con l’infortunio in
un’altra attività è del 40%”. Tenuto conto di quanto suesposto riteniamo
che si possa ragionevolmente esigere dalla signora RI 1 una capacità lavorativa
del 60% in un’attività adattata al suo handicap.” – il corsivo è del
redattore).
Nel
frattempo, per la precisione nel corso del mese di marzo 2005, l’assicurata è
stata sottoposta, su ordine dell’UAI, a una perizia pluridisciplinare
(psichiatrica, reumatologica e neurologica) presso il SAM di Bellinzona.
L’aspetto
psichiatrico è stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
In
occasione del consulto del 22 marzo 2005, egli ha diagnosticato una sindrome
post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1), che si manifesta con un, citiamo, “…
quadro complesso e con una vasta sintomatologia con importanti sintomi ma anche
con una serie di disturbi e sintomatologia di tipo funzionale caratterizzata anche
da deficit di attenzione selettiva ed una tendenza alla distraibilità ed
un’importante labilità affettiva” e che è causa di una completa incapacità
lavorativa (perizia 5.4.2005 presente in VII, p. 4).
Per
quel che concerne invece la prognosi e l’ulteriore procedere terapeutico, lo
psichiatra __________ si è espresso nei seguenti termini:
" Per quel che riguarda invece la sua prognosi a
breve-medio termine rimane poco favorevole ma a lungo termine dipenderà dalla
sua collaborazione e presa a carico di tipo psichiatrico che va continuata e
l’introduzione di una psicofarmacoterapia come già proposto dallo psichiatra
curante ma appare che l’assicurata non ha collaborato e non è riuscita ad
assumere regolarmente a causa di varie paure, a volte anche giustificate.
Per quel che riguarda l’evoluzione del suo stato psichico, come conferma
anche lo psichiatra curante, rimane pressoché invariato malgrado 2 anni di cure
e terapie varie.
Comunque la diminuzione della sua capacità lavorativa dal punto di vista
psichiatrico è giustificata ed è assolutamente importante che essa riprenda
anche una serie di psicoterapie con riorientamento cognitivo-comportamentale in
modo regolare magari presso uno psicologo e trovare un accordo con lo
psichiatra per trovare il medicamento adeguato che è assolutamente importante,
altrimenti bisogna organizzare un ricovero ospedaliero presso una clinica
psichiatrica (tipo __________ o __________) per instaurare una terapia
psicofarmacologica adeguata in modo che essa possa essere seguita per un
periodo fino al miglioramento del suo stato psichico e come già accennato a
lungo termine dovrebbe essere favorevole."
(perizia
5.4.2005
presente in VII, p. 4)
Il
22.
marzo 2005 RI 1 è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Il
citato neurologo, diagnosticato uno stato cronicizzato dopo whip lash, con in
primo piano la problematica psichiatrica, ha valutato in un 30% al massimo l’incapacità
lavorativa da un punto di vista puramente neurologico (perizia 11.4.2005 presente
in VII, p. 2).
Da
parte sua, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, che ha esaminato
l’insorgente in data 30 marzo 2005, ha diagnosticato una sindrome da stress
post-traumatico con sviluppo di una sindrome fibromialgica, accompagnata da innumerevoli
disturbi neurovegetativi, nonché, quale dato anamnestico, un trauma distorsivo
cervicale riportato il 2 marzo 2002.
Considerata
unicamente la patologia di sua competenza, egli ha dichiarato l’assicurata
inabile nella misura del 25% sia nella sua abituale professione di cameriera,
sia in altre attività:
" Il complesso quadro attualmente presentato
dall’assicurata è a mio parere unicamente spiegabile con lo sviluppo di una
sindrome da stress post-traumatico, che si manifesta da una parte con una
sindrome fibromialgica, dall’altra con l’insorgenza di disturbi neurovegetativi
molto importanti.
Risulta
perciò essere difficile poter esprimere una valutazione sulla sua residua
capacità lavorativa, in presenza di una forte discordanza tra i dati oggettivi
ed i disturbi da lei soggettivamente presentati. Sotto l’aspetto puramente
reumatologico, considerando unicamente la problematica fibromialgica, ritengo
che l’assicurata presenti una solo leggera limitazione della sua capacità
lavorativa, anche quale cameriera, nella misura di non oltre il 25%. Sono
comunque convinto che la limitazione della sua capacità lavorativa non sia
tanto dovuta ai problemi reumatologici, bensì a quelli neuropsichiatrici."
(perizia
4.4.2005
presente in VII, p. 4)
Tenuto
conto di queste diverse componenti, gli specialisti del SAM hanno giudicato
l’insorgente totalmente inabile nella sua professione di cameriera, così come
in attività medio-leggere.
Essi
hanno peraltro precisato che, in caso di miglioramento della situazione psichiatrica,
l’assicurata avrebbe potuto ritrovare un’abilità lavorativa del 70-75%
(riduzione di rendimento da imputare alla problematica reumatologica; cfr. perizia
del 27.4.2005 presente in VII, p. 11).
Fra
gli atti che compongono l’incarto AI figurano anche alcune certificazioni del
dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In
particolare, con rapporto del 12 giugno 2006, lo psichiatra curante dell’assicurata
ha formulato la diagnosi di disturbo affettivo cronicizzato sviluppatosi sulla
scia di un disturbo postraumatico da stress.
In
quella sede, egli ha così descritto il decorso e la prognosi della patologia psichica:
" La paziente si presenta puntualmente ai colloqui,
ordinata nella persona ma ben presto il contatto diventa difficile. Essa
richiede frequenti conferme e ripetute spiegazioni anche di concetti semplici.
Talvolta anche le domande più banali sembrano creare dei grossi disagi. Nella
produzione verbale spesso s’inceppa e ricerca la parola giusta. In questi
momenti si osserva un’incontinenza emotiva,praticamente in tutti i colloqui vi
sono almeno due momenti in cui non riesce a trattenere le lacrime. La sua
produzione verbale è soltanto un lamento senza alcuna capacità introspettiva.
Nel passato vari tentativi d’instaurare un trattamento specifico sono falliti e
solo nel mese di novembre 2005 è stato possibile instaurare un trattamento con
Insidone 50 mg il quale la paziente “miracolosamente” ha sopportato. Grazie a
questo trattamento il tono dell’umore sembra leggermente migliore ma in ogni
modo rimane una sintomatologia piuttosto importante che appare un misto di un
danno neurocognitivo con brevi spunti deliranti e con contenuto ipocondriaco.
(…)
I provvedimenti terapeutici attualmente si basano su incontri di sostegno, Solatran
15.
mg e Insidone 50 mg, 1 pastiglia a cena e una prima di coricarsi. In occasione
dell’ultimo incontro è stato introdotto il Lamictal come psicostabilizzatore,
secondo lo schema abituale. La terapia è ancora in fase di titrazione. La prognosi,
tenendo conto della presa a carico che ormai dura da 4 anni, mi sembra piuttosto
infausta. Ho l’impressione che ci troviamo di fronte ad un importante quadro depressivo
che si è arricchito di qualche sintomo della serie psicotica."
(referto del 12.6.2006 presente in VII)
Per
finire, il dott. __________ ha confermato la persistenza di un’incapacità lavorativa
completa, e ciò in una qualsiasi professione.
Con
la propria impugnativa (così come già era stato il caso in sede di opposizione),
la ricorrente ha posto in luce la presenza di un’apparente contraddizione nel
contenuto del referto peritale 20 settembre 2004 del dott. __________ e ha rimproverato
all’amministrazione di non avere disposto alcun provvedimento istruttorio
suscettibile di fare chiarezza in proposito (cfr. I).
Al
TCA la censura ricorsuale appena menzionata è immediatamente apparsa meritevole
di attenzione e, per questo motivo, esso si è rivolto al dott. __________ nei
termini seguenti:
" (…)
Con sentenza del 31 agosto 2005, cresciuta in giudicato, il TCA,
basandosi principalmente sulle conclusioni contenute nel suo referto peritale,
ha stabilito che i complessi disturbi di cui soffre l’assicurata sono
conseguenza naturale (e adeguata) dell’infortunio del 2 marzo 2002 e ha
rinviato la causa all’assicuratore affinché definisse il diritto a prestazioni.
Il ricorso attualmente pendente ha quale oggetto, in particolare, il
diritto a una rendita di invalidità. In questo contesto, litigiosa è innanzitutto
la questione dell’esigibilità lavorativa.
Al riguardo, rispondendo al quesito peritale n. 8, lei aveva dichiarato RI
1.
inabile in misura del 60% nella sua abituale professione di cameriera, in
misura del 40% in altre attività (perizia 20.9.2004, p. 34-35).
D’altra parte, nella perizia neuropsicologica allestita dal dott. __________
(e da lei sottoscritta), si legge che, citiamo: “Al momento la gravità dei
disturbi psichiatrici e neuropsicologici rende altamente improbabile la
possibilità di un qualsiasi impiego, anche per poche ore al giorno.”
(perizia 16/17.6.2004, p. 4).
Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a chiarire questa apparente
contraddizione.
Nel frattempo, precisamente nel corso del mese di marzo 2005,
l’assicurata è stata sottoposta a una perizia pluridisciplinare (psichiatrica,
neurologica e reumatologica) presso il SAM di Bellinzona, su ordine
dell’Ufficio AI.
Dal relativo referto, che le accludo qui in fotocopia per sua conoscenza,
si evince che RI 1 è stata giudicata completamente inabile al lavoro a causa
della patologia psichiatrica (donde l’assegnazione di una rendita di invalidità
intera), con possibilità - in caso di miglioramento dal profilo psichiatrico -
di raggiungere una capacità del 70/75% in attività leggere e medie (cfr.
perizia SAM del 27.5.2005, p. 11).
Le allego inoltre la certificazione 29 maggio 2006 del neurologo dott. __________
e quella, datata 12 giugno 2006, dello psichiatra dott. __________, curanti
dell’assicurata, che fanno il punto circa l’evoluzione dello stato di salute di
quest’ultima.
Sempre ai fini dell’istruttoria di causa, le sarei quindi grato se volesse
esaminare la documentazione appena menzionata e comunicarmi se essa fa stato di
un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata intervenuto
posteriormente alla data del suo consulto, rispettivamente, nella negativa, se
essa contiene elementi suscettibili di modificare la valutazione
dell’esigibilità lavorativa da lei espressa.
Voglia, in ogni caso, motivare la sua risposta."
(IX)
La
risposta fornita dallo specialista in neurologia è quindi stata la seguente:
" 1. Venga chiarita l'apparente
contraddizione che insorge fra la risposta al que
sito peritale n. 8 (perizia
del sottoscritto alla __________ del 20.09.04, pag. 34-35) e le conclusioni
della perizia neuropsicologia del 16/17.06.04, p. 4) da me sottoscritta.
2.
Esamini la documentazione sulle
ulteriori consultazioni (Dr. __________ 29.05.06; Dr. __________, 12.06.06) e
la perizia multidisciplinare eseguita dal SAM (marzo 2005; perizia SAM
27.05
, p. 11) e comunichi "se essa fa stato di un peggioramento delle
condizioni di salute dell'assicurata intervenuto posteriormente alla data del
suo consulto, rispettivamente, nella negativa, se essa contiene elementi
suscettibili di modificare la valutazione dell'esigibilità lavorativa da lei
espressa."
Risposte:
1.
Prese di posizione sull'esigibilità lavorativa:
A. Dalla mia perizia del 20.09.04, pag. 34-35:
A pag. 34 (da metà pagina).
"Anche i disturbi psichici - sindrome postraumatica da stress - influenzano la capacità lavorativa. La
sintomatologia è descritta nella "Perizia neuropsicologica". Si
capisce dalla considerazione di questa sintomatologia che la paziente è
limitata nella sua adattabilità ai compiti,
nella flessibilità durante l'esecuzione di lavori, nella velocità di esecuzione
e in modo particolare resta molto limitata la possibilità di sopportare quelli
che in generale si definiscono fattori
di stress."
"L'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione
con l'infortunio nella sua professione di cameriera
è del 60%."
A pag. 35 in alto: "L'incapacità di lavoro
dell'assicurata in relazione con l'infortunio in un'altra attività esigibile è del
40%."
Dalla Perizia neuropsicologica del 16/17.06.04, Dr. __________:
A pag. 4:
"Al momento la gravità dei disturbi psichiatrici e
neuropsicologici rende altamente improbabile la possibilità
di un qualsiasi
impiego, anche per poche ore al giorno."
B. Dalla perizia del SAM del 27.05.2005
A pag. 11, punto 7:
"L'A. presenta una
capacità lavorativa del 0% come cameriera."
A pag. 11, punto 8:
"L'A. presenta in primo
piano un problema psichiatrico (sindrome postraumatica da stress) con influsso sulla capacità lavorativa. A causa di questa
patologia l’A. presenta una capacità lavorativa
del 0% dal 02.03.02 (trauma della circolazione stradale) e continua....
Attualmente la prognosi a medio termine è poco favorevole. Grazie a terapie
adeguate, non si può escludere un miglioramento
in modo da permettere una ripresa della capacità lavorativa come cameriera
nella misura del 70-75% (questa riduzione è dovuta al problema
reumatologico; si tratterebbe poi di un'attività
a tempo pieno, ma con rendimento ridotto)."
C. Rapporto del Dr. __________, Neurologo FMH, dell'11.04.05 steso per la
perizia del SAM
A pag. 2:
"Incapacità lavorativa per motivi neurologici: non
maggiore del 30%, gli altri elementi sottogiacenti
all'attuale incapacità (ampiamente dichiarata dalla paziente) essendo di tipo
psichico."
D. Rapporto del Dr. __________, Neurologia FMH, del 29.05.06
A pag. 1:
"Incapacità
lavorativa: questa dipende dalla valutazione psichiatrica: l'A. è in cura dal
Dr. __________ a __________."
E. Rapporto del Dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del
12.06.06
A pag. 1:
"Incapacità lavorativa: 100% dal mese di marzo 2002
a tutt'oggi, in una professione qualsiasi."
Analisi delle prese di posizione sull'esigibilità
lavorativa:
Dal
punto di vista neurologico e neuropsicologico, aspetti da me entrambi considerati e integrati nella valutazione dell'esigibilità lavorativa, mi hanno
portato a postulare un'incapacità di lavoro dell'assicurata in relazione
con l'infortunio nella sua professione di cameriera del 60%. Posso confermare questa valutazione, adducendo le stesse motivazioni
esposte nella perizia del 20.09.04.
Dal punto di vista psichiatrico i colleghi del SAM hanno postulato una "capacità lavorativa attuale dello 0%': Questa valutazione e le
sue motivazioni sono condivise da tutti i colleghi che si sono espressi come specialisti nel campo della psichiatria (Rapporto
del Dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 12.06.06 a pag.
1; Perizia neuropsicologica del 16/ 17.06.04, Dr. __________ a pag. 4,
conclusione da me condivisa).
Da
osservare che gli aspetti neuropsicologici sono stati ricordati di nuovo nella "Patologia
psichiatrica" discussa a pagina 10
della perizia del SAM (`Si conferma un disturbo
cognitivo ... L'attenzione è ridotta.") e integrati, da come ho compreso
questa discussione, nella patologia psichiatrica.
L'incapacità
lavorativa dal punto di vista
neurologico (Rapporto del Dr. __________,
Neurologo FMH, dell'11.04.05 steso per la perizia del SAM, pag. 2) è stata definita dal Dr.__________ come non maggiore del 30%:
____________________), citata
nella perizia del SAM a pag. 10 è espressa nel
modo seguente: "Dal punto di vista prettamente
reumatologico l'A. presenta una incapacità
lavorativa non superiore al 25% come cameriera e come casalinga. "
Gli
aspetti della patologia della paziente studiati dal punto di vista della neurologia
e della reumatologia si sovrappongono largamente, così che si può dire che da
questi due punti di vista viene proposta una incapacità lavorativa del 25 - 30% (opinione del Dr. __________ e del Dr. __________). Considerando il punto di vista neurologico e
neuropsicologico in modo integrativo ho proposto nella mia perizia una
esigibilità lavorativa in relazione con l'infortunio nella professione di
cameriera del 60%.
Le due prese di posizione sono coerenti, siccome il ruolo
dei deficit neuropsicologici nella valutazione dell'esigibilità lavorativa è importante e paragonabile
a quello "puramente" neurologico o reumatologico.
Nella
mia valutazione non ho considerato gli aspetti psichiatrici, che esulano dal
mio campo specialistico. Non avendo ricordato questo fatto expressis verbis nella mia valutazione, posso capire che possa essere nata una insicurezza in merito. Il Dr. __________,
essendosi espresso come neuropsicologo e psicoterapeuta, ha postulato una valutazione dell'esigibilità
lavorativa coerente con la valutazione
dei colleghi specialisti in psichiatria.
Spero
di avere in questo modo chiarito l'apparente contraddizione insorta fra la
risposta al quesito peritale n. 8 nella mia
perizia alle CO 1 del 20.09.04, pag. 34-35 e le conclusioni della
perizia neuropsicologica del Dr. __________ del 16/ 17.06.04, p. 4) da me
sottoscritta.
2.
A pag. 33 della mia perizia del 20.09.04 (ultime terza e
quart'ultima riga) ho osservato: "...
e lo stato di salute è stabilizzato...."
Dalla Perizia neuropsicologica del 16/17.06.04, Dr. __________:
A pag. 4:
"I disturbi neuropsicologici, a distanza di oltre due
anni dall'incidente, possono essere ritenuti stabilizzati. Sul versante psichiatrico, invece si
ravvisa la necessità di intraprendere una psicoterapia
a cadenza regolare e, possibilmente, di orientamento cognitivo-comportamentale,
abbinata a periodici controlli psichiatrici
per il monitoraggio della terapia psicofarmaco logica."
Rapporto del Dr. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, del 12.06.06
A pag. 1:
"...
Nell'anamnesi intermedia non ci sono
particolari novità, la paziente ha continuato un trattamento ambulatoriale presso il mio studio."
L'esame
della documentazione sulle ulteriori consultazioni (Dr. __________, 29.05.06;
Dr. __________, 12.06.06 e della perizia multidisciplinare eseguita dal SAM (marzo
2005; perizia SAM 27.05.05, p. 11) non mi porta a concludere che ci sia stato un
peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata intervenuto posteriormente alla data del mio consulto.
Non ci sono, basando il giudizio sui
documenti a disposizione, elementi suscettibili di modificare la mia valutazione
dell'esigibilità lavorativa dell'assicurata, sempre però tenendo presenti
le conclusioni espresse nella risposta alla domanda
1.
"
(XI)
2.3.4
Chiamata
ora a pronunciarsi sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata, questa
Corte osserva che tutti gli specialisti in psichiatria che si sono interessati
al caso di RI 1, sono stati concordi nel considerarla completamente inabile,
non solo nella sua originaria professione di cameriera, ma pure in una
qualsiasi altra attività lavorativa.
In
questo senso, si sono infatti espressi i dott. __________ (cfr. perizia 5.4.2005
presente in VII) e __________ (cfr. referto del 12.6.2006
presente in VII).
Interpellato
dal TCA, il dott. __________ ha spiegato, da parte sua, che l’affermazione,
contenuta nella perizia del 20 settembre 2004, secondo cui l’insorgente va
ritenuta abile in misura del 40% nell’attività di cameriera e del 60% in
un’attività sostitutiva adeguata (doc. 14, p. 34s.), era stata da lui espressa
tenendo conto unicamente degli aspetti neurologico e neuropsicologico, fatta
quindi astrazione dall’aspetto psichiatrico (XI, p. 3s.: “Considerando il punto
di vista neurologico e neuropsicologico in modo integrativo ho proposto nella
mia perizia una esigibilità lavorativa in relazione con l’infortunio nella
professione di cameriera del 60%. (…). Nella mia valutazione non ho considerato
gli aspetti psichiatrici, che esulano dal mio campo specialistico. Non
avendo ricordato questo fatto expressis verbis nella mia valutazione, posso capire
che possa essere nata una insicurezza in merito.” – il corsivo è del
redattore).
Su
quest’ultimo aspetto, egli ha quindi rinviato all'apprezza- mento 5 luglio 2004
del dott. __________, neuropsicologo e psicoterapeuta, il quale aveva escluso
la possibilità di una qualsiasi ripresa lavorativa (doc. 13, p. 4: “Al momento
la gravità dei disturbi psichiatrici e neuropsicologici rende altamente
improbabile la possibilità di un qualsiasi impiego, anche per poche ore al
giorno), sottolineando peraltro che il medesimo è, citiamo: “… coerente con la
valutazione dei colleghi specialisti in psichiatria.” (XI, p. 4).
Pertanto,
tutto ben considerato, viste, da una parte, le convincenti precisazioni fornite
dal dott. __________ e, d’altra parte, la certificazione 12 giugno 2006 del
dott. __________ (che ha permesso di escludere l’intervento di miglioramenti
nello stato di salute psichica dell’assicurata, nel periodo sino alla data di
emanazione della decisione su opposizione impugnata), questo Tribunale ritiene
dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 320 e
A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, a
causa dei postumi residuali dell’infortunio assicurato, era totalmente incapace
di riprendere l’esercizio di una qualsiasi attività professionale.
Completamente
inabile al lavoro, tanto nella sua precedente professione quanto in altre
attività, all’assicurata deve pure essere riconosciuta una incapacità di
guadagno totale e, pertanto, posta al beneficio di una rendita di invalidità
del 100% a partire dal 1° novembre 2004, calcolata però quale rendita complementare
ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LAINF, in ragione del concorso con la rendita intera
servitale dall’AI a far tempo dal 1° ottobre 2003 (cfr. decisione 11.7.2006
dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, presente in VII).
Nella
misura in cui alla ricorrente è stata corrisposta una rendita di invalidità del
31%, la decisione su opposizione del 17 marzo 2006 va quindi annullata.
2.4
Diritto
a prestazioni di cura dopo la determinazione della rendita di invalidità
2.4.1
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).
In
una sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta
Corte ha peraltro precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art.
19.
cpv. 1 LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci
presagire un miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile
miglioramento possa essere previsto in un futuro ancora incerto.
2.4.2
L’art.
21.
LAINF, sotto il titolo “cura medica dopo la determinazione della rendita”,
prevede, al suo cpv. 1, quanto segue:
" Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il
rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario:
a. è
affetto da malattia professionale;
b. soffre
di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere
migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una
notevole diminuzione;
c. abbisogna
durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di
guadagno;
d. è
incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente
con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.”
2.4.3
Nella
presente fattispecie, l’insorgente postula in sostanza che l’amministrazione,
in forza dell’art. 21 cpv. 1 LAINF, venga condannata a prendere a proprio
carico i costi generati dalla cura psichiatrica e psicoterapica a cui è
sottoposta (cfr. I, p. 8).
In
casu, possono essere a priori escluse le eventualità di cui alle lett. a) e
b) dell’art. 21 cpv. 1 LAINF.
In
effetti, l’assicurata non soffre né di una malattia professione, né di una
ricaduta oppure di postumi tardivi dell’infortunio del 2 marzo 2003.
Posto
che essa non presenta alcuna capacità lavorativa residua da conservare,
circostanza questa che il TCA ha accertato al considerando 2.3.4., anche la
lett. c) non può qui entrare in linea di conto (cfr., in proposito, A. Maurer,
Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 384 e
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112).
La
lett. d) dell’art. 21 cpv. 1 LAINF si
riferisce agli assicurati che sono incapaci di guadagno.
Per
“incapacità di guadagno” ai sensi di questa disposizione legale, si deve intendere
un’incapacità lucrativa totale (cfr. A. Maurer, op.
cit. p. 384 e J.-M. Frésard, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
n. 98), come è il caso per RI 1.
In
questo ambito, il diritto alle prestazioni sanitarie non è legato al
miglioramento oppure alla conservazione della capacità di guadagno. È
sufficiente che grazie alla cura medica, lo stato di salute migliori oppure che
quest’ultimo resti perlomeno stabile (cfr. STFA del 14 marzo 2003 nella
causa K., U 188/02, consid. 1: “On vise ici les assurés
totalement invalides dont l'état de santé peut être amélioré ou tout au moins
stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur
leur capacité de gain (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.
384).”; in questo stesso senso, cfr. pure la STFA del 18 agosto 2003 nella
causa S., U 213/02, consid. 1).
In
proposito, il TCA constata che già il dott. __________, in sede di perizia 20
settembre 2004, aveva sottolineato la necessità per l’assicurata di essere seguita,
segnatamente, da uno psicologo o da uno psichiatra, onde evitare che essa scivolasse
in peggioramenti da lui qualificati di “preoccupanti” (doc. 14, p. 29).
L’indicazione
a sottoporsi a una, citiamo: “psicoterapia a cadenza regolare e, possibilmente,
di orientamento cognitivo comportamentale, abbinata a periodici controlli
psichiatrici per il monitoraggio della terapia psicofarmacologica”, è stata posta
anche dal dott. __________ (doc. 13, p. 4).
Con
rapporto del 5 aprile 2005, lo psichiatra dott. __________, consultato nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM, ha
definito “assolutamente importante” per ottenere un miglioramento del
suo stato psichico, che RI 1 riprendesse a sottoporsi a regolari sedute di
psicoterapia con riorientamento cognitivo-comportamentale, nonché a una terapia
psicofarmacologica adeguata, ponendo quale alternativa un suo ricovero presso
una clinica psichiatrica (perizia del 5.4.2005 presente
in VII).
Proprio
in considerazione delle raccomandazioni terapeutiche formulate dal perito
psichiatra, l’UAI ha persino ingiunto all’assicurata di riprendere il
trattamento presso il dott. __________, sotto la comminatoria prevista
dall’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. lettera del 18.5.2005 presente in VII).
Certo,
la certificazione 12 giugno 2006 del dott. __________ (presente in VII), la
quale fa stato di una situazione psichica ancora pesantemente pregiudicata, è
la dimostrazione che le previsioni di miglioramento pronunciate dal dott. __________,
in realtà non si sono avverate, nonostante le terapie nel frattempo poste in
atto.
Tuttavia,
la documentazione medica appena menzionata, in particolare il referto peritale
del dott. __________ (il quale, per la parte psichiatrica, si è appoggiato
sull’opinione del dott. __________), consente a questo Tribunale di concludere
che le cure psichiatriche e psicoterapiche dispensate all’assicurata, servono a
mantenere stabili le sue condizioni di salute, ragione per la quale i
costi corrispondenti devono essere posti a carico dell’assicuratore infortuni
convenuto in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF.
2.5
Entità
del guadagno annuo assicurato
2.5.1
A
norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono
calcolate in base al guadagno assicurato.
Il
cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é
considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima
dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno
precedente l’infortunio.
Il
medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza
ivi menzionata).
Di
regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art.
22.
cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno
precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora
versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario
ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso
di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF,
l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Per
quanto qui di interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente
l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio
militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità,
disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che
l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.
2.5.2
Nella
concreta evenienza, CO 1 ha quantificato in fr. 35'505.60 il guadagno realizzato
da RI 1 durante il periodo 1° marzo 2001-28 febbraio 2002 (fr. 28'805.60 per il
periodo 1° marzo-31 dicembre 2001 e fr. 6'700 per quello successivo; cfr. doc.
3, p. 3).
In
proposito, l’amministrazione, in sede di decisione su opposizione impugnata, ha
affermato di avere fatto capo ai dati forniti direttamente dall’ex datore di
lavoro dell’assicurata, specificatamente alle schede di salario afferenti agli
anni 2001 e 2002 (cfr. doc. 17, p. 9).
Da
parte sua, la ricorrente fa valere che alla somma ritenuta dall’assicuratore
LAINF quale guadagno assicurato, va aggiunto l’importo di fr. 2'213 (per un ammontare
quindi di fr. 37'718.60), corrispondente alle indennità giornaliere per perdita
di guadagno corrispostele a seguito di un infortunio occorsole il 28 dicembre
2000.
(e all’origine di un’inabilità lavorativa completa di 30 giorni).
Sempre
a detta dell’assicurata, il succitato periodo d’inabilità lavorativa sarebbe
stato erroneamente conteggiato sulla scheda salariale 2001, sotto il mese di novembre
2001.
(cfr. I, p. 19s.).
Questa
Corte constata che, per i mesi da gennaio a ottobre e poi ancora per il mese di
dicembre 2001, l’ex datore di lavoro ha conteggiato un salario lordo fisso di
fr. 2’900/mese (cfr. doc. D) - ciò che corrisponde alla retribuzione pattuita
in data 10 novembre 1999 (cfr. contratto di lavoro prodotto sub doc. F).
Per
il mese di novembre 2001, è invece stato registrato un salario lordo
fisso di soli fr. 280.60, pari a un salario lordo soggetto ai contributi AVS di
fr. 430.60 (280.60 + un’indennità di fr. 150), importo quest’ultimo che
l’amministrazione ha computato per determinare il guadagno assicurato ex art.
15.
cpv. 2 LAINF.
Sempre
per il mese di novembre 2001, sotto la finca “Prestazioni non sottoposte
all’AVS”, figura l’importo di fr. 2'213 (cfr. doc. D), il quale, secondo quanto
emerge dal certificato di salario 2001 (cfr. doc. G), dovrebbe corrispondere a
giorni in cui l’assicurata è stata impedita di lavorare a causa di malattia o
infortunio.
In
queste condizioni, al TCA appare chiaro che l’assicuratore LAINF convenuto non
poteva limitarsi a computare l’importo di fr. 430.60, senza preliminarmente
sincerarsi dei motivi che stavano alla base di una tale, estemporanea,
riduzione del salario.
Su
questo aspetto, l’amministrazione avrebbe quindi dovuto sentire l’ex datore di
lavoro dell’assicurata, allo scopo di ottenere ragguagli al riguardo.
Non
essendo stato il caso, essa si è resa colpevole di una patente violazione
dell’art. 43 cpv. 1 LPGA (obbligo di accertamento).
La
causa va dunque retrocessa a CO 1 affinché proceda all’audizione dell’ex datore
di lavoro dell’insorgente e, qualora dovessero apparire indicati, ad ulteriori
atti istruttori.
Alla
luce delle informazioni in tale modo ottenute, l’amministrazione dovrà di nuovo
decidere in merito all’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita
di invalidità.
2.6
Indennità
per menomazione all’integrità
2.6.1
Con
decisione formale dell’8 dicembre 2005, l’assicuratore infortuni convenuto ha
riconosciuto a RI 1 un’IMI del 40%, riferendosi alla valutazione espressa in
proposito dal neurologo dott. __________ (doc. 3, p. 4).
Questa
parte di decisione, nella misura in cui non è stata contestata dall’assicurata
con l’opposizione 9 gennaio 2006 (cfr. doc. 4, p. 2: “Non viene per contro
avversato il punto del dispositivo riguardante la fissazione dell’indennità per
menomazione dell’integrità, il quale acquista pertanto forza di cosa giudicata.”),
è cresciuta in giudicato (cfr., a proposito della crescita in giudicato
parziale di una decisione, la DTF 119 V 347).
In
sede di decisione su opposizione del 17 marzo 2006, CO 1 ha riesaminato la
propria decisione formale, ritenuta essere manifestamente errata per quel che
concerne la valutazione della menomazione all’integrità, e ha ridotto la
relativa indennità dal 40 al 20% (doc. 17, p. 10: “Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni, condizione per l’erogazione di
un’indennità per menomazione all’integrità mentale è il carattere durevole
della lesione. Ora, unicamente in presenza di infortuni gravi è necessario esaminare
il carattere durevole della lesione. Negli altri casi, il carattere durevole
deve essere negato, anche in presenza di un nesso di causalità fra l’infortunio
e la lesione (RAMA 1998 no. U 303 s. 354, 363). Nel caso dell’assicurata,
l’evento in questione non rientra certo fra gli infortuni gravi. Per questa ragione,
l’indennità per menomazione all’integrità da riconoscere è del 20% (Fr.
21'360.--) e non del 40% come erroneamente riconosciuto sulla base di un’errata
applicazione del diritto e della giurisprudenza già in vigore al momento della
decisione dell’8 dicembre 2005.”).
2.6.2
Ai
sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza.
D’altro
canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23.
marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997.
ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Solo
un errore crasso dell'amministrazione giustifica la rettifica della
decisione, pena la lesione ingiustificata della sicurezza del diritto (cfr.
A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p. 302;
U. Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtsprechung
der EVG - Bemerkungen zur Revision, Wiedererwägung und Anpassung, in SZS
1991, p. 135).
L’Alta
Corte federale ha statuito che ciò è il caso della decisione dell'assicuratore
infortuni che considera a torto che il diritto alla rendita di invalidità era a
priori escluso per il fatto che l'assicurata era in grado di riprendere
un'attività lucrativa a tempo parziale; emergeva, inoltre, dalla documentazione
medica agli atti che essa non era però in grado di estendere oltre la sua
attività professionale. L'assicuratore non aveva commesso soltanto un errore di
apprezzamento - che di principio non è soggetto a riconsiderazione - ma pure un
errore di diritto interessante i principi stessi che regolano la valutazione
dell'invalidità in materia d'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 119 V
475).
In
questo ordine d'idee, è manifestamente inesatta la decisione dell'amministrazione
che sopprime la rendita di invalidità disattendendo circostanze giuridicamente
rilevanti, quando il raffronto fra i redditi doveva condurre ad un tasso di invalidità
di valore pensionabile (cfr. DTF 117 V 8).
Per
contro, non è stata considerata manifestamente errata la decisione di un assicuratore
malattie di rimborsare un trattamento dentario, fondata su delle indicazioni
fornite dal medico curante dell'assicurato che, da parte sua, aveva diagnosticato
delle cisti follicolari, quand'anche il medico fiduciario ha, in seguito, escluso
la presenza di cisti e che un esperto ha dichiarato che solo un esame istologico
avrebbe potuto confermare la diagnosi di cisti follicolare (STFA dell’8 giugno
1989.
nella causa H., inedita).
2.6.3
Preliminarmente,
il TCA constata che l’amministrazione non pretende che la decisione formale in
questione debba essere oggetto di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA e,
del resto, i relativi presupposti non appaiono neppure adempiuti.
Questa
Corte può pertanto limitarsi a verificare se sono soddisfatti i requisiti per
poter procedere a una riconsiderazione giusta il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, segnatamente
se la decisione formale dell’8 dicembre 2005 è, per quanto attiene alla
valutazione dell’IMI, manifestamente errata.
Come
già indicato al considerando precedente, l'amministrazione ha ritenuto che, nel
caso di specie, non fossero adempiute le condizioni poste dalla giurisprudenza
affinché una menomazione all’integrità psichica possa fondare un diritto
all’IMI.
Essa
pretende inoltre che metà dell’IMI di cui è stata posta a beneficio
l’assicurata (quindi il 20%), le è stata riconosciuta proprio in ragione del
danno psichico di cui è portatrice.
Il
TCA non può condividere questa tesi.
In
effetti, esaminando con attenzione la perizia elaborata dal dott. __________ il
20.
settembre 2004, in particolare la risposta da lui fornita al quesito n. 9,
ci si rende immediatamente conto che nell’apprezzamento della menomazione
all’integrità, egli non ha affatto preso in considerazione l’aspetto
psichico, peraltro neppure di sua competenza:
" L’assicurata soffre di una menomazione importante e
durevole alla sua integrità.
Tenendo
conto dell’articolo 36 cpv. 2 LAINF, dell’annesso 3 OAINF e delle tabelle SUVA
stimo la menomazione importante e durevole alla sua integrità nel modo
seguente.
Per la sindrome
dolorifica cronica resistente alle terapie presente a riposo e con
increudescenza sotto carico a livello della colonna cervicale (accompagnata da
limitazioni nel movimento della colonna cervicale, movimenti che sono accompagnati
da dolore locale e irradiazione del dolore verso la testa, compromissione
secondaria funzionale delle spalle): 20%.
Per i deficit
neuropsicologici (compromissione della memoria a lungo termine verbale,
riduzione della memoria a breve termine, deficit di attenzione selettiva e
sostenuta, con tendenza alla distraibilità e ridotta capacità di mantenere nel
tempo un’adeguata concentrazione, difficoltà di programmazione e organizzazione
anche in compiti di media complessità): 20%.”
(doc.
14, p. 35 – il corsivo è del redattore)
L’assicuratore
convenuto pare quindi aver inteso assimilare i disturbi neuropsicologici a
quelli psichici.
Eppure,
a pagina 34 del suo rapporto, pronunciandosi sull’esigibilità lavorativa, il
dott. __________ aveva chiaramente distinto i deficit neuropsicologici dai disturbi
psichici:
" L’incapacità di lavoro dell’assicurata in relazione con
l’infortunio si basa sui sintomi presenti e invalidanti.
Si tratta della sindrome dolorifica …
Altri sintomi che influenzano la capacità lavorativa sono i disturbi
vegetativi (in modo particolare la nausea e il vomito), la sindrome vertiginosa
intermittente, i disturbi cognitivi …
Di questi sintomi i più importanti sono i deficit neuropsicologici.
Anche i disturbi psichici – sindrome postraumatica da stress - …”
(doc. 14, p. 34)
In
simili condizioni, facendo difetto almeno una delle condizioni richieste
dall’art. 53 cpv. 2 LPGA, occorre concludere che l’assicuratore LAINF convenuto
non era legittimato a riconsiderare la propria decisione formale dell’8
dicembre 2005.
RI
1.
ha quindi diritto a un’IMI del 40%, conformemente alla decisione formale appena
citata, cresciuta in giudicato.
2.7
Interessi
di mora
2.7.1
Con
la propria impugnativa, l’assicurata ha chiesto che sulle prestazioni non solute
(rendita di invalidità e IMI), le vengano riconosciuti interessi di mora al 5%
a far tempo dal 31 ottobre 2006 (cfr. I, p. 24s.).
Su
tale pretesa l’assicuratore non ancora avuto modo di pronunciarsi mediante una
decisione vincolante.
Ora, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce
il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In
una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata
in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo
l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione
materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva
procedura amministrativa o giudiziaria.
Alla
luce di quanto precede, questa Corte non é quindi legittimata a chinarsi su
questo aspetto specifico della fattispecie. Su questo punto, il ricorso va
dunque dichiarato irricevibile.
2.8
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha
diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'assicuratore
convenuto (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La
sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria
gratuita diventa pertanto priva d'oggetto (cfr., fra le tante, STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U
59/99).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso per quanto ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ CO 1 è condannata
a versare all’assicurata una rendita di invalidità corrispondente a una
inabilità lucrativa totale (calcolata quale rendita complementare ex art. 20
cpv. 2 LAINF), un’IMI del 40%, nonché a rimborsarle i costi delle cure psichiatriche
e psicoterapiche resesi necessarie a causa delle sequele dell’infortunio del 2
marzo 2002, in conformità all’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF.
§§§ La causa é
rinviata a CO 1 affinché si esprima nuovamente sull’entità del guadagno
assicurato, dopo avere proceduto al complemento istruttorio di cui al consid.
2.5.2
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
CO
1.
verserà all'assicurata l'importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda d'assistenza giudiziaria
del 20 giugno 2006.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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