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Decisione

35.2006.47

Rottura cuffia rotatoria spalla destra. Ammessa lesione parificata a postumi d'infortunio e ruolo (perlomeno) scatenante dell'evento. Negato raggiungimento status quo ante a distanza di 8 mesi circa d

15 gennaio 2007Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi lamentati dallo stesso sono quelli che l'assicurato aveva già prima

dell'infortunio. È chiaro che una lesione della cuffia ha una tendenza alla

progredienza e tendenza ad allargarsi.

Dal punto di vista prettamente clinico lo status

quo-ante è stato comunque raggiunto al più tardi al momento in cui l'assicurato

dichiara al proprio medico curante che clinicamente si sente come prima

dell'infortunio."

(doc. 92)

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto

assicuratore ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica presso la __________ di __________, il quale ha anch’egli

evidenziato il fatto che l’evento traumatico del 5 novembre 2004 può essere

considerato responsabile di un peggioramento semplicemente transitorio

dello stato preesistente della spalla destra (cfr. doc. 97).

Fra i

mezzi di prova prodotti con l’impugnativa figura, in particolare, il rapporto

14 giugno 2006 del dott. __________, reumatologo che l’assicurato ha

privatamente consultato il 15 maggio 2006.

Dopo

avere ricordato che dal 2001 in poi la situazione a livello della spalla destra

è certamente peggiorata, egli ha formulato le considerazioni seguenti:

"

Sinceramente non sono andato a fondo alla

dinamica dell’infortunio perché non si trattava al momento della mia visita del

15.5.2006 di stabilire se vi fosse un nesso di causalità naturale con

l’infortunio. Ricordo che il paziente mi ha spiegato di essere caduto subendo

un trauma prevalentemente a livello delle ascelle mentre nei documenti che mi

ha gentilmente messo a disposizione risulta come il paziente, in occasione

dell’infortunio del 5.11.2004, sia rimasto appeso con le braccia fra 2

travetti.

Se teniamo conto della dinamica (che deve essere

ulteriormente chiarita), un trauma a livello delle ascelle avrebbe ben poca

probabilità di causare un ulteriore danno a una cuffia dei rotatori pur

degenerata. Se il paziente fosse rimasto appeso con le mani dopo essere caduto

da una certa altezza avrebbe invece più probabilità di danneggiare

ulteriormente la cuffia dei rotatori.

In base alle mie informazioni, incomplete, che

vanno ulteriormente verificate, un nesso di causalità naturale è

possibile."

(doc. L)

Dagli

atti di causa risulta ancora che il 25 luglio 2006 l’assicurato è stato

visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, con

il referto del 18 settembre 2006, ha indicato segnatamente che, citiamo: “i

disturbi lamentati dal paziente sono in chiara relazione alla rottura della

cuffia rotatoria bilaterale. Come spesso succede anche con una rottura della

cuffia può diventare oligosintomatica se vengono ridotte le esigenze.” (IX 1)

2.5. Oggetto

della vertenza é la questione di sapere se, per quanto attiene alla spalla

destra, l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto

il nesso di causalità naturale con il sinistro del 5 novembre 2004, a contare

dal 1° luglio 2005.

Secondo

questa Corte, la risposta non può che essere negativa.

Chiamata

a pronunciarsi, essa constata innanzitutto che RI 1, a livello

della spalla destra, presenta una rottura completa del tendine del muscolo

sovraspinato, certamente preesistente all’evento assicurato visto che la stessa

era già stata diagnosticata con l’artro-RMN del 25 gennaio 2001 (referto del

29.1.2001 accluso al doc. 12), del muscolo sottoscapolare, nonché, in questo

caso parziale, del muscolo infraspinato (cfr. referto dell’artro-RMN del

9.5.2005 - doc. 49).

Tali

reperti configurano una lesione assimilata ai postumi di un infortunio ai sensi

della lettera f) dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (a proposito della diagnosi di

rottura parziale dei tendini, cfr. la DTF 114 V 298ss., nonché, per un

caso in cui il TFA ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF,

poiché gli atti medici a disposizione non avevano consentito di evidenziare

alcun segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale, in relazione alla

lesione del tendine del muscolo sopraspinato, cfr. STFA del 6 agosto 2003 nella

causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione Sanitaria, U

235/02).

D’altro

canto, anche i restanti elementi costitutivi di una lesione corporale

parificata - ossia il fattore esterno (il sinistro del novembre 2004 soddisfa

manifestamente i requisiti posti dal TFA nella sentenza di cui alla DTF 129 V

466), la repentinità, nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il

corpo umano - sono, in concreto, senz'altro adempiuti.

Il TCA

rileva inoltre che non è oggetto di contestazione il fatto che il sinistro in

questione abbia perlomeno reso manifesto il diagnosticato danno tendineo.

Ciò è stato esplicitamente

ammesso dal dott. __________ nel suo rapporto del 15 giugno 2005 (doc. 53: “…

la contusione della spalla ha portato ad un peggioramento passeggero dei dolori

alla stessa che però presentava già una patologia, le ulteriori lesioni della

cuffia non sono da imputare al trauma del 5.11.2004, bensì si tratta di

lesioni di tipo degenerativo che a causa del trauma sono diventate sintomatiche

in modo più importante per un certo periodo di tempo.” – il corsivo è del

redattore), valutazione che il dott. __________ ha confermato

(doc. 97, p. 3: “Übereinstimmend mit den genannten Ärzten ist somit von einer Traumatisierung

(mit Symptomenauslösung oder Symptomenvermehrung) der Schulter auszugehen,

welche sich nicht ewig, sondern vielleicht maximal für einige Wochen oder

Considerandi

Monate ausgewirkt hat, wie von Dr. __________ vorgeschlagen/beurteilt.“

– il corsivo è del redattore) e, del resto, non può essere ignorato che l’assicuratore

LAINF, per un certo periodo (sino al 30 giugno 2005, cfr. doc. 59), ha

riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni.

Sempre in questo contesto,

é utile ricordare che il fatto che tutte le rotture tendinee diagnosticate

avrebbero un’eziologia morbosa (degenerativa), così come lo pretendono i

sanitari interpellati dall’CO 1, è irrilevante.

In

effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9

cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro

causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, a una malattia o a fenomeni

degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati,

nonché RAMI 2001 U 435,

p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella

causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine).

In una

sentenza del 7 marzo 2006 nella causa S., U 390/05, l’Alta Corte federale ha

precisato che:

"

Die Rechtsgrundlagen für die Beurteilung der Streitsache

sind im kantonalen Entscheid richtig wiedergegeben. Hervorzuheben ist, dass

Sehnenrisse, wie der hier gegebene, nach Art. 9 Abs. 2 lit.

f UVV eine unfallähnliche Körperschädigung darstellen, wenn sie nicht

eindeutig auf eine Erkrankung oder eine Degeneration zurückzuführen sind. Nach

der hiezu ergangenen Rechtsprechung müssen mit Ausnahme der Ungewöhnlichkeit

auch bei den unfallähnlichen Körperschädigungen die übrigen Tatbestandsmerkmale

des Unfallbegriffs erfüllt sein. Besondere Bedeutung kommt hierbei der

Voraussetzung eines äusseren Ereignisses zu, d.h. eines ausserhalb des Körpers

liegenden, objektiv feststellbaren, sinnfälligen, eben unfallähnlichen

Vorfalles. Wo ein solches Ereignis mit Einwirkung auf den Körper nicht

stattgefunden hat, und sei es auch nur als Auslöser eines in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten

Gesundheitsschadens, liegt eine eindeutig krankheits- oder degenerativ bedingte

Gesundheitsschädigung vor. Diese schon BGE 123 V 43 zugrunde liegende

Betrachtungsweise verträgt sich sehr wohl mit der Konzeption der

obligatorischen Unfallversicherung und ihrer Abgrenzung zur

Krankenversicherung; denn ein so verstandenes, nahe bei der unfallmässigen

Einwirkung liegendes äusseres Ereignis rechtfertigt die Leistungspflicht des

obligatorischen Unfallversicherers (BGE 129 V 467 Erw. 2.2 mit Hinweis)."

Da

un attento esame della tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di

dichiarare estinto il nesso di causalità naturale a contare dal 1° luglio 2005

in ragione di un preteso raggiungimento dello status quo ante, risulta essenzialmente

fondata sull’apprezzamento 15 giugno 2005 del dott. __________ (avallato, in un

secondo tempo, dal dott. __________, cfr. doc. 97), il quale, a sua volta, si era

riferito a quanto gli avrebbe comunicato lo specialista curante del ricorrente

nel corso del colloquio telefonico del 14 giugno 2005 (doc. 53: “Visto che

l’assicurato stesso dichiarava al medico curante di avere esattamente gli

stessi sintomi che lamentava prima dell’infortunio del 5.11.2004, possiamo

asserire che dal punto di vista clinico lo status quo ante è raggiunto.”; cfr.,

pure, il doc. 92: “Dal punto di vista prettamente clinico lo status quo ante è

stato comunque raggiunto al più tardi al momento in cui l’assicurato dichiara

al proprio medico curante che clinicamente si sente come prima

dell’infortunio.”).

Ora, questo Tribunale osserva

che quanto affermato dal medico di fiducia dell’CO 1, ossia che RI 1 avrebbe lamentato dei disturbi alla spalla destra esattamente

uguali a quelli da lui accusati già prima dell’evento del 5 novembre 2004, non

trova alcuna conferma nella restante documentazione presente all’inserto.

In primo

luogo, il dott. __________, con rapporto del 24 giugno 2005, successivo alla

nota conversazione telefonica, ha indicato che il suo paziente aveva presentato

dolori alla spalla destra alla fine degli anni ‘90 e all’inizio del

2001.

(doc. 56). Egli non ha affatto sostenuto, come invece lo pretende il

dott. __________, che l’assicurato avrebbe continuato a soffrire di tali

disturbi anche durante il periodo 2001-2004.

In

secondo luogo, il suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina

generale, ha indicato che i dolori alla spalla destra erano insorti, per

l’ultima volta, nel 2001, quando all’assicurato venne diagnosticata

una rottura del tendine del muscolo sovraspinato (certificato 11.7.2005 accluso

al doc. 63: “Già nel passato presentava dei dolori alla spalla destra, l’ultima

volta nel 2001 e gli accertamenti hanno evidenziato unicamente una rottura

transmurale distale di terzo grado del tendine del sovraspinato. Per questa

sintomatologia ho visto il paziente l’ultima il 16.02.01 e da allora non si è

più lamentato di dolori a livello della spalla destra e ha lavorato sempre

al 100% quale muratore, tranne a fine 2003 inizio 2004 per una contusione e

distorsione del polso della mano sinistra.” – il corsivo è del redattore; cfr.,

pure, il doc. 12).

In terzo

luogo, sentito da un ispettore dell’CO 1 in data 6 aprile 2005, quindi ad un’epoca

non sospetta, il ricorrente medesimo ha dichiarato quanto segue, citiamo: “Dopo

l’ultima consultazione nell’anno 2001, il signor RI 1 non ha più fatto ricorso

a cure mediche e non ha più avuto a lamentare disturbi simili alle spalle.

Prova ne sia che ha sempre potuto lavorare in misura completa.” (doc. 39, p.

2).

Alla luce

di quanto precede, viste le convergenti dichiarazioni dell’assicurato e dei

dottori __________ e __________, occorre ritenere assodato che - contrariamente

a quanto fatto valere dal medico __________ dell’CO 1 -, dal 2001 e sino all’evento

del mese di novembre 2004, l’assicurato non aveva più accusato problemi alla

spalla destra.

Tenuto

conto inoltre che dal sinistro del 5 novembre 2004 in poi, l’insorgente non è

più stato asintomatico a livello della spalla destra, questa Corte reputa non

dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che RI 1 avrebbe raggiunto lo status quo ante a decorrere dal 1° luglio 2005.

D’altronde,

il TCA rileva che, in una sentenza del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03,

consid. 3.3, l’Alta Corte federale ha stabilito che ammettere, nell’ambito

delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il ritorno allo status quo

ante oppure l’evoluzione verso lo status quo sine, significherebbe

eludere questa disposizione. In effetti, ci si ritroverebbe di nuovo

confrontati, immediatamente dopo avere riconosciuto l’esistenza di una lesione

parificata ad infortunio, con la difficoltà di dover distinguere tra l’origine

degenerativa o infortunistica di questa lesione.

In

conclusione, annullata la decisione su opposizione impugnata, la causa deve

essere retrocessa all’assicuratore LAINF convenuto affinché determini il

diritto dell’assicurato alle prestazioni da un punto di vista materiale e

temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione è annullata.

§§ È

accertato che i disturbi alla spalla destra costituivano, anche dopo il

30 giugno 2005, una conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento del 5

novembre 2004.

§§§ La

causa è retrocessa all’CO 1 affinché determini il diritto dell’assicurato

alle prestazioni da un punto di vista materiale e temporale.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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