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Decisione

35.2006.46

Assicurato vittima di infortunio alla spalla sinistra. Esame diritto rendita di invalidità secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Diritto negato. Assistenza giudiziaria negata.

5 settembre 2006Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Nella

presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto - fondandosi

sull’apprezzamento espresso dal proprio medico di fiducia, dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita di controllo del 9 settembre

2005.

(doc. 13, p. 4: “Il paziente è da ritenere abile, nel suo lavoro come

proprietario di ristorante, rispettivamente come gerente, in misura del 50% dal

01.10.05

Dal 1.11.05 l’assicurato in un mercato equilibrato, svolgendo un

mestiere dove non deve continuamente portare pesi di oltre 5 kg, potrebbe ad

esempio lavorare come venditore, custode, facchino o come impiegato che

sorveglia schermi video in un grande garage o in un supermercato, in misura

completa e sull’arco di un’intera giornata”) - ha dichiarato l’assicurato in

grado di svolgere normalmente un’attività lavorativa che gli consenta di

risparmiare l’arto superiore sinistro.

Unitamente

alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto una certificazione, datata 20 giugno

2006, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, autore

dell’intervento artroscopico dell’11 novembre 2004, il quale si è così espresso

a proposito dell’esigibilità lavorativa del suo paziente:

"

Il paziente in effetti come danno attuale

dimostra una lesione all’articolazione acromio-clavicolare di cui la

valutazione del dr. __________ sicuramente è giusta. D’altro lato, penso che

non è ancora il momento di valutare definitivamente lo stato di salute di

questo paziente il quale tuttora ha seriamente dei forti dolori nonché anche

problemi psico-sociali. È stato ricoverato per un esaurimento acuto. Penso che

dolori alla spalla in situazioni di problemi psico-sociali possono aumentare,

tenuto conto che il tono muscolare è legato a stati emotivi. In caso di un

problema alla spalla già esistente, anche di carattere meno importante, questi

dolori sono sicuramente forti e non lasciano lavorare il paziente nel suo modo

solito.

(…).

Come procedere consiglio in questo caso di fare

prima di tutto una perizia in una Clinica universitaria la quale può

probabilmente definire meglio il problema somatico, ma si dovrebbe anche andare

avanti con le misure terapeutiche che non sono ancora concluse in questo

caso."

(doc. B)

Da parte

sua, l’insorgente ha esplicitamente ammesso che, citiamo: “… la sola lesione

all’articolazione acromioclavicolare abbia quale conseguenza un’incapacità

lavorativa quale gerente di ristorante pari al 50% e una capacità lavorativa in

altri settori del 100%.”. Egli rileva però che il danno alla spalla sinistra

ha, citiamo: “… ripercussioni anche su altre parti del corpo e sulla salute in

generale, le quali diminuiscono maggiormente la capacità lavorativa residua.”,

aspetti che il medico di fiducia de CO 1 avrebbe omesso di considerare (I).

2.6

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,

specialista in chirurgia che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

infortunistica, secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del

100% in attività sostitutive adeguate, possa validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a

degli ulteriori atti istruttori.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;

SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,

H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,

U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno

2001.

nella causa G., I 11/01; RCC 1986

p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.;

F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre segnalare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.

30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso

vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 U

167, p. 95).

Il TCA

prende atto che lo stesso ricorrente riconosce di essere in grado, tenuto conto

del solo danno alla spalla sinistra, di svolgere un’attività sostitutiva a

tempo pieno e con un rendimento completo.

L’affermazione

secondo cui ai postumi infortunistici residuali - una periartropatia

omero-scapolare da lieve a modica entità, causa di dolori quando l’arto

superiore sinistro viene elevato sopra l’orizzontale (cfr. doc. 13, p. 4) -

sarebbero imputabili disturbi in altre parti del corpo (braccia, schiena e

rachide cervicale), non appare supportata da nessuna certificazione

specialistica e, perciò, ha il valore di una semplice allegazione di parte.

In tale

contesto, va sottolineato che, secondo una costante giurisprudenza, in materia

di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della

valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella

causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.

35.2003

, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

Da parte

sua, il dott. __________, dopo avere avallato la valutazione del danno residuo

enunciata dal fiduciario dell’amministrazione (doc. B: “Il paziente in effetti

come danno attuale dimostra una lesione all’articolazione acromio-clavicolare

di cui la valutazione del dr. __________ sicuramente è giusta.”- il

corsivo è del redattore), ha sostenuto che i dolori a livello della spalla

sinistra sarebbero negativamente influenzati dalla concomitante presenza di una

problematica di natura psico-sociale (doc. B: “Penso che dolori alla spalla in

situazioni di problemi psico-sociali possono aumentare, tenuto conto che il

tono muscolare è legato a stati emotivi.”).

In

proposito, il TCA constata che la certificazione del medico curante,

specialista in chirurgia ortopedica e, quindi, non particolarmente qualificato

ad esprimersi in materia di disturbi di natura psichica, è il solo documento in

cui si fa accenno alla presenza di una simile problematica.

In

nessuno dei rapporti allestiti dal dott. __________ in occasione delle

periodiche visite di controllo, vi è riportato che RI 1 avrebbe lamentato

difficoltà di ordine psichico.

Pertanto,

secondo questa Corte, vi sarebbero i presupposti per dubitare persino

dell’esistenza stessa di un’affezione psichica.

In

secondo luogo, occorre considerare che, in una sentenza di principio del 25

febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I. Camera del TFA ha risposto

negativamente alla questione a sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate

con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta

un'eziologia traumatica:

"

(…)

4.3.1

Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte

depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich

dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und

bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in

BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs mit

einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem

Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder

bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder

einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen

Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte

Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U

73/89).

4.3.2

Im vorliegenden Fall beträgt die

Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996

ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich

und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½

Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren

körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig

machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines

Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall

häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren

Hospitalisationen, schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und

Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete

Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich

zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im

Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt

ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ

geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen

zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung

deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden

Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss

erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage."

(STFA

succitata – il corsivo è del redattore)

In

concreto, la pretesa problematica psichica sarebbe apparsa, al più presto,

verso la fine del 2005 (tenuto conto che, ancora in occasione della visita

fiduciaria del 9 settembre 2005, l’assicurato non aveva fatto valere di

soffrire di disturbi a livello psichico, cfr. doc. 13), a distanza di più di

due anni dall’evento infortunistico in discussione.

Secondo

questo Tribunale - in considerazione del tempo di latenza con cui sono stati

diagnosticati i disturbi psichici di cui RI 1 pretende soffrire – va senz’altro

negata l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento del

giugno 2003.

Del

resto, pur volendo ammettere, quale ipotesi di lavoro, che la problematica

psichica evocata dal dott. __________ è conseguenza naturale del sinistro

assicurato, la responsabilità de CO 1 non potrebbe comunque essere considerata

impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità.

In

effetti, l’evento del 30 giugno 2003 - una banale caduta dalle scale con trauma

contusivo alla spalla sinistra - va classificato fra gli infortuni leggeri o

insignificanti.

Ora,

secondo una costante giurisprudenza del TFA, in questo caso, l’esistenza del

nesso di causalità adeguata può essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154,

p. 248s.).

2.7

A proposito

della capacità di mettere a frutto la residua capacità lavorativa, è utile

ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe,

riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella

causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano:

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt

durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche

physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet,

während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid.

3b)

In una

sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 -

integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il

TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

In

un’altra pronunzia del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01,

l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente,

un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei

medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione

prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il

trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo

dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.

4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.

3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

Infine,

in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa

Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo

dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un

assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e

ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°,

abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino

all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato

nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro

al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di

rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e

contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,

sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo

l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid.

2.6

).

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - da un punto di

vista medico - l'assicurato è limitato nell’esercizio della sua originaria

professione di ristoratore.

Nondimeno,

sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, nel settore industriale e dell’artigianato, che RI

1.

sarebbe in grado di esercitare in misura completa, nonostante i postumi

residuali che interessano il suo arto superiore sinistro.

2.8

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che

figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse

rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 46'368.60.

All’importo

ritenuto da La Basilese, fr. 45'910 (fr. 45'500 + 0.9%), deve ancora essere

aggiunto l’1% che corrisponde all’aumento dei salari nominali intervenuto nel 2005.

2.9

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg..

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale

contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.10

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss.

e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in

tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità,

assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non discriminare

gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa

C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28

aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

Ne consegue

che il reddito da invalido andrà d’ora in poi determinato in applicazione dei

valori nazionali (Tabella TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni

di cui alla DTF 129 V 472, in base alle DPL elaborate dall’INSAI.

2.11

In concreto,

in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di

dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, edita dall'Ufficio

federale di statistica.

Conformemente

alla giurisprudenza di cui si è detto al considerando 2.9. in fine, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Aggiunto

l’1% di aumento dei salari nominali (fonte: UST – Sezione dei salari e delle

condizioni di lavoro), si ottiene un reddito annuo di fr. 57'830.82.

2.12

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die

arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Nel caso

di specie, l’unico motivo che può giustificare una decurtazione sul reddito

statistico da invalido (del 10%) è quello legato all’impossibilità di compiere dei

lavori pesanti e al fatto che anche l’esercizio di un’attività leggera non può

prescindere dal rispetto di determinati limiti funzionali.

Altre

circostanze personali non ve ne sono.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a

fr. 52'047.73 (90% di fr. 57'830.82).

In

conclusione, ritenuto che il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire nonostante

il danno infortunistico alla salute (fr. 52'047.73) è superiore a quello che

egli avrebbe realizzato qualora non fosse rimasto vittima del sinistro del

giugno 2003 (fr. 46'368.60), a ragione CO 1 gli ha negato il diritto a una

rendita di invalidità.

2.13

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 5).

2.13.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono

invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la

giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF

(cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.13.2

In concreto, a

prescindere dal quesito a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel

bisogno, l'ultimo presupposto non è dato. L'infondatezza del ricorso del 28

giugno 2006 risultava in effetti evidente: da una parte, l’aspetto

medico risultava sufficientemente chiaro grazie alla perizia allestita dal

dott. __________ per conto dell’amministrazione, il cui valore probatorio non poteva

essere messo in dubbio dagli argomenti sollevati dal dott. __________ nella sua

certificazione del 20 giugno 2006, d’altra parte, sull’aspetto economico, che

non è del resto neppure stato contestato, esiste un’abbondante giurisprudenza

pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della

Confederazione (cfr. www.bger.ch), rispettivamente, in quello del Cantone

Ticino (cfr. www.sentenze.ti.ch).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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