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Decisione

35.2006.49

Assicurato al beneficio di una rendita del 5% per infortunio del 10/1995. Ricaduta nel 08/2004. Valutazione diritto a cura medica e a indennità giornaliera. Rinvio atti all'amministrazione per complem

20 novembre 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. In corso di

causa, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 18 agosto 2006, del

dott. __________, ortopedico e traumatologo (V + allegato).

L’Istituto

assicuratore convenuto ha preso posizione in merito il 12 ottobre 2006 (VII).

1.9. In data 16

novembre 2006, è stato versato agli atti in particolare un certificato

dell’Istituto ortopedico __________ di __________, dal quale risulta che in

data 6 dicembre 2006 l’assicurato si sottoporrà a un intervento di

valgizzazione postero-esterna al ginocchio destro (IX + allegati).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare

l’assicurato abile al lavoro nei limiti della rendita di invalidità del 5% a

contare dal 27 febbraio 2006, rispettivamente, a negare l’assunzione di

ulteriori provvedimenti terapeutici.

2.3. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

Indipendentemente

dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V

317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,

consid. 5), i presupposti materiali per stabilire il diritto alla cura medica e

all’indennità giornaliera, si determinano in ogni caso secondo il diritto

svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della

Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa

(cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così,

in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore

frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel

territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui

territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) -

sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della

legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di

conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a

Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,

consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento

della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.6. Dalle

tavole processuali emerge che, dopo avere avuto notizia che il Prof. __________

dell’Istituto ortopedico __________ di __________ intendeva risottoporre

l’assicurato a un intervento chirurgico al ginocchio destro (cfr. doc. 200,

206, 208 e 214), l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una visita di controllo da

parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

In occasione della visita

del 7 aprile 2005, il medico di circondario ha accordato il proprio benestare

in relazione alla prevista operazione alla caviglia destra (ricostruzione del

retinacolo dei peronei, effettuata il 14 aprile 2005) e, per quanto concerne il

ginocchio destro, ha predisposto un consulto specialistico presso il dott. __________,

responsabile delle estremità inferiori presso la Clinica __________ di __________

(doc. 217).

RI 1 è

stato visitato presso il nosocomio appena citato il 31 ottobre 2005.

Gli

specialisti __________ hanno diagnosticato un’instabilità postero-laterale del

ginocchio destro, evocabile volontariamente dal paziente.

Per

quanto concerne l’ulteriore procedere terapeutico, posto che una lesione del

legamento crociato posteriore non ha potuto essere oggettivata, né clinicamente

nè grazie alla diagnostica per immagini, essi hanno sconsigliato di seguire l’approccio

chirurgico, suggerendo semplicemente l’utilizzo di un’ortesi per il ginocchio

(doc. 236).

In data

24 gennaio 2006 ha avuto luogo una nuova visita circondariale di controllo.

In

quell’occasione, il dott. __________, confrontato a una situazione più che

soddisfacente a livello sia della caviglia sia del ginocchio destro, ha

dichiarato l’assicurato abile al lavoro come prima dell’annuncio di ricaduta,

rispettivamente, non più bisognoso di ulteriori misure terapeutiche:

"

Per quanto attiene alla caviglia, il problema

della lussazione del tendine del peroneo lungo è stato completamente risolto,

Considerandi

la deambulazione è fluida, normale e senza zoppia.

Il ginocchio risulta essere stabile. Vi è

un’instabilità postero-laterale che viene però evocata, in modo volontario,

dall’assicurato. Questa stessa instabilità non è rilevabile clinicamente,

infatti tutti i segni clinici per l’instabilità posteriore del ginocchio

(valutati anche alla Clinica __________) sono negativi. Riassumendo possiamo

senz’altro valutare che lo stato clinico dell’assicurato, per quanto attiene al

ginocchio destro e alla caviglia destra, è uguale se non addirittura migliore,

rispetto a quello rilevato in occasione della visita medico-cincondariale di

chiusura del 16.5.2002, infatti il problema alla caviglia è stato completamente

risolto. Il ginocchio, come già allora, non mostra nessuna instabilità

rilevante.

Procedere medico

Al momento nessuna terapia è necessaria, in

particolare la CO 1 non concederà nessun benestare per un ulteriore intervento

al ginocchio destro, in quanto questo sicuramente non è necessario.

Procedere amministrativo

Dal punto di vista della capacità lavorativa,

l’assicurato, visto che i problemi alla caviglia sono stati risolti e lo stato

del ginocchio è addirittura migliore, rispetto a quello valutato in occasione

della visita medica di chiusura del 16.5.2002, è di nuovo da considerare abile

al lavoro come prima dell’annuncio della ricaduta.

In generale, posso senz’altro asserire che in

qualità di macchinista sui cantieri, può essere preteso un rendimento

completo."

(doc.

244)

Proprio sulla base di

queste considerazioni, l’assicuratore LAINF convenuto, con decisione formale

del 27 gennaio 2006, ha stabilito una ripresa graduale dell’attività lavorativa

(50% dal 30 gennaio 2006, 75% dal 13 febbraio 2006 e 100% dal 27

febbraio 2006; cfr. doc. 248).

RI 1, su

richiesta del suo medico curante, dott. __________, spec. in ortopedia e

traumatologia, è stato nuovamente visitato in Agenzia il 16 febbraio 2006, presenti

quest’ultimo e i dottori __________ e __________, entrambi medici di

circondario.

Questo il

tenore del referto allestito in quell’occasione:

"

Il 16.2.2006 valutiamo quindi questo ginocchio,

alla presenza del medico curante dott. __________, come pure anche alla

presenza del dott. __________, medico supplente di circondario.

Allo stato locale

si conferma la instabilità postero laterale, un cassetto anteriore a decorso

prolungato con arresto rigido, come pure al Lachmann però con arresto rigido.

Il segno del quadricipite è parzialmente

positivo.

La muscolatura è simmetrica, il Pivot-shift e

Pivot-shift inverso sono negativi.

(…).

Come anche proposto alla clinica __________,

riteniamo che un ulteriore intervento per tentativo di neutralizzare

l’instabilità postero-laterale non apporta sufficienti garanzie di riuscita.

L’assicurato presenta una buona muscolatura e può

sicuramente stabilizzare il ginocchio attivando la sua muscolatura.

Inoltre, abbiamo convenuto di far confezionare

un’ortesi articolata su misura in fibra di carbonio, che l’assicurato deve

portare sul lavoro.

Questa ortesi non deve naturalmente essere

portata anche nel tempo libero, in quanto essa provocherebbe, se sempre usata,

atrofia muscolare.

Procedere amministrativo

Ribadisco che lo stato attuale del ginocchio non

è assolutamente diverso da quello constatato in occasione della visita

medico-circondariale di chiusura del 16.5.2002, per cui ribadisco che

l’assicurato può riprendere il lavoro esattamente come prima dell’annuncio di

ricaduta.” (doc. 265)

Con certificato del 24

febbraio 2006, il dott. __________ ha attestato la persistenza di

un’instabilità postero-laterale al ginocchio destro e ha dichiarato

l’assicurato totalmente inabile al lavoro (doc. 269).

In data 25 febbraio 2006,

lo stesso sanitario ha messo in dubbio la fondatezza del contenuto del rapporto

16.

febbraio 2006, sostenendo che, citiamo: “Gli accordi, anche su indicazione

del Dr. __________, era di una ripresa lavorativa al 50% in seguito ad

applicazione di una ortesi da portare sul lavoro e di una ulteriore valutazione

a distanza di un mese (sentito il parere anche del datore di lavoro)”. (doc.

268).

Il dott. __________,

da parte sua, ha ribadito che, da un lato, l’indicazione per un ulteriore

intervento chirurgico al ginocchio destro non è data e, dall’altro, che l’assicurato

è in grado di svolgere normalmente la sua abituale professione di macchinista

da cantiere, a prescindere dall’utilizzo di un’ortesi (cfr. doc. 277).

Il 26

marzo 2006, il dott. __________ ha riferito di un peggioramento della

sintomatologia dolorosa a livello del ginocchio destro, in presenza della nota

instabilità postero-laterale, dichiarando il suo paziente totalmente inabile al

lavoro (doc. 275).

L’insorgenza

di un aggravamento è stata da lui ribadita con il certificato del 26 aprile

2006.

(doc. 276: “persiste dolore con impotenza funzionale. Non si ravvisano

miglioramenti clinici. Il paziente rimane inabile al lavoro al 100% per

ulteriori gg. 30 (trenta).”), rispettivamente, con quello datato 26 maggio 2006

(cfr. doc. 279).

In data

23.

giugno 2006, l’ortopedico appena citato ha certificato che clinicamente il

ginocchio destro presentava un versamento articolare +++, scroscio al movimento

e dolore alla flesso-estensione massimale, nonché una marcata instabilità

articolare con lassità postero-esterna da nota lesione del punto d’angolo

postero-esterno (doc. A 4).

Sentito

da un ispettore dell’CO 1 il 10 luglio 2006, RI 1 ha confermato di avere

accusato un peggioramento spontaneo dei disturbi al ginocchio destro a contare

dal mese di marzo 2006, così come attestato dal suo medico curante (doc. 283).

Con

scritto del 13 luglio 2006 indirizzato all’RA 1, l’assicuratore LAINF convenuto

ha evidenziato che la capacità lavorativa dell’assicurato era stata valutata

dal medico di circondario, da ultimo ancora in data 16 febbraio 2006, e che i

certificati del dott. __________ non avevano apportato nulla di nuovo rispetto

a quanto già emergeva dalla documentazione in suo possesso (cfr. doc. 285).

2.7

Chiamata ora

a pronunciarsi, questa Corte, visto il tenore delle certificazioni

allestite dal dott. __________, ritiene che non possa essere escluso, con la dovuta tranquillità,

che a contare dal mese di marzo 2006, quindi precedentemente alla data in cui è

stata emanata la decisione su opposizione impugnata (data che segna il limite

temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr.

DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366, consid. 1b), sia effettivamente intervenuto

un peggioramento nelle condizioni del ginocchio destro dell’assicurato,

suscettibile di avere inciso negativamente sulla sua capacità lavorativa.

È vero

che il citato curante, già in precedenza, aveva attestato una completa

inabilità lavorativa, quando invece il medico circondariale dell’CO 1, aveva

dichiarato il ricorrente in grado di riprendere normalmente il suo abituale

lavoro.

Tuttavia,

non può essere ignorato che, proprio a partire dal certificato del 26 marzo

2006, il dott. __________, che è peraltro specialista proprio nella materia che

qui interessa, ha riferito della presenza, oltre che della nota instabilità

postero-laterale, anche di dolori ingravescenti che limitavano la funzionalità

dell’arto inferiore destro.

In questo

senso, il TCA non può seguire l’Istituto assicuratore convenuto quando sostiene

che, citiamo: “… i certificati medici pervenutici non apportano nulla di nuovo

rispetto alla documentazione in nostro possesso.” (doc. 285).

Proprio

perché essi contenevano qualcosa di nuovo rispetto ai precedenti, concretamente

la notizia di un peggioramento della sintomatologia a livello del ginocchio

destro dell’assicurato, l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre

quest’ultimo a una nuova visita di controllo.

In esito

a quanto precede, il TCA ritiene che l’CO 1 non abbia posto in atto tutto

quanto era possibile per delucidare in modo attendibile la capacità lavorativa

dell'assicurato, e ciò contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA

(cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In concreto,

ci troviamo dunque di fronte a un accertamento sommario dei fatti.

La decisione

su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’CO 1,

affinché chiarisca, sottoponendo la pratica a uno specialista di sua fiducia,

se, a contare dal mese di marzo 2006, è o meno intervenuto un peggioramento nello

stato del ginocchio destro e, in caso di risposta positiva, la sua incidenza

sulla capacità lavorativa dell’insorgente, rispettivamente, sull’indicazione a

sottoporsi a ulteriori provvedimenti terapeutici.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto definirà nuovamente il diritto alle prestazioni

dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda ai sensi del consid.

2.9..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 300.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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