35.2006.49
Assicurato al beneficio di una rendita del 5% per infortunio del 10/1995. Ricaduta nel 08/2004. Valutazione diritto a cura medica e a indennità giornaliera. Rinvio atti all'amministrazione per complem
20 novembre 2006Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2006.49
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, TCA
Titolo:
Assicurato al beneficio di una rendita del 5% per infortunio del 10/1995. Ricaduta nel 08/2004. Valutazione diritto a cura medica e a indennità giornaliera. Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio.
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.49
mm/sc
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 maggio
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
ottobre 1995, RI 1, all’epoca dipendente della __________ di __________ in
qualità di traxista-autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione, avvenuto in territorio del Comune di __________, e ha riportato
la lesione dei tendini del muscolo extensorum digitorum IV e V e del muscolo
tibiale posteriore, nonché una lesione complessa del ginocchio destro.
La
risonanza del 16 novembre 1995 ha, in particolare, messo in luce la rottura
parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro.
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
L’assicurato
è stato ritenuto abile al lavoro nella sua professione al 50% a decorrere dal
28 settembre 1998 e al 100% a partire dal 4 febbraio 1999.
Egli,
dopo aver ripreso la propria attività presso la __________ il 22 marzo 1999, è
stato licenziato con effetto dal 10 aprile 1999.
RI 1, nel
mese di aprile 1999, ha iniziato a lavorare presso la __________ di __________
come autista-macchinista e aiuto magazziniere, dove ha lavorato fino al 1°
marzo 2000.
1.2. La __________,
il 7 marzo 2000, ha annunciato un nuovo evento traumatico occorso
all’assicurato il 1° marzo 2000, più precisamente è stato indicato che mentre
stava tagliando del calcestruzzo, è caduto da un ponteggio alto quattro metri,
riportando una contusione alla colonna vertebrale toracale.
L’CO 1 ha
assunto il caso, facendosi carico dei costi delle cure ed erogando delle
indennità giornaliere.
L’assicurato
ha ripreso l’attività presso la __________ alla fine del mese di febbraio 2001
nella misura del 40% e dal 18 giugno 2001 al 75%, con una resa leggermente
ridotta.
1.3. Con
pronunzia del 10 maggio 2005, nel frattempo cresciuta in giudicato, questa
Corte ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’assicurato, nel senso
che l’CO 1 è stato condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 5%
a far tempo dal 5 febbraio 1999, tenuto conto dei postumi residuali
dell’infortunio del 26 ottobre 1995 (cfr. doc. 169).
1.4. Nel corso
del mese di agosto 2004, l’assicurato ha notificato all’Istituto assicuratore una
ricaduta del sinistro del 26 ottobre 1995, con inabilità lavorativa totale a
decorrere dal 30 luglio 2004 (doc. 172), determinata, secondo il certificato 29
luglio 2004 del dott. __________, da una riacutizzazione del dolore al
ginocchio destro con limitazione funzionale ai movimenti di flessione e
rotazione della gamba (doc. 175).
In data
17 settembre 2004, RI 1 è stato sottoposto a un intervento chirurgico di
ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso
l’Istituto ortopedico __________ di __________ (doc. 186).
L’assicuratore
infortuni ha ammesso la propria responsabilità al riguardo.
1.5. Con
decisione del 27 gennaio 2006, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al
lavoro al 50% dal 30 gennaio 2006, al 75% dal 13 febbraio 2006 e al 100% (nei
limiti della rendita di invalidità del 5%) dal 27 febbraio 2006.
D’altro
canto, RI 1 è stato ritenuto non più bisognoso di ulteriori provvedimenti
terapeutici (in particolare del prospettato intervento al ginocchio destro;
doc. 248).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
267), in data 9 maggio 2006, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 278).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 13 luglio 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando:
"
(...)
Il presente ricorso si giustifica, in quanto il
nostro assistito è ancora inabile al lavoro al 100% e la mancata autorizzazione
all'intervento al ginocchio, non permette al signor RI 1 di avere quei
miglioramenti dello stato di salute che gli permetterebbero di riprendere
l'attività lavorativa. Non si comprende pertanto il motivo per cui la CO 1 si
opponga all'intervento e di conseguenza al riconoscimento dell'inabilità
lavorativa. Alleghiamo agli atti la decisione dell'AI in cui viene riconosciuto
al nostro assistito una rendita intera dal 01.10.2004 al 30.04.2006. Essendo in
cura presso l'Istituto Ortopedico __________ di __________, quindi istituto
specialistico nel ramo ortopedico e traumatologico, riteniamo che il giudizio
della CO 1 non sia sufficiente per determinare l'attuale stato di salute del
nostro assistito e la capacità lavorativa attuale. Si dovrebbe perlomeno
procedere ad un'ulteriore perizia medica atta a stabilire la reale inabilità
lavorativa. Ricordiamo che la CO 1, anche dopo la decisione del vostro Lodevole
Tribunale di accordare una rendita del 5% ha sempre versato l'indennità
giornaliera. Visto che la situazione non è cambiata, riteniamo che il diritto
all'IG debba essere mantenuto ed accordato il benestare all'intervento.
Visto quanto esposto si prega il vostro Lodevole
Tribunale a rivedere la decisione della CO 1 e di accettare il ricorso presentato."
(I)
1.7. L’INSAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
Fatti
1.8. In corso di
causa, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 18 agosto 2006, del
dott. __________, ortopedico e traumatologo (V + allegato).
L’Istituto
assicuratore convenuto ha preso posizione in merito il 12 ottobre 2006 (VII).
1.9. In data 16
novembre 2006, è stato versato agli atti in particolare un certificato
dell’Istituto ortopedico __________ di __________, dal quale risulta che in
data 6 dicembre 2006 l’assicurato si sottoporrà a un intervento di
valgizzazione postero-esterna al ginocchio destro (IX + allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare
l’assicurato abile al lavoro nei limiti della rendita di invalidità del 5% a
contare dal 27 febbraio 2006, rispettivamente, a negare l’assunzione di
ulteriori provvedimenti terapeutici.
2.3. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente
dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V
317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,
consid. 5), i presupposti materiali per stabilire il diritto alla cura medica e
all’indennità giornaliera, si determinano in ogni caso secondo il diritto
svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della
Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa
(cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così,
in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore
frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel
territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui
territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) -
sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della
legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di
conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a
Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,
consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento
della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.6. Dalle
tavole processuali emerge che, dopo avere avuto notizia che il Prof. __________
dell’Istituto ortopedico __________ di __________ intendeva risottoporre
l’assicurato a un intervento chirurgico al ginocchio destro (cfr. doc. 200,
206, 208 e 214), l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una visita di controllo da
parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In occasione della visita
del 7 aprile 2005, il medico di circondario ha accordato il proprio benestare
in relazione alla prevista operazione alla caviglia destra (ricostruzione del
retinacolo dei peronei, effettuata il 14 aprile 2005) e, per quanto concerne il
ginocchio destro, ha predisposto un consulto specialistico presso il dott. __________,
responsabile delle estremità inferiori presso la Clinica __________ di __________
(doc. 217).
RI 1 è
stato visitato presso il nosocomio appena citato il 31 ottobre 2005.
Gli
specialisti __________ hanno diagnosticato un’instabilità postero-laterale del
ginocchio destro, evocabile volontariamente dal paziente.
Per
quanto concerne l’ulteriore procedere terapeutico, posto che una lesione del
legamento crociato posteriore non ha potuto essere oggettivata, né clinicamente
nè grazie alla diagnostica per immagini, essi hanno sconsigliato di seguire l’approccio
chirurgico, suggerendo semplicemente l’utilizzo di un’ortesi per il ginocchio
(doc. 236).
In data
24 gennaio 2006 ha avuto luogo una nuova visita circondariale di controllo.
In
quell’occasione, il dott. __________, confrontato a una situazione più che
soddisfacente a livello sia della caviglia sia del ginocchio destro, ha
dichiarato l’assicurato abile al lavoro come prima dell’annuncio di ricaduta,
rispettivamente, non più bisognoso di ulteriori misure terapeutiche:
"
Per quanto attiene alla caviglia, il problema
della lussazione del tendine del peroneo lungo è stato completamente risolto,
Considerandi
la deambulazione è fluida, normale e senza zoppia.
Il ginocchio risulta essere stabile. Vi è
un’instabilità postero-laterale che viene però evocata, in modo volontario,
dall’assicurato. Questa stessa instabilità non è rilevabile clinicamente,
infatti tutti i segni clinici per l’instabilità posteriore del ginocchio
(valutati anche alla Clinica __________) sono negativi. Riassumendo possiamo
senz’altro valutare che lo stato clinico dell’assicurato, per quanto attiene al
ginocchio destro e alla caviglia destra, è uguale se non addirittura migliore,
rispetto a quello rilevato in occasione della visita medico-cincondariale di
chiusura del 16.5.2002, infatti il problema alla caviglia è stato completamente
risolto. Il ginocchio, come già allora, non mostra nessuna instabilità
rilevante.
Procedere medico
Al momento nessuna terapia è necessaria, in
particolare la CO 1 non concederà nessun benestare per un ulteriore intervento
al ginocchio destro, in quanto questo sicuramente non è necessario.
Procedere amministrativo
Dal punto di vista della capacità lavorativa,
l’assicurato, visto che i problemi alla caviglia sono stati risolti e lo stato
del ginocchio è addirittura migliore, rispetto a quello valutato in occasione
della visita medica di chiusura del 16.5.2002, è di nuovo da considerare abile
al lavoro come prima dell’annuncio della ricaduta.
In generale, posso senz’altro asserire che in
qualità di macchinista sui cantieri, può essere preteso un rendimento
completo."
(doc.
244)
Proprio sulla base di
queste considerazioni, l’assicuratore LAINF convenuto, con decisione formale
del 27 gennaio 2006, ha stabilito una ripresa graduale dell’attività lavorativa
(50% dal 30 gennaio 2006, 75% dal 13 febbraio 2006 e 100% dal 27
febbraio 2006; cfr. doc. 248).
RI 1, su
richiesta del suo medico curante, dott. __________, spec. in ortopedia e
traumatologia, è stato nuovamente visitato in Agenzia il 16 febbraio 2006, presenti
quest’ultimo e i dottori __________ e __________, entrambi medici di
circondario.
Questo il
tenore del referto allestito in quell’occasione:
"
Il 16.2.2006 valutiamo quindi questo ginocchio,
alla presenza del medico curante dott. __________, come pure anche alla
presenza del dott. __________, medico supplente di circondario.
Allo stato locale
si conferma la instabilità postero laterale, un cassetto anteriore a decorso
prolungato con arresto rigido, come pure al Lachmann però con arresto rigido.
Il segno del quadricipite è parzialmente
positivo.
La muscolatura è simmetrica, il Pivot-shift e
Pivot-shift inverso sono negativi.
(…).
Come anche proposto alla clinica __________,
riteniamo che un ulteriore intervento per tentativo di neutralizzare
l’instabilità postero-laterale non apporta sufficienti garanzie di riuscita.
L’assicurato presenta una buona muscolatura e può
sicuramente stabilizzare il ginocchio attivando la sua muscolatura.
Inoltre, abbiamo convenuto di far confezionare
un’ortesi articolata su misura in fibra di carbonio, che l’assicurato deve
portare sul lavoro.
Questa ortesi non deve naturalmente essere
portata anche nel tempo libero, in quanto essa provocherebbe, se sempre usata,
atrofia muscolare.
Procedere amministrativo
Ribadisco che lo stato attuale del ginocchio non
è assolutamente diverso da quello constatato in occasione della visita
medico-circondariale di chiusura del 16.5.2002, per cui ribadisco che
l’assicurato può riprendere il lavoro esattamente come prima dell’annuncio di
ricaduta.” (doc. 265)
Con certificato del 24
febbraio 2006, il dott. __________ ha attestato la persistenza di
un’instabilità postero-laterale al ginocchio destro e ha dichiarato
l’assicurato totalmente inabile al lavoro (doc. 269).
In data 25 febbraio 2006,
lo stesso sanitario ha messo in dubbio la fondatezza del contenuto del rapporto
16.
febbraio 2006, sostenendo che, citiamo: “Gli accordi, anche su indicazione
del Dr. __________, era di una ripresa lavorativa al 50% in seguito ad
applicazione di una ortesi da portare sul lavoro e di una ulteriore valutazione
a distanza di un mese (sentito il parere anche del datore di lavoro)”. (doc.
268).
Il dott. __________,
da parte sua, ha ribadito che, da un lato, l’indicazione per un ulteriore
intervento chirurgico al ginocchio destro non è data e, dall’altro, che l’assicurato
è in grado di svolgere normalmente la sua abituale professione di macchinista
da cantiere, a prescindere dall’utilizzo di un’ortesi (cfr. doc. 277).
Il 26
marzo 2006, il dott. __________ ha riferito di un peggioramento della
sintomatologia dolorosa a livello del ginocchio destro, in presenza della nota
instabilità postero-laterale, dichiarando il suo paziente totalmente inabile al
lavoro (doc. 275).
L’insorgenza
di un aggravamento è stata da lui ribadita con il certificato del 26 aprile
2006.
(doc. 276: “persiste dolore con impotenza funzionale. Non si ravvisano
miglioramenti clinici. Il paziente rimane inabile al lavoro al 100% per
ulteriori gg. 30 (trenta).”), rispettivamente, con quello datato 26 maggio 2006
(cfr. doc. 279).
In data
23.
giugno 2006, l’ortopedico appena citato ha certificato che clinicamente il
ginocchio destro presentava un versamento articolare +++, scroscio al movimento
e dolore alla flesso-estensione massimale, nonché una marcata instabilità
articolare con lassità postero-esterna da nota lesione del punto d’angolo
postero-esterno (doc. A 4).
Sentito
da un ispettore dell’CO 1 il 10 luglio 2006, RI 1 ha confermato di avere
accusato un peggioramento spontaneo dei disturbi al ginocchio destro a contare
dal mese di marzo 2006, così come attestato dal suo medico curante (doc. 283).
Con
scritto del 13 luglio 2006 indirizzato all’RA 1, l’assicuratore LAINF convenuto
ha evidenziato che la capacità lavorativa dell’assicurato era stata valutata
dal medico di circondario, da ultimo ancora in data 16 febbraio 2006, e che i
certificati del dott. __________ non avevano apportato nulla di nuovo rispetto
a quanto già emergeva dalla documentazione in suo possesso (cfr. doc. 285).
2.7
Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte, visto il tenore delle certificazioni
allestite dal dott. __________, ritiene che non possa essere escluso, con la dovuta tranquillità,
che a contare dal mese di marzo 2006, quindi precedentemente alla data in cui è
stata emanata la decisione su opposizione impugnata (data che segna il limite
temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr.
DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366, consid. 1b), sia effettivamente intervenuto
un peggioramento nelle condizioni del ginocchio destro dell’assicurato,
suscettibile di avere inciso negativamente sulla sua capacità lavorativa.
È vero
che il citato curante, già in precedenza, aveva attestato una completa
inabilità lavorativa, quando invece il medico circondariale dell’CO 1, aveva
dichiarato il ricorrente in grado di riprendere normalmente il suo abituale
lavoro.
Tuttavia,
non può essere ignorato che, proprio a partire dal certificato del 26 marzo
2006, il dott. __________, che è peraltro specialista proprio nella materia che
qui interessa, ha riferito della presenza, oltre che della nota instabilità
postero-laterale, anche di dolori ingravescenti che limitavano la funzionalità
dell’arto inferiore destro.
In questo
senso, il TCA non può seguire l’Istituto assicuratore convenuto quando sostiene
che, citiamo: “… i certificati medici pervenutici non apportano nulla di nuovo
rispetto alla documentazione in nostro possesso.” (doc. 285).
Proprio
perché essi contenevano qualcosa di nuovo rispetto ai precedenti, concretamente
la notizia di un peggioramento della sintomatologia a livello del ginocchio
destro dell’assicurato, l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre
quest’ultimo a una nuova visita di controllo.
In esito
a quanto precede, il TCA ritiene che l’CO 1 non abbia posto in atto tutto
quanto era possibile per delucidare in modo attendibile la capacità lavorativa
dell'assicurato, e ciò contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA
(cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
In concreto,
ci troviamo dunque di fronte a un accertamento sommario dei fatti.
La decisione
su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’CO 1,
affinché chiarisca, sottoponendo la pratica a uno specialista di sua fiducia,
se, a contare dal mese di marzo 2006, è o meno intervenuto un peggioramento nello
stato del ginocchio destro e, in caso di risposta positiva, la sua incidenza
sulla capacità lavorativa dell’insorgente, rispettivamente, sull’indicazione a
sottoporsi a ulteriori provvedimenti terapeutici.
Successivamente,
l'assicuratore LAINF convenuto definirà nuovamente il diritto alle prestazioni
dal profilo materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda ai sensi del consid.
2.9..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 300.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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